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Document 21999A0728(03)
Partnership and Cooperation Agreement establishing a partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kyrgyz Republic, of the other part - Protocol on mutual assistance between authorities in customs matters - Final Act - Joint Declarations - Exchange of Letters in relation to the establishment of companies - Declaration of the French Government
Accordo che istituisce un partenariato e una cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra - Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Scambio di lettere in relazione allo stabilimento delle società - Dichiarazione del governo francese
Accordo che istituisce un partenariato e una cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra - Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Scambio di lettere in relazione allo stabilimento delle società - Dichiarazione del governo francese
GU L 196 del 28.7.1999, p. 48–89
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/491/oj
Accordo che istituisce un partenariato e una cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra - Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Scambio di lettere in relazione allo stabilimento delle società - Dichiarazione del governo francese
Gazzetta ufficiale n. L 196 del 28/07/1999 pag. 0048 - 0089
ACCORDO CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO E UNA COOPERAZIONE tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in appresso denominati "Stati membri", e la COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA in appresso denominate "la Comunità", da una parte, e LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN, dall'altra, CONSIDERATI i legami esistenti tra la Comunità, gli Stati membri e la Repubblica del Kirghizistan e l'importanza dei loro valori comuni, RICONOSCENDO che la Comunità e la Repubblica del Kirghizistan desiderano rafforzare detti legami e avviare attività di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, dall'altra, VISTO l'impegno della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica del Kirghizistan a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato, VISTO l'impegno delle parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonché la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, CONSIDERATO il deciso impegno della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica del Kirghizistan per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento", RIBADENDO che la Comunità, gli Stati membri e la Repubblica del Kirghizistan si impegnano a rispettare la Carta europea per l'energia, PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato, RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione dipenderà dal - e contribuirà al - proseguimento e dall'attuazione delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica del Kirghizistan nonché dall'introduzione dei fattori necessari per la cooperazione, in particolare sulla base delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn, DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperità e la stabilità nella regione, DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, TENENDO CONTO della disponibilità della Comunità a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria, TENENDO CONTO delle disparità economiche e sociali tra la Comunità e la Repubblica del Kirghizistan, paese in via di sviluppo e senza sbocco sul mare, RICONOSCENDO che uno dei principali obiettivi dell'accordo dovrebbe essere quello di agevolare l'eliminazione di queste disparità grazie al sostegno comunitario allo sviluppo e alla ristrutturazione dell'economia kirghisa, TENENDO PRESENTE che l'accordo favorirà il graduale ravvicinamento tra la Repubblica del Kirghizistan e una più vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonché la sua progressiva integrazione nel sistema internazionale aperto, CONSIDERATO l'impegno delle parti a liberalizzare gli scambi in base ai principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), CONSAPEVOLI della necessità di migliorare le condizioni per le attività commerciali e gli investimenti, nonché quelle riguardanti lo stabilimento di società, la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali, PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili alla ristrutturazione economica e alla modernizzazione tecnologica, DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela ambientale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le parti in questo settore, TENENDO PRESENTE che le parti intendono sviluppare la cooperazione nel settore della ricerca spaziale, vista la complementarità delle rispettive attività in materia, DESIDEROSI di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni, HANNO DECISO QUANTO SEGUE: Articolo 1 È istituito un partenariato tra la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono: - fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le parti al fine di instaurare strette relazioni politiche; - sostenere le iniziative prese dal Kirghizistan per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato; - promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile; - gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria, scientifica e tecnologica civile e culturale. TITOLO I PRINCIPI GENERALI Articolo 2 Il rispetto della democrazia, i principi del diritto internazionale e i diritti dell'uomo definiti, in particolare, nella Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituiscono elementi fondamentali del partenariato e del presente accordo. Articolo 3 Le parti ritengono fondamentale, per la futura prosperità e stabilità nell'area dell'ex Unione sovietica, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (in appresso denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo. TITOLO II DIALOGO POLITICO Articolo 4 Le parti avviano un regolare dialogo politico, che è loro intenzione sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunità e la Repubblica del Kirghizistan, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico: - rafforzerà i vincoli della Repubblica del Kirghizistan con la Comunità e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunità degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentirà di intensificare le relazioni politiche; - condurrà ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando così la sicurezza e la stabilità. Il dialogo può svolgersi a livello regionale. Articolo 5 A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del consiglio di cooperazione istituito ai sensi dell'articolo 75 e, previo mutuo accordo, in altre occasioni. Articolo 6 Le parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente nelle forme seguenti: - organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunità e degli Stati membri, da una parte, e della Repubblica del Kirghizistan, dall'altra; - avvalendosi pienamente di canali diplomatici fra le parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE ecc.; - utilizzando qualsiasi altro mezzo, compresa la possibilità di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo. Articolo 7 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del comitato parlamentare di cooperazione creato a norma dell'articolo 80 del presente accordo. TITOLO III SCAMBI DI MERCI Articolo 8 1. Le parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutti settori, per quanto riguarda: - i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalità di riscossione; - le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo; - le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate; - i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti; - le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano: a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona; b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo; c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione della Repubblica del Kirghizistan al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica del Kirghizistan agli altri Stati indipendenti dell'ex URSS. Articolo 9 1. Le parti convengono che il principio del libero transito è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. A tale riguardo, ciascuna delle parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra parte. 2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT sono applicabili fra le parti. 