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Document 31994R0955

    REGOLAMENTO (CE) N. 955/94 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 1994 che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

    GU L 108 del 29.4.1994, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/01/1995; abrog. impl. da 394R2701

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/955/oj

    31994R0955

    REGOLAMENTO (CE) N. 955/94 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 1994 che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

    Gazzetta ufficiale n. L 108 del 29/04/1994 pag. 0008 - 0009
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 57 pag. 0026
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 57 pag. 0026


    REGOLAMENTO (CE) N. 955/94 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 1994 che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3426/93 della Commissione (2), in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

    considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limite massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

    considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

    considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

    considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

    considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

    considerando che la tilmicosina deve essere inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

    considerando che lo iodio e suoi composti, il cloruro di sodio, l'acido lattico e la melatomna devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

    considerando che va concesso un periodo di sessanta giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE (4), per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico - eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei medicinali veterinari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1994.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

    (2) GU n. L 312 del 15. 12. 1993, pag. 15.

    (3) GU n. L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

    (4) GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

    ALLEGATO

    A. L'allegato I viene modificato come segue:

    Al punto « 1.2. Antibiotici », è inserita la voce seguente:

    « 1.2.4. Macrolidi

    "" ID="1">1.2.4.1. Tilmicosina> ID="2">Tilmicosina> ID="3">Bovini> ID="4">1 000 mg/kg> ID="5">Fegato Rene"> ID="4">50 mg/kg> ID="5">Musculo Grasso »">

    B. L'allegato II viene modificato come segue:

    Il punto « 1. Composti inorganici » viene integrato come segue:

    "" ID="1">« 1.3. Iodio e suoi composti inorganici inclusi:> ID="2">Tutte le specie da produzione alimentare"> ID="1">- Ioduro di sodio e potassio"> ID="1">- Iodato di sodio e potassio"> ID="1">- Iodofori"> ID="1">1.4. Cloruro di sodio> ID="2">Bovini> ID="3">Soltanto uso topico »">

    Il punto « 2. Composti organici » viene integrato come segue:

    "" ID="1">« 2.5. Acido lattico> ID="2">Tutte le specie da produzione alimentare"> ID="1">2.6. Melanotonina> ID="2">Ovini Caprini"> ID="1">2.7. Composti organici dello Iodio:> ID="2">Tutte le specie da produzione alimentare »"> ID="1">- Iodoformio"> ID="1">- Polivinilpirrolidone-Iodio">

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