EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12020W/PRO/01

Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica - PROTOCOLLO SU IRLANDA/IRLANDA DEL NORD

GU L 29 del 31.1.2020, p. 102–145 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/07/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/pro_1/sign

31.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 29/7


PROTOCOLLO SU IRLANDA/IRLANDA DEL NORD

L'Unione e il Regno Unito,

VISTI i legami storici e il carattere durevole dei rapporti bilaterali tra l'Irlanda e il Regno Unito,

RAMMENTANDO che il recesso del Regno Unito dall'Unione pone una sfida notevole e unica per l'isola d'Irlanda, e riaffermando che i risultati, i benefici e gli impegni del processo di pace continueranno a rivestire un'importanza fondamentale per la pace, la stabilità e la riconciliazione nell'isola,

RICONOSCENDO che è necessario trovare una soluzione particolare per la situazione peculiare dell'isola d'Irlanda al fine di garantire il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione,

AFFERMANDO che è opportuno tutelare in tutte le sue parti l'accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile 1998 tra il governo del Regno Unito, il governo dell'Irlanda e gli altri partecipanti ai negoziati multilaterali ("accordo del 1998"), allegato all'accordo britannico-irlandese della stessa data ("accordo britannico-irlandese"), compresi i successivi accordi e modalità di attuazione,

RICONOSCENDO che la cooperazione tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda è un elemento centrale dell'accordo del 1998 e che è essenziale per la riconciliazione e la normalizzazione delle relazioni sull'isola d'Irlanda, e rammentando i ruoli, le funzioni e le salvaguardie che competono all'Esecutivo dell'Irlanda del Nord, all'Assemblea dell'Irlanda del Nord e al Consiglio ministeriale nord-sud (comprese le disposizioni intercomunitarie), come indicato nell'accordo del 1998,

RILEVANDO che il diritto dell'Unione ha fornito un quadro di sostegno per le disposizioni dell'accordo del 1998 in materia di diritti, salvaguardie e parità di opportunità,

RICONOSCENDO che i cittadini irlandesi nell'Irlanda del Nord, per effetto del loro status di cittadini dell'Unione, continueranno a godere di diritti, opportunità e vantaggi, a esercitarli e ad avervi accesso, e che il presente protocollo dovrebbe rispettare e fare salvi i diritti, le opportunità e l'identità che discendono dalla cittadinanza dell'Unione per i cittadini dell'Irlanda del Nord che scelgono di far valere il diritto alla cittadinanza irlandese definito nell'allegato 2 "Dichiarazione relativa alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo vi), in relazione alla cittadinanza" dell'accordo britannico-irlandese,

SOTTOLINEANDO che, per assicurare la legittimità democratica, è opportuno prevedere un processo mediante il quale l'Irlanda del Nord possa esprimere democraticamente il suo consenso all'applicazione del diritto dell'Unione in virtù del presente protocollo,

RAMMENTANDO l'impegno del Regno Unito di proteggere la cooperazione nord-sud e la garanzia di evitare una frontiera fisica, comprese le infrastrutture fisiche o le verifiche e i controlli connessi,

CONSTATANDO che nulla osta nel presente protocollo a che il Regno Unito assicuri l'accesso incondizionato al mercato delle merci che circolano dall'Irlanda del Nord verso il resto del mercato interno del Regno Unito,

SOTTOLINEANDO l'obiettivo condiviso dell'Unione e del Regno Unito di evitare controlli nei porti e negli aeroporti dell'Irlanda del Nord, per quanto possibile secondo la legislazione applicabile e tenendo conto dei rispettivi regimi normativi e della loro attuazione,

RAMMENTANDO gli impegni assunti dall'Unione e dal Regno Unito che trovano riscontro nella relazione congiunta dei negoziatori dell'Unione europea e del governo del Regno Unito sui progressi compiuti durante la prima fase dei negoziati a norma dell'articolo 50 TUE sul recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea, dell'8 dicembre 2017,

RAMMENTANDO che l'Unione e il Regno Unito hanno svolto un esercizio di mappatura da cui si evince che la cooperazione nord‐sud si basa in misura significativa sul quadro giuridico e politico comune dell'Unione,

CONSTATANDO che pertanto il recesso del Regno Unito dall'Unione comporta sfide sostanziali per il mantenimento e lo sviluppo della cooperazione nord-sud,

RAMMENTANDO che il Regno Unito resta impegnato a tutelare e a sostenere il proseguimento della cooperazione nord-sud ed est-ovest in tutti i contesti e quadri politici, economici, di sicurezza, sociali e agricoli per la cooperazione, compreso il proseguimento delle attività degli organi di attuazione nord-sud,

RICONOSCENDO la necessità che il presente protocollo sia attuato in modo da mantenere le condizioni necessarie per il proseguimento della cooperazione nord-sud, anche per quanto riguarda eventuali nuove intese in conformità dell'accordo del 1998,

RAMMENTANDO l'impegno dell'Unione e del Regno Unito nei confronti dei programmi di finanziamento nord-sud PEACE e INTERREG nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale, e del mantenimento delle attuali proporzioni di finanziamento per i programmi futuri,

AFFERMANDO l'impegno del Regno Unito a agevolare il transito efficiente e tempestivo dal suo territorio di merci che circolano dall'Irlanda verso un altro Stato membro o verso un paese terzo, o viceversa,

DETERMINATI a fare in modo che l'applicazione del presente protocollo si ripercuota il meno possibile sulla vita quotidiana delle comunità sia in Irlanda che in Irlanda del Nord,

SOTTOLINEANDO il fermo impegno comune a evitare qualsiasi tipo di controlli o verifiche doganali e normativi, e la relativa infrastruttura fisica, al confine fra Irlanda e Irlanda del Nord,

RAMMENTANDO che l'Irlanda del Nord è parte del territorio doganale del Regno Unito e godrà dei benefici derivanti dalla sua partecipazione alla politica commerciale indipendente del Regno Unito,

VISTA l'importanza che l'Irlanda del Nord rimanga parte integrante del mercato interno del Regno Unito,

CONSAPEVOLI che i diritti e gli obblighi dell'Irlanda ai sensi delle norme del mercato interno dell'Unione e dell'Unione doganale devono essere pienamente rispettati,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, allegate all'accordo di recesso:

Articolo 1

Obiettivi

1.   Il presente protocollo fa salve le disposizioni dell'accordo del 1998 per quanto riguarda lo status costituzionale dell'Irlanda del Nord e il principio del consenso, secondo il quale la modifica di detto status può avvenire solo con il consenso della maggioranza dei suoi cittadini.

2.   Il presente protocollo rispetta le funzioni essenziali dello Stato e l'integrità territoriale del Regno Unito.

3.   Il presente protocollo definisce le modalità necessarie per trovare una soluzione alla situazione peculiare dell'isola d'Irlanda, mantenere le condizioni necessarie al proseguimento della cooperazione nord-sud, evitare una frontiera fisica e tutelare l'accordo del 1998 in tutte le sue dimensioni.

Articolo 2

Diritti della persona

1.   Il Regno Unito provvede affinché dal suo recesso dall'Unione non derivi alcun indebolimento dei diritti, delle salvaguardie o della parità di opportunità di cui alla parte dell'accordo del 1998 intitolata "Diritti, salvaguardie e parità di opportunità", anche nel settore della tutela contro la discriminazione, sancita dalle disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 1 del presente protocollo, e attua il presente paragrafo attraverso appositi meccanismi.

2.   Il Regno Unito continua ad agevolare il lavoro delle istituzioni e degli organi istituiti a norma dell'accordo del 1998, tra cui la commissione per i diritti umani dell'Irlanda del Nord, la commissione per le pari opportunità dell'Irlanda del Nord e il comitato misto dei rappresentanti delle commissioni per i diritti umani dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda, a difesa dei diritti umani e della parità.

