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Document 22008D0100

2008/100/CE: Decisione n. 1/2007 del comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 5 dicembre 2007 , che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

GU L 34 del 8.2.2008, p. 19–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/100(2)/oj

8.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/19


DECISIONE N. 1/2007 DEL COMITATO MISTO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA ISTITUITO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO

del 5 dicembre 2007

che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

(2008/100/CE)

IL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l’accordo concluso tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo unico

L’allegato della presente decisione sostituisce l’allegato dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.

Per il comitato congiunto

Il capo della delegazione comunitaria

Daniel CALLEJA CRESPO

Il capo della delegazione svizzera

Raymond CRON


ALLEGATO

Ai fini del presente accordo:

in tutti i casi in cui gli atti, richiamati nel presente allegato, menzionano gli Stati membri della Comunità europea o prevedono la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali menzioni si intendono riferite, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese,

fatto salvo l’articolo 15 del presente accordo, il termine «vettore aereo comunitario», menzionato nelle direttive e nei regolamenti comunitari seguenti, comprende i vettori aerei che hanno ottenuto licenza di esercizio ed hanno il centro d’attività principale ed, eventualmente, la sede legale in Svizzera, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio.

1.   Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione nel settore aereo ed altre norme in materia di aviazione civile

N. 2407/92

Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

(Articoli da 1 a 18)

Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, il rinvio all’articolo 226 del trattato CE va inteso come un riferimento alle procedure applicabili del presente accordo.

N. 2408/92

Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

(Articoli da 1 a 10, da 12 a 15)

(Gli allegati saranno modificati per includervi gli aeroporti svizzeri).

(Le modifiche dell’allegato I, derivanti dall’allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti) sezione G (Trasporto aereo), punto 1, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea sono applicabili).

N. 2409/92

Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci.

(Articoli da 1 a 11)

2000/79

Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

93/104

Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, modificata dalla:

direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000.

N. 437/2003

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta.

N. 1358/2003

Regolamento della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta, nonché modifica degli allegati I e II dello stesso.

N. 785/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

91/670

Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’accettazione reciproca delle licenze per l’esercizio di funzioni nel settore dell’aviazione civile.

(Articoli da 1 a 8)

N. 95/93

Regolamento del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12), modificato dal:

regolamento n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 2).

96/67

Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

(Articoli da 1 a 9, da 11 a 23 e 25)

N. 2027/97

Regolamento del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (articoli da 1 a 8), modificato dal:

regolamento n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002 (articoli 1 e 2).

2.   Regole di concorrenza

Nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente accordo.

N. 17/62

Regolamento del Consiglio, del 6 febbraio 1962, concernente l’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato (articolo 8, paragrafo 3), modificato dal:

regolamento n. 59/62,

regolamento n. 118/63,

regolamento n. 2822/71,

regolamento n. 1216/99,

regolamento (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 (articoli da 1 a 13, da 15 a 45).

N. 2988/74

Regolamento del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (articoli da 1 a 7), modificato dal:

regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 (articoli da 1 a 13, da 15 a 45).

N. 3975/87

Regolamento del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (articoli da 1 a 7; articolo 8, paragrafi 1 e 2; articoli da 9 a 11; articolo 12, paragrafi 1, 2, 4, e 5; articolo 13, paragrafi 1 e 2; articoli da 14 a 19), modificato dal:

regolamento n. 1284/91 del Consiglio del 14 maggio 1991 (articolo 1),

regolamento n. 2410/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 (articolo 1),

regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 (articoli da 1 a 13, da 15 a 45).

N. 3976/87

Regolamento del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei, modificato dal:

regolamento (CEE) n. 2344/90 del Consiglio del 24 luglio 1990 (articolo 1),

regolamento (CEE) n. 2411/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 (articolo 1),

regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 (articoli da 1 a 13, articoli da 15 a 45).

