Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015D1601-20161002

    Consolidated text: Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio del 22 settembre 2015 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1601/2016-10-02

    2015D1601 — IT — 02.10.2016 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE (UE) 2015/1601 DEL CONSIGLIO

    del 22 settembre 2015

    che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

    (GU L 248 dell'24.9.2015, pag. 80)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DECISIONE (UE) 2016/1754 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2016

      L 268

    82

    1.10.2016




    ▼B

    DECISIONE (UE) 2015/1601 DEL CONSIGLIO

    del 22 settembre 2015

    che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia



    Articolo 1

    Oggetto

    1.  La presente decisione istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, al fine di aiutare tali Stati membri ad affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel loro territorio.

    2.  La Commissione tiene costantemente sotto osservazione la situazione concernente gli afflussi massicci di cittadini di paesi terzi negli Stati membri.

    La Commissione presenta, se del caso, proposte volte a modificare la presente decisione onde tener conto dell'evoluzione della situazione sul terreno e del suo impatto sul meccanismo di ricollocazione, nonché dell'evoluzione della pressione sugli Stati membri, in particolare gli Stati membri in prima linea.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si intende per:

    a)

    «domanda di protezione internazionale» : la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

    b)

    «richiedente» : il cittadino di un paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

    c)

    «protezione internazionale» : lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria quale definito all'articolo 2, lettere e) e g), della direttiva 2011/95/UE;

    d)

    «familiari» : i familiari quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013;

    e)

    «ricollocazione» : il trasferimento del richiedente dal territorio dello Stato membro che i criteri di cui al capo III del regolamento (UE) n. 604/2013 designano come competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione;

    f)

    «Stato membro di ricollocazione» : lo Stato membro che, ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013, diventa competente per l'esame della domanda di protezione internazionale di un richiedente a seguito della ricollocazione di quest'ultimo nel suo territorio.

    Articolo 3

    Ambito di applicazione

    1.  È soggetto a ricollocazione ai sensi della presente decisione solo un richiedente che ha presentato la sua domanda di protezione internazionale in Italia o in Grecia e per il quale tali Stati sarebbero stati altrimenti competenti conformemente ai criteri di determinazione dello Stato membro competente stabiliti al capo III del regolamento (UE) n. 604/2013.

    2.  È soggetto a ricollocazione ai sensi della presente decisione solo un richiedente appartenente a una nazionalità per la quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, in base agli ultimi dati medi trimestrali Eurostat aggiornati disponibili per tutta l'Unione, è pari o superiore al 75 % delle decisioni sulle domande di protezione internazionale adottate in primo grado secondo le procedure di cui al capo III della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). Nel caso degli apolidi vale il paese di precedente residenza abituale. Si prendono in considerazione gli aggiornamenti trimestrali solo per i richiedenti che non sono già stati identificati come richiedenti che potrebbero essere ricollocati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione.

    Articolo 4

    Ricollocazione di 120 000 richiedenti negli Stati membri

    1.  120 000 richiedenti sono ricollocati negli altri Stati membri come segue:

    a) dall'Italia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 15 600 richiedenti, in base alla tabella dell'allegato I;

    b) dalla Grecia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 50 400 richiedenti, in base alla tabella dell'allegato II;

    c) 54 000 richiedenti sono ricollocati nel territorio di Stati membri proporzionalmente alle cifre di cui agli allegati I e II, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo o mediante una modifica della presente decisione, come previsto all'articolo 1, paragrafo 2, e al paragrafo 3 del presente articolo.

    2.  A decorrere dal 26 settembre 2016 i 54 000 richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera c, sono ricollocati dall'Italia e dalla Grecia, nella proporzione risultante dal paragrafo 1, lettere a) e b), nel territorio di altri Stati membri proporzionalmente alle cifre di cui agli allegati I e II. La Commissione presenta una proposta al Consiglio sulle cifre che devono essere assegnate di conseguenza per Stato Membro.

    3.  Se entro il 26 settembre 2016 la Commissione ritiene che un adattamento del meccanismo di ricollocazione sia giustificato dall'evoluzione della situazione sul terreno o che uno Stato membro sia confrontato a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi a seguito di un brusco spostamento dei flussi migratori e tenendo conto dei pareri del potenziale Stato membro beneficiario, può presentare, se del caso, al Consiglio le proposte di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

    Allo stesso modo, uno Stato membro può notificare al Consiglio e alla Commissione, con le debite motivazioni, che è confrontato a un'analoga situazione di emergenza. La Commissione valuta i motivi addotti e presenta le opportune proposte al Consiglio, come previsto all'articolo 1, paragrafo 2.

