This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02014L0025-20240101
Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02014L0025 — IT — 01.01.2024 — 005.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 094 del 28.3.2014, pag. 243) |
Modificata da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2171 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015 |
L 307 |
7 |
25.11.2015 |
|
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2364 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2017 |
L 337 |
17 |
19.12.2017 |
|
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1829 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2019 |
L 279 |
27 |
31.10.2019 |
|
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1953 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2021 |
L 398 |
25 |
11.11.2021 |
|
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2496 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2023 |
L |
1 |
16.11.2023 |
Rettificata da:
DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2014
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I: |
CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI |
CAPO I: |
Oggetto e definizioni |
Articolo 1: |
Oggetto e campo di applicazione |
Articolo 2: |
Definizioni |
Articolo 3: |
Amministrazioni aggiudicatrici |
Articolo 4: |
Enti aggiudicatori |
Articolo 5: |
Appalti misti e appalti che riguardano più attività |
Articolo 6: |
Aggiudicazione degli appalti che coprono diverse attività |
CAPO II: |
Attività |
Articolo 7: |
Disposizioni comuni |
Articolo 8: |
Gas ed energia termica |
Articolo 9: |
Elettricità |
Articolo 10: |
Acqua |
Articolo 11: |
Servizi di trasporto |
Articolo 12: |
Porti e aeroporti |
Articolo 13: |
Servizi postali |
Articolo 14: |
Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi |
CAPO III: |
Ambito di applicazione materiale |
SEZIONE 1: |
SOGLIE |
Articolo 15: |
Soglie |
Articolo 16: |
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti |
Articolo 17: |
Revisione delle soglie |
SEZIONE 2: |
APPALTI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE ESCLUSI; disposizioni particolari per l’aggiudicazione degli appalti relativi alla difesa e sicurezza |
Sottosezione 1: |
Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell’acqua e dell’energia |
Articolo 18: |
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi |
Articolo 19: |
Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dall’esercizio di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo |
Articolo 20: |
Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali |
Articolo 21: |
Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi |
Articolo 22: |
Appalti di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo |
Articolo 23: |
Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia |
Sottosezione 2: |
Aggiudicazione degli appalti relativi alla difesa e alla sicurezza |
Articolo 24: |
Difesa e sicurezza |
Articolo 25: |
Appalto misto che copre la stessa attività e che coinvolge aspetti di difesa e di sicurezza |
Articolo 26: |
Aggiudicazione degli appalti che coprono diverse attività e relativi alla difesa e alla sicurezza |
Articolo 27: |
Contratti e concorsi di progettazione che coinvolgono la difesa e o la sicurezza che vengono attribuiti od organizzati in base a norme internazionali |
Sottosezione 3: |
Relazioni speciali (enti controllati, cooperazione, imprese collegate e joint-venture) |
Articolo 28: |
Relazioni tra amministrazioni aggiudicatrici |
Articolo 29: |
Appalti aggiudicati a un’impresa collegata |
Articolo 30: |
Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture |
Articolo 31: |
Notifica di informazioni |
Sottosezione 4: |
Situazioni specifiche |
Articolo 32: |
Servizi di ricerca e sviluppo |
Articolo 33: |
Appalti sottoposti a un regime speciale |
Sottosezione 5: |
Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali |
Articolo 34: |
Attività direttamente esposte alla concorrenza |
Articolo 35: |
Procedura atta a stabilire se l’articolo 34 è applicabile |
CAPO IV: |
Principi generali |
Articolo 36: |
Principi per l’aggiudicazione degli appalti |
Articolo 37: |
Operatori economici |
Articolo 38: |
Appalti riservati |
Articolo 39: |
Riservatezza |
Articolo 40: |
Norme applicabili alle comunicazioni |
Articolo 41: |
Nomenclature |
Articolo 42: |
Conflitti di interesse |
TITOLO II: |
DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI |
CAPO I: |
Procedure |
Articolo 43: |
Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali |
Articolo 44: |
Scelta delle procedure |
Articolo 45: |
Procedura aperta |
Articolo 46: |
Procedura ristretta |
Articolo 47: |
Procedura negoziata con previa indizione di gara |
Articolo 48: |
Dialogo competitivo |
Articolo 49: |
Partenariati per l’innovazione |
Articolo 50: |
Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara |
CAPO II: |
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati |
Articolo 51: |
Accordi quadro |
Articolo 52: |
Sistemi dinamici di acquisizione |
Articolo 53: |
Aste elettroniche |
Articolo 54: |
Cataloghi elettronici |
Articolo 55: |
Attività di centralizzazione della committenza e centrali di committenza |
Articolo 56: |
Appalti comuni occasionali |
Articolo 57: |
Appalti comuni tra enti aggiudicatori di Stati membri diversi |
CAPO III: |
Svolgimento della procedura |
SEZIONE 1: |
PREPARAZIONE |
Articolo 58: |
Consultazioni preliminari di mercato |
Articolo 59: |
Coinvolgimento preventiva dei candidati o offerenti |
Articolo 60: |
Specifiche tecniche |
Articolo 61: |
Etichette |
Articolo 62: |
Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova |
Articolo 63: |
Comunicazione delle specifiche tecniche |
Articolo 64: |
Varianti |
Articolo 65: |
Suddivisione degli appalti in lotti |
Articolo 66: |
Fissazione dei termini |
SEZIONE 2: |
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA |
Articolo 67: |
Avviso periodico indicativo |
Articolo 68: |
Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione |
Articolo 69: |
Bandi di gara |
Articolo 70: |
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati |
Articolo 71: |
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi |
Articolo 72: |
Pubblicazione a livello nazionale |
Articolo 73: |
Disponibilità elettronica dei documenti di gara |
Articolo 74: |
Inviti ai candidati |
Articolo 75: |
Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti |
SEZIONE 3: |
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI |
Articolo 76: |
Principi generali |
Sottosezione 1: |
Qualificazione e selezione qualitativa |
Articolo 77: |
Sistemi di qualificazione |
Articolo 78: |
Criteri di selezione qualitativa |
Articolo 79: |
Affidamento sulle capacità di altri soggetti |
Articolo 80: |
Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE |
Articolo 81: |
Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale |
Sottosezione 2: |
Aggiudicazione dell’appalto |
Articolo 82: |
Criteri di aggiudicazione dell’appalto |
Articolo 83: |
Calcolo dei costi del ciclo di vita |
Articolo 84: |
Offerte anormalmente basse |
SEZIONE 4: |
OFFERTE CONTENENTI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI E RELAZIONI CON DETTI PAESI |
Articolo 85: |
Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi |
Articolo 86: |
Relazioni con i paesi terzi in materia di lavori, forniture e di servizi |
CAPO IV: |
Esecuzione del contratto |
Articolo 87: |
Condizioni di esecuzione del contratto |
Articolo 88: |
Subappalto |
Articolo 89: |
Modifica di contratti durante il periodo della loro validità |
Articolo 90: |
Risoluzione dei contratti |
TITOLO III: |
REGIMI PARTICOLARI IN MATERIA DI APPALTI |
CAPO I: |
Servizi sociali e altri servizi specifici |
Articolo 91: |
Aggiudicazione dei contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici |
Articolo 92: |
Pubblicazione dei bandi e degli avvisi |
Articolo 93: |
Principi per l’aggiudicazione degli appalti |
Articolo 94: |
Appalti riservati per alcuni servizi |
CAPO II: |
Regole sui concorsi di progettazione |
Articolo 95: |
Ambito di applicazione |
Articolo 96: |
Avvisi |
Articolo 97: |
Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice |
Articolo 98: |
Decisioni della commissione giudicatrice |
TITOLO IV: |
GOVERNANCE |
Articolo 99: |
Applicazione |
Articolo 100: |
Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti |
Articolo 101: |
Presentazione di relazioni nazionali |
Articolo 102: |
Cooperazione amministrativa |
TITOLO V: |
POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI |
Articolo 103: |
Esercizio della delega |
Articolo 104: |
Procedura d’urgenza |
Articolo 105: |
Procedura di comitato |
Articolo 106: |
Recepimento e disposizioni transitorie |
Articolo 107: |
Abrogazione |
Articolo 108: |
Riesame |
Articolo 109: |
Entrata in vigore |
Articolo 110: |
Destinatari |
ALLEGATI |
|
ALLEGATO I: |
Elenco delle attività di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a) |
ALLEGATO II: |
Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 3 |
ALLEGATO III: |
Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 34, paragrafo 3 |
ALLEGATO IV: |
Termini per l’adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 35 |
ALLEGATO V: |
Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, o dei piani e progetti nei concorsi |
ALLEGATO VI, parte A: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all’articolo 67) |
ALLEGATO VI, parte B: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all’articolo 67, paragrafo 1) |
ALLEGATO VII: |
Informazioni che devono figurare nei documenti di gara nelle aste elettroniche (di cui all’articolo 53, paragrafo 4) |
ALLEGATO VIII: |
Definizione di alcune specifiche tecniche |
ALLEGATO IX: |
Caratteristiche relative alla pubblicazione |
ALLEGATO X: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all’articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all’articolo 68) |
ALLEGATO XI: |
Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all’articolo 69) |
ALLEGATO XII: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all’articolo 70) |
ALLEGATO XIII: |
Contenuto degli inviti a presentare offerte, a negoziare o a manifestare il proprio interesse ai sensi dell’articolo 74 |
ALLEGATO XIV: |
Elenco delle convenzioni internazionali in materia ambientale e di previdenza sociale di cui all’articolo 36, paragrafo 2 |
ALLEGATO XV: |
Elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’articolo 83, paragrafo 3 |
ALLEGATO XVI: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifiche di un contratto durante il periodo di validità dello stesso, di cui all’articolo 89, paragrafo 1 |
ALLEGATO XVII: |
Servizi di cui all’articolo 91 |
ALLEGATO XVIII: |
Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all’articolo 92) |
ALLEGATO XIX: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all’articolo 96, paragrafo 1) |
ALLEGATO XX: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all’articolo 96, paragrafo 1) |
ALLEGATO XXI: |
Tavola di concordanza |
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
CAPO I
Oggetto e definizioni
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«appalti di lavori, forniture e servizi» : contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più degli enti aggiudicatori e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; |
2) |
«appalti di lavori» : appalti aventi per oggetto una delle seguenti attività:
a)
l’esecuzione, o la progettazione e l’esecuzione, di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I;
b)
l’esecuzione, oppure la progettazione e l’esecuzione, di un’opera; oppure
c)
la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera; |
3) |
«opera» : il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica; |
4) |
«appalti di forniture» : appalti aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione; |
5) |
«appalti di servizi» : appalti aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al punto 2; |
6) |
«operatore economico» : una persona fisica o giuridica o un ente aggiudicatore o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offre sul mercato la realizzazione di lavori e/o un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; |
7) |
«offerente» : un operatore economico che ha presentato un’offerta; |
8) |
«candidato» : un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione; |
9) |
«documento di gara» : qualsiasi documento prodotto dall’ente aggiudicatore o al quale l’ente aggiudicatore fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’appalto o della procedura, compresi — qualora siano usati come mezzo di indizione di gara — il bando di gara, l’avviso periodico indicativo o gli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari; |
10) |
«attività di centralizzazione delle committenze» : attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:
a)
l’acquisto di forniture e/o servizi destinati a enti aggiudicatori;
b)
l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a enti aggiudicatori; |
11) |
«attività di committenza ausiliarie» : attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
a)
infrastrutture tecniche che consentano agli enti aggiudicatori di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
b)
consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
c)
preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’ente aggiudicatore interessato; |
12) |
«centrale di committenza» : un ente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva o un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/24/UE che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie. Gli appalti gestiti da una centrale di committenza al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze sono considerati appalti per l’esercizio di un’attività di cui agli articoli da 8 a 14. L’articolo 18 non si applica agli appalti gestiti da una centrale di committenza al fine di svolgere attività di centralizzazione delle committenze; |
13) |
«prestatore di servizi in materia di appalti» : un organismo pubblico o privato che offre attività di committenza ausiliarie sul mercato; |
14) |
«scritto» o «per iscritto» : un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici; |
15) |
«mezzo elettronico» : uno strumento elettronico per l’elaborazione (compresa la compressione numerica) e l’archiviazione dei dati diffusi, trasmessi e ricevuti via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; |
16) |
«ciclo di vita» : tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione; |
17) |
«concorsi di progettazione» : le procedure intese a fornire all’ente aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi; |
18) |
«innovazione» : l’attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l’altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide per la società o a sostenere la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; |
19) |
«etichettatura» : qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti e i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti; |
20) |
«requisiti per l’etichettatura» : i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure in questione allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura. |
Articolo 3
Amministrazioni aggiudicatrici
Per «organismi di diritto pubblico» si intendono gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
sono dotati di personalità giuridica; e
sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.
Articolo 4
Enti aggiudicatori
Ai fini della presente direttiva gli enti aggiudicatori sono enti che:
sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 8 a 14;
quando non sono amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 8 a 14 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente di uno Stato membro.
Un’influenza dominante da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si presume in tutti i casi in cui queste autorità, direttamente o indirettamente:
detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa;
controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;
possono designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
I diritti concessi in virtù di una procedura in base alla quale è stata assicurata una pubblicità adeguata, e in caso tale concessione si sia basata su criteri oggettivi, non costituiscono diritti speciali o esclusivi ai sensi del primo comma.
Tali procedure comprendono:
le procedure di appalto con previa indizione di gara ai sensi della direttiva 2014/24/UE della direttiva 2009/81/CE, della direttiva 2014/23/UE o della presente direttiva;
le procedure ai sensi di altri atti giuridici dell’Unione di cui all’allegato II, in grado di garantire un’adeguata trasparenza preliminare per la concessione di autorizzazioni sulla base di criteri oggettivi.
Articolo 5
Appalti misti che riguardano la stessa attività
I paragrafi da 3 a 5 si applicano ai contratti misti aventi per oggetto gli appalti contemplati nella presente direttiva e in altri regimi giuridici.
Nel caso di appalti misti che consistono in parte in servizi ai sensi del titolo III, capo I, e in parte in altri servizi oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.
Se parte di un determinato contratto è disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l’articolo 25 della presente direttiva.
Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, la presente direttiva si applica, salvo se altrimenti previsto all’articolo 25, all’appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.
Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con la presente direttiva, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato dalla presente direttiva, calcolato secondo l’articolo 16, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all’articolo 15.
