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Document 02008D0070(01)-20190726
Decision No 70/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on a paperless environment for customs and trade
Consolidated text: Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio
Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio
02008D0070(01) — IT — 26.07.2019 — 001.001
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DECISIONE N. 70/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 2008 concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 023 dell'26.1.2008, pag. 21) |
Modificata da:
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REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019 |
L 198 |
241 |
25.7.2019 |
DECISIONE N. 70/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 gennaio 2008
concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio
Articolo 1
Sistemi doganali elettronici
La Commissione e gli Stati membri istituiscono sistemi doganali elettronici sicuri, integrati, interoperabili ed accessibili per lo scambio di dati contenuti in dichiarazioni doganali, documenti di accompagnamento delle dichiarazioni doganali e certificati e per lo scambio di altre informazioni pertinenti.
La Commissione e gli Stati membri forniscono la struttura ed i mezzi per la gestione dei sistemi doganali elettronici.
Articolo 2
Obiettivi
1. I sistemi doganali elettronici di cui all'articolo 1 sono intesi a conseguire i seguenti obiettivi:
a) facilitare le procedure di importazione e di esportazione;
b) ridurre i costi di adeguamento e amministrativi nonché migliorare i tempi di sdoganamento;
c) coordinare un'impostazione comune per il controllo delle merci;
d) aiutare a garantire la corretta riscossione di tutti i dazi doganali e altre imposte;
e) garantire la rapida fornitura e ricezione di informazioni pertinenti in relazione alla catena internazionale di approvvigionamento;
f) consentire la trasmissione di un flusso ininterrotto di dati tra le autorità dei paesi esportatori ed importatori nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici, prevedendo la possibilità di riutilizzare i dati inseriti nel sistema.
L’integrazione e l’evoluzione dei sistemi doganali elettronici sono commisurate agli obiettivi di cui al primo comma.
2. Il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, primo comma, implica quanto meno:
a) l’armonizzazione dello scambio di informazioni sulla base di modelli di dati e di formati per i messaggi accettati a livello internazionale;
b) la rielaborazione delle procedure doganali e connesse alle dogane al fine di ottimizzare la loro efficacia ed efficienza, di semplificarle e di ridurre i costi di adeguamento alle disposizioni doganali;
c) l’offerta agli operatori economici di un’ampia gamma di servizi doganali elettronici, che consenta a tali operatori di interagire secondo le stesse modalità con le autorità doganali di qualsiasi Stato membro.
3. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, la Comunità favorisce l'interoperabilità dei sistemi doganali elettronici con i sistemi doganali dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali e l’accessibilità dei sistemi in questione agli operatori economici di tali paesi, allo scopo di giungere ad un ambiente privo di supporti cartacei a livello internazionale nei casi in cui ciò sia previsto da accordi internazionali e sulla base di adeguati accordi finanziari.
Articolo 3
Scambio di dati
1. I sistemi doganali elettronici della Comunità e degli Stati membri permettono lo scambio di dati tra le autorità doganali degli Stati membri e tra tali autorità e:
a) gli operatori economici;
b) la Commissione;
c) altre amministrazioni o agenzie ufficiali interessate al trasporto internazionale di merci (di seguito «altre amministrazioni o agenzie»).
2. La divulgazione o la trasmissione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati, in particolare della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 1 ), e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 2 ).
Articolo 4
Sistemi, servizi e termini
1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, rendono operativi i seguenti sistemi doganali elettronici secondo i requisiti e i termini stabiliti nella legislazione in vigore:
a) sistemi per operazioni di importazione ed esportazione, che interagiscano con il sistema di transito e che consentano un flusso ininterrotto di informazioni da un sistema doganale all’altro nell’intera Comunità;
b) un sistema per l'identificazione e la registrazione degli operatori economici, che interagisca con il sistema degli operatori economici autorizzati e che permetta a tali operatori economici di eseguire una sola registrazione per tutte le interazioni con le autorità doganali sull’intero territorio della Comunità, tenendo conto dei sistemi comunitari o nazionali esistenti;
c) un sistema per la procedura di autorizzazione degli operatori economici, compreso il processo d'informazione e consultazione, la gestione dei relativi certificati e la registrazione di tali certificati in una banca dati accessibile alle autorità doganali.
2. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione ed entro il 15 febbraio 2011, creano e rendono operativi i portali comuni per le dogane che offrano agli operatori economici le informazioni necessarie per procedere alle transazioni doganali in tutti gli Stati membri.
3. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri ed entro il 15 febbraio 2013, istituisce e rende operativo un ambiente tariffario integrato che permetta il collegamento con altri sistemi della Commissione e degli Stati membri concernenti le operazioni di importazione e di esportazione.