    ▼M1

    3 bis.  Per quanto riguarda la ricollocazione dei richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono scegliere di adempiere ai loro obblighi ammettendo nel loro territorio cittadini siriani presenti in Turchia, a titolo di programmi nazionali o multilaterali di ammissione legale di persone in evidente bisogno di protezione internazionale diversi dal programma di reinsediamento oggetto delle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 20 luglio 2015. Il numero di persone ammesse a tale titolo da uno Stato membro comporta una riduzione corrispondente dell'obbligo dello Stato membro in questione.

    L'articolo 10 si applica mutatis mutandis a ciascuna siffatta ammissione legale che comporta una riduzione dell'obbligo di ricollocazione.

    Gli Stati membri che scelgono di ricorrere all'opzione di cui al presente paragrafo riferiscono mensilmente alla Commissione sul numero di persone legalmente ammesse ai fini del presente paragrafo, precisando il tipo di programma a titolo del quale l'ammissione ha avuto luogo e la forma di ammissione legale utilizzata.

    ▼B

    4.  Qualora, a seguito della notifica ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 21 da parte di uno Stato membro contemplato dal protocollo stesso, la Commissione confermi, ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, TFUE, la partecipazione di tale Stato membro alla presente decisione, il Consiglio fissa, su proposta della Commissione, il numero di richiedenti da ricollocare nello Stato membro interessato. Inoltre, nella medesima decisione di esecuzione, il Consiglio adatta di conseguenza le quote degli altri Stati membri riducendole in proporzione.

    5.  In circostanze eccezionali, uno Stato membro può notificare al Consiglio e alla Commissione la propria incapacità temporanea a partecipare al processo di ricollocazione fino al 30 % dei richiedenti a esso assegnati ai sensi del paragrafo 1, per motivi debitamente giustificati e compatibili con i valori fondamentali dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.

    La Commissione valuta i motivi addotti e presenta proposte al Consiglio in merito alla temporanea sospensione della ricollocazione fino al 30 % dei richiedenti assegnati allo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1. Ove giustificato, la Commissione può proporre di prorogare il termine per ricollocare i richiedenti nella quota restante fino a 12 mesi oltre la data di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

    6.  Entro un mese, il Consiglio decide sulle proposte di cui al paragrafo 5.

    7.  Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 4 e 6 del presente articolo e dell'articolo 11, paragrafo 2, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, una decisione di esecuzione.

    Articolo 5

    Procedura di ricollocazione

    1.  Ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della presente decisione, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale e ne trasmette l'indirizzo agli altri Stati membri e all'EASO. Gli Stati membri, in collegamento con l'EASO e altre agenzie competenti, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e uno scambio di informazioni tra le autorità competenti, anche circa i motivi di cui al paragrafo 7.

    2.  Gli Stati membri, a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, indicano il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente.

    3.  Basandosi su queste informazioni l'Italia e la Grecia, con l'assistenza dell'EASO e, se del caso, dei funzionari di collegamento degli Stati membri di cui al paragrafo 8, identificano i singoli richiedenti che potrebbero essere ricollocati negli altri Stati membri e presentano quanto prima tutte le informazioni pertinenti ai punti di contatto di quegli Stati membri. A tal fine è data priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE.

    4.  A seguito dell'approvazione dello Stato Membro di ricollocazione, l'Italia e la Grecia prendono con la massima tempestività una decisione per ciascun richiedente identificato, che ne dispone la ricollocazione in uno specifico Stato membro di ricollocazione, d'intesa con l'EASO, e ne informano il richiedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Lo Stato membro di ricollocazione può decidere di non approvare la ricollocazione di un richiedente solo in presenza di fondati motivi, di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

    5.  I richiedenti a cui devono essere rilevate le impronte digitali in applicazione degli obblighi di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 possono essere proposti per la ricollocazione solo dopo il rilevamento delle impronte digitali e la loro trasmissione al sistema centrale di Eurodac, in applicazione di detto regolamento.

    6.  Il trasferimento del richiedente verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione è effettuato quanto prima dopo la data di notifica della decisione di ricollocazione all'interessato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della presente decisione. L'Italia e la Grecia trasmettono allo Stato membro di ricollocazione la data e l'ora del trasferimento, nonché qualsiasi altra informazione pertinente.

    7.  Gli Stati membri conservano il diritto di rifiutare la ricollocazione del richiedente solo qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, ovvero in presenza di seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95/UE.

    8.  Ai fini dell'attuazione di tutti gli aspetti della procedura di ricollocazione descritta nel presente articolo, gli Stati membri, previo scambio di tutte le informazioni pertinenti, possono decidere di nominare funzionari di collegamento in Italia e Grecia.

