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Document 12002E249

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)
    Parte quinta: Le istituzioni della Comunità
    Titolo I: Disposizioni istituzionali
    Capo 2: Disposizioni comuni a più istituzioni
    Articolo 249
    Articolo 189 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
    Articolo 189 - Trattato CEE

    GU C 325 del 24.12.2002, p. 132–132 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_249/oj

    12002E249

    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza) - Parte quinta: Le istituzioni della Comunità - Titolo I: Disposizioni istituzionali - Capo 2: Disposizioni comuni a più istituzioni - Articolo 249 - Articolo 189 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 189 - Trattato CEE

    Gazzetta ufficiale n. C 325 del 24/12/2002 pag. 0132 - 0132
    Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0278 - versione consolidata
    Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0065 - versione consolidata
    (trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


    Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Nizza)

    Parte quinta: Le istituzioni della Comunità

    Titolo I: Disposizioni istituzionali

    Capo 2: Disposizioni comuni a più istituzioni

    Articolo 249

    Articolo 189 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)

    Articolo 189 - Trattato CEE

    Articolo 249

    Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.

    Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

    La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

    Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

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