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Document 02017R2226-20210803
Regulation (EU) 2017/2226 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third-country nationals crossing the external borders of the Member States and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes, and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 767/2008 and (EU) No 1077/2011
Consolidated text: Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011
Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011
Il testo consolidato potrebbe non includere le seguenti modifiche:
Atto modificativo | Tipo di modifica | Suddivisione interessata | Data di entrata in vigore |
---|---|---|---|
32024R1356 | modificato da | articolo 6 paragrafo 1 lettera (l) | 12/06/2026 |
32024R1356 | modificato da | articolo 24a | 12/06/2026 |
32024R1356 | modificato da | articolo 9 paragrafo 2b | 12/06/2026 |
32024R1356 | modificato da | articolo 46 paragrafo 1 lettera (a) | 12/06/2026 |
32024R1356 | modificato da | articolo 9 paragrafo 4 | 12/06/2026 |
02017R2226 — IT — 03.08.2021 — 003.002
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) 2017/2226 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2017 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2018/1240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 settembre 2018 |
L 236 |
1 |
19.9.2018 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/817 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 |
L 135 |
27 |
22.5.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2021/1134 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2021 |
L 248 |
11 |
13.7.2021 |
|
REGOLAMENTO (UE) 2021/1152 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2021 |
L 249 |
15 |
14.7.2021 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2017/2226 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 novembre 2017
che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un «sistema di ingressi/uscite» (Entry/Exit System – EES) per:
registrare e conservare la data, l’ora e il luogo d’ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere degli Stati membri presso cui l’EES è operativo;
calcolare la durata del soggiorno autorizzato dei cittadini di tali paesi terzi;
generare segnalazioni destinate agli Stati membri allo scadere del soggiorno autorizzato, nonché
registrare e conservare la data, l’ora e il luogo del respingimento di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rifiutato l’ingresso per un soggiorno di breve durata e l’autorità dello Stato membro che ha rifiutato l’ingresso e la relativa motivazione.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
ai cittadini di paesi terzi che sono ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri che sono soggetti a verifiche di frontiera conformemente al regolamento (UE) 2016/399 all’atto dell’attraversamento delle frontiere presso cui l’EES è operativo, e
ai cittadini di paesi terzi all’ingresso nel territorio degli Stati membri e all’uscita dagli stessi, che:
sono familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra; e
non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio ( 2 ).
Il presente regolamento non si applica:
ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che sono titolari della carta di soggiorno di cui alla medesima direttiva, che accompagnino o raggiungano o meno tale cittadino dell’Unione;
ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino di paese terzo che accompagnino o raggiungano, o meno, tale cittadino di paese terzo, qualora:
i cittadini di un paese terzo godano del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra; e
i cittadini di paesi terzi siano titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002;
ai titolari del permesso di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399, ad eccezione di coloro che sono contemplati alle lettere a) e b) del presente paragrafo;
ai titolari di visti per soggiorni di lunga durata;
ai cittadini di Andorra, Monaco e San Marino e ai titolari di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano o della Santa Sede;
alle persone o alle categorie di persone esonerate dalle verifiche di frontiera o che beneficiano di norme specifiche per le verifiche di frontiera di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (UE) 2016/399;
alle persone o alle categorie di persone di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 3, lettere h), i), j) e k), del regolamento (UE) 2016/399.
Le disposizioni del presente regolamento relative al calcolo della durata del soggiorno autorizzato e alla generazione di segnalazioni dirette agli Stati membri alla scadenza del soggiorno autorizzato non si applicano ai cittadini di paesi terzi che:
sono familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra; e
non sono titolari della carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) |
«frontiere esterne» : le frontiere esterne quali definite all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399; |
2) |
«frontiere interne» : le frontiere interne quali definite all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2016/399; |
3) |
«autorità di frontiera» : le guardie di frontiera incaricate, conformemente al diritto nazionale, di procedere alle verifiche di frontiera a norma dell’articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2016/399; |
4) |
«autorità competente per l’immigrazione» : l’autorità competente responsabile, conformemente al diritto nazionale, di uno o più dei casi seguenti:
a)
verificare all’interno del territorio degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso, o di soggiorno, nel territorio degli Stati membri;
b)
esaminare le condizioni di residenza dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri e prendere le relative decisioni - nella misura in cui tale autorità non costituisce un’autorità accertante ai sensi dell’articolo 2, lettera f), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) – nonché, se del caso, fornire consulenza conformemente al regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio ( 6 );
c)
provvedere al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in un paese terzo di origine o di transito; |
5) |
«autorità competente per i visti» : l’autorità competente per i visti quali definita all’articolo 4, punto 3, del regolamento (CE) n. 767/2008; |
6) |
«cittadino di paese terzo» : chi non è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE, a eccezione di chi, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e un paese terzo, dall’altro, beneficia del diritti di libera circolazione equivalenti a quello dei cittadini dell’Unione; |
7) |
«documento di viaggio» : il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto; |
8) |
«soggiorno di breve durata» : il soggiorno nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399; |
9) |
«visto per soggiorno di breve durata» : il visto quale definito all’articolo 2, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ); |
10) |
«visto nazionale per soggiorno di breve durata» : l’autorizzazione, rilasciata da uno Stato membro che non applica integralmente l’acquis di Schengen, per un soggiorno previsto nel territorio di tale Stato membro la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; |
11) |
«soggiorno autorizzato» : il numero esatto di giorni per i quali a un cittadino di paese terzo è permesso soggiornare legalmente nel territorio degli Stati membri a partire dalla data d’ingresso conformemente alle disposizioni applicabili; |
12) |
«Stato membro competente» : lo Stato membro che ha inserito i dati nell’EES; |
13) |
«verifica» : il procedimento di confronto di serie di dati al fine di verificare la validità di una identità dichiarata (verifica «uno a uno»); |
14) |
«identificazione» : il procedimento volto a determinare l’identità di una persona mediante interrogazione di una banca dati confrontando varie serie di dati (verifica «uno a molti»); |
15) |
«dati alfanumerici» : i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura; |
16) |
«dati relativi alle impronte digitali» : i dati sulle quattro impronte digitali del dito indice, medio, anulare e mignolo della mano destra, se disponibili, o altrimenti della mano sinistra; |
17) |
«immagine del volto» : le immagini digitalizzate del volto; |
18) |
«dati biometrici» : i dati relativi alle impronte digitali e all’immagine del volto; |
19) |
«soggiornante fuoritermine» : il cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del suo soggiorno di breve durata autorizzato nel territorio degli Stati membri; |
20) |
«eu-LISA» : l’agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita con regolamento (UE) n. 1077/2011; |
21) |
«autorità di controllo» : l’autorità di controllo istituita in virtù dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e l’autorità di controllo istituita in virtù dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680; |
22) |
«dati dell'EES» : tutti i dati conservati nel sistema centrale dell'EES e nel CIR conformemente agli articoli da 15 a 20; |
22 bis) |
«dati di identità» : i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), nonché i dati pertinenti di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 18, paragrafo 1; |
23) |
«contrasto» : la prevenzione, l’accertamento o l’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi; |
24) |
«reati di terrorismo» : il reato che, ai sensi del diritto nazionale, corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541; |
25) |
«reato grave» : il reato che corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, se è punibile conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni; |
26) |
«autorità designata» : l’autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 29, responsabile della prevenzione, dell’accertamento o dell’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi; |
27) |
«sistema self-service» : il sistema self-service quale definito all’articolo 2, punto 23, del regolamento (UE) 2016/399; |
28) |
«varco automatico» : il varco automatico definito all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/399; |
29) |
«tasso di insuccesso nell’inserimento (Failure To Enrol Rate – FTER)» : la percentuale di registrazioni caratterizzate da una qualità insufficiente dei dati biometrici inseriti; |
30) |
«tasso di falsa identificazione positiva (False Positive Identification Rate – FPIR)» : la percentuale di corrispondenze ottenute durante una interrogazione biometrica che non pertengono al viaggiatore sottoposto a verifiche; |
31) |
«tasso di falsa identificazione negativa (False Negative Identification Rate – FNIR)» : la percentuale di corrispondenze mancate in caso di una interrogazione biometrica anche se i dati biometrici del viaggiatore sono stati registrati; |
32) |
«ESP» : il portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817; |
33) |
«CIR» : l'archivio comune di dati di identità istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817. |
Articolo 4
Frontiere presso cui l’EES è operativo e uso dell’EES a tali frontiere
Articolo 5
Istituzione dell’EES
«eu-LISA» provvede allo sviluppo dell’EES e ne assicura la gestione operativa, comprese le funzionalità per il trattamento dei dati biometrici di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché la sicurezza adeguata dell’EES.
Articolo 6
Obiettivi dell’EES
Tramite la registrazione e la conservazione dei dati dell’EES e la fornitura di accesso a tali dati agli Stati membri, l’EES persegue i seguenti obiettivi:
migliorare l’efficienza delle verifiche di frontiera mediante il calcolo e il monitoraggio della durata del soggiorno autorizzato all’atto dell’ingresso e dell’uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata;
contribuire all’identificazione di cittadini di paesi terzi che non soddisfino o non soddisfino più le condizioni d’ingresso o di soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri;
consentire di identificare e rintracciare i soggiornanti fuoritermine e permettere alle autorità nazionali competenti degli Stati membri di prendere le opportune misure;
consentire i respingimenti nell’EES da verificare elettronicamente;
consentire l’automatizzazione delle verifiche di frontiera sui cittadini di paesi terzi;
permettere alle autorità competenti per i visti di accedere alle informazioni riguardanti l’uso lecito di precedenti visti;
informare i cittadini di paesi terzi della durata del loro soggiorno autorizzato;
raccogliere statistiche concernenti gli ingressi e le uscite, i respingimenti e il superamento del soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi al fine di migliorare la valutazione del rischio di soggiorni fuoritermine e di sostenere una politica migratoria dell’Unione basata sui fatti;
contrastare la frode di identità e l’abuso di documenti di viaggio;
garantire la corretta identificazione delle persone;
sostenere gli obiettivi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).
