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Document 02014L0023-20240101

Consolidated text: Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/23/2024-01-01

02014L0023 — IT — 01.01.2024 — 005.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 094 del 28.3.2014, pag. 1)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2172 DELLA COMMISSIONE  del 24 novembre 2015

  L 307

9

25.11.2015

 M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2366 DELLA COMMISSIONE  del 18 dicembre 2017

  L 337

21

19.12.2017

 M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1827 DELLA COMMISSIONE  del 30 ottobre 2019

  L 279

23

31.10.2019

 M4

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1951 DELLA COMMISSIONE  del 10 novembre 2021

  L 398

21

11.11.2021

►M5

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2497 DELLA COMMISSIONE  del 15 novembre 2023

  L 

1

16.11.2023


Rettificata da:

►C1

Rettifica, GU L 114, 5.5.2015, pag.  24 (2014/23/UE)

►C2

Rettifica, GU L 082, 26.3.2018, pag.  17 (2014/23/UE)

►C3

Rettifica, GU L 186, 27.5.2021, pag.  34 (2014/23/UE)




▼B

DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 2014

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



TITOLO I:

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DEFINIZIONI

CAPO I:

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

SEZIONE I:

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI E SOGLIA

Articolo 1:

Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 2:

Principio di libera organizzazione dei servizi e delle attività di competenza della pubblica amministrazione

Articolo 3:

Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

Articolo 4:

Libertà di definire servizi di interesse economico generale

Articolo 5:

Definizioni

Articolo 6:

Amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 7:

Enti aggiudicatori

Articolo 8:

Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

Articolo 9:

Revisione della soglia

SEZIONE II:

ESCLUSIONI

Articolo 10:

Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori

Articolo 11:

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

Articolo 12:

Esclusioni specifiche nel settore idrico

Articolo 13:

Concessioni aggiudicate a un’impresa collegata

Articolo 14:

Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture

Articolo 15:

Notifica delle informazioni da parte di enti aggiudicatori

Articolo 16:

Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

Articolo 17:

Concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico

SEZIONE III:

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18:

Durata della concessione

Articolo 19:

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 20:

Contratti misti

Articolo 21:

Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 22:

Contratti concernenti sia le attività di cui all’allegato II sia altre attività

Articolo 23:

Concessioni riguardanti sia attività cui all’allegato II sia attività con aspetti di difesa o di sicurezza

SEZIONE IV:

SITUAZIONI SPECIFICHE

Articolo 24:

Concessioni riservate

Articolo 25:

Servizi di ricerca e sviluppo

CAPO II:

Principi

Articolo 26:

Operatori economici

Articolo 27:

Nomenclature

Articolo 28:

Riservatezza

Articolo 29:

Norme applicabili alle comunicazioni

TITOLO II:

NORME SULL’AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI: PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PROCEDURALI

CAPO I:

Principi generali

Articolo 30:

Principi generali

Articolo 31:

Bandi di concessione

Articolo 32:

Avvisi di aggiudicazione delle concessioni

Articolo 33:

Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Articolo 34:

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 35:

Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse

CAPO II:

Garanzie procedurali

Articolo 36:

Requisiti tecnici e funzionali

Articolo 37:

Garanzie procedurali

Articolo 38:

Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

Articolo 39:

Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte

Articolo 40:

Comunicazione ai candidati e agli offerenti

Articolo 41:

Criteri di aggiudicazione

TITOLO III:

NORME SULL’ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 42:

Subappalto

Articolo 43:

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 44:

Cessazione delle concessioni

Articolo 45:

Monitoraggio e relazioni

TITOLO IV:

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 89/665/CEE E 92/13/CEE

Articolo 46:

Modifiche della direttiva 89/665/CEE

Articolo 47:

Modifiche della direttiva 92/13/CEE

TITOLO V:

POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48:

Esercizio della delega

Articolo 49:

Procedura d’urgenza

Articolo 50:

Procedura di comitato

Articolo 51:

Recepimento

Articolo 52:

Disposizioni transitorie

Articolo 53:

Monitoraggio e relazioni

Articolo 54:

Entrata in vigore

Articolo 55:

Destinatari

ALLEGATI

ALLEGATO I:

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PUNTO 7

ALLEGATO II:

ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 7

ALLEGATO III:

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA B)

ALLEGATO IV:

SERVIZI DI CUI ALL’ARTICOLO 19

ALLEGATO V:

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE |DI CUI ALL’ARTICOLO 31

ALLEGATO VI:

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL’ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3

ALLEGATO VII:

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 32

ALLEGATO VIII:

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI CONCERNENTI SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL’ARTICOLO 32

ALLEGATO IX:

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

ALLEGATO X:

ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA E AMBIENTALE DI CUI ALL’ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3

ALLEGATO XI:

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UNA CONCESSIONE IN VIGENZA DELLA STESSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 43

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DEFINIZIONI

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I

Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  
La presente direttiva stabilisce le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione indette da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori il cui valore stimato non è inferiore alla soglia indicata all’articolo 8.
2.  

La presente direttiva si applica all’aggiudicazione di concessioni di lavori o di servizi a operatori economici da:

a) 

amministrazioni aggiudicatrici; o

b) 

enti aggiudicatori, purché i lavori o i servizi siano destinati allo svolgimento di una delle attività di cui all’allegato II.

3.  
L’applicazione della presente direttiva è soggetta all’articolo 346 TFUE.
4.  
Gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per l’esecuzione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori e che non prevedono una remunerazione a fronte di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva.

Articolo 2

Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche

1.  
La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici.

Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni.

2.  
La presente direttiva fa salvi i regimi di proprietà degli Stati membri. In particolare non richiede la privatizzazione di imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico.

Articolo 3

Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

1.  
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza e proporzionalità.

La concezione della procedura di aggiudicazione della concessione, compresa la stima del valore, non è diretta a escludere quest’ultima dall’ambito di applicazione della presente direttiva né a favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o taluni lavori, forniture o servizi.

2.  
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori mirano a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e dell’esecuzione del contratto, nel rispetto dell’articolo 28.

Articolo 4

Libertà di definire servizi di interesse economico generale

1.  
La presente direttiva fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell’Unione, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti. Parimenti, la presente direttiva non incide sulle modalità di organizzazione dei sistemi di sicurezza sociale da parte degli Stati membri.
2.  
I servizi non economici d’interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)

«concessioni» :

le concessioni di lavori o di servizi di cui alle lettere a) e b):

a) 

«concessione di lavori»: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

b) 

«concessione di servizi» si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui alla lettera a) ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

L’aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell’offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario comporta una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;

2)

«operatore economico» : una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

3)

«candidato» : un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura di aggiudicazione di concessioni;

4)

«offerente» : un operatore economico che ha presentato un’offerta;

5)

«concessionario» : un operatore economico cui è stata aggiudicata una concessione;

6)

«scritto» o «per iscritto» : un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

7)

«esecuzione dei lavori» : l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I o di un’opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza decisiva sul tipo di opera o sulla sua progettazione;

8)

«opera» : il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

9)

«mezzo elettronico» : uno strumento elettronico per l’elaborazione (compresa la compressione numerica) e l’archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

10)

«diritto esclusivo» : il diritto concesso da un’autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l’effetto di riservare a un unico operatore economico l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

11)

«diritto speciale» : il diritto concesso da un’autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l’effetto di riservare a due o più operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività;

12)

«documento di concessione» : qualsiasi documento prodotto o al quale l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari.

13)

«innovazione» : la realizzazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o significativamente migliorato, tra cui, ma non solo, i processi di produzione, di edificazione o di costruzione, di un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l’altro allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide a valenza sociale o di sostenere la strategia Europa 2020.

Articolo 6

Amministrazioni aggiudicatrici

1.  
Ai fini della presente direttiva per «amministrazioni aggiudicatrici» si intendono lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali enti o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico diversi da enti, organismi o associazioni che svolgono una delle attività di cui all’allegato II e aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività.
2.  
Per «autorità regionali» si intendono tutte le autorità delle unità amministrative elencate in modo non tassativo nelle NUTS 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).
3.  
Per «autorità locali» si intendono tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nei livelli NUTS 3 e delle unità amministrative inferiori, secondo il regolamento (CE) n. 1059/2003.
4.  

Per «organismi di diritto pubblico» si intendono gli organismi che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

a) 

sono istituiti per lo specifico scopo di soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

b) 

sono dotati di personalità giuridica; e

c) 

sono finanziati in modo maggioritario dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la cui gestione è posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Articolo 7

Enti aggiudicatori

1.  

Ai sensi della presente direttiva per «enti aggiudicatori» si intendono gli enti che svolgono una delle attività di cui all’allegato II e aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività e sono:

a) 

lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

b) 

le imprese pubbliche ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo;

c) 

gli enti diversi da quelli di cui al presente paragrafo, lettere a) e b), ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell’esercizio di una delle attività di cui all’allegato II.

2.  

Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del paragrafo 1, lettera c). Tali procedure comprendono:

a) 

le procedure d’appalto con previa indizione di gara, conformemente alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e alla direttiva 2014/25/UE, alla direttiva 2009/81/CE o alla presente direttiva;

b) 

le procedure ai sensi di altri atti giuridici dell’Unione, elencati nell’allegato III, che garantiscono adeguata previa trasparenza per la concessione di autorizzazioni sulla base di criteri obiettivi.

3.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 48 riguardo alla modifica dell’elenco degli atti giuridici dell’Unione di cui all’allegato III, quando le modifiche si dimostrano necessarie a causa dell’abrogazione o della modifica di tali atti o dell’adozione di nuova legislazione.
4.  
Per «impresa pubblica» si intende qualsiasi impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietarie, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano le imprese in questione.

Un’influenza dominante da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si presume in tutti i casi seguenti in cui tali amministrazioni, direttamente o indirettamente:

a) 

detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa;

b) 

controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa, oppure

c) 

possono designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.

