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Document 01994A0103(01)-20220205
Agreement on the European Economic Area
Consolidated text: Accordo sullo Spazio economico europeo
Accordo sullo Spazio economico europeo
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/2022-02-05
01994A0103(01) — IT — 05.02.2022 — 019.001
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ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (GU L 001 del 3.1.1994, pag. 3) |
Modificato da:
Rettificato da:
ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
INDICE |
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PREAMBOLO |
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PARTE I |
OBIETTIVI E PRINCIPI |
PARTE II |
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI |
Capo 1 |
Principi fondamentali |
Capo 2 |
Prodotti agricoli e della pesca |
Capo 3 |
Cooperazione in campo doganale e agevolazione degli scambi |
Capo 4 |
Altre norme in materia di libera circolazione delle merci |
Capo 5 |
Prodotti carbosiderurgici |
PARTE III |
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI |
Capo 1 |
Lavoratori subordinati e lavoratori autonomi |
Capo 2 |
Diritto di stabilimento |
Capo 3 |
Servizi |
Capo 4 |
Capitali |
Capo 5 |
Cooperazione in materia di politica economica e monetaria |
Capo 6 |
Trasporti |
PARTE IV |
CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI |
Capo 1 |
Regole applicabili alle imprese |
Capo 2 |
Aiuti di Stato |
Capo 3 |
Altre norme comuni |
PARTE V |
DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÀ |
Capo 1 |
Politica sociale |
Capo 2 |
Protezione dei consumatori |
Capo 3 |
Ambiente |
Capo 4 |
Statistiche |
Capo 5 |
Diritto societario |
PARTE VI |
COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTÀ. |
PARTE VII |
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI |
Capo 1 |
Struttura dell’associazione |
Capo 2 |
Procedura decisionale |
Capo 3 |
Omogeneità, procedura di vigilanza e composizione delle controversie |
Capo 4 |
Misure di salvaguardia |
PARTE VIII |
MECCANISMO FINANZIARIO |
PARTE IX |
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI |
PROTOCOLLI |
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ALLEGATI. |
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ATTO FINALE |
PREAMBOLO
LA COMUNITÀ EUROPEA,
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
►M268 ————— ◄ UNGHERIA,
►M268 LA REPUBBLICA DI ◄ MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
e
LA REPUBBLICA D’ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
IL REGNO DI NORVEGIA,
in appresso denominati le Parti contraenti;
CONVINTI del contributo che lo Spazio economico europeo porterà alla costruzione di un’Europa fondata sulla pace, la democrazia e i diritti dell’uomo;
RIAFFERMANDO il carattere altamente prioritario che per essi rivestono le relazioni privilegiate tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e gli Stati AELS (EFTA), fondate sulla vicinanza, su una secolare comunanza di valori e sull’identità europea;
RISOLUTI a contribuire, nell’ambito di un’economia di mercato, alla liberalizzazione mondiale degli scambi e alla cooperazione, in particolare nel rispetto delle disposizioni dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della Convenzione sull’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
CONSIDERANDO l’obiettivo di creare uno Spazio economico europeo dinamico ed omogeneo, basato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza, dotato di strumenti di attuazione adeguati, anche a livello giuridico, e realizzato su basi di uguaglianza e reciprocità e di un complesso equilibrato di vantaggi, diritti ed obblighi per le Parti contraenti;
RISOLUTI a realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell’intero Spazio economico europeo, nonché una più intensa e vasta cooperazione nelle politiche orizzontali e di accompagnamento;
SOLLECITI di promuovere uno sviluppo armonioso dello Spazio economico europeo e convinti della necessità di contribuire, tramite l’attuazione del presente accordo, a ridurre le disparità economiche e sociali tra le varie regioni;
INTENZIONATI a contribuire all’intensificazione della cooperazione tra i membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA), nonché tra le varie parti sociali nella Comunità europea e negli Stati AELS (EFTA);
CONVINTI del ruolo di rilievo che i singoli cittadini svolgeranno nello Spazio economico europeo con l’esercizio dei diritti loro conferiti dal presente accordo ed attraverso la tutela, sul piano giuridico, di tali diritti;
RISOLUTI a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente e a garantire una prudente e razionale utilizzazione delle risorse naturali sulla base, in particolare, del principio che lo sviluppo dev’essere sostenibile e che è necessario adottare misure precauzionali e preventive;
DECISI a basarsi, nell’ulteriore sviluppo delle normative, su un alto livello di protezione in materia di salute, sicurezza e ambiente;
COSCIENTI dell’importanza dello sviluppo della dimensione sociale nello Spazio economico europeo, compresa la parità di trattamento tra uomini e donne, e solleciti di garantire il progresso economico e sociale e di promuovere le condizioni che garantiscano la piena occupazione, il miglioramento del tenore di vita e migliori condizioni di lavoro nello Spazio economico europeo;
RISOLUTI a promuovere la difesa degli interessi dei consumatori e a consolidare la loro posizione sul mercato, nell’ottica della realizzazione di un elevato livello di tutela dei consumatori;
CONVINTI della necessità di realizzare gli obiettivi comuni consistenti nel rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell’industria europea e nella creazione delle condizioni affinché questa possa diventare più competitiva a livello internazionale;
CONSIDERANDO che la conclusione del presente accordo non pregiudica in nessun modo la possibilità per qualsiasi Stato AELS (EFTA) di aderire alle Comunità europee;
CONSIDERANDO che, nel pieno rispetto dell’indipendenza delle corti, le Parti contraenti si prefiggono di raggiungere e mantenere un’interpretazione ed applicazione uniformi del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nel presente accordo, nonché di giungere a trattare su basi di parità i singoli cittadini e gli operatori economici per quanto riguarda le quattro libertà e le condizioni di concorrenza;
CONSIDERANDO che il presente accordo non limita l’autonomia decisionale né il potere di concludere trattati delle Parti contraenti, nel rispetto delle disposizioni del presente accordo e delle limitazioni poste dal diritto internazionale pubblico,
HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:
PARTE I
OBIETTIVI E PRINCIPI
Articolo 1
Per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’associazione comporta, conformemente alle disposizioni del presente accordo:
la libera circolazione delle merci,
la libera circolazione delle persone,
la libera circolazione dei servizi,
la libera circolazione dei capitali,
l’istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata e che le sue regole siano rispettate nella stessa misura, nonché
una più stretta cooperazione in altri settori quali la ricerca e lo sviluppo, l’ambiente, la politica dell’istruzione e quella sociale.
Articolo 2
Ai fini del presente accordo, si intende per:
«accordo»: il testo dell’accordo, i suoi protocolli ed allegati e gli atti cui è fatto in essi riferimento;
«Parti contraenti»: per quanto concerne la Comunità e i suoi Stati membri, la Comunità e gli Stati membri della Comunità ovvero la Comunità ovvero gli Stati membri della Comunità. Il significato che l’espressione ha nei singoli casi dev’essere dedotto dalle pertinenti disposizioni dell’accordo e dalle rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri quali derivano dal trattato che istituisce la Comunità economica europea ►M135 ————— ◄ ;
«Atto di adesione del 16 aprile 2003»: l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato ad Atene il 16 aprile 2003;
«atto di adesione del 25 aprile 2005»: l’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, adottato il 25 aprile 2005 a Lussemburgo;
▼M268 —————
con «atto di adesione del 9 dicembre 2011» si intende l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 9 dicembre 2011.
Articolo 3
Le Parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo.
Esse si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente accordo.
Esse incoraggiano inoltre la cooperazione nell’ambito del presente accordo.
Articolo 4
Nel campo di applicazione del presente accordo, e fatte salve le disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.
Articolo 5
Ogni Parte contraente può sollevare in qualsiasi momento una questione a livello del Comitato misto SEE o del Consiglio SEE secondo le modalità previste rispettivamente all’articolo 92, paragrafo 2 e all’articolo 89, paragrafo 2.
Articolo 6
Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo.
Articolo 7
Gli atti cui è fatto riferimento o contenuti negli allegati del presente accordo o in decisioni del Comitato misto SEE sono vincolanti per le Parti contraenti e sono o saranno recepiti nei rispettivi ordinamenti giuridici interni nei seguenti modi:
un atto corrispondente ad un regolamento comunitario è recepito tale quale nell’ordinamento giuridico interno delle Parti contraenti;
un atto corrispondente ad una direttiva comunitaria permette alle autorità delle Parti contraenti di stabilire la forma e il mezzo di applicazione.
PARTE II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
CAPO 1
PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 8
Ove non altrimenti specificato, le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto:
ai prodotti contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nel protocollo 2;
ai prodotti indicati nel protocollo 3, nel rispetto delle norme specifiche previste da tale protocollo.
Articolo 9
Articolo 10
Sono vietati fra le Parti contraenti i dazi su importazioni e esportazioni nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente. Fatte salve le norme previste dal protocollo 5, questo divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.
Articolo 11
Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all’importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
Articolo 12
Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all’esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
Articolo 13
Le disposizioni degli articoli 11 e 12 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti.
Articolo 14
Nessuna Parte contraente applica direttamente o indirettamente ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti interni analoghi.
Inoltre, nessuna Parte contraente applica ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
Articolo 15
I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
Articolo 16
CAPO 2
PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA
Articolo 17
L’allegato I contiene disposizioni e norme specifiche in materia veterinaria e fitosanitaria.
Articolo 18
Fatte salve le norme specifiche che disciplinano il commercio dei prodotti agricoli, le Parti contraenti provvedono a che le disposizioni di cui all’articolo 17 e all’articolo 23, lettere a) e b), quando si applichino a prodotti diversi da quelli contemplati dall’articolo 8, paragrafo 3 non siano compromesse da altri ostacoli tecnici agli scambi. L’articolo 13 è applicabile.
Articolo 19
Articolo 20
Le disposizioni e le norme che si applicano al pesce e ai prodotti del mare figurano nel protocollo 9.
CAPO 3
COOPERAZIONE IN CAMPO DOGANALE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI
Articolo 21
Articolo 22
La Parte contraente che intenda ridurre il livello effettivo dei propri dazi o tasse di effetto equivalente applicabili a paesi terzi che godono del trattamento di nazione più favorita o sospenderne l’applicazione, deve, ove fattibile, darne notifica al Comitato misto SEE almeno trenta giorni prima dell’entrata in vigore di tale riduzione o sospensione. La Parte contraente interessata prende atto di ogni esposto presentato da altre Parti contraenti in merito ad eventuali distorsioni che potrebbero derivarne.
CAPO 4
ALTRE NORME IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Articolo 23
Disposizioni e norme specifiche figurano:
nel protocollo 12 e nell’allegato II per quanto concerne regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni;
nel protocollo 47 per quanto concerne l’abolizione degli ostacoli tecnici al commercio del vino;
nell’allegato III per quanto concerne la responsabilità per danni da prodotti difettosi.
Ove non altrimenti specificato, esse si applicano a tutti i prodotti.
Articolo 24
L’allegato IV contiene disposizioni e norme specifiche in materia di energia.
Articolo 25
Qualora il rispetto degli articoli 10 e 12 comporti:
la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte contraente esportatrice mantiene per il prodotto in questione restrizioni quantitative e dazi all’esportazione ovvero misure o tasse di effetto equivalente, o
una grave penuria o un rischio di penuria di un prodotto essenziale per la Parte contraente esportatrice,
e qualora dalle situazioni sopra descritte derivino o possano derivare rilevanti difficoltà per la Parte contraente esportatrice, quest’ultima può adottare misure appropriate secondo la procedura prevista all’articolo 113.
Articolo 26
Salvo qualora sia altrimenti specificato nel presente accordo, nelle reciproche relazioni le Parti contraenti non applicano misure antidumping, dazi compensativi e misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi.
CAPO 5
PRODOTTI CARBOSIDERURGICI
Articolo 27
I protocolli 14 e 25 contengono disposizioni e norme specifiche concernenti i prodotti carbosiderurgici.
PARTE III
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI
CAPO 1
LAVORATORI SUBORDINATI E LAVORATORI AUTONOMI
Articolo 28
Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa comporta il diritto:
di rispondere a offerte di lavoro effettive;
di spostarsi liberamente, a tal fine, nel territorio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA);
di prendere dimora in uno degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di tale Stato che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali;
di rimanere sul territorio di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) dopo avervi occupato un impiego.
Articolo 29
Per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati ed autonomi, le Parti contraenti garantiscono in materia di sicurezza sociale, come previsto nell’allegato VI, ai lavoratori subordinati ed autonomi ed ai loro aventi diritto:
il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste;
il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori delle Parti contraenti.
Articolo 30
Al fine di agevolare l’accesso alle attività di lavoro subordinato o autonomo e il loro esercizio, le Parti contraenti prendono le misure necessarie, elencate nell’allegato VII, in materia di riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli di formazione, nonché di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative delle Parti contraenti riguardanti l’accesso alle attività professionali e il loro esercizio da parte di lavoratori subordinati o autonomi.
CAPO 2
DIRITTO DI STABILIMENTO
Articolo 31
La libertà di stabilimento comporta l’accesso ad attività di lavoro autonomo e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 34, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo 4.
Articolo 32
Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda la Parte contraente interessata, le attività che in tale Parte contraente partecipino, sia pure occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.
Articolo 33
Le disposizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
Articolo 34
Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio delle Parti contraenti sono equiparate, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA).
Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
Articolo 35
Le disposizioni dell’articolo 30 si applicano agli aspetti contemplati dal presente capo.
CAPO 3
SERVIZI
Articolo 36
Articolo 37
Ai sensi del presente accordo sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, qualora non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
I servizi comprendono in particolare:
attività di carattere industriale,
attività di carattere commerciale,
attività artigiane,
attività delle libere professioni.
Fatte salve le disposizioni del capo 2, il prestatore di servizi può, per l’esecuzione della sua prestazione, esercitare a titolo temporaneo la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.
Articolo 38
La libera circolazione dei servizi in materia di trasporti è regolata dalle disposizioni del capo 6.
Articolo 39
Le disposizioni degli articoli 30, 32, 33 e 34 sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.
CAPO 4
CAPITALI
Articolo 40
Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono fra le Parti contraenti restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri della Comunità o negli Stati AELS (EFTA) né discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali. L’allegato XII contiene le disposizioni necessarie ai fini dell’applicazione del presente articolo.
Articolo 41
I pagamenti correnti che concernono la circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali tra le Parti contraenti nel quadro delle disposizioni del presente accordo sono liberi da qualsiasi restrizione.
Articolo 42
Articolo 43
Articolo 44
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’articolo 43, la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall’altra, applicano le proprie procedure interne come previsto dal protocollo 18.
Articolo 45
CAPO 5
COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
Articolo 46
Le Parti contraenti si scambiano pareri ed informazioni riguardanti l’attuazione del presente accordo e gli effetti dell’integrazione sulle attività economiche e sulla gestione delle politiche economiche e monetarie. Esse possono inoltre discutere delle situazioni, delle politiche e delle prospettive macroeconomiche. Questo scambio di pareri e informazioni avviene su base volontaria.
CAPO 6
TRASPORTI
Articolo 47
Articolo 48
Articolo 49
Sono compatibili con il presente accordo gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.
Articolo 50
Articolo 51
L’autorità competente prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.
Articolo 52
Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non devono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Le Parti contraenti procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.
PARTE IV
CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI
CAPO 1
REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE
Articolo 53
Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:
fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva, ed evitando di
imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Articolo 54
È incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le Parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell’ambito del territorio cui si applica il presente accordo o di una sua parte sostanziale.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
nell’imporre direttamente o indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque;
nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;
nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
Articolo 55
Il competente organo di vigilanza, come previsto dall’articolo 56 esamina, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato nell’ambito del territorio in questione o dell’altro organo di vigilanza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. L’organo di vigilanza competente effettua questi esami in cooperazione con i competenti organi nazionali nell’ambito del territorio in questione ed in collaborazione con l’altro organo di vigilanza, che gli presta assistenza nel rispetto della propria normativa interna.
Qualora constati l’esistenza di un’infrazione, esso propone i mezzi atti a porvi termine.
Il competente organo di vigilanza può pubblicare la propria decisione ed autorizzare gli Stati nell’ambito del territorio in questione ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e le modalità, per rimediare alla situazione. Esso può anche chiedere all’altro organo di vigilanza di autorizzare gli Stati nell’ambito del territorio in questione ad adottare tali misure.
Articolo 56
Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall’articolo 53 sono di competenza degli organi di vigilanza, conformemente alle seguenti disposizioni:
i casi specifici che pregiudicano soltanto gli scambi fra Stati AELS (EFTA) sono di competenza dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA);
fatto salvo il disposto della lettera c), l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) decide, in conformità delle disposizioni dell’articolo 58, del protocollo 21 e delle norme adottate per la sua attuazione, del protocollo 23 e dell’allegato XIV, nei casi in cui il fatturato delle imprese interessate nel territorio degli Stati AELS (EFTA) è pari o superiore al 33 % del loro fatturato nel territorio in cui si applica il presente accordo;
la Commissione delle Comunità europee decide negli altri casi, nonché nei casi di cui alla lettera b) che riguardano gli scambi tra Stati membri della Comunità, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 58, del protocollo 21, del protocollo 23 e dell’allegato XIV.
Articolo 57
Il controllo delle concentrazioni di cui al paragrafo 1 è effettuato:
dalla Commissione delle Comunità europee nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 4064/89, in conformità di tale regolamento, nonché dei protocolli 21 e 24 e dell’allegato XIV del presente accordo. La Commissione, fatte salve le competenze in materia di esame della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha competenza esclusiva ad adottare decisioni relativamente a questi casi;
dall’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) nei casi non contemplati dalla lettera a), qualora siano raggiunti i rispettivi livelli definiti nell’allegato XIV nel territorio degli Stati AELS (EFTA), conformemente ai protocolli 21 e 24 ed all’allegato XIV, fatte salve le competenze degli Stati membri della Comunità.
Articolo 58
Ai fini di instaurare e mantenere un controllo uniforme nell’intero SEE in materia di concorrenza e di giungere ad un’omogenea attuazione, applicazione ed interpretazione delle disposizioni previste al riguardo dal presente accordo, le autorità competenti cooperano in conformità delle disposizioni dei protocolli 23 e 24.
Articolo 59
Articolo 60
L’allegato XIV contiene disposizioni specifiche di applicazione dei principi definiti negli articoli 53, 54, 57 e 59.
CAPO 2
AIUTI DI STATO
Articolo 61
Sono compatibili con il funzionamento del presente accordo:
gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti;
gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
gli aiuti concessi all’economia di talune aree della Repubblica federale di Germania colpite dalla divisione della Germania, nella misura in cui detti aiuti siano necessari per compensare gli svantaggi economici causati da tale divisione.
Possono considerarsi compatibili con il funzionamento del presente accordo:
gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA);
gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
le altre categorie di aiuti specificate dal Comitato misto SEE in conformità della Parte VII.
Articolo 62
Tutti i sistemi di aiuti di Stato esistenti nel territorio delle Parti contraenti e tutti i piani di concessione o modifica degli aiuti di Stato sono oggetto di controllo permanente di compatibilità con l’articolo 61. Il controllo in questione è effettuato:
per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità, dalla Commissione delle Comunità europee conformemente al disposto dell’articolo 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;
per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dall’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente alle norme stabilite dall’accordo fra gli Stati AELS (EFTA) che istituisce l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cui sono conferiti i poteri e le funzioni previsti dal protocollo 26.
Articolo 63
L’allegato XV contiene disposizioni specifiche concernenti gli aiuti di Stato.
Articolo 64
Qualora non sia possibile giungere, entro tale periodo di due settimane, ad una soluzione decisa di comune accordo, l’autorità competente della Parte contraente interessata può immediatamente adottare le misure provvisorie atte a porre rimedio alle distorsioni di concorrenza che ne derivano.
Sono quindi organizzate consultazioni in seno al Comitato misto SEE allo scopo di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.
Qualora entro tre mesi il Comitato misto SEE non sia stato in grado di giungere ad una soluzione e la situazione di cui trattasi comporti o rischi di comportare distorsioni di concorrenza aventi un’incidenza sugli scambi tra le Parti contraenti, le misure provvisorie possono essere sostituite dalle misure definitive strettamente necessarie a compensare gli effetti di tali distorsioni. Sono prese in considerazione in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.
CAPO 3
ALTRE NORME COMUNI
Articolo 65
PARTE V
DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÀ
CAPO 1
POLITICA SOCIALE
Articolo 66
Le Parti contraenti convengono della necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro e del tenore di vita dei lavoratori.
Articolo 67
Articolo 68
In materia di diritto del lavoro, le Parti contraenti introducono le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del presente accordo. Le misure in questione figurano nell’allegato XVIII.
Articolo 69
Per «retribuzione» deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo.
La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base ad una stessa unità di misura;
che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.
Articolo 70
Le Parti contraenti promuovono il principio della parità di trattamento tra uomini e donne ottemperando alle disposizioni dell’allegato XVIII.
Articolo 71
Le Parti contraenti procurano di promuovere il dialogo fra datori di lavoro e lavoratori a livello europeo.
CAPO 2
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
Articolo 72
L’allegato XIX contiene disposizioni in materia di protezione dei consumatori.
CAPO 3
AMBIENTE
Articolo 73
L’azione delle Parti contraenti in materia ambientale ha l’obiettivo:
di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente;
di contribuire alla protezione della salute umana;
di garantire un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
Articolo 74
L’allegato XX contiene disposizioni specifiche per quanto attiene alle misure di protezione da applicare a norma dell’articolo 73.
Articolo 75
Le misure di protezione di cui all’articolo 74 non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure di protezione più rigorose compatibili con il presente accordo.
CAPO 4
STATISTICHE
Articolo 76
CAPO 5
DIRITTO SOCIETARIO
Articolo 77
L’allegato XXII contiene disposizioni specifiche in materia di diritto societario.
PARTE VI
COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTÀ
Articolo 78
Le Parti contraenti intensificano ed ampliano la cooperazione nel quadro delle attività della Comunità nei seguenti settori:
nella misura in cui queste materie non siano disciplinate da disposizioni di altre parti del presente accordo.
Articolo 79
Articolo 80
La cooperazione di cui all’articolo 78 assume, in linea di massima, una delle seguenti forme:
Articolo 81
Quando la cooperazione assume la forma della partecipazione di Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni della Comunità, si applicano i seguenti principi:
gli Stati AELS (EFTA) hanno accesso a tutte le parti di un programma;
nel fissare lo status degli Stati AELS (EFTA) nei comitati che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di un’attività comunitaria alla quale gli Stati AELS (EFTA) possono contribuire finanziariamente in virtù della loro partecipazione, si tiene pienamente conto di tale contributo;
le decisioni della Comunità, diverse da quelle riguardanti il bilancio generale della Comunità, che direttamente o indirettamente interessano un programma quadro, un programma specifico, un progetto o un’altra azione alla quale gli Stati AELS (EFTA) partecipino in base ad una decisione presa nel quadro del presente accordo, sono soggette alle disposizioni dell’articolo 79, paragrafo 3. Le modalità e le condizioni della partecipazione continuativa all’attività in questione possono essere riesaminate dal Comitato misto SEE conformemente all’articolo 86;
a livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni ed i cittadini degli Stati AELS (EFTA) hanno diritti ed obblighi identici, nel contesto dei programmi o delle altre azioni comunitarie in questione, a quelli che si applicano alle istituzioni, alle imprese, alle organizzazioni ed ai cittadini partecipanti degli Stati membri della Comunità. Lo stesso principio si applica mutatis mutandis ai partecipanti a scambi fra Stati AELS (EFTA) e Stati membri della Comunità per l’attività in questione;
gli Stati AELS (EFTA), le loro istituzioni, imprese, organizzazioni e i loro cittadini hanno diritti ed obblighi identici, per quanto riguarda la divulgazione, la valutazione e lo sfruttamento dei risultati, a quelli applicabili agli Stati membri della Comunità, alle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e ai loro cittadini;
le Parti contraenti si impegnano, in conformità delle rispettive norme e regolamentazioni, a favorire per quanto necessario la circolazione dei partecipanti al programma e ad altre azioni.
Articolo 82
Qualora la cooperazione prevista dalla presente parte comporti la partecipazione finanziaria degli Stati AELS (EFTA), tale partecipazione assume una delle seguenti forme:
il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione alle attività della Comunità deve essere proporzionale:
iscritti ogni anno per la Comunità nel bilancio generale delle Comunità in ciascuna linea relativa alle attività in questione.
Il «fattore di proporzionalità» che determina il contributo degli Stati AELS (EFTA) è costituito dalla somma dei rapporti fra il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato di ciascuno degli Stati AELS (EFTA) e la somma dei prodotti interni lordi ai prezzi di mercato degli Stati membri della Comunità e dello Stato AELS (EFTA) in questione. Tale fattore è calcolato, per ciascun esercizio finanziario, in base ai più recenti dati statistici.
L’importo del contributo degli Stati AELS (EFTA) si aggiunge, sia in stanziamenti d’impegno, sia in stanziamenti di pagamento, agli importi iscritti per la Comunità nel bilancio generale in ciascuna linea relativa alle attività in questione.
I contributi che gli Stati AELS (EFTA) devono versare ogni anno sono stabiliti in base agli stanziamenti di pagamento.
Gli impegni assunti dalla Comunità prima dell’entrata in vigore, a norma del presente accordo, della partecipazione degli Stati AELS (EFTA) alle attività in questione — nonché i pagamenti che vi sono connessi — non danno luogo ad alcun contributo da parte degli Stati AELS (EFTA);
il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione a determinati progetti o altre attività si basa sul principio che ciascuna Parte contraente copre i propri costi, cui si aggiunge un appropriato contributo ai costi generali della Comunità, che viene fissato dal Comitato misto SEE;
il Comitato misto SEE adotta le decisioni necessarie riguardo al contributo delle Parti contraenti ai costi delle attività in questione.
Articolo 83
Quando la cooperazione assume la forma di uno scambio di informazioni fra autorità pubbliche, gli Stati AELS (EFTA) hanno il diritto di ricevere informazioni e l’obbligo di fornirle identici a quelli degli Stati membri della Comunità, fermi restando i requisiti di riservatezza che sono stabiliti mediante decisione del Comitato misto SEE.
Articolo 84
Le disposizioni che disciplinano la cooperazione in taluni settori specifici figurano nel protocollo 31.
Articolo 85
Ove non altrimenti previsto dal protocollo 31, la cooperazione già stabilita fra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA) nei settori di cui all’articolo 78 alla data di entrata in vigore del presente accordo è disciplinata, a partire da tale data, dalle pertinenti disposizioni della presente parte e del protocollo 31,
Articolo 86
Il Comitato misto SEE adotta, in conformità della parte VII, le decisioni necessarie per l’applicazione degli articoli da 78 a 85 e delle misure che ne derivano, che possono comprendere, fra l’altro, l’integrazione e la modifica delle disposizioni del protocollo 31, nonché l’adozione delle misure transitorie necessarie in applicazione dell’articolo 85.
Articolo 87
Le Parti contraenti prendono le iniziative necessarie per sviluppare, potenziare e ampliare la cooperazione nel contesto delle attività della Comunità nei settori non elencati nell’articolo 78, qualora si ritenga che tale cooperazione possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo o sia ritenuta di reciproco interesse dalle Parti contraenti. Tali iniziative possono comprendere la modifica dell’articolo 78 con l’aggiunta di nuovi settori a quelli che vi figurano.
Articolo 88
Fatte salve le disposizioni di altre parti del presente accordo, le disposizioni della presente parte non precludono la possibilità per qualsiasi Parte contraente di elaborare, adottare ed applicare indipendentemente altre misure.
PARTE VII
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
CAPO 1
STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE
Il Consiglio SEE
Articolo 89
A tal fine, il Consiglio SEE valuta il funzionamento globale e lo sviluppo dell’accordo. Esso adotta le decisioni politiche che comportano modifiche dell’accordo.
Articolo 90
I membri del Consiglio SEE possono farsi rappresentare secondo le modalità previste dal regolamento interno.
Articolo 91
Il Comitato misto SEE
Articolo 92
Articolo 93
Articolo 94
Cooperazione parlamentare
Articolo 95
Cooperazione fra parti economiche e sociali
Articolo 96
CAPO 2
PROCEDURA DECISIONALE
Articolo 97
Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna Parte contraente di modificare, fatto salvo il principio di non discriminazione e previa informazione delle altre Parti contraenti, la propria legislazione interna nei settori contemplati dal presente accordo
Articolo 98
Gli allegati del presente accordo e i protocolli da 1 a 7, 9, 10 e 11, da 19 a 27, 30, 31 e 32, 37, 39, 41 e 47 possono essere modificati, se del caso, mediante decisione del Comitato misto SEE in conformità dell’articolo 93, paragrafo 2, nonché degli articoli 99, 100, 102 e 103.
Articolo 99
A richiesta di una delle Parti contraenti, si procede ad uno scambio preliminare di opinioni in seno al Comitato misto SEE.
Articolo 100
La Commissione delle Comunità europee garantisce agli esperti degli Stati AELS (EFTA) una partecipazione quanto più ampia possibile, a seconda dei settori interessati, alla fase preparatoria dei progetti delle misure da sottoporre successivamente ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri di esecuzione. A questo riguardo, nel redigere i progetti delle misure, la Commissione consulta esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità.
Quando il Consiglio delle Comunità europee è investito di una questione secondo la procedura applicabile al tipo di comitato interessato, la Commissione delle Comunità europee trasmette al Consiglio delle Comunità europee i pareri degli esperti degli Stati AELS (EFTA).
Articolo 101
I comitati in questione sono elencati nel protocollo 37. Le modalità di tale associazione sono definite nei relativi protocolli e allegati settoriali che trattano la materia in esame.
Articolo 102
In particolare il Comitato misto SEE si adopera quanto più possibile per trovare una soluzione reciprocamente accettabile qualora sorga un problema serio per aspetti che rientrano, negli Stati AELS (EFTA), nella sfera di competenza del legislatore.
Articolo 103
In assenza di tale notifica entro la data in questione, la decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica.
Articolo 104
Le decisioni adottate dal Comitato misto SEE nei casi previsti dal presente accordo sono, salvo altrimenti in esso specificato, vincolanti a decorrere dalla loro entrata in vigore per le Parti contraenti, che devono prendere le misure necessarie per assicurarne l’attuazione ed applicazione.
CAPO 3
OMOGENEITÀ, PROCEDURA DI VIGILANZA E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Omogeneità
Articolo 105
Articolo 106
Allo scopo di assicurare un’interpretazione quanto più uniforme possibile del presente accordo, nel pieno rispetto dell’indipendenza delle corti, il Comitato misto SEE istituisce un sistema di scambio di informazioni per quanto riguarda le sentenze pronunciate dalla Corte AELS (EFTA), dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalle corti di ultima istanza degli Stati AELS (EFTA). Questo sistema comprende:
la trasmissione alla cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee delle sentenze pronunciate dalle varie corti sull’interpretazione e sull’applicazione del presente accordo, da una parte, o del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, quali modificati o completati, nonché degli atti adottati in applicazione dei medesimi, nella misura in cui riguardano disposizioni identiche, nella sostanza, a quelle del presente accordo, dall’altra;
la classificazione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, di tali sentenze, comprese, nella misura necessaria, la stesura e la pubblicazione di traduzioni e riassunti;
la trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, dei pertinenti documenti alle autorità nazionali competenti che saranno designate da ciascuna Parte contraente.
Articolo 107
Il protocollo 34 prevede la possibilità, per uno Stato AELS (EFTA), di permettere che una corte o tribunale chieda alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull’interpretazione di determinate norme SEE.
Procedura di vigilanza
Articolo 108
La Corte AELS (EFTA) è competente a pronunciarsi, conformemente ad un accordo separato concluso tra gli Stati AELS (EFTA), per quanto attiene all’applicazione del presente accordo, in particolare:
sui ricorsi concernenti la procedura di vigilanza per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA);
sui ricorsi in appello concernenti decisioni prese nel campo della concorrenza dall’Autorità di vigilanza AELS(EFTA);
sulla composizione di controversie tra due o più Stati AELS (EFTA).
Articolo 109
Articolo 110
Le decisioni prese a norma del presente accordo dall’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e dalla Commissione delle Comunità europee che comportano obblighi finanziari a carico di persone diverse dagli Stati sono esecutive. Lo stesso dicasi per le sentenze pronunciate ai sensi del presente accordo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalla Corte AELS (EFTA).
L’esecuzione è disciplinata dalle norme di procedura civile in vigore nello Stato nel cui territorio viene eseguita. L’ordinanza di esecuzione è allegata al dispositivo, senza altra formalità se non quella della verifica di autenticità della decisione da parte dell’autorità che ciascuna Parte contraente designa per tale scopo e rende nota alle altre Parti contraenti, all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), alla Commissione delle Comunità europee, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e alla Corte AELS (EFTA).
Dopo che queste formalità sono state espletate a richiesta della parte interessata, quest’ultima può procedere all’esecuzione in conformità delle norme di legge dello Stato nel cui territorio deve essere eseguita la sentenza, investendo del caso direttamente l’autorità competente.
L’esecuzione può essere sospesa soltanto mediante decisione della Corte, di giustizia delle Comunità europee, per quanto concerne le decisioni della Commissione delle Comunità europee, del Tribunale di primo grado delle Comunità europee o della Corte di giustizia delle Comunità europee, ovvero mediante decisione della Corte AELS (EFTA), per quanto concerne le decisioni dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o della Corte AELS (EFTA). Le corti degli Stati interessati hanno tuttavia competenza giurisdizionale per i ricorsi su eventuali irregolarità nell’esecuzione.
Composizione delle controversie
Articolo 111
Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, in tale controversia, di giungere a un accordo su una soluzione entro sei mesi dalla data in cui è stata avviata la procedura o qualora le Parti contraenti parti della controversia non abbiano deciso, entro tale periodo, di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, una Parte contraente può, per porre rimedio ad eventuali squilibri,
CAPO 4
MISURE DI SALVAGUARDIA
Articolo 112
Articolo 113
Per la Comunità, le misure di salvaguardia sono prese dalla Commissione delle Comunità europee.
Ciascuna delle Parti contraenti può in qualunque momento chiedere al Comitato misto SEE di riesaminare tali misure.
Articolo 114
PARTE VIII
MECCANISMO FINANZIARIO
Articolo 115
Nell’intento di consolidare in maniera continua ed equiibrata le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti, come previsto all’articolo 1, le Parti contraenti convengono della necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti tra le varie regioni. Esse prendono atto, a questo riguardo, delle pertinenti disposizioni stabilite altrove nel presente accordo e nei suoi protocolli, comprese alcune delle disposizioni concernenti l’agricoltura e la pesca.
Articolo 116
Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un meccanismo finanziario inteso a contribuire, nell’ambito del SEE e in aggiunta alle iniziative già prese in materia dalla Comunità, alla realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 115.
Articolo 117
Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari figurano nel protocollo 38, nel protocollo 38 bis, nell'addendum del protocollo 38 bis, nel protocollo 38 ter, nell'addendum del protocollo 38 ter e nel protocollo 38 quater.
PARTE IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 118
Il Consiglio SEE può, se del caso, prendere le decisioni politiche intese ad avviare negoziati tra le Parti contraenti.
Articolo 119
Gli allegati e gli atti ai quali è fatto in essi riferimento, adattati ai fini del presente accordo, nonché i protocolli, costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 120
Salvo qualora sia altrimenti disposto dal presente accordo, in particolare dai ►M1 protocolli 41 e 43 ◄ , le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni previste da accordi bilaterali o multilaterali vigenti che vincolano la Comunità economica europea, da un lato, e uno o più Stati AELS (EFTA), dall’altro, nella misura in cui l’aspetto in questione è disciplinato dal presente accordo.
Articolo 121
Le disposizioni del presente accordo non ostano alla cooperazione:
nel quadro della Cooperazione nordica, nella misura in cui tale cooperazione non ostacoli il buon funzionamento del presente accordo;
nel quadro dell’unione regionale tra la Svizzera e il Liechtenstein, nella misura in cui l’applicazione del presente accordo non consenta di raggiungere gli obiettivi di tale unione e non sia ostacolato il buon funzionamento del presente accordo;
▼M135 —————
Articolo 122
I rappresentanti, i delegati e gli esperti delle Parti contraenti, nonché i funzionari e agenti che esercitano funzioni nell’ambito del presente accordo sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, e in particolare quelle riguardanti le imprese, i loro rapporti commerciali o i loro elementi di costo.
Articolo 123
Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte contraente adotti le misure
che essa consideri necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
che riguardino la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico o altri prodotti indispensabili a scopo di difesa o che riguardino la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a scopo di difesa, purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;
che essa ritenga essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che turbino l’ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da essa assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 124
Le Parti contraenti accordano ai cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) un trattamento identico a quello riservato ai propri cittadini per quanto riguarda la partecipazione al capitale delle società di cui all’articolo 34, fatta salva l’applicazione delle altre disposizioni del presente accordo.
Articolo 125
Il presente accordo lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente nelle Parti contraenti.
