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Document 22008A0517(01)

    Protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari

    GU L 129 del 17.5.2008, p. 40–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2008/372/oj

    Related Council decision

    22008A0517(01)

    Protocollo dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari

    Gazzetta ufficiale n. L 129 del 17/05/2008 pag. 0040 - 0043


    Protocollo

    dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari

    LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata "Comunità",

    da una parte,

    e

    LO STATO DI ISRAELE, di seguito denominato "Israele",

    dall’altra,

    considerando quanto segue:

    (1) Il 20 novembre 1995 Israele ha concluso un accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra [1].

    (2) Il Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto della proposta della Commissione relativa a una politica europea di vicinato e ha approvato le relative conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

    (3) In numerose ulteriori occasioni il Consiglio ha adottato conclusioni favorevoli a tale politica.

    (4) Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno per l’approccio generale e globale esposto nella comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006 di consentire ai partner della politica europea di vicinato di partecipare alle agenzie e ai programmi della Comunità in funzione dei loro meriti e quando la base giuridica lo consente.

    (5) Israele ha manifestato il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi comunitari.

    (6) Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di Israele a ciascun programma comunitario, tra cui il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, dovrebbero essere stabilite nell’ambito di un accordo tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e Israele,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Israele può partecipare a tutti i programmi comunitari attuali e futuri aperti alla partecipazione di Israele a norma delle rispettive disposizioni di adozione.

    Articolo 2

    Israele fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

    Articolo 3

    I rappresentanti di Israele possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano Israele, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali Israele contribuisce finanziariamente.

    Articolo 4

    Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti di Israele si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

    Articolo 5

    Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di Israele a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario che da versare e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite nell’ambito di un accordo tra la Commissione, che agisce a nome della Comunità, e le autorità competenti di Israele (protocollo d’intesa).

    Qualora Israele chieda l’aiuto esterno della Comunità per partecipare a un determinato programma comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato [2], o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca ad Israele l’aiuto esterno della Comunità, le condizioni secondo le quali Israele beneficia dell’aiuto comunitario sono stabilite nell’ambito di un accordo finanziario.

    Articolo 6

    Ciascun protocollo d’intesa stabilisce che, conformemente al regolamento finanziario della Comunità, il controllo finanziario e le verifiche contabili sono effettuati dalla Commissione, dall’OLAF e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

    Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e di verifiche contabili, di misure e sanzioni amministrative e di recupero che permettano di concedere alla Commissione, all’OLAF e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nella Comunità.

    Articolo 7

    Il presente accordo quadro (di seguito denominato "accordo") è applicabile fintantoché rimane in vigore l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra.

    Il presente protocollo è firmato e approvato dalla Comunità e da Israele in conformità delle rispettive procedure.

    Ciascuna parte contraente può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all’altra parte. Il presente protocollo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

    Articolo 8

    Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente con scadenza triennale, entrambe le parti contraenti possono riesaminare l’attuazione dell’accordo stesso sulla base dell’effettiva partecipazione di Israele a uno o più programmi comunitari.

    Articolo 9

    Il presente protocollo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall’altra, al territorio di Israele.

    Articolo 10

    Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente attraverso i canali diplomatici l’avvenuto completamento delle procedure a tal fine necessarie.

    In attesa della sua entrata in vigore, le parti contraenti decidono che, fatto salvo il completamento delle rispettive procedure interne, applicheranno in via provvisoria le disposizioni del presente protocollo a partire dalla data della firma, con riserva della sua conclusione successiva.

    Articolo 11

    Il presente protocollo è redatto in duplice copia in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti.

    Ciascuna versione linguistica fa ugualmente fede.

    Articolo 12

    Il presente protocollo forma parte integrante dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra.

    Съставено в Брюксел на петнадесетия ден от месец април две хиляди и осма година.

    Hecho en Bruselas, el quince de abril de dos mil ocho.

    V Bruselu dne patnáctého dubna dva tisíce osm.

    Udfærdiget i Bruxelles, den femtende april to tusind og otte.

    Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten April zweitausendacht.

    Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

    Done at Brussels on the fifteenth day of April in the year two thousand and eight, which corresponds to the tenth day of Av in the year five thousand seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

    Fait à Bruxelles, le quinze avril deux mille huit.

    Fatto a Bruxelles, addì quindici aprile duemilaotto.

    Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā aprīlī.

    Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio penkioliktą dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év április havának tizenötödik napján.

    Magħmul fi Brussell, fil- ħmistax-il jum ta' April tas-sena elfejn u tmienja.

    Gedaan te Brussel, de vijftiende april tweeduizend acht.

    Sporządzono w Brukseli, dnia piętnastego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

    Feito em Bruxelas, em quinze de Abril de dois mil e oito.

    Adoptat la Bruxelles, cincisprezece aprilie două mii opt.

    V Bruseli dňa pätnásteho apríla dvetisícosem.

    V Bruslju, dne petnajstega aprila leta dva tisoč osem.

    Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

    Som skedde i Bryssel den femtonde april tjugohundraåtta.

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    За Европейската общнoст

    Por la Comunidad Europea

    Za Evropské společenství

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Euroopa Ühenduse nimel

    Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Eiropas Kopienas vārdā

    Europos bendrijos vardu

    Az Európai Közösség részéről

    Għall-Komunità Ewropea

    Voor de Europese Gemeenschap

    W imieniu Wspólnoty Europejskiej

    Pela Comunidade Europeia

    Pentru Comunitatea Europeană

    Za Európske spoločenstvo

    Za Evropsko skupnost

    Euroopan yhteisön puolesta

    För Europeiska gemenskapen

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    За държавата Израел

    Por el Estado de Israel

    Za Stát Izrael

    For Staten Israel

    Für den Staat Israel

    Iisraeli Riigi nimel

    Για το Κράτος του Ισραήλ

    For the State of Israel

    Pour l'État d'Israël

    Per lo Stato di Israele

    Izraēlas Valsts vārdā

    Izraelio Valstybės vardu

    Izrael Állam részéről

    Għall-Istat ta' l-Iżrael

    Voor de staat Israël

    W imieniu państwa Izrael

    Pelo Estado de Israel

    Pentru Statul Israel

    Za Izraelský štát

    Za Državo Izrael

    Israelin valtion puolesta

    För Staten Israel

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    [1] GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

    [2] GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

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