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Document 02012R1025-20230709

    Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/2023-07-09

    Il testo consolidato potrebbe non includere le seguenti modifiche:

    Atto modificativo Tipo di modifica Suddivisione interessata Data di entrata in vigore
    32023R0988 modificato da articolo 11 paragrafo 1 13/12/2024
    32023R0988 modificato da articolo 11 paragrafo 3 13/12/2024
    32023R0988 modificato da articolo 10 paragrafo 7 13/12/2024
    32023R0988 modificato da articolo 11 paragrafo 2 13/12/2024

    02012R1025 — IT — 09.07.2023 — 002.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (UE) N. 1025/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 25 ottobre 2012

    sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    DIRETTIVA 2014/28/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014

      L 96

    1

    29.3.2014

    ►M2

    DIRETTIVA 2014/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014

      L 96

    45

    29.3.2014

     M3

    DIRETTIVA 2014/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014

      L 96

    107

    29.3.2014

    ►M4

    DIRETTIVA 2014/32/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014

      L 96

    149

    29.3.2014

    ►M5

    DIRETTIVA 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014

      L 96

    251

    29.3.2014

    ►M6

    DIRETTIVA 2014/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014

      L 96

    309

    29.3.2014

    ►M7

    DIRETTIVA (UE) 2015/1535 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 settembre 2015

      L 241

    1

    17.9.2015

    ►M8

    REGOLAMENTO (UE) 2022/2480 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2022

      L 323

    1

    19.12.2022




    ▼B

    REGOLAMENTO (UE) N. 1025/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 25 ottobre 2012

    sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la cooperazione tra le organizzazioni europee di normazione, gli organismi nazionali di normazione, gli Stati membri e la Commissione, l’elaborazione di norme europee e prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche dell’Unione, l’identificazione delle specifiche tecniche delle TIC cui è possibile fare riferimento, il finanziamento della normazione europea e la partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1) 

    «norma»: una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:

    a) 

    «norma internazionale»: una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;

    b) 

    «norma europea»: una norma adottata da un’organizzazione europea di normazione;

    c) 

    «norma armonizzata»: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell’applicazione della legislazione dell’Unione sull’armonizzazione;

    d) 

    «norma nazionale»: una norma adottata da un organismo di normazione nazionale;

    2) 

    «prodotto della normazione europea»: qualsiasi altra specifica tecnica, diversa dalle norme europee, adottata da un’organizzazione europea di normazione per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi;

    3) 

    «progetto di norma»: il documento contenente il testo delle specifiche tecniche relative a una determinata materia, predisposto ai fini dell’adozione secondo la procedura di normazione pertinente, quale risulta dai lavori preparatori e qual è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento;

    4) 

    «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema deve soddisfare e che stabilisce uno o più tra gli elementi seguenti:

    a) 

    le caratteristiche richieste di un prodotto, compresi i livelli di qualità, le prestazioni, l’interoperabilità, la protezione dell’ambiente, la salute, la sicurezza o le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità;

    b) 

    i metodi e i processi di produzione relativi ai prodotti agricoli quali definiti all’articolo 38, paragrafo 1, TFUE, ai prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali, così come i metodi e i processi di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un’incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

    c) 

    le caratteristiche richieste di un servizio, compresi i livelli di qualità, le prestazioni, l’interoperabilità, la protezione dell’ambiente, la salute o la sicurezza, comprese le prescrizioni applicabili al fornitore per quanto riguarda le informazioni da fornire al ricevente, secondo quanto specificato dall’articolo 22, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2006/123/CE;

    d) 

    i metodi e i criteri di valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione, secondo la definizione dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ( 1 ), in relazione alle loro caratteristiche essenziali;

    5) 

    «specifica tecnica delle TIC»: una specifica tecnica nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

    6) 

    «prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

    7) 

    «servizio»: qualsiasi attività economica non salariata, quale definita all’articolo 57 TFUE, fornita normalmente dietro retribuzione;

    8) 

    «organizzazione europea di normazione»: un’organizzazione elencata nell’allegato I;

    9) 

    «organismo internazionale di normazione»: l’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), la Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT);

    10) 

    «organismo nazionale di normazione»: un organismo notificato alla Commissione da uno Stato membro conformemente all’articolo 27 del presente regolamento.



    CAPO II

    TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI

    Articolo 3

    Trasparenza dei programmi di lavoro degli organismi di normazione

    1.  
    Ogni organizzazione europea di normazione e ogni organismo nazionale di normazione stabilisce il proprio programma di lavoro almeno una volta l’anno. Il programma di lavoro contiene informazioni sulle norme e sui prodotti della normazione europea che un’organizzazione europea di normazione o un organismo nazionale di normazione intende elaborare o modificare, che sta preparando o modificando e che ha adottato nel periodo del programma di lavoro precedente, a meno che non si tratti di recepimenti identici o equivalenti di norme internazionali o europee.
    2.  

    Il programma di lavoro indica, in relazione a ogni norma e prodotto della normazione europea:

    a) 

    l’oggetto;

    b) 

    la fase raggiunta nell’elaborazione delle norme e dei prodotti della normazione europea;

    c) 

    i riferimenti a eventuali norme internazionali sulle quali ci si è basati.

