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Document 01999R0659-20130820

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 659/1999 del Consiglio , del 22 marzo 1999 , recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’unione Europea

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/659/2013-08-20

1999R0659 — IT — 20.08.2013 — 003.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

▼M3

REGOLAMENTO (CE) N. 659/1999 DEL CONSIGLIO,

del 22 marzo 1999,

recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’unione Europea

▼B

(GU L 083, 27.3.1999, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M3

REGOLAMENTO (UE) N. 734/2013 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2013

  L 204

15

31.7.2013


Modificato da:

 A1

  L 236

33

23.9.2003




▼B

▼M3

REGOLAMENTO (CE) N. 659/1999 DEL CONSIGLIO,

del 22 marzo 1999,

recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’unione Europea

▼B



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

(1)

considerando che, fatte salve le norme procedurali speciali previste nei regolamenti per taluni settori, il presente regolamento andrebbe applicato agli aiuti in tutti i settori; che, ai fini dell'applicazione degli articoli 77 e 92 del trattato, l'articolo 93 attribuisce alla Commissione la competenza specifica a decidere in merito alla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune quando si tratti di esaminare i regimi esistenti, di decidere su aiuti da istituire o modificare e di intervenire in caso di mancato rispetto delle sue decisioni o dell'obbligo di notifica;

(2)

considerando che la Commissione, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha elaborato e consolidato una prassi coerente per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 93 del trattato e in numerose comunicazioni ha definito talune norme procedurali e taluni principi; che appare opportuno, al fine di assicurare un'effettiva ed efficace applicazione delle procedure di cui all'articolo 93 del trattato, codificare e stabilizzare questa prassi attraverso un regolamento;

(3)

considerando che un regolamento di procedura relativo all'applicazione dell'articolo 93 del trattato accresce la trasparenza e la certezza del diritto;

(4)

considerando che, per garantire la certezza del diritto, è opportuno definire le condizioni alle quali gli aiuti possono essere considerati aiuti esistenti; che il completamento e il rafforzamento del mercato interno costituiscono un processo graduale che si riflette nello sviluppo permanente della politica in materia di aiuti di Stato; che, in base a questi sviluppi, talune misure, che quando sono state varate non costituivano un aiuto di Stato, possono essere divenute tali;

(5)

considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, i progetti diretti ad istituire nuovi aiuti vanno notificati alla Commissione e che non può essere data loro esecuzione prima che la Commissione li abbia autorizzati;

(6)

considerando che, a norma dell'articolo 5 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a collaborare con la Commissione e a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento;

(7)

considerando che è opportuno che il termine entro il quale la Commissione deve concludere l'esame preliminare degli aiuti notificati sia fissato a due mesi dal ricevimento della notifica completa o dal ricevimento di una comunicazione debitamente motivata dello Stato membro interessato secondo cui esso considera la notifica completa, in quanto le informazioni supplementari richieste dalla Commissione non esistono o sono già state fornite; che, per ragioni di certezza del diritto, detto esame deve concludersi con una decisione;

(8)

considerando che in tutti i casi in cui, dopo l'esame preliminare, la Commissione non sia in grado di dichiarare che l'aiuto è compatibile con il mercato comune, occorrerebbe avviare il procedimento di indagine formale volto a consentire alla Commissione di ottenere le informazioni necessarie per stabilire la compatibilità dell'aiuto stesso e a dar modo agli interessati di trasmettere le proprie osservazioni; che il procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato assicura la migliore tutela dei diritti degli interessati;

(9)

considerando che, dopo aver preso in considerazione le osservazioni degli interessati, la Commissione dovrebbe concludere il suo esame adottando una decisione finale non appena le perplessità siano state eliminate; che è opportuno, ove detto esame non sia concluso dopo un periodo di 18 mesi dall'avvio della procedura, che lo Stato membro interessato abbia la possibilità di chiedere una decisione che la Commissione deve prendere entro due mesi;

(10)

considerando che, al fine di assicurare un'applicazione corretta ed efficace delle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di revocare una decisione basata su informazioni inesatte;

(11)

considerando che, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 93 del trattato, in particolare dell'obbligo di notifica e della clausola di sospensione di cui al suo paragrafo 3, la Commissione dovrebbe esaminare tutti i casi di aiuti illegali; che, ai fini della trasparenza e della certezza del diritto, è necessario stabilire le procedure da seguire in tali casi; che, qualora uno Stato membro non abbia rispettato l'obbligo di notifica o la clausola di sospensione, la Commissione non dovrebbe essere vincolata al rispetto di termini;

