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Document 02002R0733-20191019

    Consolidated text: Regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/733/2019-10-19

    02002R0733 — IT — 19.10.2019 — 003.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 733/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 22 aprile 2002

    relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 113 dell'30.4.2002, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 1137/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2008

      L 311

    1

    21.11.2008

    ►M2

    REGOLAMENTO (UE) 2019/517 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2019

      L 91

    25

    29.3.2019

    ►M3

    REGOLAMENTO (UE) 2019/1243 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019

      L 198

    241

    25.7.2019




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 733/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 22 aprile 2002

    relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    Articolo 1

    Obiettivo e campo d'applicazione

    1.  Obiettivo del presente regolamento è la messa in opera del dominio di primo livello geografico (ccTLD) .eu nella Comunità. Il regolamento stabilisce le condizioni di tale messa in opera, in particolare per quanto riguarda la designazione di un Registro, e definisce il quadro di politica generale entro il quale opererà tale Registro.

    2.  Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni adottate negli Stati membri per quanto concerne i domini di primo livello geografici nazionali.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) «Registro» l'organismo al quale sono affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu, tra cui la manutenzione delle corrispondenti banche dati e dei servizi correlati di interrogazione destinati al pubblico, la registrazione dei nomi di dominio, la gestione del Registro dei nomi di dominio, la gestione dei server dei nomi di dominio di primo livello del Registro e la diffusione dei file di zona relativi ai domini di primo livello;

    b) «Conservatore del Registro (Registrar)» una persona o organismo che, attraverso la stipulazione di un contratto con il Registro, presta servizi di registrazione del nome di dominio ai registranti.

    Articolo 3

    Caratteristiche del Registro

    1.  La Commissione:

    ▼M3

    a) adotta atti delegati conformemente all’articolo 5 bis al fine di integrare il presente regolamento definendo i criteri e la procedura per la designazione del Registro.

    Qualora, in caso di definizione dei criteri e della procedura per la designazione del Registro, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 5 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo;

    ▼B

    b) designa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il Registro dopo aver pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un invito alla manifestazione di interesse e una volta conclusa la procedura di invito alla manifestazione di interesse;

    c) conclude, conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, un contratto che stabilisce le condizioni secondo cui essa supervisiona l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello .eu attuate dal Registro. Il contratto concluso tra la Commissione e il Registro è limitato nel tempo e rinnovabile.

    Il Registro non può accettare registrazioni finché non è definita la politica di registrazione.

    2.  Il Registro è un organismo senza scopo di lucro istituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Esso ha la propria sede legale, amministrazione centrale e sede di affari principale nel territorio della Comunità europea.

    3.  Dopo aver ottenuto il consenso della Commissione, il Registro conclude il contratto che prevede la delega del codice del dominio di primo livello geografico .eu. A tal fine si terrà conto dei pertinenti principi adottati dal comitato GAC (Governmental Advisory Committee).

    4.  Il Registro del dominio di primo livello .eu non agisce direttamente in quanto Conservatore.

    Articolo 4

    Obblighi del Registro

    1.  Il Registro rispetta le regole, le politiche e le procedure stabilite nel presente regolamento e i contratti di cui all'articolo 3. Il Registro applica procedure trasparenti e non discriminatorie.

    2.  Il Registro:

    a) organizza, amministra e gestisce il dominio di primo livello .eu secondo criteri di interesse pubblico e conformemente ai principi di qualità, efficienza, affidabilità e accessibilità;

    ▼M2

    b) registra nel dominio di primo livello .eu, a cura di qualsiasi conservatore del Registro accreditato, i nomi di dominio richiesti da:

    i) un cittadino dell'Unione, indipendentemente dal suo luogo di residenza;

    ii) una persona fisica residente in uno Stato membro che non sia cittadino dell'Unione;

    iii) un'impresa stabilita nell'Unione; o

    iv) un'organizzazione stabilita nell'Unione, fatta salva l'applicazione del diritto nazionale;