    3.  
    Ogni organizzazione europea di normazione e ogni organismo nazionale di normazione rende disponibile il suo programma di lavoro sul proprio sito web o su qualsiasi altro sito web disponibile al pubblico nonché diffonde un avviso relativo all’esistenza del programma di lavoro disponibile in una pubblicazione nazionale o, se del caso, europea sulle attività di normazione.
    4.  
    Al più tardi al momento della pubblicazione del programma di lavoro, ogni organizzazione europea di normazione e ogni organismo nazionale di normazione notifica l’esistenza del programma alle altre organizzazioni europee di normazione e agli organismi nazionali di normazione e alla Commissione. La Commissione rende disponibili tali informazioni agli Stati membri attraverso il comitato di cui all’articolo 22.
    5.  
    Gli organismi di normazione nazionali non si possono opporre a che un oggetto di normazione del loro programma di lavoro sia trattato a livello europeo secondo le norme definite dalle organizzazioni europee di normazione e non possono intraprendere alcuna azione che possa pregiudicare una decisione in merito.
    6.  
    Durante l’elaborazione di una norma armonizzata, o successivamente alla sua approvazione, gli organismi di normazione nazionali si astengono dall’intraprendere qualsiasi azione potenzialmente pregiudizievole per l’armonizzazione auspicata e, in particolare, si astengono dal pubblicare, in riferimento al settore in questione, una norma nazionale nuova o rivista non completamente in linea con una norma armonizzata esistente. A seguito della pubblicazione di una nuova norma armonizzata tutte le norme nazionali in contrasto con la stessa sono ritirate entro un termine ragionevole.

    Articolo 4

    Trasparenza delle norme

    1.  
    Ogni organizzazione europea di normazione e ogni organismo nazionale di normazione invia, almeno in forma elettronica, qualsiasi progetto di norma nazionale, di norma europea o di prodotto della normazione europea alle altre organizzazioni di normazione europee, agli organismi nazionali di normazione o alla Commissione, in seguito a una loro richiesta.
    2.  
    Ogni organizzazione di normazione europea e ogni organismo nazionale di normazione risponde entro tre mesi a eventuali osservazioni ricevute da qualsiasi altra organizzazione di normazione europea, da qualsiasi organismo nazionale di normazione o dalla Commissione in merito a qualsiasi progetto di cui al paragrafo 1 e ne tiene debitamente conto.
    3.  
    Quando un organismo di normazione nazionale riceve osservazioni che indicano che il progetto di norma avrebbe un impatto negativo sul mercato interno, consulta le organizzazioni europee di normazione e la Commissione prima di adottarla.
    4.  

    Gli organismi di normazione nazionali:

    a) 

    assicurano l’accesso ai progetti di norme nazionali in modo che tutte le parti interessate, in particolare quelle stabilite negli altri Stati membri, abbiano la possibilità di presentare osservazioni;

    b) 

    consentono agli altri organismi di normazione nazionali di partecipare passivamente o attivamente inviando un osservatore alle attività programmate.

    Articolo 5

    Partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea

    1.  

    Le organizzazioni europee di normazione incoraggiano e facilitano un’adeguata rappresentanza e un’effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, incluse le PMI, le organizzazioni ambientaliste e dei consumatori e le parti sociali alle proprie attività di normazione. In particolare esse incoraggiano e facilitano tale adeguata rappresentanza e effettiva partecipazione attraverso le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell’Unione in conformità con il presente regolamento, a livello di elaborazione delle politiche e nelle fasi seguenti dell’elaborazione di norme europee o di prodotti della normazione europea:

    a) 

    proposta e accettazione dei nuovi lavori;

    b) 

    discussione tecnica delle proposte;

    c) 

    presentazione di osservazioni sui progetti;

    d) 

    revisione delle norme europee o dei prodotti della normazione europea esistenti;

    e) 

    diffusione di informazioni e sensibilizzazione sulle norme europee o sui prodotti della normazione europea adottati.

    2.  
    Oltre a collaborare con le autorità di vigilanza del mercato negli Stati membri, le infrastrutture di ricerca della Commissione e le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell’Unione in conformità con il presente regolamento, le organizzazioni europee di normazione incoraggiano e facilitano un’adeguata rappresentanza, a livello tecnico, di imprese, centri di ricerca, di università e di altri soggetti giuridici nell’ambito delle attività di normazione riguardanti un settore emergente con implicazioni significative a livello strategico e per l’innovazione tecnica, qualora i soggetti giuridici in questione abbiano partecipato a progetti connessi a tale settore e finanziati dall’Unione nell’ambito di un programma quadro pluriennale per attività nel settore della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico, adottato ai sensi dell’articolo 182 TFUE.

    Articolo 6

    Accesso alle norme da parte delle PMI

    1.  

    Gli organismi di normazione nazionali incoraggiano e facilitano l’accesso delle PMI alle norme e ai processi di sviluppo delle stesse, al fine di conseguire un più alto livello di partecipazione al sistema di normazione, per esempio tramite:

    a) 

    l’individuazione, nel quadro dei rispettivi programmi di lavoro annuali, di progetti di normazione di particolare interesse per le PMI;

    b) 

    la concessione alle PMI dell’accesso alle attività di normazione senza obbligo di adesione a un organismo di normazione nazionale;

    c) 

    la concessione di un accesso gratuito o di tariffe speciali per partecipare alle attività di normazione;

    d) 

    la concessione dell’accesso gratuito ai progetti di norme;

    e) 

    la messa a disposizione gratuita di estratti di norme sui rispettivi siti Internet;

    f) 

    l’applicazione di tariffe speciali per la fornitura di norme o l’offerta di pacchetti di norme a prezzo ridotto.

