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Document 02013R1380-20230101
Regulation (EU) No 1380/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC
Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
02013R1380 — IT — 01.01.2023 — 004.003
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REGOLAMENTO (UE) N. 1380/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, dell'11 dicembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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data |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1385/2013 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 |
L 354 |
86 |
28.12.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) 2015/812 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 |
L 133 |
1 |
29.5.2015 |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/2092 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 novembre 2017 |
L 302 |
1 |
17.11.2017 |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 |
L 198 |
105 |
25.7.2019 |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/2495 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2022 |
L 325 |
1 |
20.12.2022 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 1380/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,
dell'11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
La politica comune della pesca (PCP) riguarda:
la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse;
nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno dell'attuazione della PCP: le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
La PCP riguarda le attività di cui al paragrafo 1 quando esse sono svolte:
nel territorio degli Stati membri cui si applica il trattato;
nelle acque unionali, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi;
da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali, o
da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.
Articolo 2
Obiettivi
Per conseguire l'obiettivo consistente nel ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.
La PCP provvede in particolare a:
eliminare gradualmente i rigetti caso per caso e tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo, per quanto possibile, le ►C2 catture indesiderate ◄ e facendo sì che, progressivamente, le catture vengano sbarcate;
ove necessario, fare il miglior uso possibile delle ►C2 catture indesiderate ◄ , senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione;
creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi;
prevedere misure per adeguare la capacità di pesca delle flotte ai livelli delle possibilità di pesca conformemente al paragrafo 2, in modo da disporre di flotte economicamente redditizie senza sfruttare in modo eccessivo le risorse biologiche marine;
promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile dell'Unione per contribuire all'approvvigionamento alimentare e alla sicurezza del medesimo nonché all'occupazione;
contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici;
contribuire ad un mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura efficiente e trasparente e a garantire condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione;
tener conto degli interessi sia dei consumatori che dei produttori;
promuovere le attività di pesca costiera, tenendo conto degli aspetti socioeconomici;
essere coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico entro il 2020 come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, nonché con le altre politiche dell'Unione.
Articolo 3
Principi di buona governance
La PCP si ispira ai seguenti principi di buona governance:
chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello regionale, nazionale e locale;
considerazione delle specificità regionali mediante un approccio regionalizzato;
definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;
prospettiva a lungo termine;
efficienza in termini di costi sul piano amministrativo;
adeguato coinvolgimento delle parti interessate, in particolare dei consigli consultivi, in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;
responsabilità primaria dello Stato di bandiera;
coerenza con le altre politiche dell'Unione;
se del caso, uso di valutazioni di impatto;
coerenza tra dimensione interna e dimensione esterna della PCP;
trasparenza del trattamento dei dati conformemente ai requisiti di legge in vigore, con il debito rispetto della vita privata, della protezione dei dati personali e delle norme in materia di riservatezza; disponibilità dei dati per gli organismi scientifici competenti, altri organismi con interesse scientifico o di gestione ed altri particolari utilizzatori finali.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
"acque unionali": le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
"risorse biologiche marine": le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita in mare;
"risorse biologiche di acqua dolce": le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili;
"peschereccio": qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una tonnara;
"peschereccio unionale": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
"inserimento nella flotta peschereccia": l'immatricolazione di un peschereccio nel registro dei pescherecci di uno Stato membro;
"rendimento massimo sostenibile": il rendimento di equilibrio teorico più elevato che può essere prelevato con continuità in media da uno stock alle condizioni ambientali esistenti medie senza provocare conseguenze significative per il processo di riproduzione;
"approccio precauzionale in materia di gestione della pesca": un approccio quale definito all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non dovrebbe giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;
"approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca": un approccio integrato alla gestione della pesca entro limiti ecologicamente significativi che cerchi di gestire l'utilizzazione delle risorse naturali, tenendo conto delle attività di pesca e di altre attività umane, pur preservando la ricchezza biologica e i processi biologici necessari per salvaguardare la composizione, la struttura e il funzionamento degli habitat dell'ecosistema interessato, tenendo conto delle conoscenze ed incertezze riguardo alle componenti biotiche, abiotiche e umane degli ecosistemi;
"rigetti in mare": catture che sono rigettate in mare;
"pesca a basso impatto": l'utilizzo di tecniche di pesca selettive con un basso impatto negativo sugli ecosistemi marini e/o che possono risultare in emissioni di carburante poco elevate;
"pesca selettiva": la pesca con metodi o attrezzi di pesca che scelgono come bersaglio e catturano determinati organismi in base alle dimensioni o alla specie nel corso delle operazioni di pesca, consentendo di evitare o liberare indenni gli esemplari non bersaglio;
"tasso di mortalità per pesca": il tasso di rimozione della biomassa o degli individui dallo stock mediante attività di pesca in un determinato periodo;
"stock": una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;
"limite di catture": a seconda dei casi, il limite quantitativo applicabile alle catture di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo qualora tale stock o gruppo di stock ittici sia soggetto all'obbligo di sbarco, oppure il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo per il quale non si applica l'obbligo di sbarco;
"valore di riferimento per la conservazione": i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;
"taglia minima di riferimento per la conservazione": le dimensioni di una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, quale stabilita dal diritto dell'Unione, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca; dette dimensioni sostituiscono eventualmente la taglia minima di sbarco;
"stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza": lo stock con un'elevata probabilità che la biomassa di riproduzione, stimata per tale stock alla fine dell'anno precedente, sia superiore al limite minimo per la biomassa di riproduzione (Blim) e il tasso di mortalità per pesca, stimato per l'anno precedente, sia inferiore al limite massimo per la mortalità per pesca (Flim);
"misura di salvaguardia": una misura precauzionale intesa a evitare eventi indesiderati;
"misura tecnica": la misura che disciplina, attraverso l'istituzione di condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca, la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca;
"sforzo di pesca": il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di pescherecci si tratta della somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;
"Stato membro avente un interesse di gestione diretto": uno Stato membro che ha un interesse qualificato o da possibilità di pesca o da un'attività di pesca che avviene nella zona economica esclusiva dello Stato membro interessato o, nel Mar Mediterraneo, da un'attività di pesca tradizionale in alto mare;
"concessioni di pesca trasferibili", il diritto revocabile all'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio ( 1 ), che il titolare può trasferire;
"capacità di pesca": la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio ( 2 );
"acquacoltura": l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;
"licenza di pesca": la licenza quale definita all’articolo 4, punto 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ( 3 );
"autorizzazione di pesca": l'autorizzazione quale definita all’articolo 4, punto 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
"attività di pesca": attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;
"prodotti della pesca": organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca o i prodotti da essi derivati;
"operatore": la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
"infrazione grave": un'infrazione quale definita nel pertinente diritto dell'Unione, compreso l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio ( 4 ) e l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
"utilizzatore finale di dati scientifici": un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;
"surplus di catture ammissibili", la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non pesca, il che comporta il mantenimento del tasso di sfruttamento totale per i singoli stock al di sotto dei livelli in grado di consentirne la ricostituzione e delle popolazioni di specie sfruttate al di sopra dei livelli auspicati in base ai migliori pareri scientifici disponibili;
"prodotti dell'acquacoltura": gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati;
"biomassa riproduttiva": una stima della massa di pesci di uno stock particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare;
"pesca multispecifica": l'attività di pesca in cui è presente più di una specie ittica e laddove differenti specie siano catturabili nella stessa operazione di pesca;
"accordi di partenariato per una pesca sostenibile": accordi internazionali conclusi con uno Stato terzo al fine di ottenere accesso alle acque e alle risorse di tale Stato al fine di sfruttare in modo sostenibile una quota delle risorse biologiche marine eccedentarie in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione che può comprendere un sostegno settoriale.