3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali concordate tra le parti relative a settori particolare quali i trasporti o a determinati prodotti. Articolo 10 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le parti, ciascuna di queste ultime concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia cui abbia aderito, in conformità alla propria legislazione. Si terrà conto delle condizioni alle quali le parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione. Articolo 11 1. Le merci originarie della Repubblica del Kirghizistan sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 16 e 17 del presente accordo nonché le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 degli atti di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità europea. 2. Le merci originarie della Comunità sono importate nella Repubblica del Kirghizistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente. Articolo 12 Le merci vengono commercializzate tra le parti ai prezzi di mercato. Articolo 13 1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle parti in quantità talmente grandi o in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità o la Repubblica del Kirghizistan, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni. 2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento, ovvero immediatamente dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunità o la Repubblica del Kirghizistan, a seconda dei casi, fornisce, a norma del titolo IX, al consiglio di cooperazione, tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti. 3. Ove, in esito alle consultazioni, le parti non dovessero raggiungere, entro 30 giorni dalla data in cui è stato adito il consiglio di cooperazione, un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la parte che ha chiesto le consultazioni può limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate. 4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime vengano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure. 5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica né compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle parti, di misure antidumping o compensative conformemente all'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna. Articolo 14 Le parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa l'adesione della repubblica del Kirghizistan al GATT. Il consiglio di cooperazione di cui all'articolo 75 può formulare raccomandazioni alle parti su questi sviluppi; se le accettano, le parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso conformemente alle rispettive procedure. Articolo 15 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprietà intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti. Articolo 16 Il presente titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, la cui disciplina è contenuta in un accordo a parte siglato il 15 ottobre 1993 e applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 1994. Articolo 17 1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per l'articolo 11. 2. È creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunità da un lato e della Repubblica del Kirghizistan dall'altro. Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le parti. Articolo 18 Agli scambi di materiali nucleari si applicano le disposizioni di un accordo specifico che sarà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica del Kirghizistan. TITOLO IV DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E GLI INVESTIMENTI CAPITOLO I CONDIZIONI DI LAVORO Articolo 19 1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini kirghisi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento. 2. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili nella Repubblica del Kirghizistan, questo Stato si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto di discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento. Articolo 20 Il consiglio di cooperazione studia il modo di effettuare congiuntamente un controllo dell'immigrazione illegale tenendo conto del principio e della prassi della riammissione. Articolo 21 Il consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari conformemente agli impegni internazionali delle parti, compresi quelli che figurano nel documento della Conferenza CSCE di Bonn. Articolo 22 Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 19, 20 e 21. CAPITOLO II CONDIZIONI PER LO STABILIMENTO E L'ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ Articolo 23 1. Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle società kirghise, come definite all'articolo 25, che si stabiliscono sul loro territorio creando controllate o sedi secondarie, un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo; alle controllate e sedi secondarie di società kirghise stabilite sul loro territorio è concesso, per la loro attività, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle società o alle sedi secondarie di qualsiasi paese terzo. 2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 35 e 84, la Repubblica del Kirghizistan concede, conformemente alle sue leggi e normative, alle società comunitarie e alle loro sedi secondarie un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società e alle loro sedi secondarie oppure, se più favorevole, alle società e alle sedi secondarie di società dei paesi terzi, per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività sul suo territorio ai sensi dell'articolo 25. Articolo 24 Le disposizioni dell'articolo 23 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo. Articolo 25 Ai fini del presente accordo: a) per "società comunitaria" o "società kirghisa" s'intende una società costituita a norma delle leggi rispettivamente di uno Stato membro o della Repubblica del Kirghizistan che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio rispettivamente della Comunità o della Repubblica del Kirghizistan. Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica del Kirghizistan viene considerata una società rispettivamente comunitaria o kirghisa se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Repubblica del Kirghizistan; b) per "controllata" di una società s'intende una società controllata di fatto dalla prima; c) per "sede secondaria" di una società s'intende un centro d'affari senza personalità giuridica, che ha l'apparenza della stabilità quale estensione di una casa madre, che dispone del personale e delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, se del caso, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro d'affari che ne costituisce l'estensione; d) per "diritto di stabilimento" s'intende il diritto per le società comunitarie o kirghise ai sensi della lettera a) di intraprendere attività economiche istituendo controllate o sedi secondarie rispettivamente nella Repubblica del Kirghizistan o nella Comunità; e) Per "attività" s'intende lo svolgimento di attività economiche; f) per "attività economiche" s'intendono le attività di natura industriale, commerciale e professionale. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, i cittadini degli Stati membri o della Repubblica del Kirghizistan stabiliti al di fuori della Comunità o della Repubblica del Kirghizistan rispettivamente e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Repubblica del Kirghizistan e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica del Kirghizistan rispettivamente, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella Repubblica del Kirghizistan in conformità delle rispettive legislazioni. Articolo 26 1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna parte non è impedita di adottare misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni dell'accordo esse non vengono utilizzate dalle parti per eludere gli obblighi ivi previsti. 2. Nessuna disposizione dell'accordo può essere interpretata nel senso di richiedere a una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità dei singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici. Articolo 27 Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera di ciascuna parte, di ogni misura necessaria per impedire l'elusione delle misure riguardanti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo. Articolo 28 1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una società comunitaria o kirghisa stabilita sul territorio della Repubblica del Kirghizistan o della Comunità rispettivamente ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate o sedi secondarie, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio rispettivamente della Repubblica del Kirghizistan e della Comunità, cittadini degli Stati membri della Comunità e della Repubblica del Kirghizistan, purché si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo impiegati esclusivamente da società o sedi secondarie. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" ai sensi della lettera c) e nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione abbia personalità giuridica e le persone in questione siano state da essa impiegate o ad essa associate (altrimenti che come azionisti di maggioranza) durante almeno l'anno immediatamente precedente tale trasferimento: a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, che dirigono direttamente l'amministrazione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, ivi compresi coloro che: - dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento; - supervedono e controllano il lavoro di altri impiegati che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; - sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale; b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per il servizio, l'infrastruttura di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. L'accertamento di tali competenze può riflettere, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, una qualificazione ad alto livello riguardante un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; c) per "persona trasferita all'interno della società" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle parti e temporaneamente trasferita nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (sede secondaria, controllata) di questa organizzazione, che effettivamente svolge attività economiche simili sul territorio dell'altra parte. Articolo 29 Le parti riconoscono che è importante concedersi reciprocamente il trattamento nazionale per lo stabilimento e l'attività delle rispettive società sul territorio dell'altra parte e decidono di prendere in considerazione la possibilità di raggiungere questo obiettivo secondo modalità reciprocamente soddisfacenti, in base alle raccomandazioni del consiglio di cooperazione. Articolo 30 1. Le parti adoperano le loro migliori energie per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra parte più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. 2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 38: le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 38. 3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell'articolo 44, il governo della Repubblica del Kirghizistan informa la Comunità della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività nella Repubblica del Kirghizistan di sedi secondarie e controllate di società comunitarie più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunità può chiedere alla Repubblica del Kirghizistan di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito. 4. Qualora l'introduzione nella Repubblica del Kirghizistan di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per l'attività delle controllate e sedi secondarie di società comunitarie stabilite nella Repubblica del Kirghizistan più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma dell'accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e sedi secondarie già stabilite nella Repubblica del Kirghizistan al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso. CAPITOLO III FORNITURA TRANSNAZIONALE DI SERVIZI TRA LA COMUNITÀ E LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN Articolo 31 1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o kirghise stabilite in una parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle parti. 2. Il consiglio di cooperazione fa raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1. Articolo 32 Le parti collaborano al fine di sviluppare nella Repubblica del Kirghizistan un settore terziario orientato verso il mercato. Articolo 33 1. Le parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale. a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite su un codice di comportamento per le conferenze di linea applicabili a una delle parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoché si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale. b) Le parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa. 2. Nell'applicare i principi di cui al paragrafo 1, le parti: a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e l'ex Unione Sovietica; b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle società di navigazione di linea di una o dell'altra parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione; c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa; d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale. Articolo 34 Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti in funzione delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato nonché la fornitura di servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo potranno essere trattate da specifici accordi, negoziati ove necessario dalle parti, dopo l'entrata in vigore del presente accordo. CAPITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 35 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte sul territorio di ciascuna parte, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche. Articolo 36 Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e regolamenti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purché non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle parti da una disposizione specifica dell'accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 35. Articolo 37 Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società kirghise e comunitarie. Articolo 38 A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'Accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS), il trattamento concesso da ciascuna parte all'altra ai sensi del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non può comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi. Articolo 39 Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Repubblica del Kirghizistan in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica conformemente ai principi dell'articolo V del GATS. Articolo 40 1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali che le parti concedono o concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali. 2. Nessun elemento del presente titolo può essere interpretato nel senso di impedire alle parti di adottare o di applicare qualsiasi misura volta a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione alle altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessun elemento del presente titolo può essere interpretato nel senso di impedire agli Stati membri o alla Repubblica del Kirghizistan di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza. Articolo 41 Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV può essere intesa quale attribuzione del diritto a: - i cittadini degli Stati membri o della Repubblica del Kirghizistan a entrare o a soggiornare sul territorio rispettivamente della Repubblica del Kirghizistan o della Comunità in qualsiasi veste, segnatamente come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti oppure come fornitori o destinatari di servizi; - le controllate o sedi secondarie comunitarie di società kirghise a impiegare cittadini kirghisi sul territorio della Comunità; - le controllate o sedi secondarie kirghise di società comunitarie a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Repubblica del Kirghizistan; - le società kirghise o le controllate o sedi secondarie comunitarie di società kirghise a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini kirghisi che lavoreranno sotto il controllo di altre persone; - le società comunitarie o le sedi secondarie o controllate kirghise di società comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri. CAPITOLO V PAGAMENTI CORRENTI E CAPITALE Articolo 42 1. Le parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunità e della Repubblica del Kirghizistan in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone conformemente alle disposizioni del presente accordo. 2. Per le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo è garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità del capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 3. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Repubblica del Kirghizistan né si rendondo più restrittive le intese esistenti. 