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Document 31994H1069

    94/1069/CE: Raccomandazione della Commissione, del 7 dicembre 1994, sulla successione nelle piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 385 del 31.12.1994, p. 14–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1994/1069/oj

    31994H1069

    94/1069/CE: Raccomandazione della Commissione, del 7 dicembre 1994, sulla successione nelle piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 385 del 31/12/1994 pag. 0014 - 0017


    RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 7 dicembre 1994

    sulla successione nelle piccole e medie imprese (*)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (94/1069/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    considerando che il Consiglio ha adottato la decisione 89/490/CEE relativa al miglioramento del contesto delle imprese (1); che il programma di sostegno per le piccole e medie imprese previsto da detta decisione è stato riveduto dalla decisione 91/319/CEE (2); che esso ha confermato il suo impegno a sostenere il consolidamento delle azioni svolte a favore delle imprese con la sua risoluzione del 17 giugno 1992 (3);

    considerando che con la sua decisione 93/379/CEE (4), il Consiglio ha adottato, con effetto dal 1° luglio 1993, un programma destinato a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuità della politica per le imprese; che tale programma riguarda soprattutto il miglioramento del contesto giuridico, fiscale e amministrativo delle imprese e prevede l'esame specifico della successione nelle imprese;

    considerando che il Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione menziona la successione nelle imprese quale settore prioritario cui apportare dei miglioramenti (5);

    considerando che il programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato del 3 giugno 1994 (6) prevede una raccomandazione della Commissione sulla successione nelle imprese, nell'ambito dei contributi comunitari intesi a migliorare il contesto in cui operano le imprese;

    considerando che la Commissione, nella sua comunicazione sul miglioramento del contesto fiscale delle piccole e medie imprese (7), annuncia un'iniziativa intesa ad alleggerire il regime fiscale applicabile alle successioni e alle donazioni;

    considerando che nella sua risoluzione del 10 ottobre 1994 (8), il Consiglio invita gli Stati membri e la Commissione ad esaminare le disposizioni in vigore che intralciano la costituzione, la crescita e la successione nelle imprese;

    considerando che la Commissione ha proceduto a tale esame e ha constatato che ogni anno diverse migliaia di imprese sono obbligate a cessare la loro attività a causa di difficoltà insormontabili inerenti alla successione; che tali liquidazioni hanno ripercussioni negative sul tessuto economico delle imprese nonché sui loro creditori e lavoratori;

    considerando che tale perdita di posti di lavoro e di benessere economico è particolarmente deplorevole in quanto essa non è dovuta alle forze di mercato, ma ad un'insufficiente preparazione della successione e all'inadeguatezza di alcune parti della legislazione degli Stati membri, soprattutto in materia di diritto societario, successorio e fiscale;

    considerando che interventi volti a sensibilizzare, informare e formare gli imprenditori affinché preparino efficacemente la loro successione finché sono ancora in vita sono atti ad aumentare le probabilità di riuscita della successione stessa;

    considerando che un certo numero di modifiche alle leggi degli Stati membri consentirebbe di facilitare considerevolmente il buon esito della successione;

    considerando che uno degli ostacoli al buon esito della successione è costituito dalla difficoltà per i successori di finanziare il compenso per gli altri coeredi e che alcuni strumenti di finanziamento adeguati dovrebbero essere disponibili in tutti gli Stati membri;

    considerando che, per preparare la successione, può risultare necessario cambiare la forma giuridica dell'impresa adottando la forma più adeguata per il buon esito di tale operazione; che le imprese non dispongono, in tutti gli Stati membri, di un diritto di trasformazione che consenta di cambiare la loro forma giuridica senza procedere allo scioglimento e alla costituzione di un nuovo ente; che tali operazioni comportano dei costi e delle procedure amministrative nonché un periodo di insicurezza per i soci e i terzi;

