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Document 02009L0073-20190523
Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE
02009L0073 — IT — 23.05.2019 — 002.002
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DIRETTIVA 2009/73/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 |
L 328 |
1 |
21.12.2018 |
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L 117 |
1 |
3.5.2019 |
Rettificata da:
DIRETTIVA 2009/73/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2009
relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi.
2. Le norme stabilite dalla presente direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
«impresa di gas naturale»: ogni persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: produzione, trasporto, distribuzione, fornitura, acquisto o stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, e che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici e/o di manutenzione legati a queste funzioni;
«rete di gasdotti a monte»: ogni gasdotto o rete di gasdotti gestiti e/o costruiti quale parte di un impianto di produzione di petrolio o gas, oppure utilizzati per trasportare gas naturale da uno o più di tali impianti fino ad un impianto o terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero di approdo;
«trasporto»: il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete che comprende soprattutto gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti «a monte» e diversa dalla parte dei gasdotti ad alta pressione utilizzati principalmente nell’ambito della distribuzione locale del gas naturale, ad esclusione della fornitura;
«gestore del sistema di trasporto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas;
«distribuzione»: il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per le consegne ai clienti, ad esclusione della fornitura;
«gestore del sistema di distribuzione»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas;
«fornitura»: la vendita, compresa la rivendita, di gas naturale, compreso il GNL, ai clienti;
«impresa fornitrice»: ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni di fornitura;
«impianto di stoccaggio»: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un’impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
«gestore dell’impianto di stoccaggio»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio;
«impianto GNL»: un terminale utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale o l’importazione, o lo scarico e la rigassificazione di GNL, e comprendente servizi ausiliari e uno stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto ma non comprendente le parti dei terminali GNL utilizzati per lo stoccaggio;
«gestore del sistema GNL»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell’importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL;
«sistema»: reti di trasporto, reti di distribuzione, impianti di GNL e/o impianti di stoccaggio di proprietà e/o gestiti da un’impresa di gas naturale, compresi il linepack e i relativi impianti che forniscono servizi ausiliari nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto, alla distribuzione e al GNL;
«servizi ausiliari»: tutti i servizi necessari per l’accesso e il funzionamento delle reti di trasporto, delle reti di distribuzione, degli impianti di GNL e/o degli impianti di stoccaggio, compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l’iniezione di gas inerti, ad esclusione degli impianti usati solamente dai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
«linepack»: lo stoccaggio di gas mediante compressione nelle reti di trasporto e di distribuzione del gas, ad esclusione degli impianti riservati ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
«sistema interconnesso»: un complesso di sistemi tra loro collegati;
«interconnettore»: un gasdotto di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri allo scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri o un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;
«linea diretta»: un gasdotto per il gas naturale complementare al sistema interconnesso;
«impresa di gas naturale integrata»: un’impresa integrata verticalmente o orizzontalmente;
«impresa verticalmente integrata»: un’impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l’impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, GNL o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di gas naturale;
«impresa orizzontalmente integrata»: un’impresa che svolge almeno una delle funzioni di produzione, trasporto, distribuzione, fornitura o stoccaggio di gas naturale, nonché un’altra attività che non rientra nel settore del gas;
«impresa collegata»: un’impresa collegata come definita all’articolo 41 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 44, paragrafo 2, lettera g) ( *1 ) del trattato e relativa ai conti consolidati ( 1 ), e/o un’impresa associata come definita all’articolo 33, paragrafo 1 di detta direttiva, e/o un’impresa appartenente agli stessi soci;
«utente del sistema»: una persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema;
«cliente»: un cliente grossista o finale di gas naturale o un’impresa di gas naturale che acquista gas naturale;
«cliente civile»: un cliente che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico;
«cliente non civile»: un cliente che acquista gas naturale non destinato al proprio uso domestico;
«cliente finale»: un cliente che acquista gas naturale per uso proprio;
«cliente idoneo»: un cliente che è libero di acquistare gas naturale dal fornitore di propria scelta, ai sensi dell’articolo 37;
«cliente grossista»: una persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita all’interno o all’esterno del sistema in cui è stabilita;
«programmazione a lungo termine»: la programmazione, in un’ottica a lungo termine, della capacità di fornitura e di trasporto delle imprese di gas naturale al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema, garantire la diversificazione delle fonti ed assicurare la fornitura ai clienti;
«mercato emergente»: uno Stato membro in cui la prima fornitura commerciale del primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale è stata effettuata da non oltre dieci anni;
«sicurezza»: la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale e la sicurezza tecnica;
«nuova infrastruttura»: un’infrastruttura non completata entro il 4 agosto 2003,
«contratto di fornitura di gas»: un contratto di fornitura di gas naturale ad esclusione degli strumenti derivati sul gas;
«strumenti derivati sul gas»: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 2 ), collegato al gas naturale;
«controllo»: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa, in particolare attraverso:
diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa;
diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un’impresa.
CAPO II
NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE
Articolo 3
Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori
1. Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas naturale concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.
2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell’ambiente, compresa l’efficienza energetica, l’energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle imprese di gas naturale della Comunità parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell’approvvigionamento, di efficienza energetica e di gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e degli obiettivi relativi all’energia da fonti rinnovabili di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l’accesso al sistema.
3. Gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione. In questo contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile che può riferirsi alla povertà energetica e, tra l’altro, al divieto di interruzione delle forniture a tali clienti in momenti critici. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti e gli obblighi relativi ai clienti vulnerabili. In particolare, essi adottano misure adeguate per la tutela dei clienti finali nelle zone isolate che sono allacciati al sistema del gas. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati al sistema del gas. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano facilmente cambiare di fatto fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili queste misure comprendono quelle che figurano nell’allegato I.
4. Gli Stati membri adottano misure adeguate, ad esempio formulando piani di azione nazionali in materia energetica, fornendo le prestazioni dei sistemi di sicurezza sociale volte a garantire il necessario approvvigionamento di gas ai clienti vulnerabili o fornendo un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica, al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, compreso nel contesto più ampio di povertà. Tali misure non pregiudicano l’effettiva apertura del mercato di cui all’articolo 37 è il funzionamento del mercato e sono notificate alla Commissione, se del caso, in conformità del paragrafo 11 del presente articolo. Detta notifica non comprende le misure adottate nell’ambito del sistema di sicurezza sociale generale.
5. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti allacciati alla rete del gas abbiano il diritto di essere riforniti di gas naturale da un fornitore, ove questi lo accetti, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore è registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme applicabili in materia di scambi e bilanciamento e fatti salvi i requisiti in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. A tale riguardo, gli Stati membri adottano ogni misura necessaria affinché le procedure amministrative non costituiscano un ostacolo nei confronti delle imprese di fornitura già registrate in un altro Stato membro.
6. Gli Stati membri provvedono affinché:
qualora un cliente, nel rispetto delle condizioni contrattuali, intenda cambiare fornitore, l’operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre settimane; e
i clienti abbiano il diritto di ricevere tutti i pertinenti dati di consumo.
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i diritti di cui alle lettere a) e b) del primo comma siano riconosciuti a tutti i clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o il tempo.
7. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale della tutela ambientale, comprese eventualmente misure per combattere il cambiamento climatico, e della sicurezza dell’approvvigionamento. In particolare queste misure possono comprendere la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e la costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione.
8. Allo scopo di promuovere l’efficienza energetica, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia disposto in tal senso, l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ raccomandano vivamente che le imprese di gas naturale ottimizzino l’utilizzo del gas naturale, ad esempio fornendo servizi di gestione dell’energia, sviluppando formule tariffarie innovative o introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti.
9. Gli Stati membri garantiscono che siano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di risoluzione delle controversie di cui dispongono in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far capo a sportelli generali di informazione dei consumatori.
Gli Stati membri garantiscono che sia predisposto un meccanismo indipendente come un Mediatore dell’energia o un organismo dei consumatori al fine di assicurare un trattamento efficiente dei reclami e della risoluzione stragiudiziale delle controversie.
10. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dell’articolo 4 in materia di distribuzione nella misura in cui la loro applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese di gas naturale nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l’altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell’articolo 86 del trattato.
11. Nell’attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell’ambiente, ed in merito ai possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che esse richiedano o meno una deroga alla presente direttiva.
12. La Commissione elabora, in consultazione con i soggetti interessati, tra cui gli Stati membri, le autorità nazionali di ►C1 regolazione ◄ , le organizzazioni dei consumatori e le imprese di gas naturale una lista di controllo per i consumatori di energia chiara e concisa contenente informazioni pratiche sui loro diritti. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di gas naturale o i gestori dei sistemi di distribuzione, in cooperazione con l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ , adottino le necessarie misure per fornire a tutti i loro clienti una copia della lista di controllo per i consumatori di energia e garantiscono che essa sia resa pubblicamente disponibile.
Articolo 4
Procedura di autorizzazione
1. Nei casi in cui è richiesta un’autorizzazione (ad esempio licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di impianti di gas naturale, gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate rilasciano autorizzazioni per la costruzione e/o la gestione di tali impianti, gasdotti e apparecchiature connesse nel loro territorio, a norma dei paragrafi da 2 a 4. Gli Stati membri o le autorità competenti da essi designate possono inoltre rilasciare sulla stessa base autorizzazioni per la fornitura di gas naturale e per clienti grossisti.
2. Gli Stati membri che hanno un sistema di autorizzazioni stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori cui deve attenersi un’impresa che chiede un’autorizzazione per costruire e/o gestire impianti di gas naturale, ovvero un’autorizzazione a fornire gas naturale. I criteri e le procedure non discriminatori per il rilascio di autorizzazioni sono resi pubblici. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di autorizzazione degli impianti, dei gasdotti e delle apparecchiature connesse tengano conto, se del caso, dell’importanza del progetto per il mercato interno del gas naturale.
3. Gli Stati membri assicurano che i motivi di un eventuale rifiuto di rilasciare l’autorizzazione siano obiettivi e non discriminatori e siano comunicati al richiedente. Le ragioni di tale rifiuto sono comunicate alla Commissione per informazione. Gli Stati membri stabiliscono una procedura che consenta al richiedente di ricorrere avverso tale rifiuto.
4. Per lo sviluppo delle zone nelle quali la fornitura è iniziata di recente e per un’efficiente gestione in generale, e fatto salvo l’articolo 38, gli Stati membri possono rifiutare di rilasciare un’ulteriore autorizzazione per la costruzione e la gestione di reti di gasdotti di distribuzione in una determinata zona quando in detta zona siano stati costruiti tali reti di gasdotti, o se ne proponga la costruzione, e qualora la capacità esistente o proposta non sia saturata.
▼M1 —————
Articolo 6
Solidarietà regionale
1. Per proteggere la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale del mercato interno, gli Stati membri collaborano alla promozione della solidarietà regionale e bilaterale.
2. Tale cooperazione riguarda situazioni che comportano o che possono comportare, nel breve termine, una grave perturbazione dell’approvvigionamento che colpisce uno Stato membro. Essa comprende:
il coordinamento delle misure di emergenza nazionali di cui all’articolo 8 della direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale ( 3 );
l’individuazione e, se del caso, lo sviluppo o l’ammodernamento delle interconnessioni delle reti di energia elettrica e di gas naturale; e
le condizioni e le modalità pratiche dell’assistenza reciproca.
3. La Commissione e gli altri Stati membri sono tenuti informati di tale cooperazione.
4. La Commissione può adottare orientamenti per la cooperazione regionale in uno spirito di solidarietà. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 3.
Articolo 7
Promozione della cooperazione regionale
1. Gli Stati membri e le ►C1 autorità di regolazione ◄ cooperano tra di loro per l’integrazione dei mercati nazionali ad uno o più livelli regionali, quale primo passo verso un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare le ►C1 autorità di regolazione ◄ , qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri promuovono e facilitano la cooperazione dei gestori dei sistemi di trasporto a livello regionale, anche su questioni transnazionali, allo scopo di creare un mercato interno del gas naturale competitivo, favoriscono la coerenza del loro quadro legislativo, regolamentare e tecnico e agevolano l’integrazione dei sistemi isolati che formano «isole del gas» che permangono nella Comunità. Lo spazio geografico coperto da questa cooperazione regionale include la cooperazione nelle aree geografiche definite a norma dell’articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009. Tale cooperazione può inoltre coprire altre aree geografiche.
2. L’Agenzia coopera con le autorità nazionali di ►C1 regolazione ◄ e con i gestori dei sistemi di trasporto per garantire la compatibilità delle regolamentazioni tra le regioni, allo scopo di creare un mercato interno competitivo del gas naturale. Qualora ritenga necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, l’Agenzia formula idonee raccomandazioni.
3. Gli Stati membri assicurano, mediante l’applicazione della presente direttiva, che i gestori dei sistemi di trasporto dispongano di uno o più sistemi integrati a livello regionale relativi a due o più Stati membri per l’assegnazione della capacità e per il controllo della sicurezza della rete.
4. In caso di partecipazione di gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati a un’impresa comune istituita per attuare tale cooperazione, l’impresa comune stabilisce e attua un programma di adempimenti contenente le misure da adottare per escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Tale programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere l’obiettivo di escludere comportamenti discriminatori e anticoncorrenziali. Esso è soggetto all’approvazione dell’Agenzia. La conformità al programma è controllata in modo indipendente dai responsabili della conformità dei gestori di sistemi di trasporto verticalmente integrati.
Articolo 8
Norme tecniche
Le ►C1 autorità di regolazione ◄ , qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri provvedono affinché siano definiti i criteri tecnici di sicurezza e siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema di impianti di GNL, agli impianti di stoccaggio, ad altri sistemi di trasporto e distribuzione e alle linee dirette. Tali norme garantiscono l’interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. L’Agenzia può formulare se del caso idonee raccomandazioni in materia di compatibilità di tali norme. Tali norme sono notificate alla Commissione, a norma dell’articolo 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai Servizi della Società dell’Informazione ( 4 ).
CAPO III
TRASPORTO, STOCCAGGIO E GNL
Articolo 9
Separazione dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di trasporto
1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 3 marzo 2012.
ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasporto agisca in qualità di gestore del sistema di trasporto;
la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:
ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto; oppure
ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto e a esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo o diritti su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura;
la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa all’interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti sull’attività di produzione o l’attività di fornitura; e
la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un’impresa, sia all’interno di un’impresa che svolge l’attività di produzione o l’attività di fornitura che all’interno di un gestore di sistemi di trasporto o di un sistema di trasporto.
2. I diritti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) comprendono, in particolare:
il potere di esercitare diritti di voto;
il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; oppure
la detenzione di una quota di maggioranza.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la nozione di «impresa che esercita attività di produzione o attività di fornitura» include quella di «impresa che esercita attività di generazione e/o fornitura» ai sensi della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica ( 5 ), e le espressioni «gestore di sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» includono le nozioni di «gestore del sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» ai sensi di tale direttiva.
4. Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione al paragrafo 1, lettera b) e lettera c) fino al 3 marzo 2013, a condizione che i gestori dei sistemi di trasporto non facciano parte di un’impresa verticalmente integrata.
5. L’obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo si presume rispettato qualora due o più imprese proprietarie di sistemi di trasporto abbiano costituito un’impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasporto in due o più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasporto. Nessun’altra impresa può partecipare all’impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente ai sensi dell’articolo 14 come gestore di sistema indipendente o come gestore di trasporto indipendente ai fini del capitolo IV.
6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, qualora la persona di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d) sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistemi di trasporto o su un sistema di trasporto, da una parte, e su un’impresa che svolge la funzione di produzione o la funzione di fornitura, dall’altra, non sono ritenute essere la stessa persona o le stesse persone.
7. Gli Stati membri provvedono affinché né le informazioni commercialmente sensibili di cui all’articolo 16 acquisite da un gestore di sistema di trasporto che ha fatto parte di un’impresa verticalmente integrata, né il personale di tale gestore vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di produzione o attività di fornitura.
8. Ove al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1. Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, ove al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto appartiene a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1.
In tal caso, lo Stato membro interessato:
designa un gestore di sistema indipendente a norma dell’articolo 14, oppure
si conforma alle disposizioni del capitolo IV.
9. Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni del capo IV, lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo.
Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo, tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto appartiene a un'impresa verticalmente integrata ed esiste un dispositivo che assicura una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto rispetto alle disposizioni del capo IV, detto Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo.
10. Un’impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistemi di trasporto a norma del paragrafo 9 del presente articolo, è certificata secondo le procedure di cui all’articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009, ai cui sensi la Commissione verifica che il dispositivo esistente assicuri chiaramente, rispetto alle disposizioni del capitolo IV, una più effettiva indipendenza del gestore del sistema di trasporto.
11. Alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasporto non deve in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi al paragrafo 1.
12. Le imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura non possono in nessun caso, né direttamente né indirettamente, assumere il controllo o esercitare diritti su gestori di sistemi di trasporto separati in Stati membri che applicano il paragrafo 1.
Articolo 10
Designazione e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto
1. Un’impresa, prima di essere approvata e designata come gestore di sistemi di trasporto, è certificata secondo le procedure di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009.
2. Le imprese proprietarie di un sistema di trasporto che sono state certificate dall’autorità nazionale di ►C1 regolazione ◄ come imprese che hanno rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 9, secondo la procedura di certificazione, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasporto. La designazione dei gestori di sistemi di trasporto è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. I gestori di sistemi di trasporto notificano all’ ►C1 autorità di regolazione ◄ tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 9.
4. Le ►C1 autorità di regolazione ◄ vigilano in permanenza sull’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 9 da parte dei gestori dei sistemi di trasporto. Al fine di assicurare tale rispetto esse avviano una procedura di certificazione:
quando ricevono notifica dal gestore del sistema di trasporto a norma del paragrafo 3;
di loro iniziativa quando vengono a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell’influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasporto rischia di concretare una violazione dell’articolo 9, ovvero quando hanno motivo di ritenere che tale violazione si sia già verificata; oppure
su richiesta motivata della Commissione.
5. Le ►C1 autorità di regolazione ◄ adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasporto entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine, la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄ acquista efficacia soltanto dopo che si è conclusa la procedura di cui al paragrafo 6.
6. L’ ►C1 autorità di regolazione ◄ notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita di certificazione del gestore del sistema di trasporto, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. La Commissione decide secondo la procedura di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009.
7. Le ►C1 autorità di regolazione ◄ e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto ed alle imprese che esercitano attività di produzione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.
8. Le ►C1 autorità di regolazione ◄ e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.
Articolo 11
Certificazione in relazione ai paesi terzi
1. Qualora la certificazione sia richiesta da un proprietario del sistema di trasporto o da un gestore del sistema di trasporto che sia controllato da una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi, l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ lo notifica alla Commissione.
L’ ►C1 autorità di regolazione ◄ notifica inoltre senza indugio alla Commissione qualsiasi circostanza che abbia come risultato l’acquisizione del controllo di un sistema di trasporto o di un gestore del sistema di trasporto da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.
2. Il gestore dei sistemi di trasporto notifica all’ ►C1 autorità di regolazione ◄ qualsiasi circostanza che abbia come risultato l’acquisizione del controllo del sistema di trasporto o del gestore del sistema di trasporto da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi.
3. L’ ►C1 autorità di regolazione ◄ adotta un progetto di decisione relativa alla certificazione di un gestore del sistema di trasporto entro quattro mesi a decorrere dalla data di notifica effettuata dal gestore stesso. Essa rifiuta la certificazione se non è stato dimostrato:
che l’entità interessata ottempera alle prescrizioni di cui all’articolo 9; e
all’ ►C1 autorità di regolazione ◄ o ad un’altra autorità competente designata dallo Stato membro, che il rilascio della certificazione non metterà a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dello Stato membro e della Comunità. Nell’esaminare la questione l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ o l’altra autorità competente a tal fine designata tiene conto:
dei diritti e obblighi della Comunità in relazione a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento energetico;
dei diritti e obblighi dello Stato membro in relazione a tale paese terzo che discendono da accordi conclusi con esso, nella misura in cui sono conformi al diritto comunitario; e
di altre circostanze specifiche del caso e del paese interessato.
4. L’ ►C1 autorità di regolazione ◄ notifica senza indugio la propria decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.
5. Gli Stati membri prevedono che, prima che l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ adotti una decisione relativa alla certificazione, detta autorità e/o l’autorità competente designata di cui al paragrafo 3, lettera b), chieda un parere della Commissione sul se:
l’entità interessata ottemperi alle prescrizioni di cui all’articolo 9; e
il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità.
6. La Commissione esamina la richiesta di cui al paragrafo 5 non appena la riceve. Entro un periodo di due mesi dalla ricezione della richiesta, essa comunica il proprio parere all’autorità nazionale di ►C1 regolazione ◄ oppure all’autorità competente designata, se la richiesta è stata presentata da quest’ultima.
Nell’elaborare il parere, la Commissione può chiedere i pareri dell’Agenzia, dello Stato membro in questione e delle parti interessate. Nel caso in cui la Commissione avanzi una tale richiesta, il periodo di due mesi può essere prorogato di due mesi.
In assenza di parere della Commissione entro il periodo di cui al primo e secondo comma, si considera che tale istituzione non sollevi obiezioni avverso la decisione dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄ .
7. Nel valutare se il controllo da parte di una o più persone di un paese terzo o di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell’approvvigionamento energetico della Comunità, la Commissione tiene conto:
delle circostanze specifiche del caso e del paese terzo o dei paesi terzi interessati, e
dei diritti e degli obblighi della Comunità in relazione a tale paese terzo o a tali paesi terzi che discendono dal diritto internazionale, incluso un accordo concluso con uno o più paesi terzi di cui la Comunità è parte e che tratta le questioni della sicurezza dell’approvvigionamento.
8. L’autorità nazionale di ►C1 regolazione ◄ dispone di un termine di due mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, per adottare la decisione definitiva relativa alla certificazione. Nell’adottare la decisione definitiva, l’autorità nazionale di ►C1 regolazione ◄ tiene nella massima considerazione il parere della Commissione. In ogni caso gli Stati membri hanno il diritto di rifiutare il rilascio della certificazione se questo mette a rischio la sicurezza del loro approvvigionamento energetico o la sicurezza dell’approvvigionamento energetico di un altro Stato membro. Se lo Stato membro ha designato un’altra autorità competente per la valutazione di cui al paragrafo 3, lettera b), può esigere che l’autorità nazionale di ►C1 regolazione ◄ adotti la decisione definitiva conformemente alla valutazione di detta autorità competente. La decisione definitiva dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄ e il parere della Commissione sono pubblicati insieme. Qualora la decisione definitiva differisca dal parere della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce e rende pubblici, unitamente a detta decisione, la motivazione della stessa.
9. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di esercitare controlli legali nazionali per tutelare i legittimi interessi di pubblica sicurezza in conformità con il diritto comunitario.
10. La Commissione può adottare orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell’applicazione del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 3.
11. Il presente articolo, tranne il paragrafo 3, lettera a), si applica anche agli Stati membri soggetti a deroga ai sensi dell’articolo 49.
Articolo 12
Designazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio e GNL
Gli Stati membri designano o impongono alle imprese del settore del gas naturale che possiedono impianti di stoccaggio o GNL di designare, per un periodo di tempo stabilito dagli Stati membri, e tenendo conto degli aspetti di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori dei sistemi di stoccaggio e GNL.
Articolo 13
Compiti dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL
1. Il gestore del sistema di trasporto, stoccaggio e/o GNL è tenuto a:
gestire, mantenere e sviluppare, a condizioni economicamente accettabili, impianti sicuri, affidabili ed efficienti di trasporto, stoccaggio e/o GNL, per garantire un mercato aperto, nel dovuto rispetto dell’ambiente, predisponendo mezzi adeguati a rispondere agli obblighi di servizio;
astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di imprese ad esso collegate;
fornire al gestore di ogni altro sistema di trasporto, stoccaggio o GNL e/o di ogni altro sistema di distribuzione informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso; e
fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.
2. Ogni gestore del sistema di trasporto costruisce sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l’infrastruttura europea di trasporto accogliendo tutte le richieste di capacità economicamente ragionevoli e tecnicamente fattibili e tenendo conto della sicurezza degli approvvigionamenti del gas.
3. Le regole di bilanciamento del sistema di gas naturale, adottate dai gestori del sistema di trasporto di gas, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori del sistema di trasporto, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, secondo una metodologia compatibile con l’articolo 41, paragrafo 6, e sono oggetto di pubblicazione.
4. Le ►C1 autorità di regolazione ◄ , qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri possono imporre ai gestori del sistema di trasporto il rispetto di norme minime per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresa la capacità di interconnessione.
5. I gestori del sistema di trasporto acquisiscono l’energia utilizzata per l’adempimento delle proprie funzioni secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato.
Articolo 14
Gestore di sistemi indipendente
1. Se al 3 settembre 2009 il sistema di trasporto apparteneva a un'impresa verticalmente integrata, uno Stato membro può decidere di non applicare l'articolo 9, paragrafo 1, e designare un gestore di sistemi indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto.
Per quanto concerne la parte del sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo, tra il confine dello Stato membro in questione e il primo punto di connessione con la rete di tale Stato membro, se al 23 maggio 2019 il sistema di trasporto appartiene a un'impresa verticalmente integrata, detto Stato membro può decidere di non applicare l'articolo 9, paragrafo 1, e designare un gestore di sistemi indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasporto.
La designazione di un gestore di sistemi indipendente è soggetta all'approvazione della Commissione.
2. Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:
il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, lettere b), c) e d);
il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche, materiali ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all’articolo 13;
il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete controllato dall’ ►C1 autorità di regolazione ◄ ;
il proprietario del sistema di trasporto ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 5. A tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l’impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente; e
Il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n. 715/2009, anche in ordine alla cooperazione con i gestori dei sistemi di trasporto a livello europeo e regionale.
3. Le imprese che sono state certificate dall’ ►C1 autorità di regolazione ◄ in quanto conformi alle disposizioni di cui all’articolo 11 e paragrafo 2, sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori di sistemi indipendenti. Si applica il procedimento di certificazione di cui all’articolo 10 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 o all’articolo 11 della presente direttiva.
4. Ogni gestore di sistemi indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell’accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l’accesso e dei corrispettivi della congestione, del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasporto, nonché della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l’adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare il sistema di trasmissione il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione (compresa la procedura di autorizzazione), della costruzione e dell’entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine il gestore di sistema indipendente agisce in qualità di gestore di sistema di trasporto secondo le disposizioni del presente capitolo. Il proprietario del sistema di trasporto non è responsabile della concessione né della gestione dell’accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.
5. Se è stato designato un gestore di sistemi indipendente, il proprietario del sistema di trasporto deve:
fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistemi indipendente nell’espletamento dei suoi compiti e, in particolare, fornirgli tutte le informazioni pertinenti;
finanziare gli investimenti decisi dal gestore di sistemi indipendente e approvati dall’ ►C1 autorità di regolazione ◄ , ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento all’uopo necessari sono soggetti all’approvazione dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄ . Prima di tale approvazione, quest’ultima consulta il proprietario del sistema di trasporto e altre parti interessate;
garantirle la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all’esercizio delle attività del gestore di sistemi indipendente; e
fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l’assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore di sistemi indipendente.
6. In stretta cooperazione con l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ , l’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l’osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 5.
Articolo 15
Separazione dei proprietari dei sistemi di trasporto e dei gestori dei sistemi di stoccaggio
1. Qualora sia stato nominato un gestore di sistemi indipendente, un proprietario del sistema di trasporto e un gestore del sistema di stoccaggio che fanno parte di un’impresa verticalmente integrata sono indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse al trasporto, alla distribuzione e allo stoccaggio.
Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti di stoccaggio che sono necessari, per ragioni tecniche e/o economiche, per assicurare un accesso efficiente al sistema per l’approvvigionamento dei clienti a norma dell’articolo 33.
2. Per garantire l’indipendenza del proprietario del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:
i responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio non devono far parte di strutture dell’impresa del settore del gas integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione e fornitura di gas naturale;
devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell’impresa proprietaria del sistema di trasporto e del gestore del sistema di stoccaggio siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
il gestore dei sistemi di stoccaggio è dotato di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese di gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. Ciò non osta all’esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti, disciplinata indirettamente ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 6, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di stoccaggio e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; e
il proprietario del sistema di trasporto e il gestore del sistema di stoccaggio predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. La persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all’ ►C1 autorità di regolazione ◄ una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata.
