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Document 02023R2631-20240109

    Consolidated text: Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/2024-01-09

    02023R2631 — IT — 09.01.2024 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) 2023/2631 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 22 novembre 2023

    sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 2631 del 30.11.2023, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO (UE) 2023/2869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 13 dicembre 2023

      L 2869

    1

    20.12.2023




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) 2023/2631 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 22 novembre 2023

    sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    TITOLO I

    OGGETTO E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento:

    a) 

    stabilisce prescrizioni uniformi per gli emittenti di obbligazioni che desiderino avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» (European green bond) per le obbligazioni messe a disposizione di investitori nell’Unione;

    b) 

    istituisce un sistema per registrare i verificatori esterni di obbligazioni verdi europee e monitorare gli stessi; nonché

    c) 

    prevede modelli di informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e obbligazioni legate alla sostenibilità nell’Unione.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1) 

    «emittente»: qualsiasi soggetto che emette obbligazioni;

    2) 

    «soggetto sovrano»: un’entità quale definita all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1129;

    3) 

    «criteri di tassonomia»: i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852;

    4) 

    «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

    5) 

    «obbligazione commercializzata come ecosostenibile»: un’obbligazione il cui emittente assume nei confronti degli investitori un impegno o qualsiasi forma di rivendicazione precontrattuale secondo cui i proventi dell’obbligazione saranno destinati ad attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale;

    6) 

    «obbligazione legata alla sostenibilità»: un’obbligazione le cui caratteristiche finanziarie o strutturali variano a seconda del conseguimento da parte dell’emittente di obiettivi predefiniti di sostenibilità ambientale;

    7) 

    «Stato membro di origine»: uno Stato membro di origine secondo la definizione di cui all’articolo 2, lettera m), del regolamento (UE) 2017/1129;

    8) 

    «Stato membro ospitante»: uno Stato membro ospitante di cui all’articolo 2, lettera n), del regolamento (UE) 2017/1129;

    9) 

    «attività finanziaria»: il debito o il capitale oppure una combinazione dei due;

    10) 

    «messo a disposizione degli investitori nell’Unione»:

    a) 

    un’offerta al pubblico all’interno dell’Unione; o

    b) 

    l’ammissione di obbligazioni alla negoziazione in una sede di negoziazione situata nell’Unione;

    11) 

    «offerta al pubblico»: un’offerta pubblica di titoli quale definita all’articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1129;

    12) 

    «sede di negoziazione»: una sede di negoziazione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE;

    13) 

    «piano CapEx»: un piano CapEx quale stabilito all’allegato I, punto 1.1.2.2, lettera b), e punto 1.1.3.2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/2178;

    14) 

    «costi di emissione»: i costi direttamente connessi all’emissione di obbligazioni, compresi i costi sostenuti per la consulenza professionale, i servizi legali, il rating, la revisione esterna, la sottoscrizione e il collocamento;

    15) 

    «criteri di vaglio tecnico»: i criteri di vaglio tecnico stabiliti dagli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, e dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;

    16) 

    «attività economica di transizione»: un’attività che rispetta l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;

    17) 

    «attività economica abilitante»: un’attività economica conforme all’articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852;

    18) 

    «cartolarizzazione»: la cartolarizzazione quale definita all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/2402;

    19) 

    «cedente»: un cedente quale definito all’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2017/2402;

    20) 

    «società veicolo per la cartolarizzazione» o «SSPE»: una società veicolo per la cartolarizzazione o SSPE quali definite all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402;

    21) 

    «esposizione cartolarizzata»: un’esposizione inclusa in una cartolarizzazione;

    22) 

    «obbligazione inerente a cartolarizzazione»: un’obbligazione emessa da una SSPE conformemente al titolo II, capo 3;

    23) 

    «cartolarizzazione sintetica»: una cartolarizzazione sintetica quale definita all’articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2017/2402;

    24) 

    «combustibili fossili»: i combustibili fossili quali definiti all’articolo 2, punto 62), del regolamento (UE) 2018/1999.

    TITOLO II

    REQUISITI PER AVVALERSI DELLA DENOMINAZIONE «OBBLIGAZIONE VERDE EUROPEA» O «EUGB»

    CAPO 1

    Requisiti relativi alle obbligazioni

    Articolo 3

    Denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB»

    La denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» è utilizzata soltanto per le obbligazioni che sono conformi ai requisiti stabiliti nel presente titolo.

    Articolo 4

    Uso dei proventi delle obbligazioni verdi europee

    1.  

    Prima della scadenza di un’obbligazione verde europea, i proventi di tale obbligazione sono assegnati integralmente, conformemente ai criteri di tassonomia, a una o più delle categorie seguenti («approccio graduale»):

    a) 

    immobilizzazioni che non siano attività finanziarie;

    b) 

    spese che rientrano nell’ambito di applicazione del punto 1.1.2.2. dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2178;

    c) 

    spese operative che rientrano nell’ambito di applicazione del punto 1.1.3.2. dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2178 e sostenute non più di tre anni prima dell’emissione dell’obbligazione verde europea;

    d) 

    attività finanziarie create non più di cinque anni prima dell’emissione dell’obbligazione verde europea;

    e) 

    attività e spese delle famiglie.

    In deroga al primo comma, gli emittenti possono dedurre i costi di emissione dai proventi delle obbligazioni verdi europee prima di assegnare tali proventi.

    2.  
    In deroga al paragrafo 1, gli emittenti possono assegnare i proventi di una o più obbligazioni verdi europee in essere a un portafoglio di immobilizzazioni o attività finanziarie conformemente ai criteri di tassonomia («approccio di portafoglio»).

    Se assegnano proventi conformemente al primo comma del presente paragrafo, gli emittenti dimostrano nelle relazioni sull’allocazione dei proventi di cui all’articolo 11 che il valore totale delle attività di cui al primo comma del presente paragrafo nel loro portafoglio supera il valore totale del loro portafoglio di obbligazioni verdi europee in essere.

    3.  
    In deroga al paragrafo 1, un emittente sovrano o di un paese terzo che sia uno Stato, un membro di una federazione nel caso di uno Stato federale o un ente regionale o comunale può anche destinare i proventi delle obbligazioni verdi europee da esso emesse a sgravi fiscali, sovvenzioni, consumi intermedi, trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche, aiuti internazionali correnti o altri tipi di spesa pubblica, a condizione che i proventi siano assegnati conformemente ai criteri di tassonomia.

    Articolo 5

    Flessibilità nell’uso dei proventi delle obbligazioni verdi europee

    1.  

    In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, gli emittenti possono destinare fino al 15 % dei proventi di un’obbligazione verde europea ad attività economiche che soddisfano i criteri di tassonomia, ad eccezione dei criteri di vaglio tecnico, purché tali attività siano:

    a) 

    attività economiche per le quali non esistono criteri di vaglio tecnico entrati in vigore prima della di emissione dell’obbligazione verde europea; o

    b) 

    attività nel contesto del sostegno internazionale comunicate conformemente a orientamenti, criteri e cicli di rendicontazione concordati a livello internazionale, compresi i finanziamenti per il clima comunicati alla Commissione nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999, e dell’aiuto pubblico allo sviluppo comunicato al comitato per l’aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

    2.  
    Se assegna i proventi di un’obbligazione verde europea conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, un emittente descrive nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all’articolo 10 le attività interessate e la percentuale stimata dei proventi destinati a finanziare tali attività in totale e anche per attività.
    3.  
    Se assegna i proventi di un’obbligazione verde europea ad attività economiche di cui al paragrafo 1, lettera a), l’emittente garantisce che tali attività soddisfino, se del caso, i criteri generici per «non arrecare un danno significativo» stabiliti alle appendici A, B, C e D dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2021/2139.
    4.  
    Se un emittente assegna i proventi di un’obbligazione verde europea alle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), garantisce nei limiti della massima diligenza possibile che tali attività soddisfano i pertinenti criteri di vaglio tecnico.

    Articolo 6

    Attività finanziarie

    1.  
    I proventi delle attività finanziarie sono assegnati unicamente agli impieghi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o, se del caso, agli impieghi di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3.
    2.  

    I proventi delle attività finanziarie possono essere assegnati ad altre attività finanziarie in sequenza, a condizione che:

    a) 

    non vi siano più di tre attività finanziarie in sequenza;

    b) 

    i proventi delle attività finanziarie ultime nella sequenza siano assegnati unicamente agli impieghi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a), b), c) o e) o, se del caso, agli impieghi di cui all’articolo 4, paragrafo 3; nonché

    c) 

    l’emittente garantisce la possibilità per i verificatori esterni di riesaminare efficacemente l’allocazione finale dei proventi.

    Articolo 7

    Piani CapEx

    1.  
    Se i proventi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), sono utilizzati per le attività economiche che soddisferanno i criteri di tassonomia, l’emittente pubblica un piano CapEx.
    2.  
    Il piano CapEx specifica un termine, anteriore alla scadenza delle obbligazioni verdi europee, entro il quale tutte le spese in conto capitale e operative finanziate dalle obbligazioni verdi europee devono essere allineate alla tassonomia.
    3.  
    Entro 60 giorni dal termine specificato nel piano CapEx, l’emittente ottiene una valutazione da un revisore esterno in merito all’allineamento alla tassonomia delle spese in conto capitale e operative incluse nel piano CapEx e finanziate dai proventi delle obbligazioni verdi europee.

    Articolo 8

    Applicazione dei criteri di vaglio tecnico e del grandfathering

    1.  

    Se gli emittenti assegnano i proventi delle obbligazioni verdi europee agli usi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, provvedono affinché:

    a) 

    tali proventi siano assegnati in linea con i criteri di vaglio tecnico applicabili al momento dell’emissione dell’obbligazione;

    b) 

    qualora i criteri di vaglio tecnico siano modificati dopo l’emissione dell’obbligazione, i seguenti proventi siano assegnati in linea con i criteri di vaglio tecnico modificati entro sette anni dalla data di applicazione dei criteri modificati:

    i) 

    i proventi non ancora assegnati; nonché

    ii) 

    i proventi rientranti in un piano CapEx, conformemente all’articolo 7, che non hanno ancora soddisfatto i criteri di tassonomia.

    2.  
    Se assegnano proventi conformemente all’approccio di portafoglio, gli emittenti includono nel loro portafoglio solo le attività la cui attività economica sottostante è allineata ai criteri di vaglio tecnico applicabili in qualsiasi momento nei sette anni precedenti la data di pubblicazione della relazione sull’allocazione dei proventi.
    3.  
    Se i proventi di un’obbligazione in essere rischiano di non essere allineati al paragrafo 1, lettera b), punto ii), l’emittente elabora, sottopone a revisione esterna effettuata da un revisore esterno e pubblica un piano per allinearli nei limiti del possibile ai criteri di vaglio tecnico modificati e per attenuare, per quanto possibile, le conseguenze negative del mancato pieno allineamento ai criteri di vaglio tecnico modificati. L’emittente pubblica tale piano prima della scadenza del periodo di cui al paragrafo 1, lettera b).
    4.  
    L’allineamento ai pertinenti criteri di vaglio tecnico è dimostrato nella relazione sull’allocazione dei proventi di cui all’articolo 11.

    Articolo 9

    Esclusione delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

    Le autorità competenti di cui all’articolo 44, paragrafo 1, del presente regolamento non approvano un prospetto emesso da una giurisdizione elencata nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, da un paese ad alto rischio elencato nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 o da emittenti stabiliti in tali giurisdizioni o paesi, se tale prospetto fa riferimento al presente regolamento o alla denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB».

    CAPO 2

    Obblighi di trasparenza e revisione esterna

    Articolo 10

    Scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee e revisione pre-emissione

    1.  

    Prima dell’emissione di una obbligazione verde europea gli emittenti:

    a) 

    compilano la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all’allegato I;

    b) 

    si assicurano che la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee compilata sia stata sottoposta a una revisione pre-emissione con parere favorevole di un revisore esterno.

    2.  
    La scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui al paragrafo 1 può riguardare più di una emissione di obbligazioni verdi europee.
    3.  

    La revisione pre-emissione di cui al paragrafo 1, lettera b), contiene:

    a) 

    una valutazione del fatto che l’emittente abbia compilato detta scheda informativa conformemente agli articoli da 4 a 8 e all’allegato I; nonché

    b) 

    gli elementi di cui all’allegato IV.

    Articolo 11

    Relazioni sull’allocazione dei proventi e revisione post-emissione delle relazioni sull’allocazione dei proventi

    1.  
    Per ogni periodo di 12 mesi fino alla data dell’allocazione integrale dei proventi della loro obbligazione verde europea e, se del caso fino al completamento del piano CapEx, gli emittenti di obbligazioni verdi europee redigono una relazione sull’allocazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee utilizzando il modello di cui all’allegato II, dimostrando che i proventi delle obbligazioni verdi europee, dalla data della loro emissione fino alla fine del periodo indicato nella relazione, sono stati assegnati conformemente agli articoli da 4 a 8.

    Il primo periodo di 12 mesi decorre dalla data di emissione.

    In deroga al secondo comma, gli emittenti possono fissare la data di fine del primo periodo di riferimento all’ultimo giorno dell’anno civile o dell’esercizio finanziario di emissione.

    2.  
    Le relazioni sull’allocazione dei proventi contengono, se del caso, informazioni sui progressi compiuti nell’attuazione del piano CapEx.

    Nelle loro relazioni annuali sull’allocazione dei proventi, gli emittenti pubblicano i motivi degli eventuali ritardi o scostamenti che hanno un impatto significativo sull’attuazione del piano CapEx.

    3.  
    La relazione sull’allocazione dei proventi può riguardare più di una emissione di obbligazioni verdi europee.
    4.  
    Gli emittenti di obbligazioni verdi europee ottengono una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno della relazione sull’allocazione dei proventi redatta dopo l’allocazione integrale dei proventi delle obbligazioni verdi europee.
    5.  
    Se, dopo la pubblicazione della relazione sull’allocazione dei proventi conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), l’allocazione dei proventi viene corretta, gli emittenti delle obbligazioni verdi europee interessate modificano la relazione sull’allocazione dei proventi e ottengono, senza indebito ritardo, una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno di tale relazione sull’allocazione dei proventi modificata.
    6.  
    In deroga al paragrafo 4, ogni relazione sull’allocazione dei proventi degli emittenti che assegnano i proventi di una o più obbligazioni verdi europee a un portafoglio di attività è soggetta a una revisione post-emissione da parte di un revisore esterno. Il revisore esterno presta particolare attenzione alle attività che non sono state incluse in alcuna relazione sull’allocazione dei proventi precedentemente pubblicata.

    Tale revisione post-emissione non è richiesta se, durante il periodo oggetto della relazione sull’allocazione dei proventi, non è stata apportata alcuna modifica all’allocazione del portafoglio di attività e nessuna attività del portafoglio è stata modificata o è stata essa stessa oggetto di un cambiamento di allocazione rispetto al periodo oggetto della precedente relazione sull’allocazione dei proventi. In tali casi, nella corrispondente relazione sull’allocazione dei proventi è inclusa una dichiarazione relativa all’assenza di una revisione post-emissione dovuta all’assenza di tali modifiche.

    7.  
    Gli emittenti di obbligazioni verdi europee assicurano che le relazioni annuali sull’allocazione dei proventi e, se del caso, la revisione post-emissione richiesta ai sensi del presente articolo siano rese pubbliche entro 270 giorni dalla fine di ciascun periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 1. Entro tale periodo di 270 giorni, gli emittenti provvedono affinché il revisore esterno disponga di almeno 90 giorni per esaminare una relazione sull’allocazione dei proventi.
    8.  

    La revisione post-emissione di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo contiene gli elementi seguenti:

    a) 

    la valutazione dell’allocazione o meno, da parte dell’emittente, dei proventi dell’obbligazione in conformità degli articoli da 4 a 8, sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;

    b) 

    la valutazione del fatto che l’emittente abbia o meno assegnato i proventi dell’obbligazione come previsto nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all’articolo 10, sulla base delle informazioni fornite al revisore esterno;

    c) 

    gli elementi di cui all’allegato IV.

    Articolo 12

    Relazione sull’impatto delle obbligazioni verdi europee

    1.  
    Gli emittenti delle obbligazioni verdi europee, dopo l’allocazione integrale dei proventi e almeno una volta durante la vita di tali obbligazioni, redigono e rendono pubblica una relazione sull’impatto ambientale dell’uso dei proventi delle obbligazioni utilizzando il modello di cui all’allegato III.
    2.  
    Le relazioni sull’impatto delle obbligazioni verdi europee possono riguardare più di una emissione di obbligazioni verdi europee.
    3.  

    Gli emittenti di obbligazioni verdi europee possono chiedere una revisione della relazione sull’impatto da parte di un revisore esterno. Tale revisione della relazione sull’impatto contiene gli elementi seguenti:

    a) 

    una valutazione in merito al fatto se l’emissione dell’obbligazione si allinea alla strategia ambientale più ampia dell’emittente;

    b) 

    una valutazione dell’impatto ambientale indicato dei proventi delle obbligazioni;

    c) 

    gli elementi di cui all’allegato IV.

    Articolo 13

    Emittenti sovrani

    1.  

    Un emittente sovrano ottiene revisioni post-emissione delle sue obbligazioni verdi europee da:

    a) 

    un revisore esterno; o

    b) 

    un revisore esterno e un revisore di Stato.

    2.  
    Qualora un emittente sovrano ottenga una revisione post-emissione da un revisore esterno e da un revisore di Stato, il revisore di Stato riesamina l’allocazione dei proventi delle obbligazioni e il revisore esterno verifica se le attività economiche finanziate tramite l’obbligazione sono in linea con i criteri di tassonomia.

    Articolo 14

    Prospetto per le obbligazioni verdi europee

    1.  

    Per poter avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB», l’emittente pubblica un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 che soddisfi le condizioni seguenti:

    a) 

    le obbligazioni sono denominate «obbligazione verde europea» o «EuGB» in tutto il prospetto;

    b) 

    il prospetto indica che l’obbligazione verde europea è emessa conformemente al presente regolamento nella sezione del prospetto contenente le informazioni sull’utilizzo dei proventi.

    2.  
    In deroga al paragrafo 1, la designazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» può essere usata per le obbligazioni disciplinate dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (UE) 2017/1129.
    3.  
    Ai fini del presente regolamento, il termine «informazioni previste dalla regolamentazione» di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1129, è inteso come comprendente le informazioni contenute nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all’articolo 10 del presente regolamento.
    4.  
    Se un prospetto è pubblicato a norma del regolamento (UE) 2017/1129, tale prospetto include una sintesi del piano CapEx. Tale sintesi elenca i progetti più significativi realizzati dall’emittente, misurati in percentuale del totale delle spese in conto capitale contemplate dal piano CapEx, e specifica il tipo, il settore, l’ubicazione e l’anno previsto di completamento di tali progetti.

