This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02018R1726-20220621
Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011
Consolidated text: Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011
Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011
02018R1726 — IT — 21.06.2022 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) 2018/1726 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2018 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99) |
Modificato da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
REGOLAMENTO (UE) 2019/816 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 |
L 135 |
1 |
22.5.2019 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2019/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 |
L 135 |
27 |
22.5.2019 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2019/818 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 |
L 135 |
85 |
22.5.2019 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2022/850 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2022 |
L 150 |
1 |
1.6.2022 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2018/1726 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 novembre 2018
relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011
CAPO I
OGGETTO E OBIETTIVI
Articolo 1
Oggetto
L’Agenzia è inoltre incaricata dei compiti seguenti:
garantire la qualità dei dati in conformità dell’articolo 12;
sviluppare le azioni necessarie per consentire l’interoperabilità in conformità dell’articolo 13;
effettuare attività di ricerca in conformità dell’articolo 14;
realizzare progetti pilota, prototipi e attività di collaudo in conformità dell’articolo 15;
prestare sostegno agli Stati membri e alla Commissione in conformità dell’articolo 16.
Articolo 2
Obiettivi
Fatte salve le rispettive responsabilità della Commissione e degli Stati membri ai sensi degli atti giuridici dell’Unione che disciplinano i sistemi IT su larga scala, l’Agenzia garantisce:
lo sviluppo di sistemi IT su larga scala utilizzando un’adeguata struttura di gestione di progetto per sviluppare efficacemente tali sistemi;
un esercizio efficace, sicuro e continuo dei sistemi IT su larga scala;
la gestione efficiente e finanziariamente responsabile dei sistemi IT su larga scala;
un servizio di qualità adeguatamente elevata per gli utenti dei sistemi IT su larga scala;
la continuità e un servizio ininterrotto;
un livello elevato di protezione dei dati conformemente alla legislazione dell’Unione in materia di protezione dei dati, comprese le disposizioni specifiche relative a ciascun sistema IT su larga scala;
un livello adeguato di sicurezza dei dati e materiale in conformità delle norme applicabili, comprese le disposizioni specifiche relative a ciascun sistema IT su larga scala.
CAPO II
COMPITI DELL’AGENZIA
Articolo 3
Compiti relativi al SIS II
Con riguardo al SIS II, l’Agenzia svolge:
i compiti attribuiti all’organo di gestione dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI; e
i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico del SIS II, destinata in particolare al personale SIRENE (SIRENE — informazioni supplementari richieste all’ingresso nazionale), e relativi alla formazione di esperti sugli aspetti tecnici del SIS II nel quadro della valutazione di Schengen.
Articolo 4
Compiti relativi al VIS
Con riguardo al VIS, l’Agenzia svolge:
i compiti attribuiti all’organo di gestione dal regolamento (CE) n. 767/2008 e dalla decisione 2008/633/GAI; e
i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico del VIS e alla formazione di esperti sugli aspetti tecnici del VIS nel quadro della valutazione di Schengen.
Articolo 5
Compiti relativi all’Eurodac
Con riguardo all’Eurodac, l’Agenzia svolge:
i compiti attribuitile dal regolamento (UE) n. 603/2013; e
i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico dell’Eurodac.
Articolo 6
Compiti relativi all’EES
Con riguardo all’EES, l’Agenzia svolge:
i compiti attribuitile dal regolamento (UE) 2017/2226; e
i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico dell’EES e alla formazione di esperti sugli aspetti tecnici dell’EES nel quadro della valutazione di Schengen.
Articolo 7
Compiti relativi all’ETIAS
Con riguardo all’ETIAS, l’Agenzia svolge:
i compiti attribuitile dal regolamento (UE) 2018/1240; e
i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico dell’ETIAS e alla formazione di esperti sugli aspetti tecnici dell’ETIAS nel quadro della valutazione di Schengen.
Articolo 8
Compiti relativi a DubliNet
Con riguardo a DubliNet, l’Agenzia svolge:
la gestione operativa di DubliNet, un canale sicuro di trasmissione elettronica separato tra le autorità degli Stati membri, istituito in applicazione dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003, ai fini degli articoli 31, 32 e 34 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ); e
i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico di DubliNet.
Articolo 8 bis
Compiti relativi a ECRIS-TCN e all'attuazione di riferimento ECRIS
Con riguardo a ECRIS-TCN e all'attuazione di riferimento ECRIS, l'Agenzia svolge:
i compiti attribuiti all'Agenzia conformemente al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico di ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS.
Articolo 8 ter
Compiti relativi al sistema e-CODEX
Con riguardo al sistema e-CODEX, l’Agenzia svolge:
i compiti attribuiti all’Agenzia conformemente al regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico del sistema e-CODEX, compresa la fornitura di materiale didattico online.
Articolo 9
Compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala
Ove sia incaricata della preparazione, dello sviluppo o della gestione operativa di altri sistemi IT su larga scala di cui all’articolo 1, paragrafo 5, l’Agenzia svolge, secondo il caso, i compiti conferitile dall’atto giuridico dell’Unione che disciplina il pertinente sistema e i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico di tale sistema.