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone geografiche:
a) |
"Mare del Nord" : zone CIEM ( 5 ) IIIa e IV; |
b) |
"Mar Baltico" : zone CIEM IIIb, IIIc e IIId; |
c) |
"acque nordoccidentali" : zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque unionali della zona Vb), VI e VII; |
d) |
"acque sudoccidentali" : zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE ( 6 ) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie); |
e) |
"Mar Mediterraneo" : acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest; |
f) |
"Mar Nero" : la sottozona geografica della CGPM (Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo), quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2. |
PARTE II
ACCESSO ALLE ACQUE
Articolo 5
Norme generali sull'accesso alle acque
PARTE III
MISURE PER LA CONSERVAZIONE E LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE DELLE RISORSE BIOLOGICHE MARINE
TITOLO I
Misure di conservazione
Articolo 6
Disposizioni generali
Articolo 7
Tipi di misure di conservazione
Le misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine possono includere, fra l'altro:
piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10;
obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock e misure correlate intese a ridurre al minimo l'impatto della pesca sull’ambiente marino;
misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili;
incentivi, anche di natura economica quali le possibilità di pesca, per promuovere metodi di pesca che contribuiscono ad una pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le ►C2 catture indesiderate ◄ e ad una pesca con scarso impatto sull'ecosistema marino e le riscorse alieutiche;
misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca;
misure finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15;
taglie minime di riferimento per la conservazione;
progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca e su attrezzi da pesca che aumentano la selettività o riducono al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ambiente marino;
misure necessarie per il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione adottata a norma dell'articolo 12;
misure tecniche di cui al paragrafo 2.
Le misure tecniche possono includere, tra l'altro:
le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le norme che ne disciplinano l'uso;
specifiche relative alla costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti:
modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;
limitazioni o divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca, e delle attività di pesca, in zone o periodi specifici;
l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere aggregazioni temporanee di specie in via di estinzione, stock ittici in riproduzione, pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ed altre risorse marine vulnerabili;
misure specifiche destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini, ivi incluse misure destinate a evitare e ridurre, per quanto possibile, le ►C2 catture indesiderate ◄ ;
Articolo 8
Istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici
TITOLO II
Misure specifiche
Articolo 9
Principi e obiettivi dei piani pluriennali
I piani pluriennali riguardano:
singole specie; o
nel caso di pesca multispecifica, o qualora le dinamiche degli stock si intersechino, le attività di pesca che sfruttano diversi stock in una zona geografica interessata, tenendo conto delle conoscenze sulle interazioni tra gli stock ittici, le attività di pesca e gli ecosistemi marini.
Articolo 10
Contenuto dei piani pluriennali
Se del caso e fatte salve le rispettive competenze ai sensi del trattato, un piano pluriennale include:
l'ambito di applicazione di ciascun piano pluriennale in termini di stock, attività di pesca e zona;
obiettivi coerenti con quelli fissati all'articolo 2 e con le disposizioni pertinenti degli articoli 6 e 9;
obiettivi specifici quantificabili quali il tasso di mortalità per la pesca e/o la biomassa riproduttiva;
scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi quantificabili;
valori di riferimento per la conservazione coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 2;
obiettivi per misure di conservazione e misure tecniche da adottare allo scopo di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 15 e misure intese a ridurre o ad evitare, per quanto possibile, le ►C2 catture indesiderate ◄ ;
misure di salvaguardia per garantire il conseguimento degli obiettivi specifici quantificabili e azioni correttive, se necessario, anche per le situazioni in cui il deterioramento della disponibilità o della qualità dei dati mette a rischio la sostenibilità dello stock.
Un piano pluriennale può includere inoltre:
altre misure di conservazione, in particolare misure per eliminare gradualmente i rigetti tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili o ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ecosistema, da specificare ulteriormente, ove appropriato, conformemente all'articolo 18;
indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale;
se del caso, obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome.
Articolo 11
Misure di conservazione necessarie per il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa ambientale dell'Unione
Se non tutti gli Stati membri riescono a concordare una raccomandazione comune da presentare alla Commissione conformemente al primo comma entro il termine ivi previsto o se la raccomandazione comune non è ritenuta compatibile con i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare una proposta conformemente al trattato.
Articolo 12
Misure della Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine
Articolo 13
Misure di emergenza adottate da uno Stato membro
Articolo 14
Prevenzione e riduzione al minimo delle ►C2 catture indesiderate ◄
Articolo 15
Obbligo di sbarco
Tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche le catture di specie soggette a taglie minime quali definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, effettuate nel corso di attività di pesca nelle acque unionali o da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi, nei luoghi di pesca e nelle zone geografiche elencati di seguito sono portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, se del caso, salvo qualora vengano utilizzate come esche vive, secondo il seguente calendario:
al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015:
al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1o gennaio 2017 - per tutte le altre specie nelle attività di pesca nelle acque unionali del Mar Baltico per le specie soggette a limiti di cattura diversi da quelli di cui alla lettera a);
al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1o gennaio 2019 per tutte le altre specie nel:
Mare del Nord
Acque nordoccidentali
Acque sudoccidentali
altre attività di pesca di specie soggette a limiti di cattura;
al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017: per le specie che definiscono le attività di pesca ed entro il 1o gennaio 2019 per tutte le altre specie nelle attività di pesca che non sono oggetto della lettera a), nel Mediterraneo, nel Mar Nero e in tutte le altre acque unionali e in acque non unionali e non soggette alla sovranità o giurisdizione di paesi terzi.
