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Document 02021R1134-20210713
Regulation (EU) 2021/1134 of the European Parliament and of the Council of 7 July 2021 amending Regulations (EC) No 767/2008, (EC) No 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 and (EU) 2019/1896 of the European Parliament and of the Council and repealing Council Decisions 2004/512/EC and 2008/633/JHA, for the purpose of reforming the Visa Information System
Consolidated text: Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti
Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti
02021R1134 — IT — 13.07.2021 — 000.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) 2021/1134 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2021 (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2021/1134 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 luglio 2021
che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti
Articolo 1
Modifiche al regolamento (CE) n. 767/2008
Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:
il titolo è sostituito dal seguente:
« Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) »;
l’articolo 1 è così modificato:
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il presente regolamento istituisce il sistema di informazione visti (VIS) e definisce lo scopo, le funzionalità e le responsabilità del sistema. Esso definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorno di breve durata e alle decisioni adottate al riguardo, compresa la decisione di annullamento, revoca o proroga del visto, al fine di agevolare l’esame di tali domande e le relative decisioni.»;
dopo il primo comma è inserito il comma seguente:
«Il presente regolamento definisce inoltre le procedure per lo scambio di informazioni tra Stati membri in ordine ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno, comprese alcune decisioni adottate al riguardo.»;
l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Scopo del VIS
Il VIS ha lo scopo di migliorare l’attuazione della politica comune dei visti per soggiorni di breve durata, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di:
agevolare la procedura relativa alla domanda di visto;
evitare l’elusione dei criteri di determinazione dello Stato membro competente per l’esame della domanda di visto;
agevolare la lotta contro la frode;
agevolare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all’interno del territorio degli Stati membri;
contribuire all’identificazione e al rimpatrio di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri;
contribuire all’identificazione di persone in circostanze specifiche di cui all’articolo 22 septdecies;
contribuire alla prevenzione, all’accertamento e all’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
contribuire a prevenire le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri;
contribuire alla corretta identificazione delle persone;
sostenere gli obiettivi del sistema di informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi soggetti a un rifiuto d’ingresso, di persone ricercate per l’arresto o a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse o persone vulnerabili, di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico.
Per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno, il VIS ha lo scopo di agevolare lo scambio di dati tra gli Stati membri sulle relative domande e decisioni, al fine di:
sostenere un elevato livello di sicurezza in tutti gli Stati membri contribuendo a valutare se il richiedente o titolare di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica;
agevolare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all’interno del territorio degli Stati membri;
contribuire all’identificazione e al rimpatrio di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri;
contribuire alla prevenzione, all’accertamento e all’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
contribuire alla corretta identificazione delle persone;
contribuire all’identificazione di persone in circostanze specifiche di cui all’articolo 22 septdecies;
agevolare l’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e della direttiva 2013/32/UE;
sostenere gli obiettivi del SIS relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi soggetti a un rifiuto d’ingresso, di persone ricercate per l’arresto, a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse o persone vulnerabili, di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico.
Articolo 2 bis
Architettura
Il VIS è basato su un’architettura centralizzata e consta degli elementi seguenti:
l’archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817;
un sistema di informazione centrale (“sistema centrale del VIS”);
interfacce uniformi nazionali (National Uniform Interfaces — NUI) in ciascuno Stato membro, basate su specifiche tecniche comuni e identiche in tutti gli Stati membri, che consentano la connessione tra il sistema centrale del VIS e le infrastrutture nazionali negli Stati membri;
un’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le NUI;
un canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale del VIS e il sistema centrale del sistema di ingressi/uscite (EES);
un’infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale del VIS e:
le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo (ESP) istituito dall’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817;
il servizio comune di confronto biometrico istituito dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2019/817;
il CIR; e
il rilevatore di identità multiple istituito dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/817;
un meccanismo di consultazione in merito alle domande e di scambio di informazioni fra le autorità competenti per i visti (“VIS Mail”);
un portale per i vettori;
un servizio web sicuro che permette la comunicazione tra il sistema centrale del VIS, da un lato, e il portale per i vettori e i sistemi internazionali (banche dati di Interpol), dall’altro;
un archivio di dati ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche.
Il sistema centrale del VIS, le NUI, il servizio web, il portale per i vettori e l’infrastruttura di comunicazione del VIS condividono e riutilizzano nella massima misura tecnicamente possibile i componenti hardware e software, rispettivamente, del sistema centrale dell’EES, delle interfacce uniformi nazionali dell’EES, del portale per i vettori dell’ETIAS, del servizio web dell’EES e dell’infrastruttura di comunicazione dell’EES.
l’articolo 3 è soppresso;
l’articolo 4 è così modificato:
i punti 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
“autorità competenti per i visti”, le autorità che in ogni Stato membro sono competenti per l’esame delle domande di visto e per l’adozione delle relative decisioni ovvero per l’adozione di decisioni di annullamento, revoca o proroga dei visti, comprese le autorità centrali competenti per i visti e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera;
“autorità designata”, l’autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 22 terdecies, paragrafo 1, responsabile della prevenzione, dell’accertamento o dell’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
“autorità designata per il VIS”, l’autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 9 quinquies, paragrafo 1, responsabile della verifica manuale e della misura conseguente ai riscontri positivi di cui a tale paragrafo;
“unità centrale ETIAS”, l’unità istituita nell’ambito dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
“modulo di domanda”, il modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto Schengen di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 810/2009;
“richiedente”, chiunque abbia presentato una domanda di visto, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno;
i punti 12), 13) e 14) sono sostituiti dai seguenti:
“dati del VIS” o “dati VIS”, tutti i dati conservati nel sistema centrale del VIS e nel CIR a norma degli articoli da 9 a 14 e da 22 bis a 22 septies;
“dati di identità”, i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a) e a bis), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera d);
“dati relativi alle impronte digitali”, i dati del VIS relativi alle impronte digitali;
“immagine del volto”, l’immagine digitalizzata del volto;
“riscontro positivo”, la coincidenza stabilita da un confronto automatizzato dei dati personali registrati in un fascicolo relativo alla domanda nel VIS con gli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 9 undecies oppure con i dati personali presenti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati nel VIS, in un altro sistema di informazione dell’UE di cui all’articolo 9 bis o all’articolo 22 ter (sistemi di informazione dell’UE), nei dati Europol o nelle banche dati Interpol interrogate dal VIS;
“dati Europol”, i dati personali trattati da Europol per la finalità di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );
“permesso di soggiorno”, un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio ( 5 ), e un documento di cui all’articolo 2, punto 16, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;
“visto per soggiorno di lunga durata”, l’autorizzazione rilasciata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 18 della convenzione di Schengen;
“contrasto”, la prevenzione, l’accertamento o l’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
“reati di terrorismo”, i reati previsti dal diritto nazionale di cui agli articoli da 3 a 14 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) o, per gli Stati membri che non sono vincolati da tale direttiva, i reati previsti dal diritto nazionale equivalenti a uno di tali reati;
“reato grave”, un reato che corrisponde o equivale a uno dei reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ( 9 ), se punibile conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni.
gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 5
Categorie di dati
Solo le seguenti categorie di dati sono registrate nel VIS:
i dati alfanumerici:
sul richiedente un visto e sui visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati di cui all’articolo 9, punti da 1 a 4, e agli articoli da 10 a 14;
sul richiedente un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno e sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno richiesti, rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati, prorogati o rinnovati di cui all’articolo 22 bis, e articoli da 22 quater, a 22 septies;
sui riscontri positivi di cui agli articoli 9 bis e 22 ter e i pareri motivati di cui agli articoli 9 sexies, 9 octies e 22 ter;
le immagini del volto di cui all’articolo 9, punto 5, e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j);
i dati relativi alle impronte digitali di cui all’articolo 9, punto 6, e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera k);
la scansione della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio di cui all’articolo 9, punto 7, e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera h);
i collegamenti con altre domande di cui all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all’articolo 22 bis, paragrafo 4.
Articolo 5 bis
Elenco dei documenti di viaggio riconosciuti
Articolo 6
Accesso per inserimento, modifica o cancellazione dei dati
Tale accesso è consentito nella misura in cui i dati sono necessari all’assolvimento dei compiti di tali autorità nazionali e degli organismi dell’Unione, conformemente a detti scopi, e sono proporzionati agli obiettivi perseguiti.
In deroga alle disposizioni sull’uso dei dati di cui ai capi II, III e III bis, i dati relativi alle impronte digitali e le immagini del volto dei minori possono essere utilizzati solo per interrogare il VIS e, in caso di riscontro positivo, possono essere consultati solo per verificare l’identità del minore:
nella procedura relativa alla domanda di visto, conformemente all’articolo 15; o
alle frontiere esterne o all’interno degli Stati membri, a norma dell’articolo 18, 19 o 20, o dell’articolo 22 octies, 22 nonies o 22 decies.
Qualora l’interrogazione con dati alfanumerici non possa essere eseguita a causa della mancanza di un documento di viaggio, i dati relativi alle impronte digitali dei minori possono essere utilizzati anche per interrogare il VIS nell’ambito della procedura in materia di asilo ai sensi dell’articolo 21, 22, 22 undecies o 22 duodecies.
Le autorità autorizzate a consultare il VIS o ad accedervi al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi sono designate conformemente al capo III ter.
all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
Nel trattamento dei dati personali nell’ambito del VIS ogni autorità competente rispetta pienamente la dignità umana nonché i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compreso il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.
È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane e alle persone con disabilità.
Il benessere, la sicurezza e l’incolumità del minore, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani, sono tenuti in considerazione. Il minore ha anche diritto all’ascolto, tenuto adeguatamente conto della sua età e del suo grado di maturità.»;
il titolo del capo II è sostituito dal seguente:
«INSERIMENTO E USO DEI DATI SUI VISTI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER I VISTI»;
l’articolo 8 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
l’articolo 9 è così modificato:
il punto 4 è così modificato:
le lettere da a) a c bis) sono sostituite dalle seguenti:
cognome; nome o nomi; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze attuali; sesso;
cognome alla nascita (precedente/i cognome/i); luogo e paese di nascita; cittadinanza alla nascita;
tipo e numero del documento di viaggio;
data di scadenza della validità del documento di viaggio;
paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;»;
la lettera l) è sostituita dalla seguente:
attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative) e datore di lavoro; per gli studenti, nome dell’istituto di istruzione;»;
è aggiunta la lettera seguente:
ove applicabile, il fatto che il richiedente presenti domanda in quanto familiare di un cittadino dell’Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra.
i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
immagine del volto del richiedente, conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 810/2009, con la precisazione se tale immagine sia stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda;
impronte digitali del richiedente, conformemente all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 810/2009;
scansione della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio.»;
sono aggiunti i seguenti commi:
«Il richiedente indica l’attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative) da un elenco predefinito.
La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 48 bis per stabilire l’elenco predefinito di occupazioni (gruppi di posizioni lavorative).»;
sono inseriti i nuovi articoli seguenti:
«Articolo 9 bis
Interrogazione di altri sistemi di informazione e banche dati
Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a), c) e d), all’articolo 21, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009 e ai fini dell’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del presente regolamento, il VIS avvia un’interrogazione utilizzando l’ESP per confrontare i dati pertinenti di cui all’articolo 9, punti 4, 5 e 6, del presente regolamento con i dati presenti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati:
nel sistema di informazione Schengen (SIS);
nell’EES;
nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso l’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240 (elenco di controllo ETIAS);
nell’Eurodac;
nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali per i cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN);
nei dati Europol;
nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD); e
nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN).