Articolo 3

Zona di libero spostamento

1.   Il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere intese reciproche in relazione alla circolazione delle persone tra i loro territori ("zona di libero spostamento"), nel pieno rispetto dei diritti delle persone fisiche conferiti dal diritto dell'Unione.

2.   Il Regno Unito provvede affinché la zona di libero spostamento e i diritti e privilegi ad essa associati possano continuare ad applicarsi senza pregiudicare gli obblighi dell'Irlanda ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione da e verso l'Irlanda e all'interno dell'Irlanda dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, a prescindere dalla cittadinanza.

Articolo 4

Territorio doganale del Regno Unito

L'Irlanda del Nord è parte del territorio doganale del Regno Unito.

Nulla nel presente protocollo osta pertanto a che il Regno Unito includa l'Irlanda del Nord nell'ambito di applicazione territoriale degli accordi eventualmente conclusi con paesi terzi, purché tali accordi lascino impregiudicata l'applicazione del presente protocollo.

Nulla nel presente protocollo osta, in particolare, a che il Regno Unito concluda con un paese terzo accordi che diano alle merci prodotte nell'Irlanda del Nord accesso preferenziale al mercato di tale paese alle stesse condizioni applicabili alle merci prodotte in altre parti del Regno Unito.

Nulla nel presente protocollo osta a che il Regno Unito includa l'Irlanda del Nord nell'ambito di applicazione territoriale dell'elenco delle concessioni che lo riguarda allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994.

Articolo 5

Dogane, circolazione delle merci

1.   Non sono imposti dazi doganali sulla merce trasportata direttamente in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito, nonostante il paragrafo 3, salvo se vi è il rischio che la merce sia successivamente trasferita nell'Unione nella sua forma oppure come parte di altra merce a seguito di trasformazione.

Sulla merce trasportata direttamente in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova né nell'Unione né in un'altra parte del Regno Unito sono imposti i dazi doganali applicabili nel Regno Unito, nonostante il paragrafo 3, salvo se vi è il rischio che la merce sia successivamente trasferita nell'Unione nella sua forma oppure come parte di altra merce a seguito di trasformazione.

In virtù della franchigia concessa ai residenti del Regno Unito, non sono imposti dazi doganali sui beni personali, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (1), trasportati in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito.

2.   Ai fini del paragrafo 1, primo e secondo comma, la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione salvo se è accertato che essa:

a)

non subirà trasformazioni commerciali in Irlanda del Nord; e

b)

soddisfa i criteri stabiliti dal comitato misto a norma del quarto comma del presente paragrafo.

Ai fini del presente paragrafo, per "trasformazione" s'intende qualsiasi forma di alterazione o lavorazione della merce ovvero qualsiasi operazione compiuta su di essa con finalità diverse dalla sua conservazione in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o altra documentazione volta a assicurare la conformità a requisiti specifici.

Prima della fine del periodo di transizione il comitato misto stabilisce, mediante decisione, le condizioni alle quali la trasformazione non è considerata ricadere nel primo comma, lettera a), tenendo conto in particolare della natura, dell'entità e del risultato della trasformazione.

Prima della fine del periodo di transizione il comitato misto stabilisce, mediante decisione, i criteri in base ai quali la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione. Il comitato misto tiene conto, fra l'altro, dei fattori seguenti:

a)

destinazione e uso finali della merce;

b)

natura e valore della merce;

c)

natura dello spostamento; e

d)

incentivo a effettuare un successivo spostamento non dichiarato nell'Unione, in particolare incentivi risultanti dai dazi imponibili a norma del paragrafo 1.

Il comitato misto può modificare in qualsiasi momento le decisioni adottate a norma del presente paragrafo.

Il comitato misto adotta le decisioni a norma del presente paragrafo tenendo conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord.

3.   La normativa definita all'articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013 si applica nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord (escluse le acque territoriali del Regno Unito). Tuttavia il comitato misto stabilisce le condizioni, anche in termini quantitativi, alle quali sono esentati dai dazi taluni prodotti della pesca e dell'acquacoltura, elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), introdotti nel territorio doganale dell'Unione, definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, da navi battenti bandiera del Regno Unito e il cui porto di immatricolazione è nell'Irlanda del Nord.

4.   Nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si applicano ugualmente le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 2 del presente protocollo, alle condizioni ivi stabilite.

5.   Gli articoli 30 e 110 TFUE si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. È vietata ogni restrizione quantitativa all'esportazione e all'importazione tra l'Unione e l'Irlanda del Nord.

6.   I dazi doganali riscossi dal Regno Unito a norma del paragrafo 3 non sono versati all'Unione.

Fatto salvo l'articolo 10, il Regno Unito può in particolare:

a)

rimborsare i dazi riscossi a norma delle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili in virtù del paragrafo 3 in relazione alle merci trasportate in Irlanda del Nord;

b)

prevedere situazioni in cui si deroga all'obbligazione doganale sorta in relazione a merci trasportate in Irlanda del Nord;

c)

prevedere situazioni in cui devono essere rimborsati i dazi doganali in relazione a merci di cui si può dimostrare che non sono entrate nell'Unione; e

d)

corrispondere un indennizzo alle imprese per compensare l'effetto dell'applicazione del paragrafo 3.

La Commissione europea adotta le decisioni a norma dell'articolo 10 tenendo conto come opportuno delle circostanze dell' Irlanda del Nord.

7.   Non sono imposti dazi sulle spedizioni di valore trascurabile, sulle spedizioni tra persone fisiche né sulle merci contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori, alle condizioni stabilite nella normativa di cui al paragrafo 3.

Articolo 6

Tutela del mercato interno del Regno Unito

1.   Nulla osta nel presente protocollo a che il Regno Unito assicuri l'accesso incondizionato al mercato delle merci che circolano dall'Irlanda del Nord verso altre parti del mercato interno del Regno Unito. Le disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo che vietano o limitano l'esportazione di merci si applicano soltanto agli scambi tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito per quanto strettamente necessario ai sensi degli obblighi internazionali dell'Unione. Il Regno Unito garantisce la piena tutela in forza degli obblighi e degli impegni internazionali pertinenti ai divieti e alle restrizioni all'esportazione di merci dall'Unione verso paesi terzi, stabiliti dal diritto dell'Unione.

2.   Visto che l'Irlanda del Nord è parte integrante del mercato interno del Regno Unito, l'Unione e il Regno Unito si adoperano per agevolare gli scambi tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito, in conformità della legislazione applicabile e tenendo conto dei rispettivi regimi normativi e della loro attuazione. Il comitato misto procede all'esame permanente dell'applicazione del presente paragrafo e adotta le opportune raccomandazioni al fine di evitare i controlli nei porti e negli aeroporti dell'Irlanda del Nord, per quanto possibile.

3.   Nulla nel presente protocollo osta a che un prodotto originario dell'Irlanda del Nord sia presentato come originario del Regno Unito al momento dell'immissione sul mercato in Gran Bretagna.

4.   Nulla nel presente protocollo pregiudica la legislazione del Regno Unito che disciplina l'immissione sul mercato in altre parti del Regno Unito di merci in provenienza dall'Irlanda del Nord che sono in conformità o beneficiano di regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni o autorizzazioni governate da disposizioni del diritto dell'Unione di cui all'allegato 2 del presente protocollo.

Articolo 7

Regolamentazioni tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni

1.   Fatte salve le disposizioni del diritto dell'Unione di cui all'allegato 2 del presente protocollo, la liceità dell'immissione di merci sul mercato nell'Irlanda del Nord è disciplinata dal diritto del Regno Unito nonché, per quanto riguarda le merci importate dall'Unione, dagli articoli 34 e 36 TFUE.