3. La Commissione può adottare orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza del paragrafo 2 del presente articolo da parte del proprietario del sistema di trasporto o del gestore del sistema di stoccaggio. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 3.
Articolo 16
Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasporto
1. Fatto salvo l’articolo 30 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasporto, di stoccaggio e/o di GNL e ciascun proprietario di sistema di trasporto mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio. In particolare non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti dell’impresa, salvo che ciò risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni, lo Stato membro deve assicurare che il proprietario del sistema di trasporto, compreso, nel caso del gestore di un sistema combinato, il gestore del sistema di distribuzione, e la restante parte dell’impresa non utilizzino servizi comuni, quali servizi legali comuni, ad eccezione delle funzioni meramente amministrative o dei servizi informatici.
2. Nell’ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio e/o di GNL di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l’accesso al sistema.
3. Le informazioni necessarie per un’effettiva concorrenza e l’efficiente funzionamento del mercato sono rese pubbliche. Tale obbligo non pregiudica la tutela delle informazioni commercialmente sensibili.
CAPO IV
GESTORE DI TRASPORTO INDIPENDENTE
Articolo 17
Beni, apparecchiature, personale e identità
1. I gestori dei sistemi di trasporto sono dotati di tutte le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva e per svolgere l’attività di trasporto di gas, in particolare:
i beni necessari per l’attività di trasporto di gas, compresa la rete di trasporto, sono proprietà del gestore del sistema di trasporto;
il personale necessario per l’attività di trasporto di gas, compresa l’effettuazione di tutti i compiti dell’impresa, è assunto dal gestore del sistema di trasporto;
il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell’impresa verticalmente integrata sono vietati. Un gestore del sistema di trasporto può, tuttavia, fornire servizi all’impresa verticalmente integrata a condizione che:
la fornitura di tali servizi non operi una discriminazione tra gli utenti del sistema, sia a disposizione di tutti gli utenti del sistema secondo le stesse modalità e condizioni e non limiti, distorca o impedisca la concorrenza in materia di generazione o fornitura; e
le modalità e condizioni della fornitura di tali servizi siano approvate dall’ ►C1 autorità di regolazione ◄ ;
fatte salve le decisioni dell’organo di sorveglianza a norma dell’articolo 20, le opportune risorse finanziarie per progetti d’investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti sono messe a disposizione del gestore del sistema di trasporto a tempo debito dall’impresa verticalmente integrata a seguito di una richiesta appropriata del gestore del sistema di trasporto.
2. L’attività di trasporto di gas include almeno i seguenti compiti oltre a quelli elencati nell’articolo 13:
la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto e i contatti con i terzi e con le ►C1 autorità di regolazione ◄ ;
la rappresentanza del gestore del sistema di trasporto nell’ambito della Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST del gas);
la concessione e la gestione dell’accesso a terzi in modo non discriminatorio tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema;
la riscossione di tutti i corrispettivi collegati al sistema di trasporto, compresi corrispettivi per l’accesso, oneri di bilanciamento per servizi ausiliari quali il trattamento del gas, l’acquisto di servizi (costi di bilanciamento, energia per compensare le perdite);
la gestione, la manutenzione e lo sviluppo di un sistema di trasporto sicuro, efficiente ed economico dal punto di vista dei costi;
la programmazione degli investimenti per assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
la costituzione di appropriate imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasporto, borse dell’energia ed altri attori interessati, perseguendo gli obiettivo di sviluppare la creazione di mercati regionali o agevolare il processo di liberalizzazione; e
tutti i servizi all’impresa, compresi i servizi giuridici, la contabilità e i servizi TI.
3. I gestori dei sistemi di trasporto sono organizzati in una forma giuridica contemplata all’articolo 1 della direttiva 68/151/CEE del Consiglio ( 6 ).
4. Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto, per quanto riguarda l’identità dell’impresa, la politica di comunicazione e di marchio nonché i locali, di creare confusione circa l’identità distinta dell’impresa verticalmente integrata o di una parte di essa.
5. Al gestore del sistema di trasporto è fatto divieto di condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell’impresa verticalmente integrata e di utilizzare gli stessi consulenti o contraenti esterni per sistemi e attrezzature informatici e sistemi di accesso di sicurezza.
6. I conti dei gestori dei sistemi di trasporto sono controllati da un revisore contabile diverso da quello che controlla l’impresa verticalmente integrata o parte di essa.
Articolo 18
Indipendenza del gestore del sistema di trasporto
1. Fatte salve le decisioni dell’organo di vigilanza ai sensi dell’articolo 20, il gestore del sistema di trasporto dispone:
di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall’impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasporto; e
del potere di riunire fondi sul mercato dei capitali in particolare mediante un prestito o un aumento di capitale.
2. Il gestore del sistema di trasporto opera in ogni momento in modo da assicurarsi la disponibilità delle risorse necessarie per svolgere l’attività di trasporto in maniera corretta ed efficiente e sviluppare e mantenere un sistema di trasporto efficiente, sicuro ed economico.
3. Le filiali dell’impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono una partecipazione azionaria diretta o indiretta nel gestore del sistema di trasporto. Quest’ultimo non detiene una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell’impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale filiale.
4. La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasporto assicurano un’indipendenza effettiva di quest’ultimo conformemente al presente capitolo. L’impresa verticalmente integrata non determina direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasporto per quanto riguarda le attività quotidiane di quest’ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete a norma dell’articolo 22.
5. Nell’espletamento dei compiti di cui all’articolo 13 e all’articolo 17, paragrafo 2 della presente direttiva e nell’osservanza dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 16, paragrafi 2, 3 e 5, dell’articolo 18, paragrafo 6 e dell’articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 715/2009 i gestori del sistema di trasporto non operano discriminazioni tra persone o entità diverse e non limitano, distorcono o impediscono la concorrenza nella produzione o nella fornitura.
6. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto, compresi i prestiti concessi da quest’ultimo all’impresa verticalmente integrata, sono conformi alle condizioni del mercato. Il gestore del sistema di trasporto tiene registri particolareggiati di tali relazioni commerciali e finanziarie e li mette a disposizione dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄ su richiesta.
7. Il gestore del sistema di trasporto sottopone all’approvazione dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄ tutti gli accordi commerciali e finanziari conclusi con l’impresa verticalmente integrata.
8. Il gestore del sistema di trasporto informa l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ delle risorse finanziarie, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), disponibili per progetti d’investimento futuri e/o per la sostituzione di beni esistenti.
9. L’impresa verticalmente integrata si astiene da qualsiasi azione che impedisca al gestore del sistema di trasporto di ottemperare agli obblighi di cui al presente capitolo o ne pregiudichi l’operato al riguardo e non impone al gestore del sistema di trasporto di chiederle l’autorizzazione di osservare tali obblighi.
10. Un’impresa certificata conforme ai requisiti del presente capitolo dall’ ►C1 autorità di regolazione ◄ è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasporto. Si applica la procedura di certificazione di cui all’articolo 10 della presente direttiva e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 715/2009 o di cui all’articolo 11 della presente direttiva.
Articolo 19
Indipendenza del personale e dell’amministrazione del gestore del sistema di trasporto
1. Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro compresa la retribuzione e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto sono adottate dall’organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto nominato a norma dell’articolo 20.
2. L’identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall’organo di sorveglianza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione esecutiva e/o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all’ ►C1 autorità di regolazione ◄ . Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ non ha formulato obiezioni al riguardo entro tre settimane dalla notifica.
L’ ►C1 autorità di regolazione ◄ può formulare un’obiezione avverso le decisioni di cui al paragrafo 1 se:
sorgono dubbi circa l’indipendenza professionale di una persona nominata responsabile della gestione e/o di un membro degli organi amministrativi; oppure
in caso di cessazione anticipata di un mandato, esistono dubbi circa la motivazione di una tale cessazione anticipata.
3. Non devono essere stati esercitati né alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, con l’impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasporto per un periodo di tre anni prima della nomina delle persone responsabili della gestione e/o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto contemplato dal presente paragrafo.
4. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non hanno nessun’altra posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell’impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
5. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasporto non detengono interessi né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, in alcuna o da alcuna parte dell’impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell’impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasporto.
6. Sono garantiti diritti effettivi di impugnazione dinanzi all’ ►C1 autorità di regolazione ◄ in caso di reclami delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto che contestano la cessazione anticipata del loro mandato.
7. Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasporto, le persone responsabili della sua gestione e/o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali in alcuna o con alcuna parte dell’impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasporto né con i suoi azionisti di controllo per un periodo non superiore a quattro anni.
8. Il paragrafo 3 si applica alla maggioranza delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto.
Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasporto, che non sono soggetti al paragrafo 3, non devono aver esercitato attività di gestione o altre attività pertinenti nell’impresa verticalmente integrata per un periodo di almeno sei mesi prima della loro nomina.
Il primo comma del presente paragrafo e i paragrafi da 4 a 7 si applicano a tutte le persone appartenenti alla gestione esecutiva e a quelle che riferiscono loro direttamente questioni connesse alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete.
Articolo 20
Organo di sorveglianza
1. Il gestore del sistema di trasporto ha un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasporto, in particolare le decisioni riguardanti l’approvazione dei piani finanziari annuali e a più lungo termine, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasporto e l’ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti. Dalle decisioni che rientrano nel mandato dell’organo di sorveglianza sono escluse quelle connesse alle attività quotidiane del gestore del sistema di trasporto e alla gestione della rete, e alle attività necessarie all’elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete ai sensi dell’articolo 22.
2. L’organo di sorveglianza si compone di membri che rappresentano l’impresa verticalmente integrata, membri che rappresentano azionisti terzi e, se così dispone la pertinente legislazione di uno Stato membro, membri che rappresentano altri soggetti interessati, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasporto.
3. Ad almeno la metà meno uno dei membri dell’organo di sorveglianza si applicano l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 19, paragrafi da 3 a 7.
L’articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, lettera b) si applica a tutti i membri dell’organo di sorveglianza.
Articolo 21
Programma di adempimenti e responsabile della conformità
1. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasporto elaborino ed attuino un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere tali obiettivi. Esso è subordinato all’approvazione del regolatore nazionale. Fatte salve le competenze dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄ , un responsabile della conformità effettua un controllo indipendente della conformità.
2. Il responsabile della conformità è nominato dall’organo di sorveglianza fatta salva l’approvazione dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄ . L’ ►C1 autorità di regolazione ◄ può respingere la nomina del responsabile della conformità solo per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o una persona giuridica. Al responsabile della conformità si applica l’articolo 19, paragrafi da 2 a 8.
3. Il responsabile della conformità ha le seguenti mansioni:
controllare l’attuazione del programma di adempimenti;
redigere una relazione annuale in cui sono presentate le misure adottate per attuare il programma di adempimenti e trasmetterla all’ ►C1 autorità di regolazione ◄ ;
riferire all’organo di sorveglianza e formulare raccomandazioni riguardanti il programma di adempimenti e la sua attuazione;
notificare all’ ►C1 autorità di regolazione ◄ qualsiasi violazione sostanziale dell’attuazione del programma di adempimenti; e
riferire all’ ►C1 autorità di regolazione ◄ in merito ad eventuali rapporti commerciali e finanziari tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto.
4. Il responsabile della conformità trasmette all’ ►C1 autorità di regolazione ◄ le decisioni proposte riguardanti il piano di investimenti o gli investimenti autonomi nella rete. Ciò avviene al più tardi nel momento in cui il competente organo di gestione e/o amministrativo del gestore del sistema di trasporto li trasmette all’organo di sorveglianza.
5. Qualora l’impresa verticalmente integrata, nel corso dell’assemblea generale o tramite il voto dei membri dell’organo di sorveglianza da essa nominati, abbia reso impossibile l’adozione di una decisione impedendo o ritardando in tal modo gli investimenti che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, avrebbe dovuto essere eseguita nei tre anni successivi, il responsabile della conformità ne informa l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ che interviene poi a norma dell’articolo 22.
6. Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità, compresa la durata del suo mandato, sono soggette all’approvazione dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄ . Tali condizioni assicurano l’indipendenza del responsabile della conformità, fornendogli tra l’altro le risorse necessarie per espletare le proprie mansioni. Nel corso del suo mandato, il responsabile della conformità non deve detenere nessun’altra posizione o responsabilità professionale né interessi, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell’impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.
7. Il responsabile della conformità fa regolarmente rapporto, oralmente o per iscritto, all’ ►C1 autorità di regolazione ◄ e ha il diritto di riferire regolarmente, oralmente o per iscritto, all’organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasporto.
8. Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi di gestione amministrativi del gestore del sistema di trasporto, nonché a quelle dell’organo di sorveglianza e all’assemblea generale. Il responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:
le condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (CE) n. 715/2009, in particolare per quanto riguarda le tariffe, i servizi di accesso di terzi, l’assegnazione di capacità e la gestione della congestione, la trasparenza, il bilanciamento e i mercati secondari;
i progetti avviati per gestire, mantenere e sviluppare il sistema della rete di trasporto, compresi gli investimenti per l’interconnessione e la connessione;
le operazioni di acquisto o vendita di energia necessarie per la gestione del sistema di trasporto.
9. Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasporto ottemperi all’articolo 16.
10. Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i pertinenti dati e agli uffici del gestore del sistema di trasporto, nonché ad ogni informazione necessaria per adempiere alle sue mansioni.
11. Previo accordo dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄ , l’organo di sorveglianza può licenziare il responsabile della conformità. Esso licenzia il responsabile della conformità per ragioni di mancanza di indipendenza o per motivi di incapacità professionale su richiesta dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄ .
12. Il responsabile della conformità ha accesso agli uffici del gestore del sistema di trasporto senza necessità di preavviso.
Articolo 22
Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti
1. I gestori dei sistemi di trasporto trasmettono annualmente all’ ►C1 autorità di regolazione ◄ , previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti interessati, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulle domanda e sull’offerta esistenti e previste. Tale piano di sviluppo della rete contiene misure efficaci atte a garantire l’adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento.
2. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:
indica ai partecipanti al mercato la principale infrastruttura di trasporto da costruire o potenziare nell’arco dei dieci anni successivi;
contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo; e
prevede uno scadenzario per tutti i progetti di investimento.
3. Nell’elaborare il piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasporto procede ad una stima ragionevole dell’evoluzione in termini di produzione, fornitura, consumo e scambi con altri paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti regionali e su scala comunitaria, nonché dei piani di investimento per lo stoccaggio ed i terminali di rigassificazione del GNL.
4. L’ ►C1 autorità di regolazione ◄ consulta tutti gli utenti di sistema effettivi o potenziali sul piano decennale di sviluppo della rete, secondo modalità aperte e trasparenti. Alle persone o imprese che si dichiarano utenti potenziali di sistema può essere fatto obbligo di comprovare le loro affermazioni. L’ ►C1 autorità di regolazione ◄ rende pubblici i risultati della procedura consultiva, e in particolare i possibili fabbisogni in termini di investimenti.
5. L’ ►C1 autorità di regolazione ◄ valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempli tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo non vincolante della rete a livello comunitario (piano di sviluppo della rete a livello comunitario) di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 715/2009. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, l’autorità nazionale di ►C1 regolazione ◄ consulta l’Agenzia. L’ ►C1 autorità di regolazione ◄ può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.
6. L’ ►C1 autorità di regolazione ◄ controlla e valuta l’attuazione del piano decennale di sviluppo della rete.
7. Nei casi in cui il gestore del sistema di trasporto, per motivi che non siano motivi prioritari che sfuggono al suo controllo, non realizza un investimento che in base al piano decennale di sviluppo della rete doveva essere realizzato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia imposto all’ ►C1 autorità di regolazione ◄ di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l’investimento in questione sia realizzato, se tale investimento è tuttora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete:
imporre al gestore del sistema di trasporto di realizzare gli investimenti in causa;
indire una gara d’appalto per l’investimento in questione, aperta a tutti gli investitori; oppure
imporre al gestore del sistema di trasporto di accettare un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e permettere la partecipazione di investitori indipendenti al capitale.
Se l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ si è avvalsa dei poteri di cui alla lettera b) del primo comma, può imporre al gestore del sistema di trasporto di acconsentire ad una o più delle condizioni seguenti:
il finanziamento da parte di terzi; o
la costruzione ad opera di terzi;
la costruzione del bene in questione ad opera del gestore stesso;
la gestione del bene in questione da parte del gestore stesso.
Il gestore del sistema di trasporto comunica agli investitori ogni informazione necessaria a realizzare l’investimento, realizza la connessione dei nuovi beni alla rete di trasporto e in generale fa il possibile per facilitare l’attuazione del progetto di investimento.
Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all’approvazione dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄ .
8. Se l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ si è avvalsa dei poteri di cui al paragrafo 7, primo comma, le pertinenti regolamentazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.
Articolo 23
Poteri decisionali in materia di connessione degli impianti di stoccaggio, dei terminali di rigassificazione del GNL e di clienti industriali al sistema di trasporto
1. Il gestore dei sistemi di trasporto stabilisce e rende pubbliche procedure e tariffe trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria degli impianti di stoccaggio, dei terminali di rigassificazione del GNL e dei clienti industriali al sistema di trasporto. Tali procedure sono soggette all’approvazione dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄ .
2. Il gestore dei sistemi di trasporto non ha il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio, terminale di rigassificazione del GNL e cliente industriale a motivo di eventuali future limitazioni delle capacità di rete disponibili o costi supplementari derivanti dalla necessità di aumentare la capacità. Il gestore del sistema di trasporto deve assicurare una capacità d’entrata e d’uscita sufficiente per la nuova connessione.
CAPO V
DISTRIBUZIONE E FORNITURA
Articolo 24
Designazione dei gestori dei sistemi di distribuzione
Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi da parte degli Stati membri tenuto conto di considerazioni di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori dei sistemi di distribuzione e provvedono affinché tali gestori agiscano a norma degli articoli da 25, 26 e 27.
Articolo 25
Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione
1. Il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas e di gestire, mantenere e sviluppare nella sua area, a condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile e efficiente, nel dovuto rispetto dell’ambiente e dell’efficienza energetica.
2. In ogni caso il gestore del sistema di distribuzione non deve porre in essere discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a favore delle sue società collegate.
3. Il gestore del sistema di distribuzione è tenuto a fornire al gestore di ogni altro sistema di distribuzione, di trasporto, di GNL e/o di stoccaggio informazioni sufficienti per garantire che il trasporto e lo stoccaggio di gas naturale possano avvenire in maniera compatibile con il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema interconnesso.
4. Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema, nonché per l’uso dello stesso.
5. Nel caso in cui un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile del bilanciamento di quest’ultimo, le regole da esso adottate a tal fine, comprese le regole per addebitare agli utenti del sistema lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie. Le condizioni di prestazione di questi servizi da parte dei gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le regole e le tariffe, sono stabilite secondo una metodologia compatibile con l’articolo 41, paragrafo 6, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.
Articolo 26
Separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione
1. Il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, è indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Tali norme non comportano l’obbligo di separare la proprietà dei mezzi del sistema di distribuzione dall’impresa verticalmente integrata.
2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un’impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione per quanto riguarda l’organizzazione e l’adozione di decisioni. Al fine di conseguire tale indipendenza, si applicano i seguenti criteri minimi:
i responsabili dell’amministrazione del gestore del sistema di trasporto non devono far parte di strutture societarie dell’impresa di gas naturale integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale;
devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell’amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall’impresa di gas naturale integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali attività, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali. Ciò non dovrebbe ostare all’esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti disciplinata indirettamente ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 6, in una società controllata. Ciò consente in particolare alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore del sistema di distribuzione e di introdurre limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre dare istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento delle linee di distribuzione, che non eccedano i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente; e
il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, e garantire che ne sia adeguatamente controllata l’osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione, presenta ogni anno all’ ►C1 autorità di regolazione ◄ di cui all’articolo 39, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata. Il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata.
3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un’impresa verticalmente integrata, l gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate da ►C1 autorità di regolazione ◄ o da altri organismi competenti in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l’identità distinta del ramo «fornitura» dell’impresa verticalmente integrata.
4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 alle imprese di gas naturale integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati.
Articolo 27
Obbligo di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione
1. Fatto salvo l’articolo 30 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, il gestore del sistema di distribuzione deve mantenere la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività, e deve impedire che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio.
2. Il gestore del sistema di distribuzione, nell’ambito della vendita o dell’acquisto di gas naturale da parte di imprese collegate, non abusa delle informazioni commercialmente sensibili ottenute da terzi nel fornire o nel negoziare l’accesso al sistema.
Articolo 28
Sistemi di distribuzione chiusi
1. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità nazionali di ►C1 regolazione ◄ o altre autorità competenti classifichino un sistema che distribuisce gas all’interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condiviso geograficamente limitato e che, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce i clienti civili in quanto sistema di distribuzione chiuso, se:
per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati; oppure
il sistema distribuisce gas principalmente al proprietario o al gestore del sistema o a imprese ad essi correlate.
2. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità nazionali di ►C1 regolazione ◄ esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso dall’obbligo, previsto dall’articolo 32, paragrafo 1, che le tariffe o le metodologie di calcolo delle stesse siano approvate prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 41.
3. Quando è concessa un’esenzione a norma del paragrafo 2, le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all’articolo 41, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso.
4. L’uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest’ultimo da un vincolo simile, e situati nell’area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione di un’esenzione di cui al paragrafo 2.
Articolo 29
Gestore di un sistema combinato
L’articolo 26, paragrafo 1 non osta alla gestione di un sistema combinato di trasporto, GNL, stoccaggio e distribuzione da parte di un gestore, a condizione che questi ottemperi agli articoli 9, paragrafo 1, o 14 e 15, o al capitolo IV, o rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 49, paragrafo 6.
CAPO VI
SEPARAZIONE E TRASPARENZA DELLA CONTABILITÀ
Articolo 30
Diritto di accesso alla contabilità
1. Gli Stati membri o qualsiasi autorità competente da essi designata, comprese le ►C1 autorità di regolazione ◄ di cui all’articolo 39, paragrafo 1, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie di cui all’articolo 34, paragrafo 3, nella misura necessaria per lo svolgimento delle loro funzioni, hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di gas naturale conformemente all’articolo 31.
2. Gli Stati membri e le autorità da essi designate, comprese le ►C1 autorità di regolazione ◄ di cui all’articolo 39, paragrafo 1, e le autorità competenti per la risoluzione delle controversie, mantengono la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. Gli Stati membri possono prevedere la divulgazione di tali informazioni qualora ciò sia necessario per consentire alle autorità competenti di svolgere le proprie funzioni.
Articolo 31
Separazione della contabilità
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la contabilità delle imprese di gas naturale sia tenuta a norma dei paragrafi 2 e 5 del presente articolo. Qualora le imprese di gas naturale beneficino di una deroga a questa disposizione a norma dell’articolo 49, paragrafi 2 e 4, tengono comunque la loro contabilità interna conformemente al presente articolo.
2. Le imprese di gas naturale, quale che sia il loro regime di proprietà o la loro forma giuridica, redigono, sottopongono a revisione e pubblicano i conti annuali, secondo le norme della legislazione nazionale sui conti annuali delle società di capitali adottate ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 44, paragrafo 2, lettera g) ( *2 ) del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ( 7 ).
Le imprese che non sono per legge tenute a pubblicare i conti annuali ne tengono una copia a disposizione del pubblico nella loro sede sociale.
3. Nella loro contabilità interna le imprese di gas naturale tengono conti separati per ciascuna attività di trasporto, distribuzione, GNL e stoccaggio come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per le altre attività nel settore del gas non riguardanti il trasporto, la distribuzione, il GNL e lo stoccaggio. Fino al 1o luglio 2007, esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà della rete di trasporto o distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore del gas. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività.
4. La revisione di cui al paragrafo 2 verifica in particolare che sia rispettato l’obbligo di evitare discriminazioni e trasferimenti incrociati di cui al paragrafo 3.
5. Le imprese specificano nella contabilità interna le norme di ripartizione dell’attivo e del passivo e dei costi e dei ricavi, nonché le norme di ammortamento, fatte salve le norme relative alla contabilità in vigore a livello nazionale, applicate nella redazione dei conti separati di cui al paragrafo 3. Tali norme interne possono essere modificate soltanto in casi eccezionali. Le modifiche sono citate e debitamente motivate.
6. Nell’allegato ai conti annuali le imprese indicano ogni operazione di una certa dimensione effettuata con imprese ad esse collegate.
CAPO VII
ORGANIZZAZIONE DELL’ACCESSO AL SISTEMA
Articolo 32
Accesso dei terzi
1. Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti GNL, basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, comprese le imprese di fornitura, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore a norma dell’articolo 41 dall’ ►C1 autorità di regolazione ◄ di cui all’articolo 39, paragrafo 1, e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.
2. I gestori dei sistemi di trasporto, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione al trasporto transfrontaliero, hanno accesso alla rete di altri gestori dei sistemi di trasporto.
3. Le disposizioni della presente direttiva non impediscono la stipulazione di contratti a lungo termine purché siano conformi alle norme sulla concorrenza della Comunità.
Articolo 33
Accesso allo stoccaggio
1. Per l’organizzazione dell’accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire l’utenza nonché per organizzare l’accesso ai servizi ausiliari, gli Stati membri possono scegliere di applicare una o entrambe le procedure di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
Le ►C1 autorità di regolazione ◄ , qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri definiscono e pubblicano i criteri in base ai quali è possibile determinare quale regime d’accesso sia applicabile agli impianti di stoccaggio e al linepack. Essi rendono noto, o obbligano i gestori dei sistemi di stoccaggio e trasporto a rendere noto, quali impianti di stoccaggio o quali parti di tali impianti di stoccaggio e quale linepack è offerto in base alle differenti procedure di cui ai paragrafi 3 e 4.
L’obbligo di cui alla seconda frase del secondo comma non pregiudica il diritto di scelta previsto per lo Stato membro dal primo comma.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai servizi ausiliari e allo stoccaggio provvisorio correlati agli impianti GNL che sono necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto.
3. In caso di accesso negoziato gli Stati membri o, qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, le ►C1 autorità di regolazione ◄ adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, sia all’interno che all’esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l’accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema, nonché per organizzare l’accesso ad altri servizi ausiliari. Le parti hanno l’obbligo di negoziare in buona fede l’accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari.
I contratti di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari sono negoziati con il gestore del sistema di stoccaggio o le imprese di gas naturale interessati. Le ►C1 autorità di regolazione ◄ , qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri impongono al gestore del sistema di stoccaggio e alle imprese di gas naturale di pubblicare le loro principali condizioni commerciali per l’utilizzo dello stoccaggio, del linepack e di altri servizi ausiliari, entro il 1o gennaio 2005 e in seguito con scadenza annuale.
Nell’elaborare le condizioni di cui al secondo comma i gestori dei sistemi di stoccaggio e le imprese di gas naturale consultano gli utenti del sistema.
4. In caso di accesso regolamentato, le ►C1 autorità di regolazione ◄ , qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all’interno che all’esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio, al linepack, e ad altri servizi ausiliari, sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l’utilizzo del suddetto stoccaggio e del linepack, ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema, nonché per l’organizzazione dell’accesso ad altri servizi ausiliari. Le ►C1 autorità di regolazione ◄ , qualora gli Stati membri abbiano disposto in tal senso, o gli Stati membri consultano gli utenti del sistema in sede di elaborazione di tali tariffe o delle metodologie relative a tali tariffe. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturale concorrenti diverse dal proprietario e/o dal gestore del sistema o da un’impresa ad essi collegata.
Articolo 34
Accesso alla rete di gasdotti a monte
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, ovunque siano situati, possano accedere, in base al presente articolo, a reti di gasdotti a monte, inclusi gli impianti che forniscono servizi tecnici connessi a tale accesso, ad esclusione delle parti di tali reti e impianti che sono utilizzati per le attività locali di coltivazione e sono situati nell’area di un giacimento in cui viene prodotto il gas. Le misure sono notificate alla Commissione secondo le disposizioni dell’articolo 54.