Articolo 6
Appalti che riguardano più attività
In deroga all’articolo 5, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l’articolo 26 della presente direttiva.
La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare più appalti distinti non è adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l’appalto o gli appalti dall’ambito di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, della direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/23/UE.
Nel caso degli appalti per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c):
l’appalto è aggiudicato secondo la direttiva 2014/24/UE se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra dalla direttiva 2014/24/UE;
l’appalto è aggiudicato secondo la presente direttiva se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra dalla direttiva 2014/23/UE;
l’appalto è aggiudicato secondo la presente direttiva se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra non è soggetta né alla presente direttiva, né alla direttiva 2014/24/UE o alla direttiva 2014/23/UE.
CAPO II
Attività
Articolo 7
Disposizioni comuni
Ai fini degli articoli 8, 9 e 10, «alimentazione» comprende la generazione/produzione, la vendita all’ingrosso e al dettaglio.
Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 14.
Articolo 8
Gas ed energia termica
Per quanto riguarda il gas e l’energia termica, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:
la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;
l’alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice, con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l’inevitabile risultato dell’esercizio di un’attività non prevista dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli articoli da 9 a 11;
l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 % del fatturato dell’ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.
Articolo 9
Elettricità
Per quanto riguarda l’elettricità, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:
la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;
l’alimentazione di tali reti con l’elettricità.
L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice, con elettricità di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dal paragrafo 1 del presente articolo o dagli articoli 8, 10 e 11;
l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 % della produzione totale di energia di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.
Articolo 10
Acqua
Per quanto riguarda l’acqua, la presente direttiva si applica alle seguenti attività:
la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
l’alimentazione di tali reti con acqua potabile.
La presente direttiva si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti o organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un’attività di cui al paragrafo 1 e che riguardino una delle seguenti attività:
progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20 % del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;
smaltimento o trattamento delle acque reflue.
L’alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione aggiudicatrice, con acqua potabile di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un’attività di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la produzione di acqua potabile da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dagli articoli da 8 a 11;
l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 % della produzione totale di acqua potabile di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.
Articolo 11
Servizi di trasporto
La presente direttiva si applica alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.
Articolo 12
Porti e aeroporti
La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
Articolo 13
Servizi postali
La presente direttiva si applica alle attività relative alla prestazione di:
servizi postali;
altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e che le condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1, non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti dal paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
Ai fini della presente direttiva e fatta salva la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), si intende per:
a) |
«invio postale» : un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta – ad esempio – di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso; |
b) |
«servizi postali» : servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne sono esclusi; |
c) |
«altri servizi diversi dai servizi postali» : servizi forniti nei seguenti ambiti:
i)
servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l’invio e servizi successivi all’invio, compresi i servizi di smistamento della posta);
ii)
servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo. |
Articolo 14
Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini:
estrazione di petrolio o di gas;
prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.
CAPO III
Ambito di applicazione materiale
Articolo 15
Importi delle soglie
La presente direttiva si applica agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli da 18 a 23 o ai sensi dell’articolo 34 concernente il perseguimento dell’attività in questione e il cui valore netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:
►M5 443 000 EUR ◄ per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;
►M5 5 538 000 EUR ◄ per gli appalti di lavori;
1 000 000 EUR per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato XVII.
Articolo 16
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
Quando l’ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.
In deroga al primo comma, se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di quest’ultimo, i valori possono essere stimati al livello dell’unità in questione.
Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 15, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.
Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 15, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.
Se gli appalti di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:
il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
oppure il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo è superiore a dodici mesi.
Per gli appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
per gli appalti di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;
per gli appalti di durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.
Per gli appalti di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.
Per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi: il valore complessivo per l’intera loro durata;
nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.
Articolo 17
Revisione delle soglie
In conformità con il metodo di calcolo di cui all’AAP, la Commissione calcola il valore di tali soglie sulla base del valore giornaliero medio dell’euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall’AAP ed espresse in diritti speciali di prelievo.
Contestualmente, la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, i valori della soglia di cui all’articolo 15, lettera c).
In conformità con il metodo di calcolo di cui all’AAP sugli appalti pubblici, la determinazione di tali valori è basata sulla media del valore giornaliero di tali valute corrispondente alla soglia applicabile espressa in euro durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per la revisione delle soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), se necessario.
Articolo 18
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
Articolo 19
Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo
Articolo 20
Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali
La presente direttiva non si applica agli appalti o ai concorsi di progettazione che l’ente aggiudicatore è tenuto ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d’appalto diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:
uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali di legge, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte dei loro firmatari;
un’organizzazione internazionale.
Gli Stati membri comunicano tutti gli strumenti giuridici di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 105.
Articolo 21
Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi
La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:
aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni.
concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;
concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio ( 3 ):
consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla presente lettera, punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;
servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale nello Stato membro interessato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;
concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) e operazioni condotte con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e con il meccanismo europeo di stabilità;
concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
concernenti i contratti di lavoro;
concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
relativi ai contratti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente lettera, i termini «fornitori di servizi di media» hanno lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ). Il termine «programma» ha lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, ma comprende anche i programmi radiofonici e i materiali associati ai programmi radiofonici. Inoltre, ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma».
Articolo 22
Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi aggiudicati a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un’associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il TFUE.
Articolo 23
Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
La presente direttiva non si applica:
agli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attività relative all’acqua potabile di cui all’articolo 10, paragrafo 1;
agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell’energia in quanto esercitano un’attività di cui all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 1, o all’articolo 14 per la fornitura di:
energia;
combustibili destinati alla produzione di energia.
Articolo 24
Difesa e sicurezza
Per gli appalti aggiudicati e i concorsi di progettazione organizzati nei settori della difesa e della sicurezza, la presente direttiva non si applica:
agli appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE;
agli appalti ai quali la direttiva 2009/81/CE non si applica in virtù degli articoli 8, 12 e 13 di quest’ultima.
Inoltre, in conformità dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE, la presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui l’applicazione della presente direttiva obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza.
Articolo 25
Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.
Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, per determinare il regime giuridico applicabile si applicano i seguenti criteri:
se parte di un determinato appalto è disciplinata dall’articolo 346 TFUE, l’appalto può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva, purché l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive;
se parte di un determinato appalto è disciplinata dalla direttiva 2009/81/CE, l’appalto può essere aggiudicato conformemente a tale direttiva, purché l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive. La presente lettera fa salve le soglie ed esclusioni previste dalla stessa direttiva.
La decisione di aggiudicare un appalto unico, tuttavia, non deve essere presa allo scopo di escludere appalti dall’applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.
Articolo 26
Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto unico, si applica il presente articolo, paragrafo 2. La scelta tra l’aggiudicazione di un unico contratto e l’aggiudicazione di più contratti distinti non può essere effettuata al fine di escludere detto contratto o detti contratti dall’ambito di applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.
Nel caso di contratti destinati a contemplare un’attività soggetta alla presente direttiva e un’altra attività che:
è soggetta alla direttiva 2009/81/CE; o
è disciplinata dall’articolo 346 TFUE,
il contratto può essere aggiudicato conformemente alla direttiva 2009/81/CE nei casi di cui alla lettera a) e può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva nei casi di cui alla lettera b). Il presente comma fa salve le soglie ed esclusioni previste dalla direttiva 2009/81/CE.
I contratti di cui al primo comma, lettera a), che comprendano in aggiunta appalti o altri elementi disciplinati dall’articolo 346 TFUE, possono essere aggiudicati senza applicare la presente direttiva.
Tuttavia, è condizione per l’applicazione del primo e del secondo comma che l’aggiudicazione di un contratto unico sia giustificata da ragioni obiettive e che la decisione di aggiudicare un contratto unico non sia adottata allo scopo di escludere contratti dall’applicazione della presente direttiva.
Articolo 27
Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
La presente direttiva non si applica agli appalti o ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l’ente aggiudicatore è tenuto ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d’appalto diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:
un accordo o un’intesa internazionale, conclusi in conformità dei trattati, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte dei loro firmatari;
un accordo o un’intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
un’organizzazione internazionale.
Tutti gli accordi o le intese di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), sono comunicati alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 105.
Articolo 28
Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici
Un appalto aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
oltre l’80 % delle attività di tale persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;
nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comporta controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
Si ritiene che un’amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma, lettera a), qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice.
Un’amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l’amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici su tale persona giuridica un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;
oltre l’80 % delle attività di tale persona giuridica viene effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e
nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comporta controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;
tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.
Un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a fare in modo che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni relative all’interesse pubblico; e
le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attività interessate dalla cooperazione.
Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell’attività della persona giuridica pertinente, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull’attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, basta che esso dimostri, segnatamente in base a proiezioni dell’attività, che la misura dell’attività è credibile.
Articolo 29
Appalti aggiudicati a un’impresa collegata
Nel caso di enti che non sono soggetti alla direttiva 2013/34/UE, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa:
su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante; oppure
che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore; oppure
che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria oppure di norme interne.
Ai fini del presente paragrafo, i termini «influenza dominante» hanno lo stesso significato che all’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma.
In deroga all’articolo 28 e ove siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati:
da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata;o
da una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività descritte agli articoli da 8 a 14, a un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.
Il paragrafo 3 si applica:
agli appalti di servizi, purché almeno l’80 % del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi forniti da tale impresa, provenga dalla prestazione di servizi all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata;
agli appalti di forniture, a condizione che almeno l’80 % del fatturato totale medio realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutte le forniture effettuate da tale impresa, provenga dalla prestazione di forniture all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata;
agli appalti di lavori, a condizione che almeno l’80 % del fatturato totale medio realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i lavori eseguiti da tale impresa, provenga dall’esecuzione di tali lavori all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.
Articolo 30
Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture
In deroga all’articolo 28 e a condizione che la joint-venture sia stata costituita per svolgere le attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che l’atto costitutivo della joint-venture preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo, la presente direttiva non si applica agli appalti aggiudicati da:
una joint-venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori per svolgere attività di cui agli articoli da 8 a 14, a uno di tali enti aggiudicatori; o
un ente aggiudicatore alla joint-venture di cui fa parte.
Articolo 31
Notifica di informazioni
Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su richiesta, le seguenti informazioni relative all’applicazione dell’articolo 29, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 30:
i nomi delle imprese o delle joint-venture interessate;
la natura e il valore degli appalti considerati;
gli elementi che la Commissione giudica necessari per provare che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa o la joint-venture cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi di cui all’articolo 29 o 30.
Articolo 32
Servizi di ricerca e sviluppo
La presente direttiva si applica solamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 e 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
i risultati appartengono esclusivamente all’ente aggiudicatore perché li usi nell’esercizio della sua attività; e
la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’ente aggiudicatore.
Articolo 33
Appalti sottoposti a un regime speciale
Fatto salvo l’articolo 34 della presente direttiva, la Repubblica d’Austria e la Repubblica federale di Germania provvedono, attraverso regimi di autorizzazione o altre misure adeguate, affinché ogni ente che opera nei settori di cui alla decisione 2002/205/CE della Commissione ( 6 ) e alla decisione 2004/73/CE della Commissione ( 7 ):
osservi i principi di non discriminazione e di concorrenza nell’aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori e di servizi, soprattutto riguardo all’informazione che esso rende disponibile agli operatori economici sulle proprie intenzioni di aggiudicare appalti;
comunichi alla Commissione, alle condizioni di cui alla decisione 93/327/CEE della Commissione ( 8 ), le informazioni relative agli appalti che essi aggiudicano.
Articolo 34
Attività direttamente esposte alla concorrenza
Il mercato geografico di riferimento, sulla base del quale viene valutata l’esposizione alla concorrenza, è costituito dal territorio nel quale le imprese interessate intervengono nell’offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo di condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell’esistenza di ostacoli all’entrata o di preferenze dei consumatori, nonché dell’esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.
Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo comma, si deve dimostrare che l’accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto.
Articolo 35
Procedura atta a stabilire se l’articolo 34 sia applicabile
Nella richiesta, lo Stato membro o l’ente aggiudicatore interessato informa la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o di accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1.
Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell’attività di cui trattasi e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attività non sono più soggetti alla presente direttiva se la Commissione:
ha adottato l’atto di esecuzione che stabilisce l’applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, entro il termine previsto dall’allegato IV;
non ha adottato l’atto di esecuzione entro il termine previsto dall’allegato IV.
La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce norme dettagliate per l’applicazione dei paragrafi da 1 a 5. Tale atto di esecuzione comprende almeno norme relative:
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per informazione, della data alla quale i termini di cui al paragrafo 1 dell’allegato IV bis hanno inizio e fine, comprese eventuali proroghe o sospensioni dei termini, come previsto da detto allegato;
alla pubblicazione dell’eventuale applicabilità dell’articolo 34, paragrafo 1, a norma del presente articolo, paragrafo 3, secondo comma, lettera b);
alle disposizioni di esecuzione riguardanti la forma, il contenuto e altri dettagli delle domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105, paragrafo 2.
CAPO IV
Principi generali
Articolo 36
Principi per l’aggiudicazione degli appalti
La concezione della procedura dell’appalto non ha l’intento di escludere quest’ultimo dall’ambito di applicazione della presente direttiva né di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura dell’appalto sia effettuata con l’intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.
Articolo 37
Operatori economici
Tuttavia, per gli appalti di servizi e di lavori nonché per gli appalti di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l’appalto di cui trattasi.
Ove necessario, gli enti aggiudicatori possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai criteri e requisiti per la qualificazione e la selezione qualitativa di cui agli articoli da 77 a 81, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni generali relative all’ottemperanza a tali modalità da parte degli operatori economici.
Le condizioni per l’esecuzione di un appalto da parte di tali gruppi di operatori economici, diverse da quelle imposte a singoli partecipanti, sono giustificate da motivazioni obiettive e sono proporzionate.
Articolo 38
Appalti riservati
Articolo 39
Riservatezza
Articolo 40
Regole applicabili alle comunicazioni
In deroga al primo comma, gli enti aggiudicatori non sono obbligati a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nelle seguenti situazioni:
a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono in genere gestiti dai programmi comunemente disponibili;
i programmi in grado di gestire i formati di file adatti a descrivere le offerte utilizzano formati di file che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte dell’ente aggiudicatore;
l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili agli enti aggiudicatori;
i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici.
Riguardo alle comunicazioni per le quali non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del secondo comma, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una combinazione di posta o altro idoneo supporto e mezzi elettronici.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti aggiudicatori non sono obbligati a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nella misura in cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del paragrafo 5.