Articolo 10
Soluzioni tecniche che richiedono condizioni specifiche prima dell’attuazione
Qualora gli atti giuridici dell’Unione che disciplinano i sistemi sotto la responsabilità dell’Agenzia impongano a quest’ultima di mantenere tali sistemi in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e senza compromettere tali atti giuridici dell’Unione, l’Agenzia implementa soluzioni tecniche al fine di soddisfare tali requisiti. Qualora tali soluzioni tecniche richiedano una duplicazione di un sistema o una duplicazione dei componenti di un sistema, esse sono attuate soltanto a seguito di una valutazione d’impatto e di un’analisi costi-benefici indipendenti commissionate dall’Agenzia e previa consultazione della Commissione e decisione favorevole del consiglio di amministrazione. La valutazione d’impatto esamina altresì le esigenze presenti e future in termini di capacità di accoglienza dei siti tecnici esistenti in relazione allo sviluppo di siffatte soluzioni tecniche, nonché gli eventuali rischi relativi all’attuale configurazione operativa.
Articolo 11
Compiti relativi all’infrastruttura di comunicazione
Compiti relativi alla realizzazione, all’installazione, alla manutenzione e al monitoraggio dell’infrastruttura di comunicazione possono essere affidati a soggetti o ad organismi esterni di diritto privato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tali compiti sono svolti sotto la responsabilità e la stretta supervisione dell’Agenzia.
Nello svolgimento dei compiti di cui al primo comma, tutti i soggetti o gli organismi esterni di diritto privato, tra cui i gestori della rete, sono vincolati dalle misure di sicurezza di cui al paragrafo 3 e non hanno accesso in alcun modo ai dati operativi memorizzati nei sistemi o trasferiti mediante l’infrastruttura di comunicazione né allo scambio SIRENE relativo al SIS II.
Articolo 12
Qualità dei dati
Articolo 13
Interoperabilità
Laddove l’interoperabilità dei sistemi IT su larga scala sia prevista da un pertinente atto giuridico dell’Unione, l’Agenzia sviluppa le azioni necessarie per consentire tale interoperabilità.
Articolo 14
Monitoraggio della ricerca
L’Agenzia può contribuire all’attuazione delle parti del programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea che riguardano i sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, qualora la Commissione le abbia delegato i pertinenti poteri l’Agenzia svolge i seguenti compiti:
gestione di alcune fasi di esecuzione del programma e di alcune fasi della vita di progetti specifici sulla base dei pertinenti programmi di lavoro adottati dalla Commissione;
adozione degli atti di esecuzione del bilancio e delle entrate e delle spese, ed esecuzione di tutte le operazioni necessarie alla gestione del programma; e
prestazione di sostegno nell’attuazione dei programmi.
Articolo 15
Progetti pilota, prototipi e attività di collaudo
Su richiesta esplicita e circostanziata della Commissione, che ne ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio con almeno tre mesi di anticipo, previa decisione positiva del consiglio di amministrazione, può essere affidata all’Agenzia, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera u), del presente regolamento, e tramite un accordo di delega, la realizzazione di progetti pilota di cui all’articolo 58, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per lo sviluppo o la gestione operativa di sistemi IT su larga scala a norma degli articoli da 67 a 89 TFUE, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
L’Agenzia riferisce regolarmente al Parlamento europeo, al Consiglio e, per quanto riguarda il trattamento di dati personali, al Garante europeo della protezione dei dati circa l’evoluzione dei progetti pilota realizzati dall’Agenzia ai sensi del primo comma.
Articolo 16
Sostegno agli Stati membri e alla Commissione
Ogni Stato membro può presentare una richiesta di sostegno ad hoc alla Commissione, che, dopo aver stabilito che tale sostegno è necessario in virtù di esigenze eccezionali nel settore della sicurezza o della migrazione, la trasmette senza ritardo all’Agenzia. L’Agenzia comunica tali richieste al consiglio di amministrazione. Qualora la valutazione della Commissione sia negativa, lo Stato membro ne è informato.
La Commissione verifica se l’Agenzia ha risposto tempestivamente alla richiesta dello Stato membro. La relazione annuale di attività dell’Agenzia riporta informazioni dettagliate sulle azioni che l’Agenzia ha intrapreso per fornire sostegno ad hoc agli Stati membri e sui relativi costi.
Un gruppo composto da almeno cinque Stati membri può assegnare all’Agenzia il compito di sviluppare, gestire o ospitare una componente IT comune che li assista nell’attuazione degli aspetti tecnici degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione sui sistemi decentrati nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tali soluzioni IT comuni lasciano impregiudicati gli obblighi che il diritto applicabile dell’Unione impone agli Stati membri richiedenti, in particolare per quanto riguarda l’architettura di tali sistemi.
In particolare, gli Stati membri richiedenti possono incaricare l’Agenzia di istituire una componente o un router comune per le informazioni anticipate sui passeggeri e per i dati del codice di prenotazione dei passeggeri quale strumento di assistenza tecnica per agevolare la connettività con i vettori aerei, al fine di assistere gli Stati membri nell’attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio ( 6 ) e della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ). In tal caso l’Agenzia raccoglie a livello centrale i dati dei vettori aerei e li trasmette agli Stati membri attraverso la componente o il router comune. Gli Stati membri richiedenti adottano le misure necessarie a garantire che i vettori aerei trasferiscano i dati tramite l’Agenzia.
L’Agenzia è incaricata di sviluppare, gestire o ospitare una componente IT comune unicamente previa approvazione della Commissione e in caso di decisione favorevole da parte del consiglio di amministrazione.