Il confronto è effettuato sia con i dati alfanumerici che con quelli biometrici, a meno che il sistema di informazione o la banca dati interrogata non contenga una sola di tali categorie di dati.
In particolare, il VIS verifica:
per quanto riguarda il SIS, se:
il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato;
il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno;
il richiedente è oggetto di una segnalazione di rimpatrio;
il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercata per l’arresto a fini di estradizione;
il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona scomparsa o vulnerabile a cui deve essere impedito di viaggiare;
il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona ricercata nell’ambito di un procedimento giudiziario;
il richiedente o il documento di viaggio è oggetto di una segnalazione di persone o oggetti da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico;
per quanto riguarda l’EES, se:
il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine o se il richiedente è stato segnalato come soggiornante fuoritermine in passato nell’EES;
il richiedente è registrato nell’EES per essere stato oggetto di un respingimento;
il soggiorno previsto del richiedente supera la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o a un permesso di soggiorno;
per quanto riguarda l’ETIAS, se:
il richiedente è una persona per la quale un’autorizzazione ai viaggi rilasciata, rifiutata, annullata o revocata è registrata nell’ETIAS o se il suo documento di viaggio corrisponde a tale autorizzazione ai viaggi rilasciata, rifiutata, annullata o revocata;
i dati forniti nell’ambito della domanda corrispondono ai dati contenuti nell’elenco di controllo ETIAS;
per quanto riguarda l’Eurodac, se il richiedente è registrato in tale banca dati;
per quanto riguarda l’ECRIS-TCN, se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono stati registrati in tale sistema nei 25 anni precedenti, in merito a condanne per reati di terrorismo, o nei 15 anni precedenti, in merito a condanne per altri reati gravi;
per quanto riguarda i dati Europol, se i dati forniti nella domanda corrispondono a informazioni contenute nei dati Europol;
per quanto riguarda le banche dati Interpol, se:
il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato nella banca dati SLTD di Interpol;
il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un fascicolo della banca dati TDAWN di Interpol.
In caso di riscontri positivi conformemente al paragrafo 4, lettera a), punto iv), al paragrafo 4, lettere e) e f), e al paragrafo 4, lettera g), punto ii), il VIS lo comunica automaticamente all’autorità designata per il VIS dello Stato membro che tratta la domanda. Tale comunicazione automatica contiene i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell’articolo 9, paragrafi 4, 5 e 6.
In caso di riscontri positivi conformemente al paragrafo 4, lettera c), punto ii), il VIS lo comunica automaticamente all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito i dati oppure, se i dati sono stati inseriti da Europol, all’unità nazionale ETIAS degli Stati membri che trattano la domanda. Tale comunicazione automatica contiene i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell’articolo 9, punto 4.
Articolo 9 ter
Norme specifiche per i familiari di cittadini Unione o altri cittadini di paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell’Unione
Il VIS non verifica:
se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine o se lo è stato in passato, tramite consultazione dell’EES;
se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono registrati nell’Eurodac.
Articolo 9 quater
Verifica manuale e misura conseguenti ai riscontri positivi da parte delle autorità competenti per i visti
L’autorità competente per i visti ha inoltre accesso, in via temporanea, ai dati SIS, EES, ETIAS, Eurodac o SLTD di Interpol che hanno generato il riscontro positivo, per il tempo necessario alle verifiche di cui al presente articolo e all’esame della domanda di visto nonché in caso di procedura di ricorso. Tale accesso temporaneo è conforme agli strumenti giuridici che disciplinano il SIS, l’EES, l’ETIAS, l’Eurodac e l’SLTD.
Articolo 9 quinquies
Verifica manuale dei riscontri positivi da parte delle autorità designate per il VIS
Qualora l’autorità designata per il VIS sia l’ufficio SIRENE, gli Stati membri stanziano risorse aggiuntive sufficienti per consentire all’ l’ufficio SIRENE di svolgere i compiti affidati all’autorità designata per il VIS ai sensi del presente regolamento.
Articolo 9 sexies
Verifica manuale e misure conseguenti ai riscontri positivi nell’elenco di controllo ETIAS
Articolo 9 septies
Azioni conseguenti a determinati riscontri positivi da parte dell’ufficio SIRENE
In caso di riscontri positivi conformemente all’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), punto iii), l’ufficio SIRENE dello Stato membro che tratta la domanda:
se la decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto di ingresso, informa immediatamente lo Stato membro di rilascio tramite lo scambio di informazioni supplementari affinché lo Stato membro di rilascio cancelli immediatamente la segnalazione di rimpatrio e inserisca una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1861;
se la decisione di rimpatrio non è accompagnata da un divieto di ingresso, informa immediatamente lo Stato membro di rilascio tramite lo scambio di informazioni supplementari, affinché lo Stato membro di rilascio cancelli senza indugio la segnalazione di rimpatrio.
Articolo 9 octies
Misure conseguenti a determinati riscontri positivi da parte delle autorità designate per il VIS
Articolo 9 nonies
Attuazione e manuale
Articolo 9 decies
Responsabilità di Europol
Europol adegua il proprio sistema di informazione al fine di garantire il trattamento automatico delle interrogazioni a norma dell’articolo 9 bis, paragrafo 3, e all’articolo 22 ter, paragrafo 2.
Articolo 9 undecies
Indicatori di rischio specifici
La Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 48 bis al fine di definire ulteriormente tali rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o l’alto rischio epidemico in base a:
statistiche generate dall’EES che indicano tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di titolari di visto;
statistiche generate dal VIS in conformità dell’articolo 45 bis indicanti tassi anormali di rifiuto di domande di visto dovuti a un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o a un alto rischio epidemico associato a uno specifico gruppo di titolari di visto;
statistiche generate dal VIS in conformità dell’articolo 45 bis e dall’EES indicanti correlazioni tra informazioni raccolte tramite il modulo di domanda e titolari di visto fuoritermine o respingimenti;
informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a indicatori di rischio specifici o minacce per la sicurezza individuati da uno Stato membro;
informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a tassi anormali di soggiorni fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di titolari di visto in uno Stato membro;
informazioni su alti rischi epidemici specifici fornite da Stati membri e informazioni in materia di sorveglianza epidemiologica e valutazioni del rischio fornite dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nonché segnalazioni di focolai di malattie da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
I rischi specifici di cui al primo comma del presente paragrafo sono riesaminati almeno ogni sei mesi e, se necessario, la Commissione adotta un nuovo atto di esecuzione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
Sulla base dei rischi specifici rilevati in conformità del paragrafo 3, l’unità centrale ETIAS stabilisce una serie di indicatori di rischio specifici consistenti in una combinazione di uno o più dei dati seguenti:
fascia di età, sesso, cittadinanza;
paese e città di residenza;
lo Stato membro o Stati membri di destinazione;
lo Stato membro del primo ingresso;
scopo del viaggio;
attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative).
Articolo 9 duodecies
Commissione di esame VIS
Articolo 9 terdecies
Commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS
La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS coadiuva inoltre la commissione di esame VIS nell’esecuzione dei suoi compiti quando quest’ultima la consulta su questioni specifiche relative ai diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne la vita privata, la protezione dei dati personali e la non discriminazione.
La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS ha accesso alle verifiche di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1240.
all’articolo 10, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
territorio all’interno del quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi conformemente agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 810/2009;»;
l’articolo 11 è soppresso;
l’articolo 12, paragrafo 2, è così modificato:
alla lettera a), è inserito il punto seguente:
non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del transito aeroportuale previsto;»;
è inserito il comma seguente:
«Nel VIS la numerazione dei motivi del rifiuto corrisponde alla numerazione dei motivi del rifiuto di cui al modulo uniforme di rifiuto che figura nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 810/2009.»;
all’articolo 13, è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
l’articolo 15 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
L’autorità competente per i visti consulta il VIS ai fini dell’esame delle domande e delle decisioni ad esse correlate, compresa la decisione di annullamento, revoca o proroga dei visti, conformemente alle pertinenti disposizioni. La consultazione del VIS da parte dell’autorità competente per i visti consente di stabilire:
se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rilascio, rifiuto, annullamento, revoca o proroga di un visto; e
se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rilascio, rifiuto, ritiro, revoca, annullamento, proroga o rinnovo di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno.»;
il paragrafo 2 è così modificato:
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
tipo e numero del documento di viaggio, data di scadenza della validità del documento di viaggio, paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;»;
la lettera f) è sostituita dalle seguenti:
immagine del volto;
numero della vignetta visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e data di rilascio di eventuali visti, visti per soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno precedenti.»;
è inserito il paragrafo seguente:
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
l’articolo 16 è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
Utilizzo del VIS ai fini della consultazione e della richiesta di documenti
Lo Stato membro o gli Stati membri consultati inviano la risposta al VIS che la ritrasmette, tramite VIS Mail, allo Stato membro che ha creato il fascicolo.
Se la risposta è negativa, in essa è specificato se il richiedente rappresenta una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali.
Ai soli fini della procedura di consultazione è integrato nel VIS l’elenco degli Stati membri che chiedono che le autorità centrali degli altri Stati membri consultino le loro autorità centrali nel corso dell’esame di domande di visto uniforme presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini, in conformità dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009. Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di tale elenco.
La trasmissione di informazioni tramite VIS Mail si applica anche:
alla trasmissione di informazioni riguardanti visti rilasciati a cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini (“notifica ex post”) a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 810/2009;
alla trasmissione di informazioni riguardanti visti rilasciati con validità territoriale limitata a norma dell’articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009;
alla trasmissione di informazioni riguardanti decisioni di annullamento e revoca di un visto nonché delle relative motivazioni a norma dell’articolo 13, paragrafo 4;
alla trasmissione delle richieste di rettifica o cancellazione dei dati a norma rispettivamente dell’articolo 24, paragrafo 2, e dell’articolo 25, paragrafo 2, come pure dei contatti tra Stati membri a norma dell’articolo 38, paragrafo 2;
a tutti gli altri messaggi connessi alla cooperazione consolare che implichino la trasmissione di dati personali registrati nel VIS o a questi collegati, alla trasmissione di richieste all’autorità competente per i visti affinché inoltri copie dei documenti giustificativi relativi alla domanda e alla trasmissione di copie elettroniche di tali documenti.
l’articolo 17 è soppresso;
il titolo del capo III è sostituito dal seguente:
«ACCESSO DI ALTRE AUTORITÀ AI DATI SUI VISTI»;
l’articolo 17 bis è così modificato:
al paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
verificare, qualora l’identità di un titolare del visto sia verificata mediante le impronte digitali o l’immagine del volto, l’identità di un titolare del visto mettendo a confronto le impronte digitali o, se l’immagine del volto è registrata nel VIS con l’indicazione che l’immagine del volto è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda, conformemente all’articolo 23, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e all’articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento.»;
sono inseriti i paragrafi seguenti:
l’articolo 18 è così modificato:
al paragrafo 4, la lettera b) è sostituito dalla seguente:
immagini del volto;»;
al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
immagini del volto;»;
il paragrafo 6 è così modificato:
alla lettera a) del primo comma, il punto ii) è sostituito dal seguente:
l’identità è verificata al valico di frontiera in questione mediante le impronte digitali o l’immagine del volto rilevata sul posto in conformità dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;»;
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo verificano le impronte digitali o l’immagine del volto del titolare del visto confrontandole con le impronte digitali o l’immagine del volto rilevata sul posto registrate nel VIS. Per i titolari di visto le cui impronte digitali o la cui immagine del volto non possono essere utilizzate, l’interrogazione di cui al paragrafo 1 è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al richiamato paragrafo.»;
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
l’articolo 19 è così modificato:
al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
immagini del volto;»;
all’articolo 19 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
l’articolo 20 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a), a bis), b), c) o c bis), o di cui all’articolo 9, punto 5. Tuttavia, l’immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.»;
al paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
immagini del volto;
dati inseriti, di cui agli articoli da 10 a 14, riguardo ai visti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati.»;
gli articoli 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 21
Accesso ai dati VIS per la determinazione della competenza per le domande di protezione internazionale
Qualora le impronte digitali del richiedente protezione internazionale non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a), a bis), b), c) o c bis), o di cui all’articolo 9, punto 5. Tuttavia, l’immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.
Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che è registrato nel VIS un visto rilasciato con data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda di protezione internazionale o un visto prorogato fino ad una data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda di protezione internazionale, l’autorità competente in materia di asilo ha accesso al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda, e per quanto riguarda i dati di cui alla lettera e) del presente paragrafo relativi al coniuge e ai figli, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:
numero della domanda, autorità che ha rilasciato o prorogato il visto e se lo ha rilasciato per conto di un altro Stato membro;
dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a) e a bis);
immagini del volto;
dati inseriti, di cui agli articoli 10, 13 e 14, riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o prorogati;
dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a) e a bis), dei fascicoli relativi alla domanda relativi al coniuge e ai figli.
Articolo 22
Accesso ai dati VIS per l’esame della domanda di protezione internazionale
Qualora le impronte digitali del richiedente protezione internazionale non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a), a bis), b), c) o c bis), o di cui all’articolo 9, punto 5. Tuttavia, l’immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.
Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi a un richiedente protezione internazionale sono registrati nel VIS, l’autorità competente in materia di ha accesso al VIS per consultare i seguenti dati del richiedente e degli eventuali fascicoli correlati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera f) del presente paragrafo, del coniuge e dei figli, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:
numero della domanda;
dati ricavati dal modulo o dai moduli di domanda di cui all’articolo 9, punto 4;
immagini del volto di cui all’articolo 9, punto 5;
scansione della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio di cui all’articolo 9, punto 7;
dati inseriti, di cui agli articoli 10, 13 e 14, riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o prorogati;
dati di cui all’articolo 9, punto 4, dei fascicoli relativi al coniuge e ai figli.
dopo l’articolo 22, sono inseriti i capi seguenti:
«Capo III bis
INSERIMENTO E USO DEI DATI SUI VISTI PER SOGGIORNI DI LUNGA DURATA E SUI PERMESSI DI SOGGIORNO
Articolo 22 bis
Procedure per l’inserimento dei dati al momento della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno
Al momento della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, l’autorità competente per il ricevimento o l’esame della domanda crea senza indugio un fascicolo relativo alla domanda inserendo nel VIS i seguenti dati, nella misura in cui il richiedente sia tenuto a fornirli in conformità del pertinente diritto dell’Unione o nazionale:
numero della domanda;
informazioni sullo status, con l’indicazione che è stato richiesto un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;
autorità alla quale la domanda è stata presentata e relativa sede;
cognome, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze attuali, sesso, luogo di nascita;
tipo e numero del documento di viaggio;
data di scadenza della validità del documento di viaggio;
paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;
scansione della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio;
nel caso dei minori, cognome e nomi del titolare della potestà genitoriale o del tutore legale del richiedente;
immagine del volto del richiedente con la precisazione se tale immagine sia stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda;
impronte digitali del richiedente.
Per quanto riguarda le immagini del volto di cui al paragrafo 1, lettere j) e k), i dati dei minori possono essere inseriti nel VIS soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
il personale addetto al rilevamento dei dati dei minori è stato specificamente formato per effettuare il rilevamento dei dati biometrici di un minore con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, nel pieno rispetto dell’interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;
i minori sono accompagnati da un familiare adulto o dal tutore legale al momento del rilevamento dei dati;
per il rilevamento dei dati non è esercitata alcuna forza.
Articolo 22 ter
Interrogazione dei sistemi di informazione e delle banche dati
Allo scopo di valutare se la persona possa rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica degli Stati membri ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/399 e ai fini dell’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, il VIS avvia un’interrogazione utilizzando l’ESP, per confrontare i dati pertinenti di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), i), j) e k), del presente regolamento con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati:
nel SIS;
nell’EES;
nell’ETIAS, compreso l’elenco di controllo ETIAS;
nel VIS;
nell’ECRIS-TCN;
nei dati Europol;
nell’SLTD dell’Interpol; e
nel TDAWN dell’Interpol.
Il confronto è effettuato sia con i dati alfanumerici che con quelli biometrici, a meno che il sistema di informazione o la banca dati interrogata non contenga una sola di tali categorie di dati.
In particolare, il VIS verifica:
per quanto riguarda il SIS, se:
il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato;
il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno;
il richiedente è oggetto di una segnalazione di rimpatrio;
il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercata per l’arresto a fini di estradizione;
il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona scomparsa o vulnerabile a cui deve essere impedito di viaggiare;
il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona ricercata nell’ambito di un procedimento giudiziario;
il richiedente o il documento di viaggio è oggetto di una segnalazione di persone o oggetti da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico;
per quanto riguarda l’EES, se il richiedente è registrato nell’EES per essere stato oggetto di un respingimento per uno dei motivi di cui all’allegato V, parte B, lettere B), D), H) o I), del regolamento (UE) 2016/399;
per quanto riguarda l’ETIAS, se:
il richiedente è una persona per la quale un’autorizzazione ai viaggi rifiutata, annullata o revocata è registrata nell’ETIAS per uno dei motivi di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b), d) o e), o all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, o se il documento di viaggio del richiedente corrisponde a tale autorizzazione ai viaggi rifiutata, annullata o revocata;
i dati forniti nell’ambito della domanda corrispondono ai dati presenti nell’elenco di controllo ETIAS;
per quanto riguarda il VIS, se il richiedente corrisponde a una persona:
per la quale un visto rifiutato, annullato o revocato è registrato nel VIS per uno dei motivi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), punti i), v) o vi), o all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b),
per la quale un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rifiutato, ritirato, revocato o annullato è registrato nel VIS per uno dei motivi di cui all’articolo 22 quinquies, paragrafo 1, lettera a); o
il cui documento di viaggio corrisponde a un visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno rifiutato, ritirato, revocato o annullato di cui al punto i) o ii);
per quanto riguarda l’ECRIS-TCN, se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono stati registrati in tale sistema nei 25 anni precedenti in merito a condanne per reati di terrorismo, o nei 15 anni precedenti in merito a condanne per altri reati gravi;
per quanto riguarda i dati Europol, se i dati forniti nella domanda corrispondono a informazioni contenute nei dati Europol;
per quanto riguarda le banche dati Interpol, se:
il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato nella banca dati SLTD di Interpol;
il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un fascicolo della banca dati TDAWN di Interpol.
Se l’obbligo di cui al presente paragrafo non è rispettato, il VIS non interroga le banche dati di Interpol.
In caso di riscontri positivi conformemente al paragrafo 3, lettera a), punto iv), al paragrafo 3, lettere e) e f), e al paragrafo 3, lettera g), punto ii), il VIS lo comunica automaticamente all’autorità designata per il VIS dello Stato membro che tratta la domanda. Tale comunicazione automatica contiene i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), e i), j) e k).
In caso di riscontri positivi conformemente al paragrafo 3, lettera c), punto ii), il VIS lo comunica automaticamente all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito i dati oppure, se i dati sono stati inseriti da Europol, all’unità nazionale ETIAS degli Stati membri che trattano la domanda. Tale comunicazione automatica contiene i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera i).
Ai fini della verifica manuale di cui al primo comma del presente paragrafo, l’autorità competente ha accesso al fascicolo relativo alla domanda e a tutti i fascicoli collegati, nonché ai riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato di cui al paragrafo 8.
L’autorità competente ha inoltre accesso, in via temporanea, ai dati VIS, SIS, EES, ETIAS, o SLTD che hanno generato il riscontro positivo, per il tempo necessario alle verifiche di cui al presente articolo e all’esame della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno nonché in caso di procedura di ricorso.
L’autorità competente verifica se l’identità del richiedente registrata nel fascicolo relativo alla domanda corrisponde ai dati in uno dei sistemi di informazione o delle banche dati interrogate.
Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda corrispondano ai dati conservati nel pertinente sistema di informazione o banca dati, il riscontro positivo è preso in considerazione per valutare se il richiedente un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica degli Stati membri che trattano la domanda.
Qualora il riscontro positivo riguardi una persona nei confronti della quale un altro Stato membro ha inserito nel SIS una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno o una segnalazione di rimpatrio, si applica la consultazione preventiva a norma dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 2018/1861 o dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1860.
Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda non corrispondano ai dati conservati nel rispettivo sistema di informazione o banca dati, l’autorità competente cancella il falso riscontro positivo dal fascicolo.
Articolo 22 quater
Dati da aggiungere in caso di rilascio di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno
Qualora adotti una decisione di rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, l’autorità competente aggiunge al fascicolo i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale:
informazioni sullo status, con l’indicazione che è stato rilasciato un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;
autorità che ha adottato la decisione;
luogo e data della decisione di rilascio del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno;
tipo di documento rilasciato (visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno);
numero di visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno rilasciato;
date di decorrenza e di scadenza della validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno;
dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, se disponibili e non inseriti nel fascicolo relativo alla domanda al momento della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno.
Articolo 22 quinquies
Dati da aggiungere in determinati casi di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno
Qualora adotti una decisione di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno perché il richiedente è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, oppure perché ha presentato documenti ottenuti con la frode, falsificati o manomessi, l’autorità competente aggiunge al fascicolo i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale:
informazioni sullo status, con l’indicazione che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è stato rifiutato perché il richiedente è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, oppure perché ha presentato documenti ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;
autorità che ha adottato la decisione;
luogo e data della decisione.
Articolo 22 sexies
Dati da aggiungere in caso di ritiro, revoca o annullamento di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno
Qualora adotti una decisione di ritiro, revoca o annullamento di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, l’autorità competente aggiunge al fascicolo i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale:
informazioni sullo status, con l’indicazione che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è stato ritirato, revocato o annullato;
autorità che ha adottato la decisione;
luogo e data della decisione;
se pertinente, i motivi di ritiro, revoca o annullamento del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, in conformità dell’articolo 22 quinquies.