Consentendo l’accesso da parte delle autorità designate nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, l’EES persegue i seguenti obiettivi:
contribuire alla prevenzione, all’accertamento e all’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;
consentire l’acquisizione di informazioni ai fini delle indagini relative a reati di terrorismo o ad altri reati gravi, compresa l’identificazione degli autori, dei sospettati e delle vittime di tali reati che hanno attraversato le frontiere esterne;
L’EES, se del caso, sostiene gli Stati membri nell’attuazione dei programmi nazionali di facilitazione istituiti a norma dell’articolo 8 quinquies del regolamento (UE) 2016/399, al fine di facilitare l’attraversamento delle frontiere per i cittadini di paesi terzi:
consentendo alle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 8 quinquies del regolamento (UE) 2016/399 di accedere alle informazioni sui precedenti soggiorni di breve durata o respingimenti ai fini dell’esame delle domande di accesso ai programmi nazionali di facilitazione e dell’adozione delle decisioni di cui all’articolo 25 del presente regolamento;
comunicando alle autorità di frontiera l’avvenuta ammissione a un programma nazionale di facilitazione.
Articolo 7
Architettura tecnica dell’EES
L’EES è composto da:
un sistema centrale (sistema centrale dell’EES);
l'infrastruttura centrale del CIR di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/817;
un’interfaccia uniforme nazionale (National Uniform Interface – NUI) in ciascuno Stato membro, basata su specifiche tecniche comuni e identica in tutti gli Stati membri, che consenta la connessione in modo sicuro tra il sistema centrale dell’EES e le infrastrutture nazionali di frontiera negli Stati membri;
un canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale dell’EES e il sistema centrale del VIS;
un’infrastruttura di comunicazione che è sicura e criptata, tra il sistema centrale dell’EES e le NUI.
il servizio web previsto all’articolo 13;
un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale dell'EES e le infrastrutture centrali dell'ESP e del CIR.
Articolo 8
Interoperabilità con il VIS
L’interoperabilità consente alle autorità di frontiera che utilizzano l’EES di consultare il VIS dall’EES al fine di:
estrarre i dati relativi ai visti direttamente dal VIS ed importarli nell’EES per costituire o aggiornare la cartella di ingresso/uscita o la cartella relativa al respingimento di un titolare di visto nell’EES conformemente agli articoli 14, 16 e 18 del presente regolamento e all’articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008;
estrarre i dati relativi ai visti direttamente dal VIS ed importarli nell’EES per aggiornare la cartella di ingresso/uscita nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato conformemente all’articolo 19 del presente regolamento e agli articoli 13, 14 e 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008;
verificare ai sensi dell’articolo 23 del presente regolamento e dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 l’autenticità e la validità del visto pertinente o se le condizioni d’ingresso nel territorio degli Stati membri a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 siano soddisfatte;
verificare alle frontiere presso cui l’EES è operativo se un cittadino di paese terzo esente dall’obbligo del visto sia stato precedentemente registrato nel VIS a norma dell’articolo 23 del presente regolamento e dell’articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008;
se l’identità del titolare del visto è verificata mediante le impronte digitali, verificare, alle frontiere presso cui l’EES è operativo, l’identità del titolare del visto confrontandole impronte digitali del titolare del visto con le impronte digitali registrate nel VIS a norma dell’articolo 23 del presente regolamento e dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008.
L’interoperabilità consente alle autorità competenti per i visti che utilizzano il VIS di consultare l’EES dal VIS affinché:
si esaminino le domande di visto e si decida in merito a tali domande conformemente all’articolo 24 del presente regolamento e all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008;
si esaminino per gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen, ma in cui l’EES è operativo, le domande di visti nazionali per soggiorno di breve durata e decidano in merito a tali domande;
si aggiornino i dati relativi ai visti nella cartella di ingresso/uscita nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato, conformemente all’articolo 19 del presente regolamento e agli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 767/2008.
Articolo 8 bis
Processo automatizzato con l’ETIAS
Qualora sia creata una cartella di ingresso/uscita o una cartella relativa al respingimento di un cittadino di paese terzo esente dall’obbligo del visto, il processo automatizzato di cui al primo comma consente al sistema centrale dell’EES di:
interrogare e importare dal sistema centrale ETIAS le informazioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, il numero della domanda e la data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS;
aggiornare la cartella di ingresso/uscita nell’EES conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento; e
aggiornare nell’EES la cartella relativa al respingimento conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.
Articolo 8 ter
Interoperabilità con l’ETIAS
Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS si avvale dell’ESP per confrontare i dati contenuti nell’ETIAS con quelli contenuti nell’EES, conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento, utilizzando i dati elencati nella tabella delle corrispondenze di cui all’allegato III del presente regolamento.
Le verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento (UE) 2018/1240 non pregiudicano le norme specifiche di cui all’articolo 24, paragrafo 3, di detto regolamento.
Articolo 9
Accesso all’EES al fine di inserire, modificare, cancellare e consultare dati
L’EES prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di tale elenco. Norme dettagliate sulla gestione di tale funzionalità sono stabilite con atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.
Articolo 10
Principi generali
Articolo 11
Calcolatore automatico e obbligo di informare i cittadini di paesi terzi della rimanente durata del soggiorno autorizzato
Il calcolatore automatico non si applica ai cittadini di paesi terzi che:
sono familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra; e
non sono titolari della carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.
Il calcolatore automatico informa le autorità competenti:
all’atto dell’ingresso, della durata massima di soggiorno autorizzato dei cittadini di paesi terzi e se è stato esaurito il numero di ingressi autorizzati da un visto per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi;
durante i controlli o le verifiche effettuati nel territorio degli Stati membri, del rimanente soggiorno autorizzato o della durata del soggiorno fuoritermine dei cittadini di paesi terzi;
all’atto dell’uscita, dei soggiorni fuoritermine dei cittadini di paesi terzi;
al momento dell’esame delle domande di visto per soggiorno di breve durata e delle relative decisioni, della durata massima rimanente di soggiorno autorizzato sulla base delle date d’ingresso previste.
Tale informazione è fornita dalla guardia di frontiera al momento delle verifiche di frontiera oppure per mezzo di attrezzature, installate al valico di frontiera, che consentono al cittadino di paese terzo di consultare il servizio web di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento.
Nel caso di cui al primo comma, il calcolatore automatico verifica unicamente:
il rispetto del limite complessivo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni; e
per i visti per soggiorni di breve durata, il rispetto del periodo di validità di tali visti.
Articolo 12
Meccanismo di informazione
Articolo 13
Servizio web
Nel caso di cui al primo comma, il servizio web consente ai cittadini di paesi terzi di verificare il rispetto del limite complessivo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni e di ricevere informazioni sul rimanente soggiorno autorizzato entro tale limite. Tali informazioni sono fornite per soggiorni nel periodo di 180 giorni precedente alla consultazione del servizio web o alla prevista data di ingresso o di uscita, o a entrambe.
Le registrazioni sono conservate per due anni. Le registrazioni sono protette con misure adeguate dall’accesso non autorizzato.
Articolo 13 bis
Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati
CAPO II
INSERIMENTO E USO DEI DATI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
Articolo 14
Procedure per l’inserimento dei dati nell’EES
Qualora sia stato precedentemente costituito un fascicolo individuale per un cittadino di paese terzo, l’autorità di frontiera, se necessario:
aggiorna tale fascicolo individuale, in particolare i dati di cui e agli articoli 16, 17 e 18, a seconda dei casi, e
crea una cartella d’ingresso per ciascun ingresso e una cartella di uscita per ciascuna uscita conformemente agli articoli 16 e 17 o, se del caso, una cartella relativa al respingimento conformemente all’articolo 18.
Tali cartelle di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, sono collegate al fascicolo individuale del cittadino di paese terzo interessato.
Se del caso, i dati di cui all’articolo 19, paragrafi 1, 2, 4 e 5, sono aggiunti alla cartella di ingresso/uscita del cittadino di paese terzo interessato. I documenti di viaggio e le identità utilizzati legittimamente da un cittadino di paese terzo sono aggiunti al fascicolo individuale del cittadino di paese terzo.
Se esiste un fascicolo individuale registrato precedentemente e il cittadino di paese terzo presenta un documento di viaggio valido che non corrisponde a quello precedentemente registrato, anche i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), sono aggiornati conformemente all’articolo 15.
Articolo 15
Immagine del volto di cittadini di paesi terzi
Articolo 16
Dati personali di cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto
Alle frontiere presso cui l’EES è operativo, l’autorità di frontiera crea un fascicolo individuale di un cittadino di paese terzo soggetto all’obbligo del visto inserendo i seguenti dati:
cognome; nome o nomi; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso;
il tipo e il numero del documento o dei documenti di viaggio e il codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio;
la data di scadenza del documento o dei documenti di viaggio;
l'immagine del volto di cui all’articolo 15.
Al momento di ciascun ingresso di un cittadino di paese terzo soggetto all’obbligo del visto, a una frontiera presso cui l’EES è operativo, sono inseriti i seguenti dati in una cartella di ingresso/uscita:
la data e l’ora dell’ingresso;
il valico di frontiera all’entrata e l’autorità che ha autorizzato l’ingresso;
se del caso, lo status di tale cittadino di paese terzo indicante che si tratta di un cittadino di paese terzo che:
è un familiare di un cittadino dell’Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra; e
non è titolare della carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002;
se del caso, il numero del visto adesivo per soggiorno di breve durata, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio, il tipo di visto per soggiorno di breve durata, la data di scadenza della durata massima del soggiorno autorizzato dal visto per soggiorno di breve durata, che è aggiornato a ogni ingresso, e la data di scadenza della validità del visto per soggiorno di breve durata;
all’atto del primo ingresso sulla base di un visto per soggiorno di breve durata, il numero di ingressi e la durata del soggiorno autorizzato dal visto per soggiorno di breve durata e indicati nel visto adesivo per soggiorno di breve durata;
se del caso, le informazioni indicanti che il visto per soggiorno di breve durata è stato rilasciato con validità territoriale limitata ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 810/2009;
per gli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen, ma in cui l’EES è operativo, una notifica, se del caso, da cui risulti che il cittadino di paese terzo ha utilizzato un visto nazionale per soggiorno di breve durata per l’ingresso.
La cartella di ingresso/uscita di cui al primo comma è collegata al fascicolo individuale di tale cittadino di paese terzo che usa il numero di riferimento individuale generato dall’EES al momento della creazione di tale fascicolo individuale.
