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Document 02016R1037-20200811
Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union (codification)
Consolidated text: Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (codificazione)
Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (codificazione)
02016R1037 — IT — 11.08.2020 — 003.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) 2016/1037 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/2321 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017 |
L 338 |
1 |
19.12.2017 |
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REGOLAMENTO (UE) 2018/825 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 |
L 143 |
1 |
7.6.2018 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1173 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2020 |
L 259 |
1 |
10.8.2020 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1037 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 2016
relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea
(codificazione)
Articolo 1
Principi
1. Un dazio compensativo può essere imposto al fine di compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, la produzione, l'esportazione o il trasporto di qualsiasi prodotto la cui immissione in libera pratica nell'Unione causi un pregiudizio.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora i prodotti non siano importati direttamente dal paese d'origine, ma vengano esportati verso l'Unione da un paese intermedio, le disposizioni del presente regolamento sono pienamente applicabili e le operazioni si considerano avvenute, se del caso, tra il paese d'origine e l'Unione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento:
un prodotto si considera sovvenzionato se beneficia di una sovvenzione compensabile ai sensi degli articoli 3 e 4. La sovvenzione può essere concessa dalla pubblica amministrazione del paese d'origine del prodotto importato o dalla pubblica amministrazione di un paese intermedio dal quale il prodotto sia esportato nell'Unione, denominato ai fini del presente regolamento «paese di esportazione»;
per «pubblica amministrazione» s'intende qualsiasi ente pubblico entro il territorio del paese di origine o di esportazione;
per «prodotto simile» si intende un prodotto identico, vale a dire uguale sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, oppure, in mancanza di un tale prodotto, un altro prodotto che, pur non essendo uguale sotto tutti gli aspetti, abbia caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto considerato;
per «pregiudizio» si intende, salvo altrimenti disposto, il pregiudizio grave, o la minaccia di pregiudizio grave a danno dell'industria dell'Unione, oppure un grave ritardo nella costituzione di tale industria. Tale termine è interpretato in conformità delle disposizioni dell'articolo 8.
Articolo 3
Definizione di sovvenzione
Vi è sovvenzione se:
una pubblica amministrazione del paese d'origine o di esportazione attribuisce un contributo finanziario, ossia quando:
provvedimenti pubblici comportano il trasferimento diretto di fondi (ad esempio sussidi, prestiti, iniezioni di capitale), potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad esempio garanzie su prestiti);
la pubblica amministrazione rinuncia ad entrate altrimenti dovute ovvero non le riscuote (ad esempio nel caso di incentivi fiscali quali i crediti d'imposta). Al riguardo, non si considerano sovvenzioni l'esenzione di un prodotto esportato dai dazi o dalle imposte che gravano su un prodotto simile se destinato al consumo interno, ovvero la remissione di tali dazi o imposte per importi non superiori a quelli dovuti, a condizione che sia concessa in conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III;
la pubblica amministrazione fornisce beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquista beni;
la pubblica amministrazione:
o
è posta in essere una qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994; e
viene in tal modo conferito un vantaggio.
Articolo 4
Sovvenzioni compensabili
1. Le sovvenzioni sono compensabili soltanto nei casi in cui siano specifiche, ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.
2. Al fine di determinare se una sovvenzione sia specifica per un'impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie («determinate imprese»), rientranti nell'ambito della competenza dell'autorità concedente, si applicano i seguenti principi:
ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, limiti esplicitamente a determinate imprese l'accesso alla sovvenzione, questa si considera specifica;
ove l'autorità concedente, ovvero la legislazione secondo cui essa opera, stabilisca criteri o condizioni oggettivi che disciplinano la spettanza e l'importo della sovvenzione, questa non si considera specifica, purché la spettanza sia automatica e tali criteri e condizioni siano rigorosamente osservati;
ove, pur non sussistendo apparentemente le specificità in base ai principi di cui alle lettere a) e b), vi sia motivo di ritenere che si tratti in realtà di una sovvenzione specifica, si possono prendere in considerazione altri fattori, quali l'utilizzo di un programma di sovvenzioni da parte di un numero limitato di imprese, la fruizione predominante da parte di determinate imprese, la concessione di sovvenzioni sproporzionatamente elevate a determinate imprese, e il modo in cui l'autorità concedente ha esercitato il proprio potere discrezionale nella decisione di concedere la sovvenzione. A questo proposito, si prendono in considerazione in particolare informazioni sulla frequenza con la quale vengono rigettate o approvate richieste di sovvenzione e i motivi di tali decisioni.
Ai fini della lettera b) per «criteri o condizioni oggettivi» s'intendono criteri o condizioni neutri, che non favoriscano determinate imprese rispetto ad altre, e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale, quali il numero di dipendenti o la dimensione dell'impresa.
I criteri o le condizioni devono essere esposti chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da poter essere verificati.
Nell'applicazione del primo comma, lettera c), si tiene conto del grado di diversificazione delle attività economiche nell'ambito di competenza dell'autorità concedente, nonché della durata del programma di sovvenzione.
3. Si considera specifica la sovvenzione limitata a determinate imprese ubicate in una determinata area geografica nell'ambito della competenza dell'autorità concedente. L'istituzione o la modifica di aliquote d'imposta di applicazione generale, a qualsiasi livello della pubblica amministrazione che ne abbia il potere, non si considera una sovvenzione specifica ai fini del presente regolamento.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, si considerano specifiche le seguenti sovvenzioni:
sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all'andamento delle esportazioni, in particolare quelle illustrate nell'allegato I;
sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di altre condizioni, all'uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati.
Ai fini della lettera a), le sovvenzioni si considerano condizionate di fatto all'andamento delle esportazioni qualora i fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, che non sia legalmente condizionata all'andamento delle esportazioni, sia vincolata di fatto alle esportazioni effettive o previste o ai proventi derivanti dalle esportazioni, effettivi o previsti. Una sovvenzione non si considera una sovvenzione all'esportazione ai fini della presente disposizione per il semplice fatto di essere accordata a imprese esportatrici.
5. La determinazione della specificità ai sensi delle disposizioni del presente articolo dev'essere chiaramente suffragata da elementi di prova diretti.
Articolo 5
Calcolo dell'importo della sovvenzione compensabile
L'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni. Di norma, tale periodo coincide con l'ultimo esercizio di bilancio del beneficiario, ma può essere costituito da qualsiasi altro periodo comprendente almeno i sei mesi precedenti l'apertura dell'inchiesta per il quale si possa disporre di dati finanziari e di altra natura attendibili.
Articolo 6
Calcolo del vantaggio conferito al beneficiario
Per il calcolo del vantaggio conferito al beneficiario, si applicano le norme seguenti:
il conferimento di capitale azionario da parte di una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che l'investimento si possa considerare incompatibile con la normale prassi di investimento, ivi compreso il conferimento di capitale di rischio, di investitori privati nel territorio del paese d'origine e/o di esportazione;
il mutuo concesso da una pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l'importo pagato per il finanziamento pubblico dall'impresa beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale da essa effettivamente ottenibile sul mercato. In questo caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra tali due importi;
la garanzia su mutuo concessa dalla pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l'importo pagato dall'azienda beneficiaria per il mutuo garantito dalla pubblica amministrazione e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un mutuo commerciale analogo in assenza di una garanzia della pubblica amministrazione. In tal caso, il vantaggio corrisponde alla differenza tra i due importi, rettificata in base a eventuali differenze nelle commissioni;
la fornitura di beni o servizi ovvero l'acquisto di beni da parte della pubblica amministrazione non comporta un vantaggio, a meno che la fornitura venga effettuata per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato, ovvero che l'acquisto venga effettuato per un corrispettivo superiore all'importo che sarebbe adeguato. L'adeguatezza del corrispettivo si determina in relazione alle condizioni di mercato vigenti relativamente alla merce o al servizio in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o l'acquisto ivi compresi: prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita.
Se nel paese in cui ha luogo la fornitura o l'acquisto mancano per la merce o il servizio in questione condizioni di mercato che possano essere utilizzate come adeguati valori indicativi, trovano applicazione le norme seguenti:
le condizioni di mercato vigenti nel paese interessato vanno adeguate sulla base dei costi, prezzi e altri fattori effettivamente presenti nel paese, secondo un importo appropriato che rifletta le normali condizioni di mercato; oppure
ove necessario, è possibile avvalersi delle condizioni vigenti sul mercato di un altro paese o sul mercato mondiale, di cui il beneficiario può disporre.
Articolo 7
Disposizioni generali relative al calcolo dell'importo
1. L'importo delle sovvenzioni compensabili è calcolato per unità di prodotto sovvenzionato esportato verso l'Unione.
Nel calcolare tale importo, si possono dedurre dalla totalità della sovvenzione i seguenti elementi:
tasse di domanda e altre spese necessarie per avere accesso alla sovvenzione o per riceverla;
imposte d'esportazione, dazi o altri tributi prelevati all'esportazione di tale prodotto verso l'Unione, specificamente destinati a compensare la sovvenzione.
Il soggetto che chiede una deduzione deve provare che tale richiesta è giustificata.
2. Qualora la sovvenzione sia accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, l'importo della sovvenzione compensabile è determinato ripartendo opportunamente il valore totale della sovvenzione in base al livello di produzione, di vendita o di esportazione dei prodotti in questione nel periodo oggetto dell'inchiesta sulle sovvenzioni.
3. Qualora la sovvenzione possa essere concessa all'acquisto, presente o futuro, di capitale fisso, l'importo della sovvenzione compensabile viene calcolato ripartendo quest'ultima su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tale capitale nel settore in questione.
L'importo così calcolato che si può attribuire al periodo d'inchiesta, ivi compreso quello derivante da capitale fisso acquistato anteriormente a tale periodo, è ripartito nel modo descritto al paragrafo 2.
Nel caso di capitale fisso non ammortizzabile, la sovvenzione si considera alla stregua di un prestito senza interessi e viene trattata in conformità dell'articolo 6, lettera b).
4. Qualora una sovvenzione non possa essere connessa all'acquisto di capitale fisso, l'importo del vantaggio ricevuto nel corso del periodo oggetto dell'inchiesta è attribuito, in linea di massima, a tale periodo, e ripartito nel modo descritto al paragrafo 2, a meno che non si presentino situazioni particolari che giustifichino l'attribuzione a un periodo diverso.
Articolo 8
Accertamento del pregiudizio
1. L'accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:
del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell'Unione; e
dell'incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione.
2. Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, occorre esaminare se queste sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nell'Unione. Riguardo agli effetti sui prezzi, si esamina se le importazioni sovvenzionate sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria dell'Unione oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.
3. Se le importazioni di un prodotto da più paesi sono simultaneamente oggetto di inchiesta antisovvenzioni, gli effetti di tali importazioni possono essere valutati cumulativamente solo se è accertato che:
l'importo delle sovvenzioni compensabili determinato per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito dall'articolo 14, paragrafo 5, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e
la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni è opportuna alla luce delle condizioni di concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto simile dell'Unione.
4. L'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria dell'Unione comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria quali il fatto che l'industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping; l'entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili; la diminuzione reale o potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell'utile sul capitale investito e dell'utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi unionali; gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull'occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla capacità di ottenere capitali o investimenti e, nel caso dell'agricoltura, l'aumento dell'onere per i programmi di sostegno pubblici. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.
5. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova presentati in relazione con il paragrafo 1, che le importazioni sovvenzionate causano pregiudizio. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 2 hanno sull'industria dell'Unione gli effetti contemplati nel paragrafo 4 e che questa incidenza si manifesta in misura che possa essere considerata grave.
6. Oltre alle importazioni sovvenzionate, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all'industria dell'Unione per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni sovvenzionate a norma del paragrafo 5. I fattori che possono essere presi in considerazione a tal proposito comprendono: il volume e i prezzi delle importazioni non sovvenzionate; la contrazione della domanda oppure le variazioni dell'andamento dei consumi; le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e dell'Unione, la concorrenza tra gli stessi; gli sviluppi tecnologici nonché le prestazioni dell'industria dell'Unione in materia di esportazioni e di produttività.