    Articolo 15

    Pubblicazione sul sito web dell’emittente e notifica all’ESMA e alle autorità competenti

    1.  

    Gli emittenti di obbligazioni verdi europee pubblicano sul loro sito web e rendono disponibili gratuitamente e conformemente all’articolo 21, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/1129, fino a che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla scadenza di tali obbligazioni, i documenti seguenti, comprese le relative modifiche o rettifiche:

    a) 

    prima dell’emissione dell’obbligazione, la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all’articolo 10 del presente regolamento compilata;

    b) 

    prima dell’emissione dell’obbligazione, la revisione pre-emissione relativa alla scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all’articolo 10 del presente regolamento;

    c) 

    prima dell’emissione dell’obbligazione, un collegamento al sito web in cui è possibile consultare il prospetto se è pubblicato un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129;

    d) 

    senza indebito ritardo dopo la loro elaborazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, le relazioni sull’allocazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee;

    e) 

    senza indebito ritardo dopo che sono ottenute, le revisioni post-emissione delle relazioni sull’allocazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee di cui all’articolo 11 del presente regolamento;

    f) 

    senza indebito ritardo dopo la sua elaborazione a norma dell’articolo 12 del presente regolamento, la relazione sull’impatto delle obbligazioni verdi europee;

    g) 

    ove applicabile, il piano CapEx;

    h) 

    ove applicabile, la revisione della relazione sull’impatto di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento.

    In deroga al primo comma, lettera d), in caso di revisione post-emissione di una relazione sull’allocazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee, tale relazione sull’allocazione dei proventi è pubblicata senza indebito ritardo dopo aver ottenuto la revisione post-emissione.

    2.  

    Le informazioni contenute nei documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), d) e f), sono fornite, a scelta dell’emittente, in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, oppure:

    a) 

    se le obbligazioni verdi europee sono offerte al pubblico o sono ammesse alla negoziazione in un solo Stato membro, in una lingua accettata dall’autorità competente di tale Stato membro;

    b) 

    se le obbligazioni verdi europee sono offerte al pubblico o sono ammesse alla negoziazione in due o più Stati membri, in una lingua accettata dall’autorità competente di ciascuno di tali Stati membri.

    3.  
    In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se è necessario pubblicare un prospetto per l’obbligazione verde europea conformemente al regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni contenute nei documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), d) e f), del presente articolo sono fornite nella lingua o nelle lingue di tale prospetto.
    4.  
    Se del caso, gli emittenti notificano alle autorità competenti di cui all’articolo 44, paragrafi 1 e 2, la pubblicazione di ciascuno dei documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo senza indebito ritardo dopo ogni pubblicazione.
    5.  
    Gli emittenti notificano all’ESMA la pubblicazione di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione.

    ▼M1

    Articolo 15 bis

    Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

    1.  

    A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rende pubbliche:

    a) 

    la scheda informativa, la revisione pre-emissione relativa alla scheda informativa, le relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi, la revisione post-emissione relativa a una o più relazioni annuali sull'assegnazione dei proventi, la relazione sull'impatto, la revisione della relazione sull'impatto di cui all'articolo 15;

    b) 

    l'informativa pre-emissione di cui all'articolo 20 e l'informativa periodica post-emissione di cui all'articolo 21,

    l'emittente trasmette tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui ai paragrafi 3 o 4 del presente articolo con lo scopo di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).

    Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

    a) 

    sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2023/2859;

    b) 

    sono corredate dei metadati seguenti:

    i) 

    tutte le denominazioni dell'emittente a cui le informazioni fanno riferimento;

    ii) 

    l'identificativo della persona giuridica dell'emittente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

    iii) 

    le dimensioni dell'emittente per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;

    iv) 

    il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

    v) 

    un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

    2.  
    Ai fini del paragrafo 1, secondo comma, lettera b), punto ii), l'emittente ottiene un identificativo della persona giuridica.
    3.  
    Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ESMA.
    4.  
    Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all'ESMA.
    5.  

    Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

    a) 

    eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

    b) 

    la strutturazione dei dati nelle informazioni;

    c) 

    per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

    Ai fini della lettera c), l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

    L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    6.  
    Se necessario, l'ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.

    ▼B

    CAPO 3

    Condizioni per avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» per quanto riguarda le obbligazioni di cartolarizzazione

    Articolo 16

    Applicazione della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» alle obbligazioni di cartolarizzazione

    1.  

    Nel caso di un’obbligazione di cartolarizzazione denominata «obbligazione verde europea» o «EuGB»:

    a) 

    i riferimenti nel presente regolamento all’«emittente» si intendono fatti al «cedente»;

    b) 

    i riferimenti all’articolo 4 ai «proventi» si intendono fatti ai proventi ottenuti dal cedente dalla vendita delle esposizioni cartolarizzate alla SSPE.

    2.  
    In deroga al paragrafo 1, lettera a), i riferimenti all’«emittente» di cui agli articoli 9 e 15, all’articolo 44, paragrafo 3, all’articolo 45, paragrafo 1, all’articolo 48 e all’articolo 49, paragrafo 1, si intendono fatti al «cedente» o alla «SSPE» e i riferimenti all’«emittente» di cui all’articolo 14, paragrafo 1, e all’articolo 44, paragrafo 1, si intendono fatti alla «SSPE».
    3.  

    Se le esposizioni cartolarizzate sono create da più cedenti, si applicano le seguenti disposizioni:

    a) 

    i requisiti per l’utilizzo dei proventi di cui agli articoli da 4 a 8 sono soddisfatti da ciascun cedente su base proporzionale, con riferimento alla sua quota nel portafoglio delle esposizioni cartolarizzate;

    b) 

    i requisiti di cui agli articoli 10, 11, 12, 15, 18 e 19 sono soddisfatti congiuntamente dai cedenti, indicando chiaramente in che misura ciascun cedente si è conformato ai suoi rispettivi requisiti;

    c) 

    i cedenti soddisfano congiuntamente i requisiti per ottenere una revisione esterna di cui agli articoli 10 e 11;

    d) 

    se più cedenti decidono di chiedere la revisione della relazione sull’impatto di cui all’articolo 12, paragrafo 3, essi si conformano congiuntamente ai relativi requisiti.

    Articolo 17

    Esclusione delle obbligazioni emesse a fini di cartolarizzazione sintetica

    Le obbligazioni emesse ai fini della cartolarizzazione sintetica non sono ammissibili al fine di avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB».

    Articolo 18

    Esclusioni per talune esposizioni cartolarizzate

    1.  
    Ai fini del presente regolamento, le esposizioni cartolarizzate non comprendono le esposizioni che finanziano la prospezione, l’estrazione, la produzione, la trasformazione, lo stoccaggio, la raffinazione o la distribuzione, compreso il trasporto, e il commercio di combustibili fossili.
    2.  
    Le esposizioni che finanziano la produzione di energia elettrica da combustibili fossili, la cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica da combustibili fossili o la produzione di calore/freddo a partire da combustibili fossili, se l’attività risponde ai criteri per «non arrecare un danno significativo» di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2139, possono essere incluse nel portafoglio di esposizioni cartolarizzate ai fini del presente regolamento.
    3.  
    Il cedente spiega in che misura il paragrafo 1 del presente articolo è stato rispettato nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all’articolo 10.
    4.  
    Su richiesta dell’autorità competente di cui all’articolo 44, il cedente dimostra la conformità al paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 19

    Obblighi di informativa supplementari in caso di cartolarizzazione

    1.  
    Nel caso di un’obbligazione di cartolarizzazione denominata «obbligazione verde europea» o «EuGB», il prospetto pubblicato a norma del regolamento (UE) 2017/1129 include una dichiarazione attestante che l’obbligazione è un’obbligazione di cartolarizzazione e che il cedente è responsabile dell’adempimento degli impegni assunti nel prospetto per quanto riguarda l’uso dei proventi.
    2.  

    Al fine di garantire la trasparenza in merito alle caratteristiche ambientali delle esposizioni cartolarizzate, le informazioni relative agli elementi seguenti sono incluse nel prospetto con la massima diligenza possibile e al meglio delle capacità del cedente, sulla base dei dati disponibili:

    a) 

    la quota di esposizioni cartolarizzate nel portafoglio di esposizioni cartolarizzate che finanzia attività economiche ammissibili alla tassonomia ai sensi dell’articolo 1, punto 5), del regolamento delegato (UE) 2021/2178;

    b) 

    per ciascuna attività economica pertinente elencata negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, 11, paragrafo 3, 12, paragrafo 2, 13, paragrafo 2, 14, paragrafo 2 o 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, nel portafoglio di esposizioni ammissibili alla tassonomia di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la quota di esposizioni cartolarizzate allineate alla tassonomia;

    c) 

    per ciascuna attività economica pertinente elencata negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, 11, paragrafo 3, 12, paragrafo 2, 13, paragrafo 2, 14, paragrafo 2 o 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, nel portafoglio di esposizioni ammissibili alla tassonomia di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la quota di esposizioni cartolarizzate che non soddisfano gli obiettivi di «non arrecare un danno significativo» di cui all’articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852.

    3.  
    Le informazioni incluse nel prospetto a norma del paragrafo 2 del presente articolo sono incluse anche nella scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all’articolo 10 e, sulla base di aggiornamenti annuali che devono essere effettuati dal cedente, nella relazione sull’allocazione delle obbligazioni verdi europee di cui all’articolo 11.

    TITOLO III

    MODELLI DI INFORMATIVA VOLONTARIA PER LE OBBLIGAZIONI COMMERCIALIZZATE COME OBBLIGAZIONI ECOSOSTENIBILI E PER LE OBBLIGAZIONI LEGATE ALLA SOSTENIBILITÀ

    Articolo 20

    Informativa pre-emissione per gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità

    1.  
    Entro il 21 dicembre 2024, la Commissione pubblica orientamenti che definiscono modelli per l’informativa volontaria pre-emissione per gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e di obbligazioni legate alla sostenibilità.
    2.  
    I modelli di cui al paragrafo 1del presente articolo indicano se l’emittente intende avvalersi di un revisore esterno e del modello comune per l’informativa periodica di cui all’articolo 21.
    3.  

    Per gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili, i modelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono, oltre all’indicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, almeno i seguenti elementi, che riflettono l’intenzione dell’emittente sulla base dei dati disponibili al momento dell’emissione dell’obbligazione:

    a) 

    se l’emittente è soggetto all’obbligo di pubblicare i piani ai sensi dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), o dell’articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE, o se l’emittente ha pubblicato volontariamente tali piani, il modo in cui i proventi delle obbligazioni sono destinati a contribuire all’attuazione di tali piani;

    b) 

    se l’emittente è soggetto all’obbligo di comunicare informazioni a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, il modo in cui i proventi delle obbligazioni dovrebbero contribuire al fatturato dell’emittente allineato alla tassonomia, alle spese in conto capitale e alle spese operative;

    c) 

    la quota minima di proventi delle obbligazioni da utilizzare per attività ecosostenibili a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852.

    4.  

    Per gli emittenti di obbligazioni legate alla sostenibilità i modelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo includono, oltre all’indicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, almeno i seguenti elementi, che riflettono l’intenzione dell’emittente sulla base dei dati disponibili al momento dell’emissione dell’obbligazione:

    a) 

    la motivazione, il livello di ambizione, la rilevanza e la metodologia di calcolo degli indicatori chiave di prestazione stabiliti dall’emittente;

    b) 

    se l’emittente è soggetto all’obbligo di pubblicare i piani ai sensi dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), o dell’articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE, o se l’emittente ha pubblicato volontariamente tali piani, il modo in cui i proventi delle obbligazioni sono destinate a contribuire all’attuazione di tali piani;

    c) 

    se del caso, il modo in cui l’obbligazione è collegata al fatturato dell’emittente allineato alla tassonomia, alle spese in conto capitale e alle spese operative applicando il regolamento delegato (UE) 2021/2178;

    d) 

    una descrizione della struttura delle obbligazioni, compreso il meccanismo di aggiustamento delle cedole.

    Articolo 21

    Informativa periodica post-emissione per gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità

    1.  
    Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e di obbligazioni legate alla sostenibilità possono comunicare periodicamente informazioni post-emissione mediante modelli comuni.

    Se l’emittente comunica periodicamente informazioni post-emissione a norma del primo comma del presente paragrafo, l’articolo 44 si applica fino alla scadenza dell’obbligazione.

    2.  

    Per un emittente di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili, i modelli di cui al paragrafo 1 comprendono almeno gli elementi seguenti:

    a) 

    se l’emittente è soggetto all’obbligo di pubblicare i piani ai sensi dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), o dell’articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE, o se l’emittente ha pubblicato volontariamente tali piani, il modo in cui i proventi delle obbligazioni contribuiscono all’attuazione di tali piani;

    b) 

    se l’emittente è soggetto all’obbligo di comunicare informazioni a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, il modo in cui i proventi delle obbligazioni contribuiscono al fatturato dell’emittente allineato alla tassonomia, alle spese in conto capitale e alle spese operative;

    c) 

    la quota minima di proventi delle obbligazioni utilizzate per attività ecosostenibili a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852.

    3.  

    Per un emittente di obbligazioni legate alla sostenibilità, i modelli di cui al paragrafo 1 comprendono almeno gli elementi seguenti:

    a) 

    la motivazione, il livello di ambizione, la rilevanza e la metodologia di calcolo degli indicatori chiave di prestazione stabiliti dall’emittente;

    b) 

    se l’emittente è soggetto all’obbligo di pubblicare i piani ai sensi dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), o dell’articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE, o se l’emittente ha pubblicato volontariamente tali piani, il modo in cui i proventi delle obbligazioni sono destinate a contribuire all’attuazione di tali piani;

    c) 

    se del caso, il modo in cui i proventi dell’obbligazione sono collegati al fatturato dell’emittente allineato alla tassonomia, alle spese in conto capitale e alle spese operative applicando il regolamento delegato (UE) 2021/2178;

    d) 

    una descrizione della struttura delle obbligazioni, compreso il meccanismo di aggiustamento delle cedole.

    4.  
    La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 68 entro il 21 dicembre 2024 per integrare il presente regolamento definendo il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni da comunicare nei modelli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

    Nel redigere tale atto delegato, la Commissione tiene conto delle informazioni sugli aspetti ambientali, sociali e di governance che devono essere comunicate a norma di altri atti legislativi pertinenti, compreso il regolamento (UE) 2017/1129, al fine di evitare una sovrapposizione di informative per gli emittenti.

    Nell’elaborare tale atto delegato, la Commissione tiene conto anche delle esigenze di informazione dei partecipanti ai mercati finanziari soggetti agli obblighi di informativa di cui al regolamento (UE) 2019/2088.

    TITOLO IV

    VERIFICATORI ESTERNI PER LE OBBLIGAZIONI VERDI EUROPEE

    CAPO 1

    Condizioni per la revisione esterna delle obbligazioni verdi europee

    Articolo 22

    Registrazione

    1.  
    Prima di intraprendere l’attività in questione, i verificatori esterni per le obbligazioni verdi europee devono essere registrati presso l’ESMA.
    2.  
    I verificatori esterni registrati presso l’ESMA soddisfano le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2, in qualsiasi momento.
    3.  
    I verificatori statali non sono soggetti ai titoli IV e V del presente regolamento.

    Articolo 23

    Domanda di registrazione in qualità di revisore esterno per le obbligazioni verdi europee

    1.  

    Una domanda di registrazione in qualità di revisore esterno per le obbligazioni verdi europee contiene le informazioni seguenti:

    a) 

    il nome completo del richiedente, l’indirizzo della sua sede legale all’interno dell’Unione, il sito web del richiedente e, se disponibile, l’identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier — LEI);

    b) 

    il nome e gli estremi di contatto della persona di contatto;

    c) 

    la forma giuridica del richiedente;

    d) 

    l’assetto proprietario del richiedente;

    e) 

    l’identità dei membri dell’alta dirigenza e del consiglio d’amministrazione del richiedente con i loro curricula vitae che mostrino almeno il loro livello di qualifica, esperienza e formazione;

    f) 

    il numero di analisti, dipendenti e altre persone coinvolti direttamente in attività di valutazione e il loro livello di conoscenza, esperienza e formazione maturato in precedenza e presso il richiedente in revisioni esterne o servizi analoghi;

    g) 

    una descrizione delle procedure e delle metodologie applicate dal richiedente per effettuare le revisioni;

    h) 

    i meccanismi di governance societaria, le politiche o le procedure attuate dal richiedente per individuare, eliminare o gestire e segnalare in maniera trasparente, eventuali conflitti di interessi effettivi o potenziali di cui all’articolo 35;

    i) 

    laddove applicabile, documenti e informazioni relativi a qualsiasi accordo di esternalizzazione esistente o previsto per le attività del revisore esterno soggette al presente regolamento, comprese informazioni sui soggetti che assumono funzioni di esternalizzazione;

    j) 

    laddove applicabile, informazioni su altre attività svolte dal richiedente.

    2.  

    L’ESMA registra un richiedente in qualità di revisore esterno soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    a) 

    l’alta dirigenza e i membri del consiglio di amministrazione del richiedente:

    i) 

    godono di sufficiente buona reputazione;

    ii) 

    sono dotati di competenze sufficienti per assicurare che il richiedente possa svolgere i compiti richiesti ai verificatori esterni ai sensi del presente regolamento;

    iii) 

    sono dotati di qualifiche professionali sufficienti;

    iv) 

    hanno esperienza pertinente in attività come la garanzia della qualità, il controllo della qualità, lo svolgimento di revisioni pre-emissione, post-emissione e della relazione sull’impatto, la formulazione di pareri di seconda parte sull’allineamento o i servizi finanziari;

    b) 

    il numero di analisti, dipendenti e altre persone coinvolti direttamente in attività di valutazione del richiedente e il loro livello di conoscenza, esperienza e formazione sono sufficienti per lo svolgimento da parte del richiedente dei compiti richiesti dai verificatori esterni ai sensi del presente regolamento;

    c) 

    le disposizioni interne del richiedente attuate per assicurare il rispetto dei requisiti di cui al capo 2 del presente titolo sono appropriate ed efficaci.

    Nel valutare le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, l’ESMA può tenere conto del fatto che il richiedente, qualora abbia prestato servizi a norma degli articoli 69 e 70, si sia adoperato al meglio per conformarsi agli articoli da 24 a 38. A tal fine, l’ESMA può chiedere al richiedente di fornirle le informazioni necessarie.

    3.  
    Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda, l’ESMA ne verifica la completezza.

    Se la domanda è incompleta, l’ESMA lo notifica al richiedente e fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

    Se la domanda è completa, l’ESMA lo notifica al richiedente.

    4.  
    Entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda completa, l’ESMA registra o si rifiuta di registrare il richiedente.

