EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02000L0053-20230330
Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles
Consolidated text: Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso
Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso
02000L0053 — IT — 30.03.2023 — 015.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DIRETTIVA 2000/53/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2000 (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34) |
Modificata da:
|
|
Gazzetta ufficiale |
||
n. |
pag. |
data |
||
L 170 |
81 |
29.6.2002 |
||
L 25 |
73 |
28.1.2005 |
||
L 152 |
19 |
15.6.2005 |
||
L 254 |
69 |
30.9.2005 |
||
DIRETTIVA 2008/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 marzo 2008 |
L 81 |
62 |
20.3.2008 |
|
L 225 |
10 |
23.8.2008 |
||
DIRETTIVA 2008/112/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 |
L 345 |
68 |
23.12.2008 |
|
L 48 |
12 |
25.2.2010 |
||
L 85 |
3 |
31.3.2011 |
||
L 135 |
14 |
22.5.2013 |
||
DIRETTIVA (UE) 2016/774 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2016 |
L 128 |
4 |
19.5.2016 |
|
DIRETTIVA (UE) 2017/2096 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2017 |
L 299 |
24 |
16.11.2017 |
|
DIRETTIVA (UE) 2018/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 |
L 150 |
93 |
14.6.2018 |
|
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/362 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019 |
L 67 |
116 |
5.3.2020 |
|
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/363 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019 |
L 67 |
119 |
5.3.2020 |
|
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2023/544 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2022 |
L 73 |
5 |
10.3.2023 |
Rettificata da:
DIRETTIVA 2000/53/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 settembre 2000
relativa ai veicoli fuori uso
Articolo 1
Obiettivi
La presente direttiva istituisce misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli nonché, inoltre, al reimpiego, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei veicoli fuori uso e dei loro componenti, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di utilizzo dei veicoli e specialmente di quelli direttamente collegati al trattamento dei veicoli fuori uso.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
«veicolo», i veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 di cui all'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE e i veicoli a motore a tre ruote definiti nella direttiva 92/61/CEE, ma con l'esclusione dei tricicli a motore;
«veicolo fuori uso», un veicolo che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE;
«produttore», il costruttore o l'importatore professionale del veicolo in uno Stato membro;
«prevenzione», i provvedimenti volti a ridurre la quantità e la nocività per l'ambiente dei veicoli fuori uso e dei materiali e delle sostanze che li compongono;
«trattamento», le attività eseguite dopo la consegna del veicolo fuori uso ad un impianto di depurazione, demolizione, tranciatura, frantumazione, recupero o preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni, eseguite ai fini del recupero e/o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti;
«reimpiego», le operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti;
«riciclaggio», il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si intende l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;
«recupero», le pertinenti operazioni di cui all'allegato II parte B della direttiva 75/442/CEE;
«smaltimento», le pertinenti operazioni di cui all'allegato II parte A della direttiva 75/442/CEE;
«operatori economici», i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione, le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, di riciclaggio e altri operatori di trattamento di veicoli fuori uso, e dei loro componenti e materiali;
«sostanza pericolosa», le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ( 1 );
classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
classe di pericolo 4.1;
classe di pericolo 5.1;
«frantumatore», un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in frammenti i veicoli fuori uso, anche allo scopo di ottenere detriti di metallo reimpiegabili.
«informazioni per la demolizione», tutte le informazioni necessarie al trattamento appropriato e compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso. I costruttori di autoveicoli e i produttori di componenti le mettono a disposizione degli impianti di trattamento autorizzati sotto forma di manuali o di supporti elettronici (ad esempio CD-ROM, servizi on line).
Articolo 3
Ambito d'applicazione
Articolo 4
Prevenzione
Al fine di promuovere la prevenzione della formazione dei rifiuti gli Stati membri incoraggiano, in particolare:
i costruttori di veicoli, in collaborazione con i costruttori di materiali ed equipaggiamenti, a limitare l'uso di sostanze pericolose nella costruzione dei veicoli e a ridurle quanto più possibile sin dalla fase di progettazione, in particolare per prevenirne il rilascio nell'ambiente, facilitare il riciclaggio ed evitare l'esigenza di smaltimento dei rifiuti pericolosi;
una progettazione e produzione di veicoli nuovi che tenga pienamente in considerazione e agevoli la demolizione, il reimpiego, il recupero e soprattutto il riciclaggio dei veicoli fuori uso e dei loro componenti e materiali;
i costruttori di veicoli, in collaborazione con i produttori di materiali ed equipaggiamenti, a reimpiegare una quantità crescente di materiale riciclato nei veicoli e in altri prodotti, al fine di sviluppare il mercato dei materiali riciclati;
Gli Stati membri provvedono affinché i materiali e i componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 contengano piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente solo nei casi di cui all'allegato II alle condizioni ivi specificate.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, modificando periodicamente l’allegato II per tener conto del progresso tecnico e scientifico, al fine di:
fissare, se necessario, valori di concentrazione massimi sino ai quali deve essere tollerata la presenza delle sostanze di cui alla lettera a) del presente paragrafo in materiali e componenti specifici di veicoli;
non applicare, per determinati materiali e componenti di veicoli, la lettera a) del presente paragrafo, se l’impiego di tali sostanze è inevitabile;
eliminare materiali e componenti di veicoli dall’allegato II, se l’impiego di sostanze di cui alla lettera a) del presente paragrafo è inevitabile;
in relazione ai punti i) e ii), specificare i materiali e componenti di veicoli che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento e prevedere che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati.
