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Document 02013D0034-20221017

    Consolidated text: Decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/34(1)/2022-10-17

    02013D0034 — IT — 17.10.2022 — 007.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE 2013/34/PESC DEL CONSIGLIO

    del 17 gennaio 2013

    relativa a una missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)

    (GU L 014 del 18.1.2013, pag. 19)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DECISIONE 2013/729/PESC DEL CONSIGLIO del 9 dicembre 2013

      L 332

    18

    11.12.2013

     M2

    DECISIONE 2014/220/PESC DEL CONSIGLIO del 15 aprile 2014

      L 113

    27

    16.4.2014

     M3

    DECISIONE (PESC) 2016/446 DEL CONSIGLIO del 23 marzo 2016

      L 78

    74

    24.3.2016

    ►M4

    DECISIONE (UE) 2017/971 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2017

      L 146

    133

    9.6.2017

    ►M5

    DECISIONE (PESC) 2018/716 DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2018

      L 120

    8

    16.5.2018

    ►M6

    DECISIONE (PESC) 2020/434 DEL CONSIGLIO del 23 marzo 2020

      L 89

    1

    24.3.2020

    ►M7

    DECISIONE (PESC) 2022/1966 DEL CONSIGLIO del 17 ottobre 2022

      L 270

    82

    18.10.2022


    Rettificata da:

     C1

    Rettifica, GU L 116, 30.4.2016, pag.  39 (2016/446)




    ▼B

    DECISIONE 2013/34/PESC DEL CONSIGLIO

    del 17 gennaio 2013

    relativa a una missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)



    ▼M6

    Articolo 1

    Missione

    1.  
    L’Unione conduce una missione militare di formazione in Mali (EUTM Mali), al fine di contribuire al ripristino della capacità militare delle forze armate maliane (FAM) per consentire loro di condurre operazioni militari volte a ripristinare l’integrità territoriale maliana e ridurre la minaccia rappresentata dai gruppi terroristici, nonché di fornire consulenza militare alla forza congiunta del G5 Sahel e alle forze armate nazionali nei paesi del G5 Sahel. L’EUTM Mali non partecipa a operazioni di combattimento.
    2.  

    Gli obiettivi strategici dell’EUTM Mali sono:

    a) 

    contribuire a migliorare la capacità operativa delle FAM sotto il controllo delle legittime autorità civili del Mali;

    b) 

    sostenere il G5 Sahel rendendo operative la forza congiunta del G5 Sahel e le forze armate nazionali nei paesi del G5 Sahel.

    ▼M7

    3.  
    Ai fini dell'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera a), l'EUTM Mali fornisce alle FAM consulenza e istruzione militari, a meno che il CPS non decida di sospendere tali attività. Inoltre, se il CPS decide che le condizioni sono soddisfatte, l'EUTM Mali fornisce alle FAM formazione, ivi compresa la formazione pre-schieramento, e tutoraggio, attraverso l'accompagnamento non esecutivo fino al livello tattico, affinché l'EUTM Mali sia in grado di seguire le attività delle FAM e di monitorarne i risultati e il comportamento, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

    ▼M6

    4.  
    Ai fini dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera b), l’EUTM Mali fornisce alla forza congiunta del G5 Sahel e alle forze armate nazionali nei paesi del G5 Sahel consulenza, formazione e tutoraggio militari, attraverso l’accompagnamento non esecutivo fino al livello tattico.
    5.  
    L’EUTM Mali segue un approccio graduale e modulare per le attività al di fuori del Mali a sostegno del G5 Sahel.
    6.  
    Le attività dell’EUTM Mali sono condotte in stretto coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell’Unione, in linea con l’approccio integrato dell’UE, e con altri attori coinvolti nel sostegno alle FAM, in particolare le Nazioni Unite (ONU), l’operazione Barkhane e la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Ecowas) al fine di rafforzare la coerenza delle azioni, assicurare la prevenzione della conflittualità e ottimizzare in modo adeguato le risorse, nel debito rispetto del quadro istituzionale dell’Unione. Tali attività riceveranno il sostegno della cellula consultiva e di coordinamento regionale (RACC) dell’EUCAP Sahel Mali.