Articolo 8

Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

1.  
La presente direttiva si applica alle concessioni il cui valore sia pari o superiore a ►M5  5 538 000  EUR ◄ .
2.  
Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Tale valore stimato è valido al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione, per esempio, contattando gli operatori economici in relazione alle concessioni.

Ai fini del paragrafo 1, se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione è superiore di più del 20 % rispetto al valore stimato, la stima valida è il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione.

3.  

Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:

a) 

il valore di eventuali forme di opzione e di eventuali proroghe della durata della concessione;

b) 

gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore;

c) 

i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;

d) 

il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l’esecuzione della concessione;

e) 

le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell’attivo facenti parte della concessione;

f) 

il valore dell’insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;

g) 

ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

4.  
La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere fatta con l’intenzione di escludere tale concessione dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Una concessione non può essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione della presente direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.
5.  
Quando un’opera o un servizio proposti possono dar luogo all’aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
6.  
Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui al presente articolo, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

Articolo 9

Revisione della soglia

1.  
Dal 30 giugno 2013 la Commissione verifica ogni due anni che la soglia di cui all’articolo 8, paragrafo 1, corrisponda alla soglia stabilita nell’accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio («AAP») per le concessioni di lavori e procede, se necessario, alla revisione di tale soglia in conformità del presente articolo.

In conformità con il metodo di calcolo di cui all’AAP sugli appalti pubblici, la Commissione calcola il valore di tale soglia sulla base del valore giornaliero medio dell’euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio. Il valore della soglia in tal modo riveduta è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto della soglia in vigore prevista dall’AAP che è espressa in diritti speciali di prelievo.

2.  
Dal 1o gennaio 2014 ogni due anni la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, i valori delle soglie di cui all’articolo 8, paragrafo 1, rivedute a norma del presente articolo, paragrafo 1.

In conformità con il metodo di calcolo di cui all’AAP, la determinazione di tali valori è basata sulla media del valore giornaliero di tali valute corrispondente alla soglia applicabile espressa in euro durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio.

3.  
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la soglia riveduta di cui al paragrafo 1, il suo controvalore nelle valute nazionali di cui al paragrafo 2, primo comma, e il valore determinato conformemente al paragrafo 2, secondo comma, all’inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.
4.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 48 per adattare la metodologia di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo alle modifiche della metodologia di cui all’AAP sugli appalti pubblici per la revisione delle soglie di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e per la determinazione dei valori corrispondenti nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, come menzionato al paragrafo 2 del presente articolo.

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 48 per la revisione delle soglie di cui all’articolo 8, paragrafo 1, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5.  
Qualora si renda necessaria la revisione di tale soglia e i limiti di tempo non consentano l’uso della procedura di cui all’articolo 48, e quindi motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 49 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo.

Sezione II

Esclusioni

Articolo 10

Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori

1.  
La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un’amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o a un’associazione dei medesimi in base a un diritto esclusivo.

La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate ad un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo che è stato concesso ai sensi del TFUE e di atti giuridici dell’Unione recanti norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attività di cui all’allegato II.

2.  
In deroga al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, qualora la legislazione settoriale dell’Unione di cui a tale comma non preveda specifici obblighi settoriali di trasparenza, si applicano le disposizioni dell’articolo 32.

Qualora uno Stato membro conceda un diritto esclusivo a un operatore economico per l’esercizio di una delle attività di cui all’allegato II, informa in merito la Commissione entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo.

3.  
La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007.
4.  

La presente direttiva non si applica alle concessioni che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore è tenuto ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:

a) 

uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali di legge, quali un accordo internazionale concluso in conformità del TFUE, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei loro firmatari;

b) 

un’organizzazione internazionale.

La presente direttiva non si applica alle concessioni che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aggiudica in base a norme sugli appalti pubblici previste da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento quando le concessioni in questione sono interamente finanziate da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di concessioni cofinanziate prevalentemente da un’organizzazione internazionale o da un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure di gare d’appalto applicabili.

Gli Stati membri comunicano tutti gli strumenti giuridici di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all’articolo 50.

Il presente paragrafo non si applica alle concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui alla direttiva 2009/81/CE.

5.  

La presente direttiva non si applica alle concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui alla direttiva 2009/81/CE che sono disciplinate da:

a) 

norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi;

b) 

norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

c) 

norme procedurali specifiche di un’organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità o a concessioni che devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformità di tali norme.

6.  

La presente direttiva si applica all’aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui alla direttiva 2009/81/CE, fatta eccezione per quanto segue:

a) 

concessioni per le quali l’applicazione della presente direttiva obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria a interessi essenziali di sicurezza; o, qualora l’aggiudicazione e l’esecuzione della concessione siano dichiarate segrete e debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro, a condizione che lo Stato membro abbia stabilito che non è possibile garantire la tutela degli interessi essenziali in esame mediante misure meno invasive, quali quelle di cui al paragrafo 7;

b) 

concessioni aggiudicate nel quadro di un programma di cooperazione di cui all’articolo 13, lettera c), della direttiva 2009/81/CE;

c) 

concessioni aggiudicate da un governo a un altro governo per lavori e servizi direttamente collegati a materiale militare o sensibile, o lavori e servizi a fini specificatamente militari oppure lavori sensibili e servizi sensibili;

d) 

concessioni aggiudicate in un paese terzo, quando le forze operano al di fuori del territorio dell’Unione, se le esigenze operative richiedono che tali concessioni siano concluse con operatori economici localizzati nell’area delle operazioni; e

e) 

concessioni altrimenti esentate ai sensi della presente direttiva.

7.  
La presente direttiva non si applica alle concessioni non altrimenti esentate ai sensi del paragrafo 6 nella misura in cui una procedura di aggiudicazione della concessione come quella prevista nella presente direttiva non può garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro mediante misure meno invasive, quali l’imposizione di condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore rende disponibili.
8.  

La presente direttiva non si applica alle concessioni per:

a) 

l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

b) 

l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicate da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, né alle concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi che sono aggiudicate ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente lettera, i termini «servizi di media audiovisivi» e «fornitori di servizi di media» hanno rispettivamente lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010 ( 4 ). Il termine «programma» ha lo stesso significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, ma comprende anche i programmi radiofonici e i materiali associati ai programmi radiofonici. Inoltre, ai fini della presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;

c) 

i servizi di arbitrato e di conciliazione;

d) 

uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

i) 

rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio ( 5 ):

— 
un arbitrato o una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale, ovvero
— 
procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
ii) 

consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto i), della presente lettera o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;

iii) 

servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

iv) 

servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale nello Stato membro interessato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

v) 

altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;

e) 

i servizi finanziari relativi all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ), i servizi forniti da banche centrali e le operazioni condotte con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

f) 

i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

g) 

i servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro e rientranti nei codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 e 85143000-3 eccetto i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

h) 

i servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicate da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale.

9.  
La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi per servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate dagli Stati membri a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini del presente paragrafo il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi di cui dell’articolo 7, paragrafo 2.

La concessione di tale diritto esclusivo è soggetta alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

10.  
La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l’esercizio delle loro attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno dell’Unione.

Articolo 11

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

La presente direttiva non si applica alle concessioni principalmente finalizzate a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di comunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche.

Ai fini del presente articolo, i termini «rete pubblica di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» hanno lo stesso significato che hanno nella direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ).

Articolo 12

Esclusioni specifiche nel settore idrico

1.  

La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate per:

a) 

fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;

b) 

alimentare tali reti con acqua potabile.

2.  

La presente direttiva non si applica inoltre alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un’attività di cui al paragrafo 1:

a) 

progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’approvvigionamento d’acqua potabile rappresenti più del 20 % del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio; o

b) 

lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.

Articolo 13

Concessioni aggiudicate a un’impresa collegata

1.  
Ai fini del presente articolo, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma della direttiva 2013/34/UE.
2.  

Nel caso di enti che non sono soggetti alla direttiva 2013/34/UE, per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa:

a) 

su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante;

b) 

che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore; o

c) 

che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.

Ai fini del presente paragrafo, i termini «influenza dominante» hanno lo stesso significato di cui all’articolo 7, paragrafo 4.

3.  

In deroga all’articolo 17 e ove siano rispettate le condizioni previste dal paragrafo 4 del presente articolo, la presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate:

a) 

da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata; o

b) 

da una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori allo scopo di svolgere le attività di cui all’allegato II, a un’impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

4.  

Il paragrafo 3 si applica:

a) 

alle concessioni di servizi a condizione che almeno l’80 % del fatturato totale realizzato in media negli ultimi tre anni dall’impresa collegata, tenendo conto di tutti i servizi prestati da tale impresa, provenga dalla prestazione di servizi all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata;

b) 

alle concessioni di lavori a condizione che almeno l’80 % del fatturato totale realizzato in media dall’impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i lavori eseguiti da tale impresa, provenga dall’esecuzione di lavori all’ente aggiudicatore o alle altre imprese cui è collegata.

5.  
Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell’attività dell’impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, è sufficiente che l’impresa dimostri, in particolare in base a proiezioni dell’attività, che il fatturato di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), sia verosimile.
6.  
Se più imprese collegate all’ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali di cui al paragrafo 4 sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizio l’esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

Articolo 14

Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture

In deroga all’articolo 17, a condizione che la joint venture sia stata costituita per svolgere le attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che l’atto costitutivo della joint venture preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata, la presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate da:

a) 

una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere le attività di cui all’allegato II, a uno di tali enti aggiudicatori; oppure

b) 

da un ente aggiudicatore alla joint venture di cui fa parte.

