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Document 31993D0125

93/125/CEE: Decisione della Commissione, del 17 febbraio 1993, in merito alla richiesta, presentata dalla Spagna, che la Commissione adotti misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

GU L 49 del 27.2.1993, p. 88–89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/125/oj

31993D0125

93/125/CEE: Decisione della Commissione, del 17 febbraio 1993, in merito alla richiesta, presentata dalla Spagna, che la Commissione adotti misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 27/02/1993 pag. 0088 - 0089


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 1993 in merito alla richiesta, presentata dalla Spagna, che la Commissione adotti misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(93/125/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, che stabilisce in quali circostanze uno Stato membro può chiedere che la Commissione adotti misure di salvaguardia in caso di grave perturbazione del mercato interno dei trasporti dovuta alla liberalizzazione del cabotaggio o in caso di emergenza,

considerando che la posizione concorrenziale del settore dei trasporti marittimi spagnolo è più debole di quella di alcuni altri settori dei trasporti marittimi comunitari, i cui costi operativi sono diminuiti grazie all'uso di registri speciali che concedono loro un trattamento fiscale e d'altro genere più favorevole, in particolare quando operano al di fuori delle acque territoriali;

considerando che il 25 novembre 1992 è stata pubblicata in Spagna una nuova legge sui porti e sulla marina mercantile che crea un registro speciale per le navi e le compagnie di navigazione, che inizialmente sarà aperto solo alle navi operanti unicamente in acque internazionali; che il tonnellaggio medio della flotta spagnola operante nel settore del cabotaggio è modesto rispetto a quello delle flotte concorrenti di altri Stati membri che godono dunque di un vantaggio in termini di costi; che i costi operativi delle navi spagnole in acque spagnole potranno essere adeguati solo nell'arco di un certo periodo, data la necessità di un'ulteriore revisione degli accordi e dei regolamenti applicabili; che, per le suddette ragioni, la probabile comparsa di navi iscritte nei registri speciali di altri Stati membri può costituire una grave minaccia per la sopravvivenza degli operatori spagnoli nel mercato del cabotaggio;

considerando che il 23 dicembre 1992 la Spagna ha adottato un decreto ministeriale che introduce, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3577/92, misure di salvaguardia unilaterali consistenti nella sospensione dell'applicazione del suddetto regolamento in Spagna per un periodo di tre mesi;

considerando che l'8 gennaio 1993 la Spagna ha formalmente comunicato di aver adottato le suddette misure e ha chiesto alla Commissione, in base ad uno studio preparato dalle autorità spagnole sull'impatto di una liberalizzazione immediata del cabotaggio sui vettori direttamente interessati, di concedere una deroga di dodici mesi dall'applicazione del regolamento in oggetto per il traffico di cabotaggio continentale;

considerando che il 20 gennaio 1993 la Commissione ha organizzato un incontro per consultarsi con gli altri Stati membri in merito a tale richiesta, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3577/92;

considerando che, a giudizio della Commissione, la situazione descritta nello studio non si può considerare d'emergenza, dato che la stabilità finanziaria e la sussistenza di un numero elevato di armatori spagnoli non sono state minacciate in un periodo così breve e non possono dunque giustificare la misura unilaterale adottata dalla Spagna;

considerando che da un attento esame della situazione attuale e dello studio presentato dalla Spagna emergono invece elementi sufficienti per ritenere probabile che si verifichi in Spagna una grave perturbazione del mercato interno dei trasporti qualora non si lasci trascorrere un certo periodo per permettere un'effettiva applicazione dei suddetti accordi e regolamenti, ivi compreso il registro speciale; che il mercato è strutturato in modo tale che c'è un gran numero di porti con una capacità e installazioni relativamente modeste, ma la posizione geografica della Spagna ne fa un mercato attraente per il cabotaggio, sia sulle rotte atlantiche, sia su quelle mediterranee; che la combinazione di questi fattori significa che è probabile che si registri un ulteriore aumento dell'eccedenza, già in essere, dell'offerta rispetto alla domanda, che costituirà una grave minaccia per la stabilità finanziaria della flotta di cabotaggio spagnola; che, tuttavia, la nuova legislazione spagnola dovrebbe iniziare a migliorare la posizione concorrenziale della flotta spagnola in un prossimo futuro;

considerando che il trasporto di merci da un porto di un altro Stato membro o di un paese terzo verso un porto della Spagna continentale in cui tali merci sono trasbordate su un'imbarcazione della stessa compagnia per essere trasportate ad altri porti continentali della Spagna o viceversa (servizi di adduzione o « feederaggio ») non dovrebbe per contro beneficiare di alcuna deroga in tal senso, per non ostacolare lo svolgimento ottimale dei servizi d'alto mare da parte di vettori comunitari tra la Spagna e altri paesi e dovrebbe essere totalmente libero per gli armatori degli altri Stati membri, definiti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3577/92;

considerando che, qualora non sia disponibile alcuna nave spagnola per svolgere servizi di cabotaggio continentale, la possibilità che tali servizi siano svolti da navi di altri Stati membri non può causare alcuna grave perturbazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura unilaterale di salvaguardia adottata dalla Spagna il 23 dicembre 1993 è abrogata e le autorità spagnole competenti adottano le disposizioni amministrative necessarie per dare corso all'abrogazione.

Articolo 2

A decorrere dalla data di notifica della presente decisione, si concede alla Spagna un'esclusione della sua regione continentale dal campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 della durata di sei mesi.

Articolo 3

La suddetta esclusione non si applica ai servizi di adduzione o « feederaggio ».

Articolo 4

Qualora in un determinato momento non sia disponibile alcuna nave spagnola per soddisfare la richiesta di servizi di trasporto di cabotaggio continentale, le autorità spagnole consentono alle navi di altri Stati membri di offrire tali servizi.

Articolo 5

Vengono nominati due esperti indipendenti, l'uno dalla Commissione e l'altro dalle autorità spagnole, incaricati di preparare uno studio congiunto sul possibile impatto economico sul settore spagnolo del trasporto marittimo della liberalizzazione del cabotaggio continentale. Sulla base dei risultati di detto studio, che saranno presentati alla Commissione almeno 45 giorni lavorativi prima del termine della deroga di 6 mesi, la Commissione, su richiesta della Spagna, riesamina la situazione.

Articolo 6

La presente decisione è destinata al Regno di Spagna.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1993.

Per la Commissione Abel MATUTES Membro della Commissione

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