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Document 02020R2094-20201222

    Consolidated text: Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2094/2020-12-22

    02020R2094 — IT — 22.12.2020 — 000.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    ▼C1

    REGOLAMENTO (UE) 2020/2094 DEL CONSIGLIO

    del 14 dicembre 2020

    che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19

    ▼B

    (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23)


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 077, 5.3.2021, pag.  41 (2020/2094)




    ▼B

    ▼C1

    REGOLAMENTO (UE) 2020/2094 DEL CONSIGLIO

    del 14 dicembre 2020

    che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19

    ▼B



    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.  
    Al fine di sostenere la ripresa all’indomani della crisi COVID-19, il presente regolamento istituisce lo strumento dell’Unione europea per la ripresa («strumento»).
    2.  

    Il sostegno prestato nell’ambito dello strumento finanzia in particolare le seguenti misure per far fronte alle conseguenze economiche negative della crisi COVID-19 o al bisogno immediato di finanziamenti per scongiurarne una recrudescenza:

    a) 

    misure per ripristinare l’occupazione e la creazione di posti di lavoro;

    b) 

    misure sotto forma di riforme e investimenti volti a rinvigorire il potenziale di crescita sostenibile e di occupazione al fine di rafforzare la coesione tra gli Stati membri e di aumentarne la resilienza;

    c) 

    misure a favore delle imprese che hanno subito l’impatto economico della crisi COVID-19, in particolare misure a beneficio delle piccole e medie imprese, nonché sostegno agli investimenti in attività essenziali per il rafforzamento della crescita sostenibile nell’Unione, compresi gli investimenti finanziari diretti nelle imprese;

    d) 

    misure a favore della ricerca e dell’innovazione in risposta alla crisi COVID-19;

    e) 

    misure per migliorare il livello di preparazione dell’Unione alle crisi e consentire una risposta rapida ed efficace dell’Unione in caso di gravi emergenze, incluse misure quali la costituzione di scorte di forniture ed apparecchiature mediche essenziali e l’acquisizione delle infrastrutture necessarie per una rapida risposta alle crisi;

    f) 

    misure volte a garantire che una transizione giusta verso un’economia climaticamente neutra non sia compromessa dalla crisi COVID-19;

    g) 

    misure volte ad affrontare l’impatto della crisi COVID-19 sull’agricoltura e lo sviluppo rurale.

    3.  
    Le misure di cui al paragrafo 2 sono attuate nell’ambito di programmi specifici dell’Unione e conformemente ai pertinenti atti dell’Unione che li disciplinano, nel pieno rispetto degli obiettivi dello strumento. Tali misure prevedono assistenza tecnica e amministrativa per la loro attuazione.

    Articolo 2

    Finanziamento dello strumento e assegnazione dei fondi

    1.  
    Lo strumento è finanziato fino a un importo di 750 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 sulla base del potere conferito all’articolo 5 della decisione sulle risorse proprie.

    Ai fini dell’attuazione in base a uno specifico programma dell’Unione, gli importi di cui al primo comma sono adeguati sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo. Per gli stanziamenti di impegno tale deflatore si applica alle rate annuali.

    2.  

    L’importo di cui al paragrafo 1 è assegnato come segue:

    a) 

    un sostegno fino a 384 400 milioni di EUR a prezzi del 2018 in forma di aiuti a fondo perduto e di aiuti rimborsabili mediante strumenti finanziari ripartiti come segue:

    i) 

    fino a 47 500 milioni di EUR a prezzi del 2018 per i programmi strutturali e di coesione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, quali rafforzati fino al 2022, compreso il sostegno mediante strumenti finanziari;

    ii) 

    fino a 312 500 milioni di EUR a prezzi del 2018 per un programma di finanziamento della ripresa e della resilienza economica e sociale mediante il sostegno a riforme e investimenti;

    iii) 

    fino a 1 900 milioni di EUR a prezzi del 2018 per programmi relativi alla protezione civile;

    iv) 

    fino a 5 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 per programmi relativi alla ricerca e all’innovazione, compreso il sostegno mediante strumenti finanziari;

    v) 

    fino a 10 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 per programmi di sostegno ai territori nella transizione verso un’economia climaticamente neutra;

    vi) 

    fino a 7 500 milioni di EUR a prezzi del 2018 per lo sviluppo nelle zone rurali;

    b) 

    fino a 360 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 in forma di prestiti agli Stati membri per un programma di finanziamento della ripresa e della resilienza economica e sociale mediante il sostegno a riforme e investimenti;

    c) 

    fino a 5 600 milioni di EUR a prezzi del 2018 per accantonamenti a copertura delle garanzie di bilancio e relativa spesa per programmi finalizzati al sostegno di operazioni di investimento nel settore delle politiche interne dell’Unione.