Articolo 15

Notifica delle informazioni da parte di enti aggiudicatori

Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, ove richiesto, le seguenti informazioni relative all’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 14:

a) 

la denominazione delle imprese o delle joint venture interessate;

b) 

la natura e il valore delle concessioni considerate;

c) 

gli elementi di prova, ritenuti necessari dalla Commissione per attestare che la relazione tra l’impresa o la joint venture cui le concessioni sono aggiudicate e l’ente aggiudicatore soddisfa i requisiti stabiliti dall’articolo 13 o dall’articolo 14.

Articolo 16

Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori qualora, nello Stato membro in cui tali concessioni devono svolgersi, sia stato stabilito, conformemente all’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE che l’attività è direttamente esposta alla concorrenza ai sensi dell’articolo 34 di tale direttiva.

Articolo 17

Concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico

1.  

Una concessione aggiudicata da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;

b) 

oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore di cui trattasi; e

c) 

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Si ritiene che un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ai sensi del presente paragrafo, primo comma, lettera a), quando esercita un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.

2.  
Il paragrafo 1 si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), aggiudica una concessione all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che lo controlla oppure a un’altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, purché non vi sia partecipazione di capitali privati diretti nella persona giuridica cui viene aggiudicata la concessione, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
3.  

Un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), che non eserciti su una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato un controllo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, può nondimeno aggiudicare una concessione a tale persona giuridica senza applicare la presente direttiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), esercitano congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori su detta persona giuridica un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi;

b) 

oltre l’80 % delle attività di tale persona giuridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori; e

c) 

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Ai fini del presente paragrafo, primo comma, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), esercitano congiuntamente il controllo su una persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) 

gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti;

ii) 

tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e

iii) 

la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

4.  

Un contratto concluso esclusivamente fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a fare in modo che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;

b) 

l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; e

c) 

le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attività interessate dalla cooperazione;

5.  
Per determinare la percentuale delle attività di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), al paragrafo 3, primo comma, lettera b), e al paragrafo 4, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull’attività, quali i costi sostenuti dalla persona giuridica, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), in questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione della concessione.

Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell’attività della persona giuridica, amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore in questione, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato, o la misura alternativa basata sull’attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell’attività, che la misura dell’attività è credibile.

Sezione III

Disposizioni generali

Articolo 18

Durata della concessione

1.  
La durata delle concessioni è limitata. Essa è stimata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.
2.  
Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici.

Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.

Articolo 19

Servizi sociali e altri servizi specifici

Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato IV che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva sono soggette esclusivamente agli obblighi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, e dagli articoli 32, 46 e 47.

Articolo 20

Contratti misti

1.  
Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate in conformità delle disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione.

Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IV, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi.

2.  
Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i paragrafi 3 e 4. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il paragrafo 5.

Se parte di un determinato contratto è disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l’articolo 21 della presente direttiva.

Nel caso dei contratti destinati a contemplare diverse attività, una delle quali è disciplinata all’allegato III della presente direttiva o alla direttiva 2014/25/UE, le disposizioni applicabili sono stabilite, rispettivamente, conformemente all’articolo 22 della presente direttiva e all’articolo 6 della direttiva 2014/25/UE.

3.  
Nel caso di contratti aventi per oggetto sia elementi disciplinati dalla presente direttiva sia altri elementi, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto unico, la presente direttiva si applica, salvo se altrimenti previsto al paragrafo 4 del presente articolo o all’articolo 21, al contratto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.

4.  
Nel caso di contratti misti che contengono elementi di concessioni nonché elementi di appalti pubblici disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE o appalti disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE il contratto misto è aggiudicato in conformità, rispettivamente, della direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/25/UE.
5.  
Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile è determinato in base all’oggetto principale del contratto in questione.

Nel caso in cui tali contratti concernano elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.

Articolo 21

Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

1.  
Nel caso di contratti misti aventi per oggetto elementi di una concessione disciplinati dalla presente direttiva e appalti o altri elementi disciplinati dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica il presente articolo.

Nel caso dei contratti destinati a contemplare diverse attività, una delle quali è disciplinata all’allegato II della presente direttiva o alla direttiva 2014/25/UE, e un’altra disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, le disposizioni applicabili sono stabilite, rispettivamente, conformemente all’articolo 23 della presente direttiva e all’articolo 26 della direttiva 2014/25/UE.

2.  
Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un contratto unico.

Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte, la decisione sul regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto unico, per determinare il regime giuridico applicabile si applicano i seguenti criteri:

a) 

se parte di un determinato contratto è disciplinata dall’articolo 346 TFUE, o le diverse parti sono disciplinate rispettivamente dall’articolo 346 TFUE e dalla direttiva 2009/81/CE, il contratto può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva, purché l’aggiudicazione di un contratto unico sia giustificata da ragioni oggettive;

b) 

se parte di un determinato contratto è disciplinata dalla direttiva 2009/81/CE, il contratto può essere aggiudicato conformemente alla presente direttiva o alla direttiva 2009/81/CE, purché l’aggiudicazione di un contratto unico sia giustificata da ragioni oggettive.

La decisione di aggiudicare un contratto unico, tuttavia, non deve essere presa allo scopo di escludere contratti dall’applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.

3.  
Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il contratto può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva ove includa elementi cui si applica l’articolo 346 TFUE. Altrimenti, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore possono scegliere di aggiudicare un contratto conformemente alla presente direttiva o conformemente alla direttiva 2009/81/CE.

Articolo 22

Contratti concernenti sia le attività di cui all’allegato II sia altre attività

1.  
In deroga all’articolo 20, nel caso di contratti destinati a contemplare varie attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un contratto unico. Quando gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto separato, la decisione che determina quali regole applicare a ciascuno di tali contratti distinti è presa in base alle caratteristiche dell’attività distinta di cui trattasi.

In deroga all’articolo 20, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un contratto unico, si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l’articolo 23 della presente direttiva.

La scelta tra l’aggiudicazione di un unico contratto o l’aggiudicazione di più contratti distinti non può essere effettuata al fine di escludere il contratto o i contratti dall’ambito di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, dall’ambito di applicazione delle direttive 2014/24/UE o 2014/25/UE.

2.  
A un contratto destinato all’esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.
3.  

Nel caso di contratti per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le norme applicabili sono determinate conformemente a quanto segue:

a) 

la concessione è aggiudicata conformemente alle disposizioni della presente direttiva applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici, se una delle attività alla quale il contratto è destinato è soggetta alle disposizioni della presente direttiva applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e l’altra attività è soggetta alle disposizioni della presente direttiva applicabili alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori;

b) 

il contratto è aggiudicato secondo la direttiva 2014/24/UE se una delle attività cui è destinato il contratto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra dalla direttiva 2014/24/UE;

c) 

il contratto è aggiudicato secondo la presente direttiva se una delle attività cui è destinato il contratto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra non è soggetta alla presente direttiva, né alla direttiva 2014/24/UE o alla direttiva 2014/25/UE.

Articolo 23

Concessioni riguardanti sia attività cui all’allegato II sia attività con aspetti di difesa o di sicurezza

1.  
Nel caso di contratti destinati a contemplare varie attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un contratto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell’attività distinta di cui trattasi.

In deroga all’articolo 21, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un contratto unico, si applica il paragrafo 2 del presente articolo.

La scelta tra l’aggiudicazione di un unico contratto e l’aggiudicazione di più contratti distinti, tuttavia, non può essere effettuata allo scopo di escludere il contratto o i contratti dall’ambito di applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.

2.  

Nel caso di contratti destinati a contemplare un’attività soggetta alla presente direttiva e un’altra attività che:

a) 

è disciplinata dall’articolo 346 TFUE; o

b) 

è soggetta alla direttiva 2009/81/CE,

l’ente aggiudicatore può:

i) 

aggiudicare un contratto senza applicare la presente direttiva nei casi di cui alla lettera a); o

ii) 

aggiudicare un contratto conformemente alla presente direttiva o alla direttiva 2009/81/CE, nei casi di cui alla lettera b). Il primo comma del presente paragrafo fa salve le soglie ed esclusioni previste dalla direttiva 2009/81/CE.

I contratti di cui alla lettera b) che comprendano anche appalti o altri elementi disciplinati dall’articolo 346 TFUE possono essere aggiudicati senza applicare la presente direttiva.

Tuttavia, è condizione per l’applicazione del presente paragrafo che l’aggiudicazione di un contratto unico sia giustificata da ragioni obiettive e che la decisione di aggiudicare un contratto unico non sia adottata allo scopo di escludere contratti dall’applicazione della presente direttiva.

Sezione IV

Situazioni specifiche

Articolo 24

Concessioni riservate

Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione delle concessioni a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate, oppure possono disporre che tali concessioni si svolgano nell’ambito di programmi di lavoro protetti, a condizione che almeno il 30 % dei dipendenti di tali laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori disabili o svantaggiati. Il bando di concessione o, nel caso delle concessioni di servizi di cui all’articolo 19, l’avviso di preinformazione menzionano il presente articolo.

Articolo 25

Servizi di ricerca e sviluppo

La presente direttiva si applica solo alle concessioni di servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) 

i risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore perché li usino nell’esercizio della propria attività; e

b) 

la prestazione dei servizi è interamente retribuita dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.

CAPO II

Principi

Articolo 26

Operatori economici

1.  
Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a prestare il servizio di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato il contratto, essi dovrebbero essere persone fisiche o persone giuridiche.

Alle persone giuridiche può essere imposto di indicare nell’offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali appropriate delle persone incaricate di eseguire il contratto di cui trattasi.

2.  
I raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, sono autorizzati a partecipare alle procedure di aggiudicazione delle concessioni. Essi non possono essere obbligati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione.