7. L'effetto delle importazioni sovvenzionate è valutato in relazione alla produzione unionale del prodotto simile, quando i dati disponibili permettono di individuare distintamente tale produzione in base a criteri quali i processi di produzione, le vendite e i profitti dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni sovvenzionate sono valutati in relazione alla produzione del gruppo o della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere ottenute le necessarie informazioni.
8. L'esistenza della minaccia di un pregiudizio grave deve essere accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione è causa di pregiudizio deve essere stato chiaramente previsto e deve essere imminente.
Per accertare l'esistenza della minaccia di un pregiudizio notevole, è opportuno prendere in considerazione fattori quali:
la natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in questione e le probabili conseguenze sugli scambi;
un sensibile tasso di incremento delle importazioni sovvenzionate sul mercato dell'Unione, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni;
l'esistenza di una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell'esportatore, ovvero l'imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni sovvenzionate nell'Unione, tenendo conto della disponibilità di altri mercati d'esportazione con capacità residua di assorbimento;
il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si verificherebbero e tali da stimolare la domanda di altre importazioni;
la situazione delle scorte dei prodotti sotto inchiesta.
Nessuno dei fattori sopra elencati può costituire, di per sé, una base di giudizio determinante, ma la totalità degli stessi deve consentire di concludere che sono imminenti ulteriori esportazioni sovvenzionate dalle quali, se non venissero prese misure di difesa, deriverebbe un grave pregiudizio.
Articolo 9
Definizione di industria dell'Unione
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per «industria dell'Unione» il complesso dei produttori di prodotti simili nell'Unione o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione dell'Unione complessiva di tali prodotti. Tuttavia:
qualora i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto assertivamente oggetto di sovvenzioni, l'espressione «industria dell'Unione» può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori;
in circostanze eccezionali il territorio dell'Unione può essere suddiviso, per quanto riguarda la produzione considerata, in due o più mercati concorrenziali e i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati un'industria distinta se:
i produttori del mercato in questione vendono tutta o quasi tutta la produzione del prodotto considerato su tale mercato; e
la domanda su tale mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nell'Unione.
In tal caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere accettata anche se una parte notevole dell'industria dell'Unione totale non viene colpita dal pregiudizio stesso, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni sovvenzionate in tale mercato isolato e che inoltre le importazioni sovvenzionate causino pregiudizio ai produttori di tutta o quasi tutta la produzione presente su detto mercato.
2. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che i produttori siano collegati agli esportatori o agli importatori solo qualora:
uno di essi controlli l'altro in forma diretta o indiretta;
entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; oppure
insieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, a condizione che vi siano motivi per ritenere o sospettare che, a causa di tale rapporto, il produttore sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati.
Ai fini del presente paragrafo, si ritiene che l'uno controlli l'altro quando il primo è in grado, di diritto o di fatto, di imporre limitazioni od orientamenti al secondo.
3. Qualora per industria dell'Unione si intendano i produttori di una determinata regione, gli esportatori o la pubblica amministrazione che concede le sovvenzioni compensabili hanno l'opportunità di offrire impegni a norma dell'articolo 13 riguardo alla regione interessata. In tali casi, qualora si valuti l'interesse dell'Unione alle misure, deve essere attribuita particolare importanza all'interesse della regione. Se non viene offerto prontamente un impegno adeguato, oppure nelle circostanze esposte nell'articolo 13, paragrafi 9 e 10, può essere istituito un dazio provvisorio o definitivo per tutto il territorio dell'Unione. In tal caso i dazi, se possibile, possono essere applicati unicamente a determinati produttori o esportatori.
4. Al presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 7.
Articolo 10
Apertura del procedimento
1. Salvo il disposto del paragrafo 8, l'inchiesta per determinare l'esistenza, il grado e l'effetto di un'asserita sovvenzione è aperta in seguito a una denuncia scritta presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto dell'industria dell'Unione.
Le denunce possono anche essere presentate congiuntamente dall'industria dell'Unione o da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi associazione non avente personalità giuridica, che agisce per conto di tale industria, nonché dai sindacati, oppure essere sostenute dai sindacati. Ciò non pregiudica la possibilità per l'industria dell'Unione di ritirare la denuncia.
La denuncia può essere presentata alla Commissione o a uno Stato membro che la fa pervenire alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia ricevuta. La denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione.
Uno Stato membro che, in mancanza di una denuncia, sia in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione a una sovvenzione o al pregiudizio che ne risulta per un'industria dell'Unione comunica immediatamente tali elementi alla Commissione.
1 bis. La Commissione agevola l'accesso allo strumento di difesa commerciale da parte di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), mediante un apposito helpdesk per le PMI, ad esempio favorendone la conoscenza, fornendo informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una denuncia, pubblicando questionari standard in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rispondendo a quesiti di ordine generale che non riguardano casi specifici.
L'helpdesk per le PMI mette a disposizione formulari standard per le statistiche da presentare a fini di legittimazione ad agire e questionari.
2. La denuncia di cui al paragrafo 1 deve contenere elementi di prova relativi all'esistenza delle sovvenzioni (compreso, se possibile, il loro importo), del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni assertivamente sovvenzionate e il preteso pregiudizio. La denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunziante può disporre relativamente a quanto segue:
l'identità del denunziante con una descrizione del volume e del valore della produzione dell'Unione del prodotto simile realizzata dal denunziante stesso; se viene presentata per conto dell'industria dell'Unione, la denuncia scritta deve definire l'industria per conto della quale è presentata con un elenco di tutti i produttori dell'Unione noti (oppure delle associazioni dei produttori dell'Unione del prodotto simile e, per quanto possibile, con l'indicazione del volume e del valore della produzione dell'Unione del prodotto simile attribuibile a tali produttori;
descrizione completa del prodotto asseritamente sovvenzionato, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore noto dei paesi terzi, con un elenco delle persone note che importano il prodotto;
elementi di prova relativi all'esistenza, all'importo, alla natura e alla compensabilità delle sovvenzioni in questione;
le variazioni del volume delle importazioni asseritamente sovvenzionate, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell'Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione, quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione, elencati all'articolo 8, paragrafi 2 e 4.
3. La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.
4. Può essere aperta un'inchiesta per stabilire se le asserite sovvenzioni sono specifiche o meno ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3.
5. Può altresì essere aperta un'inchiesta sulle misure elencate nell'allegato IV al presente regolamento, in quanto contengano un elemento di sovvenzione definito ai sensi dell'articolo 3 al fine di determinare se siano pienamente conformi alle disposizioni di tale allegato.
6. Un'inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se, previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori dell'Unione del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall'industria dell'Unione, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell'industria dell'Unione che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L'inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori unionali che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25 % della produzione totale del prodotto simile realizzata dall'industria dell'Unione.
7. Se non è stata presa la decisione di avviare l'inchiesta, le autorità si astengono dal rendere pubblica la relativa denuncia. Tuttavia, non appena possibile dopo l'accettazione di una denuncia a norma del presente articolo, e in ogni caso prima dell'apertura dell'inchiesta, la Commissione informa il paese d'origine e/o d'esportazione interessato, invitandolo a procedere a consultazioni, nell'intento di chiarire la situazione in ordine alle questioni di cui al paragrafo 2, e di pervenire a una soluzione definita di comune accordo.
La Commissione offre consultazioni al paese d'origine e/o di esportazione interessato in merito ad altre sovvenzioni individuate nel corso dell'inchiesta. In tali situazioni la Commissione invia al paese d'origine e/o di esportazione una sintesi dei principali elementi riguardanti le altre sovvenzioni, in particolare di quelle di cui al paragrafo 2, lettera c). Qualora queste altre sovvenzioni non siano contemplate dall'avviso di apertura, quest'ultimo è modificato e la versione modificata è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tutte le parti interessate avranno tempo aggiuntivo sufficiente per presentare osservazioni.
8. Qualora, in circostanze particolari, la Commissione decida di iniziare un'inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall'industria dell'Unione, o per suo conto, l'inchiesta, per poter essere aperta, deve essere giustificata da sufficienti elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni passibili di misure compensative, del pregiudizio e del nesso di causalità, conformemente al paragrafo 2. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che abbia stabilito la necessità di iniziare tale inchiesta.
9. Ai fini della decisione relativa all'apertura di un'inchiesta, si tiene conto simultaneamente degli elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni e del pregiudizio. La denuncia viene respinta se gli elementi di prova relativi alle sovvenzioni o al pregiudizio non sono sufficienti per giustificare l'inizio di un'inchiesta. Non vengono avviati procedimenti contro paesi le cui importazioni rappresentano una quota di mercato inferiore all'1 %, a meno che tali paesi complessivamente rappresentino una quota pari o superiore al 3 % del consumo dell'Unione.
10. Una denuncia può essere ritirata prima dell'apertura dell'inchiesta e in tal caso è considerata come non presentata.
11. Se risulta che gli elementi di prova sono sufficienti a tal fine, la Commissione inizia i procedimenti entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se gli elementi di prova presentati sono insufficienti, il denunziante ne è informato entro quarantacinque giorni a decorrere dalla data alla quale la denuncia è stata presentata alla Commissione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri in merito alla sua analisi della denuncia normalmente entro 21 giorni dalla data in cui la denuncia è stata presentata alla Commissione.
12. L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio dell'inchiesta, indica il prodotto e i paesi interessati, fornisce un riassunto delle informazioni ricevute e dispone che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione.
L'avviso fissa inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, comunicare osservazioni scritte e presentare informazioni, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta; l'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5.
13. La Commissione informa gli esportatori, importatori e associazioni rappresentative degli importatori o degli esportatori notoriamente interessati, nonché il paese d'origine e/o d'esportazione e i denunzianti in merito all'apertura del procedimento e, tenendo debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, fornisce il testo integrale della denuncia scritta ricevuta a norma del paragrafo 1 agli esportatori interessati e alle autorità del paese d'origine e/o d'esportazione, nonché alle altre parti interessate che ne facciano richiesta. Se gli esportatori interessati sono molto numerosi, il testo integrale della denuncia scritta può essere fornito unicamente alle autorità del paese d'origine e/o d'esportazione e alla relativa associazione di categoria.
14. L'inchiesta antisovvenzioni non osta alle procedure di sdoganamento.
Articolo 11
Inchiesta
1. Dopo l'apertura dei procedimenti, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia l'inchiesta a livello unionale. L'inchiesta riguarda tanto la sovvenzione quanto il pregiudizio, che devono essere esaminati simultaneamente.
Ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell'inchiesta che per le sovvenzioni coincide di norma con il periodo d'inchiesta di cui all'articolo 5.
Le informazioni relative a un periodo successivo al periodo d'inchiesta non sono di norma prese in considerazione.
2. Le parti che ricevono i questionari utilizzati nelle inchieste antisovvenzioni hanno almeno 30 giorni di tempo per la risposta. Per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine si considera ricevuto una settimana dopo la data di spedizione all'esportatore oppure di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica del paese d'origine e/o d'esportazione. Il termine di 30 giorni può essere prorogato, tenendo debitamente conto dei termini fissati per l'inchiesta e a condizione che le parti interessate abbiano validi motivi connessi a circostanze particolari che le riguardino, per chiedere tale proroga.
3. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni e gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste.
Essi comunicano alla Commissione le informazioni richieste, nonché i risultati delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati.
Quando tali informazioni sono di interesse generale, o sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non siano riservate. Se tali informazioni sono riservate, è comunicato un riassunto non riservato.
4. La Commissione può chiedere agli Stati membri di svolgere le verifiche e i controlli necessari, segnatamente presso gli importatori, i commercianti e i produttori dell'Unione e di effettuare inchieste in paesi terzi, a condizione che le imprese interessate siano d'accordo e che il governo del paese considerato sia stato ufficialmente informato e non abbia fatto obiezioni.
Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per soddisfare tali richieste della Commissione.
Funzionari della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.
5. Le parti interessate, che si sono manifestate in conformità con l'articolo 10, paragrafo 12, secondo comma, vengono sentite a condizione che, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, presentino una domanda scritta nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere danneggiate dall'esito dei procedimenti e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
6. Gli importatori, gli esportatori e i denunzianti, che si siano manifestati a norma dell'articolo 10, paragrafo 12, secondo comma, e che ne facciano richiesta, nonché la pubblica amministrazione del paese d'origine e/o d'esportazione hanno la possibilità di incontrarsi con le parti avverse, in modo che possano essere presentate le tesi opposte e le eventuali confutazioni.