Spetta agli enti aggiudicatori che richiedono, conformemente al presente paragrafo, secondo comma, mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici per la procedura di presentazione indicare i motivi di tale richiesta nella relazione unica di cui all’articolo 100. Se del caso, gli enti aggiudicatori indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del presente paragrafo, quarto comma.
Si ritiene che gli enti aggiudicatori presentino adeguate modalità alternative di accesso nelle seguenti situazioni:
se offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, conformemente all’allegato IX, o dalla data di invio dell’invito a confermare interesse. Il testo dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;
se assicurano che gli offerenti che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all’offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un’autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online; oppure
se offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.
Oltre ai requisiti di cui all’allegato V, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione, sono messe a disposizione degli interessati;
gli Stati membri, o gli enti aggiudicatori operanti in un quadro globale stabilito dallo Stato membro in questione, specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d’aggiudicazione degli appalti specifica; il livello è proporzionato ai rischi connessi;
se gli Stati membri, o gli enti aggiudicatori operanti in un quadro globale stabilito dallo Stato membro in questione, ritengono che il livello dei rischi, valutato a norma del presente paragrafo, lettera b), è tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nella direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ), gli enti aggiudicatori accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE ( 10 ), create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:
gli enti aggiudicatori stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nella decisione della Commissione 2011/130/UE ( 11 ) e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilità di convalida esistenti, che rientrano nelle responsabilità dello Stato membro. Le possibilità di convalida consentono all’ente aggiudicatore di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Gli Stati membri comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione, che mette su Internet, a disposizione del pubblico, le informazioni ricevute dagli Stati membri;
in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, gli enti aggiudicatori non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l’uso di tali firme da parte degli offerenti.
Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall’autorità competente di uno Stato membro o da un altro ente responsabile del rilascio, l’autorità o l’ente competente di rilascio può stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformità dei requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2011/130/UE. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilità di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 per modificare l’elenco di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a d), qualora gli sviluppi tecnologici rendano inadeguate le eccezioni costanti all’uso di mezzi di comunicazione elettronici ovvero, in casi eccezionali, qualora debbano essere previste nuove eccezioni a causa degli sviluppi tecnologici.
Per garantire l’interoperabilità dei formati tecnici nonché degli standard di elaborazione dei dati e di messaggistica, in particolare in un contesto transfrontaliero, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 103 per stabilire l’uso obbligatorio di tali standard tecnici specifici, in particolare per quanto riguarda l’uso della presentazione per via elettronica, i cataloghi elettronici e le modalità di autenticazione elettronica, solo se gli standard tecnici sono stati testati e hanno dimostrato un’utilità pratica. Prima di rendere obbligatorio l’uso di eventuali standard tecnici, la Commissione esamina anche accuratamente i costi che ciò può comportare, in particolare in termini di adeguamento a soluzioni esistenti in materia di appalti elettronici, comprese le infrastrutture, l’elaborazione o il software.
Articolo 41
Nomenclature
Articolo 42
Conflitti di interesse
Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un’amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto.
TITOLO II
DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI
CAPO I
Procedure
Articolo 43
Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali
Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 3, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice I dell’Unione europea dell’AAP e dagli altri accordi internazionali ai quali l’Unione è vincolata, gli enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell’Unione.
Articolo 44
Scelta delle procedure
La gara può essere indetta con una delle seguenti modalità:
un avviso periodico indicativo a norma dell’articolo 67 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;
un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell’articolo 68 se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione;
mediante un bando di gara a norma dell’articolo 69.
Nel caso di cui al presente paragrafo, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto mediante un invito a confermare interesse, conformemente all’articolo 74.
Articolo 45
Procedura aperta
Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall’ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.
Nel caso in cui gli enti aggiudicatori abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non è stato esso stesso usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, può essere ridotto a quindici giorni, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
l’avviso periodico indicativo contiene, oltre alle informazioni richieste nell’allegato VI, parte A, sezione I, tutte le informazioni richieste nell’allegato VI, parte A, sezione II, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso;
l’avviso periodico indicativo è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
Articolo 46
Procedura ristretta
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dell’invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni.
Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati selezionati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte.
In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.
Articolo 47
Procedura negoziata con previa indizione di gara
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell’invito a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici giorni.
Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte.
In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.
Articolo 48
Dialogo competitivo
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell’invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni.
Soltanto gli operatori economici invitati dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità con l’articolo 78, paragrafo 2. L’appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 82, paragrafo 2.
Durante il dialogo gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.
Conformemente all’articolo 39, gli enti aggiudicatori non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o un offerente partecipante al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
Su richiesta dell’ente aggiudicatore tali offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l’effetto di modificare gli aspetti essenziali dell’offerta o dell’appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nell’avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni di tali aspetti, requisiti ed esigenze rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
Su richiesta dell’ente aggiudicatore possono essere condotte negoziazioni con l’offerente che risulta aver presentato l’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 82, paragrafo 2, al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell’offerta attraverso il completamento dei termini del contratto, a condizione che da tali negoziazioni non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.
Articolo 49
Partenariati per l’innovazione
Nei documenti di gara l’ente aggiudicatore identifica l’esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Tali indicazioni sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.
L’ente aggiudicatore può decidere di instaurare il partenariato per l’innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni. Soltanto gli operatori economici invitati dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 78, paragrafo 2. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 82, paragrafo 2.
Il partenariato per l’innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l’innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate.
In base a questi obiettivi, l’ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l’innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, a condizione che esso abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.
I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.
Conformemente all’articolo 39, gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
Soltanto gli operatori economici invitati dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall’ente aggiudicatore che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti.
Nei documenti di gara l’ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un partenariato per l’innovazione con più partner, l’ente aggiudicatore non rivela, conformemente all’articolo 39, agli altri partner le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner nel quadro del partenariato, senza l’accordo di tale partner. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.
Articolo 50
Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara
Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:
quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate;
Un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’ente aggiudicatore amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 78 o 80;
quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l’aggiudicazione dell’appalto non pregiudichi l’indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;
quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
la concorrenza è assente per motivi tecnici;
tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti ii) e iii) si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;
nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’ente aggiudicatore, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all’ente aggiudicatore;
nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l’ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all’imprenditore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura a titolo dell’articolo 44, paragrafo 1.
Il progetto di base indica l’entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell’indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano gli articoli 15 e 16, tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi.
per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
per gli acquisti d’opportunità, quando è possibile, approfittando di un’occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l’attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe previste dalle leggi e regolamenti nazionali;
quando l’appalto di servizi in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la presente direttiva ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.
CAPO II
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Articolo 51
Accordi quadro
Per «accordo quadro» s’intende un accordo concluso tra uno o più enti aggiudicatori e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
La durata di un accordo quadro non supera gli otto anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall’oggetto dell’accordo quadro.
Le norme e i criteri oggettivi di cui al primo comma garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell’accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, gli enti aggiudicatori fissano un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro.
Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Articolo 52
Sistemi dinamici di acquisizione
In deroga all’articolo l’articolo 46, si applicano i seguenti termini:
il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato, in linea di massima, a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dell’invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato;
il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte. Si applicano le disposizioni dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo e terzo comma.
Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, gli enti aggiudicatori:
pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
precisano nei documenti di gara almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d’acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema dinamico d’acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;
indicano un’eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;
offrono accesso libero, diretto e completo, finché il sistema è valido, ai documenti di gara a norma dell’articolo 73.
In deroga al primo comma, a condizione che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, gli enti aggiudicatori possono prorogare il periodo di valutazione posto che durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara la durata del periodo prorogato che intendono applicare.
Gli enti aggiudicatori comunicano al più presto all’operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.
Essi aggiudicano l’appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell’invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare un’offerta. Detti criteri possono, all’occorrenza, essere precisati nell’invito a presentare offerte.
L’articolo 59, paragrafi da 2 a 4, si applica per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.
Gli enti aggiudicatori indicano nell’avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Essi informano la Commissione di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:
se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l’avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;
se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 70.
Articolo 53
Aste elettroniche
A tal fine, gli enti aggiudicatori strutturano l’asta elettronica come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico.
Taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati sulla base di un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.
Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all’asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all’articolo 51, paragrafo 2, e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 52.
L’asta elettronica si fonda su uno dei seguenti elementi delle offerte:
unicamente i prezzi quando l’appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;
i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell’offerta indicati nei documenti di gara quando l’appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o all’offerta con il costo più basso sulla base di un approccio costo/efficacia.
Un’offerta è considerata ammissibile se é presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, che soddisfa i criteri di selezione di cui agli articoli 78 e 80 e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata.
In particolare sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, o che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. In particolare sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
Un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’ente aggiudicatore amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 78 o 80.
Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all’asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall’ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell’invito. L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.
L’invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un determinato valore.
Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.
Gli enti aggiudicatori dichiarano conclusa l’asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:
alla data e all’ora preventivamente indicate;
quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica; oppure
quando il numero di fasi dell’asta preventivamente indicato è stato raggiunto.
Se gli enti aggiudicatori intendono dichiarare conclusa l’asta elettronica ai sensi del primo comma, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l’invito a partecipare all’asta indica il calendario di ogni fase dell’asta.
Articolo 54
Cataloghi elettronici
Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l’uso di cataloghi elettronici per alcuni tipi di appalti.
Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell’offerta.
I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti richiesti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dall’ente aggiudicatore conformemente all’articolo 40.
Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, gli enti aggiudicatori:
lo indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare;
indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 6, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.
Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, gli enti aggiudicatori possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In questo caso gli enti aggiudicatori utilizzano uno dei seguenti metodi:
invitare gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; o
comunicare agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all’accordo quadro.
Gli enti aggiudicatori prevedono un congruo lasso di tempo tra la notifica e l’effettiva raccolta di informazioni.
Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, gli enti aggiudicatori presentano le informazioni raccolte all’offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l’offerta così costituita non contiene errori materiali.
Gli enti aggiudicatori possono inoltre aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dall’ente aggiudicatore. Tale catalogo è completato successivamente dai candidati, qualora siano stati avvertiti dell’intenzione dell’ente aggiudicatore di costituire offerte attraverso la procedura di cui al paragrafo 4, lettera b).
Articolo 55
Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza
Gli Stati membri possono altresì prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e servizi mediante contratti aggiudicati da una centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti da una centrale di committenza oppure mediante un accordo quadro concluso da una centrale di committenza che offre l’attività di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera b). Qualora un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza possa essere utilizzato da altri enti aggiudicatori, ciò viene indicato nell’avviso di indizione di gara per l’istituzione di tale sistema dinamico di acquisizione.
In relazione al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che determinati appalti siano realizzati mediante ricorso alle centrali di committenza o a una o più centrali di committenza specifiche.
Inoltre un ente aggiudicatore rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture o servizi mediante appalti aggiudicati dalla centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti dalla centrale di committenza oppure mediante un accordo quadro concluso dalla centrale di committenza che offre l’attività di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, punto 10, lettera b).
Tuttavia, l’ente aggiudicatore in questione è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle parti da esso svolte, quali:
l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza; oppure
lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.
Tali appalti pubblici di servizi possono altresì includere la prestazione di attività di committenza ausiliarie.
Articolo 56
Appalti congiunti occasionali
Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto degli enti aggiudicatori interessati, essi sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascun ente aggiudicatore è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva unicamente per quanto riguarda le parti da esso svolte a proprio nome e per proprio conto.
Articolo 57
Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi
Gli enti aggiudicatori non si avvalgono dei mezzi previsti nel presente articolo al fine di eludere l’applicazione di norme di diritto pubblico vincolanti conformi al diritto dell’Unione, cui sono soggette nel loro Stato membro.
Per quanto riguarda le attività di centralizzazione delle committenze offerte da una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro rispetto all’ente aggiudicatore, gli Stati membri possono tuttavia scegliere di specificare che i rispettivi enti aggiudicatori possono ricorrere unicamente alle attività di centralizzazione delle committenze definite all’articolo 2, punto 10, lettera a) o b).
Le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui la centrale di committenza è ubicata si applicano altresì:
all’aggiudicazione di un appalto nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione;
allo svolgimento di una riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro.
Vari enti aggiudicatori di diversi Stati membri possono aggiudicare congiuntamente un appalto, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione. Possono altresì aggiudicare appalti basati sull’accordo quadro o sul sistema dinamico di acquisizione. A meno che gli elementi necessari non siano stati regolamentati da un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri interessati, gli enti aggiudicatori partecipanti concludono un accordo che determina:
le responsabilità delle parti e le pertinenti disposizioni nazionali applicabili;
l’organizzazione interna della procedura di aggiudicazione degli appalti, compresa la gestione della procedura, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto, e la conclusione dei contratti.
Un ente aggiudicatore partecipante rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture e servizi da un ente aggiudicatore responsabile della procedura d’appalto. Nel determinare le responsabilità e la legge nazionale applicabile di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori partecipanti possono assegnarsi tra loro responsabilità specifiche e determinare le disposizioni nazionali applicabili del diritto nazionale dei loro rispettivi Stati membri.
L’assegnazione delle responsabilità e il diritto nazionale applicabile sono menzionate nei documenti di gara degli appalti aggiudicati congiuntamente.
Se più enti aggiudicatori di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto, inclusi i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), o altri soggetti istituiti ai sensi del diritto dell’Unione, gli enti aggiudicatori che partecipano, con una decisione dell’organo competente del soggetto congiunto, si accordano sulle norme nazionali applicabili alle procedure d’appalto di uno dei seguenti Stati membri:
le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;
le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.
L’accordo di cui al primo comma può essere reso applicabile per un periodo indeterminato, quando è fissato nell’atto costitutivo del soggetto congiunto, o limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o più aggiudicazioni di singoli appalti.
CAPO III
Svolgimento della procedura
Articolo 58
Consultazioni preliminari di mercato
Prima dell’avvio di una procedura di appalto, gli enti aggiudicatori possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell’appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.
A tal fine, gli enti aggiudicatori possono ad esempio sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
Articolo 59
Partecipazione precedente di candidati o offerenti
Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all’ente aggiudicatore, nel contesto dell’articolo 58 o meno, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto, l’ente aggiudicatore adotta misure opportune per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente in questione.
Tali misure includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l’offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell’obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.
Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate nella relazione unica richiesta dall’articolo 100.
Articolo 60
Specifiche tecniche
Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del suo ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.
Le specifiche tecniche possono altresì indicare se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.
Per tutti gli appalti destinati all’uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un ente aggiudicatore, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone disabili o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.
Qualora i requisiti di accessibilità obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell’Unione, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone disabili o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.
Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell’Unione le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:
in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e agli enti aggiudicatori di aggiudicare l’appalto;
mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;
in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche di cui alla lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;
mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per altre caratteristiche.
Nella propria offerta, l’offerente è tenuto a provare con qualunque mezzo adeguato, compresi quelli di cui all’articolo 62, che le forniture, i servizi o i lavori conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell’ente aggiudicatore.
Articolo 61
Etichettature
Gli enti aggiudicatori che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, un’etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i requisiti per l’etichettatura riguardino soltanto i criteri connessi all’oggetto del contratto e siano idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto;
i requisiti per l’etichettatura siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;
i requisiti per l’etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l’operatore economico che richiede l’etichettatura non può esercitare un’influenza determinante.
Se gli enti aggiudicatori non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l’etichettatura, indicano a quali requisiti per l’etichettatura si fa riferimento.
Gli enti aggiudicatori che esigono un’etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti per l’etichettatura equivalenti.
Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l’etichettatura specifica indicata dall’ente aggiudicatore o un’etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi non attribuibili all’operatore economico in questione, l’ente aggiudicatore accetta altri mezzi di prova idonei, che possono includere una documentazione tecnica del fabbricante, a condizione che l’operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi che deve prestare soddisfano i requisiti dell’etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall’ente aggiudicatore.
Articolo 62
Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova
Gli enti aggiudicatori che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformità equivalenti.
Ai fini del presente paragrafo, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese calibratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ).
Articolo 63
Comunicazione delle specifiche tecniche
Tuttavia, le specifiche tecniche devono essere trasmesse per via diversa da quella elettronica qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all’articolo 40, paragrafo 1, ovvero qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché gli enti aggiudicatori intendono applicare l’articolo 39, paragrafo 2.
Articolo 64
Varianti
Gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara se autorizzano o richiedono le varianti o meno e, in tal caso, menzionano i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un’offerta, che è diversa da una variante. Qualora le varianti siano autorizzate o richieste, essi garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti.
Articolo 65
Suddivisione degli appalti in lotti
Gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l’insieme dei lotti.
Articolo 66
Fissazione di termini
Gli enti aggiudicatori prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:
se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura aperta accelerata, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, il termine è di quattro giorni;
qualora siano effettuate modifiche significative ai documenti di gara.
La durata della proroga è proporzionale all’importanza delle informazioni o delle modifiche.
Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, gli enti aggiudicatori non sono tenuti a prorogare le scadenze.
Articolo 67
Avvisi periodici indicativi
Quando una gara è indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l’avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:
si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;
indica che l’appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
contiene, oltre alle informazioni di cui all’allegato VI, parte A, sezione I, le informazioni di cui all’allegato VI, parte A, sezione II;
è stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio dell’invito a confermare interesse.
Tali avvisi non sono pubblicati su un profilo di committente. Tuttavia un’eventuale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell’articolo 72 può essere effettuata sul profilo del committente.
Il periodo coperto dall’avviso periodico indicativo può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso periodico indicativo di cui all’articolo 92. paragrafo 1, lettera b), può coprire un periodo più lungo di dodici mesi.
Articolo 68
Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione
Gli enti aggiudicatori indicano nell’avviso sull’esistenza del sistema il periodo di validità del sistema di qualificazione. Essi informano l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:
se il periodo di validità viene modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull’esistenza dei sistemi di qualificazione;
se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 70.
Articolo 69
Bandi di gara
I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alla parte pertinente dell’allegato XI e sono pubblicati conformemente all’articolo 71.
Articolo 70
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XII ed è pubblicato conformemente all’articolo 71.
Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità dell’articolo 51, gli enti aggiudicatori sono esentati dall’obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione per ciascun appalto basato su tale accordo. Gli Stati membri possono disporre che gli enti aggiudicatori raggruppino gli avvisi sui risultati della procedura d’appalto per gli appalti fondati sull’accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.
Gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione al più tardi entro trenta giorni a decorrere dall’aggiudicazione di ogni appalto aggiudicato sulla base di un sistema dinamico di acquisizione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo («servizi R&S»), le informazioni riguardanti la natura e la quantità dei servizi possono limitarsi:
all’indicazione «servizi R&S» se il contratto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all’articolo 50, lettera b); oppure
a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell’avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.
Articolo 71
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 105.
L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all’articolo 67, paragrafo 2, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 52, paragrafo 4, lettera a), nonché degli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all’articolo 44, paragrafo 4, lettera b), continuino a essere pubblicati:
nel caso di avvisi periodici indicativi: per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 70, paragrafo 2, che indichi che nei dodici mesi coperti dall’avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso periodico indicativo di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all’articolo 70, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall’indizione di gara;
nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;
nel caso di avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione: per il periodo di validità.
L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea rilascia all’ente aggiudicatore una conferma della ricezione dell’avviso e della pubblicazione dell’informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.
Articolo 72
Pubblicazione a livello nazionale
Articolo 73
Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Quando il mezzo di indizione di una gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, tale accesso deve essere offerto il più rapidamente possibile e al più tardi al momento dell’invio a presentare un’offerta o a negoziare. Il testo dell’avviso o degli inviti deve indicare l’indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.
Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, gli enti aggiudicatori possono indicare nell’avviso o nell’invito a confermare interesse che i documenti di gara in questione saranno trasmessi per vie diverse da quella elettronica conformemente al presente articolo, paragrafo 2. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all’articolo 45, paragrafo 3, e quando il termine è fissato di concerto ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, o dell’articolo 47, paragrafo 2, secondo comma.
Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l’articolo 39, paragrafo 2, queste indicano nell’avviso o nell’invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nei documenti di gara, quali misure richiedono al fine di proteggere la natura confidenziale delle informazioni e in che modo è possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all’articolo 45, paragrafo 3, e quando il termine è fissato di concerto ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, o dell’articolo 47, paragrafo 2, secondo comma.
Articolo 74
Inviti ai candidati
Se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, lettera a), gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto gli operatori economici che già hanno manifestato interesse a confermare nuovamente interesse.
Articolo 75
Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
Su richiesta del candidato od offerente interessato, gli enti aggiudicatori comunicano quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta:
a ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;
a ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 60, paragrafi 5 e 6, i motivi della loro decisione di non equivalenza o della loro decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro;
a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, lo svolgimento e l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.
Se la decisione sulla qualificazione richiede più di quattro mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l’ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.
Articolo 76
Principi generali
Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:
gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, o dell’articolo 80, paragrafo 1, escludono gli operatori economici individuati in base a dette norme e che soddisfano tali criteri;
essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base agli articoli 78 e 80;
nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per l’innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le disposizioni dell’articolo 78, paragrafo 2, il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b) del presente paragrafo.
Quando viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:
qualificano gli operatori economici conformemente all’articolo 77;
applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del paragrafo 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate, di dialoghi competitivi oppure di partenariati per l’innovazione.
Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l’innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori non:
impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;
esigono prove o giustificativi già presenti nella documentazione valida già disponibile.
Gli Stati membri possono escludere l’uso della procedura di cui al primo comma per determinati tipi di appalti o in circostanze specifiche, oppure limitarla solo a determinati tipi di appalti e a circostanze specifiche.
Articolo 77
Sistemi di qualificazione
Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l’esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonché norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, che riguardino questioni quali l’iscrizione al sistema, l’eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema.
Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applicano gli articoli da 60 a 62. Tali criteri e norme possono all’occorrenza essere aggiornati.
Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi risponda ai propri requisiti, comunica agli operatori economici interessati il nome di tali enti od organismi.
Articolo 78
Criteri di selezione qualitativa
Articolo 79
Affidamento sulle capacità di altri soggetti
Se, ai sensi dell’articolo 80 della presente direttiva, hanno fatto riferimento ai criteri di esclusione o di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE, gli enti aggiudicatori verificano, conformemente all’articolo 80, paragrafo 3, della presente direttiva se gli altri soggetti, sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione, cui gli enti aggiudicatori hanno fatto riferimento, ai sensi dell’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. L’ente aggiudicatore impone all’operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento. L’ente aggiudicatore può imporre o essere obbligato dallo Stato membro a imporre all’operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi non obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento.
Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’ente aggiudicatore può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione dell’appalto.
Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 37, paragrafo 2, può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
Se, ai sensi dell’articolo 80 della presente direttiva, hanno fatto riferimento ai criteri di esclusione o di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE, gli enti aggiudicatori verificano, conformemente all’articolo 80, paragrafo 3, della presente direttiva se gli altri soggetti, sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione, cui gli enti aggiudicatori hanno fatto riferimento, ai sensi dell’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. L’ente aggiudicatore impone all’operatore economico di sostituire gli enti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore ha fatto riferimento. L’ente aggiudicatore può imporre o essere obbligato dallo Stato membro a imporre all’operatore economico di sostituire gli enti in merito ai quali sussistono motivi non obbligatori di esclusione cui l’ente aggiudicatore stesso ha fatto riferimento.
Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’ente aggiudicatore può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto.
Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 37 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
Articolo 80
Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla 2014/24/UE
Se l’ente aggiudicatore è un’amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo.
Se gli Stati membri lo richiedono, tali criteri e norme comprendono inoltre i criteri di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE alle condizioni stabilite in detto articolo.
Articolo 81
Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale
Qualora gli operatori economici dimostrino di non avere avuto accesso a tali certificati o di non avere avuto la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, l’ente aggiudicatore accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema di gestione ambientale o norma applicabile.
Articolo 82
Criteri di aggiudicazione dell’appalto
L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’ente aggiudicatore è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’articolo 83, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto in questione. Tali criteri possono comprendere, ad esempio:
la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, e la commercializzazione e relative condizioni;
organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto; o
servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, procedura di consegna e termine di consegna o di esecuzione, impegno in materia di pezzi di ricambio, sicurezza di approvvigionamento.
L’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
Gli Stati membri possono prevedere che gli enti aggiudicatori non possano usare solo il prezzo o il costo come unico criterio di aggiudicazione o limitarne l’uso a determinate categorie di enti aggiudicatori o a determinati tipi di appalto.
I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti:
nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi; oppure
in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita,
anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.
Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.
Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l’ente aggiudicatore indica i criteri in ordine decrescente di importanza.
Articolo 83
Costi del ciclo di vita
I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
costi sostenuti dall’ente aggiudicatore o da altri utenti, quali:
costi relativi all’acquisizione;
costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
costi di manutenzione;
costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato; tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.
Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali soddisfa tutte le seguenti condizioni:
è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. In particolare, qualora non sia stato istituito per un’applicazione ripetuta o continua, non favorisce né svantaggia indebitamente taluni operatori economici;
è accessibile a tutte le parti interessate;
i dati richiesti possono essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di paesi terzi parti dell’AAP o di altri accordi internazionali che l’Unione è tenuta a rispettare.
Un elenco di tali atti legislativi e, ove necessario, degli atti delegati che li integrano è contenuto nell’allegato XV.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 103 riguardo all’aggiornamento di tale elenco, qualora un aggiornamento si renda necessario a causa dell’adozione di nuova legislazione che rende obbligatorio un metodo comune o a causa dell’abrogazione o della modifica degli atti giuridici esistenti.
Articolo 84
Offerte anormalmente basse
Le spiegazioni di cui al paragrafo 1 possono, in particolare, riferirsi a:
l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
le soluzioni tecniche prescelte o eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
l’originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall’offerente;
il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 36, paragrafo 2;
il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 88;
l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.
Esso può respingere l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2.
Gli enti aggiudicatori respingono l’offerta se hanno accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all’articolo 36, paragrafo 2.
Articolo 85
Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi
Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.
Tuttavia, un’offerta non è preferita ad un’altra in virtù del primo comma, se l’ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.
Articolo 86
Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi
La Commissione, intervenendo presso il paese terzo in oggetto, si adopera per ovviare ad una situazione in cui constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che riguardo all’aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo adotta i seguenti comportamenti:
non concede alle imprese dell’Unione un accesso effettivo comparabile a quello accordato dall’Unione alle imprese di tale paese terzo;
non concede alle imprese dell’Unione il trattamento riservato alle imprese nazionali o possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali; oppure
concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese dell’Unione.
Nelle circostanze di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può in qualsiasi momento proporre al Consiglio di adottare un atto di esecuzione per sospendere o limitare, per un periodo da determinare in tale atto di esecuzione, l’aggiudicazione di appalti di servizi a:
imprese soggette alla legislazione del paese terzo in questione;
imprese legate alle imprese di cui alla lettera a), la cui sede sociale si trovi nell’Unione ma che non hanno un legame diretto ed effettivo con l’economia di uno Stato membro;
imprese che presentano offerte aventi per oggetto servizi originari del paese terzo in questione.
Il Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata.
La Commissione può proporre tali misure di propria iniziativa o dietro richiesta di uno Stato membro.
CAPO IV
Esecuzione dell’appalto
Articolo 87
Condizioni di esecuzione dell’appalto
Gli enti aggiudicatori possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, purché collegate all’oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, e indicate nell’avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all’innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all’occupazione.
Articolo 88
Subappalto
Fermo restando il primo comma, gli Stati membri possono imporre direttamente al contraente principale l’obbligo di trasmettere le informazioni richieste.
Ove necessario ai fini del paragrafo 6, lettera b), del presente articolo, le informazioni richieste sono accompagnate dalle autodichiarazioni dei subappaltatori di cui all’articolo 80, paragrafo 3. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo possono prevedere che i subappaltatori presentati a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto forniscano i certificati e gli altri documenti complementari invece dell’autodichiarazione.
Il disposto del primo comma non si applica ai fornitori.
Gli enti aggiudicatori possono estendere o possono essere obbligati dagli Stati membri a estendere gli obblighi previsti al primo comma, ad esempio nei casi seguenti:
ai contratti di fornitura, ai contratti di servizi diversi da quelli riguardanti servizi da fornire presso gli impianti sotto la diretta supervisione dell’ente aggiudicatore, ovvero ai fornitori coinvolti in contratti di lavori o di servizi;
ai subappaltatori dei subappaltatori del contraente principale o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti.
