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Document 02013R1380-20230101

    Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/2023-01-01

    02013R1380 — IT — 01.01.2023 — 004.003


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) N. 1380/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,

    dell'11 dicembre 2013

    relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio

    (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO (UE) N. 1385/2013 DEL CONSIGLIO  del 17 dicembre 2013

      L 354

    86

    28.12.2013

    ►M2

    REGOLAMENTO (UE) 2015/812 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 20 maggio 2015

      L 133

    1

    29.5.2015

    ►M3

    REGOLAMENTO (UE) 2017/2092 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 15 novembre 2017

      L 302

    1

    17.11.2017

    ►M4

    REGOLAMENTO (UE) 2019/1241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 20 giugno 2019

      L 198

    105

    25.7.2019

    ►M5

    REGOLAMENTO (UE) 2022/2495 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  del 14 dicembre 2022

      L 325

    1

    20.12.2022


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 122, 17.5.2018, pag.  35 (1385/2013)

    ►C2

    Rettifica, GU L , 30.10.2023, pag.  1 (n. 1380/2013)




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) N. 1380/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,

    dell'11 dicembre 2013

    relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio



    PARTE I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    1.  

    La politica comune della pesca (PCP) riguarda:

    a) 

    la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse;

    b) 

    nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno dell'attuazione della PCP: le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

    2.  

    La PCP riguarda le attività di cui al paragrafo 1 quando esse sono svolte:

    a) 

    nel territorio degli Stati membri cui si applica il trattato;

    b) 

    nelle acque unionali, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi;

    c) 

    da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali, o

    d) 

    da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.

    Articolo 2

    Obiettivi

    1.  
    La PCP garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.
    2.  
    La PCP applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

    Per conseguire l'obiettivo consistente nel ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.

    3.  
    La PCP applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini e provvede ad assicurare che le attività di acquacoltura e di pesca evitino il degrado dell'ambiente marino.
    4.  
    La PCP contribuisce alla raccolta di dati scientifici.
    5.  

    La PCP provvede in particolare a:

    a) 

    eliminare gradualmente i rigetti caso per caso e tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo, per quanto possibile, le ►C2  catture indesiderate ◄ e facendo sì che, progressivamente, le catture vengano sbarcate;

    b) 

    ove necessario, fare il miglior uso possibile delle ►C2  catture indesiderate ◄ , senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione;

    c) 

    creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi;

    d) 

    prevedere misure per adeguare la capacità di pesca delle flotte ai livelli delle possibilità di pesca conformemente al paragrafo 2, in modo da disporre di flotte economicamente redditizie senza sfruttare in modo eccessivo le risorse biologiche marine;

    e) 

    promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile dell'Unione per contribuire all'approvvigionamento alimentare e alla sicurezza del medesimo nonché all'occupazione;

    f) 

    contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici;

    g) 

    contribuire ad un mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura efficiente e trasparente e a garantire condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione;

    h) 

    tener conto degli interessi sia dei consumatori che dei produttori;

    i) 

    promuovere le attività di pesca costiera, tenendo conto degli aspetti socioeconomici;

    j) 

    essere coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico entro il 2020 come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, nonché con le altre politiche dell'Unione.

    Articolo 3

    Principi di buona governance

    La PCP si ispira ai seguenti principi di buona governance:

    a) 

    chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello regionale, nazionale e locale;

    b) 

    considerazione delle specificità regionali mediante un approccio regionalizzato;

    c) 

    definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;

    d) 

    prospettiva a lungo termine;

    e) 

    efficienza in termini di costi sul piano amministrativo;

    f) 

    adeguato coinvolgimento delle parti interessate, in particolare dei consigli consultivi, in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;

    g) 

    responsabilità primaria dello Stato di bandiera;

    h) 

    coerenza con le altre politiche dell'Unione;

    i) 

    se del caso, uso di valutazioni di impatto;

    j) 

    coerenza tra dimensione interna e dimensione esterna della PCP;

    k) 

    trasparenza del trattamento dei dati conformemente ai requisiti di legge in vigore, con il debito rispetto della vita privata, della protezione dei dati personali e delle norme in materia di riservatezza; disponibilità dei dati per gli organismi scientifici competenti, altri organismi con interesse scientifico o di gestione ed altri particolari utilizzatori finali.

    Articolo 4

    Definizioni

    1.  

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1) 

    "acque unionali": le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;

    2) 

    "risorse biologiche marine": le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita in mare;

    3) 

    "risorse biologiche di acqua dolce": le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili;

    4) 

    "peschereccio": qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una tonnara;

    5) 

    "peschereccio unionale": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

    6) 

    "inserimento nella flotta peschereccia": l'immatricolazione di un peschereccio nel registro dei pescherecci di uno Stato membro;

    7) 

    "rendimento massimo sostenibile": il rendimento di equilibrio teorico più elevato che può essere prelevato con continuità in media da uno stock alle condizioni ambientali esistenti medie senza provocare conseguenze significative per il processo di riproduzione;

    8) 

    "approccio precauzionale in materia di gestione della pesca": un approccio quale definito all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non dovrebbe giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

    9) 

    "approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca": un approccio integrato alla gestione della pesca entro limiti ecologicamente significativi che cerchi di gestire l'utilizzazione delle risorse naturali, tenendo conto delle attività di pesca e di altre attività umane, pur preservando la ricchezza biologica e i processi biologici necessari per salvaguardare la composizione, la struttura e il funzionamento degli habitat dell'ecosistema interessato, tenendo conto delle conoscenze ed incertezze riguardo alle componenti biotiche, abiotiche e umane degli ecosistemi;

    10) 

    "rigetti in mare": catture che sono rigettate in mare;

    11) 

    "pesca a basso impatto": l'utilizzo di tecniche di pesca selettive con un basso impatto negativo sugli ecosistemi marini e/o che possono risultare in emissioni di carburante poco elevate;

    12) 

    "pesca selettiva": la pesca con metodi o attrezzi di pesca che scelgono come bersaglio e catturano determinati organismi in base alle dimensioni o alla specie nel corso delle operazioni di pesca, consentendo di evitare o liberare indenni gli esemplari non bersaglio;

    13) 

    "tasso di mortalità per pesca": il tasso di rimozione della biomassa o degli individui dallo stock mediante attività di pesca in un determinato periodo;

    14) 

    "stock": una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;

    15) 

    "limite di catture": a seconda dei casi, il limite quantitativo applicabile alle catture di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo qualora tale stock o gruppo di stock ittici sia soggetto all'obbligo di sbarco, oppure il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo per il quale non si applica l'obbligo di sbarco;

    16) 

    "valore di riferimento per la conservazione": i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;

    17) 

    "taglia minima di riferimento per la conservazione": le dimensioni di una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, quale stabilita dal diritto dell'Unione, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca; dette dimensioni sostituiscono eventualmente la taglia minima di sbarco;

    18) 

    "stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza": lo stock con un'elevata probabilità che la biomassa di riproduzione, stimata per tale stock alla fine dell'anno precedente, sia superiore al limite minimo per la biomassa di riproduzione (Blim) e il tasso di mortalità per pesca, stimato per l'anno precedente, sia inferiore al limite massimo per la mortalità per pesca (Flim);

    19) 

    "misura di salvaguardia": una misura precauzionale intesa a evitare eventi indesiderati;

    20) 

    "misura tecnica": la misura che disciplina, attraverso l'istituzione di condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca, la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca;

    21) 

    "sforzo di pesca": il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di pescherecci si tratta della somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;

    22) 

    "Stato membro avente un interesse di gestione diretto": uno Stato membro che ha un interesse qualificato o da possibilità di pesca o da un'attività di pesca che avviene nella zona economica esclusiva dello Stato membro interessato o, nel Mar Mediterraneo, da un'attività di pesca tradizionale in alto mare;

    23) 

    "concessioni di pesca trasferibili", il diritto revocabile all'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio ( 1 ), che il titolare può trasferire;

    24) 

    "capacità di pesca": la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio ( 2 );

    25) 

    "acquacoltura": l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;

    26) 

    "licenza di pesca": la licenza quale definita all’articolo 4, punto 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 3 );

    27) 

    "autorizzazione di pesca": l'autorizzazione quale definita all’articolo 4, punto 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    28) 

    "attività di pesca": attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;

    29) 

    "prodotti della pesca": organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca o i prodotti da essi derivati;

    30) 

    "operatore": la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

    31) 

    "infrazione grave": un'infrazione quale definita nel pertinente diritto dell'Unione, compreso l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ( 4 ) e l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

    32) 

    "utilizzatore finale di dati scientifici": un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;

    33) 

    "surplus di catture ammissibili", la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non pesca, il che comporta il mantenimento del tasso di sfruttamento totale per i singoli stock al di sotto dei livelli in grado di consentirne la ricostituzione e delle popolazioni di specie sfruttate al di sopra dei livelli auspicati in base ai migliori pareri scientifici disponibili;

    34) 

    "prodotti dell'acquacoltura": gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati;

    35) 

    "biomassa riproduttiva": una stima della massa di pesci di uno stock particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare;

    36) 

    "pesca multispecifica": l'attività di pesca in cui è presente più di una specie ittica e laddove differenti specie siano catturabili nella stessa operazione di pesca;

    37) 

    "accordi di partenariato per una pesca sostenibile": accordi internazionali conclusi con uno Stato terzo al fine di ottenere accesso alle acque e alle risorse di tale Stato al fine di sfruttare in modo sostenibile una quota delle risorse biologiche marine eccedentarie in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione che può comprendere un sostegno settoriale.

    2.  

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone geografiche:

    a)

    "Mare del Nord" : zone CIEM ( 5 ) IIIa e IV;

    b)

    "Mar Baltico" : zone CIEM IIIb, IIIc e IIId;

    c)

    "acque nordoccidentali" : zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque unionali della zona Vb), VI e VII;

    d)

    "acque sudoccidentali" : zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE ( 6 ) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie);

    e)

    "Mar Mediterraneo" : acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;

    f)

    "Mar Nero" : la sottozona geografica della CGPM (Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo), quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2.

    PARTE II

    ACCESSO ALLE ACQUE

    Articolo 5

    Norme generali sull'accesso alle acque

    1.  
    I pescherecci unionali hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque unionali ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III.
    2.  
    Nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati, fino al ►M5  31 dicembre 2032 ◄ , a limitare le attività di pesca ai pescherecci che pescano tradizionalmente in tali acque e che provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci unionali battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato esistenti tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.
    3.  
    Nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalle linee di base delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri interessati sono autorizzati, fino al ►M5  31 dicembre 2032 ◄ , a limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali territori. Tali restrizioni non si applicano ai pescherecci unionali che pescano tradizionalmente in tali acque, a condizione che tali pescherecci non superino lo sforzo di pesca tradizionalmente messo in atto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.
    4.  
    Le misure che devono essere applicate dopo lo scadere delle modalità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate entro il ►M5  31 dicembre 2032 ◄ .