Articolo 22 septies
Dati da aggiungere in caso di proroga di visto per soggiorno di lunga durata o di rinnovo di permesso di soggiorno
Qualora adotti una decisione di proroga di un visto per soggiorno di lunga durata, l’autorità competente aggiunge al fascicolo relativo alla domanda i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale:
informazioni sullo status, con l’indicazione che il visto per soggiorno di lunga durata è stato prorogato;
autorità che ha adottato la decisione;
luogo e data della decisione;
numero della vignetta visto;
data di decorrenza e di scadenza della validità del visto per soggiorno di lunga durata.
Articolo 22 octies
Accesso ai dati VIS a fini di verifica dei visti per soggiorni di lunga durata e dei permessi di soggiorno ai valichi di frontiera esterni
Unicamente allo scopo di verificare l’identità del titolare o l’autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o di verificare se sono soddisfatte le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri in conformità dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, le autorità competenti a effettuare le verifiche ai valichi di frontiera esterni, in conformità di tale regolamento, sono abilitate a eseguire interrogazioni del VIS utilizzando i dati seguenti:
cognome, nome o nomi; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso; tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio; e data di scadenza della validità del documento o dei documenti di viaggio; oppure
numero di visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno.
Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi al titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno sono registrati nel VIS, l’autorità competente per i controlli di frontiera ha accesso al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e dei fascicoli collegati, in conformità dell’articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:
informazioni sullo status del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, con l’indicazione che è stato rilasciato, ritirato, revocato, annullato, prorogato o rinnovato;
dati di cui all’articolo 22 quater, lettere d), e) e f);
se applicabili, dati di cui all’articolo 22 septies, paragrafo 1, lettere d) ed e);
immagini del volto di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j).
Articolo 22 nonies
Accesso ai dati VIS a fini di verifica all’interno del territorio degli Stati membri
Qualora l’identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non possa essere verificata mediante le impronte digitali, le autorità competenti possono anche eseguire la verifica con l’immagine del volto.
Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi al titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno sono registrati nel VIS, l’autorità competente è abilitata ad accedere al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e dei fascicoli collegati, in conformità dell’articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:
informazioni sullo status del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, con l’indicazione che è stato rilasciato, ritirato, revocato, annullato, prorogato o rinnovato;
dati di cui all’articolo 22 quater, lettere d), e) e f);
se applicabili, dati di cui all’articolo 22 septies, paragrafo 1, lettere d) ed e);
immagini del volto di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j).
Articolo 22 decies
Accesso ai dati VIS a fini di identificazione
Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) o lettera j). Tuttavia, l’immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.
Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l’autorità competente è abilitata ad accedere al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e dei fascicoli collegati, in conformità dell’articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:
numero della domanda, informazioni sullo status e autorità alla quale la domanda è stata presentata;
dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) e i);
immagini del volto di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j);
dati inseriti riguardo ai visti per soggiorni di lunga durata o ai permessi di soggiorno rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati, prorogati o rinnovati, di cui agli articoli da 22 quater a 22 septies.
Articolo 22 undecies
Accesso ai dati VIS per la determinazione della competenza per le domande di protezione internazionale
Qualora le impronte digitali del richiedente protezione internazionale non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) o lettera j). L’immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.
Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno è registrato nel VIS, l’autorità competente in materia di asilo ha accesso al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera e) del presente paragrafo, dei fascicoli relativi alla domanda relativi al coniuge e ai figli, in conformità dell’articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:
numero della domanda e autorità che ha rilasciato, revocato, annullato, , prorogato o rinnovato il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno;
dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g);
dati inseriti riguardo ai visti per soggiorni di lunga durata o ai permessi di soggiorno rilasciati, ritirati, revocati, annullati, prorogati o rinnovati, di cui agli articoli 22 quater, 22 sexies e 22 septies;
immagini del volto di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j);
dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), dei fascicoli relativi alla domanda relativi al coniuge e ai figli.
Articolo 22 duodecies
Accesso ai dati VIS per l’esame della domanda di protezione internazionale
Qualora le impronte digitali del richiedente protezione internazionale non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l’interrogazione è eseguita con i dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) o lettera j). L’immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.
Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi a un richiedente protezione internazionale sono registrati nel VIS, l’autorità competente in materia di asilo è abilitata ad accedere al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera f) del presente paragrafo, dei fascicoli relativi alla domanda collegati al coniuge e ai figli, ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:
numero della domanda;
dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g);
immagini del volto di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j);
immagini scannerizzate della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera h);
dati inseriti riguardo ai visti per soggiorni di lunga durata o ai permessi di soggiorno rilasciati, ritirati, revocati, annullati, prorogati o rinnovati, di cui agli articoli 22 quater, 22 sexies e 22 septies;
dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), dei fascicoli relativi alla domanda relativi al coniuge e ai figli.
La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 604/2013.
CAPO III ter
PROCEDURA E CONDIZIONI DI ACCESSO AL VIS A FINI DI CONTRASTO
Articolo 22 terdecies
Autorità designate degli Stati membri
I dati consultati da tali autorità sono trattati unicamente ai fini del caso specifico per il quale sono stati consultati.
Le autorità designate e il punto di accesso centrale possono far parte della stessa organizzazione se la normativa diritto nazionale lo consente, ma il punto di accesso centrale agisce in modo del tutto indipendente dalle autorità designate nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. Il punto di accesso centrale è distinto dalle autorità designate e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica che effettua in modo indipendente.
Gli Stati membri possono designare più punti di accesso centrale in modo da riflettere le loro strutture organizzative e amministrative in adempimento dei loro obblighi costituzionali o giuridici.
Articolo 22 quaterdecies
Europol
I dati consultati da Europol sono trattati unicamente ai fini del caso specifico per il quale sono stati consultati.
Il punto di accesso centrale agisce in modo indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e non riceve istruzioni dall’autorità designata di Europol in merito al risultato della verifica.
Articolo 22 quindecies
Procedura di accesso ai dati del VIS a fini di contrasto
Articolo 22 sexdecies
Condizioni per l’accesso ai dati del VIS da parte delle autorità designate degli Stati membri
Fatto salvo l’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817, le autorità designate hanno accesso al VIS a fini di consultazione qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la consultazione è necessario e proporzionato a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato di terrorismo o altro reato grave;
la consultazione è necessario e proporzionato in un caso specifico;
esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca in modo sostanziale alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento;
il CIR è stato interrogato conformemente all’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817 e la risposta ricevuta di cui al paragrafo 2 di tale articolo indica che nel VIS sono conservati dati.
La consultazione del VIS è limitata all’interrogazione con uno o più dei seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda:
cognome o cognomi, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze e/o sesso;
tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio, paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di scadenza della validità del documento di viaggio;
numero della vignetta visto o numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno e data di scadenza della validità del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, a seconda dei casi;
impronte digitali, comprese quelle latenti;
immagine del volto.
In deroga ai paragrafi 3 e 5, i dati di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), relativi ai minori di età inferiore ai 14 anni possono essere utilizzati solo per interrogare il VIS e, in caso di riscontro positivo, essere consultati solo se:
sono necessari a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati gravi di cui tali minori sono vittima e per proteggere i minori scomparsi;
l’accesso è necessario in un caso specifico; e
l’uso dei dati del minore è nell’interesse superiore del minore.
Articolo 22 septdecies
Accesso ai dati del VIS per l’identificazione di persone in circostanze specifiche
Articolo 22 octodecies
Uso dei dati del VIS per l’inserimento nel SIS di segnalazioni di persone scomparse o persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare e accesso a tali dati
Articolo 22 novodecies
Procedura e condizioni per l’accesso ai dati del VIS da parte di Europol
Europol ha accesso al VIS a fini di consultazione qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la consultazione è necessaria e proporzionata per sostenere e rafforzare l’azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi che sono di competenza di Europol;
la consultazione è necessaria e proporzionata in un caso specifico;
esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca in modo sostanziale alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento;
il CIR è stato interrogato conformemente all’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817 e la risposta ricevuta di cui al paragrafo 2 di quell’articolo indica che nel VIS sono conservati dati.
La consultazione del VIS è limitata all’interrogazione con uno o più dei seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda:
cognome o cognomi, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze e/o sesso;
tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio, paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di scadenza della validità del documento di viaggio;
numero della vignetta visto o numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno e data di scadenza della validità del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, a seconda dei casi;
impronte digitali, comprese quelle latenti;
immagine del volto.
In deroga ai paragrafi 3 e 5, i dati di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), relativi ai minori di età inferiore ai 14 anni possono essere utilizzati solo per interrogare il VIS e, in caso di riscontro positivo, essere consultati solo se:
sono necessari a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato grave di cui tali minori sono vittima e per proteggere i minori scomparsi;
necessario in un caso specifico; e
l’uso dei dati è nell’interesse superiore del minore.
Articolo 22 vicies
Conservazione delle registrazioni delle richieste di consultazione di dati del VIS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi
Le registrazioni di cui al paragrafo 2 indicano:
lo scopo esatto della richiesta di consultazione dei dati del VIS o di accesso a tali dati, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di consultazione;
la decisione adottata in merito all’ammissibilità della richiesta;
il riferimento del fascicolo nazionale;
la data e l’ora esatta della richiesta di accesso inviata al VIS dal punto di accesso centrale;
laddove applicabile, l’esperimento della procedura d’urgenza di cui all’articolo 22 quindecies, paragrafo 2, e i risultati della verifica a posteriori;
i dati o la serie di dati di cui all’articolo 22 sexdecies, paragrafo 3, usati per la consultazione; e
conformemente alle disposizioni nazionali o al regolamento (UE) 2016/794, l’identificazione del funzionario che ha eseguito l’interrogazione e del funzionario che ha ordinato l’interrogazione o la trasmissione dei dati.
Articolo 22 unvicies
Condizioni per l’accesso ai dati del VIS da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora stato attuato
L’accesso al VIS per consultazione da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il presente regolamento non produce ancora i suoi effetti avviene qualora tale accesso:
rientra nei limiti delle competenze di tali autorità designate;
è subordinato alle medesime condizioni di cui all’articolo 22 sexdecies, paragrafo 1;
è preceduto da una richiesta debitamente motivata in formato elettronico o cartaceo all’autorità designata di uno Stato membro cui si applica il presente regolamento; detta autorità presenta quindi domanda per la consultazione del VIS al punto di accesso centrale nazionali.
l’articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23
Periodo di conservazione dei dati
Tale periodo decorre:
dalla data di scadenza del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno qualora sia stato rilasciato un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;
dalla nuova data di scadenza del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno qualora sia stato prorogato o rinnovato un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;
dalla data di creazione nel VIS del fascicolo relativo alla domanda qualora la domanda sia stata ritirata e chiusa;
dalla data della decisione dell’autorità responsabile qualora un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno sia stato rifiutato, ritirato, revocato o annullato, a seconda dei casi.
