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Document 02014R0654-20210213

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/654/2021-02-13

02014R0654 — IT — 13.02.2021 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 654/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio

(GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2015/1843 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2015

  L 272

1

16.10.2015

►M2

REGOLAMENTO (UE) 2021/167 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 2021

  L 49

1

12.2.2021


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 243, 18.9.2015, pag.  14 (654/2014)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 654/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio



Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure atte a garantire un esercizio efficace e tempestivo dei diritti dell'Unione di sospendere o revocare concessioni o altri obblighi previsti da accordi commerciali internazionali, con l'obiettivo di:

a) 

reagire alle violazioni ad opera di paesi terzi delle norme commerciali internazionali che si ripercuotono sugli interessi dell'Unione, al fine di trovare una soluzione soddisfacente che ripristini i vantaggi per gli operatori economici dell'Unione;

▼M2

b) 

riequilibrare concessioni o altri obblighi nelle relazioni commerciali con paesi terzi, quando il regime accordato alle merci o ai servizi dell’Unione viene modificato in maniera tale da incidere sugli interessi dell’Unione.

▼B

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«paese» : qualsiasi Stato o territorio doganale a se stante;

▼M2

b)

«concessioni o altri obblighi» : concessioni tariffarie o altri obblighi o benefici nel settore degli scambi di beni o servizi, o relativi agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che l’Unione si è impegnata ad applicare nei suoi scambi commerciali con paesi terzi in virtù di accordi commerciali internazionali di cui è firmataria;

▼B

c)

«livello di vanificazione o di pregiudizio» : la misura dell'impatto sui vantaggi per l'Unione derivanti da un accordo commerciale internazionale. Salvo quanto diversamente definito nell'accordo pertinente, tale impatto comprende qualsiasi effetto economico negativo derivante dalla misura di un paese terzo;

d)

«penalità obbligatoria applicabile sul prezzo» : obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti responsabili delle procedure degli appalti pubblici di aumentare, fatte salve talune eccezioni, il prezzo dei servizi e/o delle merci originari di alcuni paesi terzi offerti nelle procedure di appalto.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a) 

a seguito della risoluzione di controversie commerciali nel quadro dell'intesa dell'OMC sulle regole e le procedure che governano la risoluzione delle controversie (intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC), nel caso in cui l'Unione sia stata autorizzata a sospendere concessioni o altri obblighi derivanti dagli accordi multilaterali e plurilaterali rientranti nell'intesa sulla risoluzione delle controversie;

▼M2

a bis

a seguito della diffusione della relazione di un panel dell’OMC che accoglie, in toto o in parte, le richieste presentate dall’Unione, se un appello a norma dell’articolo 17 dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’OMC non si può completare e se il paese terzo non ha acconsentito a un accordo provvisorio in materia di arbitrato d’appello a norma dell’articolo 25 dell’intesa sulla risoluzione delle controversie dell’OMC;

▼B

b) 

a seguito della risoluzione di controversie commerciali nell'ambito di altri accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali, nel caso in cui l'Unione abbia la facoltà di sospendere concessioni o altri obblighi derivanti da tali accordi;

▼M2

b bis

nelle controversie commerciali relative ad altri accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali, se non è possibile ricorrere allo strumento della risoluzione delle controversie in quanto il paese terzo non intraprende le azioni necessarie perché una procedura di risoluzione delle controversie possa funzionare, anche rinviando indebitamente la procedura, il che equivale a non cooperare al processo;

▼B

c) 

per il riequilibrio delle concessioni o di altri obblighi, a cui può dare diritto l'applicazione di una misura di salvaguardia da parte di un paese terzo, a norma dell'articolo 8 dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia o delle disposizioni in materia di norme di salvaguardia inserite in altri accordi commerciali internazionali, inclusi quelli regionali o bilaterali;

▼M2

d) 

in caso di modifica di concessioni o di impegni da parte di un membro dell’OMC a norma dell’articolo XXVIII del GATT 1994 o dell’articolo XXI dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), se non sono stati concordati adeguamenti compensativi e, per quanto riguarda i servizi, se non si provvede ad adeguamenti compensativi conformemente alle conclusioni dell’arbitrato a norma dell’articolo XXI del GATS.

▼B

Articolo 4

Esercizio dei diritti dell'Unione

1.  
Se è necessario intervenire al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione nei casi di cui all'articolo 3, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le opportune misure di politica commerciale. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
2.  

Gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 soddisfano le seguenti condizioni:

a) 

nel caso in cui concessioni o altri obblighi siano sospesi a seguito della risoluzione di una controversia commerciale, nel quadro dell'intesa sulla risoluzione delle controversie dell'OMC, il loro livello non supera il livello autorizzato dall'organo di risoluzione delle controversie dell'OMC;

b) 

nel caso in cui concessioni o altri obblighi siano sospesi dopo la conclusione di una procedura di risoluzione internazionale delle controversie nel quadro di un altro accordo commerciale sul commercio, compresi gli accordi bilaterali o regionali, il loro livello non supera il livello di vanificazione o di pregiudizio come risultato della misura in questione del paese terzo secondo quanto stabilito dalla Commissione o mediante la procedura arbitrale, a seconda dei casi;

▼M2

b bis

nel caso in cui siano adottate misure per limitare gli scambi con un paese terzo nelle situazioni di cui alle lettere a bis) o b bis) dell’articolo 3, il livello di tali misure non supera la vanificazione o il pregiudizio degli interessi commerciali dell’Unione causati dalle misure di tale paese terzo;

▼B

c) 

in caso di riequilibrio di concessioni o di altri obblighi a norma di disposizioni sulle misure di salvaguardia negli accordi commerciali internazionali, l'intervento dell'Unione è sostanzialmente equivalente al livello delle concessioni o degli altri obblighi interessati dalla misura di salvaguardia, conformemente alle condizioni dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia o delle disposizioni in materia di misure di salvaguardia in altri accordi commerciali internazionali, compresi gli accordi regionali o bilaterali, a norma dei quali si applica la misura di salvaguardia;

▼M2

d) 

le concessioni o gli impegni modificati o revocati nell’ambito di scambi commerciali con un paese terzo a norma dell’articolo XXVIII del GATT 1994 e la relativa intesa ( 1 ) o dell’articolo XXI del GATS e delle relative procedure di applicazione sono sostanzialmente equivalenti alle concessioni o agli impegni modificati o revocati da tale paese terzo, in conformità delle condizioni stabilite nell’articolo XXVIII del GATT 1994 e della relativa intesa o dell’articolo XXI del GATS e delle relative procedure di applicazione.

▼B

3.  

Le misure di politica commerciale di cui al paragrafo 1 sono determinate in base ai seguenti criteri, alla luce delle informazioni disponibili e dell'interesse generale dell'Unione:

a) 

efficacia delle misure nell'indurre i paesi terzi a conformarsi alle norme commerciali internazionali;

b) 

capacità delle misure di fornire assistenza agli operatori economici nell'Unione colpiti da provvedimenti adottati da paesi terzi;

c) 

disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento delle merci o servizi interessati, al fine di evitare o ridurre al minimo eventuali effetti negativi sulle industrie a valle, sulle amministrazioni o enti appaltanti o sui consumatori finali all'interno dell'Unione;

d) 

assenza di complessità e costi amministrativi sproporzionati nell'applicazione delle misure;

e) 

eventuali criteri specifici che possono essere stabiliti nell'ambito di accordi commerciali internazionali in relazione ai casi di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Misure di politica commerciale

1.  

Fatti salvi eventuali accordi internazionali di cui l'Unione è firmataria, le misure di politica commerciale che possono essere poste in atto mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, sono:

a) 

la sospensione di concessioni tariffarie e l'istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati, incluso il ripristino di dazi doganali al livello della nazione più favorita o l'istituzione di dazi doganali superiori al livello della nazione più favorita, o l'introduzione di eventuali oneri aggiuntivi sulle importazioni o le esportazioni di merci;

b) 

l'introduzione o l'aumento delle restrizioni quantitative sulle importazioni o esportazioni di merci, siano esse rese effettive mediante contingenti, licenze di importazione e di esportazione o altre misure;

▼M2

b bis

la sospensione degli obblighi relativi agli scambi di servizi e l’imposizione di restrizioni agli scambi di servizi;

b ter

la sospensione degli obblighi relativi agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio concessa da un’istituzione o agenzia dell’Unione e valida in tutta l’Unione, e l’imposizione di restrizioni alla protezione di tali diritti di proprietà intellettuale o al loro sfruttamento commerciale, in relazione ai titolari di diritti che sono cittadini del paese terzo interessato;