4. Le parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunità e la Repubblica del Kirghizistan per conseguire gli obiettivi del presente accordo. 5. Con riguardo alle disposizioni del presente articolo, fintantoché non sarà stata introdotta la piena convertibilità della valuta kirghisa ai sensi dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale, la Repubblica del Kirghizistan è autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'accettazione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni sono imposte alla Repubblica del Kirghizistan per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione della Repubblica del Kirghizistan nei confronti dell'FMI. Le restrizioni sono applicate dalla Repubblica del Kirghizistan in modo da recare il minor turbamento possibile all'esecuzione del presente accordo. La Repubblica del Kirghizistan informa tempestivamente il consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali misure e di ogni modifica ad esse relativa. 6. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Repubblica del Kirghizistan provochi o minacci di provocare gravi difficoltà per la gestione delle politiche valutarie o monetarie nella Comunità o nella Repubblica del Kirghizistan, ciascuna parte rispettivamente può adottare misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore ai sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie. CAPITOLO VI TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE Articolo 43 1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato II, la Repubblica del Kirghizistan continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità, prevedendo anche strumenti efficaci per l'attuazione di tali diritti. Il consiglio di cooperazione può decidere di prolungare detto periodo in seguito a una situazione particolare nella Repubblica del Kirghizistan. 2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Repubblica del Kirghizistan aderirà alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato II di cui sono parti gli Stati membri o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni. TITOLO V COOPERAZIONE LEGISLATIVA Articolo 44 1. Le parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica del Kirghizistan a quella della Comunità è fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le parti. La Repubblica del Kirghizistan si adopererà di rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunità. 2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estenderà segnatamente ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle società, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti. 3. La Comunità fornisce alla Repubblica del Kirghizistan l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, che comprenderà, tra l'altro: - scambi di esperti; - la tempestiva comunicazione delle informazioni, segnatamente riguardo alla legislazione pertinente; - l'organizzazione di seminari; - attività di formazione; - ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti. 4. Le parti si consultano sulle modalità per applicare in maniera concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui queste incidono sugli scambi commerciali. TITOLO VI COOPERAZIONE ECONOMICA Articolo 45 1. La Comunità e la Repubblica del Kirghizistan istituiscono una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonché lo sviluppo sostenibile della Repubblica del Kirghizistan. Tale cooperazione rafforzerà e svilupperà i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le parti. 2. Le politiche e le altre misure sono intese a provocare delle riforme economiche e sociali e la ristrutturazione del sistema economico nella Repubblica del Kirghizistan, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; esse comprenderanno anche considerazioni di carattere ambientale. 3. A tal fine la cooperazione si concentrerà segnatamente nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi la privatizzazione, gli investimenti e lo sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e settore alimentare, energia e sicurezza del settore nucleare civile, trasporti, turismo, tutela ambientale e cooperazione regionale. 4. Si rivolgerà particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti ai fini di uno sviluppo armonioso nella regione. 5. Se del caso, la Comunità potrà fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorità concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunità alla Repubblica del Kirghizistan e delle procedure stabilite per il suo coordinamento ed attuazione. Articolo 46 Cooperazione industriale 1. La cooperazione sarà tesa a promuovere, in particolare: - lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti; - la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dal Kirghizistan per ristrutturare la propria industria; - il miglioramento dell'organizzazione gestionale; - la definizione di norme e prassi commerciali adeguate; - la tutela dell'ambiente. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese. Articolo 47 Promozione e tutela degli investimenti 1. Conformemente ai poteri e alle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, la cooperazione sarà tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti privati, nazionali e stranieri, creando, in particolare, migliori condizioni per la protezione degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimento. 2. La cooperazione si prefiggerà in particolare: - la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica del Kirghizistan di opportuni accordi per la promozione e la tutela degli investimenti; - la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica del Kirghizistan di opportuni accordi per evitare la doppia imposizione; - la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti stranieri nell'economia kirghisa; - l'adozione di una legislazione commerciale e la creazione di condizioni per gli affari entrambe stabili e appropriate e lo scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti; - lo scambio di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni. Articolo 48 Commesse pubbliche Le parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per la fornitura di beni e servizi, in particolare mediante bandi di gara. Articolo 49 Cooperazione in materia di standards e di valutazione della conformità 1. Le parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualità. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformità oltre a migliorare la qualità dei prodotti kirghisi. 2. A tal fine, le parti cercano di cooperare per progetti di assistenza tecnica tesi a: - promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le istituzioni specializzate; - favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunità e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di standards di valutazione della conformità; - mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di gestione della qualità. Articolo 50 Prodotti minerari e materie prime 1. Le parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime. 2. La cooperazione riguarderà principalmente: - gli scambi di informazioni sulle prospezioni nel settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi; - la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione; - le questioni commerciali; - l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale; - la formazione; - la sicurezza nell'industria mineraria. Articolo 51 Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI). 2. La cooperazione scientifica e tecnologica si basa su: - scambi di informazioni scientifiche e tecniche; - attività comuni di ricerca e sviluppo; - attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le parti impegnati nella ricerca e nello sviluppo. Ove tale cooperazione assumesse la forma di attività di istruzione e/o formazione, questa si conformerà alle disposizioni dell'articolo 52. Le parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica. Nello svolgere le attività di cooperazione, si rivolge particolare attenzione alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulla e alla produzione delle armi di distruzione di massa. 3. La cooperazione prevista al presente articolo si svolgerà in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI. Articolo 52 Istruzione e formazione 1. Le parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali nella Repubblica del Kirghizistan, sia nel settore pubblico che in quello privato. 