N. 1617/93 (2)

Regolamento della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l’ assegnazione di bande orarie negli aeroporti, modificato dal:

regolamento (CE) n. 1523/96 della Commissione del 24 luglio 1996 (articoli 1 e 2),

regolamento (CE) n. 1083/1999 della Commissione del 26 maggio 1999,

regolamento (CE) n. 1324/2001 della Commissione del 29 giugno 2001.

N. 4261/88

Regolamento della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio.

(Articoli da 1 a 14)

80/723

Direttiva della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, modificata dalla:

direttiva 85/413/CEE del 24 luglio 1985 (articoli da 1 a 3).

N. 1/2003

Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato.

(Articoli da 1 a 13, da 15 a 45).

(Nella misura in cui questo regolamento è pertinente per l’applicazione del presente accordo. L’aggiunta del regolamento non ha incidenza sulla ripartizione dei compiti quale prevista dal presente accordo).

N. 773/2004

Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE.

N. 139/2004

Regolamento del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(Articoli da 1 a 18; articolo 19, paragrafo 1 e 2; articoli da 20 a 23)

Con riferimento all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue.

1)

Con riferimento a una concentrazione, definita nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione svizzera, le persone o imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento, possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione.

2)

La Commissione CE trasmette senza indugio alla Confederazione svizzera tutte le richieste presentate conformemente all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 e al paragrafo precedente.

3)

Qualora la Confederazione svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di far esaminare il caso alla Commissione, l’autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione svizzera ai sensi del presente paragrafo.

Nel rispetto dei termini di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

1)

La Commissione CE trasmette senza indugio all’autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 22, paragrafo 2;

2)

Il calcolo dei termini di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, articolo 9, paragrafi 2 e 6, e 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 ha inizio, per la Confederazione svizzera, a partire dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell’autorità svizzera della concorrenza.

N. 802/2004

Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.

(Articoli da 1 a 24)

3.   Sicurezza aerea

N. 3922/91

Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile.

(Articoli da 1 a 3; articolo 4, paragrafo 2; articoli da 5 a 11, articolo 13)

94/56

Direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile.

(Articoli da 1 a 13)

36/2004

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari.

(Articoli da 1 a 9, da 11 a 14)

2003/42

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile.

(Articoli da 1 a 12)

N. 1592/2002

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito il «regolamento»), modificato dal:

regolamento n. 1643/2003 del 22 luglio 2003,

regolamento n. 1701/2003 del 24 settembre 2003,

regolamento (CE) n. 334/2007 della Commissione del 28 marzo 2007,

regolamento (CE) n. 103/2007 della Commissione, del 2 febbraio 2007, relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all’articolo 53, paragrafo 4,

il comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1592/2002.

L’agenzia esercita anche in Svizzera i poteri che le sono stati conferiti in conformità alle disposizioni del regolamento.

La Commissione esercita anche in Svizzera i poteri che le sono stati conferiti ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2, 4 e 6, dell’articolo 16, paragrafo 4, dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera i), dell’articolo 31, paragrafo 3, dell’articolo 32, paragrafo 5 e dell’articolo 53, paragrafo 4.

Fermo restando l’adeguamento orizzontale previsto dal primo comma dell’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» all’articolo 54 del regolamento o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE citate dal medesimo articolo non si intendono riferite alla Svizzera.

Nessun elemento del regolamento in questione deve essere interpretato nel senso di trasferire all’AESA il potere di agire a nome della Svizzera nell’ambito di accordi internazionali per scopi diversi da quelli di aiutarla ad adempiere agli obblighi che le incombono in conformità di tali accordi.

Ai fini dell’accordo il testo del regolamento si intende modificato come segue.

a)

L’articolo 9 è modificato come segue:

i)

al paragrafo 1, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

ii)

al paragrafo 2, lettera a), dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

iii)

sono soppresse le lettere b) e c) del paragrafo 2;

iv)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Quando la Comunità tratta con un paese terzo per concludere un accordo nel quale si stabilisce che uno Stato membro o l’Agenzia possa emettere certificati in base ai certificati emessi dalle autorità aeronautiche del suddetto paese terzo, essa deve cercare di ottenere dalla Svizzera l’offerta di un accordo analogo con il paese terzo in questione.