(12)

considerando che in caso di aiuti illegali la Commissione dovrebbe avere il diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie per consentirle di adottare una decisione e, se del caso, di ripristinare immediatamente una concorrenza senza distorsioni; che è pertanto opportuno consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie nei confronti degli Stati membri interessati; che queste misure provvisorie possono assumere la forma di ingiunzioni di fornire informazioni, di ingiunzioni di sospensione e di ingiunzioni di recupero; che la Commissione, in caso di mancato rispetto di un'ingiunzione di fornire informazioni, dovrebbe avere la possibilità di decidere in base alle informazioni disponibili e, in caso di mancato rispetto di ingiunzioni di sospensione o di recupero, di adire direttamente la Corte di giustizia, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, secondo comma, del trattato;

(13)

considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l'aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l'applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l'efficacia della decisione della Commissione;

(14)

considerando che, per ragioni di certezza del diritto, è opportuno fissare un termine di 10 anni in caso di aiuto illegale alla scadenza del quale non ci può essere ingiunzione di recupero;

(15)

considerando che gli aiuti attuati in modo abusivo possono produrre sul funzionamento del mercato interno effetti simili a quelli degli aiuti illegali e che, pertanto, andrebbero loro applicate procedure analoghe; che, contrariamente agli aiuti illegali, gli aiuti eventualmente attuati in modo abusivo sono aiuti precedentemente autorizzati dalla Commissione; che, pertanto, la Commissione non dovrebbe poter ricorrere ad un'ingiunzione di recupero per quanto riguarda gli aiuti attuati in modo abusivo;

(16)

considerando che è opportuno definire tutte le possibilità di cui dispongono i terzi per difendere i loro interessi in procedimenti in materia di aiuti di Stato;

(17)

considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, la Commissione è tenuta a procedere, in collaborazione con gli Stati membri, all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti; che per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno precisare la portata della cooperazione disposta da tale articolo;

(18)

considerando che, al fine di assicurare la compatibilità dei regimi di aiuti esistenti con il mercato comune, ed a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, la Commissione dovrebbe proporre le opportune misure, qualora i regimi di aiuti già esistenti non siano o non siano più compatibili con il mercato comune, ed avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte;

(19)

considerando che, al fine di consentire alla Commissione di vigilare efficacemente sul rispetto delle sue decisioni e di agevolare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne l'esame permanente di tutti i regimi di aiuti esistenti negli Stati membri, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato, è necessario introdurre un obbligo generale di presentare relazioni sui regimi di aiuti esistenti;

(20)

considerando che la Commissione, qualora nutra forti dubbi sul rispetto delle sue decisioni, dovrebbe disporre di ulteriori strumenti che le consentano di ottenere le informazioni necessarie per verificare se le decisioni in questione sono effettivamente rispettate; che a tale scopo le ispezioni in loco rappresentano uno strumento adeguato e utile, in particolare nei casi in cui l'aiuto potrebbe essere stato attuato in modo abusivo; che, pertanto, la Commissione deve avere la facoltà di effettuare ispezioni in loco e deve ottenere la cooperazione delle autorità competenti degli Stati membri qualora un'impresa si opponga allo svolgimento di siffatta ispezione;

(21)

considerando che per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno dare pubblicità alle decisioni della Commissione, fermo restando al tempo stesso il principio per cui le decisioni riguardanti i casi di aiuti di Stato vanno indirizzate allo Stato membro interessato; che è pertanto opportuno pubblicare tutte le decisioni che potrebbero ledere gli interessi degli interessati per esteso o in sintesi o mettere a disposizione di questi ultimi copie di tali decisioni, ove esse non siano state pubblicate o non siano state pubblicate per esteso; che nel dare diffusione alle proprie decisioni la Commissione deve rispettare le disposizioni relative al segreto professionale, ai sensi dell'articolo 214 del trattato;

(22)

considerando che la Commissione, in stretto collegamento con gli Stati membri, dovrebbe poter adottare disposizioni di attuazione per stabilire dettagliate regole applicabili alle procedure di cui al presente regolamento; che, al fine di promuovere la cooperazione tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, è opportuno istituire un comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, che deve essere sentito prima che la Commissione adotti le disposizioni di attuazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO I

ASPETTI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «aiuti» qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 92, paragrafo 1, del trattato;

b) «aiuti esistenti»:

▼M2

i) fatti salvi gli articoli 144 e 172 dell’atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, l’allegato IV, punto 3, e l’appendice di detto allegato, dell’atto di adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, l’allegato V, punto 2, e punto 3, lettera b), e l’appendice di detto allegato dell’atto di adesione di Bulgaria e Romania, e l’allegato IV, punto 2, e punto 3, lettera b), e l’appendice di detto allegato dell’atto di adesione della Croazia, tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;

▼B

ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;

iii) gli aiuti che si suppongono autorizzati a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al presente regolamento, ma secondo la procedura in esso prevista;

iv) gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 15;

v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell'evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un'attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;

c) «nuovi aiuti»: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti;

d) «regime di aiuti»: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base al quale l'aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito;

e) «aiuti individuali»: gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime;

f) «aiuti illegali»: i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato;

g) «aiuti attuati in modo abusivo»: gli aiuti utilizzati dal beneficiario in violazione di una decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, o dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, del presente regolamento;

h) «interessati»: qualsiasi Stato membro e qualsiasi persona, impresa o associazione d'imprese i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti, in particolare il beneficiario, le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali.