Al momento di ciascuna uscita di un cittadino di paese terzo soggetto a obbligo del visto, a una frontiera presso cui l’EES è operativo, sono inseriti i seguenti dati nella cartella di ingresso/uscita:
la data e l’ora dell’uscita;
il valico di frontiera di uscita.
Qualora tale cittadino di paese terzo usi un visto diverso da quello registrato nell’ultima cartella di ingresso, i dati della cartella di ingresso/uscita di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g) sono aggiornati di conseguenza.
La cartella di ingresso/uscita di cui al primo comma è collegata al fascicolo individuale di tale cittadino di paese terzo.
Articolo 17
Dati personali di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto
L’autorità di frontiera crea il fascicolo individuale di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto inserendo quanto segue:
i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
l’immagine del volto di cui all’articolo 15;
i dati relativi alle impronte digitali della mano destra, se disponibili, o altrimenti i dati relativi alle impronte digitali corrispondenti della mano sinistra. I dati relativi alle impronte digitali sono caratterizzati da risoluzione e qualità sufficienti per essere utilizzati in un confronto biometrico automatizzato;
se del caso, i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 6.
Nella cartella di ingresso/uscita sono inseriti anche i dati seguenti:
il numero di domanda ETIAS;
la data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS;
in caso di autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale limitata, lo Stato membro o gli Stati membri per cui essa è valida.
Tuttavia, qualora l’impossibilità fisica sia temporanea tale fatto è registrato nell’EES e l’interessato è invitato a fornire le impronte digitali in occasione dell’uscita o dell’ingresso successivo. Tali informazioni sono cancellate dall’EES una volta rilevate le impronte digitali. Le autorità di frontiera sono autorizzate a chiedere ulteriori chiarimenti circa i motivi dell’impossibilità temporanea di rilevamento delle impronte digitali. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte procedure idonee a garanzia della dignità dell’interessato in caso di difficoltà nel rilevamento delle impronte digitali.
Articolo 18
Dati personali di cittadini di paesi terzi respinti
Se, a norma dell’articolo 14 e dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/399, l’autorità di frontiera ha emanato un provvedimento di respingimento dal territorio degli Stati membri nei confronti di un cittadino di paese terzo per un soggiorno di breve durata e se non esiste alcun fascicolo precedente registrato nell’EES relativo a detto cittadino di paese terzo, l’autorità di frontiera crea un fascicolo individuale in cui inserisce:
per i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, i dati alfanumerici richiesti a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento e, se opportuno, i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 6, del presente regolamento;
per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto, i dati alfanumerici richiesti a norma dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
Qualora il cittadino di paese terzo sia respinto per uno dei motivi di cui all’allegato V, parte B, lettere B, D o H, del regolamento (UE) 2016/399 e se non esiste alcun fascicolo precedente con dati biometrici registrato nell’EES relativo a detto cittadino di paese terzo, l’autorità di frontiera crea un fascicolo individuale in cui inserisce i dati alfanumerici necessari ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, o all’articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento, se del caso, e i dati seguenti:
per i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, l’immagine del volto di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento;
per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto, i dati biometrici richiesti a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento;
per i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto che non sono registrati nel VIS, l’immagine del volto di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento e i dati relativi alle impronte digitali di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.
Qualora sia stato adottato dall’autorità di frontiera, in conformità dell’articolo 14 e dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/399 un provvedimento di respingimento dal territorio degli Stati membri nei confronti di un cittadino di paese terzo per un soggiorno di breve durata i seguenti dati sono inseriti in una cartella distinta relativa al respingimento:
la data e l’ora del respingimento;
il valico di frontiera;
l’autorità che ha disposto il respingimento;
la lettera o le lettere corrispondenti ai motivi del respingimento, conformemente all’allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2016/399.
Inoltre, per i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, nella cartella relativa al respingimento sono inseriti i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettere da d) a g).
Al fine di creare o aggiornare la cartella relativa al respingimento di cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, la competente autorità di frontiera può estrarre i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettere d), e) ed f), del presente regolamento dal VIS e importarli nell’EES in conformità dell’articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.
Articolo 19
Dati da aggiungere in caso di revoca, annullamento o proroga di un’autorizzazione di soggiorno di breve durata
Qualora sia presa una decisione di revoca o annullamento di un’autorizzazione di soggiorno di breve durata o di un visto, o di proroga della durata di un soggiorno autorizzato o del visto, l’autorità competente che ha preso tale decisione aggiunge all’ultima cartella di ingresso/uscita pertinente i seguenti dati:
informazioni sullo status, con menzione della revoca o dell’annullamento dell’autorizzazione di soggiorno di breve durata o del visto oppure della proroga della durata del soggiorno autorizzato o del visto;
l’identità dell’autorità che ha revocato o annullato l’autorizzazione di soggiorno di breve durata o il visto o prorogato la durata del soggiorno autorizzato o il visto;
il luogo e la data della decisione di revoca o annullamento dell’autorizzazione di soggiorno di breve durata o del visto, o di proroga della durata del soggiorno autorizzato o del visto;
se del caso, il numero del nuovo visto adesivo, compreso il codice a tre lettere del paese di rilascio;
se del caso, il periodo di proroga della durata del soggiorno autorizzato;
se del caso, la nuova data di scadenza del soggiorno autorizzato o del visto.
La cartella di ingresso/uscita indica i motivi di revoca o di annullamento del soggiorno di breve durata, segnatamente:
una decisione di rimpatrio adottata a norma della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 );
qualsiasi altra decisione adottata dalle autorità competenti dello Stato membro, conformemente al diritto nazionale, che comporti il rimpatrio, l’allontanamento o la partenza volontaria di un cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d’ingresso o di soggiorno o nel territorio degli Stati membri.
Articolo 20
Dati da aggiungere in caso di confutazione della presunzione che un cittadino di paese terzo non soddisfi le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato
Fatto salvo l’articolo 22, qualora non sia stato creato alcun fascicolo individuale nell’EES per un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro, o qualora non esista un’ultima cartella di ingresso/uscita pertinente per tale cittadino di paese terzo, le autorità competenti possono presumere che il cittadino di paese terzo non soddisfi o non soddisfi più le condizioni relative alla durata del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri.
Nel caso di cui al primo paragrafo del presente articolo si applica l’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399 e, se la presunzione è confutata in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, dello stesso regolamento, le autorità competenti:
creano un fascicolo individuale per tale cittadino di paese terzo nell’EES, se necessario;
aggiornano l’ultima cartella di ingresso/uscita inserendo i dati mancanti a norma degli articoli 16 e 17 del presente regolamento; o
cancellano un fascicolo esistente qualora l’articolo 35 del presente regolamento preveda una tale cancellazione.
Articolo 21
Procedure sostitutive qualora sia impossibile tecnicamente inserire i dati o in caso di guasto dell’EES
Gli Stati membri informano la Commissione in merito all’apposizione di timbri sui documenti di viaggio qualora si verifichino casi eccezionali di cui al primo comma del presente paragrafo. La Commissione adotta atti esecutivi relativi alle norme dettagliate concernenti le informazioni da fornire alla Commissione. Tali atti esecutivi sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.
Articolo 22
Periodo transitorio e misure transitorie
Articolo 23
Uso dei dati a fini di verifica alle frontiere presso cui l’EES è operativo
Inoltre, per la consultazione del VIS a fini di verifica in conformità dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008, nel caso di cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, le autorità di frontiera avviano un’interrogazione del VIS direttamente dall’EES usando gli stessi dati alfanumerici o, se del caso, ►C1 consultano il VIS in conformità dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008. ◄
Qualora dall’interrogazione dell’EES con i dati indicati nel primo comma del presente paragrafo risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell’EES, le autorità di frontiera confrontano l’immagine del volto del cittadino di paese terzo rilevata sul posto con l’immagine del volto di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento oppure procedono, nel caso di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto, a una verifica delle impronte digitali con i dati contenuti nell’EES e, nel caso di cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, a una verifica delle impronte digitali direttamente nel VIS a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008. Per la verifica delle impronte digitali dei titolari di visto nel VIS, le autorità di frontiera possono avviare l’interrogazione del VIS direttamente dall’EES in conformità dell’articolo 18, paragrafo 6, di tale regolamento.
Se la verifica dell’immagine del volto non dà esito, la verifica è effettuata mediante le impronte digitali e viceversa.
Inoltre per l’identificazione di cui al primo comma del presente paragrafo, si applicano le seguenti disposizioni:
per i cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, qualora dall’interrogazione del VIS con i dati di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 risulti che i dati del cittadino di paese terzo sono registrati nel VIS, è effettuata una verifica delle impronte digitali nel VIS conformemente all’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 767/2008. A tal fine, l’autorità di frontiera può avviare un’interrogazione dall’EES verso il VIS in conformità dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008. Qualora una verifica su un cittadino di paese terzo di cui al paragrafo 2 del presente articolo non abbia dato esito, le autorità di frontiera accedono ai dati del VIS ai fini di identificazione conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008;
per i cittadini di paesi terzi che non sono soggetti all’obbligo del visto e per coloro i cui dati non figurano nell’EES in seguito all’identificazione eseguita a norma dell’articolo 27 del presente regolamento è consultato il VIS conformemente all’articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008. L’autorità di frontiera può avviare un’interrogazione dall’EES nel VIS in conformità dell’articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.
CAPO III
USO DELL’EES DA PARTE DI ALTRE AUTORITÀ
Articolo 24
Uso dell’EES ai fini dell’esame dei visti e delle relative decisioni
Inoltre, le autorità competenti per i visti di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l’acquis di Schengen ma in cui l’EES è operativo consultano l’EES al momento dell’esame delle domande di visto nazionale per soggiorno di breve durata e dell’adozione delle relative decisioni, compresa la decisione di annullamento, revoca o proroga della validità di un visto nazionale per soggiorno di breve durata rilasciato.
Le autorità competenti per i visti sono abilitate ad eseguire un’interrogazione nell’EES direttamente dal VIS con uno o più dei seguenti dati:
i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) b) e c);
il numero del visto adesivo per soggiorno di breve durata, compreso il codice a tre lettere dello Stato membro di rilascio di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettera d);
i dati relativi alle impronte digitali o tali dati combinati con l’immagine del volto.