    considerando che la società per azioni è una delle forme giuridiche che rispondono maggiormente alle esigenze della successione; che, tuttavia, la società per azioni pone condizioni rigorose dal punto di vista della costituzione e della gestione quotidiana; che tali condizioni sono generalmente concepite per società per azioni con un vasto azionariato al fine di proteggere i soci e i terzi; che alcune di queste non sembrano essere necessarie nel caso di un imprenditore che intende costituire, nel quadro della sua famiglia, una società per azioni al fine di facilitare la successione;

    considerando che alcune tecniche o forme giuridiche facilitano la successione consentendo di distinguere tra potere gestionale e proprietà dell'impresa;

    considerando che l'adozione da parte di un'impresa della forma giuridica più adeguata per il buon esito della successione non dovrebbe essere ostacolata dalle modalità fiscali; che quanto detto vale anche per tutte le altre operazioni di preparazione alla successione quali l'apporto di attivi, la fusione, la scissione e lo scambio di quote sociali;

    considerando che, nella maggior parte degli Stati membri, la società di persone viene sciolta quando uno dei soci muore, a meno che il contratto di società non disponga altrimenti; che in altri gli atti unilaterali di un socio possono essere incompatibili con il contratto di società e che le leggi non indicano quale disposizione prevale; che tale discordanza può creare, nel caso del decesso di un socio, un conflitto che mette in pericolo la continuità della società e può anche comportarne la liquidazione;

    considerando che quando uno dei soci di una società di persone o l'imprenditore individuale decede, i coeredi sono, nella maggior parte degli Stati membri, tenuti a pronunciarsi sul destino dell'impresa all'unanimità; che la vita dell'impresa può quindi essere messa in pericolo dalla semplice volontà contraria di uno degli eredi;

    considerando che uno dei principali ostacoli al buon esito della successione familiare è costituito dal correlativo onere fiscale; che il pagamento delle imposte di successione o di donazione rischia di mettere in pericolo l'equilibrio finanziario dell'impresa e quindi la sua sopravvivenza; che siffatto regime impositivo pone le imprese europee in una situazione svantaggiosa rispetto alla concorrenza mondiale;

    considerando che l'esigenza del pagamento immediato delle tasse di successione o di donazione può costringere gli eredi dell'impresa a realizzare una parte degli attivi o a vendere l'insieme dell'impresa ovvero a porla in liquidazione;

    considerando che per la valutazione del valore dell'impresa è opportuno tener conto dell'eventuale deprezzamento del valore dell'impresa in seguito alla successione;

    considerando che oggi è più difficile che in passato trovare un successore nell'ambito della famiglia; che la vendita dell'impresa è una forma di trasferimento che deve essere facilitata per assicurare la sopravvivenza dell'impresa, soprattutto quando la successione non può avvenire nell'ambito familiare; che è indispensabile indurre l'imprenditore a organizzare la successione finché è ancora in vita;

    considerando che l'acquisto dell'impresa da parte dei dipendenti è una forma di trasferimento che deve essere incoraggiata; che essa consente di assicurare la continuità dell'impresa nonché il trasferimento del know-how e dell'esperienza acquisita;

    considerando che alcuni Stati membri hanno già adottato misure intese a facilitare la successione nelle imprese; che alcune pratiche potrebbero essere recepite in altri Stati membri,

    FORMULA LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

    Articolo 1

    Obiettivi

    Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurare la sopravvivenza delle imprese ed il mantenimento dei posti di lavoro.