A sua volta la Svizzera deve cercare di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli della Comunità.»;

b)

nell’articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini svizzeri che godono dei diritti civili possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.»;

c)

nell’articolo 21 è aggiunto il comma seguente:

«La Svizzera applica all’Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, riportato nell’allegato A del presente allegato, conformemente all’appendice dell’allegato A.»;

d)

nell’articolo 28, è aggiunto il seguente paragrafo:

«La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all’interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’UE, eccetto il diritto di voto.»;

e)

nell’articolo 48 è aggiunto il seguente paragrafo:

«8.   La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo la formula seguente:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C

dove

S

=

è la parte del bilancio dell’Agenzia non coperta dai diritti e dagli onorari di cui al paragrafo 1, lettere b) e c),

a

=

il numero di Stati associati,

b

=

il numero di Stati membri dell’UE,

c

=

il contributo della Svizzera al bilancio dell’ICAO,

C

=

il contributo totale degli Stati membri dell’UE e degli Stati associati al bilancio dell’ICAO.»;

f)

nell’articolo 50 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell’Agenzia sono stabilite nell’allegato B al presente allegato.»;

g)

l’allegato II del regolamento è esteso ai seguenti tipi di aereomobile, in quanto prodotti ricadenti nell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (1):

 

A/c - [HB IDJ] – tipo CL600-2B19,

 

A/c - [HB-IGM] – tipo Gulfstream G-V-SP,

 

A/c - [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] – tipo Gulfstream G-V,

 

A/c - [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] – tipo Gulfstream G-IV,

 

A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] – tipo MD 900.

N. 736/2006

Regolamento della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione.

N. 768/2006

Regolamento della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo.

N. 779/2006

Regolamento della Commissione, del 24 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 488/2005 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

N. 2111/2005

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE.

N. 473/2006

Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Questo si applica finché è in vigore nell’UE.

N. 1702/2003

Regolamento della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, modificato dal:

regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione del 7 marzo 2005,

regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione dell’8 maggio 2006,

regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione del 28 marzo 2007,

regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione del 30 marzo 2007.

Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento n. 1702/2003 si intendono con l’adeguamento seguente:

l’articolo 2 è modificato come segue:

nei paragrafi 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 e 14, la data «28 settembre 2003» è sostituita da «data di entrata in vigore della decisione del comitato per il trasporto aereo Comunità/Confederazione svizzera che integra il regolamento 1592/2002 nell’allegato del regolamento».

N. 2042/2003

Regolamento della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, modificato dal:

regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione dell’8 maggio 2006,

regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione del 30 marzo 2007.

N. 104/2004

Regolamento della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull’organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

N. 488/2005

Regolamento della Commissione, del 21 marzo 2005, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

4.   Protezione della navigazione aerea (aviation security)

N. 2320/2002

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (articoli da 1 a 8, da 10 a 13), modificato dal:

regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

N. 622/2003

Regolamento della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione, modificato dal:

regolamento n. 68/2004 della Commissione del 15 gennaio 2004,

regolamento n. 781/2005 della Commissione del 24 maggio 2005 (articoli 1 e 2),

regolamento n. 857/2005 della Commissione, del 6 giugno 2005 (articoli 1 e 2).

N. 1217/2003

Regolamento della Commissione, del 4 luglio 2003, recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell’aviazione civile.

N. 1486/2003

Regolamento della Commissione, del 22 agosto 2003, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile.

(Articoli da 1 a 13 e da 15 a 18)

N. 1138/2004

Regolamento della Commissione, del 21 giugno 2004, che stabilisce una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti.

N. 65/2006

Regolamento della Commissione, del 13 gennaio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione.