Ai fini di tale cancellazione, l’EES informa automaticamente il VIS quando l’uscita del minore è inserita nella cartella di ingresso/uscita in conformità dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226.»;
l’articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Articolo 24
Modifica dei dati
Qualora i dati inesatti riguardino collegamenti fatti conformemente all’articolo 8, paragrafo 3 o 4, o all’articolo 22 bis, paragrafo 4, o in caso di collegamento mancante, lo Stato membro responsabile verifica i dati in questione e risponde entro tre giorni lavorativi e, se necessario, rettifica il collegamento. Se non perviene risposta nel termine stabilito, lo Stato membro richiedente rettifica il collegamento e ne informa lo Stato membro responsabile tramite VIS Mail.
l’articolo 25 è così modificato:
il titolo è sostituito dal seguente:
« Cancellazione anticipata dei dati »;
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
l’articolo 26 è sostituito dal seguente:
«Articolo 26
Gestione operativa
eu-LISA è responsabile dei seguenti compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le NUI:
controllo;
sicurezza;
coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore;
compiti relativi all’esecuzione del bilancio;
acquisizione e rinnovo;
aspetti contrattuali.
eu-LISA può utilizzare dati personali reali resi anonimi nel VIS a fini di prova nei casi seguenti:
per stabilire la diagnosi ed effettuare la riparazione in caso di guasti rilevati nel sistema centrale del VIS;
per sperimentare nuove tecnologie e tecniche pertinenti intese a migliorare le prestazioni del sistema centrale del VIS o la trasmissione dei dati al sistema.
Nei casi di cui alla lettera b) del primo comma, le misure di sicurezza, il controllo dell’accesso e le registrazioni effettuate nell’ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il VIS. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono resi anonimi in modo tale che le persone cui i dati si riferiscono non siano più identificabili.
l’articolo 27 è soppresso;
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 27 bis
Interoperabilità con gli altri sistemi di informazione dell’UE e i dati Europol
L’ interoperabilità tra il VIS e il SIS, l’EES, l’ETIAS, l’Eurodac, l’ECRIS-TCN e i dati Europol è istituita per consentire il trattamento automatico delle interrogazioni ad altri sistemi ai sensi degli articoli da 9 bis a 9 octies e all’articolo 22 ter. L’interoperabilità si basa sull’ESP.»;
l’articolo 28 è così modificato:
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
il paragrafo 4 è così modificato:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
dello sviluppo del sistema nazionale e del suo adeguamento al VIS;»;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
del pagamento delle spese sostenute dai sistemi nazionali e delle spese relative al loro collegamento al NUI, compresi i costi operativi e di investimento per l’infrastruttura di comunicazione tra il NUI e il sistema nazionale.»;
l’articolo 29 è sostituito dal seguente:
«Articolo 29
Responsabilità per quanto riguarda l’uso e la qualità dei dati
Ciascuno Stato membro garantisce la legittimità del trattamento dei dati e, in particolare, che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nel VIS ai fini dell’assolvimento dei suoi compiti previsti dal presente regolamento. In particolare, lo Stato membro responsabile garantisce che:
i dati sono raccolti in modo legale;
i dati sono tramessi al VIS in modo legale;
l’esattezza, l’attualità e un livello sufficiente di qualità e completezza dei dati trasmessi al VIS.
eu-LISA garantisce che il VIS sia gestito conformemente al presente regolamento e alle relative norme di attuazione di cui all’articolo 45. In particolare, eu-LISA:
adotta le misure necessarie a garantire la sicurezza del sistema centrale del VIS e dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le NUI, fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato membro;
garantisce che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nel VIS ai fini dell’assolvimento dei compiti di eu-LISA previsti dal presente regolamento.
La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare tale meccanismo e le procedure per svolgere i controlli di qualità, e i requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
Articolo 29 bis
Norme specifiche per l’inserimento dei dati
I controlli di qualità sono avviati all’atto della creazione o aggiornamento dei fascicoli relativi alla domanda nel VIS. Se i controlli di qualità non rispettano i criteri di qualità prescritti, la o le autorità responsabili ne sono informate automaticamente tramite il VIS. Il VIS può attivare l’interrogazione automatizzata di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 3, e all’articolo 22 ter, paragrafo 2, solo previo controllo di qualità con esito positivo.
Nel creare o aggiornare i fascicoli relativi alla domanda nel VIS, sono eseguiti controlli di qualità sulle immagini del volto e sulle impronte digitali al fine di accertare il rispetto di norme minime di qualità dei dati per consentire il confronto biometrico;
Nel conservare nel VIS le informazioni sulle autorità nazionali competenti sono eseguiti controlli di qualità sui dati di cui all’articolo 6, paragrafo 4.
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le specifiche di tali norme di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.»;
l’articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Articolo 31
Comunicazione dei dati ai paesi terzi o organizzazioni internazionali
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a), b), c bis), k) e m), e all’articolo 9, punti 6 e 7, o all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a i) e k), del presente regolamento possono essere consultati dalle autorità competenti e trasferiti ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali figuranti nell’allegato, o messi a loro disposizione, purché ciò sia necessario in casi specifici per provare l’identità di cittadini di paesi terzi ai fini del rimpatrio conformemente alla direttiva 2008/115/CE oppure, per quanto riguarda i trasferimenti alle organizzazioni internazionali figuranti nell’allegato del presente regolamento, ai fini del reinsediamento conformemente ai programmi europei o nazionali di reinsediamento, e a condizione che sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
la Commissione ha adottato una decisione sull’adeguata protezione dei dati personali in tali paesi terzi od organizzazioni internazionali in conformità dell’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679;
sono state previste garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679 attraverso, ad esempio, un accordo di riammissione in vigore tra l’Unione o uno Stato membro e il paese terzo in questione;
si applica l’articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679.
Inoltre, i dati di cui al primo comma sono trasferiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
il trasferimento dei dati è effettuato conformemente alle disposizioni applicabili del diritto dell’Unione, in particolare alle disposizioni in materia di protezione dei dati, agli accordi di riammissione e al diritto nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati;
lo Stato membro che ha inserito i dati nel VIS ha dato il suo assenso;
il paese terzo o l’organizzazione internazionale ha concordato di trattare i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi.
Fatti salvi il primo e il secondo comma del presente paragrafo, se una decisione di rimpatrio adottata a norma della direttiva 2008/115/CE è stata emessa nei confronti di un cittadino di un paese terzo, i dati di cui al primo comma sono trasferiti solo se l’esecuzione di tale decisione di rimpatrio non è sospesa e purché non sia stato presentato alcun ricorso che possa portare alla sospensione della sua esecuzione.
In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere da a) a c bis), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), possono essere trasferiti a un paese terzo dall’autorità designata, in casi specifici, solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
ricorre un caso eccezionale di urgenza in cui sussiste:
un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo; oppure
un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave;
il trasferimento dei dati è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel territorio degli Stati membri o nel paese terzo interessato di tale reato di terrorismo o altro reato grave;
l’autorità designata ha accesso a tali dati secondo la procedura e alle condizioni di cui agli articoli 22 quindecies e 22 sexdecies;
il trasferimento è effettuato in conformità delle condizioni applicabili previste dalla direttiva (UE) 2016/680, in particolare il capo V;
il paese terzo ha presentato una richiesta debitamente motivata, in formato cartaceo o elettronico;
è garantita, su base di reciprocità, la fornitura delle informazioni presenti nei sistemi di informazione visti detenute dal paese richiedente agli Stati membri in cui il VIS è operativo.
Qualora sia effettuato ai sensi del primo comma del presente paragrafo, un tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell’autorità di controllo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento, delle informazioni sull’autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.»;
l’articolo 32 è così modificato:
il paragrafo 2 così modificato:
è inserita la lettera seguente:
impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati;»;
sono inserite le lettere seguenti:
garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati;
garantire l’affidabilità, accertandosi che eventuali anomalie nel funzionamento dei sistemi siano adeguatamente segnalate e che siano adottate le misure tecniche necessarie per assicurare che i dati personali possano essere recuperati in caso di danneggiamento a causa di un malfunzionamento dei sistemi;»;
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 32 bis
Incidenti di sicurezza
gli articoli 33 e 34 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 33
Responsabilità
Fatti salvi la responsabilità e il diritto al risarcimento da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2018/1725:
ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di un’operazione illecita di trattamento dei dati personali o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento compiuti da uno Stato membro ha diritto al risarcimento da parte di tale Stato membro;
ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di un atto incompatibile con il presente regolamento compiuto da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione ha diritto al risarcimento da parte di tale istituzione, organo od organismo dell’Unione.
Lo Stato membro o l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione in questione è esonerato in tutto o in parte dalla propria responsabilità ai sensi del primo comma se prova che l’evento dannoso non gli è imputabile.
«Articolo 34
Registrazioni
Ciascuno Stato membro, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed eu-LISA conservano le registrazioni di tutte le loro operazioni di trattamento dei dati nell’ambito del VIS. Tali registrazioni indicano:
la finalità dell’accesso;
la data e l’ora;
il tipo di dati inseriti;
il tipo di dati utilizzati ai fini dell’interrogazione;
il nome dell’autorità che inserisce o estrae i dati.
Ciascuno Stato membro conserva altresì le registrazioni del personale debitamente autorizzato ad inserire nel VIS o ad estrarre i dati dal VIS.
l’articolo 36 è sostituito dal seguente:
«Articolo 36
Sanzioni
Fatti salvi il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento, anche nei casi in cui il trattamento dei dati personali viola il presente regolamento, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.»;
al capo VI, è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 36 bis
Protezione dei dati
l’articolo 37 è così modificato:
il paragrafo 1 è così modificato:
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
l’identità del titolare del trattamento di cui all’articolo 29, paragrafo 4, compresi gli estremi del titolare del trattamento;»;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
le categorie dei destinatari di tali dati, comprese le autorità di cui all’articolo 22 terdecies ed Europol;
il fatto che il VIS può essere consultato dagli Stati membri e da Europol a fini di contrasto;»;
è inserita la lettera seguente:
il fatto che i dati personali conservati nel VIS possono essere trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale conformemente all’articolo 31 del presente regolamento e agli Stati membri conformemente alla decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio ( 14 );
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
l’esistenza del diritto di richiedere l’accesso ai dati che li riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano rettificati, che i dati personali incompleti che li riguardano siano completati, che i dati personali che li riguardano trattati illecitamente siano cancellati o che il loro trattamento sia limitato, nonché del diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi delle autorità di controllo o del garante europeo della protezione dei dati se del caso, cui rivolgersi in caso di reclami in materia di protezione dei dati personali;»;
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In mancanza di moduli a firma di dette persone, tali informazioni sono fornite ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/679.»;
gli articoli da 38 a 43 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 38
Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del loro trattamento
Se la richiesta è indirizzata allo Stato membro competente e se si constata che i dati del VIS sono di fatto inesatti o sono stati registrati illegittimamente, lo Stato membro competente, conformemente all’articolo 24, paragrafo 3, rettifica o cancella tali dati nel VIS senza indugio e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Lo Stato membro competente conferma per iscritto e senza indugio all’interessato di aver provveduto a rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.
Qualora la richiesta sia indirizzata a uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità di quest’ultimo sono contattate dalle autorità dello Stato membro al quale la richiesta è stata indirizzata entro un termine di sette giorni. Lo Stato membro competente procede in conformità del secondo comma del presente paragrafo. Lo Stato membro che ha contattato l’autorità dello Stato membro competente informa gli interessati in merito alla trasmissione della loro richiesta, allo Stato membro destinatario e al prosieguo della procedura.