▼B

c) 

la sospensione di concessioni riguardo a merci, servizi o fornitori nel settore degli appalti pubblici, attraverso:

i) 

l'esclusione dagli appalti pubblici dei fornitori di merci e servizi stabiliti nel paese terzo interessato e che operano a partire dallo stesso e/o delle offerte il cui valore globale è costituito per oltre il 50 % da merci o servizi originari del paese terzo interessato e/o

ii) 

l'istituzione di una penalità obbligatoria applicabile sul prezzo per le offerte di fornitori di merci e servizi stabiliti nel paese terzo interessato e che operano a partire dallo stesso e/o per la parte dell'offerta costituita da merci o servizi originari del paese terzo interessato.

▼M2

1 bis.  

Nel selezionare le misure da adottare a norma del paragrafo 1, lettera b bis), del presente articolo, la Commissione considera sempre le misure in base alla seguente gerarchia di fasi:

a) 

misure relative agli scambi di servizi che richiedono un’autorizzazione valida a livello dell’Unione, sulla base del diritto derivato, o, qualora tali misure non siano disponibili,

b) 

misure relative ad altri servizi in settori in cui esiste un’ampia legislazione dell’Unione, o, qualora tali misure non siano disponibili,

c) 

misure che, come dimostrato dall’esercizio di raccolta di informazioni condotto a norma dell’articolo 9, paragrafo 1 bis, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 1 ter, lettera a), non imporrebbero un onere sproporzionato al processo di amministrazione delle pertinenti regolamentazioni nazionali.

1 ter.  

Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, lettere b bis) e b ter):

a) 

sono soggette a un esercizio di raccolta di informazioni a norma dell’articolo 9, paragrafo 1 bis;

b) 

sono adeguate, se necessario, mediante un atto di esecuzione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, se, a seguito di un riesame condotto a norma dell’articolo 9, paragrafo 1 bis, la Commissione conclude che le misure non sono abbastanza efficaci o impongono un onere eccessivo al processo di amministrazione delle pertinenti regolamentazioni nazionali. Tale riesame da parte della Commissione è effettuato per la prima volta sei mesi dopo la data di applicazione delle misure e successivamente a intervalli di dodici mesi;

c) 

sono oggetto di una relazione di valutazione, sei mesi dopo la loro cessazione e sulla base, tra l’altro, di contributi delle parti interessate, che ne esamina l’efficacia e il funzionamento e trae eventuali conclusioni per misure future.

▼B

2.  

Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, lettera c):

a) 

includono, in funzione delle caratteristiche delle merci o dei servizi interessati, soglie a partire dalle quali scatta l'esclusione e/o la penalità obbligatoria applicabile sul prezzo, tenendo conto delle disposizioni dell'accordo commerciale in questione e del livello di vanificazione o di pregiudizio;

b) 

determinano i settori o le categorie di merci o servizi a cui si applicano, nonché le eccezioni applicabili;

c) 

determinano le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori o le categorie di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, elencati dagli Stati membri, i cui appalti sono contemplati. Per fornire la base per tale determinazione, ciascuno Stato membro presenta un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori o le categorie di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori appropriati. Le misure assicurano il conseguimento di un livello adeguato di sospensione di concessioni o altri obblighi e di un'equa ripartizione tra gli Stati membri.

Articolo 6

Norme di origine

1.  
L'origine di una merce è determinata a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2.  

L'origine di un servizio è determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta. Si ritiene che l'origine del prestatore del servizio sia:

a) 

per le persone fisiche, il paese del quale la persona è cittadino o in cui gode del diritto di residenza permanente;

b) 

per le persone giuridiche:

i) 

se il servizio non è prestato mediante una presenza commerciale nell'Unione, il paese in cui la persona giuridica è costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione di tale paese e nel cui territorio la persona giuridica svolge un'attività commerciale sostanziale;

ii) 

se il servizio è prestato mediante una presenza commerciale nell'Unione, lo Stato membro in cui la persona giuridica è stabilita e nel cui territorio svolge un'attività commerciale sostanziale tale da avere un legame diretto ed effettivo con l'economia di tale Stato membro.

Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), se la persona giuridica che presta il servizio non svolge un'attività commerciale sostanziale tale da avere un legame diretto ed effettivo con l'economia dello Stato membro in cui ha sede, l'origine di tale persona giuridica si considera quella delle persone fisiche o giuridiche che la possiedono o controllano.

La persona giuridica che presta il servizio è considerata «di proprietà» di persone di un determinato paese se più del 50 % del capitale proprio è di proprietà effettiva di persone di tale paese e «controllata» da persone di un determinato paese se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigerne legalmente l'operato.

▼M2

3.  
Per quanto concerne gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, il termine «cittadini» va inteso nello stesso senso utilizzato all’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

▼B

Articolo 7

Sospensione, modifica e abrogazione delle misure

1.  
Quando, in seguito all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, il paese terzo interessato accorda una compensazione adeguata e proporzionata all'Unione nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione può sospendere l'applicazione di tale atto di esecuzione per la durata del periodo di compensazione. La sospensione è deliberata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
2.  

La Commissione abroga un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in una delle seguenti circostanze:

a) 

quando il paese terzo le cui misure sono risultate in violazione delle norme commerciali internazionali in una procedura di risoluzione delle controversie si rende conforme alle stesse, o se una soluzione reciprocamente soddisfacente è stata raggiunta in alternativa;

b) 

in caso di riequilibrio di concessioni o altri obblighi in seguito all'adozione da parte di un paese terzo di una misura di salvaguardia, quando la misura di salvaguardia è revocata o alla sua scadenza, o quando il paese terzo interessato accorda una compensazione adeguata e proporzionata all'Unione successivamente all'adozione di un atto di esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;

▼M2

c) 

in caso di revoca o di modifica di concessioni o di impegni da parte di un membro dell’OMC a norma dell’articolo XXVIII del GATT 1994 o dell’articolo XXI del GATS, quando il paese terzo interessato accorda una compensazione adeguata e proporzionata all’Unione successivamente all’adozione di un atto di esecuzione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1.

▼B

L'abrogazione di cui al primo comma è deliberata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

3.  
Nel caso in cui sia necessario apportare modifiche alle misure di politica commerciale adottate a norma del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, la Commissione può introdurre eventuali modifiche conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
4.  
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati relativi alla revoca o alla modifica della misura in questione del paese terzo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili per la sospensione, la modifica o l'abrogazione di atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in conformità del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 8

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma del regolamento (CE) n. 3286/94. Tale comitato è un comitato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

Articolo 9

Raccolta di informazioni

▼M2

1.  
La Commissione chiede informazioni e pareri relativi agli interessi economici dell’Unione per specifici settori di merci o servizi o per quanto concerne specifici aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, nell’applicazione del presente regolamento, mediante un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o altri mezzi di comunicazione pubblici adeguati, indicando il termine entro il quale il contributo deve essere trasmesso. La Commissione tiene conto dei contributi ricevuti.

▼M2

1 bis.  

Quando la Commissione prevede misure a norma delle lettere b bis) o b ter) dell’articolo 5, paragrafo 1, informa e consulta le parti interessate, in particolare le associazioni industriali, su cui incidono eventuali misure di politica commerciale e le autorità pubbliche degli Stati membri coinvolte nella formulazione o nell’attuazione della legislazione che disciplina i settori interessati. Senza ritardare indebitamente l’adozione di tali misure, la Commissione chiede, in particolare, informazioni riguardanti:

a) 

l’impatto di tali misure sui prestatori di servizi di paesi terzi o titolari di diritti che sono cittadini del paese terzo interessato e su concorrenti dell’Unione, utenti dell’Unione o consumatori di tali servizi dell’Unione o titolari di diritti di proprietà intellettuale dell’Unione;

b) 

l’interazione di tali misure con le pertinenti regolamentazioni degli Stati membri;

c) 

l’onere amministrativo che potrebbe essere causato da tali misure.

La Commissione tiene nella massima considerazione le informazioni raccolte nel corso di tali consultazioni.

La Commissione fornisce un’analisi delle misure previste agli Stati membri nel proporre il progetto di atto di esecuzione a norma dell’articolo 8.

