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Document 02014L0024-20240101
Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02014L0024 — IT — 01.01.2024 — 005.001
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DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 094 del 28.3.2014, pag. 65) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2170 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015 |
L 307 |
5 |
25.11.2015 |
|
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2365 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2017 |
L 337 |
19 |
19.12.2017 |
|
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1828 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2019 |
L 279 |
25 |
31.10.2019 |
|
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1952 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2021 |
L 398 |
23 |
11.11.2021 |
|
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2495 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2023 |
L |
1 |
16.11.2023 |
Rettificata da:
DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2014
sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I: |
AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI |
CAPO I: |
Ambito di applicazione e definizioni |
SEZIONE 1: |
OGGETTO E DEFINIZIONI |
Articolo 1: |
Oggetto e ambito di applicazione |
Articolo 2: |
Definizioni |
Articolo 3: |
Appalti misti |
SEZIONE 2: |
SOGLIE |
Articolo 4: |
Importi delle soglie |
Articolo 5: |
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti |
Articolo 6: |
Revisione delle soglie e dell’elenco delle autorità governative centrali |
SEZIONE 3: |
ESCLUSIONI |
Articolo 7: |
Appalti aggiudicati nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali |
Articolo 8: |
Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche |
Articolo 9: |
Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali |
Articolo 10: |
Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi |
Articolo 11: |
Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo |
Articolo 12: |
Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico |
SEZIONE 4: |
SITUAZIONI SPECIFICHE |
Sottosezione 1: |
Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo |
Articolo 13: |
Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici |
Articolo 14: |
Servizi di ricerca e sviluppo |
Sottosezione 2: |
Appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza |
Articolo 15: |
Difesa e sicurezza |
Articolo 16: |
Appalti misti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza |
Articolo 17: |
Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa e di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali |
CAPO II: |
Disposizioni generali |
Articolo 18: |
Principi per l’aggiudicazione degli appalti |
Articolo 19: |
Operatori economici |
Articolo 20: |
Appalti riservati |
Articolo 21: |
Riservatezza |
Articolo 22: |
Regole applicabili alle comunicazioni |
Articolo 23: |
Nomenclature |
Articolo 24: |
Conflitti di interesse |
TITOLO II |
DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI |
CAPO I: |
Procedure |
Articolo 25: |
Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali |
Articolo 26: |
Scelta delle procedure |
Articolo 27: |
Procedura aperta |
Articolo 28: |
Procedura ristretta |
Articolo 29: |
Procedura competitiva con negoziazione |
Articolo 30: |
Dialogo competitivo |
Articolo 31: |
Partenariati per l’innovazione |
Articolo 32: |
Uso della procedura negoziata senza pubblicazione preventiva |
CAPO II: |
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati |
Articolo 33: |
Accordi quadro |
Articolo 34: |
Sistemi dinamici di acquisizione |
Articolo 35: |
Aste elettroniche |
Articolo 36: |
Cataloghi elettronici |
Articolo 37: |
Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza |
Articolo 38: |
Appalti congiunti occasionali |
Articolo 39: |
Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi |
CAPO III: |
Svolgimento della procedura |
SEZIONE 1: |
PREPARAZIONE |
Articolo 40: |
Consultazioni preliminari di mercato |
Articolo 41: |
Partecipazione precedente di candidati o offerenti |
Articolo 42: |
Specifiche tecniche |
Articolo 43: |
Etichettature |
Articolo 44: |
Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova |
Articolo 45: |
Varianti |
Articolo 46: |
Suddivisione degli appalti in lotti |
Articolo 47: |
Fissazione di termini |
SEZIONE 2: |
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA |
Articolo 48: |
Avvisi di preinformazione |
Articolo 49: |
Bandi di gara |
Articolo 50: |
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati |
Articolo 51: |
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi |
Articolo 52: |
Pubblicazione a livello nazionale |
Articolo 53: |
Disponibilità elettronica dei documenti di gara |
Articolo 54: |
Inviti ai candidati |
Articolo 55: |
Informazione dei candidati e degli offerenti |
SEZIONE 3: |
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI |
Articolo 56: |
Principi generali |
Sottosezione 1: |
Criteri di selezione qualitativa |
Articolo 57: |
Motivi di esclusione |
Articolo 58: |
Criteri di selezione |
Articolo 59: |
Documento di gara unico europeo |
Articolo 60: |
Mezzi di prova |
Articolo 61: |
Registro online dei certificati (e-Certis) |
Articolo 62: |
Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale |
Articolo 63: |
Affidamento sulle capacità di altri soggetti |
Articolo 64: |
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato |
Sottosezione 2: |
Riduzione del numero dei candidati, di offerte e soluzioni |
Articolo 65: |
Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare |
Articolo 66: |
Riduzione del numero di offerte e soluzioni |
Sottosezione 3: |
Aggiudicazione dell’appalto |
Articolo 67: |
Criteri di aggiudicazione dell’appalto |
Articolo 68: |
Costi del ciclo di vita |
Articolo 69: |
Offerte anormalmente basse |
CAPO IV: |
Esecuzione del contratto |
Articolo 70: |
Condizioni di esecuzione dell’appalto |
Articolo 71: |
Subappalto |
Articolo 72: |
Modifica di contratti durante il periodo di validità |
Articolo 73: |
Risoluzione dei contratti |
TITOLO III: |
PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO |
CAPO I: |
Servizi sociali e altri servizi specifici |
Articolo 74: |
Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici |
Articolo 75: |
Pubblicazione degli avvisi e dei bandi |
Articolo 76: |
Principi per l’aggiudicazione degli appalti |
Articolo 77: |
Appalti riservati per determinati servizi |
CAPO II |
Regole sui concorsi di progettazione |
Articolo 78: |
Ambito di applicazione |
Articolo 79: |
Bandi e avvisi |
Articolo 80: |
Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti |
Articolo 81: |
Composizione della commissione giudicatrice |
Articolo 82: |
Decisioni della commissione giudicatrice |
TITOLO IV: |
GOVERNANCE |
Articolo 83: |
Applicazione |
Articolo 84: |
Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti |
Articolo 85: |
Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche |
Articolo 86: |
Cooperazione amministrativa |
TITOLO V: |
POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI |
Articolo 87: |
Esercizio della delega di poteri |
Articolo 88: |
Procedura d’urgenza |
Articolo 89: |
Procedura di comitato |
Articolo 90: |
Recepimento e disposizioni transitorie |
Articolo 91: |
Abrogazioni |
Articolo 92: |
Riesame |
Articolo 93: |
Entrata in vigore |
Articolo 94: |
Destinatari |
ALLEGATI |
|
ALLEGATO I |
AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI |
ALLEGATO II |
ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO 6, LETTERA a) |
ALLEGATO III |
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, LETTERA b), PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA |
ALLEGATO IV |
REQUISITI RELATIVI AGLI STRUMENTI E AGLI STRUMENTI E AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, NONCHÉ DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI |
ALLEGATO V |
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI: |
Parte A: |
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE |
Parte B: |
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE (di cui all’articolo 48) |
Parte C: |
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all’articolo 49) |
Parte D: |
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all’articolo 50) |
Parte E: |
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE (di cui all’articolo 79, paragrafo 1) |
Parte F: |
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DI UN CONCORSO (di cui all’articolo 79, paragrafo 2) |
Parte G: |
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO (di cui all’articolo 72, paragrafo 1) |
Parte H: |
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all’articolo 75, paragrafo 1) |
Parte I: |
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all’articolo 75, paragrafo 1) |
Parte J: |
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all’articolo 75, paragrafo 2) |
ALLEGATO VI |
DEVONO FIGURARE NEI DOCUMENTI DI GARA IN RELAZIONE ALLE ASTE ELETTRONICHE (articolo 35, paragrafo 4) |
ALLEGATO VII |
DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE |
ALLEGATO VIII |
CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE |
ALLEGATO IX |
CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI DALL’ARTICOLO 54 |
ALLEGATO X |
ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL’ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2 |
ALLEGATO XI |
REGISTRI |
ALLEGATO XII |
MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE |
ALLEGATO XIII |
ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 3 |
ALLEGATO XIV |
SERVIZI DI CUI ALL’ARTICOLO 74 |
ALLEGATO XV |
TAVOLA DI CONCORDANZA |
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
CAPO I
Ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
«amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;
«autorità governative centrali»: le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato I e i soggetti giuridici che sono loro succeduti qualora siano stati apportati rettifiche o emendamenti a livello nazionale;
«amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»: tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali;
«organismi di diritto pubblico»: gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
sono istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
sono dotati di personalità giuridica; e
sono finanziati per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la loro gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il loro organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico;
«appalti pubblici»: contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
«appalti pubblici di lavori»: appalti pubblici aventi per oggetto una delle seguenti azioni:
l’esecuzione, o la progettazione e l’esecuzione, di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato II;
l’esecuzione, oppure la progettazione e l’esecuzione di un’opera; oppure
la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;
«opera»: il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;
«appalti pubblici di forniture»: appalti pubblici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
«appalti pubblici di servizi»: appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al punto 6;
«operatore economico»: una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un’opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
«offerente»: un operatore economico che ha presentato un’offerta;
«candidato»: un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione;
«documento di gara»: qualsiasi documento prodotto dall’amministrazione aggiudicatrice o al quale l’amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l’avviso di preinformazione nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
«attività di centralizzazione delle committenze»: attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:
l’acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;
l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;
«attività di committenza ausiliarie»: attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interessata;
«centrale di committenza»: un’amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;
«prestatore di servizi in materia di appalti»: un organismo pubblico o privato che offre attività di committenza ausiliarie sul mercato;
«scritto» o «per iscritto»: un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
«mezzo elettronico»: uno strumento elettronico per l’elaborazione (compresa la compressione numerica) e l’archiviazione dei dati diffusi, trasmessi e ricevuti via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
«ciclo di vita»: tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione;
«concorsi di progettazione»: le procedure intese a fornire all’amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi;
«innovazione»: l’attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l’altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide per la società o a sostenere la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
«etichettatura»: qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;
«requisiti per l’etichettatura»: i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure in questione allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura.
Articolo 3
Appalti misti
I paragrafi da 3 a 5 si applicano ai contratti misti aventi per oggetto gli appalti contemplati nella presente direttiva e in altri regimi giuridici.
Nel caso di contratti misti che consistono in parte in servizi ai sensi del titolo III, capo I, e in parte in altri servizi oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.
Se parte di un determinato contratto è disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l’articolo 16 della presente direttiva.
Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico, la presente direttiva si applica, salvo se altrimenti previsto all’articolo 16, all’appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.
Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con la presente direttiva, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato dalla presente direttiva, calcolato secondo l’articolo 5, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all’articolo 4.
Articolo 4
Importi delle soglie
La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:
►M5 5 538 000 EUR ◄ per gli appalti pubblici di lavori;
►M5 143 000 EUR ◄ per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III;
►M5 221 000 EUR ◄ per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III;
750 000 EUR per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato XIV.
Articolo 5
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
Quando l’amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.
In deroga al primo comma, se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di quest’ultimo, i valori possono essere stimati al livello dell’unità in questione.
Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 4, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.
Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 4, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.
Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:
il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
oppure il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo è superiore a dodici mesi.
Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;
per gli appalti pubblici di durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.
Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.
Per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi: il valore complessivo per l’intera loro durata;
nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.
Articolo 6
Revisione delle soglie e dell’elenco delle autorità governative centrali
In conformità con il metodo di calcolo di cui all’AAP, la Commissione calcola il valore di tali soglie sulla base del valore giornaliero medio dell’euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall’AAP che sono espresse in diritti speciali di prelievo.
Al momento di effettuare la revisione ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, la Commissione inoltre rivede:
la soglia di cui all’articolo 13, primo comma, lettera a), allineandola alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori;
la soglia di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), allineandola alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.
Contestualmente, la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, i valori della soglia di cui all’articolo 4, lettera d).
In conformità con il metodo di calcolo di cui all’AAP sugli appalti pubblici, la determinazione di tali valori è basata sulla media del valore giornaliero di tali valute corrispondente alla soglia applicabile espressa in euro durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per la revisione delle soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, e per la revisione delle soglie di cui all’articolo 13, lettere a) e b), ai sensi del presente articolo, paragrafo 2.
Articolo 7
Appalti aggiudicati nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione di cui alla direttiva 2014/25/UE che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 8 a 14 di detta direttiva e sono aggiudicati per l’esercizio di tali attività, agli appalti pubblici esclusi dall’ambito di applicazione di detta direttiva in forza degli articoli 18, 23 e 34, né agli appalti aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva per il perseguimento delle seguenti attività:
servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica (compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata);
servizi finanziari identificati con i codici del CPV da 66100000-1 a 66720000-3 e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 21, lettera d), della direttiva 2014/25/UE, compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
servizi di filatelia; o
servizi logistici (servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali).
Articolo 8
Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche.
Ai fini del presente articolo, i termini «rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» hanno lo stesso significato che hanno nella direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).
Articolo 9
Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione che l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d’appalto diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:
uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali di legge, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei loro firmatari;
un’organizzazione internazionale.
Gli Stati membri comunicano tutti gli strumenti giuridici di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), alla Commissione che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 89.
Articolo 10
Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:
aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici Ai fini della presente lettera, i termini «servizi di media audiovisivi» e «fornitori di servizi di media» hanno rispettivamente lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ). Il termine «programma» ha lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, ma comprende anche i programmi radiofonici e i materiali associati ai programmi radiofonici. Inoltre, ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;
concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;
concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio ( 4 ):
consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla presente lettera, punto i), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;
servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale nello Stato membro interessato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;
concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
concernenti i contratti di lavoro;
concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;
concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale.
Articolo 11
Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice a un’altra amministrazione aggiudicatrice o a un’associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il TFUE.
Articolo 12
Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico
Un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e
nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
Si ritiene che un’amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice.
Un’amministrazione aggiudicatrice che non eserciti su una persona giuridica di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1 può nondimeno aggiudicare un appalto pubblico a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l’amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica di cui trattasi analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;
oltre l’80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi; e
nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
Ai fini del primo comma, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;
tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e
la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.
Un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; e
le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attività interessate dalla cooperazione.
Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell’attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice in questione, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull’attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell’attività, che la misura dell’attività è credibile.
Articolo 13
Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici
La presente direttiva si applica all’aggiudicazione dei seguenti contratti:
appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a ►M5 5 538 000 EUR ◄ , nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
attività che riguardano i lavori di genio civile di cui all’allegato II;
lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a ►M5 221 000 EUR ◄ allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al primo comma, lettere a) e b), garantiscono il rispetto della presente direttiva qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.
Articolo 14
Servizi di ricerca e sviluppo
La presente direttiva si applica solamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell’esercizio della sua attività, e
la prestazione del servizio è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice.
Articolo 15
Difesa e sicurezza
La presente direttiva si applica all’aggiudicazione di appalti pubblici e ai concorsi di progettazione indetti nei settori della difesa e della sicurezza, fatta eccezione per i seguenti appalti:
appalti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE;
appalti ai quali la direttiva 2009/81/CE non si applica in virtù degli articoli 8, 12 e 13 di quest’ultima.
Inoltre, in conformità dell’articolo 346, paragrafo 1, lettera a), TFUE, la presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui l’applicazione della presente direttiva obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza.
Articolo 16
Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza
Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.
Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico, per determinare il regime giuridico applicabile si applicano i seguenti criteri:
se parte di un determinato appalto è disciplinata dall’articolo 346 TFUE, l’appalto può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva, purché l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive;
se parte di un determinato appalto è disciplinata dalla direttiva 2009/81/CE, l’appalto può essere aggiudicato conformemente a tale direttiva, purché l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive. La presente lettera fa salve le soglie ed esclusioni previste dalla stessa direttiva.
La decisione di aggiudicare un appalto unico, tuttavia, non deve essere presa allo scopo di escludere appalti dall’applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.
Articolo 17
Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali
La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d’appalto diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:
un accordo o un’intesa internazionale, conclusi in conformità dei trattati, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte dei loro firmatari;
un accordo o un’intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
un’organizzazione internazionale.
Tutti gli accordi o le intese di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), sono comunicati alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 89.
CAPO II
Disposizioni generali
Articolo 18
Principi per l’aggiudicazione degli appalti
La concezione della procedura di appalto non ha l’intento di escludere quest’ultimo dall’ambito di applicazione della presente direttiva né di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura d’appalto sia effettuata con l’intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.
Articolo 19
Operatori economici
Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d’indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l’appalto di cui trattasi.
Ove necessario, le amministrazioni aggiudicatrici possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali di cui all’articolo 58, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni generali relative all’ottemperanza a tali modalità da parte degli operatori economici.
Le condizioni per l’esecuzione di un appalto da parte di tali gruppi di operatori economici, diverse da quelle imposte a singoli partecipanti, sono giustificate da motivazioni obiettive e sono proporzionate.
Articolo 20
Appalti riservati
Articolo 21
Riservatezza
Articolo 22
Regole applicabili alle comunicazioni
In deroga al primo comma, le amministrazioni aggiudicatrici non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nelle seguenti situazioni:
a causa della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono in genere gestiti dai programmi comunemente disponibili;
i programmi in grado di gestire i formati di file adatti a descrivere le offerte utilizzano formati di file che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice;
l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle amministrazioni aggiudicatrici;
i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici.
Riguardo alle comunicazioni per le quali non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del secondo comma, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una combinazione di posta o altro idoneo supporto e mezzi elettronici.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione nella misura in cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l’uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del paragrafo 5.
Spetta alle amministrazioni aggiudicatrici che richiedono, conformemente al presente paragrafo, secondo comma, mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici per la procedura di presentazione indicare i motivi di tale richiesta nella relazione unica di cui all’articolo 84. Se del caso, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario in applicazione del presente paragrafo, quarto comma.
Si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici presentino adeguate modalità alternative di accesso nelle seguenti situazioni:
se offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, conformemente all’allegato VIII, o dalla data di invio dell’invito a confermare interesse. Il testo dell’avviso o dell’invito a confermare interesse indica l’indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;
se assicurano che gli offerenti che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all’offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un’autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online; oppure
se offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.
Oltre ai requisiti di cui all’allegato IV, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione, sono messe a disposizione degli interessati;
gli Stati membri, o le amministrazioni aggiudicatrici operanti in un quadro globale stabilito dallo Stato membro in questione, specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d’aggiudicazione degli appalti specifica; il livello è proporzionato ai rischi connessi;
se gli Stati membri, o le amministrazioni aggiudicatrici operanti in un quadro globale stabilito dallo Stato membro in questione, ritengono che il livello dei rischi, valutato a norma del presente paragrafo, lettera b), è tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nella direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009/767/CE ( 7 ), create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:
le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nella decisione della Commissione 2011/130/UE ( 8 ) e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilità di convalida esistenti, che rientrano nelle responsabilità dello Stato membro. Le possibilità di convalida consentono all’amministrazione aggiudicatrice di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato.
Gli Stati membri comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione, che mette su Internet, a disposizione del pubblico, le informazioni ricevute dagli Stati membri;
in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, le amministrazioni aggiudicatrici non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l’uso di tali firme da parte degli offerenti.
Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall’autorità competente di uno Stato membro o da un altro ente responsabile del rilascio, l’autorità o l’ente competente di rilascio può stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformità dei requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2011/130/UE. Esse si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilità di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per modificare l’elenco di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere da a) a d), del presente articolo qualora gli sviluppi tecnologici rendano inadeguate le eccezioni costanti all’uso di mezzi di comunicazione elettronici ovvero, in casi eccezionali, qualora debbano essere previste nuove eccezioni a causa degli sviluppi tecnologici.
Per garantire l’interoperabilità dei formati tecnici nonché degli standard di elaborazione dei dati e di messaggistica, in particolare in un contesto transfrontaliero, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 87 per stabilire l’uso obbligatorio di tali standard tecnici specifici, in particolare per quanto riguarda l’uso della presentazione per via elettronica, i cataloghi elettronici e le modalità di autenticazione elettronica, solo se gli standard tecnici sono stati testati e hanno dimostrato un’utilità pratica. Prima di rendere obbligatorio l’uso di eventuali standard tecnici, la Commissione esamina anche accuratamente i costi che ciò può comportare, in particolare in termini di adeguamento a soluzioni esistenti in materia di appalti elettronici, comprese le infrastrutture, l’elaborazione o il software.