Nel concedere tale possibilità si tiene conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché delle esigenze delle parti.
Nessuna parte è tenuta ad assistere a un incontro e la sua assenza non produce effetti per essa lesivi.
Le informazioni comunicate oralmente a norma del presente paragrafo sono prese in considerazione se sono successivamente ripresentate per iscritto.
7. I produttori dell'Unione, il governo del paese di origine e/o d'esportazione, i sindacati, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative, gli utenti e le organizzazioni di consumatori che si sono manifestati a norma dell'articolo 10, paragrafo 12, secondo comma, che ne facciano richiesta per iscritto, possono prendere conoscenza di tutte le informazioni fornite alla Commissione dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 29 e siano utilizzate nell'inchiesta.
Le parti possono rispondere presentando le loro osservazioni, che sono prese in considerazione, sempre quando siano accompagnate da sufficienti elementi di prova.
8. Salvo nei casi di cui all'articolo 28, l'esattezza delle informazioni comunicate dalle parti interessate e sulle quali si basano le conclusioni deve essere accertata con la massima accuratezza.
9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta è conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro 13 mesi dal loro inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 13 per gli impegni o dell'articolo 15 per i provvedimenti definitivi. Ogni qual volta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati composti prevalentemente da PMI, il periodo dell'inchiesta coincide con l'esercizio contabile.
10. Per tutta la durata dell'inchiesta, la Commissione offre al paese d'origine e/o d'esportazione un'adeguata possibilità di proseguire le consultazioni, al fine di chiarire la situazione di fatto e di pervenire a una soluzione concordata.
11. I produttori dell'Unione del prodotto simile sono tenuti a cooperare con la Commissione nei procedimenti che sono stati avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8.
12. La Commissione nomina al suo interno un consigliere-auditore i cui poteri e responsabilità sono stabiliti in un mandato adottato dalla Commissione e che tutela l'effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate.
Articolo 12
Misure provvisorie
1. Possono essere imposti dazi provvisori qualora:
sia stato avviato un procedimento a norma dell'articolo 10;
sia stato pubblicato un avviso di apertura e le parti interessate abbiano avuto un'adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 12, secondo comma;
sia stato accertato a titolo provvisorio che il prodotto importato beneficia di sussidi antisovvenzioni e il conseguente pregiudizio subito dall'industria dell'Unione; e
l'interesse dell'Unione richieda un intervento per evitare tale pregiudizio.
I dazi provvisori sono imposti non prima di 60 giorni e non oltre nove mesi a decorrere dalla data di inizio del procedimento.
L'importo del dazio compensativo provvisorio corrisponde all'importo totale delle sovvenzioni compensabili provvisoriamente accertato.
Se la Commissione può concludere con chiarezza in via provvisoria, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell'interesse dell'Unione imporre il dazio provvisorio a tale importo, il dazio compensativo provvisorio è l'importo sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione, qualora sia inferiore all'importo totale delle sovvenzioni compensabili.
I dazi provvisori non sono imposti entro un termine di tre settimane dall'invio delle informazioni alle parti interessate a norma dell'articolo 29 bis (periodo di comunicazione preventiva). La comunicazione di tali informazioni non pregiudica eventuali decisioni successive della Commissione.
Entro il 9 giugno 2020, la Commissione valuta se un aumento sostanziale delle importazioni si sia verificato nel periodo di comunicazione preventiva e se, in caso si sia verificato, abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo all'industria dell'Unione, nonostante le misure eventualmente adottate dalla Commissione sulla base dell'articolo 24, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 15, paragrafo 1. Si avvale, in particolare, dei dati raccolti sulla base dell'articolo 24, paragrafo 6, e di tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 32 ter al fine di modificare la durata del periodo di comunicazione preventiva in due settimane nel caso di un aumento sostanziale delle importazioni che abbia arrecato un pregiudizio aggiuntivo e in quattro settimane se ciò non si è verificato.
La Commissione pubblica sul proprio sito web la sua intenzione di imporre dazi provvisori, comprese le informazioni sulle possibili aliquote del dazio, nello stesso momento in cui fornisce alle parti interessate le informazioni a norma dell'articolo 29 bis.
1 bis. Qualora il margine di pregiudizio sia calcolato in base a un prezzo indicativo, il profitto di riferimento utilizzato è stabilito tenendo conto di fattori quali il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese oggetto dell'inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non è inferiore al 6 %.
1 ter. Nel determinare il prezzo indicativo deve essere debitamente rispecchiato l'effettivo costo di produzione dell'industria dell'Unione, che risulta da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte o dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) elencate nell'allegato I bis del presente regolamento. Si deve altresì tenere conto dei costi futuri non contemplati dal paragrafo 1 bis del presente articolo, che risultano da tali accordi e convenzioni e che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all'articolo 18, paragrafo 1.
2. I dazi provvisori sono protetti da una garanzia e l'immissione in libera pratica dei prodotti interessati nell'Unione viene subordinata alla costituzione di tale garanzia.
3. La Commissione adotta le misure provvisorie secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 4.
4. Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, primo e secondo comma, la Commissione decide, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, se è opportuno imporre un dazio compensativo provvisorio.
5. I dazi compensativi provvisori sono imposti per un periodo massimo di quattro mesi.
Articolo 13
Impegni
1. Qualora sia stata accertata in via provvisoria l'esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio, la Commissione può, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2, accettare offerte di impegni volontari soddisfacenti in base alle quali:
il paese d'origine e/o d'esportazione accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o di adottare altre misure relative ai suoi effetti; oppure
l'esportatore si obbliga a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni nella zona in questione finché tali esportazioni beneficiano di sovvenzioni compensabili, se il pregiudizio causato dalle sovvenzioni è in tal modo eliminato.
In tal caso e per tutto il periodo in cui hanno effetto tali impegni, i dazi provvisori istituiti dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, o, se del caso, i dazi definitivi istituiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, non si applicano alle relative importazioni del prodotto interessato fabbricato dalle società indicate nella decisione della Commissione con la quale si accettano gli impegni, come successivamente modificata.
Gli aumenti dei prezzi in conformità di tali impegni non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l'importo delle sovvenzioni compensabili.
Se la Commissione può concludere con chiarezza in via provvisoria, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell'interesse dell'Unione determinare l'aumento dei prezzi in conformità di tali impegni ai sensi del paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, l'aumento in conformità di tali impegni deve essere inferiore all'importo delle sovvenzioni compensabili qualora un tale aumento sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.
2. Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, senza che i paesi o gli esportatori abbiano l'obbligo di assumerli. Il fatto che i paesi o gli esportatori non assumano tali impegni oppure non accettino la proposta della Commissione non pregiudica la valutazione del caso.
Tuttavia, se le importazioni sovvenzionate continuano, si può considerare che la minaccia di pregiudizio presenti maggiori probabilità di concretarsi. Non sono chiesti ai paesi o agli esportatori impegni in materia di prezzi, né sono accettati quelli offerti se non è stata accertata a titolo provvisorio l'esistenza delle sovvenzioni e del conseguente pregiudizio.
Salvo circostanze eccezionali, non possono essere offerti impegni oltre cinque giorni prima della scadenza del termine fissato a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, per la presentazione delle osservazioni, al fine di garantire ad altre parti la possibilità di presentare osservazioni.
3. Gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale, che comprendono in particolare i principi e gli obblighi stabiliti negli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte e nelle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del presente regolamento. Agli esportatori e/o al paese d'origine e/o d'esportazione interessati possono essere comunicati i motivi per i quali si propone il rifiuto dell'offerta di impegno e si può dare loro la possibilità di presentare osservazioni. I motivi del rifiuto sono esposti nella decisione definitiva.
4. Alle parti che offrono un impegno si chiede di fornire una versione non riservata dell'impegno stesso nel pieno rispetto dell'articolo 29, che possa essere comunicata alle parti interessate dell'inchiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio.
Inoltre, prima di accettare una simile offerta, all'industria dell'Unione è data la possibilità di formulare osservazioni in merito alle caratteristiche principali dell'impegno.
5. In caso di accettazione degli impegni, l'inchiesta è chiusa. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3.
6. Se gli impegni sono accettati, l'inchiesta sulle sovvenzioni e sul pregiudizio è di norma completata. In questa ipotesi, se si accerta l'insussistenza delle sovvenzioni o del pregiudizio, l'impegno decade automaticamente, salvo che tale accertamento sia dovuto in gran parte all'esistenza di un impegno. In tal caso, si può esigere che l'impegno sia confermato per un congruo periodo di tempo.
Se si accerta l'esistenza di sovvenzioni o di pregiudizio, l'impegno continua a espletare i suoi effetti conformemente alle proprie modalità e alle disposizioni del presente regolamento.
7. La Commissione chiede ai paesi o agli esportatori i cui impegni sono stati accettati di fornire informazioni periodiche inerenti all'adempimento di tali impegni e di autorizzare la verifica dei relativi dati. L'inosservanza di tale obbligo è considerata come una violazione dell'impegno assunto.
8. Quando nel corso dell'inchiesta sono accettati impegni offerti da alcuni esportatori, ai fini degli articoli 18, 19, 20 e 22 si considera che tali impegni abbiano effetto dalla data di chiusura dell'inchiesta nei confronti del paese d'origine e/o esportazione.
9. In caso di violazione o di revoca di un impegno a opera di una delle parti che lo hanno assunto, o in caso di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, l'accettazione dell'impegno è revocata, se del caso, dalla Commissione e si applica il dazio provvisorio istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 12 o il dazio definitivo istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, a condizione che l'esportatore interessato o il paese di origine e/o di esportazione, salvo nei casi di revoca dell'impegno da parte di tale esportatore o paese, abbia avuto la possibilità di presentare le sue osservazioni. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri quando decide di revocare un impegno.
Una parte interessata o uno Stato membro può presentare informazioni contenenti elementi di prova prima facie della violazione di un impegno. La successiva valutazione, intesa ad accertare se vi sia stata o meno violazione dell'impegno, si conclude di norma entro sei mesi e comunque non oltre nove mesi dopo la presentazione di una richiesta debitamente motivata.
La Commissione può chiedere l'assistenza delle competenti autorità degli Stati membri per controllare il rispetto degli impegni.
10. A norma dell'articolo 12, può essere imposto un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili quando vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione di un impegno qualora l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa.
Articolo 14
Chiusura del procedimento senza l'istituzione di misure
1. In caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.
2. Qualora non si ritengano necessarie misure di difesa, l'inchiesta o il procedimento sono chiusi. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3.
3. I procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che l'importo delle sovvenzioni compensabili è minimo, in conformità del paragrafo 5, oppure se il volume, effettivo o potenziale, delle importazioni sovvenzionate o il pregiudizio sono trascurabili.
4. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, il pregiudizio si considera di norma trascurabile quando la quota di mercato delle importazioni è inferiore agli importi indicati nell'articolo 10, paragrafo 9. Per quanto riguarda le inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, il volume delle importazioni sovvenzionate si considera trascurabile se è inferiore al 4 % del totale delle importazioni del prodotto simile nell'Unione, a meno che le importazioni da paesi in via di sviluppo aventi quote inferiori al 4 % siano collettivamente superiori al 9 % del totale delle importazioni nell'Unione del prodotto simile.
5. L'importo delle sovvenzioni compensabili è considerato minimo se inferiore all'1 % ad valorem. Tuttavia, nel caso di inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, la soglia minima è il 2 % ad valorem.
Articolo 15
Imposizione di dazi definitivi
1. Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento a norma dell'articolo 31, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3, istituisce un dazio compensativo definitivo. Se sono in vigore dazi provvisori, la Commissione avvia tale procedura almeno un mese prima della loro scadenza.
Non sono istituite misure qualora le sovvenzioni siano state revocate o sia stato dimostrato che le sovvenzioni non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione.
L'importo del dazio compensativo non deve superare l'importo delle sovvenzioni compensabili accertato.
Se la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell'interesse dell'Unione determinare l'importo delle misure ai sensi del terzo comma, l'importo del dazio compensativo deve essere inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.