La Commissione adotta un atto delegato distinto per ogni sostanza, materiale o componente interessati ai fini dei punti da i) a iv).
La Commissione modifica per la prima volta l'allegato II entro il 21 ottobre 2001. In ogni caso nessuna delle esenzioni in esso elencate sarà soppressa anteriormente al 1o gennaio 2003.
Articolo 5
Raccolta
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari:
Il fatto di rilasciare un certificato di rottamazione non conferisce agli impianti di rottamazione, concessionari o operatori addetti alla raccolta incaricati da un impianto autorizzato di trattamento, il diritto di pretendere rimborsi, fuori dai casi in cui ciò sia espressamente stato previsto dagli Stati membri.
Gli Stati membri che all'entrata in vigore della presente direttiva non hanno un sistema di cancellazione dal registro automobilistico istituiscono un sistema in base al quale il certificato di rottamazione è trasmesso alle autorità competenti quando il veicolo fuori uso è consegnato a un impianto di trattamento e osservano comunque le disposizioni del presente paragrafo. Gli Stati membri che applicano questo comma ne informano la Commissione dandone dovuta motivazione.
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che i produttori sostengano interamente o per una parte significativa i costi di attuazione di questa misura e/o ritirino i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al primo comma.
Gli Stati membri possono prevedere che la consegna di veicoli fuori uso non sia del tutto gratuita se il veicolo fuori uso non contiene i suoi componenti essenziali, in particolare il motore e la carrozzeria, o se contiene rifiuti aggiunti.
La Commissione controlla periodicamente l'applicazione del primo comma per evitare distorsioni del mercato e, se necessario, propone al Parlamento europeo e al Consiglio una modifica del medesimo.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 bis, al fine di integrare la presente direttiva fissando requisiti minimi per il certificato di rottamazione.
Articolo 6
Trattamento
La deroga all'autorizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 75/442/CEE può applicarsi ad operazioni di recupero relative ai rifiuti derivanti da veicoli fuori uso una volta sottoposti al trattamento di cui all'allegato I, punto 3, della presente direttiva qualora vi sia un'ispezione da parte delle autorità competenti prima della registrazione. Tale ispezione verifica:
il tipo e le quantità dei rifiuti da trattare;
le prescrizioni tecniche generali da soddisfare;
le misure di sicurezza da adottare;
ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE. Tale ispezione è effettuata una volta all'anno. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga inviano i risultati alla Commissione.
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché gli stabilimenti o le imprese che eseguono le operazioni di trattamento soddisfino almeno i seguenti obblighi a norma dell'allegato I:
prima di un ulteriore trattamento, procedono allo smontaggio dei componenti dei veicoli fuori uso o ad altre operazioni equivalenti volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente; i componenti o i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 devono essere rimossi prima di procedere ad un ulteriore trattamento;
rimuovono e separano i materiali e i componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti da veicoli fuori uso;
eseguono le operazioni di smontaggio dei componenti e di deposito in modo da non compromettere le possibilità di reimpiego e recupero, nonché in particolare di riciclaggio, dei componenti dei veicoli.
Le operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso di cui all'allegato I, punto 3 sono effettuate al più presto.
Articolo 7
Reimpiego e recupero
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché siano conseguiti dagli operatori economici i seguenti obiettivi:
entro il 1o gennaio 2006, per tutti i veicoli fuori uso, la percentuale di reimpiego e recupero sia almeno l'85 % del peso medio per veicolo e anno; entro la stessa data, la percentuale di reimpiego e riciclaggio sia almeno dell'80 % del peso medio per veicolo e anno.