Articolo 25
Uso dell’EES ai fini dell’esame delle domande di accesso ai programmi nazionali di facilitazione
Le autorità competenti sono abilitate a eseguire interrogazioni con uno o più dei seguenti dati:
i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), o i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a);
i dati relativi alle impronte digitali o tali dati combinati con l’immagine del volto.
Articolo 25 bis
Accesso dell’unità centrale ETIAS ai dati dell’EES
Articolo 25 ter
Uso dell’EES per il trattamento manuale delle richieste delle unità nazionali ETIAS
Articolo 26
Accesso ai dati a fini di verifica all’interno del territorio degli Stati membri
Qualora dalle interrogazioni risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nell’EES, le autorità competenti per l’immigrazione possono:
confrontare l’immagine del volto del cittadino di paese terzo rilevata sul posto con l’immagine del volto di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, oppure
verificare le impronte digitali dei cittadini di paesi terzi esenti dal visto nell’EES e dei cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto nel VIS conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 767/2008.
Articolo 27
Accesso ai dati a fini di identificazione
Qualora dalle interrogazioni con i dati relativi alle impronte digitali o con tali dati combinati con l’immagine del volto risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nell’EES, l’accesso ai dati a fini di identificazione è eseguito nel VIS conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008. Alle frontiere presso cui l’EES è operativo, anteriormente a qualsiasi identificazione nel VIS, le autorità competenti accedono prima al VIS in conformità degli articoli 18 o 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.
Qualora le impronte digitali di tale cittadino di paese terzo non possano essere utilizzate ovvero l’interrogazione con i dati relativi alle impronte digitali o con tali dati combinati con l’immagine del volto non dia esito, l’interrogazione è eseguita con tutti o alcuni dei dati di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a).
Articolo 28
Conservazione dei dati estratti dall’EES
I dati estratti dall’EES a norma degli articoli 24, 25, 26 e 27 possono essere conservati in archivi nazionali e i dati estratti dall’EES a norma degli articoli 25 bis e 25 ter possono essere conservati nel fascicolo di domanda ETIAS solo qualora ciò sia necessario in casi specifici, conformemente alle finalità per le quali sono stati estratti e in conformità del diritto dell’Unione applicabile, in particolare quello riguardante la protezione dei dati, e per non più di quanto strettamente necessario per il caso specifico.
CAPO IV
PROCEDURE E CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’EES A FINI DI CONTRASTO
Articolo 29
Autorità designate dagli Stati membri
L’autorità designata e il punto di accesso centrale possono far parte della stessa organizzazione se il diritto nazionale lo consente, ma il punto di accesso centrale agisce in modo del tutto indipendente dalle autorità designate nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. Il punto di accesso centrale è distinto dalle autorità designate e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica che effettua in modo indipendente.
Gli Stati membri possono designare più punti di accesso centrale in modo da riflettere le loro strutture organizzative e amministrative in adempimento dei loro obblighi costituzionali o giuridici.
Articolo 30
Europol
Il punto d’accesso centrale di Europol agisce in modo indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e non riceve istruzioni dall’autorità designata di Europol in merito al risultato della verifica.
Articolo 31
Procedure di accesso all’EES a fini di contrasto
Articolo 32
Condizioni di accesso ai dati dell’EES da parte delle autorità designate
Le autorità designate possono accedere all’EES a fini di consultazione qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l’accesso per consultazione è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato di terrorismo o di un altro reato grave;
l’accesso per consultazione è necessario e proporzionato in un caso specifico;
esistono prove o ragionevoli motivi per ritenere che la consultazione dei dati dell’EES contribuisca alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il fondato sospetto che la persona sospettata, l’autore oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.
L’accesso all’EES come strumento per identificare una persona sospettata sconosciuta, un autore sconosciuto o una vittima presunta sconosciuta di un reato di terrorismo o altro reato grave è consentito qualora, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte le seguenti condizioni:
è stata effettuata una precedente interrogazione delle banche dati nazionali; e
nel caso di interrogazioni con impronte digitali, una precedente interrogazione è stata avviata nel sistema automatizzato d’identificazione dattiloscopica degli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, qualora i confronti delle impronte digitali siano tecnicamente disponibili e tale interrogazione sia stata effettuata pienamente oppure non sia stata effettuata pienamente entro due giorni dal suo avvio.
Tuttavia, le condizioni ulteriori di cui al primo comma, lettere a) e b) non si applicano se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che un confronto con i sistemi degli altri Stati membri non consenta di verificare l’identità dell’interessato o in un caso di urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente alla vita di una persona associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave. Tali ragionevoli motivi sono indicati nella richiesta elettronica o cartacea inviata dall’unità operativa dell’autorità designata al punto di accesso centrale.
In parallelo a una richiesta di consultazione dell’EES può essere presentata una richiesta di consultazione del VIS su uno stesso interessato conformemente alle condizioni stabilite nella decisione 2008/633/GAI del Consiglio ( 12 ).
La consultazione dell’EES a fini di identificazione di cui al paragrafo 2 è limitata all’interrogazione del fascicolo individuale con uno qualsiasi dei seguenti dati dell’EES:
le impronte digitali di cittadini di paesi terzi esenti dal visto o di titolari di un FTD. Per avviare tale consultazione dell’EES possono essere utilizzate impronte digitali latenti, che possono pertanto essere confrontate con le impronte digitali conservate nell’EES;
le immagini del volto.
La consultazione dell’EES, in caso di riscontro positivo, dà accesso a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo individuale di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 6, all’articolo 17, paragrafo 1, e all’articolo 18, paragrafo 1.
La consultazione dell’EES per i dati relativi allo storico dei viaggi del cittadino di paese terzo interessato è limitata all’interrogazione con uno o più dei seguenti dati dell’EES nel fascicolo individuale, nelle cartelle di ingresso/uscita o nelle cartelle relative al respingimento:
cognome, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze, sesso;
tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza della validità del documento di viaggio;
numero del visto adesivo e data di scadenza della validità del visto;
impronte digitali, comprese quelle latenti;
immagine del volto;
data e ora di ingresso, autorità che ha autorizzato l’ingresso e valico di frontiera utilizzato per l’ingresso;
data e ora di uscita e valico di frontiera utilizzato per l’uscita.
La consultazione dell’EES, in caso di riscontro positivo, dà accesso ai dati di cui al primo comma e a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo individuale, nelle cartelle di ingresso/uscita e nelle cartelle relative al respingimento, compresi i dati relativi alla revoca o alla proroga di un’autorizzazione per un soggiorno di breve durata conformemente all’articolo 19.
Articolo 33
Procedura e condizioni di accesso ai dati dell’EES da parte di Europol
Europol ha accesso alla consultazione dell’EES se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la consultazione è necessaria per sostenere e rafforzare l’azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol;
la consultazione è necessaria e proporzionata in un caso specifico;
esistono prove o ragionevoli motivi per ritenere che la consultazione dei dati dell’EES contribuisca alla prevenzione, all’accertamento o all’indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che la persona sospettata, l’autore o la vittima di un reato di terrorismo o un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento.
In parallelo a una richiesta di consultazione dell’EES può essere presentata una richiesta di consultazione del VIS su uno stesso soggetto interessato conformemente alle condizioni stabilite nella decisione 2008/633/GAI.
CAPO V
CONSERVAZIONE E MODIFICA DEI DATI
Articolo 34
Periodo di conservazione dei dati
Articolo 35
Modifica dei dati e cancellazione anticipata dei dati
Qualora un cittadino di paese terzo abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro o rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, prima della scadenza del periodo applicabile di cui all’articolo 34, il fascicolo individuale e le cartelle di ingresso/uscita collegate a tale fascicolo individuale di cui agli articoli 16 e 17 e le cartelle relative al respingimento collegate a tale fascicolo individuale di cui all’articolo 18, senza indugio e, in ogni caso, non oltre cinque giorni lavorativi dal giorno in cui tale cittadino di paese terzo ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro o è rientrato nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, prima della scadenza del periodo di cui all’articolo 34, sono cancellati dall’EES e, se del caso, dall’elenco delle persone identificate di cui all’articolo 12, paragrafo 3:
dallo Stato membro di cui ha acquisito la cittadinanza, o
dallo Stato membro che ha rilasciato il permesso o la carta di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata.
Se il cittadino di paese terzo ha acquisito la cittadinanza di Andorra, Monaco o San Marino ►C1 o è in possesso di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano o della Santa Sede, informa ◄ di tale cambiamento le autorità competenti dello Stato membro in cui fa il successivo ingresso. Detto Stato membro cancella senza indugio i suoi dati dall’EES. Il cittadino di paese terzo in questione deve avere accesso a un mezzo di ricorso giurisdizionale effettivo per assicurarsi che i dati siano cancellati.
CAPO VI
SVILUPPO, FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ
Articolo 36
Adozione di atti di esecuzione della Commissione prima dello sviluppo
La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per lo sviluppo e la realizzazione tecnica ►M2 del sistema centrale dell'EES e del CIR ◄ , delle NUI, dell’infrastruttura di comunicazione, del servizio web di cui all’articolo 13 e dell’archivio di dati di cui all’articolo 63, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda:
le specifiche per la qualità, la risoluzione e l’uso delle impronte digitali ai fini delle verifiche biometriche e dell’identificazione nell’EES;
le specifiche per la qualità, la risoluzione e l’uso dell’immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell’identificazione nell’EES, anche quando è rilevata sul posto o estratta elettronicamente dall’eMRTD;
l’inserimento dei dati conformemente agli articoli da 16 a 20;
l’accesso ai dati conformemente agli articoli da 23 a 33;
la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati ai sensi dell’articolo 35;
la conservazione delle registrazioni e il relativo accesso conformemente all’articolo 46;
i requisiti operativi, inclusi le specifiche minime per le attrezzature tecniche e i requisiti relativi alle prestazioni biometriche dell’EES, in particolare per quanto riguarda i tassi richiesti di falsa identificazione positiva, di falsa identificazione negativa e di insuccesso nell’inserimento prescritti;
le specifiche e le condizioni per il servizio web di cui all’articolo 13, comprese le disposizioni specifiche per la protezione dei dati qualora siano forniti dai o ai vettori;
l’istituzione e la progettazione ad alto livello dell’interoperabilità di cui all’articolo 8;
le specifiche e le condizioni per l’archivio di dati di cui all’articolo 63, paragrafo 2;
la creazione dell’elenco delle persone identificate di cui all’articolo 12, paragrafo 3, e la procedura per mettere tale elenco a disposizione degli Stati membri;
le specifiche relative a soluzioni tecniche che consentano la connessione dei punti di accesso centrale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 e a una soluzione tecnica che consenta la raccolta dei dati statistici richiesti ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 8.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.