Articolo 23
Nomenclature
Articolo 24
Conflitti di interesse
Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un’amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto.
TITOLO II
DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI
CAPO I
Procedure
Articolo 25
Condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali
Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’AAPe dagli altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell’Unione.
Articolo 26
Scelta delle procedure
Gli Stati membri prevedono la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare una procedura competitiva con negoziazione o un dialogo competitivo nelle seguenti situazioni:
per quanto riguarda lavori, forniture o servizi che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:
le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza l’adozione di soluzioni immediatamente disponibili;
implicano progettazione o soluzioni innovative;
l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla loro natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica o a causa dei rischi ad essi connessi;
le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato VII;
per quanto riguarda lavori, forniture o servizi per i quali, in risposta a una procedura aperta o ristretta, sono presentate soltanto offerte irregolari o inaccettabili. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 57 a 64 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
In particolare sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, o che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. In particolare sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara dell’amministrazione aggiudicatrice stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
Nel caso in cui l’appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, gli Stati membri possono, in deroga al primo comma del presente paragrafo, disporre che le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali o specifiche categorie delle stesse possano indire la gara mediante un avviso di preinformazione conformemente all’articolo 48, paragrafo 2.
Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione di cui all’articolo 48, paragrafo 2, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso di preinformazione sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto mediante un «invito a confermare interesse», conformemente all’articolo 54.
Articolo 27
Procedura aperta
Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non è stato esso stesso usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all’allegato V, parte B, sezione I, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione;
l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
Articolo 28
Procedura ristretta
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse.
Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte.
Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non è usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al presente articolo, paragrafo 2, secondo comma, può essere ridotto a dieci giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nell’allegato V, parte B, sezione I, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione;
l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
Quando, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall’amministrazione aggiudicatrice, sia impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, essa può fissare:
per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.
Articolo 29
Procedura competitiva con negoziazione
Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l’oggetto dell’appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze e illustrando le caratteristiche richieste delle forniture, dei lavori o dei servizi da appaltare e specificano i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto. Indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.
Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito dell’appalto e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell’invito. Si applica l’articolo 28, paragrafi da 3 a 6.
I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.
Conformemente all’articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
Articolo 30
Dialogo competitivo
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 65. L’appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 67, paragrafo 2.
Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.
Conformemente all’articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o un offerente partecipante al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice tali offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi delle informazioni non possono avere l’effetto di modificare gli aspetti essenziali dell’offerta o dell’appalto pubblico, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni di tali aspetti, requisiti ed esigenze rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice possono essere condotte negoziazioni con l’offerente che risulta aver presentato l’offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 67, al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell’offerta attraverso il completamento dei termini del contratto, a condizione che da ciò non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto pubblico, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.
Articolo 31
Partenariati per l’innovazione
Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice identifica l’esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.
L’amministrazione aggiudicatrice può decidere di instaurare il partenariato per l’innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 65. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all’articolo 67.
Il partenariato per l’innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l’innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate.
In base a questi obiettivi, l’amministrazione aggiudicatrice può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l’innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.
I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.
Conformemente all’articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l’accordo di quest’ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.
Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall’amministrazione aggiudicatrice, che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti.
Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un partenariato per l’innovazione con più partner, l’amministrazione aggiudicatrice non rivela agli altri partner, conformemente all’articolo 21, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner nel quadro del partenariato, senza l’accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.
Articolo 32
Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione
Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti:
qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest’ultima.
Un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso a norma dell’articolo 57 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 58;
quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
la concorrenza è assente per motivi tecnici;
tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti ii) e iii) si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto;
nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
Nel caso degli appalti pubblici di forniture, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti:
qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; tuttavia, gli appalti aggiudicati in forza della presente lettera non comprendono la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;
per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali.
La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall’avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l’applicazione dell’articolo 4.
Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell’appalto iniziale.
CAPO II
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
Articolo 33
Accordi quadro
Per «accordo quadro» s’intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall’oggetto dell’accordo quadro.
Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici chiaramente individuate a tal fine nell’avviso di indizione di gara o nell’invito a confermare interesse e gli operatori economici parti dell’accordo quadro concluso.
Gli appalti basati su un accordo quadro non possono in nessun caso comportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.
Per l’aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l’operatore economico parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, esso è eseguito secondo una delle modalità seguenti:
secondo i termini e le condizioni dell’accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà tale prestazione; tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro;
se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e in parte con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita dalle amministrazioni aggiudicatrici nei documenti di gara per l’accordo quadro. La scelta in merito alla questione se specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all’accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo.
Le possibilità previste alla presente lettera, primo comma, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell’accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.
riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro, se l’accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.
I confronti competitivi di cui al paragrafo 4, lettere b) e c), si basano sulle medesime condizioni applicate all’aggiudicazione dell’accordo quadro, se necessario precisandole, e, se del caso, su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro, secondo la seguente procedura:
per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l’oggetto dell’appalto;
le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l’accordo quadro.
Articolo 34
Sistemi dinamici di acquisizione
Fermo restando l’articolo 28, si applicano i seguenti termini:
il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato;
il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte. Se del caso, si applica l’articolo 28, paragrafo 4. Non si applica l’articolo 28, paragrafi 3 e 5.
Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici:
pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
precisano nei documenti di gara almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d’acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema dinamico d’acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;
indicano un’eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;
offrono accesso libero, diretto e completo, finché il sistema è valido, ai documenti di gara a norma dell’articolo 53.
In deroga al primo comma, a condizione che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le amministrazioni aggiudicatrici possono prorogare il periodo di valutazione posto che durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara la durata del periodo prorogato che intendono applicare.
Le amministrazioni aggiudicatrici comunicano al più presto all’operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.
Esse aggiudicano l’appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per il sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell’invito a confermare interesse. Detti criteri possono, all’occorrenza, essere precisati nell’invito a presentare offerte.
L’articolo 59, paragrafi da 4 a 6, si applica per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.
Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nell’avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Esse informano la Commissione di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli di formulari:
se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l’avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;
se è posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 50.
Articolo 35
Aste elettroniche
A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici strutturano l’asta elettronica come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico.
Taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati sulla base di un trattamento automatico non sono oggetto di aste elettroniche.
Alle stesse condizioni, esse possono ricorrere all’asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all’articolo 33, paragrafo 4, lettere b) o c), e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 34.
L’asta elettronica si fonda su uno dei seguenti elementi delle offerte:
unicamente i prezzi quando l’appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;
i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell’offerta indicati nei documenti di gara quando l’appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o all’offerta con il costo più basso sulla base di un approccio costo/efficacia.
Un’offerta è considerata ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell’articolo 57, che soddisfa i criteri di selezione e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata.
In particolare sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, o che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. In particolare sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di gara stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
Un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso a norma dell’articolo 57 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 58.
Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all’asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall’ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell’invito. L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.
L’invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato.
Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.
Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l’asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:
alla data e all’ora preventivamente indicate;
quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica; oppure
quando il numero di fasi dell’asta preventivamente indicato è stato raggiunto.
Se le amministrazioni aggiudicatrici intendono dichiarare conclusa l’asta elettronica ai sensi del primo comma, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l’invito a partecipare all’asta indica il calendario di ogni fase dell’asta.
Articolo 36
Cataloghi elettronici
Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l’uso di cataloghi elettronici per alcuni tipi di appalti.
Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell’offerta.
I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice conformemente all’articolo 22.
Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le amministrazioni aggiudicatrici:
lo indicano nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di preinformazione;
indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 6, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.
Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano uno dei seguenti metodi:
invitare gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; o
comunicare agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione; a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all’accordo quadro.
Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono un adeguato lasso di tempo tra la notifica e l’effettiva raccolta di informazioni.
Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, le amministrazioni aggiudicatrici presentano le informazioni raccolte all’offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l’offerta così costituita non contiene errori materiali.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 5, sempre che la richiesta di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice. Tale catalogo è completato successivamente dai candidati, qualora siano stati avvertiti dell’intenzione dell’amministrazione aggiudicatrice di costituire offerte attraverso la procedura di cui al paragrafo 4, lettera b).
Articolo 37
Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza
Gli Stati membri possono altresì prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e servizi mediante contratti aggiudicati da una centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti da una centrale di committenza oppure, nella misura stabilita all’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, mediante un accordo quadro concluso da una centrale di committenza che offre l’attività di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14, lettera b). Qualora un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza possa essere utilizzato da altre amministrazioni aggiudicatrici, ciò viene indicato nell’avviso di indizione di gara per l’istituzione di tale sistema dinamico di acquisizione.
In relazione al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che determinati appalti siano realizzati mediante ricorso alle centrali di committenza o a una o più centrali di committenza specifiche.
Inoltre un’amministrazione aggiudicatrice rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture o servizi mediante appalti aggiudicati dalla centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti dalla centrale di committenza oppure, nella misura stabilita all’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, mediante un accordo quadro concluso dalla centrale di committenza che offre l’attività di centralizzazione delle committenze di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14, lettera b).
Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice in questione è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle parti da essa svolte, quali:
l’aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;
lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;
ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, lettera a) o b), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell’accordo quadro svolgerà un determinato compito nell’ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.
Tali appalti pubblici di servizi possono altresì includere la fornitura di attività di committenza ausiliarie.
Articolo 38
Appalti congiunti occasionali
Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle amministrazioni aggiudicatrici interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
Articolo 39
Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi
Le amministrazioni aggiudicatrici non si avvalgono dei mezzi previsti nel presente articolo al fine di eludere l’applicazione di norme di diritto pubblico vincolanti conformi al diritto dell’Unione, cui sono soggette nel loro Stato membro.
Per quanto riguarda le attività di centralizzazione delle committenze offerte da una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro rispetto all’amministrazione aggiudicatrice, gli Stati membri possono tuttavia scegliere di specificare che le rispettive amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere unicamente alle attività di centralizzazione delle committenze definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14, lettera a) o b).
Le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui la centrale di committenza è ubicata si applicano altresì:
all’aggiudicazione di un appalto nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione;
allo svolgimento di una riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro;
alla determinazione, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, lettera a) o b), di quale, tra gli operatori economici parte dell’accordo quadro, svolgerà un determinato compito.
Varie amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente. Possono altresì, nella misura stabilita all’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, aggiudicare appalti basati sull’accordo quadro o sul sistema dinamico di acquisizione. A meno che gli elementi necessari non siano stati regolamentati da un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri interessati, le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti concludono un accordo che determina:
le responsabilità delle parti e le pertinenti disposizioni nazionali applicabili;
l’organizzazione interna della procedura di aggiudicazione degli appalti, compresa la gestione della procedura, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto, e la conclusione dei contratti.
Un’amministrazione aggiudicatrice partecipante rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture e servizi da un’amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura d’appalto. Nel determinare le responsabilità e la legge nazionale applicabile di cui alla lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti possono assegnarsi tra loro responsabilità specifiche e determinare le disposizioni nazionali applicabili del diritto nazionale dei loro rispettivi Stati membri. L’assegnazione delle responsabilità e il diritto nazionale di conseguenza applicabile sono menzionate nei documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente.
Se più amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ), o altri soggetti istituiti in base al diritto dell’Unione, le amministrazioni aggiudicatrici che partecipano, con una decisione dell’organo competente del soggetto congiunto, si accordano sulle norme nazionali applicabili alle procedure d’appalto di uno dei seguenti Stati membri:
le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;
le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attività.
L’accordo di cui al primo comma può essere reso applicabile per un periodo indeterminato, quando è fissato nell’atto costitutivo del soggetto congiunto, o limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o più aggiudicazioni di singoli appalti.
CAPO III
Svolgimento della procedura
Articolo 40
Consultazioni preliminari di mercato
Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell’appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.
A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono ad esempio sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l’effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
Articolo 41
Partecipazione precedente di candidati o offerenti
Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito una consulenza all’amministrazione aggiudicatrice, nel contesto dell’articolo 40 o meno, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente in questione.
Tali misure includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l’offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell’obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.
Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate nella relazione unica prevista ai sensi dell’articolo 84.
Articolo 42
Specifiche tecniche
Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del suo ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.
Le specifiche tecniche possono altresì indicare se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.
Per tutti gli appalti destinati all’uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un’amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.
Qualora i requisiti di accessibilità obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell’Unione, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento ad esse per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.
Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell’Unione europea le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:
in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l’appalto;
mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;
in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;
mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.
Nella propria offerta, l’offerente è tenuto a provare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 44, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell’amministrazione aggiudicatrice.
Articolo 43
Etichettature
Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, un’etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i requisiti per l’etichettatura riguardino soltanto i criteri connessi all’oggetto del contratto e siano idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto;
i requisiti per l’etichettatura siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti governativi, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;
i requisiti per l’etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l’operatore economico che richiede l’etichettatura non può esercitare un’influenza determinante.
Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l’etichettatura, indicano a quali requisiti per l’etichettatura si fa riferimento.
Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un’etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti per l’etichettatura equivalenti.
Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l’etichettatura specifica indicata dall’amministrazione aggiudicatrice o un’etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi non attribuibili all’operatore economico in questione, l’amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova idonei, che possono includere una documentazione tecnica del fabbricante, a condizione che l’operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi che deve prestare soddisfano i requisiti dell’etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall’amministrazione aggiudicatrice.
Articolo 44
Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova
Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformità equivalenti.
Ai fini del presente paragrafo, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese calibratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ).
Articolo 45
Varianti
Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.
Articolo 46
Suddivisione degli appalti in lotti
Tranne che per gli appalti la cui suddivisione sia stata resa obbligatoria a norma del paragrafo 4 del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici indicano i motivi principali della loro decisione di non suddividere in lotti; tali motivi sono riportati nei documenti di gara o nella relazione unica di cui all’articolo 84.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora l’applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l’aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.
Articolo 47
Fissazione di termini
Le amministrazioni aggiudicatrici prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:.
se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 27, paragrafo 3, e 28, paragrafo 6, il termine è di quattro giorni;
qualora siano effettuate modifiche significative ai documenti di gara.
La durata della proroga è proporzionale all’importanza delle informazioni o delle modifiche.
Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.
Articolo 48
Avvisi di preinformazione
Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, purché l’avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:
si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;
indica che l’appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
contiene, oltre alle informazioni di cui all’allegato V, parte B, sezione I, le informazioni di cui all’allegato V, parte B, sezione II;
è stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell’invito a confermare interesse di cui all’articolo 54, paragrafo 1.
Tali avvisi non sono pubblicati su un profilo di committente. Tuttavia un’eventuale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell’articolo 52 può essere effettuata sul profilo del committente.
Il periodo coperto dall’avviso di preinformazione può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso di preinformazione di cui all’articolo 75, paragrafo 1, lettera b), può coprire un periodo più lungo di dodici mesi.
Articolo 49
Bandi di gara
I bandi di gara sono utilizzati come mezzo di indizione per tutte le procedure, fatti salvi l’articolo 26, paragrafo 5, secondo comma, e l’articolo 32. Essi contengono le informazioni di cui all’allegato V, parte C, e sono pubblicati conformemente all’articolo 51.
Articolo 50
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Tali avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato V, parte D, e sono pubblicati conformemente alle disposizioni dell’articolo 51.
Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità dell’articolo 33, le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall’obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo. Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici raggruppino gli avvisi sui risultati della procedura d’appalto per gli appalti fondati sull’accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.
Articolo 51
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 89, paragrafo 2.
L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all’articolo 48, paragrafo 2, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 34, paragrafo 4, lettera a), continuino ad essere pubblicati:
nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all’articolo 50 che indichi che nei dodici mesi coperti dall’avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l’avviso di preinformazione di cui all’articolo 75, paragrafo 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all’articolo 50, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall’indizione di gara;
nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.
L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea rilascia all’amministrazione aggiudicatrice una conferma della ricezione dell’avviso e della pubblicazione dell’informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.
Articolo 52
Pubblicazione a livello nazionale
Articolo 53
Disponibilità elettronica dei documenti di gara
Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell’avviso o nell’invito a confermare interesse che i documenti di gara in questione saranno trasmessi per vie diverse da quella elettronica conformemente al presente articolo, paragrafo 2. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all’articolo 27, paragrafo 3, all’articolo 28, paragrafo 6, e all’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma.
Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l’articolo 21, paragrafo 2, della presente direttiva, queste indicano nell’avviso o nell’invito a confermare interesse quali misure richiedono al fine di proteggere la natura confidenziale delle informazioni e in che modo è possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui all’articolo 27, paragrafo 3, all’articolo 28, paragrafo 6, e all’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma.
Articolo 54
Inviti ai candidati
Se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermare nuovamente interesse.
Articolo 55
Informazione dei candidati e degli offerenti
Su richiesta del candidato od offerente interessato, l’amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta:
ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione,
ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 42, paragrafi 5 e 6, i motivi della sua decisione di non equivalenza o della sua decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali,
ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro,
ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, lo svolgimento e l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.
Articolo 56
Principi generali
Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 67 a 69, purché l’amministrazione aggiudicatrice abbia verificato conformemente agli articoli da 59 a 61 che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l’offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell’articolo 45;
l’offerta proviene da un offerente che non è escluso conformemente all’articolo 57 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 58 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all’articolo 65.
L’amministrazione aggiudicatrice può decidere di non aggiudicare un appalto all’offerente che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all’articolo 18, paragrafo 2.
Gli Stati membri possono escludere o limitare l’uso della procedura di cui al primo comma per determinati tipi di appalti o a circostanze specifiche.
Articolo 57
Motivi di esclusione
Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio ( 11 );
corruzione, quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea ( 12 ) e all’articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio ( 13 ); nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’operatore economico;
frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ( 14 );
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ( 15 ) ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all’articolo 4 di detta decisione quadro;
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 );
lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ).
L’obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.
Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d’appalto un operatore economico se l’amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.
Il presente paragrafo non è più applicabile quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.
Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un’esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l’operatore economico sia stato informato dell’importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell’offerta.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:
ove l’amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all’articolo 18, paragrafo 2;
se l’operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;
se l’amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;
se l’amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;
se un conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 24 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;
se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 41 non può essere risolta con altre misure meno intrusive;
se l’operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;
se l’operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all’articolo 59; o
se l’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell’amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell’appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un’influenza notevole sulle decisioni riguardanti l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione.
Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilità che l’amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che l’operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui alla lettera b).
Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4.
A tal fine, l’operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell’illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l’operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.
Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.
Articolo 58
Criteri di selezione
I criteri di selezione possono riguardare:
abilitazione all’esercizio dell’attività professionale;
capacità economica e finanziaria;
capacità tecniche e professionali.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre agli operatori economici, come requisiti di partecipazione, unicamente i criteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le amministrazioni aggiudicatrici limitano i requisiti a quelli adeguati per assicurare che un candidato o un offerente abbia la capacità giuridica e finanziaria e le competenze tecniche e professionali necessarie per eseguire l’appalto da aggiudicare. Tutti i requisiti sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto.
Nelle procedure di appalto per servizi, se gli operatori economici devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d’origine il servizio in questione, l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione di cui trattasi.
Il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere non supera il doppio del valore stimato dell’appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi o forniture. L’amministrazione aggiudicatrice indica i motivi principali di tale requisito nei documenti di gara o nella relazione unica di cui all’articolo 84.
Ad esempio è possibile tenere conto del rapporto tra attività e passività se l’amministrazione aggiudicatrice specifica, nei documenti di gara, i metodi e i criteri per prendere in considerazione tale rapporto. Tali metodi e criteri sono trasparenti, oggettivi e non discriminatori.
Per gli appalti divisi in lotti il presente articolo si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice può fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente.
Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al secondo comma del presente paragrafo è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell’accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al secondo comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell’ambito di tale sistema.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in particolare, che gli operatori economici dispongano di un livello sufficiente di esperienza comprovato da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza. Un’amministrazione aggiudicatrice può ritenere che un operatore economico non possieda le capacità professionali richieste quando essa abbia accertato che l’operatore economico ha conflitti di interesse che possono influire negativamente sull’esecuzione del contratto.
Nelle procedure d’appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l’installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.
