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Document 02013R0098-20170301

    Consolidated text: Regolamento (UE) n . 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/98/2017-03-01

    02013R0098 — IT — 01.03.2017 — 001.002


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) N. 98/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 15 gennaio 2013

    relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 039 dell'9.2.2013, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/214 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016

      L 34

    1

    9.2.2017

    ►M2

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/215 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016

      L 34

    3

    9.2.2017

    ►M3

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/216 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016

      L 34

    5

    9.2.2017


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 315, 30.11.2017, pag.  78 (98/2013)




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) N. 98/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 15 gennaio 2013

    relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento.

    Il presente regolamento lascia impregiudicate altre disposizioni più rigorose del diritto dell’Unione riguardo alle sostanze elencate negli allegati.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.  Il presente regolamento si applica alle sostanze elencate negli allegati e alle miscele e sostanze che le contengono.

    2.  Il presente regolamento non si applica:

    a) agli articoli quali definiti all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

    b) agli articoli pirotecnici quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici ( 1 ), agli articoli pirotecnici destinati a essere usati a fini non commerciali, conformemente al diritto nazionale, dalle forze armate, dalle autorità incaricate dell’applicazione della legge o dai vigili del fuoco, all’equipaggiamento pirotecnico che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo ( 2 ), agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aerospaziale o alle capsule a percussione da impiegarsi nei giocattoli;

    c) ai medicinali resi legittimamente disponibili a un privato sulla base di una prescrizione medica conformemente al diritto nazionale applicabile.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1) «sostanza» una sostanza ai sensi dell’articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

    2) «miscela» una miscela ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

    3) «articolo» un articolo ai sensi dell’articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

    4) «messa a disposizione» qualsiasi fornitura, a pagamento o gratuita;

    5) «introduzione» l’atto di portare una sostanza nel territorio di uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo;

    6) «uso» qualsiasi trasformazione, formulazione, immagazzinamento, trattamento o miscelazione, ivi compreso nella produzione di un articolo, o qualsiasi altra utilizzazione;

    7) «privato» qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non sono legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale;

    8) «transazione sospetta» qualsiasi transazione relativa alle sostanze elencate negli allegati o le miscele o sostanze che le contengono, incluse le transazioni che riguardano gli utilizzatori professionali, quando vi sono ragionevoli motivi di sospettare che la sostanza o la miscela siano destinate alla fabbricazione illecita di esplosivi;

    9) «operatore economico» qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone e/o organismi che fornisca prodotti o servizi sul mercato;

    10) «precursore di esplosivi soggetto a restrizioni» una sostanza elencata nell’allegato I, in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite ivi stabilito e inclusa una miscela o altra sostanza in cui siffatta sostanza elencata è presente in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite.

    Articolo 4

    Messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso

    1.  I precursori di esplosivi soggetti a restrizioni non sono messi a disposizione dei privati, né possono essere da essi introdotti, detenuti o usati.

    2.  In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può mantenere o istituire un regime di licenze che consenta la messa a disposizione dei privati, o la detenzione o l’uso da parte degli stessi di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, a condizione che il privato ottenga e, se richiesto, presenti una licenza per l’acquisto, la detenzione o l’uso di essi, rilasciata conformemente all’articolo 7 da un’autorità competente dello Stato membro in cui tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni sarà acquistato, detenuto o usato.

    3.  In deroga ai paragrafi 1 e 2, uno Stato membro può mantenere o istituire un regime di registrazione che consenta la messa a disposizione dei privati, la detenzione o l’uso da parte degli stessi dei seguenti precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, se l’operatore economico che li mette a disposizione registra ciascuna transazione conformemente alle disposizioni dettagliate stabilite all’articolo 8:

    a) perossido di idrogeno (CAS RN 7722-84-1) in concentrazioni superiori al valore limite stabilito nell’allegato I ma non superiori a 35 % p/p;

    b) nitrometano (CAS RN 75-52-5) in concentrazioni superiori al valore limite stabilito nell’allegato I ma non superiori al 40 % p/p;

    c) acido nitrico (CAS RN 7697-37-2) in concentrazioni superiori al valore limite stabilito nell’allegato I ma non superiori al 10 % p/p.