L'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 non si applica alle:
specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP;
specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema;
catture rientranti nelle esenzioni de minimis;
pesci danneggiati da predatori.
I dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1 sono specificati nei piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 e, se del caso, ulteriormente specificati conformemente all'articolo 18, comprese:
disposizioni specifiche riguardanti attività di pesca o specie cui si applica l'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1, quali le misure tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, intese ad aumentare la selettività dell'attrezzatura da pesca ovvero a ridurre o, nella misura del possibile, eliminare le catture accidentali;
l'indicazione delle esenzioni dall'obbligo di sbarco di specie di cui al paragrafo 4, lettera b);
disposizioni per le esenzioni de minimis fino al 5 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco di cui al paragrafo 1. L'esenzione de minimis si applica nei casi seguenti:
qualora sia scientificamente dimostrato che è molto difficile conseguire gli aumenti di selettività; o
►C2 per evitare costi sproporzionati di gestione ◄ delle ►C2 catture indesiderate ◄ , per gli attrezzi da pesca per i quali le ►C2 catture indesiderate ◄ per attrezzo non rappresentano più di una certa percentuale, da fissare in un piano pluriennale, del totale annuo delle catture effettuate dall'attrezzo in questione.
Le catture di cui alle disposizioni della lettera c) non sono imputate ai contingenti pertinenti, ma sono registrate a tutti gli effetti.
Per un periodo transitorio di quattro anni, la percentuale del totale annuo delle catture di cui alla lettera c) aumenta:
di due punti percentuali nei primi due anni di applicazione dell'obbligo di sbarco; e
di un punto percentuale nei due anni successivi;
disposizioni sulla documentazione delle catture;
se del caso, fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione, conformemente al paragrafo 10.
Le relazioni annuali comprendono:
Articolo 16
Possibilità di pesca
Articolo 17
Criteri per l'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri
In sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione in virtù dell'articolo 16, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico. Tra i criteri da applicare possono figurare, tra l'altro, l'impatto della pesca sull'ambiente, i precedenti in termini di conformità, il contributo all'economia locale e i livelli storici di cattura. Nell'ambito delle possibilità di pesca loro assegnate, gli Stati membri si adoperano per prevedere incentivi per i pescherecci che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale quali un minor consumo energetico o danni agli habitat più contenuti.
TITOLO III
Regionalizzazione
Articolo 18
Cooperazione regionale sulle misure di conservazione
Gli Stati membri provvedono affinché le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione da adottare a norma del paragrafo 1 siano basate sui migliori pareri scientifici disponibili e rispettino tutti i requisiti seguenti:
siano compatibili con gli obiettivi fissati all'articolo 2;
siano compatibili con l'ambito di applicazione e con gli obiettivi della misura di conservazione pertinente;
siano compatibili con l'ambito di applicazione e realizzino in modo efficace gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici quantificabili fissati nell'ambito di un pertinente piano pluriennale;
siano vincolanti almeno quanto le misure previste dal diritto dell'Unione.
TITOLO IV
Misure nazionali
Articolo 19
Misure degli Stati membri applicabili ai pescherecci battenti la loro bandiera o alle persone stabilite nel loro territorio
Uno Stato membro può adottare misure per la conservazione degli stock ittici nelle acque unionali a condizione che tali misure rispettino tutti i requisiti seguenti:
si applichino unicamente ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato o, nel caso di attività di pesca non condotte da un peschereccio, a persone stabilite nel loro territorio cui si applica il trattato;
siano compatibili con gli obiettivi fissati all'articolo 2;
siano vincolanti almeno quanto le misure previste nel diritto dell'Unione.
Articolo 20
Misure adottate dagli Stati membri nella zona delle 12 miglia nautiche
PARTE IV
GESTIONE DELLA CAPACITÀ DI PESCA
Articolo 21
Istituzione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili
Gli Stati membri possono introdurre un sistema di concessioni di pesca trasferibili. Gli Stati membri aventi un siffatto sistema istituiscono e mantengono un registro delle concessioni di pesca trasferibili.
Articolo 22
Adeguamento e gestione della capacità di pesca
La relazione contiene una valutazione annuale della capacità della flotta nazionale e di tutti i segmenti della flotta di ogni Stato membro e mirano, per ciascun segmento, a individuare la sovracapacità strutturale e a valutare la redditività a lungo termine. La relazione è resa pubblica.
La Commissione elabora annualmente una relazione per il Parlamento europeo e per il Consiglio sull'equilibrio tra la capacità di pesca delle flotte degli Stati membri e le loro possibilità di pesca conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 2, primo comma. La relazione include i piani d'azione di cui al primo comma del presente paragrafo. La prima relazione è presentata entro il 31 marzo 2015.
La mancata elaborazione della relazione di cui al paragrafo 2 e/o la mancata attuazione del piano d'azione di cui al secondo comma del presente paragrafo, possono dar luogo ad una sospensione o interruzione proporzionale del corrispondente sostegno finanziario dell'Unione allo Stato membro in questione per investimenti nel segmento o nei segmenti interessati della flotta in conformità con le disposizioni del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di pesca e affari marittimi per il periodo 2014-2020.
Articolo 23
Piano di entrata/uscita
Articolo 24
Registri della flotta peschereccia
PARTE V
BASI SCIENTIFICHE PER LA GESTIONE DELLA PESCA
Articolo 25
Dati richiesti ai fini della gestione della pesca
Gli Stati membri, conformemente alle norme adottate nel settore della raccolta dei dati, raccolgono e gestiscono dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca e li mettono a disposizione degli utilizzatori finali, inclusi gli organismi designati dalla Commissione. L'acquisizione e la gestione di tali dati possono beneficiare del finanziamento a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) in conformità del futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisce le condizioni del sostegno finanziario alla politica in materia di pesca e affari marittimi per il periodo 2014-2020. Tali dati consentono in particolare di valutare:
lo stato delle risorse biologiche marine sfruttate;
il livello della pesca e l'impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini, e
i risultati socioeconomici ottenuti dai settori della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione all'interno e all'esterno delle acque unionali.
La raccolta, la gestione e l'uso dei dati si basano sui seguenti principi:
precisione e affidabilità e raccolta tempestiva;
uso di meccanismi di coordinamento per evitare che gli stessi dati siano raccolti più volte per scopi diversi;
conservazione in condizioni di sicurezza e protezione dei dati raccolti in banche dati informatizzate e loro accessibilità al pubblico, ove opportuno, anche in forma aggregata per garantirne la riservatezza;
accesso da parte della Commissione, o degli organismi da essa designati, alle banche dati e ai sistemi nazionali utilizzati per il trattamento dei dati raccolti a fini di verifica dell'esistenza e qualità dei dati;
tempestiva disponibilità dei dati pertinenti e delle metodologie con cui sono ottenuti per gli organismi aventi un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca e per le parti interessate, salvo in circostanze in cui si richiedono protezione e riservatezza in base al diritto dell'Unione applicabile.