4. La Commissione, in partenariato con gli Stati membri in sede di Gruppo di politica doganale ed entro il 15 febbraio 2011, valuta le specifiche funzionali comuni per:
a) una struttura di punti d’accesso unico, che consenta agli operatori economici di utilizzare una sola interfaccia per presentare le dichiarazioni doganali elettroniche, anche se la procedura doganale è effettuata in un altro Stato membro;
b) interfacce elettroniche per gli operatori economici che consentano loro di espletare tutte le operazioni doganali, anche se interessano diversi Stati membri, con le autorità doganali dello Stato membro in cui sono stabiliti;
c) servizi di interfaccia unica che forniscano un flusso ininterrotto di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali, tra le autorità doganali e la Commissione nonché tra le autorità doganali e le altre amministrazioni o agenzie, e che consentano agli operatori economici di trasmettere alle dogane tutte le informazioni richieste per le procedure di sdoganamento all’importazione o all’esportazione, comprese le informazioni previste da una normativa non connessa alle dogane.
5. Entro tre anni dalla valutazione positiva delle specifiche funzionali comuni di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, si adoperano per istituire e rendere operative la struttura di punti d'accesso unico e le interfacce elettroniche.
6. Gli Stati membri e la Commissione si adoperano per istituire e rendere operativa una struttura di servizi a interfaccia unica. La valutazione dei progressi compiuti in questo settore è inclusa nelle relazioni di cui all'articolo 12.
7. La Comunità e gli Stati membri provvedono alla debita manutenzione e ai necessari miglioramenti dei sistemi e dei servizi di cui al presente articolo.
Articolo 5
Componenti e responsabilità
1. I sistemi doganali elettronici sono costituiti da componenti comunitarie e da componenti nazionali.
2. Le componenti comunitarie dei sistemi doganali elettronici comprendono in particolare:
a) gli studi di fattibilità correlati e le specifiche funzionali e tecniche comuni del sistema;
b) i prodotti e i servizi comuni, inclusi i necessari sistemi comuni di riferimento per le informazioni doganali e relative alle dogane;
c) i servizi della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) per gli Stati membri;
d) le attività di coordinamento svolte dagli Stati membri e dalla Commissione ai fini dell'attuazione e dell'utilizzazione di sistemi doganali elettronici nell'ambito del dominio comune della Comunità;
e) le attività di coordinamento svolte dalla Commissione per l'attuazione e l'utilizzazione di sistemi doganali elettronici nell'ambito del dominio esterno comunitario, esclusi i servizi intesi a soddisfare requisiti nazionali.
3. Le componenti nazionali dei sistemi doganali elettronici comprendono in particolare:
a) le specifiche funzionali e tecniche nazionali del sistema;
b) i sistemi nazionali, comprese le banche dati;
c) i collegamenti di rete fra autorità doganali e operatori economici nonché tra autorità doganali e altre amministrazioni o agenzie all’interno dello stesso Stato membro;
d) il software o il materiale che uno Stato membro ritiene necessario per un uso ottimale del sistema.
Articolo 6
Compiti della Commissione
La Commissione assicura in particolare:
a) il coordinamento a livello di creazione, verifica della conformità, installazione, gestione e sostegno delle componenti comunitarie, con riguardo ai sistemi doganali elettronici;
b) il coordinamento dei sistemi e dei servizi previsti dalla presente decisione con altri pertinenti progetti relativi al governo elettronico a livello comunitario;
c) l'espletamento dei compiti affidatile dal piano strategico pluriennale di cui all'articolo 8, paragrafo 2;
d) il coordinamento dello sviluppo delle componenti comunitarie e nazionali al fine di assicurare un’attuazione sincronizzata dei progetti;
e) il coordinamento dei servizi doganali elettronici e dei servizi di interfaccia unica a livello comunitario ai fini della loro promozione e dell'attuazione a livello nazionale;
f) il coordinamento dei fabbisogni di formazione.
Articolo 7
Compiti degli Stati membri
1. Gli Stati membri assicurano in particolare:
a) il coordinamento a livello di attuazione, verifica della conformità, installazione, gestione e sostegno delle componenti nazionali, con riguardo ai sistemi doganali elettronici;
b) il coordinamento dei sistemi e servizi previsti dalla presente decisione con altri progetti pertinenti in materia di governo elettronico a livello nazionale;
c) l’espletamento dei compiti ad essi affidati nell'ambito del piano strategico pluriennale di cui all’articolo 8, paragrafo 2;
d) la regolare trasmissione alla Commissione di informazioni sulle misure adottate per consentire alle rispettive autorità o agli operatori economici di utilizzare pienamente i sistemi doganali elettronici;
e) la promozione e l’attuazione a livello nazionale dei servizi doganali elettronici e dei servizi di interfaccia unica;
f) la necessaria formazione dei funzionari doganali e di altri funzionari competenti.
2. Gli Stati membri valutano quali risorse siano necessarie a livello di bilancio, di personale e di mezzi tecnici per conformarsi al disposto dell’articolo 4 e al piano strategico pluriennale di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e le comunicano annualmente alla Commissione.
3. Qualora un’iniziativa prevista da uno Stato membro con riguardo alla creazione o alla gestione di sistemi doganali elettronici rischi di compromettere l'interoperabilità complessiva o il funzionamento globale di tali sistemi, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione prima di intraprendere una siffatta iniziativa.