Articolo 126
In deroga al paragrafo 1, il presente accordo non si applica alle Isole Àland. Tuttavia il governo della Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all’atto della ratifica del presente accordo presso il depositario, che ne rimette copia certificata conforme alle Parti contraenti, che il presente accordo si applica a tali isole alle stesse condizioni in cui si applica ad altre parti della Finlandia, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
le disposizioni del presente accordo non ostano all’applicazione delle disposizioni in vigore in qualunque momento nelle Isole Àland in materia di:
restrizioni al diritto, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Àland e per le persone giuridiche, di acquisire o detenere beni immobili nelle Isole Àland senza l’autorizzazione delle autorità competenti delle isole,
restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestazione di servizi, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Àland e per le persone giuridiche, senza l’autorizzazione delle autorità competenti delle isole,
i diritti di cui godono i cittadini delle Isole Àland in Finlandia non sono pregiudicati dal presente accordo;
le autorità delle Isole Àland riservano un trattamento identico alle persone fisiche e giuridiche delle Parti contraenti.
Articolo 127
Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare il presente accordo, previa notifica trasmessa per iscritto alle altre Parti contraenti con un anticipo di almeno dodici mesi.
Le altre Parti contraenti provvedono, immediatamente dopo la notifica di tale intenzione di denuncia, ad organizzare una conferenza diplomatica per esaminare le modifiche da apportare all’accordo.
Articolo 128
Qualsiasi Stato europeo che diventi membro della Comunità chiede, e la Confederazione svizzera o qualsiasi Stato europeo che diventi membro dell’AELS (EFTA) può chiedere, di diventare una Parte contraente al presente accordo. Esso trasmette la propria domanda al Consiglio SEE.
◄
Articolo 129
A seguito dell'allargamento dello Spazio economico europeo, le versioni del presente accordo in lingua bulgara, ceca, croata, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena e ungherese fanno ugualmente fede.
I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autentificazione, sono redatti in lingua islandese e norvegese e pubblicati nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a tutte le altre Parti contraenti.
Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne dà notifica a tutte le altre Parti contraenti.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
þEssu til staðfestingar hafa undirritaðir fulltrúar, sem til þess hafa fullt umboð, undirritað samning þennan.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Som bevitnelse på dette har de undertegnede befullmäktigade undertegnet denne avtal.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.
Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
Till bestyrkande härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.
Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.
Udfærdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems.
Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.
'Εγινε στο Πόρτο, στις δύο Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.
Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.
Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Gjört í Oporto annan dag maímánaðar árið nítján hundruð níutíu og tvö.
Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue.
Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd tweeënnegentig.
Gitt i Oporte på den annen dag i mai i året nittenhundre og nitti to.
Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.
Tehty portossa toisena päivänä toukokuuta tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi.
Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.
Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas
For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council and the Commission of the European Communities
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias
Pour le royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le grand-duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Pela República Portuguesa
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Für die Republik Österreich
Suomen tasavallan puolesta
Fyrir Lýðveldið Ísland
Für das Fürstentum Liechtenstein
For Kongeriket Norge
För Konungariket Sverige
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
PROTOCOLLI
PROTOCOLLO 1
sugli adattamenti orizzontali
Le disposizioni degli atti cui è fatto riferimento negli allegati dell’accordo sono applicabili conformemente alle disposizioni dell’accordo e del presente protocollo, salvo qualora sia altrimenti previsto nei rispettivi allegati. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati negli allegati in cui figurano gli atti in questione.
1. PARTI INTRODUTTIVE DEGLI ATTI
I preamboli degli atti cui è fatto riferimento non sono adattati ai fini dell’accordo. Essi sono pertinenti nella misura necessaria per una corretta interpretazione ed applicazione, nel quadro dell’accordo, delle disposizioni contenute negli atti stessi.
2. DISPOSIZIONI CONCERNENTI I COMITATI COMUNITARI
Per le procedure, le intese istituzionali ed altre disposizioni concernenti i comitati comunitari che figurano negli atti cui è fatto riferimento vale il disposto degli articoli 81, 100 e 101 dell’accordo, e del protocollo 31.
3. DISPOSIZIONI CHE ISTITUISCONO PROCEDURE PER L’ADATTAMENTO O LA MODIFICA DI ATTI COMUNITARI
Quando un atto cui è fatto riferimento prevede procedure comunitarie in materia di adattamento, ampliamento della portata, modifica o sviluppo di nuove politiche, iniziative o atti comunitari, si applicano le pertinenti procedure decisionali previste nell’accordo.
4. PROCEDURE IN MATERIA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI NOTIFICAZIONE
Quando uno Stato membro della Comunità deve fornire informazioni alla Commissione delle Comunità europee, uno Stato AELS (EFTA) fornisce tali informazioni all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) che le trasmette al Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA). Ciò vale anche quando la trasmissione di informazioni dev’essere effettuata dalle autorità competenti. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) si scambiano le informazioni che hanno ricevuto dagli Stati membri della Comunità europea, dagli Stati AELS (EFTA) o dalle autorità competenti.
Gli Stati membri della Comunità, quando devono fornire informazioni a uno o più Stati membri della Comunità, trasmettono tali informazioni anche alla Commissione delle Comunità europee che le trasmette a sua volta al Comitato permanente affinché le ritrasmetta agli Stati AELS (EFTA).
Gli Stati AELS (EFTA) trasmettono le corrispondenti informazioni a uno o più Stati AELS (EFTA) nonché al Comitato permanente, che le trasmette a sua volta alla Commissione delle Comunità europee affinché le ritrasmetta agli Stati membri della Comunità. Ciò vale anche quando le informazioni devono essere fornite dalle autorità competenti.
Nei settori in cui, per motivi di urgenza, è indispensabile una rapida comunicazione di informazioni, si applicano appropriate soluzioni settoriali che prevedono lo scambio diretto di informazioni.
Le funzioni della Commissione delle Comunità europee nell’ambito di procedure di verifica, approvazione, informazione, notificazione o consultazione e questioni analoghe, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA) sono esercitate conformemente alle procedure vigenti fra essi, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 7. La Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, si scambiano reciprocamente tutte le informazioni concernenti tali questioni. I problemi che dovessero eventualmente sorgere in quest’ambito possono essere deferiti al Comitato misto SEE.
5. PROCEDURE IN MATERIA DI RIESAME E RELAZIONI
Qualora, in conformità di un atto cui è fatto riferimento, la Commissione o un altro organismo delle Comunità europee debbano elaborare una relazione, una valutazione o altro documento analogo, l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, provvedono contemporaneamente, salvo qualora diversamente convenuto, ad elaborare una relazione, una valutazione o altri documenti analoghi corrispondenti per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA). La Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, si consultano reciprocamente e procedono a scambi di informazioni durante la preparazione delle rispettive relazioni, di cui è inviata copia al Comitato misto SEE.
6. PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Qualora, conformemente ad un atto cui è fatto riferimento, uno Stato membro della Comunità debba pubblicare talune informazioni su fatti, procedure e simili, anche gli Stati AELS (EFTA) provvedono, nell’ambito dell’accordo, a pubblicare le informazioni pertinenti in modo corrispondente.
Qualora, conformemente ad un atto cui è fatto riferimento, debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fatti, procedure, relazioni e testi analoghi, le informazioni corrispondenti per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA) sono pubblicate in una sezione separata SEE ( 3 ) della Gazzetta ufficiale stessa.
7. DIRITTI E OBBLIGHI
I diritti conferiti e gli obblighi imposti agli Stati membri della Comunità o a loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci sono considerati come conferiti o imposti alle Parti contraenti, dove per Parti contraenti si può intendere, a seconda dei casi, le loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini.
8. RIFERIMENTI AI TERRITORI
Ogniqualvolta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti al territorio della «Comunità» o del «Mercato comune», ai fini dell’accordo essi si considerano come riferimenti ai territori delle Parti contraenti, definiti nell’articolo 126 dell’accordo.
9. RIFERIMENTI A CITTADINI DI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ
Ogniqualvolta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti a cittadini di Stati membri della Comunità, ai fini dell’accordo essi si considerano come riferimenti anche ai cittadini di Stati AELS (EFTA).
10. RIFERIMENTI ALLE LINGUE
Quando un atto cui è fatto riferimento conferisce diritti o impone obblighi agli Stati membri della Comunità o a loro enti pubblici, imprese o cittadini per quanto concerne l’uso di una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, si considerano conferiti o imposti alle Parti contraenti, a loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini i corrispondenti diritti e obblighi per quanto concerne l’uso di una qualsiasi delle lingue ufficiali di tutte le Parti contraenti.
11. ENTRATA IN VIGORE E ATTUAZIONE DI ATTI
Le disposizioni relative all’entrata in vigore o all’attuazione degli atti cui è fatto riferimento negli allegati dell’accordo non sono pertinenti ai fini dell’accordo. I termini e le scadenze che si applicano agli Stati AELS (EFTA) per la messa in vigore e l’attuazione degli atti cui è fatto riferimento derivano ►M1 dalla data di entrata in vigore ◄ dell’accordo, nonché dalle disposizioni su intese transitorie.
12. DESTINATARI DEGLI ATTI COMUNITARI
Le disposizioni a norma delle quali gli Stati membri della Comunità sono destinatari di un atto comunitario non sono pertinenti ai fini dell’accordo.
PROTOCOLLO 2
sui prodotti esclusi dal campo di applicazione dell'accordo a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a)
Voce SA |
Designazione delle merci |
|
|
|
|
3502 |
|
Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine: |
|
– Ovoalbumina: |
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ex 11 |
– – essiccata, diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana |
|
ex 19 |
– – Ovoalbumina diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana |
|
ex 20 |
– Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte, diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana |
|
3823 |
|
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: |
|
– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: |
|
ex 11 |
– – Acido stearico per l'alimentazione degli animali |
|
ex 12 |
– – Acido oleico per l'alimentazione degli animali |
|
ex 13 |
– – Acidi grassi del tallolio per l'alimentazione degli animali |
|
ex 19 |
– – altri per l'alimentazione degli animali |
|
ex 70 |
– Alcoli grassi industriali per l'alimentazione degli animali |
PROTOCOLLO 3
sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo
Articolo 1
Articolo 2
I prodotti di cui alla tabella I originari dell'Islanda o dell'Unione europea, conformemente alle disposizioni della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, sono soggetti ai dazi doganali indicati, rispettivamente, al punto 4 bis dell'allegato I della tabella I e al punto 1 bis dell'allegato II della tabella I.
Articolo 3
Articolo 4
Le parti contraenti si comunicano periodicamente i livelli di restituzione concessi relativamente ai prodotti agricoli di base di cui possono beneficiare i prodotti elencati nella tabella I nonché i cambiamenti connessi in materia di politica agricola, compresi i prezzi istituzionali.
Articolo 5
Articolo 6
Su richiesta di una parte contraente il presente protocollo può essere riesaminato dal Comitato misto SEE. Tale riesame può comportare modifiche alle tabelle I e II per quanto riguarda i prodotti contemplati e i dazi applicabili.
Articolo 7
TABELLA I
Numero della voce SA |
Designazione delle merci |
|
|
|
|
0403 |
|
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
10 |
– Iogurt: |
|
ex 10 |
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
|
90 |
– altri: |
|
ex 90 |
– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao |
|
0501 |
|
Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli |
0502 |
|
Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli |
0503 |
|
Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto |
0505 |
|
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti |
0507 |
|
Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie |
0508 |
|
Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami |
0509 |
|
Spugne naturali di origine animale |
0510 |
|
Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio |
0710 |
|
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: |
40 |
– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
0711 |
|
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: |
90 |
– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: |
|
ex 90 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
1302 |
|
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
|
– Succhi ed estratti vegetali: |
|
14 |
– – di piretro o di radici delle piante da rotenone |
|
19 |
– – altri: |
|
ex 19 |
– – – Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari |
|
ex 19 |
– – – Medicinali diversi dai miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari o di oloresina di vaniglia |
|
20 |
– Sostanze pectiche, pectinati e pectati: |
|
ex 20 |
– – contenenti, in peso, 5 % o più di zucchero addizionato |
|
1401 |
|
Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) |
1402 |
|
Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie |
1403 |
|
Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci |
1404 |
|
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: |
10 |
– Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia |
|
90 |
– altri |
|
1517 |
|
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o di oli di questo capitolo, diversi dai grassi o dagli oli alimentari e loro frazioni della voce 1516: |
10 |
– Margarina, esclusa la margarina liquida: |
|
ex 10 |
– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
|
90 |
– altre: |
|
ex 90 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
|
ex 90 |
– – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura |
|
1520 |
|
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose: |
ex 00 |
a scopo alimentare (1) |
|
1522 |
|
Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: |
ex 00 |
– Degras a scopo alimentare (1) |
|
1702 |
|
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: |
50 |
– Fruttosio chimicamente puro |
|
90 |
– altri, compreso lo zucchero invertito: |
|
ex 90 |
– – Maltosio chimicamente puro |
|
1704 |
|
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
1806 |
|
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
1901 |
|
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |
1902 |
|
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
|
– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: |
|
11 |
– – contenenti uova |
|
19 |
– – altre |
|
20 |
– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): |
|
ex 20 |
– – diverse dai prodotti contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami, di carni, di frattaglie o di sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti |
|
30 |
– altre paste alimentari |
|
40 |
– Cuscus |
|
1903 |
|
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
1904 |
|
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
1905 |
|
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
2001 |
|
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: |
90 |
– altri: |
|
ex 90 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata); cuori di palma; ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
|
2004 |
|
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
10 |
– Patate: |
|
ex 10 |
– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
|
90 |
– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: |
|
ex 90 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
2005 |
|
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: |
20 |
– Patate: |
|
ex 20 |
– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi |
|
80 |
– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
2006 |
|
Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate): |
ex 2006 |
– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
2007 |
|
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
2008 |
|
Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: |
|
– Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: |
|
11 |
– – Arachidi: |
|
ex 11 |
– – – Burro di arachidi |
|
ex 11 |
– – – Arachidi, tostate |
|
|
– altre, compresi i miscugli, diversi da quelli di cui alla sottovoce 2008 19 : |
|
ex 91 |
– – Cuori di palma a scopo alimentare (1) |
|
99 |
– – altre |
|
ex 99 |
– – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
2101 |
|
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
|
12 |
– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
|
ex 12 |
– – – aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido e fecola |
|
20 |
– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: |
|
ex 20 |
– – aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido e fecola |
|
30 |
– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
ex 30 |
– – Succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta |
|
2102 |
|
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati |
2103 |
|
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
20 |
– Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro |
|
30 |
– Farina di senapa e senapa preparata: |
|
ex 30 |
– – Senapa preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 % |
|
90 |
– altri: |
|
ex 90 |
– – diversi dal «Chutney» di mango liquido |
|
2104 |
|
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
2105 |
|
Gelati, anche contenenti cacao (2) |
2106 |
|
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (3) |
ex 2106 |
– diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati |
|
2202 |
|
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
2203 |
|
Birra di malto |
2205 |
|
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
2207 |
|
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
20 |
– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
|
2208 |
|
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
40 |
– Rum e tafia |
|
50 |
– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre) |
|
60 |
– Vodka |
|
70 |
– Liquori: |
|
ex 70 |
– – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 5 % |
|
90 |
– altri: |
|
ex 90 |
– – Aquavit |
|
2209 |
|
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico |
2402 |
|
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
2403 |
|
Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco |
2905 |
|
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: |
|
– altri polialcoli: |
|
43 |
– – Mannitolo |
|
44 |
– – D-glucitolo (sorbitolo) |
|
3302 |
|
Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: |
10 |
– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande |
|
3501 |
|
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina |
3505 |
|
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati |
3809 |
|
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: |
10 |
– a base di sostanze amidacee |
|
3824 |
|
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: |
60 |
– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 |
|
(1)
Questa ripartizione si applica unicamente alla Norvegia.
(2)
Per quanto riguarda l'Islanda, le disposizioni di cui al protocollo n. 3 non si applicano ai prodotti compresi alla voce 2105.
(3)
Per quanto riguarda l'Islanda, le disposizioni del protocollo n. 3 non si applicano a preparazioni costituite principalmente da materie grasse e acqua, aventi tenore, in peso, superiore a 15 % di burro o di altre materie grasse provenienti dal latte classificate nella sottovoce 2106 90 . |
ALLEGATO I DELLA TABELLA I
Regime di importazione comunitario
1. I seguenti importi di base saranno utilizzati per il calcolo delle componenti agricole e dei dazi supplementari:
2. La quantità de minimis al di sotto della quale non si applica il dazio per amido/glucosio e saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio è pari al 5 %.
3. Le fasce di quantità di riferimento e le quantità convenute di materie prime agricole da prendere in considerazione, nonché le composizioni standard utilizzate per il calcolo dei dazi doganali, sono riportate nell'Appendice.
4. I dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella in appresso sono i seguenti:
Codice NC |
Dazio applicato |
Osservazioni |
0501 00 00 |
Zero |
|
0502 10 00 |
Zero |
|
0502 90 00 |
Zero |
|
0503 00 00 |
Zero |
|
0505 10 10 |
Zero |
|
0505 10 90 |
Zero |
|
0505 90 00 |
Zero |
|
0507 10 00 |
Zero |
|
0507 90 00 |
Zero |
|
0508 00 00 |
Zero |
|
0509 00 10 |
Zero |
|
0509 00 90 |
Zero |
|
0510 00 00 |
Zero |
|
1302 14 00 |
Zero |
|
1302 19 30 |
Zero |
|
1302 19 91 |
Zero |
|
ex 1302 20 10 |
18,6 % |
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 % |
ex 1302 20 90 |
10,9 % |
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 % |
1401 10 00 |
Zero |
|
1401 20 00 |
Zero |
|
1401 90 00 |
Zero |
|
1402 00 00 |
Zero |
|
1403 00 00 |
Zero |
|
1404 10 00 |
Zero |
|
1404 90 00 |
Zero |
|
1517 10 10 |
0 % + 26,1 EUR/100 kg |
|
1517 90 10 |
0 % + 26,1 EUR/100 kg |
|
1517 90 93 |
Zero |
|
1702 50 00 |
Zero |
|
1702 90 10 |
Zero |
|
1704 90 10 |
Zero |
|
1806 10 15 |
Zero |
|
1901 90 91 |
Zero |
|
1902 20 10 |
8,2 % |
|
2001 90 60 |
Zero |
|
ex 2006 00 38 |
9,12 EUR/100 kg |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
ex 2006 00 99 |
9,12 EUR/100 kg |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2007 10 10 |
13,98 % + 4,07 EUR/100 kg |
|
2007 10 91 |
13,14 % |
|
2007 10 99 |
15,15 % |
|
2007 91 10 |
11,64 % + 22,31 EUR/100 kg |
|
2007 91 30 |
11,64 % + 4,07 EUR/100 kg |
|
2007 91 90 |
18,90 % |
|
2007 99 10 |
19,53 % |
|
2007 99 20 |
13,98 % + 19,11 EUR/100 kg |
|
2007 99 31 |
13,98 % + 22,31 EUR/100 kg |
|
2007 99 33 |
13,98 % + 22,31 EUR/100 kg |
|
2007 99 35 |
13,98 % + 22,31 EUR/100 kg |
|
2007 99 39 |
7 % + 22,31 EUR/100 kg |
|
2007 99 55 |
13,98 % + 4,07 EUR/100 kg |
|
ex 2007 99 57 |
13,98 % + 4,07 EUR/100 kg |
Crema e pasta di castagne |
ex 2007 99 57 |
7 % + 4,07 EUR/100 kg |
Crema e pasta di prodotti diversi dalle castagne |
2007 99 91 |
20,97 % |
|
2007 99 93 |
13,14 % |
|
2007 99 98 |
16,31 % |
|
2008 11 10 |
Zero |
|
2008 11 92 |
Zero |
|
2008 11 96 |
Zero |
|
2102 10 10 |
Zero |
|
2102 10 90 |
Zero |
|
2102 20 11 |
Zero |
|
2102 20 19 |
Zero |
|
2102 20 90 |
Zero |
|
2102 30 00 |
Zero |
|
2103 20 00 |
Zero |
|
ex 2103 30 90 |
Zero |
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 % |
2103 90 30 |
Zero |
|
2103 90 90 |
Zero |
|
2104 10 10 |
Zero |
|
2104 10 90 |
Zero |
|
2104 20 00 |
Zero |
|
2106 10 20 |
12,4 % |
|
2106 90 10 |
24,25 EUR/100 kg |
|
2106 90 20 |
16,8 % min. 0,97 EUR/% vol/hl |
|
2106 90 92 |
Zero |
|
2202 10 00 |
Zero (1) |
|
2202 90 10 |
Zero (1) |
|
2203 00 01 |
Zero |
|
2203 00 09 |
Zero |
|
2203 00 10 |
Zero |
|
2205 10 10 |
Zero |
|
2205 10 90 |
Zero |
|
2205 90 10 |
Zero |
|
2205 90 90 |
Zero |
|
2207 20 00 |
9,9 EUR/hl |
|
2208 40 11 |
Zero |
|
2208 40 31 |
Zero |
|
2208 40 39 |
Zero |
|
2208 40 51 |
Zero |
|
2208 40 91 |
Zero |
|
2208 40 99 |
Zero |
|
2208 50 11 |
Zero |
|
2208 50 19 |
Zero |
|
2208 50 91 |
Zero |
|
2208 50 99 |
Zero |
|
2208 60 11 |
Zero |
|
2208 60 19 |
Zero |
|
2208 60 91 |
Zero |
|
2208 60 99 |
Zero |
|
2208701011 |
Zero |
Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 % |
2208709011 |
Zero |
Aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 % |
2208905610 |
Zero |
Aquavit |
2208907710 |
Zero |
Aquavit |
2209 00 11 |
3,10 EUR/hl |
|
2209 00 19 |
2,33 EUR/hl |
|
2209 00 91 |
2,49 EUR/hl |
|
2209 00 99 |
1,50 EUR/hl |
|
2402 10 00 |
12,60 % |
|
2402 20 10 |
Zero |
|
2402 20 90 |
27,95 % |
|
2402 90 00 |
27,95 % |
|
2403 10 10 |
36,35 % |
|
2403 10 90 |
36,35 % |
|
2403 91 00 |
8,05 % |
|
2403 99 10 |
20,2 % |
|
2403 99 90 |
Zero |
|
3302 10 21 |
5,8 % |
|
3501 10 10 |
Zero |
|
3501105010 |
Zero |
Aventi tenore, in peso, d'acqua superiore a 50 % |
3501105090 |
2,9 % |
Aventi tenore, in peso, d'acqua inferiore o uguale a 50 % |
3501 10 90 |
8,7 % |
|
3501 90 10 |
8,1 % |
|
3501 90 90 |
6,2 % |
|
3505 10 50 |
7,5 % |
|
(1)
L’aliquota zero è temporaneamente sospesa. Per l’Islanda si applicano i regimi preferenziali previsti dal protocollo n. 2 all’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda (aliquota di dazio pari a zero). Per la Norvegia il protocollo n. 2 all’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità europea e la Norvegia verrà adattato per includere una quota libera da dazio sulle importazioni di simili prodotti dalla Norvegia verso la Comunità. |
4 bis. I dazi doganali applicabili ai seguenti prodotti originari dell'Islanda sono pari a zero:
Codice NC |
Osservazioni |
0710 40 00 |
|
0711 90 30 |
|
ex 1302 20 10 |
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 % |
ex 1302 20 90 |
aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 % |
1517 10 10 |
|
1517 90 10 |
|
1704 10 10 |
|
1704 10 90 |
|
1704 90 10 |
|
1704 90 30 |
|
1704 90 51 |
|
1704 90 55 |
|
1704 90 61 |
|
1704 90 65 |
|
1704 90 71 |
|
1704 90 75 |
|
1704 90 81 |
|
1704 90 99 |
|
1806 10 15 |
|
1806 10 20 |
|
1806 10 30 |
|
1806 10 90 |
|
1806 20 10 |
|
1806 20 30 |
|
1806 20 50 |
|
1806 20 70 |
|
1806 20 80 |
|
1806 20 95 |
|
1806 31 00 |
|
1806 32 10 |
|
1806 32 90 |
|
1806 90 11 |
|
1806 90 19 |
|
1806 90 31 |
|
1806 90 39 |
|
1806 90 50 |
|
1806 90 60 |
|
1806 90 70 |
|
1806 90 90 |
|
1901 10 00 |
|
1901 20 00 |
|
1901 90 11 |
|
1901 90 19 |
|
1901 90 99 |
|
1902 11 00 |
|
1902 19 10 |
|
1902 19 90 |
|
1902 20 10 |
|
1902 20 91 |
|
1902 20 99 |
|
1902 30 10 |
|
1902 30 90 |
|
1902 40 10 |
|
1902 40 90 |
|
1903 00 00 |
|
1904 10 10 |
|
1904 10 30 |
|
1904 10 90 |
|
1904 20 10 |
|
1904 20 91 |
|
1904 20 95 |
|
1904 20 99 |
|
1904 30 00 |
|
1904 90 10 |
|
1904 90 80 |
|
1905 10 00 |
|
1905 20 10 |
|
1905 20 30 |
|
1905 20 90 |
|
1905 31 11 |
|
1905 31 19 |
|
1905 31 30 |
|
1905 31 91 |
|
1905 31 99 |
|
1905 32 05 |
|
1905 32 11 |
|
1905 32 19 |
|
1905 32 91 |
|
1905 32 99 |
|
1905 40 10 |
|
1905 40 90 |
|
1905 90 10 |
|
1905 90 20 |
|
1905 90 30 |
|
1905 90 45 |
|
1905 90 55 |
|
1905 90 60 |
|
1905 90 90 |
|
2001 90 30 |
|
2001 90 40 |
|
2004 10 91 |
|
2004 90 10 |
|
2005 20 10 |
|
2005 80 00 |
|
ex 2006 00 38 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
ex 2006 00 99 |
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2007 10 10 |
|
2007 10 91 |
|
2007 10 99 |
|
2007 91 10 |
|
2007 91 30 |
|
2007 91 90 |
|
2007 99 10 |
|
2007 99 20 |
|
2007 99 31 |
|
2007 99 33 |
|
2007 99 35 |
|
2007 99 39 |
|
2007 99 50 |
|
2007 99 93 |
|
2007 99 97 |
|
ex 2008 11 91 |
tostate |
2008 99 85 |
|
2008 99 91 |
|
ex 2101 12 92 |
aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola |
ex 2101 12 98 |
aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola |
ex 2101 20 92 |
aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola |
ex 2101 20 98 |
aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola |
2101 30 19 |
|
2101 30 99 |
|
2102 10 31 |
|
2102 10 39 |
|
2102 20 11 |
|
2102 20 19 |
|
2103 20 00 |
|
2103 90 90 |
|
2104 10 00 |
|
2106 10 20 |
|
2106 10 80 |
|
2106 90 20 |
|
2106 90 92 |
|
2202 10 00 |
|
2202 90 10 |
|
2202 90 91 |
|
2202 90 95 |
|
2202 90 99 |
|
2205 10 10 |
|
2205 10 90 |
|
2205 90 10 |
|
2205 90 90 |
|
2207 20 00 |
|
2208 90 91 |
|
2208 90 99 |
|
2209 00 11 |
|
2209 00 19 |
|
2209 00 91 |
|
2209 00 99 |
|
2402 10 00 |
|
2402 20 90 |
|
2402 90 00 |
|
2403 11 00 |
|
2403 19 10 |
|
2403 19 90 |
|
2403 91 00 |
|
2403 99 10 |
|
2905 43 00 |
|
2905 44 11 |
|
2905 44 19 |
|
2905 44 91 |
|
2905 44 99 |
|
3302 10 10 |
|
3302 10 21 |
|
3302 10 29 |
|
3501 10 50 |
|
3501 10 90 |
|
3501 90 10 |
|
3501 90 90 |
|
3505 10 10 |
|
3505 10 50 |
|
3505 10 90 |
|
3505 20 10 |
|
3505 20 30 |
|
3505 20 50 |
|
3505 20 90 |
|
3809 10 10 |
|
3809 10 30 |
|
3809 10 50 |
|
3809 10 90 |
|
3824 60 11 |
|
3824 60 19 |
|
3824 60 91 |
|
3824 60 99 |
|
5. La parte ad valorem dei dazi doganali è pari allo 0 % per i seguenti prodotti:
6. La parte ad valorem dei dazi doganali è pari al 5,8 % per i seguenti prodotti:
7. La parte ad valorem dei dazi doganali è pari al 7,8 % per il seguente prodotto:
8. I codici tariffari indicati nel presente allegato fanno riferimento ai codici applicabili nell'Unione europea al 1o gennaio 2004. Tuttavia, i codici tariffari indicati al paragrafo 4 bis fanno riferimento ai codici applicabili nell'Unione europea al 1o gennaio 2015. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente allegato.
Appendice
Quantità e composizioni di cui al paragrafo 3
(per 100 kg di merci) |
||||
Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — latte e prodotti lattiero-caseari |
||||
Materie grasse del latte (in % sul peso) |
Proteine del latte (in % sul peso) |
Latte scremato in polvere (kg) |
Latte intero in polvere (kg) |
Burro (kg) |
0–1,5 |
0–2,5 |
0 |
0 |
0 |
2,5–6 |
14 |
0 |
0 |
|
6–18 |
42 |
0 |
0 |
|
18–30 |
75 |
0 |
0 |
|
30–60 |
146 |
0 |
0 |
|
60-> |
208 |
0 |
0 |
|
1,5–3 |
0–2,5 |
0 |
0 |
3 |
2,5–6 |
14 |
0 |
3 |
|
6–18 |
42 |
0 |
3 |
|
18–30 |
75 |
0 |
3 |
|
30–60 |
146 |
0 |
3 |
|
60-> |
208 |
0 |
3 |
|
3–6 |
0–2,5 |
0 |
0 |
6 |
2,5–12 |
12 |
20 |
0 |
|
12-> |
71 |
0 |
6 |
|
6–9 |
0–4 |
0 |
0 |
10 |
4–15 |
10 |
32 |
0 |
|
15-> |
71 |
0 |
10 |
|
9–12 |
0–6 |
0 |
0 |
14 |
6–18 |
9 |
43 |
0 |
|
18-> |
70 |
0 |
14 |
|
12–18 |
0–6 |
0 |
0 |
20 |
6–18 |
0 |
56 |
2 |
|
18-> |
65 |
0 |
20 |
|
18–26 |
0–6 |
0 |
0 |
29 |
6-> |
50 |
0 |
29 |
|
26–40 |
0–6 |
0 |
0 |
45 |
6-> |
38 |
0 |
45 |
|
40–55 |
0 |
0 |
0 |
63 |
55–70 |
0 |
0 |
0 |
81 |
70–85 |
0 |
0 |
0 |
99 |
85-> |
0 |
0 |
0 |
117 |
(per 100 kg di merci) |
|||
Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — diversi dai prodotti lattiero-caseari |
|||
Fasce |
Da applicare |
||
Zucchero bianco (kg) |
Frumento (grano) tenero (kg) |
Granturco (kg) |
|
Saccarosio, zucchero invertito e/o isoglucosio |
|||
0–5 |
0 |
|
|
5–30 |
24 |
|
|
30–50 |
45 |
|
|
50–70 |
65 |
|
|
70-> |
93 |
|
|
Amido/glucosio |
|||
0–5 |
|
0 |
0 |
5–25 |
|
22 |
22 |
25–70 |
|
47 |
47 |
50–75 |
|
74 |
74 |
75-> |
|
101 |
101 |
Composizioni standard utilizzate nel calcolo dei dazi doganali all'importazione nella Comunità |
|||||||||||
Codice NC |
Frumento (grano) tenero |
Frumento (grano) duro |
Segala |
Orzo |
Granturco |
Riso |
Zucchero bianco |
Melassi |
Latte scremato in polvere |
Latte intero in polvere |
Burro |
kg |
kg |
kg |
kg |
kg |
kg |
kg |
kg |
kg |
kg |
kg |
|
0403 10 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
0403 10 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
0403 10 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
68 |
0403 10 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
2 |
0403 10 93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
5 |
0403 10 99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
10 |
0403 90 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
0403 90 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
0403 90 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
68 |
0403 90 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
2 |
0403 90 93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
5 |
0403 90 99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
10 |
0710 40 00 |
|
|
|
|
100 (1) |
|
|
|
|
|
|
0711 90 30 |
|
|
|
|
100 (1) |
|
|
|
|
|
|
1704 10 11 |
|
|
|
|
30 |
|
58 |
|
|
|
|
1704 10 19 |
|
|
|
|
30 |
|
58 |
|
|
|
|
1704 10 91 |
|
|
|
|
16 |
|
70 |
|
|
|
|
1704 10 99 |
|
|
|
|
16 |
|
70 |
|
|
|
|
1704 90 30 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
20 |
|
1806 10 20 |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
1806 10 30 |
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
1806 10 90 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
1806 32 90 (2) |
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
20 |
|
1901 90 11 |
|
|
|
195 |
|
|
|
|
|
|
|
1901 90 19 |
|
|
|
159 |
|
|
|
|
|
|
|
1902 11 00 |
|
167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 19 10 (3) |
|
167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 19 90 (4) |
67 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 20 91 |
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 20 99 |
|
116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 30 10 |
|
167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 30 90 |
|
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 40 10 |
|
167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 40 90 |
|
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1903 00 00 |
|
|
|
|
161 |
|
|
|
|
|
|
1904 10 10 |
|
|
|
|
213 |
|
|
|
|
|
|
1904 10 30 |
|
|
|
|
|
174 |
|
|
|
|
|
1904 10 90 |
|
53 |
|
53 |
53 |
53 |
|
|
|
|
|
1904 20 91 |
|
|
|
|
213 |
|
|
|
|
|
|
1904 20 95 |
|
|
|
|
|
174 |
|
|
|
|
|
1904 20 99 |
|
53 |
|
53 |
53 |
53 |
|
|
|
|
|
1904 90 10 |
|
|
|
|
|
174 |
|
|
|
|
|
►M142 19049080 ◄ |
|
174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1905 10 00 |
|
|
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1905 20 10 |
44 |
|
40 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
1905 20 30 |
33 |
|
30 |
|
|
|
45 |
|
|
|
|
1905 20 90 |
22 |
|
20 |
|
|
|
65 |
|
|
|
|
1905 90 10 |
168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1905 90 20 |
|
|
|
|
644 |
|
|
|
|
|
|
2001 90 30 |
|
|
|
|
100 (1) |
|
|
|
|
|
|
2001 90 40 |
|
|
|
|
40 (1) |
|
|
|
|
|
|
2001 90 10 |
|
|
|
|
100 (1) |
|
|
|
|
|
|
2005 80 00 |
|
|
|
|
100 (1) |
|
|
|
|
|
|
2008 99 85 |
|
|
|
|
100 (1) |
|
|
|
|
|
|
2008 99 91 |
|
|
|
|
40 (1) |
|
|
|
|
|
|
2101 30 19 |
|
|
|
137 |
|
|
|
|
|
|
|
2101 30 99 |
|
|
|
245 |
|
|
|
|
|
|
|
2102 10 31 |
|
|
|
|
|
|
|
425 |
|
|
|
2102 10 39 |
|
|
|
|
|
|
|
125 |
|
|
|
2105 00 10 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
10 |
|
|
2105 00 91 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
23 |
|
2105 00 99 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
35 |
|
2202 90 91 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
8 |
|
|
2202 90 95 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
6 |
|
2202 90 99 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
13 |
|
2905 43 00 |
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
2905 44 11 |
|
|
|
|
172 |
|
|
|
|
|
|
2905 44 19 |
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
2905 44 91 |
|
|
|
|
245 |
|
|
|
|
|
|
2905 44 99 |
|
|
|
|
|
|
128 |
|
|
|
|
3505 10 10 |
|
|
|
|
189 |
|
|
|
|
|
|
3505 10 90 |
|
|
|
|
189 |
|
|
|
|
|
|
3505 20 10 |
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
3505 20 30 |
|
|
|
|
95 |
|
|
|
|
|
|
3505 20 50 |
|
|
|
|
151 |
|
|
|
|
|
|
3505 20 90 |
|
|
|
|
189 |
|
|
|
|
|
|
3809 10 10 |
|
|
|
|
95 |
|
|
|
|
|
|
3809 10 30 |
|
|
|
|
132 |
|
|
|
|
|
|
3809 10 50 |
|
|
|
|
161 |
|
|
|
|
|
|
3809 10 90 |
|
|
|
|
189 |
|
|
|
|
|
|
3824 60 11 |
|
|
|
|
172 |
|
|
|
|
|
|
3824 60 19 |
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
3824 60 91 |
|
|
|
|
245 |
|
|
|
|
|
|
3824 60 99 |
|
|
|
|
|
|
128 |
|
|
|
|
(1)
Per 100 kg di patate dolci sgocciolate o granturco.
(2)
Per i beni aventi un tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore o uguale al 3%, ma inferiore al 6%, si applica il codice aggiuntivo 6920.
(3)
Per frumento (grano) duro e pasta, non contenenti o contenenti, in peso, il 3% o meno di altri cereali, si applica il codice aggiuntivo 6921.