2.   Se le disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo prevedono l'indicazione di uno Stato membro, anche in forma abbreviata, in etichettature, contrassegni, marchi o altro mezzo, il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord è indicato come "UK (NI)" o "Regno Unito (Irlanda del Nord)". Qualora le disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo prevedano l'indicazione sotto forma di codice numerico, il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord è indicato con un codice numerico riconoscibile.

3.   In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del presente protocollo e all'articolo 7 dell'accordo di recesso, per quanto riguarda il riconoscimento in uno Stato membro di regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dalle autorità di un altro Stato membro, o da un organo stabilito in un altro Stato membro, i riferimenti agli Stati membri nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo non si intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in relazione a regole tecniche, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dalle autorità del Regno Unito o da organismi stabiliti nel Regno Unito.

Il primo comma non si applica a registrazioni, certificazioni, approvazioni e autorizzazioni di siti, impianti o locali ubicati nell'Irlanda del Nord rilasciate o effettuate da autorità competenti del Regno Unito, se detta registrazione, certificazione, approvazione o autorizzazione può richiedere un'ispezione di tali siti, impianti o locali.

Il primo comma non si applica ai certificati veterinari o alle etichette ufficiali per materiale riproduttivo vegetale prescritti da disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo.

Il primo comma fa salva la validità nell'Irlanda del Nord di valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate in base a disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo da autorità competenti del Regno Unito o da organi stabiliti nel Regno Unito. Ogni marcatura di conformità, logo o segno analogo prescritto dalle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo e apposto da operatori economici in base alla valutazione, alla registrazione, al certificato, all'approvazione o all'autorizzazione rilasciate dalle autorità competenti del Regno Unito o da organi stabiliti nel Regno Unito, è accompagnato dall'indicazione "UK (NI)".

Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non può avviare procedure di opposizione, di salvaguardia o di arbitrato previste dalle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo, se e in quanto dette procedure riguardano regole tecniche, norme, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate da autorità competenti degli Stati membri o da organi stabiliti negli Stati membri.

Il primo comma non osta ai test e al rilascio nell'Irlanda del Nord da parte di una persona qualificata di un lotto di un medicinale importato nell'Irlanda del Nord o ivi fabbricato.

Articolo 8

IVA e accise

Le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 3 del presente protocollo relative alle merci si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Nei confronti dell'Irlanda del Nord le autorità del Regno Unito sono responsabili dell'applicazione e dell'attuazione delle disposizioni elencate nell'allegato 3 del presente protocollo, compresa la riscossione dell'IVA e delle accise. Alle condizioni stabilite in dette disposizioni, non sono versate all'Unione le entrate risultanti da operazioni imponibili in Irlanda del Nord.

In deroga al primo comma il Regno Unito può applicare alle cessioni di merci imponibili in Irlanda del Nord le esenzioni dall'IVA e le aliquote ridotte dell'IVA applicabili in Irlanda in conformità delle disposizioni elencate nell'allegato 3 del presente protocollo.

Il comitato misto discute regolarmente dell'attuazione del presente articolo, comprese le riduzioni e le esenzioni previste dalle disposizioni di cui al primo comma e, se del caso, adotta ove necessario misure per la sua corretta applicazione.

Il comitato misto può riesaminare l'applicazione del presente articolo, tenendo presente che l'Irlanda del Nord forma parte integrante del mercato interno del Regno Unito, e può adottare, ove necessario, misure opportune.

Articolo 9

Mercato unico dell'elettricità

Le disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano i mercati all'ingrosso dell'energia elettrica elencate nell'allegato 7 del presente protocollo si applicano, alle condizioni ivi stabilite, nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Articolo 10

Aiuti di Stato

1.   Le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 5 del presente protocollo si applicano al Regno Unito, anche per quanto riguarda le misure a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli nell'Irlanda del Nord, in relazione alle misure che incidono su tali scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione che sono soggetti al presente protocollo.

2.   Nonostante il paragrafo 1, le disposizioni del diritto dell'Unione di cui a detto paragrafo non si applicano alle misure delle autorità del Regno Unito a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli nell'Irlanda del Nord fino a un livello massimo annuo complessivo del sostegno e purché una percentuale minima del sostegno esentato soddisfi le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC. La determinazione del livello massimo annuo complessivo del sostegno esentato e della percentuale minima è disciplinata dalle procedure di cui all'allegato 6.

3.   La Commissione europea, nell'esaminare le informazioni relative a una misura adottata dalle autorità del Regno Unito che potrebbe costituire un aiuto illegale oggetto del paragrafo 1, provvede a che il Regno Unito sia pienamente e regolarmente informato in merito ai progressi e ai risultati dell'esame di tale misura.

Articolo 11

Altri settori di cooperazione nord-sud

1.   In linea con le modalità definite agli articoli da 5 a 10 e nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, il presente protocollo è attuato e applicato in modo da mantenere le condizioni necessarie alla continuità della cooperazione nord-sud, anche nei settori dell'ambiente, della salute, dell'agricoltura, dei trasporti, dell'istruzione e del turismo, nonché dell'energia, delle telecomunicazioni, della radiodiffusione, della pesca nelle acque interne, della giustizia e sicurezza, dell'istruzione superiore e dello sport.

Nel pieno rispetto del diritto dell'Unione il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere nuove intese sulla base delle disposizioni dell'accordo del 1998 in altri settori della cooperazione nord‐sud nell'isola d'Irlanda.

2.   Il comitato misto esamina costantemente in qual misura l'attuazione e l'applicazione del presente protocollo mantengono le condizioni necessarie alla cooperazione nord‐sud. Il comitato misto può rivolgere opportune raccomandazioni all'Unione e al Regno Unito in proposito, anche su raccomandazione del comitato specializzato.

Articolo 12

Attuazione, applicazione, sorveglianza ed esecuzione

1.   Fatto salvo il paragrafo 4, le autorità del Regno Unito sono responsabili dell'attuazione e dell'applicazione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord delle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo.

2.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, i rappresentanti dell'Unione hanno il diritto di presenziare alle attività delle autorità del Regno Unito connesse all'attuazione e all'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo, così come alle attività connesse all'attuazione e all'applicazione dell'articolo 5, e il Regno Unito trasmette, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti relative a tali attività. Il Regno Unito agevola detta presenza dei rappresentanti dell'Unione e fornisce loro le informazioni richieste. Se il rappresentante dell'Unione chiede alle autorità del Regno Unito di effettuare misure di controllo in casi specifici per motivi debitamente giustificati, le autorità del Regno Unito procedono ai controlli.

L'Unione e il Regno Unito si scambiano mensilmente informazioni sull'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1e 2.

3.   Le modalità di lavoro pratiche relative all'esercizio dei diritti dei rappresentanti dell'Unione di cui al paragrafo 2 sono determinate dal comitato misto su proposta del comitato specializzato.

4.   Riguardo al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo, all'articolo 5 e agli articoli da 7 a 10, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione hanno i poteri loro conferiti dal diritto dell'Unione nei confronti del Regno Unito e delle persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite sul territorio del Regno Unito. In particolare la Corte di giustizia dell'Unione europea ha a tale riguardo la competenza giurisdizionale prevista dai trattati. L'articolo 267, secondo e terzo comma, TFUE si applica a tale riguardo al Regno Unito e nel Regno Unito.

5.   Gli atti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione adottati in conformità del paragrafo 4 producono nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito gli stessi effetti giuridici che producono nell'Unione e nei suoi Stati membri.

