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Document 31993R1574

Regolamento (CEE) n. 1574/93 del Consiglio del 14 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, il regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, il regolamento (CEE) n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato e il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

GU L 152 del 24.6.1993, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1574/oj

31993R1574

Regolamento (CEE) n. 1574/93 del Consiglio del 14 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, il regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, il regolamento (CEE) n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato e il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 152 del 24/06/1993 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CEE) N. 1574/93 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, il regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, il regolamento (CEE) n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del Trattato e il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è stato recentemente rilevato che la classificazione di alcuni ovoprodotti nell'ambito del codice NC 0408 di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (4), crea problemi alle autorità competenti; che, per ovviare a tale situazione, occorre migliorare la struttura delle sottovoci all'interno della voce NC 0408;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2771/75 (5) e (CEE) n. 2777/75 (6) non contemplano finora un sistema di titoli d'importazione; che, visto il numero crescente di accordi internazionali concernenti, tra l'altro, gli scambi di uova e pollame, è opportuno introdurre anche in questi settori un simile sistema, comprendente la costituzione di una cauzione a garanzia dell'effettiva importazione della merce, onde consentire un controllo del volume delle importazioni;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75 prevede restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi di uova e ovoprodotti, compresi i prodotti trasformati di cui all'allegato; che, per agevolare eventuali modifiche dell'elenco di tali prodotti, quest'ultimo deve essere adottato conformemente all'articolo 17 dello stesso regolamento;

considerando che le preparazioni a base di fegato d'oca o di anatra contemplate nella sottovoce NC 1602 20 10 sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 827/68 (7); che occorre inserire tali preparazioni nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2777/75, al fine di stabilire per questi prodotti le norme comuni di commercializzazione necessarie per garantire un'informazione armonizzata del consumatore ed una leale concorrenza; che è opportuno adattare in conformità l'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2771/75 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. L'organizzazione comune del mercato nel settore delle uova disciplina i seguenti prodotti:

>SPAZIO PER TABELLA>

2) È inserito l'articolo seguente:

« Articolo 8 bis

1. Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione, rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Tale titolo è valido per un'importazione effettuata nella Comunità.

Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno di importare durante il periodo di validità del titolo; tale cauzione viene incamerata in tutto o in parte se l'importazione non è effettuata entro tale termine o se è effettuata solo parzialmente.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17. »

3) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 17. L'allegato I è modificato secondo la stessa procedura. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2777/75 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame si applica ai seguenti prodotti:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Il testo del paragrafo 2, lettera d), punto 6 è sostituito dal testo seguente:

« 6. Prodotti di cui al paragrafo 1, lettera f), esclusi i prodotti delle sottovoci 1602 20 11 e 1602 20 19 della nomenclatura combinata. »

2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3

All'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, esclusi quelli delle sottovoci 1602 20 11 e 1602 20 19 della nomenclatura combinata, è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre secondo la procedura prevista all'articolo 17.

I dazi doganali stabiliti nella tariffa doganale comune si applicano ai prodotti delle sottovoci 1602 20 11 e 1602 20 19 della nomenclatura combinata. »

3) È inserito l'articolo seguente:

« Articolo 8 bis

1. Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione, rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Tale titolo è valido per un'importazione effettuata nella Comunità.

Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell'impegno di importare durante il periodo di validità del titolo; tale cauzione viene incamerata in tutto o in parte se l'importazione non è effettuata entro tale termine o se è effettuata solo parzialmente.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottare secondo la procedura prevista all'articolo 17. »

Articolo 3

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 sono soppresse le seguenti voci e sottovoci della nomenclatura combinata:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 4

Nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 la voce 0408 è sostituita dalla voce seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

(1) GU n. C 326 dell'11. 12. 1992, pag. 13.

(2) GU n. C 115 del 26. 4. 1993.

(3) GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 5.

(4) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 697/93 (GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12).

(5) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29).

(6) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23).

(7) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 (GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7).

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