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Document 02013L0036-20240729
Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
02013L0036 — IT — 29.07.2024 — 010.002
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►M6 DIRETTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ◄ (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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DIRETTIVA 2014/17/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 febbraio 2014 |
L 60 |
34 |
28.2.2014 |
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DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 |
L 173 |
190 |
12.6.2014 |
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DIRETTIVA (UE) 2015/2366 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015 |
L 337 |
35 |
23.12.2015 |
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DIRETTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 |
L 156 |
43 |
19.6.2018 |
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DIRETTIVA (UE) 2019/878 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 |
L 150 |
253 |
7.6.2019 |
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DIRETTIVA (UE) 2019/2034 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 |
L 314 |
64 |
5.12.2019 |
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DIRETTIVA (UE) 2021/338 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 2021 |
L 68 |
14 |
26.2.2021 |
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DIRETTIVA (UE) 2023/2864 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2023 |
L 2864 |
1 |
20.12.2023 |
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DIRETTIVA (UE) 2024/1619 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 maggio 2024 |
L 1619 |
1 |
19.6.2024 |
Rettificata da:
DIRETTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2013
sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva fissa norme concernenti:
l’accesso all’attività degli enti creditizi;
i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi da parte delle autorità competenti;
la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi da parte delle autorità competenti in una maniera coerente con le norme fissate nel regolamento (UE) n. 575/2013;
gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della regolamentazione prudenziale e della vigilanza sugli enti creditizi.
Articolo 2
Ambito di applicazione
▼M6 —————
La presente direttiva non si applica:
▼M6 —————
alle banche centrali;
agli uffici dei conti correnti postali;
in Danimarca all'«Eksport Kredit Fonden», all'«Eksport Kredit Fonden A/S», al «Danmarks Skibskredit A/S» e al «KommuneKredit»;
in Germania alla «Kreditanstalt für Wiederaufbau», alla «Landwirtschaftliche Rentenbank», alla «Bremer Aufbau-Bank GmbH», alla «Hamburgische Investitions- und Förderbank», alla «Investitionsbank Berlin», alla «Investitionsbank des Landes Brandenburg», alla «Investitionsbank Schleswig-Holstein», alla «Investitions — und Förderbank Niedersachsen — NBank», alla «Investitions — und Strukturbank Rheinland-Pfalz», alla «Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank», alla «LfA Förderbank Bayern», alla «NRW.BANK», alla «Saarländische Investitionskreditbank AG», alla «Sächsische Aufbaubank — Förderbank», alla «Thüringer Aufbaubank», alle imprese riconosciute in virtù della «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz» quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché alle imprese riconosciute in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;
in Estonia alle «hoiu-laenuühistud», in quanto imprese cooperative riconosciute nel quadro della «hoiu-laenuühistu seadus»;
in Irlanda alla «Strategic Banking Corporation of Ireland», alle «credit unions» e alle “friendly societies;
in Grecia al «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Tamio Parakatathikon kai Danion);
in Spagna all'«Instituto de Crédito Oficial»;
in Francia alla «Caisse des dépôts et consignations»;
in Croazia alle «kreditne unije» e alla «Hrvatska banka za obnovu i razvitak»;
in Italia alla «Cassa depositi e prestiti»;
in Lettonia alle «krājaizdevu sabiedrības», imprese riconosciute ai sensi della «krājaizdevu sabiedrību likums» quali imprese cooperative che rendono servizi finanziari unicamente ai propri soci;
in Lituania alle «kredito unijos» diverse dalle «centrinės kredito unijos»;
in Ungheria alla «MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság» e alla «Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság»;
a Malta, alla «Malta Development Bank»;
nei Paesi Bassi alla «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», alla «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», alla «NV Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering», alla «Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV» e alle «kredietunies»;
in Austria alle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e alla «Österreichische Kontrollbank AG»;
in Polonia alla «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe» e alla «Bank Gospodarstwa Krajowego»;
in Portogallo alle «Caixas Ecónomicas» esistenti al 1o gennaio 1986, a eccezione sia di quelle che sono costituite in società per azioni che della «Caixa Económica Montepio Geral»;
in Slovenia alla «SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana»;
in Finlandia alla «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB» e alla «Finnvera Oyi/Finnvera Abp»;
in Svezia alla «Svenska Skeppshypotekskassan»;
nel Regno Unito alla «National Savings and Investments (NS&I)», alla «CDC Group plc», alla «Agricultural Mortgage Corporation Ltd», ai «Crown Agents for overseas governments and administrations», alle «credit unions» e alle «municipal banks».
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
"ente creditizio", un ente creditizio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"impresa di investimento", un'impresa di investimento secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"ente", un ente secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
▼M6 —————
"impresa di assicurazione", un'impresa di assicurazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"impresa di riassicurazione", un'impresa di riassicurazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"organo di gestione", l'organo o gli organi di un ente, che sono designati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell'ente, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto l'attività dell'ente;
"organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica", l'organo di gestione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza;
"alta dirigenza", le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive in un ente e che sono responsabili della gestione quotidiana dell'ente e ne rispondono all'organo di gestione;
"rischio sistemico", un rischio di disordine del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale;
"rischio di modello", la perdita potenziale che un ente potrebbe subire a seguito di decisioni che potrebbero essere principalmente basate sui risultati di modelli interni, a causa di errori nello sviluppo, nell'attuazione o nell'utilizzo di tali modelli;
"cedente", un cedente secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"promotore", un promotore secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"impresa madre", un'impresa madre secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"filiazione", una filiazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"succursale", una succursale secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"società strumentale", una società strumentale secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"società di gestione del risparmio", una società di gestione del risparmio secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 19, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"società di partecipazione finanziaria", una società di partecipazione finanziaria secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"società di partecipazione finanziaria mista", una società di partecipazione finanziaria mista secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"società di partecipazione mista", una società di partecipazione mista secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"ente finanziario", un ente finanziario secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"soggetto del settore finanziario", un soggetto del settore finanziario secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"ente impresa madre in uno Stato membro", un ente impresa madre in uno Stato membro secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 28, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"ente impresa madre nell'UE", un ente impresa madre nell'UE secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro", una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"società di partecipazione finanziaria madre nell'UE", una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro", una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 32, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE", una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"ente a rilevanza sistemica", un ente impresa madre nell'UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE o un ente il cui dissesto o cattivo funzionamento potrebbe determinare un rischio sistemico;
"controparte centrale", una controparte centrale secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 34, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"partecipazione", una partecipazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"partecipazione qualificata", una partecipazione qualificata secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"controllo", un controllo secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 37, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"stretti legami", gli stretti legami secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 38, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"autorità competente", un'autorità competente secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"autorità di vigilanza su base consolidata", un'autorità di vigilanza su base consolidata secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"autorizzazione", un'autorizzazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 42, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"Stato membro d'origine", uno Stato membro d'origine secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 43, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"Stato membro ospitante", uno Stato membro ospitante secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"banche centrali del SEBC", le banche centrali del SEBC secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 45, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"banche centrali", le banche centrali secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"situazione consolidata", una situazione consolidata secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 47, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"base consolidata", una base consolidata secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 48, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"base subconsolidata", una base subconsolidata secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 49, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"strumento finanziario", uno strumento finanziario secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 50, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"fondi propri", fondi propri secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"rischio operativo", un rischio operativo secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 52, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"attenuazione del rischio di credito", l'attenuazione del rischio di credito secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 57, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"cartolarizzazione", una cartolarizzazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"posizione verso la cartolarizzazione", una posizione verso la cartolarizzazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 62, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"società veicolo per la cartolarizzazione", una società veicolo per la cartolarizzazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 66, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"benefici pensionistici discrezionali", benefici pensionistici discrezionali secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 73, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"portafoglio di negoziazione", un portafoglio di negoziazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"mercato regolamentato", un mercato regolamentato secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 92, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"leva finanziaria", una leva finanziaria secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 93, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"rischio di leva finanziaria eccessiva", un rischio di leva finanziaria eccessiva secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 94, del regolamento (UE) n. 575/2013;
"metodi interni", il metodo basato sui rating interni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 221, il metodo delle rettifiche per volatilità di cui all'articolo 225, i metodi avanzati di misurazione di cui all'articolo 312, paragrafo 2, il metodo dei modelli interni di cui agli articoli 283 e 363, e il metodo della valutazione interna di cui all'articolo 259, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«autorità di risoluzione», un'autorità di risoluzione secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
«ente a rilevanza sistemica a livello globale» o «G-SII», un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«ente a rilevanza sistemica a livello globale non UE» o «G-SII non UE», un G-SII non UE secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 134, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«gruppo», un gruppo secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013;
«gruppo di paese terzo», un gruppo la cui impresa madre è stabilita in un paese terzo;
«politica retributiva neutrale rispetto al genere», una politica retributiva basata sulla parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
Al fine di garantire che i requisiti o i poteri di vigilanza di cui alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013 si applichino su una base consolidata o subconsolidata conformemente alla presente direttiva e a tale regolamento, i termini «ente», «ente impresa madre in uno Stato membro», «ente impresa madre nell'UE» e «impresa madre» includono anche:
le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione ai sensi dell'articolo 21 bis della presente direttiva;
gli enti designati controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria mista madre dell'UE, da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro se l'impresa madre in questione non è soggetta all'approvazione a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 4, della presente direttiva; e
le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista o gli enti designati a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, lettera d), della presente direttiva.
TITOLO II
AUTORITÀ COMPETENTI
Articolo 4
Designazione e poteri delle autorità competenti
Articolo 5
Coordinamento negli Stati membri
Gli Stati membri con più autorità competenti ad esercitare la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sugli enti finanziari prendono i provvedimenti necessari allo scopo di organizzare il coordinamento tra tali autorità.
Articolo 6
Cooperazione nell'ambito del sistema europeo di vigilanza finanziaria
Nell'esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza in materia di strumenti e prassi di vigilanza nell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine, gli Stati membri assicurano che:
conformemente al principio di leale cooperazione previsto all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le autorità competenti, in qualità di parti del sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), cooperino con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo lo scambio di informazioni adeguate e affidabili con le altre parti del SEVIF;
le autorità competenti partecipino alle attività dell'ABE e, se del caso, ai collegi delle autorità di vigilanza;
le autorità competenti facciano tutto il possibile per attenersi agli orientamenti e alle raccomandazioni emanati dall'ABE conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e per rispondere alle segnalazioni e raccomandazioni elaborate dal CERS a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010;
la competenti autorità cooperino strettamente con il CERS;
i mandati nazionali conferiti alle autorità competenti non impediscano l'esercizio delle loro funzioni in quanto membri dell'ABE, ove opportuno, del CERS o ai sensi della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 7
Vigilanza a dimensione di Unione
Nell'esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti di ogni Stato membro considerano debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza, sulla base delle informazioni disponibili in un dato momento.
TITOLO III
CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI
CAPO 1
Condizioni generali di accesso all'attività degli enti creditizi
Articolo 8
Autorizzazione
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione degli enti creditizi, compreso il programma di attività, la struttura dell'organizzazione e i dispositivi di governance di cui all'articolo 10;
i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata di cui all'articolo 14 o, in mancanza di partecipazioni qualificate, ai 20 maggiori azionisti o soci, e
quali ostacoli possono impedire l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'articolo 14.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettere a), b) e c), conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 8 bis
Condizioni specifiche per l’autorizzazione degli enti creditizi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
Gli Stati membri impongono alle imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 che hanno già ottenuto un’autorizzazione conformemente al titolo II della direttiva 2014/65/UE di presentare domanda di autorizzazione conformemente all’articolo 8, al più tardi il giorno in cui si verifica uno degli eventi seguenti:
la media delle attività totali mensili, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è pari o superiore a 30 miliardi di EUR; o
la media delle attività totali mensili, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è inferiore a 30 miliardi di EUR e l’impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese del gruppo che detengono individualmente attività totali inferiori a 30 miliardi di EUR e svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, cifre entrambe calcolate come media su un periodo di dodici mesi consecutivi.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
le informazioni che l’impresa è tenuta a fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione, compreso il programma di attività di cui all’articolo 10;
la metodologia di calcolo delle soglie di cui al paragrafo 1.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettere a) e b) conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.
Articolo 9
Divieto dell'attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi
Articolo 10
Programma di attività, struttura dell'organizzazione e dispositivi di governance
Articolo 11
Esigenze economiche
Gli Stati membri non stabiliscono che la domanda di autorizzazione sia esaminata in funzione delle esigenze economiche del mercato.
Articolo 12
Capitale iniziale
Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a quello specificato al paragrafo 1, subordinatamente alle condizioni seguenti:
il capitale iniziale non è inferiore ad 1 milione di EUR;
gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e all'ABE le ragioni per cui si avvalgono di detta facoltà.
Articolo 13
Effettivo orientamento dell'attività e ubicazione della sede centrale
Esse negano tale autorizzazione se i membri dell'organo di gestione non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 91, paragrafo 1.
Ogni Stato membro esige:
che un ente creditizio che sia una persona giuridica e che, in conformità del proprio diritto nazionale, abbia una sede legale, abbia la sede centrale nello stesso Stato membro in cui ha la sede legale;
che un ente creditizio diverso da quello di cui alla lettera a) abbia la sede centrale nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione e in cui esso opera effettivamente.
Articolo 14
Azionisti e soci
Per stabilire se sono soddisfatti i criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ( 2 ) e le relative condizioni di aggregazione stabilite all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva.
Gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni detenuti da enti, derivanti dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all'allegato I, sezione A, punto 6, della direttiva 2004/39/CE, a condizione che tali diritti non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente e che siano ceduti entro un anno dall'acquisizione.
Le autorità competenti negano l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'ente creditizio ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all'applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ostacolano l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Le autorità competenti esigono che gli enti creditizi forniscano loro le informazioni che esse richiedono per garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.
Articolo 15
Rifiuto di concedere un'autorizzazione
Quando un'autorità competente decide di negare l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio, essa motiva e notifica la decisione al richiedente entro sei mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se la domanda è incompleta, entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni complete necessarie alla decisione.
In ogni caso la decisione di concedere o negare l'autorizzazione è adottata entro dodici mesi dal ricevimento della domanda.
Articolo 16
Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri
Prima di concedere un'autorizzazione ad un ente creditizio, l'autorità competente consulta le autorità competenti di un altro Stato membro ove l'ente creditizio:
è una filiazione di un ente creditizio autorizzato in detto altro Stato membro;
è una filiazione dell'impresa madre di un ente creditizio autorizzato in detto altro Stato membro;
è controllato dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un ente creditizio autorizzato in detto altro Stato membro.
Prima di concedere un'autorizzazione ad un ente creditizio, l'autorità competente consulta l'autorità competente che è responsabile della vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle imprese di investimento nello Stato membro interessato dove l'ente creditizio:
è una filiazione di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione;
è una filiazione dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione;
è controllato dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione.
Articolo 17
Succursali di enti creditizi già autorizzati in un altro Stato membro
Gli Stati membri ospitanti non esigono l'autorizzazione né il fondo di dotazione per le succursali di enti creditizi autorizzati in altri Stati membri. Lo stabilimento e la vigilanza su tali succursali sono sottoposti alle disposizioni di cui all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 37, agli articoli da 40 a 46, all'articolo 49 e agli articoli 74 e 75.
Articolo 18
Revoca dell'autorizzazione
Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione concessa a un ente creditizio soltanto se tale ente creditizio:
non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi che l'autorizzazione sia scaduta;
utilizza la propria autorizzazione esclusivamente per svolgere le attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e ha, per un periodo di cinque anni consecutivi, una media del totale delle attività inferiore alle soglie previste dallo stesso articolo;
ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
non soddisfa più le condizioni cui era subordinata l'autorizzazione;
non soddisfa più i requisiti prudenziali stabiliti alle parti tre, quattro o sei del regolamento (UE) n. 575/2013, a eccezione dei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter dello stesso regolamento, o imposti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 105 della presente direttiva o non offre più la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei creditori e, in particolare, non fornisce più garanzie per le attività a esso affidate dai depositanti;
versa negli altri casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale; o
commette una delle violazioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1.
Articolo 19
Denominazione dell'ente creditizio
Gli enti creditizi possono utilizzare per l'esercizio delle loro attività sul territorio dell'Unione la stessa denominazione utilizzata nello Stato membro in cui hanno la sede centrale, nonostante le disposizioni dello Stato membro ospitante relative all'uso dei termini "banca", "cassa di risparmio" o di altre denominazioni simili. Nel caso in cui vi fosse rischio di confusione, gli Stati membri ospitanti possono esigere, a fini di chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione.
Articolo 20
Notifica dell'autorizzazione e della revoca dell'autorizzazione
Articolo 21
Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale
Gli Stati membri possono mantenere il diritto nazionale vigente, e farvi ricorso, in ordine all'applicazione di tale deroga, purché non confligga con la presente direttiva o con il regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 21 bis
Approvazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista
Ai fini del paragrafo 1, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista ivi contemplate forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata o, se diversa, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite le seguenti informazioni:
la struttura dell'organizzazione del gruppo di cui fa parte la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, indicando chiaramente le filiazioni e, ove pertinente, le imprese madri, nonché l'ubicazione e il tipo di attività svolta da ciascuna delle entità del gruppo;
informazioni riguardanti la nomina di almeno due persone che amministrano di fatto la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, nonché la conformità ai requisiti di cui all'articolo 121 sulla qualifica degli amministratori;
informazioni riguardanti la conformità ai criteri di cui all'articolo 14 relativo agli azionisti e ai soci qualora la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista abbia un ente creditizio come filiazione;
l'organizzazione interna e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo;
ogni altra informazione eventualmente necessaria per effettuare le valutazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
Qualora l'approvazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista avvenga in concomitanza con la valutazione di cui all'articolo 22, l'autorità competente ai fini di tale articolo si coordina, se del caso, con l'autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista. ►C3 In tal caso, il periodo di valutazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, è sospeso per un periodo superiore a 20 giorni lavorativi fino al completamento della procedura di cui al presente articolo. ◄
L'approvazione può essere concessa a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi del presente articolo solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i dispositivi interni e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo sono adeguati ai fini della conformità ai requisiti imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata o subconsolidata e, in particolare, sono efficaci per:
coordinare tutte le filiazioni della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, compreso, se necessario, mediante un'adeguata distribuzione dei compiti tra gli enti filiazioni;
prevenire o gestire i conflitti infragruppo; e
far rispettare all'interno del gruppo le politiche stabilite a livello di gruppo dalla società di partecipazione finanziaria madre o dalla società di partecipazione finanziaria mista madre;
la struttura dell'organizzazione del gruppo di cui la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista fa parte non ostacola o altrimenti impedisce l'efficace vigilanza degli enti filiazioni o degli enti imprese madri per quanto riguarda gli obblighi individuali, consolidati e, se del caso, subconsolidati cui sono soggetti. La valutazione di tale criterio tiene conto, in particolare:
della posizione della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista nel contesto di un gruppo a più livelli;
della struttura azionaria; e
del ruolo della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista all'interno del gruppo;
sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 14 e i requisiti di cui all'articolo 121.
L'approvazione della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista di cui al presente articolo non è necessaria se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l'attività principale della società di partecipazione finanziaria è l'acquisizione di partecipazioni in filiazioni o, nel caso di una società di partecipazione finanziaria mista, l'attività principale in relazione a enti o a enti finanziari è l'acquisizione di partecipazioni in filiazioni;
la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non è stata designata come entità di risoluzione in nessuno dei gruppi di risoluzione del gruppo conformemente alla strategia di risoluzione definita dalla pertinente autorità di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE;
un ente creditizio filiazione è designato come responsabile per garantire il rispetto dei requisiti prudenziali da parte del gruppo su base consolidata e dispone di tutti i mezzi e dell'autorità giuridica necessari per assolvere tale obbligo in modo efficace;
la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non prende decisioni gestionali, operative o finanziarie che incidono sul gruppo o sulle sue filiazioni che sono enti o enti finanziari;
non vi sono ostacoli all'efficace vigilanza del gruppo su base consolidata.
Le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista esentate dall'approvazione a norma del presente paragrafo non sono escluse dal perimetro di consolidamento stabilito dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013.
Le misure di vigilanza di cui al primo comma possono comprendere:
nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni degli enti filiazioni detenute dalla società di partecipazione finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista;
nell'emissione di ingiunzioni o sanzioni nei confronti della società di partecipazione finanziaria, della società di partecipazione finanziaria mista o dei membri dell'organo di gestione e dei dirigenti, fatti salvi gli articoli da 65 a 72;
nel fornire istruzioni o orientamenti alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista affinché trasferisca agli azionisti le partecipazioni nei suoi enti filiazioni;
nel designare temporaneamente un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o ente del gruppo come responsabile del rispetto dei requisiti di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata;
nel limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi agli azionisti;
nell'imporre alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista di cedere o ridurre le partecipazioni in enti o altre entità del settore finanziario;
nell'imporre alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista di presentare un piano per ritorno immediato alla conformità.
La decisione congiunta è debitamente documentata e motivata. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica la decisione congiunta alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista.
In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista si astiene dal prendere una decisione e deferisce la questione all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento all'ABE stessa. Le autorità competenti interessate adottano una decisione congiunta in conformità della decisione dell'ABE. Il caso non è rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di due mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
In ogni caso, la decisione di concedere o negare l'approvazione è adottata entro sei mesi dal ricevimento della domanda. Il rifiuto può essere accompagnato, se necessario, da una delle misure di cui al paragrafo 6.
Articolo 21 ter
Impresa madre nell'UE intermedia
Le autorità competenti possono autorizzare gli enti di cui al paragrafo 1 ad avere due imprese madri nell'UE intermedie nel caso in cui esse accertino che l'istituzione di un'unica impresa madre nell'UE intermedia:
sarebbe incompatibile con un requisito obbligatorio relativo alla separazione delle attività imposto dalle norme o dalle autorità di vigilanza del paese terzo in cui è ubicata la sede centrale dell'impresa madre capogruppo del paese terzo; o
renderebbe meno efficace la possibilità di risoluzione rispetto al caso di due imprese madri nell'UE intermedie in base a una valutazione effettuata dall'autorità di risoluzione competente dell'impresa madre nell'UE intermedia.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, se nessuno degli enti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è un ente creditizio o la seconda impresa madre nell'UE intermedia deve essere istituita in relazione alle attività di investimento per soddisfare il requisito obbligatorio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa madre nell'UE intermedia o la seconda impresa madre nell'UE intermedia possono essere un'impresa di investimento autorizzata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, e soggetta alla direttiva 2014/59/UE.
Ai fini del presente articolo:
il valore totale delle attività nell’Unione del gruppo di un paese terzo è costituito dalla somma degli importi seguenti:
valore totale delle attività nell’Unione di ciascun ente del gruppo di paese terzo risultanti dal suo bilancio consolidato o dai singoli bilanci nel caso in cui il bilancio dell’ente non sia consolidato; e
valore totale delle attività di ciascuna succursale del gruppo di paese terzo autorizzata nell’Unione conformemente alla presente direttiva, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) o della direttiva 2014/65/UE;
il termine «ente» comprende anche le imprese di investimento.