6.   Quando rappresentano o assistono una parte in un procedimento o procedura amministrativa derivante dall'esercizio dei poteri delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione di cui al paragrafo 4, gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito sono equiparati a avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici degli Stati membri, che rappresentano o assistono una parte in siffatti procedimenti o procedure amministrative.

7.   Nei casi in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea è adita in conformità del paragrafo 4:

a)

il Regno Unito ha diritto di partecipare al procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea allo stesso titolo di uno Stato membro;

b)

gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici del Regno Unito possono rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in siffatti procedimenti e sono equiparati a avvocati abilitati al patrocinio dinanzi ai giudici degli Stati membri che rappresentano o assistono una parte dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 13

Disposizioni comuni

1.   Ai fini del presente protocollo i riferimenti al Regno Unito contenuti nelle disposizioni applicabili dell'accordo di recesso si intendono fatti al Regno Unito o, secondo il caso, al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Nonostante altre disposizioni del presente protocollo, i riferimenti al territorio definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 contenuti nelle disposizioni applicabili dell'accordo di recesso e del presente protocollo, nonché nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, si intendono fatti anche alla parte del territorio del Regno Unito cui si applica il regolamento (UE) n. 952/2013 in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, del presente protocollo

I titoli I e III della parte terza e la parte sesta dell'accordo di recesso si applicano fatte salve le disposizioni del presente protocollo.

2.   Nonostante l'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell'accordo di recesso, le disposizioni del presente protocollo che rimandano al diritto dell'Unione o a sue nozioni o disposizioni sono interpretate ai fini della loro attuazione e applicazione conformemente alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

3.   Nonostante l'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, e salvo se diversamente disposto, quando il presente protocollo fa riferimento a un atto dell'Unione, il riferimento si intende fatto all'atto dell'Unione come modificato o sostituito.

4.   L'Unione, quando adotta un nuovo atto che rientra nell'ambito di applicazione del presente protocollo ma che non modifica né sostituisce un atto dell'Unione elencato negli allegati del presente protocollo, ne informa il Regno Unito in sede di comitato misto. Su richiesta dell'Unione o del Regno Unito il comitato misto procede a uno scambio di pareri sulle implicazioni dell'atto di recente adozione per il corretto funzionamento del presente protocollo, entro sei settimane dalla richiesta.

Non appena ragionevolmente possibile dopo che l'Unione ha informato il Regno Unito in sede di comitato misto, il comitato misto:

a)

adotta una decisione che aggiunge l'atto di recente adozione nell'allegato pertinente del presente protocollo; oppure

b)

qualora non sia possibile raggiungere un accordo sull'aggiunta dell'atto di recente adozione nell'allegato pertinente del presente protocollo, esamina ulteriori possibilità di preservare il buon funzionamento del presente protocollo e decide a tal fine.

Se il comitato misto non adotta la decisione di cui al secondo comma entro un termine ragionevole, l'Unione ha il diritto di prendere adeguate misure correttive, previa comunicazione al Regno Unito. Tali misure non hanno effetto prima di sei mesi dopo che l'Unione ha informato il Regno Unito in conformità del primo comma, e comunque non hanno effetto prima della data in cui l'atto di recente adozione è attuato nell'Unione.

5.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 7 dell'accordo di recesso, salvo che l'Unione ritenga che l'accesso parziale o integrale del Regno Unito o, secondo il caso, del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, sia strettamente necessario per permettere al Regno Unito di adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del presente protocollo, anche laddove tale accesso sia necessario perché non è possibile agevolare l'accesso alle informazioni pertinenti tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 15 del presente protocollo o con altri mezzi pratici, i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti degli Stati membri nelle disposizioni del diritto dell'Unione rese applicabili dal presente protocollo non si intendono fatti al Regno Unito o, secondo il caso, al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, in relazione all'accesso a qualsiasi rete, sistema di informazione o banca dati istituita ai sensi del diritto dell'Unione.

6.   Le autorità del Regno Unito non fungono da autorità di riferimento ai fini della valutazione del rischio, degli esami, delle procedure di approvazione e autorizzazione previste dal diritto dell'Unione reso applicabile dal presente protocollo.

7.   Gli articoli 346 e 347 TFUE si applicano al presente protocollo per quanto riguarda le misure prese da uno Stato membro o dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

8.   Qualsiasi accordo successivo tra l'Unione e il Regno Unito indica le parti del presente protocollo che sostituisce. Una volta divenuto applicabile un accordo successivo tra l'Unione e il Regno Unito dopo l'entrata in vigore dell'accordo di recesso, il presente protocollo non si applica o cessa di applicarsi, secondo il caso, in tutto o in parte, dalla data di applicazione di tale accordo successivo e in conformità delle disposizioni ivi previste che ne stabiliscono l'effetto sul presente protocollo.

Articolo 14

Comitato specializzato

Il comitato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord istituito dall'articolo 165 dell'accordo di recesso ("comitato specializzato"):

a)

agevola l'attuazione e l'applicazione del presente protocollo;

b)

esamina le proposte del consiglio ministeriale nord-sud e degli organi di attuazione nord-sud istituiti a norma dell'accordo del 1998 relative all'attuazione e all'applicazione del presente protocollo;

c)

valuta le materie rilevanti per l'articolo 2 del presente protocollo poste alla sua attenzione dalla commissione per i diritti umani dell'Irlanda del Nord, dalla commissione per le pari opportunità dell'Irlanda del Nord e dal comitato misto dei rappresentanti delle commissioni per i diritti umani dell'Irlanda del Nord e dell'Irlanda;

d)

discute le questioni rilevanti per il presente protocollo poste dall'Unione o dal Regno Unito e che diano luogo a difficoltà; e

e)

rivolge raccomandazioni al comitato misto sul funzionamento del presente protocollo.

Articolo 15

Gruppo di lavoro consultivo misto

1.   È istituito un gruppo di lavoro consultivo misto sull'attuazione del presente protocollo ("gruppo di lavoro"). Esso funge da sede per lo scambio di informazioni e la consultazione reciproca.

2.   Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito e svolge le sue funzioni sotto la sorveglianza del comitato specializzato, cui riferisce. Il gruppo di lavoro non facoltà di adottare decisioni vincolanti, salva la facoltà di adottare il proprio regolamento interno di cui al paragrafo 6.

3.   In sede di gruppo di lavoro:

a)

l'Unione e il Regno Unito si scambiano tempestivamente informazioni su misure di attuazione previste, in corso e definitive rilevanti per gli atti dell'Unione elencati negli allegati del presente protocollo;

b)

l'Unione informa il Regno Unito degli atti dell'Unione previsti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo, compresi quelli che modificano o sostituiscono gli atti dell'Unione elencati negli allegati del presente protocollo;

c)

l'Unione fornisce al Regno Unito tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti per consentire al Regno Unito di rispettare pienamente gli obblighi che gli incombono in virtù del protocollo; e

d)

il Regno Unito fornisce all'Unione tutte le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettersi reciprocamente o a trasmettere alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione in forza degli atti dell'Unione elencati negli allegati del presente protocollo.

4.   Il gruppo di lavoro è copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito.

5.   Il gruppo di lavoro si riunisce almeno una volta al mese, salvo che l'Unione e il Regno Unito decidano diversamente per consenso. Ove necessario, l'Unione e il Regno Unito possono scambiarsi tra una riunione e l'altra le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere c) e d).

6.   Il gruppo di lavoro adotta il proprio regolamento interno per consenso.

7.   L'Unione provvede affinché tutti pareri espressi dal Regno Unito nel gruppo di lavoro e tutte le informazioni fornite dal Regno Unito nel gruppo di lavoro, compresi i dati tecnici e scientifici, siano comunicati senza ritardo alle istituzioni, organi e organismi competenti dell'Unione.