    ▼B

    c) applica diritti, direttamente connessi ai costi sostenuti;

    d) mette in applicazione la politica e la procedura di risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale basata sul recupero dei costi al fine di risolvere prontamente i conflitti tra titolari di nomi di dominio concernenti i diritti connessi a detti nomi, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale, nonché le controversie inerenti a singole decisioni prese dal Registro. Tale politica è adottata conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 e prende in considerazione le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). Detta politica prevede adeguate garanzie di carattere procedurale per le parti interessate e si applica lasciando impregiudicate le possibili vie di ricorso giurisdizionale;

    e) adotta ed espleta le procedure per il riconoscimento dei Conservatori del dominio .eu e garantisce condizioni di concorrenza effettive ed eque tra detti Conservatori;

    f) assicura l'integrità delle basi di dati dei nomi di dominio.

    Articolo 5

    Quadro politico

    ▼M1

    1.   ►M3  Previa consultazione del Registro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 5 bis al fine di integrare il presente regolamento definendo le regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello.eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. ◄

    Tale politica pubblica include segnatamente:

    a) una politica per la risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale;

    b) una politica pubblica in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio, compresa la possibilità di procedere per fasi alla registrazione di nomi di dominio per assicurare ai titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria e agli organismi pubblici un adeguato lasso di tempo per la registrazione dei loro nomi;

    c) una politica relativa all’eventuale revoca di nomi di dominio, comprendente la questione «bona vacantia»;

    d) questioni di lingua e di concetti geografici;

    e) trattamento dei diritti di proprietà intellettuale e altri diritti.

    ▼B

    2.  Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri possono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco limitato di nomi generalmente riconosciuti in relazione ai concetti geografici e/o geopolitici che interessano la loro organizzazione politica o territoriale e che possono:

    a) non essere registrati, oppure

    b) essere registrati solo in un dominio di secondo livello conformemente alle regole di politica pubblica.

    La Commissione comunica immediatamente al Registro l'elenco dei nomi notificati cui si applicano detti criteri. La Commissione procede alla pubblicazione dell'elenco contestualmente alla comunicazione al Registro.

    ▼M3

    Qualora entro 30 giorni dalla data della pubblicazione uno Stato membro o la Commissione sollevino un’obiezione riguardo a una menzione contenuta in un elenco notificato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 5 bis al fine di ovviare alla situazione integrando il presente regolamento.

    ▼B

    3.  Prima di cominciare le operazioni di registrazione, il Registro adotta la politica iniziale di registrazione per il dominio di primo livello .eu in consultazione con la Commissione e le altre parti interessate. Il Registro applica, nella politica di registrazione, le regole di politica pubblica adottate a norma del paragrafo 1, tenendo conto dell'elenco di eccezioni di cui al paragrafo 2.

    4.  La Commissione informa periodicamente il Comitato di cui all'articolo 6 delle attività di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

    ▼M3

    Articolo 5 bis

    Esercizio della delega

    1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.  La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.  Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ( 1 ).

    5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.  L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 5 ter

    Procedura d’urgenza

    1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

    2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

    ▼M1

    Articolo 6

    Procedura di comitato

    1.  La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ( 2 ).

    2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

    ▼M3 —————

    ▼B

    Articolo 7

    Mantenimento di diritti

    La Comunità mantiene tutti i diritti connessi con il dominio di primo livello .eu, in particolare i diritti di proprietà intellettuale e gli altri diritti relativi alle banche dati del Registro atti a garantire l'attuazione del presente regolamento, nonché il diritto di ridesignare il Registro.

    Articolo 8

    Relazione sull'attuazione

    La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione, l'efficacia e il funzionamento del dominio di primo livello .eu un anno dopo l'adozione del presente regolamento e successivamente ogni due anni.

    Articolo 9

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



    ( 1 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    ( 2 ) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

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