    ▼M5

    5.  
    Entro il 30 giugno 2031 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente articolo.

    ▼B

    PARTE III

    MISURE PER LA CONSERVAZIONE E LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE DELLE RISORSE BIOLOGICHE MARINE

    TITOLO I

    Misure di conservazione

    Articolo 6

    Disposizioni generali

    1.  
    Al fine di conseguire gli obiettivi della PCP relativamente alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, come stabilito all'articolo 2, l'Unione adotta le misure per la conservazione di cui all'articolo 7.
    2.  
    Nell'applicazione del presente regolamento la Commissione consulta i competenti organismi consultivi ed i competenti organismi scientifici. Le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del CSTEP e di altri organismi consultivi, i pareri dei consigli consultivi e le raccomandazioni comuni degli Stati membri a norma dell'articolo 17.
    3.  
    Gli Stati membri possono cooperare tra di loro al fine di adottare misure a norma degli articoli 11, 15 e 18.
    4.  
    Gli Stati membri si coordinano tra di loro prima di adottare misure nazionali a norma dell'articolo 20, paragrafo 2.
    5.  
    In casi specifici, in particolare per quanto riguarda la regione del Mediterraneo, gli Stati membri possono essere abilitati ad adottare atti giuridicamente vincolanti nel settore della PCP, ivi incluse misure di conservazione. Se del caso, si applica l'articolo 18.

    Articolo 7

    Tipi di misure di conservazione

    1.  

    Le misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine possono includere, fra l'altro:

    a) 

    piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10;

    b) 

    obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock e misure correlate intese a ridurre al minimo l'impatto della pesca sull’ambiente marino;

    c) 

    misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili;

    d) 

    incentivi, anche di natura economica quali le possibilità di pesca, per promuovere metodi di pesca che contribuiscono ad una pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le ►C2  catture indesiderate ◄ e ad una pesca con scarso impatto sull'ecosistema marino e le riscorse alieutiche;

    e) 

    misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca;

    f) 

    misure finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15;

    g) 

    taglie minime di riferimento per la conservazione;

    h) 

    progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca e su attrezzi da pesca che aumentano la selettività o riducono al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ambiente marino;

    i) 

    misure necessarie per il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione adottata a norma dell'articolo 12;

    j) 

    misure tecniche di cui al paragrafo 2.

    2.  

    Le misure tecniche possono includere, tra l'altro:

    a) 

    le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le norme che ne disciplinano l'uso;

    b) 

    specifiche relative alla costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti:

    i) 

    modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

    ii) 

    modifiche o dispositivi supplementari volti a ridurre le ►C2  catture indesiderate ◄ di specie in via di estinzione, minacciate e protette nonché a ridurre altre ►C2  catture indesiderate ◄ ;

    c) 

    limitazioni o divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca, e delle attività di pesca, in zone o periodi specifici;

    d) 

    l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere aggregazioni temporanee di specie in via di estinzione, stock ittici in riproduzione, pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ed altre risorse marine vulnerabili;

    e) 

    misure specifiche destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini, ivi incluse misure destinate a evitare e ridurre, per quanto possibile, le ►C2  catture indesiderate ◄ ;

    Articolo 8

    Istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici

    1.  
    L'Unione, tenendo debito conto delle zone di conservazione esistenti, si adopera per istituire zone protette sulle basi della loro sensibilità biologica, ivi incluse le zone ove sia chiaramente dimostrato che esistono elevate concentrazioni di pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e zone di deposito delle uova. In tali zone le attività di pesca possono essere limitate o vietate per contribuire alla conservazione delle risorse acquatiche vive e degli ecosistemi marini. L'Unione continua ad accrescere la protezione delle zone biologicamente sensibili esistenti.
    2.  
    A tal fine gli Stati membri individuano, ove possibile, zone adeguate che possano far parte di una rete coerente e, ove opportuno, formulano raccomandazioni comuni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, affinché la Commissione presenti una proposta, conformemente al trattato.
    3.  
    In un piano pluriennale può essere conferito alla Commissione il potere di istituire tali zone biologicamente sensibili protette; si applica l'articolo 18, paragrafi da 1 a 6. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito alle zone protette.

    TITOLO II

    Misure specifiche

    Articolo 9

    Principi e obiettivi dei piani pluriennali

    1.  
    I piani pluriennali sono adottati in via prioritaria sulla base di pareri scientifici, tecnici ed economici e contengono misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.
    2.  
    Qualora non sia possibile determinare gli obiettivi specifici relativi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, a causa di dati insufficienti, i piani pluriennali prevedono misure basate sull'approccio precauzionale che garantiscano almeno un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.
    3.  

    I piani pluriennali riguardano:

    a) 

    singole specie; o

    b) 

    nel caso di pesca multispecifica, o qualora le dinamiche degli stock si intersechino, le attività di pesca che sfruttano diversi stock in una zona geografica interessata, tenendo conto delle conoscenze sulle interazioni tra gli stock ittici, le attività di pesca e gli ecosistemi marini.

    4.  
    Le misure da includere nei piani pluriennali e la tempistica relativa alla loro attuazione sono proporzionate agli obiettivi nonché agli obiettivi specifici e al calendario previsto. Prima di includere le misure nei piani pluriennali, occorre tener conto del loro probabile impatto economico e sociale.
    5.  
    I piani pluriennali possono contenere obiettivi e misure di conservazione specifici basati sull'approccio ecosistemico, al fine di affrontare problemi specifici delle attività di pesca multispecifica in relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, per svariati stock compresi nel piano qualora i pareri scientifici indichino che è impossibile aumentare la selettività. Ove necessario, il piano pluriennale include misure di conservazione specifiche alternative, basate sull'approccio ecosistemico, per alcuni degli stock compresi nel piano stesso.

    Articolo 10

    Contenuto dei piani pluriennali

    1.  

    Se del caso e fatte salve le rispettive competenze ai sensi del trattato, un piano pluriennale include:

    a) 

    l'ambito di applicazione di ciascun piano pluriennale in termini di stock, attività di pesca e zona;

    b) 

    obiettivi coerenti con quelli fissati all'articolo 2 e con le disposizioni pertinenti degli articoli 6 e 9;

    c) 

    obiettivi specifici quantificabili quali il tasso di mortalità per la pesca e/o la biomassa riproduttiva;

    d) 

    scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi quantificabili;

    e) 

    valori di riferimento per la conservazione coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 2;

    f) 

    obiettivi per misure di conservazione e misure tecniche da adottare allo scopo di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 15 e misure intese a ridurre o ad evitare, per quanto possibile, le ►C2  catture indesiderate ◄ ;

    g) 

    misure di salvaguardia per garantire il conseguimento degli obiettivi specifici quantificabili e azioni correttive, se necessario, anche per le situazioni in cui il deterioramento della disponibilità o della qualità dei dati mette a rischio la sostenibilità dello stock.

    2.  

    Un piano pluriennale può includere inoltre:

    a) 

    altre misure di conservazione, in particolare misure per eliminare gradualmente i rigetti tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili o ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ecosistema, da specificare ulteriormente, ove appropriato, conformemente all'articolo 18;

    b) 

    indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale;

    c) 

    se del caso, obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome.

    3.  
    Un piano pluriennale prevede la sua revisione dopo un'iniziale valutazione ex post, segnatamente per tenere conto dell'evoluzione dei pareri scientifici.

    Articolo 11

    Misure di conservazione necessarie per il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa ambientale dell'Unione

    1.  
    Gli Stati membri hanno il potere di adottare misure di conservazione, che non interessano i pescherecci di altri Stati membri, applicabili alle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione e che sono necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 2008/56/CE, dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE o dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali misure siano compatibili con gli obiettivi stabiliti all'articolo 2 del presente regolamento, rispondano all'obiettivo del pertinente normativa unionale che essi intendono attuare, e non siano meno vincolanti delle misure del diritto dell'Unione.
    2.  
    Qualora uno Stato membro ("lo Stato membro che ha preso l'iniziativa") ritenga che occorra adottare misure ai fini del rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1 'e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nella pesca sulla quale tali misure influirebbero, la Commissione ha il potere di adottare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 46, su richiesta, tali misure. A tal fine si applica l'articolo 18, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 6, mutatis mutandis.
    3.  
    Lo Stato membro che ha preso l'iniziativa fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto le informazioni pertinenti sulle misure richieste, ivi comprese le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione. Lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare una raccomandazione comune ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, entro sei mesi dalla trasmissione di informazioni sufficienti. La Commissione adotta le misure tenendo conto di tutti i pareri scientifici disponibili entro tre mesi dal ricevimento di una richiesta completa.

    Se non tutti gli Stati membri riescono a concordare una raccomandazione comune da presentare alla Commissione conformemente al primo comma entro il termine ivi previsto o se la raccomandazione comune non è ritenuta compatibile con i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare una proposta conformemente al trattato.

    4.  
    In deroga al paragrafo 3, in assenza di una raccomandazione comune di cui al paragrafo 3, la Commissione adotta, in caso di urgenza, le misure. Le misure da adottare in caso di urgenza sono limitate a quelle in mancanza delle quali viene messo a rischio il conseguimento degli obiettivi associati con l'introduzione delle misure di conservazione in questione, conformemente alle direttive di cui al paragrafo 1, e alle intenzioni degli Stati membri.
    5.  
    Le misure di cui al paragrafo 4 si applicano per un periodo massimo di dodici mesiche può essere prorogato per un periodo massimo di dodici mesi ove continuino a sussistere le condizioni di cui a detto paragrafo.
    6.  
    La Commissione facilita la cooperazione tra lo Stato membro interessato e gli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca in questione nel processo di attuazione ed esecuzione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.

    Articolo 12

    Misure della Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine

    1.  
    Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino dimostrata con prove, la Commissione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può, per attenuare la minaccia, 'adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per un periodo massimo di sei mesi secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3.
    2.  
    Lo Stato membro comunica la richiesta di cui al paragrafo 1 simultaneamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi interessati. Gli altri Stati membri e i consigli consultivi possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica. La Commissione decide entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1.
    3.  
    Prima della scadenza del periodo iniziale di applicazione di una misura di emergenza adottata ai sensi del paragrafo 1, la Commissione, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, può estendere l'applicazione della misura di emergenza mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile per un periodo massimo di sei mesi, adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3.

    Articolo 13

    Misure di emergenza adottate da uno Stato membro

    1.  
    Sulla base della prova dell'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino connessa all'attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro che richiede un intervento immediato, lo Stato membro interessato può adottare misure di emergenza volte ad attenuare la minaccia. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi stabiliti all'articolo 2 e perlomeno altrettanto vincolanti di quelle previste dal diritto unionale. Tali misure si applicano per un periodo massimo di tre mesi.
    2.  
    Quando le misure di emergenza che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure sono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati, ai quali è presentato il progetto di misure corredato di motivazioni. Ai fini di tale consultazione lo Stato membro che ha avviato la consultazione può fissare un termine ragionevole che, tuttavia, non è inferiore a un mese.
    3.  
    Qualora ritenga che una misura adottata ai sensi del presente articolo non rispetti le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.