    ▼M7

    7.  
    L'EUTM Mali prosegue, con i mezzi e le capacità disponibili, attività mirate in Niger e Burkina Faso provenienti dal Mali nell'ambito del mandato esistente, tenendo pienamente conto del contesto politico e delle esigenze espresse dalle autorità, fino a quando non saranno attuate soluzioni specifiche per garantire la continuità e la permanenza delle operazioni.
    8.  
    L'EUTM Mali sostiene gli sforzi di comunicazione strategica intesi a promuovere i valori e l'azione dell'Unione e a denunciare le violazioni e gli abusi dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle forze straniere in Mali.

    ▼B

    Articolo 2

    Nomina del comandante della missione dell’UE

    ▼M4

    1.  
    Il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) è il comandante della missione EUTM Mali.
    2.  
    Il Brigadier generale Peter Devogelaere è nominato comandante della forza della missione dell'UE EUTM Mali.

    ▼B

    Articolo 3

    Designazione della sede del comando della missione

    ▼M4

    1.  
    L'MPCC è la struttura di comando e di controllo fissa a livello strategico militare al di fuori del teatro delle operazioni, responsabile della pianificazione e della condotta operative di EUTM Mali.
    2.  
    Il comando della forza della missione EUTM Mali ha sede in Mali e opera sotto il comando del comandante della forza della missione dell'UE.
    3.  
    Una cellula di sostegno del comando della forza della missione, situata a Bruxelles, è inclusa nell'MPCC fino al raggiungimento della piena capacità operativa da parte dell'MPCC.

    ▼M1

    Articolo 3 bis

    Cellula di progetto

    1.  
    EUTM Mali dispone di una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi al mandato della missione e a sostegno dei suoi obiettivi.
    2.  
    Fatto salvo il paragrafo 3, il comandante della missione dell’UE è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino le altre azioni di EUTM Mali in modo coerente In tal caso il comandante della missione dell’UE conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del comandante della missione dell’UE nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati.

    Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni del comandante della missione dell’UE nell'utilizzo dei fondi di tali Stati.

    3.  
    Il CPS approva l'accettazione dei contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.

    ▼B

    Articolo 4

    Pianificazione e avvio dell’EUTM Mali

    La decisione sull’avvio dell’EUTM Mali è adottata dal Consiglio previa approvazione del piano della missione e delle regole di ingaggio.

    Articolo 5

    Controllo politico e direzione strategica

    1.  
    Il CPS esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, il controllo politico e la direzione strategica dell’EUTM Mali. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38 TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, compresi il piano della missione e la catena di comando. Essa include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina dei ►M4  comandanti successivi della forza della missione dell'UE ◄ . Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell’EUTM Mali restano attribuite al Consiglio.
    2.  
    Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
    3.  
    Il CPS riceve periodicamente dal presidente del Comitato militare dell’UE (EUMC) relazioni sulla condotta dell’EUTM Mali. Il CPS può invitare alle sue riunioni ►M4  e il comandante della forza della missione dell'UE ◄ il comandante della missione dell’UE, ove opportuno.

    Articolo 6

    Direzione militare

    1.  
    L’EUMC sorveglia la corretta esecuzione dell’EUTM Mali condotta sotto la responsabilità del comandante della missione dell’UE.
    2.  
    L’EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante della missione dell’UE. Esso può invitare alle sue riunioni ►M4  e il comandante della forza della missione dell'UE ◄ il comandante della missione dell’UE, ove opportuno.
    3.  
    Il presidente dell’EUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante della missione dell’UE.

    Articolo 7

    Coerenza della risposta e del coordinamento dell’Unione

    1.  
    L’AR garantisce l’attuazione della presente decisione e ne assicura altresì la coerenza con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell’Unione.