Le autorità competenti notificano all'ABE le seguenti informazioni in relazione a ciascun gruppo di paese terzo che opera nella loro giurisdizione:
le denominazioni e il valore totale delle attività degli enti oggetto di vigilanza appartenenti a un gruppo di paese terzo;
le denominazioni il valore totale delle attività corrispondenti alle succursali autorizzate in detto Stato membro conformemente alla presente direttiva, alla direttiva 2014/65/UE o al regolamento (UE) n. 600/2014, e le tipologie di attività che sono autorizzati a svolgere;
la denominazione e il tipo di cui al paragrafo 3 di ogni impresa madre nell'UE intermedia istituita in detto Stato membro e la denominazione del gruppo di paese terzo di cui fa parte.
Le autorità competenti assicurano che ciascun ente che opera nella loro giurisdizione appartenente a un gruppo di paese terzo soddisfi una delle seguenti condizioni:
abbia un'impresa madre nell'UE intermedia;
sia un'impresa madre nell'UE intermedia;
sia l'unico ente nell'Unione del gruppo di paese terzo; o
appartenga a un gruppo di paese terzo le cui attività totali nell'Unione sono inferiori a 40 miliardi di EUR.
Entro il 30 dicembre 2026, la Commissione procede, dopo aver consultato l'ABE, al riesame dei requisiti imposti agli enti dal presente articolo e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione valuta quanto meno:
se i requisiti di cui al presente articolo sono applicabili, necessari e proporzionati e se altre misure sarebbero più adeguate;
se i requisiti imposti agli enti dal presente articolo debbano essere rivisti per riflettere le migliori pratiche internazionali;
Entro il 28 giugno 2021, l'ABE presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sul trattamento delle succursali di paesi terzi ai sensi della legislazione nazionale degli Stati membri. Detta relazione valuta quanto meno:
se, e in quale misura, le pratiche di vigilanza a norma del diritto nazionale concernenti le succursali di paesi terzi differiscono tra gli Stati membri;
se un diverso trattamento delle succursali di paesi terzi a norma del diritto nazionale possa dare luogo a un arbitraggio normativo;
se l'ulteriore armonizzazione dei regimi nazionali relativi alle succursali di paesi è necessaria e opportuna, in particolare per quanto riguarda le succursali di paesi terzi significative.
La Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulla base delle raccomandazioni formulate dall'ABE.
CAPO 2
Partecipazione qualificata in un ente creditizio
Articolo 22
Notifica e valutazione dei progetti di acquisizione
Le autorità competenti dispongono di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 23, paragrafo 4 ("periodo di valutazione"), per effettuare la valutazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1 ("valutazione").
Le autorità competenti informano il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.
Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, è sospeso il decorso del periodo per la valutazione. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità competenti sono a discrezione di dette autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo di valutazione.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche alla Commissione entro il 31 dicembre 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 23
Criteri di valutazione
Nell'esaminare la notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 3, le autorità competenti valutano, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell'ente creditizio cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull'ente creditizio, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in conformità dei criteri seguenti:
i requisiti di onorabilità del candidato acquirente;
i requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l'esperienza, di cui all'articolo 91, paragrafo 1, di tutti i membri dell'organo di gestione che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio;
la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell'ente creditizio cui si riferisce il progetto di acquisizione;
la capacità dell'ente creditizio di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali a norma della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, se applicabile, di altro diritto dell'Unione, in particolare delle direttive 2002/87/CE e 209/110/CE, compreso il fatto che il gruppo di cui diventerà parte disponga di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti;
l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE ( 5 ) o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.
Articolo 24
Cooperazione tra le autorità competenti
Le autorità competenti si consultano pienamente quando effettuano la valutazione, se il candidato acquirente è:
un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE ("società di gestione di OICVM"), autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;
l'impresa madre di un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento o di una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;
una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione.
Articolo 25
Notifica in caso di cessione
Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di non detenere più, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio debba notificarlo, per iscritto prima della cessione, alle autorità competenti, indicando l'entità della partecipazione in questione. Tale persona informa altresì le autorità competenti qualora abbia deciso di diminuire la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta scenda al di sotto delle soglie del 20 %, 30 % o 50 % oppure l'ente creditizio cessi di essere una sua filiazione. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la soglia del 30 % quando essi applicano una soglia di un terzo a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/109/CE.
Articolo 26
Obblighi di informazione e sanzioni
Gli enti creditizi ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato comunicano, almeno una volta l'anno, alle autorità competenti l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano soprattutto dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero in base alle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Misure simili sono prese nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino agli obblighi di informazione preventiva fissati all'articolo 22, paragrafo 1, e fatti salvi gli articoli da 65 a 72.
In caso di acquisizione della partecipazione nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da eventuali altre sanzioni che saranno adottate, prevedono la sospensione dall'esercizio dei relativi diritti di voto, la nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.
Articolo 27
Criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata
Per stabilire se sono soddisfatti i criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata di cui agli articoli 22, 25 e 26, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2004/109/CE, e le relative condizioni di aggregazione stabilite all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, della predetta direttiva.
Per stabilire se sono soddisfatti i criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata di cui all'articolo 26, gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni eventualmente detenuti da enti derivanti dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all'allegato I, sezione A, punto 6, della direttiva 2004/39/CE, a condizione che tali diritti non siano esercitati o utilizzati altrimenti per intervenire nella gestione dell'emittente e che siano ceduti entro un anno dall'acquisizione.
▼M6 —————
TITOLO V
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
CAPO 1
Principi generali
Articolo 33
Enti creditizi
Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio conformemente all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 39, paragrafi 1 e 2, e agli articoli da 40 a 46, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante la prestazione di servizi, da tutti gli enti creditizi autorizzati e controllati dalle autorità competenti di un altro Stato membro, sempre che tali attività siano coperte dall'autorizzazione.
Articolo 34
Enti finanziari
Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio, conformemente all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 39, paragrafi 1 e 2, e agli articoli da 40 a 46, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante la prestazione di servizi, da parte di ogni ente finanziario di un altro Stato membro, filiazione di un ente creditizio o filiazione comune di più enti creditizi, il cui statuto consenta l'esercizio di tali attività e che soddisfi ciascuna delle seguenti condizioni:
l'impresa madre o le imprese madri sono autorizzate come enti creditizi nello Stato membro dal cui diritto è disciplinato l'ente finanziario;
le attività in questione sono già effettivamente esercitate nel territorio dello Stato membro medesimo;
l'impresa madre o le imprese madri detengono almeno il 90 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni dell'ente finanziario;
l'impresa madre o le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione dell'ente finanziario e si sono dichiarate garanti in solido degli impegni assunti dall'ente finanziario, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro d'origine;
l'ente finanziario è incluso effettivamente, in particolare per le attività in questione, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre, o ciascuna delle imprese madri, in conformità al titolo VII, capo 3, della presente direttiva e alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, segnatamente ai fini dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 di tale regolamento, per il controllo delle grandi esposizioni di cui alla parte quattro di tale regolamento e per la limitazione delle partecipazioni prevista dagli articoli 89 e 90 di tale regolamento.
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine controllano il rispetto delle condizioni di cui al primo comma e rilasciano all'ente finanziario un attestato da allegarsi alle notifiche di cui agli articoli 35 e 39.
CAPO 2
Il diritto di stabilimento degli enti creditizi
Articolo 35
Obbligo di notifica e interazione tra autorità competenti
Gli Stati membri esigono che l'ente creditizio che intende stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 tutte le seguenti informazioni:
lo Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;
un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura dell'organizzazione della succursale;
il recapito nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti i documenti;
i nominativi delle persone che saranno responsabili della gestione della succursale.
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano altresì l'ammontare e la composizione dei fondi propri e l'importo dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 dell'ente creditizio.
In deroga al secondo comma, nei casi indicati all'articolo 34, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano l'ammontare e la composizione dei fondi propri dell'ente finanziario e gli importi complessivi dell'esposizione al rischio calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 dell'ente creditizio che ne è l'impresa madre.
Questo rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 36
Inizio delle attività
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 37
Informazioni sui rifiuti
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE il numero e la natura dei casi in cui si sia verificato un rifiuto di comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 35 e dell'articolo 36, paragrafo 3.
Articolo 38
Aggregazione di succursali
Più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un ente creditizio con l'amministrazione centrale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica.
CAPO 3
Esercizio della libera prestazione di servizi
Articolo 39
Procedura di notifica
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
CAPO 4
Poteri delle autorità competenti dello Stato membro ospitante
Articolo 40
Obblighi di segnalazione
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel loro territorio.
Tali relazioni sono richieste solo a fini informativi o statistici, per l'applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, o a fini di vigilanza conformemente al presente capo. Esse sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1.
Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono in particolare richiedere informazioni dagli enti creditizi di cui al primo comma che consentano alle autorità stesse di valutare se una succursale sia significativa ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1.
Articolo 41
Misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine in relazione alle attività effettuate nello Stato membro ospitante
Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità competenti dello Stato membro di origine a norma dell'articolo 50, ove accertino che un ente creditizio che dispone di una succursale o che opera in regime di prestazione di servizi nel loro territorio si trova in una delle condizioni indicate di seguito in relazione alle attività esercitate nello Stato membro ospitante, informano le autorità competenti dello Stato membro di origine:
l'ente creditizio non rispetta le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o il regolamento (UE) n. 575/2013;
sussiste il rischio concreto che l'ente creditizio non rispetterà le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o il regolamento (UE) n. 575/2013.
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine adottano senza indugio tutte le misure opportune per assicurare che l'ente creditizio in questione rimedi alla propria inosservanza o adotti misure per scongiurare il rischio di inosservanza. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano senza indugio tali misure alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
Articolo 42
Motivazione e comunicazione
Ogni misura adottata a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, o dell'articolo 43 o dell'articolo 44 che comporti sanzioni o restrizioni all'esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento è debitamente motivata e comunicata all'ente creditizio interessato.
Articolo 43
Misure cautelative
Se le autorità competenti dello Stato membro d'origine o di ogni altro Stato membro interessato sollevano obiezioni sulle misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante, esse possono rinviare la questione all'ABE e ne richiedono l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Qualora agisca conformemente a tale articolo, l'ABE adotta una decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento entro 24 ore. L'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo di propria iniziativa, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
Articolo 44
Poteri degli Stati membri ospitanti
Gli Stati membri ospitanti possono, in deroga agli articoli 40 e 41, esercitare le competenze ad essi attribuite dalla presente direttiva per prendere le misure adeguate al fine di prevenire o sanzionare le violazioni commesse nel proprio territorio delle norme da essi adottate a norma della presente direttiva o per motivi di interesse generale. Ciò include la possibilità di impedire all'ente creditizio autore delle violazioni di avviare nuove operazioni nel proprio territorio.
Articolo 45
Misure a seguito della revoca dell'autorizzazione
In caso di revoca dell'autorizzazione le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano senza indugio le autorità competenti dello Stato membro ospitante. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante adottano le misure opportune per impedire all'ente creditizio interessato di avviare nuove operazioni nel suo territorio e per salvaguardare gli interessi dei depositanti.
Articolo 46
Pubblicità
Il presente capo non osta a che gli enti creditizi con sede centrale in un altro Stato membro facciano pubblicità ai servizi da essi offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro ospitante, purché rispettino eventuali norme che regolino la forma e il contenuto di tale pubblicità per motivi di interesse generale.
TITOLO VI
RELAZIONI CON I PAESI TERZI
Articolo 47
Notifica relativa alle succursali di paesi terzi e condizioni di accesso per gli enti creditizi che possiedono tali succursali
Uno Stato membro esige che le succursali degli enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese terzo comunichino almeno una volta all'anno alle autorità competenti le seguenti informazioni:
le attività totali corrispondenti alle attività della succursale autorizzata in tale Stato membro;
informazioni sulle attività liquide a disposizione della succursale, in particolare sulla disponibilità di attività liquide in valute dello Stato membro;
i fondi propri di cui la succursale dispone;
le misure di garanzia dei depositi a disposizione dei depositanti della succursale;
i dispositivi di gestione del rischio;
i dispositivi di governance, compresi i titolari di funzioni chiave per le attività della succursale;
i piani di risanamento riguardanti la succursale; e
ogni altra informazione che l'autorità competente ritenga necessaria per consentire il monitoraggio completo delle attività della succursale.
Le autorità competenti notificano all'ABE quanto segue:
tutte le autorizzazioni per succursali concesse a enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese terzo e le eventuali successive modifiche di tali autorizzazioni;
attività e passività totali delle succursali autorizzate di enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese terzo, comunicate periodicamente.
la denominazione del gruppo di paese terzo al quale una succursale autorizzata appartiene.
L'ABE pubblica sul proprio sito web un elenco di tutte le succursali di paesi terzi autorizzate a operare nell'Unione, indicando lo Stato membro nel quale sono autorizzate a operare.
L'ABE agevola la collaborazione tra autorità competenti ai fini dell'applicazione del primo comma del presente paragrafo, tra l'altro nel verificare il rispetto della soglia di cui all'articolo 21 ter, paragrafo 4.
Articolo 48
Cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in materia di vigilanza su base consolidata
La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di applicazione della vigilanza su base consolidata dei seguenti enti:
enti la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo;
enti situati in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbia la sede centrale nell'Unione.
Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono volti, in particolare, a garantire che:
le autorità competenti degli Stati membri siano in grado di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di enti, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista situati nell'Unione, che hanno come filiazioni enti o enti finanziari situati in un paese terzo, o che vi detengono una partecipazione,
le autorità di vigilanza dei paesi terzi siano in grado di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza sulle imprese madri la cui sede centrale si trova sul loro territorio, che hanno come filiazioni enti o enti finanziari situati in uno o più Stati membri, o che vi detengono partecipazioni; e
l'ABE sia in grado di ottenere dalle autorità competenti degli Stati membri le informazioni ricevute dalle autorità nazionali dei paesi terzi conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
TITOLO VII
VIGILANZA PRUDENZIALE
CAPO 1
Principi di vigilanza prudenziale
Articolo 49
Competenza delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante
Articolo 50
Cooperazione in materia di vigilanza
Se non concordano con le misure che le autorità competenti dello Stato membro ospitante devono adottare, le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono rinviare la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Qualora agisca conformemente a tale articolo, l'ABE adotta una decisione entro un mese.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 51
Succursali significative
In tale richiesta sono illustrate le ragioni che inducono a considerare la succursale significativa, in particolare avendo riguardo ai seguenti elementi:
se la quota di mercato della succursale in termini di depositi supera il 2 % nello Stato membro ospitante;
l'incidenza probabile di una sospensione o della chiusura delle operazioni dell'ente sulla liquidità sistemica e sui sistemi dei pagamenti, di compensazione e regolamento nello Stato membro ospitante;
le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario o finanziario dello Stato membro ospitante.
Le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti, nonché, nei casi in cui si applica l'articolo 112, paragrafo 1, l'autorità di vigilanza su base consolidata fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta sulla designazione della succursale come significativa.
Qualora non si pervenga a una decisione congiunta entro due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda ai sensi del primo comma, le autorità competenti dello Stato membro ospitante decidono entro un termine supplementare di due mesi se la succursale è significativa. Per prendere la loro decisione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante tengono conto dei pareri e delle riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine.
Le decisioni di cui al terzo e al quarto comma sono riportate in un documento, che ne illustra tutte le motivazioni, e sono trasmesse alle autorità competenti interessate; esse sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.
La designazione di una succursale come significativa fa salvi i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.
Se l'autorità competente dello Stato membro d'origine viene a conoscenza di una situazione di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, ne informa al più presto le autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 4, e all'articolo 59, paragrafo 1.
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui sono stabilite succursali significative i risultati delle valutazioni dei rischi, di cui all'articolo 97 e, laddove applicabile, all'articolo 113, paragrafo 2, degli enti aventi dette succursali. Esse comunicano anche le decisioni a norma degli articoli 104 e 105 nella misura in cui tali valutazioni e decisioni siano pertinenti per dette succursali.
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine consultano le autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui sono stabilite succursali significative sulle misure operative di cui all'articolo 86, paragrafo 11, qualora ciò sia pertinente per i rischi di liquidità nella valuta dello Stato membro ospitante.
Se le autorità competenti dello Stato membro d'origine non hanno consultato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, o se, in seguito a tale consultazione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante sostengono che le misure operative richieste dall'articolo 86, paragrafo 11, sono inadeguate, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono rinviare la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
La decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene conto della pertinenza dell'attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, in particolare dell'impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati di cui all'articolo 7, nonché degli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
L'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene pienamente e anticipatamente informati tutti i membri del collegio dell'organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da considerare. L'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 52
Controllo in loco e ispezione delle succursali stabilite in un altro Stato membro
Articolo 53
Segreto professionale
Le informazioni riservate che tali persone, revisori o esperti ricevono nell'esercizio delle loro funzioni possono essere comunicate soltanto in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli enti creditizi, salvo che nei casi contemplati dal diritto penale.
Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi coinvolti in tentativi di salvataggio possono essere comunicate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.
Articolo 54
Utilizzo delle informazioni riservate
L'autorità competente che riceve informazioni riservate a norma dell'articolo 53 se ne serve soltanto nell'esercizio delle sue funzioni e unicamente per i seguenti scopi:
per controllare che siano soddisfatte le condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e per facilitare il monitoraggio, su base individuale o consolidata, delle condizioni di esercizio di tale attività, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio della liquidità, della solvibilità, delle grandi esposizioni, delle procedure amministrative e contabili e dei meccanismi di controllo interno;
per irrogare sanzioni;
per i ricorsi contro una decisione dell'autorità competente, ivi compresi i procedimenti giudiziari a norma dell'articolo 72;
nell'ambito di procedimenti giudiziari a norma di disposizioni speciali previste dal diritto dell'Unione nel settore degli enti creditizi.
Articolo 54 bis
Gli articoli 53 e 54 lasciano impregiudicati i poteri d’inchiesta conferiti al Parlamento europeo dall’articolo 226 TFUE.
Articolo 55
Accordi di cooperazione
Conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010, gli Stati membri e l'ABE possono concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi ovvero con le autorità o gli organi di tali paesi conformemente all'articolo 56 e all'articolo 57, paragrafo 1, della presente direttiva, solo se le informazioni comunicate sono soggette alla garanzia del rispetto di obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1, della presente direttiva. Tale scambio di informazioni è ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza da parte di tali autorità o organi.
Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità da cui provengono e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.
Articolo 56
Scambio di informazioni tra autorità
L'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 54 non ostano allo scambio di informazioni tra le autorità competenti all'interno di uno Stato membro, tra le autorità competenti in diversi Stati membri o tra le autorità competenti e i seguenti soggetti nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza:
le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, nonché le autorità incaricate della vigilanza sui mercati finanziari;
le autorità o gli organismi incaricati di mantenere la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri mediante ricorso alle norme macroprudenziali;
organi o autorità preposti al risanamento con il compito di tutelare la stabilità del sistema finanziario;
i sistemi di tutela contrattuale o istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
gli organi preposti alla liquidazione e al fallimento degli enti e ad altre procedure analoghe;
le persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti, delle imprese di assicurazione e degli enti finanziari;
le autorità responsabili della vigilanza dei soggetti obbligati che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) ai fini della conformità a detta direttiva e le unità di informazione finanziaria;
le autorità competenti o gli organismi responsabili dell'applicazione delle norme in materia di separazione strutturale all'interno di un gruppo bancario.
L'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 54 non ostano neppure alla trasmissione delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione agli organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi e dei sistemi di indennizzo degli investitori.
Le informazioni ricevute sono in ogni caso soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui dell'articolo 53, paragrafo 1.
Articolo 57
Scambio di informazioni con organi di supervisione
In deroga agli articoli 53, 54 e 55, gli Stati membri assicurano che possa avere luogo uno scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità preposte alla supervisione:
degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento degli enti o in altri procedimenti analoghi,
dei sistemi di tutela contrattuale o istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
delle persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti, delle imprese di assicurazione e degli enti finanziari.
Nei casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esigono che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
che le informazioni siano scambiate ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1;
che le informazioni ricevute siano soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1;
quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, che le stesse non siano comunicate senza l'assenso esplicito delle autorità competenti da cui provengono e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.
In questi casi, gli Stati membri esigono che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
che le informazioni siano scambiate allo scopo di individuare le violazioni del diritto societario e per le relative indagini;
che le informazioni ricevute siano soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1;
quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, che le stesse non siano comunicate senza l'assenso esplicito delle autorità competenti da cui provengono e, nel caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.
Articolo 58
Trasmissione di informazioni riguardanti gli aspetti monetari, di garanzia dei depositi, sistemici e di pagamento
Le disposizioni del presente capo non ostano a che un'autorità competente trasmetta informazioni ai seguenti soggetti ai fini dell'esercizio delle loro funzioni:
banche centrali del SEBC e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando le informazioni sono pertinenti per l'esercizio dei rispettivi compiti di legge, ivi inclusa la gestione della politica monetaria e la relativa regolazione della liquidità, la sorveglianza sui sistemi dei pagamenti, di compensazione e di regolamento e la tutela della stabilità del sistema finanziario;
i sistemi di tutela contrattuale o istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
se opportuno, altre autorità pubbliche incaricate della sorveglianza sui sistemi dei pagamenti;
il CERS, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) ("AEAP"), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ), e l'AESFEM, quando tali informazioni sono pertinenti per l'esercizio delle loro funzioni a norma dei regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Gli Stati membri adottano misure adeguate a rimuovere gli ostacoli che impediscano alle autorità competenti di trasmettere le informazioni conformemente al primo comma.
Articolo 58 bis
Trasmissione di informazioni a organismi internazionali
In deroga all'articolo 53, paragrafo 1, e all'articolo 54, le autorità competenti possono, alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, trasmettere o condividere determinate informazioni con i seguenti organismi:
Fondo monetario internazionale e Banca mondiale ai fini delle valutazioni per il programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Program);
Banca dei regolamenti internazionali ai fini degli studi di impatto quantitativo;
Consiglio per la stabilità finanziaria ai fini della sua funzione di vigilanza.
Le autorità competenti possono condividere informazioni riservate solo a seguito di una richiesta esplicita da parte dell'organismo competente e qualora siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
la richiesta è debitamente giustificata alla luce dei compiti specifici svolti dall'organismo richiedente conformemente al suo mandato ufficiale;
la richiesta è sufficientemente precisa con riferimento alla natura, alla portata e al formato delle informazioni richieste, nonché ai mezzi di pubblicazione o trasmissione delle stesse;
le informazioni richieste sono strettamente necessarie ai fini dell'assolvimento dei compiti specifici dell'organismo richiedente e non vanno oltre i compiti ufficiali conferiti a quest'ultimo;
le informazioni sono trasmesse o pubblicate esclusivamente alle persone direttamente coinvolte nell'esecuzione del compito specifico;
le persone che hanno accesso alle informazioni siano soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1.
Articolo 59
Trasmissione delle informazioni ad altre entità
Tuttavia, tali comunicazioni possono essere effettuate solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale, prevenzione e risoluzione degli enti in dissesto. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le persone che hanno accesso alle informazioni sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1.
Nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 114, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni di interesse per i servizi di cui al primo comma del presente paragrafo in tutti gli Stati membri interessati.