    4.  Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le misure adottate per attuare qualsiasi regime di cui ai paragrafi 2 e 3. La notifica indica i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali lo Stato membro prevede un’eccezione.

    5.  La Commissione pubblica un elenco delle misure notificate dagli Stati membri conformemente al paragrafo 4.

    6.  Qualora un privato intenda introdurre un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni nel territorio di uno Stato membro che ha previsto una deroga al paragrafo 1 applicando un regime di licenze ai sensi del paragrafo 2 e/o un regime di registrazione conformemente al paragrafo 3 o all’articolo 17, tale persona ottiene e, se richiesto, presenta all’autorità competente una licenza rilasciata secondo le norme stabilite all’articolo 7 e che sia valida in tale Stato membro.

    7.  Un operatore economico che metta a disposizione di un privato un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni conformemente al paragrafo 2 chiede, per ciascuna transazione, la presentazione di una licenza oppure, se resa disponibile conformemente al paragrafo 3, conserva una documentazione della transazione, conformemente al regime stabilito dallo Stato membro in cui il precursore di esplosivi soggetto a restrizioni è messo a disposizione.

    Articolo 5

    Etichettatura

    Un operatore economico che intenda mettere a disposizione di un privato precursori di esplosivi soggetti a restrizioni garantisce, apponendo un’etichetta appropriata o verificandone l’apposizione, che l’imballaggio indichi chiaramente che l’acquisto, la detenzione o l’uso di tale precursore di esplosivi soggetto a restrizioni da parte dei privati è soggetto a una restrizione a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3.

    Articolo 6

    Libera circolazione

    Fatti salvi l’articolo 1, secondo comma, e l’articolo 13, nonché disposizioni contrarie del presente regolamento o di altri atti giuridici dell’Unione, gli Stati membri non vietano, restringono od ostacolano, per motivi legati alla prevenzione della fabbricazione illecita di esplosivi, la messa a disposizione:

    a) delle sostanze elencate nell’allegato I in concentrazioni non superiori ai valori limite in esso previsti; o

    b) delle sostanze elencate nell’allegato II.

    Articolo 7

    Licenze

    1.  Ciascuno Stato membro che rilascia licenze ai privati aventi un interesse legittimo ad acquistare, introdurre, detenere o usare precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, stabilisce norme applicabili alla concessione della licenza di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 6. Nel valutare se rilasciare o meno una licenza, l’autorità competente dello Stato membro tiene conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della legittimità dell’uso previsto per la sostanza. La licenza è rifiutata se vi sono ragionevoli motivi di dubitare della legittimità dell’uso previsto o delle intenzioni dell’utilizzatore di utilizzarla per uno scopo legittimo.

    2.  L’autorità competente può scegliere come limitare la validità della licenza, consentendo l’uso singolo o multiplo e per un periodo non superiore ai tre anni. L’autorità competente può richiedere che il detentore della licenza dimostri, fino alla scadenza indicata della licenza, che sussistono sempre le condizioni che hanno consentito il rilascio della licenza. Sulla licenza sono menzionati i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni per i quali essa è rilasciata.

    3.  Le autorità competenti possono richiedere il pagamento di diritti per la presentazione della domanda di licenza. Tali diritti non sono superiori al costo del trattamento della domanda.

    4.  L’autorità competente può sospendere o revocare la licenza se vi sono ragionevoli motivi per supporre che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali era stata rilasciata la licenza.

    5.  I ricorsi contro una decisione dell’autorità competente, nonché le controversie riguardanti il rispetto delle condizioni della licenza, sono trattati da un organismo competente a norma del diritto nazionale.

    6.  Le licenze concesse dalle autorità competenti di uno Stato membro possono essere riconosciute in altri Stati membri. La Commissione, entro il 2 settembre 2014 e previa consultazione del comitato permanente in materia di precursori, stabilisce orientamenti sulle specifiche tecniche delle licenze per facilitarne il reciproco riconoscimento. Tali orientamenti contengono inoltre informazioni sui dati da includere nelle licenze valide ai fini dell’introduzione di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, incluso un progetto di formato per tali licenze.

    Articolo 8

    Registrazione di transazioni

    1.  Ai fini della registrazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, i privati si fanno identificare mediante un documento ufficiale di identificazione.

