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Document 12016E306
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART SIX - INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS#TITLE I - INSTITUTIONAL PROVISIONS#CHAPTER 3 - THE UNION'S ADVISORY BODIES#SECTION 2 - THE COMMITTEE OF THE REGIONS#Article 306 (ex Article 264 TEC)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 3 - GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE
SEZIONE 2 - IL COMITATO DELLE REGIONI
Articolo 306 (ex articolo 264 del TCE)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 3 - GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE
SEZIONE 2 - IL COMITATO DELLE REGIONI
Articolo 306 (ex articolo 264 del TCE)
GU C 202 del 7.6.2016, p. 179–179
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/179 |
Articolo 306
(ex articolo 264 del TCE)
Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per la durata di due anni e mezzo.
Esso stabilisce il proprio regolamento interno.
Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.