Gli Stati membri possono autorizzare la comunicazione di determinate informazioni relative alla vigilanza prudenziale degli enti a commissioni parlamentari di inchiesta nel loro Stato membro, corti dei conti nel loro Stato membro e altre entità di indagine nel loro Stato membro, alle seguenti condizioni:
che le entità abbiano un mandato preciso a norma del diritto nazionale di indagare o esaminare le azioni delle autorità responsabili per legge della vigilanza sugli enti o della normativa relativa a detta vigilanza;
che le informazioni siano strettamente necessarie per l'esercizio del mandato di cui alla lettera a);
che le persone che hanno accesso alle informazioni siano soggette a obblighi di segreto professionale a norma del diritto nazionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1;
quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, che le stesse non siano comunicate senza l'esplicito assenso delle autorità competenti da cui provengono e unicamente ai fini da esse autorizzati.
Nella misura in cui la comunicazione delle informazioni relative alla vigilanza prudenziale richiede il trattamento di dati personali, il trattamento da parte delle entità di cui al primo comma rispetta la normativa nazionale applicabile di recepimento della direttiva 95/46/CE.
Articolo 60
Comunicazione di informazioni ottenute mediante controlli in loco e ispezioni
Gli Stati membri assicurano che le informazioni ricevute a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, dell'articolo 53, paragrafo 2, e dell'articolo 56 e le informazioni ottenute mediante un controllo in loco o un'ispezione di cui all'articolo 52, paragrafi 1 e 2, non siano comunicate a norma dell'articolo 59, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui tali controlli in loco o ispezioni sono stati effettuati.
Articolo 61
Comunicazione di informazioni riguardanti i servizi di compensazione e regolamento
Articolo 62
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva avviene conformemente alla direttiva 95/46/CE e, ove pertinente, al regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 63
Obbligo delle persone incaricate della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati
Gli Stati membri dispongono che qualsiasi persona abilitata conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ( 12 ), e che eserciti presso un ente gli incarichi di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ( 13 ), all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati ( 14 ), o all'articolo 73 della direttiva 2009/65/CE, o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia almeno l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti tale ente di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio degli incarichi sopra citati, tali da:
costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività degli enti,
pregiudicare la continuità di funzionamento dell'ente;
comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve.
Gli Stati membri dispongono almeno che una persona di cui al primo comma abbia altresì l'obbligo di segnalare fatti o decisioni di cui tale persona venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui al primo comma, esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l'ente presso il quale detta persona svolge tale incarico.
Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano richiedere la sostituzione della persona di cui al primo comma se quest'ultima agisce in violazione degli obblighi di cui al primo comma.
Articolo 64
Poteri di vigilanza e poteri di irrogare sanzioni
Le autorità competenti esercitano i loro poteri di vigilanza e i loro poteri di irrogare sanzioni conformemente alla presente direttiva e al diritto nazionale, secondo una delle seguenti modalità:
direttamente;
in collaborazione con altre autorità;
sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;
rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
Articolo 65
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
Le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Fatte salve altre disposizioni pertinenti stabilite nella presente direttiva e nel regolamento (UE) n. 575/2013, tali poteri comprendono:
il potere di esigere dalle seguenti persone fisiche o giuridiche la comunicazione di tutte le informazioni necessarie ad assolvere i compiti delle autorità competenti, comprese le informazioni da fornire con frequenza periodica e in formati specifici a fini di vigilanza e ai relativi fini statistici:
enti stabiliti nello Stato membro interessato;
società di partecipazione finanziaria stabilite nello Stato membro interessato;
società di partecipazione finanziaria mista stabilite nello Stato membro interessato;
società di partecipazione mista stabilite nello Stato membro interessato;
persone appartenenti alle entità di cui ai punti da i) a iv);
terzi cui le entità di cui ai punti da i) a iv) hanno esternalizzato funzioni o attività operative;
il potere di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), stabiliti o ubicati nello Stato membro interessato ove necessario per svolgere i compiti delle autorità competenti, compreso:
il diritto di chiedere la presentazione di documenti;
il potere di esaminare i libri e i documenti contabili dei soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;
il potere di ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vi), o dai loro rappresentanti o dal loro personale, e
il potere di organizzare audizioni per ascoltare altre persone che accettano di essere ascoltate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;
il potere, fatte salve altre condizioni stabilite dal diritto dell'Unione, di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso gli stabilimenti delle persone giuridiche di cui alla lettera a), punti da i) a vi), e di qualsiasi altra impresa soggetta alla vigilanza su base consolidata, nei casi in cui un'autorità competente sia l'autorità di vigilanza su base consolidata, previa notifica alle autorità competenti interessate. Se un'ispezione richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria a norma del diritto nazionale, tale autorizzazione 0richiesta.
Articolo 66
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative per le violazioni dei requisiti per l'autorizzazione e dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate
Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedano sanzioni amministrative e altre misure amministrative almeno nei casi in cui:
si svolga, a titolo professionale, l'attività di raccolta presso il pubblico di depositi o di altri fondi rimborsabili, senza essere un ente creditizio, in violazione dell'articolo 9;
si svolga almeno una delle attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e si raggiunga la soglia indicata nello stesso articolo, senza avere ottenuto l’autorizzazione come ente creditizio;
si avvii l'attività di ente creditizio senza aver ottenuto l'autorizzazione, in violazione dell' articolo 9;
si acquisisca, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o si aumenti ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in un ente creditizio, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta raggiunga o superi le soglie di cui all'articolo 22, paragrafo 1 o in modo che l'ente creditizio divenga una propria filiazione, senza notificarlo per iscritto alle autorità competenti dell'ente creditizio in cui si cerca di acquisire o aumentare la partecipazione qualificata, durante il periodo di valutazione o nonostante l'opposizione delle autorità competenti, in violazione dell'articolo 22, paragrafo 1;
si ceda, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio o si riduca la propria partecipazione qualificata, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta scenda al di sotto delle soglie di cui all'articolo 25 o in modo che l'ente creditizio cessi di essere una propria filiazione, senza notificarlo per iscritto all'autorità competente;
non sia stata richiesta l'approvazione in violazione dell'articolo 21 bis o in caso di qualsiasi altra violazione degli obblighi stabiliti in tale articolo.
Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le sanzioni amministrative e altre misure amministrative applicabili includano almeno quanto segue:
una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica, l'ente, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista responsabile e la natura della violazione;
un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;
nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10 % del fatturato netto totale annuo, compreso il reddito lordo consistente in interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile o fisso e proventi per commissioni o provvigioni conformemente all'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013 dell'impresa nell'esercizio finanziario precedente;
nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 17 luglio 2013;
sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, qualora tale beneficio possa essere determinato;
sospensione dei diritti di voto dell'azionista o degli azionisti ritenuti responsabili delle violazioni di cui al paragrafo 1.
Se l'impresa di cui al primo comma, lettera c), è una filiazione di un'impresa madre, il reddito lordo è il reddito lordo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.
Articolo 67
Altre disposizioni
Il presente articolo si applica almeno in presenza di una delle seguenti circostanze:
un ente ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
un ente non comunica alle autorità competenti, appena ne ha conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni nel proprio capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, le soglie di cui all'articolo 22, paragrafo 1, o all'articolo 25, in violazione dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma;
un ente quotato su un mercato regolamentato di cui all'elenco che sarà pubblicato dall'AESFEM conformemente all'articolo 47 della direttiva 2004/39/CE non comunica, almeno una volta l'anno, alle autorità competenti i nomi degli azionisti e dei soci che detengono partecipazioni qualificate e l'entità di tali partecipazioni, in violazione dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva;
un ente non si dota dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 74;
un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti in ordine all'osservanza dell'obbligo di soddisfare i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, in violazione dell'articolo 99, paragrafo 1, di tale regolamento;
un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti in ordine ai dati di cui all'articolo 101 del regolamento (UE) n. 575/2013;
un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti sulle grandi esposizioni, in violazione dell'articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti sulla liquidità, in violazione dell'articolo 415, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti sul coefficiente di leva finanziaria, in violazione dell'articolo 430, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
un ente omette in modo ripetuto o persistente di detenere attività liquide in violazione dell'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013;
un ente assume un'esposizione superiore ai limiti fissati all'articolo 395 del regolamento (UE) n. 575/2013;
un ente è esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione senza soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013;
un ente non comunica le informazioni, o fornisce informazioni incomplete o inesatte, in violazione dell'articolo 431, paragrafi 1, 2 e 3 o dell'articolo 451, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
un ente effettua pagamenti a detentori di strumenti inclusi nei fondi propri dell'ente in violazione dell'articolo 141 della presente direttiva o nei casi in cui gli articoli 28, 52 o 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 non consentono tali pagamenti a favore di detentori di strumenti inclusi nei fondi propri;
un ente è stato dichiarato responsabile di una grave violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 2005/60/CE;
un ente consente a una o più persone che non rispettano l'articolo 91 di diventare o rimanere membri dell'organo di gestione;
un ente impresa madre, una società di partecipazione finanziaria madre o una società di partecipazione finanziaria mista madre non adotta le misure che potrebbero essere necessarie per garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti alle parti tre, quattro, sei o sette del regolamento (UE) n. 575/2013 o imposti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 105 della presente direttiva su base consolidata o subconsolidata.
Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative applicabili includano almeno quanto segue:
una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica, l'ente, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista responsabile e la natura della violazione;
un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
nel caso di un ente, la revoca dell'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 18;
fatto salvo l'articolo 65, paragrafo 2, l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a enti a carico di un membro dell'organo di gestione dell'ente o di altre persone fisiche considerati responsabili;
nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10 % del fatturato netto totale annuo, compreso il reddito lordo consistente in interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile o fisso e proventi per commissioni o provvigioni conformemente all'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013 dell'impresa nell'esercizio finanziario precedente;
nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 17 luglio 2013;
sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti realizzati e delle perdite evitate grazie alla violazione, qualora essi possano essere determinati.
Se un'impresa di cui al primo comma, lettera e),è una filiazione di un'impresa madre, il reddito lordo è il reddito lordo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.
Articolo 68
Pubblicazione delle sanzioni amministrative
Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione di sanzioni avverso le quali non sia stato presentato ricorso, le autorità competenti pubblicano, senza indebito indugio, sul proprio sito web ufficiale anche le informazioni sullo stato del ricorso e sul relativo esito.
Le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima, secondo modalità conformi al diritto nazionale, in presenza di una delle seguenti circostanze:
se la sanzione è applicata a una persona fisica e, a seguito di una valutazione preventiva obbligatoria, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata;
se la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;
se la pubblicazione provocherebbe, nella misura in cui ciò si possa determinare, danni sproporzionati agli enti o alle persone fisiche coinvolte.
In alternativa, qualora sia probabile che le circostanze di cui al primo comma cessino entro un periodo di tempo ragionevole, la pubblicazione di cui al paragrafo 1 può essere rimandata per tale periodo di tempo.
Articolo 69
Scambio di informazioni sulle sanzioni e mantenimento di una banca dati centrale da parte dell'ABE
Articolo 70
Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti
Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o di altra misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
la gravità e la durata della violazione;
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo di una persona giuridica o dal reddito annuo di una persona fisica;
l'importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
le perdite subite dai terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
il livello di cooperazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;
potenziali conseguenze sistemiche della violazione.
Articolo 71
Segnalazione delle violazioni
I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:
procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;
la protezione adeguata dei dipendenti degli enti che segnalano violazioni commesse all'interno dell'ente almeno riguardo a ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;
la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente alla direttiva 95/46/CE;
norme chiare che assicurano che la riservatezza sia garantita in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse all'interno dell'ente, salvo che la comunicazione di tali informazioni non sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.
Tale canale può essere fornito anche mediante dispositivi previsti dalle parti sociali. Si applica la medesima protezione di quella prevista al paragrafo 2, lettere b), c) e d).
Articolo 72
Diritto di ricorso
Gli Stati membri assicurano che contro le decisioni e le misure prese a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013 sia possibile presentare ricorso. Gli Stati membri assicurano altresì che sia possibile presentare ricorso avverso l'omessa decisione, entro sei mesi dalla presentazione, su una domanda di autorizzazione contenente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
CAPO 2
Processi di revisione
Articolo 73
Capitale interno
Gli enti dispongono di strategie e processi validi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale interno che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti.
Tali strategie e processi sono oggetto di periodiche revisioni interne al fine di assicurare che essi rimangano completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente di cui trattasi.
Articolo 74
Governance interna e piani di risanamento e risoluzione
Le politiche e prassi di remunerazione di cui al primo comma sono neutrali rispetto al genere.
L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulla politica di remunerazione neutrale rispetto al genere per gli enti.
Entro due anni dalla data di pubblicazione degli orientamenti di cui al secondo comma e sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità competenti, l'ABE pubblica una relazione sull'applicazione delle politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere da parte degli enti.
Articolo 75
Vigilanza sulle politiche di remunerazione
L'AESFEM coopera strettamente con l'ABE al fine di elaborare orientamenti sulle politiche di remunerazione per le categorie di personale che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento e all'esercizio delle attività di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE.
L'ABE utilizza le informazioni ottenute dalle autorità competenti ai sensi del paragrafo 1 per effettuare un'analisi comparativa delle tendenze e delle prassi di remunerazione a livello dell'Unione.
Articolo 76
Trattamento dei rischi
Il comitato dei rischi presta consulenza all'organo di gestione sulla propensione al rischio e sulla strategia in materia di rischio globali dell'ente, sia presenti che future, e assiste l'organo di gestione nel controllare l'attuazione di tale strategia da parte dell'alta dirigenza. L'organo di gestione conserva la responsabilità globale in materia di rischi.
Il comitato dei rischi verifica se i prezzi delle passività e delle attività offerte ai clienti tengono pienamente conto del modello imprenditoriale dell'ente e della sua strategia in materia di rischi. Qualora i prezzi non rispecchino adeguatamente i rischi conformemente al modello imprenditoriale e alla strategia in materia di rischi, il comitato dei rischi presenta all'organo di gestione un piano di recupero.
Le autorità competenti possono consentire a un ente non considerato significativo ai sensi del primo comma di istituire un comitato congiunto dei rischi e per il controllo interno e per la revisione contabile di cui all'articolo 41 della direttiva 2006/43/CE. I membri del comitato congiunto possiedono le conoscenze, competenze ed esperienza necessarie per il comitato dei rischi e il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.
L'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e, qualora istituito, il comitato dei rischi, stabiliscono la natura, la quantità, il formato e la frequenza delle informazioni sui rischi che gli devono essere trasmesse. Per sostenere la realizzazione di politiche e prassi di remunerazione sane, il comitato dei rischi esamina, fatti salvi i compiti del comitato per le remunerazioni, se gli incentivi forniti dal sistema di remunerazione tengono conto dei rischi, del capitale, della liquidità, nonché della probabilità e della tempistica degli utili.
Gli Stati membri garantiscono che la funzione di gestione dei rischi assicuri che tutti i rischi materiali siano individuati, misurati e adeguatamente segnalati. Essi garantiscono altresì che la funzione di gestione dei rischi partecipi attivamente alla definizione della strategia dell'ente in materia di rischi e in tutte le decisioni fondamentali di gestione dei rischi e che possa fornire una visione completa dell'intera gamma di rischi cui l'ente è esposto.
Se necessario, gli Stati membri garantiscono che la funzione di gestione dei rischi possa riferire direttamente all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica, indipendentemente dall'alta dirigenza, e possa sollevare preoccupazioni e avvisare detto organo, ove opportuno, qualora un'evoluzione specifica dei rischi interessi o possa interessare l'ente, lasciando impregiudicate le responsabilità dell'organo di gestione nelle sue funzioni di supervisione strategica e/o di gestione conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013.
Il capo della funzione di gestione dei rischi è un alto dirigente indipendente cui sono attribuite responsabilità distinte per la funzione di gestione dei rischi. Quando la natura, l'ampiezza e la complessità delle attività dell'ente non giustificano la nomina di una persona appositamente incaricata, un'altra persona di grado elevato in seno all'ente può esercitare tale funzione, purché non vi siano conflitti di interesse.
Il capo della funzione di gestione dei rischi non può essere rimosso senza previa approvazione dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica e, se necessario, può avere accesso diretto all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica.
▼M6 —————
Articolo 77
Metodi interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri
Il presente articolo lascia impregiudicato il soddisfacimento dei criteri stabiliti alla parte tre, titolo IV, capo 5, sezioni da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 78
Analisi comparata per la vigilanza sui metodi interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri
Le autorità competenti sorvegliano, sulla base delle informazioni presentate dagli enti conformemente al paragrafo 1, la gamma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia di fondi propri applicabili, fatta eccezione per il rischio operativo, alle esposizioni o operazioni nel portafoglio di riferimento derivanti dai metodi interni di tali enti. Almeno una volta l'anno, le autorità competenti effettuano una valutazione della qualità di tali metodi, prestando particolare attenzione:
ai metodi che mostrano differenze significative nei requisiti in materia di fondi propri per la stessa esposizione;
ai metodi che presentano una diversità particolarmente alta o bassa, e anche quelli che presentano una sottovalutazione significativa e sistematica dei requisiti in materia di fondi propri.
L'ABE elabora una relazione per assistere le autorità competenti nella valutazione della qualità dei metodi interni sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2.
Le autorità competenti assicurano che le loro decisioni sull'adeguatezza delle misure correttive di cui al paragrafo 4 siano conformi al principio per cui tali misure devono mantenere gli obiettivi di un metodo interno e pertanto:
non determinino standardizzazione o metodi preferiti;
non creino falsi incentivi; o
non provochino comportamenti imitativi.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
le procedure per la condivisione delle valutazioni effettuate conformemente al paragrafo 3 tra le autorità competenti e con l'ABE;
le norme per la valutazione effettuata dalle autorità competenti di cui al paragrafo 3.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare:
il modello, le definizioni e le soluzioni IT da applicare nell'Unione per le relazioni di cui al paragrafo 2;
il portafoglio o i portafogli di riferimento di cui al paragrafo 1.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 79
Rischio di credito e di controparte
Le autorità competenti assicurano che:
la concessione dei crediti si basi su criteri solidi e ben definiti e che il processo per l'approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei crediti sia definito in modo chiaro;
gli enti si dotino di metodologie interne che consentono loro di valutare il rischio di credito delle esposizioni nei confronti di singoli debitori, titoli o posizioni inerenti a cartolarizzazione, e il rischio di credito a livello di portafoglio. In particolare, le metodologie interne non si affidino esclusivamente o meccanicamente ai rating di credito esterni. Ove i requisiti in materia di fondi propri si basino sul rating di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) o sul fatto che un'esposizione è priva di rating, ciò non esenta gli enti dal prendere in considerazione altre informazioni rilevanti per valutare l'allocazione del capitale interno;
l'amministrazione e il monitoraggio continui dei portafogli e delle esposizioni soggetti al rischio di credito degli enti, anche al fine di identificare e gestire i crediti problematici e di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti adeguati, siano eseguiti tramite sistemi efficaci;
la diversificazione dei portafogli dei crediti sia adeguata ai mercati di sbocco e alla strategia globale di credito dell'ente.
Articolo 80
Rischio residuo
Le autorità competenti assicurano che il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dall'ente risultino meno efficaci del previsto venga affrontato e controllato anche mediante politiche e procedure scritte.
Articolo 81
Rischio di concentrazione
Le autorità competenti assicurano che il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso ogni controparte, comprese le controparti centrali, gruppi di controparti collegate e controparti del medesimo settore economico, della stessa regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché l'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi in particolare i rischi connessi con le grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio verso un unico datore di garanzie, siano affrontati e controllati anche mediante politiche e procedure scritte.
Articolo 82
Rischi derivanti da cartolarizzazioni
Articolo 83
Rischio di mercato
Gli enti che, nel calcolare i requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di posizione conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, hanno effettuato compensazioni delle loro posizioni in uno o più degli strumenti di capitale che costituiscono un indice di borsa con una o più posizioni nel contratto future su tale indice o altro prodotto su tale indice dispongono di capitale interno sufficiente per coprire il rischio di base di perdite derivanti da variazioni non parallele del valore del future o di altri prodotti rispetto a quelle del valore degli strumenti di capitale che lo compongono. Gli enti dispongono altresì di tale capitale interno sufficiente qualora detengano posizioni opposte in contratti future su indici di borsa la cui scadenza e/o la cui composizione non siano identiche.
Nel caso in cui si usi il trattamento di cui all'articolo 345 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti assicurano di detenere sufficiente capitale interno a fronte del rischio di perdita esistente tra il momento dell'impegno iniziale e il giorno lavorativo seguente.
Articolo 84
Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE emana orientamenti per specificare i criteri:
per la valutazione, da parte del sistema interno dell'ente, dei rischi di cui al paragrafo 1;
per l'identificazione, la gestione e l'attenuazione, da parte degli enti, dei rischi di cui al paragrafo 1;
per la valutazione e il monitoraggio, da parte degli enti, dei rischi di cui al paragrafo 2;
per stabilire quali dei sistemi interni applicati dagli enti ai fini del paragrafo 1 non siano soddisfacenti, come indicato al paragrafo 3.
L'ABE emana i suddetti orientamenti entro il 28 giugno 2020.
Articolo 85
Rischio operativo
Articolo 86
Rischio di liquidità
Le autorità competenti monitorano gli sviluppi per quanto riguarda i profili di rischio di liquidità, per esempio la concezione dei prodotti e i loro volumi, la gestione del rischio, le politiche di finanziamento e le concentrazioni delle fonti di finanziamento.
Le autorità competenti intervengono in modo efficace qualora gli sviluppi di cui al secondo comma possano determinare l'instabilità di un singolo ente o un'instabilità sistemica.
Le autorità competenti informano l'ABE in merito a eventuali azioni adottate a norma del terzo comma.
L'ABE formula raccomandazioni ove opportuno conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 87
Rischio di leva finanziaria eccessiva
Articolo 88
Dispositivi di governance
Tali dispositivi rispettano i seguenti principi:
l'organo di gestione deve avere la responsabilità generale dell'ente e approvare e sorvegliare l'attuazione degli obiettivi strategici, della strategia in materia di rischi e della governance interna dell'ente;
l'organo di gestione deve garantire l'integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e l'osservanza delle disposizioni legislative e delle norme pertinenti;
l'organo di gestione deve sorvegliare il processo di informativa e la comunicazione;
l'organo di gestione deve essere responsabile di assicurare un'efficace sorveglianza sull'alta dirigenza;
il presidente dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dell'ente non deve esercitare simultaneamente le funzioni di amministratore delegato in seno allo stesso ente, a meno che non sia giustificato dall'ente e autorizzato dalle autorità competenti.
Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione monitori e valuti periodicamente l'efficacia dei dispositivi di governance dell'ente e adotti le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.
Gli Stati membri assicurano che i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentate e messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
Ai fini del presente articolo, per «parte correlata» si intende:
il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione;
un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.
Il comitato per le nomine:
individua e raccomanda, ai fini dell'approvazione da parte dell'organo di gestione o ai fini dell'approvazione dell'assemblea generale, i candidati per l'occupazione di posti vacanti, valuta l'equilibrio di competenze, conoscenze, diversità ed esperienze dell'organo di gestione e redige una descrizione dei ruoli e delle capacità richieste per un determinato incarico e calcola l'impegno previsto in termini di tempo.
Inoltre, il comitato per le nomine decide un obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato nell'organo di gestione ed elabora una politica intesa ad accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato nell'organo di gestione al fine di conseguire tale obiettivo. L'obiettivo, la politica e la sua attuazione sono resi pubblici conformemente all'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
esamina periodicamente e almeno una volta l'anno, la struttura, la dimensione, la composizione e i risultati dell'organo di gestione e presenta raccomandazioni all'organo di gestione per eventuali cambiamenti;
valuta periodicamente e almeno una volta l'anno, le conoscenze, le competenze e l'esperienza di ogni singolo membro dell'organo di gestione e dell'organo di gestione nel suo insieme, e ne riferisce all'organo di gestione;
riesamina periodicamente la politica dell'organo di gestione in materia di selezione e nomina dell'alta dirigenza e formula raccomandazioni per l'organo di gestione.