    In particolare, essi sono invitati ad adottare le misure più adeguate, a completamento del quadro giuridico, fiscale e amministrativo, al fine di:

    - sensibilizzare l'imprenditore ai problemi della successione e indurlo a preparare tale operazione finché è ancora in vita;

    - creare un contesto finanziario favorevole al buon esito della successione;

    - consentire all'imprenditore di preparare efficacemente la sua successione mettendo a sua disposizione gli strumenti adeguati;

    - assicurare la continuità delle società di persone e delle imprese individuali in caso di decesso di uno dei soci o dell'imprenditore;

    - assicurare il buon esito della successione familiare evitando che le imposte sulla successione ereditaria e sulla donazione mettano in pericolo la sopravvivenza dell'impresa;

    - incoraggiare fiscalmente l'imprenditore a trasferire la sua impresa tramite vendita o cessione ai dipendenti, soprattutto quando non vi sono successori nell'ambito della famiglia.

    Articolo 2

    Informazione

    È opportuno incoraggiare le iniziative pubbliche e private che hanno per oggetto la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli imprenditori e, quindi, la preparazione della loro successione, al fine di assicurare il buon esito della successione nelle piccole e medie imprese.

    Articolo 3

    Contesto finanziario

    È opportuno offrire alle piccole e medie imprese un contesto finanziario che favorisca il buon esito della successione.

    Articolo 4

    Preparazione della successione

    È opportuno offrire agli imprenditori gli strumenti appropriati per preparare adeguatamente la successione. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a:

    a) prevedere un diritto di trasformazione delle imprese, in virtù del quale queste possano passare - nel rispetto dei diritti di terzi e dei soci - da una forma giuridica a un'altra, senza che sia necessaria la dissoluzione dell'impresa o la costituzione di un nuovo soggetto;

    b) consentire alle PMI di organizzarsi nella forma di una società per azioni che abbia un numero molto limitato di azionisti e la cui costituzione e la cui gestione siano semplificate rispetto a quelle delle società per azioni con titoli ampiamente diffusi tra il pubblico;

    c) consentire la costituzione di una società per azioni con un unico socio, nei termini previsti dall'articolo 6 della dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio (1);

    d) all'atto della tassazione delle attività intese a separare il potere decisionale dalla proprietà dell'impresa, riconoscere la necessità economica degli atti giuridici realizzati al fine di facilitare la successione e, all'occorrenza, prendere le misure per autorizzarli e promuoverli;

    e) indipendentemente dagli obblighi che risultano dal diritto comunitario, applicare il principio della neutralità fiscale alle operazioni preparatorie delle successioni quali l'apporto di attivi, la fusione, la scissione e lo scambio di quote sociali. Il principio della neutralità fiscale dovrebbe essere applicato anche alle imposte di bollo e di registro e ad altri analoghi tributi.

    Articolo 5

    Continuità delle società di persone e delle imprese individuali

    È necessario assicurare la continuità delle società di persone e delle imprese individuali in caso di decesso di uno dei soci o dell'imprenditore. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a:

    a) prevedere il principio della continuità della società di persone, nel caso del decesso di un socio, consentendo agli altri soci di decidere in merito alla continuità della società con o senza la partecipazione degli eredi del socio deceduto, liquidando se del caso, la quota del defunto; il contratto di società può derogare al principio della continuità della società;

    b) se l'eventuale contraddizione tra il contratto di società e le disposizioni testamentarie o le donazioni non è stata risolta, introducano nella loro legislazione nazionale una norma in base alla quale il contratto di società prevalga sugli atti unilaterali di uno dei soci;

    c) provvedere affinché, nel caso del decesso di un socio di una società di persone o di un imprenditore individuale, il diritto della famiglia, il diritto successorio e, in particolare, la norma dell'unanimità per le decisioni prese nel quadro della comunione dei beni, non possano mettere in pericolo la continuità dell'impresa;

    d) provvedere affinché la liquidazione della quota del defunto, di cui alla lettera a), nonché il pagamento della liquidazione agli eredi minoritari, che discende dalla lettera c), non possano mettere in pericolo la sopravvivenza dell'impresa. A tal fine è opportuno prevedere che, se le parti optano per un pagamento scaglionato, la liquidazione si basi sul valore commerciale dell'impresa, compreso l'avviamento, mentre se una parte esige il pagamento immediato, la liquidazione si basi sul valore contabile.

