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Document 01995R1683-20170817

    Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio del 29 maggio 1995 che istituisce un modello uniforme per i visti

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1683/2017-08-17

    01995R1683 — IT — 17.08.2017 — 006.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1683/95 DEL CONSIGLIO

    del 29 maggio 1995

    che istituisce un modello uniforme per i visti

    (GU L 164 dell'14.7.1995, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 334/2002 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 2002

      L 53

    7

    23.2.2002

     M2

    REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

      L 363

    1

    20.12.2006

    ►M3

    REGOLAMENTO (CE) N. 856/2008 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 2008

      L 235

    1

    2.9.2008

     M4

    REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

      L 158

    1

    10.6.2013

    ►M5

    REGOLAMENTO (UE) N. 610/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013

      L 182

    1

    29.6.2013

    ►M6

    REGOLAMENTO (UE) 2017/1370 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2017

      L 198

    24

    28.7.2017


    Modificato da:

     A1

    ATTO relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

      L 236

    33

    23.9.2003




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1683/95 DEL CONSIGLIO

    del 29 maggio 1995

    che istituisce un modello uniforme per i visti



    Articolo 1

    I visti rilasciati dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 sono costituiti da un modello uniforme per i visti (adesivo). Essi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato.

    ▼M1

    Articolo 2

    1.  Prescrizioni tecniche complementari relative al modello uniforme per i visti sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con riferimento a:

    a) elementi e requisiti di sicurezza complementari, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;

    b) norme e modalità tecniche da applicare ai fini della compilazione del modello uniforme per i visti.

    2.  I colori dell'autoadesivo possono essere modificati in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

    ▼M3

    3.  Secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, può essere deciso che le prescrizioni di cui all’articolo 2 sono segrete e non sono pubblicabili. In questo caso, sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

    ▼B

    Articolo 3

    ▼M3 —————

    ▼B

    2.  Ciascuno Stato membro nomina un unico organismo responsabile della stampa dei suoi visti. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare a tale scopo un unico organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

    Articolo 4

    1.  Fatte salve le pertinenti disposizioni più ampie in materia di protezione dei dati, le persone cui è stato rilasciato il visto hanno il diritto di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere.

    2.  Il modello uniforme per i visti non deve contenere nessuna informazione leggibile a macchina diversa da quelle che compaiono altresì nelle caselle descritte ai punti da 6 a 12 dell'allegato o che sono menzionate nel corrispondente documento di viaggio.

    ▼M5

    Articolo 5

    Ai fini del presente regolamento, per «visto» s'intende un visto quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ( 1 ).

    ▼M1

    Articolo 6

    1.  La Commissione è assistita da un comitato.

    2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE ( 2 ).

    Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

    3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    ▼B

    Articolo 7

    Quando gli Stati membri utilizzano il modello di visto uniforme per scopi diversi da quelli contemplati dall'articolo 5, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il visto di cui all'articolo 5.

    ▼M6

    Su richiesta dell'Irlanda e del Regno Unito, la Commissione definisce con lo Stato membro richiedente le opportune modalità per lo scambio di informazioni tecniche di cui all'articolo 2 ai fini del rilascio dei visti nazionali da parte dello Stato membro richiedente.

    I costi per i quali l'Irlanda e il Regno Unito non contribuiscono conformemente all'articolo 5 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono a carico rispettivamente dell'Irlanda o del Regno Unito se essi presentano tale richiesta.

    ▼B

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    L'articolo 1 si applica 6 mesi dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 2.

    ▼M1

    L'inserimento della fotografia di cui all'allegato, punto 2 bis), è attuato entro cinque anni dall'adozione delle prescrizioni tecniche previste per l'adozione di tale misura a norma dell'articolo 2.