La Commissione valuta la relazione annuale sulla raccolta dei dati previa consultazione del suo organismo scientifico consultivo e, se del caso, delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) di cui l'Unione è parte contraente od osservatore nonché dei competenti organismi scientifici internazionali.
Articolo 26
Consultazione di organismi scientifici
La Commissione consulta appropriati organismi scientifici. Il CSTEP è consultato, ove opportuno, sulle tematiche relative alla conservazione e alla gestione delle risorse marine vive, compresi gli aspetti biologici, economici, ambientali, sociali e tecnici. La consultazione degli organismi scientifici tiene conto della corretta gestione dei fondi pubblici, allo scopo di evitare la duplicazione dei lavori da parte di tali organismi.
Articolo 27
Ricerca e consulenza scientifica
PARTE VI
POLITICA ESTERNA
Articolo 28
Obiettivi
In particolare, l'Unione:
sostiene attivamente e contribuisce allo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche;
migliora la coerenza politica delle iniziative dell'Unione, con particolare riguardo alle attività ambientali, commerciali e di sviluppo, e rafforza la coerenza delle azioni adottate nel contesto della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione scientifica, tecnica ed economica;
contribuisce ad attività di pesca sostenibili economicamente redditizie e promuove l'occupazione nell'Unione;
assicura che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione nell'ambito della PCP, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione nei confronti degli operatori di paesi terzi;
promuove e sostiene, in tutti gli ambiti internazionali, le azioni necessarie per eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
promuove l'istituzione e il rafforzamento dei comitati per la conformità delle ORGP, verifiche periodiche indipendenti dei risultati e appropriate azioni correttive, comprese sanzioni effettive e dissuasive, che devono essere applicate in modo trasparente e non discriminatorio.
TITOLO I
Organizzazioni internazionali della pesca
Articolo 29
Attività dell'Unione nelle organizzazioni internazionali della pesca
Articolo 30
Rispetto delle disposizioni internazionali
L'Unione, anche tramite l'Agenzia europea di controllo della pesca ("Agenzia"), collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che operano nel settore della pesca, incluse le ORGP, per rafforzare il rispetto delle misure, in particolare le misure di contrasto della pesca INN, così da assicurare la rigorosa osservanza delle misure adottate da tali organizzazioni internazionali.
TITOLO II
Accordi di partenariato per una pesca sostenibile
Articolo 31
Principi e obiettivi degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile
Tale contesto può comprendere:
lo sviluppo e il sostegno degli istituti scientifici e di ricerca necessari;
le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza,
altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di sviluppo di una politica della pesca sostenibile del paese terzo.
Tali accordi, nella misura del possibile, contengono inoltre:
una clausola che vieta di concedere alle diverse flotte che pescano in quelle acque condizioni più favorevoli di quelle accordate agli operatori economici dell'Unione, ivi comprese le condizioni concernenti la conservazione, lo sviluppo e la gestione delle risorse, gli accordi finanziari, i canoni e i diritti relativi al rilascio di autorizzazioni di pesca;
una clausola di esclusività concernente la norma di cui al paragrafo 5.
Inoltre, deve essere dimostrato che, qualora lo Stato che concede la propria bandiera nel periodo in cui la nave non figura nel registro della flotta dell'Unione sia stato riconosciuto a norma del diritto dell'Unione come Stato che non coopera per prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN o come Stato che consente lo sfruttamento non sostenibile delle risorse marine vive, le operazioni di pesca della nave siano cessate ed il proprietario abbia preso provvedimenti immediati per cancellare la nave dal registro dello Stato in questione.
Articolo 32
Sostegno finanziario
L'Unione fornisce sostegno finanziario ai paesi terzi nell'ambito degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile al fine di:
prendere in carico una parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche nelle acque dei paesi terzi; la parte dei costi di accesso alle risorse alieutiche che devono pagare gli armatori dell'Unione è valutata per ciascun accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile o relativo protocollo, deve essere equa, non discriminatoria e commensurata ai vantaggi ottenuti mediante le condizioni di accesso;
istituire il contesto di governance, che include lo sviluppo e il mantenimento degli istituti scientifici e di ricerca necessari, promuovere processi di consultazione con i gruppi di interesse e le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza e altri elementi che consentano di rafforzare le capacità di elaborazione di una politica della pesca sostenibile da parte del paese terzo. Tale sostegno finanziario è subordinato al conseguimento di risultati specifici ed è complementare e coerente con i progetti e programmi di sviluppo realizzati nel paese terzo in questione.
TITOLO III
Gestione di stock di interesse comune
Articolo 33
Principi e obiettivi della gestione di stock di interesse comune per l'Unione e i paesi terzi e degli accordi in materia di scambio e gestione congiunta
PARTE VII
ACQUACOLTURA
Articolo 34
Promozione dell'acquacoltura sostenibile
Al fine di promuovere la sostenibilità e di contribuire all'approvvigionamento alimentare e alla sicurezza del medesimo, nonché alla crescita e all'occupazione, la Commissione definisce orientamenti strategici dell'Unione non vincolanti relativi alle priorità e agli obiettivi specifici comuni per lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile. Tali orientamenti strategici tengono conto delle rispettive posizioni di partenza e delle diverse situazioni all'interno dell'Unione e costituiscono la base di piani strategici nazionali pluriennali volti a:
migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura e sostenere lo sviluppo e l'innovazione;
ridurre l'onere amministrativo e rendere l'attuazione del diritto dell'Unione più efficace e rispondente alle esigenze delle parti interessate;
favorire l'attività economica;
diversificare e migliorare la qualità della vita nelle zone costiere e interne;
integrare le attività di acquacoltura nella pianificazione dello spazio marittimo, costiero e delle zone interne.
I piani strategici nazionali pluriennali intendono in particolare realizzare le seguenti finalità:
semplificazione amministrativa, in particolare per quanto riguarda valutazioni e studi d'impatto e licenze;
ragionevole certezza per gli operatori del settore dell'acquacoltura per quanto riguarda l'accesso alle acque e al territorio;
fissazione di indicatori di sostenibilità ambientale, economica e sociale;
valutazione di altri possibili effetti transfrontalieri, specialmente sulle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini negli Stati membri limitrofi;
creazione di sinergie tra i programmi di ricerca nazionali e collaborazione tra il settore e la comunità scientifica;
promozione del vantaggio competitivo di alimenti sostenibili e di qualità elevata;
promozione delle pratiche e della ricerca relative all'acquacoltura per accentuare gli effetti positivi sull'ambiente e sulle risorse alieutiche e ridurre gli impatti negativi, anche tramite una minore pressione sugli stock ittici usati per la produzione di alimenti ed un uso più efficiente delle risorse.