    2.  Il registro include almeno le informazioni seguenti:

    a) il nome, l’indirizzo e, se del caso, il numero di identificazione del privato, o il tipo e il numero del suo documento ufficiale di identificazione;

    b) il nome della sostanza o miscela, compresa la sua concentrazione;

    c) la quantità della sostanza o miscela;

    d) l’uso previsto per la sostanza o miscela, dichiarato dal privato;

    e) la data e il luogo dell’operazione;

    f) la firma della persona interessata.

    3.  Il registro è conservato per cinque anni dalla data della transazione. Durante tale periodo, il registro è messo a disposizione per un eventuale controllo, su richiesta delle autorità competenti.

    4.  Il registro è conservato su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole ed è disponibile per essere controllato in qualsiasi momento durante l’intero periodo di cui al paragrafo 3. I dati conservati elettronicamente:

    a) corrispondono al formato e al contenuto dei corrispondenti documenti cartacei; e

    b) sono facilmente disponibili in qualsiasi momento durante l’intero periodo di cui al paragrafo 3.

    Articolo 9

    Segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti

    1.  Le transazioni sospette riguardanti le sostanze elencate negli allegati, o riguardanti miscele o sostanze che le contengono, sono segnalate conformemente al presente articolo.

    2.  Ciascuno Stato membro crea uno o più punti di contatto nazionali con un numero di telefono e un indirizzo e-mail chiaramente indicati per la segnalazione delle transazioni sospette.

    3.  Gli operatori economici possono riservarsi il diritto di rifiutare la transazione sospetta e segnalano la transazione o il tentativo di transazione senza indebito ritardo, includendo se possibile l’identità del cliente, al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui la transazione è stata conclusa o tentata, nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenere sospetta una transazione proposta riguardante una o più sostanze elencate negli allegati, o riguardante miscele o sostanze che le contengono, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, quando il potenziale cliente:

    a) non è in grado di precisare l’uso previsto della sostanza o miscela;

    b) sembra essere estraneo all’uso previsto per la sostanza o miscela o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;

    c) intende acquistare le sostanze in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite di sostanze per uso privato;

    d) è restio a esibire un documento attestante l’identità o il luogo di residenza; o

    e) insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.

    4.  Gli operatori economici segnalano inoltre le sparizioni e i furti significativi delle sostanze elencate negli allegati, e di miscele o sostanze che le contengono, al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui ha avuto luogo la sparizione o il furto.

    5.  Per facilitare la cooperazione fra le autorità competenti e gli operatori economici la Commissione, previa consultazione del comitato permanente in materia di precursori, elabora, entro il 2 settembre 2014, orientamenti destinati ad assistere gli operatori della catena di approvvigionamento delle sostanze chimiche e, se del caso, le autorità competenti. Gli orientamenti includono in particolare:

    a) informazioni su come riconoscere e segnalare le transazioni sospette, in particolare per quanto riguarda le concentrazioni e/o quantità delle sostanze elencate nell’allegato II al di sotto delle quali non è normalmente necessario intervenire;

    b) informazioni su come riconoscere e comunicare le sparizioni e i furti significativi;

    c) altre informazioni ritenute utili.

    La Commissione aggiorna periodicamente gli orientamenti.

    6.  Le autorità competenti degli Stati membri provvedono a che gli orientamenti di cui al paragrafo 5 siano periodicamente diffusi nel modo che ritengono adeguato conformemente agli obiettivi degli orientamenti stessi.

    Articolo 10

    Protezione dei dati

    Gli Stati membri garantiscono che il trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento sia conforme alla direttiva 95/46/CE. In particolare, gli Stati membri garantiscono che il trattamento dei dati personali necessario per la concessione di una licenza ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 6, e dell’articolo 7 del presente regolamento o per la registrazione di transazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 8 e dell’articolo 17 del presente regolamento, e la segnalazione di transazioni sospette ai sensi dell’articolo 6 del presente regolamento siano conformi alla direttiva 95/46/CE.

    Articolo 11

    Sanzioni

    Gli Stati membri stabiliscono il regime di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e adotta tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

    Articolo 12

    Modifiche agli allegati

    1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 riguardo alle modifiche dei valori limite di cui all’allegato I nella misura necessaria per tenere conto degli sviluppi nell’uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi, o sulla base di ricerche e test, nonché per quanto riguarda l’aggiunta di sostanze nell’allegato II, ove necessario per tenere conto degli sviluppi nell’uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi. Nel quadro della preparazione degli atti delegati, la Commissione provvede a consultare le parti interessate, in particolare dell’industria chimica e del settore del commercio al dettaglio.