    2.  
    Gli organismi di normazione nazionali si scambiano le migliori prassi finalizzate a incentivare la partecipazione delle PMI alle attività di normazione nonché ad aumentare e facilitare l’utilizzo delle norme da parte delle PMI.
    3.  
    Gli organismi di normazione nazionali trasmettono alle organizzazioni europee di normazione una relazione annuale concernente le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 e qualsiasi altro provvedimento posto in essere per migliorare le condizioni di uso delle norme da parte delle PMI e la partecipazione di queste ultime al processo di elaborazione delle norme. Gli organismi di normazione nazionali pubblicano tali relazioni sui propri siti web.

    Articolo 7

    Partecipazione delle autorità pubbliche alla normazione europea

    Gli Stati membri favoriscono, ove appropriato, la partecipazione delle autorità pubbliche, comprese le autorità di vigilanza del mercato, alle attività nazionali di normazione finalizzate all’elaborazione o alla revisione delle norme richieste dalla Commissione a norma dell’articolo 10.



    CAPO III

    NORME EUROPEE E PRODOTTI DELLA NORMAZIONE EUROPEA A SOSTEGNO DELLA LEGISLAZIONE E DELLE POLITICHE DELL’UNIONE

    Articolo 8

    Programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea

    1.  
    La Commissione adotta un programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea, che identifica le priorità strategiche in materia di normazione europea, tenendo conto delle strategie a lungo termine dell’Unione in materia di crescita. Esso indica le norme europee e i prodotti della normazione europea che la Commissione intende chiedere alle organizzazioni europee di normazione a norma dell’articolo 10.
    2.  
    Il programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea definisce gli obiettivi e le politiche specifici per le norme europee e per i prodotti della normazione europea che la Commissione intende chiedere alle organizzazioni europee di normazione conformemente all’articolo 10. Nei casi urgenti la Commissione può avanzare una richiesta senza annunciarla in anticipo.
    3.  
    Il programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea comprende altresì obiettivi per la dimensione internazionale della normazione europea, a sostegno della legislazione e delle politiche dell’Unione.
    4.  
    Il programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea è adottato dopo aver condotto un’ampia consultazione dei soggetti interessati, incluse le organizzazioni europee di normazione e le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell’Unione in conformità con il presente regolamento e gli Stati membri per mezzo del comitato di cui all’articolo 22 del presente regolamento.
    5.  
    Dopo la sua adozione, la Commissione rende il programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea disponibile sul proprio sito web.

    Articolo 9

    Cooperazione con le infrastrutture di ricerca

    Le infrastrutture di ricerca della Commissione contribuiscono all’elaborazione del programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea di cui all’articolo 8 e forniscono alle organizzazioni europee di normazione contributi scientifici, nei rispettivi ambiti di specializzazione, in modo da garantire che le norme europee tengano conto della competitività economica e di esigenze della società quali la sostenibilità ambientale e le istanze in materia di protezione e sicurezza.

    Articolo 10

    Richieste di normazione alle organizzazioni europee di normazione

    ▼M8

    1.  
    La Commissione può chiedere, entro i limiti delle competenze stabiliti nei trattati, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare una norma europea o un prodotto della normazione europea entro una determinata scadenza, purché l’organizzazione europea di normazione in questione ottemperi ai requisiti di cui al paragrafo 2 bis. Le norme europee e i prodotti della normazione europea sono determinati dal mercato, tengono conto dell’interesse pubblico e degli obiettivi politici chiaramente specificati nella richiesta della Commissione e sono fondati sul consenso. La Commissione stabilisce i requisiti relativi al contenuto che il documento deve rispettare e un termine per la sua adozione.

    ▼B

    2.  
    Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate conformemente alla procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 3, previa consultazione delle organizzazioni europee di normazione e delle organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell’Unione in conformità con il presente regolamento nonché del comitato istituito ai sensi della corrispondente legislazione dell’Unione, qualora tale comitato esista, o previe altre forme di consultazione di esperti del settore.

    ▼M8

    bis.  

    Fatti salvi altri pareri consultivi, ciascuna organizzazione europea di normazione garantisce che le seguenti decisioni relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea di cui al paragrafo 1 siano adottate esclusivamente dai rappresentanti degli organismi nazionali di normazione in seno all’organo decisionale competente di tale organizzazione:

    a) 

    le decisioni relative all’accettazione e al rifiuto delle richieste di normazione;

    b) 

    le decisioni relative all’accettazione dei nuovi lavori necessari per soddisfare la richiesta di normazione; e

    c) 

    le decisioni relative all’adozione, alla revisione e al ritiro di norme europee o di prodotti della normazione europea.