PARTE VIII
ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI
Articolo 35
Obiettivi
È istituita un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (organizzazione comune dei mercati) al fine di:
contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 2 e in particolare allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive;
consentire al settore della pesca e dell'acquacoltura di applicare la PCP al livello adeguato;
rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i produttori;
migliorare la trasparenza e la stabilità dei mercati, in particolare per quanto riguarda le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione lungo la catena di approvvigionamento, garantire un maggior equilibrio nella distribuzione del valore aggiunto lungo la catena di approvvigionamento del settore, nonché rafforzare l'informazione e la consapevolezza dei consumatori attraverso comunicazioni e un'etichettatura che forniscano informazioni comprensibili;
contribuire a garantire condizioni di parità per tutti i prodotti commercializzati nell'Unione promuovendo uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;
contribuire a garantire ai consumatori un'offerta di prodotti della pesca e dell'acquacoltura diversificata;
fornire al consumatore informazioni verificabili e precise sull'origine del prodotto e sul suo modo di produzione, in particolare tramite la marchiatura e l'etichettatura.
L'organizzazione comune dei mercati comprende in particolare:
l'organizzazione del settore, incluse misure di stabilizzazione dei mercati;
piani di produzione e commercializzazione delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;
norme comuni di commercializzazione;
informazione dei consumatori.
PARTE IX
CONTROLLO ED ESECUZIONE
Articolo 36
Obiettivi
Il controllo e l'esecuzione relativi alla PCP comprendono e si basano in particolare su quanto segue:
un approccio globale, integrato e comune;
la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia;
il rapporto costo-efficacia e la proporzionalità;
l'uso di tecnologie di controllo efficienti al fine di garantire la disponibilità e la qualità dei dati relativi alla pesca;
un contesto unionale di controllo, ispezione ed esecuzione;
una strategia basata sul rischio e incentrata su controlli incrociati sistematici e automatizzati di tutti i dati pertinenti disponibili;
la diffusione di una cultura del rispetto delle norme e della collaborazione fra tutti gli operatori e i pescatori.
L'Unione adotta misure adeguate nei confronti dei paesi terzi che consentono la pesca non sostenibile.
Articolo 37
Gruppo di esperti incaricato del rispetto delle norme
Il gruppo di esperti provvede in particolare a:
esaminare periodicamente le questioni inerenti al rispetto e all'attuazione nell'ambito del regime unionale di controllo della pesca e individuare eventuali difficoltà di interesse comune nell'attuazione delle norme della PCP;
formulare pareri in merito all'attuazione delle norme della PCP, anche per quanto riguarda la definizione delle priorità in termini di sostegno finanziario dell'Unione; e
scambiare informazioni sulle attività di controllo e ispezione, compresa la lotta contro le attività di pesca INN.
Articolo 38
Progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati
La Commissione e gli Stati membri possono condurre progetti pilota sulle nuove tecnologie di controllo e sui nuovi sistemi per la gestione dei dati.
Articolo 39
Contributo ai costi di controllo, ispezione, esecuzione e raccolta dei dati
Gli Stati membri possono chiedere ai loro operatori di contribuire in misura proporzionale ai costi operativi di attuazione del regime unionale di controllo della pesca e della raccolta dei dati.
PARTE X
STRUMENTI FINANZIARI
Articolo 40
Obiettivi
L'Unione può concedere un sostegno finanziario per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 2.
Articolo 41
Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli Stati membri
Articolo 42
Condizioni per la concessione di un sostegno finanziario agli operatori
PARTE XI
CONSIGLI CONSULTIVI
Articolo 43
Istituzione di consigli consultivi
In particolare sono istituiti, in conformità dell'allegato III, i seguenti nuovi consigli consultivi:
un consiglio consultivo per le regioni ultraperiferiche, suddiviso in tre sezioni corrispondenti ai seguenti bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano;
un consiglio consultivo per l'acquacoltura;
un consiglio consultivo per i mercati;
un consiglio consultivo per il Mar Nero.
Articolo 44
Compiti dei consigli consultivi
I consigli consultivi possono:
trasmettere alla Commissione e allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti su questioni concernenti la gestione della pesca e gli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, i consigli consultivi possono trasmettere raccomandazioni su come semplificare le norme in materia di gestione della pesca;
informare la Commissione e gli Stati membri in merito ai problemi connessi alla gestione e agli aspetti socioeconomici e relativi alla conservazione della pesca e, se del caso, dell'acquacoltura nelle zone geografiche o negli ambiti di loro competenza e proporre soluzioni per superare tali problemi;
contribuire, in stretta collaborazione con esperti scientifici, alla raccolta, fornitura e analisi dei dati necessari per lo sviluppo di misure di conservazione.
Se una questione interessa due o più consigli consultivi, questi ultimi coordinano le loro posizioni al fine di adottare raccomandazioni comuni sulla questione di cui trattasi.
Articolo 45
Composizione, funzionamento e finanziamento dei consigli consultivi
I consigli consultivi sono composti da:
organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore della pesca e, ove pertinente, dell'acquicoltura e rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione;
altri gruppi di interesse su cui incide la PCP, ad esempio organizzazioni ambientaliste e associazioni di consumatori.
PARTE XII
DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Articolo 46
Esercizio della delega
Articolo 47
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere su un progetto di atto di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 23, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.
PARTE XIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 48
Abrogazioni e modifiche
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
All'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 è inserito il paragrafo seguente:
Articolo 49
Revisione
La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento della PCP entro il 31 dicembre 2022.
Articolo 50
Relazione annuale
La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nell'attuazione del rendimento massimo sostenibile ed alla situazione degli stock ittici, quanto prima dopo l'adozione del regolamento annuale del Consiglio che stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque unionali e, in determinate acque non unionali, per i pescherecci unionali.