Se la Commissione non ha registrato le importazioni ma accerta, sulla base di un'analisi di tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione al momento dell'adozione delle misure definitive, che si verifica, durante il periodo di comunicazione preventiva, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto di inchiesta, essa tiene conto del pregiudizio aggiuntivo risultante da tale aumento nel determinare il margine di pregiudizio per un periodo non superiore a quello di cui all'articolo 18, paragrafo 1.
2. Il dazio compensativo viene istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione, sulle importazioni di prodotti che secondo gli accertamenti effettuati sono oggetto di sovvenzioni e causano pregiudizio, indipendentemente dalla loro fonte, fatte salve quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati in conformità del presente regolamento.
Il regolamento che impone i dazi indica i nomi dei fornitori oppure, qualora ciò non sia possibile, il nome del paese fornitore interessato.
3. Se la Commissione ha svolto un'inchiesta limitata a norma dell'articolo 27, il dazio compensativo applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati conformemente all'articolo 27, ma che non sono stati inclusi nell'esame, non supera la media ponderata dell'importo delle sovvenzioni compensabili stabilito per le parti incluse nel campione.
Ai fini del presente paragrafo la Commissione non tiene conto di importi di sovvenzioni compensabili nulli o minimi, né di importi determinati nelle circostanze di cui all'articolo 28.
Si applicano dazi individuali alle importazioni provenienti da esportatori o produttori per i quali è stato calcolato un importo individuale di sovvenzione, a norma dell'articolo 27.
Articolo 16
Retroattività
1. Le misure provvisorie e i dazi compensativi definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle decisioni adottate a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, ovvero dell'articolo 15, paragrafo 1, a seconda del caso, fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento.
2. Se è stato imposto un dazio provvisorio e se viene accertata a titolo definitivo l'esistenza di sovvenzioni compensabili e del pregiudizio, la Commissione, indipendentemente dall'imposizione di un dazio compensativo definitivo, decide in quale misura debba essere definitivamente riscosso il dazio provvisorio.
A tal fine non è considerato come pregiudizio il ritardo grave nella costituzione di un'industria dell'Unione, né la minaccia di un pregiudizio grave, a meno che si accerti che, in mancanza di misure provvisorie, tale minaccia si sarebbe trasformata in un pregiudizio grave. In tutti gli altri casi concernenti una minaccia di pregiudizio oppure un ritardo nella costituzione dell'industria, gli eventuali importi depositati a titolo provvisorio sono svincolati e i dazi definitivi possono essere istituiti solo a decorrere dalla data di accertamento definitivo della minaccia o del grave ritardo.
3. Se il dazio compensativo definitivo è superiore al dazio provvisorio, la differenza non viene riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore al dazio provvisorio il dazio viene ricalcolato. Se l'accertamento definitivo dà esito negativo, il dazio provvisorio non viene confermato.
4. Può essere riscosso un dazio compensativo definitivo sui prodotti immessi in consumo nei novanta giorni precedenti la data di applicazione delle misure provvisorie e comunque non prima dell'apertura dell'inchiesta, a condizione che:
le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 24, paragrafo 5;
la Commissione abbia dato agli importatori interessati la possibilità di presentare le osservazioni;
esistano circostanze gravi nelle quali, per il prodotto di cui trattasi, importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni compensabili ai sensi del presente regolamento provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile; e
si ritenga necessario, per evitare il ripetersi di tale pregiudizio, calcolare retroattivamente i dazi compensativi su tali importazioni.
5. In caso di violazione o di revoca di un impegno, possono essere applicati dazi definitivi a prodotti immessi in libera pratica nei 90 giorni precedenti la data di applicazione dei dazi provvisori, a condizione che le importazioni siano state registrate a norma dell'articolo 24, paragrafo 5. Detta imposizione retroattiva non si applica tuttavia alle importazioni introdotte nell'Unione prima della violazione o della revoca dell'impegno.
Articolo 17
Durata
Le misure compensative restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro le sovvenzioni compensabili arrecanti pregiudizio.
Articolo 18
Riesami in previsione della scadenza
1. Le misure compensative definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo alle sovvenzioni e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non si accerti che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori dell'Unione o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell'esito di tale riesame.
Se, a seguito di un'inchiesta a norma del presente articolo, la misura giunge a scadenza, tutti i dazi riscossi dalla data di apertura di tale inchiesta sulle merci che sono state sdoganate sono restituiti, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale dell'Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali nazionali interessate.
2. Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni o del pregiudizio, in caso di scadenza di misure. Tali elementi di prova possono riguardare, in particolare, il persistere delle sovvenzioni o del pregiudizio oppure il fatto che l'eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all'applicazione delle misure oppure la probabilità che, alla luce della situazione degli esportatori o delle condizioni del mercato, vengano concesse nuove sovvenzioni arrecanti pregiudizio.
3. Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo gli esportatori, gli importatori, il paese d'origine e/o d'esportazione e i produttori dell'Unione hanno la possibilità di sviluppare o confutare o commentare le questioni esposte nella domanda di riesame. Ai fini delle relative conclusioni si tiene debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti, debitamente documentati, che sono stati presentati in merito al rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.
4. Un avviso di imminente scadenza delle misure è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a una data appropriata nel corso dell'ultimo anno del periodo di applicazione delle misure definito nel presente articolo. I produttori dell'Unione, con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla fine del periodo di cinque anni, possono presentare una domanda di riesame ai sensi del paragrafo 2. È inoltre pubblicato l'avviso relativo all'effettiva scadenza delle misure a norma del presente articolo.
Articolo 19
Riesami intermedi
1. Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di mantenere in vigore le misure, per iniziativa della Commissione oppure su richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall'istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori dell'Unione oppure del governo del paese d'origine e/o di esportazione, la quale contenga sufficienti elementi di prova della necessità di tale riesame intermedio.
2. Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare le sovvenzioni compensabili oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro le sovvenzioni compensabili arrecanti il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo.
3. Quando i dazi compensativi istituiti sono inferiori all'importo delle sovvenzioni compensabili accertato, può essere avviato un riesame intermedio qualora i produttori dell'Unione o un'altra parte interessata presentino, normalmente entro due anni dall'entrata in vigore delle misure, elementi sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta originale e prima o dopo l'istituzione delle misure, i prezzi all'esportazione sono diminuiti o che non vi sono state variazioni o vi sono state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita del prodotto importato nell'Unione. Se l'inchiesta dimostra che la denuncia corrisponde al vero, i dazi compensativi possono essere aumentati al fine di conseguire l'incremento di prezzo necessario per eliminare il pregiudizio; il livello maggiorato del dazio non deve tuttavia eccedere l'importo delle sovvenzioni compensabili.
Il riesame intermedio può anche essere avviato, alle suddette condizioni, su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro.
4. Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente articolo, la Commissione può, in particolare, esaminare se le circostanze relative alle sovvenzioni o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell'articolo 8. A tale riguardo, nelle conclusioni definitive, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente documentati.
Articolo 20
Riesami accelerati
Qualsiasi esportatore le cui esportazioni siano soggette a un dazio compensativo definitivo, ma che non sia stato individualmente indagato nel corso dell'inchiesta originale per motivi diversi dal rifiuto a collaborare con la Commissione ha diritto, a richiesta, di essere sottoposto a riesame accelerato affinché la Commissione possa tempestivamente stabilire un'aliquota individuale per il dazio compensativo ad esso applicabile.
La Commissione avvia tale riesame dopo aver dato ai produttori dell'Unione l'opportunità di comunicare le loro osservazioni.
Articolo 21
Restituzioni
1. Nonostante l'articolo 18, un importatore può chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostra che l'importo delle sovvenzioni compensabili in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore.
2. Per chiedere la restituzione dei dazi compensativi, l'importatore presenta una domanda alla Commissione. Essa è trasmessa tramite lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica ed entro sei mesi dalla data in cui le autorità competenti hanno debitamente accertato l'importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione.
3. Una domanda di restituzione si considera sostenuta da sufficienti elementi di prova se contiene informazioni precise sull'importo della restituzione dei dazi compensativi richiesta e tutti i documenti doganali relativi al calcolo e al pagamento di detto importo. Essa deve inoltre contenere elementi di prova, per un periodo rappresentativo, relativi all'importo delle sovvenzioni compensabili per l'esportatore o il produttore al quale si applica il dazio. Qualora l'importatore non sia collegato all'esportatore o al produttore interessato e tali informazioni non siano immediatamente disponibili oppure l'esportatore o il produttore non sia disposto a comunicarle all'importatore, la domanda deve contenere una dichiarazione del produttore o dell'esportatore attestante che l'importo delle sovvenzioni compensabili è stato ridotto o eliminato, secondo quanto è specificato nel presente articolo e che gli elementi di prova pertinenti saranno comunicati alla Commissione. Se l'esportatore o il produttore non comunicano tali informazioni entro un congruo termine, la domanda è respinta.
4. La Commissione decide se e in quale misura la domanda debba essere accolta, oppure decide in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio e si avvale delle risultanze di tale riesame, svolto in conformità delle disposizioni pertinenti, per stabilire se e in quale misura la restituzione sia giustificata.
Le restituzioni dei dazi sono eseguite di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 18 mesi dalla data alla quale la domanda di restituzione, debitamente sostenuta da elementi di prova, è stata presentata dall'importatore del prodotto soggetto al dazio compensativo.
Il pagamento delle restituzioni autorizzate è di norma eseguito dagli Stati membri entro novanta giorni dalla decisione di cui al primo comma.
Articolo 22
Disposizioni generali in materia di riesami e di restrizioni
1. Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano a tutti i riesami effettuati a norma degli articoli 18, 19 e 20.
I riesami effettuati a norma degli articoli 18 e 19 si svolgono rapidamente e si concludono di norma entro dodici mesi dalla data di inizio. Ad ogni modo, i riesami a norma degli articoli 18 e 19 sono conclusi in tutti i casi entro quindici mesi dalla loro apertura.
I riesami effettuati a norma dell'articolo 20 si concludono in ogni caso entro nove mesi dalla data di inizio.
Se un riesame a norma dell'articolo 18 è avviato mentre è in corso un riesame a norma dell'articolo 19 nell'ambito degli stessi procedimenti, il riesame a norma dell'articolo 19 si conclude alla scadenza di cui sopra per il riesame a norma dell'articolo 18.
Se l'inchiesta non è completata entro i termini indicati nel secondo, terzo e quarto comma, le misure possono:
giungere a scadenza nel quadro delle inchieste a norma dell'articolo 18;
giungere a scadenza in caso di inchieste condotte a norma degli articoli 18 e 19 parallelamente nel caso in cui l'inchiesta a norma dell'articolo 18 era stata avviata mentre era in corso un riesame a norma dell'articolo 19 nell'ambito degli stessi procedimenti, o nel caso in cui tali riesami erano stati avviati allo stesso tempo; oppure
essere lasciate in vigore nel quadro delle inchieste a norma degli articoli 19 e 20.
Un avviso annunciante la scadenza effettiva o il mantenimento in vigore delle misure a norma del presente paragrafo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. La Commissione avvia i riesami a norma degli articoli 18, 19 e 20. La Commissione decide se avviare o no i riesami a norma dell'articolo 18 secondo la procedura consultiva prevista all'articolo 25, paragrafo 2. La Commissione fornisce inoltre informazioni agli Stati membri una volta che un operatore o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'avvio di un riesame a norma degli articoli 19 e 20 e la Commissione ne abbia completato l'analisi o una volta che la Commissione abbia essa stessa stabilito che la necessità di mantenere in vigore le misure dovrebbe essere riesaminata.
3. Secondo l'esito del riesame, le misure, secondo la procedura di esame prevista dall'articolo 25, paragrafo 3, sono abrogate o vengono lasciate in vigore a norma dell'articolo 18 oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma degli articoli 19 e 20.
4. Qualora le misure siano soppresse nei confronti di singoli esportatori, ma non nel paese nel suo complesso, tali esportatori rimangono soggetti ai procedimenti e di conseguenza possono essere soggetti a una nuova inchiesta in un successivo riesame svolto nei confronti del paese stesso a norma del presente articolo.
5. Qualora sia in corso al termine del periodo di applicazione delle misure previsto all'articolo 18, il riesame a norma dell'articolo 19 verte anche sulle circostanze di cui all'articolo 18.