Ove necessario, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono precisare nei documenti di gara le modalità con cui gli operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali di cui all’articolo 38, purché ciò sia giustificato da motivazioni obiettive e proporzionate. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni generali relative all’ottemperanza a tali modalità da parte degli operatori economici. Eventuali condizioni per l’esecuzione di una concessione da parte di tali gruppi di operatori economici diverse da quelle imposte a singoli partecipanti sono giustificate da motivazioni obiettive e proporzionate.

3.  
In deroga ai paragrafi 1 e 2, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono imporre ai gruppi di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica una volta che sia stato loro aggiudicato il contratto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

Articolo 27

Nomenclature

1.  
Riferimenti a nomenclature nel contesto dell’aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).
2.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 48 per adattare i codici CPV di cui alla presente direttiva quando i cambiamenti della nomenclatura CPV devono riflettersi nella presente direttiva e non comportano una modifica dell’ambito di applicazione di quest’ultima.

Articolo 28

Riservatezza

1.  
Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale cui è soggetta l’amministrazione aggiudicatrice, in particolare la legislazione riguardante l’accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sui contratti di concessione aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 32 e 40, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

Il presente articolo non osta alla diffusione pubblica di parti non riservate dei contratti conclusi, comprese le successive modifiche.

2.  
L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la natura confidenziale delle informazioni che essi rendono disponibili durante tutta la procedura di aggiudicazione delle concessioni.

Articolo 29

Norme applicabili alle comunicazioni

1.  

Fatti salvi i casi in cui l’uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, e dell’articolo 34, gli Stati membri o le amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori possono scegliere uno o più dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

a) 

mezzi elettronici;

b) 

posta o fax;

c) 

comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole;

d) 

la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento.

Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l’uso dei mezzi elettronici di comunicazione, per le concessioni, al di là degli obblighi fissati all’articolo 33, paragrafo 2, e all’articolo 34.

2.  
Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio, e non deve limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione comunemente in uso.

In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori agiscono in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle domande di partecipazione e delle offerte. Essi esaminano il contenuto delle domande di partecipazione e delle offerte solo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

TITOLO II

NORME SULL’AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI:

PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PROCEDURALI

CAPO I

Principi generali

Articolo 30

Principi generali

1.  
L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario fatto salvo il rispetto della presente direttiva.
2.  
La concezione della procedura di aggiudicazione della concessione deve rispettare i principi enunciati nell’articolo 3. In particolare, nel corso della procedura di aggiudicazione della concessione, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati candidati o offerenti rispetto ad altri.
3.  
Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di contratti di concessione, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato X.
4.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 48 per modificare l’elenco di cui all’allegato X, quando ciò si dimostra necessario per aggiungere nuovi accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri o quando gli accordi internazionali vigenti cui si fa riferimento non sono più ratificati da tutti gli Stati membri o sono altrimenti modificati, ad esempio a livello di ambito di applicazione, contenuto o denominazione.

Articolo 31

Bandi di concessione

1.  
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione.
2.  
Il bando di concessione contiene le informazioni indicate nell’allegato V e, ove opportuno, ogni altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, secondo il formato dei modelli uniformi.
3.  
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato IV rendono nota l’intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di preinformazione. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all’allegato VI.
4.  

In deroga al paragrafo 1, alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori non è richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

a) 

l’oggetto della concessione è la creazione o l’acquisizione di un’opera d’arte o di una rappresentazione artistica unica;

b) 

assenza di concorrenza per motivi tecnici;

c) 

esistenza di un diritto esclusivo;

d) 

tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di diritti esclusivi diversi da quelli definiti all’articolo 5, punto 10.

Le eccezioni di cui al primo comma, lettere b), c) e d), si applicano unicamente qualora non esistano alternative o sostituti ragionevoli e l’assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l’aggiudicazione della concessione.

5.  

In deroga al paragrafo 1, all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore non è richiesto di pubblicare un nuovo bando di concessione qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura o alcuna candidatura appropriata in risposta a una precedente procedura di concessione, purché le condizioni iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione, su richiesta di quest’ultima.

Ai fini del primo comma, un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con la concessione ed è quindi manifestamente inadeguata, a meno di modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze e ai requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore specificati nei documenti di gara.

Ai fini del primo comma, una candidatura non è ritenuta appropriata:

▼C1

a) 

se il candidato interessato deve o può essere escluso a norma dell’articolo 38, paragrafi da 4 a 9, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1;

▼B

b) 

se le domande di partecipazione includono offerte non appropriate ai sensi del secondo comma.

Articolo 32

Avvisi di aggiudicazione delle concessioni

1.  
Entro quarantotto giorni dall’aggiudicazione di una concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori inviano, conformemente alle procedure previste all’articolo 33, un avviso di aggiudicazione della concessione contenente i risultati della procedura di aggiudicazione. Per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IV, tali avvisi possono tuttavia essere raggruppati su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli avvisi raggruppati al più tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
2.  
Gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni contengono le informazioni di cui all’allegato VII o, in relazione alle concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell’allegato IV, le informazioni di cui all’allegato VIII, e sono pubblicati ai sensi dell’articolo 33.

Articolo 33

Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

▼C1

1.  
I bandi di concessione, gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni e l’avviso di cui all’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, contengono le informazioni indicate negli allegati V, VI, VII, VIII e XI e nel formato dei modelli uniformi, compresi i modelli uniformi per le rettifiche.

▼B

Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 50.

2.  
I bandi e gli avvisi di cui al paragrafo 1 sono redatti, trasmessi per via elettronica all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e pubblicati in conformità dell’allegato IX. L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea rilascia all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore una conferma della ricezione dell’avviso o del bando e della pubblicazione delle informazioni trasmesse, con menzione della data della pubblicazione, che vale come prova della pubblicazione. I bandi e gli avvisi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea sono a carico dell’Unione.
3.  
I bandi di concessione sono pubblicati per esteso in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione a scelta dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il testo o i testi pubblicati in tali lingue sono gli unici facenti fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.
4.  
I bandi di concessione e gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni non sono pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea a meno che, quarantotto ore dopo che l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea conferma che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha ricevuto l’avviso di cui al paragrafo 2, la pubblicazione a livello di Unione non abbia avuto luogo. I bandi di concessione e gli avvisi di aggiudicazione pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea ma menzionano la data della trasmissione del bando o dell’avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.

Articolo 34

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

1.  
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un bando di concessione o, se quest’ultimo non include un invito a presentare offerte, dalla data di invio di un invito a presentare offerte. Il testo del bando di concessione o dell’invito indica l’indirizzo Internet presso il quale i documenti relativi alla concessione sono accessibili.
2.  
Qualora, in circostanze debitamente motivate, per eccezionali motivi di sicurezza o tecnici, ovvero a causa della natura particolarmente sensibile delle informazioni commerciali che richiedono un livello estremamente elevato di protezione, non possa essere offerto accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori indicano nel bando o nell’invito a presentare offerte che i documenti di gara in questione saranno trasmessi per vie diverse da quella elettronica e che il termine per la presentazione delle offerte è prorogato.
3.  
Sempre che siano state richieste in tempo utile, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o i servizi competenti comunicano a tutti i candidati o agli offerenti che partecipano alla procedura di aggiudicazione della concessione le informazioni aggiuntive sui documenti di gara almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Articolo 35

Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse

Gli Stati membri dispongono che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottino misure adeguate per combattere le frodi, il clientelismo e la corruzione e per prevenire, individuare e risolvere in modo efficace i conflitti di interesse insorti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione della concessione, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti.

Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un’amministrazione aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione della concessione o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione della concessione.

Per quanto riguarda i conflitti di interesse, le misure adottate non vanno al di là di quanto sia strettamente necessario per prevenire un conflitto di interessi potenziale o eliminare il conflitto di interessi identificato.

CAPO II

Garanzie procedurali

Articolo 36

Requisiti tecnici e funzionali

1.  
I requisiti tecnici e funzionali definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o i servizi oggetto della concessione. Essi figurano nei documenti di gara.

Tali caratteristiche possono anche fare riferimento allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori o dei servizi richiesti a condizione che siano collegati all’oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. Tali caratteristiche possono includere, ad esempio, i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e degli effetti sul clima, la progettazione per tutti i requisiti (compresa l’accessibilità per i disabili)e la valutazione di conformità, l’esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura e l’etichettatura o le istruzioni per l’uso.

2.  
A meno che non siano giustificati dall’oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto del contratto non sia possibile; un siffatto riferimento è accompagnato dall’espressione «o equivalente».
3.  
Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono respingere un’offerta per il motivo che i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali a cui hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte soddisfavano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali.

Articolo 37

Garanzie procedurali

1.  

Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 41, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

l’offerta risponde ai requisiti minimi eventualmente prescritti dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore;

b) 

l’offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all’articolo 38, paragrafo 1; e

c) 

l’offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 38, paragrafi da 4 a 7, e fatto salvo l’articolo 38, paragrafo 9.

I requisiti minimi di cui alla lettera a) contengono le condizioni e le caratteristiche (in particolare tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche) che ogni offerta deve soddisfare o possedere.

2.  

L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore forniscono:

a) 

nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione;

b) 

nel bando di concessione, nell’invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, i requisiti minimi da soddisfare.

3.  
L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purché ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza.
4.  
L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore comunica a tutti i partecipanti la descrizione della prevista organizzazione della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, rese pubbliche per tutti gli operatori economici.
5.  
L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore garantisce un’idonea registrazione delle fasi della procedura con i mezzi che ritiene opportuni, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell’articolo 28, paragrafo 1.
6.  
L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L’oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non sono modificati nel corso delle negoziazioni.