Nello svolgere le proprie funzioni, il comitato per le nomine tiene conto, per quanto possibile e su base continuativa, della necessità di assicurare che il processo decisionale dell'organo di gestione non sia dominato da un singolo o un gruppo ristretto di persone in un modo che pregiudichi gli interessi dell'ente nel suo insieme.
Il comitato per le nomine può utilizzare tutti i tipi di risorse che ritiene appropriate, ivi comprese le consulenze esterne, e a tal fine riceve adeguate risorse finanziarie.
Il presente paragrafo non si applica nei casi in cui, a norma del diritto nazionale, l'organo di gestione non ha competenza in materia di selezione e nomina dei suoi membri.
Articolo 89
Comunicazione per paese
Dal 1o gennaio 2015 gli Stati membri impongono a ciascun ente di pubblicare ogni anno, specificamente per Stato membro e per paese terzo in cui è stabilito, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio:
nome o nomi, natura delle attività e località geografica;
fatturato;
numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;
utile o perdita prima delle imposte;
imposte sull'utile o sulla perdita;
contributi pubblici ricevuti.
Qualora la relazione della Commissione individui effetti negativi significativi, la Commissione prende in considerazione la presentazione di un'adeguata proposta legislativa di modifica degli obblighi di informativa di cui al paragrafo 1 e può decidere di differire tali obblighi conformemente all'articolo 145, lettera h). La Commissione riesamina una volta l'anno la necessità di prorogare il differimento.
Entro il 30 giugno 2021 la Commissione, sulla base della consultazione con l'ABE, l'AEAP e l'ESMA, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla valutazione di cui al presente paragrafo e, ove opportuno, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 90
Pubblicazione del rendimento delle attività
Nella relazione annuale gli istituti pubblicano tra gli indicatori chiave il rendimento delle attività, calcolato come utili netti divisi per il totale di bilancio.
Articolo 91
Organo di gestione
Se i membri dell'organo di gestione non soddisfano i requisiti di cui al presente paragrafo, le autorità competenti hanno la facoltà di rimuovere tali membri dall'ente di gestione. Le autorità competenti verificano in particolare se i requisiti di cui al presente paragrafo continuano a essere soddisfatti qualora abbiano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato a tale ente.
Il numero di incarichi di amministratore che può essere ricoperto contemporaneamente da un membro dell'organo di gestione tiene conto delle circostanze personali e della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente. A meno che non rappresentino lo Stato membro, i membri dell'organo di gestione di un ente che sia se significativo per le sue dimensioni, organizzazione interna e per la natura, ampiezza e complessità delle sue attività, ricoprono, entro il 1o luglio 2014, contemporaneamente soltanto una delle seguenti combinazioni di incarichi di amministratore:
un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo;
quattro incarichi di amministratore non esecutivo.
Ai fini del paragrafo 3, sono considerati come un unico incarico di amministratore:
gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo;
gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito di:
enti che siano membri dello stesso sistema di tutela istituzionale ove siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o
imprese (comprese le entità non finanziarie) in cui l'ente detenga una partecipazione qualificata.
L'ABE emana orientamenti in merito a quanto segue:
la nozione di tempo sufficiente dedicato da un membro dell'organo di gestione all'esercizio delle sue funzioni, in relazione alle circostanze personali e alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente;
la nozione di conoscenze, competenze e esperienze collettive adeguate dell'organo di gestione di cui al paragrafo 7;
la nozione di onestà, integrità e indipendenza di spirito di un membro dell'organo di gestione di cui al paragrafo 8;
la nozione di risorse umane e finanziarie adeguate destinate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 9;
la nozione di diversità di cui tener conto per la selezione dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 10;
l'applicazione coerente della facoltà di cui al paragrafo 1, secondo comma.
L'ABE emana tali orientamenti entro il 31 dicembre 2015.
Articolo 92
Politiche di remunerazione
▼M5 —————
►M5 Gli Stati membri assicurano che gli enti, nell'elaborare e applicare le politiche di remunerazione complessive, che comprendono stipendi e benefici pensionistici discrezionali, per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente, rispettino i seguenti requisiti, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività: ◄
la politica di remunerazione riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi superiori al livello di rischio tollerato dell'ente;
la politica di remunerazione è neutrale rispetto al genere;
la politica di remunerazione è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell'ente e comprende misure intese ad evitare i conflitti d'interessi;
l'organo di gestione dell'ente, nella sua funzione di supervisione strategica, adotta e riesamina periodicamente i principi generali della politica di remunerazione ed è responsabile della sorveglianza della sua attuazione;
l'attuazione della politica di remunerazione è soggetta, almeno una volta l'anno, ad un riesame interno centrale e indipendente mirante a verificare il rispetto delle politiche e delle procedure di remunerazione adottate dall'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica;
i membri del personale impegnati in funzioni di controllo sono indipendenti dalle unità operative soggette al loro controllo, dispongono della necessaria autorità e sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell'impresa soggetti al loro controllo;
la remunerazione dei responsabili di alto livello delle funzioni di gestione dei rischi e della conformità è direttamente controllata dal comitato per le remunerazioni di cui all'articolo 95 o, se tale comitato non è stato istituito, dall'organo di gestione, nella sua funzione di supervisione strategica;
la politica di remunerazione stabilisce, tenendo conto dei criteri nazionali in materia di determinazione dei salari, una chiara distinzione tra i criteri per determinare:
la remunerazione fissa di base, che dovrebbe riflettere innanzitutto l'esperienza professionale e le responsabilità organizzative pertinenti quali indicate nella descrizione delle funzioni figurante nelle condizioni di impiego; e
la remunerazione variabile, che dovrebbe riflettere le prestazioni sostenibili e corrette per il rischio e le prestazioni che vanno oltre il lavoro richiesto per rispondere alla descrizione delle funzioni quale figurante nelle condizioni di impiego.
Ai fini del paragrafo 2, le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente comprendono almeno:
tutti i membri dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza;
i membri del personale con responsabilità manageriali sulle funzioni di controllo o sulle unità operative/aziendali rilevanti dell'ente;
i membri del personale che hanno avuto diritto a una remunerazione significativa nell'esercizio precedente, purché siano rispettate le condizioni seguenti:
la remunerazione del membro del personale è pari o superiore a 500 000 EUR e pari o superiore alla remunerazione media corrisposta ai membri dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza dell'ente di cui alla lettera a);
il membro del personale svolge l'attività professionale all'interno di un'unità operativa/aziendale rilevante e l'attività è tale da avere un impatto significativo sul profilo di rischio della pertinente unità operativa/aziendale.
Articolo 93
Enti che beneficiano dell'intervento governativo
Nel caso degli enti che beneficiano di un intervento governativo straordinario, si applicano i seguenti principi in aggiunta ai principi di cui all'articolo 92, paragrafo 2:
la remunerazione variabile è rigorosamente limitata a una percentuale dei ricavi netti quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale e con l'uscita tempestiva dal sostegno pubblico;
le autorità competenti esigono che gli enti ristrutturino le remunerazioni in modo da allinearle a una sana gestione dei rischi e alla crescita a lungo termine, anche, ove appropriato, stabilendo limiti alla remunerazione dei membri dell'organo di gestione dell'ente;
nessuna componente variabile della remunerazione è erogata ai membri dell'organo di gestione dell'ente, salvo non sia giustificato.
Articolo 94
Elementi variabili della remunerazione
Agli elementi variabili della remunerazione si applicano i seguenti principi in aggiunta ai principi e alle stesse condizioni, di cui all'articolo 92, paragrafo 2:
quando la remunerazione è legata ai risultati, l'importo totale della remunerazione è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo e dell'unità aziendale interessata e dei risultati generali dell'ente, e nella valutazione dei risultati individuali sono considerati criteri finanziari e non finanziari;
la valutazione dei risultati è effettuata in un quadro pluriennale, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati sia ripartito su un periodo che tenga conto del ciclo di attività dell'ente creditizio e dei suoi rischi d'impresa;
la componente variabile complessiva della remunerazione non limita la capacità dell'ente di rafforzare la propria base di capitale;
la remunerazione variabile garantita non è conforme a una sana gestione del rischio né al principio della remunerazione in funzione dei risultati e non rientra nei futuri piani di remunerazione;
la remunerazione variabile garantita è eccezionale, è accordata solo in caso di assunzione di nuovo personale e a condizione che l'ente disponga di una base di capitale solida e sana ed è limitata al primo anno d'impiego;
le componenti fisse e variabili della remunerazione complessiva sono adeguatamente equilibrate e la componente fissa rappresenta una parte della remunerazione complessiva sufficientemente alta per consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della remunerazione;
gli enti stabiliscono rapporti adeguati tra le componenti fissa e variabile della remunerazione complessiva, per cui si applicano i seguenti principi:
la componente variabile non supera il 100 % della componente fissa della remunerazione complessiva per ciascun individuo. Gli Stati membri possono stabilire una percentuale massima più bassa;
gli Stati membri possono consentire ad azionisti, proprietari o soci dell'ente di approvare un livello massimo più elevato del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione a condizione che il livello complessivo della componente variabile non superi il 200 % della componente fissa della remunerazione complessiva per ciascun individuo. Gli Stati membri possono stabilire una percentuale massima più bassa.
Ogni approvazione di un rapporto più elevato conformemente al presente punto, primo comma, è effettuata conformemente alla seguente procedura:
gli Stati membri possono consentire agli enti di applicare il tasso di sconto di cui al presente punto, secondo comma, fino a un massimo del 25 % della remunerazione variabile complessiva, a condizione che sia versata in strumenti differiti per un periodo non inferiore a cinque anni. Gli Stati membri possono stabilire una percentuale massima più bassa.
L'ABE elabora e pubblica, entro il 31 marzo 2014, orientamenti in merito al tasso di sconto nominale applicabile, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresi il tasso e il rischio di inflazione, compresa la durata del differimento. Gli orientamenti dell'ABE in merito al tasso di sconto considerano in maniera specifica le modalità di incentivazione dell'impiego di strumenti differiti per un periodo non inferiore a cinque anni;
i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e non ricompensano gli insuccessi o gli abusi;
i pacchetti di remunerazione collegati a compensi o riacquisto derivanti da contratti per precedenti impieghi devono essere in linea con gli interessi a lungo termine dell'ente, anche per quel che riguarda il periodo di mantenimento, il periodo di differimento e i meccanismi di correzione per i risultati e i rischi;
la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo delle singole componenti della remunerazione variabile o di gruppi di esse, prevede una rettifica per tutti i tipi di rischi presenti e futuri e tiene conto del costo del capitale e della liquidità richiesti;
l'allocazione delle componenti variabili della remunerazione all'interno dell'ente tiene conto altresì di tutti i tipi di rischi presenti e futuri;
una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50 %, di qualsiasi remunerazione variabile è composta da un bilanciamento tra:
azioni o, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, partecipazioni al capitale equivalenti, ovvero strumenti legati alle azioni o, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, strumenti non monetari equivalenti;
ove possibile, altri strumenti ai sensi dell'articolo 52 o 63 del regolamento (UE) n. 575/2013, o altri strumenti che possano essere pienamente convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 o detratti, che in ogni caso riflettano in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e siano adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile.
Gli strumenti di cui alla presente lettera sono soggetti a un'adeguata politica di mantenimento destinata ad allineare gli incentivi agli interessi a lungo termine dell'ente. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare, se del caso, alcuni strumenti. La presente lettera si applica sia alla parte della componente variabile della remunerazione differita conformemente alla lettera m) sia alla parte della componente variabile della remunerazione non differita;
una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 40 %, della componente variabile della remunerazione è differita su un periodo non inferiore a quattro-cinque anni ed è correttamente allineata al tipo d'impresa, ai suoi rischi e alle attività del membro del personale interessato. Per i membri dell'ente di gestione e dell'alta dirigenza degli enti che sono significativi per le loro dimensioni, organizzazione interna e per la natura, ampiezza e complessità delle loro attività, il periodo di differimento non dovrebbe essere inferiore a cinque anni.
La remunerazione corrisposta secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che pro rata. Qualora la componente variabile della remunerazione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60 % di tale importo è differito. La durata del periodo di differimento è stabilita conformemente al ciclo d'attività, al tipo d'impresa, ai suoi rischi e alle attività del membro del personale interessato;
la remunerazione variabile, compresa la parte differita, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria dell'ente nel suo insieme e giustificata sulla base dei risultati dell'ente, dell'unità aziendale e della persona interessati.
Fatti salvi i principi generali di diritto nazionale dei contratti e del lavoro, la remunerazione variabile complessiva è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati dell'ente siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia delle remunerazioni correnti sia delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione.
Fino al 100 % della remunerazione variabile complessiva è soggetto a dispositivi di malus o di restituzione. Gli enti stabiliscono criteri specifici per l'applicazione del malus o della restituzione. Tali criteri riguardano in particolare le situazioni in cui il membro del personale:
è stato partecipe di condotte che hanno causato perdite significative per l'ente o ne è stato responsabile;
non ha soddisfatto livelli adeguati di competenza e onorabilità;
la politica pensionistica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell'ente.
Se il dipendente lascia l'ente prima della pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono trattenuti dall'ente per un periodo di cinque anni sotto forma di strumenti di cui alla lettera l). Nel caso in cui un dipendente vada in pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono versati al dipendente sotto forma di strumenti di cui alla lettera l), con riserva di un periodo di ritenzione di cinque anni;
i membri del personale sono tenuti a impegnarsi a non utilizzare strategie di copertura personale o assicurazioni sulla remunerazione e sulla responsabilità volte ad inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei loro meccanismi di remunerazione;
la remunerazione variabile non è erogata tramite strumenti o secondo modalità che facilitino l'inosservanza della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 575/2013.
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2014.
Al fine di individuare i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente di cui all’articolo 92, paragrafo 3, ad eccezione dei membri del personale nelle imprese di investimento, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire:
le responsabilità manageriali e le funzioni di controllo;
l’unità operativa rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa in questione; e
le altre categorie di personale, non espressamente menzionate all’articolo 92, paragrafo 3, le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale ivi menzionate.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che si applicano alle imprese di investimento, il potere di cui all’articolo 94, paragrafo 2, della presente direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) continua ad applicarsi fino al 26 giugno 2021.
In deroga al paragrafo 1, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere l) e m) e lettera o), secondo comma, di tale paragrafo non si applicano a:
un ente che non sia un grande ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il cui valore delle attività sia, in media e su base individuale conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013, pari o inferiore a 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario corrente;
un membro del personale la cui remunerazione variabile annua non superi 50 000 EUR e non rappresenti più di un terzo della sua remunerazione totale annua.
In deroga al paragrafo 3, lettera a), uno Stato membro può abbassare o aumentare tale soglia a condizione che:
l'ente nei confronti del quale lo Stato membro si serve della presente disposizione non sia un grande ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, in caso di aumento della soglia:
l'ente soddisfi i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, lettere c), d) e e), del regolamento (UE) n. 575/2013; e
la soglia non sia superiore a 15 miliardi di EUR;
sia opportuno modificare la soglia in conformità del presente paragrafo tenuto conto della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente, dell'organizzazione interna o, se pertinente, delle caratteristiche del gruppo a cui appartiene.
Articolo 95
Comitato per le remunerazioni
Articolo 96
Creazione di un sito web sul governo societario e le remunerazioni
Gli enti che gestiscono un sito web spiegano in tale sito in che modo si conformano ai requisiti di cui agli articoli da 88 a 95.
Articolo 97
Revisione e valutazione prudenziale
Sulla base dei criteri tecnici stabiliti all'articolo 94, le autorità competenti riesaminano i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti per conformarsi alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013 e valutano:
i rischi ai quali gli enti sono o possono essere esposti;
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i rischi rivelati dalle prove di stress, tenendo conto della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente.
Nello svolgimento della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti applicano il principio di proporzionalità in conformità dei criteri di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera c).
Qualora le autorità competenti utilizzino metodologie adattate ai sensi del presente paragrafo, ne informano l'ABE. L'ABE controlla le prassi di vigilanza ed emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare le modalità di valutazione di profili di rischio simili ai fini del presente paragrafo e per garantire l'applicazione coerente e proporzionata, all'interno dell'Unione, di metodologie che sono adattate a enti simili.
Articolo 98
Criteri tecnici per la revisione e valutazione prudenziale
Oltre ai rischi di credito, di mercato e operativo, la revisione e la valutazione che le autorità competenti svolgono conformemente all'articolo 97 hanno per oggetto almeno:
i risultati delle prove di stress effettuate conformemente all'articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013 dagli enti che applicano il metodo basato sui rating interni;
l'esposizione al rischio di concentrazione degli enti e la relativa gestione, compresa l'osservanza degli obblighi stabiliti alla parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 81 della presente direttiva;
la solidità, l'appropriatezza e l'applicazione delle politiche e delle procedure attuate dagli enti per la gestione del rischio residuale associato all'uso di tecniche riconosciute di attenuazione del rischio di credito;
la misura in cui i fondi propri detenuti dall'ente a fronte delle attività che ha cartolarizzato siano adeguati al contenuto economico dell'operazione, considerata anche l'entità del rischio trasferito;
l'esposizione al rischio di liquidità e la sua misurazione e gestione da parte degli enti, compresa l'elaborazione di analisi di scenari alternativi, la gestione dei fattori di attenuazione del rischio (in particolare il livello, la composizione e la qualità delle riserve di liquidità) e di piani di emergenza efficaci;
l'impatto degli effetti di diversificazione e il modo in cui detti effetti sono presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio;
i risultati delle prove di stress effettuate dagli enti che utilizzano un modello interno per calcolare i requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di mercato di cui alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
la localizzazione geografica delle esposizioni dell'ente;
il modello imprenditoriale dell'ente.
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I poteri di vigilanza sono esercitati almeno nei casi seguenti:
nel caso in cui il valore economico del capitale proprio di un ente di cui all'articolo 84, paragrafo 1, si riduca di più del 15 % del suo capitale di classe 1 a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse conformemente a uno dei sei scenari prudenziali di shock applicati ai tassi di interesse;
nel caso in cui proventi da interessi netti di un ente di cui all'articolo 84, paragrafo 1, subiscano una forte diminuzione a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse conformemente a uno dei due scenari prudenziali di shock applicati ai tassi di interesse.
Nonostante il secondo comma, le autorità competenti non sono tenute a esercitare poteri di vigilanza almeno qualora ritengano, sulla base della revisione e della valutazione di cui al presente paragrafo, che la gestione da parte dell'ente del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione sia adeguata e che l'ente non sia eccessivamente esposto al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione.
Ai fini del presente paragrafo, per «poteri di vigilanza» si intendono i poteri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, o il potere di specificare ipotesi di modellizzazione e parametriche, diverse da quelle individuate dall'ABE a norma del paragrafo 5 bis, lettera b), del presente articolo, riprodotte dagli enti nel loro calcolo del valore economico del capitale proprio ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare, ai fini del paragrafo 5:
i sei scenari prudenziali di shock di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera a), e i due scenari prudenziali di shock di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera b), da applicare ai tassi di interesse per ciascuna valuta;
alla luce delle norme prudenziali convenute a livello internazionale, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni, escluse le ipotesi comportamentali, riprodotte dagli enti nei loro calcoli del valore economico del capitale proprio di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera a), limitatamente a:
il trattamento del capitale proprio dell'ente;
l'inclusione, la composizione e l'attualizzazione dei flussi di cassa sensibili ai tassi di interesse, derivanti dalle attività, passività ed elementi fuori bilancio dell'ente, compreso il trattamento dei margini commerciali e di altri elementi dei differenziali;
l'uso di modelli di bilancio dinamici o statici e il trattamento che ne risulta delle posizioni ammortizzate e in scadenza.
alla luce delle norme convenute a livello internazionale, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni, escluse le ipotesi comportamentali, riprodotte dagli enti nel loro calcolo dei proventi da interessi netti di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera b), limitatamente a:
l'inclusione e la composizione dei flussi di cassa sensibili ai tassi di interesse, derivanti dalle attività, passività ed elementi fuori bilancio dell'ente, compreso il trattamento dei margini commerciali e di altri elementi dei differenziali;
l'uso di modelli di bilancio dinamici o statici e il trattamento che ne risulta delle posizioni ammortizzate e in scadenza;
il periodo su cui sono misurati i futuri proventi da interessi netti;
che cosa si intende per forte diminuzione ai sensi del paragrafo 5, secondo comma, lettera b).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Ai fini del primo comma, la valutazione dell'ABE comprende almeno:
lo sviluppo di una definizione uniforme dei rischi ambientali, sociali e di governance, inclusi i rischi fisici e i rischi di transizione; questi ultimi comprendono i rischi connessi al deprezzamento delle attività dovuto a modifiche normative;
lo sviluppo di criteri qualitativi e criteri quantitativi adeguati per valutare l'impatto di tali rischi sulla stabilità finanziaria degli enti a breve, medio e lungo termine; tali criteri includono processi per le prove di stress e l'elaborazione di analisi di scenari per valutare l'impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance nel quadro di scenari con gravità variabile;
i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie che gli enti devono mettere in atto per identificare, valutare e gestire i rischi ambientali, sociali e di governance;
i metodi e gli strumenti di analisi per valutare l'impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance sulla concessione di crediti e sulle attività di intermediazione finanziaria degli enti.
L'ABE presenta una relazione sulle sue conclusioni alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 giugno 2021.
Sulla base delle conclusioni della sua relazione, l'ABE può, se del caso, emanare orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, in materia di inclusione uniforme dei rischi ambientali, sociali e di governance nel processo di revisione e valutazione prudenziale eseguito dalle autorità competenti.
Articolo 99
Programma di revisione prudenziale
Le autorità competenti adottano, almeno una volta l'anno, un programma di revisione prudenziale per gli enti soggetti alla loro vigilanza. Tale programma tiene conto del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97. Esso comprende quanto segue:
l'illustrazione del modo in cui le autorità competenti intendono esercitare le loro funzioni e allocare le loro risorse;
l'indicazione degli enti che saranno soggetti a vigilanza rafforzata e le misure adottate ai fini di detta vigilanza conformemente al paragrafo 3;
un programma di ispezioni presso i locali dell'ente, incluse le succursali e le filiazioni stabilite in altri Stati membri, conformemente agli articoli 52, 119 e 122.
I programmi di revisione prudenziale comprendono i seguenti enti:
enti per i quali i risultati delle prove di stress di cui all'articolo 98, paragrafo 1, lettere a) e g), e all'articolo 100 o il risultato del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 indicano rischi significativi per la loro solidità finanziaria continua o indicano eventuali violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013;
▼M5 —————
ogni altro ente per il quale le autorità competenti lo ritengano necessario.
Se ritenuto opportuno ai sensi dell'articolo 97, sono adottate, in particolare, le seguenti misure, ove necessario:
l'aumento del numero o della frequenza delle ispezioni in loco presso l'ente;
la presenza permanente dell'autorità competente presso l'ente;
l'obbligo dell'ente di trasmettere segnalazioni supplementari o di trasmetterle con maggiore frequenza;
il riesame supplementare o più frequente dei piani operativi, strategici o aziendali dell'ente;
i riesami tematici per sorvegliare rischi specifici che potrebbero concretizzarsi.