    ▼M4

    2.  
    Fatta salva la catena di comando, il comandante della forza della missione dell'UE riceve orientamenti politici a livello locale dal rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel in coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione a Bamako.

    ▼B

    3.  
    L’EUTM Mali si coordina con la missione dell’Unione in ambito PSDC in Niger (EUCAP SAHEL Niger) per esplorare possibili sinergie.
    4.  
    L’EUTM Mali coordina le sue attività con le attività bilaterali degli Stati membri in Mali, nonché con altri attori internazionali nella regione, in particolare l’ONU, l’Unione africana (UA), l’Ecowas e attori bilaterali compresi gli Stati Uniti e il Canada, nonché con attori regionali chiave.

    Articolo 8

    Partecipazione di Stati terzi

    1.  
    Fatta salva l’autonomia decisionale dell’Unione e il suo quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all’EUTM Mali.
    2.  
    Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante della missione dell’UE ►M4  in consultazione con il comandante della forza della missione dell'UE, ◄ e dell’EUMC, le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti.
    3.  
    Le modalità particolareggiate relative alla partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218 TFUE. Quando l’Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle missioni di gestione delle crisi dell’Unione, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EUTM Mali.
    4.  
    Gli Stati terzi che forniscono un contributo militare significativo all’EUTM Mali hanno diritti e obblighi identici, in termini di gestione quotidiana dell’EUTM Mali, a quelli degli Stati membri che vi partecipano.
    5.  
    Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.

    Articolo 9

    Status del personale diretto dall’UE

    Lo status delle unità e del personale diretti dall’UE, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l’espletamento e il corretto svolgimento della missione, sono oggetto di un accordo concluso ai sensi dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218 TFUE.

    Articolo 10

    Disposizioni finanziarie

    1.  
    I costi comuni dell’EUTM Mali sono gestiti a norma della decisione 2011/871/PESC.

    ▼M5

    2.  
    L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUTM Mali per il periodo dal 19 maggio 2018 al 18 maggio 2020 è di 59 743 047,00  EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio ( 1 ) è pari allo 0 % e la percentuale dell'impegno di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari al 30 %.

    ▼M6

    3.  
    L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’EUTM Mali per il periodo dal 19 maggio 2020 al 18 maggio 2024 è di 133 711 059  EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari a 15 % in impegni e a 0 % in pagamenti.

    ▼B

    Articolo 11

    Comunicazione di informazioni

    1.  

    L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione dei bisogni dell’EUTM Mali, le informazioni classificate dell’UE, prodotte ai fini dell’EUTM Mali, a norma della decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE ( 2 ):

    a) 

    fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l’Unione e lo Stato terzo in questione; oppure

    b) 

    fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.

    2.  
    L’AR è altresì autorizzato a comunicare all’ONU e all’Ecowas, in funzione dei bisogni operativi dell’EUTM Mali, le informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell’EUTM Mali, a norma della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dell’ONU e dell’Ecowas.
    3.  
    Qualora insorgano necessità operative precise e immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini dell’EUTM Mali, a norma della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.
    4.  
    L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’EUTM Mali, coperti dall’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ( 3 ).
    5.  
    L’AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 4, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3 al personale del servizio europeo per l’azione esterna e/o al comandante della missione dell’UE ►M4  e/o al comandante della forza della missione dell'UE ◄ .

    Articolo 12

    Entrata in vigore e termine

    1.  
    La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

    ▼M6

    2.  
    Il mandato dell’EUTM Mali scade il 18 maggio 2024.

    ▼B

    3.  
    La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando della missione, conformemente alla pianificazione approvata per la conclusione dell’EUTM Mali e fatte salve le procedure relative alle attività di revisione e rendimento dei conti dell’EUTM Mali di cui alla decisione 2011/871/PESC.



    ( 1 ) Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39).

    ( 2 ) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

    ( 3 ) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).

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