Articolo 38

Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

1.  
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori verificano le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di autocertificazioni, referenza o referenze che devono essere presentate come prova ai sensi dei requisiti specificati nel bando di concessione i quali sono non discriminatori e proporzionati all’oggetto della concessione. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell’oggetto della concessione e dell’obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.
2.  
Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al paragrafo 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l’operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore che disporrà delle risorse necessarie per l’intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell’impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ ente aggiudicatore può richiedere che l’operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell’esecuzione del contratto.
3.  
Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all’articolo 26 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
4.  

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione qualora abbiano stabilito che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:

a) 

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio ( 9 );

b) 

corruzione, come definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea ( 10 ) e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio ( 11 ), nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore ovvero dell’operatore economico;

c) 

frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ( 12 );

d) 

reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ( 13 ) ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere un reato quali definiti all’articolo 4 della stessa decisione quadro;

e) 

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 );

f) 

lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ).

L’obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

Gli enti aggiudicatori diversi da quelli di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), possono escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione qualora siano a conoscenza del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei motivi di cui al primo comma.

5.  
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione qualora siano a conoscenza del fatto che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese in cui è stabilito o dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), possono escludere o possono essere obbligati dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di una concessione un operatore economico se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

Il presente paragrafo non è più applicabile quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

6.  
Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 4 e 5 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la sanità pubblica e la tutela dell’ambiente.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga all’esclusione obbligatoria di cui al paragrafo 5 nei casi in cui un’esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l’operatore economico sia stato informato dell’importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere i provvedimenti di cui al paragrafo 5, terzo comma, prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

7.  

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono escludere o possono essere obbligati dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione all’aggiudicazione di concessioni un operatore economico, se si verifica una delle condizioni seguenti:

a) 

ove possano dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all’articolo 30, paragrafo 3;

b) 

se l’operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali; tuttavia l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore possono decidere di non escludere oppure gli Stati membri possono esigere che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non escludano un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui sopra, qualora abbiano stabilito che l’operatore economico in questione sarà in grado di eseguire la concessione, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività in tali situazioni;

c) 

se l’amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;

d) 

se un conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 35, secondo comma, non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;

e) 

se l’amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;

f) 

se l’operatore economico ha evidenziato gravi o persistenti carenze nell’esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di una precedente concessione o di un precedente contratto con un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore secondo la definizione di cui alla presente direttiva o alla direttiva 2014/25/UE che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;

g) 

se l’operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è in grado di presentare i documenti prescritti a sostegno di tali informazioni;

h) 

se l’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione della concessione, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un’influenza notevole sulle decisioni riguardanti l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione;

i) 

nel caso di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui alla direttiva 2009/81/CE, se l’operatore economico, previo accertamento con qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette, è risultato privo dell’affidabilità necessaria per escludere rischi per la sicurezza dello Stato membro.

8.  
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e al paragrafo 5, primo comma, del presente articolo.

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l’operatore economico in questione si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 5, secondo comma, e al paragrafo 7.

9.  
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 4 e 7 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l’operatore economico in questione non è escluso dalla procedura.

A tal fine, l’operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico e organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell’illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l’operatore economico interessato riceve una motivazione di tale decisione.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

10.  
In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell’Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l’operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 9 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 4 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 7.

Articolo 39

Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte

1.  
Nel fissare i termini per la ricezione delle domande o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto, in particolare, della complessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte o le domande, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2.  
Quando le domande o le offerte possono essere presentate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione o per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte e sono comunque superiori ai termini minimi stabiliti ai paragrafi 3 e 4.
3.  
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione, comprese eventualmente le offerte, è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando.
4.  
Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte.
5.  
Il termine per la ricezione delle offerte può essere ridotto di cinque giorni se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica ai sensi dell’articolo 29.

Articolo 40

Comunicazione ai candidati e agli offerenti

1.  
L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore comunica quanto prima ai candidati e agli offerenti le decisioni prese riguardo all’aggiudicazione di una concessione, ivi compresi il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto, i motivi del rigetto della loro domanda di partecipazione e della loro offerta, nonché i motivi per i quali hanno deciso di non aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione o di riavviare la procedura.

Inoltre, su richiesta della parte interessata, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta, a ogni offerente che abbia presentato un’offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata.

2.  
L’ amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può decidere di non divulgare talune informazioni di cui al paragrafo 1 relative al contratto, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi operatori.

Articolo 41

Criteri di aggiudicazione

1.  
Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi che siano conformi ai principi di cui all’articolo 3 e assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore.
2.  
I criteri di aggiudicazione sono connessi all’oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore. Essi possono includere, tra l’altro, criteri ambientali, sociali o relativi all’innovazione.

Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti.

L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore verifica la conformità effettiva delle offerte ai criteri di aggiudicazione.

3.  
L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore elenca i criteri in ordine decrescente di importanza.

In deroga al primo comma, se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore riceve un’offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può, in via eccezionale, modificare l’ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell’ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte tenuto conto dei termini minimi di cui all’articolo 39, paragrafo 4. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore pubblica un nuovo bando di concessione nel rispetto dei termini minimi di cui all’articolo 39, paragrafo 3.

La modifica dell’ordine non deve dar luogo a discriminazioni.

TITOLO III

NORME SULL’ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI

Articolo 42

Subappalto

1.  
L’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 30, paragrafo 3, da parte dei subappaltatori è garantita mediante azioni adeguate delle autorità nazionali competenti che agiscono nell’ambito delle rispettive responsabilità e competenze.
2.  
Nei documenti di gara, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore possono chiedere o possono essere obbligati da uno Stato membro a chiedere all’offerente o al candidato di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti della concessione che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. Il presente paragrafo lascia impregiudicata la questione della responsabilità del concessionario principale.
3.  
Nel caso di concessioni di lavori e per servizi da fornire presso l’impianto sotto la supervisione dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, dopo l’aggiudicazione della concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione della concessione, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore impongono al concessionario di indicare all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore nome, recapito e rappresentanti legali dei suoi subappaltatori coinvolti in tali lavori o servizi, nella misura in cui questi sono noti al momento della richiesta. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore impongono al concessionario di comunicare eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso della concessione nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti successivamente in tali lavori o servizi.

Fermo restando il primo comma, gli Stati membri possono imporre direttamente al concessionario l’obbligo di trasmettere le informazioni richieste.

Il primo e il secondo comma non si applicano ai fornitori.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono estendere o possono essere obbligati dagli Stati membri a estendere gli obblighi previsti al primo comma, ad esempio:

a) 

alle concessioni di servizi diverse da quelle riguardanti servizi da fornire presso gli impianti sotto la supervisione dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, ovvero ai fornitori coinvolti in concessioni di lavori o di servizi;

b) 

ai subappaltatori dei subappaltatori del concessionario o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti.

4.  

Al fine di evitare violazioni degli obblighi di cui all’articolo 30, paragrafo 3, possono essere adottate misure adeguate quali le seguenti:

a) 

se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e concessionario, lo Stato membro interessato provvede a che le norme pertinenti siano applicate in conformità delle condizioni stabilite all’articolo 30, paragrafo 3.

b) 

le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono verificare o essere obbligati dagli Stati membri a verificare se sussistono motivi di esclusione dei subappaltatori a norma dell’articolo 38, paragrafi da 4 a 10. In tali casi l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore impongono all’operatore economico di sostituire i subappaltatori in merito ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi obbligatori di esclusione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore possono imporre o essere obbligati da uno Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca i subappaltatori in relazione ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi non obbligatori di esclusione.

5.  
Gli Stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità.
6.  
Gli Stati membri che hanno scelto di prevedere misure a norma dei paragrafi 1 e 3 specificano, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell’Unione, le condizioni di attuazione di tali misure. In tale contesto gli Stati membri possono limitarne l’applicabilità, ad esempio in relazione a determinati tipi di contratti, a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori o operatori economici ovvero a determinati importi.

Articolo 43

Modifica di contratti durante il periodo di validità

1.  

Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione a norma della presente direttiva nei casi seguenti:

a) 

se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche o opzioni, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che altererebbero la natura generale della concessione;

b) 

per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario:

i) 

risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito della concessione iniziale; e

ii) 

comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

Tuttavia, nel caso di concessioni aggiudicate dall’amministrazione aggiudicatrice allo scopo di svolgere un’attività diversa da quelle di cui all’allegato II, l’eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 % del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;

c) 

ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) 

la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente non ha potuto prevedere;

ii) 

la modifica non altera la natura generale della concessione;

iii) 

nel caso di concessioni aggiudicate dall’amministrazione aggiudicatrice allo scopo di svolgere un’attività diversa da quelle di cui all’allegato II, l’eventuale aumento di valore non è superiore al 50 % del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;

d) 

se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avevano inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:

i) 

una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);

ii) 

al concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione della presente direttiva; oppure

iii) 

nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice stessa o l’ente aggiudicatore stesso si assumano gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale;

e) 

se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4.

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al presente paragrafo, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XI ed è pubblicato conformemente all’articolo 33.

2.  

Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), sono rispettate, le concessioni possono parimenti essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione a norma della presente direttiva se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:

i) 

la soglia fissata all’articolo 8; e

ii) 

il 10 % del valore della concessione iniziale.

Tuttavia, la modifica non può alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

3.  
Ai fini del calcolo del valore di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 1, lettere b) e c), il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell’inflazione media nello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.
4.  

La modifica di una concessione durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), muta sostanzialmente la natura della concessione rispetto a quella inizialmente conclusa. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) 

la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione;

b) 

la modifica cambia l’equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;

c) 

la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione della concessione;

d) 

se un nuovo concessionario sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore avevano inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d).