Articolo 100
Prove di stress prudenziali
Articolo 101
Riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni
L'ABE elabora orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 contenenti parametri di riferimento sulla base di detta analisi.
Le autorità competenti tengono conto della predetta analisi e dei predetti parametri di riferimento per il riesame delle autorizzazioni all'utilizzo di modelli interni concesse agli enti.
Articolo 102
Misure di vigilanza
Le autorità competenti esigono che un ente adotti con anticipo le misure necessarie per far fronte ai problemi che potrebbero presentarsi nei seguenti casi:
l'ente non soddisfa i requisiti della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 575/2013;
le autorità competenti hanno prove che indicano la probabilità che l'ente violi i requisiti della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 575/2013 entro i successivi dodici mesi.
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Articolo 104
Poteri di vigilanza
Ai fini dell'articolo 97, dell'articolo 98, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 101, paragrafo 4, e dell'articolo 102 della presente direttiva, e in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti hanno almeno il potere di:
esigere che gli enti detengano fondi propri aggiuntivi superiori ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013, alle condizioni di cui all'articolo 104 bis della presente direttiva;
chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli articoli 73 e 74;
esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 e fissino un termine per la sua attuazione, compresi miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;
esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri;
restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell'ente;
esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti, comprese le attività esternalizzate;
esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei ricavi netti, quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;
esigere che gli enti utilizzino l'utile netto per rafforzare i fondi propri;
limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi da parte dell'ente agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se il divieto non costituisce un caso di default da parte dell'ente;
imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche in relazione a fondi propri, liquidità e leva finanziaria;
imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività;
richiedere la pubblicazione di informazioni aggiuntive.
Ai fini degli articoli da 97 a 102, le eventuali informazioni aggiuntive che possono essere richieste agli enti sono considerate una duplicazione se informazioni identiche o sostanzialmente identiche sono già state comunicate in altro modo all'autorità competente o possono essere prodotte dall'autorità competente.
L'autorità competente non chiede a un ente di comunicare informazioni aggiuntive se le ha precedentemente ricevute in un formato o con un grado di dettaglio diversi e tale differenza di formato o di grado di dettaglio non impedisce all'autorità competente di produrre informazioni della stessa qualità e affidabilità rispetto a quelle prodotte sulla base delle informazioni aggiuntive che sarebbero comunicate in altro modo.
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Articolo 104 bis
Requisito di fondi propri aggiuntivi
Le autorità competenti impongono il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), se, in base ai riesami svolti a norma degli articoli 97 e 101, accertano una delle seguenti situazioni per un singolo ente:
l'ente è esposto a rischi o a elementi di rischio che non sono coperti, o non in misura sufficiente, come specificato al paragrafo 2 del presente articolo, dai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013, e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 );
l'ente non soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli 73 e 74 della presente direttiva o all'articolo 393 del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è improbabile che altre misure di vigilanza siano sufficienti a garantire il rispetto di tali requisiti entro un periodo di tempo adeguato;
le rettifiche di cui all'articolo 98, paragrafo 4, sono considerate insufficienti per consentire all'ente di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali;
dalla valutazione eseguita a norma dell'articolo 101, paragrafo 4, risulta che l'inosservanza dei requisiti di applicazione del metodo autorizzato condurrà probabilmente all'inadeguatezza dei requisiti in materia di fondi propri;
l'ente omette a più riprese di costituire o mantenere un livello adeguato di fondi propri aggiuntivi per contemplare gli orientamenti comunicati ai sensi dell'articolo 104 ter, paragrafo 3;
altre situazioni specifiche per ente che secondo l'autorità competente destano preoccupazioni concrete in materia di vigilanza.
Le autorità competenti impongono solo il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per coprire i rischi incorsi da singoli enti a causa delle loro attività, inclusi quelli che rispecchiano l'impatto degli sviluppi economici e di mercato sul profilo di rischio di un singolo ente.
Ai fini del primo comma, le autorità competenti valutano, tenuto conto del profilo di rischio di ogni singolo ente, i rischi cui l'ente è esposto, tra cui:
i rischi o gli elementi di rischio specifici dell'ente esplicitamente esclusi o non esplicitamente affrontati dai requisiti di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402;
i rischi o gli elementi di rischio specifici dell'ente suscettibili di essere sottovalutati nonostante l'osservanza dei requisiti applicabili stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Nella misura in cui rischi o elementi di rischio sono soggetti ad accordi transitori o a clausole grandfathering di cui alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013, questi non sono considerati rischi o elementi di tali rischi suscettibili di essere sottovalutati nonostante l'osservanza dei requisiti applicabili stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Ai fini del primo comma, il capitale ritenuto adeguato copre tutti i rischi o gli elementi di rischio individuati come rilevanti secondo la valutazione di cui al secondo comma del presente paragrafo e non coperti, o non coperti in misura sufficiente, dai requisiti di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Il rischio di tasso di interesse derivante da posizioni diverse dalla negoziazione può essere considerato rilevante almeno nei casi di cui all'articolo 98, paragrafo 5, a meno che nello svolgere la revisione e la valutazione le autorità competenti giungano alla conclusione che la gestione da parte dell'ente del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione sia adeguato e che l'ente non sia eccessivamente esposto al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione.
Se sono richiesti fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti stabiliscono il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera a), come differenza tra il capitale ritenuto adeguato a norma del paragrafo 2 del presente articolo e i pertinenti requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre e sette del regolamento (UE) n. 575/2013.
L’ente rispetta il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dall’autorità competente a norma dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva mediante fondi propri che soddisfano le condizioni seguenti:
almeno tre quarti del requisito di fondi propri aggiuntivi sono rispettati mediante capitale di classe 1;
almeno tre quarti del capitale di classe 1 di cui alla lettera a) sono costituiti da capitale primario di classe 1.
L’ente rispetta il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dall’autorità competente a norma dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva mediante il capitale di classe 1.
In deroga al primo e al secondo comma, l’autorità competente può chiedere all’ente di soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi con una quota maggiore di capitale di classe 1 o di capitale primario di classe 1, laddove necessario e tenuto conto delle circostanze specifiche dell’ente.
I fondi propri utilizzati per rispettare il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, imposto dalle autorità competenti per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva non sono utilizzati per rispettare uno degli elementi seguenti:
i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
il requisito combinato di riserva di capitale;
gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3, della presente direttiva quando tali orientamenti riguardano rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva.
I fondi propri utilizzati per rispettare il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, imposto dalle autorità competenti per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, non sono utilizzati per rispettare uno degli elementi seguenti:
il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;
requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;
gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3, della presente direttiva quando tali orientamenti riguardano rischi di leva finanziaria eccessiva.
Articolo 104 ter
Orientamenti sui fondi propri aggiuntivi
In base a tale riesame le autorità competenti determinano per ciascun ente il livello complessivo dei fondi propri che ritengono appropriato.
Gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi constano dei fondi propri che superano il pertinente importo dei fondi propri richiesto a norma delle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013, del capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 128, punto 6, della presente direttiva, o dell'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi, che sono necessari per raggiungere il livello complessivo di fondi propri ritenuto appropriato dalle autorità competenti a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
I fondi propri utilizzati per rispettare gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati in conformità del paragrafo 3 del presente articolo per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva non sono utilizzati per rispettare uno degli elementi seguenti:
i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
il requisito di cui all'articolo 104 bis della presente direttiva imposto dalle autorità competenti per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva e il requisito combinato di riserva di capitale.
I fondi propri utilizzati per rispettare gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati in conformità del paragrafo 3 del presente articolo per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sono utilizzati per rispettare i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, il requisito di cui all'articolo 104 bis della presente direttiva imposto dalle autorità competenti per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva e il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria definito all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 104 quater
Collaborazione con le autorità di risoluzione
Le autorità competenti notificano alle autorità di risoluzione pertinenti il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto agli enti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), ed eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati agli enti ai sensi dell'articolo 104 ter, paragrafo 3.
Articolo 105
Requisiti specifici in materia di liquidità
Ai fini della determinazione del livello appropriato di requisiti in materia di liquidità sulla base della revisione e della valutazione effettuate conformemente alla sezione III, le autorità competenti valutano se sia necessario imporre un requisito specifico in materia di liquidità per catturare i rischi di liquidità ai quali un ente è o può essere esposto, tenendo in considerazione quanto segue:
il particolare modello imprenditoriale dell'ente;
i dispositivi, i processi e i meccanismi dell'ente di cui alla sezione II e in particolare all'articolo 86;
il risultato della revisione e della valutazione effettuate conformemente all'articolo 97.
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In particolare, fatto salvo l'articolo 67, le autorità competenti dovrebbero considerare la necessità di applicare sanzioni amministrative o altre misure amministrative, compresi requisiti prudenziali, il cui livello è sostanzialmente correlato al divario tra l'effettiva posizione di liquidità di un ente e i requisiti in materia di liquidità e di finanziamento stabile definiti a livello nazionale o di Unione.
Articolo 106
Requisiti specifici in materia di pubblicazione
Gli Stati membri abilitano le autorità competenti a esigere dagli enti:
che pubblichino le informazioni di cui alla parte otto del regolamento (UE) n. 575/2013 più di una volta l'anno e fissino termini per la pubblicazione;
che utilizzino per le pubblicazioni mezzi e sedi specifici, diversi dai documenti di bilancio.
Articolo 107
Uniformità delle revisioni e valutazioni prudenziali e delle misure di vigilanza
Le autorità competenti informano l'ABE:
del funzionamento del loro processo di revisione e di valutazione di cui all'articolo 97;
della metodologia utilizzata come base per le decisioni di cui agli articoli 98, 100, 101, 102, 104 e 105 sul processo di cui alla lettera a).
L'ABE valuta le informazioni fornite dalle autorità competenti al fine di sviluppare una coerenza nel processo di revisione e valutazione prudenziale. Essa può chiedere informazioni supplementari alle autorità competenti per completare la sua valutazione in misura proporzionata conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Al fine di aumentare il livello di tale convergenza, l'ABE effettua verifiche inter pares conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 108
Processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno
Le autorità competenti possono esentare un ente creditizio dagli obblighi stabiliti all'articolo 73 della presente direttiva conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Se le autorità competenti rinunciano all'applicazione dei requisiti in materia di fondi propri su base consolidata di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 575/2013, i requisiti di cui all'articolo 73 della presente direttiva si applicano su base individuale.
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Articolo 109
Dispositivi, processi e meccanismi degli enti
I requisiti in materia di remunerazione di cui agli articoli 92, 94 e 95 non si applicano su una base consolidata nei casi seguenti:
filiazioni stabilite nell'Unione, laddove esse sono soggette a requisiti specifici in materia di remunerazione conformemente ad altri atti giuridici dell'Unione;
filiazioni stabilite in un paese terzo, laddove esse sarebbero soggette a requisiti specifici in materia di remunerazione conformemente ad altri atti giuridici dell'Unione se fossero stabilite nell'Unione.
In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, e al fine di evitare l'elusione delle norme stabilite a norma degli articoli 92, 94 e 95, gli Stati membri assicurano che i requisiti di cui agli articoli 92, 94 e 95 si applichino ai membri del personale delle filiazioni non soggette alla presente direttiva su base individuale se:
la filiazione è una società di gestione del risparmio o un'impresa che fornisce i servizi e le attività di investimento elencate all'allegato I, sezione A, punti 2, 3, 4, 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE; e
tali membri del personale sono stati incaricati dello svolgimento di attività professionali aventi un impatto diretto e significativo sul profilo di rischio o sull'attività degli enti del gruppo.
Articolo 110
Revisione e valutazione e misure di vigilanza
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CAPO 3
Vigilanza su base consolidata
Articolo 111
Determinazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata
Se l’impresa madre è un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro o un ente creditizio impresa madre nell’UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente che vigila su tale ente creditizio impresa madre nello Stato membro o tale ente creditizio impresa madre nell’UE su base individuale.
Se l’impresa madre è un’impresa d’investimento madre in uno Stato membro o un’impresa d’investimento madre nell’UE e nessuna delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente che vigila sull’impresa di investimento madre in uno Stato membro o sull’impresa d’investimento madre nell’UE, su base individuale.
Se l’impresa madre è un’impresa d’investimento madre in uno Stato membro o un’impresa d’investimento madre nell’UE e almeno una delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente dell’ente creditizio, o qualora vi siano vari enti creditizi, dell’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.
Se due o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzati nell’Unione hanno la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata:
dall’autorità competente dell’ente creditizio, qualora vi sia un solo ente creditizio all’interno del gruppo;
dall’autorità competente dell’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, qualora vi siano vari enti creditizi all’interno del gruppo; o
dall’autorità competente dell’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato, ove il gruppo non comprenda alcun ente creditizio.
In deroga al paragrafo 1, terzo comma, al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, qualora l’autorità competente vigili su base individuale su più di un ente creditizio del gruppo, l’autorità di vigilanza su base consolidata è l’autorità competente che vigila su base individuale su uno o più enti creditizi del gruppo, qualora la somma dei totali di bilancio degli enti creditizi soggetti a vigilanza sia più elevata di quella degli enti creditizi soggetti alla vigilanza su base individuale da parte di qualsiasi altra autorità competente.
In deroga al paragrafo 3, lettera c), se un’autorità competente vigila su base individuale su più di un’impresa di investimento all’interno di un gruppo, l’autorità di vigilanza su base consolidata è l’autorità competente che vigila su base individuale su una o più imprese di investimento all’interno del gruppo con il totale di bilancio più elevato a livello aggregato.
Articolo 112
Coordinamento delle attività di vigilanza da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata
In aggiunta agli obblighi imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di vigilanza su base consolidata esercita le seguenti funzioni:
coordinamento della raccolta e della diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali in situazioni normali e in situazioni di emergenza;
pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in situazioni normali, anche in relazione alle attività di cui al titolo VII, capo 3, in collaborazione con le autorità competenti interessate;
pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza in collaborazione con le autorità competenti interessate e, se necessario, con le banche centrali del SEBC, in preparazione per le situazioni di emergenza e nel corso di esse, compresi gli sviluppi negativi negli enti o sui mercati finanziari, utilizzando, ove possibile, mezzi di comunicazione esistenti per facilitare la gestione delle crisi.
In caso di disaccordo sul coordinamento delle attività di vigilanza a norma del presente articolo, l'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti di propria iniziativa conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
Articolo 113
Decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici per ente
L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE fanno tutto quanto in loro potere per pervenire a una decisione congiunta:
sull'applicazione degli articoli 73 e 97 per determinare l'adeguatezza del livello dei fondi propri su base consolidata detenuti dal gruppo di enti in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e al livello di fondi propri richiesto in applicazione dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), a ciascuna entità del gruppo di enti e su base consolidata;
sulle misure per fronteggiare aspetti significativi e risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità, incluse l'adeguatezza dell'organizzazione e del trattamento dei rischi secondo quanto disposto dall'articolo 86 e la necessità di requisiti in materia di liquidità specifici per l'ente conformemente all'articolo 105;
su eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3.
Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 sono prese:
ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle altre autorità competenti interessate di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo di enti conformemente all'articolo 104 bis;
ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo di enti conformemente agli articoli 86 e 105;
ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo di enti conformemente all'articolo 104 ter.
Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 del presente articolo tengono inoltre debitamente conto della valutazione del rischio delle filiazioni effettuata dalle autorità competenti interessate conformemente agli articoli 73, 97, 104 bis e 104 ter.
Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), figurano in documenti contenenti una motivazione esaustiva, che sono trasmessi dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'ente impresa madre nell'UE. In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'ABE su richiesta di una qualsiasi delle altre autorità competenti. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.
La decisione sull'applicazione degli articoli 73, 86 e 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 104 ter e dell'articolo 105 della presente direttiva è adottata dalle rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni dell'ente creditizio impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata. Se, alla scadenza di uno dei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, una qualsiasi delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti rinviano la loro decisione e attendono la decisione che l'ABE adotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adottano la propria decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Si ritiene che i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo equivalgano ai periodi di conciliazione di cui al predetto regolamento. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento all'ABE stessa. Il caso non è rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
Le decisioni figurano in un documento contenente una motivazione esaustiva e tengono conto della valutazione del rischio, dei pareri e delle riserve formulati dalle altre autorità competenti nei termini di cui al paragrafo 2. Il documento è trasmesso dall'autorità di vigilanza su base consolidata a tutte le autorità competenti interessate e all'ente impresa madre nell'UE.
Qualora l'ABE sia stata consultata, tutte le autorità competenti tengono conto del suo parere e motivano ogni eventuale scostamento significativo da esso.
Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 del presente articolo e ogni decisione adottata in assenza di una decisione congiunta conformemente al paragrafo 3 del presente articolo sono aggiornate su base annuale o, in circostanze eccezionali, quando l'autorità competente responsabile della vigilanza sulle filiazioni dell'ente impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE presenta all'autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta scritta pienamente motivata di aggiornamento della decisione sull'applicazione dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), degli articoli 104 ter e 105. In tali circostanze eccezionali, l'aggiornamento può essere trattato bilateralmente dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dall'autorità competente che ha presentato la richiesta.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 114
Obblighi di informazione in situazioni di emergenza
Se una banca centrale del SEBC viene a conoscenza di una delle situazioni descritte al primo comma ne informa non appena possibile le autorità competenti di cui all'articolo 112 e l'ABE.
Se possibile, l'autorità competente e l'autorità di cui all'articolo 58, paragrafo 4, utilizzano i mezzi di comunicazione già esistenti.
Articolo 115
Accordi di coordinamento e cooperazione
Tali accordi possono assegnare ulteriori compiti all'autorità di vigilanza su base consolidata e possono specificare le procedure per quanto riguarda il processo decisionale e la cooperazione con le altre autorità competenti.
Articolo 116
Collegi delle autorità di vigilanza
L'ABE contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza di cui al presente articolo conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010. A tal fine l'ABE vi partecipa nel modo opportuno ed è ritenuta autorità competente in detto ambito.
I collegi delle autorità di vigilanza forniscono un quadro che permetta all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE e alle altre autorità competenti interessate di assolvere i seguenti compiti:
scambiarsi informazioni reciprocamente e con l'ABE conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010;
accordarsi sull'affidamento volontario di compiti e sulla delega volontaria di responsabilità, se del caso;
definire i programmi di revisione prudenziale di cui all'articolo 99 sulla base di una valutazione del rischio del gruppo ai sensi dell'articolo 97;
accrescere l'efficacia della vigilanza sopprimendo l'inutile duplicazione di obblighi di vigilanza, ivi compresi gli obblighi relativi alle richieste di informazioni di cui all'articolo 114 e all'articolo 117, paragrafo 3;
applicare i requisiti prudenziali fissati dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013 in modo uniforme in tutte le entità di un gruppo di enti, fatte salve le opzioni e le discrezionalità consentite dal diritto dell'Unione;
applicare l'articolo 112, paragrafo 1, lettera c), tenendo conto dei lavori di altri forum che possono essere costituiti in tale settore.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione a norma dell'articolo 21 bis può partecipare al pertinente collegio delle autorità di vigilanza.
In caso di disaccordo tra le autorità competenti sul funzionamento dei collegi di vigilanza, una qualsiasi delle autorità competenti interessate può rinviare la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In caso di disaccordo sul funzionamento dei collegi di vigilanza a norma del presente articolo l'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti di propria iniziativa conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
Articolo 116 bis
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 68, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 131, paragrafo 12, della presente direttiva siano rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP) istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ). A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), di tale regolamento è l’autorità competente o l’autorità designata.
Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;
sono corredate dei metadati seguenti:
tutte le denominazioni della persona fisica o ente a cui le informazioni fanno riferimento;
se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’ente, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
un’indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.
Articolo 117
Obblighi di cooperazione
Le autorità competenti collaborano con l'ABE ai fini della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013, conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.
Le autorità competenti forniscono all'ABE tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento (UE) n. 1093/2010, conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Le informazioni di cui al primo comma sono considerate essenziali se possono materialmente influenzare la valutazione circa la solidità finanziaria di un ente o di un ente finanziario in un altro Stato membro.
In particolare, le autorità di vigilanza su base consolidata di enti imprese madri nell'UE e enti controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE trasmettono alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate della vigilanza sulle filiazioni di tali imprese madri tutte le informazioni rilevanti. Nel determinare la portata delle informazioni rilevanti si tiene conto dell'importanza di dette filiazioni all'interno del sistema finanziario di tali Stati membri.
Le informazioni essenziali di cui al primo comma comprendono, in particolare, quanto segue:
descrizione della struttura giuridica del gruppo e della struttura di governance compresa la struttura dell'organizzazione, includendo tutte le entità regolamentate, le entità non regolamentate, le filiazioni non regolamentate e le succursali significative appartenenti al gruppo, le imprese madri, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'articolo 74, paragrafo 1, e dell'articolo 109, paragrafo 2, nonché le autorità competenti delle entità regolamentate del gruppo;
procedure per la raccolta di informazioni dagli enti appartenenti ad un gruppo e per la verifica di tali informazioni;
sviluppi negativi che interessano enti o altre entità appartenenti ad un gruppo e che potrebbero avere serie ripercussioni sugli enti;
importanti sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità competenti conformemente alla presente direttiva, incluse l'imposizione di un requisito in materia di fondi propri specifico ai sensi dell'articolo 104 e qualsiasi limitazione all'utilizzo del metodo avanzato di misurazione per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le autorità competenti possono rinviare all'ABE le seguenti situazioni:
quando un'autorità competente non ha comunicato informazioni essenziali;
quando una richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni pertinenti, è stata respinta o non ha ricevuto seguito entro un termine ragionevole.
Fatto salvo l'articolo 258 TFUE, l'ABE può intervenire conformemente ai poteri che le sono conferiti dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti nello sviluppo di prassi coerenti di cooperazione di propria iniziativa conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
Le autorità competenti interessate, prima di adottare una decisione che rivesta una certa importanza per le funzioni di vigilanza delle altre autorità competenti, si consultano tra loro in relazione ai punti seguenti:
modifiche nella struttura azionaria, organizzativa o gestionale di enti creditizi appartenenti a un gruppo, che richiedono l'approvazione o l'autorizzazione delle autorità competenti; and
importanti sanzioni o misure eccezionali adottate dalle autorità competenti, incluse l'imposizione di un requisito specifico in materia di fondi propri ai sensi dell'articolo 104 e qualsiasi limitazione all'utilizzo dei metodi avanzati di misurazione per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ai fini della lettera b), l'autorità di vigilanza su base consolidata è sempre consultata.
Un'autorità competente può tuttavia decidere di non procedere alla consultazione di altre autorità competenti in situazioni di emergenza o qualora tale consultazione possa compromettere l'efficacia delle sue decisioni. In tali casi l'autorità competente informa senza indugio le altre autorità competenti una volta adottata la sua decisione.
In caso di disaccordo sul coordinamento delle attività di vigilanza a norma del presente articolo, l'ABE può prestare assistenza alle autorità competenti di propria iniziativa conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 118
Verifica delle informazioni riguardanti entità di altri Stati membri
Qualora, nell'applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in casi specifici, le informazioni riguardanti un ente, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società strumentale, una società di partecipazione mista, una filiazione di cui all'articolo 125 o una filiazione di cui all'articolo 119, paragrafo 3, situati in un altro Stato membro, dette autorità chiedono alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda alla verifica. Le autorità che ricevono la richiesta di verifica vi danno seguito, nell'ambito della loro competenza, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità che hanno presentato la richiesta, ovvero ad un revisore o ad un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.