Gli Stati membri richiedenti affidano all’Agenzia i compiti di cui al primo e al secondo comma tramite un accordo di delega che definisce le condizioni per la delega dei compiti nonché il calcolo di tutti i costi pertinenti e il metodo di fatturazione. Tutti i costi pertinenti sono coperti dagli Stati membri partecipanti. L’accordo di delega è conforme agli atti giuridici dell’Unione che disciplinano i sistemi in questione. L’Agenzia informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell’accordo di delega approvato e delle eventuali modifiche apportate allo stesso.
Altri Stati membri possono chiedere di partecipare a una soluzione IT comune se tale possibilità è prevista dall’accordo di delega, precisando in particolare le conseguenze finanziarie di tale partecipazione. L’accordo di delega è modificato di conseguenza, previe approvazione preliminare della Commissione e decisione favorevole del consiglio di amministrazione.
CAPO III
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE
Articolo 17
Status giuridico e ubicazione
L’Agenzia ha sede a Tallinn (Estonia).
I compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 sono svolti nel sito tecnico di Strasburgo (Francia).
I compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa del sistema e-CODEX di cui all’articolo 1, paragrafo 4 bis, e all’articolo 8 ter sono svolti a Tallinn, Estonia.
Un sito di riserva in grado di assicurare il funzionamento di un sistema IT su larga scala in caso di guasto di tale sistema è installato a Sankt Johann im Pongau (Austria).
Articolo 18
Struttura
La struttura amministrativa e gestionale dell’Agenzia è composta da:
un consiglio di amministrazione;
un direttore esecutivo;
gruppi consultivi.
La struttura dell’Agenzia comprende:
un responsabile della protezione dei dati;
un responsabile della sicurezza;
un contabile.
Articolo 19
Funzioni del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione:
fornisce orientamenti generali per le attività dell’Agenzia;
adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell’Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell’Agenzia a norma del capo V;
nomina il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo e, se del caso, ne proroga i rispettivi mandati o li rimuove dall’incarico a norma, rispettivamente, degli articoli 25 e 26;
esercita l’autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e ne controlla l’operato, compresa l’esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione, ed esercita l’autorità disciplinare nei confronti del vicedirettore esecutivo, d’accordo con il direttore esecutivo;
prende tutte le decisioni sull’istituzione della struttura organizzativa dell’Agenzia e, se necessario, sulla relativa modifica, in considerazione delle necessità per l’attività dell’Agenzia e secondo una sana gestione di bilancio;
adotta la politica dell’Agenzia in materia di personale;
stabilisce il regolamento interno dell’Agenzia;
adotta una strategia antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e le pubblica sul sito web dell’Agenzia;
adotta norme e procedure interne dettagliate per la protezione degli informatori, compresi canali adeguati di comunicazione per la segnalazione di irregolarità;
autorizza la conclusione di accordi operativi conformemente agli articoli 41 e 43;
approva, su proposta del direttore esecutivo, l’accordo sulla sede dell’Agenzia e gli accordi sui siti tecnici e di riserva, stabiliti in conformità dell’articolo 17, paragrafo 3, che il direttore esecutivo e gli Stati membri ospitanti devono firmare;
esercita, ai sensi del paragrafo 2, nei confronti del personale dell’Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»);
adotta, in accordo con la Commissione, le disposizioni di attuazione necessarie per dare effetto allo statuto dei funzionari conformemente all’articolo 110 dello statuto dei funzionari;
adotta le necessarie disposizioni relative al distacco di esperti nazionali presso l’Agenzia;
adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia, comprensivo di un progetto di tabella dell’organico, e lo presenta alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno;
adotta il progetto di documento unico di programmazione, che contiene la programmazione pluriennale dell’Agenzia, il suo programma di lavoro per l’anno successivo e un progetto provvisorio di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia comprensivo di un progetto di tabella dell’organico, e lo presenta, unitamente a qualsiasi versione aggiornata di tale documento, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno;
adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, conformemente alla procedura annuale di bilancio, il documento unico di programmazione tenendo conto del parere della Commissione e provvede a che il testo definitivo di tale documento unico di programmazione sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e pubblicato;
adotta, entro la fine di agosto di ogni anno, una relazione intermedia sui progressi compiuti nell’attuazione delle attività programmate per l’anno in corso e la presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;
valuta e adotta la relazione annuale di attività consolidata delle attività dell’Agenzia per l’anno precedente, in cui confronta, in particolare, i risultati ottenuti con gli obiettivi del programma di lavoro annuale e, entro il 1o luglio di ogni anno, trasmette sia la relazione che la relativa valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e assicura che la relazione annuale di attività sia pubblicata;
svolge le funzioni attribuitegli in relazione al bilancio dell’Agenzia, compresa la realizzazione dei progetti pilota e dei prototipi di cui all’articolo 15;
adotta la regolamentazione finanziaria applicabile all’Agenzia in conformità dell’articolo 49;
nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, che è soggetto allo statuto dei funzionari e opera in piena indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni;
assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle varie relazioni di audit e valutazioni interne e esterne, e dalle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della procura europea (EPPO);
adotta i piani di comunicazione e divulgazione di cui all’articolo 34, paragrafo 4, e li aggiorna periodicamente;
adotta le misure di sicurezza necessarie, compresi un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, tenendo conto delle eventuali raccomandazioni degli esperti di sicurezza che fanno parte dei gruppi consultivi;
previa approvazione della Commissione, adotta le norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate;
nomina un responsabile della sicurezza;
nomina un responsabile della protezione dei dati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725;
adotta le modalità pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001;