Articolo 16

Salvaguardie

1.   Se dall'applicazione del presente protocollo derivano gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali che rischiano di protrarsi nel tempo, o una diversione degli scambi, l'Unione o il Regno Unito può prendere opportune misure di salvaguardia unilateralmente. Tali misure di salvaguardia sono di portata e durata limitata a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente protocollo.

2.   Se una misura di salvaguardia presa dall'Unione o, secondo il caso, dal Regno Unito conformemente al paragrafo 1 crea uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi ai sensi del presente protocollo, l'Unione o, secondo il caso, il Regno Unito può prendere misure di riequilibrio proporzionate, purché strettamente necessarie a correggere tale squilibrio. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente protocollo.

3.   Le misure di salvaguardia e di riequilibrio prese conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dalle procedure di cui all'allegato 7 del presente protocollo.

Articolo 17

Tutela degli interessi finanziari

L'Unione e il Regno Unito combattono contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione o gli interessi finanziari del Regno Unito.

Articolo 18

Espressione democratica del consenso in Irlanda del Nord

1.   Entro due mesi dalla fine del periodo iniziale e di ciascun eventuale periodo successivo il Regno Unito dà modo all'Irlanda del Nord di esprimere democraticamente il suo consenso al proseguimento dell'applicazione degli articoli da 5 a 10.

2.   Ai fini del paragrafo 1 il Regno Unito si adopera per ottenere l'espressione democratica del consenso in Irlanda del Nord con modalità conformi all'accordo del 1998. La decisione che dà espressione democratica del consenso è assunta nel rigoroso rispetto della dichiarazione unilaterale del Regno Unito del 17 ottobre 2019 sul funzionamento della disposizione sull'"Espressione democratica del consenso in Irlanda del Nord" del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, anche per quanto riguarda il ruolo dell'Esecutivo e dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord.

3.   Il Regno Unito comunica all'Unione l'esito del processo di cui al paragrafo 1 prima della fine del pertinente periodo di cui al paragrafo 5.

4.   Laddove, intrapreso il processo di cui al paragrafo 1 e assunta una decisione a norma del paragrafo 2, il Regno Unito comunichi all'Unione che il processo di cui al paragrafo 1 non è sfociato nella decisione di continuare ad applicare in Irlanda del Nord gli articoli del presente protocollo ai quali rimanda detto paragrafo, detti articoli e le altre disposizioni del presente protocollo la cui applicazione dipende da essi cessano di applicarsi due anni dopo la fine del pertinente periodo di cui al paragrafo 5. In tal caso il comitato misto rivolge raccomandazioni all'Unione e al Regno Unito sulle misure necessarie, tenendo conto degli obblighi delle parti dell'accordo del 1998. Prima di procedere in tal senso il comitato misto può chiedere il parere delle istituzioni create dall'accordo del 1998.

5.   Ai fini del presente articolo, il periodo iniziale è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione. Laddove la decisione assunta in un dato periodo si sia basata sulla maggioranza dei membri presenti e votanti dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord, il periodo successivo consiste in quattro anni a partire dal termine di detto periodo, sempreché continuino ad applicarsi gli articoli da 5 a 10. Laddove la decisione assunta in un dato periodo abbia ottenuto l'appoggio transcomunitario, il periodo successivo consiste in otto anni a partire dal termine di detto periodo, sempreché continuino ad applicarsi gli articoli da 5 a 10.

6.   Ai fini del paragrafo 5, l'appoggio transcomunitario implica:

a)

una maggioranza dei membri presenti e votanti dell'Assemblea legislativa che comprenda una maggioranza delle forze unioniste e nazionaliste presenti e votanti; o

b)

una maggioranza ponderata (60%) dei membri presenti e votanti dell'Assemblea legislativa che comprenda almeno il 40% di ciascuna delle forze unioniste e nazionaliste presenti e votanti.

Articolo 19

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente protocollo.


(1)  Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

(2)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).


ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (1)

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (2)

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (3)

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (4)

Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (5)

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (6)


(1)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.

(2)  GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

(3)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(4)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(5)  GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.

(6)  GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24.


ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 4

1.   Aspetti doganali generali (1)

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (2)

Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (3)

Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (4)

2.   Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Ai fini dell'applicazione degli atti elencati nella presente sezione, l'esatta riscossione dei dazi doganali da parte del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord è considerata rientrare nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (5)

Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6)

3.   Statistiche del commercio

Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (7)

Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (8)

4.   Aspetti generali del commercio

Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (9)

Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (10)

Regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (11)

Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (12)

Regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea (Balcani occidentali) (13)

Regolamento (UE) 2017/1566 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione (14)

Obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione, dagli Stati membri a nome dell'Unione o dall'Unione e dagli Stati membri congiuntamente, per quanto riguardino gli scambi di merci tra l'Unione e paesi terzi

5.   Strumenti di difesa commerciale

Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (15)

Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (16)

Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (17)

Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (18)

Regolamento (UE) 2015/476 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo ai provvedimenti che l'Unione può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (19)

Regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (20)

6.   Regolamenti relativi alle misure di salvaguardia bilaterali

Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (21)

Regolamento (UE) 2015/1145 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2015, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (22)

Regolamento (UE) 2015/475 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda (23)

Regolamento (UE) 2015/938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo alle misure di salvaguardia previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (24)

Regolamento (UE) n. 332/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (25)

Regolamento (UE) 2015/752 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra (26)

Regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (27)

Regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (28)

Regolamento (UE) 2016/400 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, recante attuazione della clausola di salvaguardia e del meccanismo antielusione di cui all'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (29)

Regolamento (UE) 2016/401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, recante attuazione del meccanismo antielusione di cui all'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (30)

Regolamento (UE) 2015/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (31)

Regolamento (UE) 2015/940 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (32)

Regolamento (UE) 2015/939 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (33)

Regolamento (UE) n. 511/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (34)

Regolamento (UE) 2017/355 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (35), dall'altra (36)

Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (37)

7.   Altro

Regolamento (CE) n. 816/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica (38)

8.   Merci - disposizioni generali

Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (39) - escluse le disposizioni riguardanti le regole relative ai servizi della società dell'informazione

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (40)

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (41)

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (42)

Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (43)

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (44)

Regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (45)

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (46)

9.   Veicoli a motore, compresi i trattori agricoli o forestali

Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (47)

Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (48)

Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (49)

Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (50)

Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (51)

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (52)

Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (53)

Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (54)

Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (55)

Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (56)

Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (57)

Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (58)

Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (59)

Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (60)

Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (61)

Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (62)

10.   Apparecchi di sollevamento e di movimentazione

Direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative all'attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci (63)

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (64)

11.   Apparecchi a gas

Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (65)

Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (66)

12.   Recipienti a pressione

Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli aerosol (67)

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (68)

Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (69)

Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (70)

13.   Strumenti di misura

Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (71)

Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (72)

Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (73)

Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (74)

Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (75)

Direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia (76)

Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (77)

Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (78)

14.   Prodotti da costruzione, macchine, impianti a fune, dispositivi di protezione individuale

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (79)

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (80)

Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (81)

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (82)

Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (83)

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (84)

15.   Materiale elettrico e apparecchiature radio

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (85)

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (86)

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (87)

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (88)

16.   Tessili e calzature

Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (89)

Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore (90)

17.   Cosmetici e giocattoli

Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (91)

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (92)

18.   Imbarcazioni da diporto

Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (93)

19.   Esplosivi e articoli pirotecnici

Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (94)

Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (95)

Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (96)

20.   Medicinali

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (97)

Il riferimento alla "Comunità" nell'articolo 2, secondo comma, e nell'articolo 48, secondo comma, di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (98)

Il riferimento alla "Comunità" nell'articolo 8, paragrafo 2, e nell'articolo 16 ter, paragrafo 1, di detta direttiva, così come il riferimento alla "Unione" nell'articolo 104, paragrafo 3, secondo comma, della medesima direttiva non si intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, tranne per le autorizzazioni rilasciate dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il medicinale autorizzato nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è considerato medicinale di riferimento nell'Unione.

Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (99) - escluso l'articolo 36

Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (100)

Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (101)

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (102)

Il riferimento alla "Comunità" nell'articolo 12, paragrafo 2, e nell'articolo 74, secondo comma, di detta direttiva non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, tranne per le autorizzazioni rilasciate dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il medicinale veterinario autorizzato nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è considerato medicinale di riferimento nell'Unione.

Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (103)

Articolo 13 della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (104)

Capo IX del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (105)

Direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione (106)

Regolamento (UE) 2016/793 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, inteso a evitare la diversione verso l'Unione europea di taluni medicinali essenziali (107)

21.   Dispositivi medici

Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (108)

Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (109)

Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (110)

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (111)

Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (112)

22.   Sostanze di origine umana

Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (113)

Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (114)

Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (115)

23.   Sostanze chimiche e ambiti collegati

Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (116)

Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (117)

Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (118)

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (119)

Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (120)

Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (121)

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (122)

Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (123)

Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (124)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (125)

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (126)

Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (127)

24.   Antiparassitari e biocidi

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (128)

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (129)

Il riferimento agli Stati membri nell'articolo 43 di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (130)

Il riferimento allo Stato membro nell'articolo 3, paragrafo 3, nell'articolo 15, paragrafo 1, e nell'articolo 28, paragrafo 4, di detto regolamento, così come il riferimento agli Stati membri nell'articolo 75, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento, non si intendono fatti al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

25.   Rifiuti

Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (131)

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (132)

Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (133)

Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito (134)

26.   Ambiente e efficienza energetica

Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (135)

Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (136)

Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (137)

Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (138)

Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (139)

Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (140)

Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (141)

Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (142)

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (143)

Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (144)

Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (145)

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (146)

Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà (147)

Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (148)

Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono (149)

Direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa all'importazione negli Stati Membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati (150)

Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (151)

Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (152)

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (153)

Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (154)

27.   Equipaggiamento marittimo

Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (155)

28.   Trasporto ferroviario

Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (156), limitatamente alle condizioni e alle specifiche tecniche per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti ferroviari

29.   Alimenti - aspetti generali

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (157)

Il riferimento allo Stato membro nell'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (158)

Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (159)

30.   Alimenti - igiene

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (160)

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (161)

Direttiva 89/108/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (162)

31.   Alimenti - ingredienti, tracce, residui, norme di commercializzazione

Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (163)

Il riferimento allo "Stato membro" nell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (164)

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (165)

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (166)

Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (167)

Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (168)

Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (169)

Il riferimento allo Stato membro nell'articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (170)

Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (171)

Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (172)

Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (173)

Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (174)

Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (175)

Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (176)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (177)

Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (178)

Regolamento (CE) n. 1375/2007 della Commissione, del 23 novembre 2007, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco (179)

Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (180)

Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (181)

Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (182)

Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (183)

Titolo V, capo IV, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (184)

Parte II, titolo II, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (185)

32.   Materiali che entrano in contatto con gli alimenti

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (186)

Il riferimento allo Stato membro nell'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Direttiva 84/500/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1984 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (187).

33.   Alimenti - altro

Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (188)

Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (189)

Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (190)

Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (191)

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (192)

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (193)

Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione (194)

Regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil (195)

34.   Mangimi - prodotti e igiene

Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (196)

Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (197)

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (198)

Il riferimento ai laboratori nazionali di riferimento nell'allegato II, punto 6, di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Questo non osta a che un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro svolga le funzioni di laboratorio nazionale di riferimento nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le informazioni e il materiale scambiati a tal fine tra le autorità competenti dell'Irlanda del Nord e un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro non sono soggette a ulteriore divulgazione da parte di detto laboratorio nazionale di riferimento senza previo consenso di dette autorità competenti.

Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (199)

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (200)

35.   OGM

Regolamento (CE) n. 1829/20063 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (201) - escluso l'articolo 32, secondo comma

Questo non osta a che un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro svolga le funzioni di laboratorio nazionale di riferimento nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le informazioni e il materiale scambiati a tal fine tra le autorità competenti dell'Irlanda del Nord e un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro non sono soggette a ulteriore divulgazione da parte di detto laboratorio nazionale di riferimento senza previo consenso di dette autorità competenti.

Il riferimento allo Stato membro nell'articolo 10, paragrafo 1, e nell'articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento non si intende fatto al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (202)

Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (203)

Parte C della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (204)

36.   Animali vivi, materiale germinale e prodotti di origine animale

I riferimenti ai laboratori nazionali di riferimento contenuti negli atti elencati nella presente sezione non si intendono fatti al laboratorio di riferimento ubicato nel Regno Unito. Questo non osta a che un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro svolga le funzioni di laboratorio nazionale di riferimento nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le informazioni e il materiale scambiati a tal fine tra le autorità competenti dell'Irlanda del Nord e un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro non sono soggette a ulteriore divulgazione da parte di detto laboratorio nazionale di riferimento senza previo consenso di dette autorità competenti.

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (205)

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (206)

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (207)

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (208)

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (209)

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (210)

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (211)

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (212)

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (213)

Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (214)

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (215)

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (216)

Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (217)

Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (218)

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (219)

37.   Lotta contro le malattie animali, controllo della zoonosi

I riferimenti ai laboratori nazionali di riferimento contenuti negli atti elencati nella presente sezione non si intendono fatti al laboratorio di riferimento ubicato nel Regno Unito. Questo non osta a che un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro svolga le funzioni di laboratorio nazionale di riferimento nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le informazioni e il materiale scambiati a tal fine tra le autorità competenti dell'Irlanda del Nord e un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro non sono soggette a ulteriore divulgazione da parte di detto laboratorio nazionale di riferimento senza previo consenso di dette autorità competenti.

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (220)

Direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (221)

Direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini (222)

Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (223)

Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (224)

Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (225)

Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (226)

Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (227)

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (228)

Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (229)

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (230)

Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (231)

Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (232)

38.   Identificazione degli animali

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (233)

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (234)

Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (235)

39.   Riproduzione animale

Articolo 37 e articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (236)

40.   Benessere degli animali

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (237)

Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (238)

41.   Salute dei vegetali

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (239)

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (240)

42.   Materiale riproduttivo vegetale

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (241)

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (242)

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (243)

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (244)

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (245)

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (246)

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (247)

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (248)

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (249)

43.   Controlli ufficiali, controlli veterinari

I riferimenti ai laboratori nazionali di riferimento contenuti negli atti elencati nella presente sezione non si intendono fatti al laboratorio di riferimento ubicato nel Regno Unito. Questo non osta a che un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro svolga le funzioni di laboratorio nazionale di riferimento nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le informazioni e il materiale scambiati a tal fine tra le autorità competenti dell'Irlanda del Nord e un laboratorio nazionale di riferimento ubicato in uno Stato membro non sono soggette a ulteriore divulgazione da parte di detto laboratorio nazionale di riferimento senza previo consenso di dette autorità competenti.