Al fine di evitare violazioni degli obblighi di cui all’articolo 36, paragrafo 2, possono essere adottate misure adeguate quali le seguenti:
se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e contraente principale, lo Stato membro interessato provvede a che le norme pertinenti siano applicate in conformità delle condizioni stabilite all’articolo 36, paragrafo 2;
le amministrazioni aggiudicatrici possono, in conformità dell’articolo 80, paragrafo 3, della presente direttiva, verificare o essere obbligate dagli Stati membri a verificare se sussistono motivi di esclusione dei subappaltatori a norma dell’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE. In tali casi l’amministrazione aggiudicatrice impone all’operatore economico di sostituire un subappaltatore in relazione al quale la verifica ha dimostrato che sussistono motivi obbligatori di esclusione. L’amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata da uno Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un subappaltatore in relazione al quale la verifica ha dimostrato che sussistono motivi non obbligatori di esclusione.
Articolo 89
Modifica di contratti durante il periodo di validità
I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d’appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti:
se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;
per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale, a prescindere dal loro valore, che sono si sono resi necessari non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente:
risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, software, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale; e
comporti per l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la necessità di modifica è determinata da circostanze che un ente aggiudicatore diligente non poteva prevedere;
la modifica non altera la natura generale del contratto;
se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);
all’aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della presente direttiva; o
nel caso in cui l’ente aggiudicatore stesso si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale a norma dell’articolo 88;
se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4.
Gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al presente paragrafo, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XVI ed è pubblicato conformemente all’articolo 71.
Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura di appalto, ai sensi della presente direttiva, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:
le soglie fissate all’articolo 15; e
il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.
Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro;
la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo quadro;
se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d).
Articolo 90
Risoluzione dei contratti
Gli Stati membri assicurano che gli enti aggiudicatori abbiano la possibilità, almeno nelle seguenti circostanze e alle condizioni stabilite dalla pertinente legislazione nazionale, di risolvere un contratto di lavori, forniture o servizi durante il periodo di validità dello stesso, qualora:
il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 89;
l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d’appalto a norma dell’articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva;
l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all’aggiudicatario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati e dalla presente direttiva come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento a norma dell’articolo 258 TFUE.
TITOLO III
PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO
CAPO I
Servizi sociali e altri servizi specifici
Articolo 91
Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato XVII sono aggiudicati in conformità del presente capo quando il valore di tali contratti sia pari o superiore alla soglia indicata all’articolo 15, lettera c).
Articolo 92
Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Gli enti aggiudicatori che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui all’articolo 91 rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:
mediante un avviso di gara; oppure
mediante un bando periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continua. L’avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto; o
mediante un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, che viene pubblicato in maniera continua.
Il primo comma non si applica tuttavia allorché una procedura negoziata senza previo avviso di indizione di gara potrebbe essere stata utilizzata conformemente all’articolo 50 per l’aggiudicazione di appalti di servizi.
Articolo 93
Principi per l’aggiudicazione degli appalti
Articolo 94
Appalti riservati per determinati servizi
Un’organizzazione di cui al paragrafo 1 deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
il suo obiettivo è il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al paragrafo 1;
i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;
le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati; e
l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.
CAPO II
Regole sui concorsi di progettazione
Articolo 95
Ambito di applicazione
Articolo 96
Avvisi
Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell’articolo 50, lettera j), ciò è indicato nell’avviso di concorso.
Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso.
L’avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo.
Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all’aggiudicazione di concorsi la cui divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
Articolo 97
Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice
L’ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:
facendo riferimento al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
dal fatto che i partecipanti, secondo il diritto dello Stato membro in cui si svolge il concorso, debbano essere persone fisiche o persone giuridiche.
Articolo 98
Decisioni della commissione giudicatrice
TITOLO IV
GOVERNANCE
Articolo 99
Applicazione
Se le autorità o le strutture di controllo individuano di propria iniziativa o sulla base di informazioni pervenute violazioni specifiche o problemi sistemici, hanno il potere di segnalare tali problemi ad autorità nazionali di controllo, organi giurisdizionali e altre autorità o strutture appropriate quali il Mediatore, i parlamenti nazionali o le relative commissioni.
Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di controllo contenente se del caso informazioni sulle cause più frequenti di scorretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l’accertamento e l’adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti.
La Commissione può chiedere agli Stati membri, al massimo ogni tre anni, informazioni sull’attuazione pratica delle politiche strategiche nazionali in materia di appalti strategici.
Ai fini del presente paragrafo, le «PMI» sono da intendersi quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 15 ).
Sulla base delle informazioni ricevute a norma del presente paragrafo, la Commissione pubblica a intervalli regolari una relazione sull’attuazione delle politiche nazionali in materia di appalti e sulle relative migliori prassi nel mercato interno.
Gli Stati membri provvedono affinché:
siano disponibili gratuitamente orientamenti e informazioni per l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione sugli appalti pubblici, al fine di assistere le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici, in particolare le PMI, nella corretta applicazione della normativa dell’Unione in materia; e
sia disponibile il sostegno alle amministrazioni aggiudicatrici per quanto riguarda la pianificazione e la conduzione delle procedure d’appalto.
Le amministrazioni aggiudicatrici conservano, almeno per la durata del contratto, copie di tutti i contratti conclusi aventi un valore pari o superiore a:
1 000 000 EUR nel caso di appalti di forniture o di servizi;
10 000 000 EUR in caso di appalti di lavori.
Le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono l’accesso a tali contratti; tuttavia, è possibile negare l’accesso a informazioni e documenti specifici nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali o dell’Unione applicabili in materia di accesso ai documenti e protezione dei dati.
Articolo 100
Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dalla presente direttiva e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti quanto segue:
la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l’aggiudicazione degli appalti;
il ricorso a procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell’articolo 50;
la mancata applicazione dei capi da II a IV del titolo II, in virtù delle deroghe previste dei capi II e III del titolo I;
se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via elettronica sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici.
Nella misura in cui l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma dell’articolo 70 o dell’articolo 92, paragrafo 2, contiene le informazioni richieste al presente paragrafo, gli enti aggiudicatori possono fare riferimento a tale avviso.
Articolo 101
Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche
Se la qualità e la completezza dei dati di cui al presente paragrafo, primo comma, non sono conformi agli obblighi stabiliti all’articolo 67, paragrafo 1, all’articolo 68, paragrafo 1, all’articolo 69, all’articolo 70, paragrafo 1, all’articolo 92, paragrafo 3, e all’articolo 96, paragrafo 2, la Commissione chiede informazioni complementari allo Stato membro interessato. Entro un termine ragionevole, lo Stato membro interessato fornisce le informazioni statistiche mancanti richieste dalla Commissione.
Tale relazione può essere inclusa nella relazione di cui all’articolo 99, paragrafo 3.
Articolo 102
Cooperazione amministrativa
TITOLO V
POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 103
Esercizio della delega
Articolo 104
Procedura d’urgenza
Articolo 105
Procedura di comitato
Articolo 106
Recepimento e disposizioni transitorie
In deroga al il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 40, paragrafo 1, per le centrali di committenza ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 3, fino al 18 aprile 2017.
Se uno Stato membro decide di rinviare l’applicazione dell’articolo 40, paragrafo 1, tale Stato membro garantisce che gli enti aggiudicatori possano scegliere tra i mezzi di comunicazione seguenti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:
mezzi elettronici conformemente all’articolo 40;
posta o altro idoneo supporto;
fax;
una combinazione di questi metodi.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 107
Abrogazione
La direttiva 2004/17/CE è abrogata a decorrere dal 18 aprile 2016.
I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XXI.
Articolo 108
Riesame
La Commissione riesamina gli effetti economici sul mercato interno, in particolare in relazione a fattori quali l’aggiudicazione di appalti transfrontalieri e i costi di transazione, derivanti dall’applicazione delle soglie di cui all’articolo 15 e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.
La Commissione valuta, ove possibile e opportuno, se proporre un aumento degli importi delle soglie applicabili in virtù dell’AAP durante il successivo ciclo di negoziati. In caso di qualsiasi modifica delle soglie degli appalti applicabili in virtù dell’AAP, alla relazione fa seguito, se del caso, una proposta legislativa che modifica le soglie definite nella presente direttiva.
Articolo 109
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 110
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PUNTO 2, LETTERA A)
In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura CPV.
NACE (1) |
Codice CPV |
||||
SEZIONE F |
COSTRUZIONI |
||||
Divisione |
Gruppo |
Classe |
Descrizione |
Note |
|
45 |
|
|
Costruzioni |
Questa divisione comprende: nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni |
45000000 |
|
45.1 |
|
Preparazione del cantiere edile |
|
45100000 |
|
|
45.11 |
Demolizione di edifici; movimento terra |
Questa classe comprende: — demolizione di edifici e di altre strutture, — sgombero dei cantieri edili, — movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l’esplosivo ecc. — preparazione del sito per l’estrazione di minerali: — rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari. Questa classe comprende inoltre: — drenaggio del cantiere edile, — drenaggio di terreni agricoli o forestali. |
45110000 |
|
|
45.12 |
Trivellazioni e perforazioni |
Questa classe comprende: — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari. Questa classe non comprende: — trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, — trivellazione di pozzi d’acqua, cfr. 45.25, — scavo di pozzi, cfr. 45.25, — prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20. |
45120000 |
|
45.2 |
|
Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile |
|
45200000 |
|
|
45.21 |
Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile |
Questa classe comprende: — lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile, — ponti (inclusi quelli per autostrade sopraelevate) viadotti, gallerie e sottopassaggi, — condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze, — condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane, — lavori urbani ausiliari, — montaggio e installazione in loco di opere prefabbricate. Questa classe non comprende: — attività dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, — montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28, — lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23, — lavori di installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3 — lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4, — attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20, — gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20. |
45210000 Eccetto: – 45213316 45220000 45231000 45232000 |
|
|
45.22 |
Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici |
Questa classe comprende: — costruzione di tetti, — copertura di tetti, — lavori di impermeabilizzazione. |
45261000 |
|
|
45.23 |
Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi |
Questa classe comprende: — costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni, — costruzione di strade ferrate, — costruzione di piste di campi di aviazione, — lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, — segnaletica orizzontale per superfici stradali e delineazione di zone di parcheggio. Questa classe non comprende: — lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11. |
45212212 e DA03 45230000 eccetto: – 45231000 – 45232000 – 45234115 |
|
|
45.24 |
Costruzione di opere idrauliche |
Questa classe comprende: — costruzione di: — idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse ecc., — dighe e sbarramenti, — lavori di dragaggio, — lavori sotterranei. |
45240000 |
|
|
45.25 |
Altri lavori speciali di costruzione |
Questa classe comprende: — lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari, — lavori di fondazione, inclusa la palificazione, — perforazione e costruzione di pozzi d’acqua, scavo di pozzi, — posa in opera di strutture metalliche non fabbricate in proprio, — piegatura d’ossature metalliche, — posa in opera di mattoni e pietre, — montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio, — costruzione di camini e forni industriali. Questa classe non comprende: — noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32. |
45250000 45262000 |
|
45.3 |
|
Installazione dei servizi in un fabbricato |
|
45300000 |
|
|
45.31 |
Installazione di impianti elettrici |
Questa classe comprende: installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — cavi e raccordi elettrici, — sistemi di telecomunicazione, — sistemi di riscaldamento elettrico, — antenne d’uso privato, — impianti di segnalazione d’incendio, — sistemi d’allarme antifurto, — ascensori e scale mobili, — linee di discesa di parafulmini ecc. |
45213316 45310000 Eccetto: – 45316000 |
|
|
45.32 |
Lavori di isolamento |
Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l’isolamento termico, acustico o antivibrazioni. Questa classe non comprende: — lavori d’impermeabilizzazione, cfr. 45.22. |
45320000 |
|
|
45.33 |
Installazione di impianti idraulico-sanitari |
Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — impianti idraulico-sanitari, — raccordi per il gas, — impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell’aria, — sistemi antincendio (sprinkler). Questa classe non comprende: — installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31. |
45330000 |
|
|
45.34 |
Altri lavori di installazione |
Questa classe comprende: — installazione di sistemi d’illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti, — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove. |
45234115 45316000 45340000 |
|
45.4 |
|
Lavori di rifinitura e completamento degli edifici |
|
45400000 |
|
|
45.41 |
Intonacatura |
Questa classe comprende: — lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura. |
45410000 |
|
|
45.42 |
Posa in opera di infissi in legno o in metallo |
Questa classe comprende: — installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale, — completamento di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili ecc. Questa classe non comprende: — posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43. |
45420000 |
|
|
45.43 |
Rivestimento di pavimenti e muri |
Questa classe comprende: — posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, — parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti, moquette e rivestimenti di linoleum, — inclusi rivestimenti in gomma o plastica, — rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, — carta da parati. |
45430000 |
|
|
45.44 |
Tinteggiatura e posa in opera di vetrate |
Questa classe comprende: — tinteggiatura interna ed esterna di edifici, — verniciatura di strutture di genio civile, — posa in opera di vetrate, specchi ecc. Questa classe non comprende: — posa in opera di finestre, cfr. 45.42. |
45440000 |
|
|
45.45 |
Altri lavori di completamento degli edifici |
Questa classe comprende: — installazione di piscine private, — pulizia a vapore, sabbiatura ecc. delle pareti esterne degli edifici, — altri lavori di completamento e di finitura degli edifici non classificati altrove. Questa classe non comprende: — pulizie effettuate all’interno di immobili e altre strutture, cfr. 74.70. |
45212212 e DA04 45450000 |
|
45.5 |
|
Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore |
|
45500000 |
|
|
45.50 |
Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore |
Questa classe non comprende: — noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32. |
45500000 |
(1)
Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). |
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3
I diritti concessi in virtù di una procedura in base alla quale è stata assicurata una pubblicità adeguata, e in caso tale concessione si sia basata su criteri oggettivi, non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi dell’articolo 4 della presente direttiva. Il seguente elenco contiene una serie di procedure, onde garantire un’adeguata trasparenza preliminare, per il rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti giuridici dell’Unione che non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi dell’articolo 4 della presente direttiva:
rilascio di autorizzazioni per la gestione di impianti a gas naturale in conformità delle procedure di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/73/CE;
rilascio di autorizzazioni o invito a presentare offerte per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in conformità della direttiva 2009/72/CE;
la concessione di autorizzazioni, in conformità delle procedure cui all’articolo 9 della direttiva 97/67/CE, in relazione a un servizio postale che non sia riservato o che non lo sarà;
una procedura per la concessione di un’autorizzazione a esercitare un’attività di sfruttamento degli idrocarburi a norma della direttiva 94/22/CE;
contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 per la fornitura di servizi pubblici di trasporto di passeggeri per autobus, tramvia, ferrovia o metropolitana, assegnati sulla base di una procedura di gara conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, dello stesso, purché la durata di detti contratti sia conforme alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafi 3 o 4, di tale regolamento.