5.  
Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione in conformità della presente direttiva è richiesta per modifiche delle disposizioni di una concessione durante il periodo della sua validità diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 44

Risoluzione delle concessioni

Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori abbiano la possibilità, alle condizioni fissate dal diritto nazionale applicabile, di porre termine alla concessione in vigenza della stessa, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) 

la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione ai sensi dell’articolo 43;

b) 

il concessionario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni di cui all’articolo 38, paragrafo 4, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di aggiudicazione della concessione;

c) 

la Corte di giustizia dell’Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati per il fatto che un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati e dalla presente direttiva.

Articolo 45

Monitoraggio e relazioni

1.  
Al fine di garantire un’attuazione corretta ed efficace, gli Stati membri provvedono a che almeno i compiti di cui al presente articolo siano svolti da una o più autorità o strutture e indicano alla Commissione tutte le autorità o strutture competenti per tali compiti.
2.  
Gli Stati membri garantiscono il controllo dell’applicazione delle norme sull’aggiudicazione dei contratti di concessione. Se le autorità o le strutture di controllo individuano violazioni specifiche quali frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi o problemi sistemici, hanno il potere di segnalare tali violazioni o problemi ad autorità nazionali di controllo, organi giurisdizionali e altre autorità o strutture idonee quali il Mediatore, i parlamenti nazionali o le relative commissioni.
3.  
I risultati delle attività di controllo a norma del paragrafo 2 sono messi a disposizione del pubblico mediante idonei strumenti di informazione.

La Commissione può chiedere agli Stati membri, al massimo ogni tre anni, una relazione di controllo contenente se del caso una panoramica delle cause più frequenti di scorretta applicazione delle norme per l’aggiudicazione di contratti di concessione, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell’applicazione delle norme, eventuali casi di frode e altri comportamenti illeciti.

4.  
Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili gratuitamente orientamenti e informazioni per l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione relativo all’aggiudicazione di contratti di concessione al fine di assistere le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori economici nella corretta applicazione della normativa dell’Unione.

TITOLO IV

MODIFICHE DELLE DIRETTIVE 89/665/CEE E 92/13/CEE

Articolo 46

Modifiche della direttiva 89/665/CEE

La direttiva 89/665/CEE è così modificata:

1) 

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  
La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ), a meno che tali appalti siano esclusi a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 37 di tale direttiva.

La presente direttiva si applica anche alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici, di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ), a meno che tali concessioni siano escluse a norma degli articoli 10, 11, 12, 17 e 25 di tale direttiva.

Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti pubblici, gli accordi quadro, le concessioni di lavori e di servizi e i sistemi dinamici di acquisizione.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE o dalla direttiva 2014/23/UE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali di recepimento.

2) 

all’articolo 2 bis, il paragrafo 2 è così modificato:

a) 

il primo comma è sostituito dal seguente:

«La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2014/24/UE o dalla direttiva 2014/23/UE non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.»;

b) 

al quarto comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, fatto salvo l’articolo 55, paragrafo 3, della medesima, o all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE, fatto salvo l’articolo 40, paragrafo 2, della medesima direttiva, e»;

3) 

l’articolo 2 ter è così modificato:

a) 

al primo comma:

i) 

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

se la direttiva 2014/24/UE o, se del caso, la direttiva 2014/23/UE non prescrivono la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea»;

ii) 

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) 

nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 33 della direttiva 2014/24/UE e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 34 di tale direttiva.»;

b) 

al secondo comma, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:

— 
«— 

è violato l’articolo 33, paragrafo 4, lettera c), o l’articolo 34, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE, e

— 
— 

il valore stimato dell’appalto è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE.»

▼C3

4) 

all’articolo 2 quater, i termini «direttiva 2004/18/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/24/UE o direttiva 2014/23/UE»;

▼B

5) 

l’articolo 2 quinquies è così modificato:

a) 

al paragrafo 1:

i) 

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

se l’amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza che ciò sia consentito ai sensi della direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/23/UE;»

ii) 

alla lettera b), i termini «direttiva 2004/18/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/24/UE» o «direttiva 2014/23/UE»;

b) 

al paragrafo 4, il primo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che l’aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sia consentita ai sensi della direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/23/UE;»

c) 

al paragrafo 5, il primo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che l’aggiudicazione di un appalto sia conforme all’articolo 33, paragrafo 4, lettera b), o all’articolo 34, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE»;

6) 

all’articolo 2 septies, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui:

— 
l’amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato l’avviso di aggiudicazione ai sensi degli articoli 50 e 51 della direttiva 2014/24/UE o degli articoli 31 e 32 della direttiva 2014/23/UE, a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, oppure
— 
l’amministrazione aggiudicatrice ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, fatto salvo l’articolo 55, paragrafo 3, di detta direttiva o all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE, fatto salvo l’articolo 40, paragrafo 2, di detta direttiva. Quest’ultima opzione si applica anche ai casi di cui all’articolo 2 ter, primo comma, lettera c), della presente direttiva;»
7) 

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  
La Commissione può avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se, prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2014/24/UE o dalla direttiva 2014/23/UE.»

Articolo 47

Modifiche della direttiva 92/13/CEE

La direttiva 92/13/CEE è così modificata:

1) 

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  
La presente direttiva si applica agli appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ), a meno che tali appalti siano esclusi ai sensi degli articoli da 18 a 24, degli articoli da 27 a 30, dell’articolo 34 o dell’articolo 55 di tale direttiva.

Gli appalti di cui alla presente direttiva comprendono gli appalti di forniture, di lavori e di servizi, concessioni di lavori e di servizi, gli accordi quadro e i sistemi dinamici di acquisizione.

La presente direttiva si applica anche alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori, di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *4 ), a meno che tali appalti siano esclusi ai sensi degli articoli 10, 12, 13, 14, 16, 17 e 25 di tale direttiva.

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE o dalla direttiva 2014/23/UE, le decisioni prese dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti o le norme nazionali di recepimento.

2) 

all’articolo 2 bis, il paragrafo 2 è così modificato:

a) 

il primo comma è sostituito dal seguente:

«La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla direttiva 2014/25/UE o dalla direttiva 2014/23/UE non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la decisione di aggiudicazione dell’appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione dell’appalto agli offerenti e ai candidati interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell’appalto.»;

b) 

al quarto comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 75, paragrafo 3, di tale direttiva o all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 40, paragrafo 2, della medesima direttiva, e»;

3) 

l’articolo 2 ter è così modificato:

a) 

al primo comma:

i) 

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

se la direttiva 2014/25/UE o, se del caso, la direttiva 2014/23/UE non prescrive la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

ii) 

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) 

in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 52 della direttiva 2014/25/UE.»;

b) 

al secondo comma, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:

— 
«— 

è stato violato l’articolo 52, paragrafo 6, della direttiva 2014/25/UE, e

— 
— 

il valore stimato del contratto è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 15 della direttiva 2014/25/UE»;

4) 

all’articolo 2 quater i termini «direttiva 2004/17/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/25/UE o 2014/23/UE»;

5) 

l’articolo 2 quinquies è così modificato:

a) 

al paragrafo 1,

i) 

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

se l’ente aggiudicatore ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea senza che ciò sia consentito ai sensi della direttiva 2014/25/UE o della direttiva 2014/23/UE;»

ii) 

alla lettera b), i termini «direttiva 2004/17/CE» sono sostituiti dai termini «direttiva 2014/25/UE o direttiva 2014/23/UE»;

b) 

al paragrafo 4, il primo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

l’ente aggiudicatore ritiene che l’aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sia consentita ai sensi della direttiva 2014/25/UE o della direttiva 2014/23/UE,»;

c) 

al paragrafo 5, il primo trattino è sostituito dal seguente:

— 
«— 

l’ente aggiudicatore ritiene che l’aggiudicazione di un appalto sia conforme all’articolo 52, paragrafo 6, della direttiva 2014/25/UE,»;

6) 

all’articolo 2 septies, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) 

prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui:

— 
l’ente aggiudicatore ha pubblicato l’avviso di aggiudicazione a norma degli articoli 70 e 71 della direttiva 2014/25/UE o degli articoli 31 e 32 della direttiva 2014/23/UE a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell’ente aggiudicatore di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, oppure
— 
l’ente aggiudicatore ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all’articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, fatto salvo l’articolo 75, paragrafo 3, di tale direttiva o all’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/23/UE, fatto salvo l’articolo 40, paragrafo 2, della medesima direttiva. Quest’ultima opzione si applica anche ai casi di cui all’articolo 2 ter, primo comma, lettera c), della presente direttiva;»
7) 

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  
La Commissione può avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se, prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla direttiva 2014/25/UE o dalla direttiva 2014/23/UE o ancora in relazione all’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE per gli enti aggiudicatori cui si applica questa disposizione.»

TITOLO V

POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafo 4, all’articolo 27, paragrafo 2, e all’articolo 30, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 17 aprile 2014.
3.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 9, paragrafo 4, all’articolo 27, paragrafo 2, e all’articolo 30, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’articolo 27, paragrafo 2, e dell’articolo 30, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 49

Procedura d’urgenza

1.  
Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.
2.  
Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 48, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 50

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio ( 16 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 51

Recepimento

1.  
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 aprile 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 52

Disposizioni transitorie

I riferimenti all’articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 2004/17/CE e all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, nonché al titolo III della direttiva 2004/18/CE si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 53

Monitoraggio e relazioni

La Commissione valuta gli effetti economici sul mercato interno, in particolare in relazione a fattori quali l’aggiudicazione di appalti transfrontalieri e i costi di transazione, derivanti dall’applicazione delle soglie di cui all’articolo 8 e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019. L’adeguatezza del livello delle soglie è esaminata nell’ambito dei negoziati condotti in virtù dell’AAP, tenendo presente l’impatto dell’inflazione e i costi di transazione. La Commissione valuta, ove possibile e opportuno, se proporre un aumento degli importi delle soglie applicabili in virtù dell’AAP durante il successivo ciclo di negoziati.

