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Document 31990R3274

REGOLAMENTO (CEE) N. 3274/90 DEL CONSIGLIO dell'8 novembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune per quanto riguarda l'aliquota del dazio applicabile agli oli da gas di cui al codice NC ex 2710 00 69

GU L 315 del 15.11.1990, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3274/oj

31990R3274

REGOLAMENTO (CEE) N. 3274/90 DEL CONSIGLIO dell'8 novembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune per quanto riguarda l'aliquota del dazio applicabile agli oli da gas di cui al codice NC ex 2710 00 69

Gazzetta ufficiale n. L 315 del 15/11/1990 pag. 0002 - 0002


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3274/90 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune per quanto riguarda l'aliquota del dazio applicabile agli oli da gas di cui al codice NC ex 2710 00 69

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3116/90 (2), prevede un'aliquota del dazio convenzionale del 5 % per gli oli da gas di cui al codice NC 2710 00 69;

considerando che la produzione di oli da gas della Comunità è insufficiente; che, di conseguenza, l'approvvigionamento comunitario di questo tipo di prodotto dipende in misura considerevole dalle importazioni provenienti da paesi terzi;

considerando che, attualmente, l'aliquota del dazio autonomo su tutti gli oli da gas è stata sospesa al 3,5 % per un periodo indeterminato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1054/90 (3) reca apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per gli oli da gas con tenore di zolfo inferiore o uguale allo 0,2 % in peso; che detto contingente scade il 31 dicembre 1990 e che una misura a carattere permanente deve essere presa sotto la forma di sospensione tariffaria di durata indeterminata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

La nota relativa al codice NC 2710 00 69 è sostituita dal seguente testo:

« L'aliquota del dazio è ridotta a zero (sospensione) a tempo indeterminato per gli oli da gas aventi tenore di zolfo inferiore o uguale allo 0,2 % in peso. Per gli oli da gas aventi tenore di zolfo superiore allo 0,2 % in peso, l'aliquota del dazio è sospesa al 3,5 % a tempo indeterminato. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ROMITA

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 108 del 28. 4. 1990, pag. 7.

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