    ▼B

    3.  
    Entro un mese dalla richiesta, l’organizzazione di normazione europea pertinente comunica se accetta la richiesta di cui al paragrafo 1.
    4.  
    Qualora sia presentata una richiesta di finanziamento, entro due mesi dall’accettazione della richiesta di cui al paragrafo 3, la Commissione informa le organizzazioni europee di normazione pertinenti in merito alla concessione di una sovvenzione per l’elaborazione di una norma europea o di un prodotto della normazione europea.
    5.  
    Le organizzazioni europee di normazione informano la Commissione in merito alle attività svolte inerenti all’elaborazione dei documenti di cui al paragrafo 1. La Commissione valuta, insieme alle organizzazioni europee di normazione, la conformità dei documenti elaborati dalle organizzazioni di normazione europee con la sua richiesta iniziale.
    6.  
    Se una norma armonizzata soddisfa le prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabilite nella corrispondente legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione, la Commissione pubblica senza indugio un riferimento di tale norma armonizzata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o tramite altri mezzi conformemente alle condizioni stabilite nell’atto corrispondente della legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione.

    Articolo 11

    Obiezioni formali alle norme armonizzate

    1.  

    Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritenga che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni cui intende riferirsi e che sono stabilite dalla pertinente legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione, esso ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata e la Commissione, previa consultazione del comitato istituito dalla corrispondente legislazione dell’Unione in materia di armonizzazione, laddove esista, o previe altre forme di consultazione di esperti del settore, decide di:

    a) 

    pubblicare, di non pubblicare o di pubblicare con limitazioni i riferimenti alla norma armonizzata in questione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

    b) 

    mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare i riferimenti alla norma armonizzata in questione nella o dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    2.  
    La Commissione pubblica sul proprio sito web le informazioni relative alle norme armonizzate che sono state oggetto della decisione di cui al paragrafo 1.
    3.  
    La Commissione informa l’organizzazione di normazione europea interessata della decisione di cui al paragrafo 1 e, all’occorrenza, richiede la revisione delle norme armonizzate in questione.
    4.  
    La decisione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, è adottata secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 22, paragrafo 2.
    5.  
    La decisione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è adottata secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

    Articolo 12

    Comunicazione alle organizzazioni dei soggetti interessati

    La Commissione istituisce un sistema di comunicazione per tutte i soggetti interessati, incluse le organizzazioni europee di normazione e le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono il finanziamento dell’Unione in conformità con il presente regolamento, al fine di garantire un’idonea consultazione e l’adeguatezza al mercato prima di:

    a) 

    adottare il programma di lavoro annuale dell’Unione per la normazione europea di cui all’articolo 8, paragrafo 1;

    b) 

    approvare le richieste di normazione di cui all’articolo 10;

    c) 

    adottare una decisione in merito alle obiezioni formali a norme armonizzate, secondo quanto indicato all’articolo 11, paragrafo 1;

    d) 

    adottare una decisione in merito all’identificazione delle specifiche tecniche delle TIC di cui all’articolo 13;

    e) 

    adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 20.



    CAPO IV

    SPECIFICHE TECNICHE DELLE TIC

    Articolo 13

    Identificazione delle specifiche tecniche delle TIC ammissibili per riferimento

    1.  
    La Commissione, di propria iniziativa o su proposta di uno Stato membro, può decidere di identificare le specifiche tecniche delle TIC che non sono norme nazionali, europee o internazionali, ma che rispettano le prescrizioni di cui all’allegato II, cui è possibile fare riferimento in primo luogo per consentire l’interoperabilità in materia di appalti pubblici.
    2.  
    La Commissione, su proposta di uno Stato membro o di propria iniziativa, quando una specifica tecnica delle TIC identificata ai sensi del paragrafo 1 è modificata, ritirata o non rispetta più le prescrizioni di cui all’allegato II, può decidere di modificare la specifica tecnica delle TIC o di ritirare l’identificazione.
    3.  
    Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottate previa consultazione della piattaforma multilaterale europea sulla normazione delle TIC, che comprende le organizzazioni europee di normazione, gli Stati membri e i soggetti interessati, e previa consultazione del comitato istituito dalla corrispondente legislazione dell’Unione, laddove esiste, o previe altre forme di consultazione di esperti del settore, qualora tale comitato non esista.

    Articolo 14

    Impiego delle specifiche tecniche delle TIC negli appalti pubblici

    Le specifiche tecniche delle TIC di cui all’articolo 13 del presente regolamento costituiscono specifiche tecniche comuni a norma delle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE, e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.



    CAPO V

    FINANZIAMENTO DELLA NORMAZIONE EUROPEA

    Articolo 15

    Finanziamento delle organizzazioni di normazione da parte dell’Unione

    1.  