    Qualora, in caso di un cambiamento improvviso nella valutazione del rischio per quanto riguarda l’uso improprio di sostanze per la fabbricazione illecita di esplosivi, imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 15 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

    2.  La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuna modifica dei valori limite di cui all’allegato I e per ciascuna nuova sostanza aggiunta nell’allegato II. Ciascun atto delegato è basato su un’analisi che dimostri che la modifica non è tale da comportare oneri sproporzionati per gli operatori economici o i consumatori, tenuto debito conto degli obiettivi perseguiti.

    Articolo 13

    Clausola di salvaguardia

    1.  Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi di ritenere che una specifica sostanza non elencata negli allegati possa essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, può subordinare a restrizioni o vietare la messa a disposizione, la detenzione e l’uso di detta sostanza, o di qualsiasi miscela o sostanza che la contenga, o stabilire che la sostanza sia soggetta alla segnalazione delle transazioni sospette ai sensi dell’articolo 9.

    2.  Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi di ritenere che una specifica sostanza elencata nell’allegato I possa essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, a un livello di concentrazione inferiore al valore limite previsto nell’allegato I, può sottoporre a ulteriori restrizioni o vietare la messa a disposizione, la detenzione e l’uso di detta sostanza imponendo un valore limite inferiore di concentrazione.

    3.  Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi per stabilire un valore limite di concentrazione al di sopra del quale una sostanza elencata nell’allegato II dovrebbe essere soggetta alle restrizioni che altrimenti si applicherebbero ai precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, può sottoporre a restrizioni o vietare la messa a disposizione, la detenzione e l’uso di detta sostanza imponendo una concentrazione massima consentita.

    4.  Uno Stato membro che sottoponga a restrizioni o vieti sostanze conformemente ai paragrafi 1, 2 o 3 ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, indicandone i motivi.

    5.  Alla luce delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 4, la Commissione esamina immediatamente l’opportunità di preparare modifiche agli allegati a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, o una proposta legislativa intesa a modificare gli allegati. Lo Stato membro interessato, se del caso, modifica o abroga le misure nazionali per tenere conto delle eventuali modifiche apportate agli allegati.

    6.  Entro il 2 giugno 2013, gli Stati membri notificano alla Commissione le misure nazionali esistenti che restringono o vietano la messa a disposizione, la detenzione e l’uso di una sostanza o di qualsiasi miscela o sostanza che la contenga, a motivo della possibilità che sia utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi.

    Articolo 14

    Esercizio della delega

    1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o marzo 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.  La delega di potere di cui all’articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.  Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 15

    Procedura d’urgenza

    1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano fintanto che non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica dell’atto al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

    2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di sollevare obiezioni.

    Articolo 16

    Misure transitorie

    La detenzione e l’uso, da parte dei privati, di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, sono consentiti fino al 2 marzo 2016.

    Articolo 17

    Regimi di registrazione esistenti

    Uno Stato membro che il 1o marzo 2013 abbia un regime in base al quale gli operatori economici che mettono a disposizione dei privati uno o più precursori di esplosivi soggetti a restrizioni sono tenuti a registrare le transazioni, può derogare all’articolo 4, paragrafi 1 o 2, applicando tale regime di registrazione conformemente all’articolo 8 ad alcune o a tutte le sostanze elencate nell’allegato I. Le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafi da 4 a 7, si applicano mutatis mutandis.

    Articolo 18

    Riesame

    1.  Entro il 2 settembre 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina:

    a) gli eventuali problemi riscontrati in seguito all’applicazione del presente regolamento;

    b) l’opportunità e la fattibilità di rafforzare e armonizzare ulteriormente il sistema in ragione del pericolo che grava sulla sicurezza pubblica a causa del terrorismo e di altre gravi attività criminali, tenendo conto delle esperienze acquisite dagli Stati membri a norma del presente regolamento, comprese tutte le lacune individuate in materia di sicurezza, e tenendo conto dei costi e dei benefici per gli Stati membri, gli operatori economici e altre parti interessate;

    c) l’opportunità e la fattibilità di un’estensione dell’ambito di applicazione del presente regolamento agli utilizzatori professionali, tenendo conto degli oneri imposti agli operatori economici e dell’obiettivo del presente regolamento;

    d) l’opportunità e la fattibilità dell’inclusione di precursori di esplosivi non classificati nelle disposizioni sulla segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti.