In caso di qualsiasi modifica degli importi delle soglie applicabili in virtù dell’AAP, alla relazione, se del caso, fa seguito una proposta legislativa che modifica le soglie definite nella presente direttiva.

La Commissione valuta inoltre gli effetti economici sul mercato interno delle esclusioni previste all’articolo 12 tenuto conto delle strutture specifiche del settore idrico e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2019.

La Commissione esamina il funzionamento della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2021, e successivamente ogni cinque anni, sulla base delle informazioni che gli Stati membri forniscono in conformità dell’articolo 45, paragrafo 3.

La Commissione pubblica i risultati dell’esame effettuato conformemente al quarto comma.

Articolo 54

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La presente direttiva non si applica all’aggiudicazione di concessioni per le quali è stata presentata un’offerta o che sono state aggiudicate prima del 17 aprile 2014.

Articolo 55

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO I



ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PUNTO 7 (1)

NACE Rev. 1 (2)

Codice CPV

SEZIONE F

COSTRUZIONI

Divisione

Gruppo

Classe

Descrizione

Note

45

 

 

Costruzioni

Questa divisione comprende:

— nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni.

45000000

 

45.1

 

Preparazione del cantiere edile

 

45100000

 

 

45.11

Demolizione di edifici e sistemazione del terreno

Questa classe comprende:

— la demolizione di edifici e di altre strutture,

— lo sgombero dei cantieri edili,

— il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l’esplosivo ecc.,

— la preparazione del sito per l’estrazione di minerali: — rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari.

Questa classe comprende inoltre:

— il drenaggio del cantiere edile,

— il drenaggio di terreni agricoli o forestali.

45110000

 

 

45.12

Trivellazioni e perforazioni

Questa classe comprende:

— trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, il genio civile e per fini analoghi, ad esempio di natura geofisica o geologica.

Questa classe non comprende:

— la trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20,

— la perforazione di pozzi d’acqua, cfr. 45.25,

— lo scavo di pozzi, cfr. 45.25,

— le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20.

45120000

 

45.2

 

Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile

 

45200000

 

 

45.21

Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile

Questa classe comprende:

— lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile,

— ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate, viadotti, gallerie e sottopassaggi,

— condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze,

— condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane,

— lavori urbani ausiliari,

— il montaggio e l’installazione in loco di opere prefabbricate.

Questa classe non comprende:

— le attività dei servizi connessi all’estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20,

— il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28,

— lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23,

— l’installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3,

— i lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4,

— le attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20,

— la gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20.

45210000

eccezion fatta per:

– 45213316

45220000

45231000

45232000

 

 

45.22

Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici

Questa classe comprende:

— la costruzione di tetti,

— la copertura di tetti,

— lavori d’impermeabilizzazione.

45261000

 

 

45.23

Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi

Questa classe comprende:

— la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni,

— la costruzione di strade ferrate,

— la costruzione di piste di campi di aviazione,

— lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive,

— la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delineazione di zone di parcheggio.

Questa classe non comprende:

— i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11.

45212212 and DA03

45230000

eccezion fatta per:

– 45231000

– 45232000

– 45234115

 

 

45.24

Costruzione di opere idrauliche

Questa classe comprende:

— la costruzione di: — idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse ecc.,

— dighe e sbarramenti,

— lavori di dragaggio,

— lavori sotterranei.

45240000

 

 

45.25

Altri lavori speciali di costruzione

Questa classe comprende:

— lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari,

— lavori di fondazione, inclusa la palificazione,

— perforazione e costruzione di pozzi d’acqua, scavo di pozzi,

— posa in opera di elementi d’acciaio non fabbricati in proprio,

— piegatura d’acciaio,

— posa in opera di mattoni e pietre,

— montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio,

— costruzione di camini e forni industriali.

Questa classe non comprende:

— il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32

45250000

45262000

 

45.3

 

Installazione dei servizi in un fabbricato

 

45300000

 

 

45.31

Installazione di impianti elettrici

Questa classe comprende:

l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:

— cavi e raccordi elettrici,

— sistemi di telecomunicazione,

— sistemi di riscaldamento elettrico,

— antenne d’uso privato,

— impianti di segnalazione d’incendio,

— sistemi d’allarme antifurto,

— ascensori e scale mobili,

— linee di discesa di parafulmini ecc.

45213316

45310000

eccezion fatta per:

– 45316000

 

 

45.32

Lavori di isolamento

Questa classe comprende:

— l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l’isolamento termico, acustico o antivibrazioni.

Questa classe non comprende:

— i lavori d’impermeabilizzazione, cfr. 45.22.

45320000

 

 

45.33

Installazione di impianti idraulico-sanitari

Questa classe comprende:

— l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:

— impianti idraulico-sanitari,

— raccordi per il gas,

— impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell’aria,

— sistemi antincendio (sprinkler).

Questa classe non comprende:

— l’installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31.

45330000

 

 

45.34

Altri lavori di installazione

Questa classe comprende:

— l’installazione di sistemi d’illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti,

— l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove.

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Lavori di completamento degli edifici

 

45400000

 

 

45.41

Intonacatura

Questa classe comprende:

— lavori d’intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di steccatura.

45410000

 

 

45.42

Posa in opera di infissi in legno o in metallo

Questa classe comprende:

— l’installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale,

— completamenti di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili ecc.

Questa classe non comprende:

— la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43.

45420000

 

 

45.43

Rivestimento di pavimenti e muri

Questa classe comprende:

— la posa in opera, l’applicazione o l’installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:

— piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti,

— parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti, moquette e rivestimenti di linoleum,

— gomma o plastica per pavimenti,

— rivestimenti in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri,

— carta da parati.

45430000

 

 

45.44

Tinteggiatura e posa in opera di vetrate

Questa classe comprende:

— la tinteggiatura interna ed esterna di edifici,

— la verniciatura di strutture di genio civile,

— la posa in opera di vetrate, specchi ecc.

Questa classe non comprende:

— la posa in opera di finestre, cfr. 45.42.

45440000

 

 

45.45

Altri lavori di completa-mento degli edifici

Questa classe comprende:

— l’installazione di piscine private,

— la pulizia a vapore, la sabbiatura ecc. delle pareti esterne degli edifici,

— altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

Questa classe non comprende:

— le pulizie effettuate all’interno di immobili ed altre strutture, cfr.74.70.

45212212 and DA04

45450000

 

45.5

 

Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

 

45500000

 

 

45.50

Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

Questa classe non comprende:

— il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32.

45500000

(1)   

In caso di interpretazione divergente tra CPV e NACE, si applica la nomenclatura CPV.

(2)   

Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1).




ALLEGATO II

ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 7

Le disposizioni della presente direttiva che disciplinano le concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori si applicano alle seguenti attività:

1) 

per quanto riguarda il gas e l’energia termica:

a) 

la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;

b) 

l’alimentazione di tali reti fisse con gas o energia termica.

▼C1

L'alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività di cui al primo comma del presente paragrafo se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

▼B

i) 

la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore è l’inevitabile risultato dell’esercizio di un’attività non prevista dal presente paragrafo o dai paragrafi 2 e 3 del presente allegato;

ii) 

l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 % del fatturato di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso.

Ai fini della presente direttiva «alimentazione» comprende la generazione/produzione, la vendita all’ingrosso e al dettaglio di gas. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell’ambito di applicazione del paragrafo 4 del presente allegato;

2) 

per quanto riguarda l’elettricità:

a) 

la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;

b) 

l’alimentazione di tali reti fisse con l’elettricità.

Ai fini della presente direttiva, l’alimentazione con elettricità comprende la generazione/produzione, la vendita all’ingrosso e al dettaglio dell’elettricità.

▼C1

L'alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività di cui al primo comma del presente paragrafo se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

▼B

a) 

la produzione di elettricità da parte di tale ente aggiudicatore avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dal presente paragrafo, né dai paragrafi 1 e 3 del presente allegato;

b) 

l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 % della produzione totale di energia di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l’anno in corso;

3) 

attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorità di uno Stato membro, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio;

4) 

attività relative allo sfruttamento di un’area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali;

5) 

attività relative alla fornitura di:

a) 

servizi postali;

b) 

altri servizi diversi dai servizi postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del presente paragrafo, secondo comma, lettera ii), e che le condizioni di cui all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti al secondo comma, punto ii).

Ai fini della presente direttiva e fatta salva la direttiva 97/67/CE, si intende per:

i) 

«invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta – ad esempio – di libri, cataloghi, giornali periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;

ii) 

«servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE, sia quelli che ne sono esclusi;

iii) 

«altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti nei seguenti ambiti:

— 
servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l’invio e servizi successivi all’invio, compresi i servizi di smistamento della posta),
— 
servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;
6) 

attività relative allo sfruttamento di un’area geografica ai seguenti fini:

a) 

estrazione di petrolio o di gas;

b) 

prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi.




ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA B)

I diritti conferiti mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi della presente direttiva. Il seguente elenco contiene una serie di procedure che garantiscono un’adeguata trasparenza preliminare per il rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti legislativi dell’Unione, che non costituiscono «diritti speciali o esclusivi» ai sensi della presente direttiva:

a) 

la concessione di autorizzazioni per la gestione di impianti di gas naturale conformemente alle procedure di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/73/CE;

b) 

l’autorizzazione o l’invito a presentare offerte per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in conformità della direttiva 2009/72/CE;

c) 

la concessione di autorizzazioni, conformemente alle procedure di cui all’articolo 9 della direttiva 97/67/CE, in relazione a servizi postali che non sono né possono essere riservati;

d) 

la procedura per concedere l’autorizzazione a svolgere un’attività che comporti lo sfruttamento di idrocarburi ai sensi della direttiva 94/22/CE;

e) 

i contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri con autobus, tram, metropolitana o per ferrovia, che sono stati aggiudicati mediante una procedura di gara conformemente all’articolo 5, paragrafo 3 di detto regolamento, purché la durata sia conforme all’articolo 4, paragrafi 3 o 4, del regolamento stesso.