    Il finanziamento da parte dell’Unione può essere concesso alle organizzazioni europee di normazione per le seguenti attività di normazione:

    a) 

    elaborazione e revisione di norme europee o prodotti della normazione europea necessari e adeguati a sostenere la legislazione e le politiche dell’Unione;

    b) 

    verifica della qualità e della conformità alla corrispondente legislazione e alle politiche dell’Unione delle norme europee o dei prodotti della normazione europea;

    c) 

    svolgimento di attività preliminari o accessorie in relazione alla normazione europea, compresi gli studi, le attività di cooperazione, compresa la cooperazione internazionale, i seminari, le valutazioni, le analisi comparative, le attività di ricerca, i lavori di laboratorio, le prove interlaboratorio, le attività di valutazione della conformità e le misure volte a garantire che i tempi di elaborazione e revisione delle norme europee o dei prodotti della normazione europea siano ridotti lasciando impregiudicati i principi fondatori, in particolare i principi di apertura, qualità, trasparenza e consenso fra tutti i soggetti interessati;

    d) 

    attività delle segreterie centrali delle organizzazioni europee di normazione, compresa la concezione delle politiche, il coordinamento delle attività di normazione, la realizzazione di attività tecniche e la fornitura di informazioni alle parti interessate;

    e) 

    traduzione di norme europee o prodotti della normazione europea impiegati a sostegno della legislazione e delle politiche dell’Unione, verso lingue ufficiali dell’Unione diverse dalle lingue di lavoro delle organizzazioni europee di normazione oppure, in casi debitamente giustificati, verso lingue diverse dalle lingue ufficiali dell’Unione;

    f) 

    redazione di materiale informativo destinato a spiegare, interpretare e semplificare le norme europee o i prodotti della normazione europea, compresa l’elaborazione di guide degli utenti, estratti di norme, informazioni sulle migliori prassi e azioni di sensibilizzazione, strategie e programmi di formazione;

    g) 

    attività finalizzate alla realizzazione di programmi di assistenza tecnica e cooperazione con paesi terzi, promozione e valorizzazione del sistema europeo di normazione e delle norme europee e dei prodotti della normazione europea presso le parti interessate nell’Unione e a livello internazionale.

    2.  

    Il finanziamento da parte dell’Unione può anche essere concesso a:

    a) 

    organismi di normazione nazionali per le attività di normazione di cui al paragrafo 1, che essi svolgono congiuntamente con le organizzazioni europee di normazione;

    b) 

    altri organismi incaricati di contribuire alle attività di cui al paragrafo 1, lettera a), o svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere c) e g), in collaborazione con le organizzazioni europee di normazione.

    Articolo 16

    Finanziamento di altre organizzazioni europee da parte dell’Unione

    Il finanziamento da parte dell’Unione può essere concesso alle organizzazioni europee dei soggetti interessati che rispondano ai criteri stabiliti nell’allegato III del presente regolamento per le seguenti attività:

    a) 

    il funzionamento di tali organizzazioni e delle loro attività inerenti alla normazione europea e internazionale, compresa la realizzazione delle attività tecniche e la fornitura di informazioni ai membri e alle altre parti interessate;

    b) 

    la fornitura di consulenza giuridica e tecnica, compresi gli studi, in relazione alla valutazione della necessità e all’elaborazione di norme europee e di prodotti della normazione europea e la formazioni di esperti;

    c) 

    la partecipazione alle attività tecniche relative all’elaborazione e alla revisione di norme europee o prodotti della normazione europea necessari e adeguati a sostenere la legislazione e le politiche dell’Unione;

    d) 

    la promozione delle norme europee e dei prodotti della normazione europea e le informazioni sulle norme e sul loro impiego alle parti interessate, incluse le PMI e i consumatori.

    Articolo 17

    Modalità di finanziamento

    1.  

    Il finanziamento dell’Unione è concesso sotto forma di:

    a) 

    sovvenzioni senza invito a presentare proposte, oppure contratti successivi a procedure di appalti pubblici, a:

    i) 

    organizzazioni europee di normazione e organismi di normazione nazionali, per svolgere le attività di cui all’articolo 15, paragrafo 1;

    ii) 

    organismi identificati da un atto di base, ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, per svolgere, in collaborazione con le organizzazioni europee di normazione, le attività di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento;

    b) 

    sovvenzioni in seguito a un invito a presentare proposte, oppure contratti successivi a procedure di appalti pubblici, ad altri organismi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), per:

    i) 

    contribuire allo sviluppo e alla revisione delle norme europee o dei prodotti della normazione europea di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a);

    ii) 

    svolgere le attività preliminari o accessorie di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c);

    iii) 

    svolgere le attività di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera g).

    c) 

    sovvenzioni in seguito a un invito a presentare proposte alle organizzazioni europee dei soggetti interessati che rispondano ai criteri stabiliti nell’allegato III del presente regolamento per svolgere le attività di cui all’articolo 16.

    2.  

    Le attività degli organismi di cui al paragrafo 1 possono essere finanziate mediante:

    a) 

    sovvenzioni per azioni;

    b) 

    sovvenzioni di funzionamento per le organizzazioni europee di normazione e per le organizzazioni europee dei soggetti interessati che rispondano ai criteri stabiliti nell’allegato III del presente regolamento, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In caso di rinnovo, le sovvenzioni di funzionamento non diminuiscono automaticamente.

    3.  
    La Commissione stabilisce le modalità di finanziamento di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché gli importi e, se del caso, le percentuali massime di finanziamento per tipo di attività.
    4.  

    Eccetto in casi debitamente giustificati, le sovvenzioni concesse per le attività di normazione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), assumono la forma di importi forfettari e, per le attività di normazione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), sono versati non appena sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a) 

    le norme europee o i prodotti della normazione europea richiesti dalla Commissione a norma dell’articolo 10, sono adottati o riveduti entro un periodo che non supera quello specificato nella richiesta indicati in tale articolo;

    b) 

    le PMI, le organizzazioni dei consumatori nonché i soggetti interessati alla tutela dell’ambiente e le parti sociali interessate sono adeguatamente rappresentate e possono partecipare alle attività di normazione europea, secondo quanto indicato all’articolo 5, paragrafo 1.

