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Document 12016M019

    Versione consolidata del trattato sull'Unione europea
    TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI
    Articolo 19

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2016/art_19/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/27


    Articolo 19

    1.   La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.

    Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

    2.   La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.

    Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.

    I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

    3.   La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:

    a)

    sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;

    b)

    in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;

    c)

    negli altri casi previsti dai trattati.


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