Articolo 59
Documento di gara unico europeo
Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici accettano il documento di gara unico europeo (DGUE) che consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico in questione soddisfa le seguenti condizioni:
non si trova in una delle situazioni di cui all’articolo 57, nei quali casi gli operatori economici devono o possono essere esclusi;
soddisfa i pertinenti criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 58;
se del caso, soddisfa le norme e i criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 65.
Se l’operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti a norma dell’articolo 63, nel DGUE sono comprese altresì le informazioni di cui al presente paragrafo, primo comma, in relazione a tali soggetti.
Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico, in cui si attesta che il pertinente motivo di esclusione non si applica e/o che il pertinente criterio di selezione è soddisfatto, e fornisce le informazioni rilevanti come richiesto dall’amministrazione aggiudicatrice. Il DGUE indica inoltre l’autorità pubblica o il terzo responsabile per determinare il documento complementare e include una dichiarazione formale secondo cui l’operatore economico sarà in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti complementari.
Se l’amministrazione aggiudicatrice può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo a una banca dati a norma del paragrafo 5, il DGUE riporta altresì le informazioni richieste a tale scopo, quali l’indirizzo Internet della banca dati, eventuali dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.
Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d’appalto precedente purché confermino che le informazione ivi contenute sono tuttora valide.
Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica.
Se del caso, la Commissione formula proposte per soluzioni volte a ottimizzare l’accesso transfrontaliero a tali banche dati e l’utilizzo di certificati e attestati nel mercato interno.
Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, o dell’articolo 33, paragrafo 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all’articolo 60 e, se del caso, all’articolo 62. L’amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati ricevuti ai sensi degli articoli 60 e 62.
In deroga al paragrafo 4, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari qualora l’amministrazione aggiudicatrice, avendo aggiudicato l’appalto o concluso l’accordo quadro, possieda già tali documenti.
Ai fini del primo comma, gli Stati membri garantiscono che le banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici e che possono essere consultate dalle rispettive amministrazioni aggiudicatrici possano essere consultate altresì, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri.
Articolo 60
Mezzi di prova
Le amministrazioni aggiudicatrici non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo e all’articolo 62. Conformemente all’articolo 63, gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all’amministrazione aggiudicatrice che essi disporranno delle risorse necessarie.
Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all’operatore economico di nessuno dei casi di cui all’articolo 57:
per quanto riguarda il paragrafo 1 di detto articolo, un estratto del registro pertinente, come l’estratto del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d’origine o di provenienza, da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
per quanto riguarda il paragrafo 2 e il paragrafo 4, lettera b), di detto articolo, un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro o del paese in questione;
Se lo Stato membro o il paese in questione non rilascia tali documenti o certificati, o se questi non coprono tutti casi di cui all’articolo 57, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 57, paragrafo 4, lettera b), dell’articolo 57, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri o i paesi in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato nello Stato membro o nel paese d’origine o nello Stato membro o nel paese in cui l’operatore economico è stabilito.
Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al presente paragrafo non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti all’articolo 57, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 57, paragrafo 4, lettera b). Tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis) di cui all’articolo 61.
L’operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice.
Articolo 61
Registro online dei certificati (e-Certis)
Articolo 62
Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale
Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, l’amministrazione aggiudicatrice accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.
Articolo 63
Affidamento sulle capacità di altri soggetti
L’amministrazione aggiudicatrice verifica, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 57. L’amministrazione aggiudicatrice impone che l’operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione. L’amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione.
Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere che l’operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell’esecuzione del contratto.
Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 19, paragrafo 2, può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
Articolo 64
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato
Essi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’indirizzo dell’organismo di certificazione o del soggetto responsabile dell’elenco ufficiale al quale le domande vanno presentate.
Gli Stati membri adeguano parimenti tali condizioni all’articolo 63 per le domande di iscrizione presentate da operatori economici facenti parte di un raggruppamento e che dispongono di mezzi forniti loro dalle altre società del raggruppamento. Detti operatori devono in tal caso dimostrare all’autorità che istituisce l’elenco ufficiale che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all’elenco ufficiale e che tali società continueranno a soddisfare, durante detta durata, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti dall’elenco ufficiale o dal certificato di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione.
Tali certificati indicano le referenze che consentono agli operatori economici l’iscrizione nell’elenco ufficiale o di ottenere la certificazione nonché la relativa classificazione.
Le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri applicano il paragrafo 3 e il primo comma del presente paragrafo soltanto agli operatori economici stabiliti nello Stato membro che detiene l’elenco ufficiale.
Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono informati entro un termine ragionevolmente breve della decisione dell’autorità che redige l’elenco ufficiale o dell’organismo di certificazione competente.
Articolo 65
Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare
Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati è cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l’innovazione il numero minimo di candidati è tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza.
Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all’articolo 58, paragrafo 5 è inferiore al numero minimo, l’amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. L’amministrazione aggiudicatrice non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.
Articolo 66
Riduzione del numero di offerte e soluzioni
Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, o di soluzioni da discutere di cui all’articolo 30, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.
Articolo 67
Criteri di aggiudicazione dell’appalto
L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’articolo 68, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione Tra tali criteri possono rientrare ad esempio:
la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, e la commercializzazione e relative condizioni;
organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto; o
servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.
L’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
Gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici non possano usare solo il prezzo o il costo come unico criterio di aggiudicazione o limitarne l’uso a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o a determinati tipi di appalto.
I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti:
nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi; o
in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita,
anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.
Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.
Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l’amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.
Articolo 68
Costi del ciclo di vita
I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
costi sostenuti dall’amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
costi relativi all’acquisizione;
costi connessi all’utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
costi di manutenzione;
costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato; tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.
Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali soddisfa tutte le seguenti condizioni:
è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. In particolare, qualora non sia stato istituito per un’applicazione ripetuta o continua, non favorisce né svantaggia indebitamente taluni operatori economici;
è accessibile a tutte le parti interessate;
i dati richiesti possono essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di paesi terzi parti dell’AAP o di altri accordi internazionali che l’Unione è tenuta a rispettare.
Un elenco di tali atti legislativi e, ove necessario, degli atti delegati che li integrano è contenuto nell’allegato XIII. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 riguardo all’aggiornamento di tale elenco, qualora un aggiornamento si renda necessario a causa dell’adozione di nuova legislazione che rende obbligatorio un metodo comune o a causa dell’abrogazione o della modifica degli atti giuridici esistenti.
Articolo 69
Offerte anormalmente basse
Le spiegazioni di cui al paragrafo 1 possono, in particolare, riferirsi a:
l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori,
l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente;
il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2;
il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 71;
l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato.
L’amministrazione aggiudicatrice respinge l’offerta se ha accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili di cui all’articolo 18, paragrafo 2.
CAPO IV
Esecuzione dell’appalto
Articolo 70
Condizioni di esecuzione dell’appalto
Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, purché collegate all’oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, e indicate nell’avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all’innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all’occupazione.
Articolo 71
Subappalto
Fermo restando il primo comma, gli Stati membri possono imporre direttamente al contraente principale l’obbligo di trasmettere le informazioni richieste.
Ove necessario ai fini del paragrafo 6, lettera b), del presente articolo, le informazioni richieste sono accompagnate dalle autodichiarazioni dei subappaltatori come previsto all’articolo 59. Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo possono prevedere che i subappaltatori presentati a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto forniscano i certificati e gli altri documenti complementari invece dell’autodichiarazione.
Il primo comma non si applica ai fornitori.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono estendere o possono essere obbligate dagli Stati membri a estendere gli obblighi previsti al primo comma, ad esempio:
ai contratti di fornitura, ai contratti di servizi diversi da quelli riguardanti servizi da fornire presso gli impianti sotto la diretta supervisione dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero ai fornitori coinvolti in contratti di lavori o di servizi;
ai subappaltatori dei subappaltatori del contraente principale o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti.
Al fine di evitare violazioni degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate misure adeguate quali le seguenti:
se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e contraente principale, lo Stato membro interessato provvede a che le norme pertinenti siano applicate in conformità delle condizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 2;
le amministrazioni aggiudicatrici possono, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, verificare o essere obbligate dagli Stati membri a verificare se sussistono motivi di esclusione dei subappaltatori a norma dell’articolo 57. In tali casi le amministrazioni aggiudicatrici impongono all’operatore economico di sostituire i subappaltatori in merito ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi obbligatori di esclusione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre o essere obbligate da uno Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca i subappaltatori in relazione ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi non obbligatori di esclusione.
Articolo 72
Modifica di contratti durante il periodo di validità
I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d’appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti:
se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro;
per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente:
risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto iniziale; e
comporti per l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
Tuttavia, l’eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50 % del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;
ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;
la modifica non altera la natura generale del contratto;
l’eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50 % del valore del contratto iniziale o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;
se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);
all’aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della presente direttiva; o
nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice stessa si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale a norma dell’articolo 71;
se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4.
Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al presente paragrafo, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato V, parte G, ed è pubblicato conformemente all’articolo 51.
Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura d’appalto a norma della presente direttiva se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:
le soglie fissate all’articolo 4; e
il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.
Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell’accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell’accordo quadro;
la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto o dell’accordo quadro;
se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d).
Articolo 73
Risoluzione dei contratti
Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la possibilità,almeno nelle seguenti circostanze e alle condizioni stabilite dal diritto nazionale applicabile, di risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, qualora:
il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 72;
l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d’appalto;
l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all’aggiudicatario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati e dalla presente direttiva come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE.
TITOLO III
PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO
CAPO I
Servizi sociali e altri servizi specifici
Articolo 74
Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
Gli appalti pubblici di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato XIV sono aggiudicati in conformità del presente capo quando il valore di tali contratti sia pari o superiore alla soglia indicata all’articolo 4, lettera d).
Articolo 75
Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui all’articolo 74 rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:
mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui all’allegato V, parte H, conformemente ai modelli di formulari di cui all’articolo 51; o
mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera continua e contiene le informazioni di cui all’allegato V, parte I. L’avviso di preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto.
Il primo comma non si applica tuttavia allorché una procedura negoziata senza previa pubblicazione potrebbe essere stata utilizzata conformemente all’articolo 32 per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
Articolo 76
Principi per l’aggiudicazione degli appalti
Articolo 77
Appalti riservati per determinati servizi
Un’organizzazione di cui al paragrafo 1 deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
il suo obiettivo è il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al paragrafo 1;
i profitti sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;
le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati; e
l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.
CAPO II
Regole sui concorsi di progettazione
Articolo 78
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica:
ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
Nei casi di cui al presente articolo, primo comma, lettera a), la soglia di cui all’articolo 4 è calcolata sulla base del valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti.
Nei casi di cui al presente articolo, primo comma, lettera b), la soglia è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia annunciato l’intenzione di aggiudicare tale appalto nel bando di concorso.
Articolo 79
Bandi e avvisi
Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, ciò è riportato nell’avviso o nel bando di concorso.
Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all’aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.
Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 89, paragrafo 2.
Articolo 80
Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti
L’ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:
al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
dal fatto che i partecipanti, secondo il diritto dello Stato membro in cui si svolge il concorso, debbano essere persone fisiche o persone giuridiche.
Articolo 81
Composizione della commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso di progettazione. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.
Articolo 82
Decisioni della commissione giudicatrice
TITOLO IV
GOVERNANCE
Articolo 83
Applicazione
Se le autorità o le strutture di controllo individuano di propria iniziativa o sulla base di informazioni pervenute violazioni specifiche o problemi sistemici, hanno il potere di segnalare tali problemi ad autorità nazionali di controllo, organi giurisdizionali e altre autorità o strutture idonee quali il Mediatore, i parlamenti nazionali o le relative commissioni.
Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di controllo contenente se del caso informazioni sulle cause più frequenti di scorretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l’accertamento e l’adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti.
La Commissione può chiedere agli Stati membri, al massimo ogni tre anni, informazioni sull’attuazione pratica delle politiche strategiche nazionali in materia di appalti strategici.
Ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 4 del presente articolo, le «PMI» sono da intendersi quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 18 ).
Sulla base delle informazioni ricevute a norma del presente paragrafo, la Commissione pubblica a intervalli regolari una relazione sull’attuazione delle politiche nazionali in materia di appalti e sulle relative migliori prassi nel mercato interno.
Gli Stati membri provvedono affinché:
siano disponibili gratuitamente orientamenti e informazioni per l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione sugli appalti pubblici, al fine di assistere le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici, in particolare le PMI, nella corretta applicazione della normativa dell’Unione in materia, e
sia disponibile il sostegno alle amministrazioni aggiudicatrici per quanto riguarda la pianificazione e la conduzione delle procedure d’appalto.
Le amministrazioni aggiudicatrici conservano, almeno per la durata del contratto, copie di tutti i contratti conclusi aventi un valore pari o superiore a:
1 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di forniture o di servizi;
10 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di lavori.
Le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono l’accesso a tali contratti; tuttavia, è possibile negare l’accesso a informazioni e documenti specifici nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali o dell’Unione applicabili in materia di accesso ai documenti e protezione dei dati.
Articolo 84
Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
Per ogni appalto od ogni accordo quadro contemplato dalla presente direttiva e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, l’amministrazione aggiudicatrice redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:
il nome e l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto e il valore dell’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli articoli 65 e 66, ossia:
i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;
i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione;
i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
il nome dell’aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell’appalto o dell’accordo quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;
per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all’articolo 26 che giustificano il ricorso a tali procedure;
per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all’articolo 32 che giustificano il ricorso a tali procedure;
eventualmente, le ragioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;
eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici;
eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.
La relazione non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, o dell’articolo 33, paragrafo 4, lettera a).
Nella misura in cui l’avviso di aggiudicazione dell’appalto stilato a norma dell’articolo 50 o dell’articolo 75, paragrafo 2, contiene le informazioni richieste al presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici possono fare riferimento a tale avviso.
Articolo 85
Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche
Se la qualità e la completezza dei dati di cui al presente paragrafo, primo comma, non sono conformi agli obblighi stabiliti all’articolo 48, paragrafo 1, all’articolo 49, all’articolo 50, paragrafo 1, all’articolo 75, paragrafo 2, e all’articolo 79, paragrafo 3, la Commissione chiede informazioni complementari allo Stato membro interessato. Entro un termine ragionevole, lo Stato membro interessato fornisce le informazioni statistiche mancanti richieste dalla Commissione.
Tale relazione può essere inserita nella relazione di cui all’articolo 83, paragrafo 3.
Tali informazioni possono essere inserite nella relazione di cui all’articolo 83, paragrafo 3.
Articolo 86
Cooperazione amministrativa
TITOLO V
POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 87
Esercizio della delega
Articolo 88
Procedura d’urgenza
Articolo 89
Procedura di comitato
Articolo 90
Recepimento e disposizioni transitorie
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono rinviare l’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, per le centrali di committenza fino al 18 aprile 2017.
Se uno Stato membro decide di rinviare l’applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, tale Stato membro garantisce che le amministrazioni aggiudicatrici possano scegliere tra i mezzi di comunicazione seguenti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:
mezzi elettronici conformemente all’articolo 22;
posta o altro idoneo supporto;
fax;
una combinazione di questi mezzi.
Articolo 91
Abrogazioni
La direttiva 2004/18/CE è abrogata a decorrere dal18 aprile 2016.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XV.
Articolo 92
Riesame
La Commissione riesamina gli effetti economici sul mercato interno, in particolare in relazione a fattori quali l’aggiudicazione di appalti transfrontalieri e i costi di transazione, derivanti dall’applicazione delle soglie di cui all’articolo 4 e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.
La Commissione valuta, ove possibile e opportuno, se proporre un aumento degli importi delle soglie applicabili in virtù dell’AAP durante il successivo ciclo di negoziati. In caso di qualsiasi modifica delle soglie degli appalti applicabili in virtù dell’AAP, alla relazione, se del caso, fa seguito una proposta di atto giuridico che modifica le soglie definite nella presente direttiva.