6. In tutte le inchieste relative a riesami o restituzioni svolte a norma degli articoli da 18 a 21, la Commissione, se le circostanze non sono cambiate, applica gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio, tenendo debitamente conto degli articoli 5, 6, 7 e 27.
Articolo 23
Elusione
1. L'applicazione dei dazi compensativi istituiti a norma del presente regolamento può essere estesa alle importazioni da paesi terzi di prodotti simili, leggermente modificati o meno, o alle importazioni dal paese oggetto delle misure di prodotti simili leggermente modificati, o loro parti, se le misure in vigore sono eluse.
2. Dazi compensativi non superiori al dazio compensativo residuo istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, possono essere estesi alle importazioni dei prodotti delle società che beneficiano di dazi individuali nei paesi oggetto delle misure, se le misure in vigore sono eluse.
3. Si intende per elusione una modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l'Unione o tra società del paese oggetto delle misure e l'Unione che derivi da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio, essendo provato che sussiste un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili e che il prodotto simile importato e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione.
Le pratiche, i processi o le lavorazioni di cui al primo comma comprendono, tra l'altro:
le leggere modificazioni apportate al prodotto in esame in vista di una sua classificazione sotto codici doganali normalmente non soggetti alle misure, sempreché la modifica non alteri le sue caratteristiche essenziali;
la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi;
la riorganizzazione della struttura delle vendite e dei canali di vendita da parte degli esportatori o dei produttori del paese oggetto delle misure al fine ultimo di esportare i loro prodotti nell'Unione attraverso i produttori che beneficiano di aliquote del dazio individuali inferiori a quelle applicabili ai prodotti dei fabbricanti.
4. Le inchieste sono avviate a norma del presente articolo su iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro o di una parte interessata in base a elementi di prova sufficienti relativi ai fattori enunciati nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. L'apertura delle inchieste è decisa con regolamento della Commissione che stabilisce inoltre che le autorità doganali devono sottoporre le importazioni a registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, oppure chiedere la costituzione di garanzie. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta che una parte interessata o uno Stato membro abbia presentato una richiesta che giustifichi l'apertura di un'inchiesta e la Commissione ne abbia completato l'analisi o qualora la Commissione abbia essa stessa stabilito che vi è la necessità di aprire un'inchiesta.
Le inchieste sono svolte dalla Commissione. Essa può essere assistita dalle autorità doganali e l'inchiesta si conclude entro nove mesi.
Se l'estensione delle misure è giustificata dai fatti definitivamente accertati, la relativa decisione è presa dalla Commissione che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3.
L'estensione entra in vigore alla data in cui è stata imposta la registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, oppure è stata chiesta la costituzione di garanzie. Alle inchieste aperte in conformità del presente articolo si applicano le disposizioni procedurali del presente regolamento relative all'apertura e allo svolgimento delle inchieste.
5. Non sono soggette alla registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, né ad alcuna misura le importazioni effettuate da società che beneficiano di esenzioni.
6. Le richieste di esenzione, sostenute da sufficienti elementi di prova, devono essere presentate entro i termini stabiliti dal regolamento della Commissione con il quale è avviata l'inchiesta.
Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma del paragrafo 3.
Se le pratiche, i processi o le lavorazioni intesi all'elusione delle misure hanno luogo all'interno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni agli importatori in grado di dimostrare che non sono coinvolti in pratiche di elusione a norma del paragrafo 3.
Tali esenzioni sono concesse con decisione della Commissione e sono valide per il periodo e alle condizioni fissati nella decisione. La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta conclusa la sua analisi.
Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 20, le esenzioni possono essere concesse anche dopo la conclusione dell'inchiesta che ha portato all'estensione delle misure.
7. A condizione che sia trascorso almeno un anno dall'estensione delle misure e se il numero delle parti che hanno chiesto o che potrebbero chiedere un'esenzione è significativo, la Commissione può decidere di avviare un riesame dell'estensione delle misure. Tale riesame è eseguito in conformità delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, applicabili ai riesami a norma dell'articolo 19.
8. Il presente articolo non osta alla normale applicazione delle disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 24
Disposizioni generali
1. I dazi compensativi provvisori o definitivi sono imposti con regolamento e sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l'aliquota e gli altri elementi fissati nel regolamento istitutivo. Tali dazi sono inoltre riscossi indipendentemente dai dazi doganali, dalle tasse e dagli altri oneri normalmente imposti sulle importazioni.
Nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione.
2. I regolamenti che impongono dazi compensativi provvisori o definitivi e i regolamenti o le decisioni che accettano gli impegni oppure che chiudono le inchieste o i procedimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tali regolamenti o decisioni indicano tra l'altro, ferma restando la tutela delle informazioni riservate, i nomi degli esportatori, se possibile, oppure dei paesi interessati, una descrizione del prodotto e una sintesi dei fatti e delle considerazioni essenziali che sono rilevanti per la determinazione della sovvenzione e del pregiudizio. Una copia del regolamento o della decisione è comunque inviata alle parti notoriamente interessate. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, mutatis mutandis, ai riesami.
3. Disposizioni particolari, relative tra l'altro alla definizione comune della nozione di origine, definita nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), e all'applicazione e alla riscossione di un dazio compensativo nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), possono essere adottate a norma del presente regolamento.
4. Nell'interesse dell'Unione, le misure istituite a norma del presente regolamento possono essere sospese per un periodo di nove mesi, con decisione della Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2. La sospensione può essere prorogata per un periodo ulteriore non superiore a un anno dalla Commissione, che delibera secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
Le misure possono essere sospese unicamente qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, e a condizione che l'industria dell'Unione abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Le misure possono divenire nuovamente efficaci in qualsiasi momento secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 2, se i motivi che giustificavano la sospensione non sono più validi.
5. A partire dall'avvio di un'inchiesta, e dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere sottoposte a registrazione su iniziativa della Commissione. La registrazione è disposta con regolamento della Commissione. Tale regolamento deve precisare gli scopi dell'intervento e, secondo i casi, l'importo stimato di eventuali futuri dazi da pagare. Le importazioni non sono soggette a registrazione per un periodo superiore a nove mesi.
5 bis. La Commissione, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell'articolo 10, del fatto che i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti, registra le importazioni a norma del paragrafo 5 del presente articolo, durante il periodo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 29 bis. Quando prende una decisione sulla registrazione, la Commissione analizza in particolare le informazioni raccolte basate sulla creazione dei codici della tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC) per il prodotto oggetto dell'inchiesta ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.
6. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione le operazioni relative all'importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure, nonché l'importo dei dazi riscossi a norma del presente regolamento. Quando avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 10, la Commissione crea i codici TARIC corrispondenti al prodotto oggetto dell'inchiesta. Gli Stati membri utilizzano tali codici TARIC al fine di riferire in merito alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta a partire dall'avvio della stessa. La Commissione può, previa ricezione di una domanda specifica e motivata di una parte interessata, decidere di fornirle riassunti non riservati delle informazioni sui volumi e sui valori di importazione aggregati dei prodotti interessati.
7. Fatto salvo il paragrafo 6, la Commissione può chiedere agli Stati membri in base ad un esame condotto caso per caso di fornirle le informazioni necessarie per controllare efficacemente l'applicazione delle misure. Si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4. I dati forniti dagli Stati membri a norma del presente articolo sottostanno alle disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 6.
8. Ogni qualvolta la Commissione intenda adottare documenti che forniscano orientamenti generali a possibili parti interessate sull'applicazione del presente regolamento, essa procede a consultazioni pubbliche in linea con l'articolo 11, paragrafo 3, TUE. Anche il Parlamento europeo e il Consiglio possono esprimere il proprio parere.
Articolo 24 bis
Piattaforma continentale di uno Stato membro o zona economica esclusiva
1. Un dazio compensativo può anche essere imposto su qualsiasi prodotto sovvenzionato trasportato in quantità significative su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma dell’Unclos, laddove ciò arrecherebbe pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni relative all'insorgenza di tali dazi, nonché le procedure relative alla notifica e alla dichiarazione di tali prodotti e il pagamento di tali dazi, compresi la riscossione, il rimborso e lo sgravio (strumento doganale). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 3.
2. La Commissione impone i dazi di cui al paragrafo 1 unicamente a decorrere dalla data in cui lo strumento doganale di cui al paragrafo 1 è operativo. La Commissione informa tutti gli operatori economici che lo strumento doganale è operativo con distinta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 25
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.
5. A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 182/2011, laddove si faccia ricorso alla procedura scritta per l'adozione di misure definitive a norma del paragrafo 3 del presente articolo o per decidere in merito all'apertura o non apertura di riesami in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del presente regolamento, tale procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza dei membri del comitato quale definita nell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 182/2011. Laddove si faccia ricorso alla procedura scritta in altri casi in cui si è svolta una discussione del progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda una maggioranza semplice dei membri del comitato. Laddove si faccia ricorso alla procedura scritta in altri casi in cui non si è svolta una discussione del progetto di misura in sede di comitato, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine fissato dal presidente, decida in tal senso il presidente o lo richieda almeno un quarto dei membri del comitato.
6. Il comitato può prendere in considerazione qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro. Gli Stati membri possono richiedere informazioni e scambiare opinioni in seno al comitato o direttamente con la Commissione.
Articolo 26
Visite di verifica
1. La Commissione, se lo ritiene necessario, effettua visite per esaminare la documentazione contabile di importatori, esportatori, operatori commerciali, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni di categoria, e per verificare le informazioni comunicate in materia di sovvenzioni e di pregiudizio. In mancanza di una risposta adeguata e tempestiva, la Commissione può decidere di non effettuare la visita di verifica.
2. Se necessario la Commissione può svolgere inchieste nei paesi terzi, a condizione di aver ottenuto l'accordo delle imprese interessate e in assenza di obiezioni dei paesi ufficialmente avvisati. Ottenuto l'accordo delle imprese interessate, la Commissione comunica al paese d'origine e/o di esportazione i nomi e gli indirizzi delle imprese da visitare e le date concordate.
3. Le imprese interessate sono informate sulla natura delle informazioni da verificare durante le visite e sugli ulteriori elementi da fornire; nel corso delle visite possono tuttavia essere chiesti altri dati particolari, alla luce delle informazioni già ottenute.
4. Nelle inchieste svolte in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 la Commissione è assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.
Articolo 27
Campionamento
1. Nei casi in cui il numero di produttori, esportatori o importatori dell'Unione, tipi di prodotto o operazioni è molto elevato, l'inchiesta può essere limitata a un numero adeguato di parti, prodotti o operazioni con l'utilizzazione di campioni statisticamente validi, sulla base delle informazioni disponibili al momento della selezione, oppure al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.
2. La selezione definitiva di parti, tipi di prodotti o operazioni a norma delle disposizioni in materia di campionamento spetta alla Commissione. Tuttavia, per consentire la selezione di un campione rappresentativo, di preferenza la scelta del campione avviene previa consultazione e con il consenso delle parti interessate, purché queste, entro una settimana dalla data di apertura dell'inchiesta, si siano manifestate e abbiano comunicato informazioni sufficienti.
3. Qualora l'inchiesta sia stato limitata ai sensi del presente articolo, viene determinato un importo di sovvenzione individuale per gli esportatori o i produttori non inclusi nella selezione iniziale che presentino le informazioni necessarie entro i termini fissati dal presente regolamento, a meno che il numero di esportatori o produttori sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.
4. Qualora si decida di ricorrere al campionamento e le parti selezionate o alcune di esse rifiutino di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell'inchiesta, può essere selezionato un nuovo campione.
Tuttavia, se la mancata collaborazione continua oppure se manca il tempo sufficiente per effettuare una nuova selezione, si applicano le disposizioni pertinenti dell'articolo 28.
Articolo 28
Omessa collaborazione
1. Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Le parti interessate vengono informate delle conseguenze dell'omessa collaborazione.
2. L'assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, sempre che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi.
3. Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini, siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la massima diligenza.
4. Se le informazioni o gli elementi di prova non sono ammessi, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori chiarimenti entro il termine specificato. Se i chiarimenti non sono considerati soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni vengono resi noti e indicati nelle conclusioni pubblicate.