2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori: - l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Repubblica del Kirghizistan, anche per quanto riguarda la certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento; - la formazione dei quadri dei settori pubblico e privato e dei funzionari in settori prioritari da stabilire; - la cooperazione tra centri d'istruzione nonché tra detti centri e le imprese; - la mobilità degli insegnanti, laureati, amministrativi, giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere; - la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati; - l'insegnamento delle lingue comunitarie; - la formazione postlaurea degli interpreti; - la formazione dei giornalisti; - la formazione degli insegnanti. 3. L'eventuale partecipazione di una parte, ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione potrà essere esaminata in conformità alle procedure rispettive; se del caso saranno stabiliti quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Repubblica del Kirghizistan al programma Tempus della Comunità. Articolo 53 Agricoltura e settore agroindustriale La cooperazione nel settore si prefigge il proseguimento della riforma agraria, l'ammodernamento, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'agroindustria e del terziario nella Repubblica del Kirghizistan, lo sviluppo dei mercati interno ed estero per i prodotti kirghisi, in condizioni da assicurare la protezione dell'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di regolarizzare l'approvvigionamento alimentare, nonché lo sviluppo delle imprese di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti agricoli. Le parti cercheranno inoltre di ravvicinare progressivamente le norme kirghise alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie. Articolo 54 Energia 1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei. 2. La cooperazione riguarda, fra l'altro: - l'impatto ambientale della produzione, della fornitura e del consumo di energia, onde prevenirne o limitarne al massimo i danni ambientali; - il miglioramento della qualità e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche diversificando i fornitori, secondo modalità economicamente e ambientalmente valide; - la definizione di una politica energetica; - il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato; - l'introduzione di tutte le condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo necessarie per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico; - la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia; - l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche; - il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia; - la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico; - la sicurezza per la produzione, il trasporto e il transito dell'energia e dei materiali energetici. Articolo 55 Ambiente 1. Basandosi sulla Carta europea per l'energia, le parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone. 2. La cooperazione è intesa a combattere il degrado ambientale, mediante, in particolare: - efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente; - lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero dell'aria e dell'acqua; - ripristino ecologico; - produzione e impiego, sostenibili, efficaci ed ecologici dell'energia; - sicurezza degli impianti industriali; - classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici; - qualità dell'acqua; - riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, applicazione della convenzione di Basilea; - impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici; - protezione delle foreste; - salvaguardia delle biodiversità, zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - uso degli strumenti economici e fiscali; - mutamenti climatici globali; - educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente; - assistenza tecnica per il risanamento delle zone radioattive e per i relativi problemi sanitari e sociali; - applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale. 3. La cooperazione avrà luogo in particolare attraverso: - la predisposizione di programmi per fronteggiare catastrofi e altre situazioni di emergenza; - scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie; - attività comuni di ricerca; - il miglioramento delle leggi avvicinandole alle norme comunitarie; - la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'energia, e internazionale; - l'elaborazione di strategie, segnatamente per quanto concerne gli aspetti globali e climatici nonché ai fini di uno sviluppo sostenibile; - studi sull'impatto ambientale. Articolo 56 Trasporti Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti. Scopo della cooperazione è tra l'altro, di ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica del Kirghizistan migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilità dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema più globale. La cooperazione comprende, tra l'altro: - l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale; - la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti; - la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale; - la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo; - la predisposizione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'applicazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti. Articolo 57 Servizi postali e telecomunicazioni Compatibilmente con i rispettivi poteri e con le rispettive competenze, le parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di: - definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali; - definire i principi di una politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali; - trasferire tecnologia e know-how, anche per quanto riguarda le norme tecniche e i sistemi di certificazione europei; - favorire lo sviluppo di progetti e gli investimenti in questi settori; - migliorare l'efficienza e la qualità nella fornitura dei servizi, anche liberalizzando le attività dei sottosettori; - applicare le tecnologie più avanzate in materia di telecomunicazioni, segnatamente per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi; - gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione; - definire una base normativa adeguata per i servizi delle poste e telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza; - impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato. Articolo 58 Servizi finanziari La cooperazione sarà segnatamente intesa ad agevolare l'inserimento della Repubblica del Kirghizistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. L'assistenza tecnica si concentrerà su: - lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonché di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica del Kirghizistan in un sistema di transazioni reciproche universalmente accettato; - lo sviluppo di un sistema tributario e delle istituzioni fiscali nella Repubblica del Kirghizistan, e gli scambi di esperienze e la formazione del personale in materia finanziaria; - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla costituzione di "joint ventures" nel settore assicurativo della Repubblica del Kirghizistan, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione. Tale cooperazione contribuirà in particolare a sviluppare le relazioni tra la Repubblica del Kirghizistan e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari. Articolo 59 Riciclaggio del denaro 1. Le parti riconoscono la necessità di adoperarsi e di collaborare onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF). Articolo 60 Sviluppo regionale 1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. 2. A tal fine, esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali, regionali e locali sulla politica regionale e di pianificazione territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, insistendo in particolare sullo sviluppo delle zone depresse. Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive regioni e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro, tra l'altro, di scambiare metodi e mezzi atti ad incentivare lo sviluppo regionale. Articolo 61 Cooperazione sociale 1. Riguardo alla salute e alla sicurezza le parti collaborano tra loro al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. La cooperazione prevede, in particolare, quanto segue: - istruzione e formazione in materia di sanità e di sicurezza, insistendo sui settori di attività ad alto rischio; - sviluppo e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere; - prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici; - ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonché sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. 