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (250)

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (251)

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (252)

Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (253)

Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (254)

Direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (255)

Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (256)

44.   Regolamentazione sanitaria e fitosanitaria - altro

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß‐agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (257)

Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (258)

45.   Proprietà intellettuale

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (259)

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (260)

Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (261)

Parte II, titolo II, capo I, sezioni 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (262)

Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (263)

46.   Pesca e acquacoltura

Regolamento (CEE) n. 3703/85 della Commissione, del 23 dicembre 1985, che stabilisce le modalità d'applicazione delle norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati (264)

Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini (265)

Regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita (266)

Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio del 26 novembre 1996 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca (267)

Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (268), limitatamente alle disposizioni sulla taglia minima degli organismi marini

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (269), limitatamente alle disposizioni relative alle norme di commercializzazione

Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (270), limitatamente alle disposizioni relative alle norme di commercializzazione e all'informazione dei consumatori

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (271), limitatamente alle disposizioni relative alle norme di commercializzazione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (272)

Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp. (273)

Regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio (274)

Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (275)

47.   Altro

Parte III del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (276) - escluso il capo VI

Regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni e delle forniture di petrolio greggio (277)

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (278)

Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (279)

Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (280)

Regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali (281)

Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (282)

Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al vetro cristallo (283)

Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (284)

Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (285)

Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (286)

Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (287)

Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (288)

Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (289)

Misure restrittive in vigore basate sull'articolo 215 TFUE, limitatamente agli scambi di merci tra l'Unione e i paesi terzi


(1)  Rubriche e sottorubriche del presente allegato puramente indicative.

(2)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(3)  GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

(4)  GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.

(5)  GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

(6)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(7)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

(8)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.

(9)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

(10)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34.

(11)  GU L 160 del 25.6.2015, pag. 1.

(12)  GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.

(13)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.

(14)  GU L 254 del 30.9.2017, pag. 1.

(15)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(16)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(17)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

(18)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

(19)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 6.

(20)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11.

(21)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50.

(22)  GU L 191 del 17.7.2015, pag. 1.

(23)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 1.

(24)  GU L 160 del 25.6.2015, pag. 57.

(25)  GU L 103 del 5.4.2014, pag. 10.

(26)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 16.

(27)  GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1.

(28)  GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13.

(29)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 53.

(30)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 62.

(31)  GU L 160 del 25.6.2015, pag. 76.

(32)  GU L 160 del 25.6.2015, pag. 69.

(33)  GU L 160 del 25.6.2015, pag. 62.

(34)  GU L 145 del 31.5.2011, pag. 19.

(35)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(36)  GU L 57 del 3.3.2017, pag. 59.

(37)  GU L 185 dell'8.7.2016, pag. 1.

(38)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 1.

(39)  GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.

(40)  GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

(41)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(42)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

(43)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21.

(44)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(45)  GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8.

(46)  GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29.

(47)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16.

(48)  GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131.

(49)  GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10.

(50)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12.

(51)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

(52)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(53)  GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.

(54)  GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1.

(55)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(56)  GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32.

(57)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.

(58)  GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52.

(59)  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77.

(60)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(61)  GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

(62)  GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

(63)  GU L 335 del 5.12.1973, pag. 51.

(64)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.

(65)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17.

(66)  GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99.

(67)  GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

(68)  GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.

(69)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164.

(70)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45.

(71)  GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7.

(72)  GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14.

(73)  GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1.

(74)  GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40.

(75)  GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17.

(76)  GU L 71 del 18.3.2011, pag. 1.

(77)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107.

(78)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149.

(79)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

(80)  GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51.

(81)  GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1.

(82)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

(83)  GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53.

(84)  GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1.

(85)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79.

(86)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309.

(87)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.

(88)  GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

(89)  GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1.

(90)  GU L 100 del 19.4.1994, pag. 37.

(91)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(92)  GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

(93)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90.

(94)  GU L 96 del 29.3.2014, pag. 1.

(95)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27.

(96)  GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1.

(97)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(98)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(99)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1.

(100)  GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.

(101)  GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121.

(102)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

(103)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(104)  GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.

(105)  GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1.

(106)  GU L 109 del 30.4.2009, pag. 10.

(107)  GU L 135 del 24.5.2016, pag. 39.

(108)  GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1.

(109)  GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1.

(110)  GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17.

(111)  GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1.

(112)  GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176.

(113)  GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30.

(114)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.

(115)  GU L 207 del 6.8.2010, pag. 14.

(116)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

(117)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.

(118)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28.

(119)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

(120)  GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.

(121)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

(122)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

(123)  GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1.

(124)  GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

(125)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(126)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(127)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.

(128)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(129)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(130)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(131)  GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(132)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

(133)  GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.

(134)  GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21.

(135)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.

(136)  GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1.

(137)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(138)  GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(139)  GU L 107 del 25.4.2015, pag. 26.

(140)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.

(141)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

(142)  GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

(143)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

(144)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

(145)  GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1.

(146)  GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(147)  GU L 308 del 9.11.1991, pag. 1.

(148)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36.

(149)  GU L 343 del 27.12.2007, pag. 1.

(150)  GU L 91 del 9.4.1983, pag. 30.

(151)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.

(152)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.

(153)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(154)  GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.

(155)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146.

(156)  GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

(157)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(158)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

(159)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(160)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(161)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(162)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 34.

(163)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(164)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7.

(165)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(166)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(167)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(168)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(169)  GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.

(170)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(171)  GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

(172)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.

(173)  GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.

(174)  GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.

(175)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

(176)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 53.

(177)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

(178)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 45.

(179)  GU L 307 del 24.11.2007, pag. 5.

(180)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58.

(181)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 67.

(182)  GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19.

(183)  GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 1.

(184)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(185)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(186)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(187)  GU L 277 del 20.10.1984, pag. 12.

(188)  GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.

(189)  GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24.

(190)  GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3.

(191)  GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.

(192)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(193)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

(194)  GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2.

(195)  GU L 201 del 30.7.2008, pag. 1.

(196)  GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

(197)  GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(198)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(199)  GU L 92 del 7.4.1990, pag. 42.

(200)  GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1.

(201)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(202)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(203)  GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1.

(204)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(205)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(206)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977.

(207)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(208)  GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

(209)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(210)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(211)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

(212)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

(213)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

(214)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(215)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(216)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

(217)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(218)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

(219)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(220)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(221)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 44.

(222)  GU L 15 del 19.1.1978, pag. 34.

(223)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

(224)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(225)  GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

(226)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19.

(227)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.

(228)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(229)  GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

(230)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

(231)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

(232)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(233)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

(234)  GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

(235)  GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31.

(236)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66.

(237)  GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

(238)  GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.

(239)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(240)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(241)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309.

(242)  GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.

(243)  GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

(244)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(245)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

(246)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

(247)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

(248)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

(249)  GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.

(250)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(251)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(252)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(253)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(254)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(255)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(256)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(257)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

(258)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(259)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(260)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(261)  GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.

(262)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(263)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.

(264)  GU L 351 del 28.12.1985, pag. 63.

(265)  GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.

(266)  GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1.

(267)  GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1.

(268)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

(269)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(270)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.

(271)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(272)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(273)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1.

(274)  GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1.

(275)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17.

(276)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(277)  GU L 310 del 22.12.1995, pag. 5.

(278)  GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1.

(279)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9.

(280)  GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.

(281)  GU L 39 del 10.2.2009, pag. 1.

(282)  GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1.

(283)  GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36.

(284)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

(285)  GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.

(286)  GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1.

(287)  GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

(288)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.

(289)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.


ALLEGATO 3

DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8

1.   Imposta sul valore aggiunto (1)

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (2)

Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (3)

Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (4)

Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (5)

Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (6)

Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (7)

Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (8)

Direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (9)

Obblighi derivanti dall'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (10)

Obblighi derivanti dall'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (11)

2.   Accise

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (12)

Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (13)

Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (14)

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (15)

Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (16)

Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (17)

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (18)

Direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (19)

Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (20)

Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (21)

Direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (22)


(1)  Rubriche e sottorubriche del presente allegato puramente indicative.

(2)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.

(4)  GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

(5)  GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.

(6)  GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40.

(7)  GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6.

(8)  GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.

(9)  GU L 286 del 17.10.2006, pag. 15.

(10)  GU L 195 dell'1.8.2018, pag. 1.

(11)  GU L 46 del 17.2.2009, pag. 8.

(12)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

(13)  GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1.

(14)  GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1.