In deroga ai paragrafi da 1 a 6, e solo per quanto riguarda i dati contenuti nei pareri motivati registrati nel VIS conformemente all’articolo 9 sexies, paragrafo 6, all’articolo 9 octies, paragrafo 6, e all’articolo 22 ter, paragrafi 14 e 16, a seguito delle interrogazioni a norma degli articoli 9 bis e 22 ter, lo Stato membro può decidere di non fornire informazioni all’interessato, in tutto o in parte, in conformità del diritto nazionale o dell’Unione, nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato al fine di:
non ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
non compromettere la prevenzione, l’accertamento, l’indagine e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali;
proteggere la sicurezza pubblica;
proteggere la sicurezza nazionale; oppure
proteggere i diritti e le libertà altrui.
Nei casi di cui al primo comma, lo Stato membro informa l’interessato, senza ingiustificato ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell’accesso e dei motivi del rifiuto o della limitazione. Dette informazioni possono essere omesse qualora la loro comunicazione rischi di compromettere una delle finalità di cui al primo comma, lettere da a) a e). Lo Stato membro informa l’interessato della possibilità di proporre un reclamo dinanzi a un’autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale.
Lo Stato membro fornisce i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione di non fornire le informazioni all’interessato. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità di controllo.
In tali casi, l’interessato deve poter esercitare i propri diritti anche tramite le autorità di controllo competenti.
Articolo 39
Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati
L’autorità di controllo dello Stato membro competente e l’autorità di controllo dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta cooperano per raggiungere gli obiettivi di cui al primo comma.
Articolo 40
Mezzi di ricorso
Articolo 41
Controllo da parte delle autorità di controllo
Articolo 42
Controllo da parte del garante europeo della protezione dei dati
Articolo 43
Cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati
l’articolo 44 è soppresso;
l’articolo 45 è sostituito dal seguente:
«Articolo 45
Attuazione da parte della Commissione
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le misure necessarie per lo sviluppo del sistema centrale del VIS, delle NUI in ciascuno Stato membro e dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le NUI riguardanti:
la progettazione dell’architettura fisica del sistema centrale del VIS, compresa la relativa rete di comunicazione;
gli aspetti tecnici che influiscono sulla protezione dei dati personali;
gli aspetti tecnici con importanti implicazioni finanziarie per i bilanci degli Stati membri o con implicazioni tecniche di rilievo per i sistemi nazionali;
lo sviluppo dei requisiti di sicurezza, compresi gli aspetti biometrici.
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le misure necessarie alla realizzazione tecnica delle funzionalità del sistema centrale del VIS, in particolare per quanto riguarda:
l’inserimento dei dati e il collegamento delle domande conformemente all’articolo 8, agli articoli da 10 a 14, all’articolo 22 bis e agli articoli da 22 quater a 22 septies;
l’accesso ai dati conformemente all’articolo 15, agli articoli da 18 a 22, agli articoli da 22 octies a 22 duodecies, agli articoli da 22 quindecies a 22 novodecies e agli articoli 45 sexies e 45 septies;
la rettifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati conformemente agli articoli 23, 24 e 25;
la conservazione delle registrazioni e il relativo accesso conformemente all’articolo 34;
il meccanismo di consultazione e le procedure di cui all’articolo 16;
l’accesso ai dati ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche conformemente all’articolo 45 bis.
Articolo 45 bis
Uso dei dati del VIS per l’elaborazione di relazioni e statistiche
Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione, di eu-LISA, dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo e dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, compresa l’unità centrale ETIAS conformemente all’articolo 9 undecies, è abilitato a consultare nel VIS i seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza che sia possibile l’identificazione individuale e in conformità delle misure di salvaguardia relative alla non discriminazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2:
informazioni sullo status;
autorità alla quale la domanda è stata presentata e relativa sede;
sesso, età e cittadinanza o cittadinanze del richiedente;
paese e città di residenza del richiedente, solo per i visti;
attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative) del richiedente, solo per i visti;
gli Stati membri di primo ingresso e di destinazione, solo per i visti;
luogo e data di presentazione della domanda e della decisione concernente la domanda (rilasciata, ritirata, rifiutata, annullata, revocata, rinnovata o prorogata);
tipo di documento richiesto o rilasciato, ossia visto di transito aeroportuale, visto uniforme o visto con validità territoriale limitata, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno;
tipo di documento di viaggio e paese che lo ha rilasciato, solo per i visti;
decisione concernente la domanda e, in caso di rifiuto, ritiro, annullamento o revoca, motivi addotti per tale decisione;
riscontri positivi risultanti da interrogazioni dei sistemi di informazione dell’UE, dei dati Europol o delle banche dati Interpol conformemente all’ articolo 9 bis o 22 ter, differenziati per sistema o banca dati, o riscontri positivi rispetto a indicatori di rischio specifici conformemente all’articolo 9 undecies, e riscontri positivi ove, dopo verifica manuale a norma dell’ articolo 9 quater, 9 quinquies, 9 sexies o 22 ter, sia stata confermata la corrispondenza dei dati personali del richiedente con i dati presenti in uno dei sistemi di informazione o delle banche dati interrogati;
decisioni di rifiuto di un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno correlati a un riscontro positivo verificato manualmente e confermato in uno dei sistemi di informazione o delle banche dati interrogati o a un riscontro positivo rispetto a indicatori di rischio specifici;
autorità competente che ha deciso in merito alla domanda e relativa sede nonché data della decisione, solo per i visti;
casi in cui lo stesso richiedente ha chiesto un visto a più di un’autorità competente per i visti, con indicazione di tali autorità e relative sedi nonché delle date delle decisioni;
scopi principali del viaggio, solo per i visti;
domande di visto trattate in rappresentanza a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 810/2009;
dati inseriti riguardo ai documenti ritirati, annullati, revocati, rinnovati o prorogati, a seconda dei casi;
data di scadenza del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno;
numero di persone esentate dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali conformemente all’articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 810/2009;
casi in cui i dati di cui all’articolo 9, punto 6, non hanno potuto essere forniti conformemente all’articolo 8, paragrafo 5;
casi in cui, per motivi giuridici, la presentazione dei dati di cui all’articolo 9, punto 6, non era obbligatoria conformemente all’articolo 8, paragrafo 5;
casi in cui è stato rifiutato il visto a una persona impossibilitata a fornire i dati di cui all’articolo 9, punto 6, conformemente all’articolo 8, paragrafo 5;
collegamenti con il precedente fascicolo dello stesso richiedente e collegamenti con i fascicoli delle persone che viaggiano insieme, solo per i visti.
Il personale debitamente autorizzato dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è abilitato a consultare nel VIS i dati di cui al primo comma del presente paragrafo ai fini dell’esecuzione delle analisi del rischio e delle valutazioni delle vulnerabilità di cui agli articoli 29 e 32 del regolamento (UE) 2019/1896.
Ogni trimestre eu-LISA compila statistiche basate sui dati del VIS sui visti che indichino in particolare, per ciascuna località in cui è stata presentata una domanda e per ciascuno Stato membro:
il numero dei visti A di transito aeroportuale richiesti; il numero dei visti A rilasciati, divisi per singolo transito aeroportuale e transito aeroportuale multiplo; il numero dei visti A rifiutati;
il numero dei visti C per soggiorni di breve durata richiesti (e divisi per scopo principale del viaggio); il numero dei visti C rilasciati, divisi per un ingresso, due ingressi o ingressi multipli e questi ultimi divisi per la durata di validità (sei mesi o inferiore, un anno, due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni); il numero dei visti con validità territoriale limitata (VTL) rilasciati; il numero dei visti C rifiutati.
Le statistiche quotidiane sono conservate nell’archivio centrale di relazioni e statistiche in conformità dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817.
Ogni trimestre eu-LISA compila statistiche basate sui dati del VIS sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno che indichino in particolare, per ciascuna località:
il totale dei visti per soggiorni di lunga durata richiesti, rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati e prorogati;
il totale dei permessi di soggiorno richiesti, rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati e rinnovati.
Articolo 45 ter
Comunicazioni
Tre mesi dopo la data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 ), eu-LISA pubblica un elenco consolidato di tali autorità nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA senza indugio ogni modifica relativa alle autorità comunicate. In caso di tali modifiche, eu-LISA pubblica una volta all’anno un elenco consolidato aggiornato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. eu-LISA mantiene una versione continuamente aggiornata dell’elenco consolidato nel suo sito web pubblico che contiene tali informazioni.
Articolo 45 quater
Accesso ai dati per verifica da parte dei vettori
A tal fine, per quanto riguarda i visti, il vettore fornisce i dati di cui all’articolo 9, punto 4, lettere a), b) e c), e, per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno, il vettore fornisce i dati di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), contenuti nel documento di viaggio. Il vettore indica inoltre lo Stato membro di ingresso o, nel caso di un transito aeroportuale, lo Stato membro di transito.
In deroga al secondo comma del presente paragrafo, nel caso di un transito aeroportuale, il vettore non è tenuto a interrogare il VIS salvo se per il cittadino di paese terzo è previsto l’obbligo di visto di transito aeroportuale a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 810/2009.
Qualora sia stato rilasciato un visto per soggiorno di breve durata con validità territoriale limitata a norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009, la risposta fornita dal VIS tiene conto dello Stato membro o degli Stati membri per cui il visto è valido, nonché dello Stato membro di ingresso indicato dal vettore.
I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta in conformità del diritto applicabile. La risposta “OK/NOT OK” non deve essere considerata un provvedimento di autorizzazione d’ingresso o di respingimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/399.
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del portale per i vettori nonché la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il metodo di autenticazione dei vettori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
eu-LISA conserva le registrazioni per un periodo di due anni. Eu-LISA garantisce che le registrazioni siano protette con misure adeguate dall’accesso non autorizzato.
Articolo 45 quinquies
Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati
Articolo 45 sexies
Accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea
Articolo 45 septies
Condizioni e procedure di accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea
L’accesso al VIS è subordinato alle seguenti condizioni:
lo Stato membro ospitante autorizza i membri della squadra della guardia di frontiera e costiera europea a consultare il VIS al fine di conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri; e
la consultazione del VIS è necessaria per lo svolgimento dei compiti specifici affidati alla squadra dallo Stato membro ospitante.
La consultazione dei dati del VIS da parte dei membri delle squadre è subordinata a quanto segue:
nello svolgere i compiti connessi alle verifiche di frontiera a norma del regolamento (UE) 2016/399, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea hanno accesso ai dati del VIS a fini di verifica ai valichi di frontiera esterni conformemente all’articolo 18 o all’articolo 22 octies del presente regolamento, rispettivamente;
nel verificare se sussistono le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, i membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di verifica dei cittadini di paesi terzi all’interno del territorio conformemente all’articolo 19 o 22 nonies, rispettivamente;
nell’identificare le persone che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, i membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di identificazione conformemente agli articoli 20 e 22 decies.
gli articoli 46, 47 e 48 sono soppressi;
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 48 bis
Esercizio della delega
gli articoli 49 e 50 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 49
Procedura di comitato
Articolo 49 bis
Gruppo consultivo
eu-LISA istituisce un gruppo consultivo per fornire consulenza tecnica relativa al VIS, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività.