    Articolo 14

    Prevenzione e riduzione al minimo delle ►C2  catture indesiderate ◄

    1.  
    Per facilitare l'introduzione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture ("obbligo di sbarco") effettuate nel corso della rispettiva attività di pesca a norma dell'articolo 15, gli Stati membri possono condurre progetti pilota intesi ad esplorare approfonditamente tutti i metodi praticabili, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e tenendo conto dei pareri dei consigli consultivi pertinenti, al fine di evitare, ridurre al minimo ed eliminare le ►C2  catture indesiderate ◄ effettuate nel corso di un'attività di pesca.
    2.  
    Gli Stati membri possono, inoltre, compilare un "atlante dei rigetti" che indica il livello dei rigetti in mare in ciascuna delle attività di pesca disciplinate all'articolo 15, paragrafo 1.

    Articolo 15

    Obbligo di sbarco

    1.  

    Tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche le catture di specie soggette a taglie minime quali definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque unionali o da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi, nei luoghi di pesca e nelle zone geografiche elencati di seguito sono portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, se del caso, salvo qualora vengano utilizzate come esche vive, secondo il seguente calendario:

    a) 

    al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015:

    — 
    piccola pesca pelagica, vale a dire pesca di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina, spratto;
    — 
    grande pesca pelagica, vale a dire pesca di tonno rosso, pesce spada, tonno bianco, tonno obeso, marlin blu e bianco;
    — 
    pesca a fini industriali (fra l'altro, pesca di capelin, cicerello e pesce gatto di Norvegia);
    — 
    pesca del salmone nel Mar Baltico;
    b) 

    al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1o gennaio 2017 - per tutte le altre specie nelle attività di pesca nelle acque unionali del Mar Baltico per le specie soggette a limiti di cattura diversi da quelli di cui alla lettera a);

    c) 

    al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1o gennaio 2019 per tutte le altre specie nel:

    i) 

    Mare del Nord

    — 
    pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;
    — 
    pesca dello scampo;
    — 
    pesca della sogliola comune e della passera di mare;
    — 
    pesca del nasello;
    — 
    pesca del gambero boreale;
    ii) 

    Acque nordoccidentali

    — 
    pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, del merluzzo carbonaro;
    — 
    pesca dello scampo;
    — 
    pesca della sogliola comune e della passera di mare;
    — 
    pesca del nasello;
    iii) 

    Acque sudoccidentali

    — 
    pesca dello scampo;
    — 
    pesca della sogliola comune e della passera di mare;
    — 
    pesca del nasello;
    iv) 

    altre attività di pesca di specie soggette a limiti di cattura;

    d) 

    al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1o gennaio 2019 per tutte le altre specie nelle attività di pesca che non sono oggetto della lettera a), nel Mediterraneo, nel Mar Nero e in tutte le altre acque unionali e in acque non unionali e non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi.

    2.  
    Il paragrafo 1 fa salvi gli obblighi internazionali dell'Unione. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati, a norma dell'articolo 55, allo scopo di modificare il diritto dell'Unione onde recepire tali obblighi internazionali, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco stabilito dal presente articolo.
    3.  
    Qualora tutti gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto in una determinata specie concordino sull'opportunità che l'obbligo di sbarco si applichi a specie diverse da quelle elencate al paragrafo 1, essi possono presentare una raccomandazione comune finalizzata a estendere l'applicazione dell'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 a tali altre specie. A tal fine si applica l'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, mutatis mutandis. Ove sia presentata una siffatta raccomandazione comune, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 46, contenenti tali misure.
    4.  

    L'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 non si applica alle:

    a) 

    specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP;

    b) 

    specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema;

    c) 

    catture rientranti nelle esenzioni de minimis;

    ▼M2

    d) 

    pesci danneggiati da predatori.

    ▼B

    5.  

    I dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 sono specificati nei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 e, se del caso, ulteriormente specificati conformemente all'articolo 18, comprese:

    ▼M2

    a) 

    disposizioni specifiche riguardanti attività di pesca o specie cui si applica l'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, quali le misure tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, intese ad aumentare la selettività dell'attrezzatura da pesca ovvero a ridurre o, nella misura del possibile, eliminare le catture accidentali;

    ▼B

    b) 

    l'indicazione delle esenzioni dall'obbligo di sbarco di specie di cui al paragrafo 4, lettera b);

    c) 

    disposizioni per le esenzioni de minimis fino al 5 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1. L'esenzione de minimis si applica nei casi seguenti:

    i) 

    qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire gli aumenti di selettività; o

    ii) 

    ►C2  per evitare costi sproporzionati di gestione ◄ delle ►C2  catture indesiderate ◄ , per gli attrezzi da pesca per i quali le ►C2  catture indesiderate ◄ per attrezzo non rappresentano più di una certa percentuale, da fissare in un piano pluriennale, del totale annuo delle catture effettuate dall'attrezzo in questione.

    Le catture di cui alle disposizioni della lettera c) non sono imputate ai contingenti pertinenti, ma sono registrate a tutti gli effetti.

    Per un periodo transitorio di quattro anni, la percentuale del totale annuo delle catture di cui alla lettera c) aumenta:

    i) 

    di due punti percentuali nei primi due anni di applicazione dell'obbligo di sbarco; e

    ii) 

    di un punto percentuale nei due anni successivi;

    d) 

    disposizioni sulla documentazione delle catture;

    e) 

    se del caso, fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione, conformemente al paragrafo 10.

    ▼M3

    6.  
    Qualora per l’attività di pesca in questione non sia adottato un piano pluriennale, o un piano di gestione a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Commissione ha il potere di adottare, a norma dell’articolo 18 del presente regolamento, atti delegati conformemente all’articolo 46 del presente regolamento, che stabiliscono su base temporanea piani specifici di rigetto contenenti le indicazioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a e), del presente articolo, per un periodo iniziale non superiore a tre anni, rinnovabile per un altro periodo totale di tre anni. Gli Stati membri possono cooperare, a norma dell’articolo 18 del presente regolamento, nell’elaborazione di tali piani di rigetto affinché la Commissione adotti tali atti o sottoponga una proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.

    ▼B

    7.  
    Qualora non siano state adottate misure per precisare l'esenzione de minimis nell'ambito di un piano pluriennale adottato a norma del paragrafo 5 o di un piano specifico di rigetto a norma del paragrafo 6, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 46, che stabiliscano l'esenzione de minimis di cui al paragrafo 2, lettera c), che, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5, lettera c), punto i) o ii), non superi il 5 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi del paragrafo 1. Tale esenzione de minimis è adottata in modo da applicarsi dalla data di applicazione del pertinente obbligo di sbarcare le catture.
    8.  
    In deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti ai sensi del paragrafo 1, le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco che superano i contingenti degli stock in questione o le catture di specie per le quali lo Stato membro non dispone di contingenti, possono essere detratte dal contingente della specie bersaglio purché non superino il 9 % del contingente della specie bersaglio. Tale disposizione si applica solo quando lo stock delle specie non bersaglio si mantiene entro i limiti biologici di sicurezza.
    9.  
    Per gli stock soggetti all'obbligo di sbarco, gli Stati membri possono avvalersi di una flessibilità interannuale fino al 10 % degli sbarchi consentiti. A tal fine, uno Stato membro può autorizzare lo sbarco di quantitativi supplementari dello stock soggetto all'obbligo di sbarco a condizione che tali quantitativi non superino il 10 % del contingente assegnatogli. Si applica l'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
    10.  
    Al fine di assicurare la protezione del novellame, si possono stabilire taglie minime di riferimento per la conservazione.
    11.  
    Per le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, l'uso delle catture di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è autorizzato unicamente a fini diversi dal consumo umano diretto, compresi la farina di pesce, l'olio di pesce, gli alimenti per animali, gli additivi alimentari, i prodotti farmaceutici e cosmetici.

    ▼M4

    12.  
    Per le specie non soggette all’obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, le catture di specie la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non sono conservate a bordo, ma sono rigettate immediatamente in mare, salvo qualora vengano utilizzate come esche vive.

    ▼B

    13.  
    Al fine di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarco, gli Stati membri garantiscono una documentazione dettagliata e accurata di tutte le bordate di pesca nonché capacità e mezzi adeguati, quali osservatori e sistemi di televisione a circuito chiuso (CCTV) e altri. In tale contesto gli Stati membri rispettano il principio di efficacia e proporzionalità.

    ▼M2

    14.  
    Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2020 compreso, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sullo stato di attuazione dell'obbligo di sbarco, basata sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, dai consigli consultivi e altre fonti pertinenti alla Commissione.

    Le relazioni annuali comprendono:

    — 
    le misure adottate dagli Stati membri e dalle organizzazioni di produttori per conformarsi all'obbligo di sbarco;
    — 
    le misure adottate dagli Stati membri riguardanti il controllo del rispetto dell'obbligo di sbarco;
    — 
    informazioni sull'impatto socioeconomico dell'obbligo di sbarco;
    — 
    informazioni in merito agli effetti dell'obbligo di sbarco sulla sicurezza a bordo dei pescherecci;
    — 
    informazioni sull'uso e sullo smercio delle catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione di specie soggette all'obbligo di sbarco;
    — 
    informazioni sulle infrastrutture portuali e sulla conformità dei pescherecci rispetto all'obbligo di sbarco;
    — 
    per ciascuna attività di pesca interessata, informazioni sulle difficoltà incontrate nell'attuazione dell'obbligo di sbarco e raccomandazioni per affrontarle.

    ▼B

    Articolo 16

    Possibilità di pesca

    1.  
    Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro.
    2.  
    Quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture basandosi sul fatto che per il primo anno e per quelli successivi non saranno più consentiti rigetti in mare di quello stock.
    3.  
    Qualora nuove prove scientifiche mostrino l'esistenza di un divario significativo tra le possibilità di pesca fissate per un determinato stock e la reale situazione di tale stock, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare una richiesta motivata alla Commissione affinché presenti una proposta volta ad attenuare tale divario nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
    4.  
    Le possibilità di pesca sono assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, e conformemente agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c).
    5.  
    Le misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca disponibili per i paesi terzi in acque unionali sono stabilite conformemente al trattato.
    6.  
    Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, come ripartire le possibilità di pesca ad esso assegnate e non soggette a un sistema di concessioni di pesca trasferibili, ad esempio creando possibilità di pesca individuali. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato.
    7.  
    Per l'assegnazione di possibilità di pesca relative ad attività di pesca multispecifica, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dalle navi che partecipano a tali attività.
    8.  
    Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.

    Articolo 17

    Criteri per l'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri

    In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione in virtù dell'articolo 16, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico. Tra i criteri da applicare possono figurare, tra l'altro, l'impatto della pesca sull'ambiente, i precedenti in termini di conformità, il contributo all'economia locale e i livelli storici di cattura. Nell'ambito delle possibilità di pesca loro assegnate, gli Stati membri si adoperano per prevedere incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale quali un minor consumo energetico o danni agli habitat più contenuti.