adotta le relazioni sullo sviluppo dell'EES conformemente all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, le relazioni sullo sviluppo dell'ETIAS conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 e le relazioni sullo sviluppo di ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816;
adotta relazioni sulla situazione dello sviluppo delle componenti dell'interoperabilità a norma dell'articolo 78, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818;
adotta relazioni sul funzionamento tecnico:
del VIS in conformità dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell’articolo 17, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI;
dell’EES in conformità dell’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226;
dell’ETIAS in conformità dell’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240;
dell’ECRIS-TCN e dell’attuazione di riferimento ECRIS in conformità dell’articolo 36, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/816;
delle componenti dell’interoperabilità in conformità dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 e dell’articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818;
del sistema e-CODEX in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/850;
adotta la relazione annuale sulle attività del sistema centrale di Eurodac conformemente all’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 603/2013;
adotta osservazioni formali sulle relazioni del Garante europeo della protezione dei dati relative ai suoi controlli in conformità dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861, dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013, dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, dell'articolo 67 del regolamento (UE) 2018/1240, dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 52 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e assicura adeguato seguito a tali controlli;
pubblica le statistiche relative al SIS II in conformità, rispettivamente, dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’articolo 66, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI;
elabora e pubblica statistiche sulle attività del sistema centrale dell’Eurodac in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013;
pubblica le statistiche relative all’EES in conformità dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226;
pubblica le statistiche relative all’ETIAS in conformità dell’articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240;
trasmette alla Commissione statistiche su ECRIS-TCN e sull'attuazione di riferimento ECRIS conformemente all'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/816;
provvede alla pubblicazione annuale:
dell’elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS in conformità dell’articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1861 e dell’articolo 56, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1862, nonché dell’elenco degli uffici dei sistemi nazionali del SIS (N.SIS) e degli uffici SIRENE di cui, rispettivamente, all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861 e all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862;
dell’elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;
dell’elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240;
dell’elenco delle autorità centrali di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816;
dell’elenco delle autorità di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818;
dell’elenco dei punti di accesso e-CODEX autorizzati a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2022/850;
provvede alla pubblicazione annuale dell’elenco delle unità conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013;
assicura che tutte le decisioni e azioni dell’Agenzia che interessano i sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia rispettino il principio di indipendenza della magistratura;
svolge ogni altro compito conferitogli conformemente al presente regolamento.
Fatte salve le disposizioni relative alla pubblicazione degli elenchi delle autorità competenti previste dagli atti giuridici dell’Unione di cui al primo comma, lettera mm), e ove tali atti giuridici non prevedano l’obbligo di pubblicare e aggiornare costantemente tali elenchi sul sito web dell’Agenzia, il consiglio di amministrazione ne garantisce la pubblicazione e gli aggiornamenti continui.
Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti con cui delega al direttore esecutivo i poteri di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest’ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
Articolo 20
Composizione del consiglio di amministrazione
Articolo 21
Presidente del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente fra i propri membri nominati dagli Stati membri che, in base al diritto dell’Unione, sono pienamente vincolati da tutti gli atti giuridici dell’Unione che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti dall’Agenzia. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.
Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente in caso di suo impedimento.
Articolo 22
Riunioni del consiglio di amministrazione
L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il SIS, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) 2016/1624.
Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti il VIS, in relazione all'applicazione della decisione 2008/633/GAI, o questioni concernenti l'Eurodac, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013.
Europol può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore quando sono all'ordine del giorno questioni concernenti l'EES, in relazione all'applicazione del regolamento (UE) 2017/2226, o questioni concernenti l'ETIAS, in relazione al regolamento (UE) 2018/1240.
L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatore anche quando è all'ordine del giorno una questione concernente l'ETIAS in relazione all'applicazione del regolamento (UE) 2018/1240.
Europol, Eurojust e la Procura europea possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando è all'ordine del giorno una questione concernente il regolamento (UE) 2019/816.
Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori quando è all'ordine del giorno una questione concernente il regolamento (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.
Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa essere rilevante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.
Articolo 23
Modalità di voto del consiglio di amministrazione
Ogni membro nominato da uno Stato membro che, in base al diritto dell’Unione, è vincolato da qualsiasi atto giuridico dell’Unione che disciplini lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di un sistema IT su larga scala gestito dall’Agenzia può votare sulle questioni riguardanti quel sistema.
La Danimarca può votare sulle questioni riguardanti un sistema IT su larga scala qualora decida, ai sensi dell’articolo 4 del protocollo n. 22, di recepire nel proprio diritto interno l’atto giuridico dell’Unione che disciplina lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di tale particolare sistema IT su larga scala.