Articolo 93
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 94
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI
BELGIO
1. Services publics fédéraux (Ministeri): |
1. Federale Overheidsdiensten (Ministeri): |
SPF Chancellerie du Premier ministre; |
FOD Kanselarij van de Eerste Minister; |
SPF Personnel e Organisation; |
FOD Kanselarij Personeel en Organisatie; |
SPF Budget e Contrôle de la Gestion; |
FOD Budget en Beheerscontrole; |
SPF Technologie de l’Information e de la Communication (Fedict); |
FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict); |
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur e Coopération au Développement; |
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; |
SPF Intérieur; |
FOD Binnenlandse Zaken; |
SPF Finances; |
FOD Financiën; |
SPF Mobilité e Transports; |
FOD Mobiliteit en Vervoer; |
SPF Emploi, Travail e Concertation sociale; |
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg |
SPF Sécurité Sociale e Institutions publiques de Sécurité Sociale; |
FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid |
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire e Environnement; |
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; |
SPF Justice; |
FOD Justitie; |
SPF Economie, PME, Classes moyennes e Energie; |
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; |
Ministère de la Défense; |
Ministerie van Landsverdediging; |
Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté e Economie sociale; |
Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie; |
Service public fédéral de Programmation Développement durable; |
Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling; |
Service public fédéral de Programmation Politique scientifique; |
Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid; |
2. Régie des Bâtiments; |
2. Regie der Gebouwen; |
Office national de Sécurité sociale; |
Rijksdienst voor sociale Zekerheid; |
Institut national d’Assurance sociales pour travailleurs indépendants |
Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen; |
Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité; |
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; |
Office national des Pensions; |
Rijksdienst voor Pensioenen; |
Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité; |
Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering; |
Fond des Maladies professionnelles; |
Fonds voor Beroepsziekten; |
Office national de l’Emploi; |
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening |
BULGARIA
Администрация на Народното събрание
Aдминистрация на Президента
Администрация на Министерския съвет
Конституционен съд
Българска народна банка
Министерство на външните работи
Министерство на вътрешните работи
Министерство на държавната администрация и административната реформа
Министерство на извънредните ситуации
Министерство на земеделието и храните
Министерство на здравеопазването
Министерство на икономиката и енергетиката
Министерство на културата
Министерство на образованието и науката
Министерство на околната среда и водите
Министерство на отбраната
Министерство на правосъдието
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на транспорта
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на финансите
Agenzie statali, commissioni statali, agenzie esecutive e altre autorità statali istituite per legge o per decreto del Consiglio dei ministri aventi una funzione relativa all’esercizio del potere esecutivo:
Агенция за ядрено регулиране
Висшата атестационна комисия
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
Държавна комисия по сигурността на информацията
Комисия за защита на конкуренцията
Комисия за защита на личните данни
Комисия за защита от дискриминация
Комисия за регулиране на съобщенията
Комисия за финансов надзор
Патентно ведомство на Република България
Сметна палата на Република България
Агенция за приватизация
Агенция за следприватизационен контрол
Български институт по метрология
Държавна агенция «Архиви»
Държавна агенция «Държавен резерв и военновременни запаси»
Държавна агенция «Национална сигурност»
Държавна агенция за бежанците
Държавна агенция за българите в чужбина
Държавна агенция за закрила на детето
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Държавна агенция за младежта и спорта
Държавна агенция по горите
Държавна агенция по туризма
Държавна комисия по стоковите борси и тържища
Институт по публична администрация и европейска интеграция
Национален статистически институт
Национална агенция за оценяване и акредитация
Националната агенция за професионално образование и обучение
Национална комисия за борба с трафика на хора
Агенция «Митници»
Агенция за държавна и финансова инспекция
Агенция за държавни вземания
Агенция за социално подпомагане
Агенция за хората с увреждания
Агенция по вписванията
Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенция по енергийна ефективност
Агенция по заетостта
Агенция по обществени поръчки
Българска агенция за инвестиции
Главна дирекция «Гражданска въздухоплавателна администрация»
Дирекция «Материално-техническо осигуряване и социално обслужване» на Министерство на вътрешните работи
Дирекция «Оперативно издирване» на Министерство на вътрешните работи
Дирекция «Финансово-ресурсно осигуряване» на Министерство на вътрешните работи
Дирекция за национален строителен контрол
Държавна комисия по хазарта
Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация»
Изпълнителна агенция «Борба с градушките»
Изпълнителна агенция «Българска служба за акредитация»
Изпълнителна агенция «Военни клубове и информация»
Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда»
Изпълнителна агенция «Държавна собственост на Министерството на отбраната»
Изпълнителна агенция «Железопътна администрация»
Изпълнителна агенция «Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества»
Изпълнителна агенция «Морска администрация»
Изпълнителна агенция «Национален филмов център»
Изпълнителна агенция «Пристанищна администрация»
Изпълнителна агенция «Проучване и поддържане на река Дунав»
Изпълнителна агенция «Социални дейности на Министерството на отбраната»
Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Изпълнителна агенция по лекарствата
Изпълнителна агенция по лозата и виното
Изпълнителна агенция по околна среда
Изпълнителна агенция по почвените ресурси
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Изпълнителна агенция по трансплантация
Изпълнителна агенция по хидромелиорации
Комисията за защита на потребителите
Контролно-техническата инспекция
Национален център за информация и документация
Национален център по радиобиология и радиационна защита
Национална агенция за приходите
Национална ветеринарномедицинска служба
Национална служба «Полиция»
Национална служба «Пожарна безопасност и защита на населението»
Национална служба за растителна защита
Национална служба за съвети в земеделието
Национална служба по зърното и фуражите
Служба «Военна информация»
Служба «Военна полиция»
Фонд «Републиканска пътна инфраструктура»
Авиоотряд 28
REPUBBLICA CECA
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo obrany
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Poslanecká sněmovna PČR
Senát PČR
Kancelář prezidenta
Český statistický úřad
Český úřad zeměměřičský a katastrální
Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad pro ochranu osobních údajů
Bezpečnostní informační služba
Národní bezpečnostní úřad
Česká akademie věd
Vězeňská služba
Český báňský úřad
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Správa státních hmotných rezerv
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Česká národní banka
Energetický regulační úřad
Úřad vlády České republiky
Ústavní soud
Nejvyšší soud
Nejvyšší správní soud
Nejvyšší státní zastupitelství
Nejvyšší kontrolní úřad
Kancelář Veřejného ochránce práv
Grantová agentura České republiky
Státní úřad inspekce práce
Český telekomunikační úřad
DANIMARCA
Folketinget
Rigsrevisionen
Statsministeriet
Udenrigsministeriet
Beskæftigelsesministeriet
5 styrelser og institutioner (5 agenzie e istituzioni)
Domstolsstyrelsen
Finansministeriet
5 styrelser og institutioner (5 agenzie e istituzioni)
Forsvarsministeriet
5 styrelser og institutioner (5 agenzie e istituzioni)
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (varie agenzie e istituzioni tra cui lo Statens Serum Institut)
Justitsministeriet
Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og e antal styrelser (capo della polizia, il procuratore generale, 1 direzione e alcune agenzie)
Kirkeministeriet
10 stiftsøvrigheder (10 autorità diocesane)
Kulturministeriet — ministero della Cultura
4 styrelser samt e antal statsinstitutioner (4 agenzie e varie istituzioni)
Miljøministeriet
5 styrelser (5 agenzie)
Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration
1 styrelse (1 agenzia)
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
4 direktoraterog institutioner (4 direzioni e istituzioni)
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (varie agenzie e istituzioni, tra cui il Laboratorio nazionale Risø e gli istituti danesi di ricerca e di formazione)
Skatteministeriet
1 styrelse og institutioner (1 agenzia e alcune istituzioni)
Velfærdsministeriet
3 styrelser og institutioner (3 agenzie e alcune istituzioni)
Transportministeriet
7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 agenzie e istituzioni, fra cui Øresundsbrokonsortiet)
Undervisningsministeriet
3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 agenzie, 4 istituti d’istruzione, 5 altre istituzioni)
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Adskilligestyrelser og institutioner (varie agenzie e istituzioni)
Klima- og Energiministeriet
3 styrelse og institutioner (3 agenzie e istituzioni)
GERMANIA
Auswärtiges Amt
Bundeskanzleramt
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Bundesministerium der Finanzen
Bundesministerium des Innern (esclusivamente i beni per uso civile)
Bundesministerium für Gesundheit
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Bundesministerium der Justiz
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Bundesministerium der Verteidigung (esclusi i beni per uso militare)
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
ESTONIA
Vabariigi Presidendi Kantselei;
Eesti Vabariigi Riigikogu;
Eesti Vabariigi Riigikohus;
Riigikontroll;
Õiguskantsler;
Riigikantselei;
Rahvusarhiiv;
Haridus- ja Teadusministeerium;
Justiitsministeerium;
Kaitseministeerium;
Keskkonnaministeerium;
Kultuuriministeerium;
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
Põllumajandusministeerium;
Rahandusministeerium;
Siseministeerium;
Sotsiaalministeerium;
Välisministeerium;
Keeleinspektsioon;
Riigiprokuratuur;
Teabeamet;
Maa-amet;
Keskkonnainspektsioon;
Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;
Muinsuskaitseamet;
Patendiamet;
Tarbijakaitseamet;
Riigihangete Amet;
Taimetoodangu Inspektsioon;
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;
Veterinaar- ja Toiduamet
Konkurentsiamet;
Maksu —ja Tolliamet;
Statistikaamet;
Kaitsepolitseiamet;
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;
Piirivalveamet;
Politseiamet;
Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;
Keskkriminaalpolitsei;
Päästeamet;
Andmekaitse Inspektsioon;
Ravimiamet;
Sotsiaalkindlustusamet;
Tööturuamet;
Tervishoiuamet;
Tervisekaitseinspektsioon;
Tööinspektsioon;
Lennuamet;
Maanteeamet;
Veeteede Amet;
Julgestuspolitsei;
Kaitseressursside Amet;
Kaitseväe Logistikakeskus;
Tehnilise Järelevalve Amet.
IRLANDA
President’s Establishment
Houses of the Oireachtas — [Parliament]
Department of theTaoiseach — [Prime Minister]
Central Statistics Office
Department of Finance
Office of the Comptroller e Auditor General
Office of the Revenue Commissioners
Office of Public Works
State Laboratory
Office of the Attorney General
Office of the Director of Public Prosecutions
Valuation Office
Office of the Commission for Public Service Appointments
Public Appointments Service
Office of the Ombudsman
Chief State Solicitor’s Office
Department of Justice, Equality e Law Reform
Courts Service
Prisons Service
Office of the Commissioners of Charitable Donations e Bequests
Department of the Environment, Heritage e Local Government
Department of Education e Science
Department of Communications, Energy e Natural Resources
Department of Agriculture, Fisheries e Food
Department of Transport
Department of Health e Children
Department of Enterprise, Trade e Employment
Department of Arts, Sports e Tourism
Department of Defence
Department of Foreign Affairs
Department of Social e Family Affairs
Department of Community, Rural e Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs
Arts Council
National Gallery.
GRECIA
Υπουργείο Εσωτερικών;
Υπουργείο Εξωτερικών;
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών;
Υπουργείο Ανάπτυξης;
Υπουργείο Δικαιοσύνης;
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων;
Υπουργείο Πολιτισμού;
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης;
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων;
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας;
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών;
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής;
Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης;
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας;
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης;
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς;
Γενική Γραμματεία Ισότητας;
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων;
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού;
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας;
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας;
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού;
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων;
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος;
Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας;
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας;
Εθνικό Τυπογραφείο;
Γενικό Χημείο του Κράτους;
Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας;
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών;
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης;
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης;
Πανεπιστήμιο Αιγαίου;
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων;
Πανεπιστήμιο Πατρών;
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας;
Πολυτεχνείο Κρήτης;
Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων;
Αιγινήτειο Νοσοκομείο;
Αρεταίειο Νοσοκομείο;
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης;
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού;
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων;
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων;
Γενικό Επιτελείο Στρατού;
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού;
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας;
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας;
Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων;
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας;
Γενική Γραμματεία Εμπορίου.
SPAGNA
Presidencia de Gobierno
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Ministerio de Justicia
Ministerio de Defensa
Ministerio de Economía y Hacienda
Ministerio del Interior
Ministerio de Fomento
Ministerio de Educación, Política Social y Deportes
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Administraciones Públicas
Ministerio de Cultura
Ministerio de Sanidad y Consumo
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Ministerio de Vivienda
Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Igualdad
FRANCIA
1. Ministeri
Services du Premier ministre
Ministère chargé de la santé, de la jeunesse e des sports
Ministère chargé de l’intérieur, de l’outre-mer e des collectivités territoriales
Ministère chargé de la justice
Ministère chargé de la défense
Ministère chargé des affaires étrangères e européennes
Ministère chargé de l’éducation nationale
Ministère chargé de l’économie, des finances e de l’emploi
Secrétariat d’Etat aux transports
Secrétariat d’Etat aux entreprises e au commerce extérieur
Ministère chargé du travail, des relations sociales e de la solidarité
Ministère chargé de la culture e de la communication
Ministère chargé du budget, des comptes publics e de la fonction publique
Ministère chargé de l’agriculture e de la pêche
Ministère chargé de l’enseignement supérieur e de la recherche
Ministère chargé de l’écologie, du développement e de l’aménagement durables
Secrétariat d’Etat à la fonction publique
Ministère chargé du logement e de la ville
Secrétariat d’Etat à la coopération e à la francophonie
Secrétariat d’Etat à l’outre-mer
Secrétariat d’Etat à la jeunesse, des sports e de la vie associative
Secrétariat d’Etat aux anciens combattants
Ministère chargé de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale e du co-développement
Secrétariat d’Etat en charge de la prospective e de l’évaluation des politiques publiques
Secrétariat d’Etat aux affaires européennes,
Secrétariat d’Etat aux affaires étrangères e aux droits de l’homme
Secrétariat d’Etat à la consommation e au tourisme
Secrétariat d’Etat à la politique de la ville
Secrétariat d’Etat à la solidarité
Secrétariat d’Etat en charge de l’industrie e de la consommation
Secrétariat d’Etat en charge de l’emploi
Secrétariat d’Etat en charge du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme e des services
Secrétariat d’Etat en charge de l’écologie
Secrétariat d’Etat en charge du développement de la région-capitale
Secrétariat d’Etat en charge de l’aménagement du territoire
2. Istituzioni, autorità e giurisdizioni indipendenti
Présidence de la République
Assemblée Nationale
Sénat
Conseil constitutionnel
Conseil économique e social
Conseil supérieur de la magistrature
Agence française contre le dopage
Autorité de contrôle des assurances e des mutuelles
Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
Autorité de régulation des communications électroniques e des postes
Autorité de sûreté nucléaire
Autorité indépendante des marchés financiers
Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel e professionnel
Commission d’accès aux documents administratifs
Commission consultative du secret de la défense nationale
Commission nationale des comptes de campagne e des financements politiques
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
Commission nationale de déontologie de la sécurité
Commission nationale du débat public
Commission nationale de l’informatique e des libertés
Commission des participations e des transferts
Commission de régulation de l’énergie
Commission de la sécurité des consommateurs
Commission des sondages
Commission de la transparence financière de la vie politique
Conseil de la concurrence
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Défenseur des enfants
Haute autorité de lutte contre les discriminations e pour l’égalité
Haute autorité de santé
Médiateur de la République
Cour de justice de la République
Tribunal des Conflits
Conseil d’Etat
Cours administratives d’appel
Tribunaux administratifs
Cour des Comptes
Chambres régionales des Comptes
Cours e tribunaux de l’ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d’Appel, Tribunaux d’instance e Tribunaux de grande instance)
3. Enti pubblici nazionali
Académie de France à Rome
Académie de marine
Académie des sciences d’outre-mer
Académie des technologies
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
Agence de biomédicine
Agence pour l’enseignement du français à l’étranger
Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement e du travail
Agence Nationale pour la cohésion sociale e l’égalité des chances
Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
Agences de l’eau
Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers e des migrations
Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT
Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH)
Agence Nationale pour la Cohésion Sociale e l’Egalité des Chances
Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer (ANIFOM)
Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA)
Bibliothèque publique d’information
Bibliothèque nationale de France
Bibliothèque nationale e universitaire de Strasbourg
Caisse des Dépôts e Consignations
Caisse nationale des autoroutes (CNA)
Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
Caisse de garantie du logement locatif social
Casa de Velasquez
Centre d’enseignement zootechnique
Centre d’études de l’emploi
Centre d’études supérieures de la sécurité sociale
Centres de formation professionnelle e de promotion agricole
Centre hospitalier des Quinze-Vingts
Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)
Centre des liaisons européennes e internationales de sécurité sociale
Centre des Monuments Nationaux
Centre national d’art e de culture Georges Pompidou
Centre national des arts plastiques
Centre national de la cinématographie
Centre National d’Etudes e d’expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux e des forêts (CEMAGREF)
Centre national du livre
Centre national de documentation pédagogique
Centre national des œuvres universitaires e scolaires (CNOUS)
Centre national professionnel de la propriété forestière
Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)
Centres d’éducation populaire e de sport (CREPS)
Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)
Collège de France
Conservatoire de l’espace littoral e des rivages lacustres
Conservatoire National des Arts e Métiers
Conservatoire national supérieur de musique e de danse de Paris
Conservatoire national supérieur de musique e de danse de Lyon
Conservatoire national supérieur d’art dramatique
Ecole centrale de Lille
Ecole centrale de Lyon
École centrale des arts e manufactures
École française d’archéologie d’Athènes
École française d’Extrême-Orient
École française de Rome
École des hautes études en sciences sociales
Ecole du Louvre
École nationale d’administration
École nationale de l’aviation civile (ENAC)
École nationale des Chartes
École nationale d’équitation
Ecole Nationale du Génie de l’Eau e de l’environnement de Strasbourg
Écoles nationales d’ingénieurs
Ecole nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles e alimentaires de Nantes
Écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles
École nationale de la magistrature
Écoles nationales de la marine marchande
École nationale de la santé publique (ENSP)
École nationale de ski e d’alpinisme
École nationale supérieure des arts décoratifs
École nationale supérieure des arts e techniques du théâtre
École nationale supérieure des arts e industries textiles Roubaix
Écoles nationales supérieures d’arts e métiers
École nationale supérieure des beaux-arts
École nationale supérieure de céramique industrielle
École nationale supérieure de l’électronique e de ses applications (ENSEA)
Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’information e des bibliothécaires
Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale
Écoles nationales vétérinaires
École nationale de voile
Écoles normales supérieures
École polytechnique
École technique professionnelle agricole e forestière de Meymac (Corrèze)
École de sylviculture Crogny (Aube)
École de viticulture e d’œnologie de la Tour- Blanche (Gironde)
École de viticulture — Avize (Marne)
Etablissement national d’enseignement agronomique de Dijon
Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
Établissement national de bienfaisance Koenigswarter
Établissement public du musée e du domaine national de Versailles
Fondation Carnegie
Fondation Singer-Polignac
Haras nationaux
Hôpital national de Saint-Maurice
Institut des hautes études pour la science e la technologie
Institut français d’archéologie orientale du Caire
Institut géographique national
Institut National de l’origine e de la qualité
Institut national des hautes études de sécurité
Institut de veille sanitaire
Institut National d’enseignement supérieur e de recherche agronomique e agroalimentaire de Rennes
Institut National d’Etudes Démographiques (I.N.E.D)
Institut National d’Horticulture
Institut National de la jeunesse e de l’éducation populaire
Institut national des jeunes aveugles — Paris
Institut national des jeunes sourds — Bordeaux
Institut national des jeunes sourds — Chambéry
Institut national des jeunes sourds — Metz
Institut national des jeunes sourds — Paris
Institut national de physique nucléaire e de physique des particules (I.N.P.N.P.P)
Institut national de la propriété industrielle
Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)
Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)
Institut National de la Santé e de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)
Institut national d’histoire de l’art (I.N.H.A.)
Institut national de recherches archéologiques préventives
Institut National des Sciences de l’Univers
Institut National des Sports e de l’Education Physique
Institut national supérieur de formation e de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés e les enseignements inadaptés
Instituts nationaux polytechniques
Instituts nationaux des sciences appliquées
Institut national de recherche en informatique e en automatique (INRIA)
Institut national de recherche sur les transports e leur sécurité (INRETS)
Institut de Recherche pour le Développement
Instituts régionaux d’administration
Institut des Sciences e des Industries du vivant e de l’environnement (Agro Paris Tech)
Institut supérieur de mécanique de Paris
Institut Universitaires de Formation des Maîtres
Musée de l’armée
Musée Gustave-Moreau
Musée national de la marine
Musée national J.-J.-Henner
Musée du Louvre
Musée du Quai Branly
Muséum National d’Histoire Naturelle
Musée Auguste-Rodin
Observatoire de Paris
Office français de protection des réfugiés e apatrides
Office National des Anciens Combattants e des Victimes de Guerre (ONAC)
Office national de la chasse e de la faune sauvage
Office National de l’eau e des milieux aquatiques
Office national d’information sur les enseignements e les professions (ONISEP)
Office universitaire e culturel français pour l’Algérie
Ordre national de la Légion d’honneur
Palais de la découverte
Parcs nationaux
Universités
4. Altri enti pubblici nazionali
Union des groupements d’achats publics (UGAP)
Agence Nationale pour l’emploi (A.N.P.E)
Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)
Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)
Caisse Nationale d’Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)
CROATIA
Hrvatski sabor
Predsjednik Republike Hrvatske
Ured predsjednika Republike Hrvatske
Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti
Vlada Republike Hrvatske
uredi Vlade Republike Hrvatske
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo financija
Ministarstvo obrane
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo uprave
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo turizma
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Ministarstvo branitelja
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Ministarstvo kulture
državne upravne organizacije
uredi državne uprave u županijama
Ustavni sud Republike Hrvatske
Vrhovni sud Republike Hrvatske
sudovi
Državno sudbeno vijeće
državna odvjetništva
Državnoodvjetničko vijeće
pravobraniteljstva
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Hrvatska narodna banka
državne agencije i uredi
Državni ured za reviziju
ITALIA
Organismi committenti
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero degli Affari Esteri
Ministero dell’Interno
Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)
Ministero della Difesa
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche
Altri enti pubblici nazionali:
CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)
CIPRO
Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο
Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης
Υπουργικό Συμβούλιο
Βουλή των Αντιπροσώπων
Δικαστική Υπηρεσία
Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Γραφείο Προγραμματισμού
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων
Υπουργείο Άμυνας
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωργίας
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Τμήμα Δασών
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Μετεωρολογική Υπηρεσία
Τμήμα Αναδασμού
Υπηρεσία Μεταλλείων
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Αστυνομία
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
Τμήμα Φυλακών
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασίας
Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
Υπουργείο Εσωτερικών
Επαρχιακές Διοικήσεις
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Πολιτική Άμυνα
Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων
Υπηρεσία Ασύλου
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Οικονομικών
Τελωνεία
Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
Στατιστική Υπηρεσία
Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
Κυβερνητικό Τυπογραφείο
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τμήμα Αρχαιοτήτων
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Υπουργείο Υγείας
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Γενικό Χημείο
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
LETTONIA
Ministeri, segretariati di ministeri per incarichi speciali e relative istituzioni subordinate
Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes
Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošas iestādes
Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes
Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes
Satversmes aizsardzības birojs
Altre istituzioni pubbliche
Augstākā tiesa
Centrālā vēlēšanu komisija
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Latvijas Banka
Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes
Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
Satversmes tiesa
Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
Valsts kontrole
Valsts prezidenta kanceleja
Tiesībsarga birojs
Nacionālā radio un televīzijas padome
Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (altre istituzioni statali non soggette ai ministeri)
LITUANIA
Prezidentūros kanceliarija
Seimo kanceliarija
Istituzioni responsabili dinanzi al Seimas [Parlamento]: Lietuvos mokslo taryba;
Seimo kontrolierių įstaiga;
Valstybės kontrolė;
Specialiųjų tyrimų tarnyba;
Valstybės saugumo departamentas;
Konkurencijos taryba;
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;
Vertybinių popierių komisija;
Ryšių reguliavimo tarnyba;
Nacionalinė sveikatos taryba;
Etninės kultūros globos taryba;
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;
Valstybinė kultūros paveldo komisija;
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;
Valstybinė lietuvių kalbos komisija;
Vyriausioji rinkimų komisija;
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
Vyriausybės kanceliarija
Istituzioni responsabili dinanzi al Vyriausybė [Governo]:
Ginklų fondas;
Informacinės visuomenės plėtros komitetas;
Kūno kultūros ir sporto departamentas;
Lietuvos archyvų departamentas;
Mokestinių ginčų komisija;
Statistikos departamentas;
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas;
Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba;
Viešųjų pirkimų tarnyba;
Narkotikų kontrolės departamentas;
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
Valstybinė lošimų priežiūros komisija;
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;
Vyriausioji administracinių ginčų komisija;
Draudimo priežiūros komisija;
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas;
Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras.
