Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E295

    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
    TITOLO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
    CAPO 2 - ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE, PROCEDURE DI ADOZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI
    SEZIONE 2 - PROCEDURE DI ADOZIONE DEGLI ATTI E ALTRE DISPOSIZIONI
    Articolo 295

    GU C 202 del 7.6.2016, p. 175–175 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_295/oj

    7.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 202/175


    Articolo 295

    Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.


    Top