Articolo 24
Compiti del direttore esecutivo
Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione dei compiti conferiti all’Agenzia dal presente regolamento. In particolare, il direttore esecutivo è responsabile di quanto segue:
amministrazione corrente dell’Agenzia;
funzionamento dell’Agenzia conformemente al presente regolamento;
preparare e applicare le procedure, le decisioni e le strategie, i programmi e le attività adottate dal consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative modalità di attuazione e dal diritto dell’Unione applicabile;
preparare il documento unico di programmazione e presentarlo al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione e dei gruppi consultivi;
attuare il documento unico di programmazione e riferire in merito al consiglio di amministrazione;
preparare una relazione intermedia sui progressi compiuti nell’attuazione delle attività programmate per l’anno in corso e, previa consultazione dei gruppi consultivi, presentarla al consiglio di amministrazione per adozione entro la fine di agosto di ogni anno;
redigere la relazione annuale di attività consolidata dell’Agenzia e, previa consultazione dei gruppi consultivi, presentarla al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;
elaborare un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne o esterne e alle indagini dell’OLAF e dell’EPPO, e informare due volte l’anno la Commissione sui progressi compiuti e periodicamente il consiglio di amministrazione;
tutelare gli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell’EPPO e dell’OLAF, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l’applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, anche di carattere pecuniario;
preparare una strategia antifrode dell’Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione per approvazione, come pure monitorarne la corretta e tempestiva attuazione;
redigere un progetto di regolamentazione finanziaria applicabile all’Agenzia e presentarlo al consiglio di amministrazione per adozione, previa consultazione della Commissione;
preparare il progetto di bilancio per l’esercizio successivo, elaborato in base al sistema della formazione del bilancio per attività;
redigere il progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate dell’Agenzia;
attuare il bilancio dell’Agenzia;
definire e attuare un sistema efficace di valutazione e controllo periodici:
dei sistemi IT su larga scala, comprese le statistiche; e
dell’Agenzia, ivi inclusa la realizzazione efficiente ed efficace dei suoi obiettivi;
fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari, stabilire le clausole di riservatezza per conformarsi all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, all'articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all'articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013, all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, all'articolo 11, paragrafo 16, del regolamento (UE) 2019/816 e all'articolo 55, paragrafo 2, dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818;
negoziare e, previa approvazione del consiglio di amministrazione, firmare con gli Stati membri ospitanti l’accordo sulla sede dell’Agenzia e gli accordi relativi ai siti tecnici e di riserva;
preparare le modalità pratiche per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 e presentarle al consiglio di amministrazione per adozione;
elaborare le misure di sicurezza necessarie, compresi un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro e, previa consultazione del pertinente gruppo consultivo, presentarli al consiglio di amministrazione per adozione;
sulla base dei risultati del controllo e della valutazione, predisporre le relazioni sul funzionamento tecnico di ogni sistema IT su larga scala di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera ff), e la relazione annuale sulle attività del sistema centrale dell’Eurodac di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera gg), e, previa consultazione del pertinente gruppo consultivo, presentarle al consiglio di amministrazione per adozione;
preparare le relazioni sullo sviluppo dell’EES di cui all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e sullo sviluppo dell’ETIAS di cui all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 e presentarle al consiglio di amministrazione per adozione;
preparare, a fini di pubblicazione, l’elenco annuale delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II, compreso l’elenco degli uffici N.SIS II e degli uffici SIRENE, e l’elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nell’EES e nell’ETIAS di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera mm), e gli elenchi delle unità di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera nn), e presentarli al consiglio di amministrazione per adozione.
Articolo 25
Nomina del direttore esecutivo
Articolo 26
Vicedirettore esecutivo
Articolo 27
Gruppi consultivi
I seguenti gruppi consultivi forniscono al consiglio di amministrazione le competenze tecniche relative ai sistemi IT su larga scala, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività:
gruppo consultivo SIS II;
gruppo consultivo VIS;
gruppo consultivo Eurodac;
gruppo consultivo EES-ETIAS;
gruppo consultivo di ECRIS-TCN;
gruppo consultivo sull’interoperabilità;
gruppo consultivo e-CODEX;
ogni altro gruppo consultivo relativo a un sistema IT su larga scala, se così previsto dal pertinente atto giuridico dell’Unione che ne disciplina lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso.
Ogni Stato membro che, in base al diritto dell’Unione, sia vincolato da un atto giuridico dell’Unione che disciplini lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di un dato sistema IT su larga scala e la Commissione nominano un membro in seno al gruppo consultivo relativo a quel sistema IT su larga scala, con un mandato di quattro anni rinnovabile.
La Danimarca nomina un membro in seno al gruppo consultivo relativo a un dato sistema IT su larga scala qualora decida, ai sensi dell’articolo 4 del protocollo n. 22, di recepire nel proprio diritto interno l’atto giuridico dell’Unione che disciplina lo sviluppo, l’istituzione, l’esercizio e l’uso di quel sistema IT su larga scala.
Ciascun paese associato all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac che partecipi a un determinato sistema IT su larga scala nomina un membro in seno al gruppo consultivo relativo a quel sistema IT su larga scala.
Europol può nominare un rappresentante in seno ai gruppi consultivi VIS ed Eurodac ed EES-ETIAS.
L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può nominare anche un rappresentante in seno al gruppo consultivo EES-ETIAS. Eurojust, Europol e la Procura europea possono nominare ciascuno un rappresentante in seno al gruppo consultivo ECRIS-TCN.
Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera possono nominare un rappresentante ciascuno in seno al gruppo consultivo sull'interoperabilità.
