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Document 02006R1082-20140622
Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on a European grouping of territorial cooperation (EGTC)
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
02006R1082 — IT — 22.06.2014 — 001.004
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) N. 1302/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 |
L 347 |
303 |
20.12.2013 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 luglio 2006
relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
Articolo 1
Natura di un GECT
Articolo 2
Diritto applicabile
Gli atti degli organi di un GECT sono disciplinati:
dal presente regolamento;
dalla convenzione di cui all'articolo 8, se è espressamente autorizzato a farlo a norma del presente regolamento, e
nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT.
Allorché sia necessario determinare il diritto applicabile ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto internazionale privato, un GECT è considerato un'entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale.
Le attività di un GECT cofinanziate dal bilancio dell'Unione rispettano i requisiti definiti dal diritto dell'Unione e nazionale concernente la sua applicazione.
Articolo 3
Composizione di un GECT
Possono diventare membri di un GECT:
gli Stati membri o le autorità a livello nazionale;
le autorità regionali;
le autorità locali;
le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale conformemente al diritto nazionale e dell'Unione applicabile.
gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alle lettere d) ed e) di paesi terzi, alle condizioni di cui all'articolo 3 bis.
Le associazioni composte di organismi che appartengono ad una o più di tali categorie possono parimenti essere membri.
Articolo 3 bis
Adesione di membri di paesi terzi o di paesi o territori d'oltremare (PTOM)
Ai fini del presente regolamento, un paese terzo o un PTOM è considerato limitrofo a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, se ha in comune una frontiera terrestre o se sia il paese terzo o il PTOM e tale Stato membro sono ammissibili nell'ambito di un programma transfrontaliero marittimo congiunto o di un programma transnazionale nel quadro dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea o sono ammissibili nell'ambito di un altro programma di cooperazione transfrontaliera o che insista su un confine marittimo o su un bacino marittimo, anche qualora siano separati da acque internazionali.
Articolo 4
Istituzione di un GECT
Ciascun membro potenziale:
notifica allo Stato membro in virtù della cui legislazione è stato costituito l'intenzione di partecipare a un GECT; e
invia a tale Stato membro una copia della convenzione e degli statuti proposti di cui agli articoli 8 e 9.
A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro che ha ricevuto tale notifica approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la partecipazione al GECT del membro potenziale e la convenzione, a meno che tale Stato membro ritenga che:
tale partecipazione o la convenzione non siano conformi:
al presente regolamento;
ad altra normativa dell'Unione relativa agli atti e alle attività del GECT;
al diritto nazionale che disciplina i poteri e le competenze del membro potenziale;
tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico; oppure
lo statuto non sia coerente con la convenzione.
In caso di mancata approvazione, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto e propone, se del caso, le modifiche da apportare alla convenzione.
Lo Stato membro decide, per quanto riguarda l'approvazione, entro un periodo di sei mesi dalla data di ricezione di una notifica a norma del paragrafo 2. Se lo Stato membro che ha ricevuto la notifica non solleva obiezioni entro tale periodo, la partecipazione del membro potenziale e la convenzione si considerano approvate. Tuttavia, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT è tenuto ad approvare formalmente la convenzione per consentire al GECT di poter essere costituito.
Una richiesta di informazioni aggiuntive da parte dello Stato membro al membro potenziale sospende il termine di cui al terzo comma della presente lettera c). Il periodo di sospensione ha inizio dal giorno successivo a quello in cui lo Stato membro trasmette le sue osservazioni al membro potenziale e dura sino alla data in cui quest'ultimo risponde alle osservazioni.
Tuttavia, il termine di cui al terzo comma della presente lettera c) non è sospeso se il membro potenziale risponde alle osservazioni formulate dallo Stato membro entro dieci giorni lavorativi a decorrere dall'inizio del periodo di sospensione.
Nel decidere in merito alla partecipazione di un membro potenziale a un GECT, gli Stati membri possono applicare le rispettive norme nazionali.