2. A livello occupazionale, la cooperazione prevede, in particolare, quanto segue: - ottimizzazione del mercato del lavoro; - modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza; - pianificazione e gestione dei programmi di ristrutturazione; - promozione dello sviluppo dell'occupazione locale; - scambio di informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria. 3. Le parti privilegiano la cooperazione a livello di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la cooperazione nella pianificazione e nell'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica del Kirghizistan. Dette riforme dovranno introdurre nella Repubblica del Kirghizistan metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale. Articolo 62 Turismo Le parti intensificano e sviluppano la cooperazione tra loro, che comprenderà azioni intese a: - agevolare il turismo; - aumentare gli scambi di informazioni; - trasferire il know-how; - valutare le possibilità di avviare operazioni congiunte; - favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali; - impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo. Articolo 63 Piccole e medie imprese 1. Le parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese e le relative associazioni nonché la cooperazione tra PMI della Comunità e della Repubblica del Kirghizistan. 2. È prevista un'assistenza tecnica in particolare nei seguenti settori: - definizione di un quadro legislativo per le PMI; - creazione di un'infrastruttura adeguata (agenzia di sostegno alle PMI, comunicazioni, assistenza per la creazione di un fondo a favore delle PMI); - sviluppo delle tecnologie. Articolo 64 Informazione e comunicazione Le parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace reciproco scambio di informazioni. Si privilegeranno i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità e sulla Repubblica del Kirghizistan compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Articolo 65 Tutela dei consumatori Le parti collaboreranno strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. Tale cooperazione può comprendere scambi di informazioni sull'elaborazione delle leggi e sulla riforma istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, segnatamente per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilità delle politiche di tutela dei consumatori, l'organizzazione di seminari e cicli di formazione. Articolo 66 Dogane 1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealtà delle prassi commerciali, nonché a ravvicinare il sistema doganale della Repubblica kirghisa a quello della Comunità. 2. La cooperazione comprenderà in particolare: - scambi di informazioni; - il miglioramento dei metodi di lavoro; - l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico; - il collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e della Repubblica del Kirghizistan; - la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto delle merci; - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane; - l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione. Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare all'articolo 69, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo. Articolo 67 Cooperazione statistica La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica del Kirghizistan. In particolare, le parti cooperano al fine di: - adeguare il sistema statistico kirghiso ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali; - scambiare informazioni statistiche; - fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche. La Comunità fornisce a tal fine alla Repubblica del Kirghizistan l'assistenza tecnica necessaria. Articolo 68 Economia Le parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici. La Comunità fornisce assistenza tecnica per: - aiutare la Repubblica del Kirghizistan ad attuare le riforme economiche, anche offrendo consulenze specialistiche; - favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia. Articolo 69 Droga Nell'ambito dei rispettivi poteri e competenze, le parti cooperano per aumentare l'efficacia e l'efficienza delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il dirottamento dei precursori chimici verso usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga. TITOLO VII COOPERAZIONE CULTURALE Articolo 70 Le parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si potranno estendere alla Repubblica del Kirghizistan i programmi di cooperazione culturale della Comunità o di uno o più Stati membri nonché sviluppare altre attività di reciproco interesse. TITOLO VIII COOPERAZIONE FINANZIARIA SOTTO FORMA DI ASSISTENZA TECNICA Articolo 71 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 72, 73 e 74, la Repubblica del Kirghizistan beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunità sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese. Articolo 72 Detta assistenza finanziaria si svolge nell'ambito del TACIS come disciplinato dal relativo regolamento del Consiglio. Articolo 73 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorità concordate tra le parti in funzione delle esigenze della Repubblica del Kirghizistan, della capacità di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le parti ne informano il consiglio di cooperazione. Articolo 74 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. TITOLO IX DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI Articolo 75 È istituito un consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Il consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le parti. Articolo 76 1. Il consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica del Kirghizistan dall'altro. 2. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un membro del governo della Repubblica del Kirghizistan. Articolo 77 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione è assistito da un comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica del Kirghizistan, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il comitato di cooperazione è presieduto a turno dalla Comunità e dalla Repubblica del Kirghizistan. Il regolamento interno del consiglio di cooperazione stabilisce i compiti del comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del consiglio di cooperazione, e le modalità del suo funzionamento. 2. Il consiglio di cooperazione può delegare taluni suoi poteri al comitato di cooperazione, che assicura la continuità tra le riunioni del consiglio di cooperazione. Articolo 78 Il consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento. Articolo 79 Nell'esaminare le questioni sollevate nel quadro del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca a un articolo del GATT, il consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT dalle parti contraenti del GATT. Articolo 80 È istituito un comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opioni tra membri del Parlamento kirghiso e del Parlamento europeo. Tale comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni. Articolo 81 1. Il comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri dei Parlamenti europeo e kirghiso. 2. Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento kirghiso, conformemente al regolamento interno. Articolo 82 Il comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo al consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni. Il comitato parlamentare di cooperazione viene informato delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione. Il comitato parlamentare di cooperazione può presentare raccomandazioni al Consiglio di cooperazione. Articolo 83 1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale. 2. Nell'ambito dei rispettivi poteri, le parti: - incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie che possono derivare da operazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunità e della Repubblica del Kirghizistan; - decidono che, se una vertenza è sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle parti possa scegliere liberamente il proprio arbitro, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle parti e indipendentemente dalla nazionalità, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico possa essere cittadino di un paese terzo; - raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti; - incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958. Articolo 84 Nessun elemento dell'accordo impedisce a una delle parti di prendere le misure: a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai propri interessi fondamentali in materia di sicurezza; b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari; c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legalità e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano minacciare lo scoppio di in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale; d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali. Articolo 85 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dalla Repubblica del Kirghizistan nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese; - le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Repubblica del Kirghizistan non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini kirghisi o tra società o imprese kirghise. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza. Articolo 86 1. Ciascuna parte può adire il consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il consiglio di coooperazione può risolvere la controversia mediante una raccomandazione. 3. Qualora non sia possibile risolvere la controversia conformemente al paragrafo 2, ciascuna parte può notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri vengono considerati un'unica parte nella controversia. Il consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore. Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le parti. Articolo 87 Le parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 13, 86 e 92. Articolo 88 Il trattamento riservato alla Repubblica del Kirghizistan ai sensi del presente accordo non può comunque essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente. Articolo 89 Ai fini del presente accordo, per "parti" s'intendono la Repubblica del Kirghizistan, da un lato, e la Comunità, gli Stati membri o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro. Articolo 90 Fintantoché le questioni contemplate dal presente accordo sono state contemplate nel trattato e nei protocolli della Carta europea dell'energia, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni. Articolo 91 Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di che potrà essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra parte sei mesi prima della scadenza. Articolo 92 1. Le parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi. 2. Se una delle parti ritiene che l'altra sia stata inadempiente a un obbligo previsto dall'accordo può adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento dell'accordo. Se l'altra parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di cooperazione. Articolo 93 Gli allegati I e II e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo. Articolo 94 Fino a che gli individui e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti ai sensi del presente accordo, quest'ultimo non pregiudicherà i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o più Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fermi restando gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza. Articolo 95 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica del Kirghizistan. Articolo 96 Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo. Articolo 97 L'originale del presente accordo redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, kirghisa e russa, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea. Articolo 98 Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Repubblica del Kirghizistan e la Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles. Articolo 99 Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti siano applicate nel 1994 mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica del Kirghizistan, le parti contraenti decidono che, nella fattispecie, per "data di entrata in vigore dell'accordo" s'intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale. Hecho en Bruselas, el nueve de febrero de mil novecientos noventa y cinco. Udfærdiget i Bruxelles, den niende februar nitten hundrede og femoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am neunten Februar neunzehnhundertfünfundneunzig. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε. Done at Brussels, on the ninth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-five. Fait à Bruxelles, le neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Fatto a Bruxelles, addì nove febbraio millenovecentonovantacinque. Gedaan te Brussel, de negende februari negentienhonderd vijfennegentig. Feito em Bruxelas, em nove de Fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco. Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi. Som skedde i Bryssel den nionde februari nittonhundranittiofem. >PIC FILE= "L_1999196IT.007001.TIF"> Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien >PIC FILE= "L_1999196IT.007101.TIF"> På Kongeriget Danmarks vegne >PIC FILE= "L_1999196IT.007102.TIF"> Für die Bundesrepublik Deutschland >PIC FILE= "L_1999196IT.007103.TIF"> Για την Ελληνική Δημοκρατία >PIC FILE= "L_1999196IT.007104.TIF"> Por el Reino de España >PIC FILE= "L_1999196IT.007105.TIF"> Pour la République française >PIC FILE= "L_1999196IT.007201.TIF"> Thar cheann Na hÉireann/For Ireland >PIC FILE= "L_1999196IT.007202.TIF"> Per la Repubblica italiana >PIC FILE= "L_1999196IT.007203.TIF"> Pour le Grand-Duché de Luxembourg >PIC FILE= "L_1999196IT.007204.TIF"> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >PIC FILE= "L_1999196IT.007205.TIF"> Für die Republik Österreich >PIC FILE= "L_1999196IT.007301.TIF"> Pela República Portuguesa >PIC FILE= "L_1999196IT.007302.TIF"> Suomen tasavallan puolesta >PIC FILE= "L_1999196IT.007303.TIF"> För Konungariket Sverige >PIC FILE= "L_1999196IT.007304.TIF"> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >PIC FILE= "L_1999196IT.007305.TIF"> Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias Euroopan yhteisöjen puolesta På Europeiska gemenskapernas vägnar >PIC FILE= "L_1999196IT.007401.TIF"> >PIC FILE= "L_1999196IT.007402.TIF"> >PIC FILE= "L_1999196IT.007403.TIF"> ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO I ELENCO INDICATIVO DEI VANTAGGI CONCESSI DALLA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN AGLI STATI INDIPENDENTI A NORMA DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3 1. Tutti gli Stati indipendenti: Vengono applicati dazi all'importazione solo per gli alcolici e i prodotti del tabacco. Non vengono applicati dazi all'esportazione per le merci fornite nel quadro di accordi di sdoganamento e interstatali entro i volumi ivi stabiliti. Non viene applicata l'IVA né alle esportazioni né alle importazioni. Non vengono applicate accise alle esportazioni. Non vengono applicati contingenti di esportazione. 2. Tutti gli Stati indipendenti che non hanno introdotto una moneta nazionale propria: I pagamenti possono essere effettuati in rubli. Tutti gli Stati indipendenti: Sistema speciale per le operazioni non commerciali, compresi i relativi pagamenti. 3. Tutti gli Stati indipendenti: Sistema speciale per i pagamenti correnti. 4. Tutti gli Stati indipendenti: Speciali condizioni di transito. 5. Tutti gli Stati indipendenti: Speciali procedure doganali. ALLEGATO II CONVENZIONI SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE (ARTICOLO 43) 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 43 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971); - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); - Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989); - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979); - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV, 1991). 2. Il consiglio di cooperazione può raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 43. In caso di problemi di proprietà intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attività commerciali, su richiesta di una delle parti si tengono urgentemente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. 3. Le parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984). 