2. L’accesso di cui al paragrafo 1 è dato secondo modalità stabilite dagli Stati membri in base ai pertinenti strumenti giuridici. Gli Stati membri perseguono gli obiettivi di un accesso equo ed aperto tramite la realizzazione di un mercato concorrenziale del gas naturale, evitando qualsiasi abuso di posizione dominante, tenuto conto della sicurezza e della regolarità delle forniture, della capacità esistente o che può ragionevolmente essere resa disponibile e della protezione dell’ambiente. Si può tenere presente quanto segue:
la necessità di rifiutare l’accesso in caso di incompatibilità di specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare;
la necessità di evitare difficoltà che non siano ragionevolmente superabili e che possano pregiudicare l’efficiente coltivazione di idrocarburi, attuale o prevista, inclusa quella di giacimenti con redditività economica marginale;
la necessità di rispettare le ragionevoli esigenze debitamente motivate del proprietario o gestore della rete di gasdotti a monte per quanto riguarda il trasporto e il trattamento del gas e gli interessi di tutti gli altri utenti della rete di gasdotti a monte o dei relativi impianti di trattamento o di gestione eventualmente in causa; e
la necessità di applicare leggi e procedure amministrative nazionali, secondo la normativa comunitaria, ai fini dell’autorizzazione di attività di coltivazione o sviluppo a monte.
3. Gli Stati membri assicurano la messa in atto di disposizioni sulla risoluzione delle controversie in cui sia prevista un’autorità indipendente dalle parti, che ha accesso a tutte le informazioni pertinenti, in modo da consentire la rapida soluzione di controversie riguardanti l’accesso a reti di gasdotti a monte, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 2 e del numero delle parti che possono essere coinvolte nella negoziazione dell’accesso a tali reti.
4. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le disposizioni sulla risoluzione delle controversie relative allo Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di gasdotti a monte che nega l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete interessata fa capo a più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano tra loro al fine di garantire che le disposizioni della presente direttiva siano coerentemente applicate. Se la rete di gasdotti a monte ha origine in un paese terzo e si collega ad almeno uno Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano tra loro e lo Stato membro in cui è situato il primo punto di ingresso verso la rete degli Stati membri consulta il paese terzo interessato in cui ha origine la rete di gasdotti a monte al fine di garantire, per quanto concerne la rete interessata, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri.
Articolo 35
Rifiuto dell’accesso
1. Le imprese di gas naturale possono rifiutare l’accesso al sistema qualora non dispongano della capacità necessaria ovvero nel caso in cui l’accesso al sistema impedirebbe loro di adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico cui sono soggette a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, o sulla base di gravi difficoltà economiche e finanziarie in relazione ai contratti «take-or-pay», tenuto conto dei criteri e delle procedure di cui all’articolo 48 e dell’alternativa scelta dallo Stato membro a norma del paragrafo 1 di detto articolo. Un tale rifiuto è debitamente motivato.
2. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che le imprese di gas naturale che rifiutano l’accesso al sistema per mancanza di capacità o di connessione provvedano ad apportare i miglioramenti del caso, ove economicamente giustificabile o qualora un cliente potenziale sia disposto a sostenerne il costo. Gli Stati membri adottano tali misure nei casi in cui applichino l’articolo 4, paragrafo 4.
Articolo 36
Nuove infrastrutture
1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, vale a dire interconnettori, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni degli articoli 9, 32, 33 e 34 e dell’articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 alle seguenti condizioni:
l’investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
il livello del rischio connesso all’investimento deve essere tale che l’investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;
l’infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
gli oneri devono essere riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura, e
la deroga non deve danneggiare la concorrenza nei mercati pertinenti che saranno probabilmente influenzati dall'investimento, l'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale, l'efficiente funzionamento dei sistemi regolati interessati nonché la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nell'Unione.
2. Il paragrafo 1 si applica anche ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime tali da permettere lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas.
3. L'autorità di regolazione di cui al capo VIII può, caso per caso, decidere sulla deroga di cui ai paragrafi 1 e 2.
Prima dell'adozione della decisione sulla deroga, l'autorità nazionale di regolazione o, se del caso, un'altra autorità competente di detto Stato membro consulta:
le autorità nazionali di regolazione degli Stati membri i cui mercati saranno probabilmente influenzati dalla nuova infrastruttura; e
le autorità pertinenti dei paesi terzi se l'infrastruttura di cui trattasi è collegata alla rete dell'Unione sotto la giurisdizione di uno Stato membro e ha origine o fine in uno o più paesi terzi.
Se le autorità dei paesi terzi consultate non rispondono alla consultazione entro un periodo di tempo ragionevole o entro un termine stabilito non superiore a tre mesi, l'autorità nazionale di regolazione interessata può adottare la decisione necessaria.
4. Quando l’infrastruttura di cui trattasi è situata nel territorio di più Stati membri, l’Agenzia può presentare un parere consultivo alle ►C1 autorità di regolazione ◄ degli Stati membri interessati, che può essere usato come base per la loro decisione, entro due mesi dalla data in cui la richiesta della deroga è stata ricevuta dall’ultima di tali ►C1 autorità di regolazione ◄ .
Qualora tutte le autorità di regolazione interessate siano d'accordo sulla richiesta di deroga entro sei mesi dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta dall'ultima delle autorità di regolazione, informano l'Agenzia di tale decisione. Se l'infrastruttura interessata è un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo prima dell'adozione della decisione sulla deroga, l'autorità nazionale di regolazione o, se del caso, un'altra autorità competente dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri possono consultare la pertinente autorità di detto paese terzo al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio e, se del caso, nelle acque territoriali di detto Stato membro. Se l'autorità del paese terzo consultata non risponde alla consultazione entro un periodo di tempo ragionevole o entro un termine stabilito non superiore a tre mesi, l'autorità nazionale di regolazione interessata può adottare la decisione necessaria.
L’Agenzia esercita i compiti conferiti alle ►C1 autorità di regolazione ◄ degli Stati membri interessati dal presente articolo:
se tutte le ►C1 autorità di regolazione ◄ interessate non sono riuscite a raggiungere un accordo entro un termine di sei mesi dalla data in cui la richiesta di deroga è stata ricevuta dall’ultima delle suddette autorità; oppure
su richiesta congiunta delle ►C1 autorità di regolazione ◄ interessate.
Tutte le ►C1 autorità di regolazione ◄ interessate possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) del terzo comma sia prorogato fino a tre mesi.
5. Prima di prendere una decisione, l’Agenzia consulta le ►C1 autorità di regolazione ◄ interessate ed i richiedenti.
6. Una deroga può riguardare in tutto o in parte, rispettivamente, la capacità della nuova infrastruttura o dell’infrastruttura esistente oggetto di un significativo aumento di capacità.
Nel decidere sulla concessione di una deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, dell’esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l’accesso non discriminatorio all’infrastruttura. Nel decidere tali condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali.
Prima di concedere una deroga l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ adotta le norme e i meccanismi per la gestione e l’assegnazione della capacità. Le norme impongono di invitare tutti i potenziali utilizzatori dell’infrastruttura a manifestare il loro interesse a utilizzare la capacità prima che sia effettuata l’assegnazione della capacità nella nuova infrastruttura, anche per uso proprio. L’ ►C1 autorità di regolazione ◄ impone che le regole di gestione della congestione contengano l’obbligo di offrire la capacità non utilizzata sul mercato e che gli utilizzatori dell’infrastruttura abbiano il diritto di vendere sul mercato secondario la capacità acquisita. Nel valutare i criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e), l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ tiene conto del risultato della procedura di assegnazione della capacità.
La decisione di deroga, incluse le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, è debitamente motivata e pubblicata.
7. Nonostante il paragrafo 3, gli Stati membri possono disporre che la loro ►C1 autorità di regolazione ◄ o l’Agenzia, a seconda dei casi, trasmettano al pertinente organo nello Stato membro, ai fini di una decisione formale, un parere sulla domanda di deroga. Il parere è pubblicato assieme alla decisione.
8. Non appena riceve una domanda di deroga, l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ la trasmette senza indugio alla Commissione. L’autorità competente notifica senza indugio la decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. Tali informazioni possono essere sottoposte alla Commissione in forma aggregata, per permetterle di decidere in maniera fondata. Le informazioni comprendono in particolare:
le ragioni particolareggiate in base alle quali l’autorità nazionale di ►C1 regolazione ◄ concede o rifiuta la deroga, con un’indicazione del paragrafo 1 che comprenda il punto o i punti pertinenti di detto paragrafo su cui si fonda tale decisione, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della deroga;
l’analisi effettuata degli effetti sulla concorrenza e dell’efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale in seguito alla concessione della deroga;
le ragioni relative al periodo di tempo e alla quota della capacità totale dell’infrastruttura del gas per cui è concessa la deroga;
nel caso in cui la deroga si riferisca a un interconnettore, il risultato della consultazione con le ►C1 autorità di regolazione ◄ interessate, e
il contributo dell’infrastruttura alla diversificazione dell’approvvigionamento di gas.
9. Entro un periodo di due mesi a decorrere dal giorno successivo alla ricezione di una notifica, la Commissione può adottare una decisione che impone all’ ►C1 autorità di regolazione ◄ di rettificare o revocare la decisione di concedere una deroga. Detto periodo di due mesi può essere prorogato di un periodo aggiuntivo di due mesi qualora la Commissione richieda ulteriori informazioni. Il termine aggiuntivo decorre dal giorno successivo a quello di ricezione delle informazioni complete. Il periodo iniziale di due mesi può inoltre essere prorogato con il consenso sia della Commissione sia dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄ .
La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, il termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄ ovvero a meno che l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ non abbia informato la Commissione, con comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa.
L’ ►C1 autorità di regolazione ◄ ottempera alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la decisione di deroga entro un mese e ne informa la Commissione.
La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
L’approvazione da parte della Commissione di una decisione di deroga perde effetto due anni dopo la sua adozione qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell’infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la sua adozione qualora, alla scadenza di tale termine, l’infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che la Commissione non decida che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo della persona cui la deroga è stata concessa.
10. La Commissione può adottare orientamenti per l’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per la determinazione della procedura da seguire ai fini dell’applicazione dei paragrafi 3, 6, 8 e 9 del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 3.
Articolo 37
Apertura del mercato e reciprocità
1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei includano:
fino al 1o luglio 2004, i clienti idonei di cui all’articolo 18 della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale ( 8 ). Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri pubblicano i criteri per la definizione dei suddetti clienti idonei;
a partire dal 1o luglio 2004 tutti i clienti non civili;
a partire dal 1o luglio 2007, tutti i clienti.
2. Per evitare squilibri nell’apertura dei mercati del gas:
i contratti di fornitura conclusi con un cliente idoneo nel sistema di un altro Stato membro non sono vietati se il cliente è idoneo in entrambi i sistemi interessati; e
qualora le operazioni di cui alla lettera a) siano rifiutate perché il cliente è idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell’interesse comune, può obbligare la parte che rifiuta ad eseguire la fornitura richiesta, su domanda di uno degli Stati membri sede dei due sistemi.
Articolo 38
Linee dirette
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a consentire che:
le imprese di gas naturale stabilite nel loro territorio riforniscano i clienti idonei mediante una linea diretta; e
qualsiasi cliente idoneo nel loro territorio sia rifornito mediante una linea diretta dalle imprese di gas naturale.
2. Nei casi in cui è richiesta un’autorizzazione (ad esempio licenza, permesso, concessione, consenso o approvazione) per la costruzione o la gestione di linee dirette, gli Stati membri o l’autorità competente da essi designata stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di costruzione o gestione di dette linee nel loro territorio. Tali criteri sono oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
3. Gli Stati membri possono subordinare il rilascio di un’autorizzazione a costruire una linea diretta al rifiuto di accesso al sistema sulla base dell’articolo 35 ovvero all’avvio di una procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 41.
CAPO VIII
AUTORITÀ NAZIONALI DI ►C1 REGOLAZIONE ◄
Articolo 39
Designazione ed indipendenza delle ►C1 autorità di regolazione ◄
1. Ciascuno Stato membro designa un’unica autorità nazionale di ►C1 regolazione ◄ a livello nazionale.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicata la designazione di altre ►C1 autorità di regolazione ◄ a livello regionale in seno agli Stati membri, a condizione che vi sia un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello comunitario in seno al comitato dei regolatori dell’Agenzia, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 713/2009.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro può designare ►C1 autorità di regolazione ◄ per piccoli sistemi situati in una regione geograficamente separata il cui consumo nel 2008 è inferiore al 3 % del consumo totale dello Stato membro di cui fa parte. Tale deroga lascia impregiudicata la designazione di un rappresentante ad alto livello a fini di rappresentanza e contatto a livello comunitario in seno al comitato dei regolatori dell’Agenzia conformemente all’articolo 14 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 713/2009.
4. Gli Stati membri garantiscono l’indipendenza dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄ e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell’esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e dalla normativa connessa, l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ :
sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato;
garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione:
agisca in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale; e
non solleciti né accetti istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell’esercizio delle funzioni di regolamentazione. Tale requisito lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali o gli orientamenti di politica generale elaborate dal governo non connesse con i compiti e le competenze di regolamentazione di cui all’articolo 41.
5. Per tutelare l’indipendenza dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄ gli Stati membri provvedono in particolare affinché:
l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico, e disponga di dotazioni di bilancio annuali separate e di autonomia di esecuzione del bilancio assegnatole, nonché di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività; e
In relazione alla lettera b) del primo comma gli Stati membri istituiscono un sistema di rotazione adeguato per il comitato o il personale direttivo superiore. I membri del consiglio d’amministrazione o, in assenza di un consiglio d’amministrazione, il personale direttivo possano essere revocati durante il loro mandato soltanto se non soddisfano più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se abbiano commesso irregolarità ai sensi della legge nazionale.