CAPO II

PROCEDURE RELATIVE AGLI AIUTI NOTIFICATI

Articolo 2

Notifica di nuovi aiuti

1.  Salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 94 del trattato o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica.

2.  Nella notifica lo Stato membro interessato fornisce tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di adottare una decisione a norma degli articoli 4 e 7 (in seguito denominata «notifica completa»).

Articolo 3

Clausola di sospensione

Agli aiuti soggetti a notifica, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto.

Articolo 4

Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione

1.  La Commissione procede all'esame della notifica non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l'articolo 8, la Commissione adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4.

2.  La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3.  La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che non sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, nei limiti in cui essa rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, la dichiara compatibile con il mercato comune (in seguito denominata «decisione di non sollevare obiezioni»). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.

4.  La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato (in seguito denominata «decisione di avviare il procedimento d'indagine formale»).

5.  Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 devono essere adottate entro due mesi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. La notifica è ritenuta completa se entro 2 mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni. Il termine può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato. Se opportuno, la Commissione può fissare scadenze più ravvicinate.

6.  Se la Commissione non provvede ad adottare una decisione ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 entro il termine stabilito al paragrafo 5, si ritiene che l'aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione. Lo Stato membro interessato, dopo averne informato la Commissione, può quindi attuare le misure in questione, a meno che la Commissione non adotti una decisione a norma del presente articolo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica.

Articolo 5

▼M3

Richiesta di informazioni allo Stato membro notificante

▼B

1.  La Commissione, se ritiene che le informazioni fornite dallo Stato membro interessato in relazione ad una misura notificata a norma dell'articolo 2 siano incomplete, chiede a detto Stato tutte le informazioni supplementari necessarie. Se lo Stato membro risponde a tale richiesta, la Commissione lo informa della ricezione della risposta.

2.  Se lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito fissando un adeguato termine supplementare entro il quale le informazioni stesse devono essere fornite.

3.  La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato, ovvero lo Stato membro interessato non informi la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa, in quanto le informazioni supplementari richieste non sono disponibili o sono già state fornite. In tal caso, il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 5, decorre dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione. Se la notifica è considerata ritirata, la Commissione ne informa lo Stato membro.

Articolo 6

Procedimento d'indagine formale

1.  La decisione di avvio del procedimento d'indagine formale espone sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contiene una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed espone i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione invita lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

2.  Le osservazioni ricevute sono comunicate allo Stato membro interessato. Se un interessato ne fa richiesta, adducendo un danno potenziale, la sua identità non è rivelata allo Stato membro interessato. Quest'ultimo può a sua volta rispondere alle osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

▼M3

Articolo 6 bis

Richiesta di informazioni ad altre fonti

1.  Dopo l’avvio del procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 6, in particolare in casi tecnicamente complessi soggetti a una valutazione sostanziale, la Commissione, se le informazioni fornite dallo Stato membro interessato nel corso dell’indagine preliminare non sono sufficienti, può richiedere a un altro Stato membro, a un’impresa o a un’associazione di imprese di fornire tutte le informazioni di mercato necessarie per consentirle di completare la valutazione della misura in questione, tenendo debito conto del principio di proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese.

2.  La Commissione può richiedere informazioni unicamente:

a) se la richiesta è limitata a procedimenti d’indagine formale fino a quel momento considerati inefficaci dalla Commissione; e

b) per quanto riguarda i beneficiari di aiuti, se lo Stato membro interessato acconsente alla richiesta.

3.  Le imprese o associazioni di imprese che forniscono informazioni a seguito di una richiesta di informazioni di mercato della Commissione ai sensi dei paragrafi 6 e 7 trasmettono la loro risposta simultaneamente alla Commissione e allo Stato membro interessato, qualora i documenti forniti non contengano informazioni riservate nei confronti di tale Stato membro.

La Commissione dirige e controlla la trasmissione di informazioni tra gli Stati membri, le imprese o le associazioni di imprese interessati e verifica l’asserita riservatezza delle informazioni trasmesse.

4.  La Commissione richiede soltanto informazioni a disposizione degli Stati membri, delle imprese o delle associazioni di imprese interessati dalla richiesta.

5.  Gli Stati membri forniscono le informazioni sulla base di una semplice richiesta ed entro un termine stabilito dalla Commissione che di norma non dovrebbe superare un mese. Se uno Stato membro non fornisce le informazioni richieste entro detto termine o fornisce informazioni incomplete, la Commissione invia un sollecito.