    TITOLO III

    Regionalizzazione

    Articolo 18

    Cooperazione regionale sulle misure di conservazione

    1.  
    Se, rispetto a una misura di conservazione dell'Unione che si applica a un'area geografica pertinente, anche nell'ambito di piani pluriennali stabiliti a norma degli articoli 9 e 10, nonché a misure ai sensi dell'articolo 11 e a piani specifici di rigetto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, alla Commissione è stato conferito il potere di adottare misure mediante atti delegati o di esecuzione, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto sul quale tali misure influiscono possono, entro un termine da stabilire nella misura di conservazione e/o nel piano pluriennale pertinente, convenire di presentare raccomandazioni comuni intese a conseguire gli obiettivi delle pertinenti misure di conservazione dell'Unione e/o dei piani pluriennali e/o dei piani specifici di rigetto, da adottare conformemente all'articolo 15. La Commissione non adotta tali atti delegati o di esecuzione prima della scadenza del termine di presentazione delle raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri.
    2.  
    Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto sul quale influiscono le misure di cui al paragrafo 1, cooperano tra di loro nel formulare raccomandazioni comuni. Essi consultano inoltre i pertinenti consigli consultivi. La Commissione facilita la cooperazione tra gli Stati membri, anche, ove necessario, provvedendo affinché ottengano un contributo scientifico dagli organismi scientifici competenti.
    3.  
    Ove una raccomandazione sia presentata ai sensi del paragrafo 1, la Commissione adotta tali misure mediante atti delegati o di esecuzione, a condizione che tale raccomandazione sia compatibile con la misura di conservazione pertinente e/o con il piano pluriennale pertinente.
    4.  
    Qualora la misura di conservazione si applichi a uno specifico stock ittico condiviso con paesi terzi e gestito da organizzazioni multilaterali della pesca o in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, l'Unione si adopera per concordare con i pertinenti partner le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2.
    5.  

    Gli Stati membri provvedono affinché le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione da adottare a norma del paragrafo 1 siano basate sui migliori pareri scientifici disponibili e rispettino tutti i requisiti seguenti:

    a) 

    siano compatibili con gli obiettivi fissati all'articolo 2;

    b) 

    siano compatibili con l'ambito di applicazione e con gli obiettivi della misura di conservazione pertinente;

    c) 

    siano compatibili con l'ambito di applicazione e realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un pertinente piano pluriennale;

    d) 

    siano vincolanti almeno quanto le misure previste dal diritto dell'Unione.

    6.  
    Se non tutti gli Stati membri riescono a raggiungere un accordo su raccomandazioni comuni da presentare alla Commissione conformemente al paragrafo 1 entro il termine stabilito, o qualora le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione non siano ritenute compatibili con gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili delle misure di conservazione in questione, la Commissione può presentare una proposta di misure appropriate conformemente al trattato.
    7.  
    Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nell'attività di pesca di un'area geograficamente definita possono inoltre elaborare raccomandazioni comuni per la Commissione su misure che essa dovrebbe proporre o adottare.
    8.  
    Come metodo supplementare o alternativo di cooperazione regionale, gli Stati membri saranno autorizzati, relativamente ad una misura di conservazione dell'Unione applicabile a una pertinente area geografica, anche nell'ambito di un piano pluriennale stabilito a norma degli articoli 9 e 10, ad adottare entro un termine prefissato misure che precisino ulteriormente tale misura di conservazione. Gli Stati membri interessati cooperano strettamente all'adozione di tali misure. I paragrafi 2, 4 e 5 del presente articolo si applicano mutatis mutandis. La Commissione è coinvolta e le sue osservazioni sono tenute in considerazione. Lo Stato membro può adottare solo le rispettive misure nazionali, qualora tutti gli Stati membri interessati abbiano raggiunto un accordo sul contenuto delle misure. Qualora ritenga che la misura di uno Stato membro non rispetti le condizioni di cui alla misura di conservazione pertinente, la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.

    TITOLO IV

    Misure nazionali

    Articolo 19

    Misure degli Stati membri applicabili ai pescherecci battenti la loro bandiera o alle persone stabilite nel loro territorio

    1.  

    Uno Stato membro può adottare misure per la conservazione degli stock ittici nelle acque unionali a condizione che tali misure rispettino tutti i requisiti seguenti:

    a) 

    si applichino unicamente ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato o, nel caso di attività di pesca non condotte da un peschereccio, a persone stabilite nel loro territorio cui si applica il trattato;

    b) 

    siano compatibili con gli obiettivi fissati all'articolo 2;

    c) 

    siano vincolanti almeno quanto le misure previste nel diritto dell'Unione.

    2.  
    Uno Stato membro informa, a fini di controllo, gli altri Stati membri interessati in merito alle disposizioni adottate in applicazione del paragrafo 1.
    3.  
    Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le informazioni relative alle misure adottate a norma del presente articolo.

    Articolo 20

    Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche

    1.  
    Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificamente per questa zona o che affrontino specificamente il problema individuato dallo Stato membro interessato. Le misure dello Stato membro sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e all'articolo 3 e sono vincolanti almeno quanto le misure previste nel diritto dell'Unione.
    2.  
    Quando le misure di conservazione e di gestione che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure sono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati in merito al progetto di misure corredato di una relazione dalla quale si evinca, altresì, che tali misure non sono discriminatorie. Ai fini di tale consultazione lo Stato membro che chiede la consultazione può fissare un termine ragionevole che, tuttavia, non può essere inferiore a due mesi.
    3.  
    Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili informazioni pertinenti relative alle misure adottate a norma del presente articolo.
    4.  
    Qualora ritenga che una misura adottata ai sensi del presente articolo non rispetti le condizioni di cui al paragrafo 1 la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.

    PARTE IV

    GESTIONE DELLA CAPACITÀ DI PESCA

    Articolo 21

    Istituzione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili

    Gli Stati membri possono introdurre un sistema di concessioni di pesca trasferibili. Gli Stati membri aventi un siffatto sistema istituiscono e mantengono un registro delle concessioni di pesca trasferibili.

    Articolo 22

    Adeguamento e gestione della capacità di pesca

    1.  
    Gli Stati membri mettono in atto misure per l'adeguamento progressivo della capacità di pesca delle loro flotte alle loro possibilità di pesca, tenendo conto delle tendenze e sulla base dei migliori pareri scientifici, nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra capacità e possibilità.
    2.  
    Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'equilibrio fra le capacità di pesca delle loro flotte e le loro possibilità di pesca. Per favorire un'impostazione comune in tutta l'Unione, tale relazione è stilata conformemente ad orientamenti comuni che possono essere elaborati dalla Commissione indicando i pertinenti parametri tecnici, sociali ed economici.

    La relazione contiene una valutazione annuale della capacità della flotta nazionale e di tutti i segmenti della flotta di ogni Stato membro e mirano, per ciascun segmento, a individuare la sovracapacità strutturale e a valutare la redditività a lungo termine. La relazione è resa pubblica.

    3.  
    Per quanto riguarda le valutazioni di cui al paragrafo 1 bis, secondo comma, gli Stati membri basano la loro analisi sull'equilibrio tra la capacità di pesca delle loro flotte e le loro possibilità di pesca. Formano oggetto di valutazioni separate le flotte operanti nelle regioni ultraperiferiche e le navi operanti esclusivamente fuori dalle acque unionali.
    4.  
    Se la valutazione mostra chiaramente che la capacità di pesca non è ben equilibrata rispetto alle possibilità di pesca, lo Stato membro prepara e inserisce nella sua relazione un piano d'azione per i segmenti di flotta di cui è stata rilevata la sovracapacità strutturale. Il piano d'azione illustra gli obiettivi di adeguamento e gli strumenti per raggiungere l'equilibrio, nonché un calendario preciso per la sua attuazione.

    La Commissione elabora annualmente una relazione per il Parlamento europeo e per il Consiglio sull'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte degli Stati membri e le loro possibilità di pesca conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 2, primo comma. La relazione include i piani d'azione di cui al primo comma del presente paragrafo. La prima relazione è presentata entro il 31 marzo 2015.

    La mancata elaborazione della relazione di cui al paragrafo 2 e/o la mancata attuazione del piano d'azione di cui al secondo comma del presente paragrafo, possono dar luogo ad una sospensione o interruzione proporzionale del corrispondente sostegno finanziario dell'Unione allo Stato membro in questione per investimenti nel segmento o nei segmenti interessati della flotta in conformità con le disposizioni del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di pesca e affari marittimi per il periodo 2014-2020.

    5.  
    Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solo se preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca.
    6.  
    La capacità di pesca corrispondente ai pescherecci ritirati con aiuti pubblici non è sostituita.
    7.  
    Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1 gennaio 2014 la capacità di pesca delle loro flotte non superi in alcun momento i limiti di capacità di pesca stabiliti nell'allegato II.

    Articolo 23

    Piano di entrata/uscita

    1.  
    Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi dalla flotta in modo tale che l'entrata di una nuova capacità nella flotta senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica.
    2.  
    Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 2.
    3.  
    Al più tardi entro il 30 dicembre 2018, la Commissione valuta il piano di entrata/uscita alla luce dell'evolversi del rapporto tra la capacità della flotta e le possibilità di pesca previste e propone, se del caso, una modifica di tale piano.

    ▼M1

    4.  
    In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2025 la Francia è autorizzata a introdurre nuova capacità senza dover ritirare una capacità equivalente per i diversi segmenti a Mayotte in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea («3mayotte») di cui all'allegato II.

    ▼B

    Articolo 24

    Registri della flotta peschereccia

    1.  
    Gli Stati membri registrano le informazioni relative alla proprietà, alle caratteristiche delle navi e degli attrezzi nonché alle attività dei pescherecci unionali battenti la loro bandiera necessarie alla gestione delle misure stabilite a norma del presente regolamento.
    2.  
    Gli Stati membri presentano alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1.
    3.  
    La Commissione tiene un registro della flotta peschereccia unionale contenente le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 2 e rende tale registro accessibile al pubblico, garantendo al tempo stesso un'adeguata tutela dei dati personali.
    4.  
    La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti tecnico-operativi per la registrazione, il formato e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 47, paragrafo 2.

    PARTE V

    BASI SCIENTIFICHE PER LA GESTIONE DELLA PESCA

    Articolo 25

    Dati richiesti ai fini della gestione della pesca

    1.  

    Gli Stati membri, conformemente alle norme adottate nel settore della raccolta dei dati, raccolgono e gestiscono dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali, inclusi gli organismi designati dalla Commissione. L'acquisizione e la gestione di tali dati possono beneficiare del finanziamento a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) in conformità del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di pesca e affari marittimi per il periodo 2014-2020. Tali dati consentono in particolare di valutare:

    a) 

    lo stato delle risorse biologiche marine sfruttate;

    b) 

    il livello della pesca e l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, e

    c) 

    i risultati socioeconomici ottenuti dai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione all'interno e all'esterno delle acque unionali.

    2.  

    La raccolta, la gestione e l'uso dei dati si basano sui seguenti principi:

    a) 

    precisione e affidabilità e raccolta tempestiva;

    b) 

    uso di meccanismi di coordinamento per evitare che gli stessi dati siano raccolti più volte per scopi diversi;

    c) 

    conservazione in condizioni di sicurezza e protezione dei dati raccolti in banche dati informatizzate e loro accessibilità al pubblico, ove opportuno, anche in forma aggregata per garantirne la riservatezza;

    d) 

    accesso da parte della Commissione, o degli organismi da essa designati, alle banche dati e ai sistemi nazionali utilizzati per il trattamento dei dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza e qualità dei dati;

    e) 

    tempestiva disponibilità dei dati pertinenti e delle metodologie con cui sono ottenuti per gli organismi aventi un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca e per le parti interessate, salvo in circostanze in cui si richiedono protezione e riservatezza in base al diritto dell'Unione applicabile.