Konstitucinis Teismas
Lietuvos bankas
Aplinkos ministerija
Istituzioni facenti capo all’Aplinkos ministerija [Ministero dell’Ambiente]:
Generalinė miškų urėdija;
Lietuvos geologijos tarnyba;
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;
Lietuvos standartizacijos departamentas;
Nacionalinis akreditacijos biuras;
Valstybinė metrologijos tarnyba;
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.
Finansų ministerija
Istituzioni facenti capo al Finansų ministerija [Ministero delle Finanze]:
Muitinės departamentas;
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba;
Valstybinė mokesčių inspekcija;
Finansų ministerijos mokymo centras.
Krašto apsaugos ministerija
Istituzioni facenti capo al Krašto apsaugos ministerija [Ministero della Difesa nazionale]:
Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas;
Centralizuota finansų ir turto tarnyba;
Karo prievolės administravimo tarnyba;
Krašto apsaugos archyvas;
Krizių valdymo centras;
Mobilizacijos departamentas;
Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba;
Infrastruktūros plėtros departamentas;
Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras.
Lietuvos kariuomenė
Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos
Kultūros ministerija
Istituzioni facenti capo al Kultūros ministerija [Ministero della Cultura]:
Kultūros paveldo departamentas;
Valstybinė kalbos inspekcija.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Istituzioni facenti capo al Socialinės apsaugos ir darbo ministerija [Ministero della Sicurezza sociale e del lavoro]:
Garantinio fondo administracija;
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba;
Lietuvos darbo birža;
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba;
Trišalės tarybos sekretoriatas;
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas;
Darbo inspekcija;
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;
Ginčų komisija;
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras;
Neįgaliųjų reikalų departamentas.
Susisiekimo ministerija
Istituzioni facenti capo al Susisiekimo ministerija [Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni]:
Lietuvos automobilių kelių direkcija;
Valstybinė geležinkelio inspekcija;
Valstybinė kelių transporto inspekcija;
Pasienio kontrolės punktų direkcija.
Sveikatos apsaugos ministerija
Istituzioni facenti capo al Sveikatos apsaugos ministerija [Ministero della Sanità]:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba;
Valstybinė ligonių kasa;
Valstybinė medicininio audito inspekcija;
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba;
Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba;
Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba;
Farmacijos departamentas;
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras;
Lietuvos bioetikos komitetas;
Radiacinės saugos centras.
Švietimo ir mokslo ministerija
Istituzioni facenti capo al Švietimo ir mokslo ministerija [Ministero dell’Istruzione e della scienza]:
Nacionalinis egzaminų centras;
Studijų kokybės vertinimo centras.
Teisingumo ministerija
Istituzioni facenti capo al Teisingumo ministerija [Ministero della Giustizia]:
Kalėjimų departamentas;
Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba;
Europos teisės departamentas.
Ūkio ministerija
Istituzioni facenti capo al Ūkio ministerija [Ministero dell’Economia]:
Įmonių bankroto valdymo departamentas;
Valstybinė energetikos inspekcija;
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija;
Valstybinis turizmo departamentas.
Užsienio reikalų ministerija
Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų
Vidaus reikalų ministerija
Istituzioni facenti capo al Vidaus reikalų ministerija [Ministero degli Interni]:
Asmens dokumentų išrašymo centras;
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;
Gyventojų registro tarnyba;
Policijos departamentas;
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas;
Turto valdymo ir ūkio departamentas;
Vadovybės apsaugos departamentas;
Valstybės sienos apsaugos tarnyba;
Valstybės tarnybos departamentas;
Informatikos ir ryšių departamentas;
Migracijos departamentas;
Sveikatos priežiūros tarnyba;
Bendrasis pagalbos centras.
Žemės ūkio ministerija
Istituzioni facenti capo al Žemės ūkio ministerija [Ministero dell’Agricoltura]:
Nacionalinė mokėjimo agentūra;
Nacionalinė žemės tarnyba;
Valstybinė augalų apsaugos tarnyba;
Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba;
Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba;
Žuvininkystės departamentas
Teismai [Tribunali]:
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;
Lietuvos apeliacinis teismas;
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;
apygardų teismai;
apygardų administraciniai teismai;
apylinkių teismai;
Nacionalinė teismų administracija
Generalinė prokuratūra
Altri enti dell’amministrazione pubblica centrale (institucijos [istituti], įstaigos [enti], tarnybos [agenzie])
Aplinkos apsaugos agentūra;
Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija;
Aplinkos projektų valdymo agentūra;
Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba;
Miško sanitarinės apsaugos tarnyba;
Valstybinė miškotvarkos tarnyba;
Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras;
Lietuvos AIDS centras;
Nacionalinis organų transplantacijos biuras;
Valstybinis patologijos centras;
Valstybinis psichikos sveikatos centras;
Lietuvos sveikatos informacijos centras;
Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras;
Valstybinis aplinkos sveikatos centras;
Respublikinis mitybos centras;
Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras;
Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras;
Visuomenės sveikatos ugdymo centras;
Muitinės kriminalinė tarnyba;
Muitinės informacinių sistemų centras;
Muitinės laboratorija;
Muitinės mokymo centras;
Valstybinis patentų biuras;
Lietuvos teismo ekspertizės centras;
Centrinė hipotekos įstaiga;
Lietuvos metrologijos inspekcija;
Civilinės aviacijos administracija;
Lietuvos saugios laivybos administracija;
Transporto investicijų direkcija;
Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija;
Pabėgėlių priėmimo centras
LUSSEMBURGO
Ministère d’Etat
Ministère des Affaires Etrangères e de l’Immigration
Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture e du Développement Rural
Ministère des Classes moyennes, du Tourisme e du Logement
Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur e de la Recherche
Ministère de l’Economie e du Commerce extérieur
Ministère de l’Education nationale e de la Formation professionnelle
Ministère de l’Egalité des chances
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Famille e de l’Intégration
Ministère des Finances
Ministère de la Fonction publique e de la Réforme administrative
Ministère de l’Intérieur e de l’Aménagement du territoire
Ministère de la Justice
Ministère de la Santé
Ministère de la Sécurité sociale
Ministère des Transports
Ministère du Travail e de l’Emploi
Ministère des Travaux publics
UNGHERIA
Egészségügyi Minisztérium
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Külügyminisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Pénzügyminisztérium
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
MALTA
Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)
Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali (Ministry for the Family e Social Solidarity)
Ministeru tà l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education Youth e Employment)
Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)
Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources e Infrastructure)
Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism e Culture)
Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice e Home Affairs)
Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs e the Environment)
Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)
Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunità (Ministry of Health, the Elderly e Community Care)
Ministeru tà l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)
Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija tà Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry e Information Technology)
Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness e Communications)
Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development e Roads)
PAESI BASSI
Ministerie van Algemene Zaken
Bestuursdepartement
Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Rijksvoorlichtingsdienst
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bestuursdepartement
Centrale Archiefselectiedienst (CAS)
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)
Agentschap Korps Landelijke Politiediensten
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)
Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)
Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)
Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)
Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)
Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (Servizi di supporto facenti capo al segretario generale e al vicesegretario generale)
Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)
Ministerie van Defensie — (Ministero della difesa)
Bestuursdepartement
Commando Diensten Centra (CDC)
Defensie Telematica Organisatie (DTO)
Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst
De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst
Defensie Materieel Organisatie (DMO)
Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie
Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)
Ministerie van Economische Zaken
Bestuursdepartement
Centraal Planbureau (CPB)
SenterNovem
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
Economische Voorlichtingsdienst (EVD)
Agentschap Telecom
Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo)
Regiebureau Inkoop Rijksoverheid
Octrooicentrum Nederland
Consumentenautoriteit
Ministerie van Financiën
Bestuursdepartement
Belastingdienst Automatiseringscentrum
Belastingdienst
de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (le varie direzioni dell’amministrazione fiscale e doganale nei Paesi Bassi)
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD)]
Belastingdienst Opleidingen
Dienst der Domeinen
Ministerie van Justitie
Bestuursdepartement
Dienst Justitiële Inrichtingen
Raad voor de Kinderbescherming
Centraal Justitie Incasso Bureau
Openbaar Ministerie
Immigratie en Naturalisatiedienst
Nederlands Forensisch Instituut
Dienst Terugkeer & Vertrek
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bestuursdepartement
Dienst Regelingen (DR)
Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)
Algemene Inspectiedienst (AID)
Dienst Landelijk Gebied (DLG)
Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Bestuursdepartement
Inspectie van het Onderwijs
Erfgoedinspectie
Centrale Financiën Instellingen
Nationaal Archief
Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid
Onderwijsraad
Raad voor Cultuur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bestuursdepartement
Inspectie Werk en Inkomen
Agentschap SZW
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Bestuursdepartement
Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart
Directoraat-generaal Personenvervoer
Directoraat-generaal Water
Centrale diensten (Servizi centrali)
Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat
Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI
Rijkswaterstaat, Bestuur
De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (ogni servizio regionale della direzione generale dei lavori pubblici e della gestione delle risorse idriche)
De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (ogni servizio specifico della direzione generale dei lavori pubblici e della gestione delle risorse idriche)
Adviesdienst Geo-Informatie en ICT
Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)
Bouwdienst
Corporate Dienst
Data ICT Dienst
Dienst Verkeer en Scheepvaart
Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)
Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
Waterdienst
Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie
Port state Control
Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)
Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht
Toezichthouder Beheer Eenheid Water
Toezichthouder Beheer Eenheid Land
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Bestuursdepartement
Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie
Directoraat-generaal Ruimte
Directoraat-general Milieubeheer
Rijksgebouwendienst
VROM Inspectie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bestuursdepartement
Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken
Inspectie Gezondheidszorg
Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Sociaal en Cultureel Planbureau
Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Eerste Kamer der Staten-Generaal
Raad van State
Algemene Rekenkamer
Nationale Ombudsman
Kanselarij der Nederlandse Orden
Kabinet der Koningin
Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken
AUSTRIA
Bundeskanzleramt
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
Bundesministerium für Finanzen
Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend
Bundesministerium für Inneres
Bundesministerium für Justiz
Bundesministerium für Landesverteidigung
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H
Bundesbeschaffung G.m.b.H
Bundesrechenzentrum G.m.b.H
POLONIA
Kancelaria Prezydenta RP
Kancelaria Sejmu RP
Kancelaria Senatu RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Sąd Najwyższy
Naczelny Sąd Administracyjny
Wojewódzkie sądy administracyjne
Sądy powszechne — rejonowe, okręgowe i apelacyjne
Trybunał Konstytucyjny
Najwyższa Izba Kontroli
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Biuro Ochrony Rządu
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Regulacji Energetyki
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Urząd Transportu Kolejowego
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
Urząd Zamówień Publicznych
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Wyższy Urząd Górniczy
Główny Urząd Miar
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Główny Urząd Statystyczny
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Państwowa Komisja Wyborcza
Państwowa Inspekcja Pracy
Rządowe Centrum Legislacji
Narodowy Fundusz Zdrowia
Polska Akademia Nauk
Polskie Centrum Akredytacji
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Polska Organizacja Turystyczna
Polski Komitet Normalizacyjny
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Komisja Nadzoru Finansowego
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Główna Policji
Komenda Główna Straży Granicznej
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Główny Inspektorat Sanitarny
Główny Inspektorat Weterynarii
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Agencja Wywiadu
Agencja Mienia Wojskowego
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Rynku Rolnego
Agencja Nieruchomości Rolnych
Państwowa Agencja Atomistyki
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Agencja Rezerw Materiałowych
Narodowy Bank Polski
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
Państwowe Gospodarstwo Leśne «Lasy Państwowe»
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Urzędy wojewódzkie
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda
PORTOGALLO
Presidência do Conselho de ministros
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Ministério da Defesa Nacional
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Ministério da Administração Interna
Ministério da Justiça
Ministério da Economia e da Inovação
Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas
Ministério da Educação
Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior
Ministério da Cultura
Ministério da Saúde
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
Presidença da Republica
Tribunal Constitucional
Tribunal de Contas
Provedoria de Justiça
ROMANIA
Administrația Prezidențială
Senatul României
Camera Deputaților
Inalta Curte de Casație și Justiție
Curtea Constituțională
Consiliul Legislativ
Curtea de Conturi
Consiliul Superior al Magistraturii
Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casație și Justiție
Secretariatul General al Guvernului
Cancelaria primului ministru
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Economiei și Finanțelor
Ministerul Justiției
Ministerul Apărării
Ministerul Internelor și Reformei Administrative
Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Sanse
Ministerul pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ministerul Transporturilor
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței
Ministerul Educației Cercetării și Tineretului
Ministerul Sănătății Publice
Ministerul Culturii și Cultelor
Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
Serviciul Român de Informații
Serviciul de Informații Externe
Serviciul de Protecție și Pază
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Consiliul Național al Audiovizualului
Consiliul Concurenței (CC)
Direcția Națională Anticorupție
Inspectoratul General de Poliție
Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC)
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Autoritatea Navală Română
Autoritatea Feroviară Română
Autoritatea Rutieră Română
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
Autoritatea Națională pentru Turism
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților
Autoritatea Națională pentru Tineret
Autoritatea Națională pentru Cercetare Stiințifica
Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale
Autoritatea Electorală Permanente
Agenția pentru Strategii Guvernamentale
Agenția Națională a Medicamentului
Agenția Națională pentru Sport
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Agenția Română pentru Conservarea Energiei
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Agenția Română pentru Investiții Străine
Agenția Națională pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială
Agenția Națională Anti-doping
Agenția Nucleară
Agenția Națională pentru Protecția Familiei
Agenția Națională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbați și Femei
Agenția Națională pentru Protecția Mediului
Agenția națională Antidrog
SLOVENIA
Predsednik Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije
Državni svet Republike Slovenije
Varuh človekovih pravic
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Računsko sodišče Republike Slovenije
Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Vladne službe
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za gospodarstvo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za promet
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Ministrstvo za kulturo
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
višja sodišča
okrožna sodišča
okrajna sodišča
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
Okrožna državna tožilstva
Državno pravobranilstvo
Upravno sodišče Republike Slovenije
Višje delovno in socialno sodišče
delovna sodišča
Davčna uprava Republike Slovenije
Carinska uprava Republike Slovenije
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
Policija
Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve
Generalštab Slovenske vojske
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo
Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence
Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov
Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto
Inšpektorat za energetiko in rudarstvo
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
Veterinarska uprava Republike Slovenije
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Direkcija Republike Slovenije za caste
Prometni inšpektorat Republike Slovenije
Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo
Agencija Republike Slovenije za okolje
Geodetska uprava Republike Slovenije
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Inšpektorat Republike Slovenije za delo
Zdravstveni inšpektorat
Urad Republike Slovenije za kemikalije
Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
Urad Republike Slovenije za meroslovje
Urad za visoko šolstvo
Urad Republike Slovenije za mladino
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
Arhiv Republike Slovenije
Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije
Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
Služba vlade za zakonodajo
Služba vlade za evropske zadeve
Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Urad vlade za komuniciranje
Urad za enake možnosti
Urad za verske skupnosti
Urad za narodnosti
Urad za makroekonomske analize in razvoj
Statistični urad Republike Slovenije
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
Protokol Republike Slovenije
Urad za varovanje tajnih podatkov
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj
Informacijski pooblaščenec
Državna volilna komisija
SLOVACCHIA
Ministeri e altre autorità governative centrali di cui alla legge n. 575/2001 Coll. sulla struttura delle attività del governo e sulle autorità dell’amministrazione statale centrale modificata dalla regolamentazione successiva:
Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Národný bezpečnostný úrad
Ústavný súd Slovenskej republiky
Najvyšši súd Slovenskej republiky
Generálna prokuratura Slovenskej republiky
Najvyšši kontrolný úrad Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Úrad pre finančný trh
Úrad na ochranu osobn ý ch udajov
Kancelária verejneho ochranu prav
FINLANDIA
Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersämbetet
Liikenne- Ja Viestintäministeriö — Kommunikationsministeriet
Ajoneuvohallintokeskus AKE — Fordonsförvaltningscentralen AKE
Ilmailuhallinto — Luftfartsförvaltningen
Ilmatieteen laitos — Meteorologiska institutet
Merenkulkulaitos — Sjöfartsverket
Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet
Ratahallintokeskus RHK — Banförvaltningscentralen RHK
Rautatievirasto — Järnvägsverket
Tiehallinto — Vägförvaltningen
Viestintävirasto — Kommunikationsverket
Maa- Ja Metsätalousministeriö — Jord- Och Skogsbruksministeriet
Elintarviketurvallisuusvirasto — Livsmedelssäkerhetsverket
Maanmittauslaitos — Lantmäteriverket
Maaseutuvirasto — Landsbygdsverket
Oikeusministeriö — Justitieministeriet
Tietosuojavaltuutetun toimisto — Dataombudsmannens byrå
Tuomioistuimet — domstolar
Korkein oikeus — Högsta domstolen
Korkein hallinto-oikeus — Högsta förvaltningsdomstolen
Hovioikeudet — hovrätter
Käräjäoikeudet — tingsrätter
Hallinto-oikeudet —förvaltningsdomstolar
Markkinaoikeus — Marknadsdomstolen
Työtuomioistuin — Arbetsdomstolen
Vakuutusoikeus — Försäkringsdomstolen
Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden
Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet
HEUNI — Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti — HEUNI — Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna
Konkurssiasiamiehen toimisto — Konkursombudsmannens byrå
Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden
Oikeushallinnon palvelukeskus — Justitieförvaltningens servicecentral
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus — Justitieförvaltningens datateknikcentral
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) — Rättspolitiska forskningsinstitutet
Oikeusrekisterikeskus — Rättsregistercentralen
Onnettomuustutkintakeskus — Centralen för undersökning av olyckor
Rikosseuraamusvirasto — Brottspåföljdsverket
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus — Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande
Saamelaiskäräjät — Sametinget
Valtakunnansyyttäjänvirasto — Riksåklagarämbetet
Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet
Opetusministeriö — Undervisningsministeriet
Opetushallitus — Utbildningsstyrelsen
Valtion elokuvatarkastamo — Statens filmgranskningsbyrå
Puolustusministeriö — Försvarsministeriet
Puolustusvoimat — Försvarsmakten
Sisäasiainministeriö — Inrikesministeriet
Väestörekisterikeskus — Befolkningsregistercentralen
Keskusrikospoliisi — Centralkriminalpolisen
Liikkuva poliisi — Rörliga polisen
Rajavartiolaitos — Gränsbevakningsväsendet
Lääninhallitukset — Länstyrelserna
Suojelupoliisi — Skyddspolisen
Poliisiammattikorkeakoulu — Polisyrkeshögskolan
Poliisin tekniikkakeskus — Polisens teknikcentral
Poliisin tietohallintokeskus — Polisens datacentral
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos — Polisinrättningen i Helsingfors
Pelastusopisto — Räddningsverket
Hätäkeskuslaitos — Nödcentralsverket
Maahanmuuttovirasto — Migrationsverket
Sisäasiainhallinnon palvelukeskus — Inrikesförvaltningens servicecentral
Sosiaali- Ja Terveysministeriö — Social- Och Hälsovårdsministeriet
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för socialtrygghet
Lääkelaitos — Läkemedelsverket
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus — Rättsskyddscentralen för hälsovården
Säteilyturvakeskus — Strålsäkerhetscentralen
Kansanterveyslaitos — Folkhälsoinstitutet
Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO — Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus — Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes — Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes
Vakuutusvalvontavirasto — Försäkringsinspektionen
Työ- Ja Elinkeinoministeriö — Arbets- Och Näringsministeriet
Kuluttajavirasto — Konsumentverket
Kilpailuvirasto — Konkurrensverket
Patentti- ja rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelsen
Valtakunnansovittelijain toimisto — Riksförlikningsmännens byrå
Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset— Statliga förläggningar för asylsökande
Energiamarkkinavirasto - Energimarknadsverket
Geologian tutkimuskeskus — Geologiska forskningscentralen
Huoltovarmuuskeskus — Försörjningsberedskapscentralen
Kuluttajatutkimuskeskus — Konsumentforskningscentralen
Matkailun edistämiskeskus (MEK) — Centralen för turistfrämjande
Mittatekniikan keskus (MIKES) — Mätteknikcentralen
Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus - Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
Turvatekniikan keskus (TUKES) — Säkerhetsteknikcentralen
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) — Statens tekniska forskningscentral
Syrjintälautakunta — Nationella diskrimineringsnämnden
Työneuvosto — Arbetsrådet
Vähemmistövaltuutetun toimisto — Minoritetsombudsmannens byrå
Ulkoasiainministeriö — Utrikesministeriet
Valtioneuvoston Kanslia — Statsrådets Kansli
Valtiovarainministeriö — Finansministeriet
Valtiokonttori — Statskontoret
Verohallinto — Skatteförvaltningen
Tullilaitos — Tullverket
Tilastokeskus — Statistikcentralen
Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus — Statens ekonomiska forskiningscentral
Ympäristöministeriö — Miljöministeriet
Suomen ympäristökeskus — Finlands miljöcentral
Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus — Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
Valtiontalouden Tarkastusvirasto — Statens Revisionsverk
SVEZIA
A
Affärsverket svenska kraftnät
Akademien för de fria konsterna
Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden
Allmänna pensionsfonden
Allmänna reklamationsnämnden
Ambassader
Ansvarsnämnd, statens
Arbetsdomstolen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverk, statens
Arbetslivsinstitutet
Arbetsmiljöverket
Arkitekturmuseet
Arrendenämnder
Arvsfondsdelegationen
Arvsfondsdelegationen
B
Banverket
Barnombudsmannen
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens
Bergsstaten
Biografbyrå, statens
Biografiskt lexikon, svenskt
Birgittaskolan
Blekinge tekniska högskola
Bokföringsnämnden
Bolagsverket
Bostadsnämnd, statens
Bostadskreditnämnd, statens
Boverket
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
C
Centrala studiestödsnämnden
D
Danshögskolan
Datainspektionen
Departementen
Domstolsverket
Dramatiska institutet
E
Ekeskolan
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Ekonomiska rådet
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Energimyndighet, statens