    2.  Entro il 2 marzo 2015 la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui esamina le possibilità di trasferire le pertinenti disposizioni sul nitrato di ammonio dal regolamento (CE) n. 1907/2006 al presente regolamento.

    3.  Se del caso, alla luce delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa intesa a modificare di conseguenza il presente regolamento.

    Articolo 19

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 2 settembre 2014.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    Sostanze che non sono messe a disposizione dei privati, da sole o in miscele o sostanze che le contengano, se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite di seguito indicati



    Nome della sostanza e numero di registrazione

    CAS (Chemical Abstracts Service)

    Valore limite

    Codice della nomenclatura combinata (NC) dei composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, contemplati alla nota 1 del capitolo 28 o 29 della NC (1)

    Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (ad esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC (1)

    Perossido di idrogeno

    (CAS RN 7722-84-1)

    12 % p/p

    2847 00 00

    3824 90 97

    Nitrometano

    (CAS RN 75-52-5)

    30 % p/p

    2904 20 00

    3824 90 97

    Acido nitrico

    (CAS RN 7697-37-2)

    3 % p/p

    2808 00 00

    3824 90 97

    Clorato di potassio

    (CAS RN 3811-04-9)

    40 % p/p

    2829 19 00

    3824 90 97

    Perclorato di potassio

    (CAS RN 7778-74-7)

    40 % p/p

    2829 90 10

    3824 90 97

    Clorato di sodio

    (CAS RN 7775-09-9)

    40 % p/p

    2829 11 00

    3824 90 97

    Perclorato di sodio

    (CAS RN 7601-89-0)

    40 % p/p

    2829 90 10

    3824 90 97

    (1)   Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    ▼B




    ALLEGATO II

    Sostanze, da sole o in miscele o sostanze, per le quali le transazioni sospette devono essere segnalate



    Nome della sostanza e numero di registrazione CAS

    (Chemical Abstracts Service)

    ►M1  Codice della nomenclatura combinata (NC) (1)  ◄

    Codice della nomenclatura combinata (NC) per miscele senza componenti (ad esempio mercurio, metalli preziosi o delle terre rare o sostanze radioattive) che determinerebbero una classificazione sotto un altro codice NC (1)

    Esammina

    (CAS RN 100-97-0)

    2921 29 00

    3824 90 97

    Acido solforico

    (CAS RN 7664-93-9)

    2807 00 10

    3824 90 97

    Acetone

    (CAS RN 67-64-1)

    2914 11 00

    3824 90 97

    Nitrato di potassio

    (CAS RN 7757-79-1)

    2834 21 00

    3824 90 97

    Nitrato di sodio

    (CAS RN 7631-99-4)

    3102 50 10 (naturale)

    3824 90 97

    3102 50 90 (altro)

    3824 90 97

    Nitrato di calcio

    (CAS RN 10124-37-5)

    2834 29 80

    3824 90 97

    Calcio nitrato di ammonio

    (CAS RN 15245-12-2)

    3102 60 00

    3824 90 97

    Nitrato di ammonio

    (CAS RN 6484-52-2) [in concentrazione pari o superiore al 16 % in peso d’azoto in relazione al nitrato di ammonio]

    3102 30 10 (in soluzione acquosa)

    3824 90 97

    3102 30 90 (altro)

    ▼M3

    Magnesio, polveri

    (CAS RN 7439-95-4) (2) (3)

    ex 8104 30 00

     

    ▼M2

    Nitrato di magnesio esaidrato (CAS RN 13446-18-9)

    2834 29 80

    3824 90 96

    ▼M1

    Alluminio, polveri

    (CAS RN 7429-90-5) (2) (3)

    ex 7603 10 00

    ex 7603 20 00

     

    (1)   Regolamento (CEE) n. 2658/87.

    (2)   Con dimensioni delle particelle inferiori a 200 μm.

    (3)   Come sostanza o in miscele contenenti il 70 % o più, in peso, di alluminio e/o magnesio.



    ( 1 ) GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1.

    ( 2 ) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

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