    3.  
    Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione dei loro programmi nazionali di raccolta dei dati e la rendono pubblica.

    La Commissione valuta la relazione annuale sulla raccolta dei dati previa consultazione del suo organismo scientifico consultivo e, se del caso, delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui l'Unione è parte contraente od osservatore nonché dei competenti organismi scientifici internazionali.

    4.  
    Gli Stati membri provvedono al coordinamento nazionale della raccolta e gestione dei dati scientifici, compresi i dati socioeconomici, per la gestione della pesca. A tal fine, essi designano un corrispondente nazionale e organizzano ogni anno una riunione nazionale di coordinamento. La Commissione è informata in merito alle attività nazionali di coordinamento ed è invitata alle riunioni di coordinamento.
    5.  
    Gli Stati membri, in stretta cooperazione con la Commissione, coordinano le proprie attività di raccolta dei dati con altri Stati membri della stessa regione e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano la sovranità o la giurisdizione su acque della stessa regione.
    6.  
    La raccolta, la gestione e l'uso dei dati avvengono in modo efficiente sotto il profilo dei costi.
    7.  
    La mancata raccolta e/o fornitura tempestiva dei dati agli utilizzatori finali da parte di uno Stato membro possono dar luogo ad una sospensione o interruzione proporzionale del corrispondente sostegno finanziario dell'Unione allo Stato membro in questione, in conformità del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di pesca e affari marittimi per il periodo 2014-2020.

    Articolo 26

    Consultazione di organismi scientifici

    La Commissione consulta appropriati organismi scientifici. Il CSTEP è consultato, ove opportuno, sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici. La consultazione degli organismi scientifici tiene conto della corretta gestione dei fondi pubblici, allo scopo di evitare la duplicazione dei lavori da parte di tali organismi.

    Articolo 27

    Ricerca e consulenza scientifica

    1.  
    Gli Stati membri realizzano programmi di ricerca e innovazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Essi coordinano i propri programmi di ricerca, innovazione e consulenza scientifica sulla pesca con gli altri Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione, nell'ambito dei quadri di ricerca e innovazione dell'Unione associandovi, se opportuno, i consigli consultivi competenti. Tali attività sono ammesse a beneficiare di finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione conformemente ai pertinenti atti giuridici dell'Unione.
    2.  
    Gli Stati membri, con la partecipazione delle parti interessate, avvalendosi anche delle risorse finanziarie disponibili dell'Unione e attraverso il coordinamento della loro azione, assicurano la disponibilità delle pertinenti competenze e risorse umane necessarie per il processo di consulenza scientifica.

    PARTE VI

    POLITICA ESTERNA

    Articolo 28

    Obiettivi

    1.  
    Al fine di assicurare lo sfruttamento e la gestione sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine e dell'ambiente marino, l'Unione conduce le relazioni esterne in materia di pesca conformemente ai suoi obblighi internazionali e ai suoi obiettivi strategici, nonché agli obiettivi e ai principi di cui agli articoli 2 e 3.
    2.  

    In particolare, l'Unione:

    a) 

    sostiene attivamente e contribuisce allo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche;

    b) 

    migliora la coerenza politica delle iniziative dell'Unione, con particolare riguardo alle attività ambientali, commerciali e di sviluppo, e rafforza la coerenza delle azioni adottate nel contesto della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione scientifica, tecnica ed economica;

    c) 

    contribuisce ad attività di pesca sostenibili economicamente redditizie e promuove l'occupazione nell'Unione;

    d) 

    assicura che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione nell'ambito della PCP, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione nei confronti degli operatori di paesi terzi;

    e) 

    promuove e sostiene, in tutti gli ambiti internazionali, le azioni necessarie per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);

    f) 

    promuove l'istituzione e il rafforzamento dei comitati per la conformità delle ORGP, verifiche periodiche indipendenti dei risultati e appropriate azioni correttive, comprese sanzioni effettive e dissuasive, che devono essere applicate in modo trasparente e non discriminatorio.

    3.  
    Le disposizioni della presente parte non pregiudicano le disposizioni specifiche degli accordi internazionali adottati a norma dell'articolo 218 del trattato.

    TITOLO I

    Organizzazioni internazionali della pesca

    Articolo 29

    Attività dell'Unione nelle organizzazioni internazionali della pesca

    1.  
    L'Unione sostiene attivamente e contribuisce alle attività delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP.
    2.  
    Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca e nell'ambito delle ORGP si basano sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 2, in particolare il paragrafo 2 e il paragrafo 5, lettera c). L'Unione cerca di guidare il processo di rafforzamento dell'operato delle ORGP per permettere loro di meglio conservare e gestire le risorse marine vive comprese nel loro ambito di competenza.
    3.  
    L'Unione sostiene attivamente la messa a punto di meccanismi appropriati e trasparenti di assegnazione delle possibilità di pesca.
    4.  
    L'Unione promuove la cooperazione fra le ORGP, la coerenza tra i quadri normativi di queste ultime ed offre il proprio sostegno allo sviluppo delle conoscenze e dei pareri scientifici al fine di garantire che le loro raccomandazioni si basino su tali pareri scientifici.

    Articolo 30

    Rispetto delle disposizioni internazionali

    L'Unione, anche tramite l'Agenzia europea di controllo della pesca ("Agenzia"), collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP, per rafforzare il rispetto delle misure, in particolare le misure di contrasto della pesca INN, così da assicurare la rigorosa osservanza delle misure adottate da tali organizzazioni internazionali.

    TITOLO II

    Accordi di partenariato per una pesca sostenibile

    Articolo 31

    Principi e obiettivi degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile

    1.  
    Gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile con i paesi terzi istituiscono un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci unionali nelle acque dei paesi terzi.

    Tale contesto può comprendere:

    a) 

    lo sviluppo e il sostegno degli istituti scientifici e di ricerca necessari;

    b) 

    le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza,

    c) 

    altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di sviluppo di una politica della pesca sostenibile del paese terzo.

    2.  
    Al fine di assicurare lo sfruttamento sostenibile del surplus di risorse biologiche marine, l'Unione si adopera affinché gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile con i paesi terzi siano reciprocamente vantaggiosi per l'Unione e per il paese terzo interessato, ivi compresi la popolazione e il settore della pesca locali, e affinché contribuiscano al prosieguo dell'attività delle flotte dell'Unione e si prefiggano di ottenere una condivisione appropriata del surplus disponibile, commisurata all'interesse delle flotte dell'Unione.
    3.  
    Al fine di assicurare che le navi dell'Unione che pescano nell'ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile operino, ove opportuno, in base a norme analoghe a quelle applicate ai pescherecci unionali che pescano nelle acque unionali, l'Unione si adopera per includere disposizioni appropriate riguardanti gli obblighi di sbarco del pesce e dei prodotti della pesca negli accordi di partenariato per una pesca sostenibile.
    4.  
    I pescherecci unionali catturano unicamente il surplus di catture ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell'UNCLOS, identificato, in modo chiaro e trasparente, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e delle informazioni pertinenti scambiate fra l'Unione e il paese terzo con riguardo allo sforzo totale di pesca di tutte le flotte per gli stock interessati. Per quanto riguarda gli stock ittici transzonali o altamente migratori, la determinazione delle risorse accessibili dovrebbe tenere debitamente conto delle valutazioni scientifiche condotte a livello regionale, nonché delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle competenti ORGP.
    5.  
    I pescherecci unionali non possono operare nelle acque di un paese terzo con cui è in vigore un accordo di partenariato per una pesca sostenibile a meno che non siano in possesso di un'autorizzazione di pesca emessa in conformità di tale accordo.
    6.  
    L'Unione provvede affinché gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile contengano una clausola sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, che costituisca un elemento essenziale di tali accordi.

    Tali accordi, nella misura del possibile, contengono inoltre:

    a) 

    una clausola che vieta di concedere alle diverse flotte che pescano in quelle acque condizioni più favorevoli di quelle accordate agli operatori economici dell'Unione, ivi comprese le condizioni concernenti la conservazione, lo sviluppo e la gestione delle risorse, gli accordi finanziari, i canoni e i diritti relativi al rilascio di autorizzazioni di pesca;

    b) 

    una clausola di esclusività concernente la norma di cui al paragrafo 5.

    7.  
    L'Unione si adopera al fine di monitorare le attività dei pescherecci unionali che operano in acque non unionali fuori del quadro di accordi di partenariato per una pesca sostenibile.
    8.  
    Gli Stati membri assicurano che i pescherecci unionali che battono la loro bandiera e operano fuori delle acque unionali siano in grado di fornire una documentazione dettagliata e accurata di tutte le attività di pesca e di trasformazione.
    9.  
    L'autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 5 non è concessa ad una nave che sia uscita dal registro della flotta peschereccia unionale e vi sia successivamente rientrata nell'arco di 24 mesi, a meno che il proprietario effettivo della nave in questione non abbia fornito alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera tutti i dati necessari per stabilire che, nel suddetto periodo, l'operato della nave è stato pienamente conforme alle norme applicabili ad una nave battente bandiera dell'Unione.

    Inoltre, deve essere dimostrato che, qualora lo Stato che concede la propria bandiera nel periodo in cui la nave non figura nel registro della flotta dell'Unione sia stato riconosciuto a norma del diritto dell'Unione come Stato che non coopera per prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN o come Stato che consente lo sfruttamento non sostenibile delle risorse marine vive, le operazioni di pesca della nave siano cessate ed il proprietario abbia preso provvedimenti immediati per cancellare la nave dal registro dello Stato in questione.

    10.  
    La Commissione predispone valutazioni indipendenti ex ante ed ex post di ciascun protocollo di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e le mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio in tempo utile prima di presentare a quest'ultimo una raccomandazione volta ad autorizzare l'apertura di negoziati per il successivo protocollo. Una sintesi di tali valutazioni è resa pubblica.

    Articolo 32

    Sostegno finanziario

    1.  

    L'Unione fornisce sostegno finanziario ai paesi terzi nell'ambito degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile al fine di:

    a) 

    prendere in carico una parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi; la parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche che devono pagare gli armatori dell'Unione è valutata per ciascun accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile o relativo protocollo, deve essere equa, non discriminatoria e commensurata ai vantaggi ottenuti mediante le condizioni di accesso;

    b) 

    istituire il contesto di governance, che include lo sviluppo e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, promuovere processi di consultazione con i gruppi di interesse e le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati specifici ed è complementare e coerente con i progetti e programmi di sviluppo realizzati nel paese terzo in questione.

    2.  
    Nell'ambito di ciascun accordo di partenariato per una pesca sostenibile, il sostegno finanziario per l'aiuto settoriale è disaccoppiato dai pagamenti per l'accesso alle risorse alieutiche. L'Unione impone risultati specifici quale condizione per i pagamenti a titolo del sostegno finanziario e segue attentamente i progressi compiuti.