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 28
Personale
Articolo 29
Interesse pubblico
I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo e i membri dei gruppi consultivi si impegnano ad agire nell’interesse pubblico. A tal fine, emettono pubblicamente ogni anno una dichiarazione scritta d’impegno, che è pubblicata nel sito web dell’Agenzia.
L’elenco dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri dei gruppi consultivi è pubblicato nel sito web dell’Agenzia.
Articolo 30
Accordo relativo alla sede e accordi relativi ai siti tecnici
Articolo 31
Privilegi e immunità
All’Agenzia si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.
Articolo 32
Responsabilità civile
Articolo 33
Regime linguistico
Articolo 34
Trasparenza e comunicazione
Articolo 35
Protezione dei dati
Articolo 36
Finalità del trattamento dei dati personali
L’Agenzia può trattare i dati personali solo per i seguenti scopi:
ove necessario per lo svolgimento dei compiti di gestione operativa dei sistemi IT su larga scala ad essa affidati ai sensi del diritto dell’Unione;
ove necessario per i suoi compiti amministrativi.
Articolo 37
Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate
Articolo 38
Sicurezza dell’Agenzia
Articolo 39
Valutazione
Articolo 40
Indagini amministrative
Le attività dell’Agenzia sono soggette alle indagini del Mediatore europeo in conformità dell’articolo 228 TFUE.
Articolo 41
Cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione
Articolo 42
Partecipazione dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento di Dublino e a Eurodac
Articolo 43
Cooperazione con organizzazioni internazionali e altri organismi competenti
CAPO V
FORMAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO
SEZIONE 1
Documento unico di programmazione
Articolo 44
Documento unico di programmazione
Ogni anno il direttore esecutivo predispone, tenuto conto degli orientamenti stabiliti della Commissione, un progetto di documento unico di programmazione per l’esercizio successivo, secondo quanto previsto all’articolo 32 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 e nella pertinente disposizione della regolamentazione finanziaria dell’Agenzia adottata ai sensi dell’articolo 49 del presente regolamento.
Il documento unico di programmazione contiene un programma pluriennale, un programma di lavoro annuale, nonché il bilancio e le informazioni sulle risorse proprie dell’Agenzia, come precisato nella regolamentazione finanziaria dell’Agenzia adottata ai sensi dell’articolo 49.
Articolo 45
Formazione del bilancio
SEZIONE 2
Presentazione, esecuzione e controllo del bilancio
Articolo 46
Struttura del bilancio
Fatti salvi altri tipi di risorse, le entrate dell’Agenzia comprendono:
un contributo dell’Unione iscritto nel bilancio generale dell’Unione (sezione «Commissione»);
un contributo dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac che partecipano ai lavori dell’Agenzia, secondo quanto previsto nei rispettivi accordi di associazione e nelle intese di cui all’articolo 42 che ne specificano il contributo finanziario;
un finanziamento dell’Unione, sotto forma di accordi di delega a norma della regolamentazione finanziaria dell’Agenzia adottata ai sensi dell’articolo 49 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell’Unione;
contributi erogati dagli Stati membri per i servizi loro offerti conformemente all’accordo di delega di cui all’articolo 16;
il recupero dei costi pagati dagli organi e dagli organismi dell’Unione per servizi loro forniti conformemente agli accordi di collaborazione di cui all’articolo 41; e
gli eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri.
Articolo 47
Esecuzione e controllo del bilancio
Articolo 48
Prevenzione dei conflitti di interesse
L’Agenzia adotta norme interne che impongono ai membri del suo consiglio di amministrazione, dei suoi gruppi consultivi e del suo personale di evitare, durante il rapporto di impiego o il mandato, qualsiasi situazione che possa causare un conflitto di interesse e di segnalare tali situazioni. Tali norme interne sono pubblicate sul sito Internet dell’Agenzia.
Articolo 49
Regolamentazione finanziaria
La regolamentazione finanziaria applicabile all’Agenzia è adottata dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Si discosta dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell’Agenzia e previo accordo della Commissione.
Articolo 50
Lotta antifrode
CAPO VI
MODIFICHE DI ALTRI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE
Articolo 51
Modifica del regolamento (CE) n. 1987/2006
All’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1987/2006, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:
L’organo di gestione è responsabile di tutti i compiti connessi con l’infrastruttura di comunicazione, in particolare:
controllo;
sicurezza;
coordinamento dei rapporti tra gli Stati membri e il gestore;
compiti relativi all’esecuzione del bilancio;
acquisizione e rinnovo; e
aspetti contrattuali.».
Articolo 52
Modifica della decisione 2007/533/GAI
All’articolo 15 della decisione 2007/533/GAI, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
L’organo di gestione è responsabile altresì di tutti i compiti connessi con l’infrastruttura di comunicazione, in particolare:
controllo;
sicurezza;
coordinamento dei rapporti tra gli Stati membri e il gestore;
compiti relativi all’esecuzione del bilancio;
acquisizione e rinnovo; e
aspetti contrattuali.».
CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 53
Successione legale
Articolo 54
Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione e ai gruppi consultivi
Articolo 55
Mantenimento in vigore delle norme interne adottate dal consiglio di amministrazione
Le norme interne e le misure adottate dal consiglio di amministrazione sulla base del regolamento (UE) n. 1077/2011 rimangono in vigore dopo l’11 dicembre 2018, fatte salve eventuali modifiche che si rendono necessarie in virtù del presente regolamento.