6.  La Commissione, mediante semplice domanda, può richiedere informazioni a un’impresa o associazione di imprese. Nell’inviare una semplice domanda d’informazioni a un’impresa o associazione di imprese, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa fa riferimento altresì alle sanzioni previste dall’articolo 6 ter, paragrafo 1, nel caso in cui siano fornite informazioni inesatte o fuorvianti.

7.  La Commissione, mediante decisione, può richiedere informazioni a un’impresa o associazione di imprese. Quando richiede a un’impresa o associazione di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa indica altresì le sanzioni previste dall’articolo 6 ter, paragrafo 1, e indica o irroga le penalità di mora di cui all’articolo 6 ter, paragrafo 2, ove opportuno. Inoltre, essa fa menzione del diritto dell’impresa o dell’associazione di imprese di presentare ricorso contro la decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

8.  Quando presenta una richiesta a norma del paragrafo 1 o 6 o adotta una decisione a norma del paragrafo 7, la Commissione simultaneamente ne fornisce anche una copia allo Stato membro interessato. La Commissione indica i criteri in base ai quali essa ha selezionato i destinatari della richiesta o della decisione.

9.  I proprietari delle imprese o i loro rappresentanti o, se si tratta di persone giuridiche, di società, o di associazioni non dotate di personalità giuridica, coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza forniscono le informazioni richieste o necessarie a loro nome. Le persone debitamente incaricate possono fornire le informazioni a nome dei loro clienti. Questi ultimi sono tuttavia considerati pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano inesatte, incomplete o fuorvianti.

Articolo 6 ter

Ammende e penalità di mora

1.  La Commissione può, se ritenuto necessario e proporzionato, irrogare mediante decisione alle imprese o associazioni di imprese ammende di importo non superiore all’1 % del loro fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente, quando esse, intenzionalmente o per negligenza grave:

a) forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una richiesta rivolta a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 6;

b) in risposta a una decisione adottata a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 7, forniscono informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscono le informazioni entro il termine stabilito.

2.  La Commissione può, mediante decisione, irrogare penalità di mora alle imprese o associazioni di imprese quando un’impresa o un’associazione di imprese non fornisce informazioni complete ed esatte, come richiesto dalla Commissione mediante decisione adottata a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 7.

Le penalità di mora non sono superiori al 5 % del fatturato medio giornaliero dell’impresa o dell’associazione interessata, realizzato durante l’esercizio sociale precedente per ogni giorno lavorativo di ritardo, calcolato a decorrere dalla data fissata nella decisione, finché essa non fornisca informazioni complete ed esatte, come richiesto o prescritto dalla Commissione.

3.  Nel determinare l’ammontare dell’ammenda o della penalità di mora, si considerano la natura, la gravità e la durata dell’infrazione, tenendo debito conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese.

4.  Quando le imprese o associazioni di imprese hanno adempiuto all’obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può ridurre l’ammontare definitivo della penalità di mora rispetto a quella a norma della decisione originaria che irroga tali penalità. La Commissione può anche rinunciare al pagamento di ogni penalità di mora.

5.  Prima di adottare una decisione conformemente al paragrafo 1 o 2, la Commissione fissa un termine di due settimane per ricevere le informazioni di mercato mancanti dalle imprese o associazioni di imprese interessate e dà loro inoltre modo di esprimersi.

6.  La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell’articolo 261 TFUE per controllare le ammende o penalità di mora irrogate dalla Commissione. Essa può annullare, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità di mora irrogata.

▼B

Articolo 7

Decisioni della Commissione che concludono il procedimento d'indagine formale

1.  Fatto salvo l'articolo 8, il procedimento d'indagine formale si conclude con una decisione ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2.  La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione.

3.  La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che i dubbi relativi alla compatibilità della misura notificata con il mercato comune non sussistono più, decide che l'aiuto è compatibile con il mercato comune (in seguito denominata «decisione positiva»). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del trattato.

4.  La Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa (in seguito denominata «decisione condizionale»).

5.  La Commissione, se constata che l'aiuto notificato non è compatibile con il mercato comune, decide che all'aiuto in questione non può essere data esecuzione (in seguito denominata «decisione negativa»).

6.  Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 devono intervenire non appena risultino eliminati i dubbi di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Per quanto possibile, la Commissione si adopera per adottare una decisione entro 18 mesi dall'avvio della procedura. Questo termine può essere prorogato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

7.  Una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 6, e se lo Stato membro interessato ne fa richiesta, la Commissione, entro 2 mesi, prende una decisione in base alle informazioni in suo possesso. Se del caso, qualora le informazioni fornite non siano sufficienti per stabilire la compatibilità, la Commissione prende una decisione negativa.