Ai fini dell’adozione degli atti di esecuzione di cui al primo comma, lettera i), del presente articolo, il comitato istituito ai sensi dell’articolo 68 del presente regolamento consulta il comitato VIS istituito ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 767/2008.
Articolo 37
Sviluppo e gestione operativa
eu-LISA definisce la progettazione dell’architettura fisica dell’EES, compresa la relativa infrastruttura di comunicazione, nonché le specifiche tecniche e la loro evoluzione per quanto riguarda il sistema centrale dell’EES, le NUI, l’infrastruttura di comunicazione, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell’EES e il sistema centrale del VIS, il servizio web di cui all’articolo 13 del presente regolamento e l’archivio di dati di cui all’articolo 63, paragrafo 2, del presente regolamento. Tali specifiche tecniche sono adottate dal consiglio di amministrazione di eu-LISA previo parere favorevole della Commissione. eu-LISA provvede anche ad attuare i necessari adeguamenti al VIS derivanti dall’istituzione dell’interoperabilità con l’EES nonché dall’attuazione delle modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 di cui all’articolo 61 del presente regolamento.
eu-LISA sviluppa e implementa il sistema centrale dell’EES, le NUI, l’infrastruttura di comunicazione, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell’EES e il sistema centrale del VIS, il servizio web di cui all’articolo 13 e l’archivio di dati di cui all’articolo 63, paragrafo 2, non appena possibile dopo l’adozione da parte della Commissione delle misure di cui all’articolo 36.
Lo sviluppo comporta l’elaborazione e l’applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e il coordinamento generale del progetto.
Quando si sviluppano e realizzano il sistema centrale dell’EES, le NUI, e l’infrastruttura di comunicazione, il canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell’EES e il sistema centrale del VIS, il servizio web di cui all’articolo 13 e l’archivio di dati di cui all’articolo 63, paragrafo 2, i compiti di eu-LISA sono anche di:
effettuare una valutazione del rischio connesso alla sicurezza;
attenersi ai principi della tutela della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita durante l’intero ciclo di vita dello sviluppo dell’EES;
svolgere una valutazione del rischio connesso alla sicurezza riguardo all’interoperabilità con il VIS di cui all’articolo 8 e valutare le necessarie misure di sicurezza richieste per la realizzazione dell’interoperabilità con il VIS.
Il consiglio di gestione del programma si riunisce periodicamente e almeno tre volte a trimestre. Garantisce l’adeguata gestione della fase di progettazione e sviluppo dell’EES e la coerenza tra il progetto centrale e i progetti nazionali dell’EES.
Il consiglio di gestione del programma presenta mensilmente relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sui progressi del progetto. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale, né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione di eu-LISA.
Il consiglio di amministrazione di eu-LISA stabilisce il regolamento interno del consiglio di gestione del programma, che comprende in particolare disposizioni concernenti:
la sua presidenza;
i luoghi di riunione;
la preparazione delle riunioni;
l’ammissione di esperti alle riunioni;
i piani di comunicazione atti a garantire che siano fornite informazioni complete ai membri non partecipanti del consiglio di amministrazione di eu-LISA.
La presidenza del consiglio di gestione del programma è esercitata da uno Stato membro che è pienamente vincolato, in base al diritto dell’Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, il funzionamento e l’uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA.
Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio di gestione del programma sono a carico di eu-LISA e l’articolo 10 del suo regolamento interno si applica mutatis mutandis. eu-LISA fornisce un segretariato al consiglio di gestione del programma.
In fase di progettazione e di sviluppo, il gruppo consultivo dell’EES di cui all’articolo 69 è composto dai responsabili di progetto dei sistemi nazionali dell’EES e presieduto da eu-LISA. Esso si riunisce periodicamente e almeno tre volte a trimestre fino all’entrata in funzione dell’EES. Dopo ciascuna riunione, riferisce al consiglio di gestione del programma. Fornisce la consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di gestione del programma e monitora lo stato di preparazione degli Stati membri.
La gestione operativa dell’EES consiste nell’insieme dei compiti necessari per garantire il funzionamento dell’EES 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in conformità del presente regolamento e comprende, in particolare, la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari per garantire che l’EES funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, in particolare per quanto riguarda i tempi di risposta alle interrogazioni del sistema centrale dell’EES da parte delle autorità di frontiera, conformemente alle specifiche tecniche.
Articolo 38
Responsabilità degli Stati membri e di Europol
Ciascuno Stato membro è responsabile di quanto segue:
l’integrazione delle infrastrutture di frontiera nazionali esistenti e la loro connessione alla NUI;
l’organizzazione, la gestione, il funzionamento e la manutenzione della propria infrastruttura nazionale di frontiera esistente e la sua connessione all’EES ai fini dell’articolo 6, ad eccezione dell’articolo 6, paragrafo 2;
l’organizzazione dei punti di accesso centrale e la loro connessione alla NUI a fini di contrasto;
la gestione e le modalità di accesso all’EES del personale debitamente autorizzato e del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento, nonché la creazione e l’aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche.
Articolo 39
Responsabilità per il trattamento dei dati
Ciascuno Stato membro garantisce che i dati raccolti e registrati nell’EES siano trattati lecitamente e, segnatamente, che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati per assolvere i propri compiti. Lo Stato membro competente garantisce in particolare che i dati siano:
raccolti lecitamente e nel pieno rispetto della dignità umana del cittadino di paese terzo interessato;
registrati lecitamente nell’EES;
esatti e aggiornati quando trasmessi all’EES.
eu-LISA garantisce che l’EES sia gestito conformemente al presente regolamento e agli atti di esecuzione di cui all’articolo 36. In particolare, eu-LISA:
adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del sistema centrale dell’EES e dell’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale dell’EES e la NUI, fatte salve le responsabilità degli Stati membri;
garantisce che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nell’EES.
Articolo 40
Conservazione di dati negli archivi nazionali e nei sistemi nazionali di ingressi/uscite
Articolo 41
Comunicazione di dati a paesi terzi, organizzazioni internazionali e enti privati
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b), c) dell’articolo 17, paragrafo 1 del presente regolamento possono essere trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale figurante nell’allegato I del presente regolamento dalle autorità di frontiera o dalle autorità competenti per l’immigrazione in casi specifici, se necessario per provare l’identità di cittadini di paesi terzi ai fini esclusivi del rimpatrio, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
la Commissione ha adottato una decisione sull’adeguata protezione dei dati personali in tale paese terzo in conformità dell’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679;
sono state previste garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679, attraverso, ad esempio, un accordo di riammissione in vigore tra l’Unione o uno Stato membro e il paese terzo in questione; o
si applica l’articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679.
I dati di cui all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del presente regolamento possono essere trasferite in conformità del paragrafo 2 del presente articolo solo se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
il trasferimento dei dati è effettuato in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare delle disposizioni in materia di protezione dei dati, compreso il capo V del regolamento (UE) 2016/679 e gli accordi di riammissione, e il diritto nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati;
il paese terzo o l’organizzazione internazionale ha concordato di trattare i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi; e
una decisione di rimpatrio adottata a norma della direttiva 2008/115/CE è stata emessa nei confronti del cittadino di paese terzo interessato, purché la esecuzione di tale decisione di rimpatrio non sia sospesa e purché non sia stato presentato alcun ricorso che possa portare alla sospensione della sua esecuzione.
In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), all’articolo 16, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), possono essere trasferiti a un paese terzo dall’autorità designata, in casi specifici, solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
ricorre un caso eccezionale di urgenza in cui sussiste:
un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo; o
un pericolo imminente alla vita di una persona associato a un reato grave;
il trasferimento dei dati è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel territorio degli Stati membri o nel paese terzo interessato di tale reato di terrorismo o di un reato grave;
l’autorità designata ha accesso a tali dati secondo la procedura e le condizioni di cui agli articoli 31 e 32;
il trasferimento è effettuato in conformità delle condizioni applicabili previste dalla direttiva (UE) 2016/680, in particolare il capo V;
una richiesta debitamente motivata è presentata dal paese terzo, per iscritto o in formato elettronico, e
è garantita, su base di reciprocità, la fornitura delle informazioni sulle cartelle di ingresso/uscita detenute dal paese terzo richiedente agli Stati membri in cui l’EES è operativo.
Qualora sia effettuato a norma del primo comma del presente paragrafo, un tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell’autorità di controllo istituita in virtù dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento, delle informazioni sull’autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.
Articolo 42
Condizioni per la comunicazione di dati a uno Stato membro in cui l’EES non è ancora operativo e a uno Stato membro nei confronti del quale non si applica il presente regolamento
I dati di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), all’articolo 16, paragrafo 3, lettere a) e b), e all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), possono essere trasferiti dall’autorità designata a uno Stato membro in cui l’EES non è ancora operativo e a uno Stato membro a cui non si applica il presente regolamento, in casi specifici, solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
ricorre un caso eccezionale di urgenza in cui sussiste:
un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo; o
un reato grave;
il trasferimento dei dati è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di tale reato di terrorismo o di un reato grave;
l’autorità designata ha accesso a tali dati secondo la procedura e alle condizioni di cui agli articoli 31 e 32;
si applica la direttiva (UE) 2016/680;
è stata presentata, per iscritto o in formato elettronico, una richiesta debitamente motivata; e
è garantita, su base di reciprocità, la fornitura delle informazioni sulle cartelle di ingresso/uscita detenute dallo Stato membro richiedente agli Stati membri in cui l’EES è operativo.
Qualora sia effettuato a norma del primo comma del presente paragrafo, tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell’autorità di controllo istituita in virtù dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento, delle informazioni sull’autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.