Articolo 119
Inclusione delle società di partecipazione nella vigilanza su base consolidata
Articolo 120
Vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria mista
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Articolo 121
Qualifica degli amministratori
Gli Stati membri esigono che i membri dell'organo di gestione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista soddisfino i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza di cui all'articolo 91, paragrafo 1, necessarie per l'esercizio di tali funzioni, tenendo conto del ruolo specifico delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista.
Articolo 122
Richieste di informazioni e di ispezioni
Articolo 123
Vigilanza
Articolo 124
Scambio di informazioni
Quando le autorità competenti dello Stato membro ove è situata l'impresa madre non esercitano esse stesse la vigilanza su base consolidata in forza dell'articolo 111, esse possono essere invitate dalle autorità competenti incaricate di esercitare tale vigilanza a chiedere all'impresa madre le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata e a trasmetterle a tali autorità.
Gli Stati membri autorizzano altresì lo scambio delle informazioni di cui all'articolo 122 tra le autorità competenti, restando inteso che la raccolta o il possesso di informazioni non implica che le autorità competenti esercitino una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione mista e le relative filiazioni che non sono enti creditizi, o sulle filiazioni di cui all'articolo 119, paragrafo 3.
Articolo 125
Cooperazione
Qualora a norma dell'articolo 111 della presente direttiva l'autorità di vigilanza su base consolidata di un gruppo con una società di partecipazione finanziaria mista madre sia diversa dal coordinatore di cui all'articolo 10 della direttiva 2002/87/CE, l'autorità di vigilanza e il coordinatore collaborano ai fini dell'applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata. Al fine di agevolare e di rendere efficace la cooperazione, l'autorità di vigilanza su base consolidata e il coordinatore concludono accordi scritti di coordinamento e di cooperazione.
Articolo 126
Sanzioni
Ai sensi del capo 1, sezione IV, del presente titolo, gli Stati membri prevedono che sanzioni amministrative o altre misure amministrative intese a far cessare le violazioni constatate o le loro cause possano essere applicate a società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o società di partecipazione mista, o ai loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di recepimento del presente capo.
Articolo 127
Valutazione dell'equivalenza della vigilanza su base consolidata dei paesi terzi
La valutazione è effettuata dall'autorità competente cui, a norma del paragrafo 3, spetterebbe l'esercizio della vigilanza su base consolidata, su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi entità regolamentata autorizzata nell'Unione o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate.
L'autorità competente che effettua la valutazione di cui al paragrafo 1, primo comma, tiene conto di tali indicazioni. A tale scopo, l'autorità competente consulta l'ABE prima di adottare una decisione.
Tali tecniche di vigilanza sono concordate dall'autorità competente cui spetterebbe la vigilanza su base consolidata previa consultazione delle altre autorità competenti interessate.
In particolare, le autorità competenti possono disporre la costituzione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista con sede centrale nell'Unione e applicare le disposizioni relative alla vigilanza su base consolidata alla posizione consolidata di tale società di partecipazione finanziaria o alla posizione consolidata degli enti di tale società di partecipazione finanziaria mista.
Le tecniche di vigilanza sono concepite in modo tale da conseguire gli obiettivi di vigilanza su base consolidata stabiliti nel presente capo e sono comunicate alle altre autorità competenti interessate, all'ABE e alla Commissione.
CAPO 4
Riserve di capitale
Articolo 128
Definizioni
Ai fini del presente capo, si intende per:
"riserva di conservazione del capitale", i fondi propri che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 129;
"riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente" i fondi propri che l'ente è tenuto a detenere conformemente all'articolo 130;
"riserva per i G-SII", i fondi propri che sono tenuti a detenere conformemente all'articolo 131, paragrafo 4;
"riserva per gli O-SII", i fondi propri che possono essere tenuti a detenere conformemente all'articolo 131, paragrafo 5;
"riserva di capitale a fronte del rischio sistemico", i fondi propri che l'ente è o può essere tenuto a detenere conformemente all'articolo 133;
"requisito combinato di riserva di capitale", l'importo totale del capitale primario di classe 1 necessario per soddisfare il requisito relativo alla riserva di conservazione del capitale aumentato delle seguenti riserve, ove applicabili:
della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente;
della riserva per i G-SII;
della riserva per gli O-SII;
della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.
"coefficiente anticiclico", il coefficiente che gli enti devono applicare per il calcolo della riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente e che è fissato conformemente all'articolo 136, all'articolo 137 o da un'autorità pertinente di un paese terzo, a seconda del caso;
"ente autorizzato a livello nazionale", un ente che sia stato autorizzato nello Stato membro per il quale una particolare autorità designata ha il compito di fissare il coefficiente anticiclico;
"indicatore di riferimento per la riserva", l'indicatore di riferimento della riserva calcolato conformemente all'articolo 135, paragrafo 1.
Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale di cui al primo comma, punto 6, del presente articolo uno dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013, per soddisfare i requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti a norma dell'articolo 104 bis della presente direttiva per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva e gli orientamenti comunicati in conformità dell'articolo 104 ter, paragrafo 3, della presente direttiva per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva.
Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare uno degli elementi del rispettivo requisito combinato di riserva di capitale per rispettare altri elementi applicabili del rispettivo requisito combinato di riserva di capitale.
Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale di cui al primo comma, punto 6, del presente articolo per rispettare le componenti basate sul rischio dei requisiti stabiliti agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della direttiva 2014/59/UE.
▼M6 —————
Articolo 129
Obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale
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Articolo 130
Obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente
▼M6 —————
Articolo 131
Enti a rilevanza sistemica a livello globale e altri enti a rilevanza sistemica
I G-SII possono essere:
un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE, o da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE; o
un ente che non è una filiazione di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.
Gli O-SII possono essere un ente o un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, da un ente impresa madre in uno Stato membro, da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o da una società di partecipazione mista madre in uno Stato membro.
Il metodo di individuazione dei G-SII si basa sulle categorie seguenti:
dimensioni del gruppo;
interconnessione del gruppo con il sistema finanziario;
sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti dal gruppo;
complessità del gruppo;
attività transfrontaliere del gruppo, comprese le attività transfrontaliere tra Stati membri e tra uno Stato membro e un paese terzo.
Tutte le categorie hanno lo stesso peso e si basano su indicatori quantificabili.
La metodologia produce un punteggio complessivo per ciascuna entità di cui al paragrafo 1 valutata, consentendo di identificare e assegnare i G-SII a una sottocategoria come descritto al paragrafo 9.
Un metodo aggiuntivo di individuazione dei G-SII si basa sulle categorie seguenti:
le categorie di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), del presente articolo;
attività transfrontaliere del gruppo, escluse le attività del gruppo negli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 20 ).
Tutte le categorie hanno lo stesso peso e si basano su indicatori quantificabili. Per le categorie di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo gli indicatori sono gli stessi degli indicatori corrispondenti determinati a norma del paragrafo 2.
Il metodo aggiuntivo di individuazione produce un punteggio complessivo aggiuntivo per ciascuna entità di cui al paragrafo 1 valutata, sulla base del quale le autorità competenti o le autorità designate possono adottare una delle misure di cui al paragrafo 10, lettera c).
Gli O-SII sono individuati conformemente al paragrafo 1. La rilevanza sistemica è valutata in base ad almeno uno dei criteri seguenti:
dimensioni;
rilevanza per l'economia dell'Unione o dello Stato membro pertinente;
significatività delle attività transfrontaliere;
interconnessione dell'ente o del gruppo con il sistema finanziario.
Entro il 1o gennaio 2015 l'ABE, previa consultazione del CERS, emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui criteri per stabilire le condizioni di applicazione del presente paragrafo in relazione alla valutazione degli O-SII. Tali orientamenti tengono conto dei quadri internazionali per gli enti a rilevanza sistemica a livello nazionale e delle specificità dell'Unione e nazionali.
Dopo aver consultato il CERS, l'ABE riferisce alla Commissione entro il 31 dicembre 2020 in merito alla metodologia appropriata per la progettazione e la calibrazione dei coefficienti della riserva per gli O-SII.
Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 7 del presente articolo, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva per gli O-SII. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito alla riserva conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Entro tre mesi dalla trasmissione da parte del CERS della notifica di cui al paragrafo 7 alla Commissione, quest'ultima, tenendo conto della valutazione del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certa che la riserva di capitale dell'O-SII non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso che formino o creino un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, adotta un atto che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata ad adottare la misura proposta.
Nel richiedere che sia detenuta una riserva per gli O-SII, l'autorità competente o l'autorità designata rispetta quanto segue:
la riserva per gli O-SII non deve comportare effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti dello stesso o dell'Unione nel suo insieme, formando o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno;
la riserva per gli O-SII deve essere riesaminata almeno una volta l'anno dall'autorità competente o dall'autorità designata.
Prima della fissazione o della modifica di una riserva per gli O-SII, l'autorità competente o l'autorità designata informa il CERS un mese prima della pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 5 e informa il CERS tre mesi prima della pubblicazione della decisione dell'autorità competente o dell'autorità designata di cui al paragrafo 5 bis. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche alla Commissione, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati. Tale notifica stabilisce in modo dettagliato:
i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva per gli O-SII sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;
una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva per gli O-SII sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro;
il coefficiente della riserva per gli O-SII che lo Stato membro desidera fissare.
Fatti salvi l'articolo 133 e il paragrafo 5 del presente articolo, qualora un O-SII sia una filiazione di un G-SII o di un O-SII che è un ente o un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE e soggetto a una riserva per un O-SII su base consolidata, la riserva che si applica su base individuale o subconsolidata per l'O-SII non supera l'importo inferiore tra:
la somma del coefficiente più elevato della riserva per i G-SII o gli O-SII applicabile al gruppo su base consolidata e l'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
il 3 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, o il coefficiente che la Commissione ha autorizzato ad applicare al gruppo su base consolidata a norma del paragrafo 5 bis del presente articolo.
Fatti salvi i paragrafi 1 e 9 e sulla base delle sottocategorie e dei punteggi soglia di cui al paragrafo 9, l'autorità competente o l'autorità designata può, nell'esercizio di un solido giudizio di vigilanza:
riassegnare un G-SII da una sottocategoria più bassa a una più elevata;
assegnare un'entità di cui al paragrafo 1 con un punteggio complessivo di cui al paragrafo 2 inferiore al punteggio limite della sottocategoria più bassa a tale sottocategoria o a una sottocategoria più elevata, in tal modo designandola come G-SII;
tenendo conto del meccanismo di risoluzione unico, sulla base del punteggio complessivo aggiuntivo di cui al paragrafo 2 bis, riassegnare un G-SII da una sottocategoria più elevata a una più bassa.
▼M5 —————
L'autorità competente o l'autorità designata riesamina una volta l'anno l'individuazione dei G-SII e degli O-SII e l'assegnazione dei G-SII alle rispettive sottocategorie e comunica i risultati all'ente a rilevanza sistemica interessato e al CERS, che trasmette senza indugio i risultati alla Commissione e all'ABE. L'autorità competente o l'autorità designata pubblica l'elenco aggiornato degli enti a rilevanza sistemica individuati e la sottocategoria cui ciascun G-SII individuato è assegnato.
▼M5 —————
Qualora la somma del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico calcolato ai fini dell'articolo 133, paragrafo 10, 11 o 12, e del coefficiente della riserva per gli O-SII o i G-SII cui è soggetto lo stesso ente sia superiore al 5 %, si applica la procedura di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo. Ai fini del presente paragrafo, qualora la decisione di fissare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, una riserva per gli O-SII o una riserva per i G-SII determini la diminuzione di uno qualsiasi dei coefficienti precedentemente fissati o li mantenga inalterati, non si applica la procedura di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo.
▼M5 —————
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
▼M5 —————
Articolo 133
Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico
Gli enti calcolano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (BSR) come segue:
in cui:
BSR = la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
rT = il coefficiente della riserva applicabile all'importo complessivo dell'esposizione al rischio di un ente;
ET = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di un ente calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
i = l'indice che individua il sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5;
ri = il coefficiente della riserva applicabile all'importo dell'esposizione al rischio di un sottoinsieme di esposizioni i; e
Ei = l'importo dell'esposizione al rischio di un ente per il sottoinsieme di esposizioni i calcolate in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può applicarsi con riferimento a:
tutte le esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale riserva;
le seguenti esposizioni settoriali situate nello Stato membro che fissa tale riserva:
tutte le esposizioni al dettaglio nei confronti di persone fisiche che sono garantite da immobili residenziali;
tutte le esposizioni nei confronti di persone giuridiche garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali;
tutte le esposizioni nei confronti di persone giuridiche escluse quelle di cui al punto ii);
tutte le esposizioni nei confronti di persone fisiche escluse quelle di cui al punto i);
tutte le esposizioni situate in altri Stati membri, fatti salvi i paragrafi 12 e 15;
le esposizioni settoriali di cui alla lettera b) del presente paragrafo situate in altri Stati membri esclusivamente per consentire il riconoscimento di un coefficiente di riserva fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134;
le esposizioni situate in paesi terzi;
i sottoinsiemi di una delle categorie di esposizione di cui alla lettera b).
Nel richiedere che sia detenuta una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, l'autorità competente o l'autorità designata rispetta quanto segue:
la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno;
la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è riesaminata almeno ogni due anni dall'autorità competente o dall'autorità designata;
la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non può essere utilizzata per far fronte ai rischi contemplati dagli articoli 130 e 131.
Se un ente a cui si applicano uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico costituisce una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, l'autorità competente o l'autorità designata trasmette la notifica anche alle autorità di tale Stato membro.
Se il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica con riferimento alle esposizioni situate in paesi terzi, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, informa anche il CERS che, a sua volta, trasmette senza indugio tale notifica alle autorità di vigilanza di tali paesi terzi.
Tale notifica stabilisce in modo dettagliato:
il rischio macroprudenziale o sistemico nello Stato membro;
le ragioni per cui l'entità dei rischi macroprudenziali o sistemici costituisce una minaccia per la stabilità del sistema finanziario a livello nazionale tale da giustificare il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;
una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro;
il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, intende imporre e le esposizioni cui si applicano tali coefficienti nonché gli enti soggetti a tali coefficienti;
laddove il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applichi a tutte le esposizioni, le ragioni per cui l'autorità ritiene che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non costituisca una duplicazione del funzionamento della riserva per gli O-SII di cui all'articolo 131.
Se la decisione di fissare il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dà luogo a una diminuzione o non comporta alcuna modifica del coefficiente di riserva fissato in precedenza, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, si conforma solo al presente paragrafo.
Ai fini del presente paragrafo, il riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134 non è conteggiato ai fini del raggiungimento della soglia del 3 %.
Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza del coefficiente o dei coefficienti di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. La Commissione fornisce il proprio parere, tenendo conto del parere del CERS, entro due mesi dal ricevimento di tale notifica.
In caso di parere negativo della Commissione, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, dello Stato membro che fissa tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si conforma a tale parere o fornisce le ragioni per le quali non lo fa.
Qualora uno o più enti cui si applicano uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico siano filiazioni di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, il CERS e la Commissione esaminano inoltre nei loro pareri se sia opportuno applicare il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a tali enti.
Se le autorità della filiazione e dell'impresa madre sono in disaccordo in merito al coefficiente o ai coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabili a tale ente e in caso di parere negativo della Commissione e del CERS, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, può deferire la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La decisione di fissare il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con riferimento a tali esposizioni è sospesa fino alla decisione dell'ABE.
Ai fini del presente paragrafo, il riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134 non è conteggiato ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al primo comma del presente paragrafo.
Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9 del presente articolo, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito a tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro sei settimane dal ricevimento di tale notifica.
Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9, la Commissione adotta, tenendo conto della valutazione del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certa che il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, un atto che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, ad adottare la misura proposta.
Ai fini del presente paragrafo, il riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134 non è conteggiato ai fini del raggiungimento della soglia di cui al primo comma del presente paragrafo.
Ogni autorità competente o autorità designata, a seconda dei casi, comunica la fissazione o la modifica di uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico tramite pubblicazione in un appropriato sito web. Tale pubblicazione contiene quanto meno le informazioni seguenti:
il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
gli enti ai quali si applica la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
le esposizioni alle quali si applica il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
le ragioni della fissazione o della modifica del coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;
la data a decorrere dalla quale gli enti applicano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata o modificata; e
i nomi dei paesi nei casi in cui le esposizioni situate in tali paesi sono riconosciute nella riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.
Ove la pubblicazione dell'informazione di cui alla lettera d) del primo comma potesse pregiudicare la stabilità del sistema finanziario, tale informazione non è inserita nella pubblicazione.
Se l'applicazione dei limiti alle distribuzioni determina un miglioramento non soddisfacente del capitale primario di classe 1 dell'ente alla luce del relativo rischio sistemico, le autorità competenti possono adottare misure aggiuntive conformemente all'articolo 64.
Articolo 134
Riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico
Articolo 135
Orientamento del CERS sulla fissazione dei coefficienti anticiclici
Il CERS può formulare, mediante raccomandazioni conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, orientamento per le autorità designate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 1, sulla fissazione dei coefficienti anticiclici, tra l'altro sugli aspetti seguenti:
principi destinati a guidare le autorità designate nel giudicare il coefficiente anticiclico appropriato, a garantire che le autorità adottino un approccio sano ai cicli macroeconomici pertinenti e a promuovere un processo decisionale efficace e coerente nei diversi Stati membri;
orientamento generale:
sulla misura e il calcolo della deviazione dalla tendenza di lungo periodo del rapporto tra credito e prodotto interno lordo (PIL);
sul calcolo degli indicatori di riferimento di cui all'articolo 136, paragrafo 2;
orientamento sulle variabili che indicano un'accumulazione di rischi sistemici associati a periodi di eccessiva crescita del credito nel sistema finanziario, segnatamente il relativo rapporto credito/PIL e la sua deviazione dalla tendenza di lungo periodo, e su altri fattori rilevanti, tra cui il trattamento degli sviluppi economici nei singoli comparti dell'economia, che dovrebbero guidare le decisioni delle autorità designate sul coefficiente anticiclico appropriato a norma dell'articolo 136;
orientamento sulle variabili, tra cui criteri qualitativi, che indicano che la riserva di capitale dovrebbe essere detenuta, ridotta o completamente soppressa.
Articolo 136
Fissazione dei coefficienti anticiclici
Ogni autorità designata calcola per ogni trimestre un indicatore di riferimento che essa utilizza come parametro ai fini della fissazione del coefficiente anticiclico conformemente al paragrafo 3. L' indicatore di riferimento riflette, in modo attendibile, il ciclo del credito e i rischi risultanti da una crescita eccessiva del credito nello Stato membro e tiene debitamente conto delle specificità dell'economia nazionale. Esso si basa sulla deviazione del rapporto credito/PIL dalla tendenza di lungo periodo, tenendo conto tra l'altro:
di un indicatore della crescita dei livelli del credito nell'ambito della loro giurisdizione e, in particolare, di un indicatore che rifletta le variazioni del rapporto tra credito concesso nello Stato membro e PIL;
di ogni orientamento espresso dal CERS conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettera b).
Le autorità designate valutano trimestralmente l'intensità del rischio sistemico ciclico e l'adeguatezza del coefficiente anticiclico per il proprio Stato membro e, ove necessario, fissano o adeguano il coefficiente anticiclico. Nel fare ciò, ogni autorità designata tiene conto:
dell'indicatore di riferimento calcolato conformemente al paragrafo 2;
di ogni orientamento espresso dal CERS conformemente all'articolo 135, paragrafo 1, lettere a), c) e d) e di eventuali raccomandazioni emanate dal CERS relativamente alla fissazione del coefficiente;
di altre variabili che le autorità designate considerano rilevanti per affrontare il rischio sistemico ciclico.
Ogni autorità designata pubblica trimestralmente sul suo sito web almeno le seguenti informazioni:
il coefficiente anticiclico applicabile;
il rapporto credito/PIL rilevante e la sua deviazione dalla tendenza di lungo periodo;
dell'indicatore di riferimento calcolato conformemente al paragrafo 2;
la motivazione di tale coefficiente;
in caso di aumento del coefficiente, la data a decorrere dalla quale gli enti applicano tale coefficiente superiore per il calcolo del coefficiente anticiclico specifico dell'ente;
se la data di cui alla lettera e) cade a meno di dodici mesi dalla data della pubblicazione ai sensi del presente paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione;
in caso di diminuzione del coefficiente, il periodo indicativo durante il quale non sono previsti aumenti del coefficiente, unitamente alla motivazione della durata del periodo.
Le autorità designate adottano tutte le misure ragionevoli per coordinare le tempistiche della pubblicazione.
Le autorità designate notificano al CERS ogni variazione del coefficiente anticiclico e le informazioni necessarie di cui alle lettere da a) a g) del primo comma. Il CERS pubblica sul suo sito web tutti i coefficienti notificati, nonché le relative informazioni.
Articolo 137
Riconoscimento dei coefficienti anticiclici superiori al 2,5 %
Se un'autorità designata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo riconosce un coefficiente superiore al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, essa comunica il riconoscimento mediante pubblicazione sul suo sito web. La comunicazione include almeno le seguenti informazioni:
il coefficiente anticiclico applicabile;
lo Stato membro o i paesi terzi cui si applica;
in caso di aumento del coefficiente, la data a decorrere dalla quale gli enti autorizzati nello Stato membro dell'autorità designata devono applicare il coefficiente incrementato per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico;
se la data di cui alla lettera c) cade a meno di dodici mesi dalla data della comunicazione ai sensi del presente paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione.
Articolo 138
Raccomandazione del CERS sui coefficienti anticiclici per i paesi terzi
Il CERS può, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, emettere una raccomandazione per le autorità designate sul coefficiente anticiclico appropriato per le esposizioni verso un paese terzo nei casi in cui:
il coefficiente anticiclico non è stato fissato e pubblicato dall'autorità pertinente del paese terzo ("autorità pertinente del paese terzo") per un paese terzo nei confronti del quale uno o più enti dell'Unione hanno esposizioni creditizie;
il CERS ritiene che il coefficiente anticiclico fissato e pubblicato dall'autorità pertinente del paese terzo per il paese terzo interessato non è sufficiente a proteggere in modo adeguato gli enti dell'Unione dai rischi di crescita eccessiva del credito in detto paese, o un'autorità designata notifica al CERS di ritenere il coefficiente non adeguato a tal fine.
Articolo 139
Decisione da parte delle autorità designate sui coefficienti anticiclici per i paesi terzi
Nell'esercitare la facoltà di cui al primo comma, un'autorità designata non fissa un coefficiente anticiclico inferiore al livello fissato dall'autorità pertinente del paese terzo, a meno che detto coefficiente non superi il 2,5 %, espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 degli enti che hanno esposizioni creditizie in tale paese terzo.
Al fine di conseguire la coerenza nella fissazione dei coefficienti per i paesi terzi, il CERS può fornire raccomandazioni in merito a tale fissazione.
Le autorità designate pubblicano ogni coefficiente anticiclico fissato per un paese terzo conformemente al paragrafo 2 o 3 sui loro siti web, e includono le informazioni seguenti:
il coefficiente anticiclico e il paese terzo a cui si applica;
la motivazione del coefficiente;
se il coefficiente è superiore a zero per la prima volta o viene aumentato, la data a decorrere dalla quale gli enti devono applicare il coefficiente superiore per il calcolo del loro coefficiente anticiclico specifico;
se la data di cui alla lettera c) cade a meno di dodici mesi dalla data della pubblicazione a norma del presente paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione.