(4)
Per i beni appartenenti a questa sottovoce diversi da frumento (grano) duro e pasta, non contenenti o contenenti, in peso, il 3% o meno di altri cereali, si applica il codice aggiuntivo 6922. |
ALLEGATO II DELLA TABELLA I
Regime di importazione islandese
1.
Codice tariffario islandese |
Designazione delle merci |
Dazio applicato (ISK/kg) |
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
|
0403.1011 |
– Iogurt addizionati di cacao |
53 |
0403.1012 |
– Iogurt addizionati di frutta |
53 |
0403.1013 |
– Iogurt aromatizzati, n.c.a. |
53 |
0403.1021 |
– Iogurt come bevande addizionate di cacao |
51 |
0403.1022 |
– Iogurt come bevande addizionate di frutta |
51 |
ex 0403.1029 |
– Iogurt come bevande, aromatizzate, n.c.a. |
51 |
0403.9011 |
– altri addizionati di cacao |
45 |
0403.9012 |
– altri addizionati di frutta |
45 |
0403.9013 |
– altri, aromatizzati, n.c.a. |
45 |
0403.9021 |
– altri come bevande addizionate di cacao |
45 |
0403.9022 |
– altri come bevande addizionate di frutta |
45 |
ex 0403.9029 |
– altri come bevande, aromatizzate, n.c.a. |
45 |
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: |
|
1517.1001 |
– Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
88 |
1517.1001 |
– Diverse dalla margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
88 |
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: – altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: |
|
1806.2003 |
– – Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze |
109 |
1806.2004 |
– – Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze |
39 |
1806.2005 |
– – altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901, aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 % |
109 |
1806.2006 |
– – altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901, aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 % |
39 |
|
– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: |
|
1806.3101 |
– – Cioccolata ripiena in barre o bastoncini |
51 |
1806.3109 |
– – altre ripiene, presentate in tavolette, barre o bastoncini |
51 |
1806.3202 |
– – Cioccolata non ripiena addizionata di pasta di cacao, zucchero, burro di cacao e latte in polvere, in barre o bastoncini |
47 |
1806.3203 |
– – Surrogato di cioccolata non ripieno, in barre o bastoncini |
39 |
1806.3209 |
– – altre, non ripiene, presentate in tavolette, barre o bastoncini |
21 |
|
– altre: – – Sostanze per la fabbricazione di bevande: |
|
1806.9011 |
– – – Preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404, aventi tenore, in peso, di cacao in polvere uguale o superiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a., con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, e altri ingredienti e aromatizzanti in misura minore |
22 |
|
– – diversi dalle sostanze per la fabbricazione di bevande: |
|
1806.9022 |
– – – Alimenti specialmente preparati per lattanti o a scopi dietetici |
18 |
1806.9023 |
– – – Uova di Pasqua |
48 |
1806.9024 |
– – – Sciroppi e creme per guarnire gelati |
39 |
1806.9025 |
– – – Prodotti rivestiti o ricoperti, come uvette, noci, cerali «soffiati» , liquirizia, caramelli e gelatine |
53 |
1806.9026 |
– – – Creme a base di cioccolato (konfekt) |
48 |
1806.9028 |
– – – Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze |
118 |
1806.9029 |
– – – Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze |
43 |
1806.9039 |
– – – altri |
47 |
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: – Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905, aventi tenore totale superiore o uguale a 3 % di latte fresco in polvere, latte scremato in polvere, uova, materie grasse del latte (come burro), formaggio o carne: |
|
1901.2012 |
– – per la preparazione di pane con spezie (panpepato) della voce 1905.2000 |
25 |
1901.2013 |
– – per la preparazione di biscotti con dolcificanti e simili delle voci 1905.3011 e 1905.3029 |
17 |
1901.2014 |
– – per la preparazione di biscotti allo zenzero della voce 1905.3021 |
29 |
1901.2015 |
– – per la preparazione di cialde e cialdini della voce 1905.3030 |
10 |
1901.2016 |
– – per la preparazione di fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati della voce 1905.4000 |
15 |
1901.2017 |
– – per la preparazione di pane della voce 1905.9011 con ripieno a base di burro o di altri prodotti lattiero-caseari |
39 |
1901.2018 |
– – per la preparazione di pane della voce 1905.9019 |
5 |
1901.2019 |
– – per la preparazione di biscotti semplici della voce 1905.9020 |
5 |
1901.2022 |
– – per la preparazione di dolci e pasticceria della voce 1905.9040 |
33 |
1901.2023 |
– – Miscele e paste, contenenti carne, per la preparazione di pasticci, compresa la pizza, della voce 1905.9051 |
97 |
1901.2024 |
– – Miscele e paste, contenenti ingredienti diversi dalla carne, per la preparazione di pizza e simili della voce 1905.9059 |
53 |
1901.2029 |
– – per la preparazione di prodotti della voce 1905.9090 |
43 |
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
|
1902.1100 |
– Paste alimentari (non cotte né farcite né altrimenti preparate), contenenti uova |
8 |
|
– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): |
|
1902.2022 |
– – farcite con preparazioni di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure con una combinazione di tali prodotti, contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti |
41 |
1902.2031 |
– – farcite contenenti più di 3 %, in peso, di formaggio |
35 |
1902.2041 |
– – farcite contenenti più di 20 %, in peso, di carne e formaggio |
142 |
1902.2042 |
– – farcite contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne e formaggio |
41 |
|
– altre paste alimentari: |
|
1902.3021 |
– – contenenti, in peso, da 3 % a 20 % di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti |
41 |
1902.3031 |
– – contenenti più di 3 %, in peso, di formaggio |
35 |
1902.3041 |
– – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne e formaggio |
41 |
1902.4021 |
– Cuscus contenente, in peso, da 3 % a 20 % di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti |
41 |
1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili: |
|
1903.0001 |
– in imballaggi da 5 kg o meno |
Zero |
1903.0009 |
– diversi da quelli in imballaggi da 5 kg o meno |
Zero |
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: – altri: |
|
1904.9001 |
– – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne |
42 |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: |
|
1905.2000 |
– Pane con spezie (panpepato) |
83 |
|
– Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini rivestiti o ricoperti di cioccolato o di fondenti contenenti cacao: |
|
1905.3011 |
– – Biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili |
17 |
1905.3019 |
– – diversi dai biscotti con aggiunta di dolcificanti |
16 |
|
– Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini non rivestiti o ricoperti di cioccolato o di fondenti contenenti cacao: – – Biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili |
|
1905.3021 |
– – – Biscotti allo zenzero |
31 |
1905.3022 |
– – – Biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili, contenenti meno di 20 % di zucchero |
23 |
1905.3029 |
– – – diversi dai biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili |
19 |
1905.3030 |
– – altri |
11 |
1905.4000 |
– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati |
16 |
|
– altri: – – Pane: |
|
1905.9011 |
– – – con ripieno costituito essenzialmente da burro o da altri prodotti lattiero-caseari (ad esempio, burro all'aglio) |
39 |
1905.9019 |
– – – altro |
5 |
1905.9020 |
– – Biscotti semplici |
5 |
1905.9040 |
– – Dolci e pasticceria |
35 |
|
– – Pasticci, compresa la pizza: |
|
1905.9051 |
– – – contenenti carne |
97 |
1905.9059 |
– – – altri |
53 |
1905.9090 |
– – altri |
45 |
2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: – diverse dalla salsa di soia, salsa «Ketchup» e altre salse al pomodoro, farina di senapa e altra senapa preparata: |
|
2103.9020 |
– – Maionese |
19 |
2103.9030 |
– – Salse a base di olio n.c.a. (ad esempio, rémoulade ) |
19 |
2103.9051 |
– – contenenti più di 20 %, in peso, di carne |
97 |
2103.9052 |
– – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne |
52 |
2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: – Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati: |
|
2104.1001 |
– – Preparazioni per zuppe vegetali a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto |
3 |
2104.1002 |
– – altre zuppe in polvere in imballaggi da 5 kg o più |
31 |
2104.1003 |
– – zuppe di pesce in scatola |
27 |
|
– – altre zuppe: |
|
2104.1011 |
– – – contenenti più di 20 %, in peso, di carne |
78 |
2104.1012 |
– – – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne |
44 |
2104.1019 |
– – – altre |
21 |
|
– – altri: |
|
2104.1021 |
– – – contenenti più di 20 %, in peso, di carne |
78 |
2104.1022 |
– – – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne |
44 |
2104.1029 |
– – – altri |
21 |
|
– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate: |
|
2104.2001 |
– – contenenti più di 20 %, in peso, di carne |
97 |
2104.2002 |
– – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne |
51 |
2104.2003 |
– – contenenti pesci o crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici |
24 |
2104.2009 |
– – altre |
24 |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: – altre: – – Farine per fare dessert: |
|
2106.9041 |
– – – in imballaggi da 5 kg o meno, contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo |
67 |
2106.9048 |
– – – altre contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo |
80 |
2106.9049 |
– – – altre non contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo |
67 |
2106.9064 |
– – contenenti da 3 % a 20 %, in peso, di carne |
41 |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: – altre: – – di prodotti lattiero-caseari con altri ingredienti, a condizione che i prodotti lattiero-caseari rappresentino, in peso, 75 % o più, esclusi gli imballaggi: |
|
2202.9011 |
– – – in imballaggi di cartone |
41 |
2202.9012 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciao |
41 |
2202.9013 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
41 |
2202.9014 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
41 |
2202.9015 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
41 |
2202.9016 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
41 |
2202.9017 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
41 |
2202.9019 |
– – – altre |
41 |
1 bis. I dazi doganali applicabili ai seguenti prodotti originari dell'Unione europea sono pari a zero:
Codice tariffario islandese |
Designazione delle merci |
0501.0000 |
Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli |
0502 |
Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli |
0502.1000 |
– Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole |
0502.9000 |
– altri |
0505 |
Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti |
|
– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine |
0505.1001 |
– – Piume e penne |
0505.1002 |
– – Calugine di edredone, pulita |
0505.1003 |
– – Altra calugine |
0505.1009 |
– – altre |
0505.9000 |
– altri |
0507 |
Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie |
|
– Avorio; polveri e cascami d'avorio |
0507.1001 |
– – Denti di balena |
0507.1009 |
– – altri |
|
– altri |
0507.9001 |
– – Fanoni di balena |
0507.9002 |
– – Artigli di uccelli |
0507.9003 |
– – Corna di ovini |
0507,9004 |
– – Corna di bovini |
0507.9009 |
– – altri |
0508.0000 |
Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami |
0510.0000 |
Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio |
ex 0710 |
Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati |
0710.4000 |
– Granturco dolce |
ex 0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati |
|
– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi |
0711.9002 |
– – Granturco dolce |
ex 1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar—agar ed altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati |
|
– Succhi ed estratti vegetali |
|
– – altri |
1302.1901 |
– – – per preparazioni alimentari |
1302.1909 |
– – – altri |
|
– Sostanze pectiche, pectinati e pectati |
1302.2001 |
– – contenenti, in peso, 5 % o più di zucchero addizionato |
1401 |
Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) |
1401.1000 |
– Bambù |
1401.2000 |
– Canne d'India |
1401.9000 |
– altre |
1404 |
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove |
1404.2000 |
– Linters di cotone |
|
– altri |
1404.9001 |
– – Capolini di cardo |
1404.9009 |
– – altri |
ex 1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
|
– Margarina, esclusa la margarina liquida |
1517.1001 |
– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
|
– altre |
1517.9002 |
– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 % |
1517.9005 |
– – Miscele o preparazioni alimentari di grassi e oli animali o vegetali utilizzate per la sformatura |
ex 1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
1702.5000 |
– Fruttosio chimicamente puro |
|
– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio |
1702.9004 |
– – Maltosio chimicamente puro |
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
1704.1000 |
– Gomme da masticare (chewing—gum), anche rivestite di zucchero |
|
– altri |
1704.9001 |
– – Pasta di mandorle in polvere con aggiunta di zucchero, e persipane (surrogato di pasta di mandorle in polvere), in confezioni di peso pari o superiore a 5 kg |
1704.9002 |
– – Pasta di mandorle in polvere con aggiunta di zucchero, e persipane (surrogato di pasta di mandorle in polvere), in confezioni di peso inferiore a 5 kg |
1704.9003 |
– – Zucchero sagomato per decorazioni |
1704.9004 |
– – Liquirizia, con aggiunta di zucchero, e preparazioni a base di liquirizia |
1704.9005 |
– – Caramelle di zucchero, pastiglie con aggiunta di dolcificanti, n.c.a. |
1704.9006 |
– – Zuccheri e melassi caramellati |
1704.9007 |
– – Preparazioni a base di gomma arabica |
1704.9008 |
– – Prodotti a base di zuccheri non contenenti glutine né proteine, appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche |
1704.9009 |
– – altri |
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
|
– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
1806.1001 |
– – per la fabbricazione di bevande |
1806.1009 |
– – altro |
|
– Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg |
1806.2010 |
– – Pasta di torrone in blocchi di peso pari o superiore a 5 kg |
1806.2020 |
– – Polvere per dessert |
|
– – Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901 , avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze |
1806.2031 |
– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
1806.2039 |
– – – altro |
|
– – Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901 , avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze |
1806.2041 |
– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
1806.2049 |
– – – altro |
|
– – altro |
1806.2050 |
– – – Altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901 , aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 % |
1806.2060 |
– – – Altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901 , aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 % |
1806.2090 |
– – – altro |
|
– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini |
|
– – ripiene |
1806.3101 |
– – – Cioccolata ripiena in tavolette, barre o bastoncini |
1806.3109 |
– – – altre |
|
– – non ripiene |
1806.3201 |
– – – Cioccolata composta unicamente di pasta di cacao, zucchero e con un tenore di burro di cacao non superiore a 30 %, in barre e bastoncini |
1806.3202 |
– – – Cioccolata addizionata di pasta di cacao, zucchero, burro di cacao e latte in polvere, in barre o bastoncini |
1806.3203 |
– – – Surrogato di cioccolata, in barre o bastoncini |
1806.3209 |
– – – altre |
|
– altre |
|
– – Sostanze per la fabbricazione di bevande |
1806.9011 |
– – – Preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404 , aventi tenore, in peso, di cacao in polvere uguale o superiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a., con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, e altri ingredienti e aromatizzanti in misura minore |
1806.9012 |
– – – Preparazioni per bevande, addizionate di cacao e di proteine e/o altri elementi nutritivi, compresi vitamine, minerali, fibre vegetali, acidi grassi polinsaturi e aromatizzanti |
1806.9019 |
– – – altre |
|
– – altre |
1806.9021 |
– – – Polvere per dessert, budini e zuppe |
1806.9022 |
– – – Alimenti specialmente preparati per lattanti e bambini e a scopi dietetici |
1806.9023 |
– – – Uova di Pasqua |
1806.9024 |
– – – Sciroppi e creme per guarnire gelati |
1806.9025 |
– – – Prodotti rivestiti o ricoperti, come uvette, noci, cerali «soffiati», liquirizia, caramelli e gelatine |
1806.9026 |
– – – Creme a base di cioccolato (konfekt) |
1806.9027 |
– – – Cereali da prima colazione |
|
– – – Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901 , avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze |
1806.9041 |
– – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
1806.9049 |
– – – – altro |
|
– – – Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901 , avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze |
1806.9051 |
– – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
1806.9059 |
– – – – altro |
|
– – – altre |
1806.9091 |
– – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
1806.9099 |
– – – – altre |
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |
1901.1000 |
– Preparazioni per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto |
|
– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 |
|
– – aventi tenore totale superiore o uguale a 3 % di latte fresco in polvere, latte scremato in polvere, uova, materie grasse del latte (come burro), formaggio o carne |
1901.2011 |
– – – per la preparazione di pane croccante della voce 1905.1000 |
1901.2012 |
– – – per la preparazione di pane con spezie (panpepato) della voce 1905.2000 |
1901.2051 |
– – – per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3110 |
1901.2052 |
– – – per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3120 |
1901.2053 |
– – – per la preparazione di biscotti allo zenzero della voce 1905.3131 |
1901.2054 |
– – – per la preparazione di cialde e cialdine delle voci 1905.3201 e 1905.3209 con aggiunta di zucchero o altri dolcificanti |
1901.2055 |
– – – per la preparazione di cialde e cialdine delle voci 1905.3201 e 1905.3209 senza aggiunta di zucchero o altri dolcificanti |
1901.2056 |
– – – per la preparazione di fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati della voce 1905.4000 |
1901.2057 |
– – – per la preparazione di pane della voce 1905.9011 con ripieno a base di burro o di altri prodotti lattiero—caseari |
1901.2058 |
– – – per la preparazione di pane della voce 1905.9019 |
1901.2059 |
– – – per la preparazione di biscotti semplici delle voci 1905.9021 e 1905.9029 |
1901.2061 |
– – – per la preparazione di biscotti salati e aromatizzati della voce 1905.9030 |
1901.2062 |
– – – per la preparazione di dolci e pasticceria delle voci 1905.9041 e 1905.9049 con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti |
1901.2063 |
– – – per la preparazione di dolci e pasticceria delle voci 1905.9041 e 1905.9049 senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti |
1901.2064 |
– – – Miscele e paste, contenenti carne, per la preparazione di pasticci, compresa la pizza, della voce 1905.9051 |
1901.2065 |
– – – Miscele e paste, contenenti ingredienti diversi dalla carne, per la preparazione di pizza e simili della voce 1905.9059 |
1901.2066 |
– – – per la preparazione di salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, coni, bastoncini e prodotti simili |
1901.2067 |
– – – per la preparazione di prodotti della voce 1905.9091 |
1901.2068 |
– – – per la preparazione di prodotti della voce 1905.9099 |
|
– – altri |
1901.2071 |
– – – per la preparazione di pane croccante della voce 1905.1000 |
1901.2072 |
– – – per la preparazione di pane con spezie (panpepato) della voce 1905.2000 |
1901.2073 |
– – – per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3110 |
1901.2074 |
– – – per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3120 |
1901.2075 |
– – – per la preparazione di biscotti allo zenzero della voce 1905.3131 |
1901.2076 |
– – – per la preparazione di cialde e cialdine delle voci 1905.3201 e 1905.3209 |
1901.2077 |
– – – per la preparazione di fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati della voce 1905.4000 |
1901.2078 |
– – – per la preparazione di pane della voce 1905.9011 con ripieno a base di burro o di altri prodotti lattiero—caseari |
1901.2079 |
– – – per la preparazione di pane della voce 1905.9019 |
1901.2081 |
– – – per la preparazione di biscotti semplici delle voci 1905.9021 e 1905.9029 |
1901.2082 |
– – – per la preparazione di biscotti salati e aromatizzati della voce 1905.9030 |
1901.2083 |
– – – per la preparazione di dolci e pasticceria della voce 1905.9041 |
1901.2084 |
– – – per la preparazione di dolci e pasticceria della voce 1905.9049 |
1901.2085 |
– – – Miscele e paste, contenenti carne, per la preparazione di pasticci, compresa la pizza, della voce 1905.9051 |
1901.2086 |
– – – Miscele e paste, contenenti ingredienti diversi dalla carne, per la preparazione di pizza e simili della voce 1905.9059 |
1901.2087 |
– – – per la preparazione di salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, coni, bastoncini e prodotti simili |
1901.2088 |
– – – per la preparazione di prodotti della voce 1905.9091 con zuccheri addizionati o altri dolcificanti |
1901.2089 |
– – – per la preparazione di prodotti della voce 1905.9099 |
|
– altri |
|
– – Sostanze per la fabbricazione di bevande |
1901.9021 |
– – – Preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404 , non contenenti cacao o aventi tenore, in peso, di cacao inferiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a., con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, e altri ingredienti e aromatizzanti in misura minore |
1901.9029 |
– – – Altre preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404 , non contenenti cacao o aventi tenore, in peso, di cacao, inferiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a. |
1901.9031 |
– – – Altre sostanze per bevande, con zuccheri addizionati o altri dolcificanti |
1901.9039 |
– – – Altre sostanze per bevande |
1901.9091 |
– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
1901.9099 |
– – – altre |
ex 1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato |
|
– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate |
1902.1100 |
– – contenenti uova |
1902.1900 |
– – altre |
|
– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate) |
|
– – farcite con preparazioni di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici |
1902.2011 |
– – – in percentuale superiore al 20 %, in peso |
1902.2019 |
– – – altre |
|
– – farcite con preparazioni di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure con una combinazione di tali prodotti |
1902.2022 |
– – – contenenti dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso, di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti |
1902.2029 |
– – – altre |
|
– – farcite con formaggio |
1902.2031 |
– – – contenenti più del 3 %, in peso, di formaggio |
1902.2039 |
– – – altre |
|
– – farcite con carne e formaggio |
1902.2041 |
– – – contenenti più del 20 %, in peso, di carne e formaggio |
1902.2042 |
– – – contenenti, in totale, dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso, di carne e formaggio |
1902.2049 |
– – – altre |
1902.2050 |
– – altre |
|
– Altre paste alimentari |
1902.3010 |
– – contenenti pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
|
– – contenenti salsicce, salami, carne, frattaglie o sangue o una combinazione di tali prodotti |
1902.3021 |
– – – in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso |
1902.3029 |
– – – altre |
|
– – contenenti formaggio |
1902.3031 |
– – – in percentuale superiore al 3 %, in peso |
1902.3039 |
– – – altre |
|
– – contenenti carne e formaggio |
1902.3041 |
– – – in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 % del peso totale |
1902.3049 |
– – – altre |
1902.3050 |
– – altre |
|
– Cuscus |
1902.4010 |
– – contenente pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
|
– – contenente salsicce, salami, carne, frattaglie o sangue o una combinazione di tali prodotti |
1902.4021 |
– – – in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso |
1902.4029 |
– – – altro |
1902.4030 |
– – altro |
1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
1903.0001 |
– in imballaggi per la vendita al minuto fino a 5 kg |
1903.0009 |
– altri |
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
|
– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura |
1904.1001 |
– – Salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, coni, bastoncini e prodotti simili |
1904.1003 |
– – Cereali da prima colazione con tenore di zuccheri addizionati superiore al 10 % |
1904.1004 |
– – Altri cereali da prima colazione |
1904.1009 |
– – altri |
|
– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati |
1904.2001 |
– – a base di cereali soffiati o cereali tostati o prodotti ottenuti da cereali |
1904.2009 |
– – altre |
|
– Bulgur di grano: |
1904.3001 |
– – contenente carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso |
1904.3009 |
– – altro |
|
– altri |
1904.9001 |
– – contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso |
1904.9009 |
– – contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, carta di riso commestibile e prodotti simili |
1905.1000 |
– Pane croccante detto «knäckebrot» |
1905.2000 |
– Pane con spezie (panpepato) |
|
– Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdine |
|
– – Biscotti con aggiunta di dolcificanti |
1905.3110 |
– – – rivestiti o ricoperti di cioccolato o di fondenti contenenti cacao |
1905.3120 |
– – – non contenenti glutine né proteine e appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche |
|
– – – altri |
1905.3131 |
– – – – Biscotti allo zenzero |
1905.3132 |
– – – – Biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili, contenenti meno di 20 % di zucchero |
1905.3139 |
– – – – Altri biscotti con aggiunta di dolcificanti |
|
– – Cialde e cialdine |
1905.3201 |
– – – rivestite o ricoperte di cioccolato o di fondenti contenenti cacao |
1905.3209 |
– – – altre |
1905.4000 |
– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati |
|
– altri |
|
– – Pane |
1905.9011 |
– – – con ripieno costituito essenzialmente da burro o da altri prodotti lattiero—caseari (ad esempio, burro all'aglio) |
1905.9019 |
– – – altro |
|
– – Biscotti semplici |
1905.9021 |
– – – non contenenti glutine né proteine e appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche |
1905.9029 |
– – – altri |
1905.9030 |
– – Biscotti salati e aromatizzati |
|
– – Dolci e pasticceria |
1905.9041 |
– – – non contenenti glutine né proteine e appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche |
1905.9049 |
– – – altri |
|
– – Pasticci, inclusa la pizza |
1905.9051 |
– – – contenenti carne |
1905.9059 |
– – – altri |
1905.9060 |
– – Salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, coni, bastoncini e prodotti simili |
|
– – altri |
1905.9091 |
– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
1905.9099 |
– – – altri |
ex 2001 |
Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico |
|
– altri |
2001.9001 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2001.9002 |
– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % |
ex 2001.9009 |
– – altri, contenenti cuori di palma |
ex 2004 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati |
|
– Patate |
2004.1001 |
– – farina, semolino o fiocchi |
|
– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi |
2004.9001 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
ex 2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati |
|
– Patate |
2005.2001 |
– – farina, semolino o fiocchi |
2005.8000 |
– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
ex 2006 |
Frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite) |
|
– Ortaggi e legumi congelati |
2006.0011 |
– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
|
– Altri ortaggi e legumi |
2006.0021 |
– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
2007.1000 |
– – Preparazioni omogeneizzate |
|
– – altre |
2007.9100 |
– di agrumi |
2007.9900 |
– – altre |
ex 2008 |
Frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove |
|
– – – Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro |
|
– – – Arachidi |
2008.1101 |
– Burro di arachidi |
ex 2008.1109 |
– – altre, tostate |
|
– – altre, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008.19 |
2008.9100 |
– – – Cuori di palma |
|
– altre |
2008.9902 |
– – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) |
ex 2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
|
– – – Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè |
|
– Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè |
2101.1201 |
– – aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola |
|
– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate |
2101.2001 |
– – aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola |
|
– cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
2101.3001 |
– – Succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta |
2102 |
Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002 ); lieviti in polvere, preparati |
|
– Lieviti vivi |
2102.1001 |
– – diversi dai lieviti di panificazione, esclusi i lieviti utilizzati negli alimenti per animali |
2102.1009 |
– – altri |
|
– Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti |
2102.2001 |
– – Lieviti morti |
2102.2002 |
– – Alghe monocellulari morte |
2102.2003 |
– – utilizzati negli alimenti per animali |
2102.2009 |
– – altri |
|
– Lieviti in polvere preparati |
2102.3001 |
– – in imballaggi per la vendita al minuto fino a 5 kg |
2102.3009 |
– – altri |
ex 2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata |
2103.2000 |
– Salsa «Ketchup» e altre salse al pomodoro |
|
– Farina di senape e senape preparata |
2103.3001 |
– – Senape preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 % |
|
– altri |
2103.9010 |
– – Salse vegetali preparate a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto |
2103.9020 |
– – Maionese |
2103.9030 |
– – Salse a base di olio n.c.a. (ad esempio, rémoulade) |
|
– – contenenti carne |
2103.9051 |
– – – in percentuale superiore al 20 %, in peso |
2103.9052 |
– – – in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso |
2103.9059 |
– – – altri |
|
– – altri |
2103.9091 |
– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
2103.9099 |
– – – altri |
2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
|
– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
2104.1001 |
– – Preparazioni per zuppe vegetali a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto |
2104.1002 |
– – Altre zuppe in polvere in imballaggi da 5 kg o più |
2104.1003 |
– – Zuppe di pesce in scatola |
|
– – Altre zuppe |
2104.1011 |
– – – contenenti più di 20 %, in peso, di carne |
2104.1012 |
– – – contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso |
2104.1019 |
– – – altre |
|
– – altre |
2104.1021 |
– – – contenenti più di 20 %, in peso, di carne |
2104.1022 |
– – – contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso |
2104.1029 |
– – – altre |
|
– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate |
2104.2001 |
– – – contenenti più di 20 %, in peso, di carne |
2104.2002 |
– – – contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso |
2104.2003 |
– – contenenti pesce, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici |
2104.2009 |
– – – altre |
ex 2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
2106.1000 |
– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate |
|
– altre |
|
– – Succhi di frutta, preparati o mescolati più di quelli di cui alla voce 2009 |
2106.9011 |
– – – non fermentati, senza aggiunta di zuccheri, in recipienti di capacità uguale o superiore a 50 kg |
2106.9012 |
– – – Altri succhi in altri recipienti, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
2106.9013 |
– – – altri, in altri recipienti |
|
– – Preparazioni per la fabbricazione di bevande |
2106.9023 |
– – – Miscugli di piante o parti di piante, anche miscelati a estratti di piante, per la preparazione di infusi di piante |
2106.9024 |
– – – specialmente preparate per lattanti e bambini o a scopi dietetici |
2106.9025 |
– – – Preparazioni per bevande, addizionate di proteine e/o altri elementi nutritivi, compresi vitamine, minerali, fibre vegetali, acidi grassi polinsaturi e aromatizzanti |
2106.9026 |
– – – Preparazioni per bevande, a base di estratto di ginseng miscelato ad altri ingredienti, ad esempio glucosio o lattosio |
2106.9027 |
– – – Preparazioni non alcoliche (estratti concentrati) senza zucchero o altri dolcificanti |
2106.9028 |
– – – Preparazioni non alcoliche (estratti concentrati) con aggiunta di zucchero |
2106.9029 |
– – – Preparazioni non alcoliche (estratti concentrati) con aggiunta di altri dolcificanti |
|
– – – Preparazioni alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, per la fabbricazione di bevande |
2106.9031 |
– – – – con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino ad un massimo di 2,25 % vol |
2106.9032 |
– – – – con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,25 % vol, fino ad un massimo di 15 % vol |
2106.9033 |
– – – – con titolo alcolometrico volumico superiore a 15 % vol, fino ad un massimo di 22 % vol |
2106.9034 |
– – – – con titolo alcolometrico volumico superiore a 22 % vol, fino ad un massimo di 32 % vol |
2106.9035 |
– – – – con titolo alcolometrico volumico superiore a 32 % vol, fino ad un massimo di 40 % vol |
2106.9036 |
– – – – con titolo alcolometrico volumico superiore a 40 % vol, fino ad un massimo di 50 % vol |
2106.9037 |
– – – – con titolo alcolometrico volumico superiore a 50 % vol, fino ad un massimo di 60 % vol |
2106.9038 |
– – – – altre |
2106.9039 |
– – – altre |
|
– – Farine per fare dessert |
2106.9041 |
– – – in imballaggi per la vendita al minuto da 5 kg o meno, contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo |
2106.9042 |
– – – in imballaggi per la vendita al minuto da 5 kg o meno, non contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo |
2106.9048 |
– – – altre, contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo |
2106.9049 |
– – – altre, non contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo |
2106.9051 |
– – Miscugli di sostanze chimiche e alimenti, quali saccarina e lattosio utilizzati come dolcificanti |
2106.9062 |
– – Zuppe di frutta e porridge |
2106.9064 |
– – contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso |
2106.9065 |
– – Capsule di olio di fegato di pesce e altre vitamine, n.c.a. |
2106.9066 |
– – Integratori alimentari, n.c.a. |
2106.9067 |
– – Panna vegetariana |
2106.9068 |
– – Formaggio vegetariano |
|
– – Caramelle non contenenti zucchero né cacao |
2106.9071 |
– – – Gomme da masticare (chewing gum) |
2106.9072 |
– – – altre |
2106.9079 |
– – altre |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
|
– Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti |
|
– – Bevande addizionate di anidride carbonica, con aggiunta di zucchero o di dolcificanti |
2202.1011 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2202.1012 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2202.1013 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2202.1014 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2202.1015 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2202.1016 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2202.1019 |
– – – altre |
|
– – Bevande addizionate di anidride carbonica, senza aggiunta di zucchero o di dolcificanti |
2202.1031 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2202.1032 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2202.1033 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2202.1034 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2202.1035 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2202.1036 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2202.1039 |
– – – altre |
|
– – specialmente preparate per lattanti e bambini o a scopi dietetici |
2202.1041 |
– – – in imballaggi di cartone |
2202.1042 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2202.1043 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2202.1044 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2202.1045 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2202.1046 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2202.1047 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2202.1049 |
– – – altre |
|
– – altre |
2202.1091 |
– – – in imballaggi di cartone |
2202.1092 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2202.1093 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2202.1094 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2202.1095 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2202.1096 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2202.1097 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2202.1099 |
– – – altre |
|
– altre |
|
– – a base di prodotti lattiero—caseari con altri ingredienti, a condizione che i prodotti lattiero—caseari rappresentino almeno il 75 % del peso, escluso l'imballaggio |
2202.9011 |
– – – in imballaggi di cartone |
2202.9012 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2202.9013 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2202.9014 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2202.9015 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2202.9016 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2202.9017 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2202.9019 |
– – – altre |
|
– – specialmente preparate per lattanti e bambini o a scopi dietetici |
2202.9021 |
– – – in imballaggi di cartone |
2202.9022 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2202.9023 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2202.9024 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2202.9025 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2202.9026 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2202.9027 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2202.9029 |
– – – altre |
|
– – Bevande a base di fave di soia |
2202.9031 |
– – – in imballaggi di cartone |
2202.9032 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2202.9033 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2202.9034 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2202.9035 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2202.9036 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2202.9037 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2202.9039 |
– – – altre |
|
– – Bevande a base di riso e/o di mandorle |
2202.9041 |
– – – in imballaggi di cartone |
2202.9042 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2202.9043 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2202.9044 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2202.9045 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2202.9046 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2202.9047 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2202.9049 |
– – – altre |
|
– – altre |
2202.9091 |
– – – in imballaggi di cartone |
2202.9092 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2202.9093 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2202.9094 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2202.9095 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2202.9096 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2202.9097 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2202.9099 |
– – – altre |
2203 |
Birra di malto |
|
– con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino a un massimo di 2,25 % vol |
2203.0011 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2203.0012 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2203.0013 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2203.0014 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2203.0015 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2203.0016 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2203.0019 |
– – altra |
|
– altra |
2203.0091 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2203.0092 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2203.0093 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2203.0094 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2203.0095 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2203.0096 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2203.0099 |
– – altra |
2205 |
Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche |
|
– in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri |
|
– – con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino ad un massimo di 2,25 % vol |
2205.1011 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2205.1012 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2205.1013 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2205.1014 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2205.1015 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2205.1016 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2205.1019 |
– – – altri |
|
– – con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,25 % vol, fino ad un massimo di 15 % vol di alcole puro, a condizione che il prodotto contenga unicamente alcole ottenuto per fermentazione, senza alcun tipo di distillazione |
2205.1021 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2205.1022 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2205.1023 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2205.1024 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2205.1025 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2205.1026 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2205.1029 |
– – – altri |
|
– – altri |
2205.1091 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2205.1092 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2205.1093 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2205.1094 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2205.1095 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2205.1096 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2205.1099 |
– – – altri |
|
– altri |
|
– – con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino ad un massimo di 2,25 % vol |
2205.9011 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2205.9012 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2205.9013 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro |
2205.9015 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2205.9016 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2205.9019 |
– – – altri |
|
– – con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,25 % vol, fino ad un massimo di 15 % vol, e contenente unicamente alcole ottenuto per fermentazione, senza alcun tipo di distillazione |
2205.9021 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2205.9022 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2205.9023 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2205.9025 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2205.9026 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2205.9029 |
– – – altri |
|
– – altri |
2205.9091 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2205.9092 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2205.9093 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2205.9095 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2205.9096 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2205.9099 |
– – – altri |
ex 2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
2207.2000 |
– Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
ex 2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
|
– Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati |
2208.4011 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2208.4012 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2208.4013 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2208.4014 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2208.4015 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2208.4016 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2208.4019 |
– – altri |
|
– Gin ed acquavite di ginepro (genièvre) |
|
– – Gin |
2208.5031 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2208.5032 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2208.5033 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2208.5034 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2208.5035 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2208.5036 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2208.5039 |
– – – altri |
|
– – Acquavite di ginepro (genièvre) |
2208.5041 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2208.5042 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2208.5043 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2208.5044 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2208.5045 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2208.5046 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2208.5049 |
– – – altra |
|
– Vodka |
2208.6011 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2208.6012 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2208.6013 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2208.6014 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2208.6015 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2208.6016 |
– – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2208.6019 |
– – altra |
|
– Liquori |
|
– – con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino ad un massimo di 2,25 % vol |
2208.7021 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2208.7022 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2208.7023 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2208.7024 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2208.7025 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2208.7026 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2208.7029 |
– – – altri |
|
– – altri |
2208.7081 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2208.7082 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2208.7083 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2208.7084 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2208.7085 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2208.7086 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2208.7089 |
– – – altri |
|
– altri |
|
– – Acquavite (brennivín) |
2208.9021 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2208.9022 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2208.9023 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2208.9024 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2208.9025 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2208.9026 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2208.9029 |
– – – altra |
|
– – Aquavit |
2208.9031 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di acciaio |
2208.9032 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di alluminio |
2208.9033 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml |
2208.9034 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità inferiore o uguale a 500 ml |
2208.9035 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati |
2208.9036 |
– – – in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati |
2208.9039 |
– – – altra |
2209.0000 |
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico |
2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
|
– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |
2402.1001 |
– – introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale |
2402.1009 |
– – altri |
|
– Sigarette contenenti tabacco |
2402.2001 |
– – introdotte nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviate nel paese senza costituire importazione professionale |
2402.2009 |
– – altre |
|
– altri |
|
– – Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti di succedanei del tabacco |
2402.9011 |
– – – introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale |
2402.9019 |
– – – altri |
|
– – altri |
2402.9091 |
– – – introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale |
2402.9099 |
– – – altri |
2403 |
Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco |
|
– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione |
|
– – Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo |
2403.1101 |
– – – introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale |
2403.1109 |
– – – altro |
|
– – altro |
2403.1901 |
– – – introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale |
2403.1909 |
– – – altro |
|
– – Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» |
2403.9101 |
– – – introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale |
2403.9109 |
– – – altri |
|
– – altro |
|
– – – Tabacco da fiuto contenente solutio ammoniae |
2403.9911 |
– – – – introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale |
2403.9919 |
– – – – altro |
|
– – – altro tabacco da fiuto |
2403.9921 |
– – – – introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale |
2403.9929 |
– – – – altro |
|
– – – altro |
2403.9992 |
– – – – Succedanei del tabacco da fiuto |
2403.9993 |
– – – – Succedanei del tabacco per uso orale |
2403.9994 |
– – – – altri, introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale |
2403.9999 |
– – – – altri |
2. I codici tariffari indicati al paragrafo 1 fanno riferimento ai codici applicabili in Islanda al 1o luglio 2001. I codici tariffari indicati al paragrafo 1 bis fanno riferimento ai codici applicabili in Islanda al 1o gennaio 2015. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente allegato.
