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Document 02008R0889-20220101

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/889/2022-01-01

02008R0889 — IT — 01.01.2022 — 019.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

(GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1254/2008 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2008

  L 337

80

16.12.2008

►M2

REGOLAMENTO (CE) N. 710/2009 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2009

  L 204

15

6.8.2009

 M3

REGOLAMENTO (UE) N. 271/2010 DELLA COMMISSIONE del 24 marzo 2010

  L 84

19

31.3.2010

 M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 344/2011 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 2011

  L 96

15

9.4.2011

 M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 426/2011 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 2011

  L 113

1

3.5.2011

 M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 126/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2012

  L 41

5

15.2.2012

 M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 203/2012 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2012

  L 71

42

9.3.2012

 M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 505/2012 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2012

  L 154

12

15.6.2012

 M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 392/2013 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2013

  L 118

5

30.4.2013

 M10

REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

  L 158

74

10.6.2013

 M11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1030/2013 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2013

  L 283

15

25.10.2013

 M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1364/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2013

  L 343

29

19.12.2013

 M13

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 354/2014 DELLA COMMISSIONE dell'8 aprile 2014

  L 106

7

9.4.2014

 M14

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 836/2014 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2014

  L 230

10

1.8.2014

►M15

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1358/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014

  L 365

97

19.12.2014

 M16

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/673 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2016

  L 116

8

30.4.2016

 M17

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1842 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 2016

  L 282

19

19.10.2016

 M18

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/838 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2017

  L 125

5

18.5.2017

 M19

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2273 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2017

  L 326

42

9.12.2017

 M20

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1584 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2018

  L 264

1

23.10.2018

 M21

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2164 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019

  L 328

61

18.12.2019

 M22

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/181 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2021

  L 53

99

16.2.2021

►M23

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165 DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 2021

  L 253

13

16.7.2021


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 049, 25.2.2017, pag.  50 (2016/673)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

▼M2




ALLEGATO VII

Prodotti per la pulizia e la disinfezione

1. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alle produzioni animali di cui all'articolo 23, paragrafo 4:

— 
Saponi a base di sodio e di potassio
— 
Acqua e vapore
— 
Latte di calce
— 
Calce
— 
Calce viva
— 
Ipoclorito di sodio (ad es. candeggina)
— 
Soda caustica
— 
Potassa caustica
— 
Acqua ossigenata
— 
Essenze naturali di vegetali
— 
Acido citrico, peracetico, formico, lattico, ossalico e acetico
— 
Alcole
— 
Acido nitrico (attrezzatura per il latte)
— 
Acido fosforico (attrezzatura per il latte)
— 
Formaldeide
— 
Prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mammelle e attrezzature per la mungitura
— 
Carbonato di sodio

▼M15

2. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli impianti adibiti alla produzione di animali di acquacoltura e di alghe marine di cui all'articolo 6 sexies, paragrafo 2, all'articolo 25 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 29 bis.

2.1. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:

— 
Ozono
— 
Ipoclorito di sodio
— 
Ipoclorito di calcio
— 
Idrossido di calcio
— 
Ossido di calcio
— 
Soda caustica
— 
Alcole
— 
Solfato di rame: solo fino al 31 dicembre 2015
— 
Permanganato di potassio
— 
Panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale (uso limitato alla gambericoltura)
— 
Miscele di perossimonosolfato di potassio e cloruro di sodio che producono acido ipocloroso

2.2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 e della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in presenza o in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:

— 
Calcare (carbonato di calcio) per la regolazione del pH
— 
Dolomite per la correzione del pH (uso limitato alla gambericoltura)
— 
Cloruro di sodio
— 
Acqua ossigenata
— 
Percarbonato di sodio
— 
Acidi organici (acido acetico, acido lattico, acido citrico)
— 
Acido umico
— 
Acidi perossiacetici
— 
Acido peracetico e acido perottanoico
— 
Iodofori (solo in presenza di uova).

▼M23 —————

▼B




ALLEGATO IX

Ingredienti non biologici di origine agricola di cui all'articolo 28

1.   PRODOTTI VEGETALI NON TRASFORMATI E PRODOTTI DA QUESTI OTTENUTI MEDIANTE PROCESSI

1.1.   Frutti e semi commestibili:



— Ghiande

Quercus spp.

— Noci di cola

Cola acuminata

— Uva spina

Ribes uva-crispa

— Frutti della passione

Passiflora edulis

— Lamponi (essiccati)

Rubus idaeus

— Ribes rosso (essiccato)

Ribes rubrum

1.2.   Spezie ed erbe aromatiche commestibili:



— Pepe (del Perù)

Schinus molle L.

— Semi di rafano

Armoracia rusticana

— Alpinia o galanga minore

Alpinia officinarum

— Fiori di cartamo

Carthamus tinctorius

— Crescione acquatico

Nasturtium officinale

1.3.   Prodotti vari:

Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari non biologici

2.   PRODOTTI VEGETALI

2.1.   Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:



— Cacao

Theobroma cacao

— Cocco

Cocos nucifera

— Olivo

Olea europaea

— Girasole

Helianthus annuus

— Palma

Elaeis guineensis

— Colza

Brassica napus, rapa

— Cartamo

Carthamus tinctorius

— Sesamo

Sesamum indicum

— Soia

Glycine max

2.2.   I seguenti zuccheri, amidi e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi:

— 
Fruttosio
— 
Cialde di riso
— 
Sfoglie di pane azzimo
— 
Amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato

2.3.   Prodotti vari:

— 
Proteina di piselli, Pisum spp.
— 
Rum, ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero
— 
Kirsch preparato a base di frutti e aromi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)

3.   PRODOTTI ANIMALI:

Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari non biologici:

— 
Gelatina
— 
Siero di latte disidratato «herasuola»
— 
Budella

▼M23 —————



( 1 ) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

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