Articolo 8
Strategia e coordinamento
1. La Commissione, in partenariato con gli Stati membri in sede di gruppo di politica doganale, assicura:
a) la definizione delle strategie, delle risorse necessarie e delle fasi di sviluppo;
b) il coordinamento di tutte le attività connesse con l’informatizzazione doganale, allo scopo di assicurare un'utilizzazione ottimale e quanto più efficace possibile delle risorse, incluse quelle già utilizzate a livello nazionale e comunitario;
c) il coordinamento con riguardo agli aspetti giuridici, operativi, alla formazione e allo sviluppo delle tecnologie dell’informazione, nonché alla fornitura di informazioni alle autorità doganali e agli operatori economici circa tali aspetti;
d) il coordinamento delle attività di attuazione di tutti gli interessati;
e) il rispetto dei termini di cui all'articolo 4 da parte di tutti gli interessati.
2. La Commissione, in partenariato con gli Stati membri in sede di gruppo di politica doganale, elabora e aggiorna un piano strategico pluriennale che ripartisce i compiti tra la Commissione e gli Stati membri.
Articolo 9
Risorse
1. Al fine di creare, gestire e migliorare i sistemi doganali elettronici conformemente all’articolo 4, la Comunità mette a disposizione le risorse a livello di personale, di bilancio e di mezzi tecnici necessarie per le componenti comunitarie.
2. Al fine di creare, gestire e migliorare i sistemi doganali elettronici conformemente all’articolo 4, gli Stati membri mettono a disposizione le risorse a livello di personale, di bilancio e di mezzi tecnici necessarie per le componenti nazionali.
Articolo 10
Disposizioni finanziarie
1. Fatte salve le spese che devono essere sostenute da Stati terzi o organizzazioni internazionali nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 3, le spese per l’attuazione della presente decisione sono suddivise tra la Comunità e gli Stati membri, conformemente al disposto dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. La Comunità si fa carico delle spese relative alla progettazione, all’acquisizione, all’installazione, alla gestione ed alla manutenzione delle componenti comunitarie di cui all'articolo 5, paragrafo 2, conformemente al programma Dogana 2007 previsto nella decisione n. 253/2003/CE e da eventuali programmi successivi in materia.
3. Gli Stati membri si fanno carico delle spese relative alla creazione e alla gestione delle componenti nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 3, comprese le interfacce con altre amministrazioni o agenzie e con gli operatori economici.
4. Gli Stati membri rafforzano la reciproca collaborazione al fine di ridurre al minimo i costi sviluppando modelli di ripartizione dei costi e soluzioni comuni.
Articolo 11
Monitoraggio
1. La Commissione intraprende tutte le iniziative necessarie per accertare che l’attuazione delle misure finanziate tramite il bilancio comunitario sia conforme alle disposizioni della presente decisione e che i risultati ottenuti siano coerenti con le finalità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, primo comma.
2. In partenariato con gli Stati membri in sede di gruppo di politica doganale, la Commissione verifica sistematicamente i progressi compiuti da ogni Stato membro e dalla Commissione nel conformarsi all’articolo 4, per determinare se siano stati conseguiti gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, e stabilire come migliorare l'efficacia delle attività legate all'attuazione dei sistemi doganali elettronici.
Articolo 12
Relazioni
1. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione sui progressi compiuti con riguardo a ciascuno dei compiti ad essi affidati nell’ambito del piano strategico pluriennale di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Essi notificano alla Commissione l'espletamento di ogni compito.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale di attuazione che copre il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. Tali relazioni annuali si basano sul formato stabilito dalla Commissione in partenariato con gli Stati membri in sede di gruppo di politica doganale.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione stabilisce, sulla base delle relazioni annuali di cui al paragrafo 2, una relazione consolidata che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione, per quanto riguarda in particolare l'attuazione dell'articolo 4 e l'eventuale necessità di prorogare i termini di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 5, e presenta tale relazione agli interessati e al gruppo di politica doganale per ulteriore esame.
4. Inoltre, la relazione consolidata di cui al paragrafo 3 presenta i risultati di eventuali visite di controllo eseguite nonché di altri eventuali controlli e può stabilire i metodi e i criteri da utilizzare per altre valutazioni successive, in particolare la valutazione in merito al grado di interoperabilità dei sistemi doganali elettronici e il loro funzionamento.
Articolo 13
Consultazione degli operatori economici
La Commissione e gli Stati membri consultano sistematicamente gli operatori economici in tutte le fasi di elaborazione, sviluppo e installazione dei sistemi e dei servizi di cui all’articolo 4.
La Commissione e gli Stati membri stabiliscono ciascuno un loro meccanismo di consultazione che riunisca regolarmente un gruppo rappresentativo di operatori economici.
Articolo 14
Stati aderenti e Stati candidati
La Commissione informa i paesi che sono stati riconosciuti come paesi in via di adesione o paesi candidati in merito all’elaborazione, allo sviluppo e all’installazione dei sistemi e dei servizi di cui all’articolo 4 e consente loro di parteciparvi.
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Articolo 17
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 18
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
( 1 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
( 2 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.