EU/FoU-rådet
Exportkreditnämnden
Exportråd, Sveriges
F
Fastighetsmäklarnämnden
Fastighetsverk, statens
Fideikommissnämnden
Finansinspektionen
Finanspolitiska rådet
Finsk-svenska gränsälvskommissionen
Fiskeriverket
Flygmedicincentrum
Folkhälsoinstitut, statens
Fonden för fukt- och mögelskador
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
Folke Bernadotte Akademin
Forskarskattenämnden
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Fortifikationsverket
Forum för levande historia
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarets underrättelsenämnd
Försvarshistoriska museer, statens
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Försäkringskassan
G
Gentekniknämnden
Geologiska undersökning
Geotekniska institut, statens
Giftinformationscentralen
Glesbygdsverket
Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning
Granskningsnämnden för radio och TV
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Gymnastik- och Idrottshögskolan
Göteborgs universitet
H
Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Handelsflottans pensionsanstalt
Handelssekreterare
Handelskamrar, auktoriserade
Handikappombudsmannen
Handikappråd, statens
Harpsundsnämnden
Haverikommission, statens
Historiska museer, statens
Hjälpmedelsinstitutet
Hovrätterna
Hyresnämnder
Häktena
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Karlskrona/Ronneby
Högskolan i Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Högskolan på Gotland
Högskolans avskiljandenämnd
Högskoleverket
Högsta domstolen
I
ILO kommittén
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för strategiska produkter
Institut för kommunikationsanalys, statens
Institut för psykosocial medicin, statens
Institut för särskilt utbildningsstöd, statens
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Institutet för rymdfysik
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Institutionsstyrelse, statens
Insättningsgarantinämnden
Integrationsverket
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
J
Jordbruksverk, statens
Justitiekanslern
Jämställdhetsombudsmannen
Jämställdhetsnämnden
Järnvägar, statens
Järnvägsstyrelsen
K
Kammarkollegiet
Kammarrätterna
Karlstads universitet
Karolinska Institutet
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konstfack
Konsthögskolan
Konstnärsnämnden
Konstråd, statens
Konsulat
Konsumentverket
Krigsvetenskapsakademin
Krigsförsäkringsnämnden
Kriminaltekniska laboratorium, statens
Kriminalvården
Krisberedskapsmyndigheten
Kristinaskolan
Kronofogdemyndigheten
Kulturråd, statens
Kungl. Biblioteket
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Kungl. Tekniska högskolan
Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien
Kungl Vetenskapsakademin
Kustbevakningen
Kvalitets- och kompetensråd, statens
Kärnavfallsfondens styrelse
L
Lagrådet
Lantbruksuniversitet, Sveriges
Lantmäteriverket
Linköpings universitet
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
Livsmedelsverk, statens
Livsmedelsekonomiska institutet
Ljud- och bildarkiv, statens
Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk
Lotteriinspektionen
Luftfartsverket
Luftfartsstyrelsen
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Läkemedelsverket
Läkemedelsförmånsnämnden
Länsrätterna
Länsstyrelserna
Lärarhögskolan i Stockholm
M
Malmö högskola
Manillaskolan
Maritima muséer, statens
Marknadsdomstolen
Medlingsinstitutet
Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges
Migrationsverket
Militärhögskolor
Mittuniversitetet
Moderna museet
Museer för världskultur, statens
Musikaliska Akademien
Musiksamlingar, statens
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Myndigheten för skolutveckling
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
Mälardalens högskola
N
Nationalmuseum
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Nordiska Afrikainstitutet
Notarienämnden
Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
Nämnden mot diskriminering
Nämnden för elektronisk förvaltning
Nämnden för RH anpassad utbildning
Nämnden för hemslöjdsfrågor
O
Oljekrisnämnden
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Operahögskolan i Stockholm
P
Patent- och registreringsverket
Patentbesvärsrätten
Pensionsverk, statens
Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden
Pliktverk, Totalförsvarets
Polarforskningssekretariatet
Post- och telestyrelsen
Premiepensionsmyndigheten
Presstödsnämnden
R
Radio- och TV—verket
Rederinämnden
Regeringskansliet
Regeringsrätten
Resegarantinämnden
Registernämnden
Revisorsnämnden
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksbanken
Riksdagsförvaltningen
Riksdagens ombudsmän
Riksdagens revisorer
Riksgäldskontoret
Rikshemvärnsrådet
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionen
Rikstrafiken
Riksutställningar, Stiftelsen
Riksvärderingsnämnden
Rymdstyrelsen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Räddningsverk, statens
Rättshjälpsmyndigheten
Rättshjälpsnämnden
Rättsmedicinalverket
S
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
Sameskolstyrelsen och sameskolor
Sametinget
SIS, Standardiseringen i Sverige
Sjöfartsverket
Skatterättsnämnden
Skatteverket
Skaderegleringsnämnd, statens
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Skogsstyrelsen
Skogsvårdsstyrelserna
Skogs och lantbruksakademien
Skolverk, statens
Skolväsendets överklagandenämnd
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska institutet
Specialskolemyndigheten
Språk- och folkminnesinstitutet
Sprängämnesinspektionen
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms universitet
Stockholms internationella miljöinstitut
Strålsäkerhetsmyndigheten
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA
Styrelsen för Samefonden
Styrelsen för psykologiskt försvar
Stängselnämnden
Svenska institutet
Svenska institutet för europapolitiska studier
Svenska ESF rådet
Svenska Unescorådet
Svenska FAO kommittén
Svenska Språknämnden
Svenska Skeppshypotekskassan
Svenska institutet i Alexandria
Sveriges författarfond
Säkerhetspolisen
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Södertörns högskola
T
Taltidningsnämnden
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Teaterhögskolan i Stockholm
Tingsrätterna
Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets pliktverk
Tullverket
Turistdelegationen
U
Umeå universitet
Ungdomsstyrelsen
Uppsala universitet
Utlandslönenämnd, statens
Utlänningsnämnden
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
Utrikesnämnden
Utsädeskontroll, statens
V
Valideringsdelegationen
Valmyndigheten
Vatten- och avloppsnämnd, statens
Vattenöverdomstolen
Verket för förvaltningsutveckling
Verket för högskoleservice
Verket för innovationssystem (VINNOVA)
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
Vetenskapsrådet
Veterinärmedicinska anstalt, statens
Veterinära ansvarsnämnden
Väg- och transportforskningsinstitut, statens
Vägverket
Vänerskolan
Växjö universitet
Växtsortnämnd, statens
Å
Åklagarmyndigheten
Åsbackaskolan
Ö
Örebro universitet
Örlogsmannasällskapet
Östervångsskolan
Överbefälhavaren
Överklagandenämnden för högskolan
Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag
Överklagandenämnden för studiestöd
Överklagandenämnden för totalförsvaret
REGNO UNITO
Cabinet Office
Office of the Parliamentary Counsel
Central Office of Information
Charity Commission
Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)
Crown Prosecution Service
Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform
Competition Commission
Gas and Electricity Consumers’ Council
Office of Manpower Economics
Department for Children, Schools and Families
Department of Communities and Local Government
Rent Assessment Panels
Department for Culture, MEDIA and Sport
British Library
British Museum
Commission for Architecture and the Built Environment
The Gambling Commission
Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)
Imperial War Museum
Museums, Libraries and Archives Council
National Gallery
National Maritime Museum
National Portrait Gallery
Natural History Museum
Science Museum
Tate Gallery
Victoria and Albert Museum
Wallace Collection
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Agricultural Dwelling House Advisory Committees
Agricultural Land Tribunals
Agricultural Wages Board and Committees
Cattle Breeding Centre
Countryside Agency
Plant Variety Rights Office
Royal Botanic Gardens, Kew
Royal Commission on Environmental Pollution
Department of Health
Dental Practice Board
National Health Service Strategic Health Authorities
NHS Trusts
Prescription Pricing Authority
Department for Innovation, Universities and Skills
Higher Education Funding Council for England
National Weights and Measures Laboratory
Patent Office
Department for International Development
Department of the Procurator General and Treasury Solicitor
Legal Secretariat to the Law Officers
Department for Transport
Maritime and Coastguard Agency
Department for Work and Pensions
Disability Living Allowance Advisory Board
Independent Tribunal Service
Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
Occupational Pensions Regulatory Authority
Regional Medical Service
Social Security Advisory Committee
Export Credits Guarantee Department
Foreign and Commonwealth Office
Wilton Park Conference Centre
Government Actuary’s Department
Government Communications Headquarters
Home Office
HM Inspectorate of Constabulary
House of Commons
House of Lords
Ministry of Defence
Defence Equipment & Support
Meteorological Office
Ministry of Justice
Boundary Commission for England
Combined Tax Tribunal
Council on Tribunals
Court of Appeal — Criminal
Employment Appeals Tribunal
Employment Tribunals
HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)
Immigration Appellate Authorities
Immigration Adjudicators
Immigration Appeals Tribunal
Lands Tribunal
Law Commission
Legal Aid Fund (England and Wales)
Office of the Social Security Commissioners
Parole Board and Local Review Committees
Pensions Appeal Tribunals
Public Trust Office
Supreme Court Group (England and Wales)
Transport Tribunal
The National Archives
National Audit Office
National Savings and Investments
National School of Government
Northern Ireland Assembly Commission
Northern Ireland Court Service
Coroners Courts
County Courts
Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland
Crown Court
Enforcement of Judgements Office
Legal Aid Fund
Magistrates’ Courts
Pensions Appeals Tribunals
Northern Ireland, Department for Employment and Learning
Northern Ireland, Department for Regional Development
Northern Ireland, Department for Social Development
Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development
Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure
Northern Ireland, Department of Education
Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment
Northern Ireland, Department of the Environment
Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety
Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister
Northern Ireland Office
Crown Solicitor’s Office
Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
Forensic Science Laboratory of Northern Ireland
Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland
Police Service of Northern Ireland
Probation Board for Northern Ireland
State Pathologist Service
Office of Fair Trading
Office for National Statistics
National Health Service Central Register
Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners
Paymaster General’s Office
Postal Business of the Post Office
Privy Council Office
Public Record Office
HM Revenue and Customs
The Revenue and Customs Prosecutions Office
Royal Hospital, Chelsea
Royal Mint
Rural Payments Agency
Scotland, Auditor-General
Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service
Scotland, General Register Office
Scotland, Queen’s and Lord Treasurer’s Remembrancer
Scotland, Registers of Scotland
The Scotland Office
The Scottish Ministers
Architecture and Design Scotland
Crofters Commission
Deer Commission for Scotland
Lands Tribunal for Scotland
National Galleries of Scotland
National Library of Scotland
National Museums of Scotland
Royal Botanic Garden, Edinburgh
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
Scottish Further and Higher Education Funding Council
Scottish Law Commission
Community Health Partnerships
Special Health Boards
Health Boards
The Office of the Accountant of Court
High Court of Justiciary
Court of Session
HM Inspectorate of Constabulary
Parole Board for Scotland
Pensions Appeal Tribunals
Scottish Land Court
Sheriff Courts
Scottish Police Services Authority
Office of the Social Security Commissioners
The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees
Keeper of the Records of Scotland
The Scottish Parliamentary Body Corporate
HM Treasury
Office of Government Commerce
United Kingdom Debt Management Office
The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)
The Welsh Ministers
Higher Education Funding Council for Wales
Local Government Boundary Commission for Wales
The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
Valuation Tribunals (Wales)
Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards
Welsh Rent Assessment Panels
ALLEGATO II
ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO 6, LETTERA A
In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura CPV.
NACE Rev. 1 (1) |
Codice CPV |
||||
SEZIONE F |
COSTRUZIONI |
||||
Divisione |
Gruppo |
Classe |
Descrizione |
Note |
|
45 |
|
|
Costruzioni |
Questa divisione comprende: — nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni |
45000000 |
|
45.1 |
|
Preparazione del cantiere edile |
|
45100000 |
|
|
45.11 |
Demolizione di edifici; movimento terra |
Questa classe comprende: — la demolizione di edifici e di altre strutture, — lo sgombero dei cantieri edili, — il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l’esplosivo ecc. — la preparazione del sito per l’estrazione di minerali: — la rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari. Questa classe comprende inoltre: — il drenaggio di cantieri edili — il drenaggio di terreni agricoli o forestali |
45110000 |
|
|
45.12 |
Trivellazioni e perforazioni |
Questa classe comprende: — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari. Questa classe non comprende: — la trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, — la trivellazione di pozzi d’acqua, cfr. 45.25, — lo scavo di pozzi, cfr. 45.25, — le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20. |
45120000 |
|
45.2 |
|
Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile |
|
45200000 |
|
|
45.21 |
Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile |
Questa classe comprende: — i lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile: — ponti (inclusi quelli per autostrade sopraelevate), viadotti, gallerie e sottopassaggi, — condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze, — condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane, — lavori urbani ausiliari, — il montaggio e l’installazione in loco di opere prefabbricate. Questa classe non comprende: — le attività dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, — il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28, — i lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23, — i lavori di installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3 — i lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4, — le attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20, — la gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20. |
45210000 Eccetto: – 45213316 45220000 45231000 45232000 |
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45.22 |
Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici |
Questa classe comprende: — la costruzione di tetti, — la copertura di tetti, — lavori di impermeabilizzazione. |
45261000 |
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45.23 |
Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi |
Questa classe comprende: — la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni, — la costruzione di strade ferrate, — la costruzione di piste di campi di aviazione, — i lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, — la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delineazione di zone di parcheggio. Questa classe non comprende: — i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11. |
45212212 e DA03 45230000 eccetto: – 45231000 – 45232000 – 45234115 |
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45.24 |
Costruzione di opere idrauliche |
Questa classe comprende: — la costruzione di: — idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse ecc., — dighe e sbarramenti, — lavori di dragaggio, — lavori sotterranei. |
45240000 |
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45.25 |
Altri lavori speciali di costruzione |
Questa classe comprende: — i lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari, — i lavori di fondazione, inclusa la palificazione, — la perforazione e costruzione di pozzi d’acqua, lo scavo di pozzi, — la posa in opera di strutture metalliche non fabbricate in proprio, — la piegatura d’ossature metalliche, — la posa in opera di mattoni e pietre, — il montaggio e lo smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio, — la costruzione di camini e forni industriali. Questa classe non comprende: — il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32. |
45250000 45262000 |
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45.3 |
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Installazione dei servizi in un fabbricato |
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45300000 |
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45.31 |
Installazione di impianti elettrici |
Questa classe comprende: l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — cavi e raccordi elettrici, — sistemi di telecomunicazione, — sistemi di riscaldamento elettrico, — antenne d’uso privato, — impianti di segnalazione d’incendio, — sistemi d’allarme antifurto, — ascensori e scale mobili, — linee di discesa di parafulmini ecc. |
45213316 45310000 Eccetto: – 45316000 |
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45.32 |
Lavori di isolamento |
Questa classe comprende: — installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l’isolamento termico, acustico o antivibrazioni. Questa classe non comprende: — i lavori d’impermeabilizzazione, cfr. 45.22. |
45320000 |
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45.33 |
Installazione di impianti idraulico-sanitari |
Questa classe comprende: — l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — impianti idraulico-sanitari, — raccordi per il gas, — impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell’aria, — sistemi antincendio (sprinkler). Questa classe non comprende: — l’installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31. |
45330000 |
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45.34 |
Altri lavori di installazione |
Questa classe comprende: — l’installazione di sistemi d’illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti, — l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove. |
45234115 45316000 45340000 |
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45.4 |
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Lavori di rifinitura e completamento degli edifici |
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45400000 |
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45.41 |
Intonacatura |
Questa classe comprende: — i lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura. |
45410000 |
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45.42 |
Posa in opera di infissi in legno o in metallo |
Questa classe comprende: — l’installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale, — il completamento di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili ecc. Questa classe non comprende: — la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43. |
45420000 |
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45.43 |
Rivestimento di pavimenti e muri |
Questa classe comprende: — la posa in opera, l’applicazione o l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: — piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, — parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti, moquette e rivestimenti di linoleum, — inclusi rivestimenti in gomma o plastica, — rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, — carta da parati. |
45430000 |
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45.44 |
Tinteggiatura e posa in opera di vetrate |
Questa classe comprende: — la tinteggiatura interna ed esterna di edifici, — la verniciatura di strutture di genio civile, — la posa in opera di vetrate, specchi ecc. Questa classe non comprende: — la posa in opera di finestre, cfr. 45.42. |
45440000 |
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45.45 |
Altri lavori di completamento degli edifici |
Questa classe comprende: — l’installazione di piscine private, — la pulizia a vapore, sabbiatura ecc. delle pareti esterne degli edifici, — altri lavori di completamento e di finitura degli edifici non classificati altrove. Questa classe non comprende: — le pulizie effettuate all’interno di immobili e altre strutture, cfr. 74.70. |
45212212 e DA04 45450000 |
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45.5 |
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Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore |
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45500000 |
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45.50 |
Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore |
Questa classe non comprende: — il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32. |
45500000 |
(1)
Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). |
ALLEGATO III
ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, LETTERA b) PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA
Ai fini della presente direttiva fa fede solo il testo di cui all’allegato I, punto 3, dell’AAP, sul quale si basa il seguente elenco indicativo di prodotti:
Capo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi |
Capo 26 |
Minerali metallurgici, scorie e ceneri |
Capo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; eccetto: ex 27.10 : carburanti speciali |
Capo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi eccetto: ex 28.09 : esplosivi ex 28.13 : esplosivi ex 28.14 : gas lacrimogeni ex 28.28 : esplosivi ex 28.32 : esplosivi ex 28.39 : esplosivi ex 28.50 : prodotti tossicologici ex 28.51 : prodotti tossicologici ex 28.54 : esplosivi |
Capo 29 |
Prodotti chimici organici eccetto: ex 29.03 : esplosivi ex 29.04 : esplosivi ex 29.07 : esplosivi ex 29.08 : esplosivi ex 29.11 : esplosivi ex 29.12 : esplosivi ex 29.13 : prodotti tossicologici ex 29.14 : prodotti tossicologici ex 29.15 : prodotti tossicologici ex 29.21 : prodotti tossicologici ex 29.22 : prodotti tossicologici ex 29.23 : prodotti tossicologici ex 29.26 : esplosivi ex 29.27 : prodotti tossicologici ex 29.29 : esplosivi |
Capo 30 |
Prodotti farmaceutici |
Capo 31 |
Concimi |
Capo 32 |
Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri |
Capo 33 |
Oli essenziali e resinoidi, prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche |
Capo 34 |
Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l’odontoiatria» |
Capo 35 |
Sostanze albuminoidi; colle; enzimi |
Capo 37 |
Prodotti per la fotografia e per la cinematografia |
Capo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche eccetto: ex 38.19 : prodotti tossicologici |
Capo 39 |
Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze eccetto: ex 39.03 : esplosivi |
Capo 40 |
Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori eccetto: ex 40.11 : pneumatici a prova di proiettile |
Capo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio |
Capo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
Capo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali |
Capo 44 |
Legno, carbone di legna e lavori di legno |
Capo 45 |
Sughero e suoi lavori |
Capo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio |
Capo 47 |
Materie occorrenti per la fabbricazione della carta |
Capo 48 |
Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
Capo 49 |
Prodotti dell’arte libraria e delle arti grafiche |
Capo 65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti |
Capo 66 |
Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti |
Capo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Capo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili |
Capo 69 |
Prodotti ceramici |
Capo 70 |
Vetro e lavori di vetro |
Capo 71 |
Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia |
Capo 73 |
Ghisa, ferro o acciaio |
Capo 74 |
Rame |
Capo 75 |
Nichel |
Capo 76 |
Alluminio |
Capo 77 |
Magnesio, berillio (glucinio) |
Capo 78 |
Piombo |
Capo 79 |
Zinco |
Capo 80 |
Stagno |
Capo 81 |
Altri metalli comuni |
Capo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni eccetto: ex 82.05 : utensili ex 82.07 : pezzi per utensili |
Capo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni |
Capo 84 |
Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici eccetto: ex 84.06 : motori ex 84.08 : altri propulsori ex 84.45 : macchine ex 84.53 : macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione ex 84.55 : pezzi della voce 84.53 ex 84.59 : reattori nucleari |
Capo 85 |
Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici eccetto: ex 85.13 : telecomunicazioni ex 85.15 : apparecchi di trasmissione |
Capo 86 |
Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione eccetto: ex 86.02 : locomotive blindate ex 86.03 : altre locomotive blindate ex 86.05 : vetture blindate ex 86.06 : carri officine ex 86.07 : carri |
Capo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri eccetto: ex 87.08 : carri da combattimento e autoblinde ex 87.01 : trattori ex 87.02 : veicoli militari ex 87.03 : veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne ex 87.09 : motocicli ex 87.14 : rimorchi |
Capo 89 |
Navigazione marittima e fluviale eccetto: ex 89.01A : navi da guerra |
Capo 90 |
Strumenti e apparecchi d’ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici eccetto: ex 90.05 : binocoli ex 90.13 : strumenti vari, laser ex 90.14 : telemetri ex 90.28 : strumenti di misura elettrici o elettronici ex 90.11 : microscopi ex 90.17 : strumenti per la medicina ex 90.18 : apparecchi di meccanoterapia ex 90.19 : apparecchi di ortopedia ex 90.20 : apparecchi a raggi X |
Capo 91 |
Orologeria |
Capo 92 |
Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi |
Capo 94 |
Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili eccetto: ex 94.01A : sedili per aerodine |
Capo 95 |
Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori) |
Capo 96 |
Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci |
Capo 98 |
Lavori diversi |
ALLEGATO IV
REQUISITI RELATIVI AGLI STRUMENTI E AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, NONCHÉ DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE
Gli strumenti e i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi di progettazione devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:
l’ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione;
si possa ragionevolmente garantire che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
solo le persone autorizzate possano avere accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell’appalto o del concorso di progettazione;
solo le persone autorizzate possano dare accesso ai dati trasmessi, e solo dopo la data specificata;
i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza;
in caso di violazione o di tentativo di violazione dei divieti di accesso o dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f), si possa ragionevolmente garantire che le violazioni o i tentativi siano chiaramente rilevabili.