    5.  
    Gli obiettivi comuni di cooperazione e le condizioni amministrative e finanziarie relative alle sovvenzioni destinate alle organizzazioni europee di normazione e alle organizzazioni europee dei soggetti interessati che rispondano ai criteri stabiliti nell’allegato III del presente regolamento sono definiti negli accordi-quadro di partenariato tra la Commissione e tali organizzazioni di normazione e di soggetti interessati, conformemente ai regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 e (CE, Euratom) n. 2342/2002. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della conclusione di tali accordi.

    Articolo 18

    Gestione

    Gli stanziamenti stabiliti dall’autorità di bilancio per il finanziamento delle attività di normazione possono coprire anche le spese amministrative riguardanti le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, revisione e valutazione direttamente necessarie all’attuazione degli articoli 15, 16 e 17, inclusi studi, riunioni, attività d’informazione e pubblicazione, spese connesse alle reti informatiche per lo scambio d’informazioni nonché qualsiasi altra spesa per l’assistenza amministrativa e tecnica alla quale la Commissione può ricorrere per le attività di normazione.

    Articolo 19

    Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

    1.  
    In sede di attuazione delle attività finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE) n. 1073/1999.
    2.  
    Relativamente alle attività dell’Unione finanziate a norma del presente regolamento, per irregolarità definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, si intende qualsiasi violazione di una disposizione di diritto dell’Unione o qualsiasi inadempimento contrattuale derivante da un’azione o omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio, attraverso una spesa indebita, al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti.
    3.  
    Gli accordi e i contratti derivanti dal presente regolamento prevedono il monitoraggio e il controllo finanziario da parte della Commissione o dei rappresentanti da essa autorizzati nonché le revisioni da parte della Corte dei conti europea, che all’occorrenza possono essere condotti sul posto.



    CAPO VI

    ATTI DELEGATI, COMITATO E RENDICONTAZIONE

    Articolo 20

    Atti delegati

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 riguardo alle modifiche degli allegati, al fine di:

    a) 

    aggiornare l’elenco delle organizzazioni europee di normazione di cui all’allegato I per tenere conto dei cambiamenti di denominazione o di struttura degli stessi;

    b) 

    adeguare i criteri per le organizzazioni europee dei soggetti interessati stabiliti nell’allegato III del presente regolamento a ulteriori sviluppi relativi alla loro natura di organizzazioni senza scopo di lucro e alla loro rappresentatività. Tali adeguamenti non comportano la creazione di nuovi criteri né la soppressione di criteri esistenti o di categorie di organizzazioni.

    Articolo 21

    Esercizio della delega

    1.  
    Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
    2.  
    Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
    3.  
    La delega di potere di cui all’articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
    4.  
    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
    5.  
    L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 22

    Procedura di comitato

    1.  
    La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
    2.  
    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
    3.  
    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
    4.  
    Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richiedano.

    Articolo 23

    Cooperazione del comitato con le organizzazioni di normazione e dei soggetti interessati

    Il comitato di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lavora in cooperazione con le organizzazioni europee di normazione e le organizzazioni europee dei soggetti interessati ammissibili al finanziamento dell’Unione in conformità con il presente regolamento.

    Articolo 24

    Relazioni

    1.  

    Le organizzazioni europee di normazione inviano una relazione annuale sull’attuazione del presente regolamento alla Commissione. La relazione contiene informazioni dettagliate sugli elementi seguenti:

    a) 

    applicazione degli articoli 4, 5, 10, 15 e 17;

    b) 

    rappresentanza delle PMI, delle organizzazioni ambientaliste e dei consumatori e delle parti sociali interessate negli organismi di normazione nazionali;

    c) 

    rappresentanza delle PMI sulla base delle relazioni annuali di cui all’articolo 6, paragrafo 3;

    d) 

    uso delle TIC nel sistema di normazione;

    e) 

    cooperazione tra gli organismi di normazione nazionali e le organizzazioni di normazione europee.

    2.  
    Le organizzazioni europee dei soggetti interessati che hanno ricevuto finanziamenti dall’Unione a norma del presente regolamento inviano una relazione annuale sulle loro attività alla Commissione. La relazione contiene in particolare informazioni dettagliate sui membri di tali organizzazioni e sulle attività di cui all’articolo 16.
    3.  
    Entro il 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione contiene un’analisi delle relazioni annuali di cui ai paragrafi 1 e 2, una valutazione della pertinenza delle attività di normazione finanziate dall’Unione alla luce delle esigenze della legislazione e delle politiche dell’Unione nonché una valutazione delle nuove possibili misure atte a semplificare il finanziamento della normazione europea e a ridurre gli oneri amministrativi per le organizzazioni europee di normazione.

    Articolo 25

    Revisione

    Entro 2 gennaio 2015 la Commissione valuta l’impatto della procedura stabilita all’articolo 10 del presente regolamento relativa al termine per la presentazione di richieste di normazione. La Commissione trasmette le sue conclusioni in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Ove opportuno, tale relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.