▼B

2.  
Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
3.  
Né il Parlamento europeo, né il Consiglio, né la Commissione, né gli Stati membri o i loro funzionari divulgano le informazioni riservate ricevute a norma del presente regolamento, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite.
4.  
La parte che ha fornito le informazioni può chiedere che le informazioni siano trattate come riservate. In tal caso, la domanda è accompagnata da un riassunto di carattere non riservato, che presenta le informazioni in termini generali, oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere le informazioni.
5.  
Quando una domanda intesa a ottenere un trattamento riservato non risulta giustificata e quando la parte che ha fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione integrale o sotto forma di riassunto, è possibile che non si tenga conto di tali informazioni.
6.  
I paragrafi da 2 a 5 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali da parte delle istituzioni dell'Unione e delle autorità degli Stati membri. Tale divulgazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti interessate a che i loro segreti commerciali non siano divulgati.

▼M2

Articolo 10

Riesame

1.  
Alla prima occasione utile dopo il 13 febbraio 2021, ma non oltre un anno a decorrere da tale data, la Commissione procede a un riesame dell’ambito di applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare delle misure di politica commerciale eventualmente adottate, nonché della sua applicazione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
2.  
Agendo a norma del paragrafo 1, la Commissione procede a un riesame volto a prevedere, ai sensi del presente regolamento, misure di politica commerciale aggiuntive intese a sospendere concessioni o altri obblighi nel settore degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

▼M1 —————

▼B

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




Dichiarazione della Commissione

La Commissione plaude all'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme internazionali del commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 3286/94.

Ai sensi del regolamento, la Commissione ha il potere di adottare atti di esecuzione, in talune situazioni specifiche, sulla base di criteri oggettivi e fatto salvo il controllo da parte degli Stati membri. Nell'esercizio di tale potere, la Commissione intende agire in conformità con la presente dichiarazione.

Nel preparare i progetti di atti di esecuzione, la Commissione procederà ad ampie consultazioni al fine di garantire che tutti gli interessi coinvolti siano debitamente presi in considerazione. Attraverso tali consultazioni, la Commissione si attende di ricevere i contributi dei privati interessati da provvedimenti adottati da paesi terzi o da eventuali misure di politica commerciale che devono essere adottate dall'Unione. Analogamente, la Commissione si aspetta di ricevere informazioni dalle autorità pubbliche che possono essere coinvolte nell'attuazione di eventuali misure di politica commerciale da adottarsi ad opera dell'Unione. In caso di misure nel settore degli appalti pubblici, nell'elaborazione dei progetti di atti di esecuzione saranno debitamente presi in considerazione in particolare i contributi delle autorità pubbliche degli Stati membri.

La Commissione riconosce l'importanza di trasmettere tempestivamente le informazioni agli Stati membri quando essa contempla l'adozione di atti di esecuzione ai sensi del presente regolamento, in modo da consentire loro di contribuire a decisioni pienamente informate, e agirà per conseguire tale obiettivo.

La Commissione conferma che essa trasmetterà tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio i progetti di atti di esecuzione che essa sottopone al comitato degli Stati membri. Analogamente, trasmetterà tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio i progetti di atti di esecuzione definitivi appena ricevuti i pareri del comitato.

La Commissione terrà regolarmente informati il Parlamento ed il Consiglio degli sviluppi internazionali che possono portare a situazioni che richiedono l'adozione di misure a norma del regolamento. Ciò avverrà per il tramite delle commissioni competenti in sede di Consiglio e in seno al Parlamento.

La Commissione accoglie con favore l'intenzione del Parlamento di promuovere un dialogo strutturato in materia di risoluzione delle controversie e di rispetto delle norme e si impegnerà pienamente nella partecipazione a sessioni apposite con la commissione parlamentare responsabile per uno scambio di opinioni sulle controversie in materia di scambi commerciali e sulle azioni per assicurare il rispetto delle norme, anche per quanto riguarda gli effetti sulle industrie dell'Unione.

Infine, la Commissione conferma che attribuisce grande importanza al fatto di assicurare che il regolamento costituisca uno strumento efficace ed efficiente per assicurare il rispetto dei diritti dell'Unione nell'ambito degli accordi commerciali internazionali, compreso nel settore degli scambi di servizi. Pertanto la Commissione, in conformità alle disposizioni del regolamento, riesaminerà il campo di applicazione dell'articolo 5 al fine di estendere ulteriori misure di politica commerciale relative agli scambi di servizi non appena si realizzeranno le condizioni per garantire la fattibilità e l'efficacia di tali misure.



( 1 ) Intesa «Interpretazione e applicazione dell’articolo XXVIII»

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