Articolo 56
Disposizioni transitorie relative al direttore esecutivo
Il direttore esecutivo dell’agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nominato sulla base dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1077/2011 assume, per la restante durata del suo mandato, le funzioni di direttore esecutivo dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 24 del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate. Se la decisione di proroga del mandato del direttore esecutivo a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1077/2011 è adottata prima dell’11 dicembre 2018, la durata del mandato è prorogata automaticamente fino al 31 ottobre 2022.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 57
Sostituzione e abrogazione
Il regolamento (UE) n. 1077/2011 è sostituito per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento.
Pertanto, il regolamento (UE) n. 1077/2011 è abrogato.
Con riguardo agli Stati membri vincolati dal presente regolamento, i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 58
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dall’11 dicembre 2018. Tuttavia, l’articolo 19, paragrafo 1, lettera x), l’articolo 24, paragrafo 3, lettere h) e i), e l’articolo 50, paragrafo 5, del presente regolamento, nella misura in cui si riferiscono all’EPPO, e l’articolo 50, paragrafo 1, del presente regolamento, nella misura in cui si riferisce al regolamento (UE) 2017/1939, si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla decisione della Commissione di cui all’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (UE) n. 1077/2011 |
Presente regolamento |
|
|
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
— |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 5 |
Articolo 1, paragrafo 4 |
Articolo 1, paragrafo 6 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 5 bis |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
— |
Articolo 8 |
Articolo 6 |
Articolo 9 |
— |
Articolo 10 |
Articolo 7, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 11, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 6 |
Articolo 11, paragrafo 5 |
— |
Articolo 12 |
— |
Articolo 13 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
— |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 15, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 15, paragrafo 3 |
— |
Articolo 15, paragrafo 4 |
— |
Articolo 16 |
Articolo 10, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 17, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 24, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
— |
Articolo 17, paragrafo 4 |
— |
Articolo 17, paragrafo 5 |
Articolo 11 |
Articolo 18 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
— |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera a) |
— |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera e) |
— |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera g) |
— |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera h) |
— |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera i) |
— |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera j) |
— |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera k) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera l) |
— |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera m) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera n) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera g) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera o) |
— |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera p) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera h) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera q) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera i) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera q) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera j) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera r) |
— |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera s) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera k) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera t) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera l) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera u) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera m) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera v) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera n) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera w) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera o) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera x) |
— |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera y) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera p) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera z) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera q) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera bb) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera r) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera lettera cc) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera s) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera lettera dd) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera t) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera ff) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera u)] |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera gg) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera v) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera hh) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera w) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera ii) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera x) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera jj) |
— |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera ll) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera y) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera mm) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera z) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera nn) |
— |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera oo) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera aa) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera pp) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera sa) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera ee) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera xa) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera kk) |
Articolo 12, paragrafo 1, lettera za) |
Articolo 19, paragrafo 1, lettera mm) |
— |
Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 13, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 20, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 5 |
Articolo 20, paragrafo 4 |