4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica del Kirghizistan concede alle società e ai cittadini della Comunità, per il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali. 5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica del Kirghizistan a un paese terzo, su base reciproca, o a un altro paese dell'ex URSS. PROTOCOLLO relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) "legislazione doganale": le disposizioni, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti; b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti; c) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; d) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; e) "infrazione": ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione. Articolo 2 Campo di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità. Articolo 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale dell'altra parte; c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale. Articolo 4 Assistenza spontanea Le parti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti: - operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare le altre parti; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale. Articolo 5 Consegna/Notifica Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per - consegnare tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3. Articolo 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni: a) l'autorità richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative. Articolo 7 Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. 2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una parte, d'intesa con l'altra parte, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima. Articolo 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini. Articolo 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 1. Le parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa: a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente. Articolo 10 Obbligo di osservare la riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie. 2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa. Su richiesta, la parte che riceve i dati informa la parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti. 3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorità giudiziarie. Le altre persone o autorità possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce. 4. La parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed è tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione. 5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona in questione può richiedere informazioni sulle basi di dati e sui loro scopi. Articolo 11 Uso delle informazioni 1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale. 3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Articolo 12 Esperti e testimoni Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato. Articolo 13 Spese di assistenza Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi. Articolo 14 Esecuzione 1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Repubblica del Kirghizistan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Articolo 15 Complementarità 1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica del Kirghizistan. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca concessa ai sensi di detti accordi. 2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità. ATTO FINALE I plenipotenziari: del REGNO DEL BELGIO, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA D'AUSTRIA, della REPUBBLICA PORTOGHESE, della REPUBBLICA DI FINLANDIA, del REGNO DI SVEZIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istitiuisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in appresso denominati "Stati membri", e della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunità", da una parte, e i plenipotenziari della REPUBBLICA KIRGHISA, dall'altra, riuniti in Bruxelles addì 9 febbraio millenovecentonovantacinque per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica kirghisa, dall'altra, in appresso denominato "accordo" hanno adottato il testo seguente: l'accordo, compresi i suoi allegati, e il seguente protocollo: protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica kirghisa hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente atto finale: Dichiarazione comune relativa all'articolo 23 dell'accordo Dichiarazione comune relativa al concetto di "controllo" di cui all'articolo 25, lettera b) e all'articolo 37 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 92 dell'accordo I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità ed i plenipotenziari della Repubblica del Kirghizistan hanno inoltre preso atto della dichiarazione del governo francese allegata al presente atto finale: Dichiarazione del governo francese relativa ai propri paesi e territori d'oltremare. Hecho en Bruselas, el nueve de febrero de mil novecientos noventa y cinco. Udfærdiget i Bruxelles, den niende februar nitten hundrede og femoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am neunten Februar neunzehnhundertfünfundneunzig. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε. Done at Brussels, on the ninth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-five. Fait à Bruxelles, le neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Fatto a Bruxelles, addì nove febbraio millenovecentonovantacinque. Gedaan te Brussel, de negende februari negentienhonderd vijfennegentig. Feito em Bruxelas, em nove de Fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco. Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi. Som skedde i Bryssel den nionde februari nittonhundranittiofem. >PIC FILE= "L_1999196IT.008301.TIF"> Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien >PIC FILE= "L_1999196IT.008401.TIF"> På Kongeriget Danmarks vegne >PIC FILE= "L_1999196IT.008402.TIF"> Für die Bundesrepublik Deutschland >PIC FILE= "L_1999196IT.008403.TIF"> Για την Ελληνική Δημοκρατία >PIC FILE= "L_1999196IT.008404.TIF"> Por el Reino de España >PIC FILE= "L_1999196IT.008405.TIF"> Pour la République française >PIC FILE= "L_1999196IT.008501.TIF"> Thar cheann Na hÉireann/For Ireland >PIC FILE= "L_1999196IT.008502.TIF"> Per la Repubblica italiana >PIC FILE= "L_1999196IT.008503.TIF"> Pour le Grand-Duché de Luxembourg >PIC FILE= "L_1999196IT.008504.TIF"> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >PIC FILE= "L_1999196IT.008505.TIF"> Für die Republik Österreich >PIC FILE= "L_1999196IT.008601.TIF"> Pela República Portuguesa >PIC FILE= "L_1999196IT.008602.TIF"> Suomen tasavallan puolesta >PIC FILE= "L_1999196IT.008603.TIF"> För Konungariket Sverige >PIC FILE= "L_1999196IT.008604.TIF"> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >PIC FILE= "L_1999196IT.008605.TIF"> Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias Euroopan yhteisöjen puolesta På Europeiska gemenskapernas vägnar >PIC FILE= "L_1999196IT.008701.TIF"> >PIC FILE= "L_1999196IT.008702.TIF"> >PIC FILE= "L_1999196IT.008703.TIF"> Dichiarazione comune relativa all'articolo 23 Fatte salve le disposizioni degli articoli 38 e 41, le parti decidono che l'espressione "conformemente alle rispettive legislazioni e normative", di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 23 significa che ciascuna parte può regolamentare lo stabilimento e l'attività delle società sul suo territorio, purché non introduca, per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra parte, altre riserve al trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società o alle società, consociate o filiali di paesi terzi. Dichiarazione comune relativa al concetto di "controllo" di cui agli articoli 25, lettera b) e 37 1. Le parti confermano che la questione del controllo dipenderà dalle circostanze oggettive del caso specifico. 2. Ad esempio, una società verrà considerata "controllata" da un'altra società, e quindi una sua consociata, se: - l'altra società detiene direttamento o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se - l'altra società ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed è al tempo stesso un'azionista o un membro della consociata. 3. Le parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 43 Le parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know how. Dichiarazione comune relativa all'articolo 92 Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le parti decidono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 92 dell'accordo s'intendono i casi di grave violazione dell'accordo ad opera di una delle parti. Una grave violazione dell'accordo consiste: a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali della legislazione internazionale o b) nella violazione degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 2. Dichiarazione del governo francese La Repubblica francese nota che l'accordo di partenariato e cooperazione con la Repubblica del Kirghizistan non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità europea a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.