Articolo 50
Monitoraggio e valutazione
Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, ciascuno Stato membro ed Europol predispongono relazioni annuali sull’efficacia dell’accesso ai dati del VIS a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su quanto segue:
lo scopo esatto della consultazione, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave;
i fondati motivi addotti per il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
il numero di richieste di accesso al VIS a fini di contrasto e di accesso ai dati relativi a minori di età inferiore ai 14 anni;
il numero e il tipo di casi in cui sono state utilizzate le procedure d’urgenza di cui all’articolo 22 quindecies, paragrafo 2, compresi i casi in cui il punto di accesso centrale non ha confermato l’urgenza dopo la verifica a posteriori;
il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un’identificazione.
Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Una soluzione tecnica è messa a disposizione degli Stati membri per agevolare la raccolta di tali dati a norma del capo III ter ai fini dell’elaborazione delle statistiche di cui al presente paragrafo. a Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta le specifiche della soluzione tecnica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 49, paragrafo 2.
Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 810/2009
Il regolamento (CE) n. 810/2009 è così modificato:
l’articolo 10 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
il paragrafo 3 è così modificato:
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
consente che l’immagine del suo volto sia rilevata sul posto conformemente all’articolo 13 ovvero, qualora si applichino le esenzioni di cui all’articolo 13, paragrafo 7 bis, presenta una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95;»;
è inserito il comma seguente:
«Fatta salva la lettera c) del presente paragrafo, gli Stati membri possono imporre al richiedente di presentare una fotografia conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1683/95 a ogni domanda.»;
l’articolo 13 è così modificato:
i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
Il richiedente che introduce la prima domanda, e successivamente almeno ogni 59 mesi, deve presentarsi di persona. In tale occasione sono rilevati i seguenti identificatori biometrici del richiedente:
un’immagine del volto rilevata sul posto al momento della domanda;
le impronte delle dieci dita prese a dita piatte, rilevate digitalmente.
Tuttavia, in caso di dubbi ragionevoli sull’identità del richiedente, il consolato rileva le impronte digitali e l’immagine del volto di tale richiedente entro il termine di cui al primo comma.
Inoltre, se al momento della presentazione della domanda non può essere confermato immediatamente che le impronte digitali sono state rilevate entro il termine di cui al primo comma, il richiedente può chiedere che siano rilevate.
è inserito il paragrafo seguente:
All’atto del rilevamento degli identificatori biometrici dei minori sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
il personale addetto al rilevamento degli identificatori biometrici dei minori è stato specificamente formato per effettuare il rilevamento dei dati biometrici di un minore con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, nel pieno rispetto dell’interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;
i minori sono accompagnati da un familiare adulto o dal tutore legale al momento del rilevamento degli identificatori biometrici;
per il rilevamento degli identificatori biometrici non è esercitata alcuna forza.»;
il paragrafo 7 è così modificato:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
minori di età inferiore ai sei anni e persone di età superiore ai 75 anni;»;
è aggiunta la lettera seguente:
persone che devono comparire in qualità di testimoni dinanzi a corti e tribunali internazionali nel territorio degli Stati membri e la cui presenza di persona per presentare una domanda le metterebbe in grave pericolo.»;
sono inseriti i paragrafi seguenti:
il paragrafo 8 è soppresso;
l’articolo 21 è così modificato:
sono inseriti i paragrafi seguenti:
In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, nel caso di domande per le quali l’autorità designata per il VIS o l’unità nazionale ETIAS hanno fornito un parere motivato, le autorità centrali sono abilitate a decidere autonomamente sulla domanda ovvero, previo esame del parere motivato, comunicano al consolato responsabile del trattamento della domanda che si oppongono al rilascio del visto.
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
è inserito il paragrafo seguente:
all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), è inserito il seguente punto iv):
rilasciare un visto per motivi di urgenza benché non siano state completate le verifiche dei riscontri positivi a norma degli articoli da 9 bis a 9 octies del regolamento VIS;»;
all’articolo 35 è inserito il paragrafo seguente:
Tuttavia, in casi eccezionali, per queste persone può essere emesso alla frontiera esterna un visto con validità territoriale limitata allo Stato membro di rilascio, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a).»;
all’articolo 36, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
all’articolo 39, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
l’articolo 46 è soppresso;
l’articolo 57 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;
all’allegato X, lettera C, lettera b), il secondo trattino è sostituito dal seguente:
rispetti la dignità umana e l’integrità dei richiedenti, non ponga in atto discriminazioni nei confronti delle persone per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale,
rispetti le disposizioni inerenti al rilevamento degli identificatori biometrici di cui all’articolo 13, e»;
l’allegato XII è soppresso.
Articolo 3
Modifiche del regolamento (UE) 2016/399
Il regolamento (UE) 2016/399 è così modificato:
l’articolo 8, paragrafo 3, è così modificato:
è inserita la lettera seguente:
Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, le verifiche approfondite all’ingresso comprendono l’accertamento dell’identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata e del permesso di soggiorno e della loro autenticità e validità, tramite consultazione del VIS, conformemente all’articolo 22 octies del regolamento (CE) n. 767/2008.
Qualora la verifica dell’identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o la verifica e dell’autenticità e validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l’identità del titolare o l’autenticità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato di quelle autorità competenti procede alla verifica del supporto di memorizzazione del documento;»;
le lettere da c) a f) sono soppresse.
all’allegato VII, il punto 6. è sostituito dal seguente:
«6. Minori
6.1. La guardia di frontiera presta particolare attenzione ai minori che viaggino accompagnati o non accompagnati. I minori che attraversano le frontiere esterne sono sottoposti alle stesse verifiche all’ingresso e all’uscita degli adulti, secondo le disposizioni del presente regolamento.
6.2. In caso di minori accompagnati, la guardia di frontiera verifica la sussistenza della potestà genitoriale o della tutela legale nei confronti del minore, soprattutto nel caso in cui il minore sia accompagnato da un adulto soltanto e vi siano seri motivi di ritenere che il minore sia stato illegalmente sottratto alla custodia delle persone che esercitano legalmente la potestà genitoriale o la tutela legale nei suoi confronti. In tale ultimo caso, la guardia di frontiera svolge ulteriori indagini, al fine di individuare incoerenze o contraddizioni nelle informazioni fornite.
6.3. In caso di minori che viaggiano non accompagnati, la guardia di frontiera deve assicurarsi, mediante verifiche approfondite dei documenti di viaggio e dei giustificativi, che il minore non lasci il territorio contro la volontà della persona o delle persone che esercitano la potestà genitoriale o la tutela legale nei suoi confronti.
6.4. Gli Stati membri designano punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori e ne informano la Commissione. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di tali punti di contatto nazionali.
6.5. In caso di dubbi quanto a una delle circostanze di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3, le guardie di frontiera ricorrono all’elenco dei punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori.
6.6. Gli Stati membri provvedono affinché le guardie di frontiera che verificano i dati biometrici dei minori o utilizzano tali dati per identificare un minore siano specificamente formate per effettuare tali operazioni con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, nel pieno rispetto dell’interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Se il minore è accompagnato da un genitore o da un tutore legale, tale persona è presente al momento della verifica dei dati biometrici o del loro utilizzo a fini di identificazione. Non è esercitata alcuna forza. Gli Stati membri provvedono, ove necessario, affinché le infrastrutture ai valichi di frontiera siano adattate all’uso di dati biometrici dei minori.».
Articolo 4
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226
Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:
l’articolo 8 è così modificato:
al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
se l’identità del titolare del visto è verificata mediante le impronte digitali o l’immagine del volto, verificare, alle frontiere presso cui l’EES è operativo, l’identità del titolare del visto confrontando le impronte digitali o l’immagine del volto del titolare del visto con le impronte digitali o l’immagine del volto rilevate sul posto che sono registrate nel VIS, a norma dell’articolo 23, paragrafi 2 e 4, del presente regolamento e dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008. Solo le immagini del volto registrate nel VIS con un’indicazione che l’immagine del volto è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda di visto sono utilizzate per tale confronto.»;
sono inseriti i paragrafo seguenti:
è aggiunto il paragrafo seguente:
all’articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«L’EES prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di tale elenco. Norme dettagliate sulla gestione di tale funzionalità sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.»;
all’articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
I vettori forniscono i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento. Su tale base il servizio web fornisce ai vettori una risposta “OK/NOT OK”. I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta in conformità del diritto applicabile. I vettori istituiscono un sistema di autenticazione per garantire che solo il personale autorizzato possa accedere al servizio web. Non è possibile considerare la risposta “OK/NOT OK” come un provvedimento di autorizzazione d’ingresso o di respingimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/399.
Qualora sia negato l’imbarco a cittadini di paesi terzi a seguito della risposta del servizio web, i vettori li informano che il rifiuto è dovuto a informazioni conservate nell’EES e forniscono loro informazioni sui loro diritti in materia di accesso ai dati personali registrati nell’EES e di rettifica o cancellazione degli stessi.»;
l’articolo 15 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
il paragrafo 5 è soppresso;
l’articolo 16 è così modificato:
al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
l’immagine del volto di cui all’articolo 15, a meno che non sia registrata nel VIS con l’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda.»;
è inserito il paragrafo seguente:
all’articolo 18, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, e all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), qualora il cittadino di paese terzo sia respinto per uno dei motivi di cui all’allegato V, parte B, lettere B o D, del regolamento (UE) 2016/399 e qualora sussistano dubbi circa l’autenticità dell’immagine del volto registrata nel VIS, l’immagine del volto di cui alla lettera a) è rilevata sul posto e inserita nel fascicolo individuale a prescindere da qualsiasi immagine del volto registrata nel VIS.»;
l’articolo 23 è così modificato:
al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora dall’interrogazione dell’EES con i dati indicati nel primo comma del presente paragrafo risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell’EES, le autorità di frontiera:
per i cittadini di paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto, confrontano l’immagine del volto rilevata sul posto con l’immagine del volto di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), o procedono a una verifica delle impronte digitali nell’EES, e
per i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto:
confrontano l’immagine del volto rilevata sul posto con l’immagine del volto registrata nell’EES di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento o con l’immagine del volto rilevata sul posto registrata nel VIS conformemente all’articolo 9, punto 5), del regolamento (CE) n. 767/2008, oppure
procedono a una verifica delle impronte digitali direttamente nel VIS, conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008.