ALLEGATO IV



SERVIZI DI CUI ALL’ARTICOLO 19

▼C2

Codice CVP

Designazione

▼B

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79622000-0 [Servizi di fornitura di personale domestico]; 79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico] e 79625000-1 [Servizi di fornitura di personale medico] da 85000000-9 a 85323000-9; 85143000-3,

98133100-5, 98133000-4, 98200000-5 e 98500000-8 [Servizi domestici presso famiglie e convivenze] e da 98513000-2 a 98514000-9 [Servizi di manodopera per privati, servizi di personale di agenzia per privati, servizi di personale impiegatizio per privati, personale temporaneo per privati, servizi di assistenza domestica e servizi domestici],

Servizi sanitari, sociali e servizi correlati

85321000-5 e 85322000-2, 75000000-6 [Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80000000-4 [Servizi di istruzione e formazione] a 80660000-8; da 92000000-1 a 92342200-2; da 92360000-2 a 92700000-8;

79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5 [Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di organizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni]

Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura

75300000-9

Servizi di sicurezza sociale obbligatoria (1)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servizi di prestazioni sociali

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 e 98130000-3

Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative

98131000-0

Servizi religiosi

da 55100000-1 a 55410000-7; da 55521000-8 a 55521200-0

[55521000-8 Servizi di catering per feste private, 55521100-9

Servizi di fornitura pasti a domicilio, 55521200-0 Servizi di fornitura pasti].

55520000-1 Servizi di catering, 55522000-5 Servizi di catering per imprese di trasporto, 55523000-2 Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni, 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica

55510000-8 Servizi di mensa, 55511000-5 Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta, 55512000-2 Servizi di gestione mensa, 55523100-3 Servizi di mensa scolastica

Servizi alberghieri e di ristorazione

da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5;

Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 10, paragrafo 8, lettera d)

da 75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; da 75125000-8 a 75131000-3

Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche

da 75200000-8 a 75231000-4

Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività

da 75231210-9 a 75231230-5; da 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’articolo 10, paragrafo 8, lettera g)

da 79700000-1 a 79721000-4 [Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa]

79722000-1[Servizi di grafologia], 79723000-8 [Servizi di analisi dei rifiuti]

Servizi investigativi e di sicurezza

64000000-6 [Servizi di poste e telecomunicazioni], 64100000-7 [Servizi postali e di corriere], 64110000-0 [Servizi postali], 64111000-7 [Servizi postali per giornali e riviste], 64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza], 64113000-1 [Servizi postali per pacchi], 64114000-8 [Servizi di sportello presso gli uffici postali], 64115000-5 [Servizi di affitto di cassette postali], 64116000-2 [Servizi di fermo posta], 64122000-7 [Servizi di messaggeria interna]

Servizi postali

50116510-9 [Servizi di rigenerazione pneumatici], 71550000-8 [Servizi di lavorazione del ferro]

Servizi vari

98900000-2 [Servizi prestati da organizzazioni ed enti extraterritoriali] e 98910000-5 [Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali]

Servizi internazionali

(1)   

Tali servizi non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva se sono organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale. Gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi in quanto servizi di interesse economico generale o in quanto servizi non economici di interesse generale.




ALLEGATO V

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 31

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.

3. Se le domande di partecipazione devono includere le offerte, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove si offra gratuitamente accesso gratuito, diretto e completo ai documenti di gara. Se l’accesso gratuito, diretto e completo non è disponibile nei casi di cui all’articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, un’indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

4. Descrizione della concessione: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi, ordine di grandezza o valore indicativo, e, se possibile, durata del contratto. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.

5. Codici CPV. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

6. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi; se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

7. Le condizioni di partecipazione, tra cui:

a) 

se del caso, indicare se la concessione è limitata a laboratori protetti o se l’esecuzione è limitata a programmi di lavoro protetti;

b) 

se del caso, indicare se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; indicare altresì il riferimento alla disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa rilevante;

c) 

eventualmente un elenco e una breve descrizione dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti; indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).

8. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte.

9. Criteri di aggiudicazione della concessione se non figurano in altri documenti di gara.

10. Data di spedizione del bando.

11. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione; informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

12. Laddove opportuno, condizioni particolari a cui è soggetta l’esecuzione della concessione.

13. Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione o le offerte.

14. Se del caso, indicare i requisiti e i termini connessi all’impiego di mezzi di comunicazione elettronici.

15. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione.

16. Per le concessioni di lavori, indicare se la concessione rientra nell’ambito dell’AAP.




ALLEGATO VI

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI, DI CUI ALL’ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3

1. 

Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.

2. 

Se del caso, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove le specifiche e qualsiasi altro documento giustificativo siano reperibili.

3. 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.

4. 

Codici CPV. Se l’appalto è suddiviso in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

5. 

Codice NUTS per il luogo principale di prestazione o esecuzione delle concessioni di servizi.

6. 

Descrizione dei servivi, ordine di grandezza o valore indicativi.

7. 

Condizioni di partecipazione.

8. 

Se opportuno, termini per contattare l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore in vista della partecipazione.

9. 

Se del caso, breve descrizione delle principali caratteristiche della procedura di aggiudicazione da applicare.

10. 

Altre eventuali informazioni rilevanti.




ALLEGATO VII

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 32

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS e, se del caso, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.

3. Codici CPV.

4. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi.

5. Descrizione della concessione: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi, durata del contratto. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.

6. Descrizione della procedura di aggiudicazione utilizzata, nel caso di aggiudicazione senza previa pubblicazione, motivazione.

7. Criteri di cui all’articolo 41 utilizzati per aggiudicare la concessione o le concessioni.

8. Data della decisione (o delle decisioni) di aggiudicazione della concessione.

9. Numero di offerte ricevute per ogni aggiudicazione, tra cui:

a) 

numero di offerte ricevute da operatori economici che sono piccole e medie imprese;

b) 

numero di offerte ricevute dall’estero;

c) 

numero di offerte ricevute con mezzi elettronici.

10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, ed eventualmente, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:

a) 

le informazioni necessarie ad accertare se l’aggiudicatario sia una piccola o media impresa;

b) 

le informazioni necessarie ad accertare se la concessione sia stata aggiudicata a un consorzio.

11. Valore e principali condizioni finanziarie della concessione aggiudicata, inclusi:

a) 

tariffe prezzi e tasse eventuali;

b) 

premi e pagamenti eventuali;

c) 

eventuali altri elementi utili con riguardo al valore della concessione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3.

12. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione.

13. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

14. Data (date) e riferimento (riferimenti) a precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea rilevanti per la concessione (le concessioni) pubblicizzate nel presente bando.

15. Data di spedizione del bando.

16. Metodo per il calcolo del valore stimato della concessione, se non indicato in altri documenti di gara ai sensi dell’articolo 8.

17. Altre eventuali informazioni rilevanti.




ALLEGATO VIII

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI CONCERNENTI SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL’ARTICOLO 32

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS e, se del caso, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.

3. Codici CPV. Se l’appalto è suddiviso in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.

4. Indicazione succinta dell’oggetto della concessione.

5. Numero di offerte ricevute.

6. Valore dell’offerta prescelta, inclusi tariffe e prezzi.

7. Nome e indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell’operatore economico aggiudicatario (o degli operatori economici aggiudicatari).

8. Altre eventuali informazioni rilevanti.




ALLEGATO IX

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

1.   Pubblicazione di bandi e di avvisi

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 31 e 32 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e pubblicati conformemente alle seguenti modalità:

gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 31 e 32 sono pubblicati dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea;

l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea conferma all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

2.   Formati e modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica

Il formato e le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica, secondo quanto previsto dalla Commissione, sono accessibili sul sito Internethttp://simap.europa.eu




ALLEGATO X

ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL’ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3

Convenzione OIL 87 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale;
Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva;
Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
Convenzione OIL 105 sull’abolizione del lavoro forzato;
Convenzione OIL 138 sull’età minima;
Convenzione OIL 111 sulla discriminazione in materia di impiego e di professione;
Convenzione OIL 100 sull’uguaglianza di remunerazione;
Convenzione OIL 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile;
Convenzione di Vienna per la protezione dell’ozonosfera e relativo protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono l’ozonosfera;
Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea);
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;
Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO) (Convenzione PIC) e relativi tre protocolli regionali.




ALLEGATO XI

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UNA CONCESSIONE IN VIGENZA DELLA STESSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 43

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.

2. Codici CPV.

3. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi.

4. Descrizione della concessione prima e dopo la modifica: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi.

5. Se del caso, modifica del valore della concessione, compresi gli eventuali aumenti dei prezzi o delle tariffe provocati dalla modifica.

6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.

7. Data della decisione di aggiudicazione della concessione.

8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.

9. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione è associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione.

10. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

11. Data (date) e riferimento (riferimenti) a precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea rilevanti per l’appalto (gli appalti) di cui al presente bando.

12. Data di spedizione del bando.

13. Altre eventuali informazioni rilevanti.



( 1 ) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (cfr. pag. 65 della presente Gazzetta ufficiale).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

( 4 ) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

( 5 ) Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).

( 6 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

( 7 ) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

( 8 ) Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).

( 9 ) Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).

( 10 )  GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

( 11 ) Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

( 12 )  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

( 13 ) Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

( 14 ) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

( 15 ) Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

( *1 ) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

( *2 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).»;

( *3 ) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

( *4 ) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).»;

( 16 ) Decisione 71/306/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che istituisce un Comitato Consultivo per gli appalti di lavori pubblici (GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15).

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