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Document 22022A0411(02)

    Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari

    ST/13449/2018/INIT

    GU L 113 del 11.4.2022, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    Related Council decision

    11.4.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 113/11


    ACCORDO

    tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari

    L'UNIONE EUROPEA,

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE (di seguito, il «Brasile»), dall'altra,

    in appresso denominate congiuntamente «parti contraenti»,

    VISTO l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari (1) (di seguito, l'«accordo»), entrato in vigore il 1o ottobre 2012;

    RIBADENDO l'importanza di agevolare i contatti diretti tra le persone;

    PRENDENDO ATTO che l'accordo opera a vantaggio dei cittadini delle parti contraenti;

    TENENDO CONTO del fatto che la nozione di soggiorno di breve durata figurante nell'accordo («tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso») non è sufficientemente precisa e che, in particolare, l'espressione «data del loro primo ingresso» può sollevare incertezze e interrogativi;

    CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 610/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione europea in materia di visti e frontiere e ha fissato il soggiorno di breve durata a «90 giorni su un periodo di 180 giorni»;

    TENENDO CONTO del fatto che il sistema di ingressi/uscite che l'Unione europea dovrà istituire richiede l'uso di una nozione chiara e uniforme di «soggiorno di breve durata», applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi;

    DESIDERANDO assicurare un flusso scorrevole dei viaggiatori ai valichi di frontiera delle parti contraenti;

    TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo di modifica non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    L'accordo è così modificato:

    1)

    all'articolo 1, l'espressione «tre mesi su sei» è sostituita dall'espressione «90 giorni su un periodo di 180 giorni»;

    2)

    l'articolo 5 è modificato come segue:

    a)

    i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.

    Ai fini del presente accordo, i cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio del Brasile per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

    2.

    Ai fini del presente accordo, i cittadini brasiliani possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno trascorso in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.

    3.

    I cittadini brasiliani possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen.»;

    b)

    al paragrafo 4, l'espressione «tre mesi» è sostituita dall'espressione «90 giorni»;

    3)

    all'articolo 9, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

    «Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'applicazione del presente accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.».

    Articolo 2

    Il presente accordo di modifica è ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento di tali procedure.

    Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Съставено в Брюксел на двадесет и седми септември две хиляди двадесет и първа година.

    Hecho en Bruselas, el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno.

    V Bruselu dne dvacátého sedmého září dva tisíce dvacet jedna.

    Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende september to tusind og enogtyve.

    Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten September zweitausendeinundzwanzig.

    Kahe tuhande kahekümne esimese aasta septembrikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

    Done at Brussels on the twenty-seventh day of September in the year two thousand and twenty one.

    Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre deux mille vingt et un.

    Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog rujna godine dvije tisuće dvadeset prve.

    Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre duemilaventuno.

    Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada divdesmit septītajā septembrī.

    Priimta dutūkstančiai dvidešimt pirmų metų rugsėjo dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonegyedik év szeptember havának huszonhetedik napján.

    Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Settembru fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

    Gedaan te Brussel, zevenentwintig september tweeduizend eenentwintig.

    Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego września roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

    Feito em Bruxelas, em vinte e sete de setembro de dois mil e vinte e um.

    Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte septembrie două mii douăzeci și unu.

    V Bruseli dvadsiateho siedmeho septembra dvetisícdvadsaťjeden.

    V Bruslju, dne sedemindvajsetega septembra leta dva tisoč enaindvajset.

    Tehty Brysselissäkahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

    Som skedde i Bryssel den tjugosjunde september år tjugohundratjugoett.

    Image 1


    (1)  GU UE L 255 del 21.9.2012, pag. 4.

    (2)  Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 182 del 29.6.2013, pag. 1).


    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

    È auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità del Brasile, dall'altro, modifichino senza indugio gli accordi bilaterali vigenti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari in conformità con i termini del presente accordo.


    DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DEL «PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI»

    Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 5 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo oppure diversi soggiorni successivi la cui durata complessiva non superi i 90 giorni su qualunque arco periodale di 180 giorni.

    L'espressione «un periodo di 180 giorni» implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: si tiene conto retroattivamente di ogni giorno di soggiorno effettuato nell'arco dell'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90 giorni su 180 continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.


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