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Document 02012R0511-20151116

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) n . 511/2012 della Commissione del 15 giugno 2012 relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/511/2015-11-16

2012R0511 — IT — 16.11.2015 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 511/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2012

relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(GU L 156 dell'16.6.2012, pag. 39)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2000 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2015

  L 292

4

10.11.2015




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 511/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2012

relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l'articolo 126 sexies, paragrafo 2, lettere b) e c), e l'articolo 185 septies, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La parte II, titolo II, capo II, sezione II bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, aggiunta dal regolamento (UE) n. 261/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), contiene norme concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(2)

Gli articoli 126 bis e 126 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabiliscono le norme relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nonché delle organizzazioni interprofessionali. Conformemente a detti articoli gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione in merito alle decisioni di concessione, rifiuto o revoca del riconoscimento. Per preparare la relazione al Consiglio e al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1234/2007, è necessario disporre di informazioni riguardanti il numero di organismi riconosciuti, le loro dimensioni in termini di volumi di latte crudo prodotti dai loro membri e, se del caso, le ragioni del rifiuto o della revoca del riconoscimento.

(3)

L'articolo 126 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce le norme applicabili alla negoziazione di contratti per la consegna di latte crudo. Conformemente a detto articolo, le organizzazioni di produttori e gli Stati membri sono tenuti ad effettuare comunicazioni.

(4)

L'articolo 126 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le norme da essi adottate per regolare l'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

(5)

Ai sensi dell'articolo 185 septies del regolamento (CE) n. 1234/2007, se decidono che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o che i primi acquirenti devono presentare un'offerta scritta di contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione le norme da essi adottate per quanto riguarda le relazioni contrattuali.

(6)

È opportuno stabilire norme uniformi per quanto riguarda il contenuto di tali notifiche e la data entro cui devono essere presentate.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

1.  Entro il 31 marzo di ogni anno, con riguardo alle decisioni adottate nel corso del precedente anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione, a norma dell'articolo 126 bis, paragrafo 4, lettera d), e dell'articolo 126 ter, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le seguenti informazioni:

a) il numero di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute (di seguito "associazioni") e organizzazioni interprofessionali cui essi hanno concesso il riconoscimento e, se del caso, i volumi annui di latte crudo commercializzabili prodotti dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni;

b) il numero di domande di riconoscimento presentate da organizzazioni di produttori, associazioni e organizzazioni interprofessionali che essi hanno respinto, con una sintesi delle motivazioni di tale rifiuto;

c) il numero di organizzazioni di produttori, associazioni e organizzazioni interprofessionali riconosciute cui essi hanno revocato il riconoscimento, con una sintesi delle motivazione di tale revoca;

▼M1

d) il numero totale di organizzazioni di produttori, associazioni e organizzazioni interprofessionali che risultano riconosciute alla fine dell'anno civile precedente.

▼B

2.  Se una notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), riguarda un'organizzazione di produttori o un'associazione transnazionale, la notifica indica, se del caso, i volumi annui di latte crudo commercializzabili prodotti dai membri per Stato membro.

Articolo 2

1.  Le notifiche dei volumi di latte crudo oggetto di trattative contrattuali di cui all'articolo 126 quater, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono presentate all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri

a) in cui ha luogo la produzione di latte crudo e,

b) se si tratta di un paese diverso, in cui ha luogo la consegna a un trasformatore o un collettore.

2.  Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono presentate prima dell'avvio delle trattative e indicano il volume di produzione stimato dall'organizzazione di produttori o dall'associazione che formerà oggetto della trattativa nonché il periodo previsto di consegna di tale volume di latte crudo.

3.  Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascuna organizzazione di produttori o associazione comunica, oltre alla notifica di cui al paragrafo 1, il volume di latte crudo, per Stato membro di produzione, che è stato effettivamente consegnato nell'ambito dei contratti negoziati dall'organizzazione di produttori nell'anno civile precedente.

Articolo 3

1.  Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione, a norma dell'articolo 126 quater, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le seguenti informazioni:

▼M1

a) il volume totale di latte crudo per Stato membro di produzione consegnato nel loro territorio nell'ambito di contratti negoziati dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni riconosciute in conformità dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) nell'anno civile precedente, quale notificato alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento, con indicazione del numero di organizzazioni di produttori e associazioni e dei rispettivi volumi consegnati;

▼B

b) il numero di casi in cui le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno deciso che una determinata trattativa dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo in conformità dell'articolo 126 quater, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e una breve sintesi di tali decisioni.

2.  Se le notifiche ricevute ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento riguardano trattative cui partecipa più di uno Stato membro, gli Stati membri, ai fini dell'articolo 126 quater, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni necessarie per consentirle di valutare se vi è esclusione della concorrenza o se vengono gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo.

Articolo 4

1.  Le notifiche ai sensi dell'articolo 126 quinquies, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1234/2007 contengono le norme adottate dagli Stati membri per regolare l'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, nonché una nota di sintesi indicante:

a) la denominazione del formaggio;

b) il nome e il tipo di organizzazione che chiede la regolazione dell'offerta;

c) i mezzi scelti per regolare l'offerta;

d) la data di entrata in vigore delle norme;

e) il periodo di applicazione delle norme.

2.  Se abrogano le suddette norme prima della fine del periodo di cui al paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri ne informano la Commissione.

Articolo 5

Le notifiche di cui all'articolo 185 septies, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007 contengono le norme adottate dagli Stati membri per quanto riguarda i contratti di cui all'articolo 185 septies, paragrafo 1, nonché una nota di sintesi indicante:

a) se lo Stato membro ha deciso che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore devono formare oggetto di un contratto scritto tra le parti e, in caso affermativo, quale fase o quali fasi della consegna devono formare oggetto di tali contratti se la consegna è effettuata da uno o più collettori, nonché, se del caso, la durata minima dei contratti scritti;

b) se lo Stato membro ha deciso che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore, nonché, se del caso, la durata minima del contratto che deve figurare nell'offerta.

▼M1

Articolo 5 bis

Le comunicazioni di cui al presente regolamento, tranne quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ( 4 ).

▼B

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

( 2 ) GU L 94 del 30.3.2012, pag. 38.

( 3 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

( 4 ) Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

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