3.
Codice del SA |
Designazione delle merci |
|
|
|
|
2105 |
|
Gelati, anche contenenti cacao |
2106 |
|
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: |
.90 |
– altre: |
|
ex .90 |
– – Preparazioni costituite principalmente da materie grasse e acqua, contenenti più di 15 %, in peso, di burro o di altre materie grasse provenienti dal latte |
4. Il regime temporaneo di cui al paragrafo 3 sarà riesaminato dalle parti contraenti entro la fine del 2007.
ALLEGATO III DELLA TABELLA I
Regime di importazione norvegese
1. |
Per il calcolo dei dazi relativi ai prodotti agricoli trasformati saranno utilizzate le seguenti aliquote di riferimento (NKR/kg) delle materie prime agricole, ad esclusione di quanto previsto al paragrafo 6:
|
2. |
I codici tariffari indicati nel presente allegato fanno riferimento ai codici applicabili a livello comunitario al 1o gennaio 2004. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente allegato. |
3. |
La quantità de minimis al di sotto della quale non si applica il dazio per farina, amido e/o glucosio è pari al 5 %. |
4. |
La quantità de minimis, al di sotto della quale non si applica il dazio per altre materie prime (carne, formaggio, uova e bacche (lamponi surgelati, ribes neri surgelati e fragole surgelate)), è pari al 3 %. Per il calcolo del dazio, le bacche fresche sono assimilate a quelle congelate sulla base di un rapporto di conversione di uno a uno. |
5. |
Le fasce di quantità di riferimento e le quantità convenute di materie prime agricole da prendere in considerazione, nonché le composizioni standard utilizzate per il calcolo dei dazi doganali, sono riportate nell'Appendice. |
6. |
|
7. |
I dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella in appresso sono i seguenti:
|
8. |
|
9. |
Il dazio doganale per i prodotti classificati sotto i codici norvegesi 1901.2097 e 1901.2098 (altre miscele per la preparazione di prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria della voce 1905 ) e dichiarati privi di glutine, destinati all'alimentazione di persone affette da celiachia, è di 0,37 NOK/kg. |
10. |
Il dazio doganale per i prodotti classificati sotto il codice norvegese ex 2008.9903 [granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. Saccharata) per uso non alimentare] è calcolato in base al sistema della matrice. Il dazio doganale massimo non è comunque superiore a 12 NOK/kg. |
11. |
Il dazio doganale per i prodotti classificati sotto il codice norvegese 2106.9060 (grassi emulsionati e prodotti simili aventi tenore, in peso, di materie grasse commestibili provenienti dal latte superiore a 15 %) è calcolato in base al sistema della matrice. Il dazio doganale massimo non è comunque superiore a 7 NOK/kg. |
APPENDICE
Quantità e composizioni di cui al paragrafo 5
(per 100 kg di merci) |
||||
Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — latte e prodotti lattiero-caseari |
||||
Materie grasse del latte (in % sul peso) |
Proteine del latte (in % sul peso) |
Latte scremato in polvere (kg) |
Latte intero in polvere (kg) |
Burro (kg |
0–1,5 |
0–2,5 |
0 |
0 |
0 |
2,5–6 |
14 |
0 |
0 |
|
6–18 |
42 |
0 |
0 |
|
18–30 |
75 |
0 |
0 |
|
30–60 |
146 |
0 |
0 |
|
60-> |
208 |
0 |
0 |
|
1,5–3 |
0–2,5 |
0 |
0 |
3 |
2,5–6 |
14 |
0 |
3 |
|
6–18 |
42 |
0 |
3 |
|
18–30 |
75 |
0 |
3 |
|
30–60 |
146 |
0 |
3 |
|
60-> |
208 |
0 |
3 |
|
3–6 |
0–2,5 |
0 |
0 |
6 |
2,5–12 |
12 |
20 |
0 |
|
12-> |
71 |
0 |
6 |
|
6–9 |
0–4 |
0 |
0 |
10 |
4–15 |
10 |
32 |
0 |
|
15-> |
71 |
0 |
10 |
|
9–12 |
0–6 |
0 |
0 |
14 |
6–18 |
9 |
43 |
0 |
|
18-> |
70 |
0 |
14 |
|
12–18 |
0–6 |
0 |
0 |
20 |
6–18 |
0 |
56 |
2 |
|
18-> |
65 |
0 |
20 |
|
18–26 |
0–6 |
0 |
0 |
29 |
6-> |
50 |
0 |
29 |
|
26–40 |
0–6 |
0 |
0 |
45 |
6-> |
38 |
0 |
45 |
|
40–55 |
0 |
0 |
0 |
63 |
55–70 |
0 |
0 |
0 |
81 |
70–85 |
0 |
0 |
0 |
99 |
85-> |
0 |
0 |
0 |
117 |
(per 100 kg di merci) |
||
Quantità da prendere in considerazione entro le fasce — diversi dai prodotti lattiero-caseari |
||
Fasce |
Da applicare |
|
|
|
|
Amido/glucosio |
||
0–5 |
0 |
|
5–15 |
12,5 |
(3,13 NOS + 9,38 PS) |
15–25 |
22,5 |
(5,63 NOS + 16,88 PS) |
25–50 |
43,75 |
(10,94 NOS + 32,81 PS) |
50–75 |
68,75 |
(17,19 NOS + 51,56 PS) |
75-> |
100 |
(25 NOS + 75 PS) |
Farina/farina di cereali |
||
0–5 |
0 |
|
5–15 |
12,5 |
|
15–25 |
22,5 |
|
25–35 |
32,5 |
|
35–45 |
42,5 |
|
45–55 |
52,5 |
|
55–65 |
62,5 |
|
65–75 |
72,5 |
|
75-> |
115 |
|
Carne |
||
0–3 |
0 |
|
3–6 |
5,25 |
|
6–10 |
7,5 |
|
10–15 |
12,5 |
|
15–20 |
17,5 |
|
20-> |
50 |
|
Formaggio |
||
0–3 |
0 |
|
3–5 |
4,5 |
|
5–10 |
8,75 |
|
10–15 |
13,75 |
|
15–20 |
18,75 |
|
20–30 |
27,5 |
|
30–50 |
45 |
|
50-> |
60 |
|
Uova |
||
0–3 |
0 |
|
3–5 |
4,5 |
|
5–10 |
8,75 |
|
10–15 |
13,75 |
|
15–20 |
18,75 |
|
20–30 |
27,5 |
|
30–50 |
45 |
|
50-> |
60 |
|
Bacche |
||
0–3 |
0 |
|
3–5 |
4,5 |
|
5–10 |
8,75 |
|
10–15 |
13,75 |
|
15–20 |
18,75 |
|
20–30 |
27,5 |
|
30–50 |
45 |
|
50-> |
60 |
|
Composizioni standard utilizzate nel calcolo dei dazi doganali all'importazione in Norvegia |
||||||||||||||||||
Codice NO |
Latte per iogurt |
Fragole |
Glucosio |
Burro |
Latte scremato in polvere |
Latte intero in polvere |
Farina di frumento |
Fecola di patate |
Polvere di uovo intero |
Farina di grano duro |
Pasta di uovo intero |
Farina di segala |
Carne bovina 14% |
Carne suina 23% |
Formaggio |
Farina e fiocchi di patate |
Tuorli d'uovo conservati |
Latte per bevande |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
|
0403 10 20 |
381 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0403 10 30 |
103 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0403 10 91 |
103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0403 90 01 |
103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0403 90 02 |
103 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1704 10 00 |
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1704 90 10 |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1704 90 91 |
|
|
35 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1806 20 11 |
|
|
|
|
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1806 90 21 |
|
|
|
|
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1901 20 10 |
|
|
|
|
|
|
35 |
5 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1901 20 91 |
|
|
|
|
|
|
35 |
5 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1901 20 92 |
|
|
|
|
2 |
|
35 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
1902 11 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 19 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 40 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1903 00 00 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1905 10 00 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
►M142 1905 32 00 ◄ |
|
|
|
|
|
3 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1905 40 00 |
|
|
|
|
2 |
|
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1905 90 10 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
5 |
5 |
15 |
|
|
|
1905 90 22 |
|
|
|
|
|
1 |
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1905 90 32 |
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
1905 90 33 |
|
|
|
|
2 |
|
35 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
2004 10 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
|
|
2004 10 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
2005 20 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
|
|
2005 20 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
2103 20 21 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2103 20 29 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2103 90 10 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
ex 2104 10 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 (1) |
|
|
|
|
|
2105 00 10 |
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2105 00 20 |
|
6 |
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2202 90 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
3501 10 00 |
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3501 90 10 |
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
La composizione standard non si applica al brodo di carne secco. |
TABELLA II
Numero della voce SA |
Designazione delle merci |
|
|
|
|
0901 |
|
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
0902 |
|
Tè |
1302 |
|
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
|
– Succhi ed estratti vegetali: |
|
.12 |
– – di liquirizia |
|
.13 |
– – di luppolo |
|
.20 |
– Sostanze pectiche, pectinati e pectati: |
|
ex .20 |
– – aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore a 5 % |
|
|
– Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
|
.31 |
– – Agar-agar |
|
.32 |
– – Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati |
|
.39 |
– – altri |
|
1404 |
|
Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove |
.20 |
– Linters di cotone |
|
1516 |
|
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: |
.20 |
– Grassi e oli vegetali e loro frazioni: |
|
ex .20 |
– – Olio di ricino idrogenato, detto «opalwax» |
|
1518 |
|
Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscele o preparazioni non alimentari di grassi, oli animali, vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove: |
ex 1518 |
– Linossina |
|
1520 |
|
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose (1) |
1521 |
|
Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati |
1522 |
|
Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali (2) |
1803 |
|
Pasta di cacao, anche sgrassata |
1804 |
|
Burro, grasso e olio di cacao |
1805 |
|
Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
2002 |
|
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico: |
.90 |
– altri |
|
2008 |
|
Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate e conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: |
|
– altre, compresi i miscugli, diversi da quelli della sottovoce 2008 19 : |
|
.91 |
– – Cuori di palma (3) |
|
2101 |
|
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
|
.11 |
– – Estratti, essenze e concentrati |
|
.12 |
– – Preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: |
|
ex .12 |
– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né zuccheri, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di zuccheri o di amido o fecola |
|
.20 |
– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: |
|
ex .20 |
– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né zuccheri, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di zuccheri o di amido o fecola |
|
.30 |
– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: |
|
ex .30 |
– – Cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta |
|
2103 |
|
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
.10 |
– Salsa di soia |
|
.30 |
– Farina di senapa e senapa preparata: |
|
ex .30 |
– – Farina di senapa; senapa preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore a 5 % |
|
.90 |
– altri: |
|
ex .90 |
– – «Chutney» di mango liquido |
|
2201 |
|
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve |
2208 |
|
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
.20 |
– Acquaviti di vino o di vinacce |
|
.30 |
– Whisky: |
|
.70 |
– Liquori: |
|
ex .70 |
– – Altri de liquori contenendo, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 5 % |
|
.90 |
– altri: |
|
ex .90 |
– – diversi dall'aquavit |
|
(1)
Per la Norvegia i prodotti a scopo alimentare classificati in questa voce sono coperti dalla Tabella I.
(2)
Per la Norvegia il degras a scopo alimentare classificato in questa voce è coperto dalla Tabella I.
(3)
Per la Norvegia i cuori di palma a scopo alimentare classificati in questa sottovoce sono coperti dalla Tabella I. |
PROTOCOLLO 4
relativo alle norme di origine
INDICE |
|
TITOLO I |
|
DISPOSIZIONI GENERALI |
|
Articolo 1 |
Definizioni |
TITOLO II |
|
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» |
|
Articolo 2 |
Prescrizioni generali |
Articolo 3 |
Cumulo diagonale dell'origine |
Articolo 4 |
Prodotti interamente ottenuti |
Articolo 5 |
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati |
Articolo 6 |
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti |
Articolo 7 |
Unità di riferimento |
Articolo 8 |
Accessori, pezzi di ricambio e utensili |
Articolo 9 |
Assortimenti |
Articolo 10 |
Elementi neutri |
TITOLO III |
|
REQUISITI TERRITORIALI |
|
Articolo 11 |
Principio di territorialità |
Articolo 12 |
Trasporto diretto |
Articolo 13 |
Esposizioni |
TITOLO IV |
|
RESTITUZIONE O ESENZIONE |
|
Articolo 14 |
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi |
TITOLO V |
|
PROVA DELL'ORIGINE |
|
Articolo 15 |
Prescrizioni generali |
Articolo 16 |
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED |
Articolo 17 |
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED |
Articolo 18 |
Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED |
Articolo 19 |
Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza |
Articolo 20 |
Separazione contabile |
Articolo 21 |
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED |
Articolo 22 |
Esportatore autorizzato |
Articolo 23 |
Validità della prova dell'origine |
Articolo 24 |
Presentazione della prova dell'origine |
Articolo 25 |
Importazioni con spedizioni scaglionate |
Articolo 26 |
Esonero dalla prova dell'origine |
Articolo 27 |
Dichiarazione del fornitore |
Articolo 28 |
Documenti giustificativi |
Articolo 29 |
Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi |
Articolo 30 |
Discordanze ed errori formali |
Articolo 31 |
Importi espressi in euro |
TITOLO VI |
|
METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA |
|
Articolo 32 |
Cooperazione amministrativa |
Articolo 33 |
Verifica delle prove dell'origine |
Articolo 34 |
Verifica delle dichiarazioni del fornitore |
Articolo 35 |
Composizione delle controversie |
Articolo 36 |
Sanzioni |
Articolo 37 |
Zone franche |
TITOLO VII |
|
CEUTA E MELILLA |
|
Articolo 38 |
Applicazione del protocollo |
Articolo 39 |
Condizioni speciali |
ELENCO DEGLI ALLEGATI |
|
Allegato I: |
Note introduttive all'elenco dell'allegato II |
Allegato II: |
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario |
Allegato IIIa: |
Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1 |
Allegato IIIb: |
Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR-MED |
Allegato IVa: |
Testo della dichiarazione di origine |
Allegato IVb: |
Testo della dichiarazione di origine EUR-MED |
Allegato V: |
Facsimile della dichiarazione del fornitore |
Allegato VI: |
Facsimile della dichiarazione a lungo termine del fornitore |
DICHIARAZIONI COMUNI |
|
Dichiarazione comune relativa all'accettazione delle prove dell'origine rilasciate nel contesto degli accordi di cui all'articolo 3 del protocollo 4 per prodotti originari dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia |
|
Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra |
|
Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino |
|
Dichiarazione comune relativa al recesso di una parte contraente dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee |
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo si intende per:
«fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
«materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegati nella fabbricazione del prodotto;
«prodotto», il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
«merci», sia i materiali che i prodotti;
«valore in dogana», il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
«prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato nel SEE per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
«valore dei materiali», il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE;
«valore dei materiali originari», il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
«valore aggiunto», la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri paesi di cui all'articolo 3 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nel SEE;
«capitoli» e «voci», i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;
«classificato», il riferimento alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
«spedizione», i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
«territori», comprensivi delle acque territoriali.
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
Articolo 2
Prescrizioni generali
Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari del SEE:
i prodotti interamente ottenuti nel SEE ai sensi dell'articolo 4;
i prodotti ottenuti nel SEE utilizzando materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nel SEE di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5.
A tal fine, i territori delle parti contraenti alle quali si applica l'accordo vengono considerati come un unico territorio.
Articolo 3
Cumulo diagonale dell'origine
Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione;
i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo;
e
siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e nelle altre parti contraenti, secondo le loro procedure, avvisi da cui risulti che sono soddisfatti i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.
Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).
L'Unione europea fornisce alle altre parti contraenti, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 4
Prodotti interamente ottenuti
Si considerano «interamente ottenuti» nel SEE:
i prodotti minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
gli animali vivi, ivi nati e allevati;
i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali delle parti contraenti, dalle loro navi;
i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
gli scarti e i residui provenienti da operazioni di produzione ivi effettuate;
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
Le espressioni «loro navi» e «loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato EFTA;
che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato EFTA;
che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
il cui comandante e i cui ufficiali sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA;
e
il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di Stati membri dell'Unione europea o di Stati EFTA.
Articolo 5
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono essere ugualmente utilizzati purché:
il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;
in virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.
Articolo 6
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
le operazioni di conservazione destinate ad assicurare che i prodotti si conservino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
la suddivisione e la riunione di imballaggi;
il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
semplici operazioni di pittura e lucidatura;
la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
la sbucciatura, lo snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
l'affilatura, la semplice frantumazione o il semplice taglio;
il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette, e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o);
la macellazione di animali.
Articolo 7
Unità di riferimento
Ne consegue che:
quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;
quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 8
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 9
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Articolo 10
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
energia e combustibili;
impianti e attrezzature;
macchine e utensili;
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 11
Principio di territorialità
Fatto salvo l'articolo 3, le merci originarie esportate dal SEE verso un altro paese e successivamente reimportate nel SEE devono essere considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;
e
che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori del SEE sui materiali esportati dal SEE e successivamente reimportati, purché:
i suddetti materiali siano interamente ottenuti nel SEE o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione;
e
si possa dimostrare alle autorità doganali che:
le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;
e
il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE in conseguenza dell'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.
Articolo 12
Trasporto diretto
I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli del SEE.
La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all'uscita dal paese di transito; oppure
un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
un'esatta descrizione dei prodotti;
la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;
e
la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, oppure
in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.
Articolo 13
Esposizioni
I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui all'articolo 3 con cui è applicabile il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nel SEE beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in un'altra parte contraente;
i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati per l'esposizione;
e
dal momento in cui sono stati spediti per l'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 14
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
TITOLO V
PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 15
Prescrizioni generali
I prodotti originari, all'importazione in una delle parti contraenti, beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IIIa;
un certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell'allegato IIIb;
nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito «dichiarazione di origine» o «dichiarazione di origine EUR-MED»), rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni di origine è riportato negli allegati IVa e IVb.
Articolo 16
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di una parte contraente rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 nei seguenti casi:
Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di una parte contraente, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 con i quali è applicabile il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo ed:
Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci EUR-MED figura una delle seguenti dichiarazioni in inglese:
«NO CUMULATION APPLIED».
Articolo 17
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
In deroga all'articolo 16, paragrafo 9, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
oppure
viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese:
«ISSUED RETROSPECTIVELY».
I certificati di circolazione delle merci EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 recano la seguente dicitura in inglese:
Articolo 18
Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
Il duplicato così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese:
«DUPLICATE».
Articolo 19
Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nelle parti contraenti, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, al fine di inviare tutti i prodotti in questione, o alcuni di essi, altrove nel SEE. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Articolo 20
Separazione contabile
Articolo 21
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine o di una dichiarazione di origine EUR-MED
Le dichiarazioni di origine e le dichiarazioni di origine EUR-MED di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), possono essere compilate:
da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22;
oppure
da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.
Fatto salvo il paragrafo 3, una dichiarazione di origine può essere compilata nei seguenti casi:
La dichiarazione di origine EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 con cui è applicabile il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo e:
Le dichiarazioni di origine EUR-MED contengono una delle seguenti dichiarazioni in inglese:
«NO CUMULATION APPLIED».
Articolo 22
Esportatore autorizzato
Articolo 23
Validità della prova dell'origine
Articolo 24
Presentazione della prova dell'origine
Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.
Articolo 25
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 26
Esonero dalla prova dell'origine
Articolo 27
Dichiarazione del fornitore
Di norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VI e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.
Il fornitore informa immediatamente il suo cliente, qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia più applicabile alle merci fornite.
Articolo 28
Documenti giustificativi
I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 5, e all'articolo 27, paragrafo 6, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, da una dichiarazione di origine o da una dichiarazione di origine EUR-MED possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all'articolo 3 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:
una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente in cui tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nel SEE, rilasciati o compilati nella parte contraente in cui tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni di origine o dichiarazioni di origine EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente in conformità del presente protocollo, o in uno dei paesi di cui all'articolo 3, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;
dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nel SEE i materiali utilizzati, compilate nelle parti contraenti a norma del presente protocollo;
prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori del SEE in applicazione dell'articolo 11 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.
Articolo 29
Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione, nonché i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Articolo 30
Discordanze ed errori formali
Articolo 31
Importi espressi in euro
TITOLO VI
METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 32
Cooperazione amministrativa
Articolo 33
Verifica delle prove dell'origine
Articolo 34
Verifica delle dichiarazioni del fornitore
A corredo della richiesta di verifica a posteriori le autorità doganali inviano tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.
Articolo 35
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di verifica di cui agli articoli 33 e 34 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono la verifica e le autorità doganali incaricate di effettuarla, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al Comitato misto SEE.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.
Articolo 36
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è assoggettato a sanzioni.
Articolo 37
Zone franche
TITOLO VII
CEUTA E MELILLA
Articolo 38
Applicazione del protocollo
Articolo 39
Condizioni speciali
Purché siano stati trasportati direttamente conformemente all'articolo 12, si considerano:
prodotti originari di Ceuta e Melilla:
i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5;
oppure
che tali prodotti siano originari del SEE, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6;
prodotti originari del SEE:
i prodotti interamente ottenuti nel SEE;
i prodotti ottenuti nel SEE nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5;
oppure
che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o del SEE, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6.
▼M298 —————
ALLEGATO I
Note introduttive all'elenco dell'allegato II
Si veda l'allegato I dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
Qualsiasi riferimento alla «presente appendice» nelle note 1 e 3.1. dell'allegato I dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee va letto come un riferimento al «presente protocollo».
ALLEGATO II
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
Si veda l'allegato II dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
ALLEGATO IIIA
Modello del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1
Si veda l'allegato IIIa dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
ALLEGATO IIIB
Modello del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR-MED
Si veda l'allegato IIIb dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
ALLEGATO IVa
Testo della dichiarazione di origine
Si veda l'allegato IVa dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
ALLEGATO IVb
Testo della dichiarazione di origine EUR-MED
Si veda l'allegato IVb dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
ALLEGATO V
Dichiarazione del fornitore
La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere compilata secondo quanto contenuto nelle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.
ALLEGATO VI
Dichiarazione a lungo termine del fornitore
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere compilata secondo quanto contenuto nelle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa all'accettazione delle prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi di cui all'articolo 3 del protocollo 4 per prodotti originari dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia
1. Le prove dell'origine rilasciate nel contesto degli accordi di cui all'articolo 3 del protocollo 4 per prodotti originari dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia sono accettate ai fini della concessione del trattamento preferenziale previsto dall'accordo SEE.
2. Quando sono incorporati in un prodotto ottenuto nel SEE, detti prodotti sono considerati materiali originari del SEE. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3. Se i suddetti prodotti sono contemplati dall'accordo SEE, inoltre, essi si considerano originari del SEE in caso di riesportazione verso un'altra parte contraente dell'accordo SEE.
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa al Principato di Andorra
1. L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia accettano come prodotti originari dell'Unione europea secondo la definizione dell'accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa alla Repubblica di San Marino
1. L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia accettano come prodotti originari dell'Unione europea secondo la definizione del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
DICHIARAZIONE COMUNE
relativa al recesso di una parte contraente dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
1. Qualora una parte contraente del SEE notifichi per iscritto al depositario della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, la parte contraente che recede avvia immediatamente i negoziati sulle norme di origine con tutte le altre parti contraenti del SEE ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi mutatis mutandis tra la parte contraente che recede e le altre parti contraenti del SEE. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra la parte contraente e le altre parti contraenti del SEE.
PROTOCOLLO 5
sui dazi doganali di carattere fiscale (Liechtenstein ►M1 ————— ◄ )
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente protocollo, ►M1 il Liechtenstein può ◄ mantenere temporaneamente i dazi doganali di carattere fiscale sui prodotti che rientrano nelle voci di tariffa elencate nella tabella allegata, ►M1 purché osservi ◄ le condizioni di cui all’articolo 14 dell’accordo, I dazi doganali delle voci di tariffa 0901 e ex 21 01 sono aboliti il 31 dicembre 1996 al più tardi.
2. Qualora in Liechtenstein ►M1 ————— ◄ si inizi a produrre un prodotto simile a uno di quelli elencati nella tabella, il dazio doganale di carattere fiscale cui è soggetto questo prodotto deve essere abolito.
3. Il Comitato misto SEE esamina la situazione prima della fine del 1996.
TABELLA
Voce di tariffa |
Designazione delle merci |
0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione (per un periodo transitorio di quattro anni) |
ex 21 01 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze e concentrati (per un periodo transitorio di quattro anni) |
2707.1010/9990 2709.0010/0090 2710.0011/0029 |
Oli minerali e prodotti della loro distillazione |
2711/1110/2990 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
ex tutti i capitoli della tariffa |
Prodotti utilizzati come carburanti |
ex 84 07 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per autoveicoli delle voci 8702. 9010, 8703. 1000/2420, 9010/9030, 8704. 3110/3120, 9010/9020 |
ex 84 08 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), per autoveicoli delle voci 8702. 1010, 8703. 1000, 3100/3320, 8704. 2110/2120 |
ex 84 09 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408: |
- Blocchi cilindri e testate di cilindri per autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703, 1000/2420, 3100/3320, 8704. 2110/2120, 3110/3120 |
|
ex 87 02 |
Autoveicoli per il trasporto di utenti pubblici, di peso unitario non eccedente 1 600 kg |
ex 87 03 |
Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa |
ex 87 04 |
Autoveicoli per il trasporto di merci, di peso unitario non eccedente 1 600 kg |
ex 87 06 |
Telai di autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, con motore |
ex 87 07 |
Carrozzerie di autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, comprese le cabine |
ex 87 08 |
Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci 8702. 1010, 9010, 8703. 1000/9030, 8704. 2110/2120, 3110/3120, 9010/9020: |
1000 |
- Paraurti e loro parti |
2990 |
- Altre parti e accessori di carrozzerie (comprese le cabine), diversi da quelli delle voci 8708. 1000/2010, esclusi i portabagagli, le cornici per targhe e i portascì - Freni e servofreni e loro parti |
3100 |
- guarnizioni di freni montate |
3990 |
- altri, esclusi i serbatoi dell’aria compressa, per freni |
4090 |
- Cambi di velocità |
5090 |
- Ponti con differenziale anche dotati di altri organi di trasmissione |
6090 |
- Assi portanti e loro parti |
7090 |
- Ruote, loro parti ed accessori, esclusi i cerchioni e le loro parti, non perfezionati in superficie nonché cerchioni e loro parti, non finiti o disgrossati |
9299 |
- Silenziatori e tubi di scarico, esclusi i silenziatori ordinari con tubature di lunghezza non eccedente 15 cm |
9390 |
- Frizioni e loro parti |
9490 |
- Volanti, piantoni e scatole dello sterzo |
9999 |
- Altri, esclusi i coprivolante |
PROTOCOLLO 6
sulla costituzione di scorte obbligatorie da parte del Liechtenstein
Il Liechtenstein può prevedere un regime di scorte obbligatorie per i prodotti indispensabili alla sopravvivenza della popolazione in periodi di grave penuria delle forniture, quando si tratti di prodotti la cui produzione è insufficiente o inesistente nel Liechtenstein e che consentono, per le loro caratteristiche e la loro natura, la costituzione di scorte.
Il Liechtenstein applica detto regime in modo tale da non creare discriminazioni, dirette o indirette, tra i prodotti importati dalle altre Parti contraenti e i prodotti nazionali analoghi o sostitutivi.
PROTOCOLLO 7
sulle restrizioni quantitative che l’Islanda può mantenere
In deroga all’articolo 11 dell’accordo, l’Islanda può mantenere restrizioni quantitative sui prodotti elencati qui di seguito:
Voce doganale islandese |
Designazione |
96.03 |
Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili: — Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, compresi quelli costituenti parti di apparecchi: |
96.03 29 |
-- altri: |
96.03 29 01 |
-- con la parte posteriore di materia plastica |
96.03 29 09 |
-- altri |
PROTOCOLLO 8
sui monopoli di Stato
1. L’articolo 16 dell'accordo è applicabile al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 1995 per i seguenti monopoli di Stato a carattere commerciale:
2. L'articolo 16 si applica anche al vino (voce del SA 2204).
PROTOCOLLO 9
sul commercio di pesce e di prodotti del mare
Articolo 1
Articolo 2
La Comunità riduce progressivamente i dazi doganali sui prodotti elencati nella tabella III dell'appendice 2, secondo il seguente calendario:
il 1o gennaio 1993 ogni dazio è ridotto all'86 % del dazio di base;
il 1o gennaio 1994, il 1o gennaio 1995, il 1o gennaio 1996 e il 1o gennaio 1997 vengono effettuate altre quattro riduzioni, ciascuna del 14 % del dazio di base.
Ogni qualvolta, nel contesto di accordi bilaterali tra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA), esistano dazi ridotti per determinati prodotti, detti dazi vengono considerati dazi di base per ciascuno degli Stati AELS (EFTA) interessati.
Articolo 3
Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano ai prodotti originari delle Parti contraenti. Le norme di origine figurano nel protocollo 4 dell'accordo.
Articolo 4
Articolo 5
Le Parti contraenti prendono le disposizioni necessarie per garantire a tutti i pescherecci che battono bandiera di altre Parti contraenti un accesso pari a quello dei loro pescherecci ai porti e agli impianti destinati alla prima fase di commercializzazione, nonché a tutte le attrezzature e agli impianti tecnici connessi.
In deroga alle disposizioni del primo comma, una Parte contraente può rifiutare che venga sbarcato pesce di uno stock di interesse comune sulla cui gestione esistano gravi disaccordi.
Articolo 6
Qualora, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, non siano stati apportati i necessari adattamenti legislativi con piena soddisfazione delle Parti contraenti, i punti controversi possono essere sottoposti al Comitato misto SEE. Qualora non si dovesse raggiungere un accordo, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 114 dell'accordo.
Articolo 7
Le disposizioni degli accordi elencati nell'appendice 3 prevalgono sulle disposizioni del presente protocollo nella misura in cui concedono agli Stati AELS (EFTA) interessati regimi commerciali più favorevoli di quello previsto dal presente protocollo.
APPENDICE 1
Articolo 1
La Finlandia può mantenere, in via provvisoria, il regime attuale per i prodotti sottoelencati. Entro il 31 dicembre 1992 la Finlandia presenta il calendario stabilito per l'abolizione di queste esenzioni.
Voce del SA |
Designazione delle merci |
ex 03 02 |
Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti e altra carne di pesce della voce 0304 : — Salmoni — Aringhe del Baltico |
ex 03 03 |
Pesci congelati, esclusi i filetti e altra carne di pesce della voce 0304 : — Salmoni — Aringhe del Baltico |
ex 03 04 |
Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati: — Filetti di salmone freschi o refrigerati — Filetti di aringhe del Baltico freschi o refrigerati (Si utilizza il termine «filetti» anche quando le due parti sono unite fra di esse, ad esempio alla schiena o al ventre.) |
Articolo 2
►M1 Il Liechtenstein può ◄ mantenere dazi doganali all'importazione sui seguenti prodotti:
Voce del SA |
Designazione delle merci |
ex 03 01 - 0305 |
Pesci, esclusi i filetti congelati della voce ex 03 04 , diversi dai pesci di mare, dalle anguille e dai salmoni |
Queste disposizioni sono riesaminate anteriormente al 1o gennaio 1993.
Fatte salve le eventuali tariffe risultanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, ►M1 il Liechtenstein può ◄ mantenere prelievi variabili nell'ambito della sua politica agricola per i seguenti pesci e prodotti del mare.
Voce del SA |
Designazione delle merci |
ex capitolo 15 |
Grassi e oli per l'alimentazione umana |
ex capitolo 23 |
Alimenti per animali da reddito |
Articolo 3
La Svezia può applicare, fino al 31 dicembre 1993, restrizioni quantitative all'importazione dei seguenti prodotti, nella misura necessaria per evitare gravi perturbazioni del mercato svedese.
Voce del SA |
Designazione delle merci |
ex 03 02 |
Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e altra carne di pesce della voce 0304 : — Aringhe — Merluzzi bianchi |
APPENDICE 2
TABELLA I
Voce del SA |
Designazione delle merci |
0208 |
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: |
ex 0208 90 |
– altre: |
– – di balena |
|
Capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
1504 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterifìcati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: |
ex 1516 10 |
– Grassi e oli animali e loro frazioni: |
– – Ottenuti interamente da pesci o da mammiferi marini |
|
1603 |
Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici: |
ex 1603 00 |
– Estratti e sughi di carne di balena, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
1604 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce |
1605 |
Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati |
2301 |
Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli: |
ex 2301 10 |
– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli: |
– – Polvere di balena |
|
2301 20 crostacei di |
– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: |
ex 2309 90 |
– Altri: |
– – Prodotti detti «solubili» di pesci |
TABELLA II
Codice NC |
Designazione delle merci |
0302 50 0302 69 35 0303 60 0303 79 41 0304 10 31 |
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati |
0302 62 00 0303 71 00 ex 0304 10 39 |
Eglefini (Melanogrammus aeglefinus), freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati |
0302 63 00 0303 73 00 ex 0304 10 39 |
Merluzzi carbonari (Pollachius virens), freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati |
0302 21 10 0302 21 30 0303 31 10 0303 31 30 ex 0304 10 39 |
Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides) e ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus), freschi, refrigerati o congelati, compresi i filetti, freschi o refrigerati |
0305 62 00 0305 69 10 |
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, salati ma non secchi né affumicati; gli stessi pesci in salamoia |
0305 51 10 0305 59 11 |
Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e pesci della specie Boreogadus saida, secchi, non salati |
0305 30 11 0305 30 19 |
Filetti di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati |
0305 30 90 |
Altri filetti, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati |
1604 19 91 |
Altri filetti, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, surgelati |
1604 30 90 |
Succedanei del caviale |
TABELLA III
Codice NC |
Designazione delle merci |
0301 |
Pesci vivi |
0302 |
Pesci, freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e altra carne di pesce della voce 0304 |
0303 |
Pesci, congelati, esclusi i filetti e altra carne di pesce della voce 0304 |
0304 |
Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati |
0305 |
Pesci, secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, adatti all'alimentazione umana |
0306 |
Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, adatti all'alimentazione umana |
0307 |
Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, adatti all'alimentazione umana |
1604 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce |
1605 |
Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati |
Addendum della Tabella III
Codice NC |
Designazione delle merci |
a) Salmoni: Salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmone dell’Atlantico (Salmo salar) e salmone del Danubio (Hucho huchó). |
|
0301 99 11 |
vivi |
0302 12 00 |
freschi o refrigerati |
0303 10 00 |
del Pacifico, congelati |
0303 22 00 |
dell'Atlantico e del Danubio, congelati |
0304 10 13 |
filetti freschi o refrigerati |
0304 20 13 |
filetti congelati |
ex 0304 90 97 |
altre carni di salmone congelate |
0305 30 30 |
filetti, salati o in salamoia, ma non affumicati |
0305 41 00 |
affumicati, compresi i filetti |
0305 69 50 |
salati o in salamoia, ma non secchi né affumicati |
1604 11 00 |
interi o in pezzi, preparati o conservati |
1604 20 10 |
altre preparazioni e conserve |
b) Aringhe: (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
|
0302 40 90 |
fresche o refrigerate, dal 16 giugno al 14 febbraio |
ex 0302 70 00 |
fegati, uova e lattimi, freschi o refrigerati |
0303 50 90 |
congelate, dal 16 giugno al 14 febbraio |
ex 0303 80 00 |
fegati, uova e lattimi, congelati |
ex 0304 10 39 |
filetti di aringhe, freschi |
0304 10 93 |
lati di aringhe, freschi, dal 16 giugno al 14 febbraio |
ex 0304 10 98 |
altra carne di aringhe, fresca |
0304 20 75 |
filetti congelati |
0304 90 25 |
altra carne di aringhe, congelata, dal 16 giugno al 14 febbraio |
ex 0305 20 00 |
fegati, uova e lattimi di aringhe, secchi, affumicati, salati o in salamoia |
0305 42 00 |
aringhe affumicate, compresi i filetti |
0305 59 30 |
aringhe secche, anche salate, ma non affumicate |
0305 61 00 |
aringhe salate o in salamoia, ma non secche né affumicate |
1604 12 10 |
filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati |
1604 12 90 |
aringhe preparate o conservate, intere o in pezzi, ma non tritate |
ex 1604 20 90 |
altre aringhe preparate o conservate |
e) Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
|
0302 64 90 |
freschi o refrigerati, dal 16 giugno al 14 febbraio |
0303 74 19 |
congelati, dal 16 giugno al 14 febbraio (Scomber scombrus, Scomber japonicus) |
0303 74 90 |
congelati, dal 16 giugno al 14 febbraio (Scomber australasicus) |
ex 0304 10 39 |
filetti di sgombri, freschi |
0304 20 51 |
filetti congelati (Scomber australasicus) |
ex 0304 20 53 |
filetti congelati (Scomber scombrus, Scomber japonicus) |
ex 0304 90 97 |
altra carne di sgombri, congelata |
0305 49 30 |
affumicati, compresi i filetti |
1604 15 10 |
interi o in pezzi, preparati o conservati (Scomber scombrus, Scomber japonicus) |
1604 15 90 |
interi o in pezzi, preparati o conservati (Scomber australasicus) |
ex 1604 20 90 |
altri sgombri, preparati o conservati |
d) Gamberetti |
|
0306 13 10 |
della famiglia Pandalidae, congelati |
0306 13 30 |
del genere Crangon, congelati |
0306 13 90 |
altri gamberetti, congelati |
0306 23 10 |
della famiglia Pandalidae, non congelati |
0306 23 31 |
del genere Crangon, freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore |
0306 23 39 |
altri gamberetti del genere Crangon |
0306 23 90 |
altri gamberetti, non congelati |
1605 20 00 |
preparati o conservati |
e) Ventagli - pettini maggiori (Pecten maximus) |
|
ex 0307 21 00 |
vivi, freschi o refrigerati |
0307 29 10 |
congelati |
ex 1605 90 10 |
preparati o conservati |
f) Scampi (Nephrops norvegicus) |
|
0306 19 30 |
congelati |
0306 29 30 |
non congelati |
ex 1605 40 00 |
preparati o conservati |
APPENDICE 3
Accordi tra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA), di cui all'articolo 7:
▼M1 —————
PROTOCOLLO 10
sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo si intende per:
«controlli», qualsiasi operazione con la quale la dogana o un altro servizio di controllo procede all'esame fisico, anche visivo, del mezzo di trasporto e/o delle merci per accertarsi che la loro natura, la loro origine, il loro stato, la loro quantità o il loro valore siano conformi ai dati figuranti nei documenti presentati;
«formalità», qualsiasi formalità cui l'amministrazione sottopone l'operatore, consistente nella presentazione o nell'esame dei documenti e certificati che accompagnano la merce o di altri dati relativi alla merce o ai mezzi di trasporto, indipendentemente dal modo o dal supporto.