Per i veicoli prodotti anteriormente al 1o gennaio 1980, gli Stati membri possono stabilire obiettivi inferiori, ma non al di sotto del 75 % per il reimpiego ed il recupero e non al di sotto del 70 % per il reimpiego e il riciclaggio. Gli Stati membri che si avvalgono della presente disposizione ne comunicano le ragioni alla Commissione e agli altri Stati membri;
entro il 1o gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e recupero sia almeno il 95 % del peso medio per veicolo e per anno; entro la stessa data la percentuale di reimpiego e riciclaggio sia almeno dell'85 % del peso medio per veicolo e per anno.
Entro il 31 dicembre 2005, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano gli obiettivi di cui alla lettera b), in base a una relazione della Commissione corredata di una proposta. Nella sua relazione la Commissione deve tenere conto dello sviluppo della composizione materiale dei veicoli e in ogni altro aspetto rilevante dal punto di vista ambientale in materia di veicoli.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità necessarie per controllare l’osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi enunciati al primo comma del presente paragrafo. Nell’elaborare dette modalità, la Commissione tiene conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la disponibilità di dati e la questione delle esportazioni e importazioni di veicoli fuori uso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 8
Codifica e informazioni per la demolizione
Articolo 9
Relazione e informazione
▼M13 —————
Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies del presente articolo.
Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che ne stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 1 quinquies del presente articolo, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.
Gli Stati membri prevedono ad ogni modo che gli operatori economici in questione pubblichino informazioni:
Il produttore deve rendere accessibili queste informazioni ai futuri acquirenti dei veicoli. Esse devono essere incluse nelle pubblicazioni promozionali utilizzate per la commercializzazione del nuovo veicolo.
Articolo 9 bis
Esercizio della delega
Articolo 10
Attuazione
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Purché i risultati perseguiti dalla presente direttiva siano raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 e all'articolo 9, paragrafo 2, e precisare le modalità di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4 mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati. Tali accordi devono soddisfare i seguenti requisiti:
avere forza vincolante;
specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze;
essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione;
i risultati conseguiti nel quadro degli accordi devono essere periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli stessi;
le autorità competenti devono prendere provvedimenti per esaminare i progressi compiuti nel quadro degli accordi;
in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri devono applicare le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative.
Articolo 10 bis
Riesame
Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione riesamina la presente direttiva e, a tal fine, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di una proposta legislativa.
Articolo 11
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 12
Entrata in vigore
L'articolo 5, paragrafo 4 si applica
Articolo 13
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
Prescrizioni tecniche minime per il trattamento a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 3
1. Siti di stoccaggio (anche temporaneo) dei veicoli fuori uso prima del trattamento:
2. Siti di trattamento:
3. Operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso:
4. Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio:
5. Le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi, ai componenti recuperabili e ai pezzi smontati.
ALLEGATO II
Materiali e componenti cui non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)
È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio nonché una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.
Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni, non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.
Materiali e componenti |
Ambito di applicazione e data di scadenza dell’esenzione |
Da etichettare o rendere identificabili conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv) |
Piombo come elemento di lega |
||
1. a) Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenenti, in peso, al massimo lo 0,35 % di piombo |
|
|
1. b) Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, al massimo lo 0,35 % di piombo |
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
|
2. a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, al massimo il 2 % di piombo |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005 |
|
2. b) Alluminio contenente, in peso, al massimo l’1,5 % di piombo |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
|
2. c) i) Leghe di alluminio destinate a lavorazione meccanica contenenti, in peso, al massimo lo 0,4 % di piombo |
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2028 e loro pezzi di ricambio |
|
2. c) ii) Leghe di alluminio non incluse nella voce 2. c) i) contenenti, in peso, al massimo lo 0,4 % di piombo (2) |
|
|
3. Leghe di rame contenenti al massimo il 4 % di piombo in peso |
|
|
4. a) Cuscinetti e pistoni |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
|
4. b) Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2011 |
|
Piombo e composti di piombo nei componenti |
||
5. a) Piombo negli accumulatori utilizzati nei sistemi ad alta tensione (4) usati solo per la propulsione dei veicoli appartenenti alle categorie M1 ed N1 |
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2019 e loro pezzi di ricambio |
X |
5. b) i) Piombo negli accumulatori: 1) utilizzati in applicazioni a 12 V 2) utilizzati in applicazioni a 24 V nei veicoli per uso speciale quali definiti all’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) |
X |
|
5. b) ii) Piombo negli accumulatori utilizzati in applicazioni non incluse nella voce 5. a) né 5. b) i) |
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio |
X |
6. Masse smorzanti |
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
X |
7. a) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005 |
|
7. b) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, al massimo lo 0,5 % di piombo |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2006 |
|
7. c) Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell’apparato propulsore contenenti, in peso, al massimo lo 0,5 % di piombo |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2009 |