ALLEGATO III
ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 34, PARAGRAFO 3
A. Trasporto o distribuzione di gas o di energia termica
Direttiva 2009/73/CE
B. Produzione, trasporto o distribuzione di elettricità
Direttiva 2009/72/CE
C. Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile
[Nessun atto giuridico]
D. Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari
E. Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus
[Nessun atto giuridico]
F. Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali
Direttiva 97/67/CE
G. Estrazione di petrolio o di gas
Direttiva 94/22/CE
H. Prospezione ed estrazione di carbone o di altri combustibili solidi
[Nessun atto giuridico]
I. Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali
[Nessun atto giuridico]
J. Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali
[Nessun atto giuridico]
ALLEGATO IV
TERMINI PER L’ADOZIONE DEGLI ATTI DI ESECUZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 35
1. Gli atti di esecuzione di cui all’articolo 35 sono adottati entro i seguenti termini:
90 giorni lavorativi se è possibile presumere il libero accesso a un determinato mercato in base all’articolo 34, paragrafo 3, primo comma;
130 giorni lavorativi nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).
I termini indicati alle lettere a) e b) del presente paragrafo sono prolungati di quindici giorni lavorativi se la domanda è accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un’amministrazione nazionale indipendente competente per l’attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l’eventuale applicabilità all’attività in questione dell’articolo 34, paragrafo 1, conformemente all’articolo 34, paragrafi 2 e 3.
Tali termini decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione riceve la domanda di cui all’articolo 35, paragrafo 1, o, qualora le informazioni che devono essere fornite all’atto della domanda siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve le informazioni complete.
I termini di cui al primo comma possono essere prorogati dalla Commissione con l’accordo dello Stato membro o dell’ente aggiudicatore che hanno presentato la richiesta.
2. La Commissione può chiedere allo Stato membro o all’ente aggiudicatore interessati o all’amministrazione nazionale indipendente di cui al punto 1 o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o di chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. In caso di risposte tardive o incomplete, i termini di cui al punto 1, primo comma, sono sospesi per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.
ALLEGATO V
REQUISITI RELATIVI AGLI STRUMENTI E AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE, DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, DELLE DOMANDE DI QUALIFICAZIONE, NONCHÉ DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI
Gli strumenti e i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:
si possano stabilire con precisione l’ora e la data esatta della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione e dei piani e dei progetti;
si possa ragionevolmente garantire che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base a tali requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
solo le persone autorizzate possano avere accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di qualificazione, della procedura di aggiudicazione dell’appalto o del concorso;
solo le persone autorizzate possano dare accesso ai dati trasmessi, e solo dopo la data specificata;
i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza;
in caso di violazione o di tentativo di violazione dei divieti di accesso o dei requisiti di cui alle lettere da b) a f) si possa ragionevolmente garantire che le violazioni o i tentativi siano chiaramente rilevabili.
ALLEGATO VI
PARTE A
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PERIODICI INDICATIVI
(di cui all’articolo 67)
I. Informazioni che devono figurare in ogni caso
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3.
Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire (codici CPV);
per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera o dei lotti relativi all’opera, numero (codici CPV);
per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi previsti (codici CPV).
4. Data di invio dell’avviso o di invio della comunicazione che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel «profilo di committente».
5. Altre eventuali informazioni.
II. Informazioni aggiuntive che devono essere fornite se l’avviso funge da mezzo di indizione di gara o consente una riduzione dei termini di ricezione delle candidature o delle offerte (articolo 67, paragrafo 2)
6. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all’ente aggiudicatore il loro interesse per l’appalto o gli appalti.
7. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale il capitolato d’oneri e i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto.
Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all’articolo 73, paragrafo 1, terzo e quarto comma, un’indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
8. Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
9. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un’offerta o a negoziare.
10. Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell’opera o categoria del servizio e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o più accordi quadro, precisando tra l’altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitale tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara. Indicare se si tratta di acquisto, locazione finanziaria, locazione, acquisto a riscatto, o di una combinazione tra tali possibilità.
11. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
12. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto e, se possibile, data di inizio.
13. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.
14. Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d’interesse.
15. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.
16. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.
17.
Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dell’appalto o degli appalti.
Tipo di procedura d’appalto (procedure ristrette, che implichino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure negoziate).
18. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell’appalto.
19. Eventualmente, indicare se:
la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata;
si farà ricorso all’ordinazione elettronica;
si farà ricorso alla fatturazione elettronica;
sarà accettato il pagamento elettronico.
20. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.
21. Criteri, se noti, definiti all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto l’inserimento nell’invito a manifestare il proprio interesse di cui all’articolo 67, paragrafo 2, lettera b), o nell’invito a presentare un’offerta o a negoziare.
PARTE B
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO PERIODICO INDICATIVO, CHE NON FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI UNA GARA
(di cui all’articolo 67, paragrafo 1)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Codici CPV.
4. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL).
5. Data di spedizione dell’avviso di pubblicazione nel profilo di committente dell’avviso di preinformazione.
ALLEGATO VII
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI DOCUMENTI DI GARA RELATIVI ALLE ASTE ELETTRONICHE (ARTICOLO 53, PARAGRAFO 4)
Nel caso in cui gli enti aggiudicatori abbiano deciso di organizzare un’asta elettronica, i documenti di gara contengono almeno i seguenti elementi:
gli elementi i cui valori saranno oggetto dell’asta elettronica, purché essi siano quantificabili ed espressi in cifre o in percentuali;
i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d’oneri dell’oggetto dell’appalto;
le informazioni messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell’asta elettronica;
le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e su modalità e specifiche tecniche di collegamento.
ALLEGATO VIII
DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) |
«specifiche tecniche» : a seconda del caso
a)
nel caso di appalti di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione a ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità;
b)
nel caso di appalti di lavori, l’insieme delle prescrizioni tecniche contenute in particolare nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all’uso a cui sono destinati dagli enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l’accessibilità per i disabili), la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, nonché i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Le caratteristiche comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d’ispezione e di accettazione dei lavori nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l’ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all’opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono; |
2) |
«norma» : una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un’applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie:
|
3) |
«valutazione tecnica europea» : la valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al relativo documento per la valutazione europea quale definito all’articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ); |
4) |
«specifica tecnica comune» : una specifica tecnica nel settore delle TIC elaborata in conformità degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1025/2012; |
5) |
«riferimento tecnico» : qualsiasi documento, diverso dalle norme europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all’evoluzione delle esigenze del mercato. |
ALLEGATO IX
CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE
1. Pubblicazione dei bandi e degli avvisi
I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 67, 68, 69, 70, 92 e 96 devono essere trasmessi dagli enti aggiudicatori all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e pubblicati conformemente alle seguenti regole:
i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 67, 68, 69, 70, 92 e 96 sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea o dagli enti aggiudicatori qualora si tratti di avvisi periodici indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1.
Inoltre gli enti aggiudicatori possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b), in appresso;
l’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea conferma all’ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all’articolo 71, paragrafo 5, secondo comma.
2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive.
a) Salvo se altrimenti disposto dall’articolo 73, paragrafo 1, terzo e quarto comma, gli enti aggiudicatori pubblicano integralmente i documenti di gara su Internet.
b) Il profilo di committente può contenere: avvisi periodici, di cui all’articolo 67, paragrafo 1, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici (posta elettronica). Il profilo di committente può includere altresì avvisi periodici indicativi utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma dell’articolo 72.
3. Formato e modalità di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica
Il formato e le modalità stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all’indirizzo Internet: http://simap.eu.int
ALLEGATO X
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SULL’ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
(di cui all’articolo 44, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 68)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema — codici CPV). Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
5. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sarà sufficiente.
6. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.
7. Menzione del fatto che l’avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.
8. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l’indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1).
9. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.
10. Criteri, se noti, definiti all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto l’inserimento nell’invito a presentare un’offerta o a negoziare.
11. Eventualmente, indicare se:
la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata;
si farà ricorso all’ordinazione elettronica;
si farà ricorso alla fatturazione elettronica;
sarà accettato il pagamento elettronico.
12. Altre eventuali informazioni.
ALLEGATO XI
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA
(di cui all’articolo 69)
A. PROCEDURE APERTE
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro o un sistema dinamico di acquisizione), descrizione (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l’entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell’opera (codici CPV);
indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi.
Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto è suddiviso in più lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;
per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera o dell’appalto, quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;
indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.
10. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto.
Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all’articolo 73, paragrafo 1, terzo e quarto comma, un’indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
11.
►C1
Termine ultimo per la ricezione delle offerte quando si tratta dell’istituzione di un sistema di acquisizione dinamico.
Indirizzo al quale inviarle.
Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
12.
Eventualmente, persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte.
Data, ora e luogo di tale apertura.
13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
15. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.
16. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare.
17. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta.
18. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell’appalto.
19. Criteri di cui all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri.
20. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso periodico, o dell’avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l’appalto.
21. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.
22. Data di spedizione dell’avviso o del bando di gara da parte dell’ente aggiudicatore.
23. Altre eventuali informazioni.
B. PROCEDURE RISTRETTE
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Natura dell’appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l’entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell’opera (codici CPV);
indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi.
Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto è suddiviso in più lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;
per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera o dell’appalto quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;
indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto e, se possibile, data di inizio.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.
11.
Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;
indirizzo al quale inviarle;
lingua o lingue in cui devono essere redatte.
12. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.
13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
15. Informazioni riguardanti la situazione propria dell’operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.
16. Criteri di cui all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto l’inserimento nell’invito a presentare un’offerta.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell’appalto.
18. Eventualmente, la/le data/e e il/i riferimento/i alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso periodico, o dell’avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l’appalto.
19. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.
20. Data di invio dell’avviso da parte dell’ente aggiudicatore.
21. Altre eventuali informazioni.
C. PROCEDURE NEGOZIATE
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
4. Natura dell’appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Per le forniture e i lavori:
natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l’entità delle prestazioni, nonché le caratteristiche generali dell’opera (codici CPV);
indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e/o per parte di essi.
Per gli appalti di lavori, se l’opera o l’appalto è suddiviso in più lotti, l’ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti;
per gli appalti di lavori: informazioni sull’obiettivo dell’opera o dell’appalto, quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti.
7. Per i servizi:
natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l’altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;
indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;
indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.
9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell’appalto e, se possibile, data di inizio.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l’appalto.
11.
Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;
indirizzo al quale inviarle;
lingua o lingue in cui devono essere redatte.
12. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell’operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.
15. Criteri di cui all’articolo 82 che saranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri o non ne sia previsto l’inserimento nell’invito a negoziare.
16. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici già selezionati dall’ente aggiudicatore.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell’appalto.
18. Eventualmente, la/le data/e e il/i riferimento/i alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso periodico o dell’avviso che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel «profilo di committente» cui si riferisce l’appalto.
19. Denominazione e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.
20. Data di spedizione dell’avviso o del bando di gara da parte dell’ente aggiudicatore.
21. Altre eventuali informazioni.
ALLEGATO XII
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI
(di cui all’articolo 70)
I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 20 )
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e codici CPV; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).
4. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti.
5.
Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, avviso di gara);
data/e e riferimento/i della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
nel caso di appalti aggiudicati senza previa indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell’articolo 50.
6. Procedura di appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).
7. Numero di offerte ricevute, precisando quanto segue:
numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI;
numero di offerte ricevute dall’estero;
numero di offerte ricevute per via elettronica.
Nel caso di più aggiudicazioni (lotti, contratti quadro multipli), tali informazioni sono fornite per ogni aggiudicazione.
8. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.
9. Prezzo pagato per gli acquisti d’opportunità effettuati in virtù dell’articolo 50, lettera h).
10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:
informazioni che specificano se l’aggiudicatario è una PMI;
informazioni che specificano se l’appalto è stato aggiudicato a un consorzio.
11. Indicare, eventualmente, se l’appalto è stato o può essere subappaltato.
12. Prezzo pagato o prezzo dell’offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell’aggiudicazione dell’appalto.
13. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.
14. Informazioni facoltative:
II. Informazioni non destinate a essere pubblicate
15. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).
16. Valore di ciascun appalto aggiudicato.
17. Paese d’origine del prodotto o del servizio (origine unionale o non unionale e, in quest’ultimo caso, ripartizione per paese terzo).
18. Criteri di attribuzione utilizzati.
19. Indicare se l’appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1.
20. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all’articolo 84.
21. Data di invio dell’avviso da parte dell’ente aggiudicatore.
ALLEGATO XIII
CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO, A NEGOZIARE O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI DALL’ARTICOLO 74
1. L’invito a presentare un’offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare di cui all’articolo 74 deve contenere almeno:
il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte.
Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione, tali informazioni non figurano nell’invito a partecipare a una trattativa, bensì nell’invito a presentare un’offerta;
in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l’indirizzo per l’inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;
l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare;
i criteri di aggiudicazione dell’appalto se non compaiono nell’avviso relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell’appalto oppure, all’occorrenza l’ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell’avviso relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d’oneri.
2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all’appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a un negoziato.
L’invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:
natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto;
tipo di procedura: ristretta o negoziata;
eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l’esecuzione dei lavori o dei servizi;
ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
l’indirizzo dell’ente aggiudicatore;
condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
forma dell’appalto oggetto dell’invito a presentare offerte: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d’una fra queste forme; e
i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l’ordine d’importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell’avviso indicativo o nel capitolato d’oneri o nell’invito a presentare offerte oppure a partecipare a una trattativa.
ALLEGATO XIV
ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL’ARTICOLO 36, PARAGRAFO 2
ALLEGATO XV
ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 83, PARAGRAFO 3
Direttiva 2009/33/CE
ALLEGATO XVI
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO
(di cui all’articolo 89, paragrafo 1)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Codici CPV.
4. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
5. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura ed entità dei servizi.
6. Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica.
7. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.
8. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
9. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.
10. Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione.
11. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di procedure di ricorso o, se del caso, denominazione, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
ALLEGATO XVII
SERVIZI DI CUI ALL’ARTICOLO 91
Codice CPV |
Descrizione |
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servizi di fornitura di personale domestico]; 79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico] e 79625000-1 [Servizi di fornitura di personale medico] da 85000000-9 a 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 e 98500000-8 [Servizi domestici presso famiglie e convivenze] e da 98513000-2 a 98514000-9 [Servizi di manodopera per privati, servizi di personale di agenzia per privati, servizi di personale impiegatizio per privati, personale temporaneo per privati, servizi di assistenza domestica e servizi domestici] |
Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi |
85321000-5 e 85322000-2, 75000000-6 [Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80000000-4 [Servizi di istruzione e formazione] a 80660000-8; da 92000000-1 a 92700000-8 79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di organizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni] |
Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura |
75300000-9 |
Servizi di sicurezza sociale obbligatoria (1) |
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 |
Servizi di prestazioni sociali |
98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 e 98130000-3 |
Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative |
98131000-0 |
Servizi religiosi |
da 55100000-1 a 55410000-7; da 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servizi di catering per feste private, 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio, 55521200-0 Servizi di fornitura pasti] 55510000-8 [Servizi di mensa], 55511000-5 [Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta], 55512000-2 [Servizi di gestione mensa], 55523100-3 [Servizi di mensa scolastica] 55520000-1 [Servizi di catering], 55522000-5 [Servizi di catering per imprese di trasporto], 55523000-2 [Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni], 55524000-9 [Servizi di ristorazione scolastica] |
Servizi alberghieri e di ristorazione |
da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5; |
Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 21, lettera c) |
da 75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; da 75125000-8 a 75131000-3 |
Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche |
da 75200000-8 a 75231000-4 |
Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività |
da 75231210-9 a 75231230-5; da 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9 |
Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 21, lettera h) |
da 79700000-1 a 79721000-4 [Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa] 79722000-1 [Servizi di grafologia], 79723000-8 [Servizi di analisi dei rifiuti] |
Servizi investigativi e di sicurezza |
98900000-2 [Servizi prestati da organizzazioni o enti extraterritoriali] e 98910000-5 [Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali] |
Servizi internazionali |
64000000-6 [Servizi di poste e telecomunicazioni], 64100000-7 [Servizi postali e di corriere], 64110000-0 [Servizi postali], 64111000-7 [Servizi postali per giornali e riviste], 64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza], 64113000-1 [Servizi postali per pacchi], 64114000-8 [Servizi di sportello presso gli uffici postali], 64115000-5 [Servizi di affitto di cassette postali], 64116000-2 [Servizi di fermo posta], 64122000-7 [Servizi di messaggeria interna] |
Servizi postali |
50116510-9 [Servizi di rigenerazione pneumatici], 71550000-8 [Servizi di lavorazione del ferro] |
Servizi vari |
(1)
Tali servizi non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva se sono organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale. Gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi in quanto servizi di interesse economico generale o in quanto servizi non economici di interesse generale. |
ALLEGATO XVIII
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA RELATIVI AGLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI
(di cui all’articolo 92)
Parte A. Bando o avviso di gara
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
Principale attività esercitata.
Descrizione dei servizi o loro categorie e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell’appalto, indicando quantità o valori coinvolti e codici CPV.
Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei servizi.
Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.
Principali condizioni da soddisfare da parte degli operatori economici in vista della loro partecipazione, o, se del caso, l’indirizzo elettronico a cui si possono ottenere informazioni dettagliate.
Scadenze per contattare l’ente aggiudicatore, in vista della partecipazione.
Altre eventuali informazioni.
Parte B. Avviso periodico indicativo
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore.
Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.
Se noti:
il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;
tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;
condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell’ambito di programmi di lavoro protetti,
l’indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.
Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all’ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d’interesse e l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d’interesse.
Parte C. Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice.
Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.
Se noti:
il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;
tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;
condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell’ambito di programmi di lavoro protetti,
l’indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.
Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all’ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d’interesse e l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d’interesse.
Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.
Parte D. Avviso di aggiudicazione
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
Principale attività esercitata.
Indicazione succinta del tipo e della quantità dei servizi e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell’appalto.
Riferimento della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Numero di offerte ricevute.
Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.
Altre eventuali informazioni.
ALLEGATO XIX
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE
(di cui all’articolo 96, paragrafo 1)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Descrizione del progetto (codici CPV).
4. Tipo di concorso: aperto o ristretto.
5. Nel caso dei concorsi aperti: data limite di ricezione dei progetti.
6. Nel caso di concorsi ristretti:
7. Eventualmente, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.
8. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
9. Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.
10. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l’ente aggiudicatore.
11. Eventualmente, numero e valore dei premi.
12. Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i partecipanti.
13. Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto all’attribuzione di appalti complementari.
14. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.
15. Data d’invio del presente avviso.
16. Altre informazioni pertinenti.
ALLEGATO XX
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE
(di cui all’articolo 96, paragrafo 1)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Principale attività esercitata.
3. Descrizione del progetto (codici CPV).
4. Numero totale dei partecipanti.
5. Numero dei partecipanti esteri.
6. Vincitore/i del concorso.
7. Eventualmente, premio o premi.
8. Altre informazioni.
9. Riferimento all’avviso di concorso.
10. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l’introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.
11. Data d’invio del presente avviso.
ALLEGATO XXI
TAVOLA DI CONCORDANZA
Presente direttiva |
Direttiva 2004/17/CE |
Articolo 1 |
— |
Articolo 2, prima frase |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 2, punto 1 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 2, punto 2 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), prima frase |
Articolo 2, punto 3 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), seconda frase |
Articolo 2, punto 4 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 2, punto 5 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), primo comma |
Articolo 2, punto 6 |
Articolo 1, paragrafo 7, primo e secondo comma |
Articolo 2, punto 7 |
Articolo 1, paragrafo 7, terzo comma |
Articolo 2, punto 8 |
Articolo 1, paragrafo 7, terzo comma |
Articolo 2, punto 9 |
Articolo 34, paragrafo 1 |
Articolo 2, punto 10 |
Articolo 1, paragrafo 8 |
Articolo 2, punto 11 |
— |
Articolo 2, punto 12 |
Articolo 1, paragrafo 8 |
Articolo 2, punto 13 |
— |
Articolo 2, punto 14 |
Articolo 1, paragrafo 11 |
Articolo 2, punto 15 |
Articolo 1, paragrafo 12 |
Articolo 2, punto 16 |
— |
Articolo 2, punto 17 |
Articolo 1, paragrafo 10 |
Articolo 2, punto 18 |
— |
Articolo 2, punto 19 |
— |
Articolo 2, punto 20 |
— |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), primo comma |
Articolo 3, paragrafo 2 |
— |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
— |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo comma |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo e terzo comma |
— |
Articolo 4, paragrafo 4 |
— |
Articolo 5, paragrafo 1 |
— |
Articolo 5, paragrafo 2, primo comma |
— |
Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d), secondo e terzo comma |
Articolo 5, paragrafo 3 |
— |
Articolo 5, paragrafo 4, primo e secondo comma |
— |
Articolo 5, paragrafo 4, terzo comma |
— |
Articolo 5, paragrafo 5 |
— |
Articolo 6, paragrafo 1, primo e secondo comma |
— |
Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 6, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 3, lettera b) |
— |
Articolo 6, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 7 |
Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 3; articolo 4, paragrafo 1; articolo 7, lettera a) |
Articolo 8 |
Articolo 3, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 10 |
Articolo 4 |
Articolo 11 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
— |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 12 |
Articolo 7, lettera b) |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 13, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 13, paragrafo 2, lettera c), punti i e ii |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c), primo e secondo trattino |
— |
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c), secondo, quarto, quinto e sesto trattino |
Articolo 14, lettera a) |
Articolo 7, lettera a) |
Articolo 14, lettera b) |
Articolo 7, lettera a) |
— |
Articolo 8 |
— |
Allegati da I a X |
Articolo 15 |
Artt. 16 e 61 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 1; articolo 17, paragrafo 8 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
— |
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 17, paragrafo 2; articolo 17, paragrafo 8 |
Articolo 16, paragrafo 4 |
— |
Articolo 16, paragrafo 5 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 6 |
— |
Articolo 16, paragrafo 7 |
Articolo 17, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 16, paragrafo 8 |
Articolo 17, paragrafo 6, lettera a), primo e secondo comma |
Articolo 16, paragrafo 9 |
Articolo 17, paragrafo 6, lettera b), primo e secondo comma |
Articolo 16, paragrafo 10 |
Articolo 17, paragrafo 6, lettera a), terzo comma, e paragrafo 6, lettera b), terzo comma |
Articolo 16, paragrafo 11 |
Articolo 17, paragrafo 7 |
Articolo 16, paragrafo 12 |
Articolo 17, paragrafo 9 |
Articolo 16, paragrafo 13 |
Articolo 17, paragrafo 10 |
Articolo 16, paragrafo 14 |
Articolo 17, paragrafo 11 |
Articolo 17 |
Articolo 69 |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 20, paragrafo 1; articolo 62, punto 1 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 20 |
Articolo 22; articolo 62, punto 1 |
Articolo 21, lettera a) |
Articolo 24, lettera a) |
Articolo 21, lettera b) |
Articolo 24, lettera b) |
Articolo 21, lettera c) |
— |
Articolo 21, lettera d) |
Articolo 24, lettera c) |
Articolo 21, lettera e) |
— |
Articolo 21, lettera f) |
Articolo 24, lettera d) |
Articolo 21, lettera g) |
— |
Articolo 21, lettera h) |
— |
Articolo 21, lettera i) |
— |
Articolo 22 |
Articolo 25 |
Articolo 23 |
Articolo 26 |
Articolo 24, paragrafo 1 |
Articolo 22 bis |
Articolo 24, paragrafo 2 |
Articolo 21; articolo 62, punto 1 |
Articolo 24, paragrafo 3 |
Articolo 21; articolo 62, punto 1 |
Articolo 25 |
— |
Articolo 26 |
— |
Articolo 27, paragrafo 1 |
Articolo 22 bis; articolo 12 della direttiva 2009/81/CE |
Articolo 27, paragrafo 2 |
— |
Articolo 28 |
— |
Articolo 29, paragrafo 1 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 29, paragrafo 2 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 29, paragrafo 3 |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 29, paragrafo 4 |
Articolo 23, paragrafo 3, lettere da a) a c) |
Articolo 29, paragrafo 5 |
Articolo 23, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 29, paragrafo 6 |
Articolo 23, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 30 |
Articolo 23, paragrafo 4 |
Articolo 31 |
Articolo 23, paragrafo 5 |
Articolo 32 |
Articolo 24, lettera e) |
Articolo 33, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 27 |
Articolo 33, paragrafo 3 |
— |
Articolo 34, paragrafo 1, prima e seconda frase |
Articolo 30, paragrafo 1; articolo 62, punto 2 |
Articolo 34, paragrafo 1, terza frase |
— |
Articolo 34, paragrafo 1, quarta frase |
Articolo 30, paragrafo 2, considerando 41 |
Articolo 34, paragrafo 2, primo comma frase |
Articolo 30, paragrafo 2 |
Articolo 34, paragrafo 2, secondo comma |
— |
Articolo 34, paragrafo 3 |
Articolo 30, paragrafo 3 |
Articolo 35, paragrafo 1 |
Articolo 30, paragrafo 4, primo comma, e paragrafo 5, primo e secondo comma |
Articolo 35, paragrafo 2 |
Articolo 30, paragrafo 5, primo e secondo comma |
Articolo 35, paragrafo 3 |
Articolo 30, paragrafo 4, secondo comma, e paragrafo 5, quarto comma; articolo 62, punto 2 |
— |
Articolo 30, paragrafo 4, terzo comma |
Articolo 35, paragrafo 4 |
— |
Articolo 35, paragrafo 5 |
Articolo 30, paragrafo 6, secondo comma |
Articolo 35, paragrafo 6 |
Articolo 30, paragrafo 6, terzo e quarto comma |
Articolo 36, paragrafo 1 |
Articolo 10 |
Articolo 36, paragrafo 2 |
— |
Articolo 37 |
Articolo 11 |
Articolo 38, paragrafo 1 |
Articolo 28, primo comma |
Articolo 38, paragrafo 2 |
Articolo 28, secondo comma |
Articolo 39 |
Articolo 13 |