Articolo 2
Campo di applicazione
Il presente protocollo non si applica ai controlli e alle formalità:
Nei casi in cui è fatto riferimento al territorio doganale delle parti contraenti nel capo II bis e negli allegati I e II del presente protocollo, si intende:
CAPO II
PROCEDURE
Articolo 3
Controlli per sondaggio e formalità
Salvo disposizioni contrarie esplicite del presente protocollo, le Parti contraenti prendono le misure necessarie a garantire che:
Articolo 4
Norme veterinarie
Nei settori relativi alla tutela della salute delle persone e degli animali, nonché alla protezione degli animali, l'attuazione dei principi enunciati negli articoli 3, 7 e 13 e le norme che disciplinano le tasse da applicare per le formalità e i controlli espletati sono decise dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 dell'accordo.
Articolo 5
Norme fitosanitarie
Articolo 6
Delega di competenze
Le Parti contraenti dispongono che, per delega esplicita delle autorità competenti e per loro conto, uno degli altri servizi rappresentati, di preferenza la dogana, possa svolgere controlli spettanti a dette autorità e, qualora tali controlli prevedano la presentazione dei documenti richiesti, anche l'esame della loro validità e autenticità, nonché il controllo dell'identità delle merci dichiarate negli stessi. In tal caso, le autorità interessate si adoperano per fornire i mezzi necessari per l'espletamento di detti controlli.
Articolo 7
Riconoscimento dei controlli e dei documenti
Ai fini dell'applicazione del presente protocollo e fatta salva la possibilità di effettuare controlli per sondaggio, le Parti contraenti, nel caso di merci importate o in transito, riconoscono i controlli effettuati e i documenti redatti dalle competenti autorità delle altre, Parti contraenti che certificano che le merci soddisfano i requisiti di legge del paese d'importazione ovvero i requisiti equivalenti del paese d'esportazione.
Articolo 8
Orari di apertura dei posti di frontiera
Laddove il volume del traffico lo giustifichi, le Parti contraenti dispongono che:
i posti di frontiera siano aperti, fatti salvi i casi in cui vi sia divieto di traffico, per consentire:
per quanto concerne i veicoli e le merci trasportati per via aerea gli orari di cui alla lettera a), secondo trattino siano modificati per rispondere alle effettive necessità e a tal fine, laddove opportuno, frazionati o prolungati.
Articolo 9
Corsie di passaggio rapido
Le Parti contraenti si adoperano per realizzare ai posti di frontiera, ovunque ciò sia tecnicamente possibile e dove il volume del traffico lo giustifichi, corsie di passaggio rapido riservate alle merci in regime doganale di transito, ai loro mezzi di trasporto e ai veicoli che viaggiano a vuoto nonché a tutte le merci soggette a controlli e formalità che non superino quelli richiesti per le merci in regime di transito.
CAPO II bis
Misure doganali di sicurezza
Articolo 9 bis
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«rischio»: la probabilità che si verifichi un evento, e il relativo impatto, in relazione all'entrata, all'uscita, al transito, al trasferimento e all'uso finale di merci in circolazione fra il territorio doganale di una delle parti contraenti e di paesi terzi e in relazione alla presenza di merci che non sono in libera circolazione, che costituisca una minaccia per la sicurezza delle parti contraenti, per la salute pubblica, per l'ambiente o per i consumatori;
«gestione del rischio»: la sistematica identificazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi. Questo termine comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure nonché periodico monitoraggio e riesame di tale processo e dei suoi risultati sulla base di fonti e strategie definite dalle parti contraenti o a livello internazionale;
«invii di corrispondenza»: lettere, cartoline postali, cecogrammi e stampati non soggetti al dazio all'importazione o all'esportazione;
«spedizione per espresso»: una spedizione trasportata da, o sotto la responsabilità di, un servizio integrato di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali unità per tutta la durata della prestazione;
«merci contenute in spedizioni postali»: le merci diverse dagli invii di corrispondenza, contenute in un pacchetto o pacco postale e trasportate da, o sotto la responsabilità di, un operatore postale stabilito in e designato da una parte contraente a prestare servizi internazionali disciplinati dalla convenzione dell'Unione postale universale, adottata il 10 luglio 1984 nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e trasportate conformemente alle disposizioni di tale convenzione;
«dichiarazione doganale»: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l'indicazione, se del caso, dell'eventuale specifica procedura da applicare;
«dichiarazione per la custodia temporanea»: l'atto con il quale una persona segnala, nelle forme e modalità prescritte, che le merci sono poste in custodia temporanea.
Articolo 9 ter
Disposizioni generali in materia di sicurezza
Articolo 9 quater
Dichiarazioni preliminari all'entrata e all'uscita delle merci
Nonostante gli obblighi del vettore, la dichiarazione sommaria di entrata può essere presentata anche:
dall'importatore, dal destinatario o da un'altra persona in nome o per conto della quale agisce il vettore;
da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso l'ufficio doganale di prima entrata.
In casi specifici, qualora non sia possibile ottenere tutte le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza dalle persone di cui al primo comma, è possibile richiedere di fornire tali indicazioni ad altre persone che dispongano di tali indicazioni e siano legittimate a fornirle.
Ogni persona che presenta le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata è responsabile delle stesse.
Le autorità doganali delle parti contraenti possono definire i casi in cui una dichiarazione doganale o una dichiarazione di custodia temporanea possono essere utilizzate come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, a condizione che:
la dichiarazione doganale o la dichiarazione di custodia temporanea contengano tutte le indicazioni richieste per una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita; e
la dichiarazione sostitutiva sia presentata entro i termini previsti presso l'ufficio doganale competente per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata o di uscita.
L'allegato I del presente accordo stabilisce:
Articolo 9 quinquies
Operatore economico autorizzato
L'operatore economico autorizzato fruisce di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali inerenti alla sicurezza.
Nel rispetto delle norme e delle condizioni enunciate al paragrafo 2, la qualifica di operatore economico autorizzato concessa da una parte contraente è riconosciuta dall'altra parte contraente, fatti salvi i controlli doganali, in particolare ai fini dell'attuazione di accordi con paesi terzi che prevedono meccanismi di riconoscimento reciproco della qualifica di operatore economico autorizzato.
L'allegato II del presente accordo stabilisce:
Articolo 9 sexies
Controlli doganali in materia di sicurezza e gestione dei rischi in materia di sicurezza
Articolo 9 septies
Controllo dell'attuazione delle misure doganali di sicurezza
Il controllo di cui al paragrafo 1 può in particolare essere assicurato mediante:
Articolo 9 octies
Protezione del segreto professionale e dei dati personali
Le informazioni scambiate dalle parti contraenti nell'ambito delle misure contemplate dal presente capo godono della tutela del segreto professionale e della protezione dei dati personali definite dalle leggi applicabili in materia nel territorio della parte contraente che le riceve.
Tali informazioni non possono in particolare essere ulteriormente trasmesse a persone diverse dalle autorità competenti della parte contraente ricevente, né essere utilizzate da autorità di quest'ultima per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo.
Articolo 9 nonies
Evoluzione del diritto
Qualora sia necessario apportare modifiche al presente capo e agli allegati I e II del presente protocollo per tener conto dell'evoluzione della normativa comunitaria in materie da essi disciplinate, tali modifiche sono decise in modo da poter essere applicate contemporaneamente a quelle introdotte nella normativa comunitaria e tenendo nel debito conto le procedure interne delle parti contraenti.
Se una decisione non può essere adottata in modo da consentire tale applicazione contemporanea, le parti contraenti applicano a titolo provvisorio le modifiche previste nel progetto di decisione, ove possibile e nel rispetto delle proprie procedure interne.
Articolo 9 decies
Misure di salvaguardia e sospensione delle disposizioni del presente capo
Articolo 9 undecies
Divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci
Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle parti contraenti o dagli Stati membri della Comunità e giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di moralità pubblica, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali, dei vegetali o di preservazione dell'ambiente, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale.
Articolo 9 duodecies
Competenze dell'Autorità di vigilanza EFTA
Nei casi riguardanti l'applicazione del presente capo e degli allegati I e II del presente protocollo l'autorità di vigilanza EFTA, prima di agire, procede alle consultazioni in conformità dell'articolo 109, paragrafo 2, dell'accordo.
Articolo 9 terdecies
Allegati
Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
CAPO III
COOPERAZIONE
Articolo 10
Cooperazione tra autorità
La cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare:
la sistemazione di posti di frontiera in modo tale da rispondere alle esigenze del traffico;
la trasformazione degli uffici di frontiera, laddove possibile, in uffici di controllo contigui;
l'armonizzazione delle competenze dei posti e degli uffici di frontiera situati da una parte e dall'altra della frontiera stessa;
la ricerca di adeguate soluzioni a tutti i problemi segnalati.
Articolo 11
Notifica di nuovi controlli e formalità
Se una Parte contraente intende introdurre un nuovo controllo o una nuova formalità, ne informa le altre Parti contraenti. La Parte contraente interessata vigila affinché le misure prese per facilitare l'attraversamento delle frontiere non siano rese inoperanti dall'applicazione di questi nuovi controlli o formalità.
Articolo 12
Fluidità del traffico
Articolo 13
Assistenza amministrativa
Per garantire il regolare svolgimento del commercio tra le Parti contraenti e facilitare l'individuazione di eventuali irregolarità o infrazioni, le autorità competenti delle Parti contraenti collaborano mutatis mutandis conformemente alle disposizioni del protocollo 11.
Articolo 14
Gruppi di consultazione
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
Agevolazioni di pagamento
Le Parti contraenti dispongono che gli importi esigibili al momento dei controlli e delle formalità negli scambi possano essere pagati anche mediante assegni internazionali a copertura garantita, espressi nella valuta del paese in cui detto importo è esigibile.
Articolo 16
Relazione con altri accordi e con la legislazione interna
Il presente protocollo non osta all'applicazione di più ampie agevolazioni che due o più Parti contraenti possono concedersi reciprocamente, né al diritto delle Parti contraenti di applicare la propria legislazione a controlli e formalità alle frontiere, a condizione che ciò non limiti in alcun modo le agevolazioni derivanti dal presente protocollo.
ALLEGATO I
DICHIARAZIONI SOMMARIE DI ENTRATA E DI USCITA
TITOLO I
Dichiarazione sommaria di entrata
Articolo 1
Sistema elettronico relativo alla dichiarazione sommaria di entrata
Il sistema elettronico di controllo delle importazioni 2 (ICS2) è utilizzato per:
la presentazione, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata e di altre informazioni inerenti a tali dichiarazioni, relative all'analisi dei rischi a fini di sicurezza doganale, compreso il sostegno alla sicurezza aerea, e relative alle misure che devono essere adottate sulla base dei risultati di tale analisi;
lo scambio di informazioni riguardanti le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e i risultati dell'analisi dei rischi delle dichiarazioni sommarie di entrata, le altre informazioni necessarie all'esecuzione dell'analisi dei rischi e le misure adottate sulla base di un'analisi dei rischi, comprese le raccomandazioni sui luoghi di controllo e i risultati di tali controlli;
lo scambio di informazioni per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari.
Le parti contraenti dovrebbero essere pronte allo stesso momento per ciascuna versione all'inizio di ogni periodo di distribuzione. Se ritenuto opportuno, le parti contraenti possono consentire agli operatori economici di collegarsi gradualmente al sistema fino al termine del periodo di distribuzione previsto per ciascuna versione. Le parti contraenti pubblicano sul loro sito web le scadenze e le istruzioni destinate agli operatori economici.
Articolo 2
Forma e contenuto della dichiarazione sommaria di entrata
La dichiarazione sommaria di entrata e la notifica di arrivo di una nave marittima o di un aeromobile contengono le indicazioni stabilite nelle colonne seguenti dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( 8 ):
da F10 a F16;
da F20 a F33;
da F40 a F45;
F50 e F51;
G2.
Le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono conformi ai rispettivi formati, codici e cardinalità di cui all'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 9 ) e sono compilate conformemente alle note contenute in tali allegati.
Se più di una persona chiede una modifica o un invalidamento delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, ciascuna di dette persone è autorizzata a chiedere la modifica o l'invalidamento unicamente delle indicazioni da essa presentate.
Se le modifiche o l'invalidamento delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono presentate da una persona diversa dal vettore, le autorità doganali ne informano anche quest'ultimo, a condizione che abbia chiesto di essere informato e abbia accesso al sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
Prima dell'introduzione della versione 3 del sistema di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente allegato, le parti contraenti valutano se, dopo tale data, le autorità doganali possono continuare ad effettuare l'analisi dei rischi sulla base della dichiarazione di transito contenente le indicazioni di una dichiarazione sommaria di entrata presentata nell'NCTS ( 11 ) e, se necessario, modificano l'accordo.
Articolo 3
Esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata
Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata per le merci seguenti:
energia elettrica;
merci importate mediante conduttura;
invii di corrispondenza;
merci contenute in spedizioni postali, come indicato di seguito:
se le spedizioni postali sono trasportate per via aerea e hanno come destinazione finale una parte contraente, fino alla data stabilita per l'introduzione della versione 1 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
se le spedizioni postali sono trasportate per via aerea e hanno come destinazione finale un paese terzo o un territorio terzo, fino alla data stabilita per l'introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
se le spedizioni postali sono trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada o per ferrovia, fino alla data stabilita per l'introduzione della versione 3 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
merci per le quali sono ammessi una dichiarazione doganale orale o il semplice attraversamento della frontiera, conformemente alle disposizioni emanate dalle parti contraenti, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;
merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
merci corredate di carnet ATA o CPD, a condizione che non siano trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;
merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, alla convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari o ad altre convenzioni consolari, o alla convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;
armi e attrezzature militari introdotte nel territorio doganale di una delle parti contraenti dalle autorità competenti per la difesa militare di tale territorio nell'ambito di un trasporto militare o di un trasporto effettuato per uso esclusivo delle autorità militari;
le merci seguenti, introdotte nel territorio doganale di una delle parti contraenti direttamente da impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale di una delle parti contraenti:
merci che sono state incorporate in tali impianti offshore ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;
merci che sono state utilizzate per attrezzare tali impianti offshore;
merci utilizzate o consumate su tali impianti offshore;
rifiuti non pericolosi provenienti da tali impianti offshore;
merci contenute in spedizioni il cui valore intrinseco non supera EUR 22, a condizione che le autorità doganali accettino, previo accordo dell'operatore economico, di effettuare un'analisi dei rischi utilizzando le informazioni contenute nel sistema utilizzato dall'operatore economico o da esso fornite, come indicato di seguito:
se le merci sono contenute in spedizioni per espresso trasportate per via aerea, fino alla data stabilita per l'introduzione della versione 1 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
se le merci sono trasportate per via aerea in spedizioni diverse da spedizioni postali o per espresso, fino alla data stabilita per l'introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
se le merci sono trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada o per ferrovia, fino alla data stabilita per l'introduzione della versione 3 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1;
merci trasportate in base al formulario NATO 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, o in base al formulario UE 302 di cui all'articolo 1, punto 51, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione;
merci in provenienza da Ceuta e Melilla, dall'isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino, dallo Stato della Città del Vaticano, dal Comune di Livigno e dalle exclave doganali svizzere di Samnaun e Sampuoir introdotte in una delle parti contraenti;
le seguenti merci a bordo di navi e aeromobili:
merci che sono state fornite per essere incorporate come parti o accessori in tali navi e aeromobili;
merci destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di tali navi o aeromobili;
prodotti alimentari e altri articoli da consumare o vendere a bordo;
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti da loro navi da pesca;
le navi, e le merci in esse trasportate, che entrano nelle acque territoriali di una delle parti contraenti al solo scopo di rifornirsi senza utilizzare gli impianti portuali;
effetti o oggetti mobili quali definiti nella legislazione delle rispettive parti contraenti, a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto.
Articolo 4
Luogo di presentazione della dichiarazione sommaria di entrata
Articolo 5
Registrazione di una dichiarazione sommaria di entrata
Articolo 6
Presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata
Se nessuno degli esoneri dall'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata di cui all'articolo 9ter del presente protocollo e all'articolo 3 del presente allegato è applicabile, le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono da fornire come segue:
per le merci trasportate per via aerea,
i corrieri espresso presentano, per tutte le spedizioni, l'insieme minimo di dati a decorrere dalla data di introduzione della versione 1 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente allegato;
gli operatori postali presentano, per tutte le spedizioni aventi come destinazione finale una parte contraente, l'insieme minimo di dati a decorrere dalla data di introduzione della versione 1 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente allegato;
presentando uno o più insiemi di dati tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente allegato a decorrere dalla data di introduzione della versione 2 di tale sistema;
per le merci trasportate per via marittima, per vie navigabili interne, su strada e per ferrovia, presentando uno o più insiemi di dati tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente allegato, a decorrere dalla data di introduzione della versione 3 di tale sistema.
Articolo 7
Termini per presentare una dichiarazione sommaria di entrata
Se le merci sono introdotte nei territori doganali delle parti contraenti per via marittima, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini seguenti:
per le merci containerizzate, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono entrare nei territori doganali delle parti contraenti;
per i carichi alla rinfusa/frazionati, tranne quando si applicano le lettere c) o d): almeno quattro ore prima dell'arrivo della nave al primo porto di entrata nei territori doganali delle parti contraenti;
al più tardi due ore prima dell'arrivo della nave al primo porto di entrata nei territori doganali delle parti contraenti in caso di merci provenienti da uno dei luoghi seguenti:
Groenlandia;
Isole Faer Øer;
Islanda;
i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero e del Mar Mediterraneo;
tutti i porti del Marocco;
i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ad eccezione dei porti situati nell’Irlanda del Nord, e i porti delle Isole Anglo-Normanne e dell’Isola di Man.
per i trasporti effettuati, tranne quando si applica la lettera c), tra un territorio situato al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti e i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima dell'arrivo al primo porto di entrata nei territori doganali delle parti contraenti.
Se le merci sono introdotte nei territori doganali delle parti contraenti per via aerea, tutte le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono presentate il prima possibile e comunque entro i termini seguenti:
per i voli di durata inferiore a quattro ore, al più tardi al momento della partenza effettiva dell'aeromobile;
per gli altri voli, almeno quattro ore prima dell'arrivo dell'aeromobile al primo aeroporto nei territori doganali delle parti contraenti.
Se le merci sono introdotte nei territori doganali delle parti contraenti per ferrovia, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata entro i termini indicati di seguito:
se il tragitto del treno dall'ultima stazione in cui è stato composto il treno situata in un paese terzo all'ufficio doganale di prima entrata è inferiore a due ore, al più tardi un'ora prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente detto ufficio doganale;
in tutti gli altri casi, al più tardi due ore prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di prima entrata.
Articolo 8
Analisi dei rischi in materia di sicurezza e controlli doganali in materia di sicurezza relativi alle dichiarazioni sommarie di entrata
Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, una prima analisi dei rischi sulle merci che devono essere introdotte nei territori doganali delle parti contraenti per via aerea è effettuata non appena possibile dopo la ricezione dell'insieme minimo di dati della dichiarazione sommaria di entrata di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4.
L'ufficio doganale di prima entrata completa l'analisi dei rischi a fini di sicurezza dopo il seguente scambio di informazioni tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1:
immediatamente dopo la registrazione, l'ufficio doganale di prima entrata mette le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata a disposizione delle autorità doganali delle parti contraenti in esse menzionate e delle autorità doganali delle parti contraenti che hanno inserito nel sistema elettronico le informazioni relative ai rischi per la sicurezza corrispondenti a tale dichiarazione sommaria di entrata;
entro i termini di cui all'articolo 7, le autorità doganali delle parti contraenti di cui alla lettera a) del presente paragrafo effettuano un'analisi dei rischi a fini di sicurezza e, se individuano un rischio, mettono i risultati a disposizione dell'ufficio doganale di prima entrata;
l'ufficio doganale di prima entrata tiene conto delle informazioni sui risultati dell'analisi dei rischi fornite dalle autorità doganali delle parti contraenti di cui alla lettera a) per completare l'analisi dei rischi;
l'ufficio doganale di prima entrata mette i risultati dell'analisi dei rischi completata a disposizione delle autorità doganali delle parti contraenti che hanno contribuito all'analisi dei rischi e di quelli potenzialmente interessati dal movimento delle merci;
l'ufficio doganale di prima entrata notifica il completamento dell'analisi dei rischi alle persone seguenti, a condizione che abbiano chiesto di ricevere una notifica e abbiano accesso al sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1:
A tal fine l'ufficio doganale di prima entrata chiede le suddette informazioni alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, alla persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata. Se tale persona è diversa dal vettore, l'ufficio doganale di prima entrata informa il vettore, a condizione che quest'ultimo ne abbia fatto richiesta e abbia accesso al sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
L'ufficio doganale di prima entrata notifica le persone seguenti, a condizione che abbiano accesso al sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1:
il dichiarante o il suo rappresentante;
il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante.
Successivamente alla notifica, la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, la persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata fornisce all'ufficio doganale di prima entrata i risultati dello screening e tutte le altre informazioni pertinenti. L'analisi dei rischi è completata solo dopo che queste informazioni sono state fornite.
L'ufficio doganale di prima entrata notifica le persone seguenti, a condizione che abbiano accesso al sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1:
il dichiarante o il suo rappresentante;
il vettore, se diverso dal dichiarante e dal suo rappresentante.
Tale notifica è effettuata subito dopo l'individuazione del rischio e, nel caso di merci containerizzate trasportate per via marittima, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte del vettore.
L'ufficio doganale di prima entrata informa inoltre immediatamente le autorità doganali delle parti contraenti in merito a tale notifica e mette a loro disposizione le pertinenti indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata.
L'ufficio doganale competente per il luogo raccomandato come il più appropriato per il controllo decide in merito al controllo e, tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, mette i risultati di tale decisione a disposizione di tutti gli uffici doganali delle parti contraenti potenzialmente interessati dal movimento di merci, al più tardi al momento della presentazione delle merci all'ufficio doganale di prima entrata.
Gli uffici doganali mettono i risultati dei loro controlli doganali in materia di sicurezza a disposizione di altre autorità doganali delle parti contraenti attraverso il sistema di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se:
un'autorità doganale giudica che i rischi siano significativi e che richiedano un controllo doganale e i risultati del controllo indicano che l'evento che determina il rischio si è verificato; oppure
i risultati del controllo non indicano che l'evento che determina il rischio si è verificato, ma l'autorità doganale in questione ritiene che la minaccia costituisca un rischio elevato altrove nei territori doganali delle parti contraenti; oppure
è necessaria un'applicazione uniforme delle norme dell'accordo.
Le parti contraenti si scambiano nel sistema di cui all'articolo 9 sexies, paragrafo 3, del presente protocollo le informazioni sui rischi di cui alle lettere a) e b).
Articolo 9
Fornitura di indicazioni di una dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone
A decorrere dalla data stabilita per l'introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se per le stesse merci trasportate per via aerea una o più persone diverse dal vettore hanno concluso uno o più contratti di trasporto coperti da una o più lettere di trasporto aereo, si applicano le norme seguenti:
la persona che emette una lettera di trasporto aereo informa dell'emissione di tale lettera la persona con cui ha concluso un contratto di trasporto;
nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la lettera di trasporto aereo informa dell'emissione di tale lettera la persona con cui ha concluso l'accordo;
il vettore e tutte le persone che emettono una lettera di trasporto aereo forniscono, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l'identità di qualsiasi persona che non abbia messo a loro disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata;
se la persona che emette la lettera di trasporto aereo non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una lettera di trasporto aereo nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata.
A decorrere dalla data stabilita per l'introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se l'operatore postale non comunica le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni postali al vettore tenuto a presentare il resto delle indicazioni della dichiarazione mediante tale sistema, si applicano le norme seguenti:
l'operatore postale di destinazione, se le merci sono spedite verso le parti contraenti, o l'operatore postale delle parti contraenti di prima entrata, se le merci transitano attraverso le parti contraenti, fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata; e
il vettore fornisce, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l'identità dell'operatore postale che non mette a sua disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.
A decorrere dalla data stabilita per l'introduzione della versione 2 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se il corriere espresso non mette a disposizione del vettore le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata delle spedizioni per espresso trasportate per via aerea, si applicano le norme seguenti:
il corriere espresso fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata; e
il vettore fornisce, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l'identità del corriere espresso che non mette a sua disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.
A decorrere dalla data stabilita per l'introduzione della versione 3 del sistema elettronico di cui all'articolo 1, paragrafo 1, se, in caso di trasporto via mare o per vie navigabili interne, per le stesse merci uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più polizze di carico sono stati conclusi da una o più persone diverse dal vettore, si applicano le norme seguenti:
la persona che emette la polizza di carico informa dell'emissione di tale polizza la persona con cui ha concluso un contratto di trasporto;
nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la polizza di carico informa dell'emissione di tale polizza la persona con cui ha concluso l'accordo;
il vettore e tutte le persone che emettono una polizza di carico forniscono, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l'identità di qualsiasi persona che abbia concluso un contratto di trasporto con loro e non abbia messo a loro disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata;
la persona che emette la polizza di carico fornisce, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l'identità del destinatario indicato nella polizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti e che non ha messo a sua disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata;
se la persona che emette la polizza di carico non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una polizza di carico nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata;
se non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata alla persona che emette la polizza di carico, il destinatario indicato nella polizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti fornisce tali indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata.
Articolo 10
Deviazione di una nave marittima o di un aeromobile che entra nel territorio doganale delle parti contraenti
TITOLO II
Disposizioni tecniche per il sistema di controllo delle importazioni 2
Articolo 11
Sistema di controllo delle importazioni 2
L'ICS2 consta dei seguenti componenti comuni sviluppati a livello unionale:
un'interfaccia condivisa per gli operatori;
un repertorio comune.
L'ICS2 è utilizzato per i seguenti scopi:
la presentazione, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata, delle domande di modifiche e di invalidamento in conformità dell'articolo 9 quater del presente protocollo e del presente allegato;
la ricezione, il trattamento e la conservazione delle indicazioni delle dichiarazioni sommarie di entrata estratte dalle dichiarazioni di cui all'articolo 9 quater del presente protocollo e del presente allegato I;
la presentazione, il trattamento e la conservazione delle informazioni relative all'arrivo e alle notifiche di arrivo di navi marittime o aeromobili in conformità dell'articolo 9 quater del presente protocollo e del presente allegato;
la ricezione, il trattamento e la conservazione delle informazioni relative alla presentazione delle merci alle autorità doganali delle parti contraenti in conformità dell'articolo 9 quater del presente protocollo e del presente allegato;
la ricezione, il trattamento e la conservazione delle informazioni relative alle richieste e ai risultati dell'analisi dei rischi, alle raccomandazioni di controllo, alle decisioni sui controlli e ai risultati dei controlli in conformità degli articoli 9 quater e 9 sexies del presente protocollo e del presente allegato;
la ricezione, il trattamento, la conservazione e la comunicazione delle notifiche e delle informazioni destinate agli operatori economici o provenienti da questi ultimi in conformità degli articoli 9 quater e 9 sexies del presente protocollo e del presente allegato;
la presentazione, il trattamento e la conservazione delle informazioni da parte degli operatori economici richieste dalle autorità doganali delle parti contraenti in conformità degli articoli e 9 quater e 9 sexies del presente protocollo e del presente allegato.
Articolo 12
Funzionamento del sistema di controllo delle importazioni 2 e formazione al suo utilizzo
Articolo 13
Piattaforma di gestione uniforme degli utenti e firma digitale
La piattaforma UUM&DS consiste dei seguenti componenti comuni:
un sistema di gestione dell'accesso;
un sistema di gestione amministrativa.
La piattaforma UUM&DS è utilizzata per assicurare l'autenticazione e la verifica dell'accesso:
di operatori economici ai fini dell'accesso all'ICS2;
dei funzionari delle parti contraenti ai fini dell'accesso ai componenti comuni dell'ICS2 nonché della manutenzione e gestione della piattaforma UUM&DS.
Le parti contraenti istituiscono un sistema di gestione dell'identità e dell'accesso per assicurare:
una registrazione e archiviazione sicura dei dati di identificazione degli operatori economici;
uno scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati degli operatori economici.
Articolo 14
Gestione, proprietà e sicurezza dei dati
In deroga al paragrafo 1, le parti contraenti provvedono affinché i dati seguenti corrispondano ai dati contenuti nel repertorio comune dell'ICS2 e siano tenuti aggiornati:
dati registrati a livello nazionale e comunicati dal sistema nazionale di accesso al repertorio comune;
dati ricevuti nel sistema nazionale di accesso dal repertorio comune.
I dati contenuti nei componenti comuni dell'ICS2:
comunicati a una parte contraente da un operatore economico attraverso l'interfaccia armonizzata per gli operatori con inserimento nel repertorio comune possono essere consultati e trattati da tale parte contraente nel repertorio comune. Se necessario, la suddetta parte contraente può accedere anche alle informazioni registrate nell'interfaccia armonizzata per gli operatori;
comunicati o registrati nel repertorio comune da una parte contraente possono essere consultati o trattati da tale parte contraente;
di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente paragrafo possono essere consultati e trattati anche dall'altra parte contraente se quest'ultima è coinvolta nel processo di analisi dei rischi e/o controllo cui i dati si riferiscono in conformità degli articoli 9 quater e 9 sexies del presente protocollo e del presente allegato;
possono essere trattati dalla Commissione in collaborazione con le parti contraenti ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 11, paragrafo 6, . I risultati di tale trattamento possono essere consultati dalla Commissione e dalle parti contraenti.
A tal fine le parti contraenti adottano almeno le misure necessarie per:
impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per il trattamento dei dati;
impedire l'introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate;
individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b).
Articolo 15
Trattamento dei dati personali
Per l'ICS2 e l'UUM&DS, in relazione al trattamento dei dati personali ivi contenuti:
la Norvegia e gli Stati membri dell'Unione agiscono in qualità di titolari del trattamento in conformità delle disposizioni dell'articolo 14 dell'accordo;
la Commissione agisce in qualità di responsabile del trattamento e assolve agli obblighi che le sono imposti a tale riguardo a norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ), ad eccezione dei casi di trattamento dei dati per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione dei criteri di rischio e delle norme comuni in materia di sicurezza, delle misure di controllo e dei settori di controllo prioritari, nei quali la Commissione agisce in qualità di contitolare del trattamento.
Articolo 16
Partecipazione allo sviluppo, alla manutenzione e alla gestione dell'ICS2
L'Unione garantisce agli esperti dello Stato EFTA interessato la partecipazione, in qualità di osservatori per le questioni che riguardano lo sviluppo, la manutenzione e la gestione dell'ICS2, alle riunioni del gruppo di esperti doganali e dei rispettivi gruppi di lavoro. L'Unione decide caso per caso in merito alla partecipazione degli esperti dello Stato EFTA interessato alle riunioni dei gruppi di lavoro in cui è rappresentato solo un numero limitato di Stati membri dell'Unione europea e che riferiscono al gruppo di esperti doganali.
TITOLO III
Articolo 17
Accordi di finanziamento relativi alle responsabilità, agli impegni e alle aspettative in merito all'attuazione e al funzionamento dell'ICS2
Per quanto riguarda l'estensione dell'uso dell'ICS2 alla Norvegia, e in considerazione del capo II bis e del presente allegato , il presente accordo di finanziamento («accordo») definisce gli elementi di collaborazione tra le parti contraenti per quanto concerne l'ICS2.
La Commissione svilupperà, sottoporrà a prove, utilizzerà, gestirà e manterrà operativi i componenti centrali dell'ICS2, consistenti in un'interfaccia condivisa per gli operatori e in un repertorio comune (componenti centrali dell'ICS2), comprese le applicazioni e i servizi necessari per il loro funzionamento e l'interconnessione con i sistemi informatici in Norvegia, quali TAPAS, UUM&DS, middleware CCN2ng, e si impegna a metterli a disposizione della Norvegia.
La Norvegia svilupperà, sottoporrà a prove, utilizzerà, gestirà e manterrà operativi i componenti nazionali dell'ICS2.
La Norvegia e la Commissione convengono di ripartire i costi di sviluppo e i costi una tantum dei componenti centrali dell'ICS2 nonché i costi operativi dei componenti centrali dell'ICS2, delle applicazioni e dei servizi correlati necessari per il loro funzionamento e l'interconnessione, come indicato di seguito:
una parte dei costi di sviluppo dei componenti centrali dell'ICS2 sarà fatturata dalla Commissione alla Norvegia in conformità delle lettere d) ed e). I costi di sviluppo coprono lo sviluppo del software dei componenti centrali e l'acquisto e l'installazione della relativa infrastruttura (hardware, software, hosting, licenze, ecc.). La chiave di ripartizione è pari al 4 per cento del totale dei costi legati ai servizi menzionati.
Il tetto massimo di spesa per i costi di sviluppo è di 550 000 (cinquecentocinquantamila) EUR per versione.
Una parte dei costi operativi dei sistemi ICS2 e TAPAS sarà fatturata dalla Commissione alla Norvegia in conformità delle lettere f), g) e h). I costi operativi coprono le prove di conformità e la manutenzione dell'infrastruttura (hardware, software, hosting, licenze ecc.) dei componenti centrali dell'ICS2 e delle applicazioni e dei servizi correlati necessari per il loro funzionamento e l'interconnessione (garanzia della qualità, helpdesk e gestione dei servizi informatici). La chiave di ripartizione è pari al 4 per cento del totale dei costi legati ai servizi menzionati.
Il tetto massimo di spesa per i costi operativi connessi all'utilizzo dell'ICS2 per la Norvegia è di 450 000 (quattrocentocinquantamila) EUR all'anno.
I costi di sviluppo e i costi operativi del componente nazionale o dei componenti nazionali saranno interamente a carico della Norvegia.