    TITOLO III

    Gestione di stock di interesse comune

    Articolo 33

    Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi e degli accordi in materia di scambio e gestione congiunta

    1.  
    Qualora stock di interesse comune siano sfruttati anche da paesi terzi, l'Unione avvia un dialogo con tali paesi terzi al fine di garantire che gli stock in questione siano gestiti in modo sostenibile conformemente al presente regolamento, in particolare all'obiettivo stabilito all'articolo 2, paragrafo 2. Qualora non sia raggiunto un accordo formale, l'Unione compie ogni sforzo in vista della conclusione di intese comuni per la pesca di tali stock al fine di renderne possibile la gestione sostenibile, in particolare con riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, promuovendo in tal modo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione.
    2.  
    Al fine di assicurare uno sfruttamento sostenibile degli stock condivisi con paesi terzi e di garantire la stabilità delle operazioni di pesca delle sue flotte, l'Unione si adopera per concludere, nel rispetto dell'UNCLOS, accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi per la gestione congiunta degli stock, che definiscono tra l'altro, ove opportuno, le modalità di accesso alle acque e alle risorse e le condizioni per tale accesso, l'armonizzazione delle misure di conservazione e lo scambio di possibilità di pesca.

    PARTE VII

    ACQUACOLTURA

    Articolo 34

    Promozione dell'acquacoltura sostenibile

    1.  

    Al fine di promuovere la sostenibilità e di contribuire all'approvvigionamento alimentare e alla sicurezza del medesimo, nonché alla crescita e all'occupazione, la Commissione definisce orientamenti strategici dell'Unione non vincolanti relativi alle priorità e agli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile. Tali orientamenti strategici tengono conto delle rispettive posizioni di partenza e delle diverse situazioni all'interno dell'Unione e costituiscono la base di piani strategici nazionali pluriennali volti a:

    a) 

    migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e l'innovazione;

    b) 

    ridurre l'onere amministrativo e rendere l'attuazione del diritto dell'Unione più efficace e rispondente alle esigenze delle parti interessate;

    c) 

    favorire l'attività economica;

    d) 

    diversificare e migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e interne;

    e) 

    integrare le attività di acquacoltura nella pianificazione dello spazio marittimo, costiero e delle zone interne.

    2.  
    Gli Stati membri definiscono un piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sul loro territorio entro 30 juin 2014
    3.  
    Il piano strategico nazionale pluriennale include gli obiettivi degli Stati membri e le misure e le tempistiche richieste per realizzarli.
    4.  

    I piani strategici nazionali pluriennali intendono in particolare realizzare le seguenti finalità:

    a) 

    semplificazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda valutazioni e studi d'impatto e licenze;

    b) 

    ragionevole certezza per gli operatori del settore dell'acquacoltura per quanto riguarda l'accesso alle acque e al territorio;

    c) 

    fissazione di indicatori di sostenibilità ambientale, economica e sociale;

    d) 

    valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri, specialmente sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini negli Stati membri limitrofi;

    e) 

    creazione di sinergie tra i programmi di ricerca nazionali e collaborazione tra il settore e la comunità scientifica;

    f) 

    promozione del vantaggio competitivo di alimenti sostenibili e di qualità elevata;

    g) 

    promozione delle pratiche e della ricerca relative all'acquacoltura per accentuare gli effetti positivi sull'ambiente e sulle risorse alieutiche e ridurre gli impatti negativi, anche tramite una minore pressione sugli stock ittici usati per la produzione di alimenti ed un uso più efficiente delle risorse.

    5.  
    Gli Stati membri provvedono allo scambio di informazioni e buone pratiche tramite un metodo aperto di coordinamento delle misure nazionali contenute nei piani strategici nazionali pluriennali.
    6.  
    La Commissione incoraggia lo scambio d'informazioni e di migliori prassi tra gli Stati membri ed agevola il coordinamento delle misure nazionali previste nei piani strategici nazionali pluriennali.

    PARTE VIII

    ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

    Articolo 35

    Obiettivi

    1.  

    È istituita un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (organizzazione comune dei mercati) al fine di:

    a) 

    contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 2 e in particolare allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive;

    b) 

    consentire al settore della pesca e dell'acquacoltura di applicare la PCP al livello adeguato;

    c) 

    rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i produttori;

    d) 

    migliorare la trasparenza e la stabilità dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione lungo la catena di approvvigionamento, garantire un maggior equilibrio nella distribuzione del valore aggiunto lungo la catena di approvvigionamento del settore, nonché rafforzare l'informazione e la consapevolezza dei consumatori attraverso comunicazioni e un'etichettatura che forniscano informazioni comprensibili;

    e) 

    contribuire a garantire condizioni di parità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione promuovendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;

    f) 

    contribuire a garantire ai consumatori un'offerta di prodotti della pesca e dell'acquacoltura diversificata;

    g) 

    fornire al consumatore informazioni verificabili e precise sull'origine del prodotto e sul suo modo di produzione, in particolare tramite la marchiatura e l'etichettatura.

    2.  
    L'organizzazione comune dei mercati si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) che sono commercializzati nell'Unione.
    3.  

    L'organizzazione comune dei mercati comprende in particolare:

    a) 

    l'organizzazione del settore, incluse misure di stabilizzazione dei mercati;

    b) 

    piani di produzione e commercializzazione delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

    c) 

    norme comuni di commercializzazione;

    d) 

    informazione dei consumatori.

    PARTE IX

    CONTROLLO ED ESECUZIONE

    Articolo 36

    Obiettivi

    1.  
    Il rispetto delle norme della PCP è garantito grazie a un efficace regime unionale di controllo della pesca che prevede fra l'altro la lotta contro la pesca INN.
    2.  

    Il controllo e l'esecuzione relativi alla PCP comprendono e si basano in particolare su quanto segue:

    a) 

    un approccio globale, integrato e comune;

    b) 

    la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia;

    c) 

    il rapporto costo-efficacia e la proporzionalità;

    d) 

    l'uso di tecnologie di controllo efficienti al fine di garantire la disponibilità e la qualità dei dati relativi alla pesca;

    e) 

    un contesto unionale di controllo, ispezione ed esecuzione;

    f) 

    una strategia basata sul rischio e incentrata su controlli incrociati sistematici e automatizzati di tutti i dati pertinenti disponibili;

    g) 

    la diffusione di una cultura del rispetto delle norme e della collaborazione fra tutti gli operatori e i pescatori.

    L'Unione adotta misure adeguate nei confronti dei paesi terzi che consentono la pesca non sostenibile.

    3.  
    Gli Stati membri adottano misure adeguate per assicurare il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle attività esercitate nell’ambito della PCP, ivi inclusa l'introduzione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

    ▼C1

    4.  
    In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2021 la Francia è esonerata dall'obbligo di iscrivere nel proprio registro della flotta peschereccia dell'Unione quelle navi di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte.
    5.  
    Fino al 31 dicembre 2021 la Francia tiene un registro provvisorio dei pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte. Tale registro contiene almeno il nome, la lunghezza complessiva e un codice d'identificazione di ogni peschereccio. I pescherecci registrati nel registro provvisorio sono considerati pescherecci registrati a Mayotte.

    ▼B

    Articolo 37

    Gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme

    1.  
    La Commissione istituisce un gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme affinché valuti, faciliti e rafforzi l'attuazione e il rispetto degli obblighi previsti dal regime unionale di controllo della pesca.
    2.  
    Il gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme è composto da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri. La Commissione può invitare il Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, ad inviare esperti per partecipare alle riunioni del gruppo di esperti. L'Agenzia può assistere in qualità di osservatore alle riunioni del gruppo di esperti.
    3.  

    Il gruppo di esperti provvede in particolare a:

    a) 

    esaminare periodicamente le questioni inerenti al rispetto e all'attuazione nell'ambito del regime unionale di controllo della pesca e individuare eventuali difficoltà di interesse comune nell'attuazione delle norme della PCP;

    b) 

    formulare pareri in merito all'attuazione delle norme della PCP, anche per quanto riguarda la definizione delle priorità in termini di sostegno finanziario dell'Unione; e

    c) 

    scambiare informazioni sulle attività di controllo e ispezione, compresa la lotta contro le attività di pesca INN.

    4.  
    Il gruppo di esperti tiene il Parlamento europeo e il Consiglio periodicamente ed esaurientemente informati sulle attività in materia di rispetto delle norme di cui al paragrafo 3.

    Articolo 38

    Progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati

    La Commissione e gli Stati membri possono condurre progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati.

    Articolo 39

    Contributo ai costi di controllo, ispezione, esecuzione e raccolta dei dati

    Gli Stati membri possono chiedere ai loro operatori di contribuire in misura proporzionale ai costi operativi di attuazione del regime unionale di controllo della pesca e della raccolta dei dati.

    PARTE X

    STRUMENTI FINANZIARI

    Articolo 40

    Obiettivi

    L'Unione può concedere un sostegno finanziario per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 2.

    Articolo 41

    Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli Stati membri

    1.  
    Sulla base delle condizioni da specificare negli atti giuridici dell'Unione applicabili, l'Unione concede un sostegno finanziario agli Stati membri a condizione che essi rispettino le norme della PCP.
    2.  
    Il mancato rispetto da parte degli Stati membri delle norme delle PCP può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della PCP. Tali misure sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla ripetizione dell'inadempienza.

    Articolo 42

    Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli operatori

    1.  
    Sulla base delle condizioni da specificare negli atti giuridici dell'Unione applicabili, l'Unione concede un sostegno finanziario agli operatori a condizione che essi rispettino le norme della PCP.
    2.  
    Sulla base di norme specifiche da adottare, le violazioni gravi delle norme della PCP da parte degli operatori danno luogo a divieti temporanei o permanenti di accesso al sostegno finanziario dell'Unione e/o all'applicazione di riduzioni finanziarie. Tali misure, adottate dallo Stato membro, sono dissuasive, effettive e sono proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla ripetizione delle violazioni gravi.
    3.  
    Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno finanziario dell'Unione sia concesso solo a condizione che l'operatore interessato non sia stato oggetto di sanzioni per violazioni gravi nel periodo di un anno precedente alla data di domanda del sostegno.

    PARTE XI

    CONSIGLI CONSULTIVI

    Articolo 43

    Istituzione di consigli consultivi

    1.  
    Sono istituiti consigli consultivi per ciascuna zona geografica o ciascun ambito di competenza di cui all'allegato III, al fine di promuovere una rappresentazione equilibrata di tutte le parti interessate, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 1, nonché di contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 2.
    2.  

    In particolare sono istituiti, in conformità dell'allegato III, i seguenti nuovi consigli consultivi:

    a) 

    un consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche, suddiviso in tre sezioni corrispondenti ai seguenti bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano;

    b) 

    un consiglio consultivo per l'acquacoltura;

    c) 

    un consiglio consultivo per i mercati;

    d) 

    un consiglio consultivo per il Mar Nero.