N. 240/2006

Regolamento della Commissione, del 10 febbraio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione.

N. 831/2006

Regolamento della Commissione, del 2 giugno 2006, recante modificazione del regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione.

5.   Gestione del traffico aereo

N. 549/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»).

La Commissione esercita in Svizzera i poteri che le sono attribuiti in forza dell’articolo 6, dell’articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 10, 11 e 12.

Fermo restando l’adeguamento orizzontale previsto dal primo comma dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» nell’articolo 5 del regolamento n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE citate dal medesimo articolo non si intendono riferite alla Svizzera.

Comitato istituito in virtù del regolamento (CE) n. 549/2004 (comitato del cielo unico).

N. 550/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»).

La Commissione esercita in relazione alla Svizzera i poteri che le sono attribuiti in forza dell’articolo 16, qui di seguito modificato.

Ai fini del presente regolamento, l’accordo s’intende modificato come segue:

a)

l’articolo 3 è modificato come segue:

nel paragrafo 2, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

b)

l’articolo 7 è modificato come segue:

nei paragrafi 1 e 6, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

c)

l’articolo 8 è modificato come segue:

nel paragrafo 1, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

d)

l’articolo 10 è modificato come segue:

nel paragrafo 1, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

e)

il testo dell’articolo 16, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest’ultimo sia giuridicamente interessato.»

N. 551/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’organizzazione e l’uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»).

La Commissione esercita in Svizzera i poteri che le sono attribuiti in forza degli articoli 2 e 3, paragrafo 5, e dell’articolo 10.

N. 552/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità»).

La Commissione esercita in Svizzera i poteri che le sono conferiti in forza degli articoli 4, 7 e dall’articolo 10, paragrafo 3.

Ai fini del presente accordo, il regolamento s’intende modificato come segue:

a)

l’articolo 5 è modificato come segue:

nel paragrafo 2, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «o in Svizzera»;

b)

l’articolo 7 è modificato come segue:

nel paragrafo 4, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «o in Svizzera»;

c)

l’allegato III è modificato come segue:

nellalla sezione 3, nel secondo ed nell’ultimo comma, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «o in Svizzera».

N. 2096/2005

Regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (Testo rilevante ai fini del SEE).

La Commissione esercita in Svizzera i poteri che le sono conferiti in forza dell’articolo 9.

N. 2150/2005

Regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo.

2006/23

Direttiva Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

N. 730/2006

Regolamento della Commissione, dell’11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l’accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista.

N. 1033/2006

Regolamento della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo.

N. 1032/2006

Regolamento della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo.

6.   Ambiente e inquinamento acustico

2002/30

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12, da 14 a 18).

(Le modifiche dell’allegato I, derivanti dall’allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti) sezione G (Trasporto aereo), punto 2, dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, sono applicabili).

80/51

Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici (articoli da 1 a 9), modificato dalla:

direttiva 83/206/CEE.

89/629

Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione.

(Articoli da 1 a 8)

92/14

Direttiva del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell’utilizzazione degli aerei disciplinati dell’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).

(Articoli da 1 a 11)

7.   Protezione dei consumatori

90/314

Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso.

(Articoli da 1 a 10)

93/13

Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

(Articoli da 1 a 11)

N. 2299/89

Regolamento del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione, modificato dal:

regolamento n. 3089/93 del Consiglio,

regolamento n. 323/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999.

N. 261/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.

(Articoli da 1 a 18)

8.   Varie

2003/96

Direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.

(Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2)

Allegati:

A:

Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

B:

Disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell’Agenzia.

C:

Dichiarazione del Consiglio riguardante la partecipazione della Svizzera nei comitati.


(1)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

ALLEGATO A

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELLE COMUNITÀ EUROPEE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell’articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate a detto trattato.

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 1

I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.

I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.

Articolo 3

Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno delle Comunità.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.

Articolo 5

La Comunità europea del carbone e dell’acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 6

Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.