    L’ESMA può prorogare il termine di cui al primo comma di 15 giorni lavorativi qualora il richiedente intenda esternalizzare le attività di revisore esterno.

    5.  
    L’ESMA notifica per iscritto il richiedente della registrazione dello stesso in qualità di revisore esterno oppure il proprio rifiuto a registrare il richiedente. Una decisione concernente la registrazione o il rifiuto della registrazione di un richiedente indica i motivi e ha effetto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla sua adozione.
    6.  
    L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b).

    L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2024.

    Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    7.  
    L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano moduli standard, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

    Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione l’ESMA tiene conto dei mezzi digitali di registrazione.

    L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2024.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 24

    Modifiche sostanziali pertinenti per la registrazione

    1.  
    Un revisore esterno notifica all’ESMA qualsiasi modifica sostanziale delle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, prima che tali modifiche siano attuate.

    Nel caso in cui l’ESMA si opponga a tali modifiche sostanziali, ne informa il revisore esterno entro 45 giorni lavorativi dalla notifica di tali modifiche e illustra i motivi dell’obiezione. Le modifiche di cui al primo comma del presente paragrafo non possono essere attuate se l’ESMA solleva obiezioni entro tale periodo.

    2.  
    L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano moduli standard, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

    Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione l’ESMA tiene conto dei mezzi digitali di registrazione.

    L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2025.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 25

    Regime linguistico

    Un richiedente presenta la sua domanda di registrazione di cui all’articolo 23 in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. Il regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 ( 3 ) si applica mutatis mutandis a qualsiasi altra comunicazione tra l’ESMA e il richiedente e il suo personale.

    CAPO 2

    Requisiti organizzativi, processi e documenti relativi alla governance

    Articolo 26

    Principi generali

    1.  
    I verificatori esterni impiegano sistemi, risorse e procedure adeguati per conformarsi ai loro obblighi ai sensi del presente regolamento.
    2.  
    I verificatori esterni monitorano e valutano l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, delle risorse e delle procedure da loro stabiliti conformemente al presente regolamento con cadenza almeno annuale e adottano misure appropriate per affrontare eventuali carenze a tale riguardo.
    3.  
    L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, delle risorse e delle procedure dei verificatori esterni di cui ai paragrafi 1 e 2.

    L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2025.

    Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 27

    Alta dirigenza e membri del consiglio di amministrazione

    1.  

    L’alta dirigenza e i membri del consiglio di amministrazione del revisore esterno assicurano o supervisionano, rispettivamente, quanto segue:

    a) 

    una gestione sana e prudente del revisore esterno;

    b) 

    l’indipendenza delle attività di valutazione;

    c) 

    l’adeguata individuazione ed eliminazione o gestione di eventuali conflitti di interesse effettivi o potenziali, nonché la loro comunicazione in maniera trasparente;

    d) 

    il rispetto da parte del revisore esterno del presente regolamento in ogni momento.

    2.  
    L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare la gestione sana e prudente del revisore esterno di cui paragrafo 1, lettera a), e la gestione dei conflitti di interesse di cui al paragrafo 1, lettera c).

    L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2024.

    Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 28

    Analisti e dipendenti di verificatori esterni e altre persone direttamente coinvolti nelle attività di valutazione dei verificatori esterni

    1.  
    I verificatori esterni assicurano che i loro analisti e dipendenti, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a loro disposizione o soggetti al loro controllo e che siano direttamente coinvolti nelle attività di valutazione, dispongano delle conoscenze, delle esperienze e della formazione necessarie per i doveri loro assegnati.
    2.  
    I verificatori esterni garantiscono che le persone di cui al paragrafo 1 non siano autorizzate ad avviare o partecipare a negoziati inerenti alle commissioni o ai pagamenti con qualsiasi entità valutata, terzo collegato o altra persona direttamente o indirettamente collegata all’entità valutata da un legame di controllo.
    3.  
    L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare l’adeguatezza delle conoscenze, delle esperienze e della formazione delle persone di cui al paragrafo 1.

    L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2024.

    Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 29

    Funzione di controllo della conformità

    1.  
    I verificatori esterni istituiscono e mantengono una funzione permanente, indipendente, ed efficace di controllo della conformità per le attività svolte ai sensi del presente regolamento.
    2.  

    I verificatori esterni garantiscono che la funzione di controllo della conformità sia conforme a quanto segue:

    a) 

    disponga dell’autorità per adempiere le proprie responsabilità adeguatamente e indipendentemente;

    b) 

    disponga delle risorse e delle competenze necessarie nonché dell’accesso a tutte le informazioni pertinenti;

    c) 

    non monitori o valuti le proprie attività;

    d) 

    non riceva compensi in relazione alle prestazioni del revisore esterno.

    3.  
    Le risultanze della funzione di controllo della conformità sono messe a disposizione di un organismo di sorveglianza o di un organismo di amministrazione del revisore esterno.
    4.  
    L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare se la funzione di controllo della conformità dispone dell’autorità per adempiere le proprie responsabilità in modo adeguato e indipendente come previsto al paragrafo 2, lettera a), nonché i criteri per valutare se la funzione di controllo della conformità dispone delle risorse e delle competenze necessarie ed ha accesso a tutte le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2, lettera b).

    L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2025.

    Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 30

    Politiche e procedure interne

    1.  
    I verificatori esterni adottano e attuano politiche e procedure interne di dovuta diligenza che assicurano che gli interessi aziendali non compromettano l’indipendenza o l’accuratezza delle attività di valutazione.
    2.  
    I verificatori esterni adottano e attuano procedure amministrative e contabili affidabili, meccanismi di controllo interno, nonché disposizioni efficaci di controllo e di salvaguardia per i sistemi di trattamento delle informazioni.
    3.  
    L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare l’affidabilità delle procedure amministrative e contabili e dei meccanismi di controllo interno, nonché l’efficacia delle disposizioni di controllo e di salvaguardia per i sistemi di trattamento delle informazioni, di cui al paragrafo 2.

    L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2025.

    Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 31

    Metodologie di valutazione e informazioni utilizzate per le revisioni

    1.  
    I verificatori esterni adottano e attuano misure destinate ad assicurare che le loro revisioni forniscano un parere sulla base di un’analisi approfondita di tutte le informazioni disponibili e che, secondo le loro metodologie, siano rilevanti per la loro analisi.
    2.  
    I verificatori esterni rendono pubblicamente disponibili i passaggi chiave del loro ragionamento usati per giungere alle conclusioni di ciascuna delle loro revisioni.
    3.  
    I verificatori esterni utilizzano informazioni di qualità sufficiente e provenienti da fonti affidabili quando forniscono revisioni.
    4.  
    L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 3 siano di qualità sufficiente e se le fonti di cui a tale paragrafo siano affidabili.

    L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2025.

    Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 32

    Errori nelle metodologie di valutazione o nella loro applicazione

    1.  
    I verificatori esterni che diventano consapevoli di errori nelle loro metodologie di valutazione o nella loro applicazione che incidono sostanzialmente su una revisione notificano immediatamente e spiegano tali errori all’ESMA e agli emittenti delle obbligazioni verdi europee interessate.
    2.  
    I verificatori esterni correggono tempestivamente gli errori e pubblicano gli errori di cui al paragrafo 1 sui loro siti web, insieme, se del caso, a una revisione riveduta e corretta quanto prima. I documenti riveduti indicano i motivi delle modifiche.

    Articolo 33

    Esternalizzazione

    1.  
    I verificatori esterni che esternalizzano le loro attività di valutazione a prestatori di servizi terzi assicurano che tali prestatori terzi abbiano l’abilità e la capacità per svolgere dette attività di valutazione in maniera affidabile e professionale. Tali verificatori esterni assicurano inoltre che l’esternalizzazione non comprometta sostanzialmente la qualità del loro controllo interno e la capacità dell’ESMA di vigilare sul rispetto da parte di tali verificatori esterni del presente regolamento.
    2.  
    I verificatori esterni non possono esternalizzare tutte le attività di valutazione o la propria funzione di controllo della conformità.
    3.  
    I verificatori esterni notificano all’ESMA le proprie attività di valutazione che intendono esternalizzare, compresa una specifica del livello di risorse umane e tecniche necessarie per svolgere ciascuna di tali attività, così come i motivi di tale esternalizzazione.
    4.  
    I verificatori esterni che esternalizzano le attività di valutazione assicurano che tale esternalizzazione non riduca o comprometta la capacità dei membri dell’alta dirigenza o dell’organo di amministrazione del revisore esterno di svolgere la loro funzione o i loro ruoli.
    5.  
    I verificatori esterni assicurano che i prestatori di servizi terzi cooperino e soddisfino tutte le richieste di vigilanza dell’ESMA in relazione a qualsiasi attività di valutazione esternalizzata.
    6.  

    I verificatori esterni rimangono responsabili per qualsiasi attività esternalizzata e adottano misure per garantire quanto segue:

    a) 

    la valutazione se il prestatore di servizi terzo esegue le attività di valutazione esternalizzate in maniera efficace e in conformità con i requisiti normativi e regolamentari dell’Unione e nazionali applicabili e provvede a colmare adeguatamente le carenze riscontrate;

    b) 

    l’individuazione di eventuali rischi potenziali in relazione alle attività di valutazione esternalizzate;

    c) 

    il monitoraggio periodico adeguato delle attività di valutazione esternalizzate;

    d) 

    le procedure di controllo adeguate rispetto alle attività di valutazione esternalizzate, compresa un’efficace vigilanza sulle attività di valutazione esternalizzate e su qualsiasi rischio potenziale relativo al prestatore di servizi terzo;

    e) 

    l’assicurazione di un’adeguata continuità operativa delle attività esternalizzate.

    Ai fini del primo comma, lettera e), i verificatori esterni ottengono informazioni sulle modalità di continuità operativa dei prestatori di servizi terzi, valutano la loro qualità e richiedono miglioramenti di tali modalità se necessario.

    7.  

    L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri:

    a) 

    per valutare l’abilità e la capacità di prestatori di servizi terzi di svolgere le attività di valutazione in maniera affidabile e professionale; nonché

    b) 

    per garantire che l’esecuzione delle attività di valutazione non comprometta sostanzialmente la qualità del controllo interno dei verificatori esterni o la capacità dell’ESMA di controllare la conformità dei verificatori esterni al presente regolamento.

    L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2024.

    Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 34

    Obblighi di conservazione delle registrazioni

    1.  

    I verificatori esterni tengono registrazioni adeguate degli elementi seguenti:

    a) 

    l’identità delle persone che partecipano alla determinazione e all’approvazione delle revisioni, nonché la data in cui sono state adottate le decisioni che approvano le revisioni;

    b) 

    la documentazione riguardante le procedure e le metodologie utilizzate dai verificatori esterni per svolgere e redigere le revisioni;

    c) 

    i documenti interni, comprese le informazioni non pubbliche e documenti di lavoro, utilizzati per formare la base di qualsiasi revisione;

    d) 

    le registrazioni delle procedure e delle misure attuate dai verificatori esterni per conformarsi al presente regolamento;

    e) 

    copie di comunicazioni interne ed esterne relative alle attività di valutazione, comprese le comunicazioni elettroniche, ricevute e inviate dal revisore esterno e dai suoi dipendenti;

    f) 

    la documentazione contenente le valutazioni precontrattuali di cui all’articolo 35, paragrafo 2.

    2.  
    Le registrazioni e i documenti di cui al paragrafo 1 sono conservati fino a che siano trascorsi almeno cinque anni dalla scadenza dell’obbligazione in questione e messi a disposizione dell’ESMA su sua richiesta.
    3.  
    Laddove l’ESMA abbia revocato la registrazione di un revisore esterno conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, tale revisore esterno garantisce che le registrazioni e i documenti siano conservati per ulteriori cinque anni. Registrazioni e documenti che indicano i diritti e gli obblighi rispettivi del revisore esterno e dell’emittente dell’obbligazione verde europea ai sensi di un accordo per la prestazione di servizi di valutazione sono conservati per la durata della relazione con tale emittente.

    Articolo 35

    Conflitti di interessi e riservatezza delle informazioni

    1.  

    I verificatori esterni individuano, eliminano o gestiscono, e comunicano in maniera trasparente nelle loro revisioni eventuali conflitti di interessi effettivi o potenziali riguardanti:

    a) 

    i loro analisti o dipendenti;

    b) 

    gli azionisti che detengono almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto dei verificatori esterni o di una società che è in grado di esercitare un controllo o un’influenza dominante sui verificatori esterni;

    c) 

    qualsiasi persona che sia contrattualmente legata ai verificatori esterni e che sia direttamente coinvolta nelle attività di valutazione;

    d) 

    qualsiasi persona che approvi le revisioni.

    2.  
    Prima di stipulare con un emittente un contratto per la prestazione di servizi, il revisore esterno effettua una valutazione precontrattuale dell’esistenza di un conflitto di interessi effettivo o potenziale e documenta tale valutazione. Il revisore esterno aggiorna la valutazione precontrattuale e la relativa documentazione quando, dopo la conclusione del contratto tra il revisore esterno e l’emittente, si verifica una modifica sostanziale del rischio di conflitto di interessi.

    Il revisore esterno non emette una revisione se individua un conflitto di interessi effettivo e se non è in grado di attuare misure per eliminarlo o gestirlo.

    3.  
    Le commissioni addebitate da verificatori esterni per i servizi di valutazione non dipendono dall’esito delle revisioni né da qualsiasi altro risultato o esito del lavoro svolto.
    4.  
    Gli analisti, i dipendenti del revisore esterno e qualsiasi altra persona contrattualmente legata ai verificatori esterni e direttamente coinvolta nelle attività di valutazione sono vincolati dall’obbligo del segreto professionale.
    5.  

    I verificatori esterni assicurano che i loro analisti e dipendenti o qualsiasi altra persona fisica contrattualmente legata ai verificatori esterni e direttamente coinvolta nelle attività di valutazione rispettino gli obblighi seguenti:

    a) 

    adottino tutte le misure ragionevoli per proteggere i beni e le registrazioni in possesso del revisore esterno da frode, furto o abuso tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività nonché della natura e della gamma delle loro attività di valutazione;

    b) 

    non divulghino informazioni sulle revisioni e su possibili future revisioni, a qualsiasi parte diversa dagli emittenti che hanno richiesto la valutazione da parte del revisore esterno;

    c) 

    non utilizzino o condividano informazioni riservate per qualsiasi altra finalità diversa dalle attività di valutazione.

    Articolo 36

    Prestazione di altri servizi

    I verificatori esterni che prestano servizi diversi dalle attività di valutazione garantiscono che tali altri servizi non creino conflitti di interessi con le loro attività di valutazione relative alle obbligazioni verdi europee. Tali verificatori esterni comunicano nelle loro revisioni qualsiasi altro servizio previsto per l’entità valutata o qualsiasi terzo collegato.

    CAPO 3

    Revisioni

    Articolo 37

    Riferimenti all’ESMA o ad altre autorità competenti

    Nelle loro revisioni, i verificatori esterni non fanno riferimento all’ESMA né ad alcuna autorità competente in maniera tale da indicare o suggerire che l’ESMA o qualsiasi autorità competente avalli o approvi tale revisione o qualsiasi attività di valutazione del revisore esterno.

    Articolo 38

    Pubblicazione di revisioni

    1.  

    I verificatori esterni pubblicano e rendono disponibili sui loro siti web, gratuitamente, i documenti seguenti:

    a) 

    entro un termine ragionevole prima dell’emissione dell’obbligazione interessata, le revisioni pre-emissione da loro emesse;

    b) 

    senza indugio dopo il completamento della valutazione delle relazioni di allocazione da parte del revisore esterno, le revisioni post-emissione da loro emesse;

    c) 

    senza indugio dopo la valutazione delle relazioni sull’impatto da parte del revisore esterno, le revisioni delle relazioni sull’impatto da loro emesse.

    2.  
    Le revisioni rimangono pubblicamente disponibili sul sito web del revisore esterno quanto meno fino alla scadenza dell’obbligazione interessata.
    3.  
    I verificatori esterni che decidono di interrompere la messa a disposizione di una revisione forniscono informazioni sui motivi di tale decisione sui loro siti web, senza indugio dopo tale decisione.

    CAPO 4

    Prestazione di servizi da parte di verificatori esterni di paesi terzi

    Articolo 39

    Disposizioni generali

    1.  
    Un revisore esterno di un paese terzo può prestare i propri servizi conformemente al presente regolamento agli emittenti di obbligazioni verdi europee laddove tale revisore esterno di un paese terzo sia registrato nel registro dei verificatori esterni di paesi terzi tenuto dall’ESMA conformemente all’articolo 67.
    2.  

    L’ESMA registra un revisore esterno di un paese terzo che ha presentato domanda per prestare servizi di revisione esterna conformemente al presente regolamento in tutta l’Unione a norma del paragrafo 1 (il «revisore esterno richiedente di un paese terzo») soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

    a) 

    la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1;

    b) 

    il revisore esterno richiedente di un paese terzo è registrato o autorizzato a prestare i servizi di revisione esterna da erogare nell’Unione ed è soggetto a un’efficace vigilanza ed a un’effettiva applicazione delle norme efficaci che garantiscono il pieno rispetto degli obblighi applicabili in tale paese terzo;

    c) 

    sono stati conclusi accordi di cooperazione a norma dell’articolo 40, paragrafo 3.

    3.  
    Laddove un revisore esterno di un paese terzo sia registrato conformemente al presente articolo, non sono imposti obblighi aggiuntivi al revisore esterno del paese terzo in relazione alle questioni trattate dal presente regolamento.
    4.  
    Il revisore esterno richiedente del paese terzo presenta la propria domanda all’ESMA, utilizzando i moduli e i modelli di cui all’articolo 23, paragrafo 7, dopo l’adozione, da parte della Commissione, della decisione di cui all’articolo 40, paragrafo 1, relativamente al paese terzo nel quale il tale revisore esterno richiedente di un paese terzo è registrato o autorizzato.
    5.  
    Il revisore esterno richiedente del paese terzo fornisce all’ESMA tutte le informazioni necessarie ai fini della sua registrazione.
    6.  
    Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda, l’ESMA accerta che essa sia completa.

    Se la domanda non è completa, l’ESMA notifica il revisore esterno richiedente del paese terzo e fissa un termine entro il quale il revisore esterno richiedente del paese terzo è tenuto a fornire le informazioni supplementari.

    Se la domanda è completa, ESMA ne notifica il revisore esterno richiedente del paese terzo.

    7.  
    Entro 45 giorni lavorativi dalla ricezione di una domanda completa, l’ESMA registra o si rifiuta di registrate il revisore esterno richiedente del paese terzo

    L’ESMA può prorogare il termine di cui al primo comma di 15 giorni lavorativi qualora il revisore esterno richiedente del paese terzo intenda esternalizzare talune attività di revisione esterna.