▼M3

8.  Prima di adottare una decisione conformemente ai paragrafi da 2 a 5, la Commissione dà allo Stato membro interessato l’opportunità di esprimersi, entro un termine di norma non superiore ad un mese, sulle informazioni da essa ricevute e fornite allo Stato membro interessato a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 3.

9.  La Commissione non utilizza, in una decisione adottata conformemente ai paragrafi da 2 a 5, le informazioni riservate fornite in risposta ad una richiesta d’informazioni che non è possibile aggregare o altrimenti rendere anonime, salvo ove abbia ottenuto il consenso degli interessati alla divulgazione di tali informazioni allo Stato membro interessato. La Commissione può adottare una decisione motivata, che è notificata all’impresa o associazione di imprese interessata, in cui constata che le informazioni fornite in risposta ad una richiesta d’informazioni e contrassegnate come riservate non sono protette e fissa una data dalla quale le informazioni saranno divulgate. Tale termine non può essere inferiore a un mese.

10.  La Commissione tiene debito conto dei legittimi interessi delle imprese alla protezione del segreto aziendale e di altre informazioni riservate. Un’impresa o un’associazione di imprese che fornisca informazioni a norma dell’articolo 6 bis e che non sia beneficiaria della misura di aiuto di Stato in questione può richiedere, adducendo un danno potenziale, che la propria identità non sia rivelata allo Stato membro interessato.

▼B

Articolo 8

Ritiro della notifica

1.  Lo Stato membro interessato può ritirare la notifica di cui all'articolo 2 prima che la Commissione abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 7.

2.  Nel caso in cui la Commissione abbia avviato il procedimento d'indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso.

Articolo 9

Revoca di una decisione

La Commissione può revocare una decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 o 3, o dell'articolo 7, paragrafi 2, 3 o 4, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare osservazioni, se tale decisione si basava su informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento e determinanti ai fini della decisione. Prima di revocare una decisione e di adottarne una nuova, la Commissione avvia il procedimento di indagine formale di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano in tal caso, con i necessari adattamenti, gli articoli 6, 7, 10, 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 15.



CAPO III

PROCEDURA RELATIVA AGLI AIUTI ILLEGALI

Articolo 10

Esame, richiesta d'informazioni e ingiunzione di fornire informazioni

▼M3

1.  Fatto salvo l’articolo 20, la Commissione può, di propria iniziativa, esaminare informazioni su presunti aiuti illegali provenienti da qualsiasi fonte.

La Commissione esamina senza indebito ritardo la denuncia presentata da una parte interessata conformemente all’articolo 20, paragrafo 2 e assicura che lo Stato membro interessato sia pienamente e regolarmente informato dei progressi e del risultato dell’esame.

2.  Se necessario, la Commissione richiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applicano in tal caso, mutatis mutandis, l’articolo 2, paragrafo 2 e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2.

Una volta avviato il procedimento di indagine formale, la Commissione può anche richiedere informazioni ad un altro Stato membro, ad un’impresa o ad un’associazione di imprese conformemente agli articoli 6 bis e 6 ter, che si applicano mutatis mutandis.

▼B

3.  Se lo Stato membro interessato, nonostante un sollecito a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, non fornisce le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione o fornisce informazioni incomplete, la Commissione adotta una decisione con la quale richiede tali informazioni (in seguito denominata «ingiunzione di fornire informazioni»). La decisione specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere fornite.

Articolo 11

Ingiunzione di sospendere o di recuperare a titolo provvisorio gli aiuti

1.  Dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di sospendere l'erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (in seguito denominata «ingiunzione di sospensione»).

2.  Dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di recuperare a titolo provvisorio ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (in seguito denominata «ingiunzione di recupero»), se vengono rispettati i seguenti criteri:

 in base a una pratica consolidata non sussistono dubbi circa il carattere di aiuto della misura in questione;

 occorre affrontare una situazione di emergenza;

 esiste un grave rischio di danno consistente e irreparabile ad un concorrente.

Il recupero viene eseguito secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3. Dopo l'effettivo recupero dell'aiuto la Commissione adotta una decisione entro i termini applicabili agli aiuti notificati.

La Commissione può autorizzare lo Stato membro ad abbinare il recupero dell'aiuto alla corresponsione di un aiuto di emergenza all'impresa in questione.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano esclusivamente agli aiuti illegali erogati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 12

Mancato rispetto di una decisione d'ingiunzione

Se uno Stato membro non si conforma ad un'ingiunzione di sospensione o ad un'ingiunzione di recupero, la Commissione, pur continuando a esaminare il caso nel merito in base alle informazioni a sua disposizione, può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee perché essa dichiari che il mancato rispetto della decisione configura una violazione del trattato.

Articolo 13

Decisioni della Commissione

1.  L'esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4. Nel caso di decisioni di avvio del procedimento d'indagine formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell'articolo 7. In caso di mancato rispetto, da parte d'uno Stato membro, dell'ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata in base alle informazioni disponibili.