(15)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

(16)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.

(17)  GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24.

(18)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(19)  GU L 291 del 6.12.1995, pag. 46.

(20)  GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5.

(21)  GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6.

(22)  GU L 286 del 17.10.2006, pag. 15.


ALLEGATO 4

DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 9

Gli atti seguenti si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord per quanto riguardino la produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, la negoziazione di energia elettrica all'ingrosso o gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

Non si applicano le disposizioni relative ai mercati al dettaglio e alla protezione dei consumatori. La presenza negli atti elencati nel presente allegato di rimandi a disposizioni di altri atti dell'Unione non comporta l'applicabilità della disposizione richiamata se questa non si applica altrimenti al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, salvo se si tratta di una disposizione di disciplina dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica che si applica in Irlanda e che è necessaria per l'esercizio congiunto del mercato unico dell'energia elettrica all'ingrosso in Irlanda e Irlanda del Nord.

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (1)

Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (2)

Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (3)

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (4)

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (5)

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (6)

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (7)


(1)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55.

(2)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.

(3)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.

(4)  GU L 33 del 4.2.2006, pag. 22.

(5)  GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1.

(6)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(7)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.


ALLEGATO 5

DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1

1.   Norme sugli aiuti di Stato nel TFUE (1)

Articoli 107, 108 e 109 TFUE

Articolo 106 TFUE limitatamente agli aiuti di Stato

Articolo 93 TFUE

2.   Atti che richiamano la nozione di aiuto di Stato

Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2)

Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (3)

Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (4)

3.   Regolamenti di esenzione per categoria

3.1.   Regolamenti di abilitazione

Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (5)

3.2.   Regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (6)

3.3.   Regolamenti settoriali di esenzione per categoria

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (7)

Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (8)

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (9)

Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (10)

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (11)

3.4.   Regolamenti relativi agli aiuti de minimis

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (12)

Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (13)

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (14)

Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (15)

4.   Norme di procedura

Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (16)

Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (17)

Comunicazione della Commissione — Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili (18)

Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (19)

Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (20)

Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (21)

Comunicazione della Commissione - Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (22)

Comunicazione della Commissione C(2003) 4582 del 1° dicembre 2003 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (23)

5.   Norme di compatibilità

5.1.   Importanti progetti di comune interesse europeo

Comunicazione della Commissione — Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (24)

5.2.   Aiuti all'agricoltura

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014–2020 (25)

5.3.   Aiuti alla pesca e acquacoltura

Comunicazione della Commissione — Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (26)

5.4.   Aiuti regionali

Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (27)

5.5.   Aiuti alla ricerca e sviluppo e innovazione

Comunicazione della Commissione — Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (28)

5.6.   Aiuti al capitale di rischio

Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (29)

5.7.   Aiuti al salvataggio e ristrutturazione

Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (30)

5.8.   Aiuti alla formazione

Comunicazione della Commissione — Criteri per l'analisi della compatibilità di aiuti di stato alla formazione soggetti a notifica individuale (31)

5.9.   Aiuti all'occupazione

Comunicazione della Commissione — Criteri per l'analisi della compatibilità degli aiuti di stato a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (32)

5.10.   Norme temporanee in risposta alla crisi economica e finanziaria

Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (33)

Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (34)

Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (35)

5.11.   Assicurazione del credito all'esportazione

Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (36)

5.12.   Energia e ambiente

5.12.1.   Ambiente ed energia

Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (37)

Comunicazione della Commissione — Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 (38)

5.12.2.   Energia elettrica (costi non recuperabili)

Comunicazione della Commissione relativa al metodo per l'analisi degli aiuti di Stato connessi a taluni costi non recuperabili (39)

5.12.3.   Carbone

Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (40)

5.13.   Industrie di base e settore manifatturiero (siderurgia)

Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattato CECA (41)

5.14.   Servizi postali

Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali (42)

5.15.   Servizi audiovisivi, emittenza radiotelevisiva e banda larga

5.15.1.   Produzioni audiovisive

Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (43)

5.15.2.   Emittenza radiotelevisiva

Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva (44)

5.15.3.   Rete a banda larga

Comunicazione della Commissione — Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (45)

5.16.   Trasporti e infrastrutture

Comunicazione della Commissione — Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie (46)

Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (47)

Comunicazione della Commissione che stabilisce orientamenti relativi ad aiuti di Stato integrativi del finanziamento comunitario per l'apertura delle autostrade del mare (48)

Comunicazione della Commissione che fornisce orientamenti in merito agli aiuti di Stato alle società di gestione navale (49)

Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (50)

5.17.   Servizi di interesse economico generale

Comunicazione della Commissione — Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (51)

6.   Trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e imprese pubbliche

Direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (52)


(1)  Rubriche e sottorubriche del presente allegato puramente indicative.

(2)  GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1.

(3)  GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4.

(4)  GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(5)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

(6)  GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.

(7)  GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1.

(8)  GU L 369 del 24.12.2014, pag. 37.

(9)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.

(10)  GU C 92 del 29.3.2014, pag. 1.

(11)  GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3.

(12)  GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1.

(13)  GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8.

(14)  GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9.

(15)  GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45.

(16)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9.

(17)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(18)  GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4.

(19)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

(20)  GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1.

(21)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(22)  GU C 253 del 19.7.2018, pag. 14.

(23)  GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6.

(24)  GU C 188 del 20.6.2014, pag. 4.

(25)  GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1.

(26)  GU C 217 del 2.7.2015, pag. 1.

(27)  GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.

(28)  GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1.

(29)  GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4.

(30)  GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

(31)  GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 1.

(32)  GU C 188 dell'11.8.2009, pag. 6.

(33)  GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1.

(34)  GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

(35)  GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.

(36)  GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1.

(37)  GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1.

(38)  GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4.

(39)  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/stranded_costs_it.pdf

(40)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24.

(41)  GU C 152 del 26.6.2002, pag. 5.

(42)  GU C 39 del 6.2.1998, pag. 2.

(43)  GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1.

(44)  GU C 257 del 27.10.2009, pag. 1.

(45)  GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1.

(46)  GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13.

(47)  GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3.

(48)  GU C 317 del 12.12.2008, pag. 10.

(49)  GU C 132 dell'11.6.2009, pag. 6.

(50)  GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3.

(51)  GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15.

(52)  GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17.


ALLEGATO 6

PROCEDURE DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2

Il comitato misto determina il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato e la percentuale iniziale minima di cui all'articolo 10, paragrafo 2, tenendo conto delle informazioni più recenti disponibili. Il livello massimo iniziale annuo complessivo del sostegno esentato discende dall'impostazione del futuro regime di sostegno all'agricoltura del Regno Unito e dalla media annua del totale delle spese sostenute nell'Irlanda del Nord in virtù della politica agricola comune nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2014-2020. La percentuale minima iniziale discende dall'impostazione del regime di sostegno all'agricoltura del Regno Unito e dalla percentuale alla quale la spesa complessiva sostenuta nell'Unione in virtù della politica agricola comune soddisfa le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC, in base a quanto notificato per il periodo in questione.

Il comitato misto adegua il livello del sostegno e la percentuale che discendono dall'impostazione del regime di sostegno all'agricoltura del Regno Unito, di cui al primo comma, a ogni variazione dell'importo complessivo del sostegno disponibile nell'Unione in virtù della politica agricola comune nell'ambito di ciascun quadro finanziario pluriennale futuro.

Se entro la fine del periodo di transizione o, secondo il caso, entro un anno dall'entrata in vigore di un quadro finanziario pluriennale futuro, il comitato misto non determina il livello iniziale del sostegno e la percentuale a norma del primo comma, o non adegua il livello del sostegno e la percentuale a norma del secondo comma, l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, è sospesa fino a quando il comitato misto non determina o adegua il livello del sostegno e la percentuale.


Top