Per la verifica delle impronte digitali o dell’immagine del volto rilevata sul posto dei titolari di visto nel VIS, le autorità di frontiera possono avviare l’interrogazione del VIS direttamente dall’EES in conformità dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008.»;
al secondo comma del paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
per i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, qualora dall’interrogazione del VIS con i dati di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 risulti che i dati del cittadino di paese terzo sono registrati nel VIS, è effettuata una verifica delle impronte digitali o dell’immagine del volto rilevata sul posto nel VIS conformemente all’articolo 18, paragrafo 6, di tale regolamento. A tal fine, l’autorità di frontiera può avviare un’interrogazione dall’EES verso il VIS in conformità dell’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 767/2008. Qualora una verifica su un cittadino di paese terzo di cui al paragrafo 2 non abbia dato esito, le autorità di frontiera accedono ai dati del VIS a fini di identificazione conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008.»;
all’articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:
all’articolo 35, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
Articolo 5
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240
Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato:
all’articolo 4 è inserita la lettera seguente:
sostiene gli obiettivi del VIS di agevolare la procedura relativa alla domanda di visto e contribuisce alla prevenzione di minacce alla sicurezza interna degli Stati membri consentendo di interrogare l’ETIAS, incluso l’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34;»;
l’articolo 7 è così modificato:
il paragrafo 2 è così modificato:
è inserita la lettera seguente:
definisce, stabilisce, valuta preliminarmente, attua, valuta a posteriori, rivede ed elimina gli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 9 undecies del regolamento (CE) n. 767/2008 previa consultazione della commissione di esame VIS;»;
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
svolge verifiche regolari del trattamento delle domande e dell’attuazione dell’articolo 33 del presente regolamento e dell’articolo 9 undecies del regolamento (CE) n. 767/2008, con particolare riguardo all’impatto sui diritti fondamentali, segnatamente il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;»;
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
informa i vettori in caso di guasto del sistema di informazione ETIAS ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del presente regolamento o del VIS ai sensi dell’articolo 45 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008;»;
al paragrafo 3, è inserita la lettera seguente:
informazioni sul funzionamento degli indicatori di rischio specifici per il VIS;»;
all’articolo 8, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:
verificare manualmente i riscontri positivi nell’elenco di controllo ETIAS di cui all’articolo 34 del presente regolamento emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS conformemente agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008 e dare seguito a tali riscontri positivi conformemente all’articolo 9 sexies di tale regolamento.»;
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 11 bis
Interoperabilità con il VIS
A decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 23 ), il sistema centrale ETIAS e il CIR sono collegati all’ESP per consentire il trattamento automatizzato a norma degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.
all’articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:
è inserito il capo seguente:
«CAPO IX bis
UTILIZZO DI ETIAS DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER I VISTI E DELLE AUTORITÀ COMPETENTI A DECIDERE IN MERITO A UNA DOMANDA DI VISTO PER SOGGIORNO DI LUNGA DURATA O DI PERMESSO DI SOGGIORNO
Articolo 49 bis
Accesso ai dati da parte delle autorità competenti per i visti e delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno
Per effettuare le verifiche di cui agli articoli 9 quater e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, le autorità competenti per i visti e le autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno hanno il diritto di accedere ai dati pertinenti nel sistema centrale ETIAS e nel CIR.»;
all’articolo 69, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
i riscontri positivi emersi dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS a norma degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, i dati trattati dalle autorità competenti per i visti e dalle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno al fine di verificare manualmente i riscontri positivi conformemente agli articoli 9 quater e 22 ter di tale regolamento, e i dati trattati dalle unità nazionali ETIAS conformemente all’articolo 9 sexies di tale regolamento.»;
all’articolo 75, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
gli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 9 undecies del regolamento (CE) n. 767/2008.».
Articolo 6
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1860
Nel regolamento (UE) 2018/1860, l’articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Articolo 19
Applicabilità delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1861
Nella misura in cui non siano stabiliti dal presente regolamento, l’inserimento, il trattamento e l’aggiornamento delle segnalazioni, le disposizioni riguardanti le competenze degli Stati membri e di eu-LISA, le condizioni relative all’accesso alle segnalazioni e ai termini del loro riesame, il trattamento dei dati, la protezione dei dati, la responsabilità e il monitoraggio e le statistiche, di cui agli articoli da 6 a 19, all’articolo 20, paragrafi 3 e 4, agli articoli 21, 23, 32 e 33, all’articolo 34, paragrafo 5, all’articolo 36 bis e agli articoli da 38 a 60 del regolamento (UE) 2018/1861, si applicano ai dati inseriti e trattati nel SIS ai sensi del presente regolamento.».
Articolo 7
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1861
Il regolamento (UE) 2018/1861 è così modificato:
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 18 bis
Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con il VIS
I registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel SIS e nel VIS ai sensi dell’articolo 36 quater del presente regolamento sono tenuti in conformità dell’articolo 18 del presente regolamento e dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008.»;
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 36 bis
Interoperabilità con il VIS
A decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 24 ), il sistema centrale del SIS è collegato all’ESP per consentire il trattamento automatizzato a norma degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.
Articolo 8
Modifiche del regolamento (UE) 2019/817
Il regolamento (UE) 2019/817 è così modificato:
all’articolo 4, il punto 20 è sostituito dal seguente:
“autorità designate”: le autorità designate dagli Stati membri, quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) 2017/2226, all’articolo 4, punto 3 bis), del regolamento (CE) n. 767/2008, e all’articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240;»;
all’articolo 13, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
i dati di cui all’articolo 9, punti 5) e 6), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere k) e j), del regolamento (CE) n. 767/2008, a condizione che, per quanto riguarda l’immagine del volto, questa sia stata registrata nel VIS con l’indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda;»;
all’articolo 18, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
i dati di cui all’articolo 9, punto 4), lettere da a) a c bis), e punti 5) e 6), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), j) e k), del regolamento (CE) n. 767/2008;»;
all’articolo 26, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
alle autorità competenti per i visti e alle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 quando creano o aggiornano un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente a tale regolamento;
alle autorità designate per il VIS di cui agli articoli 9 quinquies e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008 all’atto della verifica manuale dei riscontri positivi emersi da interrogazioni automatizzate del VIS all’ECRIS-TCN, conformemente a tale regolamento;»;
all’articolo 27, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
cognome; nome o nomi; data di nascita; luogo di nascita; sesso e cittadinanza o cittadinanze, conformemente all’articolo 9, punto 4), lettere a) e a bis), e all’articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 767/2008;»;
all’articolo 29, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
le autorità competenti per i visti e le autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008, per le corrispondenze emerse durante la creazione o l’aggiornamento di un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente a tale regolamento, ad eccezione dei casi di cui alla lettera b bis) del presente paragrafo;
le autorità designate per il VIS di cui agli articoli 9 quinquies e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, solo per i collegamenti gialli creati tra dati nel VIS e nell’ECRIS-TCN durante la creazione o l’aggiornamento di un fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente a tale regolamento;»;
all’articolo 39, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
all’articolo 72 è inserito il paragrafo seguente:
Articolo 9
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1896
All’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896 è inserita la lettera seguente:
adempie ai compiti e agli obblighi affidati all’Agenzia dal regolamento (CE) n. 767/2008;».
Articolo 10
Abrogazione
Le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI sono abrogate. I riferimenti a tali decisioni si intendono fatti al regolamento (CE) n. 767/2008 e si leggono rispettivamente secondo la tavola di concordanza di cui agli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 11
Entrata in funzione
Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che fissa la data in cui il VIS entra in funzione a norma del presente regolamento. La Commissione adotta tale decisione una volta soddisfatte le condizioni seguenti:
sono state adottate le misure di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, all’articolo 6, paragrafo 5, all’articolo 9, terzo comma, all’articolo 9 nonies, paragrafo 2, all’articolo 9 undecies, paragrafi 2 e 3, all’articolo 22 ter, paragrafo 18, all’articolo 29, paragrafo 2 bis, secondo comma, all’articolo 29 bis, paragrafo 3, secondo comma, all’articolo 45, all’articolo 45 quater, paragrafo 3, quarto comma, all’articolo 45 quater, paragrafo 5, secondo comma, all’articolo 45 quinquies, paragrafo 3, e all’articolo 50, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CE) n. 767/2008;
eu-LISA ha notificato alla Commissione il positivo completamento di tutte le attività di collaudo;
gli Stati membri hanno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati a norma del presente regolamento e hanno notificato alla Commissione e a eu-LISA le informazioni di cui all’articolo 45 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.
In caso di ritardi nella piena attuazione del presente regolamento, la Commissione informa il prima possibile il Parlamento europeo e il Consiglio dei motivi dei ritardi, nonché del loro impatto in termini di tempo e costi.
Articolo 12
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell’articolo 11, ad eccezione di quanto segue:
le disposizioni seguenti che si applicano a decorrere dal 2 agosto 2021:
l’articolo 1, punto 6, del presente regolamento relativamente all’articolo 5 bis, paragrafo 3, e all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 767/2008;
l’articolo 1, punto 10, lettera c), del presente regolamento relativamente all’articolo 9, terzo comma, del regolamento(CE) n. 767/2008;
l’articolo 1, punto 11, del presente regolamento relativamente all’articolo 9 nonies, paragrafo 2, e all’articolo 9 undecies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 767/2008;
l’articolo 1, punto 26, del presente regolamento relativamente all’articolo 22 ter, paragrafo 18, del regolamento(CE) n. 767/2008;
l’articolo 1, punto 34, del presente regolamento relativamente all’articolo 29, paragrafo 2 bis, secondo comma, e all’articolo 29 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 767/2008;
l’articolo 1, punto 44, del presente regolamento relativamente all’articolo 45, all’articolo 45 quater, paragrafo 3, quarto comma, all’articolo 45 quater, paragrafo 5, secondo comma, e all’articolo 45 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008;
l’articolo 1, punto 46;
l’articolo 1, punto 47, del presente regolamento relativamente agli articoli 49 e 50, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento(CE) n. 767/2008;
l’articolo 4, punto 2, del presente regolamento relativamente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/2226.
l’articolo 1, punti da 40 a 43, che si applica a decorrere 3 agosto 2022;
l’articolo 1, punto 44 del presente regolamento, relativamente agli articoli 45 sexies e 45 septies del regolamento (CE) n. 767/2008, che si applica a decorrere dal 3 agosto 2023;
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO I
TAVOLA DI CONCORDANZA PER LA DECISIONE 2004/512/CE
Decisione 2004/512/CE |
Regolamento (CE) n. 767/2008 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 2 bis |
Articolo 2 |
- |
Articoli 3 e 4 |
Articolo 45 |
Articolo 5 |
Articolo 49 |
Articolo 6 |
- |
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA PER LA DECISIONE 2008/633/GAI
Decisione 2008/633/GAI |
Regolamento (CE) n. 767/2008 |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 4 |
Articolo 3 |
Articoli 22 terdecies e 22 quaterdecies Articolo 45 ter |
Articolo 4 |
Articolo 22 quindecies |
Articolo 5 |
Articolo 22 sexdecies |
Articolo 6 |
Articolo 22 unvicies |
Articolo 7 |
Articolo 22 quaterdecies Articolo 22 novodecies |
Articolo 8 |
Articolo 28, paragrafo 5, articolo 31, paragrafi 4 e 5, e Capo VI |
Articolo 9 |
Articolo 32 |
Articolo 10 |
Articolo 33 |
Articolo 11 |
Articolo 35 |
Articolo 12 |
Articolo 36 |
Articolo 13 |
Articolo 30 |
Articolo 14 |
Articolo 38 |
Articolo 15 |
- |
Articolo 16 |
Articolo 22 vicies |
Articolo 17 |
Articolo 50 |
( 1 ) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).
( 2 ) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).»;
( 3 ) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).»;
( 4 ) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
( 5 ) Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).
( 6 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
( 7 ) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
( 8 ) Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).
( 9 ) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).»;
( 10 ) Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all’elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 9).»;
( 11 ) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).»;
( 12 ) Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).»;
( 13 ) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.»;
( 14 ) Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all’attuazione di talune disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39).»;
( 15 ) Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag.27).»;
( 16 ) Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).
( 17 ) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).»;
( 18 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).».
( 19 ) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
( 20 ) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).»;
( 21 ) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).»;
( 22 ) Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).»;
( 23 ) Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633 / GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).»;
( 24 ) Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).».
( 25 ) Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).».