2.  Nel caso di presunti aiuti illegali, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione non è vincolata al rispetto del termine stabilito agli articoli 4, paragrafo 5, 7, paragrafo 6 e 7, paragrafo 7.

3.  L'articolo 9 si applica per quanto compatibile.

Articolo 14

Recupero degli aiuti

1.  Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (in seguito denominata «decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

2.  All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

3.  Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell'articolo 185 del trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario.



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CAPO III BIS

PRESCRIZIONE

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Articolo 15

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Prescrizione per il recupero degli aiuti

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1.  I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.

2.  Il periodo limite inizia il giorno in cui l'aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

3.  Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente.

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Articolo 15 bis

Prescrizione in materia di irrogazione di ammende e penalità di mora

1.  I poteri conferiti alla Commissione dall’articolo 6 ter sono soggetti a un termine di prescrizione di tre anni.

2.  Il termine previsto al paragrafo 1 decorre dal giorno in cui è commessa l’infrazione di cui all’articolo 6 ter. Tuttavia, per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, il termine decorre dal giorno in cui cessa l’infrazione.

3.  La prescrizione riguardante l’irrogazione di ammende o di penalità di mora si interrompe con qualsiasi atto della Commissione destinato all’accertamento o alla repressione dell’infrazione di cui all’articolo 6 ter, a partire dal giorno in cui l’atto è notificato all’impresa o associazione di imprese interessata.

4.  Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione opera tuttavia al più tardi allo spirare di sei anni del termine, senza che la Commissione abbia irrogato un’ammenda o una penalità di mora. Detto termine è prolungato della durata della sospensione della prescrizione conformemente al paragrafo 5.

5.  La prescrizione in materia di irrogazione di ammende o di penalità di mora è sospesa fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Articolo 15 ter

Prescrizione in materia d’esecuzione di ammende e penalità di mora

1.  Il potere della Commissione di procedere all’esecuzione delle decisioni adottate a norma dell’articolo 6 ter è soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni.

2.  Il termine previsto al paragrafo 1 inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione adottata a norma dell’articolo 6 ter diventa definitiva.

3.  La prescrizione prevista al paragrafo 1 è interrotta:

a) dalla notificazione di una decisione che modifica l’importo iniziale dell’ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda di modifica;

b) da ogni atto compiuto da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, o dalla Commissione ai fini dell’esecuzione forzata dell’ammenda o della penalità di mora.

4.  Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

5.  La prescrizione prevista al paragrafo 1 è sospesa fino a quando:

a) dura il termine per il pagamento concesso al destinatario;

b) l’esecuzione forzata è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea.

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CAPO IV

PROCEDURA RELATIVA AGLI AIUTI ATTUATI IN MODO ABUSIVO

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Articolo 16

Aiuti attuati in modo abusivo

Fatto salvo l’articolo 23, la Commissione può, nei casi di aiuti attuati in modo abusivo, avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 4, paragrafo 4. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 6, 6 bis, 6 ter, 7, 9 e 10, l’articolo 11, paragrafo 1 e gli articoli da 12 a 15.

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CAPO V

PROCEDURA RELATIVA AI REGIMI DI AIUTI ESISTENTI

Articolo 17

Cooperazione a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato

1.  La Commissione ottiene dallo Stato membro interessato tutte le informazioni necessarie alla revisione, in collaborazione con lo Stato membro, dei regimi di aiuti esistenti a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del trattato.

2.  Se la Commissione ritiene che un regime di aiuti non sia, o non sia più, compatibile con il mercato comune, informa lo Stato membro interessato della sua posizione preliminare, dandogli l'opportunità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

Articolo 18

Proposta di opportune misure

Se la Commissione, alla luce delle informazioni fornite dallo Stato membro a norma dell'articolo 17, conclude che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è più, compatibile con il mercato comune, emette una raccomandazione in cui propone opportune misure allo Stato membro interessato. La raccomandazione può in particolare proporre:

a) modificazioni sostanziali del regime di aiuti,

b) l'introduzione di obblighi procedurali o

c) l'abolizione del regime di aiuti.

Articolo 19

Conseguenze giuridiche di una proposta di opportune misure

1.  Se lo Stato membro interessato accetta le misure proposte dalla Commissione e ne informa quest'ultima, la Commissione ne prende atto e ne informa lo Stato membro. A seguito della sua accettazione, lo Stato membro è tenuto a dare applicazione alle opportune misure.

2.  Se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure proposte e la Commissione, dopo aver considerato gli argomenti dello Stato membro, continua a ritenere necessaria tale attuazione, la Commissione avvia il procedimento di cui all'articolo 4, paragrafo 4. Si applicano in tal caso, con gli opportuni adattamenti, gli articoli 6, 7 e 9.