5. Le conclusioni, comprese quelle relative all'importo delle sovvenzioni compensabili, che siano elaborate in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 e in particolare in base alle informazioni contenute nella denuncia, vengono verificate — per quanto possibile e tenendo debitamente conto dei termini per l'inchiesta — in relazione ai dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell'inchiesta.
Tali informazioni possono eventualmente includere dati riguardanti il mercato mondiale o altri mercati rappresentativi.
6. Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, impedendo in tal modo l'accesso a informazioni rilevanti, l'esito dell'inchiesta può essere per essa meno favorevole che nell'ipotesi della collaborazione.
Articolo 29
Riservatezza
1. Le informazioni di natura riservata (ad esempio perché la loro rivelazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l'informazione la persona che l'ha fornita) oppure che sono comunicate a titolo riservato dalle parti interessate dall'inchiesta, per motivi debitamente giustificati, devono essere trattate come tali dalle autorità.
2. Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate viene chiesto di presentare un riassunto non riservato, sufficientemente particolareggiato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. In circostanze eccezionali le parti possono precisare che tali informazioni non si prestano a essere riassunte. In tal caso, devono essere comunicati i motivi di tale impossibilità.
3. Se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la rivelazione in termini generici o sintetici, le informazioni di cui trattasi possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili. Le domande di trattamento riservato non devono essere respinte arbitrariamente.
4. Il presente articolo non osta alla rivelazione da parte delle autorità dell'Unione, di informazioni generali, e in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento, né alla rivelazione di elementi di prova su cui le autorità dell'Unione si sono basate, qualora essa sia necessaria per illustrare detti motivi nel corso di procedimenti giudiziari. Tale rivelazione tiene conto del legittimo interesse delle parti a che i loro segreti d'impresa o amministrativi non siano rivelati.
5. La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro agenti, sono tenuti a non rivelare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali è stato chiesto il trattamento riservato. Le informazioni scambiate tra la Commissione e gli Stati membri oppure i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dagli Stati membri non sono divulgati, salvo diversa disposizione del presente regolamento.
6. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.
Tale disposizione non osta all'utilizzazione delle informazioni ricevute nel quadro di un'inchiesta ai fini dell'apertura di altre inchieste riguardanti lo stesso prodotto simile nell'ambito dello stesso procedimento.
Articolo 29 bis
Informazioni nella fase provvisoria
1. I produttori, gli importatori e gli esportatori dell’Unione e le loro associazioni rappresentative nonché il paese d’origine e/o d’esportazione possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti quattro settimane prima dell’imposizione di dazi provvisori. Le informazioni comprendono una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo e il calcolo dettagliato dell’importo della sovvenzione compensativa e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 29. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi dalla comunicazione di tali informazioni per formulare osservazioni sull’esattezza dei calcoli.
2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l’inchiesta, le parti interessate sono informate della mancata imposizione di dazi quattro settimane prima della scadenza del termine di cui all’articolo 12, paragrafo 1, relativo all’imposizione dei dazi provvisori.
Articolo 30
Comunicazione di informazioni
1. I denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e il paese di origine e/o di esportazione possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le domande di informazioni devono essere presentate per iscritto immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie e le informazioni sono comunicate il più rapidamente possibile per iscritto.
2. Le parti di cui al paragrafo 1 possono chiedere informazioni finali sui fatti e sulle considerazioni principali in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un'inchiesta o di un procedimento senza l'istituzione di misure, in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli su cui si basano le misure provvisorie.
3. Le domande di informazioni finali devono essere inviate alla Commissione per iscritto e, qualora sia stato istituito un dazio provvisorio, devono pervenire entro un mese a decorrere dalla data di pubblicazione dell'istituzione del dazio. Se non è stato istituito un dazio provvisorio, le parti hanno la possibilità di chiedere informazioni finali entro i termini fissati dalla Commissione.
4. Le informazioni finali sono comunicate per iscritto. La trasmissione tiene debitamente conto dell'esigenza di tutelare le informazioni riservate, avviene il più rapidamente possibile e di norma almeno un mese prima dell'avvio delle procedure di cui all'articolo 14 o all'articolo 15. Eventuali fatti e considerazioni che la Commissione non può comunicare al momento della risposta sono resi noti successivamente il più rapidamente possibile.
La divulgazione delle informazioni non pregiudica qualsiasi eventuale decisione della Commissione, ma, qualora tale decisione si basi su fatti e considerazioni diversi, questi sono comunicati il più rapidamente possibile.
5. Le osservazioni presentate dopo le informazioni finali sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni. Può essere fissato un termine più breve ogniqualvolta debbano essere presentate ulteriori informazioni finali.
Articolo 31
Interesse dell'Unione
1. Per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse dell'Unione sono valutati i diversi interessi nel loro complesso, in particolare quelli dell'industria dell'Unione, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del paragrafo 2. Per valutare l'interesse dell'Unione viene presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti delle sovvenzioni in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Può essere deciso di non applicare le misure determinate in base alle sovvenzioni e al pregiudizio accertati se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che la loro applicazione non è nell'interesse dell'Unione.
2. Affinché le autorità possano tener conto, in base a validi elementi, di tutte le osservazioni e informazioni per decidere se l'istituzione delle misure sia nell'interesse dell'Unione, i produttori, sindacati e importatori dell'Unione e le loro associazioni rappresentative, gli utenti rappresentativi e le organizzazioni rappresentative dei consumatori possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione, entro i termini indicati nell'avviso di apertura della procedura antisovvenzioni. Tali informazioni oppure i relativi riassunti sono comunicati alle altre parti citate nel presente articolo, le quali possono esprimersi in merito.
3. Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono chiedere un'audizione. Le domande vengono ammesse se sono presentate entro i termini di cui al paragrafo 2 e se indicano i motivi, sotto il profilo dell'interesse dell'Unione, per i quali le parti dovrebbero essere sentite.
4. Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono comunicare osservazioni sull'applicazione di eventuali dazi provvisori. Tali osservazioni, per poter essere prese in considerazione, devono pervenire entro 15 giorni a decorrere dalla data di applicazione di tali misure e, integralmente oppure in forma di riassunto, sono comunicate alle altre parti, le quali possono esprimersi in merito.
5. La Commissione esamina le informazioni regolarmente presentate e decide in che misura esse sono rappresentative; i risultati di tale esame e un parere sul merito sono comunicati al comitato di cui all'articolo 25 nell'ambito del progetto di misura presentato in virtù degli articoli 14 e 15. Le opinioni espresse in tale comitato dovrebbero essere prese in considerazione dalla Commissione alle condizioni previste nel regolamento (UE) n. 182/2011.
6. Le parti che hanno agito a norma del paragrafo 2 possono chiedere di essere informate sui fatti e sulle considerazioni in base ai quali saranno probabilmente prese le decisioni definitive. Tali informazioni sono fornite per quanto possibile e senza pregiudizio di qualsiasi decisione successiva della Commissione.
7. Le informazioni sono prese in considerazione unicamente se sostenute da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.
Articolo 32
Rapporti tra dazi compensativi e i rimedi multilaterali
Qualora un prodotto importato sia assoggettato a contromisure a seguito delle procedure di risoluzione delle controversie dell'accordo sulle sovvenzioni, e tali misure siano idonee a eliminare il pregiudizio causato dalle sovvenzioni compensabili, i dazi compensativi imposti al riguardo sono immediatamente sospesi o, se del caso, abrogati.
Articolo 32 bis
Relazione
1. La Commissione, tenendo debitamente conto della tutela delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 29, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione del presente regolamento.
Tale relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura di inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami, le distorsioni significative e le visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG Commercio della Commissione e quelle dell'helpdesk per le PMI relative all'applicazione del presente regolamento.
La relazione comprende inoltre in che modo le norme sociali e ambientali sono state esaminate e prese in considerazione nelle inchieste. Tali norme includono quelle contenute negli accordi ambientali multilaterali di cui l'Unione è parte e nelle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis del presente regolamento, nonché nella legislazione nazionale equivalente del paese esportatore.
2. Entro il 9 giugno 2023 e successivamente ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un riesame dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo e quarto comma, dell'articolo 13, paragrafo 1, terzo e quarto comma, e dell'articolo 15, paragrafo 1, terzo e quarto comma, compresa una valutazione di tale applicazione. Tale riesame può essere eventualmente corredato di una proposta legislativa.
Articolo 32 ter
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di due anni a decorrere dall'8 giugno 2018 e può essere esercitato una sola volta.
3. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 3 ).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 33
Disposizioni finali
Il presente regolamento non osta all'applicazione:
di eventuali norme speciali stabilite da accordi conclusi tra l'Unione e i paesi terzi;
dei regolamenti unionali nel settore agricolo e dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1667/2006 ( 4 ), (CE) n. 614/2009 ( 5 ) e (CE) n. 1216/2009 ( 6 ). Il presente regolamento si applica in maniera complementare a tali regolamenti e in deroga alle disposizioni degli stessi che ostino all'applicazione dei dazi compensativi;
di misure speciali, che non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma del GATT 1994.
Articolo 34
Relazione
La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/1036.
Articolo 35
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 597/2009 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.
Articolo 36
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
ELENCO ILLUSTRATIVO DELLE SOVVENZIONI ALL'ESPORTAZIONE
Concessione da parte di una pubblica amministrazione di sovvenzioni dirette a un'impresa o a un'industria, in base alle loro prestazioni all'esportazione.
Misure di ritenuta valutaria o pratiche analoghe che comportano un premio all'esportazione.
Tariffe di nolo e di trasporto interno sulle spedizioni destinate all'esportazione, stabilite da, o per conto di, pubbliche amministrazioni, a condizioni più favorevoli che per le spedizioni destinate all'interno del paese.
La fornitura da parte di pubbliche amministrazioni o di loro enti, direttamente o indirettamente attraverso strutture operanti per conto della pubblica amministrazione, di prodotti importati, di prodotti nazionali o di servizi per la produzione di merci esportate, a condizioni più favorevoli di quelle applicabili alla fornitura di prodotti o servizi simili o direttamente competitivi per la produzione di merci destinate al consumo interno, se (nel caso dei prodotti) dette condizioni sono più favorevoli di quelle che negli scambi commerciali ( 7 ) sono riservate sui mercati mondiali agli esportatori nazionali.
La concessione di speciali sgravi direttamente connessi con le esportazioni o con pratiche di esportazione, oltre a quelli accordati per quanto riguarda la produzione destinate al consumo interno, nel calcolo in base al quale vengono stabilite le imposte dirette.
L'esenzione o la remissione, per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di prodotti esportati, di imposte indirette ( 10 ) in eccesso rispetto a quelle riscosse sulla produzione e la distribuzione di prodotti simili venduti per il consumo interno.
L'esenzione, la remissione o il rinvio di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori (10) sui beni o sui servizi utilizzati nella produzione di prodotti esportati, in eccesso rispetto all'esenzione, alla remissione o al differimento di imposte indirette a cascata analoghe, riscosse a stadi anteriori su prodotti o servizi utilizzati nella produzione di prodotti simili venduti per il consumo interno; si possono tuttavia esentare, rimettere o differire le imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sui prodotti esportati anche quando i prodotti simili venduti per il consumo interno non beneficiano dell'esonero della remissione o del differimento se le imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sono percepite su fattori produttivi consumati nella realizzazione del prodotto esportato (tenendo conto di un normale margine di scarto) ( 11 ). Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di fattori immessi nel processo produttivo contenute nell'allegato II.
La remissione o la restituzione di oneri relativi all'importazione (10) in eccesso rispetto a quelli riscossi sui fattori produttivi importati utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato (tenendo conto di un normale margine di scarto); tuttavia, in casi particolari le imprese possono utilizzare una quantità di fattori produttivi circolanti sul mercato nazionale pari a e aventi le stesse qualità e caratteristiche dei fattori produttivi importati, in sostituzione degli stessi, per beneficiare di questa disposizione sempreché l'importazione e le corrispondenti operazioni di esportazione avvengono ambedue entro un ragionevole arco di tempo, non superiore ai due anni. Quanto precede è da interpretarsi in conformità delle direttive sul consumo di fattori immessi nel processo produttivo contenute nell'allegato II e delle direttive per la determinazione di sistemi di restituzione del dazio su sostituzioni a titolo di sovvenzione all'esportazione, contenute nell'allegato III.