Articolo 51
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
ACCESSO ALLE ACQUE COSTIERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2
1. Acque costiere dell’Irlanda
a) ACCESSO PER LA FRANCIA
Zona geografica |
Specie |
Volume o caratteristiche particolari |
Costa dell’Irlanda (6-12 miglia nautiche) |
|
|
1. Erris Head north-west Sybil Point west |
Demersali |
Illimitato |
Scampi |
Illimitato |
|
2. Mizen Head south Stags south |
Demersali |
Illimitato |
Scampi |
Illimitato |
|
Sgombro |
Illimitato |
|
3. Stags south Cork south |
Demersali |
Illimitato |
Scampi |
Illimitato |
|
Sgombro |
Illimitato |
|
Aringa |
Illimitato |
|
4. Cork south, Carnsore Point south |
Tutte le specie |
Illimitato |
5. Carnsore Point south, Haulbowline south-east |
Tutte le specie, crostacei e molluschi esclusi |
Illimitato |
b) ACCESSO PER I PAESI BASSI
Zona geografica |
Specie |
Volume o caratteristiche particolari |
Costa dell’Irlanda (6-12 miglia nautiche) |
|
|
1. Stags south Carnsore Point south |
Aringa |
Illimitato |
Sgombro |
Illimitato |
c) ACCESSO PER LA GERMANIA
Zona geografica |
Specie |
Volume o caratteristiche particolari |
Costa dell’Irlanda (6-12 miglia nautiche) |
|
|
1. Old Head of Kinsale south Carnsore Point south |
Aringa |
Illimitato |
2. Cork south Carnsore Point south |
Sgombro |
Illimitato |
d) ACCESSO PER IL BELGIO
Zona geografica |
Specie |
Volume o caratteristiche particolari |
Costa dell’Irlanda (6-12 miglia nautiche) |
|
|
1. Cork south Carnsore Point south |
Demersali |
Illimitato |
2. Wicklow Head east Carlingford Lough south-east |
Demersali |
Illimitato |
2. Acque costiere del Belgio
Zona geografica |
Stato membro |
Specie |
Volume o caratteristiche particolari |
3-12 miglia nautiche |
Paesi Bassi |
Tutte le specie |
Illimitato |
|
Francia |
Aringa |
Illimitato |
3. Acque costiere della Danimarca
Zona geografica |
Stato membro |
Specie |
Volume o caratteristiche particolari |
Costa del Mare del Nord (Frontiera Danimarca/Germania fino ad Hanstholm) (6-12 miglia nautiche) |
|
|
|
|
|
||
Frontiera Danimarca/Germania fino a Blåvands Huk |
Germania |
Pesce piatto |
Illimitato |
Gamberi e gamberetti |
Illimitato |
||
Paesi Bassi |
Pesce piatto |
Illimitato |
|
Pesce tondo |
Illimitato |
||
Blåvands Huk fino a Bovbjerg |
Belgio |
Merluzzo bianco |
Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio |
Eglefino |
Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio |
||
Germania |
Pesce piatto |
Illimitato |
|
Paesi Bassi |
Passera di mare |
Illimitato |
|
Sogliola |
Illimitato |
||
Thyborøn fino a Hanstholm |
Belgio |
Merlano |
Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio |
Passera di mare |
Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio |
||
|
Germania |
Pesce piatto |
Illimitato |
Spratto |
Illimitato |
||
Merluzzo bianco |
Illimitato |
||
Merluzzo carbonaro |
Illimitato |
||
Eglefino |
Illimitato |
||
Sgombro |
Illimitato |
||
Aringa |
Illimitato |
||
Merlano |
Illimitato |
||
Paesi Bassi |
Merluzzo bianco |
Illimitato |
|
Passera di mare |
Illimitato |
||
Sogliola |
Illimitato |
||
Skagerrak (Hanstholm fino a Skagen) (4-12 miglia nautiche) |
Belgio |
Passera di mare |
Illimitato solo dal 1o giugno al 31 luglio |
Germania |
Pesce piatto |
Illimitato |
|
Spratto |
Illimitato |
||
Merluzzo bianco |
Illimitato |
||
Merluzzo carbonaro |
Illimitato |
||
Eglefino |
Illimitato |
||
Sgombro |
Illimitato |
||
Aringa |
Illimitato |
||
Merlano |
Illimitato |
||
Paesi Bassi |
Merluzzo bianco |
Illimitato |
|
Passera di mare |
Illimitato |
||
Sogliola |
Illimitato |
||
Kattegat (3-12 miglia) |
Germania |
Merluzzo bianco |
Illimitato |
Pesce piatto |
Illimitato |
||
Scampi |
Illimitato |
||
Aringa |
Illimitato |
||
Nord dello Zeeland al parallelo della latitudine che passa per il faro Forsnæs Germania |
Germania |
Spratto |
Illimitato |
Mar Baltico (inclusi Belts, Sound, Bornholm) (3-12 miglia nautiche) |
Germania |
Pesce piatto |
Illimitato |
Merluzzo bianco |
Illimitato |
||
Aringa |
Illimitato |
||
Spratto |
Illimitato |
||
Anguilla |
Illimitato |
||
Salmone |
Illimitato |
||
Merlano |
Illimitato |
||
Sgombro |
Illimitato |
||
Skagerrak (4-12 miglia) |
Svezia |
Tutte le specie |
Illimitato |
Kattegat (3-12 miglia) (1) |
Svezia |
Tutte le specie |
Illimitato |
Mar Baltico (3-12 miglia) |
Svezia |
Tutte le specie |
Illimitato |
(1)
Misurate dalla linea costiera. |
4. Acque costiere della Germania
Zona geografica |
Stato membro |
Specie |
Volume o caratteristiche particolari |
Costa del Mare del Nord (3-12 miglia nautiche) tutta la costa |
Danimarca |
Demersali |
Illimitato |
Spratto |
Illimitato |
||
Cicerello |
Illimitato |
||
Paesi Bassi |
Demersali |
Illimitato |
|
Gamberi e gamberetti |
Illimitato |
||
Frontiera Danimarca/Germania fino alla punta nord di Amrum a 54° 43′ N |
Danimarca |
Gamberi e gamberetti |
Illimitato |
Costa del Mar Baltico (3-12 miglia) |
Danimarca |
Merluzzo bianco |
Illimitato |
Passera di mare |
Illimitato |
||
Aringa |
Illimitato |
||
Spratto |
Illimitato |
||
Anguilla |
Illimitato |
||
Merlano |
Illimitato |
||
Sgombro |
Illimitato |
5. Acque costiere della Francia e dei dipartimenti d’oltremare
Zona geografica |
Stato membro |
Specie |
Volume o caratteristiche particolari |
Costa dell’Atlantico nordorientale (6-12 miglia nautiche) |
|
|
|
Frontiera Belgio/Francia a est del dipartimento della Manica (estuario della Vire-Grandcamp les Bains 49° 23′ 30″ N-1° 02′ O direzione nord-nord-est) |
Belgio |
Demersali |
Illimitato |
Pettinidi |
Illimitato |
||
Paesi Bassi |
Tutte le specie |
Illimitato |
|
Dunkerque (2° 20′ E) fino a Cap d’Antifer (0° 10′ E) |
Germania |
Aringa |
Illimitato solo dal 1o ottobre al 31 dicembre |
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche) |
|
|
|
Frontiera Spagna/Francia fino a 46° 08′ N |
Spagna |
Acciughe |
Pesca diretta, illimitato solo dal 1o marzo al 30 giugno |
Pesca con esche vive solo dal 1o luglio al 31 ottobre |
|||
Sardine |
Illimitato, solo dal 1o gennaio al 28 febbraio e dal 1o luglio al 31 dicembre |
||
|
|
|
Inoltre, le attività concernenti le specie sopra indicate sono esercitate in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984 |
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche) |
|
|
|
Frontiera Spagna/Capo Leucate |
Spagna |
Tutte le specie |
Illimitato |