CAPO VI

PARTI INTERESSATE

Articolo 20

Diritti degli interessati

1.  Ogni parte interessata può presentare osservazioni, a norma dell'articolo 6 in seguito ad una decisione della Commissione di dare inizio al procedimento d'indagine formale. A ogni parte interessata che abbia presentato osservazioni e a ogni beneficiario di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 7.

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2.  Ogni parte interessata può presentare denuncia per informare la Commissione di presunti aiuti illegali o della presunta attuazione abusiva di aiuti. A tal fine, la parte interessata compila un modulo, in un formato definito con le disposizioni di attuazione di cui all’articolo 27, e fornisce le informazioni obbligatorie ivi richieste.

La Commissione, se ritiene che la parte interessata non rispetta l’obbligo di ricorrere al modulo di denuncia o gli elementi di fatto e di diritto presentati dalla parte interessata non sono sufficienti a dimostrare, in base a un esame prima facie, l’esistenza di un aiuto illegale o l’attuazione abusiva di aiuti, ne informa la parte interessata invitandola a presentare osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. Se la parte interessata non presenta osservazioni entro il termine stabilito, la denuncia può considerarsi ritirata. La Commissione informa lo Stato membro interessato si considera che una denuncia è stata ritirata.

La Commissione invia copia al denunciante della decisione adottata su un caso riguardante l’oggetto della denuncia.

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3.  A sua richiesta, ogni parte interessata ottiene copia di qualsiasi decisione adottata a norma degli articoli 4, 7, 10, paragrafo 3, e 11.

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CAPO VI BIS

INDAGINI PER SETTORI ECONOMICI E PER STRUMENTI DI AIUTO

Articolo 20 bis

Indagini per settori economici e per strumenti di aiuto

1.  Se le informazioni disponibili avvalorano il ragionevole sospetto che le misure di aiuto di Stato in un particolare settore o basate su un particolare strumento di aiuto comportano rilevanti restrizioni o distorsioni della concorrenza nel mercato interno di diversi Stati membri, oppure che misure di aiuto esistenti in un particolare settore in diversi Stati membri non sono o non sono più compatibili con il mercato interno, la Commissione può svolgere un’indagine in diversi Stati membri in un settore economico o riguardo all’uso di uno strumento di aiuto. Nel corso di tale indagine la Commissione può richiedere agli Stati membri e/o alle imprese o associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie per l’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, tenendo debito conto del principio di proporzionalità.

La Commissione motiva l’indagine e la scelta dei destinatari in tutte le richieste di informazioni inviate a norma del presente articolo.

La Commissione pubblica una relazione sui risultati della sua indagine in particolari settori dell’economia o per particolare strumento di aiuto in diversi Stati membri e invita gli Stati membri e le imprese o associazioni di imprese interessate a presentare osservazioni.

2.  Le informazioni ottenute da indagini settoriali possono essere utilizzate nel quadro delle procedure ai sensi del presente regolamento.

3.  Si applicano gli articoli 5, 6 bis e 6 ter, mutatis mutandis.

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CAPO VII

CONTROLLO

Articolo 21

Relazioni annuali

1.  Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.

2.  Qualora lo Stato membro interessato, nonostante sia stato sollecitato, non presenti una relazione annuale, la Commissione può procedere a norma dell'articolo 18 nei confronti del regime di aiuti in questione.

Articolo 22

Controlli in loco

1.  Qualora la Commissione nutra forti dubbi sul rispetto, da parte di uno Stato membro, di una decisione di non sollevare obiezioni, di una decisione positiva o di una decisione condizionale per quanto riguarda gli aiuti individuali, detto Stato membro, dopo aver avuto l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, deve consentirle di effettuare ispezioni in loco.

2.  Per verificare l'osservanza della decisione in questione, gli agenti autorizzati dalla Commissione dispongono dei seguenti poteri:

a) accedere a tutti i locali e terreni dell'impresa interessata;

b) chiedere spiegazioni orali sul posto;

c) controllare i registri e gli altri documenti aziendali, nonché eseguire o richiedere copie degli stessi.

Se necessario, la Commissione può farsi assistere da esperti indipendenti.

3.  La Commissione informa per iscritto e con sufficiente anticipo lo Stato membro interessato dell'ispezione in loco e comunica l'identità degli agenti e degli esperti incaricati di effettuarla. Qualora lo Stato membro faccia valere obiezioni debitamente giustificate in merito alla scelta degli esperti operata dalla Commissione, la nomina degli esperti stessi avviene di comune accordo con lo Stato membro. Detti agenti ed esperti, incaricati dei controlli in loco, presentano un'autorizzazione scritta in cui sono specificati l'oggetto e lo scopo dell'ispezione.