Nel caso di un GECT con membri potenziali di uno o più paesi terzi, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT si accerta, in consultazione con gli altri Stati membri interessati, che siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 3 bis e che ogni paese terzo abbia approvato la partecipazione dei membri potenziali conformemente a:
condizioni e procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento; o
un accordo stipulato tra almeno uno Stato membro a norma del cui diritto il membro potenziale è costituito e detto paese terzo.
Nel caso dell'adesione di nuovi membri a un GECT esistente, si applicano le seguenti disposizioni:
nel caso di adesione di un nuovo membro di uno Stato membro che ha già approvato la convenzione, tale adesione è approvata esclusivamente dallo Stato membro a norma del cui diritto il nuovo membro è costituito, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, e notificata allo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale;
nel caso di adesione di un nuovo membro di uno Stato membro che non ha ancora approvato la convenzione, si applica la procedura di cui al paragrafo 6.
nel caso di adesione di un nuovo membro di un paese terzo, tale adesione è esaminata dallo Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT, secondo la procedura di cui al paragrafo 3 bis.
Articolo 4 bis
Partecipazione di membri di un PTOM
Nel caso di un GECT con un membro potenziale di un PTOM, lo Stato membro cui il PTOM è legato si accerta che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 bis e, tenendo conto della sua relazione con il PTOM:
approva la partecipazione del membro potenziale conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, o
conferma per iscritto allo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT che le autorità competenti del PTOM hanno approvato la partecipazione del membro potenziale conformemente a condizioni e secondo procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento.
Articolo 5
Acquisizione della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
Articolo 6
Controllo della gestione dei fondi pubblici
Articolo 7
Compiti
In primo luogo, i compiti del GECT possono riguardare l'attuazione di programmi di cooperazione, o di loro parti, o l'attuazione di operazioni finanziate dall'Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione.
Gli Stati membri possono limitare i compiti che possono essere realizzati dai GECT senza sostegno finanziario dell'Unione. Tuttavia, fatto salvo l'articolo 13, gli Stati membri non escludono i compiti relativi alle priorità di investimento di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1299/2013 ( 3 ) del Parlamento europeo e del Consiglio.
Tuttavia, in conformità del diritto dell'Unione e nazionale applicabile, l'assemblea di un GECT di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), può definire i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, o i termini e le condizioni sulla base dei quali è fornito un servizio di interesse economico generale, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori.
Articolo 8
Convenzione
La convenzione precisa:
la denominazione del GECT e la sua sede sociale;
l'estensione del territorio in cui il GECT può espletare i suoi compiti;
l'obiettivo e i compiti del GECT;
la durata del GECT e le condizioni del suo scioglimento;
l'elenco dei membri del GECT;
l'elenco degli organi del GECT e le rispettive competenze;
il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione;
il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui operano gli organi del GECT;
le disposizioni circa la partecipazione di membri di paesi terzi o dei PTOM, se del caso compresa l'identificazione del diritto applicabile qualora il GECT svolga compiti in paesi terzi o in PTOM;
il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale direttamente pertinente alle attività del GECT svolte secondo i compiti specificati nella convenzione;
le norme applicabili al personale del GECT nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione;
le disposizioni circa la responsabilità del GECT e dei suoi membri conformemente all'articolo 12;
le opportune disposizioni in materia di riconoscimento reciproco, anche per quanto riguarda il controllo finanziario della gestione dei fondi pubblici; e
le procedure di adozione degli statuti e di modifica della convenzione, che rispetta gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.
Articolo 9
Statuti
Gli statuti del GECT specificano come minimo:
le modalità di funzionamento dei suoi organi e delle competenze di tali organi, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;
le relative procedure decisionali;
la sua lingua o le sue lingue di lavoro;
le disposizioni circa il suo funzionamento;
le procedure riguardanti la gestione e l'assunzione del personale;
le disposizioni circa il contributo finanziario dei propri membri;
le norme applicabili in tema di contabilità e di bilancio per i propri membri;
la designazione di un revisore dei conti indipendente esterno; e
le procedure di modifica del proprio statuto, che rispettano gli obblighi stabiliti agli articoli 4 e 5.