    Articolo 3

    Norme relative all’attuazione di bilancio

    1.  
    Ai fini dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, 384 400 milioni di EUR a prezzi del 2018 dell’importo di cui all’articolo 2, paragrafo 1 del presente regolamento costituiscono entrate con destinazione specifica esterne per i programmi dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento e 5 600 milioni di EUR a prezzi del 2018 di tale importo costituiscono entrate con destinazione specifica esterne per i programmi dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento.
    2.  
    360 000 milioni di EUR a prezzi del 2018 dell’importo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono utilizzati per prestiti erogati agli Stati membri nell’ambito dei programmi dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b).
    3.  
    Gli stanziamenti di impegno a copertura del sostegno ai programmi dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c), sono messi a disposizione automaticamente fino agli importi rispettivi di cui a tali lettere a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione sulle risorse proprie che conferisce il potere di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento.
    4.  
    Gli impegni giuridici che danno luogo alla spesa per il sostegno di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e, se del caso, all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), sono contratti dalla Commissione o dalle sue agenzie esecutive entro il 31 dicembre 2023. Impegni giuridici pari ad almeno il 60 % dell’importo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), sono contratti entro il 31 dicembre 2022.
    5.  
    Le decisioni sulla concessione dei prestiti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), sono adottate entro il 31 dicembre 2023.
    6.  
    Le garanzie di bilancio dell’Unione fino a un importo che, in conformità del pertinente tasso di copertura di cui ai rispettivi atti di base, corrisponde all’accantonamento a copertura delle garanzie di bilancio dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), in funzione dei profili di rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento oggetto di sostegno, sono concesse esclusivamente a sostegno delle operazioni di sostegno approvate dalle controparti entro il 31 dicembre 2023. I rispettivi accordi di garanzia di bilancio contengono disposizioni volte ad assicurare che le operazioni finanziarie corrispondenti ad almeno il 60 % dell’importo di tali garanzie di bilancio siano approvate dalle controparti entro il 31 dicembre 2022. Quando l’accantonamento a copertura delle garanzie di bilancio è utilizzato per un sostegno a fondo perduto relativo alle operazioni di finanziamento e investimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), i relativi impegni giuridici sono contratti dalla Commissione entro il 31 dicembre 2023.
    7.  
    I paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo non si applicano all’assistenza tecnica e amministrativa di cui all’articolo 1, paragrafo 3.
    8.  
    I costi dell’assistenza tecnica e amministrativa per l’attuazione dello strumento, quali le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali ai fini del presente regolamento, sono finanziati dal bilancio dell’Unione.
    9.  
    I pagamenti relativi agli impegni giuridici contratti, alle decisioni adottate e alle disposizioni relative alle operazioni finanziarie approvate a norma dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo sono effettuati entro il 31 dicembre 2026, ad eccezione dell’ assistenza tecnica e amministrativa di cui all’articolo 1, paragrafo 3, e dei casi in cui, eccezionalmente, sebbene l’impegno giuridico sia stato contratto, la decisione sia stata adottata o l’operazione sia stata approvata, a condizioni conformi al termine applicabile a norma del presente paragrafo, i pagamenti successivi al 2026 siano necessari affinché l’Unione possa onorare i propri obblighi nei confronti dei terzi, anche a seguito di una sentenza definitiva contro l’Unione.

    Articolo 4

    Relazioni

    Entro il 31 ottobre 2022 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull’andamento dell’attuazione dello strumento e sull’utilizzo del fondo assegnato a norma dell’articolo 2, paragrafo 2.

    Articolo 5

    Applicabilità

    1.  
    Il presente regolamento non si applica al o nel Regno Unito.
    2.  
    Si intende che i riferimenti a «Stati membri» nel presente regolamento non includono il Regno Unito.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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