4.  Agenti autorizzati dallo Stato membro nel quale deve essere effettuata l'ispezione possono assistervi.

5.  La Commissione fornisce allo Stato membro una copia delle relazioni prodotte a seguito dell'ispezione.

6.  Quando un'impresa si oppone allo svolgimento di un'ispezione disposta con una decisione della Commissione a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti ed agli esperti autorizzati dalla Commissione l'assistenza necessaria per consentire lo svolgimento dei controlli. A tal fine, gli Stati membri dopo aver consultato la Commissione, adottano le misure necessarie entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 23

Mancato rispetto di decisioni e di sentenze

1.  Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all'articolo 14, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato.

2.  La Commissione, se ritiene che lo Stato membro interessato non si sia conformato ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, può procedere nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 171 del trattato.

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CAPO VII BIS

COOPERAZIONE CON I GIUDICI NAZIONALI

Articolo 23 bis

Cooperazione con i giudici nazionali

1.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108 TFUE, i giudici degli Stati membri possono chiedere alla Commissione di trasmettere loro le informazioni in suo possesso o i suoi pareri su questioni relative all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

2.  Ove necessario ai fini dell’applicazione coerente dell’articolo 107, paragrafo 1, o dell’articolo 108 TFUE, la Commissione può, di propria iniziativa, presentare osservazioni scritte ai giudici degli Stati membri responsabili dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Essa, previa autorizzazione del giudice in questione, può inoltre presentare osservazioni orali.

Prima di presentare formalmente osservazioni, la Commissione informa lo Stato membro interessato della sua intenzione di farlo.

Al fine esclusivo della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere al giudice competente dello Stato membro di trasmetterle i documenti a sua disposizione necessari alla Commissione per la valutazione della questione.

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CAPO VIII

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 24

Segreto professionale

La Commissione e gli Stati membri, nonché i loro funzionari e altri agenti, inclusi gli esperti indipendenti nominati dalla Commissione, sono tenuti a non divulgare le informazioni protette dal segreto professionale acquisite in applicazione del presente regolamento.

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Articolo 25

Destinatario delle decisioni

1.  Le decisioni adottate a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 7, dell’articolo 6 ter, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 7, paragrafo 9, sono indirizzate all’impresa o associazione di imprese interessata. La Commissione notifica la decisione al destinatario senza indugio e gli dà l’opportunità di indicarle quali informazioni ritiene debbano essere protette da segreto professionale.

2.  Tutte le altre decisioni della Commissione adottate a norma dei capi II, III, IV, V e VII sono indirizzate allo Stato membro interessato. La Commissione gli notifica senza indugio le decisioni e gli dà l’opportunità di indicarle quali informazioni ritiene debbano essere coperte da segreto professionale.

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Articolo 26

Pubblicazione delle decisioni

1.  La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un'informazione sintetica delle decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e del combinato disposto degli articoli 18 e 19, paragrafo 1. Tale informazione sintetica precisa che è possibile ottenere copia del testo integrale della decisione nella lingua o nelle lingue facenti fede.

2.  La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le decisioni da essa adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, nella lingua facente fede. Nelle Gazzette ufficiali pubblicate in lingue diverse dalla lingua facente fede, la decisione è pubblicata nella lingua facente fede ed è corredata di una sintesi significativa nella lingua della Gazzetta ufficiale.

▼M3

2 bis.  La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le decisioni da essa adottate a norma dell’articolo 6 ter, paragrafi 1 e 2.

▼B

3.  La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 7.

4.  Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, o all'articolo 8, paragrafo 2, un avviso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5.  Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere di pubblicare le decisioni di cui all'articolo 93, paragrafo 2, terzo comma, del trattato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

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Articolo 27

Disposizioni di attuazione

La Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 29, disposizioni di attuazione riguardanti:

a) la forma, il contenuto e le altre modalità delle notificazioni;

b) la forma, il contenuto e le altre modalità delle relazioni annuali;

c) la forma, il contenuto e le altre modalità delle denunce presentate a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 20, paragrafo 2;

d) le modalità dei termini e il calcolo dei termini; e

e) il tasso di interesse di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

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Articolo 28

Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato

È istituito un comitato consultivo in materia di aiuti di Stato (in seguito denominato «comitato»), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Articolo 29

Consultazione del comitato

1.  La Commissione consulta il comitato prima di adottare qualsiasi disposizione di attuazione a norma dell'articolo 27.

2.  La consultazione del comitato avviene in una riunione convocata dalla Commissione. I progetti e i documenti da esaminare sono allegati alla convocazione. La riunione ha luogo non prima di 2 mesi dall'invio della convocazione. Questo periodo può essere ridotto in caso di urgenza.

3.  Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

4.  Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. Il comitato può raccomandare di pubblicare il suo parere nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5.  La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) GU C 116 del 16. 4. 1998, pag. 13.

( 2 ) Parere espresso il 14 gennaio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 3 ) GU C 284 del 14. 9. 1998, pag. 10.

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