Articolo 10
Organizzazione di un GECT
Un GECT ha almeno i seguenti organi:
un'assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri;
un direttore, che rappresenta il GECT e che agisce per conto di questo.
Articolo 11
Bilancio
Articolo 12
Liquidazione, insolvenza, cessazione dei pagamenti e responsabilità
Un GECT è responsabile di tutti i suoi debiti.
I membri del GECT possono stabilire negli statuti di assumersi la responsabilità, dopo la cessazione della loro qualità di membro di un GECT, degli obblighi derivanti dalle attività svolte dal GECT nel periodo in cui erano membri.
La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione "a responsabilità limitata".
Le prescrizioni in materia di pubblicazione della convenzione, degli statuti e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata sono almeno uguali a quelle previste per altre entità giuridiche a responsabilità limitata a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.
Nel caso di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata, qualsiasi Stato membro interessato può richiedere che il GECT stipuli un'appropriata assicurazione, o che sia soggetto a una garanzia fornita da una banca o da un altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro ovvero che sia coperto da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o da uno Stato membro, a copertura dei rischi connessi alle attività del GECT.
Articolo 13
Interesse pubblico
Qualora un GECT svolga attività contrarie alle disposizioni di uno Stato membro in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o moralità pubblica, o contrarie all'interesse pubblico di uno Stato membro, un organo competente di tale Stato membro può vietare tali attività nel suo territorio o chiedere ai membri costituitisi a norma della legislazione di detto Stato membro di recedere da tale GECT, se quest'ultimo non cessa di svolgere le attività in questione.
Tali divieti non costituiscono un mezzo di restrizione arbitraria o occulta della cooperazione territoriale tra i membri del GECT. La decisione di tale organo può formare oggetto di ricorso davanti ad un'autorità giudiziaria.
Articolo 14
Scioglimento
Articolo 15
Competenza giurisdizionale
L'organo giurisdizionale competente per la composizione delle controversie in relazione all'articolo 4, paragrafi 3 e 6, e all'articolo 13 è un organo giurisdizionale dello Stato membro la cui decisione è impugnata.
Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai cittadini di esercitare i loro diritti costituzionali nazionali di ricorso contro organismi pubblici membri di un GECT riguardo a:
decisioni amministrative su attività che il GECT svolge;
accesso a servizi nella loro lingua; e
accesso alle informazioni.
In tali casi gli organi giurisdizionali competenti sono quelli dello Stato membro in virtù della cui costituzione sorge il diritto di ricorso.
Articolo 16
Disposizioni finali
Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo può stilare un elenco esauriente dei compiti che i membri di un GECT ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, costituiti in virtù del suo diritto già espletano per quanto riguarda la cooperazione territoriale in detto Stato membro.
Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo nonché gli emendamenti alle stesse. La Commissione trasmette successivamente tali disposizioni agli altri Stati membri e al Comitato delle regioni.
Articolo 17
Relazione
Entro il 1o agosto 2018 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione in merito all'applicazione del presente regolamento, valutandone, sulla base di indicatori, l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto europeo e i margini di semplificazione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 17 bis, che stabiliscano l'elenco degli indicatori di cui al primo comma.
Articolo 17 bis
Esercizio della delega
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 2007, eccetto l'articolo 16, che è applicabile a decorrere dal 1o agosto 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Modello delle informazioni da trasmettere a norma dell'articolo 5, paragrafo 2
ISTITUZIONE DI UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)
La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata comprende la locuzione “a responsabilità limitata” (articolo 12, paragrafo 2 bis)
I campi contrassegnati da un asterisco* sono obbligatori.
( 1 ) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).
( 2 ) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU 347 del 20.12.2013, pag. 259).