Articolo 43
Sicurezza dei dati
Ciascuno Stato membro, in relazione alla propria infrastruttura di frontiera nazionale, adotta le misure necessarie, compresi un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, al fine di:
proteggere fisicamente i dati, tra l’altro mediante l’elaborazione di piani d’emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
negare alle persone non autorizzate l’accesso alle attrezzature usate per il trattamento di dati e alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni conformemente alle finalità dell’EES;
impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate;
impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che sia presa visione senza autorizzazione dei dati personali conservati, o che gli stessi siano modificati o cancellati senza autorizzazione;
impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati;
impedire che i dati siano trattati nell’EES senza autorizzazione e che i dati trattati nell’EES siano modificati o cancellati senza autorizzazione;
garantire che le persone autorizzate ad accedere all’EES abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservato;
garantire che tutte le autorità con diritto di accesso all’EES creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate a inserire, modificare, cancellare, consultare e cercare i dati e mettano tali profili a disposizione delle autorità di controllo;
garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati;
garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati sono stati trattati nell’EES, e quando, da chi e per quale scopo essi sono stati trattati;
impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all’atto della trasmissione di dati personali dall’EES o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali vengano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati;
garantire l’affidabilità, accertandosi che eventuali anomalie nel funzionamento dell’EES siano adeguatamente segnalate;
monitorare l’efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al monitoraggio interno per garantire l’osservanza del presente regolamento.
Articolo 44
Incidenti di sicurezza
Articolo 45
Responsabilità
Articolo 46
Conservazione di registrazioni da parte di eu-LISA e degli Stati membri
eu-LISA conserva le registrazioni di tutti i trattamenti di dati nell’ambito dell’EES. Tali registrazioni comprendono i seguenti elementi:
la finalità dell’accesso di cui all’articolo 9, paragrafo 2;
la data e l’ora;
i dati trasmessi di cui agli articoli da 16 a 19;
i dati utilizzati ai fini dell’interrogazione di cui agli articoli da 23 a 27;
il nome dell’autorità che inserisce o estrae i dati, nonché
un riferimento all'uso dell'ESP per interrogare l'EES di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817.
Per le consultazioni di cui agli articoli 8 bis, 8 ter e 25 bis del presente regolamento è Le registrazioni di tutti i trattamenti di dati effettuati nell’EES e nell’ETIAS ai sensi degli articoli 8 bis, 8 ter e 25 bis del presente regolamento sono conservate in conformità del presente articolo e dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240.
Articolo 47
Verifica interna
Gli Stati membri provvedono affinché ciascuna autorità con diritto di accesso ai dati dell’EES adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con le autorità di controllo.
Articolo 48
Sanzioni
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni uso contrario al presente regolamento dei dati inseriti nell’EES sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, in conformità del diritto nazionale, dell’articolo 84 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 57 della direttiva (UE) 2016/680.
Articolo 49
Protezione dei dati
CAPO VII
DIRITTI E VIGILANZA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
Articolo 50
Diritto d’informazione
Fatto salvo il diritto di informazione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, i cittadini di paesi terzi i cui dati sono da registrare nell’EES sono informati dallo Stato membro competente di quanto segue:
il fatto che l’EES può essere consultato dagli Stati membri e da Europol a fini di contrasto;
l’obbligo per i cittadini di paesi terzi esenti dal visto e per i titolari di un FTD di sottoporsi al rilevamento delle impronte digitali;
l’obbligo imposto a tutti i cittadini di paesi terzi soggetti a registrazione nell’EES di sottoporsi al rilevamento dell’immagine del volto;
l’obbligo di acquisire i dati ai fini dell’esame delle condizioni d’ingresso;
il fatto che l’ingresso sarà negato se un cittadino di paese terzo rifiuta di fornire i dati biometrici necessari per la registrazione, la verifica o l’identificazione nell’EES;
il diritto di ottenere informazioni circa la durata massima rimanente del loro soggiorno autorizzato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3;
il fatto che i dati personali conservati nell’EES possono essere trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale elencata nell’allegato I ai fini del rimpatrio, a un paese terzo conformemente all’articolo 41, paragrafo 6, e agli Stati membri conformemente all’articolo 42;
l’esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati che li riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano rettificati, che i dati personali incompleti che li riguardano siano completati, che i dati personali che li riguardano trattati illecitamente siano cancellati o che il loro trattamento sia limitato, nonché del diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi del titolare del trattamento e delle autorità di controllo, o del Garante europeo della protezione dei dati se del caso, cui rivolgersi in caso di reclami in materia di tutela dei dati personali;
il fatto che i dati dell’EES saranno accessibili per la gestione delle frontiere e l’agevolazione e che i soggiorni fuoritermine comporteranno automaticamente l’aggiunta dei loro dati nell’elenco delle persone identificate di cui all’articolo 12, paragrafo 3, nonché le possibili conseguenze dei soggiorni fuoritermine;
il periodo di conservazione dei dati stabilito per le cartelle di ingresso e uscita, per quelle relative al respingimento e per singoli fascicoli a norma dell’articolo 34;
il diritto dei soggiornanti fuoritermine di chiedere che i propri dati personali siano cancellati dall’elenco delle persone identificate di cui all’articolo 12, paragrafo 3, e siano rettificati nell’EES qualora dimostrino di aver superato la durata del soggiorno autorizzato a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili;
il diritto di proporre reclamo alle autorità di controllo.
Articolo 51
Campagna d’informazione
La Commissione, in collaborazione con le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati, avvia, in concomitanza con l’entrata in funzione dell’EES, una campagna informativa rivolta al pubblico e, in particolare, ai cittadini di paesi terzi sugli obiettivi dell’EES, il tipo di dati conservati nell’EES, le autorità che vi hanno accesso e i diritti delle persone interessate. Tali campagne informative sono effettuate periodicamente.
Articolo 52
Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del trattamento degli stessi
Lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta risponde entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta.
Qualora emerga che i dati relativi ai visti registrati nell’EES siano di fatto inesatti, incompleti o siano stati registrati illecitamente, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta provvede innanzitutto a verificare l’esattezza di tali dati nel VIS e, se necessario, a rettificarli nell’EES. Se i dati registrati nel VIS sono identici a quelli nell’EES, entro sette giorni, lo Stato membro competente o, ove applicabile, lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta contatta le autorità dello Stato membro competente per l’inserimento dei dati nel VIS. Quest’ultimo verifica l’esattezza dei dati relativi ai visti e la liceità del loro trattamento nell’EES entro un termine di 30 giorni da tale contatto e informa lo Stato membro competente o lo Stato membro al quale è stata presentata la richiesta, il quale provvede senza indugio, se necessario, a rettificare, o integrare i dati personali della persona interessata o limitare il trattamento di tali dati o cancellarli dall’EES, senza indugio, e, se del caso, dall’elenco delle persone identificate di cui all’articolo 12, paragrafo 3.
Articolo 53
Cooperazione per far valere i diritti relativi alla protezione dei dati
L’autorità di controllo dello Stato membro competente che ha trasmesso i dati e l’autorità di controllo dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta cooperano per raggiungere gli obiettivi di cui al primo comma.
Articolo 54
Mezzi di ricorso
Articolo 55
Vigilanza delle autorità di controllo
Articolo 56
Vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati
Articolo 57
Cooperazione tra le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati
Articolo 58
Protezione dei dati personali consultati conformemente al capo IV
Articolo 59
Registrazione e documentazione
La registrazione o la documentazione indicano in ogni caso:
lo scopo esatto della richiesta di accesso ai dati dell’EES, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di accesso;
i ragionevoli motivi addotti per giustificare, conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, il mancato confronto con altri Stati membri a norma della decisione 2008/615/GAI;
il riferimento dell’archivio nazionale;
la data e l’ora esatta della richiesta di accesso inviata al sistema centrale dell’EES dal punto di accesso centrale;
il nome dell’autorità che ha chiesto l’accesso per la consultazione;
se è stata esperita la procedura d’urgenza di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del presente regolamento e la decisione presa in merito alla verifica a posteriori;
i dati usati per la consultazione;
conformemente alle disposizioni nazionali o al regolamento (UE) 2016/794, l’identità utente esclusiva del funzionario che ha effettuato l’interrogazione e del funzionario che ha ordinato l’interrogazione.
CAPO VIII
MODIFICHE DI ALTRI STRUMENTI DELL’UNIONE
Articolo 60
Modifica della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen
L’articolo 20 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, è così modificato:
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
Il paragrafo 1 non osta al diritto di ciascuna parte contraente di prorogare oltre i 90 giorni su un periodo di 180 giorni il soggiorno di uno straniero nel proprio territorio:
in circostanze eccezionali; o
in conformità di un accordo bilaterale concluso prima dell’entrata in vigore della presente convenzione e notificato alla Commissione conformemente al paragrafo 2 quinquies.»;
sono inseriti i paragrafi seguenti:
Qualora lo straniero non abbia presentato una richiesta durante il soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il suo soggiorno può essere prorogato a norma di un accordo bilaterale concluso da una parte contraente e il suo soggiorno di oltre 90 giorni su un periodo di 180 giorni che precede tale proroga può essere ritenuto legittimo dalle autorità competenti di tale parte contraente purché lo straniero interessato presenti prove attendibili atte a dimostrare che durante detto periodo ha soggiornato esclusivamente nel territorio di tale parte contraente.
L’autorità competente che ha prorogato il soggiorno informa lo straniero interessato del fatto che la proroga del soggiorno autorizza lo straniero interessato a soggiornare esclusivamente nel territorio di tale parte contraente e che deve uscire alle frontiere esterne di tale parte contraente.