    9.  In linea con l'acquis dell'Unione, gli Stati membri attuano pienamente i rispettivi obblighi. Di conseguenza, Italia e Grecia garantiscono l'identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali per la procedura di ricollocazione. Per garantire che tale processo continui a essere efficiente e gestibile, sono debitamente approntate le strutture e le misure di accoglienza per dare temporaneamente alloggio alle persone, conformemente all'acquis dell'Unione, fino a quando sarà prontamente adottata una decisione sulla loro situazione. I richiedenti che eludono la procedura di ricollocazione sono esclusi dalla ricollocazione.

    10.  La procedura di ricollocazione di cui al presente articolo è completata il più rapidamente possibile e non più tardi di due mesi dal momento in cui lo Stato membro di ricollocazione ha fornito le indicazioni di cui al paragrafo 2, salvo che l'approvazione da parte dello Stato membro di ricollocazione di cui al paragrafo 4 avvenga meno di due settimane prima della scadenza di tale periodo di due mesi. In tal caso il termine per il completamento della procedura di ricollocazione può essere prorogato per un periodo non superiore a due settimane. Inoltre il termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di quattro settimane, come opportuno, ove l'Italia o la Grecia dimostrino la presenza di ostacoli pratici oggettivi che impediscono che il trasferimento abbia luogo.

    Qualora la procedura di ricollocazione non sia completata entro il termine suddetto e a meno che l'Italia e la Grecia concordino con lo Stato membro di ricollocazione una proroga ragionevole del termine, l'Italia e la Grecia restano competenti per l'esame della domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) n. 604/2013.

    11.  In seguito alla ricollocazione del richiedente, lo Stato membro di ricollocazione ne rileva le impronte digitali e le trasmette al sistema centrale di Eurodac a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 e aggiorna le serie di dati a norma dell'articolo 10 e, se del caso, dell'articolo 18 di detto regolamento.

    Articolo 6

    Diritti e obblighi dei richiedenti protezione internazionale contemplati dalla presente decisione

    1.  Nell'attuare la presente decisione gli Stati membri considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.

    2.  Gli Stati membri provvedono affinché i familiari che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione siano ricollocati nel territorio dello stesso Stato membro.

    3.  Prima di prendere una decisione di ricollocazione, l'Italia e la Grecia informano il richiedente, in una lingua a lui comprensibile o che ragionevolmente si suppone lo sia, sulla procedura di ricollocazione descritta nella presente decisione.

    4.  Una volta presa la decisione di ricollocazione e prima dell'effettiva ricollocazione, l'Italia e la Grecia informano l'interessato per iscritto della decisione di ricollocarlo. Tale decisione specifica lo Stato membro di ricollocazione.

    5.  Il richiedente o beneficiario di protezione internazionale che entri nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ricollocazione senza che sussistano le condizioni di soggiorno in quest'altro Stato membro è tenuto a tornare immediatamente indietro. Lo Stato membro di ricollocazione riprende in carico l'interessato senza indugio.

    Articolo 7

    Sostegno operativo all'Italia e alla Grecia

    1.  Per aiutare l'Italia e la Grecia ad affrontare meglio la pressione eccezionale sui rispettivi sistemi di asilo e migrazione causata dall'attuale aumento della pressione migratoria alle loro frontiere esterne, gli Stati membri aumentano il sostegno operativo in cooperazione con l'Italia e la Grecia nel settore della protezione internazionale attraverso le pertinenti attività coordinate dall'EASO, da Frontex e da altre agenzie competenti, fornendo in particolare, ove opportuno, esperti nazionali per le seguenti attività di sostegno:

    a) screening dei cittadini di paesi terzi che arrivano in Italia e in Grecia, compresi l'identificazione precisa, il rilevamento delle impronte digitali e la registrazione, nonché, se del caso, la registrazione delle loro domande di protezione internazionale e, su richiesta di Italia o Grecia, il relativo trattamento iniziale;

    b) fornitura di informazioni ai richiedenti o potenziali richiedenti suscettibili di ricollocazione ai sensi della presente decisione e predisposizione dell'assistenza specifica di cui possono avere bisogno;

    c) preparazione e organizzazione di operazioni di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno chiesto protezione internazionale o il cui diritto di rimanere sul territorio è cessato.

    2.  Oltre al sostegno fornito a norma del paragrafo 1 e per facilitare l'attuazione di tutte le fasi della procedura di ricollocazione, all'Italia e alla Grecia viene fornito, come opportuno, sostegno specifico attraverso le pertinenti attività coordinate dall'EASO, da Frontex e altre agenzie competenti.

    Articolo 8

    Misure complementari a carico dell'Italia e della Grecia

    1.  L'Italia e la Grecia, considerati gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/1523, notificano al Consiglio e alla Commissione, entro il 26 ottobre 2015, una tabella di marcia aggiornata che tenga conto della necessità di garantire l'adeguata attuazione della presente decisione.