    3.  
    Ciascun consiglio consultivo stabilisce il proprio regolamento interno.

    Articolo 44

    Compiti dei consigli consultivi

    1.  
    Nell'applicare il presente regolamento la Commissione consulta, ove opportuno, i consigli consultivi.
    2.  

    I consigli consultivi possono:

    a) 

    trasmettere alla Commissione e allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni concernenti la gestione della pesca e gli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, i consigli consultivi possono trasmettere raccomandazioni su come semplificare le norme in materia di gestione della pesca;

    b) 

    informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione e agli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e, se del caso, dell'acquacoltura nelle zone geografiche o negli ambiti di loro competenza e proporre soluzioni per superare tali problemi;

    c) 

    contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.

    Se una questione interessa due o più consigli consultivi, questi ultimi coordinano le loro posizioni al fine di adottare raccomandazioni comuni sulla questione di cui trattasi.

    3.  
    I consigli consultivi sono consultati in merito alle raccomandazioni comuni a norma dell'articolo 18. Tali consigli possono essere inoltre consultati dalla Commissione e dagli Stati membri anche in merito ad altre misure. Si tiene conto del loro parere. Tali consultazioni fanno salva la facoltà di consultare il CSTEP o altri organismi scientifici. I pareri dei consigli consultivi possono essere trasmessi a tutti gli Stati membri interessati e alla Commissione.
    4.  
    La Commissione e, ove del caso, lo Stato membro interessato, rispondono entro due mesi a ogni raccomandazione, suggerimento o informazione ricevuti a norma del paragrafo 1. Qualora le misure definitive adottate divergano dai pareri, dalle raccomandazioni e dai suggerimenti dei consigli consultivi ricevuti a norma del paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato fornisce spiegazioni dettagliate sui motivi della divergenza.

    Articolo 45

    Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi

    1.  

    I consigli consultivi sono composti da:

    a) 

    organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e, ove pertinente, dell'acquicoltura e rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione;

    b) 

    altri gruppi di interesse su cui incide la PCP, ad esempio organizzazioni ambientaliste e associazioni di consumatori.

    2.  
    Ciascun consiglio consultivo è composto da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo compresa, ove appropriato, l'istituzione di un segretariato e di gruppi di lavoro per trattare le questioni di cooperazione regionale ai sensi dell'articolo 18, e adotta le misure necessarie per provvedere al suo funzionamento.
    3.  
    I consigli consultivi funzionano e ricevono finanziamenti secondo quanto stabilito all'allegato III.
    4.  
    La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 46 con riguardo ai particolari del funzionamento dei consigli consultivi.

    PARTE XII

    DISPOSIZIONI PROCEDURALI

    Articolo 46

    Esercizio della delega

    1.  
    Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
    2.  
    Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 2, 3, 6 e 7 e all'articolo 45, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 29 dicembre 2013. La Commissione redige una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
    3.  
    La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 2, 3, 6 e 7 e all'articolo 45, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Essa prende effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
    4.  
    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
    5.  
    L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafi 2, 3, 6 e 7 e dell'articolo 45, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 47

    Procedura di comitato

    1.  
    La Commissione è assistita da un comitato per la pesca e l'acquacoltura. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
    2.  
    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Qualora il comitato non esprima alcun parere su un progetto di atto di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 23, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.  
    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

    PARTE XIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 48

    Abrogazioni e modifiche

    1.  
    Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

    2.  
    La decisione 2004/585/CE è abrogata con effetto a decorrere dall'entrata in vigore delle norme adottate conformemente all'articolo 45, paragrafo 4 del presente regolamento.
    3.  
    L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio ( 8 ) è soppresso.
    4.  
    Il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio ( 9 ) è abrogato.
    5.  

    All'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 è inserito il paragrafo seguente:

    "3 bis.  
    In deroga ai paragrafi 2 e 3, non si applica alcun fattore moltiplicatore alle catture soggette all'obbligo di sbarcare conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ), a condizione che la misura dell'attività di pesca eccessiva in relazione agli sbarchi consentiti non superi il 10 %.

    Articolo 49

    Revisione

    La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento della PCP entro il 31 dicembre 2022.

    Articolo 50

    Relazione annuale

    La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nell'attuazione del rendimento massimo sostenibile ed alla situazione degli stock ittici, quanto prima dopo l'adozione del regolamento annuale del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque unionali e, in determinate acque non unionali, per i pescherecci unionali.

    Articolo 51

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼M5




    ALLEGATO I

    ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

    1.   Acque costiere dell’Irlanda

    a)   ACCESSO PER LA FRANCIA



    Zona geografica

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Costa dell’Irlanda (6-12 miglia nautiche)

     

     

    1.  Erris Head north-west Sybil Point west

    Demersali

    Illimitato

    Scampi

    Illimitato

    2.  Mizen Head south Stags south

    Demersali

    Illimitato

    Scampi

    Illimitato

    Sgombro

    Illimitato

    3.  Stags south Cork south

    Demersali

    Illimitato

    Scampi

    Illimitato

    Sgombro

    Illimitato

    Aringa

    Illimitato

    4.  Cork south, Carnsore Point south

    Tutte le specie

    Illimitato

    5.  Carnsore Point south, Haulbowline south-east

    Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi

    Illimitato

    b)   ACCESSO PER I PAESI BASSI



    Zona geografica

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Costa dell’Irlanda (6-12 miglia nautiche)

     

     

    1.  Stags south Carnsore Point south

    Aringa

    Illimitato

    Sgombro

    Illimitato

    c)   ACCESSO PER LA GERMANIA



    Zona geografica

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Costa dell’Irlanda (6-12 miglia nautiche)

     

     

    1.  Old Head of Kinsale south Carnsore Point south

    Aringa

    Illimitato

    2.  Cork south Carnsore Point south

    Sgombro

    Illimitato

    d)   ACCESSO PER IL BELGIO



    Zona geografica

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Costa dell’Irlanda (6-12 miglia nautiche)

     

     

    1.  Cork south Carnsore Point south

    Demersali

    Illimitato

    2.  Wicklow Head east Carlingford Lough south-east

    Demersali

    Illimitato

    2.   Acque costiere del Belgio



    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    3-12 miglia nautiche

    Paesi Bassi

    Tutte le specie

    Illimitato

     

    Francia

    Aringa

    Illimitato

    3.   Acque costiere della Danimarca



    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Costa del Mare del Nord (Frontiera Danimarca/Germania fino ad Hanstholm) (6-12 miglia nautiche)

     

     

     

     

     

    Frontiera Danimarca/Germania fino a Blåvands Huk

    Germania

    Pesce piatto

    Illimitato

    Gamberi e gamberetti

    Illimitato

    Paesi Bassi

    Pesce piatto

    Illimitato

    Pesce tondo

    Illimitato

    Blåvands Huk fino a Bovbjerg

    Belgio

    Merluzzo bianco

    Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio

    Eglefino

    Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio

    Germania

    Pesce piatto

    Illimitato

    Paesi Bassi

    Passera di mare

    Illimitato

    Sogliola

    Illimitato

    Thyborøn fino a Hanstholm

    Belgio

    Merlano

    Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio

    Passera di mare

    Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio

     

    Germania

    Pesce piatto

    Illimitato

    Spratto

    Illimitato

    Merluzzo bianco

    Illimitato

    Merluzzo carbonaro

    Illimitato

    Eglefino

    Illimitato

    Sgombro

    Illimitato

    Aringa

    Illimitato

    Merlano

    Illimitato

    Paesi Bassi

    Merluzzo bianco

    Illimitato

    Passera di mare

    Illimitato

    Sogliola

    Illimitato

    Skagerrak

    (Hanstholm fino a Skagen) (4-12 miglia nautiche)

    Belgio

    Passera di mare

    Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio

    Germania

    Pesce piatto

    Illimitato

    Spratto

    Illimitato

    Merluzzo bianco

    Illimitato

    Merluzzo carbonaro

    Illimitato

    Eglefino

    Illimitato

    Sgombro

    Illimitato

    Aringa

    Illimitato

    Merlano

    Illimitato

    Paesi Bassi

    Merluzzo bianco

    Illimitato

    Passera di mare

    Illimitato

    Sogliola

    Illimitato

    Kattegat (3-12 miglia)

    Germania

    Merluzzo bianco

    Illimitato

    Pesce piatto

    Illimitato

    Scampi

    Illimitato

    Aringa

    Illimitato

    Nord dello Zeeland al parallelo della latitudine che passa per il faro Forsnæs Germania

    Germania

    Spratto

    Illimitato

    Mar Baltico (inclusi Belts, Sound, Bornholm) (3-12 miglia nautiche)

    Germania

    Pesce piatto

    Illimitato

    Merluzzo bianco

    Illimitato

    Aringa

    Illimitato

    Spratto

    Illimitato

    Anguilla

    Illimitato

    Salmone

    Illimitato

    Merlano

    Illimitato

    Sgombro

    Illimitato

    Skagerrak (4-12 miglia)

    Svezia

    Tutte le specie

    Illimitato

    Kattegat (3-12 miglia) (1)

    Svezia

    Tutte le specie

    Illimitato

    Mar Baltico (3-12 miglia)

    Svezia

    Tutte le specie

    Illimitato

    (1)   

    Misurate dalla linea costiera.

    4.   Acque costiere della Germania



    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Costa del Mare del Nord (3-12 miglia nautiche) tutta la costa

    Danimarca

    Demersali

    Illimitato

    Spratto

    Illimitato

    Cicerello

    Illimitato

    Paesi Bassi

    Demersali

    Illimitato

    Gamberi e gamberetti

    Illimitato

    Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54° 43′ N

    Danimarca

    Gamberi e gamberetti

    Illimitato

    Costa del Mar Baltico (3-12 miglia)

    Danimarca

    Merluzzo bianco

    Illimitato

    Passera di mare

    Illimitato

    Aringa

    Illimitato

    Spratto

    Illimitato

    Anguilla

    Illimitato

    Merlano

    Illimitato

    Sgombro

    Illimitato

    5.   Acque costiere della Francia e dei dipartimenti d’oltremare



    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Costa dell’Atlantico nordorientale (6-12 miglia nautiche)

     

     

     

    Frontiera Belgio/Francia a est del dipartimento della Manica (estuario della Vire-Grandcamp les Bains 49° 23′ 30″ N-1° 02′ O direzione nord-nord-est)

    Belgio

    Demersali

    Illimitato

    Pettinidi

    Illimitato

    Paesi Bassi

    Tutte le specie

    Illimitato

    Dunkerque (2° 20′ E) fino a Cap d’Antifer (0° 10′ E)

    Germania

    Aringa

    Illimitato solo dal 1o ottobre al 31 dicembre

    Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)

     

     

     

    Frontiera Spagna/Francia fino a 46° 08′ N

    Spagna

    Acciughe

    Pesca diretta, illimitato solo dal 1o marzo al 30 giugno

    Pesca con esche vive solo dal 1o luglio al 31 ottobre

    Sardine

    Illimitato, solo dal 1o gennaio al 28 febbraio e dal 1o luglio al 31 dicembre

     

     

     

    Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984

    Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)

     

     

     

    Frontiera Spagna/Capo Leucate

    Spagna

    Tutte le specie

    Illimitato

    6.   Acque costiere della Spagna



    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Costa atlantica (6-12 miglia nautiche)

     

     

     

    Frontiera Francia/Spagna fino al faro del Cap Mayor (3° 47′ O)

    Francia

    Pelagiche

    Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984

    Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche)

     

     

     

    Frontiera Francia/Capo Creus

    Francia

    Tutte le specie

    Illimitato

    7.   Acque costiere della Croazia () 



    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Croazia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45° 10′ lungo la costa occidentale dell’Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell’Istria (capo Grgatov rt Funtana)

    Slovenia

    Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l’acciuga

    100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti da traino

    (1)   

    Il regime summenzionato si applica a partire dalla piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall’accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.