    ▼B

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼M6




    ALLEGATO

    image

    Caratteristiche di sicurezza

    1. Deve essere inserita un'immagine a colori del titolare rispondente a elevati requisiti di sicurezza.

    2. In questa zona figura un elemento otticamente variabile (Kinegram® o equivalente). A seconda dell'angolo di osservazione si vedono, in diversi colori e dimensioni, le lettere «EU», «EUE» e linee cinematiche realizzate mediante «guilloche».

    3. In questa casella figura il codice paese di tre lettere stabilito dal documento ICAO 9303 sulle specifiche dei documenti di viaggio a lettura ottica (Machine Readable Travel Documents — MRTD), che identifica lo Stato membro emittente, o l'acronimo «BNL» se emesso da Belgio, Lussemburgo o Paesi Bassi, in inchiostro otticamente variabile tra diversi colori, a seconda dell'angolo di osservazione.

    4. In questa zona figurano, in caratteri maiuscoli:

    a) la parola «VISA». Lo Stato membro emittente può includere il termine equivalente in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione;

    b) il nome dello Stato membro emittente, in inglese, francese e in un'altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione;

    c) il codice designatore di località di tre lettere relativo allo Stato membro emittente, come indicato nel documento ICAO 9303.

    5. In questa casella figura il numero del visto nazionale di nove cifre, che è prestampato in nero con orientamento orizzontale. È utilizzato un carattere tipografico speciale.

    6. In questa casella figura il numero nazionale a nove cifre del visto adesivo, che è prestampato in rosso con orientamento verticale. È utilizzato un carattere tipografico speciale, diverso da quello usato nella casella 5. Il «numero di visto adesivo» è rappresentato dall'insieme del codice paese di tre lettere previsto dal documento ICAO 9303 e del numero nazionale che figura nelle caselle 5 e 6.

    7. In questa casella figurano le lettere «EU» con un effetto di immagine latente. Tali lettere appaiono scure quanto sono inclinate lontano dall'osservatore e chiare quando sono fatte ruotare di 90o.

    8. In questa casella figura il codice riportato alla casella 3, con un effetto di immagine latente. Tale codice appare scuro quando è inclinato lontano dall'osservatore e chiaro quando è fatto ruotare di 90o.

    Zone da completare

    Le didascalie per le caselle sono in inglese e in francese. Lo Stato membro emittente ha facoltà di aggiungere una traduzione in un'altra lingua delle istituzioni dell'Unione.

    9. Questa casella comincia con la dicitura «valido per». L'autorità emittente indica il territorio all'interno del quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi.

    10. Questa casella inizia con la parola «da»; più oltre sulla riga compare la parola «a». L'autorità emittente indica il periodo durante il quale il titolare del visto può effettuare il soggiorno cui dà diritto il visto. Più oltre, sulla riga figurano le diciture «durata del soggiorno» (vale a dire, il periodo di permanenza previsto dal richiedente) e «giorni».

    11. Questa casella inizia con la dicitura «tipo di visto». L'autorità emittente indica la categoria del visto. Più oltre, sulla riga figurano le diciture «numero di passaporto» e «numero di ingressi».

    12. Questa casella inizia con la dicitura «rilasciato a» e sarà usata per indicare il luogo in cui è ubicata l'autorità emittente. Più oltre, sulla riga figura la dicitura «il» seguita dalla data di rilascio apposta dall'autorità emittente.

    13. Questa casella comincia con le parole «cognome, nome».

    14. Questa casella inizia con la parola «annotazioni». La zona sotto la parola «annotazioni» è utilizzata dall'autorità emittente per eventuali ulteriori informazioni.

    15. Questa casella contiene le informazioni per la lettura ottica necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne. Nella zona a lettura ottica figura un testo stampato visibile nella stampa di fondo contenente la dicitura «Unione europea» in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione. Il testo non deve danneggiare i dispositivi tecnici della zona a lettura ottica né la sua leggibilità.

    16. Questa casella è destinata all'eventuale aggiunta di un «codice a barre bidimensionale comune»



    ( 1 ) GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

    ( 2 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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