Articolo 40
Obiettivi generali dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄
Nell’esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all’articolo 41, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità preposte alla tutela della concorrenza, se del caso, e fatte salve le rispettive competenze:
promuovere, in stretta cooperazione con l’Agenzia, con le ►C1 autorità di regolazione ◄ degli altri Stati membri e con la Commissione, un mercato interno del gas naturale concorrenziale, sicuro e ecologicamente sostenibile nella Comunità, nonché l’efficace apertura del mercato per tutti i clienti e i fornitori della Comunità e garantire condizioni appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti del gas, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine;
sviluppare mercati regionali concorrenziali e adeguatamente funzionanti all’interno della Comunità, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a);
eliminare le restrizioni agli scambi di gas naturale tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasporto transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l’integrazione dei mercati nazionali che potrebbe agevolare la circolazione del gas naturale attraverso la Comunità;
contribuire a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore e promuovere l’adeguatezza dei sistemi e, in linea con gli obiettivi generali in materia di politica energetica, l’efficienza energetica nonché l’integrazione della produzione su larga scala e su scala ridotta di gas da fonti di energia rinnovabili e la produzione decentrata nelle reti di trasporto e di distribuzione;
agevolare l’accesso alla rete di nuove capacità di produzione, in particolare eliminando gli ostacoli che potrebbero impedire l’accesso di nuovi operatori del mercato e di gas da fonti di energia rinnovabili;
assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza delle prestazioni del sistema e promuovere l’integrazione del mercato;
provvedere affinché i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e contribuire a garantire la tutela dei consumatori;
contribuire a conseguire un servizio pubblico di elevata qualità nel settore del gas naturale, contribuire alla tutela dei clienti vulnerabili e alla compatibilità dei processi di scambio dei dati necessari per il cambio di fornitore da parte degli utenti.
Articolo 41
Compiti e competenze dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄
1. L’ ►C1 autorità di regolazione ◄ ha i seguenti compiti:
stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo;
garantire che i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa di gas naturale, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e di altre disposizioni della pertinente normativa comunitaria, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere;
cooperare, relativamente alle questioni transfrontaliere, con l'autorità di regolazione o autorità degli Stati membri interessati e con l'Agenzia. Relativamente all'infrastruttura da e verso un paese terzo, l'autorità di regolazione dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri può cooperare con le pertinenti autorità del paese terzo, dopo aver consultato le autorità di regolazione degli altri Stati membri interessati, al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio degli Stati membri;
osservare ed attuare le pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’Agenzia e della Commissione;
presentare annualmente una relazione sull’attività svolta e sull’esecuzione dei suoi compiti alle autorità competenti degli Stati membri, all’Agenzia ed alla Commissione. Dette relazioni descrivono le iniziative prese e i risultati ottenuti relativamente a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;
provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio, GNL e fornitura;
vigilare sui programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto e fornire, nella relazione annuale, un’analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto sotto il profilo della loro conformità con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 715/2009; tale analisi può includere raccomandazioni per la modifica di tali piani di investimento;
vigilare sul rispetto delle norme relative alla sicurezza e all’affidabilità della rete e rivederne le prestazioni passate nonché stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell’approvvigionamento o contribuirvi insieme ad altre autorità competenti;
vigilare sul livello di trasparenza, anche dei prezzi all’ingrosso, e garantire l’osservanza, da parte delle imprese di gas naturale, degli obblighi in materia di trasparenza;
vigilare sul grado e sull’efficacia di apertura del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, compresi le borse del gas naturale, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi gli anticipi, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e la loro esecuzione e i reclami dei clienti civili, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente alle autorità preposte alla tutela della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;
controllare l’emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai grandi clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso e, se del caso, informare le autorità nazionali della concorrenza in merito a tali pratiche;
rispettare la libertà contrattuale per quanto concerne i contratti di approvvigionamento con possibilità di interruzione nonché i contratti a lungo termine a condizione che siano compatibili con il diritto comunitario e coerenti con le politiche comunitarie;
vigilare sul tempo impiegato dai gestori del sistema di trasporto e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni;
vigilare e verificare le condizioni di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all’articolo 33. Se il regime di accesso allo stoccaggio è definito a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, da tale compito è esclusa la verifica delle tariffe;
garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all’allegato I, siano effettive e applicate;
pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità dei prezzi di fornitura all’articolo 3 e fornire, ove opportuno, tali raccomandazioni alle autorità preposte alla tutela della concorrenza;
garantire l’accesso ai dati del consumo dei clienti, la messa a disposizione, per uso facoltativo, di un formato di facile comprensione armonizzato a livello nazionale per i dati relativi ai consumi e l’accesso tempestivo per tutti i clienti ai dati di cui alla lettera h) dell’allegato I;
vigilare sull’applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2009;
vigilare sulla corretta applicazione dei criteri che stabiliscono se un impianto di stoccaggio ricade nell’ambito d’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 3 o 4; e
vigilare sull’applicazione delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 46;
contribuire alla compatibilità dei processi di scambio dei dati per i principali processi di mercato a livello regionale.
2. Ove uno Stato membro lo abbia previsto, i compiti di vigilanza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da autorità diverse dall’ ►C1 autorità di regolazione ◄ . In tal caso le informazioni risultanti dall’esercizio della vigilanza sono messe quanto prima a disposizione dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄ .
Pur mantenendo la propria autonomia, fatte salve le proprie competenze specifiche e in conformità ai principi in materia di miglioramento della regolamentazione, l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ si consulta, se del caso, con i gestori dei sistemi di trasporto e, se del caso, coopera strettamente con altre autorità nazionali pertinenti nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.
Le approvazioni concesse da un’ ►C1 autorità di regolazione ◄ o dall’Agenzia ai sensi della presente direttiva non pregiudicano l’uso debitamente giustificato in futuro delle competenze dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄ ai sensi del presente articolo né sanzioni imposte da altre pertinenti autorità o dalla Commissione.
3. Oltre ai compiti ad essa conferiti a norma del paragrafo 1, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente ai sensi dell’articolo 14, l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ :
controlla l’osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistemi indipendente, degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente articolo e irroga sanzioni in caso di inosservanza ai sensi del paragrafo 4, lettera d);
controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di sistemi indipendente e il proprietario del sistema di trasporto in modo da assicurare che il gestore di sistemi indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono e, in particolare, approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasporto in seguito ad eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi del paragrafo 11;
fatta salva la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato annualmente dal gestore di sistemi indipendente;
provvede affinché le tariffe per l’accesso alla rete riscosse dal gestore di sistema indipendente comprendano un corrispettivo per il proprietario della rete o per i proprietari della rete che consenta un corrispettivo adeguato per l’utilizzo degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati, purché sostenuti secondo principi di economia ed efficienza; e
procede a ispezioni, anche senza preavviso presso i locali del proprietario del sistema di trasporto e del gestore di sistemi indipendente:
4. Gli Stati membri provvedono affinché le ►C1 autorità di regolazione ◄ siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità i compiti di cui ai paragrafi 1, 3 e 6. A tal fine, all’ ►C1 autorità di regolazione ◄ devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:
il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di gas naturale;
il potere di effettuare indagini sul funzionamento dei mercati del gas e di adottare e imporre i provvedimenti necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato. Ove appropriato, l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ ha anche il potere di cooperare con l’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza e con i regolatori del mercato finanziario o con la Commissione nello svolgimento di un’indagine relativa alla legislazione sulla concorrenza;
il potere di ottenere dalle imprese di gas naturale tutte le informazioni pertinenti per l’assolvimento dei suoi compiti, incluse le motivazioni di eventuali rifiuti di concedere l’accesso a terzi e tutte le informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete;
il potere di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive alle imprese di gas naturale che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o alle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell’Agenzia o della stessa ►C1 autorità di regolazione ◄ , o di proporre a una giurisdizione competente di imporre tali sanzioni. Ciò include il potere di imporre o proporre l’imposizione di sanzioni pecuniarie fino al 10 % del fatturato annuo del gestore del sistema di trasporto o fino al 10 % del fatturato annuo dell’impresa verticalmente integrata al gestore del sistema di trasporto o all’impresa verticalmente integrata, a seconda dei casi, per inosservanza dei rispettivi obblighi che incombono loro a norma della presente direttiva; e
adeguati diritti di condurre inchieste e pertinenti poteri istruttori per la risoluzione delle controversie di cui ai paragrafi 11 e 12.
5. Oltre ai compiti e ai poteri ad essa conferiti a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, qualora sia stato designato un gestore del sistema di trasporto a norma del capitolo IV, all’ ►C1 autorità di regolazione ◄ saranno attribuiti almeno i seguenti compiti e poteri:
imporre sanzioni a norma del paragrafo 4, lettera d) per comportamenti discriminatori a favore dell’impresa verticalmente integrata;
controllare le comunicazioni tra il gestore del sistema di trasporto e l’impresa verticalmente integrata in modo da assicurare che il gestore del sistema di trasporto ottemperi agli obblighi ad esso incombenti;
agire in qualità di organo responsabile per la risoluzione delle controversie sorte tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto in seguito ad eventuali reclami presentati ai sensi del paragrafo 11;
controllare le relazioni commerciali e finanziarie, compresi i prestiti, tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto;
approvare tutti gli accordi commerciali e finanziari tra l’impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasporto, a condizione che soddisfino le condizioni di mercato;
chiedere giustificazioni all’impresa verticalmente integrata in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell’articolo 21, paragrafo 4. Tali giustificazioni includono in particolare la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell’impresa verticalmente integrata;
procedere a ispezioni, anche senza preavviso, nei locali dell’impresa verticalmente integrata e del gestore del sistema di trasporto; e
attribuire tutti i compiti o alcuni compiti specifici del gestore del sistema di trasporto a un gestore di sistema indipendente designato a norma dell’articolo 14 in caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasporto degli obblighi ad esso incombenti a norma della presente direttiva, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell’impresa verticalmente integrata.
6. Le ►C1 autorità di regolazione ◄ hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire i termini e le condizioni per:
la connessione e l’accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione e le modalità, le condizioni e le tariffe per l’accesso agli impianti di GNL. Queste tariffe o metodologie consentono che, nelle reti e negli impianti di GNL, siano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti e degli impianti di GNL;
la prestazione di servizi di bilanciamento, che sono svolti nel modo più economico e forniscono incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l’immissione e il prelievo di energia. I servizi di bilanciamento sono forniti in modo equo e non discriminatorio e sono basati su criteri obiettivi; e
l’accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione.
7. Le metodologie o le condizioni di cui al paragrafo 6 sono pubblicate.
8. In sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento, le ►C1 autorità di regolazione ◄ provvedono affinché ai gestori del sistema di trasporto e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.
9. Le ►C1 autorità di regolazione ◄ controllano la gestione della congestione all’interno delle reti di trasporto del gas, compresi gli interconnettori, e l’attuazione delle norme di gestione della congestione. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasporto o gli operatori di mercato presentano alle autorità nazionali di ►C1 regolazione ◄ le loro procedure di gestione della congestione, inclusa l’assegnazione delle capacità. Le autorità nazionali di ►C1 regolazione ◄ possono chiedere la modifica di tali regole.
10. Le ►C1 autorità di regolazione ◄ sono abilitate a chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto, di stoccaggio, di GNL e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe e le metodologie di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che siano applicate in modo non discriminatorio. Se il regime di accesso allo stoccaggio è definito a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, da tale compito è esclusa la modifica delle tariffe. In caso di ritardo nella fissazione delle tariffe di trasporto e distribuzione, le ►C1 autorità di regolazione ◄ hanno il potere di fissare o approvare tariffe o metodologie di trasporto e distribuzione in via provvisoria e di decidere in merito ad adeguate misure di compensazione qualora le tariffe o le metodologie definitive si discostino da quelle provvisorie.
11. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di trasporto, di stoccaggio, di GNL o di distribuzione in relazione agli obblighi di tale gestore ai sensi della presente direttiva può adire l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro un termine di due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora le ►C1 autorità di regolazione ◄ richiedano ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere prorogato ulteriormente con il consenso del reclamante. La decisione dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄ produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.
12. Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che abbia il diritto di proporre ricorso avverso una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, qualora l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ debba procedere a consultazioni, in merito alle tariffe o alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi, o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri, dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.
13. Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 82.
14. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità con il loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili.
15. I reclami di cui ai paragrafi 11 e 12 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e/o nazionale.
16. Le decisioni delle ►C1 autorità di regolazione ◄ sono pienamente motivate e giustificate al fine di consentire il ricorso giurisdizionale. Le decisioni sono pubblicamente accessibili, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
17. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione di un’ ►C1 autorità di regolazione ◄ di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da ogni governo.
Articolo 42
Regolamentazione delle questioni transfrontaliere
1. Le ►C1 autorità di regolazione ◄ si consultano e cooperano strettamente tra di loro, e scambiano, tra di loro e con l’Agenzia, tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L’autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall’autorità che le comunica.
2. Le ►C1 autorità di regolazione ◄ cooperano, quanto meno a livello regionale, per
promuovere soluzioni pratiche intese a consentire una gestione ottimale della rete, promuovere le borse del gas e l’assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché consentire un livello adeguato di capacità di interconnessione, anche attraverso nuove interconnessioni, all’interno della regione e tra regioni per rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento, senza discriminare tra imprese di fornitura di Stati membri diversi;
coordinare lo sviluppo di tutti i codici di rete per i gestori dei sistemi di trasporto interessati e altri operatori di mercato; e
coordinare lo sviluppo delle norme che disciplinano la gestione della congestione.
3. Le autorità nazionali di ►C1 regolazione ◄ hanno la facoltà di stipulare accordi cooperativi tra loro al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare.
4. Le azioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche.
5. La Commissione può adottare orientamenti in merito all’estensione dell’obbligo delle ►C1 autorità di regolazione ◄ di cooperare reciprocamente e con l’Agenzia. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 3.
6. Le autorità di regolazione o, se del caso, altre autorità competenti possono consultare le pertinenti autorità dei paesi terzi e cooperare con esse relativamente all'esercizio dell'infrastruttura del gas da e verso i paesi terzi al fine di garantire, per quanto concerne l'infrastruttura interessata, che la presente direttiva sia coerentemente applicata nel territorio e nelle acque territoriali di uno Stato membro.
Articolo 43
Osservanza degli orientamenti
1. Le ►C1 autorità di regolazione ◄ e la Commissione possono chiedere il parere dell’Agenzia in ordine alla conformità di una decisione presa da un’ ►C1 autorità di regolazione ◄ con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 715/2009.
2. Entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda, l’Agenzia comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all’ ►C1 autorità di regolazione ◄ che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all’ ►C1 autorità di regolazione ◄ che ha preso la decisione in questione.
3. Se l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ che ha preso la decisione non si conforma al parere dell’Agenzia entro quattro mesi dalla data di ricezione dello stesso, l’Agenzia ne informa la Commissione.
4. Qualsiasi ►C1 autorità di regolazione ◄ può comunicare alla Commissione che ritiene che una decisione pertinente in materia di scambi transfrontalieri assunta da un’altra ►C1 autorità di regolazione ◄ non sia conforme agli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 715/2009 entro due mesi dalla data della suddetta decisione.
5. La Commissione, se accerta che la decisione di un’ ►C1 autorità di regolazione ◄ solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 715/2009, entro due mesi dalla data in cui ne è stata informata dall’Agenzia ai sensi del paragrafo 3 o da un’ ►C1 autorità di regolazione ◄ ai sensi del paragrafo 4, ovvero di propria iniziativa entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di esaminare ulteriormente il caso. In tal caso invita l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ e le parti del procedimento dinanzi all’ ►C1 autorità di regolazione ◄ a presentarle le loro osservazioni.
6. Se prende la decisione di esaminare ulteriormente il caso, la Commissione, entro quattro mesi dalla data della decisione controversa, adotta una decisione definitiva intesa a:
non sollevare obiezioni nei confronti della decisione presa dall’ ►C1 autorità di regolazione ◄ ; oppure
imporre all’ ►C1 autorità di regolazione ◄ interessata di revocare la propria decisione, sulla base del fatto che gli orientamenti non sono stati rispettati.
7. Se non ha preso la decisione di esaminare ulteriormente il caso o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini di cui rispettivamente ai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell’ ►C1 autorità di regolazione ◄ .
8. L’ ►C1 autorità di regolazione ◄ si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione che le impone di revocare la sua decisione e ne informa la Commissione.
9. La Commissione può adottare orientamenti che prescrivono la procedura da seguire da parte delle ►C1 autorità di regolazione ◄ , dell’Agenzia e della Commissione in ordine alla conformità delle decisioni prese dalle ►C1 autorità di regolazione ◄ con gli orientamenti contemplati dal presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 3.
Articolo 44
Obbligo di conservazione dei dati
1. Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità nazionali, inclusa l’ ►C1 autorità di regolazione ◄ , delle autorità nazionali garanti della concorrenza e della Commissione per l’assolvimento dei loro compiti, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas o riguardanti strumenti derivati sul gas stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasporto, nonché con gestori di impianti di stoccaggio e GNL.
2. I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, alla quantità, alla data e all’ora dell’esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas e derivati non ancora estinti.
3. L’ ►C1 autorità di regolazione ◄ può decidere di mettere a disposizione alcune di queste informazioni ai soggetti operanti sul mercato a condizione che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni. Il presente paragrafo non si applica alle informazioni concernenti gli strumenti finanziari compresi nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.
4. Per garantire l’applicazione uniforme del presente articolo la Commissione può adottare orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 3.
5. In relazione alle transazioni su strumenti derivati sul gas tra le imprese di fornitura, da un lato, e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasporto, nonché i gestori degli impianti di stoccaggio e GNL, dall’altro, il presente articolo si applicherà soltanto dal momento in cui la Commissione avrà adottato gli orientamenti di cui al paragrafo 4.
6. Le disposizioni del presente articolo non creano, a carico dei soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1.
7. Se le autorità di cui al paragrafo 1 necessitano di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2004/39/CE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti a dette autorità.
CAPO IX
MERCATI AL DETTAGLIO
Articolo 45
Mercati al dettaglio
Al fine di facilitare lo sviluppo nella Comunità di mercati al dettaglio trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasporto, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di fornitura, dei clienti e, all’occorrenza, di altri soggetti partecipanti al mercato siano definiti con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, alla proprietà dei dati e alle responsabilità in materia di rilevamenti.
Queste norme, che sono rese pubbliche, sono formulate nell’intento di facilitare ai clienti e ai fornitori l’accesso alle reti e sono riesaminate dalle ►C1 autorità di regolazione ◄ o da altre autorità nazionali competenti.
CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 46
Misure di salvaguardia
1. In caso di crisi improvvisa sul mercato dell’energia e quando è minacciata l’integrità fisica o la sicurezza delle persone, delle apparecchiature o degli impianti o l’integrità del sistema, uno Stato membro può temporaneamente adottare le necessarie misure di salvaguardia.
2. Tali misure devono praticare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.
3. Lo Stato membro interessato notifica senza indugio tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione, la quale può decidere che esso deve modificarle o abolirle nella misura in cui esse provocano una distorsione della concorrenza e incidono negativamente sugli scambi in misura incompatibile con l’interesse comune.
Articolo 47
Parità di condizioni
1. Le misure che gli Stati membri possono adottare, conformemente alla presente direttiva, per garantire parità di condizioni sono compatibili con il trattato, in particolare con l’articolo 30 e con il diritto comunitario.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono proporzionate, non discriminatorie e trasparenti. Dette misure possono essere attuate solo previa notifica alla Commissione e previa approvazione da parte sua.
3. La Commissione reagisce alla notifica di cui al paragrafo 2 entro due mesi dal ricevimento. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni complete. Nel caso in cui la Commissione non abbia reagito entro detto termine di due mesi, si ritiene che non abbia obiezioni nei confronti delle misure notificate.
Articolo 48
Deroghe per quanto riguarda gli impegni «take-or-pay»
1. Se un’impresa di gas naturale incontra o ritiene di incontrare serie difficoltà economiche e finanziarie in seguito agli impegni «take-or-pay» assunti in uno o più contratti di acquisto di gas, può inviare allo Stato membro interessato, o all’autorità competente designata, una richiesta di deroga temporanea all’applicazione dell’articolo 32. In base alla preferenza degli Stati membri, le richieste di deroga sono presentate caso per caso prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Gli Stati membri possono altresì accordare all’impresa di gas naturale la scelta di presentare una richiesta prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Qualora un’impresa di gas naturale rifiuti l’accesso, la richiesta è presentata senza indugio. Le richieste sono corredate di tutte le pertinenti informazioni in ordine alla natura e alla portata del problema, nonché alle azioni intraprese dall’impresa al fine di risolvere tale problema.
Se non sono ragionevolmente disponibili soluzioni alternative, e tenuto conto del paragrafo 3, lo Stato membro o l’autorità competente designata può decidere di concedere una deroga.
2. Lo Stato membro o l’autorità competente designata notificano senza indugio alla Commissione la decisione di concedere una deroga, unitamente a tutte le informazioni pertinenti riguardanti la deroga. Tali informazioni possono essere presentate alla Commissione in forma aggregata, in modo da permettere alla Commissione di adottare una decisione fondata. Entro otto settimane dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere allo Stato membro o all’autorità competente designata in questione di modificare o revocare la decisione relativa alla concessione della deroga.
Se lo Stato membro o l’autorità competente designata in questione non dà seguito a tale richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata sollecitamente secondo la procedura di consulenza di cui all’articolo 51, paragrafo 2.
La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
3. Nel decidere in merito alle deroghe di cui al paragrafo 1, lo Stato membro, o l’autorità competente designata, e la Commissione tengono conto in particolare dei seguenti criteri:
obiettivo di realizzare un mercato del gas concorrenziale;
necessità di adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico e di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento;
posizione dell’impresa di gas naturale nel mercato del gas ed effettiva situazione della concorrenza in detto mercato;
gravità delle difficoltà economiche e finanziarie incontrate dalle imprese di gas naturale e dalle imprese di trasporto o dai clienti idonei;
data della firma e termini del contratto o dei contratti in questione, compresa la misura in cui essi consentono di tener conto di modifiche del mercato;
azioni intraprese al fine di risolvere il problema;
misura in cui, nell’accettare gli impegni «take-or-pay» in questione, l’impresa avrebbe ragionevolmente potuto prevedere, tenendo conto delle disposizioni della presente direttiva, il probabile insorgere di gravi difficoltà;
livello di connessione del sistema con altri sistemi e grado di interoperabilità di tali sistemi i)
effetti che la concessione di una deroga avrebbe sulla corretta applicazione della presente direttiva relativamente al corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale.
Una decisione concernente una richiesta di deroga relativa a contratti «take-or-pay» stipulati prima del 4 agosto 2003 non dovrebbe portare a situazioni in cui risulti impossibile trovare sbocchi alternativi economicamente validi. In ogni caso non si ritiene che sussistano gravi difficoltà se le vendite di gas naturale non scendono al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute in contratti di acquisto di gas «take-or-pay», o se il contratto di acquisto di gas «take-or-pay» in questione può essere adeguato o l’impresa di gas naturale può trovare sbocchi alternativi.
4. Le imprese di gas naturale che non hanno ottenuto la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo non rifiutano o non rifiutano più a lungo l’accesso al sistema a causa di impegni «take-or-pay» assunti in un contratto d’acquisto di gas. Gli Stati membri assicurano l’osservanza delle pertinenti disposizioni degli articoli da 32 a 44.
5. Qualsiasi deroga concessa in base alle suddette disposizioni è debitamente motivata. La Commissione pubblica la decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
6. La Commissione presenta, entro il 4 agosto 2008, una relazione di valutazione in ordine all’esperienza maturata nell’applicazione del presente articolo, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare, a tempo debito, se sia necessario apportarvi adeguamenti.
Articolo 48 bis
Accordi tecnici relativi all'esercizio delle linee di trasporto
La presente direttiva lascia impregiudicata per i gestori dei sistemi di trasporto o altri operatori economici la facoltà di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici su questioni relative all'esercizio delle linee di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo, nella misura in cui detti accordi sono compatibili con il diritto dell'Unione e con le pertinenti decisioni delle autorità nazionali di regolazione degli Stati membri interessati. Tali accordi sono notificati alle autorità di regolazione degli Stati membri interessati.
Articolo 49
Mercati emergenti e isolati
1. Gli Stati membri non collegati direttamente al sistema interconnesso di un altro Stato membro e che hanno un solo fornitore esterno principale possono derogare agli articoli 4, 9, 37 e/o 38. È considerata fornitore principale un’impresa fornitrice che abbia una quota di mercato superiore al 75 %. Una tale deroga scade automaticamente nel momento in cui non è più applicabile almeno una delle condizioni di cui al presente comma. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.
Cipro può derogare agli articoli 4, 9, 37 e/o 38. Tale deroga scade dal momento in cui Cipro non è considerato mercato isolato.
Gli articoli 4, 9, 37 e/o 38 non si applicano all’Estonia, alla Lettonia, e/o alla Finlandia finché ciascuno di questi Stati membri non sarà collegato direttamente al sistema interconnesso di qualsiasi Stato membro diverso dall’Estonia, dalla Lettonia, dalla Lituania e dalla Finlandia. Il presente comma lascia impregiudicate le deroghe di cui al primo comma.
2. Uno Stato membro avente le caratteristiche per essere considerato mercato emergente che, a seguito dell’attuazione della presente direttiva, incontrerebbe seri problemi può derogare agli articoli 4 e 9, all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, all’articolo 14, all’articolo 24, all’articolo 25, paragrafo 5, agli articoli 26, 31 e 32, all’articolo 37, paragrafo 1 e/o all’articolo 38. Tale deroga scade automaticamente nel momento in cui tale Stato membro non può più essere considerato mercato emergente. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.
Cipro può derogare agli articoli 4 e 9, all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, agli articoli 14 e 24, all’articolo 25, paragrafo 5, agli articoli 26, 31 e 32, all’articolo 37, paragrafo 1 e/o all’articolo 38. Tale deroga scade nel momento in cui Cipro non è considerato mercato emergente.
3. Alla scadenza della deroga di cui al paragrafo 2, primo comma, la definizione di clienti idonei si tradurrà in un’apertura del mercato pari almeno al 33 % del consumo totale annuo di gas del mercato nazionale. L’articolo 37, paragrafo 1), lettera b) si applica due anni dopo tale scadenza e l’articolo 37, paragrafo 1), lettera c) si applica tre anni dopo la stessa. Fintantoché si applica l’articolo 37, paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo può decidere di non applicare l’articolo 32 per quanto riguarda i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio per il processo di rigassificazione e la successiva consegna al sistema di trasporto.
4. Qualora l’attuazione della presente direttiva provochi seri problemi in una zona geograficamente circoscritta di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dell’infrastruttura di trasporto e di distribuzione principale, e al fine di incoraggiare gli investimenti, lo Stato membro può chiedere alla Commissione una deroga temporanea agli articoli 4 e 9, all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, agli articoli 14 e 24, all’articolo 25, paragrafo 5, agli articoli 26, 31 e 32, all’articolo 37, paragrafo 1 e/o all’articolo 38, per gli sviluppi nell’ambito di tale zona.
5. La Commissione può concedere la deroga di cui al paragrafo 4 tenendo conto, tra l’altro, dei criteri seguenti:
Per l’infrastruttura del gas diversa dall’infrastruttura di distribuzione, può essere concessa una deroga soltanto se in tale zona non è stata stabilita alcuna infrastruttura di gas o lo è stata per meno di dieci anni. La durata della deroga temporanea non supera i dieci anni successivi alla prima fornitura di gas in tale zona.
Per l’infrastruttura di distribuzione può essere concessa una deroga di un periodo non superiore a venti anni a decorrere dalla data della prima fornitura di gas in tale zona tramite detta infrastruttura.
6. L’articolo 9 non si applica a Cipro, Lussemburgo e/o Malta.
7. La Commissione, prima di adottare la decisione di cui al paragrafo 5, informa gli Stati membri delle richieste effettuate a norma del paragrafo 4, nel rispetto della riservatezza. La decisione, nonché le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
8. La Grecia può derogare agli articoli 4, 24, 25, 26, 32, 37 e/o 38 della presente direttiva per le zone geografiche e i periodi di tempo indicati nelle licenze che ha rilasciato, anteriormente al 15 marzo 2002 e conformemente alla direttiva 98/30/CE, ai fini dello sviluppo e dello sfruttamento esclusivo di reti di distribuzione in determinate zone geografiche.