Articolo 61
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008
Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:
L’articolo 10, paragrafo 1, è così modificato:
sono inserite le lettere seguenti:
se del caso, informazioni indicanti che il visto è stato rilasciato con validità territoriale limitata a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 810/2009;»;
è aggiunta la seguente lettera:
se del caso, lo status della persona indicante che il cittadino di paese terzo è un familiare di un cittadino dell’Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ) o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione ai sensi di un accordo tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra.
all’articolo 13, è aggiunto il paragrafo seguente:
all’articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:
l’articolo 15 è così modificato:
al paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
cognome, nome o nomi; data di nascita, cittadinanza o cittadinanze; sesso;
tipo e numero del documento di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza della validità del documento di viaggio;»;
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
nel capo III è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 17 bis
Interoperabilità con l’EES
L’interoperabilità consente alle autorità competenti per i visti che utilizzano il VIS di consultare l’EES dal VIS:
quando svolgono l’esame dei visti e prendono le relative decisioni di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2226 e all’articolo 15, paragrafo 4, del presente regolamento;
al fine di estrarre ed esportare i dati relativi ai visti direttamente dal VIS all’EES nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) 2017/2226 e agli articoli 13 e 14 del presente regolamento.
L’interoperabilità consente alle autorità di frontiera che utilizzano l’EES di consultare il VIS dall’EES al fine di:
estrarre i dati relativi ai visti direttamente dal VIS e importarli nell’EES così che una cartella di ingresso/uscita o la cartella relativa al respingimento di un titolare di visto possa essere costituita o aggiornata nell’EES conformemente agli articoli 14, 16 e 18 del regolamento (UE) 2017/2226 e all’articolo 18 bis del presente regolamento;
estrarre i dati relativi ai visti direttamente dal VIS e importarli nell’EES nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) 2017/2226 e agli articoli 13 e 14 del presente regolamento;
verificare l’autenticità e la validità del visto, se le condizioni d’ingresso nel territorio degli Stati membri a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *4 ) siano soddisfatte, o a entrambi i fini, come previsto all’articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento;
verificare se i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto per i quali non è stato registrato un fascicolo individuale registrato nell’EES erano precedentemente registrati nel VIS a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2017/2226 e dell’articolo 19 bis del presente regolamento;
verificare, qualora l’identità di un titolare del visto sia verificata mediante le impronte digitali, l’identità di un titolare del visto mettendo a confronto le impronte digitali con quelle del VIS conformemente all’articolo 23, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e all’articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento.
l’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
Accesso ai dati a fini di verifica alle frontiere presso cui l’EES è operativo
Unicamente allo scopo di verificare l’identità del titolare del visto, l’autenticità, la validità temporale e territoriale e lo status del visto o allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso nel territorio degli Stati membri in conformità dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, ovvero a entrambi gli scopi, le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo sono abilitate a eseguire interrogazioni del VIS utilizzando i dati seguenti
cognome, nome o nomi; data di nascita, cittadinanza o cittadinanze; sesso; tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio e data di scadenza della validità del documento o dei documenti di viaggio; oppure
numero del visto adesivo.
Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulti che i dati relativi a uno o più visti rilasciati o prorogati sono contenuti nel VIS, che sono ancora validi temporalmente e territorialmente ai fini dell’attraversamento della frontiera, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo è abilitata a consultare i seguenti dati contenuti nel fascicolo relativo alla domanda in questione, nonché nel fascicolo o nei fascicoli collegati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:
informazioni sullo status e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’articolo 9, punti 2 e 4;
fotografie;
dati di cui agli articoli 10, 13 e 14 e inseriti riguardo al visto o ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata.
Inoltre, per i titolari di visto per i quali non è obbligatorio, per motivi giuridici, fornire determinati dati o tali dati non possono essere forniti per ragioni di fatto, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo riceve una comunicazione relativa al campo o ai campi specifici riservati a tali dati, sui quali è apposta l’indicazione «non pertinente».
Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS, ma che nessun visto valido è registrato, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo è abilitata a consultare i seguenti dati contenuti nel fascicolo o fascicoli relativa alla domanda nonché nel fascicolo o fascicoli relativi alla domanda collegati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:
informazioni sullo status e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’articolo 9, punti 2 e 4;
fotografie;
dati di cui agli articolo 10, 13 e 14 e inseriti riguardo al visto o ai visti rilasciati, annullati o revocati o la cui validità è prorogata.
Oltre alla consultazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo verifica l’identità di una persona nel VIS se dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulta che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
l’identità della persona non può essere verificata nell’EES in conformità dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, quando:
il titolare del visto non è ancora registrato nell’EES;
l’identità è verificata al valico di frontiera in questione mediante le impronte digitali in conformità dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;
sussistono dubbi circa l’identità del titolare del visto;
per qualsiasi altro motivo;
l’identità della persona può essere verificata nell’EES ma si applica l’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226.
Le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo verificano le impronte digitali del titolare del visto confrontandole con quelle registrate nel VIS. Per i titolari di visto le cui impronte digitali non possono essere utilizzate, l’interrogazione di cui al paragrafo 1 è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al paragrafo 1.
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 18 bis
Estrazione di dati VIS per la creazione o l’aggiornamento di una cartella di ingresso/uscita o di una cartella relativa al respingimento di un titolare di visto nell’EES
Unicamente ai fini della creazione o dell’aggiornamento nell’EES di una cartella di ingresso/uscita o di una cartella relativa al respingimento di un titolare di visto conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 16 e 18 del regolamento (UE) 2017/2226, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo è abilitata ad estrarre dal VIS e importare nell’EES i dati conservati nel VIS e indicati all’articolo 16, paragrafo 2, lettere da c) a f) di tale regolamento.»;
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 19 bis
Uso del VIS prima della costituzione nell’EES dei fascicoli individuali di cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto
Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 2 del presente articolo e dalla verifica effettuata ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, risulti che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS, l’autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l’EES è operativo è abilitata a consultare i seguenti dati contenuti nel fascicolo relativo alla domanda interessato, nonché in un fascicolo o nei fascicoli relativi alla domanda collegati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:
informazioni sullo status e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all’articolo 9, punti 2 e 4;
fotografie;
dati di cui agli articoli 10, 13 e 14 e inseriti riguardo al visto o ai visti rilasciati, annullati, o revocati o la cui validità è prorogata.
all’articolo 20, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
all’articolo 26 è inserito il paragrafo seguente:
l’articolo 34 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Ciascuno Stato membro e l’autorità di gestione conservano i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell’ambito del VIS. Tali registri indicano:
la finalità dell’accesso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e agli articoli da 15 a 22;
la data e l’ora;
il tipo di dati trasmessi di cui agli articoli da 9 a 14;
il tipo di dati utilizzati ai fini della interrogazione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, all’articolo 17, all’articolo 18, paragrafi 1 e 6, all’articolo 19, paragrafo 1, all’articolo 19 bis, paragrafi 2 e 4, all’articolo 20, paragrafo 1, all’articolo 21, paragrafo 1, e all’articolo 22, paragrafo 1; nonché
il nome dell’autorità che inserisce o estrae i dati.
Inoltre, ciascuno Stato membro conserva i registri del personale debitamente autorizzato ad inserire ed estrarre i dati.»;
è inserito il paragrafo seguente:
Articolo 62
Modifiche del regolamento (UE) n. 1077/2011
Il regolamento (UE) n. 1077/2011 è così modificato:
all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 5 bis
Compiti relativi all’EES
Con riguardo all’EES, l’agenzia svolge:
i compiti attribuiti all’agenzia conformemente al regolamento (UE) 2017/2226;
i compiti relativi alla formazione sull’uso tecnico dell’EES.»;
all’articolo 7, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
all’articolo 12, il paragrafo 1 è così modificato:
la lettera seguente è inserita:
adotta le relazioni sullo sviluppo dell’EES conformemente all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;»;
la lettera t) è sostituita dalla seguente:
adotta le relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità dell’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’articolo 66, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI, del VIS in conformità dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell’articolo 17, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI, e dell’EES in conformità dell’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226;»;
la lettera v) è sostituita dalla seguente:
presenta osservazioni sulle relazioni del Garante europeo della protezione dei dati relative ai controlli di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006, all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 e all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013 nonché all’audit di cui all’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e assicura un adeguato seguito a tali controlli e audit;»;
la lettera seguente è inserita:
pubblica le statistiche relative all’EES conformemente all’articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226;»;
la lettera seguente è inserita:
provvede alla pubblicazione annuale dell’elenco delle autorità competenti conformemente all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;»;
all’articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
l’articolo 17 è così modificato:
al paragrafo 5, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
fatto salvo l’articolo 17 dello statuto, stabilisce le clausole di riservatezza per conformarsi all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1987/2006, all’articolo 17 della decisione 2007/533/GAI, all’articolo 26, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 767/2008, all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 603/2013 e all’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226;»;
al paragrafo 6, è aggiunta la lettera seguente:
relazioni sulla situazione dello sviluppo dell’EES di cui all’articolo 72, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/2226.»;
l’articolo 19 è così modificato:
al paragrafo 1, la lettera seguente è inserita:
il gruppo consultivo EES;»;
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«Europol ed Eurojust possono nominare un rappresentante ciascuno in seno al gruppo consultivo SIS II. Europol può nominare anche un rappresentante in seno ai gruppi consultivi VIS, Eurodac e il gruppo consultivo EES.».
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 63
Uso dei dati per l’elaborazione di relazioni e statistiche
Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di eu-LISA è abilitato a consultare i seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche senza consentire l’identificazione individuale e in conformità delle misure di salvaguardia relative alla non discriminazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2:
le informazioni sullo status;
la cittadinanza, il sesso e l’anno di nascita del cittadino di paese terzo;
la data e il valico di frontiera di ingresso in uno Stato membro e la data e il valico di frontiera di uscita da uno Stato membro;
il tipo del documento di viaggio e il codice a tre lettere del paese di rilascio;
il numero delle persone identificate quali soggiornanti fuoritermine di cui all’articolo 12, le cittadinanze delle persone identificate quali soggiornanti fuoritermine e il valico di frontiera di ingresso;
i dati inseriti in relazione a revoche dell’autorizzazione di soggiorno o a qualsiasi autorizzazione di soggiorno la cui validità è prorogata;
il codice a tre lettere dello Stato membro che ha rilasciato il visto, se applicabile;
il numero di persone esentate dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali conformemente all’articolo 17, paragrafi 3 e 4;
il numero di cittadini di paesi terzi respinti, la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi respinti, il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima) del valico di frontiera in cui è stato rifiutato l’ingresso e i motivi per cui è stato rifiutato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 6, lettera d).