    CAPO VII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 26

    Modifiche

    1.  

    Sono soppresse le seguenti disposizioni:

    a) 

    l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 89/686/CEE;

    ▼M1 —————

    ▼M6 —————

    ▼B

    d) 

    l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/25/CE;

    e) 

    l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 95/16/CE;

    f) 

    l’articolo 6 della direttiva 97/23/CE;

    ▼M4 —————

    ▼B

    h) 

    l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2007/23/CE;

    ▼M5 —————

    ▼M2 —————

    ▼B

    I riferimenti alle disposizioni abrogate si intendono fatti all’articolo 11 del presente regolamento.

    ▼M7 —————

    ▼B

    Articolo 27

    Organismi nazionali di normazione

    Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai loro organismi di normazione.

    La Commissione pubblica un elenco degli organismi nazionali di normazione e gli eventuali aggiornamenti di tale elenco nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 28

    Disposizioni transitorie

    Negli atti dell’Unione che conferiscono una presunzione di conformità ai requisiti fondamentali attraverso l’applicazione di norme armonizzate adottate a norma della direttiva 98/34/CE, i riferimenti alla direttiva 98/34/CE si intendono fatti al presente regolamento, ad eccezione dei riferimenti al comitato istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE concernente i regolamenti tecnici.

    Se in un atto dell’Unione è contemplata una procedura di obiezione a norme armonizzate, l’articolo 11 del presente regolamento non si applica a tale atto.

    Articolo 29

    Abrogazione

    La decisione n. 1673/2006/CE e la decisione n. 87/95/CEE sono abrogate.

    I riferimenti alle decisioni abrogate si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV del presente regolamento.

    Articolo 30

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    ORGANIZZAZIONI EUROPEE DI NORMAZIONE

    1.

    CEN — Comitato europeo di normazione

    2.

    Cenelec — Comitato europeo di normazione elettrotecnica

    3.

    ETSI — Istituto europeo per le norme di telecomunicazione




    ALLEGATO II

    PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’IDENTIFICAZIONE DI SPECIFICHE TECNICHE DELLE TIC

    1. Le specifiche tecniche sono state accettate dal mercato e la loro applicazione non ostacola l’interoperabilità con l’applicazione delle norme europee o internazionali esistenti. L’accettazione da parte del mercato può essere dimostrata avvalendosi di esempi operativi di attuazioni conformi da parte di vari venditori.

    2. Le specifiche tecniche sono coerenti in quanto non contrastano con le norme europee, ossia coprono settori nei quali l’adozione di nuove norme europee non è prevista entro un termine ragionevole, nei quali le norme europee non sono state accolte dal mercato o nei quali tali norme sono diventate obsolete, e nei quali la trasposizione delle specifiche tecniche in prodotti della normazione europea non è prevista per un periodo di tempo ragionevole.

    3. Le specifiche tecniche sono state elaborate da un’organizzazione senza scopo di lucro e si tratta di un ordine professionale, un’associazione industriale o commerciale o qualsiasi altra organizzazione associativa che, nel suo ambito di specializzazione, elabora specifiche tecniche delle TIC e che non è un’organizzazione europea di standardizzazione o un organismo di normazione nazionale o internazionale, attraverso processi che soddisfano i criteri seguenti:

    a) 

    apertura:

    le specifiche tecniche sono state elaborate sulla base di un processo decisionale aperto, accessibile a tutte le parti interessate sul mercato o sui mercati sui quali ha effetto tali specifiche tecniche;

    b) 

    consenso:

    il processo decisionale è stato collaborativo e basato sul consenso e non ha favorito nessun particolare soggetto interessato. Per consenso si intende un accordo generale, caratterizzato dall’assenza di un’opposizione forte su questioni sostanziali da parte di una componente importante degli interessi in questione e da un processo che prevede di tenere conto dei pareri di tutti gli interessati e di riconciliare eventuali argomentazioni contrastanti. Il consenso non implica l’unanimità;

    c) 

    trasparenza:

    i) 

    tutte le informazioni relative alle discussioni tecniche e al processo decisionale sono state archiviate e identificate;

    ii) 

    le informazioni relative a nuove attività di normazione sono state pubblicamente e ampiamente diffuse attraverso mezzi adeguati e accessibili;

    iii) 

    la partecipazione di tutte le categorie pertinenti di parti interessate è stata perseguita come obiettivo atto a garantire l’equilibrio;

    iv) 

    le osservazioni delle parti interessate sono state esaminate e sono state fornite risposte.