    8.  
    L’ESMA notifica il revisore esterno richiedente di un paese terzo per iscritto della registrazione di tale revisore esterno richiedente di un paese terzo, o del rifiuto di registrarlo. Tale decisione di registrare o di rifiutare di registrare un revisore esterno richiedente di un paese terzo fornisce le motivazioni e ha effetto a partire dal quinto giorno lavorativo dall’adozione.
    9.  
    I verificatori esterni di un paese terzo, prima di prestare qualsiasi servizio in relazione agli emittenti di obbligazioni verdi europee stabiliti nell’Unione, offrono di sottoporre qualsiasi controversia relativa a tali servizi alla giurisdizione di un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un collegio arbitrale avente sede in uno Stato membro.

    Articolo 40

    Decisione di equivalenza

    1.  

    La Commissione può adottare una decisione in relazione a un paese terzo affermando che i quadri giuridico e di vigilanza di tale paese terzo assicurano quanto segue:

    a) 

    che i verificatori esterni registrati o autorizzati in tale paese terzo rispettino requisiti organizzativi e norme di comportamento giuridicamente vincolanti che hanno un effetto equivalente ai requisiti previsti nel presente regolamento e nelle misure di esecuzione adottate ai sensi del presente regolamento;

    b) 

    che il quadro giuridico di tale paese terzo prevede un sistema equivalente efficace per il riconoscimento dei verificatori esterni registrati o autorizzati ai sensi della legge di tale paese terzo.

    2.  

    La Commissione può considerare che il quadro delle norme di comportamento e organizzativo di un paese terzo abbia effetti equivalenti ai requisiti del presente regolamento se, nell’ambito di tale quadro, le entità che prestano servizi di revisione esterna sono soggette a quanto segue:

    a) 

    registrazione od autorizzazione e un’efficace vigilanza ed effettiva applicazione delle norme su base continuativa;

    b) 

    requisiti organizzativi appropriati nel settore delle funzioni di controllo interno;

    c) 

    norme di comportamento adeguate.

    3.  

    L’ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto come effettivamente equivalente conformemente al paragrafo 1. Tali accordi specificano gli elementi seguenti:

    a) 

    il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi in questione, compreso l’accesso a tutte le informazioni concernenti i verificatori esterni di paesi terzi registrati o autorizzati nei paesi terzi richieste dall’ESMA;

    b) 

    il meccanismo per la notifica tempestiva all’ESMA nel caso in cui l’autorità competente del paese terzo ritenga che il revisore esterno di un paese terzo soggetto alla sua vigilanza, e che l’ESMA ha registrato nel registro di cui all’articolo 67, violi le condizioni della sua registrazione o autorizzazione o il diritto applicabile;

    c) 

    le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se opportuno, le ispezioni in loco.

    4.  
    Un revisore esterno di un paese terzo stabilito in un paese il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto effettivamente equivalente a norma del paragrafo 1 del presente articolo, e che è registrato nel registro di cui all’articolo 67, è in grado di prestare servizi oggetto della registrazione ad emittenti di obbligazioni verdi europee in tutta l’Unione.
    5.  
    Un revisore esterno di un paese terzo non si avvale più dei diritti ai sensi dell’articolo 39, se la Commissione revoca la sua decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione a tale paese terzo.

    Articolo 41

    Revoca della registrazione di un revisore esterno di un paese terzo

    1.  

    L’ESMA revoca la registrazione di un revisore esterno di un paese terzo cancellandolo dal registro di cui all’articolo 67 qualora abbia fondati motivi, basati su elementi di prova documentati, per ritenere che, nel prestare servizi nell’Unione a norma del presente regolamento, il revisore esterno del paese terzo:

    a) 

    agisce in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli investitori o l’ordinato funzionamento dei mercati; o

    b) 

    abbia commesso una grave violazione delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili allo stesso nel paese terzo interessato, sulla base delle quali la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1.

    2.  

    L’ESMA adotta una decisione a norma del paragrafo 1 dopo:

    a) 

    avere investito della questione l’autorità di vigilanza del paese terzo interessato, ma quest’ultima non ha adottato le misure necessarie per tutelare gli investitori e l’ordinato funzionamento dei mercati nell’Unione o non è stata in grado di dimostrare che il revisore esterno del paese terzo in questione si conforma ai requisiti applicabili allo stesso in quel paese; e

    b) 

    avere informato l’autorità di vigilanza del paese terzo interessato della sua intenzione di revocare la registrazione del revisore esterno del paese terzo almeno 30 giorni prima della revoca.

    3.  
    L’ESMA informa senza indugio la Commissione in merito a una decisione adottata conformemente al paragrafo 1 e pubblica la decisione sul proprio sito web.
    4.  
    In caso di revoca della registrazione di un revisore esterno di un paese terzo, la Commissione valuta se le condizioni in base alle quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 40, paragrafo 1, sussistono in relazione al paese terzo interessato.

    Articolo 42

    Riconoscimento di un revisore esterno di un paese terzo

    1.  
    Fino all’adozione di una decisione conformemente all’articolo 40, paragrafo 1, un revisore esterno di un paese terzo può prestare i propri servizi conformemente al presente regolamento, a condizione che il revisore esterno del paese terzo acquisisca il riconoscimento dall’ESMA conformemente al presente articolo.
    2.  
    Un revisore esterno di un paese terzo che intende ottenere il riconoscimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo (il «revisore esterno di un paese terzo che chiede il riconoscimento») rispetta i requisiti di cui agli articoli da 23 a 38 e agli articoli da 54 a 56.
    3.  

    Un revisore esterno di un paese terzo che chiede il riconoscimento ha un rappresentante legale stabilito nell’Unione. Tale rappresentante legale:

    a) 

    è responsabile, unitamente al revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento, per assicurare che la prestazione di servizi ai sensi del presente regolamento da parte del revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2 e in tal senso è responsabile nei confronti dell’ESMA per la condotta del revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento nell’Unione;

    b) 

    agisce per conto del revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento in qualità di punto di contatto principale nei confronti dell’ESMA e di qualsiasi altra persona nell’Unione per quanto concerne gli obblighi del revisore esterno ai sensi del presente regolamento; e

    c) 

    dispone di conoscenze, competenze e risorse sufficienti per adempiere i suoi obblighi in base al presente paragrafo.

    4.  
    Una domanda di riconoscimento da parte dell’ESMA di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni necessarie per convincere l’ESMA che il revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento ha attuato tutte le disposizioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 e, se del caso, indica l’autorità competente responsabile della vigilanza del revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento nel paese terzo.
    5.  
    Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda di riconoscimento, l’ESMA ne verifica la completezza.

    Se la domanda è incompleta, l’ESMA lo notifica al revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento e fissa un termine entro il quale il revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento deve trasmettere informazioni supplementari.

    Se la domanda è completa, l’ESMA lo notifica al revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento.

    6.  
    Entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda di riconoscimento completa, l’ESMA verifica il rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.

    L’ESMA può prorogare il termine di cui al primo comma del presente paragrafo di 15 giorni lavorativi qualora il revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento intenda esternalizzare talune attività di revisione esterne.

    7.  
    L’ESMA notifica per iscritto al revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento la sua decisione di riconoscere o rifiutare il riconoscimento del revisore esterno del paese terzo che chiede il riconoscimento quale revisore esterno di un paese terzo. Una decisione concernente il riconoscimento o il rifiuto del riconoscimento di un revisore esterno di un paese terzo che chiede il riconoscimento indica i motivi e ha effetto a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla sua adozione.
    8.  
    L’ESMA sospende o, se del caso, revoca il riconoscimento concesso conformemente al paragrafo 7, qualora abbia fondati motivi, basati su elementi di prova documentati, per ritenere che il revisore esterno del paese terzo agisca in modo tale da mettere in pericolo gli interessi degli utenti dei suoi servizi o l’ordinato funzionamento dei mercati o che abbia commesso una grave violazione del presente regolamento o che abbia reso false dichiarazioni o utilizzato altri mezzi illeciti per ottenere il riconoscimento.
    9.  
    L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni, la forma e il contenuto della domanda di cui al paragrafo 4.

    L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 21 dicembre 2025.

    Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 43

    Avallo di servizi ai sensi del presente regolamento prestati in un paese terzo

    1.  

    Un revisore esterno stabilito nell’Unione registrato conformemente all’articolo 23 può presentare domanda all’ESMA per autorizzare l’avallo dei servizi forniti da un revisore esterno di un paese terzo su base continuativa nell’Unione, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

    a) 

    il revisore esterno ha verificato ed è in grado di dimostrare all’ESMA, su base permanente, che la prestazione di servizi ai sensi del presente regolamento da parte del revisore esterno del paese terzo soddisfa requisiti almeno altrettanto rigorosi di quelli previsti nel presente regolamento;

    b) 

    il revisore esterno dispone delle competenze necessarie per monitorare efficacemente l’attività di prestazione di servizi ai sensi del presente regolamento da parte del revisore esterno del paese terzo nonché per gestire i rischi associati;

    c) 

    si utilizzano i servizi del revisore esterno del paese terzo per uno qualsiasi dei seguenti motivi obiettivi:

    i) 

    le specificità dei mercati o investimenti sottostanti;

    ii) 

    la prossimità di detto revisore esterno del paese terzo a mercati, emittenti o investitori del paese terzo;

    iii) 

    la competenza del revisore esterno del paese terzo nel prestare i servizi di revisione esterna o nel contesto di mercati o investimenti specifici.

    2.  
    Un revisore esterno che presenta una domanda di cui al paragrafo 1 (il «revisore esterno avallante») fornisce tutte le informazioni che sono necessarie a dimostrare all’ESMA che, al momento della presentazione della domanda, tutte le condizioni di cui a tale paragrafo sono soddisfatte.
    3.  
    Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1, l’ESMA ne verifica la completezza.

    Se la domanda è incompleta, l’ESMA lo notifica al revisore esterno avallante e fissa un termine entro il quale il revisore esterno avallante deve trasmettere informazioni supplementari.

    Se la domanda è completa, l’ESMA lo notifica al revisore esterno avallante.

    Entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa, l’ESMA la esamina e adotta una decisione per autorizzare l’avallo o per rifiutarlo. L’ESMA notifica al revisore esterno avallante la sua decisione. La decisione specifica i motivi e acquisisce efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dopo la sua adozione.

    4.  
    I servizi prestati ai sensi del presente regolamento da un revisore esterno di un paese terzo i cui servizi hanno ottenuto l’avallo sono considerati servizi forniti dal revisore esterno avallante. Il revisore esterno avallante non vi fa ricorso con l’intento di eludere gli obblighi introdotti dal presente regolamento.
    5.  
    Il revisore esterno avallante è pienamente responsabile per i servizi prestati ai sensi del presente regolamento da parte del revisore esterno di un paese terzo i cui servizi hanno ottenuto l’avallo e per il rispetto del presente regolamento.
    6.  
    Qualora abbia fondati motivi di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano più soddisfatte, l’ESMA ha il potere di imporre al revisore esterno avallante la cessazione dell’avallo.
    7.  
    Il revisore esterno avallante pubblica le informazioni di cui all’articolo 38 sul proprio sito web.
    8.  
    Il revisore esterno avallante presenta ogni anno una relazione all’ESMA in merito ai servizi che ha avallato durante i dodici mesi precedenti.

    TITOLO V

    VIGILANZA DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI E DELL’ESMA

    CAPO 1

    Autorità competenti

    Articolo 44

    Vigilanza da parte delle autorità competenti

    1.  

    L’autorità competente dello Stato membro d’origine designata a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1129 vigila su:

    a) 

    gli emittenti di obbligazioni verdi europee per quanto riguarda il rispetto dei loro obblighi nel quadro del titolo II, capo 2, e degli articoli 18 e 19;

    b) 

    gli emittenti che utilizzano i modelli comuni di cui all’articolo 21 per quanto riguarda la conformità a tali modelli.

    2.  
    Le autorità competenti designate a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 vigilano sul rispetto, da parte dei cedenti, dei loro obblighi nel quadro del titolo II, capo 2, e degli articoli 18 e 19 del presente regolamento.
    3.  
    In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti non esercitano la vigilanza sugli emittenti di obbligazioni verdi europee disciplinate dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e d), del regolamento (UE) 2017/1129.

    Articolo 45

    Poteri delle autorità competenti

    1.  

    Per adempiere i compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono, conformemente al diritto nazionale, almeno dei poteri di vigilanza e di indagine seguenti:

    a) 

    richiedere agli emittenti di pubblicare le schede informative sulle obbligazioni verdi europee di cui all’articolo 10 o di includere in tali schede le informazioni di cui all’allegato I;

    b) 

    richiedere agli emittenti di pubblicare revisioni e valutazioni;

    c) 

    richiedere agli emittenti di pubblicare relazioni annuali sull’allocazione dei proventi o di includere nelle relazioni annuali sull’allocazione dei proventi le informazioni di cui all’allegato II;

    d) 

    richiedere agli emittenti di pubblicare una relazione sull’impatto o di includere nella relazione sull’impatto le informazioni di cui all’allegato III;

    e) 

    richiedere agli emittenti di notificare all’autorità competente la pubblicazione conformemente all’articolo 15, paragrafo 4;

    f) 

    qualora gli emittenti utilizzino i modelli comuni di cui all’articolo 21, richiedere a tali emittenti di includere gli elementi ivi menzionati nelle loro informative periodiche post-emissione;

    g) 

    richiedere a verificatori e all’alta dirigenza dell’emittente di fornire informazioni e documenti pertinenti;

    h) 

    sospendere un’offerta o l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di obbligazioni verdi europee per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi in ogni caso in cui vi sono motivi ragionevoli per sospettare che l’emittente non abbia rispettato un obbligo di cui al titolo II, capo 2, o agli articoli 18 o 19;

    i) 

    proibire un’offerta o un’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di obbligazioni verdi europee nel caso in cui vi sono motivi ragionevoli di sospettare che l’emittente continui a non rispettare un obbligo di cui al titolo II, capo 2, o agli articoli 18 o 19;

    j) 

    sospendere pubblicità per un massimo di 10 giorni consecutivi o richiedere agli emittenti di obbligazioni verdi europee o agli intermediari finanziari interessati di sospendere pubblicità per un massimo di 10 giorni lavorativi consecutivi in ogni caso in cui vi sono motivi ragionevoli per ritenere che l’emittente non abbia rispettato un obbligo di cui al titolo II, capo 2, o agli articoli 18 o 19;

    k) 

    proibire pubblicità o richiedere agli emittenti di obbligazioni verdi europee o agli intermediari finanziari interessati di cessare pubblicità nel caso in cui vi sono motivi ragionevoli per ritenere che l’emittente continui a non rispettare un obbligo di cui al titolo II, capo 2, o agli articoli 18 o 19;

    l) 

    rendere pubblico il fatto che un emittente di obbligazioni verdi europee non sia conforme al presente regolamento e richiedere a tale emittente di pubblicare tali informazioni sul proprio sito web;

    m) 

    proibire a un emittente di emettere obbligazioni verdi europee per un periodo non superiore a un anno nel caso in cui l’emittente abbia ripetutamente e gravemente violato il titolo II, capo 2, o gli articoli 18 o 19;

    n) 

    dopo un periodo di tre mesi dall’obbligo di cui alla lettera l) del presente comma, rendere pubblico il fatto che l’emittente di obbligazioni verdi europee non sia più conforme all’articolo 3 relativamente all’avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» e imporre a tale emittente di pubblicare tale informazione sul proprio sito web;

    o) 

    eseguire indagini o ispezioni in loco in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche e a tal fine entrare nei locali allo scopo di avere accesso a documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto che documenti e altri dati relativi all’oggetto dell’ispezione o dell’indagine possano essere pertinenti per dimostrare una violazione del presente regolamento.

    Se necessario, in base al diritto nazionale, le autorità competenti possono chiedere all’organo giurisdizionale competente di decidere in merito all’esercizio dei poteri di cui al primo comma.

    2.  

    Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1 con una qualsiasi delle modalità seguenti:

    a) 

    direttamente;

    b) 

    in collaborazione con altre autorità;

    c) 

    sotto la propria responsabilità mediante delega alle autorità di cui alla lettera b);

    d) 

    rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

    3.  
    Gli Stati membri provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.
    4.  
    La segnalazione di informazioni all’autorità competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica alcuna responsabilità di qualsivoglia natura legata alla segnalazione di tali informazioni all’autorità competente.

    Articolo 46

    Cooperazione tra autorità competenti

    1.  
    Le autorità competenti cooperano tra di loro ai fini del presente regolamento. Esse scambiano informazioni senza indebiti ritardi e cooperano nell’indagine, nella vigilanza e nel contrasto delle violazioni.

    Qualora abbiano deciso, in conformità dell’articolo 49, paragrafo 5, di stabilire sanzioni penali per le violazioni del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti giudiziari avviati in ordine a presunte violazioni del presente regolamento e assicurano lo stesso ad altre autorità competenti per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare tra loro ai fini del presente regolamento.

    2.  

    Un’autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell’ambito di un’indagine unicamente in una delle seguenti circostanze eccezionali:

    a) 

    l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle proprie attività di indagine o di contrasto o a un’indagine penale;

    b) 

    qualora dinanzi alle pertinenti autorità dello Stato membro di tale autorità competente sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone;

    c) 

    qualora nello Stato membro di tale autorità competente sia già stata pronunciata sentenza definitiva a carico delle persone di cui alla lettera b) per le stesse azioni.

    3.  
    Le autorità competenti possono chiedere l’assistenza dell’autorità competente di un altro Stato membro ai fini di indagini o ispezioni in loco.

    Quando un’autorità competente riceve da un’autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di procedere a un’ispezione in loco o a un’indagine, può adottare una delle misure seguenti:

    a) 

    effettuare l’indagine o l’ispezione in loco direttamente;

    b) 

    consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’indagine o all’ispezione in loco;

    c) 

    consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’indagine o l’ispezione in loco;

    d) 

    nominare verificatori o esperti che eseguano l’indagine o l’ispezione in loco;

    e) 

    condividere con le altre autorità competenti attività specifiche collegate all’attività di vigilanza.

    4.  
    Nel caso di un’obbligazione di cartolarizzazione, quando un’autorità competente di cui all’articolo 44, paragrafo 2, constata o ha motivo di ritenere che un obbligo di cui al titolo II, capo 2, o all’articolo 18 o 19 non sia stato rispettato, ne informa in modo sufficientemente dettagliato l’autorità competente dello Stato membro del soggetto o dei soggetti sospettati di tale mancata conformità. Al ricevimento di tali informazioni, l’autorità competente dello Stato membro del soggetto sospettato di mancata conformità adotta, entro 15 giorni lavorativi, tutte le misure necessarie per porre rimedio alla mancata conformità individuata e informarne l’altra autorità competente interessata. Se un’autorità competente di cui all’articolo 44, paragrafo 2, è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un’altra autorità competente o con l’assenza di intervento da parte di quest’ultima, notifica senza indebito ritardo il disaccordo a tutte le altre autorità competenti interessate.
    5.  
    Le autorità competenti possono sottoporre la questione all’ESMA nelle situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. Fatto salvo l’articolo 258 TFUE, in tali situazioni l’ESMA può intervenire conformemente al potere che le è conferito dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
    6.  
    L’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare conformemente al paragrafo 1.

    Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    7.  
    L’ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formulari standard, modelli e procedure ai fini della cooperazione e dello scambio delle informazioni di cui al paragrafo 1.

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 47

    Segreto professionale

    1.  
    Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali od operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono riservate e sono soggette al segreto professionale, salvo quando l’autorità competente dichiara, al momento dello scambio di tali informazioni con un’altra autorità competente, che tali informazioni possono essere divulgate o quando la loro divulgazione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.
    2.  
    Tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l’autorità competente o per terzi cui le autorità competenti abbiano delegato compiti sono vincolate al segreto professionale. Le informazioni soggette al segreto professionale non sono divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza del diritto dell’Unione o nazionale.

    Articolo 48

    Misure cautelari

    1.  
    Un’autorità competente dello Stato membro ospitante che ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che l’emittente di una obbligazione verde europea abbia commesso irregolarità oppure che tale emittente abbia violato il presente regolamento comunica tali risultanze all’autorità competente dello Stato membro d’origine e all’ESMA.
    2.  
    Laddove, nonostante le misure adottate dall’autorità competente dello Stato membro di origine, un emittente di una obbligazione verde europea persista nel violare il presente regolamento, l’autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro di origine e l’ESMA, adotta tutte le misure adeguate per proteggere gli investitori e informa senza indebito ritardo la Commissione e l’ESMA in merito a tale circostanza.
    3.  
    Un’autorità competente che sia in disaccordo su una qualsiasi delle misure adottate da un’altra autorità competente a norma del paragrafo 2 può sottoporre la questione all’ESMA. L’ESMA può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 49

    Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

    1.  

    Fatti salvi i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 45 e il diritto degli Stati membri di prevedere e infliggere sanzioni penali, gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, prevedono che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni amministrative e adottare altre misure amministrative appropriate che siano effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni amministrative e altre misure amministrative si applicano a quanto segue:

    a) 

    violazioni da parte degli emittenti dei loro obblighi nel quadro del titolo II, capo 2, o dell’articolo 18, 19 o 21;

    b) 

    mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o obbligo di cui all’articolo 45, paragrafo 1.

    2.  
    Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative al potere delle autorità competenti di imporre sanzioni amministrative e adottare altre misure amministrative appropriate di cui al paragrafo 1 se le violazioni di cui alla lettera a) o b) di tale paragrafo sono già soggette a sanzioni penali nel rispettivo diritto nazionale al 21 dicembre 2024. In questo caso gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti norme di diritto penale.
    3.  
    Entro il 21 dicembre 2024 gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 alla Commissione e all’ESMA. Informano inoltre senza indugio la Commissione e l’ESMA in merito a tutte le successive modifiche di dette norme.
    4.  

    Gli Stati membri, in conformità del diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre le sanzioni amministrative seguenti e altre misure amministrative in caso di violazioni di cui al paragrafo 1, lettera a):

    a) 

    una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione in conformità dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera l);

    b) 

    un’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento costituente la violazione;

    c) 

    un’ingiunzione che vieta alla persona fisica o giuridica responsabile di emettere obbligazioni verdi europee per un periodo non superiore a un anno;

    d) 

    sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno il doppio dell’importo degli utili realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

    e) 

    nel caso di una persona giuridica, sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno a 500 000  EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, al valore corrispondente in valuta nazionale al 20 dicembre 2023, o allo 0,5 % del fatturato totale annuale della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione.

    f) 

    nel caso di una persona fisica, sanzioni pecuniarie amministrative massime pari almeno a 50 000  EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, al corrispondente valore in valuta nazionale al 20 dicembre 2023.

    Ai fini del primo comma, lettera e), se la persona giuridica è un’impresa madre o un’impresa figlia di un’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere i bilanci consolidati in conformità della direttiva 2013/34/UE, il pertinente fatturato annuo totale è il fatturato annuo totale, o il tipo di reddito corrispondente in base alla normativa applicabile dell’Unione in materia contabile, che risulta nei più recenti bilanci consolidati disponibili approvati dall’organo di gestione dell’impresa madre capogruppo.

    5.  
    Gli Stati membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e sanzioni amministrative pecuniarie più elevate di quelle previste dal presente regolamento.

    Articolo 50

    Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori

    1.  

    Nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative e altre misure amministrative, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove appropriato:

    a) 

    la gravità e la durata della violazione;

    b) 

    il grado di responsabilità dell’autore della violazione;

    c) 

    la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

    d) 

    le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori;

    e) 

    l’ammontare dei profitti realizzati o delle perdite evitate da parte del soggetto responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

    f) 

    il livello di cooperazione che l’autore della violazione ha dimostrato con l’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

    g) 

    le violazioni del presente regolamento precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;

    h) 

    qualsiasi misura adottata dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

    2.  
    Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’articolo 49, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di vigilanza e investigativi e le sanzioni e le altre misure amministrative imposte siano efficaci e appropriati. Esse coordinano le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza e investigativi nonché nell’imposizione di sanzioni amministrative e altre misure amministrative nei casi transfrontalieri.

    Articolo 51

    Diritto di impugnazione

    Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate in applicazione del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di impugnazione giurisdizionale.

    Articolo 52

    Pubblicazione delle decisioni

    1.  
    La decisione che impone una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa per una violazione del presente regolamento è pubblicata dalle autorità competenti sul loro sito web ufficiale subito dopo che il soggetto destinatario di tale decisione è stato informato di tale decisione. La pubblicazione contiene le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l’identità delle persone responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.
    2.  

    Quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell’identità delle persone giuridiche o dell’identità o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata, a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, le autorità competenti provvedono in uno dei modi seguenti:

    a) 

    differiscono la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa fino a che i motivi di non pubblicazione cessino;

    b) 

    pubblicano la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa in forma anonima in maniera conforme al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione;

    c) 

    non pubblicano la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

    i) 

    che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio; o

    ii) 

    la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.

    Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in forma anonima, come previsto al primo comma, lettera b), la pubblicazione dei dati pertinenti può essere differita per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni di una pubblicazione anonima cessino.

    3.  
    Laddove la decisione di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa sia oggetto di un ricorso dinanzi ai pertinenti tribunali od organi amministrativi, le autorità competenti di cui all’articolo 44, paragrafi 1 e 2, pubblicano altresì, immediatamente, sul loro sito web ufficiale, tale informazione nonché eventuali informazioni successive sull’esito del ricorso. Sono altresì pubblicate anche eventuali decisioni che annullino la decisione precedente di imporre una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa.
    4.  
    Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni dalla pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono limitati a quanto necessario ai fini del caso specifico e sono mantenuti sul sito web ufficiale dell’autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme in vigore sulla protezione dei dati.

    Articolo 53

    Segnalazione di sanzioni amministrative e altre misure amministrative all’ESMA

    1.  
    Le autorità competenti trasmettono annualmente all’ESMA informazioni aggregate riguardanti tutte le sanzioni amministrative e altre misure amministrative imposte a norma dell’articolo 49. L’ESMA pubblica tali informazioni in una relazione annuale.
    2.  
    Qualora gli Stati membri abbiano deciso, in conformità dell’articolo 49, paragrafo 5, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni ivi contenute, le loro autorità competenti inviano all’ESMA con cadenza annuale, in forma anonima e aggregata, i dati concernenti tutte le indagini penali intraprese e le sanzioni penali imposte. L’ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali applicate in una relazione annuale.
    3.  
    Un’autorità competente che ha comunicato al pubblico sanzioni amministrative, altre misure amministrative o sanzioni penali segnala contemporaneamente tali sanzioni o misure all’ESMA.
    4.  
    Le autorità competenti informano l’ESMA in merito a tutte le sanzioni amministrative o altre misure amministrative inflitte ma non pubblicate ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, primo comma, lettera c), inclusi eventuali ricorsi ed il relativo esito. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ricevano le informazioni e le decisioni definitive in relazione a ogni eventuale sanzione penale inflitta e le trasmettano all’ESMA. L’ESMA mantiene una banca dati centrale delle sanzioni che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. La banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle stesse.

    CAPO 2

    ESMA

    Articolo 54

    Richiesta di informazioni

    1.  

    L’ESMA, mediante richiesta semplice o decisione, può richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento:

    a) 

    persone che conducono effettivamente l’attività di revisore esterno;

    b) 

    membri degli organismi di sorveglianza, di gestione o di amministrazione del revisore esterno;

    c) 

    membri dell’alta dirigenza del revisore esterno;

    d) 

    qualsiasi persona direttamente coinvolta nelle attività di valutazione del revisore esterno;

    e) 

    rappresentanti legali e dipendenti di soggetti ai quali un revisore esterno ha esternalizzato determinate funzioni ai sensi dell’articolo 33;

    f) 

    persone altrimenti collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale al processo di gestione del revisore esterno, compresi gli azionisti che detengono almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto del revisore esterno o di una società che è in grado di esercitare un controllo o un’influenza dominante sul revisore esterno;

    g) 

    chiunque agisca o si presenti come un revisore esterno, senza essere registrato come tale, nonché qualsiasi persona che svolga una delle funzioni di cui alle lettere da a) ad f) per conto di tale persona.

    2.  

    Nell’inviare una semplice richiesta d’informazioni di cui al paragrafo 1, l’ESMA:

    a) 

    fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

    b) 

    dichiara la finalità della richiesta;

    c) 

    specifica le informazioni richieste;

    d) 

    stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

    e) 

    informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni devono essere corrette e non fuorvianti; e

    f) 

    indica la sanzione pecuniaria potenziale prevista all’articolo 60 laddove le risposte alle domande poste siano inesatte o fuorvianti.

    3.  

    Nel richiedere la fornitura di informazioni mediante decisione a norma del paragrafo 1, l’ESMA:

    a) 

    fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

    b) 

    dichiara la finalità della richiesta;

    c) 

    specifica le informazioni richieste;

    d) 

    stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

    e) 

    indica le penalità di mora previste dall’articolo 61 laddove le informazioni fornite siano incomplete;

    f) 

    indica la sanzione pecuniaria prevista all’articolo 60 laddove le risposte alle domande poste siano inesatte o fuorvianti;

    g) 

    indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi la commissione di ricorso conformemente agli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») a norma degli articoli 60 e 61 del medesimo regolamento.

    4.  
    Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite risultino essere incomplete, inesatte o fuorvianti.
    5.  
    L’ESMA trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione di cui al paragrafo 1 all’autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliate o stabilite le persone cui è rivolta tale richiesta o decisione.

    Articolo 55

    Indagini generali

    1.  

    Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all’articolo 54, paragrafo 1. A tal fine i funzionari e altre persone autorizzate dall’ESMA sono abilitati a:

    a) 

    esaminare documenti, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

    b) 

    fare o ottenere copie certificate o estratti di tali documenti, dati, procedure e altro materiale;

    c) 

    convocare e chiedere alle persone di cui all’articolo 54, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale, spiegazioni scritte o orali su fatti o documenti relativi all’ispezione e al suo oggetto e registrarne le risposte;

    d) 

    organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;

    e) 

    richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

    2.  
    I funzionari dell’ESMA e altre persone autorizzate dalla stessa ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 del presente articolo esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L’autorizzazione indica inoltre le penalità di mora previste dall’articolo 61 qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte alle domande poste alle persone di cui all’articolo 54, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 60 qualora le risposte alle domande poste alle persone di cui all’articolo 54, paragrafo 1, risultino essere inesatte o fuorvianti.
    3.  
    Le persone di cui all’articolo 54, paragrafo 1, si sottopongono alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le penalità di mora previste all’articolo 61, i mezzi di ricorso disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.
    4.  
    Entro un termine ragionevole prima dell’indagine, l’ESMA informa l’autorità competente di cui all’articolo 44 dello Stato membro in cui si deve svolgere l’indagine in merito allo svolgimento di detta indagine nonché all’identità delle persone autorizzate. Su richiesta dell’ESMA, i funzionari dell’autorità competente interessata assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell’autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.
    5.  
    Se per richiedere la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati come previsto al paragrafo 1, lettera e), un’autorità competente deve ottenere l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria ai sensi del diritto nazionale, l’ESMA richiede tale autorizzazione. L’ESMA può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva.
    6.  
    Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 5, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto delle indagini. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l’ESMA sospetta una violazione del regolamento, e sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 56

    Ispezioni in loco

    1.  
    Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali aziendali, i terreni o gli immobili delle persone giuridiche di cui all’articolo 54, paragrafo 1. Se necessario ai fini di un’ispezione corretta ed efficace, l’ESMA può svolgere l’ispezione in loco senza preavviso.
    2.  
    I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali, i terreni o gli immobili delle persone giuridiche soggette all’indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall’ESMA e dispongono di tutti i poteri di cui all’articolo 55, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, gli immobili e i libri e la documentazione aziendale per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.
    3.  
    I funzionari e le altre persone autorizzate dall’ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’ispezione nonché le penalità di mora previste dall’articolo 61, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’ispezione. In debito anticipo rispetto all’ispezione, l’ESMA avvisa l’autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta.
    4.  
    Le persone di cui all’articolo 54, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell’ESMA. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine, specifica la data d’inizio e indica le penalità di mora previste dall’articolo 61, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia. L’ESMA adotta tali decisioni dopo aver consultato l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione.
    5.  
    I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l’ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su richiesta dell’ESMA, ai funzionari dell’ESMA e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari di detta autorità competente possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.
    6.  
    L’ESMA può imporre alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere svolta l’ispezione di svolgere per suo conto compiti d’indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall’articolo 55, paragrafo 1. A tal fine le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell’ESMA, quali definiti dal presente articolo e dall’articolo 55, paragrafo 1.
    7.  
    Qualora i funzionari dell’ESMA e le altre persone che li accompagnano, autorizzate dall’ESMA, constatino che una persona si oppone ad un’ispezione disposta a norma del presente articolo, l’autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.
    8.  
    Se il diritto nazionale applicabile richiede l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per l’ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l’assistenza prevista dal paragrafo 7, l’ESMA presenta domanda per ottenere tale autorizzazione. L’ESMA può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva.
    9.  
    Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 8, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie, né sproporzionate rispetto all’oggetto dell’ispezione. Al fine di verificare la proporzionalità di dette misure, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi che la portano a sospettare una violazione del presente regolamento, oltre che sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. L’autorità giudiziaria nazionale non può, tuttavia, mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’ESMA. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell’ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 57

    Esercizio dei poteri di cui agli articoli 54, 55 e 56

    I poteri conferiti all’ESMA, ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa ESMA a norma degli articoli 54, 55 e 56 non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

    Articolo 58

    Scambio di informazioni

    1.  
    Le autorità competenti di cui all’articolo 44, l’ESMA e altre autorità pertinenti si comunicano reciprocamente e immediatamente le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate a norma del presente regolamento.
    2.  
    Le autorità competenti di cui all’articolo 44, l’ESMA, altre autorità pertinenti e gli altri organismi o persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell’esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento si servono di tali informazioni solo nell’esercizio delle loro funzioni.

    Articolo 59

    Misure di vigilanza dell’ESMA

    1.  

    Qualora constati, conformemente all’articolo 63, paragrafo 8, che una persona ha commesso una violazione di cui all’articolo 60, paragrafo 1, l’ESMA adotta una decisione volta ad adottare una o più delle misure seguenti:

    a) 

    revoca della registrazione di un revisore esterno;

    b) 

    revoca del riconoscimento di un revisore esterno di un paese terzo;

    c) 

    divieto temporaneo per il revisore esterno di esercitare le attività ai sensi del presente regolamento in tutta l’Unione fino alla cessazione della violazione;

    d) 

    sospensione della registrazione di un revisore esterno di un paese terzo

    e) 

    imposizione all’interessato di porre fine alla violazione;

    f) 

    inflizione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell’articolo 60;

    g) 

    inflizione di penalità di mora ai sensi dell’articolo 61;

    h) 

    emissione di una comunicazione pubblica.

    2.  

    L’ESMA revoca la registrazione o il riconoscimento di un revisore esterno in una delle circostanze seguenti:

    a) 

    il revisore esterno abbia espressamente rinunciato alla registrazione o al riconoscimento o non abbia utilizzato la registrazione o il riconoscimento entro 36 mesi dalla concessione della registrazione o del riconoscimento;

    b) 

    il revisore esterno abbia ottenuto la registrazione o il riconoscimento presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

    c) 

    il revisore esterno non soddisfa più le condizioni cui era subordinata la registrazione o cui era subordinato il riconoscimento.

    Laddove revochi la registrazione o il riconoscimento del revisore esterno, l’ESMA fornisce motivazioni esaurienti nella sua decisione.

    La revoca ha effetto immediato.

    3.  

    L’ESMA, ai fini del paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

    a) 

    la durata e la frequenza della violazione;

    b) 

    se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

    c) 

    se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

    d) 

    il grado di responsabilità dell’autore della violazione;

    e) 

    la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione, quale risulta dal fatturato totale nel caso di una persona giuridica o dal reddito annuo e dal patrimonio netto nel caso di una persona fisica;

    f) 

    le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori;

    g) 

    l’ammontare dei profitti realizzati o delle perdite evitate da parte del soggetto responsabile della violazione o l’ammontare delle perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

    h) 

    il livello di collaborazione con l’ESMA che la persona responsabile della violazione ha dimostrato, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona stessa;

    i) 

    le violazioni del presente regolamento precedentemente commesse dalla persona responsabile della violazione;

    j) 

    qualsiasi misura adottata dalla persona responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

    4.  
    L’ESMA notifica immediatamente le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 alla persona responsabile della violazione e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di adozione della decisione di cui al paragrafo 1.

    La pubblicazione di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:

    a) 

    una dichiarazione che affermi il diritto della persona responsabile della violazione di presentare un ricorso contro tale decisione;

    b) 

    se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;

    c) 

    una dichiarazione che affermi che la commissione di ricorso dell’ESMA può sospendere l’applicazione della decisione conformemente all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    Articolo 60

    Sanzioni pecuniarie

    1.  