La Norvegia sarà tenuta al corrente dell'evoluzione prevista dei costi e dei principali elementi afferenti allo sviluppo dell'ICS2 che potrebbero ripercuotersi su tali costi.
La Norvegia accetta di partecipare ai costi legati allo sviluppo e alle prove di conformità dei componenti centrali dell'ICS2 sostenuti prima dell'esecuzione dell'accordo. A tale scopo:
la Commissione informerà la Norvegia dell'importo stimato del contributo necessario per gli anni precedenti l'esecuzione del presente accordo.
Entro il 15 maggio di ogni anno, a partire dal 15 maggio 2021, la Commissione chiederà alla Norvegia di versare il proprio contributo a tali costi pregressi in quote di pari importo nei primi quattro anni di utilizzo dell'ICS2.
La Norvegia accetta di partecipare ai costi di sviluppo dei componenti centrali dell'ICS2. A tale scopo:
la Norvegia accetta di versare la propria quota dei costi di sviluppo delle versioni 1, 2 e 3 dell'ICS2.
Entro il 15 maggio di ogni anno, a partire dal 15 maggio 2021, la Commissione chiederà alla Norvegia di versare il proprio contributo allo sviluppo dell'ultima versione sulla base di una nota di addebito, debitamente documentata, emessa dalla Commissione.
La Norvegia accetta di partecipare ai costi operativi dei componenti centrali dell'ICS2. A tale scopo:
entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dal 31 luglio 2021, la Commissione informerà la Norvegia dei costi operativi stimati per l'anno successivo e invierà per scritto alla Norvegia l'importo stimato del contributo necessario per l'anno successivo. La Norvegia sarà informata secondo le stesse modalità e le stesse tempistiche con cui la Commissione informerà ciascuno degli altri membri dell'ICS2, anche in riferimento agli aspetti principali dello sviluppo dell'ICS2.
Solo entro il 15 maggio 2021 la Commissione chiederà alla Norvegia di versare il proprio contributo annuale per i costi operativi dell'anno 2020, pari a 110 000 EUR, nonché il contributo annuale stimato per il 2021, pari a 280 000 EUR. Entro il 15 maggio di ogni anno, a partire dal 15 maggio 2022, la Commissione chiederà alla Norvegia di versare il proprio contributo annuale per tale anno sommato all'importo del saldo (negativo o positivo) dell'anno precedente sulla base di una nota di addebito, debitamente documentata, emessa dalla Commissione.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal 31 gennaio 2022 la Commissione:
Il saldo (negativo o positivo) tra i costi effettivi e l'importo stimato dell'anno precedente sarà calcolato e comunicato dalla Commissione alla Norvegia tramite un estratto conto. L'estratto conto includerà l'importo annuale stimato per il contributo, sommato all'importo del saldo (negativo o positivo), risultante in un importo netto che la Commissione fatturerà alla Norvegia tramite la nota di addebito annuale.
Il pagamento da parte della Norvegia avverrà successivamente alla data di emissione della nota di addebito. Tutti i pagamenti sono da effettuarsi sul conto bancario della Commissione indicato nella nota di addebito, entro 60 giorni.
Qualora la Norvegia paghi gli importi previsti alla lettera c) in ritardo rispetto alle date indicate alla lettera g), la Commissione potrà contabilizzare degli interessi sugli arretrati (al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea nelle operazioni in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore alla data prevista per il pagamento, maggiorato di un punto e mezzo). Lo stesso tasso sarà applicato ai pagamenti che effettuerà l'Unione.
Nel caso in cui la Norvegia richieda adeguamenti specifici o nuovi prodotti informatici in relazione ai componenti centrali, alle applicazioni o ai servizi dell'ICS2, l'avvio e il completamento di tali sviluppi formano l'oggetto di un accordo separato e reciproco concernente il fabbisogno di risorse e i costi di sviluppo.
Tutto il materiale formativo creato e mantenuto dalle parti contraenti è condiviso con tutte le Parti gratuitamente per via elettronica. La Norvegia è autorizzata a copiare, distribuire, esporre ed eseguire gli elaborati e realizzare opere derivate sulla base dei materiali di formazione condivisi
solo se questi attribuiscono la paternità dell'opera al rispettivo autore secondo le modalità specificate nel materiale formativo condiviso,
esclusivamente per scopi non commerciali.
Le parti contraenti convengono di riconoscere e adempiere alle rispettive responsabilità in relazione all'uso dei componenti centrali dell'ICS2 di cui al presente allegato.
In caso di gravi perplessità circa il corretto funzionamento del presente allegato o dell'ICS2, ciascuna parte contraente può sospendere l'applicazione dell'accordo di finanziamento, a condizione che l'altra parte contraente ne sia stata informata per iscritto con tre mesi di anticipo.
TITOLO IV
Dichiarazione sommaria di uscita
Articolo 18
Forma e contenuto della dichiarazione sommaria di uscita
Le autorità doganali accettano la presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita su carta o con qualsiasi altro mezzo sostitutivo convenuto tra le autorità doganali soltanto in uno dei casi seguenti:
quando il sistema informatico delle autorità doganali non funziona;
quando l'applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di uscita non funziona, a condizione che le autorità doganali applichino livelli di gestione dei rischi equivalenti a quello applicato alle dichiarazioni sommarie di uscita presentate per via informatica. La dichiarazione sommaria di uscita su carta è firmata dalla persona che l'ha redatta. Tali dichiarazioni sommarie di uscita su carta sono accompagnate, ove necessario, da distinte di carico o da altre idonee distinte e contengono le indicazioni di cui al paragrafo 2.
Articolo 19
Esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di uscita
Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita per le merci seguenti:
energia elettrica;
merci esportate mediante conduttura;
invii di corrispondenza;
merci contenute in una spedizione postale;
merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale o una dichiarazione con semplice attraversamento della frontiera, conformemente alla legislazione delle parti contraenti, fatta eccezione per bancali, contenitori, mezzi di trasporto nonché per pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per tali articoli, se trasportate in applicazione di un contratto di trasporto;
merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
merci corredate di carnet ATA e CPD;
merci che beneficiano di franchigia conformemente alla convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, alla convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari o ad altre convenzioni consolari, o alla convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;
armi e attrezzature militari ritirate dal territorio doganale di una parte contraente dalle autorità competenti per la difesa militare di tale territorio nell'ambito di un trasporto militare o di un trasporto effettuato per uso esclusivo delle autorità militari;
le merci seguenti, trasferite dal territorio doganale di una parte contraente direttamente ad impianti offshore gestiti da un soggetto stabilito nel territorio doganale di una delle parti contraenti:
merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di impianti offshore;
merci da utilizzare per attrezzare tali impianti offshore;
merci da utilizzare o consumare su impianti offshore;
merci trasportate in base al formulario NATO 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, o in base al formulario UE 302 di cui all'articolo 1, punto 51, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione;
merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi o aeromobili, e destinate al funzionamento di motori, macchine e altre attrezzature di navi o aeromobili, prodotti alimentari e altri articoli da consumare o vendere a bordo;
effetti o oggetti mobili quali definiti nella legislazione delle rispettive parti contraenti, a condizione che non siano trasportati in applicazione di un contratto di trasporto;
merci spedite dai territori doganali delle parti contraenti verso Ceuta e Melilla, l'isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano, i Comuni di Livigno e le exclave doganali svizzere di Samnaun e Sampuoir;
merci trasportate su navi che circolano tra porti delle parti contraenti senza effettuare uno scalo intermedio in un porto situato al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti;
merci trasportate su aeromobili che circolano tra aeroporti delle parti contraenti senza effettuare uno scalo intermedio in un aeroporto situato al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti.
Non è richiesta dalle parti contraenti una dichiarazione sommaria di uscita per le merci nei casi seguenti:
se una nave che trasporta le merci tra porti delle parti contraenti deve effettuare uno scalo in un porto situato al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti e le merci devono rimanere a bordo della nave durante lo scalo in tale porto;
se un aeromobile che trasporta le merci tra aeroporti delle parti contraenti deve effettuare uno scalo in un aeroporto situato al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti e le merci devono rimanere a bordo dell'aeromobile durante lo scalo in tale aeroporto;
se, in un porto o aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nei territori doganali delle parti contraenti e che le trasporterà al di fuori di tali territori;
se le merci sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nei territori doganali delle parti contraenti con presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita o in esonero dall'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza, e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti;
se le merci che si trovano in custodia temporanea o che sono vincolate al regime di zona franca sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale deposito di custodia temporanea o zona franca, sotto la vigilanza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti, a condizione che:
il trasbordo sia effettuato entro 14 giorni dalla presentazione delle merci in conformità della legislazione della rispettiva parte contraente o, in circostanze eccezionali, entro un periodo più lungo autorizzato dalle autorità doganali qualora il periodo di 14 giorni non sia sufficiente per far fronte a dette circostanze;
le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali;
per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi sia alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario;
se le merci sono state introdotte nei territori doganali delle parti contraenti ma sono state respinte dall'autorità doganale competente e sono state immediatamente rispedite al paese di esportazione.
Articolo 20
Luogo di presentazione della dichiarazione sommaria di uscita
In tal caso l'ufficio doganale della prima parte contraente mette i risultati dei propri controlli doganali in materia di sicurezza a disposizione dell'autorità doganale della seconda parte contraente se:
l'autorità doganale giudica che i rischi siano significativi e che richiedano un controllo doganale e i risultati del controllo indicano che l'evento che determina il rischio si è verificato; oppure
i risultati del controllo non indicano che l'evento che determina il rischio si è verificato, ma l'autorità doganale in questione ritiene che la minaccia costituisca un rischio elevato altrove nei territori doganali delle parti contraenti; oppure
è necessaria un'applicazione uniforme delle norme del presente accordo.
Le parti contraenti si scambiano nel sistema di cui all'articolo 9 sexies, paragrafo 3, del presente protocollo le informazioni sui rischi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.
Articolo 21
Termini per presentare una dichiarazione sommaria di uscita
La dichiarazione sommaria di uscita è presentata entro i termini seguenti:
in caso di trasporto marittimo:
per i movimenti di merci containerizzate diversi da quelli di cui ai punti 2) e 3): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono lasciare i territori doganali delle parti contraenti;
per i movimenti di merci containerizzate tra i territori doganali delle parti contraenti e la Groenlandia, le Isole Fær Øer, l'Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mar Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ad eccezione dei porti situati nell’Irlanda del Nord, e i porti delle Isole Anglo-Normanne e dell’Isola di Man: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nei territori doganali delle parti contraenti;
per i movimenti di merci containerizzate effettuati tra i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera o le Isole Canarie e un territorio situato al di fuori dei territori doganali delle parti contraenti, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nei territori doganali delle parti contraenti;
per i movimenti non riguardanti merci containerizzate: almeno due ore prima della partenza da un porto situato nei territori doganali delle parti contraenti;
in caso di trasporto aereo: almeno 30 minuti prima della partenza da un aeroporto situato nei territori doganali delle parti contraenti;
in caso di trasporto stradale e per vie navigabili interne: almeno un'ora prima che le merci debbano lasciare i territori doganali delle parti contraenti;
in caso di trasporto ferroviario:
se il tragitto del treno dall'ultima stazione in cui è stato composto il treno all'ufficio doganale di uscita è inferiore a due ore: almeno un'ora prima dell'arrivo delle merci nel luogo per cui è competente l'ufficio doganale di uscita;
in tutti gli altri casi: almeno due ore prima che le merci debbano lasciare i territori doganali delle parti contraenti.
Nei casi seguenti il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione sommaria di uscita è quello applicabile al mezzo di trasporto attivo utilizzato per lasciare i territori doganali delle parti contraenti:
se le merci sono arrivate all'ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto da cui sono trasferite prima di lasciare i territori doganali delle parti contraenti (trasporto intermodale);
se le merci sono arrivate all'ufficio doganale di uscita su un altro mezzo di trasporto che è a sua volta trasportato su un mezzo di trasporto attivo al momento di lasciare i territori doganali delle parti contraenti (trasporto combinato).
In deroga ai paragrafi 1 e 2, ogni parte contraente può fissare termini diversi:
ALLEGATO II
OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO
TITOLO I
Concessione della qualifica di operatore economico autorizzato
Articolo 1
Osservazioni generali
I criteri per la concessione della qualifica di operatore economico autorizzato sono i seguenti:
assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;
dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;
adeguati standard di sicurezza, che si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le movimentazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'identificazione dei partner commerciali.
Articolo 2
Conformità
Il criterio di cui all'articolo 1, lettera a), è considerato soddisfatto se:
non è stata adottata alcuna decisione da parte di un'autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che una delle persone di cui alla lettera b) ha commesso, nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica; e
nessuna delle seguenti persone ha precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l'attività economica del richiedente:
il richiedente,
il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente, e
la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione.
Articolo 3
Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti
Il criterio di cui all'articolo 1, lettera b), si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:
il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nelle parti contraenti in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di controllo dal momento dell'inserimento dei dati nel fascicolo;
le scritture tenute dal richiedente a fini doganali sono integrate nel suo sistema contabile o consentono controlli incrociati di informazioni con tale sistema;
il richiedente consente all'autorità doganale l'accesso fisico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle scritture commerciali e relative ai trasporti;
il richiedente consente all'autorità doganale l'accesso elettronico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti se tali sistemi o scritture sono conservati su supporto elettronico;
il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente;
ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse in conformità delle misure di politica commerciale o relative agli scambi di prodotti agricoli;
il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati;
il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;
il richiedente dispone di misure adeguate di sicurezza per proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione;
ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti per la gestione delle licenze di importazione e di esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni, comprese misure per distinguere le merci soggette a divieti o restrizioni dalle altre merci e misure per garantire il rispetto di tali divieti e restrizioni.
Articolo 4
Solvibilità finanziaria
Il criterio di cui all'articolo 1, lettera c), si considera soddisfatto se il richiedente rispetta le seguenti condizioni:
non è oggetto di una procedura fallimentare;
nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
dimostra, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti alla presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto.
Articolo 5
Norme di sicurezza
Il criterio di cui all'articolo 1, lettera d), si considera soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:
gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni relative all'autorizzazione forniscono protezione contro le intrusioni illecite e sono costruiti con materiali che resistono a un accesso non autorizzato;
sono messe in atto misure appropriate per impedire l'accesso non autorizzato a uffici, zone di spedizione, zone di trasporto, banchine di carico e altre strutture;
sono state adottate misure relative alla gestione delle merci che comprendono la protezione contro l'introduzione non autorizzata o lo scambio, l'errata gestione delle merci e la manomissione delle unità di carico;
il richiedente ha adottato misure che consentono la chiara individuazione dei suoi partner commerciali e di garantire, tramite l'applicazione di idonei accordi contrattuali o di altre appropriate misure conformi al modello d'impresa del richiedente, che tali partner commerciali garantiscano la sicurezza della parte di loro competenza nella catena di approvvigionamento internazionale;
il richiedente effettua, nella misura in cui il diritto nazionale lo consente, un'indagine di sicurezza presso i potenziali dipendenti che occuperanno posizioni sensibili sotto il profilo della sicurezza e svolge, periodicamente e quando ciò sia giustificato dalle circostanze, controlli sui precedenti dei dipendenti attuali che occupano tali posizioni;
il richiedente dispone di adeguate procedure di sicurezza per tutti i fornitori esterni di servizi con i quali ha stipulato un contratto;
il richiedente assicura che il proprio personale con responsabilità pertinenti alle questioni di sicurezza partecipi regolarmente a programmi volti ad accrescere la consapevolezza su tali questioni di sicurezza;
il richiedente ha designato una persona di contatto competente per le questioni legate alla sicurezza.
I criteri sono considerati soddisfatti nella misura in cui sia accertato che i criteri per il rilascio del suddetto certificato sono identici o equivalenti a quelli previsti all'articolo 1, lettera d).
TITOLO II
Agevolazioni concesse agli operatori economici autorizzati
Articolo 6
Agevolazioni concesse agli operatori economici autorizzati
Articolo 7
Trattamento più favorevole in materia di valutazione dei rischi e controllo
La notifica è messa a disposizione anche del vettore, se questi è diverso dall'operatore economico autorizzato di cui al primo comma, a condizione che il vettore sia un operatore economico autorizzato e sia collegato ai sistemi informatici relativi alle dichiarazioni di cui al primo comma.
La notifica non è effettuata se può pregiudicare i controlli da effettuare o i relativi risultati.
Su richiesta dell'operatore economico autorizzato, i controlli possono svolgersi in un luogo diverso da quello in cui le merci devono essere presentate in dogana.
Articolo 8
Esonero dal trattamento favorevole
Il trattamento più favorevole di cui all'articolo 7 non si applica ai controlli doganali di sicurezza connessi a specifici livelli di minaccia elevati o agli obblighi di controllo derivanti da altre normative.
Per le spedizioni dichiarate da un operatore economico autorizzato le autorità doganali effettuano comunque le procedure, le formalità e i controlli necessari in via prioritaria.
TITOLO III
Sospensione, annullamento e revoca della qualifica di operatore economico autorizzato
Articolo 9
Sospensione della qualifica
L'autorità doganale competente sospende una decisione di concessione della qualifica di operatore economico autorizzato nei casi seguenti:
tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento o revoca della decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all'annullamento o alla revoca;
tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative alla decisione non siano soddisfatte o che il destinatario della decisione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale decisione e che sia opportuno consentire al destinatario della decisione di adottare provvedimenti per assicurare l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;
il destinatario della decisione chiede tale sospensione perché si trova temporaneamente nell'incapacità di soddisfare le condizioni previste per la decisione o di rispettare gli obblighi imposti a norma di tale decisione.
Quando l'operatore economico ha adottato, con soddisfazione delle autorità doganali, le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri da soddisfare da parte di ogni operatore economico autorizzato, l'autorità doganale di rilascio annulla la sospensione.
Articolo 10
Annullamento della qualifica
doganale competente annulla una decisione di concessione della qualifica di operatore economico autorizzato se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:
la decisione è stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete;
il destinatario della decisione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;
se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa.
Articolo 11
Revoca della qualifica
L'autorità doganale competente revoca la decisione di concessione della qualifica di operatore economico autorizzato se:
non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua adozione; oppure
il destinatario della decisione lo richiede; oppure
il destinatario della decisione omette di adottare, entro il termine prescritto per la sospensione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), le misure necessarie per soddisfare le condizioni previste per la decisione o per rispettare gli obblighi imposti ai sensi di tale decisione.
TITOLO IV
Articolo 12
Scambio di informazioni
Le parti contraenti si scambiano regolarmente a fini di sicurezza informazioni sull'identità dei rispettivi operatori economici autorizzati, compresi i dati seguenti:
numero di identificazione dell'operatore (TIN – Trader Identification Number), in un formato compatibile con la normativa EORI – Economic Operators Registration and Identification number (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici);
nome e indirizzo dell'operatore economico autorizzato;
numero del documento con cui è stata concessa la qualifica di operatore economico autorizzato;
situazione attuale (qualifica valida, sospesa, revocata);
periodi di modifica della qualifica;
la data a decorrere dalla quale entrano in vigore la decisione e gli eventi successivi (sospensione e revoca);
l'autorità che ha emesso la decisione.
PROTOCOLLO 11
sull'assistenza reciproca in materia doganale
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo si intende per:
a) |
«normativa doganale» : le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti; |
b) |
«dazi doganali» : tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti contraenti, in applicazione della normativa doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi resi; |
c) |
«autorità richiedente» : l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale; |
d) |
«autorità interpellata» : l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; |
e) |
«infrazione» : ogni violazione della normativa doganale ovvero ogni tentata violazione di detta normativa. |
Articolo 2
Campo di applicazione
Articolo 3
Assistenza a richiesta
A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:
le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;
i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale;
i mezzi di trasporto per i quali vi siano fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale.
Articolo 4
Assistenza spontanea
Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:
Articolo 5
Rilascio/Notifica
A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria normativa, prende tutte le misure necessarie per
che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.
Articolo 6
Forma e contenuto delle richieste di assistenza
Le richieste presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
l'autorità richiedente;
la misura richiesta;
l'oggetto e il motivo della richiesta;
le leggi, le norme e gli altri atti giuridici in questione;
ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
una sintesi dei fatti pertinenti, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
Articolo 7
Adempimento delle richieste
Articolo 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
Articolo 9
Deroghe all’obbligo di prestare assistenza
Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:
pregiudicare la sovranità, l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali o
riguardare norme valutarie o fiscali diverse dalle norme relative ai dazi doganali; ovvero
violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
Articolo 10
Obbligo di osservare la riservatezza
Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
Articolo 11
Uso delle informazioni
Articolo 12
Esperti e testimoni
Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell’autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un’altra Parte contraente e a produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.
Articolo 13
Spese di assistenza
Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Articolo 14
Esecuzione
Per quanto concerne i casi di competenza comunitaria, si tiene debito conto delle situazioni specifiche in cui, a causa dell’urgenza o del fatto che solo due paesi sono interessati da una richiesta o comunicazione, possano occorrere contatti diretti tra i competenti servizi degli Stati AELS (EFTA) e degli Stati membri della Comunità per l’esame delle richieste o lo scambio di informazioni. Dette informazioni sono completate dagli elenchi, che devono essere aggiornati se necessario, dei funzionari dei servizi responsabili per la prevenzione, le indagini e la lotta contro le infrazioni della normativa doganale.
Inoltre, per garantire la massima efficacia operativa del presente protocollo, le Parti contraenti prendono adeguate misure per assicurare che i servizi responsabili della repressione delle frodi doganali stabiliscano contatti personali diretti, compresi, se del caso, contatti a livello di autorità doganali locali, per facilitare lo scambio di informazioni e l’esame delle richieste.
Articolo 15
Complementarità
PROTOCOLLO 12
sugli accordi con i Paesi terzi relativi alla valutazione della conformità
Accordi con i Paesi terzi per il reciproco riconoscimento della valutazione della conformità per i prodotti per i quali la normativa comunitaria prevede l’uso di un marchio saranno negoziati su iniziativa della Comunità. La Comunità awierà i negoziati muovendo dal presupposto che i Paesi terzi interessati concludano con gli Stati AELS (EFTA) accordi paralleli in materia, equivalenti a quelli da concludersi con la Comunità. Le Parti contraenti cooperano secondo le procedure generali di informazione e consultazione stabilite nell’accordo SEE. Le controversie che dovessero sorgere nelle relazioni con i Paesi terzi saranno risolte applicando le pertinenti disposizioni dell’accordo SEE.
PROTOCOLLO 13
sulla non applicazione di misure antidumping e compensative
L’applicazione dell’articolo 26 dell’accordo è limitata ai settori contemplati dalle disposizioni di detto accordo per i quali l’acquis comunitario è completamente integrato nell’accordo stesso.
Inoltre, salvo soluzioni diverse concordate dalle Parti contraenti, la sua applicazione non pregiudica le misure che possono essere introdotte dalle Parti contraenti per evitare l’elusione delle seguenti misure destinate a paesi terzi:
PROTOCOLLO 14
sugli scambi di prodotti carbosiderurgici
Articolo 1
Il presente protocollo si applica ai prodotti oggetto degli accordi bilaterali di libero scambio (in appresso denominati «accordi di libero scambio») conclusi tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e i suoi Stati membri, da una parte, e i singoli Stati AELS (EFTA) dall’altra, o anche tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e i singoli Stati AELS (EFTA).
Articolo 2
Articolo 3
Le Parti contraenti non adottano restrizioni o regolamentazioni amministrative e tecniche che possano costituire, nei reciproci scambi, un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo.
Articolo 4
Le regole di diritto sostanziale in materia di concorrenza applicabili alle imprese, relative ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, sono riportate nel protocollo 25. Il diritto derivato figura nel protocollo 21 e nell’allegato XIV.
Articolo 5
Le Parti contraenti rispettano le norme vigenti in materia di aiuti all’industria siderurgica. Esse riconoscono in particolare la pertinenza e accettano le norme comunitarie in materia fissate nella decisione della Commissione 322/89/CECA, che scade il 31 dicembre 1991. Le Parti contraenti dichiarano di impegnarsi ad introdurre nell’accordo SEE nuove norme comunitarie in materia di aiuti all’industria siderurgica al più tardi al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, purché esse siano simili nella sostanza a quelle contemplate dalla suddetta decisione.
Articolo 6
Articolo 7
Le Parti contraenti prendono atto che le norme di origine stabilite nel protocollo 3 degli accordi di libero scambio conclusi tra la Comunità economica europea e i singoli Stati AELS (EFTA) sono sostituite dal protocollo 4 del presente accordo.
PROTOCOLLO 15
sui periodi di transizione relativi alla libera circolazione delle persone ( ►M1 ————— ◄ Liechtenstein)
Articolo 1
Le disposizioni dell’accordo e dei suoi allegati concernenti la libera circolazione delle persone tra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA) si applicano fatti salvi i periodi di transizione stabiliti nel presente protocollo.
▼M1 —————
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Il Liechtenstein può mantenere in vigore fino al
Articolo 8
Articolo 9
▼M1 —————
Articolo 10
Durante i periodi di transizione gli accordi bilaterali esistenti continuano a rimanere in vigore a meno che dall’accordo non risultino disposizioni più favorevoli nei loro effetti per i cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA).
Articolo 11
Ai fini del presente protocollo i termini «lavoratore stagionale» e «lavoratore frontaliero» in esso contenuti hanno il significato fissato dalla legislazione nazionale ►M1 ————— ◄ del Liechtenstein ►M1 ————— ◄ , al momento della firma dell’accordo.
PROTOCOLLO 16
sulle misure in materia di sicurezza sociale relative ai periodi di transizione per la libera circolazione delle persone ( ►M1 ————— ◄ Liechtenstein)
Articolo 1
Ai fini dell’applicazione del presente protocollo e del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU n. L 149 del 5.7.1971, pag. 416) per «lavoratore stagionale» si intende, per quanto concerne ►M1 ————— ◄ il Liechtenstein, qualsiasi lavoratore cittadino di uno Stato membro della Comunità o di un altro Stato AELS (EFTA) che sia titolare di un permesso stagionale ai sensi ►M1 ————— ◄ , della legislazione nazionale ►M1 ————— ◄ del Liechtenstein per un periodo massimo di nove mesi.
Articolo 2
Durante il periodo di validità del permesso il lavoratore stagionale ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in conformità ►M1 ————— ◄ , della legislazione ►M1 ————— ◄ del Liechtenstein, alle stesse condizioni ►M1 ————— ◄ , di un cittadino ►M1 ————— ◄ del Liechtenstein e in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71.
Articolo 3
Parte dei contributi di disoccupazione versati dai lavoratori stagionali è rimborsata ►M1 ————— ◄ , ►M1 ————— ◄ dal Liechtenstein agli Stati di residenza di detti lavoratori secondo la seguente procedura:
Per ciascuno Stato l’ammontare complessivo dei contributi è determinato in funzione del numero di lavoratori stagionali cittadini di tale Stato che si trovano ►M1 ————— ◄ ►M1 ————— ◄ nel Liechtenstein alla fine di agosto, della durata media della stagione, nonché delle retribuzioni e dei tassi di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione rispettivamente ►M1 ————— ◄ del Liechtenstein (quota del datore di lavoro e del lavoratore).
L’importo rimborsato a ciascuno Stato corrisponde al 50 % dell’ammontare complessivo dei contributi, calcolato conformemente alla lettera a).
▼M1 —————
Articolo 5
La validità del presente protocollo è limitata alla durata dei periodi di transizione definiti nel protocollo 15.
PROTOCOLLO 17
sull’articolo 34
1. L’articolo 34 dell’accordo non pregiudica l’adozione di disposizioni legislative o l’applicazione di qualsiasi misura ad opera delle Parti contraenti in merito all’accesso di paesi terzi ai loro mercati.
Per le disposizioni legislative relative ai settori disciplinati dall’accordo si seguono le procedure stabilite nell’accordo stesso. Le Parti contraenti si adoperano per elaborare le corrispondenti norme SEE.
In tutti gli altri casi le Parti contraenti informano in merito a dette misure il Comitato misto SEE e, laddove necessario, si adoperano per adottare disposizioni atte a garantire che tali misure non siano eluse nel territorio di altre Parti contraenti,
Qualora non si possa raggiungere un accordo su dette norme o disposizioni, la Parte contraente interessata può prendere le misure necessarie per prevenire l’elusione.
2. Per la definizione dei beneficiari dei diritti derivanti dall’articolo 34 si applica il titolo I del Programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (GU n. 2 del 15.1.1962, pag. 36/62) con lo stesso effetto giuridico che esso ha all’interno della Comunità.
PROTOCOLLO 18
sulle procedure interne per l’attuazione dell’articolo 43
Per la Comunità le procedure da seguire ai fini dell’attuazione dell’articolo 43 dell’accordo sono stabilite dal trattato che istituisce la Comunità economica europea.
Per gli Stati AELS (EFTA) dette procedure sono stabilite nell’accordo su un Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) e contempleranno gli elementi in appresso.
Lo Stato AELS (EFTA) che intenda prendere misure ai sensi dell’articolo 43 dell’accordo ne informa per tempo il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA).
Tuttavia, in caso di segretezza o urgenza, gli altri Stati AELS (EFTA) e il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) sono informati al più tardi alla data di entrata in vigore di tali misure.
Il Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA) esamina la situazione ed esprime un’opinione sull’introduzione di dette misure. Esso segue la situazione e può formulare, in ogni momento, deliberando a maggioranza, raccomandazioni sulla possibile modificazione, sospensione o abolizione delle misure introdotte, oppure su qualsiasi altra misura destinata ad assistere lo Stato AELS (EFTA) interessato, affinché superi le sue difficoltà.
PROTOCOLLO 19
sui trasporti marittimi
Le Parti contraenti non applicano nei rapporti reciproci le misure di cui ai regolamenti (CEE) n. 4057/86 (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 14) e (CEE) n. 4058/86 (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 21) del Consiglio nonché alla decisione 83/573/CEE del Consiglio (GU n. L 332 del 28.11.1983, pag. 37) ovvero qualsiasi altra misura analoga, sempreché l’acquis comunitario in materia di trasporti marittimi compreso nell’accordo sia completamente attuato.
Le Parti contraenti coordinano le rispettive azioni e misure nei confronti dei paesi terzi e di società di paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi, conformemente alle seguenti disposizioni.
Qualora una Parte contraente decida di controllare le attività di taluni paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi mercantili, ne informa il Comitato misto SEE e può proporre ad altre Parti contraenti di partecipare a tale azione.
Qualora una Parte contraente decida di protestare per via diplomatica presso un paese terzo in risposta ad una restrizione o ad una minaccia di restrizione del libero accesso ai trasporti marittimi mercantili nei traffici transoceanici, ne informa il Comitato misto SEE. Le altre Parti contraenti possono decidere di associarsi a tale protesta.
Qualora una delle Parti contraenti intenda adottare misure o intraprendere azioni contro un paese terzo e/o contro armatori di un paese terzo per rispondere in particolare a pratiche tariffarie sleali da parte di taluni armatori di paesi terzi impegnati nei trasporti marittimi mercantili internazionali di linea ovvero a restrizioni o a minacce di restrizioni del libero accesso a detti trasporti marittimi nei traffici transoceanici, ne informa il Comitato misto SEE. Ogniqualvolta lo ritenga opportuno, la Parte contraente che ha avviato le procedure può chiedere alle altre Parti contraenti di cooperare.
Le altre Parti contraenti possono decidere di adottare le stesse misure o intraprendere le stesse azioni per le rispettive giurisdizioni. Quando misure o azioni adottate da una Parte contraente sono eluse attraverso il territorio di altre Parti contraenti che non hanno adottato dette misure o azioni, la Parte contraente le cui misure o azioni sono eluse può prendere adeguate misure per ovviare alla situazione.
Qualora una delle Parti contraenti intenda negoziare clausole in materia di ripartizione dei carichi, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1 e all’articolo 6 del regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio (GU n. L 378 del 31.12.1986, pag. 1) ovvero estendere le disposizioni di detto regolamento ai cittadini di un paese terzo come previsto dall’articolo 7 dello stesso, ne informa il Comitato misto SEE.
Qualora una o più altre Parti contraenti vi si oppongano, si cercherà una soluzione soddisfacente in seno al Comitato misto SEE. Se le Parti contraenti non raggiungono un accordo, possono essere adottate misure opportune. Qualora non siano disponibili altri mezzi, dette misure possono comprendere la revoca tra le Parti contraenti del principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo, stabilito dall’articolo 1 del regolamento.
Ove possibile, le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono fornite per tempo onde consentire alle Parti contraenti di coordinare le loro azioni.
A richiesta di una Parte contraente si svolgono consultazioni tra le Parti contraenti su problemi riguardanti i trasporti marittimi trattati in seno a organizzazioni internazionali, nonché sui vari aspetti dello sviluppo registratosi nelle relazioni tra le Parti contraenti e i paesi terzi nel settore dei trasporti marittimi e sul funzionamento degli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in detto settore.
PROTOCOLLO 20
sull’accesso alle idrovie interne
Il diritto reciproco di accesso alle idrovie interne è garantito da ciascuna Parte contraente. Per quanto concerne il Reno e il Danubio, le Parti contraenti prenderanno tutte le iniziative necessarie per raggiungere contemporaneamente l’obiettivo di pari accesso e libertà di stabilimento nel settore delle idrovie interne.
Le disposizioni atte a garantire che tutte le Parti contraenti abbiano reciproco e pari accesso alle idrovie situate all’interno del territorio delle Parti contraenti sono elaborate in seno alle organizzazioni internazionali interessate al più tardi il 1o gennaio 1996, tenendo conto degli obblighi derivanti dai pertinenti accordi multilaterali.
Il complesso dell’acquis comunitario relativo alle idrovie interne si applica, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo, agli Stati AELS (EFTA) che, a quella data, hanno accesso alle idrovie comunitarie e agli altri Stati AELS (EFTA) non appena otterranno il diritto di pari accesso.
Tuttavia l’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1101/89 del 27 aprile 1989 (GU n. L 116 del 28.4.1989, pag. 25), adattato ai fini dell’accordo, diviene applicabile ai battelli di questi ultimi Stati AELS (EFTA) che navigano sulle idrovie interne, messi in servizio dopo il 1o gennaio 1993, non appena detti Stati avranno accesso alle idrovie interne comunitarie.
PROTOCOLLO 21
sull’attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese
Articolo 1
All’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), in un accordo fra gli Stati AELS (EFTA), sono attribuite competenze equivalenti e funzioni analoghe a quelle di cui dispone la Commissione delle Comunità europee, al momento della firma dell’accordo, per l’applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, in modo che l’Autorità suddetta possa attuare i principi enunciati nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), negli articoli da 53 a 60 e nel protocollo 25 dell’accordo.
La Comunità adotta, se necessario, le disposizioni per l’attuazione dei principi enunciati nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), negli articoli da 53 a 60 e nel protocollo 25 dell’accordo, in modo da garantire che la Commissione delle Comunità europee disponga, nell’ambito dell’accordo, di competenze equivalenti e di funzioni analoghe a quelle di cui essa dispone, al momento della firma, per l’applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.
Articolo 2
Qualora, secondo le procedure definite nella parte VII dell’accordo, vengano adottati nuovi atti per l’attuazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), degli articoli da 53 a 60 e del protocollo 25 dell’accordo o per modificare gli atti citati nell’articolo 3 del presente protocollo, l’accordo che istituisce l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) è modificato di conseguenza in modo da dotare simultaneamente l’Autorità suddetta di competenze equivalenti e funzioni analoghe a quelle della Commissione delle Comunità europee.
Articolo 3
Controllo delle concentrazioni
▼M137 32004 R 0139: Articolo 4, paragrafo 4 e paragrafo 5, e articoli da 6 a 26 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
►M225 32004 R 0802: Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato nella GU L 172 del 6.5.2004, pag. 9, modificato da:
Norme procedurali generali
32003 R 0001: regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1),
▼M160 modificato da:
►M154 32004 R 0773: Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18), ◄
▼M154 —————
Trasporti
▼M150 —————
▼M70 —————
374 R 2988: Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU n. L 319 del 29.11.1974, pag. 1), ►M150 modificato da:
▼M150 —————
▼M70 —————
387 R 3975: Regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU n. L 374 del 31.12.1987, pag. 1), modificato da:
▼M70 —————
▼M154 —————
Oltre che dagli atti elencati nell’allegato XIV, le competenze e le funzioni della Commissione delle Comunità europee ai fini dell’applicazione delle regole di concorrenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) risultano dagli atti seguenti:
Articolo 65, paragrafo 2, terzo, quarto e quinto comma, paragrafo 3, paragrafo 4, secondo comma e paragrafo 5 (CECA).
Articolo 66, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma, paragrafi 4, 5 e 6 (CECA).
354 D 7026: Decisione n. 26/54-Alta Autorità, del 6 maggio 1954, portante regolamento relativo alle informazioni dovute in applicazione dell’articolo 66, paragrafo 4 del trattato (GU n. 9 CECA dell’11.5.1954, pag. 350/54).