    4. Le specifiche tecniche devono soddisfare le seguenti condizioni:

    a) 

    manutenzione: il sostegno e la manutenzione permanenti delle specifiche pubblicate sono garantiti a lungo termine;

    b) 

    disponibilità: le specifiche sono disponibili al pubblico a fini di attuazione e impiego a condizioni ragionevoli (anche a un costo ragionevole o gratuitamente);

    c) 

    i diritti di proprietà intellettuale essenziali per l’attuazione delle specifiche sono concessi tramite licenza ai richiedenti, su base (equa) ragionevole e non discriminatoria, inclusa, a discrezione del titolare del diritto di proprietà intellettuale, la concessione in licenza gratuita;

    d) 

    pertinenza:

    i) 

    le specifiche sono efficaci e pertinenti;

    ii) 

    le specifiche devono soddisfare esigenze del mercato e prescrizioni regolamentari;

    e) 

    neutralità e stabilità:

    i) 

    ogniqualvolta possibile, le specifiche si orientano ai risultati piuttosto che basarsi sulla progettazione o sulle caratteristiche descrittive;

    ii) 

    le specifiche non provocano distorsioni sul mercato, né limitano le possibilità, per chi le applica, di sviluppare la concorrenza e l’innovazione basate su di esse;

    iii) 

    le specifiche si basano su sviluppi scientifici e tecnologici avanzati;

    f) 

    qualità:

    i) 

    la qualità e il livello di dettaglio sono sufficienti a consentire l’elaborazione di una serie di applicazioni di prodotti e servizi interoperabili in concorrenza tra loro;

    ii) 

    le interfacce normalizzate non sono nascoste o controllate da nessun altro se non dalle organizzazioni che hanno adottate le specifiche tecniche.




    ALLEGATO III

    ORGANIZZAZIONI EUROPEE DI SOGGETTI INTERESSATI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE

    1. Un’organizzazione europea che rappresenta le PMI nelle attività di normazione europea che:

    a) 

    è non governativa e senza scopo di lucro,

    b) 

    ha quali suoi obiettivi e attività statutari rappresentare gli interessi delle PMI nel processo di normazione a livello europeo, nel sensibilizzare le PMI sulla normazione e nell’incoraggiarle a partecipare al processo di normazione;

    c) 

    ha ricevuto un mandato dalle organizzazioni senza scopo di lucro che rappresentano le PMI in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi delle PMI nel processo di normazione a livello europeo.

    2. Un’organizzazione europea che rappresenta i consumatori nelle attività di normazione europea che:

    a) 

    è non governativa, senza scopo di lucro, esente da conflitti d’interesse di origine industriale, commerciale e professionale o da altri conflitti d’interesse;

    b) 

    ha quali suoi obiettivi e attività statutari rappresentare gli interessi dei consumatori nel processo di normazione a livello europeo;

    c) 

    ha ricevuto un mandato dalle organizzazioni nazionali senza scopo di lucro che rappresentano i consumatori in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi dei consumatori nel processo di normazione a livello europeo.

    3. Si definisce organizzazione europea di soggetti interessati un’organizzazione europea che rappresenta gli interessi ambientali nelle attività di normazione europea e che:

    a) 

    è non governativa, senza scopo di lucro, esente da conflitti d’interesse di origine industriale, commerciale e professionale o da altri conflitti d’interesse;

    b) 

    ha quali suoi obiettivi e attività statutari rappresentare gli interessi ambientali nel processo di normazione a livello europeo;

    c) 

    ha ricevuto un mandato dalle organizzazioni nazionali per l’ambiente senza scopo di lucro in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi ambientali nel processo di normazione a livello europeo.

    4. Un’organizzazione europea che rappresenta gli interessi sociali nelle attività di normazione europea che:

    a) 

    è non governativa, senza scopo di lucro, esente da conflitti d’interesse di origine industriale, commerciale e professionale o da altri conflitti d’interesse;

    b) 

    ha quali suoi obiettivi e attività statutari rappresentare gli interessi sociali nel processo di normazione a livello europeo;

    c) 

    ha ricevuto un mandato dalle organizzazioni nazionali senza scopo di lucro in ambito sociale in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare gli interessi sociali nel processo di normazione a livello europeo.




    ALLEGATO IV



    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Direttiva 98/34/CE

    Presente regolamento

    Articolo 1, paragrafo 1, punto 6

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 1, paragrafo 1, punto 7

    Articolo 1, paragrafo 1, punto 8

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 1, paragrafo 1, punto 9

    Articolo 2, paragrafo 8

    Articolo 1, paragrafo 1, punto 10

    Articolo 2, paragrafo 10

    Articolo 2, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 1

    Articolo 2, paragrafo 2

    Articolo 3, paragrafo 2

    Articolo 2, paragrafo 3

    Articolo 3, paragrafi 3 e 4

    Articolo 2, paragrafo 4

    Articolo 27

    Articolo 2, paragrafo 5

    Articolo 20, lettera a)

    Articolo 3

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafi 3 e 5 e articolo 4, paragrafo 4

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 6, paragrafo 3, primo trattino

    Articolo 6, paragrafo 4, lettera a)

    Articolo 20, lettera a)

    Articolo 6, paragrafo 4, lettera b)

    Articolo 6, paragrafo 4, lettera e)

    Articolo 10, paragrafo 2

    Allegato I

    Allegato I

    Allegato II

    Articolo 27

    Decisione n. 1673/2006/CE

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articoli 2 e 3

    Articolo 15

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 17

    Articolo 6, paragrafo 1

    Articolo 18

    Articolo 6, paragrafo 2

    Articolo 24, paragrafo 3

    Articolo 7

    Articolo 19

    Decisione 87/95/CEE

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 13

    Articolo 4

    Articolo 8

    Articolo 5

    Articolo 14

    Articolo 6

    Articolo 7

    Articolo 8

    Articolo 24 paragrafo 3

    Articolo 9



    ( 1 ) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

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