    Articolo 6

    Regime fiscale della successione ereditaria e della donazione

    È opportuno assicurare la sopravvivenza dell'impresa con un'adeguata disciplina fiscale della successione ereditaria e della donazione. A tal fine, gli Stati membri sono invitati ad adottare una o più delle seguenti misure:

    a) ridurre, purché l'attività dell'impresa prosegua in modo effettivo per un certo periodo minimo, i tributi sugli attivi strettamente legati all'esercizio dell'impresa in caso di trasferimento tramite donazione o successione ereditaria, in particolare le imposte di successione, di donazione e di registro;

    b) offrire agli eredi la possibilità di scaglionare o di dilazionare il pagamento delle imposte sulla donazione o sulla successione ereditaria, a condizione che essi proseguano l'attività dell'impresa nonché accordare esenzioni dal pagamento degli interessi;

    c) provvedere affinché la valutazione fiscale dell'impresa possa tener conto dell'andamento del suo valore nei mesi successivi al decesso dell'imprenditore.

    Articolo 7

    Trasferimento a terzi

    È opportuno incoraggiare l'imprenditore a prevedere, finché è in vita, il trasferimento a terzi quando la successione non può essere realizzata nell'ambito della famiglia. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a:

    a) esonerare, almeno in parte, il reddito delle plusvalenze o del reddito da capitale sugli attivi dell'impresa in caso di vendita, in particolare quando l'imprenditore che effettua la vendita ha raggiunto l'età di 55 anni; incentivare fiscalmente il reinvestimento dei proventi della vendita dell'impresa in un'altra impresa non quotata in borsa ed operante nella produzione o vendita di beni o servizi;

    b) facilitare fiscalmente la cessione dell'impresa ai dipendenti tramite la riduzione della tassazione delle plusvalenze sulla cessione delle quote ai dipendenti e l'esenzione dalle imposte di registro, agevolazioni fiscali legate alla concessione di mezzi finanziari ai dipendenti per la realizzazione dell'acquisto o tramite una dilazione della tassazione fino alla data in cui il dipendente vende le sue quote; tali misure dovrebbero essere applicate anche alle imprese o alle cooperative costituite dai dipendenti.

    Articolo 8

    Concertazione reciproca

    Gli Stati membri sono invitati a informarsi e a consultarsi reciprocamente, unitamente con la Commissione, per trarre vantaggio dagli scambi di esperienza e delle migliori soluzioni pratiche in materia di successione nelle piccole e medie imprese e, in particolare, per l'attuazione delle misure proposte nella presente raccommandazione.

    Articolo 9

    Relazione

    Affinché la Commissione possa valutare i progressi compiuti, gli Stati membri sono invitati a comunicare, entro il 31 dicembre 1996, il testo delle principali norme giuridiche, regolamentari e amministrative che essi adottano per dare effetto alla presente raccomandazione e a informare la Commissione su tutte le ulteriori modifiche in tale campo.

    Articolo 10

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1994.

    Per la Commissione

    Raniero VANNI d'ARCHIRAFI

    Membro della Commissione

    (*) La motivazione di questa raccomandazione è stata pubblicata in forma di comunicazione in GU n. C 400 del 31. 12. 1994, pag. 1.

    (1) GU n. L 239 del 16. 8. 1989, pag. 33.

    (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 32.

    (3) GU n. C 178 del 15. 7. 1992, pag. 8.

    (4) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 68.

    (5) Libro bianco, parte A, Un'economia più competitiva, pag. 14 e parte B, punto 2.7, Proposte e soluzioni, pag. 75.

    (6) COM(94) 207 def. del 3. 6. 1994.

    (7) GU n. C 187 del 9. 7. 1994, pag. 5.

    (8) GU n. C 296 del 22. 10. 1994, pag. 6.

    (1) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 40.

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