    8.   Acque costiere dei Paesi Bassi



    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    (3-12 miglia nautiche), tutta la costa

    Belgio

    Tutte le specie

    Illimitato

    Danimarca

    Demersali

    Illimitato

    Spratto

    Illimitato

    Cicerello

    Illimitato

    Suro

    Illimitato

    Germania

    Merluzzo bianco

    Illimitato

    Gamberi e gamberetti

    Illimitato

    (6-12 miglia nautiche), tutta la costa

    Francia

    Tutte le specie

    Illimitato

    9.   Acque costiere della Slovenia () 



    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Slovenia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45° 10′ lungo la costa occidentale dell’Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell’Istria (capo Grgatov rt Funtana)

    Croazia

    Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l’acciuga

    100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti da traino

    (1)   

    Il regime summenzionato si applica a partire dalla piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall’accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009.

    10.   Acque costiere della Finlandia



    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Mar Baltico (4-12 miglia) (1)

    Svezia

    Tutte le specie

    Illimitato

    (1)   

    3-12 miglia intorno alle isole Bogskär.

    11.   Acque costiere della Svezia



    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Skagerrak (4-12 miglia nautiche)

    Danimarca

    Tutte le specie

    Illimitato

    Kattegat (3-12 miglia) (1)

    Danimarca

    Tutte le specie

    Illimitato

    Mar Baltico (4-12 miglia)

    Danimarca

    Tutte le specie

    Illimitato

    Finlandia

    Tutte le specie

    Illimitato

    (1)   

    Misurate dalla linea costiera.

    12.   Acque costiere della Grecia



    Zona geografica

    Stato membro

    Specie

    Volume o caratteristiche particolari

    Mar Ionio (tra 6 e 12 miglia nautiche nelle acque territoriali greche)

    Italia

    Cefalopodi

    Crostacei

    Demersali

    Grandi specie pelagiche

    Un numero massimo di 68 navi

    A sud-sudest dell’isola di Creta (a est di 26°00′00″ E), tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca

    A sud-sudest dell’isola di Koufonisi, tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca

    A sud-sudovest dell’isola di Kasos, tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca

    A sud-sudest dell’isola di Karpathos, tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca

    A sud-sudovest (a ovest di 27°59′02,00″ E) dell’isola di Rodi, tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca.

    ▼B




    ALLEGATO II

    LIMITI DI CAPACITÀ DI PESCA



    Limiti di capacità

    Stato membro

    GT

    kW

    Belgio

    18 962

    51 586

    Bulgaria

    7 250

    62 708

    Danimarca

    88 762

    313 333

    Germania

    71 117

    167 078

    Estonia

    21 677

    52 566

    Irlanda

    77 568

    210 083

    Grecia

    84 123

    469 061

    Spagna (comprese le regioni ultraperiferiche)

    423 550

    964 826

    Francia (comprese le regioni ultraperiferiche)

    214 282

    1 166 328

    Croazia

    53 452

    426 064

    Italia

    173 506

    1 070 028

    Cipro

    11 021

    47 803

    Lettonia

    46 418

    58 496

    Lituania

    73 489

    73 516

    Malta

    14 965

    95 776

    Paesi Bassi

    166 859

    350 736

    Polonia

    38 270

    90 650

    Portogallo (comprese le regioni ultraperiferiche)

    114 549

    386 539

    Romania

    1 908

    6 356

    Slovenia

    675

    8 867

    Finlandia

    18 066

    181 717

    Svezia

    43 386

    210 829

    Regno Unito

    231 106

    909 141



    Limiti di capacità

    Regioni ultraperiferiche dell’Unione

    GT

    kW

    Spagna

    Isole Canarie: L (1) < 12 m. Acque unionali

    2 617

    20 863

    Isole Canarie: L > 12 m. Acque unionali

    3 059

    10 364

    Isole Canarie: L > 12 m. Acque internazionali e di paesi terzi

    28 823

    45 593

    Francia

    Isola della Riunione: specie demersali e pelagiche. L < 12 m

    1 050

    19 320

    Isola della Riunione: specie pelagiche. L > 12 m.

    10 002

    31 465

    Guyana francese: specie demersali e pelagiche. L < 12 m

    903

    11 644

    Guyana francese: pescherecci per gamberi

    7 560

    19 726

    Guyana francese: specie pelagiche. Pescherecci d'altura

    3 500

    5 000

    Martinica: specie demersali e pelagiche. L < 12 m

    5 409

    142 116

    Martinica: specie pelagiche. L > 12 m.

    1 046

    3 294

    Guadalupa: specie demersali e pelagiche. L < 12 m

    6 188

    162 590

    Guadalupa: specie pelagiche. L > 12 m.

    500

    1 750

    ▼M1

    Mayotte. Pescherecci con reti a circuizione

    13 916  (*1)

    24 000  (*1)

    Mayotte.

    Pescherecci con palangari meccanici < 23 m

    2 500  (*1)

    8 500  (*1)

    Mayotte

    Specie demersali e pelagiche. Pescherecci < 10 m

    p.m. (*2)

    p.m. (*2)

    ▼B

    Portogallo

    Madera: specie demersali. L < 12 m

    604

    3 969

    Madera: specie demersali e pelagiche. L > 12 m.

    4 114

    12 734

    Madera: specie pelagiche L > 12 m

    181

    777

    Azzorre: specie demersali. L < 12 m

    2 617

    29 870

    Azzorre: specie demersali e pelagiche. L > 12 m.

    12 979

    25 721

    (1)   

    "L" significa lunghezza fuoritutto di una nave.

    ►M1  (*1)   

    Conformemente al piano di sviluppo presentato all'IOTC il 7 gennaio 2011.

    (*2)   

    I massimali saranno indicati nella presente tabella non appena disponibili, al più tardi il 31 dicembre 2025.

     ◄




    ALLEGATO III

    CONSIGLI CONSULTIVI

    1.    Nome e zona di competenza dei consigli consultivi



    Nome

    Zone di competenza

    Mar Baltico

    Zone CIEM IIIb, IIIc e IIId

    Mar Nero

    Sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2

    Mar Mediterraneo

    Acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest

    Mare del Nord

    Zone CIEM IV e IIIa

    Acque nordoccidentali

    Zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque UE della zona Vb), VI e VII

    Acque sudoccidentali

    Zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie)

    Regioni ultraperiferiche

    Acque unionali intorno alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349, primo comma, del trattato suddivise in tre bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano

    Stock pelagici (melù, sgombri, suri, aringhe e pesci tamburo)

    Tutte le zone geografiche escluso il Mar Baltico e il Mar Mediterraneo

    Flotta d'alto mare/oceanica

    Tutte le acque non appartenenti all'Unione

    Acquacoltura

    Acquacoltura quale definita all'articolo 5

    Mercati

    Tutti i settori di mercato

    2.    Funzionamento e finanziamento dei comitati consultivi

    a) Nell'assemblea generale e nel comitato esecutivo, il 60 % dei seggi è attribuito a rappresentanti dei pescatori ed a operatori del consiglio consultivo per l'acquacoltura e del settore dell'acquacoltura, nonché a rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione, e il 40 % a rappresentanti degli altri gruppi di interesse su cui incide la PCP, ad esempio organizzazioni ambientali e associazioni di consumatori.

    b) Salvo per il consiglio consultivo per l'acquacoltura e per il consiglio consultivo per i mercati, il comitato esecutivo comprende almeno un rappresentante del sottosettore delle catture di ciascuno Stato membro interessato.

    c) Le raccomandazioni sono adottate dai membri del comitato esecutivo, per quanto possibile, per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, nelle raccomandazioni adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti è fatta menzione dei pareri dissenzienti espressi.

    d) Ogni consiglio consultivo nomina per consenso un presidente. Il presidente agisce in modo imparziale.

    e) Ciascun consiglio consultivo adotta le misure necessarie a garantire la trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni espresse.

    f) Le raccomandazioni adottate dal comitato esecutivo sono messe immediatamente a disposizione dell'assemblea generale, della Commissione, degli Stati membri interessati nonché del pubblico che ne abbia fatto richiesta.

    g) Le riunioni dell'assemblea generale sono pubbliche. Le riunioni del comitato esecutivo sono pubbliche a meno che la maggioranza del comitato esecutivo non decida eccezionalmente altrimenti.

    h) Le organizzazioni europee e nazionali rappresentanti il settore della pesca e altri gruppi di interesse possono fare proposte agli Stati membri interessati riguardo ai membri. Questi ultimi si mettono d'accordo per quanto riguarda i membri dell'assemblea generale.

    i) Possono partecipare in qualità di osservatori attivi alle riunioni dei consigli consultivi i rappresentanti delle amministrazioni nazionali e regionali che hanno interessi in materia di pesca nella zona interessata e i ricercatori degli istituti scientifici e di ricerca nel settore della pesca degli Stati membri e quelli delle istituzioni scientifiche internazionali che forniscono consulenza alla Commissione. Possono altresì essere invitati altri scienziati qualificati.

    j) Rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione possono partecipare come osservatori attivi alle riunioni dei consigli consultivi.

    k) Quando sono discusse questioni che li riguardano, i rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse dei paesi terzi, tra cui i rappresentanti di ORGP, che hanno interessi in materia di pesca nella zona o nelle attività di pesca di competenza di un consiglio consultivo possono essere invitati a partecipare in qualità di osservatori attivi.

    l) I consigli consultivi possono chiedere un sostegno finanziario dell'Unione in quanto organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo.

    m) La Commissione stipula con ciascun consiglio consultivo una convenzione di sovvenzione per contribuire alle relative spese di funzionamento, comprese le spese di traduzione e interpretazione.

    n) La Commissione può svolgere tutte le verifiche che consideri necessarie per assicurare il rispetto dei compiti assegnati ai consigli consultivi.

    o) Ogni consiglio consultivo trasmette annualmente il proprio bilancio e una relazione sulle sue attività alla Commissione e agli Stati membri interessati.

    p) La Commissione o la Corte dei conti possono in qualsiasi momento organizzare una revisione contabile che sarà effettuata da un organismo esterno di loro scelta oppure dai loro stessi servizi.

    q) Ogni consiglio consultivo nomina un revisore contabile certificato per il periodo durante il quale tale consiglio consultivo beneficia dei finanziamenti dell'Unione.



    ( 1 ) Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

    ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1).

    ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

    ( 5 ) Le zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

    ( 6 ) Le zone COPACE (Atlantico centro-orientale o 34 zone di pesca principali della FAO) sono definite nel regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

    ( 7 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

    ( 8 ) Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

    ( 9 ) Regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9).

    ( *1 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio e la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 23)".

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