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Document 31987D0267

    87/267/CEE: Decisione del Consiglio del 28 aprile 1987 relativa alla conclusione della convenzione fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

    GU L 134 del 22.5.1987, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/267/oj

    Related international agreement

    31987D0267

    87/267/CEE: Decisione del Consiglio del 28 aprile 1987 relativa alla conclusione della convenzione fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

    Gazzetta ufficiale n. L 134 del 22/05/1987 pag. 0001 - 0001


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1987 relativa alla conclusione della convenzione fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (87/267/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che la conclusione di una convenzione con l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, al fine di istituire, negli scambi fra la Comunità e tali paesi nonché tra questi stessi, un documento amministrativo unico in sostituzione delle dichiarazioni attuali consente di agevolare e semplificare le formalità da espletare nel quadro di tali scambi; che pertanto è opportuno concludere tale convenzione;

    considerando che tale convenzione rientra nelle iniziative da intraprendere in seguito alla dichiarazione comune fatta a Lussemburgo il 9 aprile 1984 dai ministri degli Stati membri della Comunità, dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e dalla Commissione, dichiarazione che esprime la volontà politica di sviluppare maggiormente la cooperazione fra la Comunità e tali paesi «allo scopo di creare uno spazio economico europeo dinamico, proficuo per i loro paesi»,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvata a nome della Comunità la convenzione fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la

    Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

    Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    La Comunità è rappresentata nel comitato congiunto previsto dall'articolo 10 della convenzione dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

    Articolo 3

    Il presidente del Consiglio procede al deposito degli strumenti previsti all'articolo 17 della convenzione (1).

    Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1987.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. DE KEERSMAEKER

    EWG:L999UMBI00.96

    FF: 9UIT; SETUP: 01; Hoehe: 385 mm; 57 Zeilen; 2557 Zeichen;

    Bediener: MARK Pr.: C;

    Kunde: ................................

    (1) La data d'entrata in vigore della convenzione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.

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