6. Acque costiere della Spagna
Zona geografica |
Stato membro |
Specie |
Volume o caratteristiche particolari |
Costa atlantica (6-12 miglia nautiche) |
|
|
|
Frontiera Francia/Spagna fino al faro del Cap Mayor (3° 47′ O) |
Francia |
Pelagiche |
Illimitato, in conformità e nei limiti delle attività praticate nel corso del 1984 |
Costa mediterranea (6-12 miglia nautiche) |
|
|
|
Frontiera Francia/Capo Creus |
Francia |
Tutte le specie |
Illimitato |
7. Acque costiere della Croazia ()
Zona geografica |
Stato membro |
Specie |
Volume o caratteristiche particolari |
12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Croazia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45° 10′ lungo la costa occidentale dell’Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell’Istria (capo Grgatov rt Funtana) |
Slovenia |
Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l’acciuga |
100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti da traino |
(1)
Il regime summenzionato si applica a partire dalla piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall’accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009. |
8. Acque costiere dei Paesi Bassi
Zona geografica |
Stato membro |
Specie |
Volume o caratteristiche particolari |
(3-12 miglia nautiche), tutta la costa |
Belgio |
Tutte le specie |
Illimitato |
Danimarca |
Demersali |
Illimitato |
|
Spratto |
Illimitato |
||
Cicerello |
Illimitato |
||
Suro |
Illimitato |
||
Germania |
Merluzzo bianco |
Illimitato |
|
Gamberi e gamberetti |
Illimitato |
||
(6-12 miglia nautiche), tutta la costa |
Francia |
Tutte le specie |
Illimitato |
9. Acque costiere della Slovenia ()
Zona geografica |
Stato membro |
Specie |
Volume o caratteristiche particolari |
12 miglia limitate al tratto di mare sotto la sovranità della Slovenia situato a nord del parallelo di latitudine nord 45° 10′ lungo la costa occidentale dell’Istria, dal limite esterno delle acque territoriali della Croazia, dove detto parallelo tocca la costa occidentale dell’Istria (capo Grgatov rt Funtana) |
Croazia |
Specie demersali e piccole specie pelagiche, comprese la sardina e l’acciuga |
100 tonnellate per un numero massimo di 25 pescherecci tra cui 5 pescherecci dotati di reti da traino |
(1)
Il regime summenzionato si applica a partire dalla piena attuazione del lodo arbitrale derivante dall’accordo arbitrale tra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo della Repubblica di Croazia firmato a Stoccolma il 4 novembre 2009. |
10. Acque costiere della Finlandia
Zona geografica |
Stato membro |
Specie |
Volume o caratteristiche particolari |
Mar Baltico (4-12 miglia) (1) |
Svezia |
Tutte le specie |
Illimitato |
(1)
3-12 miglia intorno alle isole Bogskär. |
11. Acque costiere della Svezia
Zona geografica |
Stato membro |
Specie |
Volume o caratteristiche particolari |
Skagerrak (4-12 miglia nautiche) |
Danimarca |
Tutte le specie |
Illimitato |
Kattegat (3-12 miglia) (1) |
Danimarca |
Tutte le specie |
Illimitato |
Mar Baltico (4-12 miglia) |
Danimarca |
Tutte le specie |
Illimitato |
Finlandia |
Tutte le specie |
Illimitato |
|
(1)
Misurate dalla linea costiera. |
12. Acque costiere della Grecia
Zona geografica |
Stato membro |
Specie |
Volume o caratteristiche particolari |
Mar Ionio (tra 6 e 12 miglia nautiche nelle acque territoriali greche) |
Italia |
Cefalopodi Crostacei Demersali Grandi specie pelagiche |
Un numero massimo di 68 navi |
A sud-sudest dell’isola di Creta (a est di 26°00′00″ E), tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca |
|||
A sud-sudest dell’isola di Koufonisi, tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca |
|||
A sud-sudovest dell’isola di Kasos, tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca |
|||
A sud-sudest dell’isola di Karpathos, tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca |
|||
A sud-sudovest (a ovest di 27°59′02,00″ E) dell’isola di Rodi, tra 6 e 12 miglia nautiche nella ZEE greca. |
ALLEGATO II
LIMITI DI CAPACITÀ DI PESCA
Limiti di capacità
Stato membro |
GT |
kW |
Belgio |
18 962 |
51 586 |
Bulgaria |
7 250 |
62 708 |
Danimarca |
88 762 |
313 333 |
Germania |
71 117 |
167 078 |
Estonia |
21 677 |
52 566 |
Irlanda |
77 568 |
210 083 |
Grecia |
84 123 |
469 061 |
Spagna (comprese le regioni ultraperiferiche) |
423 550 |
964 826 |
Francia (comprese le regioni ultraperiferiche) |
214 282 |
1 166 328 |
Croazia |
53 452 |
426 064 |
Italia |
173 506 |
1 070 028 |
Cipro |
11 021 |
47 803 |
Lettonia |
46 418 |
58 496 |
Lituania |
73 489 |
73 516 |
Malta |
14 965 |
95 776 |
Paesi Bassi |
166 859 |
350 736 |
Polonia |
38 270 |
90 650 |
Portogallo (comprese le regioni ultraperiferiche) |
114 549 |
386 539 |
Romania |
1 908 |
6 356 |
Slovenia |
675 |
8 867 |
Finlandia |
18 066 |
181 717 |
Svezia |
43 386 |
210 829 |
Regno Unito |
231 106 |
909 141 |
Limiti di capacità
Regioni ultraperiferiche dell’Unione |
GT |
kW |
Spagna |
||
Isole Canarie: L (1) < 12 m. Acque unionali |
2 617 |
20 863 |
Isole Canarie: L > 12 m. Acque unionali |
3 059 |
10 364 |
Isole Canarie: L > 12 m. Acque internazionali e di paesi terzi |
28 823 |
45 593 |
Francia |
||
Isola della Riunione: specie demersali e pelagiche. L < 12 m |
1 050 |
19 320 |
Isola della Riunione: specie pelagiche. L > 12 m. |
10 002 |
31 465 |
Guyana francese: specie demersali e pelagiche. L < 12 m |
903 |
11 644 |
Guyana francese: pescherecci per gamberi |
7 560 |
19 726 |
Guyana francese: specie pelagiche. Pescherecci d'altura |
3 500 |
5 000 |
Martinica: specie demersali e pelagiche. L < 12 m |
5 409 |
142 116 |
Martinica: specie pelagiche. L > 12 m. |
1 046 |
3 294 |
Guadalupa: specie demersali e pelagiche. L < 12 m |
6 188 |
162 590 |
Guadalupa: specie pelagiche. L > 12 m. |
500 |
1 750 |
Mayotte. Pescherecci con reti a circuizione |
13 916 (*1) |
24 000 (*1) |
Mayotte. Pescherecci con palangari meccanici < 23 m |
2 500 (*1) |
8 500 (*1) |
Mayotte Specie demersali e pelagiche. Pescherecci < 10 m |
p.m. (*2) |
p.m. (*2) |
Portogallo |
||
Madera: specie demersali. L < 12 m |
604 |
3 969 |
Madera: specie demersali e pelagiche. L > 12 m. |
4 114 |
12 734 |
Madera: specie pelagiche L > 12 m |
181 |
777 |
Azzorre: specie demersali. L < 12 m |
2 617 |
29 870 |
Azzorre: specie demersali e pelagiche. L > 12 m. |
12 979 |
25 721 |
(1)
"L" significa lunghezza fuoritutto di una nave.