Articolo 140
Calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente
Ai fini del calcolo della media ponderata di cui al primo comma, gli Stati membri impongono agli enti di applicare, per ciascun coefficiente anticiclico applicabile, il totale dei loro requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di credito, determinato conformemente alla parte tre, titoli II e IV, del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo alle esposizioni creditizie rilevanti nel territorio in questione, diviso per il totale dei loro requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di credito relativo a tutte le loro esposizioni creditizie rilevanti.
Se, conformemente all'articolo 136, paragrafo 4, un'autorità designata fissa un coefficiente anticiclico ad un livello superiore al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri assicurano che con riferimento alle esposizioni creditizie rilevanti situate nello Stato membro dell'autorità designata ("Stato membro A") si applichino i seguenti coefficienti ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, compreso, ove pertinente, ai fini del calcolo dell'elemento del patrimonio consolidato che riguarda l'ente in questione:
gli enti autorizzati a livello nazionale applicano il predetto coefficiente superiore al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
gli enti che sono autorizzati in un altro Stato membro applicano un coefficiente anticiclico del 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, se l'autorità designata nello Stato membro in cui sono stati autorizzati non ha riconosciuto il coefficiente superiore al 2,5 % conformemente all'articolo 137, paragrafo 1;
gli enti autorizzati in un altro Stato membro applicano il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità designata nello Stato membro A, se l'autorità designata nello Stato membro in cui sono stati autorizzati ha riconosciuto il coefficiente conformemente all'articolo 137.
Se il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità pertinente del paese terzo per un paese terzo supera il 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli Stati membri assicurano che con riferimento alle esposizioni creditizie rilevanti situate in tale paese terzo si applichino i seguenti coefficienti ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, compreso, se pertinente, ai fini del calcolo dell'elemento del patrimonio consolidato riguardante l'ente in questione:
gli enti applicano un coefficiente anticiclico del 2,5 % dell'esposizione complessiva al rischio se l'autorità designata nello Stato membro in cui sono stati autorizzati non ha riconosciuto il coefficiente superiore al 2,5 % conformemente all' articolo 137, paragrafo 1;
gli enti applicano il coefficiente anticiclico fissato dall'autorità pertinente del paese terzo, se l'autorità designata nello Stato membro in cui sono stati autorizzati ha riconosciuto il detto coefficiente conformemente all'articolo 137.
Tra le esposizioni creditizie rilevanti rientrano tutte le classi di esposizioni diverse da quelle di cui all'articolo 112, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013, che sono soggette:
ai requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di credito di cui alla parte tre, titolo II, di tale regolamento;
nei casi in cui l'esposizione è detenuta nel portafoglio di negoziazione, ai requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio specifico a norma della parte tre, titolo IV, capo 2, di tale regolamento o del rischio incrementale di default e di migrazione a norma della parte tre, titolo IV, capo 5, di tale regolamento;
se l'esposizione è una cartolarizzazione, ai requisiti in materia di fondi propri di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, di tale regolamento.
Ai fini del calcolo richiesto al paragrafo 1:
il coefficiente anticiclico per uno Stato membro si applica a decorrere dalla data specificata nelle informazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 136, paragrafo 7, lettera e), o dell'articolo 137, paragrafo 2, lettera c), se la decisione ha l'effetto di aumentare il coefficiente;
fatta salva la lettera c), il coefficiente anticiclico per un paese terzo si applica dodici mesi dopo la data in cui è stata comunicata la variazione del coefficiente da parte dell'autorità pertinente del paese terzo, indipendentemente dal fatto che quest'ultima imponga agli enti registrati nel paese terzo di applicare la variazione entro un termine più breve, se la decisione ha l'effetto di aumentare il coefficiente;
se l'autorità designata nello Stato membro di origine dell'ente fissa il coefficiente anticiclico per un paese terzo ai sensi dell'articolo 139, paragrafi 2 o 3, o riconosce il coefficiente anticiclico per un paese terzo ai sensi dell'articolo 137, detto coefficiente si applica a decorrere dalla data specificata nelle informazioni pubblicate in conformità all'articolo 139, paragrafo 5, lettera c), o all'articolo 137, paragrafo 2, lettera c), se tale decisione ha l'effetto di aumentare il coefficiente;
il coefficiente anticiclico si applica immediatamente se la decisione ha l'effetto di ridurre il coefficiente.
Ai fini della lettera b), una variazione del coefficiente anticiclico per un paese terzo è considerata annunciata il giorno in cui viene pubblicata dall'autorità pertinente del paese terzo conformemente alla normativa nazionale applicabile.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 141
Limiti alle distribuzioni
Nei casi in cui si applica il primo comma, l'ente non effettua le seguenti azioni prima di aver calcolato l'ammontare massimo distribuibile:
effettuare una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1;
assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se l’obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l’ente non soddisfaceva il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria; o
effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.
La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:
da tutti gli utili intermedi non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;
più
da tutti gli utili di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;
meno
gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non fossero distribuiti.
Il fattore è determinato come segue:
quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fanno fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di detto regolamento, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;
quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fanno fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di detto regolamento, rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;
quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e i requisiti di fondi propri aggiuntivi che fanno fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di detto regolamento, rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;
quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall’ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e i requisiti di fondi propri aggiuntivi che fanno fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di detto regolamento, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.
I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:
in cui:
Qn = il numero del rispettivo quartile.
Quando un ente non rispetta il requisito combinato di riserva di capitale e intende distribuire una parte dei suoi utili distribuibili o intraprendere una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo, esso lo notifica all'autorità competente e fornisce le seguenti informazioni:
l'ammontare del capitale detenuto dall'ente, suddiviso come segue:
capitale primario di classe 1,
capitale aggiuntivo di classe 1,
capitale di classe 2;
l'ammontare degli utili intermedi e degli utili di esercizio;
l'ammontare massimo distribuibile calcolato conformemente al paragrafo 4;
l'ammontare degli utili distribuibili che intende allocare tra:
il pagamento dei dividendi,
il riacquisto di azioni,
pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1,
il pagamento della remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali, sia mediante l'assunzione di un nuovo obbligo di pagamento sia mediante il pagamento dovuto in forza di un'obbligazione di pagamento creata in un momento in cui l'ente non rispettava il requisito combinato di riserva di capitale cui è soggetto.
Ai fini dei paragrafi 1 e 2, una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1 comprende i seguenti elementi:
il pagamento di dividendi in contante;
la distribuzione di premi in azioni o altri strumenti di capitale di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, pagati in tutto o in parte;
il riscatto o l'acquisto da parte di un ente di azioni proprie o di altri strumenti di capitale di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento;
il rimborso delle somme versate in relazione a strumenti di capitale di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento;
la distribuzione di elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere da b) a e), di tale regolamento.
Articolo 141 bis
Mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale
Si considera che l'ente non rispetti il requisito combinato di riserva di capitale ai fini dell'articolo 141 se non dispone di fondi propri sufficienti, in termini quantitativi e qualitativi, per rispettare al tempo stesso il requisito combinato di riserva di capitale e ciascuno dei seguenti requisiti di cui:
all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fa fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva;
all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fa fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva;
all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fa fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva.
Articolo 141 ter
Limiti alle distribuzioni in caso di mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria
Nei casi in cui si applica il primo comma, l'ente non effettua le seguenti azioni prima di aver calcolato l'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria:
effettuare una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1;
assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se l’obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l’ente non soddisfaceva il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria; o
effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.
La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:
dagli utili intermedi non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento relativo alle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;
più
gli utili di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento relativo alle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;
meno
gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) non fossero distribuiti.
Il fattore di cui al paragrafo 4 è determinato come segue:
quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, di tale regolamento, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0;
quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, di tale regolamento, rientra nel secondo quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0,2;
quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, di tale regolamento, rientra nel terzo quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0,4;
quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, di tale regolamento, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0,6.
I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria sono calcolati come segue:
in cui:
Qn = il numero del rispettivo quartile.
Articolo 141 quater
Mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria
Si considera che l'ente non rispetti il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria ai fini dell'articolo 141 ter della presente direttiva se non dispone di capitale di classe 1 sufficiente in termini quantitativi per rispettare al tempo stesso il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 142
Piano di conservazione del capitale
►C2 Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente, ◄ tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione.
Il piano di conservazione del capitale include quanto segue:
le stime delle costi e dei ricavi e uno stato patrimoniale previsionale;
le misure per aumentare i coefficienti patrimoniali dell'ente;
un piano e un calendario per aumentare i fondi propri finalizzato a soddisfare pienamente il requisito combinato di riserva di capitale;
ogni altra informazione che l'autorità competente ritenga necessaria per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 3.
Se l'autorità competente non approva il piano di conservazione del capitale conformemente al paragrafo 3, essa impone una o entrambe delle misure seguenti:
impone all'ente di aumentare i fondi propri a un determinato livello entro un determinato termine;
si avvale dei poteri di cui all'articolo 102 per imporre limiti alle distribuzioni più rigorosi di quelli previsti all'articolo 141.
TITOLO VIII
INFORMATIVA DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
Articolo 143
Obblighi generali di informativa
Le autorità competenti pubblicano le seguenti informazioni:
i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali adottati nel loro Stato membro in materia di regolamentazione prudenziale;
le modalità di esercizio delle opzioni e facoltà previste dal diritto dell'Unione;
i criteri generali e le metodologie che utilizzano per la revisione e la valutazione di cui all'articolo 97, compresi i criteri per l'applicazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 97, paragrafo 4;
fatte salve le disposizioni stabilite al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva e, laddove applicabili, le disposizioni stabilite al titolo IV, capo 1, sezione 2, della direttiva (UE) 2019/2034, dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell’attuazione del quadro prudenziale in ciascuno Stato membro, tra cui il numero e la natura delle misure di vigilanza adottate conformemente all’articolo 102, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, e delle sanzioni amministrative imposte conformemente all’articolo 65 della presente direttiva.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 144
Obblighi specifici di informativa
Ai fini della parte cinque del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti pubblicano le seguenti informazioni:
i criteri e le metodologie generali adottati per verificare l'osservanza degli articoli da 405 a 409 del regolamento (UE) n. 575/2013;
fatte salve le disposizioni di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, la descrizione sintetica del risultato della revisione prudenziale e la descrizione delle misure imposte nei casi di inosservanza degli articoli da 405 a 409 del regolamento (UE) n. 575/2013, rilevati su base annuale.
Le autorità competenti di uno Stato membro che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, pubblicano le seguenti informazioni:
i criteri utilizzati per determinare se non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;
il numero degli enti imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il numero di questi enti che hanno filiazioni in un paese terzo;
su base aggregata per lo Stato membro:
l'ammontare totale dei fondi propri su base consolidata dell'ente impresa madre in uno Stato membro che si avvale della facoltà di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 detenuti in filiazioni in un paese terzo;
la percentuale dell'ammontare totale dei fondi propri su base consolidata dell'ente impresa madre nello Stato membro che si avvale della facoltà di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo;
la percentuale dell'ammontare totale dei fondi propri fissato a norma dell'articolo 92 di tale regolamento su base consolidata dell'ente impresa madre nello Stato membro che si avvale della facoltà di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo.
L'autorità competente che si avvale della facoltà di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 pubblica le seguenti informazioni:
i criteri applicati per determinare se non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività;
il numero degli enti imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il numero di questi enti che hanno filiazioni in un paese terzo;
su base aggregata per lo Stato membro:
l'ammontare totale dei fondi propri degli enti imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 detenuti in filiazioni in un paese terzo;
la percentuale dell'ammontare totale dei fondi propri degli enti imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo;
la percentuale dell'ammontare totale dei fondi propri, fissato a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, degli enti imprese madri che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento costituita da fondi propri detenuti in filiazioni in un paese terzo.
TITOLO IX
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
Articolo 145
Atti delegati
La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati, conformemente all'articolo 148, con riguardo a quanto segue:
chiarimento delle definizioni previste all'articolo 3 e all'articolo 128 per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva;
chiarimento delle definizioni previste all'articolo 3 e all'articolo 128 per tenere conto, nell'applicazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;
allineamento della terminologia e formulazione delle definizioni previste all'articolo 3 conformemente agli atti successivi riguardanti gli enti e gli argomenti connessi;
adeguamento degli importi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, per tenere conto delle modifiche all'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, in linea e congiuntamente agli adeguamenti a norma dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2002/92/CE;
ampliamento del contenuto dell'elenco di cui agli articoli 33 e 34 figurante nell'allegato I o adattamento della terminologia dell'elenco per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
identificazione delle materie nelle quali le autorità competenti si devono scambiare le informazioni, previste all'articolo 50;
adeguamento delle disposizioni previste agli articoli da 76 a 88 e all'articolo 98, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, o dei principi contabili o di altri requisiti che tengano conto del diritto dell'Unione, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza;
differimento degli obblighi di comunicazione conformemente all'articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, qualora la relazione della Commissione presentata ai sensi del primo comma di tale paragrafo individui effetti negativi significativi;
adeguamento dei criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 1, per tenere conto degli sviluppi futuri e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva.
Articolo 146
Atti di esecuzione
Secondo la procedura di esame di cui all'articolo 147, paragrafo 2, mediante un atto di esecuzione è adottata una modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all'articolo 12 e al titolo IV per tener conto degli andamenti economici e monetari.
Articolo 147
Comitato bancario europeo
Articolo 148
Esercizio della delega
Articolo 149
Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione
Quando la Commissione adotta, a norma della presente direttiva, una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall'ABE, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a tale norma tecnica di regolamentazione è di un mese a decorrere dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di un mese. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, il termine entro il quale il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a tale norma tecnica di regolamentazione può, ove opportuno, essere ulteriormente prorogato di un mese.
TITOLO X
MODIFICHE DELLA DIRETTIVA 2002/87/CE
Articolo 150
Modifiche della direttiva 2002/87/CE
L'articolo 21 bis della direttiva 2002/87/CE è così modificato:
al paragrafo 2, la lettera a) è soppressa;
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro cinque mesi prima della data di applicazione di cui all'articolo 309, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.".
TITOLO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO 1
Disposizioni transitorie sulla vigilanza SUgli enti che esercitano la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi
Articolo 151
Ambito di applicazione
Articolo 152
Obblighi di segnalazione
Lo Stato membro ospitante può esigere, a fini statistici, che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel suo territorio presentino alle autorità competenti di questo Stato una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel suo territorio.
Per l'esercizio delle responsabilità derivanti dall'articolo 156 della presente direttiva lo Stato membro ospitante può esigere dalle succursali degli enti creditizi originari di altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali.
Articolo 153
Misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine in relazione alle attività effettuate nello Stato membro ospitante
Articolo 154
Misure cautelative
Prima di seguire la procedura prevista all'articolo 153, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere tutte le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell'adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.
La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abroghi dette misure.
Articolo 155
Responsabilità
Articolo 156
Vigilanza sulla liquidità
In attesa di un coordinamento ulteriore, lo Stato membro ospitante rimane incaricato, in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro d'origine, della vigilanza sulla liquidità delle succursali dell'ente creditizio.
Fatte salve le misure necessarie al rafforzamento del sistema monetario europeo, lo Stato membro ospitante resta altresì esclusivo responsabile per le misure derivanti dall'attuazione della sua politica monetaria.
Tali misure non comportano un trattamento discriminatorio o restrittivo fondato sul fatto che l'ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in un altro Stato membro.
Articolo 157
Cooperazione in materia di vigilanza
Per vigilare sull'attività degli enti che operano, segnatamente attraverso una succursale, in uno o più Stati membri diversi da quello della loro sede centrale, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si scambiano tutte le informazioni concernenti la direzione, la gestione e la proprietà di tali enti che possano facilitarne la vigilanza ed agevolare l'esame delle condizioni per la relativa autorizzazione, nonché tutte le informazioni atte a facilitare il controllo di tali enti, in particolare in materia di liquidità, solvibilità, garanzia dei depositi, limitazione delle grandi esposizioni, procedure amministrative e contabili e meccanismi di controllo interno.
Articolo 158
Succursali significative
In tale richiesta sono illustrate le ragioni che inducono a considerare la succursale significativa, in particolare avendo riguardo ai seguenti elementi:
se la quota di mercato della succursale in termini di depositi supera il 2 % nello Stato membro ospitante;
l'incidenza probabile di una sospensione o della chiusura delle operazioni dell'ente sulla liquidità sistemica e sui sistemi dei pagamenti, di compensazione e regolamento nello Stato membro ospitante;
le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario o finanziario dello Stato membro ospitante.
Le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti, nonché l'autorità di vigilanza su base consolidata nei casi in cui si applica l'articolo 112, paragrafo 1 fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta sulla designazione della succursale come significativa.
Qualora non si pervenga a una decisione congiunta entro due mesi a partire dal ricevimento della domanda ai sensi del primo comma, le autorità competenti dello Stato membro ospitante decidono entro un termine supplementare di due mesi se la succursale è significativa. Per prendere la loro decisione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante tengono conto dei pareri e delle riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine.
Le decisioni di cui al secondo e al terzo comma sono contenute in un documento, sono pienamente motivate e sono trasmesse alle autorità competenti interessate; esse sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.
La designazione di una succursale come significativa fa salvi i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva.
Articolo 159
Controlli in loco
CAPO 1 bis
Disposizioni transitorie sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione finanziaria mista
Articolo 159 bis
Disposizioni transitorie sull'approvazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista
Le società di partecipazione finanziaria madri e le società di partecipazione finanziaria mista madri già esistenti al 27 giugno 2019 chiedono l'approvazione in conformità dell'articolo 21 bis entro il 28 giugno 2021. Se una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista non chiede l'approvazione entro il 28 giugno 2021, sono adottate misure adeguate a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 6.
Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti dispongono dei necessari poteri di vigilanza conferiti loro dalla presente direttiva in relazione alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista soggette all'approvazione di cui all'articolo 21 bis ai fini della vigilanza su base consolidata.
CAPO 2
Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale
Articolo 160
Disposizioni transitorie sulle riserve di capitale
Per il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:
la riserva di conservazione del capitale è composta di capitale primario di classe 1 pari allo 0,625 % dell'ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio dell'ente calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
la riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente non supera lo 0,625 % dell'ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio dell'ente calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017:
la riserva di conservazione del capitale è composta di capitale primario di classe 1 pari all'1,25 % dell'ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio dell'ente calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
la riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente non supera l'1,25 % dell' ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio dell'ente calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Per il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018:
la riserva di conservazione del capitale è composta di capitale primario di classe 1 pari all'1,875 % dell'ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio dell'ente calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
la riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente non supera l'1,875 % dell'ammontare complessivo delle esposizioni ponderate per il rischio dell'ente calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
CAPO 3
Disposizioni finali
Articolo 161
Riesame e relazione
Entro il 30 giugno 2016, la Commissione, in stretta collaborazione con l'ABE, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola, se opportuno, di una proposta legislativa, sulle disposizioni in materia di remunerazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013, a seguito di un riesame delle stesse, tenendo conto degli sviluppi internazionali, con particolare riguardo a:
la loro efficienza, attuazione e applicazione, ivi inclusa l'identificazione di eventuali lacune derivanti dall'applicazione del principio di proporzionalità a tali disposizioni;
gli effetti del rispetto del principio stabilito all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda:
competitività e stabilità finanziaria; e
eventuali membri del personale che lavorano effettivamente e fisicamente in filiazioni stabilite all'esterno del SEE di enti imprese madri stabilite all'interno del SEE.
Tale riesame valuta, in particolare, se il principio stabilito all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), debba continuare ad applicarsi a membri del personale soggetti al primo comma, lettera b), punto ii).
Articolo 162
Recepimento
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Qualora i documenti a corredo della notifica delle misure di recepimento forniti dagli Stati membri non siano sufficienti per valutare pienamente la conformità delle misure di recepimento con determinate disposizioni della presente direttiva, la Commissione può esigere, su richiesta dell'ABE ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, o di propria iniziativa, che gli Stati membri forniscano informazioni più dettagliate sul recepimento e sull'attuazione di tali disposizioni e della presente direttiva.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l'articolo 131 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. Gli Stati membri attuano l'articolo 131, paragrafo 4, a decorrere dal 1o gennaio 2016 secondo le seguenti modalità:
25 % della riserva per i G-SII, fissata conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, nel 2016;
50 % della riserva per i G-SII, fissata conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, nel 2017;
75 % della riserva per i G-SII, fissata conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, nel 2018; e
100 % della riserva per i G-SII, fissata conformemente all'articolo 131, paragrafo 4, nel 2019.
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l'articolo 133 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
◄Articolo 163
Abrogazione
Le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2014.
I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II della presente direttiva e all'allegato IV del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 164
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 165
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE BENEFICIANO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO
Raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili
Operazioni di prestito, in particolare: credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, credito commerciale (compreso il forfaiting)
Leasing finanziario
Servizi di pagamento quali definiti all’articolo 4, punto 3), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 21 )
Emissione e gestione di altri mezzi di pagamento (travellers' cheque e lettere di credito) nella misura in cui tale attività non rientra nel punto 4.
Rilascio di garanzie e impegni di firma
Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.)
cambi
strumenti finanziari a termine e opzioni
contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse
valori mobiliari
Partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi
Consulenza alle imprese in materia di struttura patrimoniale, di strategia industriale e di questioni connesse e consulenza nonché servizi nel campo delle fusioni e della rilevazione di imprese
Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking
Gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni
Custodia e amministrazione di valori mobiliari
Servizi di informazione commerciale
Affitto di cassette di sicurezza
Emissione di moneta elettronica
I servizi e le attività di cui all'allegato I, sezioni A e B, della direttiva 2004/39/CE sono ammessi al mutuo riconoscimento conformemente alla presente direttiva quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, di tale direttiva.