ALLEGATO V
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI
PARTE A
Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso di preinformazione
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.
Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
Codici CPV.
Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL).
Data di spedizione dell’avviso di pubblicazione nel profilo di committente dell’avviso di preinformazione.
PARTE B
Informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione
(di cui all’articolo 48)
I. Informazioni che devono comparire in ogni caso
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto.
Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all’articolo 53, paragrafo 1, secondo e terzo comma, un’indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.
Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
Codici CPV. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
Breve descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi.
Se il presente avviso non funge da mezzo di indizione di una gara, data/date prevista/e per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per l’appalto/gli appalti di cui al presente avviso di preinformazione.
Data d’invio dell’avviso.
Altre eventuali informazioni.
Indicare se l’appalto rientra o meno nell’ambito di applicazione dell’AAP.
II. Informazioni ulteriori che devono essere fornite se l’avviso funge da mezzo di indizione di gara (articolo 48, paragrafo 2)
Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all’amministrazione aggiudicatrice il loro interesse per lo/gli appalto/i.
Tipo di procedura di aggiudicazione (procedure ristrette, che implichino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure competitive con negoziazione).
Eventualmente, indicare se:
si tratta di un accordo quadro;
si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
Se conosciuti, tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto.
Se note, le condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all’ambito di programmi di lavoro protetti;
l’indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;
una breve descrizione dei criteri di selezione.
Se conosciuti, una breve descrizione dei criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto:
Se nota, la grandezza complessiva stimata dell’appalto/degli appalti. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
Termini ultimi per la ricezione delle manifestazioni d’interesse.
Indirizzo cui devono essere inviate le manifestazioni di interesse.
Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.
Eventualmente, indicare se:
la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata;
si farà ricorso all’ordinazione elettronica;
si farà ricorso alla fatturazione elettronica;
sarà accettato il pagamento elettronico.
Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione.
Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per le procedure di ricorso o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l’informazione in questione può essere richiesta.
PARTE C
Informazioni che devono figurare negli avvisi e bandi di gara
(di cui all’articolo 49)
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto.
Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all’articolo 53, paragrafo 1, secondo e terzo comma, un’indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.
Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che è coinvolta una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
Codici CPV. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.
Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto/degli appalti; se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
Ammissione o divieto di varianti.
Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto.
Nel caso di accordi quadro, indicare la durata prevista dell’accordo quadro, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell’accordo quadro superiore a quattro anni; per quanto possibile, indicazione del valore o dell’ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare, numero e, ove necessario, numero massimo previsto di operatori economici che parteciperanno.
Nel caso di un sistema dinamico di acquisizione l’indicazione della durata prevista di tale sistema; per quanto possibile, l’indicazione di valore o dell’ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare.
Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
l’indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all’ambito di programmi di lavoro protetti;
indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione;
un elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono comportarne l’esclusione e dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).
Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte e ristrette e di procedure competitive con negoziazione).
Eventualmente, indicare se:
si tratta di un accordo quadro;
si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
si tratta di un’asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).
Se l’appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l’insieme dei lotti. Indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso offerente. Se l’appalto non è suddiviso in lotti, indicazione dei motivi, a meno che tale informazione non sia fornita nella relazione unica.
In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l’innovazione, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione.
In caso di procedura competitiva con negoziazione, un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione, indicare, eventualmente, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.
Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto o degli appalti. Salvo nel caso in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, i criteri che determinano l’offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino nel capitolato d’oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con negoziazione, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l’innovazione).
Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse.
In caso di procedure aperte:
periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta;
data, ora e luogo di apertura delle offerte;
persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.
Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione.
Eventualmente, indicare se:
la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è accettata;
si farà ricorso all’ordinazione elettronica;
sarà accettata la fatturazione elettronica;
sarà utilizzato il pagamento elettronico.
Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione.
Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di procedure di ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative all’appalto/agli appalti di cui al presente avviso.
Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi.
Data d’invio dell’avviso.
Indicare se l’appalto rientra o meno nell’ambito di applicazione dell’AAP.
Altre eventuali informazioni.
PARTE D
Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati
(di cui all’articolo 50)
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.
Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
Codici CPV.
Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.
Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, motivazione del ricorso a tale procedura.
Eventualmente, indicare se:
si tratta di un accordo quadro;
si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
I criteri di cui all’articolo 67 che sono stati utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto o degli appalti. Se del caso, l’indicazione se è stato fatto ricorso a un’asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).
Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.
Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:
numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese;
numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo;
numero di offerte ricevute per via elettronica.
Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:
informazioni che specificano se l’aggiudicatario è una piccola e media impresa;
informazioni che specificano se l’appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio o altro).
Valore dell’offerta (o delle offerte) vincente o dell’offerta massima e dell’offerta minima prese in considerazione ai fini dell’aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell’appalto.
Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi.
Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione.
Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di procedure di ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al contratto/ai contratti di cui al presente avviso.
Data d’invio dell’avviso.
Altre eventuali informazioni.
PARTE E
Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione
(di cui all’articolo 79, paragrafo 1)
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto.
Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all’articolo 53, paragrafo 1, secondo e terzo comma, un’indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.
Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
Codici CPV. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
Descrizione delle principali caratteristiche del progetto.
Numero e valore dei premi.
Natura del concorso di progettazione (aperto o ristretto).
Nel caso di concorsi di progettazione aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.
Nel caso di concorsi di progettazione ristretti:
numero previsto di partecipanti;
se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
criteri di selezione dei partecipanti;
termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
Se del caso, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.
Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
Indicare se la decisione della commissione giudicatrice è vincolante o meno per l’amministrazione aggiudicatrice.
Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti.
Indicare se gli appalti conseguenti al concorso di progettazione saranno o non saranno affidati al(ai) vincitore(i) del concorso di progettazione.
Data d’invio dell’avviso.
Altre eventuali informazioni.
PARTE F
Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati di un concorso
(di cui all’articolo 79, paragrafo 2)
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.
Se del caso, l’indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.
Codici CPV.
Descrizione delle principali caratteristiche del progetto.
Valore dei premi.
Natura del concorso di progettazione (aperto o ristretto).
Criteri che sono stati applicati alla valutazione dei progetti.
Data della decisione della commissione aggiudicatrice.
Numero di partecipanti.
Numero dei partecipanti che sono PMI.
Numero di partecipanti dall’estero.
Nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del vincitore/i del concorso e indicazione del fatto che il vincitore/i vincitori sono piccole e medie imprese.
Informazioni che indicano se il concorso di progettazione è connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
Data(e) e riferimento(i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al progetto/ai progetti di cui al presente avviso.
Data d’invio dell’avviso.
Altre eventuali informazioni.
PARTE G
Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso
(di cui all’articolo 72, paragrafo 1)
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
Codici CPV.
Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture: natura ed entità dei servizi.
Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica.
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.
Informazioni che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di procedure di ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative all’appalto/agli appalti di cui al presente avviso.
Data d’invio dell’avviso.
Altre eventuali informazioni.
PARTE H
Informazioni che devono figurare nei bandi di gara e negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
(di cui all’articolo 75, paragrafo 1)
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice.
Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.
Una breve descrizione dell’appalto in questione, compresi i codici CPV.
Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
Scadenze per contattare l’amministrazione aggiudicatrice, in vista della partecipazione.
Breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.
PARTE I
Informazioni che devono figurare negli avvisi
(di cui all’articolo 75, paragrafo 1)
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice.
Una breve descrizione dell’appalto in questione, compreso il valore complessivo stimato del contratto e i codici CPV.
Se noti:
il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;
tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e durata del contratto;
condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.
Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all’amministrazione aggiudicatrice il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d’interesse e l’indirizzo cui devono essere trasmesse le manifestazioni d’interesse.
PARTE J
Informazioni che devono figurare negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
(di cui all’articolo 75, paragrafo 2)
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice.
Breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.
Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.
Numero di offerte ricevute.
Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari.
Altre eventuali informazioni.
ALLEGATO VI
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI DOCUMENTI DI GARA IN RELAZIONE ALLE ASTE ELETTRONICHE
(articolo 35, paragrafo 4)
Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano deciso di organizzare un’asta elettronica, i documenti di gara contengono almeno i seguenti elementi:
gli elementi i cui valori saranno oggetto dell’asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;
i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d’oneri relativo all’oggetto dell’appalto;
le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell’asta elettronica;
le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.
ALLEGATO VII
DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) |
«specifiche tecniche» : a seconda del caso
a)
nel caso di appalti pubblici di lavori: l’insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all’uso a cui sono destinati dall’amministrazione aggiudicatrice; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l’accessibilità per persone con disabilità) la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, nonché i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d’ispezione e di accettazione dei lavori nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l’amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all’opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;
b)
nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità; |
2) |
«norma» : una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un’applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie:
|
3) |
«valutazione tecnica europea» : la valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al relativo documento per la valutazione europea quale definito all’articolo 2, punto 12, delregolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 22 ); |
4) |
«specifica tecnica comune» : una specifica tecnica nel settore delle TIC elaborata conformemente o in conformità degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 1025/2012; |
5) |
«riferimento tecnico» : qualunque documento, diverso dalle norme europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all’evoluzione delle necessità di mercato. |
ALLEGATO VIII
CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE
1. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi
I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 48, 49, 50, 75 e 79 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e pubblicati conformemente alle seguenti regole:
I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 48, 49, 50, 75, e 79 sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea o dalle amministrazioni aggiudicatrici qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati nel profilo di committente ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1.
Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicandole nel loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).
L’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea conferma all’amministrazione aggiudicatrice la pubblicazione di cui all’articolo 51, paragrafo 5, secondo comma.
2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive
Salvo se altrimenti disposto dall’articolo 53, paragrafo 1, secondo e terzo comma, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano integralmente i documenti di gara su Internet.
Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all’articolo 48, paragrafo 1, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici. Il profilo di committente può includere altresì avvisi di preinformazione utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma dell’articolo 52.
3. Formato e modalità di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica
Il formato e le modalità stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all’indirizzo Internet: http://simap.europa.eu
ALLEGATO IX
CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI DALL’ARTICOLO 54
1. L’invito a presentare un’offerta o a partecipare al dialogo di cui all’articolo 54 deve contenere almeno:
un riferimento all’avviso di indizione di gara pubblicato;
il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l’indirizzo per l’inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente agli articoli 59 e 60 e, eventualmente, all'articolo 62 oppure ad integrazione delle informazioni previste da tali articoli e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 59, 60 e 62;
la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell’appalto, oppure, all’occorrenza, l’ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, nelle specifiche tecniche o nel documento descrittivo.
Tuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione, le precisazioni di cui alla lettera b) non figurano nell’invito a partecipare al dialogo, o a negoziare bensì nell’invito a presentare un’offerta.
2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso di preinformazione, le amministrazioni aggiudicatrici invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all’appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.
Tale invito comprende almeno le seguenti informazioni:
natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto;
tipo di procedura: procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione;
eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l’esecuzione dei lavori o dei servizi;
ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice che aggiudica l’appalto;
condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
forma dell’appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d’una fra queste forme; e
i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l’ordine d’importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell’avviso di preinformazione o nelle specifiche tecniche o nell’invito a presentare offerte o a partecipare a una negoziazione.
ALLEGATO X
ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL’ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2
ALLEGATO XI
REGISTRI ( 23 )
I registri professionali e commerciali, le dichiarazioni e i certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:
ALLEGATO XII
MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE
Parte I: Capacità economica e finanziaria
Di regola, la capacità economica e finanziaria dell’operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:
idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico;
una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
Parte II: Capacità tecnica
Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all’articolo 58:
i seguenti elenchi:
un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;
un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;
l’indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’imprenditore disporrà per l’esecuzione dell’opera;
una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall’operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;
un’indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione del contratto;
qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;
l’indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell’imprenditore o dei dirigenti dell’impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;
un’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione del contratto;
una dichiarazione indicante l’organico medio annuo dell’imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;
una dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui l’imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto;
un’indicazione della parte di appalto che l’operatore economico intende eventualmente subappaltare;
per i prodotti da fornire:
campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice;
certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.