    L’ESMA adotta una decisione che impone una sanzione pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo qualora, conformemente all’articolo 63, paragrafo 8, constata che un revisore esterno o una delle persone di cui all’articolo 54, paragrafo 1, abbia commesso, intenzionalmente o per negligenza, una o più delle seguenti violazioni:

    a) 

    il mancato rispetto dell’articolo 24, paragrafo 1, o di qualsiasi disposizione del titolo IV, capi 2 e 3;

    b) 

    la presentazione di false dichiarazioni all’atto della presentazione della domanda di registrazione in qualità di revisore esterno o l’uso di qualsiasi altro mezzo irregolare per ottenere tale registrazione;

    c) 

    la mancata trasmissione di informazioni in risposta a una decisione di richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 54 o la trasmissione di informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta semplice di informazioni o a una decisione;

    d) 

    il fatto di ostruire o non conformarsi ad un’indagine ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b), c), o e);

    e) 

    la mancata conformità all’articolo 56, a causa della mancanza di una spiegazione in merito a fatti o documenti relativi all’argomento e alla finalità di un’ispezione, oppure a causa di una spiegazione errata o fuorviante;

    f) 

    il fatto di esercitare l’attività di revisore esterno o sostenere di essere un revisore esterno senza avere ottenuto la registrazione in tale veste.

    Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l’ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che questa ha agito deliberatamente per commetterla.

    2.  
    Fatto salvo il paragrafo 3, l’importo minimo della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1 è pari a 20 000  EUR. L’importo massimo è pari a 200 000  EUR.

    Per determinare il livello della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ESMA tiene conto dei criteri di cui all’articolo 59, paragrafo 3.

    3.  
    Qualora una persona abbia commesso una violazione di cui al paragrafo 1 e abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l’importo della sanzione pecuniaria è almeno pari all’importo del vantaggio.
    4.  
    Se un atto o un’omissione costituisce una combinazione di più violazioni, l’ESMA applica una singola sanzione. Tale sanzione pecuniaria è quella con l’importo più elevato tra quelle applicabili per tale atto o omissione.

    Articolo 61

    Penalità di mora

    1.  

    L’ESMA infligge mediante decisione penalità di mora volte a obbligare:

    a) 

    una persona a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera e);

    b) 

    una persona di cui all’articolo 54, paragrafo 1:

    i) 

    a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 54;

    ii) 

    a sottoporsi a un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registrazioni, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 55; o

    iii) 

    a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 56.

    2.  
    La sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è applicata per ogni giorno di ritardo.
    3.  
    L’importo della sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.
    4.  
    Una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ESMA. Al termine di tale periodo l’ESMA rivede la misura.

    Articolo 62

    Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniary e delle penalità di mora

    1.  
    L’ESMA informa il pubblico di ogni sanzione pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell’inadempimento inflitta ai sensi degli articoli 60 e 61, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale informativa non contiene dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ).
    2.  
    Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora irrogate ai sensi degli articoli 60 e 61 sono di natura amministrativa.
    3.  
    Le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora irrogate ai sensi degli articoli 60 e 61 costituiscono titolo esecutivo.

    Ai fini dell’esecuzione di sanzioni pecuniarie e penalità di mora, l’ESMA applica le norme di procedura civile vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui ha luogo l’esecuzione.

    4.  
    Gli importi delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora sono assegnati al bilancio generale dell’Unione.
    5.  
    Qualora l’ESMA decida di non infliggere sanzioni pecuniarie penalità di mora al termine di un’indagine, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando le ragioni della sua decisione.

    Articolo 63

    Norme procedurali per l’adozione di misure di vigilanza e l’imposizione di sanzioni pecuniarie

    1.  
    Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell’eventualità di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all’articolo 60, paragrafo 1, l’ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario incaricato delle indagini non è o non è stato coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione del revisore esterno interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA.
    2.  
    Il funzionario incaricato delle indagini indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone soggette all’indagine e invia al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA un fascicolo completo sull’esito delle indagini.
    3.  
    Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell’articolo 54 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 55 e 56. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell’articolo 57.
    4.  
    Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall’ESMA nelle attività di vigilanza.
    5.  
    Al termine dell’indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone soggette all’indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato delle indagini basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone soggette alle stesse hanno avuto modo di esprimersi.
    6.  
    Nel corso delle indagini ai sensi del presente articolo sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate.
    7.  
    Nel momento in cui il fascicolo con i risultati viene presentato al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto di accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti professionali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.
    8.  
    In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e su richiesta delle persone oggetto delle stesse, dopo averle sentite conformemente all’articolo 64, l’ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all’articolo 60, paragrafo 1, e in tal caso adotta una misura di vigilanza conformemente all’articolo 59 e impone una sanzione pecuniaria conformemente all’articolo 60.
    9.  
    Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA, né interviene altrimenti nel suo processo decisionale.
    10.  
    La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 68 entro il 21 dicembre 2024 al fine di integrare il presente regolamento specificando ulteriormente la procedura per l’esercizio del potere dell’ESMA di imporre sanzioni pecuniarie o penalità di mora, comprese le disposizioni sui diritti della difesa, le disposizioni temporali, le disposizioni sulla riscossione di sanzioni pecuniarie o penalità di mora, nonché norme dettagliate sui termini di prescrizione per l’imposizione e l’applicazione delle stesse.
    11.  
    L’ESMA si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell’eventualità di fatti che possono costituire reato. Inoltre l’ESMA evita d’imporre sanzioni pecuniarie penalità di mora laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un’azione penale di diritto interno.

    Articolo 64

    Audizione delle persone interessate dalle decisioni di cui agli articoli 59, 60 e 61

    1.  
    Prima di prendere una decisione in forza degli articoli 59, 60 e 61, l’ESMA dà alle persone interessate da tale decisione la possibilità di essere sentite sulle sue conclusioni. L’ESMA basa le proprie decisioni soltanto sulle conclusioni in merito alle quali tali persone hanno avuto la possibilità di esprimersi.
    2.  
    Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente a norma dell’articolo 59 al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l’ESMA può adottare una decisione provvisoria e, quanto prima possibile dopo averla adottata, dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite.
    3.  
    Sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dalla decisione dell’ESMA nel corso dei relativi procedimenti. Tali persone hanno diritto di accesso al fascicolo dell’ESMA, fatto salvo l’interesse legittimo di altre persone alla tutela del segreto professionale. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell’ESMA.

    Articolo 65

    Controllo della Corte di giustizia

    La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l’ESMA ha imposto una sanzione pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento a norma del presente regolamento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.

    Articolo 66

    Commissioni relative a registrazione, riconoscimento e vigilanza

    1.  
    L’ESMA impone il pagamento di commissioni ai verificatori esterni per le spese relative alla loro registrazione, al loro riconoscimento e alla loro vigilanza così come per i costi che l’ESMA potrebbe dover sostenere nello svolgimento delle proprie funzioni ai sensi del presente regolamento.
    2.  
    Le commissioni totali addebitate dall’ESMA ai verificatori esterni richiedenti, registrati o riconosciuti a norma del presente regolamento coprono i costi amministrativi sostenuti dall’ESMA nelle sue attività in relazione alla registrazione e supervisione di tutti i verificatori esterni. Allo stesso tempo, qualsiasi diritto è proporzionato al fatturato del revisore esterno interessato.

    In deroga al primo comma, i verificatori esterni il cui fatturato annuo è inferiore a un determinato importo possono essere esentati dall’obbligo di pagare un diritto, come ulteriormente specificato nell’atto delegato che sarà adottato dalla Commissione a norma del paragrafo 3.

    3.  
    La Commissione adotta un atto delegato a norma dell’articolo 68 entro il 21 dicembre 2024 al fine di integrare il presente regolamento specificando, in particolare, il tipo di commissioni, le questioni per le quali tali commissioni sono esigibili, il loro importo e le modalità di versamento.

    Nel redigere l’atto delegato, la Commissione specifica la soglia del fatturato annuo dei verificatori esterni a livello di gruppo al di sotto della quale non deve essere addebitato alcun diritto e specifica altresì le modalità di calcolo del fatturato annuo ai fini dell’applicazione di tale soglia.

    4.  
    Prima dell’adozione dell’atto delegato di cui al paragrafo 3, la Commissione consulta l’ESMA in merito alle commissioni di cui a tale paragrafo.

    Articolo 67

    Registro dei verificatori esterni e dei verificatori esterni di paesi terzi tenuto dall’ESMA

    1.  

    L’ESMA gestisce sul proprio sito web un registro accessibile al pubblico che contiene gli elenchi seguenti:

    a) 

    i verificatori esterni registrati a norma dell’articolo 23;

    b) 

    i verificatori esterni soggetti a divieto temporaneo di esercitare le loro attività conformemente all’articolo 59;

    c) 

    i verificatori esterni soggetti a revoca della loro registrazione conformemente all’articolo 59;

    d) 

    i verificatori esterni di paesi terzi autorizzati a prestare servizi nell’Unione conformemente all’articolo 39;

    e) 

    i verificatori esterni di paesi terzi riconosciuti conformemente all’articolo 42;

    f) 

    i verificatori esterni registrati conformemente all’articolo 23 che avallano i servizi forniti da verificatori esterni di paesi terzi conformemente all’articolo 43;

    g) 

    i verificatori esterni di paesi terzi soggetti a revoca della registrazione e che non utilizzano più i diritti ai sensi dell’articolo 39, laddove la Commissione revochi la sua decisione a norma dell’articolo 40, paragrafo 1, in relazione a tale paese;

    h) 

    i verificatori esterni di paesi terzi soggetti a sospensione o revoca del riconoscimento;

    i) 

    i verificatori esterni registrati a norma dell’articolo 23 che non sono più in grado di avallare i servizi forniti da verificatori esterni di paesi terzi conformemente all’articolo 43;

    2.  
    Il registro contiene i dettagli di contatto dei verificatori esterni, i loro siti web e le date in cui le decisioni dell’ESMA relative a detti verificatori esterni acquisiscono efficacia.
    3.  
    Per i verificatori esterni di paesi terzi, il registro contiene altresì informazioni sui servizi che detti verificatori prestano e i dettagli di contatto dell’autorità competente responsabile della vigilanza sugli stessi nel paese terzo corrispondente.

    TITOLO VI

    ATTI DELEGATI

    Articolo 68

    Esercizio della delega

    1.  
    Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
    2.  
    Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 21, paragrafo 4, all’articolo 63, paragrafo 10, e all’articolo 66, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 20 dicembre 2023.
    3.  
    La delega di potere di cui all’articolo 21, paragrafo 4, all’articolo 63, paragrafo 10, e all’articolo 66, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
    4.  
    Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
    5.  
    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
    6.  
    L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 63, paragrafo 10, e dell’articolo 66, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    TITOLO VII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 69

    Disposizioni transitorie relative ai verificatori esterni

    1.  
    Un revisore esterno che intende prestare servizi conformemente al presente regolamento, dal 21 dicembre 2024 fino al 21 giugno 2026, presta tali servizi soltanto dopo aver inviato una notifica all’ESMA a tale fine e aver fornito le informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1.
    2.  
    Fino al 21 giugno 2026 i verificatori esterni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si adoperano al meglio per rispettare gli articoli da 24 a 38, fatta eccezione per i requisiti stabiliti negli atti di esecuzione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, e negli atti delegati di cui all’articolo 26, paragrafo 3, all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 28, paragrafo 3, all’articolo 29, paragrafo 4, all’articolo 30, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 4, e all’articolo 33, paragrafo 7.
    3.  
    Dopo il 21 giugno 2026 i verificatori esterni di cui al paragrafo 1 del presente articolo prestano servizi conformemente al presente regolamento soltanto dopo aver effettuato la registrazione conformemente all’articolo 23 a condizione che si conformino all’articolo 22 e agli articoli da 24 a 38 come integrati dagli atti delegati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    Articolo 70

    Disposizioni transitorie relative ai verificatori esterni di paesi terzi

    1.  
    Un revisore esterno di un paese terzo che intende prestare servizi conformemente al presente regolamento, dal 21 dicembre 2024 fino al 21 giugno 2026, presta tali servizi soltanto dopo aver inviato una notifica all’ESMA a tale fine e aver fornito le informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1.
    2.  

    I verificatori esterni di paesi terzi di cui al paragrafo 1:

    a) 

    si adoperano al meglio per rispettare gli articoli da 24 a 38, fatta eccezione per i requisiti stabiliti negli atti di esecuzione di cui all’articolo 24, paragrafo 2, e negli atti delegati di cui all’articolo 26, paragrafo 3, all’articolo 27, paragrafo 2, all’articolo 28, paragrafo 3, all’articolo 29, paragrafo 4, all’articolo 30, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 4, e all’articolo 33, paragrafo 7.

    b) 

    hanno un rappresentante legale stabilito nell’Unione che ottempera all’articolo 42, paragrafo 3.

    3.  
    L’ESMA può, in qualsiasi momento, dal 21 dicembre 2024 fino al 21 giugno 2026, assicurare il rispetto degli obblighi da parte di verificatori esterni di paesi terzi relativamente al paragrafo 2, lettera b), imponendo misure di vigilanza in conformità del titolo V.

    Articolo 71

    Riesame

    1.  

    Entro il 21 dicembre 2028 e successivamente ogni tre anni, la Commissione, previa consultazione dell’ESMA e della piattaforma sulla finanza sostenibile istituita dall’articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione valuta, per quanto possibile, almeno gli elementi seguenti:

    a) 

    l’adozione della norma per le obbligazioni verdi europee e la relativa quota di mercato, sia nell’Unione che a livello mondiale, in particolare da parte delle piccole e medie imprese;

    b) 

    l’impatto del presente regolamento sulla transizione verso un’economia sostenibile, sulla carenza degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi climatici dell’Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), nonché sul riorientamento dei flussi di capitale privato verso investimenti sostenibili;

    c) 

    il funzionamento del mercato dei verificatori esterni e la vigilanza sullo stesso da parte dell’ESMA;

    d) 

    l’adeguatezza e l’impatto sui revisori esterni e sul bilancio dell’ESMA degli atti delegati adottati a norma dell’articolo 66, paragrafo 3;

    e) 

    la credibilità, ed eventuali casi di abuso, delle dichiarazioni ambientali nel mercato delle obbligazioni verdi;

    f) 

    il funzionamento del mercato obbligazionario legato alla sostenibilità, ivi comprese la credibilità e la qualità delle pertinenti dichiarazioni;

    g) 

    la necessità di riconoscere che i criteri di un paese terzo volti a determinare l’ecosostenibilità delle attività economiche sono equivalenti ai criteri di tassonomia, a condizione che esistano salvaguardie specifiche per garantire obiettivi equivalenti, al fine di autorizzare l’allocazione dell’utilizzo dei proventi di un’obbligazione verde europea conformemente ai criteri del paese terzo;

    h) 

    l’impatto pratico dell’articolo 5 sull’uso delle obbligazioni verdi europee, la qualità ambientale dell’utilizzo dei relativi proventi e i motivi per cui la flessibilità prevista in tale articolo non impedisce la transizione verso il finanziamento di attività ecosostenibili;

    i) 

    l’attuazione del titolo III del presente regolamento, compreso l’uso dei modelli di cui a tale titolo da parte degli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità, indipendentemente dal fatto che tali obbligazioni siano o meno commercializzate nello Spazio economico europeo, un’analisi dell’adozione di tali modelli, l’evoluzione del mercato e la coerenza di tali modelli con il pertinente diritto dell’Unione, compreso il regolamento (UE) 2019/2088.

    2.  
    Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono accompagnate, se del caso, da una proposta legislativa, anche per quanto riguarda l’informativa per gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e obbligazioni legate alla sostenibilità.
    3.  
    Entro il 21 dicembre 2026, la Commissione pubblica una relazione in merito alla necessità di disciplinare le obbligazioni legate alla sostenibilità, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.
    4.  
    Entro il 31 dicembre 2024, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione per informare gli emittenti di obbligazioni verdi europee in merito al riesame effettuato a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2020/852, compresa la coerenza dei criteri di vaglio tecnico con i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento, tenendo conto delle norme di salvaguardia di cui all’articolo 8 del presente regolamento.
    5.  
    Entro il 21 dicembre 2028, l’ABE, in stretta collaborazione con l’ESMA e con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) (note collettivamente come «autorità europee di vigilanza» o «AEV»), pubblica una relazione sulla fattibilità di estendere l’ammissibilità ad avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» ai fini delle cartolarizzazioni sintetiche.
    6.  
    Entro il 21 dicembre 2029, la Commissione, sulla base della relazione di cui al paragrafo 5, può presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione della Commissione può essere corredata, se del caso, da una proposta legislativa.
    7.  
    Entro il 21 dicembre 2028 e successivamente, se del caso, ogni tre anni, le AEV, tramite il comitato congiunto di cui all’articolo 54 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, pubblicano una relazione sull’evoluzione del mercato delle obbligazioni di cartolarizzazione. Tali relazioni valutano, tra l’altro, se il volume delle attività allineate alla tassonomia sia aumentato in misura sufficiente ai fini del riesame dell’applicazione delle norme sull’utilizzo dei proventi alle obbligazioni di cartolarizzazione i cui emittenti intendono avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB».
    8.  
    La Commissione, sulla base della relazione di cui al paragrafo 7, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione della Commissione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

    Articolo 72

    Entrata in vigore e applicazione

    1.  
    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
    2.  
    Il presente regolamento si applica a decorrere dal 21 dicembre 2024.
    3.  
    In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli articoli 20, 21, paragrafo 4, 23, paragrafi 6 e 7, 24, paragrafo 2, 26, paragrafo 3, 27, paragrafo 2, 28, paragrafo 3, 29, paragrafo 4, 30, paragrafo 3, 31, paragrafo 4, 33, paragrafo 7, 42, paragrafo 9, 46, paragrafi 6 e 7, 49, paragrafi 1, 2 e 3, 63, paragrafo 10, 66, paragrafo 3, e gli articoli 68, 69 e 70 si applicano a decorrere dal 20 dicembre 2023.
    4.  
    In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l’articolo 40, l’articolo 42, paragrafi da 1 a 8, e l’articolo 43 si applicano a decorrere dal 21 giugno 2026.
    5.  
    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi agli articoli 45 e 49 entro il 21 dicembre 2024.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    SCHEDA INFORMATIVA SULLE OBBLIGAZIONI VERDI EUROPEE

    Il documento e il suo contenuto non sono soggetti ad approvazione o avallo da parte dell’ESMA o di un’altra autorità competente.



    1.  Informazioni generali

    — [Data di pubblicazione della scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee]

    — [Denominazione legale dell’emittente]

    — [Se disponibile, identificativo della persona giuridica (LEI) dell’emittente]

    — [Indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni su come contattare l’emittente]

    — [Se disponibili, denominazione dell’obbligazione o delle obbligazioni assegnate dall’emittente]

    — [Se disponibili, numeri di identificazione internazionale dei titoli (ISIN) dell’obbligazione o delle obbligazioni]

    — [Se disponibile, la data o il periodo di emissione previsti]

    — [Identità e dettagli di contatto del revisore esterno]

    — [Ove applicabile, nome dell’autorità competente che ha approvato il prospetto delle obbligazioni]

    2.  Informazioni importanti

    — [La dichiarazione seguente: «[Questa obbligazione utilizza] [Queste obbligazioni utilizzano] la denominazione “obbligazione verde europea” o “EuGB” conformemente al regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).»]