Articolo 7

1.   I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

2.   Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 6 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea del carbone e dell’acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all’entrata in vigore del presente trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all’applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 8

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea;

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 9

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

b)

non possono, sul territorio di ogni altro Stato membro, essere detenuti né essere oggetto di procedimenti giudiziari.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 11

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 12

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità:

a)

godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall’altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 13

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad un’imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.

Articolo 14

Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nello Stato di residenza che nello Stato del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest’ultimo Stato qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 15

Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.

Articolo 16

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni dell’articolo 12, dell’articolo 13, secondo comma, e dell’articolo 14.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI PAESI TERZI ACCREDITATE PRESSO LE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 17

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità le immunità e i privilegi diplomatici d’uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell’interesse di queste ultime.

Ciascuna istituzione delle Comunità ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogni qualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.

Articolo 19

Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni delle Comunità agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 20

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 21

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l’articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalla varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non dà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 23

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea è inoltre esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni possono comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all’Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.

APPENDICE

MODALITÀ DI APPLICAZIONE IN SVIZZERA DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELLE COMUNITÀ EUROPEE

1.   Estensione dell’applicazione alla Svizzera

Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (di seguito: «il protocollo») deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2.   Esenzione dell’Agenzia dalle imposte indirette (compresa l’IVA)

I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all’Agenzia per il suo uso ufficiale, l’esenzione dall’IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell’articolo 3, secondo comma del protocollo. L’esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell’IVA è concesso su presentazione all’amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3.   Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell’Agenzia

Con riferimento all’articolo 13, secondo comma del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 (1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dalla Comunità e soggetti ad un’imposta interna a profitto di quest’ultima.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.

I funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti della Comunità, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l’Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l’applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (2) del Consiglio e le altre disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono le condizioni di lavoro.


(1)  Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE, Euratom) n. 1749/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 13).

(2)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).

ALLEGATO B

CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI SVIZZERI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

Articolo 1

Comunicazione diretta

L’Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell’Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell’Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell’Agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all’Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente accordo, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Articolo 2

Audit

1.   In conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e del regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 del 23 dicembre 2002 che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), nonché degli altri atti normativi di cui alla presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti della Commissione o di altre persone da essa debitamente autorizzate.

2.   Gli agenti dell’Agenzia e della Commissione e le altre persone autorizzate da quest’ultima devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nel presente accordo.

3.   La Corte dei conti dispone degli stessi diritti della Commissione.

4.   Gli audit possono aver luogo trascorsi cinque anni dalla scadenza della presente decisione o nell’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni in materia.

5.   Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

Articolo 3

Controlli in loco

1.   In base al presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (3).

2.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l’aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3.   Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.   Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

5.   La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l’autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1.   Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, a consultazioni.

2.   Le competenti autorità svizzere informano tempestivamente la Commissione e l’Agenzia di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l’esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l’esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.

Articolo 5

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità dei regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglioe (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, nonché del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità (4).

Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall’Agenzia o dalla Commissione nell’ambito d’applicazione della presente decisione che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.

La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l’Agenzia o la Commissione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(3)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(4)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA SVIZZERA AI COMITATI

Il Consiglio dell’Unione europea conviene che al testo della dichiarazione sulla partecipazione della Svizzera ai comitati, contenuta nell’atto finale dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, firmato il 21 giugno 1999 e adottato dal Consiglio il 4 aprile 2002, sia aggiunto il seguente nuovo trattino «— il comitato istituito a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 (il comitato per il cielo unico europeo)».

Il Consiglio dell’Unione europea conviene che al testo della dichiarazione sulla partecipazione della Svizzera ai comitati, contenuta nell’atto finale dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, firmato il 21 giugno 1999 e approvato dal Consiglio il 4 aprile del 2002, sia aggiunto il seguente trattino: «— il comitato istituito a norma del regolamento (CE) n. 1592/2002».


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