    2.  Nel caso in cui la presente decisione sia modificata a vantaggio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 3, alla data dell'entrata in vigore della pertinente decisione di esecuzione tale Stato membro presenta al Consiglio e alla Commissione una tabella di marcia che comprenda misure adeguate nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio, dirette a migliorare la capacità, la qualità e l'efficacia dei suoi sistemi in questi settori e misure che garantiscano l'adeguata attuazione della presente decisione. Detto Stato membro deve attuare pienamente tale tabella di marcia.

    3.  Qualora l'Italia o la Grecia non rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di esporre le proprie opinioni, di sospendere l'applicazione della presente decisione nei confronti di detto Stato membro per un periodo massimo di tre mesi. La Commissione può decidere di prorogare la sospensione una volta sola per un ulteriore periodo di massimo tre mesi. Tale sospensione non incide sui trasferimenti di richiedenti che sono pendenti a seguito dell'approvazione dello Stato membro di ricollocazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4.

    Articolo 9

    Ulteriori situazioni di emergenza

    Nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione della partecipazione di tale Stato membro alla ricollocazione quale prevista dalla presente decisione, nonché eventuali misure di compensazione per l'Italia e per la Grecia.

    Articolo 10

    Sostegno finanziario

    1.  Per ciascuna persona ricollocata a norma della presente decisione

    a) lo Stato membro di ricollocazione riceve la somma forfettaria di 6 000 EUR;

    b) l'Italia o la Grecia ricevono la somma forfettaria di almeno 500 EUR.

    2.  Tale sostegno finanziario è attuato applicando le procedure di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014. In deroga alle modalità di prefinanziamento di cui al suddetto regolamento, gli Stati membri ricevono nel 2016 un importo a titolo di prefinanziamento pari al 50 % del totale della loro quota a norma della presente decisione.

    Articolo 11

    Cooperazione con gli Stati associati

    1.  Con l'assistenza della Commissione, possono essere concluse intese bilaterali tra Italia e, rispettivamente, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, e tra Grecia e, rispettivamente, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, per la ricollocazione dei richiedenti dal territorio dell'Italia e della Grecia nel territorio di questi ultimi Stati. Tali intese tengono debitamente conto degli elementi essenziali della presente decisione, in particolare quelli relativi alla procedura di ricollocazione e ai diritti e agli obblighi dei richiedenti.

    2.  In caso di conclusione di tali intese bilaterali, l'Italia o la Grecia notificano al Consiglio e alla Commissione il numero di richiedenti che devono essere ricollocati negli Stati associati. Il Consiglio adatta di conseguenza, su proposta della Commissione, le quote degli Stati membri riducendole in proporzione.

    Articolo 12

    Relazioni

    In base alle informazioni fornite dagli Stati membri e dalle agenzie competenti, ogni sei mesi la Commissione riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione.

    In base alle informazioni fornite dall'Italia e dalla Grecia, la Commissione riferisce al Consiglio ogni sei mesi anche in merito all'attuazione delle tabelle di marcia di cui all'articolo 8.

    Articolo 13

    Entrata in vigore

    1.  La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.  Essa si applica fino al 26 settembre 2017.

    3.  Essa si applica alle persone che arrivano nel territorio dell'Italia e della Grecia a decorrere dal 25 settembre 2015 fino al 26 settembre 2017 e ai richiedenti giunti nel territorio di tali Stati membri a decorrere dal 24 marzo 2015.




    ALLEGATO I

    Quote dall'Italia



     

    Quota per Stato membro (15 600 richiedenti ricollocati)

    Austria

    462

    Belgio

    579

    Bulgaria

    201

    Croazia

    134

    Cipro

    35

    Repubblica ceca

    376

    Estonia

    47

    Finlandia

    304

    Francia

    3 064

    Germania

    4 027

    Ungheria

    306

    Lettonia

    66

    Lituania

    98

    Lussemburgo

    56

    Malta

    17

    Paesi Bassi

    922

    Polonia

    1 201

    Portogallo

    388

    Romania

    585

    Slovacchia

    190

    Slovenia

    80

    Spagna

    1 896

    Svezia

    567




    ALLEGATO II

    Quote dalla Grecia



     

    Quota per Stato membro (50 400 richiedenti ricollocati)

    Austria

    1 491

    Belgio

    1 869

    Bulgaria

    651

    Croazia

    434

    Cipro

    112

    Repubblica ceca

    1 215

    Estonia

    152

    Finlandia

    982

    Francia

    9 898

    Germania

    13 009

    Ungheria

    988

    Lettonia

    215

    Lituania

    318

    Lussemburgo

    181

    Malta

    54

    Paesi Bassi

    2 978

    Polonia

    3 881

    Portogallo

    1 254

    Romania

    1 890

    Slovacchia

    612

    Slovenia

    257

    Spagna

    6 127

    Svezia

    1 830



    ( 1 ) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

    ( 2 ) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

    Top