ALLEGATO XIII
ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 68, PARAGRAFO 3
Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
ALLEGATO XIV
SERVIZI DI CUI ALL’ARTICOLO 74
Codice CPV |
Descrizione |
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servizi di fornitura di personale domestico]; 79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico] e 79625000-1 [Servizi di fornitura di personale medico] da 85000000-9 a 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 e 98500000-8 [Servizi domestici presso famiglie e convivenze] e da 98513000-2 a 98514000-9 [Servizi di manodopera per privati, servizi di personale di agenzia per privati, servizi di personale impiegatizio per privati, personale temporaneo per privati, servizi di assistenza domestica e servizi domestici] |
Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi |
85321000-5 e 85322000-2, 75000000-6 [Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80000000-4 [Servizi di istruzione e formazione] a 80660000-8; da 92000000-1 a 92700000-8 79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di organizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni] |
Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura |
75300000-9 |
Servizi di sicurezza sociale obbligatoria (1) |
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 |
Servizi di prestazioni sociali |
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 e 98130000-3 |
Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative |
98131000-0 |
Servizi religiosi |
da 55100000-1 a 55410000-7 da 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servizi di catering per feste private, 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio, 55521200-0 Servizi di fornitura pasti] 55520000-1 Servizi di catering, 55522000-5 Servizi di catering per imprese di trasporto, 55523000-2 Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni, 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica 55510000-8 Servizi di mensa, 55511000-5 Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta, 55512000-2 Servizi di gestione mensa, 55523100-3 Servizi di mensa scolastica |
Servizi alberghieri e di ristorazione |
da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5; |
Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 10, lettera c bis) |
da 75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; da 75125000-8 a 75131000-3 |
Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche |
da 75200000-8 a 75231000-4 |
Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività |
da 75231210-9 a75231230-5; da 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9 |
Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 10, lettera e bis) |
da 79700000-1 a 79721000-4 [Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa] 79722000-1[Servizi di grafologia], 79723000-8 [Servizi di analisi dei rifiuti] |
Servizi investigativi e di sicurezza, |
98900000-2 [Servizi prestati da organizzazioni o enti extraterritoriali] e 98910000-5 [Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali] |
Servizi internazionali |
64000000-6 [Servizi di poste e telecomunicazioni], 64100000-7 [Servizi postali e di corriere], 64110000-0 [Servizi postali], 64111000-7 [Servizi postali per giornali e riviste], 64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza], 64113000-1 [Servizi postali per pacchi], 64114000-8 [Servizi di sportello presso gli uffici postali], 64115000-5 [Servizi di affitto di cassette postali], 64116000-2 [Servizi di fermo posta], 64122000-7 [Servizi di messaggeria interna] |
Servizi postali |
50116510-9 [Servizi di rigenerazione pneumatici], 71550000-8 [Servizi di lavorazione del ferro] |
Servizi vari |
(1)
Tali servizi non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva se sono organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale. Gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi in quanto servizi di interesse economico generale o in quanto servizi non economici di interesse generale. |
ALLEGATO XV
TAVOLA DI CONCORDANZA
Presente direttiva |
Direttiva 2004/18/CE |
Articolo 1, paragrafo 1, 2, 4, 5 e 6 |
— |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 10 |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 1 |
Articolo 1, paragrafo 9, primo comma |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 2 |
Articolo 7, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 3 |
— |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera b) |
Articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera c) |
Articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 5 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 6 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), primo periodo |
Articolo 2 paragrafo 1, punto 7 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), secondo periodo |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 8 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 9 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 10 |
Articolo 1, paragrafo 8, secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 11 |
Articolo 1, paragrafo 8, terzo comma |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 12 |
Articolo 1, paragrafo 8, terzo comma |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 13 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 14 |
Articolo 1, paragrafo 10 |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 15 |
— |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 16 |
Articolo 1, paragrafo 10 |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 17 |
— |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 18 |
Articolo 1, paragrafo 12 |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 19 |
Articolo 1, paragrafo 13 |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 20 |
— |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 21 |
Articolo 1, paragrafo 11, lettera e) |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 22 |
— |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 23 |
— |
Articolo 2, paragrafo 1, punto 24 |
— |
Articolo 2, paragrafo 2 |
— |
Articolo 3, paragrafo 1 |
— |
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma |
— |
Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 22; articolo 1, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 3, paragrafo 3 |
— |
Articolo 3, paragrafo 4 |
— |
Articolo 3, paragrafo 5 |
— |
Articolo 3, paragrafo 6 |
— |
Articolo 4 |
Articolo 7, 67 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
— |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 3; articolo 9 paragrafo 7, secondo comma, |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
Articolo 9, paragrafo 9 |
Articolo 5, paragrafo 6 |
— |
Articolo 5, paragrafo 7 |
Articolo 9, paragrafo 4 |
Articolo 5, paragrafo 8 |
Articolo 9, paragrafo 5, lettera a), primo comma |
Articolo 5, paragrafo 9 |
Articolo 9, paragrafo 5, lettera b), primo e secondo comma |
Articolo 5, paragrafo 10 |
Articolo 9, paragrafo 5, lettera a), terzo comma Articolo 9, paragrafo 5, lettera b), terzo comma |
Articolo 5, paragrafo 11 |
Articolo 9, paragrafo 7 |
Articolo 5, paragrafo 12 |
Articolo 9, paragrafo 6 |
Articolo 5, paragrafo 13 |
Articolo 9, paragrafo 8, lettera a) |
Articolo 5, paragrafo 14 |
Articolo 9, paragrafo 8, lettera b) |
Articolo 6, paragrafi da 1 a 6 |
Articolo 78; articolo 79, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 7 |
Articolo 79, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 7 |
Articolo 12, articolo 68, lettera a) |
Articolo 8, primo comma |
Articolo 13, articolo 68, lettera b) |
Articolo 8, secondo comma |
Articolo 1, paragrafo 15 |
Articolo 9 |
Articolo 15, articolo 68, lettera b) |
Articolo 10, lettera a) |
Articolo 16, lettera a) |
Articolo 10, lettera b) |
Articolo 16, lettera b) |
Articolo 10, lettera c) |
Articolo 16, lettera c) |
Articolo 10, lettera d) |
— |
Articolo 10, lettera e) |
Articolo 16, lettera d) |
Articolo 10, lettera f) |
— |
Articolo 10, lettera g) |
Articolo 16, lettera e) |
Articolo 10, lettera h) |
— |
Articolo 10, lettera i) |
— |
Articolo 10, lettera j) |
— |
Articolo 11 |
Articolo 18 |
Articolo 12 |
— |
Articolo 13, primo comma |
Articolo 8, primo comma |
Articolo 13, secondo comma |
Articolo 8, secondo comma |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 16, lettera f) |
Articolo 15, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 10, articolo 14, articolo 68, lettera b) |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 14, articolo 68, lettera b) |
Articolo 16 |
— |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 10, secondo comma; articolo 12, della direttiva 2009/81/CE |
Articolo 17, paragrafo 2 |
— |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 18, paragrafo 2 |
— |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafi da 2 a 3 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 19 |
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 19, secondo comma |
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 6 |
Articolo 21, paragrafo 2 |
— |
Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 42, paragrafo 1, 2 e 4; articolo 71, paragrafo 1 |
Articolo 22, paragrafo 2 |
— |
Articolo 22, paragrafo 3 |
Articolo 42, paragrafo 3; articolo 71, paragrafo 2 |
Articolo 22, paragrafo 4 |
— |
Articolo 22, paragrafo 5 |
— |
Articolo 22, paragrafo 6 |
Articolo 42, paragrafi 5 e 6; articolo 71, paragrafo 3 |
Articolo 22, paragrafo 7, primo comma |
Articolo 79, paragrafo 2, lettera g) |
Articolo 22, paragrafo 7, secondo e terzo comma |
— |
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 14, primo comma |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 79, paragrafo 2, lettere e) e f) |
Articolo 24 |
— |
Articolo 25 |
Articolo 5 |
Articolo 26, paragrafo 1 |
Articolo 28; primo comma |
Articolo 26, paragrafo 2 |
Articolo 28, secondo comma |
Articolo 26, paragrafo 3r |
— |
Articolo 26, paragrafo 4 |
Articolo 28, secondo comma, articolo 30, paragrafo 1 |
Articolo 26, paragrafo 5, primo comma |
Articolo 35, paragrafo 2 |
Articolo 26, paragrafo 5, secondo comma |
— |
Articolo 26, paragrafo 6 |
Articolo 28, secondo comma |
Articolo 27, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 11, lettera a) |
Articolo 27, paragrafo 1, secondo e terzo comma |
Articolo 38, paragrafo 2 |
Articolo 27, paragrafo 2 |
Articolo 38, paragrafo 4 |
Articolo 27, paragrafo 3 |
— |
Articolo 27, paragrafo 4 |
— |
Articolo 28, paragrafo 1 |
Articolo 38, paragrafo 3, lettera a), articolo 1, paragrafo 11, lettera b) |
Articolo 28, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 11, lettera b), articolo 38, paragrafo 3, lettera b), articolo 44, paragrafo 3, prima frase |
Articolo 28, paragrafo 3 |
Articolo 38, paragrafo 4 |
Articolo 28, paragrafo 4 |
— |
Articolo 28, paragrafo 5 |
— |
Articolo 28, paragrafo 6 |
Articolo 38, paragrafo 8 |
Articolo 29, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 1, paragrafo 11, lettera d) |
Articolo 29, paragrafo 1, secondo e terzo comma |
— |
Articolo 29, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 38, paragrafo 3, lettere a) e b) |
Articolo 29, paragrafo 2 |
Articolo 1 paragrafo 11, lettera d), articolo 44, paragrafo 3, prima frase |
Articolo 29, paragrafo 3 |
Articolo 30, paragrafo 2 |
Articolo 29, paragrafo 4 |
— |
Articolo 29, paragrafo 5 |
Articolo 30, paragrafo 3 |
Articolo 29, paragrafo 6 |
Articolo 30, paragrafo 4 |
Articolo 29, paragrafo 7 |
Articolo 30, paragrafo 2 |
Articolo 30, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 11, lettera c), articolo 38, paragrafo 3, articolo 44, paragrafo 3, prima frase |
Articolo 30, paragrafo 2 |
Articolo 29, paragrafi 2 e 7 |
Articolo 30, paragrafo 3 |
Articolo 29, paragrafo 3 |
Articolo 30, paragrafo 4 |
Articolo 29, paragrafo 4 |
Articolo 30, paragrafo 5 |
Articolo 29, paragrafo 5 |
Articolo 30, paragrafo 6 |
Articolo 29, paragrafo 6 |
Articolo 30, paragrafo 7 |
Articolo 29, paragrafo 7 |
Articolo 30, paragrafo 8 |
Articolo 29, paragrafo 8 |
Articolo 31 |
— |
Articolo 32, paragrafo 1 |
Articolo 31, primo periodo |
Articolo 32, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 31, punto 1, lettera a) |
Articolo 32, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 31, punto 1, lettera b) |
Articolo 32, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 31, punto 1, lettera c) |
Articolo 32, paragrafo 3, lettera a) |
Articolo 31, punto 2, lettera a) |
Articolo 32, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 31, punto 2, lettera b) |
Articolo 32, paragrafo 3, lettera c) |
Articolo 31, punto 2, lettera c) |
Articolo 32, paragrafo 3, lettera d) |
Articolo 31, punto 2, lettera d) |
Articolo 32, paragrafo 4 |
Articolo 31, punto 3 |
Articolo 32, paragrafo 5 |
Articolo 31, punto 4, lettera b) |
Articolo 33, paragrafo 1 |
Articolo 32, paragrafo 1; articolo 1, paragrafo 5, articolo 32, paragrafo 2, primo e quarto comma |
Articolo 33, paragrafo 2 |
Articolo 32, paragrafo 2, secondo e terzo comma |
Articolo 33, paragrafo 3 |
Articolo 32, paragrafo 3 |
Articolo 33, paragrafo 4 |
Articolo 32, paragrafo 4 |
Articolo 33, paragrafo 5 |
Articolo 32, paragrafo 4 |
Articolo 34, paragrafo 1 |
Articolo 33, paragrafo 1; articolo 1, paragrafo 6 |
Articolo 34, paragrafo 2 |
Articolo 33, paragrafo 2 |
Articolo 34, paragrafo 3 |
Articolo 33, paragrafo 2, in fine |
Articolo 34, paragrafo 4 |
Articolo 33, paragrafo 3 |
Articolo 34, paragrafo 5 |
Articolo 33, paragrafo 4 |
Articolo 34, paragrafo 6 |
Articolo 33, paragrafo 6 |
Articolo 34, paragrafo 7 |
— |
Articolo 34, paragrafo 8 |
— |
Articolo 34, paragrafo 9 |
Articolo 33, paragrafo 7, terzo comma |
Articolo 35, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 54, paragrafo 1 |
Articolo 35, paragrafo 1, secondo e terzo comma |
Articolo 1, paragrafo 7 |
Articolo 35, paragrafo 2 |
Articolo 54, paragrafo 2, primo e secondo comma |
Articolo 35, paragrafo 3 |
Articolo 54, paragrafo 2, terzo comma |
Articolo 35, paragrafo 4 |
Articolo 54, paragrafo 3 |
Articolo 35, paragrafo 5 |
Articolo 54, paragrafo 4 |
Articolo 35, paragrafo 6 |
Articolo 54, paragrafo 5 |
Articolo 35, paragrafo 7 |
Articolo 54, paragrafo 6 |
Articolo 35, paragrafo 8 |
Articolo 54, paragrafo 7 |
Articolo 35, paragrafo 9 |
Articolo 54, paragrafo 8, primo comma |
Articolo 36 |
— |
Articolo 37, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 37, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 37, paragrafo 3 |
— |
Articolo 37, paragrafo 4 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 38 |
— |
Articolo 39 |
— |
Articolo 40 |
Considerando 8 |
Articolo 41 |
— |
Articolo 42, paragrafo 1 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 42, paragrafo 2 |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 42, paragrafo 3 |
Articolo 23, paragrafo 3 |
Articolo 42, paragrafo 4 |
Articolo 23, paragrafo 8 |
Articolo 42, paragrafo 5 |
Articolo 23, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 42, paragrafo 6 |
Articolo 23, paragrafo 5, primo e secondo comma |
Articolo 43, paragrafo 1 |
Articolo 23, paragrafo 6 |
Articolo 43, paragrafo 2 |
Articolo 23, paragrafo 6, primo trattino |
Articolo 44, paragrafo 1 |
Articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, paragrafo 5, secondo e terzo comma, paragrafo 6, secondo comma, e paragrafo 7 |
Articolo 44, paragrafo 2 |
Articolo 23, paragrafo 4, primo comma, paragrafo 5, primo comma, e paragrafo 6, primo comma |
Articolo 44, paragrafo 3 |
— |
Articolo 45, paragrafo 1 |
Articolo 24, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 45, paragrafo 2 |
Articolo 24, paragrafo 3 |
Articolo 45, paragrafo 3 |
Articolo 24, paragrafo 4 |
Articolo 46 |
— |
Articolo 47, paragrafo 1 |
Articolo 38, paragrafo 1 |
Articolo 47, paragrafo 2 |
Articolo 38, paragrafo 7 |
Articolo 47, paragrafo 3 |
Articolo 38, paragrafo 7 |
Articolo 48, paragrafo 1 |
Articolo 35, paragrafo 1; articolo 36, paragrafo 1 |
Articolo 48, paragrafo 2 |
— |
Articolo 49 |
Articolo 35, paragrafo 2; articolo 36, paragrafo 1 |
Articolo 50, paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 35, paragrafo 4; dal primo al terzo comma, articolo 36, paragrafo 1 |
Articolo 50, paragrafo 4 |
Articolo 35, paragrafo 4, quinto comma |
Articolo 51, paragrafo 1 |
Articolo 36, paragrafo 1; articolo 79, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 51, paragrafo 2 |
Articolo 36, paragrafo 2 |
Articolo 51, paragrafo 2 |
Articolo 36, paragrafi 3 e 4, secondo comma |
Articolo 51, paragrafo 3 |
Articolo 36, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 51, paragrafo 4 |
— |
Articolo 51, paragrafo 5, primo comma |
Articolo 36, paragrafo 7 |
Articolo 51, paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 36, paragrafo 8 |
Articolo 51, paragrafo 6 |
Articolo 37 |
Articolo 52, paragrafo 1 |
Articolo 36, paragrafo 5, primo comma |
Articolo 52, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 36, paragrafo 5, secondo e terzo comma. |
Articolo 53, paragrafo 1 |
Articolo 38, paragrafo 6 |
Articolo 53, paragrafo 2 |
Articolo 39, paragrafo 2 |
Articolo 54, paragrafo 1 |
Articolo 40, paragrafo 1 |
Articolo 54, paragrafo 2 |
Articolo 40, paragrafo 2 |
Articolo 55, paragrafo 1 |
Articolo 41, paragrafo 1 |
Articolo 55, paragrafo 2 |
Articolo 41, paragrafo 2 |
Articolo 55, paragrafo 3 |
Articolo 41, paragrafo 3 |
Articolo 56, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 44, paragrafo 1 |
Articolo 56, paragrafo 1, secondo comma |
— |
Articolo 56, paragrafo 2 |
— |
Articolo 56, paragrafo 3 |
— |
Articolo 56, paragrafo 4 |
— |
Articolo 57, paragrafo 1, |
Articolo 45, paragrafo 1 |
Articolo 57, paragrafo 2 |
Articolo 45, paragrafo 2, lettere e) e f) |
Articolo 57, paragrafo 3 |
Articolo 45, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 57 paragrafo 4 |
Articolo 45, paragrafo 2 |
Articolo 57, paragrafo 5 |
— |
Articolo 57, paragrafo 6 |
— |
Articolo 57, paragrafo 7 |
Articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, e articolo 45, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 58, paragrafo 1 |
Articolo 44, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo e secondo comma |
Articolo 58, paragrafo 2 |
Articolo 46 |
Articolo 58, paragrafo 3 |
Articolo 47 |
Articolo 58, paragrafo 4 |
Articolo 48 |
Articolo 58, paragrafo 5 |
Articolo 44, paragrafo 2 |
Articolo 59 |
— |
Articolo 60, paragrafo 1 |
Articolo 47, paragrafi 4 e 5; articolo 48, paragrafo 6 |
Articolo 60, paragrafo 2 |
Articolo 45, paragrafo 3 |
Articolo 60, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 47, paragrafi 1 e 5, articolo 48, paragrafo 2 |
Articolo 60, paragrafo 5 |
— |
Articolo 61 |
— |
Articolo 62, paragrafo 1 |
Articolo 49 |
Articolo 62, paragrafo 2 |
Articolo 50 |
Articolo 62, paragrafo 3 |
— |
Articolo 63, paragrafo 1 |
Articolo 47, paragrafi 2 e 3; articolo 48, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 63, paragrafo 2 |
— |
Articolo 64, paragrafo 1 |
Articolo 52, paragrafo 1; articolo 52, paragrafo 7 |
Articolo 64, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 52, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 64, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 52, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 64, paragrafo 3 |
Articolo 52, paragrafo 2 |
Articolo 64, paragrafo 4 |
Articolo 52, paragrafo 3 |
Articolo 64, paragrafo 5, primo comma |
Articolo 52, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 64, paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 52, paragrafo 4, secondo comma |
Articolo 64, paragrafo 6, primo comma |
Articolo 52, paragrafo 5, primo comma |
Articolo 64, paragrafo 6, secondo comma |
Articolo 52, paragrafo 6 |
Articolo 64, paragrafo 7 |
Articolo 52, paragrafo 5, secondo comma |
Articolo 64, paragrafo 8 |
— |
Articolo 65 |
Articolo 44, paragrafo 3 |
Articolo 66 |
Articolo 44, paragrafo 4 |
Articolo 67, paragrafo 1 |
Articolo 53, paragrafo 1 |
Articolo 67, paragrafo 2 |
Articolo 53, paragrafo 1 |
Articolo 67, paragrafo 3 |
— |
Articolo 67, paragrafo 4 |
Considerando 1; considerando 46, terzo comma |
Articolo 67, paragrafo 5 |
Articolo 53, paragrafo 2 |
Articolo 68 |
— |
Articolo 69, paragrafo 1 |
Articolo 55, paragrafo 1 |
Articolo 69, paragrafo 2 lettera a) |
Articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) |
Articolo 69, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) |
Articolo 69, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, lettera c) |
Articolo 69, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, lettera d) |
Articolo 69, paragrafo 2, lettera e) |
— |
Articolo 69, paragrafo 2, lettera f) |
Articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, lettera e) |
Articolo 69, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 55, paragrafo 2 |
Articolo 69, paragrafo 3, secondo comma |
— |
Articolo 69, paragrafo 4 |
Articolo 55, paragrafo 3 |
Articolo 69, paragrafo 5 |
— |
Articolo 70 |
Articolo 26 |
Articolo 71, paragrafo 1 |
— |
Articolo 71, paragrafo 2 |
Articolo 25, primo comma |
Articolo 71, paragrafo 3 |
— |
Articolo 71, paragrafo 4 |
Articolo 25, secondo comma |
Articolo 71, paragrafi da 5 a 8 |
— |
Articolo 72 |
— |
Articolo 73 |
— |
Articolo 74 |
— |
Articolo 75 |
— |
Articolo 76 |
— |
Articolo 77 |
— |
Articolo 78 |
Articolo 67, paragrafo 2 |
Articolo 79, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 69, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 79, paragrafo 3 |
Articolo 70; paragrafo 1, articolo 79, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 80, paragrafo 1 |
— |
Articolo 80, paragrafo 2 |
Articolo 66 |
Articolo 80, paragrafo 3 |
Articolo 72 |
Articolo 81 |
Articolo 73 |
Articolo 82 |
Articolo 74 |
Articolo 83, paragrafo 1 |
Articolo 81, primo comma |
Articolo 83, paragrafi da 2 a 6 |
— |
Articolo 84 |
Articolo 43 |
Articolo 85 |
— |
Articolo 86 |
— |
Articolo 87 |
Articolo 77, paragrafi 3 e 4 |
Articolo 88 |
Articolo 77, paragrafo 5 |
Articolo 89, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 77, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 89, paragrafo 3 |
— |
Articolo 90, paragrafo 1 |
Articolo 80, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 90, paragrafi da 2 a 5 |
— |
Articolo 90, paragrafo 6 |
Articolo 80, paragrafo 1, secondo commma |
Articolo 91 |
Articolo 82 |
Articolo 92 |
— |
Articolo 93 |
Articolo 83 |
Articolo 94 |
Articolo 84 |
Allegato I |
Allegato IV |
Allegato II |
Allegato I |
Allegato III |
Allegato V |
— |
Allegato III |
Allegato IV, lettere da a) a f) |
Allegato X, lettere da b) a h) |
Allegato IV, lettera g) |
— |
Allegato V — parte A |
Allegato VII — parte A |
Allegato V — parte B — I. |
Allegato VII — A |
Allegato V — parte B — II. |
— |
Allegato V — parte C |
Allegato VII — A |
Allegato V — parte D |
Allegato VII — A |
Allegato V — parte E |
Allegato VII — D |
Allegato V — parte F |
Allegato VII — D |
Allegato V — parte G |
— |
Allegato V — parte H |
— |
Allegato V — parte I |
— |
Allegato V — parte J |
— |
Allegato VI |
Articolo 54, paragrafo 3, lettere da a) a f) |
Allegato VII |
Allegato VI |
Allegato VIII |
Allegato VIII |
Allegato IX, 1. |
Article 40, paragrafo 5 |
Allegato IX, 2. |
— |
Allegato X |
— |
Allegato XI |
Allegato IX — A, B, C |
Allegato XII, parte 1 |
Article 47, paragrafo 1 |
Allegato XII, parte 2 |
Article 48, paragrafo 2 |
Allegato XIII |
— |
Allegato XIV |
Allegato II |
Allegato XV |
Allegato XII |
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1 (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
( 2 ) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).
( 3 ) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
( 4 ) Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).
( 5 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
( 6 ) Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).
( 7 ) Decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l’uso di procedure per via elettronica mediante gli sportelli unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36).
( 8 ) Decisione 2011/130/UE della Commissione, del 25 febbraio 2011, che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66).
( 9 ) Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).
( 10 ) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
( 11 ) Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).
( 12 ) GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.
( 13 ) Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).
( 14 ) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.
( 15 ) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).
( 16 ) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
( 17 ) Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011).
( 18 ) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
( 19 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
( 20 ) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
( 21 ) Decisione 71/306/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che istituisce un Comitato Consultivo per gli appalti di lavori pubblici (GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15).
( 22 ) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
( 23 ) Ai fini dell’articolo 58, paragrafo 2, s’intendono per «registri» quelli che figurano nel presente allegato e, qualora siano apportate modifiche a livello nazionale, i registri che li hanno sostituiti.