La concessione da parte di pubbliche amministrazioni (o di enti speciali controllati dalle pubbliche amministrazioni) di sistemi di garanzie di credito all'esportazione o di misure di assicurazione, di provvedimenti assicurativi o di garanzie contro l'incremento dei costi dei prodotti esportati, oppure di programmi di tutela contro i rischi di cambio, con premi inadeguati per coprire i costi e le perdite inerenti alla gestione a lungo termine dei programmi stessi.
La concessione da parte di pubbliche amministrazioni (o di enti speciali controllati dalle pubbliche amministrazioni e/o operanti sotto l'autorità delle pubbliche amministrazioni) di crediti all'esportazione a tassi inferiori a quelli che essi debbono effettivamente pagare per i fondi utilizzati a tal fine (o che dovrebbero pagare se prendessero detti fondi a prestito sul mercato internazionale dei capitali per ottenere fondi della stessa scadenza e nella stessa valuta nominale del credito all'esportazione), oppure il pagamento da parte di tali amministrazioni o enti della totalità o di una parte dei costi che debbono sostenere gli esportatori o gli istituti per ottenere i crediti, sempre che detti fondi vengano utilizzati per garantire un vantaggio cospicuo nelle condizioni di credito all'esportazione.
Tuttavia, ove un membro dell'OMC abbia aderito ad un impegno internazionale in materia di crediti ufficiali all'esportazione del quale siano parti al 1o gennaio 1979 almeno dodici membri originali (o ad un impegno successivo adottato da tali membri originali) o se, nella pratica, un membro dell'OMC applica le disposizioni di tale impegno concernenti i tassi di interesse, qualsiasi prassi seguita in materia di credito all'esportazione che sia conforme a tali disposizioni non è considerata una sovvenzione all'esportazione.
Qualsiasi altro onere a carico dello Stato che costituisce una sovvenzione all'esportazione ai sensi dell'articolo XVI del GATT 1994.
ALLEGATO I bis
CONVENZIONI DELL'ILO DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO
Convenzione concernente il lavoro forzato e obbligatorio, n. 29 (1930)
Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948)
Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98 (1949)
Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale, n. 100 (1951)
Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato, n. 105 (1957)
Convenzione concernente la discriminazione in materia d'impiego e di professione, n. 111 (1958)
Convenzione sull'età minima per l'assunzione all'impiego, n. 138 (1973)
Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, n. 182 (1999)
ALLEGATO II
DIRETTIVE SUL CONSUMO DI FATTORI IMMESSI NEL PROCESSO PRODUTTIVO ( 12 )
1. I sistemi di abbuono delle imposte indirette prevedono l'esenzione, la remissione o il differimento di imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori sui fattori produttivi utilizzati per la realizzazione dei prodotti esportati (tenuto conto del normale scarto). Analogamente, i regimi di restituzione del dazio possono prevedere la remissione o il rimborso degli oneri sull'importazione prelevati su fattori produttivi consumati per la realizzazione del prodotto esportato (tenuto conto del normale scarto).
2. L'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione di cui all'allegato I fa riferimento ai «fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato» alle lettere h) e i). Ai sensi della lettera h), i sistemi di abbuono delle imposte indirette possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui danno luogo ad esenzioni, remissioni o differimenti delle imposte indirette a cascata riscosse a stadi anteriori che superino l'ammontare delle imposte effettivamente prelevate sui fattori produttivi utilizzati nella produzione del prodotto esportato. Ai sensi della lettera i), i regimi di restituzione del dazio (drawback) possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui comportano una remissione o un rimborso di oneri sull'importazione superiori a quelli effettivamente prelevati sui fattori immessi nella produzione dei prodotti esportati. Entrambi i punti stabiliscono che nel riscontro del consumo di tali fattori immessi nella produzione del prodotto esportato va tenuto conto del normale scarto. La lettera i) prevede inoltre, se del caso, l'utilizzo di fattori sostitutivi.
3. Nel verificare il consumo dei fattori produttivi utilizzati per la realizzazione del prodotto esportato, nell'ambito di una inchiesta in merito all'imposizione di dazi compensativi a norma del presente regolamento, la Commissione si basa di norma sulla seguente procedura.
4. Ove si presuma che un sistema di abbuono di imposte indirette, ovvero un regime di restituzione del dazio, dia luogo a una sovvenzione a causa dell'importo eccessivo dell'abbuono o della restituzione in relazione a fattori immessi nella produzione del prodotto esportato, la Commissione deve anzitutto verificare se la pubblica amministrazione del paese di esportazione ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità. Nei casi in cui venga accertata l'applicazione di un siffatto meccanismo o procedura, la Commissione procede ad un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente accettate nel paese di esportazione. La Commissione può ritenere necessario effettuare verifiche, in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, al fine di controllare le informazioni o di accertare che il meccanismo, o procedura, venga applicato in modo efficace.
5. Ove tale meccanismo o procedura non esista o risulti inadeguato ovvero, pur essendo istituito e ritenuto adeguato non venga applicato in modo efficace, si renderà necessario un ulteriore esame da parte del paese di esportazione sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora la Commissione lo ritenga necessario, si può svolgere un'ulteriore verifica in conformità del punto 4.
6. La Commissione considera di norma i fattori produttivi come materialmente incorporati, ove gli stessi siano impiegati nel processo produttivo e risultino fisicamente presenti nel prodotto esportato. Un fattore produttivo non deve necessariamente essere presente nel prodotto finale nella forma in cui si presentava al momento dell'immissione nel processo di produzione.
7. Nel determinare la quantità consumata di un particolare fattore produttivo utilizzato per la fabbricazione di un prodotto esportato, si deve tener conto di un «normale scarto» che deve rientrare nel consumo per la produzione del prodotto esportato. Il termine «scarto» si riferisce a quella parte di un dato fattore produttivo che non svolge una funzione indipendente nel processo produttivo, non viene consumata nella fabbricazione del prodotto esportato (per motivi quali inefficienze) e non viene recuperata, utilizzata o venduta dallo stesso produttore.
8. Nel determinare se la quantità di scarto dichiarata sia «normale», la Commissione deve tener conto del processo di produzione, dell'esperienza media dell'industria nel paese di esportazione, e di altri fattori tecnici, se del caso. La Commissione deve tener presente che un aspetto importante è il fatto che le autorità del paese di esportazione abbiano effettuato un calcolo ragionevole della quantità dello scarto, nei casi in cui tale quantità viene inclusa nel calcolo dell'abbuono o della remissione in relazione a imposte o dazi.
ALLEGATO III
DIRETTIVE PER LA QUALIFICAZIONE DEI SISTEMI DI RESTITUZIONE DAZIARIA SOSTITUTIVA COME SOVVENZIONI ALL'ESPORTAZIONE
I
I sistemi di restituzione del dazio (drawback) possono prevedere il rimborso o la restituzione degli oneri sulle importazioni nel caso di fattori produttivi consumati per la fabbricazione di un altro prodotto e nel caso in cui, all'atto della riesportazione, quest'ultimo contenga fattori produttivi nazionali di qualità e caratteristiche analoghe a quelle di fattori produttivi importati, in sostituzione degli stessi. Ai sensi della lettera i) dell'allegato I, i sistemi di restituzioni daziarie sostitutive possono costituire una sovvenzione all'esportazione nella misura in cui comportano la restituzione di un importo superiore agli oneri sull'importazione inizialmente riscossi sui fattori produttivi importati per i quali si richiede la restituzione del dazio.
II
Nell'esaminare un sistema di restituzione daziaria sostitutiva nell'ambito di una inchiesta sulle sovvenzioni ai sensi del presente regolamento, la Commissione si basa di norma sui seguenti criteri:
la lettera i) dell'allegato I stabilisce che nella fabbricazione di un prodotto per l'esportazione, i fattori produttivi importati possono essere sostituiti con fattori produttivi, nazionali, purché questi ultimi siano in quantità uguale e di qualità e caratteristiche identiche a quelle dei fattori di produzione importati sostituiti. L'esistenza di un meccanismo o di una procedura di verifica è importante poiché consente al governo del paese di esportazione di garantire e dimostrare che la quantità di fattori produttivi per i quali si richiede la restituzione del dazio non supera la quantità di prodotti analoghi esportati, in qualsivoglia forma, e che la restituzione degli oneri sulle importazioni non supera l'importo degli oneri originariamente prelevati sui fattori di produzione importati in questione;
ove si presuma che un sistema di restituzione daziaria sostitutiva dia luogo a una sovvenzione, la Commissione deve anzitutto determinare se la pubblica amministrazione del paese di esportazione ha istituito ed applica un meccanismo o una procedura di verifica. Nei casi in cui venga accertata l'applicazione di un siffatto meccanismo o procedura, la Commissione procede a un esame per verificare se sia adeguato e rispondente al suo scopo, e basato su prassi commerciali generalmente ammesse nel paese di esportazione. Nella misura in cui si accerta che le procedure rispondono a questo criterio e sono efficacemente applicate, si considera che non esistano sovvenzioni. La Commissione può ritenere necessario effettuare verifiche, in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, al fine di controllare le informazioni o di accertare che il meccanismo o procedura venga applicato in modo efficace;
ove le procedure di verifica non esistano o risultino inadeguate ovvero, pur essendo istituite e considerate adeguate, non vengano applicate in modo efficace, potrebbe configurarsi una sovvenzione. In tal caso, si renderà di norma necessario un ulteriore esame da parte del paese di esportazione sulla base delle effettive transazioni interessate, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Qualora la Commissione lo ritenga necessario, può essere condotta un'ulteriore verifica in conformità del punto 2;
l'esistenza di una disposizione sulla restituzione daziaria sostitutiva, ai sensi della quale agli esportatori è consentito di scegliere particolari importazioni sulle quali richiedere la restituzione del dazio (drawback), di per sé stessa non implica la sussistenza di una sovvenzione;
vi è restituzione di un importo eccessivo di oneri sulle importazioni, ai sensi della lettera i) dell'allegato I ove le pubbliche amministrazioni versino interessi su importi rimborsati in base a sistemi di restituzione del dazio, nella misura degli interessi effettivamente versati o dovuti.
ALLEGATO IV
(Il presente allegato riproduce l'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura. Eventuali termini o espressioni non spiegati nel presente allegato o non sufficientemente chiari sono da interpretarsi nel contesto di tale accordo.)