Il personale debitamente autorizzato dell’agenzia della guardia di frontiera e costiera europea istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ) ha accesso alla consultazione dei dati di cui al primo comma del presente paragrafo ai fini dell’esecuzione delle analisi di rischio e delle valutazioni sulla vulnerabilità di cui agli articolo 11 e 13 di tale regolamento.
Le statistiche giornaliere sono conservate nell'archivio centrale di relazioni e statistiche.
Articolo 64
Spese
Sono escluse le seguenti spese:
l’ufficio di gestione di progetto degli Stati membri (riunioni, missioni, uffici);
l’hosting dei sistemi IT nazionali (spazio, implementazione, elettricità, impianti di raffreddamento);
la gestione di sistemi IT nazionali (operatori e contratti di assistenza);
l’adattamento degli attuali sistemi di polizia e di verifiche di frontiera ai sistemi nazionali di ingressi/uscite;
la gestione di progetto dei sistemi nazionali di ingressi/uscite;
la progettazione, lo sviluppo, l’implementazione, il funzionamento e la manutenzione di reti di comunicazione nazionali;
i sistemi di controllo di frontiera automatizzati, i sistemi self-service e i varchi automatici.
Articolo 65
Comunicazioni
Articolo 66
Entrata in funzione
La Commissione decide la data a partire dalla quale l’EES entra in funzione una volta che:
siano state adottate le misure di cui all’articolo 36 e all’articolo 50, paragrafi 4 e 5;
eu-LISA abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale dell’EES che deve essere effettuato da eu-LISA stessa in cooperazione con gli Stati membri;
gli Stati membri abbiano convalidato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere all’EES i dati di cui agli articoli da 16 a 20 e le abbiano comunicate alla Commissione;
gli Stati membri abbiano comunicato alla Commissione come previsto all’articolo 65, paragrafi 1, 2 e 3.
L’EES è operativo:
negli Stati membri che applicano integralmente l’acquis di Schengen e
negli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen, ma per i quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
è stato completato con successo l’accertamento conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili;
le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS sono state messe in applicazione conformemente ai rispettivi atti di adesione, e
le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al VIS che sono necessarie al funzionamento dell’EES ai sensi del presente regolamento sono state messe in applicazione conformemente ai rispettivi atti di adesione.
Articolo 67
Ceuta e Melilla
Il presente regolamento non pregiudica il regime specifico che si applica a Ceuta e Melilla, quale definito nella dichiarazione del Regno di Spagna relativa alle città di Ceuta e Melilla di cui all’atto finale dell’accordo di adesione del Regno di Spagna alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
Articolo 68
Procedura di comitato
Articolo 69
Gruppo consultivo
eu-LISA istituisce un gruppo consultivo per fornire consulenza tecnica relativa all’EES, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività. In fase di progettazione e di sviluppo dell’EES si applica l’articolo 37, paragrafo 2.
Articolo 70
Formazione
eu-LISA svolge compiti relativi all’offerta di formazione sull’uso tecnico dell’EES a norma del regolamento (UE) n. 1077/2011.
Articolo 71
Manuale pratico
La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, eu-LISA e altre agenzie pertinenti, mette a disposizione un manuale pratico per l’attuazione e la gestione dell’EES. Il manuale pratico fornisce orientamenti tecnici e operativi, raccomandazioni e migliori prassi. La Commissione adotta il manuale pratico sotto forma di raccomandazione.
Articolo 72
Monitoraggio e valutazione
Tre anni dopo l’entrata in funzione dell’EES, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale dell’EES. Tale valutazione globale comprende:
una valutazione dell’applicazione del presente regolamento;
un’analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e dell’incidenza sui diritti fondamentali;
una valutazione della perdurante validità dei principi di base dell’EES;
una valutazione dell’adeguatezza dei dati biometrici utilizzati ai fini del buon funzionamento dell’EES;
una valutazione dell’utilizzo di timbri nei casi eccezionali di cui all’articolo 21, paragrafo 2;
una valutazione della sicurezza dell’EES;
una valutazione delle eventuali implicazioni, incluso qualsiasi impatto sproporzionato sul flusso di traffico ai valichi di frontiera, e di quelle aventi un impatto sul bilancio dell’Unione.
Le valutazioni comprendono le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio ( 16 ).
Le suddette valutazioni includono anche una valutazione del ricorso effettivo alle disposizioni di cui all’articolo 60 sia in termini di frequenza – numero di cittadini di paesi terzi che ricorrono a tali disposizioni per Stato membro, cittadinanza e durata media del soggiorno – e di implicazioni pratiche, e tengono conto degli eventuali sviluppi connessi nella politica dell’Unione in materia di visti. La prima relazione di valutazione può comprendere opzioni in vista della graduale eliminazione delle disposizioni di cui all’articolo 60 e della loro sostituzione con uno strumento dell’Unione. È accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa di modifica delle disposizioni di cui all’articolo 60.
Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, ciascuno Stato membro ed Europol predispongono una relazione annuale sull’efficacia dell’accesso ai dati dell’EES a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su quanto segue:
se la consultazione è stata effettuata per fini di identificazione o per cartelle di ingresso/uscita e il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave che ha portato alla consultazione;
i motivi addotti per avvalorare il sospetto che l’interessato fosse soggetto al presente regolamento;
i motivi addotti per giustificare il mancato avvio della consultazione di sistemi automatizzati d’identificazione dattiloscopica di altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;
il numero delle richieste di accesso all’EES a fini di contrasto;
il numero e il tipo di casi in cui l’accesso all’EES a fini di contrasto ha portato a un’identificazione;
il numero e il tipo di casi in cui sono state utilizzate procedure d’urgenza, di cui all’articolo 31, paragrafo 2, e all’articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, compresi i casi in cui tale urgenza non à stata confermata dalla verifica a posteriori effettuata dal punto di accesso centrale
Una soluzione tecnica è messa a disposizione degli Stati membri per agevolare la raccolta dei dati elencati nel primo comma del presente paragrafo ai fini dell’elaborazione delle statistiche di cui al presente paragrafo. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi alle specifiche della soluzione tecnica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.
Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Articolo 73
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione in conformità dell’articolo 66, paragrafo 1, dello stesso, ad eccezione delle disposizioni seguenti che si applicano a decorrere dal 29 dicembre 2017: articoli 5, 36, 37, 38, 43, 51, del presente regolamento; articolo 61, punto 5, del presente regolamento per quanto riguarda l’articolo 17 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 767/2008; articolo 61, punto 10, del presente regolamento per quanto riguarda l’articolo 26, paragrafo 3 bis, del regolamento (CE) n. 767/2008; e articoli 62, 64, 65, 66, 68, 69 e 70 nonché articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
ALLEGATO I
ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI CUI ALL’ARTICOLO 41, PARAGRAFO 2
Organizzazioni delle Nazioni Unite (come l’UNHCR);
L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM);
Il Comitato internazionale della Croce Rossa.
ALLEGATO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER CITTADINI DI PAESI TERZI CHE ATTRAVERSANO LE FRONTIERE SULLA BASE DI UN FDT VALIDO
In deroga all’articolo 16, paragrafi da 1 a 3, del presente regolamento, per i cittadini di paesi terzi che attraversano una frontiera sulla base di un documento di un FTD valido, le autorità di frontiera:
creano o aggiornano il relativo fascicolo individuale, che contiene i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento. Il loro fascicolo individuale indica inoltre che il cittadino di paese terzo è titolare di FTD. Tale indicazione comporta automaticamente l’aggiunta alla cartella di ingresso/uscita della caratteristica dell’FTD di consentire ingressi multipli;
inseriscono in una cartella di ingresso/uscita per ciascun ingresso effettuato sulla base di un FTD valido i dati di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del presente regolamento nonché l’indicazione che l’ingresso è stato effettuato sulla base di un FTD.
Al fine di calcolare la durata massima del transito, si considera che tale durata inizi a decorrere dalla data e dall’ora di ingresso. La data e l’ora di scadenza del transito autorizzato sono calcolate automaticamente dall’EES in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 693/2003.
Inoltre, al primo ingresso sulla base di un FTD è inserita nella cartella di ingresso/uscita la data di scadenza della validità dell’FTD.
L’articolo 16, paragrafi 3 e 4, si applica mutatis mutandis ai cittadini di paesi terzi titolari di un FTD.
Ai fini della verifica a una frontiera presso cui l’EES è operativo e all’interno del territorio degli Stati membri, i cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere sulla base di un FTD valido sono soggetti, mutatis mutandis, alle verifiche e identificazioni previste agli articoli 23 e 26 del presente regolamento e all’articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008 che sono applicabili ai cittadini di paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto.
I punti da 1 a 4 non si applicano ai cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere sulla base di un FTD valido, a condizione che siano soddisfatte le tutte seguenti condizioni:
transitino via treno; e
non scendano sul territorio di uno Stato membro.
ALLEGATO III
Tabella delle corrispondenze
Dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 trasmessi dal sistema centrale ETIAS |
Dati corrispondenti dell’EES di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento con cui raffrontare i dati contenuti nell’ETIAS |
cognome |
cognome |
cognome alla nascita |
cognome |
nome o nomi |
nome o nomi |
altri nomi (pseudonimi, nomi d’arte, soprannomi) |
nome o nomi |
data di nascita |
data di nascita |
sesso |
sesso |
attuale cittadinanza |
cittadinanza o cittadinanze |
altre cittadinanze eventuali |
cittadinanza o cittadinanze |
tipo di documento di viaggio |
tipo di documento di viaggio |
numero di documento di viaggio |
numero di documento di viaggio |
paese di rilascio del documento di viaggio |
codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio. |
( 1 ) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).
( 3 ) Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).
( 4 ) Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).
( 5 ) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).
( 6 ) Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1).
( 7 ) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
( 8 ) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
( 9 ) Decisione 2008/602/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce l’architettura fisica e i requisiti delle interfacce nazionali e dell’infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali nella fase di sviluppo (GU L 194 del 23.7.2008, pag. 3).
( 10 ) Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l’istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).
( 11 ) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
( 12 ) Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).
( 13 ) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
( 14 ) Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).
( *1 ) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).».
( *2 ) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).»;
( *3 ) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).»;
( *4 ) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).».
( *5 ) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).»;
( *6 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;
( 15 ) Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
( 16 ) Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).