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Document 31980R1969

Regolamento (CEE) n. 1969/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1674/72, che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell' aiuto nel settore delle sementi

GU L 192 del 26.7.1980, p. 4–4 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1981; abrog. impl. da 31981R1659

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/1969/oj

31980R1969

Regolamento (CEE) n. 1969/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1674/72, che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell' aiuto nel settore delle sementi

Gazzetta ufficiale n. L 192 del 26/07/1980 pag. 0004 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0068
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 29 pag. 0217
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0068


REGOLAMENTO (CEE) N. 1969/80 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1980 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1674/72, che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2878/79 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2878/79 ha esteso il campo d'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi al riso destinato alla semina; che il riso destinato alla semina è contemplato dall'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 fra i prodotti per i quali può essere concesso un aiuto alla produzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1674/72 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/74 (4), subordina la concessione di tale aiuto, fra l'altro, alla condizione che le sementi in causa rispondano alle definizioni stabilite dalle direttive riguardanti la loro commercializzazione; che è pertanto opportuno, per la definizione delle sementi di riso, far riferimento alla direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (5), modificata da ultimo dalla direttiva 79/692/CEE (6), e completare corrispondentemente il regolamento (CEE) n. 1674/72,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1674/72 è modificato come segue:

1. il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, è sostituito dal testo seguente:

« - quali definite dalla direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), dalla direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (2), e dalla direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (3), tenuto conto delle modifiche di tali direttive, »;

2. a piè di pagina è aggiunta la seguente nota:

« (5) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 luglio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. NEY

(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.(2) GU n. L 325 del 21. 12. 1979, pag. 1.(3) GU n. L 177 del 4. 8. 1972, pag. 1.(4) GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 3.(5) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.(6) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 1.

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