378 S 0715: Decisione n. 715/78/CECA della Commissione, del 6 aprile 1978, relativa alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (GU n. L 94 dell’8.4.1978, pag. 22).
384 S 0379: Decisione n. 379/84/CECA della Commissione, del 15 febbraio 1984, che definisce i poteri degli agenti e dei mandatari della Commissione incaricati degli accertamenti previsti dal trattato CECA e dalle decisioni adottate per la sua applicazione (GU n. L 46 del 16.2.1984, pag. 23).
▼M150 —————
Articolo 8
Le domande ►M150 ————— ◄ presentate alla Commissione delle Comunità europee prima della data di entrata in vigore dell’accordo sono considerate conformi alle disposizioni del medesimo relative alle domande e alle notificazioni.
L’organo di vigilanza competente ai sensi dell’articolo 56 dell’accordo e dell’articolo 10 del protocollo 23 del medesimo può esigere che gli venga presentato un formulario debitamente completato, come prescritto per l’attuazione dell’accordo, entro il termine che esso ha fissato. In tal caso, le domande ►M150 ————— ◄ sono considerate valide soltanto se i formulari sono presentati nei termini stabiliti e nell’osservanza delle disposizioni dell’accordo.
▼M150 —————
Articolo 10
Entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo le Parti contraenti provvedono a che siano prese le misure atte ad assicurare agli agenti dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e della Commissione delle Comunità europee l’assistenza necessaria affinché possano effettuare gli accertamenti previsti dall’accordo.
Articolo 11
Agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore dell’accordo che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1 del medesimo non si applica il divieto ivi sancito qualora vengano modificati, nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore dell’accordo per soddisfare le condizioni fissate nelle esenzioni per categoria di cui all’allegato XIV.
Articolo 12
Agli accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate esistenti alla data di entrata in vigore dell’accordo che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1 del medesimo, non si applica il divieto ivi sancito, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo, qualora vengano modificati, nel termine di sei mesi dalla data anzidetta, in modo da non essere più soggetti al divieto di cui all’articolo 53, paragrafo 1 dell’accordo.
Articolo 13
Gli accordi, le decisioni di associazione di imprese e le pratiche concordate che beneficiano di un’esenzione individuale rilasciata in forza dell’articolo 85, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea prima dell’entrata in vigore dell’accordo continuano a beneficiare dell’esenzione riguardo alle disposizioni dell’accordo fino alla data in cui scade l’esenzione stabilita nelle rispettive decisioni individuali o fino alla data altrimenti stabilita dalla Commissione delle Comunità europee, se quest’ultima è anteriore.
Clausola di riesame
Entro la fine del 2005, su richiesta di una delle parti contraenti le parti riesaminano i meccanismi di applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo e i meccanismi di cooperazione del protocollo 23 dell'accordo, al fine di garantire che l'applicazione di detti articoli sia omogenea ed efficace. In particolare, le parti riesaminano la decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004, del 24 settembre 2004, alla luce della loro esperienza nell'ambito del nuovo sistema di applicazione delle norme di concorrenza ed esplorano la possibilità di riprodurre nel SEE il sistema stabilito per l'UE dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativamente all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato da parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza, alla cooperazione orizzontale tra dette autorità nazionali e al meccanismo per garantire l'applicazione uniforme delle norme di concorrenza da parte delle autorità nazionali.
PROTOCOLLO 22
sulla definizione dei termini «impresa» e «fatturato» (articolo 56)
Articolo 1
Ai fini dell’attribuzione dei casi specifici di cui all’articolo 56 dell’accordo per «impresa» si intende qualunque soggetto che eserciti attività di natura economica o commerciale.
Articolo 2
Il fatturato ai sensi dell’articolo 56 dell’accordo comprende gli importi che le imprese interessate hanno ricavato, nel territorio cui si applica l’accordo, nell’ultimo esercizio, dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi nell’ambito delle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite, dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente connesse con il fatturato.
Articolo 3
Il fatturato è sostituito:
per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari, dalla somma delle seguenti voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE del Consiglio, al netto, se del caso, dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi:
interessi e proventi assimilati;
proventi su titoli:
proventi per commissioni;
profitti da operazioni finanziarie;
altri proventi di gestione.
Il fatturato di un ente creditizio o istituto finanziario nel territorio a cui si applica l’accordo comprende gli elementi dei proventi, così come definiti sopra, che sono imputati ad una succursale o ad una unità operativa dell’istituto interessato avente sede nel territorio a cui si applica l’accordo;
per le imprese di assicurazioni, dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d’assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, al netto delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull’importo dei premi o sul relativo volume complessivo; per quanto riguarda l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 1, paragrafo 3, lettere b), c) e d), e frase conclusiva dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nel territorio a cui si applica l’accordo.
Articolo 4
In deroga alla definizione di fatturato di cui all’articolo 2 del presente protocollo il fatturato pertinente ai fini dell’applicazione dell’articolo 56 dell’accordo è costituito:
in relazione agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi di distribuzione e fornitura fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi che sono oggetto degli accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dalla vendita di altri beni o dalla prestazione di servizi agli utilizzatori da questi considerati equivalenti per caratteristiche, prezzo e destinazione;
in relazione agli accordi, alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate connessi con accordi sul trasferimento di tecnologia fra imprese non concorrenti, dagli importi ricavati dalla vendita di prodotti o dalla prestazione di servizi risultanti dalla tecnologia che è oggetto di tali accordi, decisioni o pratiche concordate, nonché dagli importi ricavati dalla vendita dei beni o dalla prestazione dei servizi che la suddetta tecnologia è intesa a migliorare o sostituire.
Articolo 5
PROTOCOLLO 23
sulla cooperazione fra gli organi di vigilanza (articolo 58)
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Articolo 1 bis
Per garantire un'interpretazione omogenea, da parte dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e della Commissione CE, degli articoli 53 e 54 dell'accordo e degli articoli 81 e 82 del trattato, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e le autorità competenti degli Stati AELS (EFTA) possono essere autorizzate a partecipare alle riunioni della rete di pubbliche autorità di cui al considerando 15 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio unicamente per le discussioni su questioni di politica generale. L'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), la Commissione CE e le autorità competenti degli Stati AELS (EFTA) e degli Stati membri della CE hanno facoltà di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie per tali discussioni di politica generale nell'ambito della rete. Le informazioni fornite in tale contesto non devono essere utilizzate a fini di applicazione. Tale partecipazione non pregiudica i diritti di partecipazione conferiti dall'accordo SEE agli Stati AELS (EFTA) e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).
FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO
Articolo 2
Articolo 3
Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente consulta l'altro organo di vigilanza se:
Articolo 4
Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente trasmette all'altro organo di vigilanza le lettere amministrative con le quali viene archiviato un caso o respinta una denuncia.
Articolo 5
Nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo, l'organo di vigilanza competente invita l'altro organo di vigilanza a farsi rappresentare alle audizioni delle imprese interessate. L'invito è rivolto anche agli Stati soggetti alla competenza dell'altro organo di vigilanza.
COMITATI CONSULTIVI
Articolo 6
RICHIESTA DI DOCUMENTI E DIRITTO
DI PRESENTARE OSSERVAZIONI
Articolo 7
L'organo di vigilanza che non è competente a decidere in merito a un caso conformemente all'articolo 56 può chiedere all'altro organo di vigilanza, in ogni fase del procedimento, copie dei documenti più rilevanti relativi ai casi di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, dell'accordo ed inoltre, prima che venga presa una decisione definitiva, può presentare ogni utile osservazione.
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
Articolo 8
SCAMBIO ED UTILIZZAZIONE DI INFORMAZIONI
Articolo 9
Nonostante quanto previsto nel paragrafo 4, il consenso del richiedente alla trasmissione delle informazioni all'altro organo di vigilanza non è richiesto nei seguenti casi:
qualora anche l'organo di vigilanza ricevente abbia ricevuto domanda di trattamento favorevole in merito alla medesima infrazione da parte del medesimo richiedente che ha presentato domanda all'organo di vigilanza trasmittente, a condizione che al momento in cui le informazioni vengono trasmesse il richiedente non abbia la possibilità di ritirare le informazioni fornite al predetto organo di vigilanza ricevente;
qualora l'organo di vigilanza ricevente si sia impegnato per iscritto ad assicurare che né le informazioni trasmesse né qualsiasi altra informazione di cui possa entrare in possesso dopo la data e l'ora di trasmissione indicata dall'organo di vigilanza trasmittente verranno utilizzate da esso, o da altre autorità alle quali le informazioni sono successivamente trasmesse, per imporre sanzioni a carico del soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole o a carico di ogni altra persona fisica o giuridica coperta dal trattamento favorevole offerto dall'organo trasmittente, in base alle proprie disposizioni in materia, a seguito della domanda presentata dal soggetto richiedente oppure a carico dei dipendenti o degli ex dipendenti del soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole o di uno dei soggetti di cui sopra. Al richiedente verrà fornita una copia dell'impegno scritto dell'organo ricevente;
nel caso di informazioni raccolte da un organo di vigilanza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, su richiesta dell'organo di vigilanza al quale è stata presentata la domanda di trattamento favorevole, non è richiesto alcun consenso per la trasmissione e per l'utilizzo di tali informazioni da parte dell'organo di vigilanza al quale è stata presentata la domanda di trattamento favorevole.
SEGRETO PROFESSIONALE
Articolo 10
ACCESSO AL FASCICOLO
Articolo 10 bis
Quando un'autorità di vigilanza concede l'accesso al fascicolo istruttorio alle parti alle quali ha inviato una comunicazione di addebiti, il diritto di accesso al fascicolo non è esteso ai documenti interni dell'altra autorità di sorveglianza o delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della CE e degli Stati EFTA. Il diritto di accesso al fascicolo non concerne neppure la corrispondenza scambiata tra le autorità di sorveglianza, tra un'autorità di sorveglianza e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della CE o degli Stati EFTA oppure tra le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri della CE o degli Stati EFTA quando tale corrispondenza è inserita nel fascicolo della competente autorità di sorveglianza.
DENUNCE E TRASFERIMENTO DEI CASI
Articolo 11
Una volta rimesso all'altro organo di vigilanza ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il caso non può più essere ritrasferito. Il trasferimento di un caso non può essere effettuato dopo che:
LINGUE DI PROCEDURA
Articolo 12
Per le denunce, ogni persona fisica o giuridica ha diritto di comunicare con l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e con la Commissione delle Comunità europee in una delle lingue ufficiali di uno Stato AELS (EFTA) o della Comunità da esse scelta. La presente disposizione si applica altresì a tutti i tipi di procedimento, indipendentemente dal fatto che siano stati avviati tramite denuncia ovvero siano stati instaurati d'ufficio dall'organo di vigilanza competente.
PROTOCOLLO N. 24
Cooperazione in materia di controllo delle concentrazioni
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Articolo 2
Nell’osservanza delle disposizioni del presente protocollo la cooperazione ha luogo quando:
il fatturato totale delle imprese interessate nel territorio degli Stati AELS (EFTA) è pari o superiore al 25 % del loro fatturato nel territorio in cui si applica il presente accordo; o
il fatturato totale realizzato individualmente nel territorio degli Stati AELS (EFTA) da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR; o
la concentrazione può ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel territorio degli Stati AELS (EFTA) o in una parte sostanziale di questo, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.
Inoltre, la cooperazione ha luogo quando:
la concentrazione soddisfa i criteri per il rinvio di cui all’articolo 6;
uno Stato AELS (EFTA) intenda adottare misure dirette e tutelare gli interessi legittimi di cui all’articolo 7.
FASE INIZIALE DEL PROCEDIMENTO
Articolo 3
I documenti da trasmettere dalla Commissione ad uno Stato AELS (EFTA) e da uno Stato AELS (EFTA) alla Commissione a norma del presente protocollo vengono presentati tramite l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA).
AUDIZIONI
Articolo 4
Nei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), la Commissione delle Comunità europee invita l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) ad assistere alle audizioni delle imprese interessate. Anche gli Stati AELS (EFTA) possono farsi rappresentare alle audizioni.
COMITATO CONSULTIVO COMUNITARIO IN MATERIA DI CONCENTRAZIONI
Articolo 5
DIRITTI DEI SINGOLI STATI
Articolo 6
La Commissione delle Comunità europee, con decisione notificata senza indugio alle imprese interessate, alle autorità competenti degli Stati membri della Comunità e all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), può rinviare a uno Stato AELS (EFTA), integralmente, o in parte, un caso di concentrazione notificato quando:
rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all’interno del suddetto Stato AELS (EFTA) che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto; o
rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato all’interno del suddetto Stato AELS (EFTA) che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto e non costituisce una parte sostanziale del territorio a cui si applica l’accordo.
Uno o più Stati AELS (EFTA) possono aderire alla richiesta di cui al primo comma qualora la concentrazione incida sul commercio tra uno o più Stati membri della CE e uno o più Stati AELS (EFTA) e rischi di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati AELS (EFTA) che aderiscono alla richiesta.
Dopo il recepimento di una copia della richiesta di cui al primo comma, tutti i termini nazionali relativi alla concentrazione sono sospesi negli Stati AELS (EFTA) fino a quando non sia stata presa una decisione in merito al luogo in cui la concentrazione verrà esaminata. Non appena uno Stato AELS (EFTA) abbia informato la Commissione e le imprese interessate che non intende aderire alla richiesta, cessa la sospensione dei relativi termini nazionali.
Qualora la Commissione decida di esaminare la concentrazione, lo Stato o gli Stati AELS (EFTA) che hanno aderito alla richiesta non applicano più alla concentrazione la propria normativa nazionale in materia di concorrenza.
La Commissione delle Comunità europee trasmette senza indugio all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) tutte le richieste ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del presente paragrafo.
La Commissione delle Comunità europee trasmette senza indugio all’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) tutte le richieste ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004.
Qualora almeno uno Stato AELS (EFTA) abbia espresso il proprio dissenso in merito alla richiesta di rinvio del caso, lo Stato AELS (EFTA) competente conserva la propria competenza e il caso non viene rinviato a norma del presente paragrafo.
Articolo 7
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
Articolo 8
SEGRETO D’UFFICIO
Articolo 9
NOTIFICAZIONI
Articolo 10
Articolo 11
La data di presentazione di una notifica è la data in cui la stessa è ricevuta dall’organo di vigilanza competente.
LINGUE
Articolo 12
TERMINI E ALTRE QUESTIONI DI PROCEDURA
Articolo 13
Per quanto riguarda i termini e altre questioni di procedura, comprese le procedure di rinvio di una concentrazione tra la Commissione delle Comunità europee e uno o più Stati AELS (EFTA), le disposizioni di attuazione dell’articolo 57 dell’accordo si applicano anche ai fini della cooperazione tra la Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente protocollo.
Il calcolo dei termini di cui all’ ►M137 articolo 4, paragrafo 4 e paragrafo 5, articolo 9, paragrafo 2 e paragrafo 6, e articolo 22, paragrafo 2 ◄ , del regolamento (CE) n. 139/2004 decorre, per l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e per gli Stati AELS (EFTA), dal ricevimento dei relativi documenti da parte dell’Autorità.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Articolo 14
L’articolo 57 non si applica alle concentrazioni che siano state oggetto di un accordo o di una pubblicazione o in cui il controllo sia stato acquisito prima della data di entrata in vigore dell’accordo. Esso non si applica comunque alle concentrazioni nei cui confronti un’autorità nazionale garante della concorrenza abbia iniziato un procedimento prima della data summenzionata.
PROTOCOLLO 25
sulla concorrenza nel settore del carbone e dell’acciaio
Articolo 1
È proibito ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazioni d’imprese e ogni pratica concordata in ordine a determinati prodotti del protocollo 14 che possa pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che tenda, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza nel territorio in cui si applica l’accordo, e in particolare:
a fissare o determinare i prezzi;
a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti d’approvvigionamento.
Tuttavia, l’organo di vigilanza competente di cui all’articolo 56 dell’accordo autorizza, per i prodotti di cui al paragrafo 1, accordi di specializzazione o accordi d’acquisto o di vendita in comune, se riconosce:
che questa specializzazione o questi acquisti o queste vendite in comune contribuiranno a un miglioramento notevole della produzione o della distribuzione dei prodotti considerati;
che l’accordo in argomento è essenziale per ottenere questi effetti, senza avere un carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda, e
che tale accordo non è idoneo a dare alle imprese interessate il potere dì determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi di una parte sostanziale dei prodotti in argomento nel territorio cui si applica l’accordo, né di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese nel territorio in cui si applica l’accordo.
L’organo di vigilanza competente, se riconosce che taluni accordi sono strettamente analoghi, quanto alla loro natura e ai loro effetti, agli accordi sopra considerati, tenuto conto specialmente dell’applicazione del presente paragrafo alle imprese di distribuzione, li autorizza ugualmente quando riconosce che soddisfano alle medesime condizioni.
Articolo 2
L’organo dì vigilanza competente ai sensi dell’articolo 56 dell’accordo, concede l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 se riconosce che l’operazione prevista non darà alle persone o alle imprese interessate, per quanto concerne il prodotto o i prodotti in argomento compresi nella sua giurisdizione, il potere:
Articolo 3
Ai fini degli articoli 1 e 2 e ai fini delle informazioni richieste per la loro applicazione e dei ricorsi ad essi connessi, per imprese si intendono quelle che esercitano un’attività di produzione nell’industria del carbone e dell’acciaio nel territorio in cui si applica l’accordo e le imprese o gli organismi che esercitano abitualmente un’attività di distribuzione diversa dalla vendita alle utenze domestiche e alle imprese artigiane.
Articolo 4
L’allegato XIV dell’accordo contiene disposizioni specifiche per l’attuazione dei principi stabiliti negli articoli 1 e 2.
Articolo 5
L’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee provvedono affinché i principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente protocollo vengano applicati conformemente alle disposizioni per l’attuazione degli articoli 1 e 2 previste nel protocollo 21 e nell’allegato XIV dell’accordo,
Articolo 6
I casi specifici di cui agli articoli 1 e 2 del presente protocollo sono di competenza della Commissione delle Comunità europee o dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente all’articolo 56 dell’accordo.
Articolo 7
Allo scopo di sviluppare e mantenere nell’intero Spazio economico europeo una vigilanza uniforme in materia di concorrenza e di promuovere un’attuazione, applicazione e interpretazione omogenee delle disposizioni pertinenti dell’accordo, le autorità competenti cooperano conformemente alle disposizioni del protocollo 23,
PROTOCOLLO 26
sui poteri e le funzioni dell’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato
Articolo 1
All'Autorità di sorveglianza AELS (EFTA), in un accordo fra gli Stati AELS (EFTA), sono attribuiti poteri equivalenti e funzioni analoghe a quelli di cui dispone la Commissione delle Comunità europee, al momento della firma dell'accordo, per l'applicazione delle regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato contenute nel trattato che istituisce la Comunità economica europea, in modo che l'Organo suddetto possa attuare i principi enunciati nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), nonché negli articoli 49 e da 61 a 63 dell'accordo. All'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) sono inoltre attribuiti i poteri necessari per attuare le regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato in relazione ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio di cui al protocollo 14.
Articolo 2
Oltre agli atti elencati nell'allegato XV, ►M170 gli atti seguenti riflettono ◄ i poteri e le funzioni della Commissione delle Comunità europee per l'applicazione delle regole di concorrenza applicabili agli aiuti di Stato contenute nel trattato che istituisce la Comunità economica europea:
399 R 0659: Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1), ►M135 modificato da:
32004 R 0794: regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato dalla GU L 25 del 28.1.2005, pag. 74 e dalla GU L 131 del 25.5.2005, pag. 45, ►M227 modificato da:
PROTOCOLLO 27
sulla cooperazione in materia di aiuti di Stato
Per garantire l’esecuzione, l’applicazione e l’interpretazione uniformi delle norme in materia di aiuti di Stato in tutto il territorio delle Parti contraenti, nonché per garantire lo sviluppo armonioso delle medesime, la Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) osservano le disposizioni seguenti:
Periodicamente o a richiesta di uno qualsiasi dei due organi di vigilanza ha luogo uno scambio di informazioni e pareri su qUestioni di politica generale quali l’attuazione, l’applicazione e l’interpretazione delle norme sugli aiuti di Stato contenute nell’accordo.
La Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA) preparano periodicamente relazioni sugli aiuti di Stato negli Stati soggetti alla loro giurisdizione. Ciascun organo di vigilanza trasmette la propria relazione all’altro organo di vigilanza.
Qualora per i piani di aiuti di Stato o i casi di concessione di aiuti di Stato venga instaurato il procedimento di cui all’articolo 93, paragrafo 2, primo e secondo comma del trattato che istituisce la Comunità economica europea o il corrispondente procedimento definito in un accordo fra Stati AELS (EFTA) che istituisce l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), ciascun organo di vigilanza ne dà comunicazione all’altro organo di vigilanza e alle parti interessate, affinché possano presentare le loro osservazioni.
Gli organi di vigilanza si comunicano reciprocamente senza indugio le decisioni prese,
L’inizio del procedimento di cui alla lettera c) e le decisioni di cui alla lettera d) sono pubblicati dagli organi di vigilanza competenti,
In deroga alle disposizioni del presente protocollo, la Commissione delle Comunità europee e l’Autorità di vigilanza AELS (EFTA), a richiesta e caso per caso, si scambiano informazioni e opinioni su singoli piani di aiuti di Stato e su singoli casi di concessione degli stessi.
Le informazioni ottenute conformemente alla lettera f) sono riservate.
PROTOCOLLO 28
sulla proprietà intellettuale
Articolo 1
Oggetto della protezione
Articolo 2
Esaurimento dei diritti
Articolo 3
Brevetti comunitari
Questo diritto può essere fatto valere, per i prodotti di cui al paragrafo 5, sino alla fine del secondo anno successivo all’introduzione, da parte della Finlandia o dell’Islanda, della possibilità di ottenere un brevetto per i prodotti in questione.
Articolo 4
Prodotti a semiconduttori
Articolo 5
Convenzioni internazionali
Le Parti contraenti si impegnano ad aderire anteriormente al 1o gennaio 1995 alle seguenti convenzioni multilaterali sulla proprietà industriale, intellettuale e commerciale:
Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 1967);
Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi, 1971);
Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
Protocollo relativo all’accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio (Madrid, 1989);
Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica e di commercio (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);
Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (1980);
Trattato di cooperazione in materia di brevetti (1984).
Articolo 6
Negoziati nell’ambito dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio
Le Parti contraenti convengono, fatta salva la competenza della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di proprietà intellettuale, di migliorare il regime stabilito dall’accordo in materia di diritti di proprietà intellettuale in base ai risultati dei negoziati dell’Uruguay Round.
Articolo 7
Informazione e consultazione reciproche
Le Parti contraenti si impegnano ad informarsi reciprocamente nel contesto dei lavori svolti nel quadro di organizzazioni internazionali e nel contesto di accordi relativi alla proprietà intellettuale.
Le Parti contraenti si impegnano anche, nei settori disciplinati da misure di diritto comunitario, ad avviare a richiesta consultazioni preliminari nel quadro e nei contesti di cui sopra.
Articolo 8
Disposizioni transitorie
Le Parti contraenti convengono di avviare negoziati per consentire la piena partecipazione degli Stati AELS (EFTA) che vi siano interessati ad eventuali future misure adottate dalla Comunità in materia di proprietà intellettuale.
Qualora tali misure siano state adottate prima dell’entrata in vigore dell’accordo, i negoziati per parteciparvi iniziano quanto prima possibile.
Articolo 9
Competenza
Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicata la competenza della Comunità e dei suoi Stati membri in materia di proprietà intellettuale.
PROTOCOLLO 29
sulla formazione professionale
Onde promuovere la mobilità dei giovani all’interno del SEE, le Parti contraenti concordano di rafforzare la loro cooperazione nel campo della formazione professionale e di adoperarsi per migliorare le condizioni in cui si vengono a trovare gli studenti desiderosi di studiare in uno Stato SEE diverso dal proprio. In tale contesto esse convengono che le disposizioni dell’accordo relative al diritto di residenza degli studenti non alterano le prerogative di singole Parti contraenti, esistenti precedentemente all’entrata in vigore dell’accordo, per quanto concerne le tasse d’iscrizione imposte agli studenti stranieri.
PROTOCOLLO 30
sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico
Articolo 1
Disposizioni generali
►M228 Il trattamento delle statistiche provenienti dagli Stati EFTA è disciplinato dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164). ◄ ►M338 , modificato da:
▼M274 —————
Articolo 3
Programma statistico 2008-2012
Il presente articolo riguarda il seguente atto comunitario:
Articolo 4
Ammodernamento delle statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS)
Il presente articolo riguarda il seguente atto comunitario:
Articolo 5
Programma statistico ►M274 2013- ►M345 2020 ◄ ◄
L’atto seguente è oggetto del presente articolo:
▼M87 —————
PROTOCOLLO 31
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
Articolo 1
Ricerca e sviluppo tecnologico
Il presente articolo si riferisce ai seguenti atti comunitari e agli atti da essi derivanti:
— 390 D 0221: |
decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28), |
— 394 D 1110: |
decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1), ►M42 modificata da: — 396 D 0616: decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996 (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69) — 397 D 2535: decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1o dicembre 1997 (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1), ◄ |
— 399 D 0182: |
Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, riguardante il quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1), |
— 32002 D 1513: |
Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1) ►M146 come modificata da: — 32004 D 0786: decisione n. 786/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7). |
— 32006 D 1982: |
Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1). |
— 32013 R 1291: |
Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104). Il Liechtenstein è esonerato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma. |
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all’Agenzia del GNSS europeo, di seguito «l’Agenzia», istituita dal seguente atto dell’Unione:
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività dell’Agenzia di cui alla lettera a), conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo.
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza dell’Agenzia.
L’Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.
Gli Stati EFTA applicano all’Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.
In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.
A norma dell’articolo 79, paragrafo 3, dell’accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell’accordo, tranne le ►C6 sezioni 1 e 2 del capo 3 ◄ , si applica al presente paragrafo.
Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell’attuazione del regolamento, a qualsiasi documento dell’Agenzia, compresi quelli riguardanti gli Stati EFTA.
Per quanto riguarda l’Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.
Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.
A decorrere dal 1o gennaio 2009, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto comunitario:
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.
Inoltre, in base all’articolo 82, paragrafo 1, lettera c), la Norvegia contribuisce con un importo di 20 114 000 EUR per l’esercizio 2008, che dovrà essere pagato per metà entro il 31 agosto 2012 e per l’altra metà entro il 31 agosto 2013, da includere nella richiesta di fondi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del protocollo 32.
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a).
Fatto salvo quanto precede, la partecipazione degli Stati EFTA ai comitati comunitari che assistono la Commissione europea per gli aspetti specifici di sicurezza delle attività di cui alla lettera a), può essere oggetto di modalità distinte da concordare fra gli Stati EFTA e la Commissione europea. Tali modalità devono contribuire a una tutela coerente dei dati, delle informazioni e delle tecnologie dei programmi GNSS europei nella Comunità europea e negli Stati EFTA e all’osservanza degli impegni internazionali delle parti contraenti in questo settore.
Procedure per l’associazione degli Stati EFTA in conformità dell’articolo 101 dell’accordo:
Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.
Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del comitato misto SEE.
A decorrere dal 1o gennaio 2014, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.
Il costo dell'estensione della copertura geografica del sistema EGNOS ai territori degli Stati EFTA partecipanti è sostenuto dagli Stati EFTA nell'ambito del contributo finanziario alle attività di cui alla lettera a). L'estensione della copertura deve essere tecnicamente fattibile e non deve ritardare l'estensione della copertura geografica del sistema EGNOS nei territori degli Stati membri dell'UE geograficamente ubicati in Europa.
A livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati EFTA hanno i diritti di cui all'articolo 81, lettera d), dell'accordo.
Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 247/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati dell'Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a).
La partecipazione degli Stati EFTA ai comitati e ai gruppi di esperti dell'Unione che assistono la Commissione europea per gli aspetti specifici di sicurezza delle attività di cui alla lettera a) è disciplinata dal regolamento interno dei comitati e dei gruppi in questione.
Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.
Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo è sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.
Gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:
Gli Stati EFTA possono diventare partecipanti al PRS fatta salva la conclusione degli accordi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, lettere a) e b), della decisione n. 1104/2011/UE.
La partecipazione degli Stati EFTA ai diversi comitati e gruppi di esperti connessi al PRS è disciplinata dal regolamento interno dei comitati e dei gruppi in questione.
L'articolo 10 della decisione n. 1104/2011/UE non si applica agli Stati EFTA.
Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.
Per quanto riguarda l'Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.
Gli Stati EFTA-SEE partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al comitato «cielo unico europeo» che assiste la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell’attuazione delle attività dell’impresa comune SESAR.
A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell’Unione:
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo.
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati dell’Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell’attuazione delle attività di cui alla lettera a), cioè al Comitato GMES, al Consiglio di sicurezza e al forum degli utenti.
Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.
▼M259 —————
A decorrere dal 1o gennaio 2014, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e del protocollo 32 dell'accordo.
Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 249/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati dell'Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a).
Il presente paragrafo non si applica ►M305 ————— ◄ al Liechtenstein.
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2005, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente voce del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2005:
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2006, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2006:
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, in seguito denominato «l'Istituto», istituito dal seguente atto comunitario:
▼M269 —————
Gli Stati EFTA applicano all'Istituto e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono dei loro pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore dell'Istituto.
Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica al presente paragrafo.
Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell'attuazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell'Istituto riguardante gli Stati EFTA.
Le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività che possono derivare dal seguente atto comunitario:
l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 723/2009 fa riferimento alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e alla direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, che non sono integrate nell'accordo. Tali riferimenti sono pertanto rilevanti solo per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e lasciano impregiudicato il campo d'applicazione dell'accordo.
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati comunitari che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività di cui alla lettera a).
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dall'11 aprile 2017, alle attività dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per ►M341 gli esercizi finanziari 2017 e 2018 ◄ :
Linea di bilancio 02 04 77 03: «Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa».
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.
Le spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati EFTA per la loro partecipazione alle attività di cui alla lettera a), la cui attuazione inizia dopo l'11 aprile 2017, sono considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione alle stesse condizioni applicabili alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell'UE e ai sensi della pertinente convenzione o decisione di sovvenzione, a condizione che la decisione del Comitato misto SEE n. 208/2017 del 27 ottobre 2017 entri in vigore prima del termine dell'azione preparatoria.
L'Islanda e il Liechtenstein non partecipano all'azione preparatoria e non contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a).
Articolo 2
Servizi dell'informazione e sicurezza dei sistemi d'informazione
Per quanto riguarda le attività di cui al paragrafo 7, gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle linee di bilancio 09 03 04 e 09 01 04 03 (reti transeuropee nel settore delle telecomunicazioni) nonché alle successive linee di bilancio corrispondenti, in conformità con l’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo.
Il presente articolo si riferisce ai seguenti atti comunitari e agli altri da essi derivanti:
A decorrere dal 1o gennaio 2000 gli Stati EFTA partecipano alle azioni comunitarie relative alla linea di bilancio seguente, inserita nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2000:
A decorrere dal 1o gennaio 2006, gli Stati EFTA parteciperanno ad attività che potrebbero risultare dai seguenti atti, nella misura in cui esse siano legate a progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee di telecomunicazione:
Articolo 3
Ambiente
La cooperazione nel settore dell’ambiente è potenziata nel quadro delle azioni della Comunità europea, in particolare nei settori seguenti:
La cooperazione include tra l’altro riunioni regolari.
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all’Agenzia europea dell’ambiente, in seguito denominata l’«Agenzia», e alla rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale, istituite dal regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale ( 16 );
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, e al protocollo 32 dell’accordo;
In conseguenza della lettera b), gli Stati EFTA prendono parte a tutte le attività del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, pur senza diritto di voto, e sono coinvolti nell’attività del comitato scientifico dell’Agenzia stessa;
I termini «Stato/i membro/i» e altri termini che si riferiscono ai loro enti pubblici di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e i loro enti pubblici;
I dati ambientali forniti o generati dall’Agenzia possono essere pubblicati e sono accessibili al pubblico, purché alle informazioni di natura riservata sia applicato negli Stati EFTA lo stesso livello di protezione garantito nella Comunità;
L’Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni;
Gli Stati EFTA applicano all’Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee;
In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a) del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia;
Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 3, la parte VII dell’accordo (Disposizioni istituzionali) si applica al presente paragrafo;
Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 401/2009, a qualsiasi documento dell’Agenzia riguardante gli Stati EFTA. ◄
►M112 I seguenti atti comunitari, nonché gli atti comunitari derivati, sono oggetto del presente articolo:
atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2001: ◄
atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2002:
▼M195 —————
atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2005:
32013 D 1386: Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
32020 D 2126: Decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 58).
Ai fini del presente accordo, la decisione si intende adattata come segue:
nella tabella dell'allegato I è aggiunto quanto segue:
“Islanda |
3 109 329 |
Norvegia |
28 925 334 ”; |
nella tabella dell'allegato II è aggiunto quanto segue:
“Islanda |
2 876 150 |
2 802 993 |
2 729 836 |
2 656 679 |
2 583 522 |
2 510 365 |
2 437 208 |
2 364 050 |
2 290 893 |
2 217 736 |
Norvegia |
25 164 459 |
24 296 764 |
23 429 068 |
22 561 373 |
21 693 677 |
20 825 982 |
19 958 287 |
19 090 591 |
18 222 896 |
17 355 200 ” |
nella tabella dell'allegato III è aggiunto quanto segue:
“Islanda |
1 243 732 |
Norvegia |
5 785 067 ” |
Articolo 4
Istruzione, formazione, gioventù e sport
A decorrere dal 1o agosto 1998, gli Stati EFTA partecipano al seguente programma comunitario:
Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2000, al seguente ►M51 programma ◄ comunitario:
A decorrere dal 1o gennaio 2000 gli Stati EFTA partecipano alle azioni comunitarie relative alla seguente linea di bilancio iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2000:
A decorrere dal 1o gennaio 2001, gli Stati AELS (EFTA) partecipano al seguente programma:
Gli Stati EFTA partecipano a decorrere dal 1o gennaio 2001 alle azioni comunitarie previste alle seguenti linee di bilancio, iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi 2001, 2002 e 2003:
Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2003, all'azione seguente:
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2004, al seguente programma:
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2004, al seguente programma:
Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2004, alle azioni comunitarie relative alla seguente linea di bilancio, iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004:
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2005, ►M157 ►C2 ai seguenti programmi ◄ ◄ :
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, ai seguenti programmi:
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al seguente programma:
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al seguente programma:
Le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono risultare dai seguenti atti comunitari:
Le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro dei seguenti atti comunitari:
Articolo 5
Politica sociale
Le Parti contraenti cercano in particolare di potenziare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dai seguenti atti comunitari:
Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera b) dell’accordo.
Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo del programma, esclusi gli aspetti relativi alla distribuzione delle risorse finanziarie comunitarie tra gli Stati membri della Comunità.
Le Parti contraenti si impegnano in particolare a rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie eventualmente intraprese ai sensi dei seguenti atti comunitari:
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, di seguito: «l’Agenzia», istituita dal seguente atto comunitario:
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo.
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’UE, ad eccezione del diritto di voto.
Gli Stati EFTA, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 160/2009 del 4 dicembre 2009, informano l’Agenzia dei principali elementi che compongono le loro reti nazionali di informazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2062/94, come successivamente modificato.
In particolare, nel periodo indicato alla lettera d), gli Stati EFTA designano le istituzioni incaricate di provvedere al coordinamento e/o alla trasmissione delle informazioni, a livello nazionale, destinate all’Agenzia.
Gli Stati EFTA comunicano inoltre all’Agenzia il nome delle istituzioni stabilite nel territorio nazionale che possono cooperare con essa su alcuni temi di particolare interesse e quindi agire come centri tematici della rete.
Nei tre mesi successivi al ricevimento delle informazioni di cui alle lettere d), e) e f), il consiglio di amministrazione riesamina i principali elementi della rete per tenere conto della partecipazione degli Stati EFTA.
L’Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.
Gli Stati EFTA applicano all’Agenzia e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, come istituito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ( 20 ), i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore dell’Agenzia.
Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 3, dell’accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell’accordo si applica al presente paragrafo.
Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( 21 ) si applica anche, ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 2062/94, a qualsiasi documento dell’Agenzia riguardante gli Stati EFTA.