Articolo 49 bis
Deroghe in relazione alle linee di trasporto da e verso paesi terzi
1. Per quanto riguarda i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo completate prima del 23 maggio 2019, lo Stato membro in cui è situato il primo punto di connessione di tale gasdotto di trasporto con la rete di uno Stato membro può decidere di derogare agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni del gasdotto di trasporto situati sul suo territorio e nelle sue acque territoriali, per motivi oggettivi quali consentire il recupero dell'investimento effettuato o per motivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento, a patto che la deroga non abbia ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione.
La deroga è limitata nel tempo fino a un massimo di 20 anni sulla base di una motivazione oggettiva, è rinnovabile in casi giustificati e può essere subordinata a condizioni che contribuiscano alla realizzazione delle condizioni summenzionate.
Tali deroghe non si applicano ai gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo che ha l'obbligo di recepire la presente direttiva e che abbia attuato efficacemente la presente direttiva in virtù di un accordo concluso con l'Unione.
2. Se il gasdotto di trasporto interessato è situato nel territorio di più di uno Stato membro, lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione con la rete degli Stati membri decide se concedere una deroga a detto gasdotto di trasporto dopo avere consultato tutti gli Stati membri interessati.
Su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione può decidere di agire da osservatrice nella consultazione tra lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di connessione e il paese terzo per quanto riguarda l'applicazione coerente della presente direttiva nel territorio e nelle acque territoriali dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione, inclusa la concessione di deroghe per tali linee di trasporto.
3. Le decisioni a norma dei paragrafi 1 e 2 sono adottate entro il 24 maggio 2020. Gli Stati membri notificano siffatte decisioni alla Commissione e le rendono pubbliche.
Articolo 49 ter
Procedura di abilitazione
1. Fatti salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e la ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri, gli accordi esistenti relativi all'esercizio di un gasdotto di trasporto o una rete di gasdotti a monte conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo possono essere mantenuti in vigore fino all'entrata in vigore di un successivo accordo tra l'Unione e lo stesso paese terzo o fino all'applicazione della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 15 del presente articolo.
2. Fatta salva la ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri, qualora uno Stato membro intenda avviare negoziati con un paese terzo per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo relativo all'esercizio di un gasdotto di trasporto con un paese terzo su questioni che rientrano, in tutto o in parte, nell'ambito di applicazione della presente direttiva, notifica la sua intenzione per iscritto alla Commissione.
Tale notifica include la documentazione pertinente e indicazioni sulle disposizioni che saranno oggetto dei negoziati o da rinegoziare, sugli obiettivi dei negoziati nonché qualsiasi altra informazione pertinente, ed è trasmessa alla Commissione almeno cinque mesi prima dell'inizio previsto dei negoziati.
3. In seguito alla notifica a norma del paragrafo 2, la Commissione autorizza lo Stato membro interessato ad avviare negoziati formali con un paese terzo per la parte che potrebbe incidere su norme comuni dell'Unione a meno che non reputi che l'avvio di tali negoziati:
presenterebbe incompatibilità con il diritto dell'Unione diverse dalle incompatibilità derivanti dalla ripartizione della competenza tra l'Unione e gli Stati membri;
pregiudicherebbe il funzionamento del mercato interno del gas naturale, la concorrenza o la sicurezza dell'approvvigionamento in uno Stato membro o nell'Unione;
comprometterebbe gli obiettivi dei negoziati in corso su accordi intergovernativi condotti dall'Unione con un paese terzo;
sarebbe discriminatorio.
4. Durante la valutazione di cui al paragrafo 3, la Commissione considera se l'accordo previsto riguarda un gasdotto di trasporto o un gasdotto a monte che contribuisce alla diversificazione dell'approvvigionamento e dei fornitori di gas naturale mediante nuove fonti di gas naturale.
5. Entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2 la Commissione adotta una decisione con cui autorizza o rifiuta di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni supplementari.
6. Qualora la Commissione adotti una decisione con cui rifiuta di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo, ne informa di conseguenza lo Stato membro interessato e ne fornisce i motivi.
7. Le decisioni con cui autorizzare o rifiutare di autorizzare uno Stato membro ad avviare negoziati per modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo con un paese terzo sono adottate, mediante atti di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 2.
8. La Commissione può fornire orientamenti e chiedere l'inserimento di clausole particolari nell'accordo previsto al fine di garantire la compatibilità con il diritto dell'Unione, conformemente alla decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ).
9. La Commissione è tenuta al corrente, nel corso delle diverse fasi dei negoziati, dell'andamento e dei risultati di tali negoziati finalizzati a modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere un accordo e può chiedere di partecipare a detti negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo, conformemente alla decisione (UE) 2017/684.
10. La Commissione comunica al Parlamento europeo e a Consiglio le decisioni adottate a norma del paragrafo 5.
11. Prima di firmare un accordo con un paese terzo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione i risultati dei negoziati e le trasmette il testo dell'accordo negoziato.
12. Ricevuta la notifica a norma del paragrafo 11, la Commissione valuta l'accordo negoziato a norma del paragrafo 3. Se la Commissione ritiene che i negoziati abbiano prodotto un accordo che è conforme al paragrafo 3, autorizza lo Stato membro a firmare e a concludere l'accordo.
13. Entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 11, la Commissione adotta una decisione con cui autorizza o rifiuta di autorizzare uno Stato membro a firmare e concludere l'accordo con un paese terzo. Se sono necessarie informazioni supplementari per adottare una decisione, il termine di 90 giorni decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni supplementari.
14. Qualora la Commissione adotti una decisione a norma del paragrafo 13 con cui autorizza uno Stato membro a firmare e a concludere l'accordo con un paese terzo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo, nonché ogni successiva modifica allo status di tale accordo.
15. Qualora la Commissione adotti una decisione con cui rifiuta di autorizzare uno Stato membro a firmare e a concludere l'accordo con un paese terzo a norma del paragrafo 13, ne informa di conseguenza lo Stato membro interessato e ne fornisce i motivi.
Articolo 50
Procedura di revisione
Qualora nella relazione di cui all’articolo 52, paragrafo 6 la Commissione giunga alla conclusione che, data l’efficacia con cui l’accesso alla rete è stato realizzato in uno Stato membro — dando origine a un accesso pienamente effettivo, non discriminatorio e senza ostacoli — determinati obblighi imposti alle imprese dalla presente direttiva (compresi quelli in materia di separazione giuridica dei gestori dei sistemi di distribuzione) non sono proporzionati all’obiettivo perseguito, lo Stato membro in questione può chiedere alla Commissione di essere esentato dal requisito in questione.
Tale richiesta è notificata senza indugio dallo Stato membro alla Commissione, corredata di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la conclusione raggiunta nella relazione, secondo cui è stato assicurato un effettivo accesso alla rete, sarà rispettata.
Entro tre mesi dalla ricezione della notifica la Commissione adotta un parere in merito alla richiesta dello Stato membro interessato e, ove opportuno, sottopone proposte al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di modificare le pertinenti disposizioni della presente direttiva. La Commissione può suggerire, nelle proposte di modifica della presente direttiva, di esentare lo Stato membro interessato da requisiti specifici purché tale Stato membro applichi, se del caso, misure parimenti efficaci.
Articolo 51
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 52
Relazione
La Commissione controlla ed esamina l'attuazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio in allegato alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ).
Articolo 53
Abrogazione
La direttiva 2003/55/CE è abrogata con effetto dal 3 marzo 2011, fermi restando gli obblighi degli Stati membri circa i termini dell’attuazione e dell’applicazione di detta direttiva. I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti alla presente direttiva e dovrebbero essere interpretati secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 54
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 marzo 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 3 marzo 2011, ad eccezione dell’articolo 11 che applicano a decorrere dal 3 marzo 2013.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 55
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 56
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
MISURE SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI
1. |
Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ( 11 ), e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( 12 ), le misure di cui all’articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:
a)
abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio del gas che specifichi:
—
l’identità e l’indirizzo del fornitore,
—
i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell’allacciamento iniziale,
—
i tipi di servizio di manutenzione offerti,
—
i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,
—
la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto, l’eventuale possibilità di recedere gratuitamente dal contratto,
—
le disposizioni relative all’indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto, anche in caso di fatturazione imprecisa e tardiva,
—
le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f); e
—
le informazioni relativa ai diritti dei consumatori, incluse le informazioni sulla gestione dei reclami e su tutte le informazioni di cui alla presente lettera, mediante la loro chiara indicazione sulla fattura o nei siti web delle imprese del gas naturale,
Le condizioni devono essere eque e conosciute in anticipo. In ogni caso le informazioni dovrebbero essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni concernenti gli aspetti di cui al presente punto sono anch’esse comunicate prima della stipulazione del contratto;
b)
ricevano adeguata comunicazione dell’intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della comunicazione. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell’aumento, in modo trasparente e comprensibile. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio del gas;
c)
ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l’accesso ai servizi del gas e l’uso dei medesimi;
d)
dispongano di un’ampia gamma di metodi di pagamento, che non devono creare discriminazioni indebite tra i consumatori. I sistemi di prepagamento devono essere equi e riflettere adeguatamente i probabili consumi. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti, specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile, e non devono contenere ostacoli non contrattuali all’esercizio dei diritti dei consumatori, quali ad esempio un’eccessiva documentazione contrattuale. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli;
e)
non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;
f)
beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l’esame dei reclami. In particolare, tutti i consumatori devono godere del diritto ad una prestazione di servizi di buon livello e alla gestione dei reclami da parte del proprio fornitore di gas. Tali procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie consentono una equa e rapida soluzione — di preferenza entro tre mesi — delle vertenze affiancata dall’introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero, nella misura del possibile, essere in linea con i principi stabiliti nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo ( 13 );
g)
allacciati al sistema del gas siano informati sui loro diritti, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, di essere approvvigionati in gas naturale di una qualità ben definita a prezzi ragionevoli;
h)
possano disporre dei propri dati di consumo e consentire a qualsiasi impresa di fornitura registrata di accedere, in base ad un accordo espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri consumi. I responsabili della gestione dei dati avranno l’obbligo di trasmettere questi dati all’impresa. Gli Stati membri definiscono il formato dei dati e le modalità procedurali con le quali fornitori e consumatori possono accedere ai dati stessi. Il consumatore non sostiene per questo servizio alcuna spesa supplementare;
i)
siano adeguatamente informati del consumo effettivo di gas e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo di gas. Tali informazioni sono fornite ad intervalli adeguati che tengono conto della capacità del contatore del cliente. Si tiene debitamente conto dell’efficienza in termini di costi di tali misure. Il consumatore non sostiene per questo servizio alcuna spesa supplementare;
j)
ricevano un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento di fornitore. |
2. |
Gli Stati membri assicurano l’attuazione di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriranno la partecipazione attiva dei consumatori nel mercato della fornitura del gas. L’attuazione di tali sistemi di misurazione potrà essere oggetto di una valutazione economica di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, o di quale tipo di misurazione intelligente sia ragionevole dal punto di vista economico ed efficace in termini di costi e quale sia la tempistica fattibile per la loro distribuzione. Tale valutazione dovrà essere svolta entro il 3 settembre 2012. Fatta salva tale valutazione, gli Stati membri o l’eventuale autorità competente da essi designata, elaborano un calendario per l’attuazione di sistemi di misurazione intelligenti. Gli Stati membri o l’eventuale autorità competente da essi designata, assicurano l’interoperabilità di tali sistemi di misurazione all’interno del proprio territorio e tengono debitamente conto dell’applicazione delle norme adeguate e delle migliori prassi, nonché dell’importanza dello sviluppo del mercato interno del gas naturale. |
ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 2003/55/EC |
La presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
— |
Articolo 6 |
— |
Articolo 7 |
Articolo 6 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 7 |
Articolo 10 |
— |
Articolo 11 |
Articolo 7 |
Articolo 12 |
Articolo 8 |
Articolo 13 |
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Articolo 14 |
— |
Articolo 15 |
Articolo 10 |
Articolo 16 |
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Articolo 17 |
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Articolo 18 |
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Articolo 19 |
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Articolo 20 |
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Articolo 21 |
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Articolo 22 |
— |
Articolo 23 |
Articolo 11 |
Articolo 24 |
Articolo 12 |
Articolo 25 |
Articolo 13 |
Articolo 26 |
Articolo 14 |
Articolo 27 |
Articolo 15 |
Articolo 29 |
Articolo 16 |
Articolo 30 |
Articolo 17 |
Articolo 31 |
Articolo 18 |
Articolo 32 |
Articolo 19 |
Articolo 33 |
Articolo 20 |
Articolo 34 |
Articolo 21 |
Articolo 35 |
Articolo 22 |
Articolo 36 |
Articolo 23 |
Articolo 37 |
Articolo 24 |
Articolo 38 |
Articolo 25, paragrafo 1, prima e seconda frase |
Articolo 39 |
— |
Articolo 40 |
Articolo 25 (rest) |
Articolo 41 |
— |
Articolo 42 |
— |
Articolo 43 |
— |
Articolo 44 |
— |
Articolo 45 |
Articolo 26 |
Articolo 46 |
— |
Articolo 47 |
Articolo 27 |
Articolo 48 |
Articolo 28 |
Articolo 49 |
Articolo 29 |
Articolo 50 |
Articolo 30 |
Articolo 51 |
Articolo 31 |
Articolo 52 |
Articolo 32 |
Articolo 53 |
Articolo 33 |
Articolo 54 |
Articolo 34 |
Articolo 55 |
Articolo 35 |
Articolo 56 |
Allegato A |
Allegato I |
( *1 ) Il titolo della direttiva 83/349/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all’articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all’articolo 54, paragrafo 3.
( 1 ) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.
( 2 ) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
( 3 ) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 92.
( 4 ) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
( 5 ) Cfr. pag. 55 della presente Gazzetta ufficiale.
( 6 ) Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8).
( *2 ) Il titolo della direttiva 78/660/CEE è stato adattato per tener conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea conformemente all’articolo 12 del trattato di Amsterdam; il riferimento originale era all’articolo 54, paragrafo 3.
( 7 ) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
( 8 ) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.
( 9 ) Decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia, e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (GU L 99 del 12.4.2017, pag. 1).
( 10 ) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
( 11 ) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.
( 12 ) GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.
( 13 ) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.