|
8. a) Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici ed elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche |
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
8. b) Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro |
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2011 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
8. c) Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio |
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2013 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
8. d) Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell’aria |
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2015 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
8. e) Piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti almeno l’85 % di piombo in peso) |
X (5) |
|
8. f) i) Piombo in sistemi di connettori a pin conformi |
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2017 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
8. f) ii) Piombo in sistemi di connettori a pin conformi, eccetto nell’area di accoppiamento dei connettori di cablaggio del veicolo |
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
8. g) i) Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip» |
Veicoli omologati prima del 1o ottobre 2022 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
8. g) ii) Piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip Chip» qualora tale connessione elettrica consista di uno qualsiasi dei seguenti elementi: 1) un nodo tecnologico del semiconduttore di 90 nm o di dimensioni maggiori; 2) una matrice unica di 300 mm2 o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore; 3) package di matrici impilate di 300 mm2 o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm2 o di dimensioni maggiori. |
Veicoli omologati a partire dal 1o ottobre 2022 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
8. h) Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semiconduttori di potenza con un circuito integrato con un’area di proiezione minima di 1 cm2 e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm2 di superficie del circuito integrato di silicio |
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
8. i) Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate |
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
8. j) Piombo nelle saldature di lastre laminate |
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2020 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
8. k) Saldatura di applicazioni di riscaldamento con corrente di calore pari o superiore a 0,5 A per relativo giunto saldato a singole lastre laminate con spessore di parete inferiore a 2,1 mm. Questa esenzione non si applica alle saldature dei contatti integrati nel polimero intermedio |
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2024 e loro pezzi di ricambio |
X (5) |
9. Sedi di valvole |
Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1o luglio 2003 |
|
10. a) Componenti elettrici e elettronici contenenti piombo in vetro o in ceramica, in una matrice di vetro o ceramica, in un materiale vetroceramico o in matrici di vetroceramica. Questa esenzione non si applica all’uso di piombo in: i) vetro delle lampadine e smalto vetroso delle candele, ii) materiali ceramici dielettrici di componenti indicati alle voci 10. b), 10. c) e 10. d). |
|
X (6) (per componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori) |
10. b) Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti |
|
|
10. c) Piombo nei materiali ceramici dielettrici in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC |
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e loro pezzi di ricambio |
|
10. d) Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori utilizzati per compensare le deviazioni, dovute all’effetto termico, di sensori in sistemi sonar ultrasonici |
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2017 e loro pezzi di ricambio |
|
11. Inneschi pirotecnici |
Veicoli omologati prima del 1o luglio 2006 e loro pezzi di ricambio |
|
12. Materiali termoelettrici contenti piombo utilizzati nell’industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO2 mediante il recupero dei gas di scarico |
Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2019 e loro pezzi di ricambio |
X |
Cromo esavalente |
||
13. a) Rivestimenti anticorrosione |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2007 |
|
13. b) Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
|
14.
Cromo esavalente come anticorrosivo, fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento: a) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media inferiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; b) progettati per funzionare completamente o in parte con un riscaldatore elettrico, con una potenza elettrica utile assorbita media pari o superiore a 75 W in condizioni di funzionamento costanti; c) progettati per funzionare completamente con riscaldatori non elettrici. |
Per a): veicoli omologati prima del 1o gennaio 2020 e loro pezzi di ricambio Per b): veicoli omologati prima del 1o gennaio 2026 e loro pezzi di ricambio |
X |
Mercurio |
||
15. a) Lampade a luminescenza per proiettori |
Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e loro pezzi di ricambio |
X |
15. b) Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti |
Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e loro pezzi di ricambio |
X |
Cadmio |
||
16. Accumulatori per veicoli elettrici |
Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008 |
|
(1)
Questa esenzione sarà riesaminata nel 2024.
(2)
Si applica alle leghe di alluminio in cui il piombo non è introdotto intenzionalmente ma è presente a causa dell’uso di alluminio riciclato.
(3)
Questa esenzione sarà riesaminata nel 2025.
(4)
Sistemi aventi una tensione > 75 V in corrente continua ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).
(5)
Demolizione se, in correlazione con la voce 10. a), si supera un livello soglia medio di 60 g per veicolo. Ai fini della presente nota non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione.
(6)
Demolizione se, in correlazione con le voci da 8. a) a 8. k), si supera un livello soglia medio di 60 g per veicolo. Ai fini della presente nota non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione.
(7)
Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1). Note alla tabella: |
( 1 ) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
( 2 ) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
( 3 ) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
( 4 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).