(*2)
I massimali saranno indicati nella presente tabella non appena disponibili, al più tardi il 31 dicembre 2025. ◄ |
ALLEGATO III
CONSIGLI CONSULTIVI
1. Nome e zona di competenza dei consigli consultivi
Nome |
Zone di competenza |
Mar Baltico |
Zone CIEM IIIb, IIIc e IIId |
Mar Nero |
Sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2 |
Mar Mediterraneo |
Acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest |
Mare del Nord |
Zone CIEM IV e IIIa |
Acque nordoccidentali |
Zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque UE della zona Vb), VI e VII |
Acque sudoccidentali |
Zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie) |
Regioni ultraperiferiche |
Acque unionali intorno alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349, primo comma, del trattato suddivise in tre bacini marittimi: Atlantico occidentale, Atlantico orientale e Oceano indiano |
Stock pelagici (melù, sgombri, suri, aringhe e pesci tamburo) |
Tutte le zone geografiche escluso il Mar Baltico e il Mar Mediterraneo |
Flotta d'alto mare/oceanica |
Tutte le acque non appartenenti all'Unione |
Acquacoltura |
Acquacoltura quale definita all'articolo 5 |
Mercati |
Tutti i settori di mercato |
2. Funzionamento e finanziamento dei comitati consultivi
a) Nell'assemblea generale e nel comitato esecutivo, il 60 % dei seggi è attribuito a rappresentanti dei pescatori ed a operatori del consiglio consultivo per l'acquacoltura e del settore dell'acquacoltura, nonché a rappresentanti dei settori della trasformazione e della commercializzazione, e il 40 % a rappresentanti degli altri gruppi di interesse su cui incide la PCP, ad esempio organizzazioni ambientali e associazioni di consumatori.
b) Salvo per il consiglio consultivo per l'acquacoltura e per il consiglio consultivo per i mercati, il comitato esecutivo comprende almeno un rappresentante del sottosettore delle catture di ciascuno Stato membro interessato.
c) Le raccomandazioni sono adottate dai membri del comitato esecutivo, per quanto possibile, per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, nelle raccomandazioni adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti è fatta menzione dei pareri dissenzienti espressi.
d) Ogni consiglio consultivo nomina per consenso un presidente. Il presidente agisce in modo imparziale.
e) Ciascun consiglio consultivo adotta le misure necessarie a garantire la trasparenza e il rispetto di tutte le opinioni espresse.
f) Le raccomandazioni adottate dal comitato esecutivo sono messe immediatamente a disposizione dell'assemblea generale, della Commissione, degli Stati membri interessati nonché del pubblico che ne abbia fatto richiesta.
g) Le riunioni dell'assemblea generale sono pubbliche. Le riunioni del comitato esecutivo sono pubbliche a meno che la maggioranza del comitato esecutivo non decida eccezionalmente altrimenti.
h) Le organizzazioni europee e nazionali rappresentanti il settore della pesca e altri gruppi di interesse possono fare proposte agli Stati membri interessati riguardo ai membri. Questi ultimi si mettono d'accordo per quanto riguarda i membri dell'assemblea generale.
i) Possono partecipare in qualità di osservatori attivi alle riunioni dei consigli consultivi i rappresentanti delle amministrazioni nazionali e regionali che hanno interessi in materia di pesca nella zona interessata e i ricercatori degli istituti scientifici e di ricerca nel settore della pesca degli Stati membri e quelli delle istituzioni scientifiche internazionali che forniscono consulenza alla Commissione. Possono altresì essere invitati altri scienziati qualificati.
j) Rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione possono partecipare come osservatori attivi alle riunioni dei consigli consultivi.
k) Quando sono discusse questioni che li riguardano, i rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse dei paesi terzi, tra cui i rappresentanti di ORGP, che hanno interessi in materia di pesca nella zona o nelle attività di pesca di competenza di un consiglio consultivo possono essere invitati a partecipare in qualità di osservatori attivi.
l) I consigli consultivi possono chiedere un sostegno finanziario dell'Unione in quanto organismi che perseguono uno scopo d'interesse generale europeo.
m) La Commissione stipula con ciascun consiglio consultivo una convenzione di sovvenzione per contribuire alle relative spese di funzionamento, comprese le spese di traduzione e interpretazione.
n) La Commissione può svolgere tutte le verifiche che consideri necessarie per assicurare il rispetto dei compiti assegnati ai consigli consultivi.
o) Ogni consiglio consultivo trasmette annualmente il proprio bilancio e una relazione sulle sue attività alla Commissione e agli Stati membri interessati.
p) La Commissione o la Corte dei conti possono in qualsiasi momento organizzare una revisione contabile che sarà effettuata da un organismo esterno di loro scelta oppure dai loro stessi servizi.
q) Ogni consiglio consultivo nomina un revisore contabile certificato per il periodo durante il quale tale consiglio consultivo beneficia dei finanziamenti dell'Unione.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).
( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci (GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
( 5 ) Le zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
( 6 ) Le zone COPACE (Atlantico centro-orientale o 34 zone di pesca principali della FAO) sono definite nel regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).
( 7 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
( 8 ) Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).
( 9 ) Regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9).
( *1 ) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio e la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 23)".