    — [Se si prevede di assegnare i proventi delle obbligazioni conformemente all’articolo 5 di tale regolamento, la dichiarazione seguente: «[Questa obbligazione verde europea si avvale] [Queste obbligazioni verdi europee si avvalgono] della flessibilità che consente un parziale non allineamento ai criteri di vaglio tecnico stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, o dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (“criteri di vaglio tecnico”), come specificato nella sezione 4 della presente scheda informativa.»]

    3.  Strategia e logica ambientale

    [Una dichiarazione che indichi se l’emittente intende o meno ottenere una revisione esterna delle informazioni presentate ai sensi della presente sezione attraverso una revisione della relazione sull’impatto.]

    Panoramica

    — [Informazioni sulle modalità con cui si prevede che l’obbligazione o le obbligazioni contribuiscano alla strategia ambientale più ampia dell’emittente, compresi gli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 perseguiti dall’obbligazione o dalle obbligazioni]

    Collegamento con gli indicatori chiave di prestazione relativi ad attività, fatturato, CapEx e OpEx

    — [Nella misura possibile per l’emittente al momento dell’emissione, e se l’emittente è soggetto all’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, una descrizione di come, e in che misura (ad esempio sotto forma di variazione percentuale stimata su base annua) si prevede che i proventi delle obbligazioni contribuiscano agli indicatori chiave di prestazione dell’emittente per le attività allineate alla tassonomia, il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative]

    Collegamento ai piani di transizione

    — [Se l’emittente è soggetto all’obbligo di pubblicare i piani ai sensi dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), o se del caso, dell’articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), o se l’emittente pubblica volontariamente i piani di transizione:

    — 

    — il modo in cui i proventi delle obbligazioni sono destinati a contribuire al finanziamento e all’attuazione di tali piani. Le informazioni possono essere fornite a livello di attività economica o progetto per progetto; nonché

    — un collegamento al sito web in cui tali piani sono pubblicati.]

    Cartolarizzazione

    [Se applicabile nel caso di una cartolarizzazione, una descrizione del modo in cui l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 è rispettato e le informazioni richieste all’articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento.]

    4.  Allocazione prevista per i proventi delle obbligazioni

    [Le informazioni riportate in appresso devono essere fornite almeno a livello di attività economica, e idealmente a livello di progetto o di gruppo di progetti. Accordi di riservatezza, considerazioni in materia di concorrenza o un elevato numero di progetti ammissibili sottostanti e considerazioni analoghe possono giustificare la limitazione del grado di dettaglio che è reso disponibile. Se i proventi delle obbligazioni sono assegnati alle spese di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2631, le informazioni possono essere fornite a livello di programma.]

    Allocazione prevista ad attività economiche allineate alla tassonomia

    — [Se l’emittente assegna i proventi secondo l’approccio graduale o l’approccio di portafoglio e se l’obbligazione o le obbligazioni [è/sono] obbligazioni di cartolarizzazione.]

    — [La quota minima di proventi delle obbligazioni che, secondo i piani dell’emittente, deve essere utilizzata per attività ecosostenibili a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, secondo la metodologia indicata nella relazione sull’allocazione (la quota deve essere pari almeno all’85 %]: [XX] % dei proventi delle obbligazioni]

    — [Se disponibile, un’indicazione della quota dei proventi delle obbligazioni da utilizzare per il finanziamento (nell’anno di emissione o dopo l’anno di emissione) e il rifinanziamento.]

    — [Laddove l’emittente sia un soggetto sovrano e sia previsto che i proventi delle obbligazioni siano assegnati a sgravi fiscali di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2631, una stima del volume previsto di perdita di gettito associato agli sgravi fiscali ammissibili.]

    — [Se disponibile, l’obiettivo o gli obiettivi ambientali mirati di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852.]

    — [Per ciascuna delle attività economiche a cui si intende destinare i proventi, informazioni sui loro tipi, settori e i rispettivi codici NACE conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4)]

    Allocazione prevista ad attività economiche specifiche allineate alla tassonomia

    — [Se i proventi delle obbligazioni sono destinati ad essere assegnati a un’attività economica abilitante o a un’attività economica di transizione, specificare che tipo di attività economica abilitante o attività economica di transizione si intenda finanziare e, se disponibile, l’importo e la quota dei proventi destinati ad essere assegnati a ciascun tipo di attività economica abilitante o di attività economica di transizione]

    — [Se applicabile, l’importo e la quota dei proventi destinati ad essere assegnati ad attività allineate alla tassonomia connesse all’energia nucleare e al gas fossile conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852;

    Allocazione prevista ad attività economiche non allineate ai criteri di vaglio tecnico

    — [Se i proventi delle obbligazioni sono destinati a essere assegnati conformemente all’articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2631, una dichiarazione attestante che i proventi [netti] dell’obbligazione sono destinati a essere parzialmente assegnati ad attività economiche non allineate ai criteri di vaglio tecnico. L’emittente descrive tale non allineamento, le attività interessate e, se disponibile, la percentuale stimata dei proventi destinati a finanziare tali attività in totale e per attività, compresa una ripartizione indicante quale lettera o quali lettere dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 sono applicate. Inoltre, una spiegazione dei motivi per cui non è possibile applicare i criteri di vaglio tecnico e una spiegazione del modo in cui l’emittente intende garantire che tali attività siano conformi all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/2631 e all’articolo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/852.]

    Processo e calendario per l’allocazione

    [Il tempo stimato tra l’emissione delle obbligazioni e l’allocazione integrale dei proventi delle obbligazioni.]

    [Una descrizione dei processi attraverso i quali l’emittente stabilirà come i progetti si allineeranno ai criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 («criteri di tassonomia»)]

    Costi di emissione

    [Una stima dell’importo dei costi di emissione cumulativi detratti dai proventi, come consentito dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631, con relativa spiegazione.]

    5.  Impatto ambientale dei proventi delle obbligazioni

    [Se disponibile, una stima dell’impatto ambientale previsto dei proventi dell’obbligazione o delle obbligazioni. Laddove tali informazioni non siano disponibili occorre fornire una giustificazione.]

    6.  Informazioni sulle relazioni

    [Un collegamento al sito web dell’emittente di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631.]

    [Ove applicabile, un collegamento alle pertinenti relazioni dell’emittente, quali la relazione consolidata sulla gestione o la relazione consolidata sulla sostenibilità a norma della direttiva 2013/34/UE.]

    La data di inizio del primo periodo di riferimento, se diversa dalla data di emissione, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631.

    — [Un’indicazione del fatto che le relazioni sull’allocazione dei proventi includeranno informazioni progetto per progetto sugli importi assegnati e sugli impatti ambientali attesi]

    7.  Piano CapEx

    — [Ove applicabile, una descrizione dettagliata del piano delle spese CapEx di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2023/2631 compresi i principali parametri usati dall’emittente per determinare l’allineamento degli attivi pertinenti o delle attività pertinenti ai requisiti di tassonomia entro la fine del periodo previsto in tale articolo]

    8.  Altre informazioni pertinenti

    (1)   

    Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).

    (2)   

    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

    (3)   

    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

    (4)   

    Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

    [Nel caso delle obbligazioni di cartolarizzazione, i riferimenti all’emittente contenuti nel presente documento si intendono fatti al cedente e, se del caso, sono sostituiti da riferimenti al cedente.]




    ALLEGATO II

    RELAZIONE ANNUALE SULL’ALLOCAZIONE DEI PROVENTI DELLE OBBLIGAZIONI VERDI EUROPEE

    [Indicare nel titolo se la relazione sull’allocazione dei proventi è riveduta]

    Il documento e il suo contenuto non sono soggetti ad approvazione o avallo da parte dell’ESMA o di un’altra autorità competente.



    1.  Informazioni generali

    — [Data di emissione dell’obbligazione o delle obbligazioni o dei segmenti dell’obbligazione o delle obbligazioni]

    — [Data di pubblicazione della relazione sull’allocazione dei proventi]

    — [La prima e l’ultima data del periodo cui si riferisce la relazione annuale sull’allocazione]: [data – data]]

    — [Denominazione legale dell’emittente]

    — [Se disponibile, identificativo della persona giuridica (LEI) dell’emittente]

    — [Indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni su come contattare l’emittente]

    — [Se disponibile, denominazione dell’obbligazione o delle obbligazioni assegnate dall’emittente]

    — [Se disponibile, numeri di identificazione internazionale dei titoli (ISIN) dell’obbligazione o delle obbligazioni e dei relativi segmenti]

    — [Se la relazione sull’allocazione dei proventi è stata oggetto di revisione post-emissione, identità e dettagli di contatto del revisore esterno]

    — [Ove applicabile, nome dell’autorità competente che ha approvato il prospetto delle obbligazioni]

    2.  Informazioni importanti

    [La seguente dichiarazione: «[Questa obbligazione utilizza] [Queste obbligazioni utilizzano] la denominazione “obbligazione verde europea” o “EuGB” conformemente al regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)].»]

    [Se i proventi delle obbligazioni [sono destinati a essere] [sono stati] assegnati conformemente all’articolo 5 di tale regolamento, la seguente dichiarazione: «[Questa obbligazione verde europea si avvale] [Queste obbligazioni verdi europee si avvalgono] della flessibilità che consente un parziale non allineamento ai criteri di vaglio tecnico stabiliti negli agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, o dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (“criteri di vaglio tecnico”), come specificato nella sezione 4 della presente relazione sull’allocazione dei proventi.»]

    3.  Strategia e logica ambientale

    Panoramica

    [Obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 perseguiti dall’obbligazione o dalle obbligazioni]

    Collegamento con gli indicatori chiave di prestazione relativi ad attività, fatturato, CapEx e OpEx

    [Se l’emittente è soggetto all’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, una descrizione di come, in che misura (ad esempio sotto forma di variazione percentuale su base annua) e in quali periodi finanziari i proventi delle obbligazioni contribuiscono agli indicatori chiave di prestazione dell’emittente per le attività allineate alla tassonomia, il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative, tenendo conto degli importi nella sezione «Totali» nella tabella A, se del caso]

    Collegamento al piano di transizione

    [Se l’emittente è soggetto all’obbligo di pubblicare i piani ai sensi dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), o, se del caso, dell’articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), o se l’emittente pubblica volontariamente i piani di transizione:

    — il modo in cui i proventi delle obbligazioni contribuiscono al finanziamento e all’attuazione di tali piani. Le informazioni possono essere fornite a livello di attività economica o progetto per progetto; nonché

    — un collegamento al sito web in cui tali piani sono pubblicati.]

    Cartolarizzazione

    [Se applicabile nel caso di una cartolarizzazione, le informazioni richieste all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2631.]

    4.  Allocazione dei proventi delle obbligazioni

    [Le informazioni riportate in appresso devono essere fornite almeno al livello dell’attività economica, e idealmente al livello del progetto o del gruppo di progetti. Accordi di riservatezza, considerazioni in materia di concorrenza o un elevato numero di progetti ammissibili sottostanti e considerazioni analoghe possono giustificare la limitazione del grado di dettaglio che è reso disponibile. Se i proventi delle obbligazioni sono assegnati alle spese di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2631, le informazioni possono essere fornite a livello di programma.]

    Allocazione ad attività economiche allineate alla tassonomia

    — [Se l’emittente assegna i proventi secondo l’approccio graduale o l’approccio di portafoglio e se l’obbligazione o le obbligazioni sono obbligazioni di cartolarizzazione.]

    — [Se applicabile a norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/2631, una dichiarazione attestante che la composizione del portafoglio di attività finanziarie e/o immobilizzazioni non è cambiata rispetto all’anno cui si riferisce la precedente relazione sull’allocazione.]

    — [L’emittente compila la tabella A o la tabella B riportate di seguito, a seconda che sia utilizzato l’approccio graduale o l’approccio di portafoglio per l’allocazione dei proventi. Devono essere compilati anche i corrispondenti totali.]

    — [Conferma della conformità all’articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2020/852 (garanzie minime di salvaguardia).]

    — [Laddove l’emittente sia un soggetto sovrano e i proventi delle obbligazioni siano stati assegnati a sgravi fiscali di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2631, una stima della perdita di gettito associata agli sgravi fiscali ammissibili.]

    Allocazione ad attività economiche specifiche allineate alla tassonomia

    — [Se i proventi delle obbligazioni sono assegnati a un’attività economica abilitante o a un’attività economica di transizione, quale tipo di attività economica abilitante o attività economica di transizione è finanziata come pure l’importo e la quota dei proventi assegnati a ciascun tipo di attività economica abilitante o di attività economica di transizione]

    — [Ove applicabile, l’importo e la quota delle attività relative ad attività allineate alla tassonomia connesse all’energia nucleare e al gas fossile conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852.]

    Allocazione ad attività economiche non allineate ai criteri di vaglio tecnico

    — [Se i proventi delle obbligazioni sono assegnati conformemente all’articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2631, una dichiarazione attestante che i proventi [netti] dell’obbligazione sono parzialmente assegnati ad attività economiche non allineate ai criteri di vaglio tecnico. L’emittente descrive tale non allineamento, le attività interessate e la percentuale dei proventi assegnata a tali attività in totale e per attività, compresa una ripartizione indicante quale lettera o quali lettere dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 sono applicate. Inoltre, una spiegazione dei motivi per cui non è possibile applicare i criteri di vaglio tecnico e una spiegazione del modo in cui l’emittente ha garantito che tali attività siano conformi all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/2631 e all’articolo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/852.]

    Costi di emissione

    — [Una stima dell’importo dei costi di emissione cumulativi detratti dai proventi, come consentito dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631, con relativa spiegazione.]

    5.  Impatto ambientale dei proventi delle obbligazioni

    [Non è richiesta alcuna informazione in questa sezione della relazione.]

    6.  Informazioni sulle relazioni

    — [Un collegamento al sito web dell’emittente di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631.]

    — [Ove applicabile, un collegamento alle pertinenti relazioni dell’emittente, quali la relazione consolidata sulla gestione o la relazione consolidata sulla sostenibilità a norma della direttiva 2013/34/UE.]

    7.  Piano CapEx

    — [Ove applicabile, i progressi compiuti nell’attuazione del piano CapEx di cui all’articolo 7, del regolamento (UE) 2023/2631 e la data prevista per il completamento dei progetti da esso contemplati.]

    — [Qualora vi siano stati ritardi o deviazioni con un impatto significativo sull’attuazione del piano CapEx, l’emittente ne indica i motivi, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento.]

    — [Ove applicabile, il piano di cui all’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento.]

    8.  Altre informazioni pertinenti

    (1)   

    Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj)

    (2)   

    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

    (3)   

    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

    [Nel caso delle obbligazioni di cartolarizzazione, i riferimenti all’emittente contenuti nel presente documento si intendono fatti al cedente e, se del caso, sono sostituiti da riferimenti al cedente.]

    Tabella A: Informazioni sull’allineamento dei proventi alla tassonomia per le obbligazioni che utilizzano l’approccio graduale all’allocazione dei proventi delle obbligazioni

    [Le informazioni riportate nella tabella seguente devono essere fornite almeno al livello dell’attività economica e idealmente al livello del progetto o del gruppo di progetti. Accordi di riservatezza, considerazioni in materia di concorrenza o un elevato numero di progetti ammissibili sottostanti e considerazioni analoghe possono giustificare la limitazione del grado di dettaglio che è reso disponibile. Se i proventi delle obbligazioni sono assegnati alle spese di cui all’articolo 4, paragrafo 3, le informazioni possono essere fornite a livello di programma.]

    Le informazioni riportate nella tabella seguente riguardano il periodo compreso tra l’emissione dell’obbligazione in questione e la data della relazione.



    1.  Nome, ubicazione e descrizione del progetto (o gruppo di progetti o attività economica)

    1.1.  (per ciascun progetto/gruppo di progetti/attività economica, a seconda dei casi) [Nome]

    1.2.  [Ubicazione]

    1.3.  [Descrizione di base]

    2.  Importo dei proventi assegnati dall’obbligazione o dalle obbligazioni

    2.1.  [proventi delle obbligazioni assegnati a questo progetto/gruppo di progetti/attività economica dalla data di emissione]

    2.2.  [proventi delle obbligazioni assegnati a questo progetto/gruppo di progetti/attività economica nel periodo di riferimento]

    2.3.  Quota del progetto finanziata dall’obbligazione o dalle obbligazioni

    3.  Quota dei proventi totali utilizzata per il finanziamento (nell’anno di emissione o dopo l’anno di emissione) o per il rifinanziamento (anteriore)

    3.1.  [la quota dell’importo di cui alla riga 2.1 utilizzata per il finanziamento e il rifinanziamento]

    3.2.  [la quota dell’importo di cui alla riga 2.2 utilizzata per il finanziamento e il rifinanziamento]

    4.  Tipo e settore delle attività economiche finanziate dall’obbligazione o dalle obbligazioni

    4.1.  [Per ciascuna delle attività economiche connesse al progetto finanziate dall’obbligazione o dalle obbligazioni: i tipi/i settori]

    4.2.  [Per ciascuna delle attività economiche connesse al progetto finanziate dall’obbligazione o dalle obbligazioni: ove applicabile, i rispettivi codici NACE conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)]

    5.  Importo dei proventi assegnati dall’obbligazione o dalle obbligazioni allineati alla tassonomia

    5.1.  [sul totale dei proventi delle obbligazioni assegnati al progetto, l’importo assegnato a un’attività allineata alla tassonomia dalla data di emissione]

    5.2.  [percentuale dell’importo indicato nella riga 2.1]

    5.3.  [sui proventi delle obbligazioni assegnati al progetto nel periodo di riferimento, l’importo assegnato a un’attività allineata alla tassonomia nel periodo di riferimento]

    5.4.  [percentuale dell’importo indicato nella riga 2.2]

    6.  Obiettivi ambientali e criteri di vaglio tecnico

    6.1.  [Gli obiettivi ambientali mirati di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852]

    6.2.  [Un’indicazione degli atti delegati adottati conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 14, paragrafo 2, o all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, utilizzati per stabilire i criteri di vaglio tecnico e le loro date di applicazione]

    6.3.  [Informazioni sulla metodologia e sulle ipotesi utilizzate per il calcolo delle metriche principali relative all’impatto conformemente agli atti delegati adottati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, o dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, e per eventuali ulteriori metriche relative all’impatto]

    7.  Natura delle attività e delle spese ecosostenibili

    7.1.  [sull’importo assegnato nel periodo di riferimento di cui alla riga 5.3, importo delle spese in conto capitale]

    7.2.  [sull’importo assegnato nel periodo di riferimento di cui alla riga 5.3, importo delle spese operative]

    7.3.  [sull’importo assegnato nel periodo di riferimento di cui alla riga 5.3, importo delle immobilizzazioni]

    7.4.  [sull’importo assegnato nel periodo di riferimento di cui alla riga 5.3, importo delle attività finanziarie]

    8.  Altre informazioni pertinenti

    8.1.  [Altre informazioni pertinenti, come i pertinenti indicatori chiave di prestazione ambientale, nonché collegamenti a siti web contenenti informazioni pertinenti e collegamenti a documenti pubblici pertinenti contenenti informazioni più dettagliate, quali il sito web della società contenente una descrizione del progetto o una relazione di una consulenza ambientale]

    (1)   

    Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

    Totali:



    Dopo l’emissione

    [periodo di riferimento]

    Importo totale dei proventi delle obbligazioni assegnati dopo l’emissione: [X]

    Di cui, importo totale dei proventi delle obbligazioni assegnati ad attività economiche allineate alla tassonomia dopo l’emissione: [X]

    Importo totale dei proventi delle obbligazioni assegnati nel periodo di riferimento: [X]

    Di cui, importo totale dei proventi delle obbligazioni assegnati ad attività economiche allineate alla tassonomia nel periodo di riferimento: [X]

    Di cui:

    — Importo totale dei proventi delle obbligazioni assegnati alle spese in conto capitale allineate alla tassonomia nel periodo di riferimento: [X]

    — Importo totale dei proventi delle obbligazioni assegnati alle spese operative allineate alla tassonomia nel periodo di riferimento: [X]

    — Importo totale dei proventi delle obbligazioni assegnati a [altre spese] allineate alla tassonomia nel periodo di riferimento: [X]

    Tabella B: Informazioni sull’allineamento dei proventi alla tassonomia per le obbligazioni che utilizzano l’approccio di portafoglio per l’allocazione dei proventi delle obbligazioni

    [Le informazioni riportate nella tabella seguente devono essere fornite almeno al livello dell’attività economica, e idealmente al livello del progetto o del gruppo di progetti. Accordi di riservatezza, considerazioni in materia di concorrenza o un elevato numero di progetti ammissibili sottostanti e considerazioni analoghe possono giustificare la limitazione del grado di dettaglio che è reso disponibile. Alcune o tutte le informazioni richieste possono essere fornite al di fuori del formato della tabella.]