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
►C2 Presente direttiva ◄ |
Direttiva 2006/48/CE |
Direttiva 2006/49/CE |
Articolo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
|
Articolo 2, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 2, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 2, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
|
Articolo 2, paragrafo 5 |
Articolo 2 |
|
Articolo 2, paragrafo 6 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
|
Articolo 3 |
Articolo 4 |
|
Articolo 3, paragrafo 1, punto 53 |
Articolo 4, punto 49 |
|
Articolo 4, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 5 |
|
Articolo 35, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 6 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 7 |
|
|
Articolo 4, paragrafo 8 |
|
|
Articolo 5 |
Articolo 128 |
|
Articolo 6 |
Articolo 42 ter, paragrafo 1 |
|
Articolo 7 |
Articolo 40, paragrafo 3 |
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
|
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
|
Articolo 8, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 9 |
Articolo 5 |
|
Articolo 10 |
Articolo 7 |
|
Articolo 11 |
Articolo 8 |
|
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma |
|
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma |
|
Articolo 12, paragrafo 4 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
|
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
|
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
|
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
|
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
|
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 3 |
|
Articolo 15 |
Articolo 13 |
|
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
|
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
|
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
|
Articolo 17 |
Articolo 16 |
|
Articolo 18 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
|
Articolo 19 |
Articolo 18 |
|
Articolo 20, paragrafo 1 |
Articolo 14 |
|
Articolo 20, paragrafo 2 |
Articolo 14 |
|
Articolo 20, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 20, paragrafo 5 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
|
Articolo 21 |
Articolo 3 |
|
Articolo 22, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
|
Articolo 22, paragrafo 2 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
|
Articolo 22, paragrafo 3 |
Articolo 19, paragrafo 3 |
|
Articolo 22, paragrafo 4 |
Articolo 19, paragrafo 4 |
|
Articolo 22, paragrafo 5 |
Articolo 19, paragrafo 5 |
|
Articolo 22, paragrafo 6 |
Articolo 19, paragrafo 6 |
|
Articolo 22, paragrafo 7 |
Articolo 19, paragrafo 7 |
|
Articolo 22, paragrafo 8 |
Articolo 19, paragrafo 8 |
|
Articolo 22, paragrafo 9 |
Articolo 19, paragrafo 9 |
|
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 19 bis, paragrafo 1 |
|
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 19 bis, paragrafo 2 |
|
Articolo 23, paragrafo 3 |
Articolo 19 bis, paragrafo 3 |
|
Articolo 23, paragrafo 4 |
Articolo 19 bis, paragrafo 4 |
|
Articolo 23, paragrafo 5 |
Articolo 19 bis, paragrafo 5 |
|
Articolo 24, paragrafo 1 |
Articolo 19 ter, paragrafo 1 |
|
Articolo 24, paragrafo 2 |
Articolo 19 ter, paragrafo 2 |
|
Articolo 25 |
Articolo 20 |
|
Articolo 26, paragrafo 1 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
|
Articolo 26, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 2 |
|
Articolo 27 |
Articolo 21, paragrafo 3 |
|
Articolo 28, paragrafo 1 |
|
Articolo 4 |
Articolo 28, paragrafo 2 |
|
Articolo 9 |
Articolo 29, paragrafo 1 |
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 29, paragrafo 2 |
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 29, paragrafo 3 |
|
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 29, paragrafo 4 |
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 30 |
|
Articolo 6 |
Articolo 31, paragrafo 1 |
|
Articolo 7 |
Articolo 31, paragrafo 2 |
|
Articolo 8 |
Articolo 32, paragrafo 1 |
|
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 32, paragrafo 2 |
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 32, paragrafo 3 |
|
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 32, paragrafo 4 |
|
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 32, paragrafo 5 |
|
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 33 |
Articolo 23 |
|
Articolo 34, paragrafo 1 |
Articolo 24, paragrafo 1 |
|
Articolo 34, paragrafo 2 |
Articolo 24, paragrafo 2 |
|
Articolo 34, paragrafo 3 |
Articolo 24, paragrafo 3 |
|
Articolo 35, paragrafo 1 |
Articolo 25, paragrafo 1 |
|
Articolo 35, paragrafo 2 |
Articolo 25, paragrafo 2 |
|
Articolo 35, paragrafo 3 |
Articolo 25, paragrafo 3 |
|
Articolo 35, paragrafo 4 |
Articolo 25, paragrafo 4 |
|
Articolo 35, paragrafo 5 |
Articolo 25, paragrafo 5 |
|
Articolo 35, paragrafo 6 |
Articolo 25, paragrafo 5 |
|
Articolo 35, paragrafo 7 |
Articolo 25, paragrafo 5 |
|
Articolo 36, paragrafo 1 |
Articolo 26, paragrafo 1 |
|
Articolo 36, paragrafo 2 |
Articolo 26, paragrafo 2 |
|
Articolo 36, paragrafo 3 |
Articolo 26, paragrafo 3 |
|
Articolo 36, paragrafo 4 |
Articolo 26, paragrafo 4 |
|
Articolo 36, paragrafo 5 |
Articolo 26, paragrafo 5 |
|
Articolo 36, paragrafo 6 |
Articolo 26, paragrafo 5 |
|
Articolo 36, paragrafo 7 |
Articolo 26, paragrafo 5 |
|
Articolo 37 |
Articolo 36 |
|
Articolo 38 |
Articolo 27 |
|
Articolo 39, paragrafo 1 |
Articolo 28, paragrafo 1 |
|
Articolo 39, paragrafo 2 |
Articolo 28, paragrafo 2 |
|
Articolo 39, paragrafo 3 |
Articolo 28, paragrafo 3 |
|
Articolo 39, paragrafo 4 |
Articolo 28, paragrafo 4 |
|
Articolo 39, paragrafo 5 |
Articolo 28, paragrafo 4 |
|
Articolo 39, paragrafo 6 |
Articolo 28, paragrafo 4 |
|
Articolo 40, primo comma |
Articolo 29, primo comma |
|
Articolo 40, secondo comma |
|
|
Articolo 40, terzo comma |
|
|
Articolo 41, paragrafo 1 |
Articolo 30, paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 41, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 42 |
Articolo 32 |
|
Articolo 43, paragrafo 1 |
Articolo 33, primo comma |
|
Articolo 43, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 43, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 43, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 43, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 44 |
Articoli 31 e 34 |
|
Articolo 45 |
Articolo 35 |
|
Articolo 46 |
Articolo 37 |
|
Articolo 47, paragrafo 1 |
Articolo 38, paragrafo 1 |
|
Articolo 47, paragrafo 2 |
Articolo 38, paragrafo 2 |
|
Articolo 47, paragrafo 3 |
Articolo 38, paragrafo 3 |
|
Articolo 48, paragrafo 1 |
Articolo 39, paragrafo 1 |
|
Articolo 48, paragrafo 2 |
Articolo 39, paragrafo 2 |
|
Articolo 48, paragrafo 3 |
Articolo 39, paragrafo 3 |
|
Articolo 48, paragrafo 4 |
Articolo 39, paragrafo 4 |
|
Articolo 49, paragrafo 1 |
Articolo 40, paragrafo 1 |
|
Articolo 49, paragrafo 2 |
Articolo 40, paragrafo 2 |
|
Articolo 49, paragrafo 3 |
Articolo 41, terzo comma |
|
Articolo 50, paragrafo 1 |
Articolo 42, primo comma |
|
Articolo 50, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 50, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 50, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 50, paragrafo 5 |
Articolo 42, secondo comma |
|
Articolo 50, paragrafo 6 |
Articolo 42, terzo e sesto comma |
|
Articolo 50, paragrafo 7 |
Articolo 42, quarto e settimo comma |
|
Articolo 50, paragrafo 8 |
Articolo 42, quinto comma |
|
Articolo 51, paragrafo 1 |
Articolo 42 bis, paragrafo 1 |
|
Articolo 51, paragrafo 2 |
Articolo 42 bis, paragrafo 2 |
|
Articolo 51, paragrafo 3 |
Articolo 42 bis, paragrafo 3 |
|
Articolo 51, paragrafo 4 |
Articolo 42 bis, paragrafo 3 |
|
Articolo 51, paragrafo 5 |
Articolo 42 bis, paragrafo 3 |
|
Articolo 51, paragrafo 6 |
|
|
Articolo 52, paragrafo 1 |
Articolo 43, paragrafo 1 |
|
Articolo 52, paragrafo 2 |
Articolo 43, paragrafo 2 |
|
Articolo 52, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 52, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 53, paragrafo 1 |
Articolo 44, paragrafo 1 |
|
Articolo 53, paragrafo 2 |
Articolo 44, paragrafo 2 |
|
Articolo 53, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 54 |
Articolo 45 |
|
Articolo 55 |
Articolo 46 |
|
Articolo 56 |
Articolo 47 |
|
Articolo 57, paragrafo 1 |
Articolo 48, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 57, paragrafo 2 |
Articolo 48, paragrafo 1, secondo comma |
|
Articolo 57, paragrafo 3 |
Articolo 48, paragrafo 2, primo e secondo comma |
|
Articolo 57, paragrafo 4 |
Articolo 48, paragrafo 2, terzo comma |
|
Articolo 57, paragrafo 5 |
Articolo 48, paragrafo 2, quinto comma |
|
Articolo 57, paragrafo 6 |
Articolo 48, paragrafo 2, quarto comma |
|
Articolo 58 |
Articolo 49, primo comma |
|
Articolo 58, paragrafo 2 |
Articolo 49, secondo comma |
|
Articolo 58, paragrafo 3 |
Articolo 49, quarto comma |
|
Articolo 58, paragrafo 4 |
Articolo 49, quinto comma |
|
Articolo 59, paragrafo 1 |
Articolo 50 |
|
Articolo 59, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 60 |
Articolo 51 |
|
Articolo 61, paragrafo 1 |
Articolo 52, primo comma |
|
Articolo 61, paragrafo 2 |
Articolo 52, secondo comma |
|
Articolo 62 |
|
|
Articolo 63, paragrafo 1 |
Articolo 53, paragrafo 1 |
|
Articolo 63, paragrafo 2 |
Articolo 53, paragrafo 2 |
|
Articolo 64 |
|
|
Articolo 65 |
|
|
Articolo 66 |
|
|
Articolo 67 |
|
|
Articolo 68 |
|
|
Articolo 69 |
|
|
Articolo 70 |
|
|
Articolo 71 |
|
|
Articolo 72 |
Articolo 55 |
|
Articolo 73 |
Articolo 123 |
|
Articolo 74, paragrafo 1 |
Articolo 22, paragrafo 1 |
|
Articolo 74, paragrafo 2 |
Articolo 22, paragrafo 2 |
|
Articolo 74, paragrafo 3 |
Articolo 22, paragrafo 6 |
|
Articolo 74, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 75, paragrafo 1 |
Articolo 22, paragrafo 3 |
|
Articolo 75, paragrafo 2 |
Articolo 22, paragrafo 4 |
|
Articolo 75, paragrafo 3 |
Articolo 22, paragrafo 5 |
|
Articolo 76, paragrafo 1 |
Allegato V, punto 2 |
|
Articolo 76, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 76, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 76, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 76, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 77 |
|
|
Articolo 78 |
|
|
Articolo 79 |
Allegato V, punti 3, 4 e 5 |
|
Articolo 80 |
Allegato V, punto 6 |
|
Articolo 81 |
Allegato V, punto 7 |
|
Articolo 82, paragrafo 1 |
Allegato V, punto 8 |
|
Articolo 82, paragrafo 2 |
Allegato V, punto 9 |
|
Articolo 83, paragrafo 1 |
Allegato V, punto 10 |
|
Articolo 83, paragrafo 2 |
|
Allegato IV, punto 5 |
Articolo 83, paragrafo 3 |
|
Allegato I, punti 38 e 41 |
Articolo 84 |
Allegato V, punto 11 |
|
Articolo 85, paragrafo 1 |
Allegato V, punto 12 |
|
Articolo 85, paragrafo 2 |
Allegato V, punto 13 |
|
Articolo 86, paragrafo 1 |
Allegato V, punto 14 |
|
Articolo 86, paragrafo 2 |
Allegato V, punto 14 bis |
|
Articolo 86, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 86, paragrafo 4 |
Allegato V, punto 15 |
|
Articolo 86, paragrafo 5 |
Allegato V, punto 16 |
|
Articolo 86, paragrafo 6 |
Allegato V, punto 17 |
|
Articolo 86, paragrafo 7 |
Allegato V, punto 18 |
|
Articolo 86, paragrafo 8 |
Allegato V, punto 19 |
|
Articolo 86, paragrafo 9 |
Allegato V, punto 20 |
|
Articolo 86, paragrafo 10 |
Allegato V, punto 21 |
|
Articolo 86, paragrafo 11 |
Allegato V, punto 22 |
|
Articolo 87 |
|
|
Articolo 88, paragrafo 1 |
Allegato V, punto 1 |
|
Artcile 88, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 89 |
|
|
Articolo 90 |
|
|
Articolo 91 |
|
|
Articolo 92, paragrafo 1 |
Allegato V punto 23, secondo comma |
|
Articolo 92, paragrafo 2, frase introduttiva |
Allegato V, punto 23, frase introduttiva |
|
Articolo 92, paragrafo 2, lettera a) |
Allegato V, punto 23, lettera a) |
|
Articolo 92, paragrafo 2, lettera b) |
Allegato V, punto 23, lettera b) |
|
Articolo 92, paragrafo 2, lettera c) |
Allegato V, punto 23, lettera c) |
|
Articolo 92, paragrafo 2, lettera d) |
Allegato V, punto 23, lettera d) |
|
Articolo 92, paragrafo 2, lettera e) |
Allegato V, punto 23, lettera e) |
|
Articolo 92, paragrafo 2, lettera f) |
Allegato V, punto 23, lettera f) |
|
Articolo 92, paragrafo 2, lettera g) |
|
|
Articolo 93 |
Allegato V, punto 23, lettera k) |
|
Articolo 94, paragrafo 1, lettera a) |
Allegato V, punto 23, lettera g) |
|
Articolo 94, paragrafo 1, lettera b) |
Allegato V, punto 23, lettera h) |
|
Articolo 94, paragrafo 1, lettera c) |
Allegato V, punto 23, lettera i) |
|
Articolo 94, paragrafo 1, lettera d) |
|
|
Articolo 94, paragrafo 1, lettera e) |
Allegato V, punto 23, lettera j) |
|
Articolo 94, paragrafo 1, lettera f) |
Allegato V, punto 23, lettera l) |
|
Articolo 94, paragrafo 1, lettera g) |
|
|
Articolo 94, paragrafo 1, lettera h) |
Allegato V, punto 23, lettera m) |
|
Articolo 94, paragrafo 1, lettera i) |
|
|
Articolo 94, paragrafo 1, lettera j) |
Allegato V, punto 23, lettera n) |
|
Articolo 94, paragrafo 1, lettera k) |
Allegato V, punto 23, lettera n) |
|
Articolo 94, paragrafo 1, lettera l) |
Allegato V, punto 23, lettera o) |
|
Articolo 94, paragrafo 1, lettera m) |
Allegato V punto 23, lettera p) |
|
Articolo 94, paragrafo 1, lettera n) |
Allegato V, punto 23, lettera q) |
|
Articolo 94, paragrafo 1, lettera o) |
Allegato V, punto 23, lettera r) |
|
Articolo 94, paragrafo 1, lettera p) |
Allegato V, punto 23, lettera s) |
|
Articolo 94, paragrafo 1, lettera q) |
Allegato V, punto 23, lettera t) |
|
Articolo 94, paragrafo 2 |
Articolo 150, paragrafo 3, lettera b) |
|
Articolo 95 |
Allegato V, punto 24 |
|
Articolo 96 |
|
|
Articolo 97, paragrafo 1 |
Articolo 124, paragrafo 1 |
|
Articolo 97, paragrafo 2 |
Articolo 124, paragrafo 2 |
|
Articolo 97, paragrafo 3 |
Articolo 124, paragrafo 3 |
|
Articolo 97, paragrafo 4 |
Articolo 124, paragrafo 4 |
|
Articolo 98, paragrafo 1 |
Allegato XI, punto 1 |
|
Articolo 98, paragrafo 2 |
Allegato XI, punto 1 bis |
|
Articolo 98, paragrafo 3 |
Allegato XI, punto 2 |
|
Articolo 98, paragrafo 4 |
Allegato XI, punto 3 |
|
Articolo 98, paragrafo 5 |
Articolo 124, paragrafo 5 |
|
Articolo 98, paragrafo 6 |
|
|
Articolo 98, paragrafo 7 |
|
|
Articolo 99 |
|
|
Articolo 100 |
|
|
Articolo 101 |
|
|
Articolo 102, paragrafo 1 |
Articolo 136, paragrafo 1 |
|
Articolo 102, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 103 |
|
|
Articolo 104 |
Articolo 136 |
|
Articolo 105 |
|
|
Articolo 106, paragrafo 1 |
Articolo 149 |
|
Articolo 106, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 107 |
|
|
Articolo 108, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 68, paragrafo 2 |
|
Articolo 108, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 3 |
|
Articolo 108, paragrafo 1, terzo comma |
|
|
Articolo 108, paragrafo 2 |
Articolo 71, paragrafo 1 |
|
Articolo 108, paragrafo 3 |
Articolo 71, paragrafo 2 |
|
Articolo 108, paragrafo 4 |
Articolo 73, paragrafo 2 |
|
Articolo 109, paragrafo 1 |
Articolo 68, paragrafo 1 |
|
Articolo 109, paragrafo 2 |
Articolo 73, paragrafo 3 |
|
Articolo 109, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 110, paragrafo 1 |
Articolo 124, paragrafo 2 |
|
Articolo 110, paragrafo 2 |
Articolo 23 |
|
Articolo 111, paragrafo 1 |
Articolo 125, paragrafo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 111, paragrafo 2 |
Articolo 125, paragrafo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 111, paragrafo 3 |
Articolo 126, paragrafo 1 |
|
Articolo 111, paragrafo 4 |
Articolo 126, paragrafo 2 |
|
Articolo 111, paragrafo 5 |
Articolo 126, paragrafo 3 |
|
Articolo 111, paragrafo 6 |
Articolo 126, paragrafo 4 |
|
Articolo 112, paragrafo 1 |
Articolo 129, paragrafo 1, primo comma |
|
Articolo 112, paragrafo 2 |
Articolo 129, paragrafo 1, secondo comma |
|
Articolo 112, paragrafo 3 |
Articolo 129, paragrafo 1, terzo comma |
|
Articolo 113, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 129, paragrafo 3, primo comma |
|
Articolo 113, paragrafo 1, lettera b) |
|
|
Articolo 113, paragrafo 2, lettera a), primo comma |
Articolo 129, paragrafo 3, secondo comma |
|
Articolo 113, paragrafo 2, lettera b), primo comma |
|
|
Articolo 113, paragrafo 2, secondo comma |
Articolo 129, paragrafo 3, secondo comma |
|
Articolo 113, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 129, paragrafo 3, terzo comma |
|
Articolo 113, paragrafo 3 |
Articolo 129, paragrafo 3, dal quarto al settimo comma |
|
Articolo 113, paragrafo 4 |
Articolo 129, paragrafo 3, dall'ottavo al nono comma |
|
Articolo 113, paragrafo 5 |
Articolo 129, paragrafo 3, dal decimo all'undicesimo comma |
|
Articolo 114 |
Articolo 130 |
|
Articolo 115 |
Articolo 131 |
|
Articolo 116, paragrafo 1 |
Articolo 131 bis, paragrafo 1, dal primo al terzo comma |
|
Articolo 116, paragrafo 2 |
Articolo 131 bis, paragrafo 1, quarto comma |
|
Articolo 116, paragrafo 3 |
Articolo 131 bis, paragrafo 2, primo comma |
|
Articolo 116, paragrafo 4 |
Articolo 131 bis, paragrafo 2, secondo e terzo comma |
|
Articolo 116, paragrafo 5 |
Articolo 131 bis, paragrafo 2, quarto e quinto comma |
|
Articolo 116, paragrafo 6 |
Articolo 131 bis, paragrafo 2, sesto comma |
|
Articolo 116, paragrafo 7 |
Articolo 131 bis, paragrafo 2, settimo comma |
|
Articolo 116, paragrafo 8 |
Articolo 131 bis, paragrafo 2, ottavo comma |
|
Articolo 116, paragrafo 9 |
Articolo 131 bis, paragrafo 2, nono comma |
|
Articolo 117, paragrafo 1 |
Articolo 132, paragrafo 1, dal primo al sesto comma |
|
Articolo 117, paragrafo 2 |
Articolo 132, paragrafo 1, settimo e ottavo comma |
|
Articolo 117, paragrafo 3 |
Articolo 132, paragrafo 2 |
|
Articolo 117, paragrafo 4 |
Articolo 132, paragrafo 3 |
|
Articolo 118 |
Articolo 141 |
|
Articolo 119, paragrafo 1 |
Articolo 127, paragrafo 1 |
|
Articolo 119, paragrafo 2 |
Articolo 127, paragrafo 2 |
|
Articolo 119, paragrafo 3 |
Articolo 127, paragrafo 3 |
|
Articolo 120 |
Articolo 72 bis |
|
Articolo 121 |
Articolo 135 |
|
Articolo 122 |
Articolo 137 |
|
Articolo 123, paragrafo 1 |
Articolo 138, paragrafo 1 |
|
Articolo 123, paragrafo 2 |
Articolo 138, paragrafo 2, primo comma |
|
Articolo 124 |
Articolo 139 |
|
Articolo 125 |
Articolo 140 |
Articolo 2 |
Articolo 126 |
Articolo 142 |
|
Articolo 127 |
Articolo 143 |
|
Articolo 128 |
|
|
Articolo 129 |
|
|
Articolo 130 |
|
|
Articolo 131 |
|
|
Articolo 132 |
|
|
Articolo 133 |
|
|
Articolo 134 |
|
|
Articolo 135 |
|
|
Articolo 136 |
|
|
Articolo 137 |
|
|
Articolo 138 |
|
|
Articolo 139 |
|
|
Articolo 140 |
|
|
Articolo 141 |
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Articolo 142 |
|
|
Articolo 143 |
Articolo 144 |
|
Articolo 144, paragrafo 1 |
Articolo 122 bis, paragrafo 9 |
|
Articolo 144, paragrafo 2 |
Articolo 69, paragrafo 4 |
|
Articolo 144, paragrafo 3 |
Articolo 70, paragrafo 4 |
|
Articolo 145 |
Articolo 150, paragrafo 1 |
|
Articolo 146 |
Articolo 150, paragrafo 1 bis |
|
Articolo 147, paragrafo 1 |
Articolo 151, paragrafo 1 |
|
Articolo 147, paragrafo 2 |
Articolo 151, paragrafo 2 |
|
Articolo 148, paragrafo 1 |
Articolo 151 bis, paragrafo 3 |
|
Articolo 148, paragrafo 2 |
Articolo 151 bis, paragrafo 1 |
|
Articolo 148, paragrafo 3 |
Articolo 151 ter |
|
Articolo 148, paragrafo 4 |
Articolo 151 bis, paragrafo 2 |
|
Articolo 148, paragrafo 5 |
Articolo 151 quater |
|
Articolo 149 |
|
|
Articolo 150 |
|
|
Articolo 151 |
|
|
Articolo 152 |
Articolo 29 |
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Articolo 153 |
Articolo 30 |
|
Articolo 154 |
Articolo 33 |
|
Articolo 155 |
Articolo 40 |
|
Articolo 156 |
Articolo 41 |
|
Articolo 157 |
Articolo 42 |
|
Articolo 158 |
Articolo 42 bis |
|
Articolo 159 |
Articolo 43 |
|
Articolo 160 |
|
|
Articolo 161, paragrafo 1 |
Articolo 156, sesto comma |
|
Articolo 161, paragrafo 2 |
Articolo 156, quarto comma |
|
Articolo 161, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 161, paragrafo 4 |
|
|
Articolo 161, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 161, paragrafo 6 |
|
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Articolo 161, paragrafo 7 |
|
|
Articolo 161, paragrafo 8 |
|
|
Articolo 161, paragrafo 9 |
|
|
Articolo 162, paragrafo 1 |
|
|
Articolo 162, paragrafo 2 |
|
|
Articolo 162, paragrafo 3 |
|
|
Articolo 162, paragrafo 4 |
Articolo 157, paragrafo 1, terzo comma |
|
Articolo 162, paragrafo 5 |
|
|
Articolo 162, paragrafo 6 |
|
|
Articolo 163 |
Articolo 158 |
|
Articolo 164 |
Articolo 159 |
|
Articolo 165 |
Articolo 160 |
|
Allegato I |
Allegato I |
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( 1 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
( 2 ) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
( 3 ) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
( 5 ) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
( 6 ) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 64).
( 7 ) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 and (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
( 8 ) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 314, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
( 9 ) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
( 10 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.
( 11 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
( 12 ) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
( 13 ) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
( 14 ) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.
( 15 ) GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22.
( 16 ) Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.).
( 17 ) Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).
( 18 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).
( 19 ) Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).
( 20 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
( 21 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).