Articolo 14, paragrafi 1 e 3 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 22, paragrafi 1 e 3 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 22, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 22, paragrafo 5 |
Articolo 15, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 22, paragrafo 4 |
Articolo 15, paragrafo 6 |
Articolo 22, paragrafo 6 |
Articolo 16, paragrafi da 1 a 5 |
Articolo 23, paragrafi da 1 a 5 |
— |
Articolo 23, paragrafo 6 |
Articolo 16, paragrafo 6 |
Articolo 23, paragrafo 7 |
Articolo 16, paragrafo 7 |
Articolo 23, paragrafo 8 |
Articolo 17, paragrafi 1 e 4 |
Articolo 24, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
— |
Articolo 17, paragrafo 3 |
— |
Articolo 17, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 24, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 5, lettera a) |
Articolo 24, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 17, paragrafo 5, lettera b) |
Articolo 24, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 17, paragrafo 5, lettera c) |
Articolo 24, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 17, paragrafo 5, lettera d) |
Articolo 24, paragrafo 3, lettera o) |
Articolo 17, paragrafo 5, lettera e) |
Articolo 22, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 5, lettera f) |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 5, lettera g) |
Articolo 24, paragrafo 3, lettera p) |
Articolo 17, paragrafo 5, lettera h) |
Articolo 24, paragrafo 3, lettera q) |
Articolo 17, paragrafo 6, lettera a) |
Articolo 24, paragrafo 3, lettere d) e (g) |
Articolo 17, paragrafo 6, lettera b) |
Articolo 24, paragrafo 3, lettera k) |
Articolo 17, paragrafo 6, lettera c) |
Articolo 24, paragrafo 3, lettera d) |
Articolo 17, paragrafo 6, lettera d) |
Articolo 24, paragrafo 3, lettera l) |
Articolo 17, paragrafo 6, lettera e) |
— |
Articolo 17, paragrafo 6, lettera f) |
— |
Articolo 17, paragrafo 6, lettera g) |
Articolo 24, paragrafo 3, lettera r) |
Articolo 17, paragrafo 6, lettera h) |
Articolo 24, paragrafo 3, lettera s) |
Articolo 17, paragrafo 6, lettera i) |
Articolo 24, paragrafo 3, lettera t) |
Articolo 17, paragrafo 6, lettera j) |
Articolo 24, paragrafo 3, lettera v) |
Articolo 17, paragrafo 6, lettera k) |
Articolo 24, paragrafo 3, lettera u) |
Articolo 17, paragrafo 7 |
Articolo 24, paragrafo 4 |
— |
Articolo 24, paragrafo 5 |
Articolo 18 |
Articolo 25 |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 25, paragrafi 1 e 10 |
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4 |
Articolo 18, paragrafo 3 |
Articolo 25, paragrafo 5 |
Articolo 18, paragrafo 4 |
Articolo 25, paragrafo 6 |
Articolo 18, paragrafo 5 |
Articolo 25, paragrafo 7 |
Articolo 18, paragrafo 6 |
Articolo 24, paragrafo 1 |
— |
Articolo 25, paragrafo 8 |
Articolo 18, paragrafo 7 |
Articolo 25, paragrafi 9 e 10 |
— |
Articolo 25, paragrafo 11 |
— |
Articolo 26 |
Articolo 19 |
Articolo 27 |
Articolo 20 |
Articolo 28 |
Articolo 20, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 28, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 20, paragrafo 3 |
— |
Articolo 20, paragrafo 4 |
Articolo 28, paragrafo 3 |
Articolo 20, paragrafo 5 |
Articolo 28, paragrafo 4 |
Articolo 20, paragrafo 6 |
Articolo 28, paragrafo 5 |
Articolo 20, paragrafo 7 |
Articolo 28, paragrafo 6 |
Articolo 20, paragrafo 8 |
Articolo 28, paragrafo 7 |
Articolo 21 |
Articolo 29 |
Articolo 22 |
Articolo 30 |
Articolo 23 |
Articolo 31 |
Articolo 24 |
Articolo 32 |
Articolo 25, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 33, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 33, paragrafo 3 |
Articolo 25, paragrafo 3 |
Articolo 33, paragrafo 4 |
Articoli 26 e 27 |
Articolo 34 |
Articolo 28, paragrafo 1 |
Articolo 35, paragrafo 1, e articolo 36, paragrafo 2 |
Articolo 28, paragrafo 2 |
Articolo 35, paragrafo 2 |
— |
Articolo 36, paragrafo 1 |
Articolo 29, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 37, paragrafo 1 |
Articolo 29, paragrafo 3 |
Articolo 37, paragrafo 2 |
Articolo 30 |
Articolo 38 |
Articolo 31, paragrafo 1 |
Articolo 39, paragrafo 1 |
Articolo 31, paragrafo 2 |
Articolo 39, paragrafi 1 e 3 |
— |
Articolo 39, paragrafo 2 |
— |
Articolo 40 |
— |
Articolo 41 |
— |
Articolo 43 |
— |
Articolo 44 |
Articolo 32, paragrafo 1 |
Articolo 46, paragrafo 3 |
Articolo 32, paragrafo 2 |
Articolo 46, paragrafo 4 |
Articolo 32, paragrafo 3 |
Articolo 46, paragrafo 2 |
Articolo 32, paragrafo 4 |
Articolo 45, paragrafo 2 |
Articolo 32, paragrafo 5 |
Articolo 45, paragrafo 2 |
Articolo 32, paragrafo 6 |
Articolo 44, paragrafo 2 |
Articolo 32, paragrafo 7 |
Articolo 45, paragrafo 3 |
Articolo 32, paragrafo 8 |
Articolo 45, paragrafo 4 |
Articolo 32, paragrafo 9 |
Articolo 45, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 32, paragrafo 10 |
Articolo 45, paragrafo 7 |
Articolo 32, paragrafo 11 |
Articolo 45, paragrafo 8 |
Articolo 32, paragrafo 12 |
Articolo 45, paragrafo 9 |
Articolo 33, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 47, paragrafi da 1 a 4 |
— |
Articolo 47, paragrafo 5 |
Articolo 33, paragrafo 5 |
Articolo 47, paragrafo 6 |
Articolo 33, paragrafo 6 |
Articolo 47, paragrafo 7 |
Articolo 33, paragrafo 7 |
Articolo 47, paragrafo 8 |
Articolo 33, paragrafo 8 |
Articolo 47, paragrafo 9 |
Articolo 33, paragrafo 9 |
Articolo 47, paragrafo 10 |
Articolo 33, paragrafo 10 |
Articolo 47, paragrafo 11 |
Articolo 33, paragrafo 11 |
Articolo 47, paragrafo 12 |
— |
Articolo 48 |
Articolo 34 |
Articolo 49 |
Articolo 35, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 50, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 50, paragrafo 3 |
Articolo 35, paragrafo 3 |
Articolo 50, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 36 |
— |
Articolo 37 |
Articolo 42 |
— |
Articolo 51 |
— |
Articolo 52 |
— |
Articolo 53 |
— |
Articolo 54 |
— |
Articolo 55 |
— |
Articolo 56 |
— |
Articolo 57 |
Articolo 38 |
Articolo 58 |
— |
Allegato |
( ) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).
( 1 ) Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 150 del 31.5.2022, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
( 4 ) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità dei sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell'asilo e della migrazione e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).
( 4 ) Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l’obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).
( 4 ) Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).
( 5 ) Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).
( 6 ) Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).
( 6 ) Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).
( 6 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).
( 6 ) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).
( 6 ) Regolamento (Euratom, CE) n 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).