    Le informazioni contenute nella tabella seguente riguardano il periodo di riferimento.



    Obbligazioni verdi europee in essere

    Portafoglio di attività ecosostenibili

    [Una panoramica di tutte le obbligazioni verdi europee in essere, indicando il loro valore individuale e combinato.]

    [Una panoramica delle attività finanziarie ammissibili e delle attività di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2631 nello stato patrimoniale dell’emittente, indicando:

    1.  [Nome, ubicazione e descrizione di base del progetto.]

    2.  [Se disponibile, un’indicazione dei proventi dell’obbligazione che dovrebbero essere assegnati al progetto.]

    3.  [Se disponibile, un’indicazione della quota dell’importo di cui al punto 2 utilizzata per il finanziamento e il rifinanziamento.]

    4.  [Per ciascuna delle attività economiche connesse al progetto finanziate dall’obbligazione: i tipi/settori nonché, ove applicabile, i rispettivi codici NACE conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.]

    5.  [Ove disponibile, l’importo dei proventi per il progetto finanziato dall’obbligazione assegnati a un’attività allineata alla tassonomia] [percentuale dell’importo di cui al punto 2.]

    6.  [L’obiettivo o gli obiettivi ambientali mirati di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852] [Un’indicazione degli atti delegati adottati conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 14, paragrafo 2, o all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 utilizzati per determinare i criteri di vaglio tecnico e le relative date di applicazione] [Informazioni sulla metodologia e sulle ipotesi utilizzate per il calcolo delle principali metriche di impatto conformemente agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, o dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 e per ulteriori metriche d’impatto.]

    7.  [Se disponibile, la ripartizione dell’importo di cui al punto 5 in base al fatto che i proventi siano assegnati a immobilizzazioni o ad attività finanziarie.

    8.  [Ove applicabile, aggiunte o rimozioni rispetto al portafoglio di progetti, nel caso in cui siano aggiunte nuove obbligazioni verdi europee al portafoglio o le obbligazioni verdi europee (in scadenza) siano rimosse dal portafoglio.]

    9.  [Se disponibile, indicare l’importo e/o il numero di nuovi progetti rispetto all’importo delle nuove emissioni di obbligazioni verdi europee nell’anno civile di emissione.]

    10.  [Altre informazioni pertinenti, come i pertinenti indicatori chiave di prestazione ambientale, nonché collegamenti a siti web contenenti informazioni pertinenti e collegamenti a documenti pubblici pertinenti contenenti informazioni più dettagliate.]

    Valore totale del portafoglio di obbligazioni verdi europee in essere:

    Valore totale del portafoglio di attività ecosostenibili:

    Valore totale del portafoglio di attività ecosostenibili in relazione a un’attività allineata alla tassonomia:




    ALLEGATO III

    RELAZIONE SULL’IMPATTO DELLE OBBLIGAZIONI VERDI EUROPEE

    [Indicare nel titolo se la relazione sull’impatto è riveduta]

    Il documento e il suo contenuto non sono soggetti ad approvazione o avallo da parte dell’ESMA o di un’altra autorità competente.



    1.  Informazioni generali

    — [Data di pubblicazione della relazione sull’impatto]

    — [Ove applicabile, data di pubblicazione della relazione sull’impatto riveduta]

    — [Data di emissione dell’obbligazione o delle obbligazioni o dei segmenti dell’obbligazione o delle obbligazioni]

    — [Denominazione legale dell’emittente]

    — [Se disponibile, identificativo della persona giuridica (LEI) dell’emittente]

    — [Indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni su come contattare l’emittente]

    — [Se disponibile, denominazione dell’obbligazione o delle obbligazioni assegnate dall’emittente]

    — [Se disponibili, numeri di identificazione internazionale dei titoli (ISIN) dell’obbligazione o delle obbligazioni e dei relativi segmenti]

    — [Se la relazione sull’impatto è stata oggetto di valutazione da parte di un revisore esterno, identità e dettagli di contatto del revisore esterno]

    — [Ove applicabile, nome dell’autorità competente che ha approvato il prospetto delle obbligazioni]

    2.  Informazioni importanti

    — [La seguente dichiarazione: «[Questa obbligazione utilizza] [Queste obbligazioni utilizzano] la denominazione “obbligazione verde europea” o “EuGB” conformemente al regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)].»]

    — [Se i proventi delle obbligazioni sono stati assegnati conformemente all’articolo 5 di tale regolamento, la seguente dichiarazione: «[Questa obbligazione verde europea si avvale] [Queste obbligazioni verdi europee si avvalgono] della flessibilità che consente un parziale non allineamento ai criteri di vaglio tecnico stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 12, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafo 2, o dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (“criteri di vaglio tecnico”), come specificato nella sezione 4 della presente relazione sull’impatto.»]

    3.  Strategia e logica ambientale

    Panoramica

    — [Informazioni sulle modalità con cui l’obbligazione (o le obbligazioni) ha (hanno) contribuito alla strategia ambientale più ampia dell’emittente.]

    — [Ove applicabile, una spiegazione di eventuali modifiche alla strategia ambientale più ampia dell’emittente dalla pubblicazione della scheda informativa dell’obbligazione verde europea.]

    — [Obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 perseguiti dall’obbligazione (o dalle obbligazioni).]

    Indicatori chiave di prestazione delle spese in conto capitale e delle spese operative

    — [Se l’emittente è soggetto all’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, una descrizione di come, in che misura (ad esempio sotto forma di variazione percentuale su base annua) e in quali periodi finanziari i proventi delle obbligazioni hanno contribuito agli indicatori chiave di prestazione dell’emittente per le attività allineate alla tassonomia, il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative]

    Collegamento al piano di transizione

    — [Se l’emittente è soggetto all’obbligo di pubblicare i piani ai sensi dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), o, se del caso, dell’articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), o se l’emittente pubblica volontariamente i piani di transizione:

    — 

    — il modo in cui i proventi delle obbligazioni hanno contribuito al finanziamento e all’attuazione di tali piani. Le informazioni possono essere fornite a livello di attività economica aggregata o progetto per progetto; nonché

    — un collegamento al sito web in cui tali piani sono pubblicati.]

    4.  Allocazione dei proventi delle obbligazioni

    [Le informazioni riportate in appresso devono essere fornite almeno al livello dell’attività economica, e idealmente al livello del progetto o del gruppo di progetti. Accordi di riservatezza, considerazioni in materia di concorrenza o un elevato numero di progetti ammissibili sottostanti e considerazioni analoghe possono giustificare la limitazione del grado di dettaglio che è reso disponibile. Se i proventi delle obbligazioni sono assegnati alle spese di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2631, le informazioni possono essere fornite a livello di programma.]

    Allocazione ad attività economiche specifiche allineate alla tassonomia

    [La quota di proventi delle obbligazioni assegnata ad attività ecosostenibili a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, secondo la metodologia stabilita all’allegato II del regolamento (UE) 2023/2631:] [XX] % dei proventi delle obbligazioni]

    [Se i proventi delle obbligazioni sono stati assegnati a un’attività economica abilitante o a un’attività economica di transizione, specificare l’attività economica abilitante o l’attività economica di transizione come pure l’importo e la quota dei proventi assegnati a ciascun tipo di attività economica abilitante o di attività economica di transizione.]

    [Ove applicabile, l’importo e la quota delle attività relative ad allineate alla tassonomia attività connesse all’energia nucleare e al gas fossile conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852.]

    Allocazione ad attività economiche non allineate ai criteri di vaglio tecnico

    [Se i proventi delle obbligazioni sono stati assegnati conformemente all’articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2631, una dichiarazione attestante che i proventi [netti] dell’obbligazione sono stati parzialmente assegnati ad attività economiche non allineate ai criteri di vaglio tecnico. L’emittente descrive tale non allineamento, le attività interessate e la percentuale dei proventi assegnata a tali attività in totale e per attività, compresa una ripartizione indicante quale lettera o quali lettere dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631 sono state applicate. Inoltre, una spiegazione dei motivi per cui non è stato possibile applicare i criteri di vaglio tecnico e una spiegazione del modo in cui l’emittente garantisce che tali attività sono conformi all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/2631 e all’articolo 3, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2020/852.]

    5.  Impatto ambientale dei proventi delle obbligazioni

    — [Una stima degli impatti ambientali positivi e avversi in forma aggregata.]

    — [Informazioni sulla metodologia e ipotesi utilizzate per valutare gli impatti dei progetti, laddove la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee relativa all’obbligazione non includesse tali informazioni.]

    — [Informazioni sugli impatti ambientali positivi e negativi dei progetti e, se disponibili, metriche correlate. Laddove tali informazioni non siano disponibili a livello di progetto, occorre fornire una spiegazione.]

    — [Se l’emittente desidera includerle, le informazioni in merito a se e come il progetto contribuisce ad altri aspetti legati alla sostenibilità dell’obbligazione, inclusi gli aspetti sociali della transizione verso la neutralità climatica, ad esempio fornendo nuovi posti di lavoro, riqualificazione e infrastrutture locali alle comunità interessate dalla transizione delle attività economiche verso l’ecosostenibilità.]

    — [Se i proventi delle obbligazioni sono assegnati in conformità dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2631, l’emittente comunica separatamente le informazioni in questione per tali progetti e attività.]

    6.  Informazioni sulle relazioni

    — [Un collegamento al sito web dell’emittente di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2631]

    — [Ove applicabile, un collegamento alle pertinenti relazioni dell’emittente, quali la relazione consolidata sulla gestione o la relazione consolidata sulla sostenibilità a norma della direttiva 2013/34/UE]

    7.  Piano CapEx

    [Ove applicabile, i progressi compiuti nell’attuazione del piano CapEx di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2023/2631]

    8.  Altre informazioni pertinenti

    (1)   

    Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).

    (2)   

    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

    (3)   

    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

    [Nel caso delle obbligazioni di cartolarizzazione, i riferimenti all’emittente contenuti nel presente documento si intendono fatti al cedente e, se del caso, sono sostituiti da riferimenti al cedente.]




    ALLEGATO IV

    CONTENUTO DELLE REVISIONI PRE-EMISSIONE E POST-EMISSIONE O DELLE REVISIONI DELLE RELAZIONI SULL’IMPATTO

    Il documento e il suo contenuto non sono soggetti ad approvazione o avallo da parte dell’ESMA o di un’altra autorità competente.



    Il titolo «Revisione pre-emissione», «Revisione post-emissione» o «Revisione della relazione sull’impatto» deve apparire in modo evidente nella parte superiore della prima pagina del documento.

    1.  Informazioni generali

    — [Data di pubblicazione della revisione]

    — [Data di emissione dell’obbligazione o delle obbligazioni o dei segmenti dell’obbligazione o delle obbligazioni]

    — [Data di pubblicazione della pertinente scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee e, se del caso, della pertinente relazione sull’allocazione dei proventi, o della relazione sull’impatto]

    — [Denominazione legale dell’emittente]

    — [Se disponibile, identificativo della persona giuridica (LEI) dell’emittente]

    — [Se disponibile, denominazione dell’obbligazione assegnata dall’emittente]

    — [Se disponibili, numeri di identificazione internazionale dei titoli (ISIN) dell’obbligazione o delle obbligazioni e dei relativi segmenti]

    — [Identità e dettagli di contatto del revisore esterno, compreso l’indirizzo del suo sito web]

    — [Nome e titolo dell’analista capo nel contesto di una determinata attività di valutazione]

    — [Nome e posizione della persona responsabile in via principale dell’approvazione della revisione]

    — [Ove pertinente, data dell’ultimo aggiornamento della revisione e spiegazione dei motivi dell’aggiornamento]

    — [Ove applicabile, altri servizi forniti dal revisore esterno per l’entità valutata unitamente a una descrizione di effettivi o potenziali conflitti di interesse]

    2.  Dichiarazioni introduttive

    [Per le revisioni pre-emissione: una dichiarazione attestante che un revisore esterno ha valutato la scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee compilata di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)]

    [Per le revisioni post-emissione: una dichiarazione attestante che un revisore esterno ha valutato la relazione sull’allocazione dei proventi delle obbligazioni verdi europee compilata di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2023/2631]

    [Per le revisioni della relazione sull’impatto: una dichiarazione attestante che un revisore esterno ha valutato la relazione sull’impatto delle obbligazioni verdi europee compilata di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2023/2631]

    [Una dichiarazione attestante che la revisione costituisce un parere indipendente del revisore esterno su cui si può fare affidamento soltanto in misura limitata]

    3.  Dichiarazioni sull’allineamento dell’uso dei proventi al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

    [La presente sezione deve essere compilata solo nel caso di una revisione pre-emissione o di una revisione post-emissione]

    [Una dichiarazione relativa all’allineamento dell’uso dei proventi dell’obbligazione verde europea (o delle obbligazioni verdi europee) al regolamento (UE) 2020/852 sulla base delle informazioni fornite dall’emittente al revisore esterno:

    — se il parere espresso dal revisore indipendente è positivo, una dichiarazione attestante che l’obbligazione o le obbligazioni soddisfano — o si prevede che soddisfino, ove pertinente — i requisiti del regolamento (UE) 2023/2631 per quanto concerne l’uso dei proventi;

    — se il parere espresso dal revisore indipendente è negativo, una dichiarazione attestante che l’obbligazione o le obbligazioni non soddisfano – o si prevede che non soddisfino, ove pertinente – i requisiti del regolamento (UE) 2023/2631 per quanto riguarda l’uso dei proventi, e che la denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» può essere utilizzata solo se l’obbligazione è sottoposta a una nuova revisione e ottiene un parere positivo.]

    4.  Fonti, metodologie di valutazione e ipotesi principali

    — [Informazioni sulle fonti impiegate per preparare la revisione, compresi collegamenti a dati di misurazione e alla metodologia applicata, se disponibili]

    — [Una spiegazione delle metodologie di valutazione e delle ipotesi principali]

    — [Una spiegazione delle ipotesi e dei criteri di tassonomia utilizzati, dei limiti e delle incertezze concernenti le metodologie utilizzate e una dichiarazione chiara che indichi se il revisore esterno ritiene che la qualità delle informazioni fornite dall’emittente o da un terzo collegato sia sufficiente per lo svolgimento della revisione e la misura in cui il revisore esterno ha tentato di verificare le informazioni così fornite]

    5.  Valutazione e parere

    [In ogni caso sulla base delle informazioni fornite dall’emittente al revisore esterno – da specificare, ove opportuno]

    [Per le revisioni pre-emissione:

    — una valutazione dettagliata del fatto che la scheda informativa compilata sia o meno allineata agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) 2023/2631;

    — il parere del revisore esterno sulla valutazione di cui sopra;

    — se si prevede di assegnare i proventi delle obbligazioni conformemente all’articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2631, la valutazione e il parere sono forniti in una sezione dedicata.]

    [Per le revisioni post-emissione:

    — una valutazione dettagliata del fatto che l’emittente abbia o meno assegnato i proventi dell’obbligazione in allineamento agli articoli da 4 a 8 del regolamento (UE) 2023/2631;

    — una valutazione del fatto che l’emittente abbia o meno rispettato le norme in materia di uso previsto dei proventi di cui alla scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee;

    — il parere del revisore esterno sulle due valutazioni di cui al primo e al secondo trattino;

    — per gli attivi o le attività soggetti a un piano CapEx, una valutazione, al momento del suo completamento, del fatto che tali attivi o attività soddisfino o meno i criteri di tassonomia;

    — se si assegnano i proventi delle obbligazioni conformemente all’articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2631, la valutazione e il parere sono forniti in una sezione dedicata. La valutazione indica se ciascuno dei pertinenti requisiti stabiliti in tale articolo è stato soddisfatto.]

    [Per le revisioni della relazione sull’impatto:

    — una valutazione del fatto che l’emissione dell’obbligazione si allinei o meno alla strategia e alla logica ambientale più ampia dell’emittente;

    — una valutazione dell’impatto ambientale indicato dei proventi delle obbligazioni;

    — il parere del revisore esterno sulle valutazioni di cui al primo e al secondo trattino.]

    6.  Altre eventuali informazioni

    [Qualsiasi altra informazione che il revisore possa ritenere pertinente per la sua revisione]

    (1)   

    Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).

    (2)   

    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

    [Nel caso delle obbligazioni di cartolarizzazione, i riferimenti all’emittente contenuti nel presente documento si intendono fatti al cedente e, se del caso, sono sostituiti da riferimenti al cedente.]



    ( 1 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

    ( 2 ) Regolamento (UE) 2023/2859. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

    ( 3 ) Regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

    ( 4 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    ( 5 ) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

    ( 6 ) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

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