Articolo 40, paragrafo 1 |
Articolo 48, paragrafo 1, 2 e 4; articolo 64, paragrafo 1 |
Articolo 40, paragrafo 2 |
— |
Articolo 40, paragrafo 3 |
Articolo 48, paragrafo 3; articolo 64, paragrafo 2 |
Articolo 40, paragrafo 4 |
— |
Articolo 40, paragrafo 5 |
— |
Articolo 40, paragrafo 6 |
Articolo 48, paragrafo 5 e 6; articolo 64, paragrafo 3 |
Articolo 40, paragrafo 7, primo comma |
Articolo 70, paragrafo 2, lettera f) e secondo comma |
Articolo 40, paragrafo 7, secondo e terzo comma |
|
Articolo 41, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 13 |
Articolo 41, paragrafo 2 |
Articolo 70, paragrafo 2, lettere c) e d); articolo 70, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 42 |
— |
Articolo 43 |
Articolo 12 |
Articolo 44, paragrafo 1 |
Articolo 40, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 44, paragrafo 2 |
Articolo 40, paragrafo 2 |
Articolo 44, paragrafo 3 |
— |
Articolo 44, paragrafo 4 |
Articolo 42, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 44, paragrafo 5 |
inizio dell’articolo 40, paragrafo 3 |
Articolo 45, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 9, lettera a) |
Articolo 45, paragrafo 1, secondo e terzo comma |
Articolo 45, paragrafo 2 |
Articolo 45, paragrafo 2 |
Articolo 45, paragrafo 4 |
Articolo 45, paragrafo 3 |
— |
Articolo 45, paragrafo 4 |
— |
Articolo 46 |
Articolo 1, paragrafo 9, lettera b); articolo 45, paragrafo 3 |
Articolo 47 |
Articolo 1, paragrafo 9, lettera c); articolo 45, paragrafo 3 |
Articolo 48 |
— |
Articolo 49 |
— |
Articolo 50, lettera a) |
Articolo 40, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 50, lettera b) |
Articolo 40, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 50, lettera c) |
Articolo 40, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 50, lettera d) |
Articolo 40, paragrafo 3, lettera d) |
Articolo 50, lettera e) |
Articolo 40, paragrafo 3, lettera e) |
Articolo 50, lettera f) |
Articolo 40, paragrafo 3, lettera g) |
Articolo 50, lettera g) |
Articolo 40, paragrafo 3, lettera h) |
Articolo 50, lettera h) |
Articolo 40, paragrafo 3, lettera j) |
Articolo 50, lettera i) |
Articolo 40, paragrafo 3, lettera k) |
Articolo 50, lettera j) |
Articolo 40, paragrafo 3, lettera l) |
Articolo 51, paragrafo 1, primo e secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 1; articolo 1, paragrafo 4 |
Articolo 51, paragrafo 1, terzo comma |
— |
Articolo 51, paragrafi 5, primo e secondo comma |
— |
Articolo 51, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 52, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 5; articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 52, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 52, paragrafo 3 |
Articolo 15, paragrafo 2, ultima frase |
Articolo 52, paragrafo 4 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 52, paragrafo 5 |
Articolo 15, paragrafo 4 |
Articolo 52, paragrafo 6 |
Articolo 15, paragrafo 6 |
Articolo 52, paragrafo 7 |
— |
Articolo 52, paragrafo 8 |
— |
Articolo 52, paragrafo 9 |
Articolo 15, paragrafo 7, terzo comma |
Articolo 53, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 6; articolo 56, paragrafo 1 |
Articolo 53, paragrafo 1, secondo e terzo comma |
Articolo 1, paragrafo 6 |
Articolo 53, paragrafo 2 |
Articolo 56, paragrafo 2 |
Articolo 53, paragrafo 3 |
Articolo 56, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 53, paragrafo 4 |
Articolo 56, paragrafo 3 |
Articolo 53, paragrafo 5 |
Articolo 56, paragrafo 4 |
Articolo 53, paragrafo 6 |
Articolo 56, paragrafo 5 |
Articolo 53, paragrafo 7 |
Articolo 56, paragrafo 6 |
Articolo 53, paragrafo 8 |
Articolo 56, paragrafo 7 |
Articolo 53, paragrafo 9 |
Articolo 56, paragrafo 8 |
Articolo 54 |
— |
Articolo 55, paragrafo 1 |
Articolo 29, paragrafo 1 |
Articolo 55, paragrafo 2 |
Articolo 29, paragrafo 2 |
Articolo 55, paragrafo 3 |
— |
Articolo 55, paragrafo 4 |
Articolo 29, paragrafo 2 |
Articolo 56 |
— |
Articolo 57 |
— |
Articolo 58 |
Considerando 15 |
Articolo 59 |
— |
Articolo 60, paragrafo 1 |
Articolo 34, paragrafo 1 |
Articolo 60, paragrafo 2 |
Articolo 34, paragrafo 2 |
Articolo 60, paragrafo 3 |
Articolo 34, paragrafo 3 |
Articolo 60, paragrafo 4 |
Articolo 34, paragrafo 8 |
Articolo 60, paragrafo 5 |
Articolo 34, paragrafo 4 |
Articolo 60, paragrafo 6 |
Articolo 34, paragrafo 5 |
Articolo 61, paragrafo 1 |
Articolo 34, paragrafo 6 |
Articolo 61, paragrafo 2 |
Articolo 34, paragrafo 6 |
Articolo 62, paragrafo 1 |
Articolo 34, paragrafi 4, secondo e terzo comma; paragrafo 6, secondo comma; paragrafo 7 |
Articolo 62, paragrafo 2 |
Articolo 34, paragrafi 4, primo comma; paragrafo 5, primo comma; paragrafo 6, primo comma |
Articolo 62, paragrafo 3 |
— |
Articolo 63 |
Articolo 35 |
Articolo 64, paragrafo 1 |
Articolo 36, paragrafo 1 |
Articolo 64, paragrafo 2 |
Articolo 36, paragrafo 2 |
Articolo 65 |
— |
Articolo 66, paragrafo 1 |
Articolo 45, paragrafo 1 |
Articolo 66, paragrafo 2 |
Articolo 45, paragrafo 9 |
— |
Articolo 45, paragrafo 10 |
Articolo 66, paragrafo 3 |
Articolo 45, paragrafi 9 |
Articolo 67, paragrafo 1 |
Articolo 41, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 67, paragrafo 2 |
Articolo 42, paragrafo 3; articolo 44, paragrafo 1 |
Articolo 68 |
Articolo 41, paragrafo 3 |
Articolo 69 |
Articolo 42, paragrafo 1, lettera c); articolo 44, paragrafo 1 |
Articolo 70, paragrafo 1 |
Articolo 43, paragrafo 1, primo comma; articolo 44, paragrafo 1 |
Articolo 70, paragrafo 2 |
Articolo 43, paragrafo 1, secondo e terzo comma |
Articolo 70, paragrafo 3 |
Articolo 43, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 70, paragrafo 4 |
Articolo 43, paragrafo 5 |
Articolo 71, paragrafo 1 |
Articolo 44, paragrafo 1; articolo 70, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 71, paragrafo 2, prima frase |
Articolo 44, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 71, paragrafo 2, seconda e terza frase |
Articolo 44, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 71, paragrafo 3 |
Articolo 44, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 71, paragrafo 4 |
— |
Articolo 71, paragrafo 5, primo comma |
Articolo 44, paragrafi 6 |
Articolo 71, paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 44, paragrafo 7 |
Articolo 71, paragrafo 6 |
Articolo 44, paragrafo 8 |
Articolo 72, paragrafo 1 |
Articolo 44, paragrafo 5, primo comma |
Articolo 72, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 44, paragrafo 5, secondo e terzo comma |
Articolo 73, paragrafo 1 |
Articolo 45, paragrafo 6 |
Articolo 73, paragrafo 2 |
Articolo 46, paragrafo 2 |
Articolo 74, paragrafo 1 |
Articolo 47, paragrafo 1, prima frase, e paragrafo 5, primo comma |
Articolo 74, paragrafo 2 |
Articolo 47, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 75, paragrafo 1 |
Articolo 49, paragrafo 1 |
Articolo 75, paragrafo 2 |
Articolo 49, paragrafo 2, primo e secondo comma |
Articolo 75, paragrafo 3 |
Articolo 49, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 75, paragrafi 4, 5 e 6 |
Articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5 |
Articolo 76, paragrafo 1 |
Articolo 51, paragrafo 1 |
Articolo 76, paragrafo 2 |
Articolo 51, paragrafo 2 |
Articolo 76, paragrafo 3 |
Articolo 52, paragrafo 1 |
Articolo 76, paragrafo 4 |
— |
Articolo 76, paragrafo 5 |
Articolo 51, paragrafo 3 |
Articolo 76, paragrafo 6 |
— |
Articolo 76, paragrafo 7 |
— |
Articolo 76, paragrafo 8 |
— |
Articolo 77, paragrafo 1 |
Articolo 53, paragrafo 1 |
Articolo 77, paragrafo 2 |
Articolo 53, paragrafo 2 |
Articolo 77, paragrafo 3 |
Articolo 53, paragrafo 6 |
Articolo 77, paragrafo 4 |
Articolo 53, paragrafo 7 |
Articolo 77, paragrafo 5 |
Articolo 53, paragrafo 9 |
Articolo 77, paragrafo 6 |
— |
Articolo 78, paragrafo 1 |
Articolo 54, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 78, paragrafo 2 |
Articolo 54, paragrafo 3 |
Articolo 79, paragrafo 1 |
Articolo 53, paragrafi 4 e 5 |
Articolo 79, paragrafo 2 |
Articolo 54, paragrafi 5 e 6 |
Articolo 79, paragrafo 3 |
— |
Articolo 80, paragrafo 1 |
Articolo 53, paragrafo 3; articolo 54, paragrafo 4 |
Articolo 80, paragrafo 2 |
— |
Articolo 80, paragrafo 3 |
Articolo 53, paragrafo 3; articolo 54, paragrafo 4 |
Articolo 81, paragrafo 1 |
Articolo 52, paragrafo 2 |
Articolo 81, paragrafo 2 |
Articolo 52, paragrafo 3 |
Articolo 81, paragrafo 3 |
— |
Articolo 82, paragrafo 1 |
Articolo 55, paragrafo 1 |
Articolo 82, paragrafo 2 |
Articolo 55, paragrafo 1 |
Articolo 82, paragrafo 3 |
— |
Articolo 82, paragrafo 4 |
Considerando 1; considerando 55, paragrafo 3 |
Articolo 82, paragrafo 5 |
Articolo 55, paragrafo 2 |
Articolo 83 |
— |
Articolo 84, paragrafo 1 |
Articolo 57, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 84, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) |
Articolo 84, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) |
Articolo 84, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera c) |
Articolo 84, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera d) |
Articolo 84, paragrafo 2, lettera e) |
— |
Articolo 84, paragrafo 2, lettera f) |
Articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, lettera e) |
Articolo 84, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 57, paragrafo 2 |
Articolo 84, paragrafo 3, secondo comma |
— |
Articolo 84, paragrafo 4 |
Articolo 57, paragrafo 3 |
Articolo 84, paragrafo 5 |
— |
Articolo 85, paragrafi 1, 2, 3, 4 e articolo 86 |
Articolo 58, paragrafi da 1 a 4; articolo 59 |
Articolo 85, paragrafo 5 |
Articolo 58, paragrafo 5 |
Articolo 87 |
Articolo 38 |
Articolo 88, paragrafo 1 |
— |
Articolo 88, paragrafo 2 |
Articolo 37, prima frase |
Articolo 88, paragrafo 3 |
— |
Articolo 88, paragrafi 4 |
Articolo 37, seconda frase |
Articolo 88, paragrafi da 5 a 8 |
— |
Articolo 89 |
— |
Articolo 90 |
— |
Articolo 91 |
— |
Articolo 92 |
— |
Articolo 93 |
— |
Articolo 94 |
— |
Articolo 95 |
Articolo 61 |
Articolo 96, paragrafo 1 |
Articolo 63, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 96, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 63, paragrafo1, primo comma |
Articolo 96, paragrafo 2, secondo e terzo comma |
Articolo 63, paragrafo 1, secondo comma, prima e seconda frase |
Articolo 96, paragrafo 3 |
Articolo 63, paragrafo 2 |
Articolo 97, paragrafo 1 |
Articolo 65, paragrafo 1 |
Articolo 97, paragrafo 2 |
Articolo 60, paragrafo 2 |
Articolo 97, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 65, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 98 |
Articolo 66 |
Articolo 99, paragrafo 1 |
Articolo 72, primo comma |
Articolo 99, paragrafi da 2 a 6 |
— |
Articolo 100 |
Articolo 50 |
Articolo 101 |
— |
Articolo 102 |
— |
Articolo 103 |
Articolo 68, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 104 |
Articolo 68, paragrafo 5 |
Articolo 105, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 68, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 105, paragrafo 3 |
— |
Articolo 106, paragrafo 1 |
Articolo 71, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 106, paragrafo 2 |
— |
Articolo 106, paragrafo 3 |
Articolo 71, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 107 |
Articolo 73 |
Articolo 108 |
— |
Artt. 109 |
Articolo 74 |
Articolo 110 |
Articolo 75 |
— |
Allegati da I a X |
Allegato I (ad eccezione della prima frase) |
Allegato XII (ad eccezione della nota a piè di pagina 1) |
Prima frase dell’allegato I |
Nota a piè di pagina 1 dell’allegato XII |
Allegato II |
— |
Allegato III, lettere A, B, C, E, F, G, H, I e J |
Allegato XI |
Allegato III, lettera D |
— |
Allegato IV, punto 1, dal primo al terzo comma |
Articolo 30, paragrafo 6, primo comma |
Allegato IV, punto 1, quarto comma |
— |
Allegato IV, punto 2 |
Articolo 30, paragrafo 6, primo comma, seconda frase |
Allegato V, lettere da a) a f) |
Allegato XXIV, lettere da b) a h) |
Allegato V, lettera g) |
— |
Allegato VI |
Allegato XV |
Allegato VII |
Articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, lettere da a) a f) |
Allegato VIII (ad eccezione del punto 4) |
Allegato XXI (ad eccezione del punto 4) |
Allegato VIII, punto 4 |
Allegato XXI |
Allegato IX |
Allegato XX |
Allegato X |
Allegato XIV |
Allegato XI |
Allegato XIII |
Allegato XII |
Allegato XVI |
Allegato XIII, punto 1 |
Articolo 47, paragrafo 4 |
Allegato XIII, punto 2 |
Articolo 47, paragrafo 5 |
Allegato XIV |
Allegato XXIII |
Allegato XV |
— |
Allegato XVI |
Allegato XVI |
Allegato XVII |
Allegato XVII |
Allegato XVIII |
— |
Allegato XIX |
Allegato XVIII |
Allegato XX |
Allegato XIX |
Allegato XXI |
Allegato XXVI |
— |
Allegato XXII |
— |
Allegato XXV |
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
( 2 ) Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14).
( 3 ) Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).
( 4 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
( 5 ) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
( 6 ) Decisione 2002/205/CE della Commissione, del 4 marzo 2002, di seguito alla domanda dell’Austria di fare ricorso al regime speciale previsto dall’articolo 3 della direttiva 93/38/CEE (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 31).
( 7 ) Decisione 2004/73/CE della Commissione, del 15 gennaio 2004, relativa ad una richiesta della Repubblica federale di Germania di applicare il regime speciale di cui all’articolo 3 della direttiva 93/38/CEE (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 57).
( 8 ) Decisione 93/327/CEE della Commissione, del 13 maggio 1993, che definisce le condizioni alle quali gli enti aggiudicatori che sfruttano aree geografiche ai fini della prospezione o dell’estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido debbono comunicare alla Commissione informazioni relative agli appalti da essi aggiudicati (GU L 129 del 27.5.1993, pag. 25).
( 9 ) Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).
( 10 ) Decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli sportelli unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36).
( 11 ) Decisione della Commissione 2011/130/UE del 25 febbraio 2011 che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66).
( 12 ) Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).
( 13 ) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
( 14 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
( 15 ) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
( 16 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
( 17 ) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
( 18 ) Decisione 71/306/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che istituisce un Comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici (GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15).
( 19 ) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
( 20 ) Le informazioni delle rubriche 6, 9 e 11 sono considerate informazioni non destinate alla pubblicazione se l’ente aggiudicatore ritiene che la loro pubblicazione possa pregiudicare un interesse commerciale sensibile.