SOSTEGNO INTERNO: BASE PER L'ESONERO DAGLI IMPEGNI DI RIDUZIONE
1. |
Le misure di sostegno interno per le quali si chiede l'esonero dagli impegni di riduzione devono soddisfare il requisito fondamentale di non avere, se non eventualmente a livello minimo, effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione. Pertanto, tutte le misure per le quali si chiede l'esonero devono rispondere ai seguenti criteri di base:
a)
il sostegno in questione deve essere fornito nel quadro di un programma statale finanziato con risorse pubbliche (anche mediante agevolazioni), non implicante trasferimenti dai consumatori; e
b)
il sostegno in questione non può avere per effetto un sostegno dei prezzi a favore dei produttori; nonché alle condizioni e ai criteri inerenti alle singole politiche sotto precisati. Programmi pubblici di servizi 2. Servizi generali Le politiche di questa categoria implicano spese (o agevolazioni) per programmi che forniscono servizi o benefici all'agricoltura o alla Comunità rurale. Esse non comportano pagamenti diretti ai produttori né alle imprese di trasformazione. I programmi in questione, che comprendono, ma non esclusivamente, quelli sotto elencati soddisfano i criteri generali di cui sopra al punto 1 e, ove precisate, condizioni connesse alle singole politiche:
a)
ricerca, in particolare ricerca generica, ricerca collegata a programmi ambientali e programmi di ricerca relativi a particolari prodotti;
b)
lotta contro parassiti e malattie, ivi comprese misure sia generali sia relative a singoli prodotti, in particolare sistemi di preallarme, quarantena ed eradicazione;
c)
servizi di formazione, comprendenti mezzi di formazione a livello sia generale sia specializzato;
d)
servizi di divulgazione e di consulenza, compresa la fornitura di mezzi atti a facilitare il trasferimento di informazioni e dei risultati della ricerca ai produttori e ai consumatori;
e)
servizi di ispezione, sia a carattere generale sia in relazione a determinati prodotti a fini di sanità, sicurezza, classificazione o standardizzazione;
f)
servizi di marketing e promozione, ivi comprese informazioni di mercato, consulenza e promozione per particolari prodotti, ma escluse le spese a fini non precisati che potrebbero essere utilizzate dai venditori per ridurre il loro prezzo di vendita o conferire un vantaggio economico diretto agli acquirenti; e
g)
servizi infrastrutturali comprendenti: reti elettriche, strade e altri mezzi di trasporto, strutture commerciali e portuali, approvvigionamento idrico, dighe e reti fognarie e lavori infrastrutturali connessi a programmi ambientali. In ogni caso la spesa deve essere destinata unicamente alla fornitura o costruzione di opere permanenti, e non deve comprendere la fornitura sovvenzionata di installazioni nelle aziende tranne per l'erogazione dei pubblici servizi normalmente disponibili. Non deve comprendere inoltre sovvenzioni per fattori di produzione o costi d'esercizio, né prezzi di utenza preferenziali. 3. Stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare ( 13 ) Spese (o agevolazioni) relative alla costituzione e conservazione di scorte di prodotti che costituiscono parte integrante di un programma di sicurezza alimentare previsto dalla legislazione nazionale. Può anche trattarsi di un aiuto statale allo stoccaggio privato di prodotti nel quadro di un tale programma. Il volume e la costituzione delle scorte corrispondono a obiettivi prefissati connessi unicamente alla sicurezza alimentare. Il processo di costituzione e smaltimento deve essere finanziariamente trasparente. L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il prezzo di vendita dei prodotti stoccati a fini di sicurezza alimentare non dev'essere inferiore al prezzo corrente del prodotto e della qualità in questione sul mercato interno. 4. Aiuto alimentare interno ( 14 ) Spese (o agevolazioni) per la fornitura di aiuti alimentari interni alle fasce bisognose della popolazione. L'ammissibilità all'aiuto alimentare è subordinata a criteri chiaramente definiti connessi a obiettivi nutrizionali. L'aiuto consiste nella fornitura diretta di viveri agli interessati o nella fornitura dei mezzi atti a consentire a coloro che rispondono ai criteri stabiliti di acquistare i prodotti a prezzi di mercato o sovvenzionati. L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il finanziamento e la gestione dell'aiuto devono essere trasparenti. 5. Pagamenti diretti ai produttori Il sostegno fornito mediante pagamenti diretti (o agevolazioni, compresi pagamenti in natura) ai produttori per i quali viene chiesto l'esonero dagli impegni di riduzione deve soddisfare i criteri di base di cui sopra al punto 1, nonché i criteri specifici per i singoli tipi di pagamento diretto di cui ai punti da 6 a 13. Qualora l'esonero dalla riduzione sia chiesto per un tipo di pagamento diretto esistente o nuovo o diverso da quelli di cui ai punti da 6 a 13, esso deve essere conforme, oltre che ai criteri generali di cui al punto 1, ai criteri di cui al punto 6, lettere da b) a e). 6. Sostegno dei redditi su base fissa
a)
L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti quali reddito, status di produttore o di proprietario di terreni, utilizzazione di fattori o livello di produzione in un periodo di riferimento definito e fisso.
b)
L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento.
c)
L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.
d)
L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai fattori di produzione utilizzati in un anno successivo al periodo di riferimento.
e)
Nessuna produzione è richiesta per ricevere i pagamenti. 7. Partecipazione finanziaria dello Stato a programmi di assicurazione e di garanzia del reddito
a)
L'ammissibilità ai pagamenti in questione è subordinata ad una perdita di reddito, considerato soltanto il reddito ricavato dall'agricoltura, superiore al 30 % del reddito lordo medio o dell'equivalente in termini di reddito netto (escluso qualsiasi pagamento nell'ambito degli stessi programmi o di programmi analoghi) nel triennio precedente oppure di una media triennale basata sui cinque anni precedenti esclusi quello con i valori più elevati e quello con i valori più bassi. Tutti i produttori che soddisfano questa condizione sono ammissibili ai pagamenti.
b)
L'importo dei pagamenti compensa in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.
c)
L'importo dei pagamenti è unicamente collegato al reddito; esso non ha alcun rapporto con il tipo o il volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore, con i prezzi, interni o internazionali, di tale produzione, né con i fattori di produzione utilizzati.
d)
Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente punto e del punto 8 (soccorso in caso di calamità naturali), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 % della perdita che egli ha complessivamente subito. 8. Pagamenti (diretti o mediante partecipazione finanziaria dello Stato a sistemi di assicurazione dei raccolti) in seguito a calamità naturali
a)
L'ammissibilità ai pagamenti in questione sussiste soltanto quanto le autorità pubbliche riconoscono ufficialmente che si è verificata o si sta verificando una calamità naturale o una catastrofe analoga (in particolare epidemie, infestazioni, incidenti nucleari e guerra sul territorio del membro interessato) ed è determinata da una perdita di produzione superiore al 30 % della produzione media dei tre anni precedenti o di tre dei cinque anni precedenti, esclusi quello con i risultati più elevati e quello con i risultati più bassi.
b)
I pagamenti in caso di calamità si effettuano soltanto in relazione alle perdite di reddito, bestiame (compresi pagamenti relativi a trattamenti veterinari), terra o altri fattori di produzione subite in seguito alla calamità in questione.
c)
I pagamenti devono compensare non più del costo totale per la sostituzione dei beni perduti e non devono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione successiva.
d)
I pagamenti effettuati durante una calamità non possono superare il livello necessario per impedire o ridurre ulteriori perdite quali definite sopra alla lettera b).
e)
Se un prodotto riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente punto e del punto 7 (programmi di assicurazione e di garanzia del reddito), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 % della perdita che egli ha complessivamente subito. 9. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante programmi per il ritiro dei produttori dall'attività
a)
L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi intesi ad agevolare il ritiro dall'attività delle persone operanti nel campo della produzione agricola commerciabile o il loro passaggio ad attività non agricole.
b)
I pagamenti sono condizionati al ritiro totale e permanente dei beneficiari dalla produzione agricola commerciabile. 10. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante programmi di smobilizzo delle risorse
a)
L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi intesi a ritirare terra o altre risorse, comprese quelle zootecniche, dalla produzione agricola commerciabile.
b)
I pagamenti sono condizionati, per la terra, al ritiro dalla produzione agricola commerciabile per almeno tre anni e per il bestiame all'abbattimento o alla cessione permanente definitiva.
c)
I pagamenti non comportano obblighi né indicazioni circa impieghi alternativi della terra o delle altre risorse implicanti la produzione di prodotti agricoli commerciabili.
d)
I pagamenti non possono essere connessi al tipo o alla quantità della produzione, né ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate utilizzando la terra o altre risorse rimaste in produzione. 11. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante aiuti all'investimento
a)
L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi statali intesi a contribuire alla ristrutturazione finanziaria o materiale delle attività di un produttore in seguito a difficoltà strutturali oggettivamente comprovate. L'ammissibilità ai programmi in questione può anche essere basata su un preciso programma statale per la riprivatizzazione delle terre coltivabili.
b)
L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame), attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, fatto salvo il criterio di cui alla lettera e).
c)
L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.
d)
I pagamenti devono essere forniti soltanto per il periodo di tempo necessario all'attuazione degli investimenti per i quali sono stati concessi.
e)
I pagamenti non comportano obblighi o comunque indicazioni circa i prodotti agricoli che saranno coltivati dai beneficiari, fatta eccezione per l'obbligo di non coltivare un determinato prodotto.
f)
I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale. 12. Pagamenti concessi nel quadro di programmi ambientali
a)
L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata nel quadro di un preciso programma statale per la protezione o la conservazione dell'ambiente, nonché essere subordinata al rispetto di specifiche condizioni dettate da tale programma, comprese condizioni relative ai metodi e ai fattori di produzione.
b)
L'importo del pagamento deve essere limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dall'osservanza del programma statale. 13. Pagamenti nel quadro di programmi di assistenza regionale
a)
L'ammissibilità ai pagamenti in questione è limitata ai produttori delle regioni svantaggiate. Ciascuna di queste deve essere un'area geografica contigua chiaramente designata con un'identità economica e amministrativa definibile, considerata svantaggiata in base a criteri neutrali e oggettivi chiaramente precisati in leggi o regolamenti e tali da indicare che le difficoltà della regione derivano da circostanze non soltanto provvisorie.
b)
L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (ivi compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, salvo per ridurre tale produzione.
c)
L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.
d)
I pagamenti sono destinati soltanto ai produttori delle regioni ammissibili; tuttavia essi sono generalmente accessibili a tutti i produttori di tali regioni.
e)
Quando i pagamenti sono connessi ai fattori di produzione, al di sopra di un livello di soglia del fattore in questione essi sono effettuati ad un tasso decrescente.
f)
I pagamenti sono limitati ai costi supplementari o alla perdita di reddito connessi all'esercizio dell'agricoltura nell'area indicata. |
ALLEGATO V
REGOLAMENTO ABROGATO E RELATIVA MODIFICAZIONE
Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) |
|
Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1) |
Unicamente il punto 18 dell'allegato |
ALLEGATO VI
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE) n. 597/2009 |
Il presente regolamento |
Articoli da 1 a 11 |
Articoli da 1 a 11 |
Articolo 12 paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 12, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 12, paragrafo 6 |
Articolo 12, paragrafo 5 |
Articoli 13 e 14 |
Articoli 13 e 14 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 2, prima frase |
Articolo 15, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 15, paragrafo 2, seconda frase |
Articolo 15, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articoli da 16 a 27 |
Articoli da 16 a 27 |
Articolo 28, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 28, paragrafi da 1 a 4 |
Articolo 28, paragrafo 5, prima frase |
Articolo 28, paragrafo 5, primo comma |
Articolo 28, paragrafo 5, seconda frase |
Articolo 28, paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 28, paragrafo 6 |
Articolo 28, paragrafo 6 |
Articoli da 29 a 33 |
Articoli da 29 a 33 |
Articolo 33 bis |
Articolo 34 |
Articolo 34 |
Articolo 35 |
Articolo 35 |
Articolo 36 |
Allegati da I a IV |
Allegati da I a IV |
Allegato V |
— |
Allegato VI |
— |
— |
Allegato V |
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Allegato VI |
( 1 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale).
( 3 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
( 4 ) Regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio (GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8).
( 6 ) Regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 10).
( 7 ) Per «scambi commerciali» si intendono gli scambi in cui la scelta tra prodotti nazionali e prodotti d'importazione è libera e dipende unicamente da considerazioni di ordine commerciale.
( 8 ) Il differimento non costituisce necessariamente una sovvenzione all'esportazione quando, ad esempio, viene riscosso un adeguato importo di interessi.
( 9 ) Ai fini del presente regolamento:
( 10 ) Cfr. nota 2 della lettera e).
( 11 ) La lettera h) non si applica ai sistemi dell'imposta sul valore aggiunto o delle compensazioni fiscali alla frontiera in sua vece; il problema dell'eccessiva remissione delle imposte sul valore aggiunto è disciplinato esclusivamente dalla lettera g).
( 12 ) Per fattori immessi nel processo produttivo s'intendono fattori incorporati materialmente nel prodotto, nonché energia, combustibili e carburanti utilizzati nel processo produttivo, e catalizzatori consumati in abbinamento agli stessi per ottenere il prodotto esportato.
( 13 ) Ai fini del punto 3 del presente allegato, si considerano conformi alle disposizioni in esso contenute i programmi statali di stoccaggio a fini di sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo attuati in modo trasparente e gestiti secondo orientamenti o criteri oggettivi pubblicati ufficialmente, compresi i programmi nell'ambito dei quali le scorte di derrate a fini di sicurezza alimentare sono acquistate e fornite a prezzi amministrati, purché la differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di riferimento esterno sia conteggiata nella MAS.
( 14 ) Ai fini dei punti 3 e 4 del presente allegato, la fornitura di prodotti alimentari a prezzi sovvenzionati al fine di soddisfare il fabbisogno alimentare delle popolazioni urbane e rurali bisognose dei paesi in via di sviluppo su base regolare a prezzi equi si ritiene conforme alle disposizioni del presente punto.