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2012, alle azioni finanziate a titolo delle seguenti linee del bilancio generale dell’Unione europea per gli ►M261 esercizi finanziari 2012 e 2013 ◄ :
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, alle azioni finanziate a titolo della seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per ►M306 gli esercizi finanziari 2014 ►M314 2015 ►M329 , 2016 ►M342 , 2017 e 2018 ◄ ◄ ◄ ◄ :
Articolo 6
Protezione dei consumatori
Le Parti contraenti cercano di potenziare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dai seguenti atti comunitari, in particolare per garantire l’influenza e la partecipazione dei consumatori:
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2000, alle attività comunitarie che possono nascere dal seguente atto nonché dagli atti da esso derivanti:
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2004, alle attività comunitarie che possono nascere dal seguente atto nonché dagli atti da esso derivanti:
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, al seguente programma:
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al seguente programma:
Articolo 7
Impresa, imprenditorialità e piccole e medie imprese
La cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese è promossa in particolare nel quadro delle azioni comunitarie al fine di:
Le Parti contraenti cercano in particolare di consolidare la cooperazione nell'ambito delle attività comunitarie che possono scaturire dai seguenti atti comunitari:
Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2004, alle azioni comunitarie relative alle linee di bilancio seguenti, iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea per gli esercizi finanziari ►M264 anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ◄ :
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2006, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente voce del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario ►M264 anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ◄ :
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2008, alle azioni comunitarie inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario ►M264 anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ◄ :
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2014, alle azioni dell'Unione inerenti alle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2014:
Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1o gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. 250/2014 del 13 novembre 2014 entri in vigore prima del termine dell'azione.
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2015, alle azioni dell'Unione inerenti alle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2015:
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2016, alle azioni dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per ►M321 gli esercizi finanziari 2016 ►M347 , 2017 e 2018 ◄ ◄ :
A decorrere dal 1o gennaio 2016, gli Stati EFTA partecipano alle azioni dell’Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell’Unione europea per ►M330 gli esercizi finanziari 2016 e 2017 ◄ :
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2017, alle azioni dell’Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell’Unione europea per ►M347 gli esercizi finanziari 2017 e 2018 ◄ :
Articolo 8
Turismo
Le parti contraenti si adoperano in particolare per consolidare la cooperazione nell'ambito delle attività comunitarie che possono derivare dal seguente atto comunitario:
Articolo 9
Settore audiovisivo
In particolare le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare ►M20 dai seguenti atti comunitari ◄ :
Articolo 10
Protezione civile
Le parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nell’intento di migliorare l’assistenza reciproca nell’ambito dello Spazio economico europeo in caso di disastro naturale o tecnologico nell’ambito delle attività comunitarie che possono risultare dal seguente atto comunitario:
Le parti contraenti si adoperano in particolare per rafforzare la cooperazione nell’ambito delle attività comunitarie che possono risultare dal seguente atto comunitario:
►M116 Il presente articolo concerne i seguenti atti comunitari e tutti gli atti ad essi connessi:
Atti comunitari che entrano in vigore il o prima del 1o gennaio 2000: ◄
►M206 Atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2008:
Atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2007:
Atti comunitari che entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2014:
Le parti contraenti collaborano nei settori contemplati dall’atto seguente:
per conseguire gli obiettivi di cui alla direttiva 2008/114/CE, le parti contraenti utilizzano le forme di cooperazione appropriate di cui all’articolo 80 dell’accordo SEE;
a norma dell’articolo 79, paragrafo 3, dell’accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell’accordo, tranne le sezioni 1 e 2 del capo 3, si applica al presente paragrafo.
Articolo 11
Agevolazione degli scambi
Il presente articolo si riferisce ai seguenti atti comunitari e agli atti da essi derivanti:
Articolo 12
Trasporti e mobilità
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2004, al seguente programma:
Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2007, al seguente programma:
Gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell'Unione:
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al comitato istituito dall'articolo 52 del regolamento.
Articolo 13
Cultura
Il presente articolo concerne i seguenti atti comunitari e gli atti a questi connessi:
A decorrere dal 1o gennaio 1999 gli Stati EFTA partecipano alle azioni comunitarie di cui alla seguente linea di bilancio, iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999:
Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2004, alle azioni comunitarie relative alle linee di bilancio seguenti, iscritte nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004:
Le Parti contraenti si adoperano per rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che possono derivare dal seguente atto comunitario:
Articolo 14
Programmi relativi all’energia e attività nel campo dell’energia connesse all’ambiente:
Gli Stati EFTA partecipano, a partire dal 1o gennaio 2003, al programma comunitario di cui al paragrafo 5, lettera g), e alle relative azioni, ad eccezione della sua componente specifica «COOPENER» e delle relative azioni.
Le parti contraenti si impegnano a rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie derivanti dai seguenti atti comunitari:
393D 0500: decisione 93/500/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente la promozione delle energie rinnovabili nella Comunità (programma Altener) (GU n. L 235 del 18.9.1993, pag. 41);
396D 0737: decisione 96/737/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1996, concernente un programma pluriennale per la promozione dell’efficienza energetica nella Comunità (programma Save II) (GU n. L 335 del 24.12.1996, pag. 50).
399 D 0022: decisione 1999/22/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che adotta un programma pluriennale di studio, di analisi, di previsione e di altre attività collegate nel settore dell'energia (1998-2002) (programma ETAP) (GU L 7 del 13.1.1999, pag. 20).
32000 D 0646: decisione n. 646/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener) (1998-2002) (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 1).
32000 D 0647: decisione n. 647/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica («SAVE») (1998-2002) (GU L 79 del 30.3.2000, pag. 6).
32003 D 1230: decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29), ►M146 come modificata da:
Articolo 15
Occupazione
Le parti contraenti cercano in particolare di rafforzare la cooperazione nel quadro delle attività comunitarie che potranno nascere ►M119 dagli atti seguenti ◄ :
►M324 Gli Stati EFTA partecipano alla cooperazione di cui ai seguenti atti dell'UE:
Articolo 16
Sanità pubblica
La cooperazione nel settore della sanità pubblica è rafforzata mediante la partecipazione degli Stati EFTA alle attività comunitarie connesse alle seguenti disposizioni comunitarie:
▼M120 —————
▼M120 —————
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, di seguito «il Centro», istituito dal seguente atto comunitario:
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.
Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al foro consultivo e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE.
Gli Stati EFTA applicano all'Agenzia e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e le regole applicabili adottate ai sensi del protocollo.
In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore dell'Agenzia.
Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica al presente paragrafo.
Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, si applica anche, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, a qualsiasi documento del Centro riguardante gli Stati EFTA.
Articolo 17
Trasmissione telematica di dati.
A decorrere dal 1o gennaio 2010, gli Stati EFTA partecipano ai progetti e alle attività dei programmi dell’Unione di cui al paragrafo 6, lettera c), nella misura in cui tali progetti e attività sostengono altre forme di cooperazione tra le parti contraenti.
A decorrere dal 1o gennaio 2016, gli Stati EFTA partecipano ai progetti e alle attività del programma dell’Unione di cui al paragrafo 6, lettera d).
►M88 Gli atti comunitari seguenti sono oggetto del presente articolo: ◄
riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1o gennaio 1997:
riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1o gennaio 2006:
▼M302 —————
riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1o gennaio 2010:
riguardo alla partecipazione a decorrere dal 1o gennaio 2016:
Articolo 18
Scambi fra amministrazioni di funzionari nazionali
L'oggetto del presente articolo sono i seguenti atti comunitari, nonché gli atti da essi derivanti:
Articolo 19
Riduzione delle disparità economiche e sociali
Appendice 1 al protocollo 31
HELIOS II — PROGRAMMA DI LAVORO
1995
1. ORGANI CONSULTIVI ( 22 )
Piena partecipazione, alle stesse condizioni degli Stati membri della CE, eccezion fatta per le procedure di voto (eventuali) e per le questioni trattate nella sezione «aspetti di bilancio» del presente programma di lavoro.
1.1. COMITATO CONSULTIVO — tre riunioni
1.2. FORUM EUROPEO DEI DISABILI — tre riunioni
1.3. GRUPPO DI CONTATTO — tre riunioni
2. GRUPPI DI LAVORO ( 23 )
Piena partecipazione, alle stesse condizioni degli Stati membri della CE, eccezion fatta per le procedure di voto (eventuali) e per le questioni trattate nella sezione «aspetti di bilancio» del presente programma di lavoro.
2.1. GRUPPO DI COORDINAMENTO TECNICO HANDYNET — tre riunioni
2.2. GRUPPO DI STUDIO HANDYNET SUL THESAURUS — tre riunioni
2.3. GRUPPO DI LAVORO HELIOS SULL'ISTRUZIONE INTEGRATA — tre riunioni
2.4. GRUPPO DI LAVORO HELIOS SULL'OCCUPAZIONE — tre riunioni
2.5. GRUPPI DI LAVORO HELIOS SULLA VITA AUTONOMA
3. ATTIVITÀ DI SCAMBIO ( 24 )
3.1. La Commissione fornisce a ciascuno Stato AELS (EFTA) informazioni sulle questioni prioritarie, le relative attività e i risultati.
3.2. Gli Stati AELS (EFTA) sono invitati a designare partecipanti ai seminari/conferenze organizzati affinché i rappresentanti delle «Attività» possano elaborare un bilancio del loro lavoro eseguito durante l'anno.
3.3. Pianificazione e preparazione della partecipazione degli Stati AELS (EFTA) alle «Attività» in programma dal 1o gennaio 1996, comprendente:
scelta di «Attività» da parte dei governi degli Stati AELS (EFTA) entro il 30 settembre 1995 — quattro settori: riabilitazione funzionale, integrazione educativa, integrazione economica, integrazione sociale/vita autonoma. (Numero di «Attività» da stabilirsi);
riunione iniziale (simposio) per le «Attività» in ciascun settore e decisione sulla partecipazione a questioni specifiche.
4. HANDYNET ()
Piena partecipazione alle stesse condizioni degli Stati membri della CE, con l'obiettivo di inserire nella banca dati tutti le informazioni di interesse degli Stati AELS (EFTA) entro il 1o gennaio 1996:
5. COOPERAZIONE CON LE ONG ()
5.1. La Commissione fornisce a ciascuno Stato AELS (EFTA) informazioni sui temi e sul calendario delle manifestazioni organizzate dalle ONG e sovvenzionate (fino al 50 % e con un massimale) dal programma HELIOS II (EUROPROGRAMMI proposti da ciascuna delle 12 ONG europee appartenenti al Forum).
5.2. Rappresentanti degli Stati AELS (EFTA), delle ONG, ecc. sono invitati a presenziare alle manifestazioni aperte alla partecipazione di altre organizzazioni.
5.3. Le ONG europee esaminano le richieste di inclusione negli EUROPROGRAMMI 1996 di manifestazioni organizzate dagli e negli Stati AELS (EFTA) e sottopongono un parere alla Commissione che prende la decisione definitiva. (Le manifestazioni organizzate nell'ambito degli EUROPROGRAMMI sono sovvenzionate fino al 50 %, con un massimale).
6. SENSIBILIZZAZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA
6.1. La Commissione distribuisce la HELIOS REVIEW, HELIOS FLASH e altra documentazione alle organizzazioni e alle persone negli Stati EFTA che ne fanno richiesta.
6.2. Giornata annuale dei disabili (3 dicembre) — persone e organizzazioni degli Stati AELS (EFTA) saranno invitati a partecipare a manifestazioni a livello europeo.
6.3. Competizioni e premi HELIOS — partecipazione alla conferenza annuale.
6.4. Stand informativi (conferenze, fiere, ecc.)
Sarà esaminata l'eventualità di includere località e strutture di Stati AELS (EFTA) nel programma annuale.
6.5. Giornata nazionale di informazione su HELIOS.
1996
1. & 2. ORGANISMI CONSULTIVI, GRUPPI DI LAVORO
Partecipazione come per il 1995, ma la Commissione si fa carico delle spese dei partecipanti secondo i criteri seguenti:
Qualora un partecipante sia accompagnato da un'altra persona in quanto disabile, le spese dell'accompagnatore saranno rimborsate secondo gli stessi criteri.
3. ATTIVITÀ DI SCAMBIO
Piena partecipazione alle spese condizioni degli Stati membri della CE, inclusa la partecipazione di rappresentanti delle «Attività» designate alle:
4. HANDYNET
Vedi 1995.
5. COOPERAZIONE CON LE ONG
Piena partecipazione alle stesse condizioni degli Stati membri della CE ivi comprese:
Le ONG nazionali e i Consigli nazionali dei disabili che sono membri del Forum:
ONG europee — Gli EUROPROGRAMMI includeranno manifestazioni organizzate dagli e negli Stati AELS (EFTA).
6. SENSIBILIZZAZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA
6.1. Come per il 1995.
6.2. Gare e premi HELIOS:
HELIOS II — PROGRAMMA DI LAVORO
ASPETTI DI BILANCIO
1995
Nessun contributo diretto al bilancio della CE.
Gli Stati AELS (EFTA) pagano:
Proposte di aumento di organico:
Nota:
Nella prima metà del 1995 gli esperti di bilancio della CE e degli Stati AELS (EFTA) si riuniranno per iniziare a preparare il bilancio 1996, secondo la procedura di cui al protocollo 32 dell'accordo. Gli incontri condurranno alle decisioni finali sul contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) al bilancio generale della CE e comprenderanno anche gli aspetti relativi all'aumento di organico.
1996
Contributo integrale al bilancio della CE [ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo].
Appendice 2 del protocollo 31
1. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano al programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per gli uomini e le donne (1o gennaio 1996 — 31 dicembre 2000).
2. Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono finanziariamente al programma conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo
3. Gli Stati AELS (EFTA) partecipano a pieno titolo ai comitati comunitari che assistono la Commissione nella gestione, nello sviluppo e nell'attuazione del programma d'azione di cui al punto 1.
Appendice 3 del protocollo 31
Trasmissione telematica di dati tra amministrazioni (IDA) Programma di lavoro
Gli Stati AELS (EFTA) partecipano unicamente ai seguenti progetti e attività connessi all’articolo 2 della decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all’interno della Comunità (IDA):
I. PROGETTI DI INTERESSE COMUNE
Gli Stati EFTA partecipano ai seguenti progetti d'interesse comune nell'ambito delle reti transeuropee per la trasmissione di dati fra amministrazioni, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata.
A. IN GENERALE
B. RETI SPECIFICHE A SUPPORTO DELL'UEM E DELLE ATTIVITÀ E POLITICHE COMUNITARIE
C. RETI INTERISTITUZIONALI
D. GLOBALIZZAZIONE DELLE RETI IDA
II. AZIONI E MISURE ORIZZONTALI
Gli Stati EFTA partecipano alle seguenti misure e azioni orizzontali per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA), di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:
Appendice 4del protocollo 31
STRUMENTO FINANZIARIO SEE
Modalità di applicazione
1. Definizioni
Ai fini della presente appendice:
per Stato beneficiario si intende uno Stato che riceve finanziamenti da parte degli Stati SEE EFTA conformemente alla decisione n. 47/2000 del Comitato misto SEE del 22 maggio 2000. Lo Stato beneficiario è rappresentato da un'autorità che sarà nominata con il compito di gestire il finanziamento SEE EFTA nel paese e di stipulare con il Comitato i contratti relativi ai progetti. La responsabilità finanziaria nei confronti degli Stati SEE EFTA appartiene allo Stato beneficiario.
Per promotore del progetto si intende l'organismo che elabora il progetto. Le sovvenzioni sono erogate al promotore del progetto tramite lo Stato beneficiario.
Il Comitato è l'organismo istituito dagli Stati EFTA con il compito di svolgere le funzioni illustrate al punto 7.
Per agente di controllo si intende un organismo indipendente che, in base ad un accordo concluso con lo Stato beneficiario, controlla l'avanzamento del progetto e riferisce allo Stato beneficiario e al Comitato. L'agente di controllo è nominato dallo Stato beneficiario sulla base di una proposta o di una valutazione e approvazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) e con il consenso del Comitato.
2. Stati beneficiari
La seguente tabella riporta i nomi degli Stati beneficiari e le rispettive quote di finanziamento:
(in EUR) |
|||
Paese |
1999 |
2000-2003 |
Totale |
Spagna |
10 859 680 |
59 321 600 |
70181280 |
Portogallo |
5 023 200 |
16 265 600 |
21288800 |
Grecia |
5 812 560 |
16 265 600 |
22078160 |
Irlanda |
1 698 320 |
3 827 200 |
5525520 |
Regno Unito (Irlanda del Nord) |
526 240 |
0 |
526240 |
Totale |
23 920 000 |
95 680 000 |
119600000 |
3. Forma dell'assistenza
L'assistenza verrà fornita interamente in forma di aiuti non rimborsabili. Uno Stato beneficiario può tuttavia sottoporre al Comitato proposte per l'utilizzazione di parti della propria quota a favore della riduzione degli oneri degli interessi su progetti finanziati prevalentemente mediante prestiti. Qualunque sostegno di questo tipo verrà fornito egualmente in forma di aiuto non rimborsabile.
Il contributo SEE EFTA non eccede il 50 % del costo del progetto, tranne per i progetti la cui parte rimanente è finanziata con stanziamenti del bilancio nazionale centrale, regionale o locale, per i quali il contributo non eccede l'8,5 % del costo complessivo. In ogni caso non è possibile superare i massimali comunitari per i cofinanziamenti.
La responsabilità degli Stati SEE EFTA nei confronti dei progetti è limitata al conferimento di fondi conformemente al piano concordato, a condizione che dalle relazioni di controllo risulti che l'attuazione del progetto è conforme alla proposta.
4. Attività ammissibili
I finanziamenti sono attribuiti a progetti nei settori dell'ambiente, compreso il rinnovamento urbano, la riduzione dell'inquinamento urbano e la tutela del patrimonio culturale europeo, dei trasporti, compresa l'infrastruttura, e dell'istruzione e formazione, compresa la ricerca accademica. Le parti contraenti concordano di destinare in linea di massima almeno i 2/3 dell'importo complessivo a progetti nel settore dell'ambiente, come da definizione sopra fornita.
5. Progetti
Il complessivo importo di 119,6 milioni di EUR è reso disponibile per l'impegno in ragione del 20 % all'anno, cumulativamente a partire dal 1999. I progetti di maggiore entità possono essere presentati per il finanziamento suddivisi in diverse parti e il Comitato considererà i meriti specifici di ciascuna proposta del progetto.
6. Requisiti di controllo
Per ciascun progetto, accanto al piano e al calendario del progetto, al bilancio e al calendario dei pagamenti, viene elaborato anche un piano di controllo. Tale piano individua i punti fondamentali del progetto. L'agente di controllo riferisce allo Stato beneficiario e al Comitato nelle fasi importanti del progetto, conformemente al piano stabilito, generalmente almeno una volta all'anno, fornendo, tra l'altro, informazioni riguardo ai seguenti elementi:
Se la relazione non corrisponde al piano concordato, il Comitato può chiedere che lo Stato beneficiario fornisca ulteriori informazioni. Le semplici richieste di chiarimenti e di informazioni non presenti nella relazione possono essere rivolte all'agente di controllo, informandone debitamente lo Stato beneficiario. Il Comitato può decidere di non autorizzare ulteriori pagamenti finché la relazione non corrisponda all'accordo. Gli Stati SEE EFTA possono procedere ad una verifica contabile dei progetti, come specificato al punto 10, paragrafo 13.
7. Impostazione organizzativa
Gli Stati EFTA istituiscono un Comitato che ha il compito di
La BEI ha il compito di
Gli Stati beneficiare hanno il compito di
La Commissione ha il compito di
L'agente di controllo ha il compito di
8. Regime linguistico
Possono essere utilizzate le lingue ufficiali dell'accordo SEE. Tutti i documenti presentati al Comitato devono essere forniti dallo Stato beneficiario o dal promotore del progetto nella traduzione inglese.
9. Disposizioni finanziarie
Gli Stati SEE EFTA devono prevedere, oltre all'importo proveniente dal fondo di 119,6 milioni di EUR concordato, un ulteriore contributo per la valutazione e il controllo pari allo 0,5 % di ciascun versamento a favore dello Stato beneficiraio. Tutte le parti devono provvedere alle proprie spese amministrative.
La BEI, che funge da consulente per i promotori dei progetti o gli Stati beneficiari, addebita ai suoi committenti il costo dei propri servizi.
Gli Stati EFTA hanno il compito di attuare un'adeguata gestione finanziaria. I pagamenti agli Stati beneficiari vengono eseguiti in base ad ordini del Comitato, il quale ne assicura la puntuale esecuzione. Gli interessi che maturano sui fondi prima che questi vengano erogati ai beneficiari appartengono ai finanziatori.
10. Breve descrizione della procedura
1. Il promotore del progetto sottopone allo Stato beneficiario le grandi linee del progetto.
2. Lo Stato beneficiario propone i punti essenziali del progetto alla Commissione e al Comitato nel corso di una consultazione preliminare al fine di convalidare l'idea.
Il comitato può dispensare dal requisito della consultazione preliminare, a seguito di una richiesta motivata dello Stato beneficiario e sulla base di criteri obiettivi.
3. ►M131 Se l'esito della consultazione preliminare è positivo, o qualora sia stato deciso di dispensare da tale consultazione, il promotore del progetto chiede alla BEI una valutazione del progetto stesso. ◄ La valutazione concerne gli aspetti tecnici, economici, finanziari e gestionali della proposta.
4. Il promotore del progetto sottopone allo Stato beneficirio il piano del progetto, che comprende il bilancio, il calendario, il piano di erogazione, il piano di controllo e il rapporto di valutazione della BEI.
5. Lo Stato beneficiario sottopone alla Commissione il progetto corredato dei documenti di cui al punto 4 affinché ne sia autorizzata l'ammissibilità.
6. Contemporaneamente, lo Stato beneficiario sottopone il progetto corredato dei documenti di cui al punto 4 al Comitato per l'approvazione.
7. Il Comitato può chiedere ulteriori informazioni o proporre una revisione del piano del progetto, in particolare per gli aspetti concernenti il piano di controllo e di erogazione. Il Comitato approva il progetto (riveduto) o esprime un rifiuto motivato. In caso di approvazione, lo Stato beneficiario riceve una lettera di impegno in cui sono specificate le condizioni.
8. Tra l'agente di controllo e lo Stato beneficiario viene stipulato un contratto basato sul piano di controllo.
9. Tra il promotore del progetto e lo Stato beneficiario viene stipulato un contratto, mentre tra lo Stato beneficiario e il Comitato viene firmato un accordo di sovvenzione.
10. La prima quota, pari al 10 % è erogata allo Stato beneficiario dopo la firma da parte del promotore del progetto del contratto con l'appaltatore. Le quote successive saranno versate secondo il piano di erogazione in proporzione all'effettiva attuazione del progetto e subordinatamente ad una relazione di controllo soddisfacente e all'approvazione del Comitato.
11. Il promotre del progetto si occupa dell'attuazione del progetto e l'agente di controllo riferisce allo Stato beneficiario e al Comitato.
12. Se i pagamenti non possono essere eseguiti conformemente al piano, sono previste consultazioni tra lo Stato beneficiario e il Comitato.
13. Se il Comitato o l'organo contabile dell'EFTA desiderano ottenre informazioni che esulano da quelle contemplate nel piano di controllo, possono effettuare la propria revisione contabile sul progetto o affidarne il compito ad un revisore contabile esterno, sostenendone i costi. Lo Stato beneficiario può affiancare il revisore contabile. Il promotore del progetto e qualunque altro organismo gestisca il progetto per suo conto devono concedere al revisore contabile lo stesso accesso alle informazioni che concederebbero, come opportuno, alle proprie autorità nazionali o ai propri revisori contabili.
14. Se il piano di controllo lo richiede, l'agente di controllo fornisce una relazione finale o una relazione valutativa.
11. Osservazioni finali
Tranne nei casi in cui le mutate circostanze richiedano altrimenti, il nuovo strumento finanziario sarà gestito secondo gli stessi criteri seguiti per la gestione del vecchio meccanismo finanziario. Ove necessario è possibile l'elaborazione di ulteriore documentazione.
PROTOCOLLO 32
sulle modalità finanziarie per l’attuazione dell’articolo 82
Articolo 1
Procedura di determinazione della partecipazione finanziaria degli Stati EFTA per ciascun esercizio finanziario (n)
Entro il 15 maggio di ciascun esercizio (n–1), la Commissione europea comunica al comitato permanente degli Stati EFTA la sua posizione in merito alle richieste di partecipare degli Stati EFTA ad attività dell'esercizio finanziario (n), unitamente alle seguenti informazioni:
gli importi indicativi iscritti «per informazione», come stanziamenti di impegno e di pagamento, nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea per le attività a cui gli Stati EFTA partecipano o desiderano partecipare e calcolati conformemente all'articolo 82 dell'accordo;
gli importi stimati corrispondenti ai contributi degli Stati EFTA, iscritti «per informazione» nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio.
La posizione della Commissione europea non preclude la possibilità di proseguire le discussioni sulle attività per le quali non ha autorizzato la partecipazione degli Stati EFTA.
Qualora tale informazione non sia fornita entro il 1o giugno dell'esercizio finanziario (n), si applicano in via provvisoria le percentuali della ripartizione applicata durante l'esercizio (n–1). Si procede a tale adeguamento secondo la procedura di cui all'articolo 4.
Articolo 2
Messa a disposizione dei contributi degli Stati EFTA
Se il bilancio generale dell'Unione europea non è adottato entro il 10 luglio dell'esercizio finanziario (n), o entro la data concordata a norma dell'articolo 1, paragrafo 8, a motivo di circostanze eccezionali, il pagamento viene richiesto sulla base dell'importo indicativo figurante nel progetto preliminare di bilancio. Si procede a tale adeguamento secondo la procedura di cui all'articolo 4.
Articolo 3
Condizioni di attuazione
Articolo 4
Regolarizzazione del contributo EFTA alla luce dell'attuazione
Dopo la chiusura dei conti relativi a ciascun esercizio finanziario, nell'ambito dell'elaborazione dei conti annuali per l'esercizio (n+1) la Commissione europea calcola il risultato dell'esecuzione del bilancio degli Stati EFTA prendendo in considerazione:
l'importo dei contributi versati dagli Stati EFTA a norma dell'articolo 2;
l'importo della quota degli Stati EFTA nelle cifre globali dell'esecuzione degli stanziamenti corrispondenti alle linee di bilancio per le quali è stata approvata la partecipazione degli Stati EFTA; e
qualsiasi esborso a fronte di spese attinenti alla Comunità che gli Stati EFTA sostengono individualmente o i pagamenti effettuati dagli Stati EFTA in natura (ad esempio supporto amministrativo).
Articolo 5
Informazione
Articolo 6
Controllo
Articolo 7
Dati PIL da prendere in considerazione per il calcolo del fattore di proporzionalità
I dati PIL ai prezzi di mercato di cui all'articolo 82 dell'accordo sono quelli pubblicati quale risultato dell'attuazione dell'articolo 76 dell'accordo.
PROTOCOLLO 33
sulle procedure di arbitrato
1. Qualora una controversia sia sottoposta ad arbitrato, il tribunale arbitrale è composto di tre arbitri, salvo qualora sia altrimenti deciso dalle parti alla controversia.
2. Ciascuna delle parti alla controversia provvede entro trenta giorni a designare un arbitro.
3. Gli arbitri designati nominano, di comune accordo, un altro arbitro avente la cittadinanza di una Parte contraente diversa da quelle dei due arbitri in questione. Qualora questi non abbiano potuto accordarsi entro due mesi dalla loro designazione, il terzo arbitro è da essi scelto in un elenco di sette nominativi compilato dal Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE elabora e aggiorna tale elenco in conformità del proprio regolamento interno.
4. Salvo qualora sia altrimenti deciso dalle Parti contraenti, il tribunale arbitrale stabilisce il proprio regolamento interno. Esso prende le sue decisioni alla maggioranza.
PROTOCOLLO 34
sulla facoltà per le corti e i tribunali degli Stati AELS (EFTA) di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull’interpretazione delle norme SEE corrispondenti a norme comunitarie
Articolo 1
Qualora, in una causa pendente dinanzi a una corte o tribunale di uno Stato AELS (EFTA), sia sollevata una questione di interpretazione di disposizioni dell’accordo identiche, nella sostanza, a disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, quali modificati o completati, o degli atti adottati in virtù dei medesimi, detta corte o tribunale può, ove lo ritenga necessario, chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione.
Articolo 2
Gli Stati AELS (EFTA) che intendano avvalersi del presente protocollo notificano al depositario e alla Corte di giustizia delle Comunità europee in quale misura e secondo quali modalità il presente protocollo si applica alle loro corti e tribunali.
Articolo 3
Il depositario informa le Parti contraenti delle notifiche di cui all’articolo 2 pervenute.
PROTOCOLLO 35
sull’attuazione delle norme SEE
Considerando che il presente accordo è inteso a realizzare uno Spazio economico europeo omogeneo, fondato su norme comuni, senza che le Parti contraenti siano tenute a trasferire poteri legislativi a qualsiasi istituzione dello Spazio economico europeo;
e considerando che tale obiettivo dovrà essere pertanto conseguito mediante procedure nazionali,
Articolo unico
Per i casi di eventuale conflitto tra norme SEE attuate ed altre disposizioni legislative, gli Stati AELS (EFTA) si impegnano ad introdurre, se del caso, una disposizione ai sensi della quale in tali casi prevalgono le norme SEE.
PROTOCOLLO 36
sullo statuto del Comitato parlamentare misto SEE
Articolo 1
Il Comitato parlamentare misto SEE istituito dall’articolo 95 dell’accordo è costituito e funziona in conformità delle disposizioni dell’accordo e del presente statuto.
Articolo 2
Il Comitato parlamentare misto SEE consta di ventiquattro membri.
Un numero pari di membri del Comitato parlamentare misto SEE è nominato rispettivamente dal Parlamento europeo e dai Parlamenti degli Stati AELS (EFTA).
Articolo 3
Il Comitato parlamentare misto SEE elegge, scegliendoli tra i suoi membri, il Presidente ed il Vicepresidente. La carica di Presidente del Comitato è ricoperta alternativamente, per un anno, da un membro nominato dal Parlamento europeo e da un membro nominato da uno dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA).
Il Comitato nomina l’Ufficio di Presidenza.
Articolo 4
Il Comitato parlamentare misto SEE tiene una sessione generale due volte all’anno, alternativamente nella Comunità e in uno degli Stati AELS (EFTA). Il Comitato decìde in ciascuna sessione dove si svolge la sessione generale successiva. Possono essere tenute sessioni straordinarie ogniqualvolta il Comitato o l’Ufficio di Presidenza decidono in tal senso conformemente al regolamento interno del Comitato.
Articolo 5
Il Comitato parlamentare misto SEE stabilisce il proprio regolamento interno con una maggioranza dei due terzi dei membri.
Articolo 6
I costi della partecipazione al Comitato parlamentare misto SEE sono sostenuti dai Parlamenti che hanno nominato i membri.
PROTOCOLLO 37
contenente l’elenco di cui all’articolo 101
1. Comitato scientifico dell’alimentazione umana (Decisione 74/234/CEE della Commissione).
2. Comitato farmaceutico (Decisione 75/320/CEE del Consiglio).
3. Comitato scientifico veterinario (Decisione 81/651/CEE della Commissione).
▼M309 —————
5. ►M242 Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] ◄
▼M262 —————
7. Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (Regolamento n. 17/62 del Consiglio).
8. Comitato consultivo in materia di concentrazioni (Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio).
▼M202 —————
10. Comitato per le specialità medicinali (seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio).
11. Comitato per i medicinali veterinari (direttiva 81/851/CEE del Consiglio).
▼M249 —————
13. ►M323 ————— ◄ (direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).
14. «Comitato per i medicinali orfani» [regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio].
15. Comitato permanente sui biocidi (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).
16. Il gruppo «Politica dello spettro radio» (decisione 2002/622/CE della Commissione).
▼M303 —————
18. Gruppo di esperti in materia di commercio elettronico (decisione 2005/752/CE della Commissione).
19. Gruppo di alto livello i2010 (decisione 2006/215/CE della Commissione).
20. Gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (decisione 2007/172/CE della Commissione).
▼M262 —————
22. il comitato europeo dei valori mobiliari (decisione 2001/528/CE della Commissione).
▼M262 —————
25. il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (decisione 2004/9/CE della Commissione).
26. il comitato bancario europeo (decisione 2004/10/CE della Commissione).
27. Gruppo di coordinamento per il mutuo riconoscimento e le procedure decentrate (medicinali per uso umano) (Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).
28. Gruppo di coordinamento per il mutuo riconoscimento e le procedure decentrate (medicinali veterinari) (Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).
29. Comitato del codice doganale [regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio].
▼M250 —————
32. Consiglio per la sicurezza dei sistemi GNSS europei (decisione 2009/334/CE della Commissione).
33. Comitato di esperti sul distacco dei lavoratori (Decisione 2009/17/CE della Commissione).
34. ►M326 Gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali (Decisione (UE) 2016/566 della Commissione). ◄
35. Comitato di contatto sui servizi di media audiovisivi (Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio).
36. Consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei [Regolamento (UE) n. 912/2010].
37. Consiglio di amministrazione [Regolamento (UE) n. 912/2010].
38. Forum europeo multilaterale delle parti interessate sulla fatturazione elettronica (decisione 2010/C 326/07 della Commissione).
39. Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (Decisione C(2014)462 della Commissione, del 3 febbraio 2014, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi).
40. Comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) (Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio).
PROTOCOLLO 38
sul meccanismo finanziario
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Gli Stati AELS (EFTA) concludono con la Banca europea per gli investimenti e la Commissione delle Comunità europee gli accordi che le parti considerano appropriati per assicurare il buon funzionamento del meccanismo finanziario. In tale contesto viene stabilita la ripartizione delle spese di gestione del meccanismo stesso.
Articolo 6
La Banca europea per gli investimenti ha il diritto di partecipare come osservatore alle riunioni del Comitato misto SEE quando siano trattate questioni attinenti al meccanismo finanziario che riguardano la Banca stessa.
Articolo 7
Il Comitato misto SEE ha facoltà di adottare, qualora lo ritenga opportuno, ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario.
Appendice del protocollo 38
Elenco delle regioni spagnole che possono beneficiare dell’assistenza finanziaria
PROTOCOLLO 38 bis
sul meccanismo finanziario del SEE
Articolo 1
Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo mediante il finanziamento di sovvenzioni a favore di progetti di investimento e sviluppo nei settori prioritari elencati all'articolo 3.
Articolo 2
L'importo totale del contributo finanziario previsto all'articolo 1 è di 600 milioni di euro e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 120 milioni di euro nel periodo compreso tra il 1o maggio 2004 e il 30 aprile 2009.
Articolo 3
Le sovvenzioni sono erogate per progetti nei seguenti settori prioritari:
Tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente umano, mediante, tra l'altro, la riduzione dell'inquinamento e la promozione dell'energia rinnovabile,
Promozione dello sviluppo sostenibile mediante un migliore utilizzo e una migliore gestione delle risorse,
Conservazione del patrimonio culturale europeo, inclusi i trasporti pubblici e il riassetto urbano,
Sviluppo delle risorse umane mediante, tra l'altro, la promozione dell'istruzione e della formazione, il rafforzamento delle capacità amministrativa e di funzione pubblica dei governi locali o delle loro istituzioni e, di conseguenza, dei processi democratici che ne sono alla base,
Sanità e assistenza ai minori.
Articolo 4
Articolo 5
I fondi sono messi a disposizione degli stati beneficiari (Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia e Slovacchia) secondo la seguente ripartizione:
Stato beneficiario |
Percentuale del contributo totale |
Repubblica ceca |
8,09 % |
Estonia |
1,68 % |
Grecia |
5,71 % |
Spagna |
7,64 % |
Cipro |
0,21 % |
Lettonia |
3,29 % |
Lituania |
4,50 % |
Ungheria |
10,13 % |
Malta |
0,32 % |
Polonia |
46,80 % |
Portogallo |
5,22 % |
Slovenia |
1,02 % |
Slovacchia |
5,39 % |
Articolo 6
Al fine di riassegnare eventuali fondi non impegnati a progetti ad alta priorità di qualunque Stato beneficiario, è effettuato un riesame nel novembre 2006 e un altro nel novembre 2008.
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Al termine del periodo di cinque anni e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo, le Parti contraenti riesaminano alla luce dell'articolo 115 la necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti all'interno dello spazio economico europeo.
Articolo 10
Se il uno qualsiasi degli Stati beneficiari elencati all'articolo 5 non diventa Parte contraente dell'accordo 1o maggio 2004 o se intervengono cambiamenti a livello di composizione del gruppo di Stati AELS (EFTA) facenti parte dello spazio economico europeo, il presente protocollo viene opportunamente adeguato.
ADDENDUM AL PROTOCOLLO 38bis
sul meccanismo finanziario del SEE per la Repubblica di Bulgaria e la Romania
Articolo 1
Articolo 2
Gli importi supplementari dei contributi finanziari per la Repubblica di Bulgaria e la Romania ammontano rispettivamente a 21,5 e a 50,5 milioni di EUR per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2007 e il 30 aprile 2009 compresi; tali importi vengono messi a disposizione dalla data di entrata in vigore dell’accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo, o di un accordo sull’applicazione provvisoria dell’accordo, e impegnati in un’unica quota nel 2007.
PROTOCOLLO 38 TER
SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE (2009-2014)
Articolo 1
L’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia (in prosieguo: gli «Stati AELS (EFTA)») contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali nello spazio economico europeo e al rafforzamento delle proprie relazioni con gli Stati beneficiari attraverso contributi finanziari ai settori prioritari elencati all’articolo 3.
Articolo 2
L’importo totale del contributo finanziario previsto all’articolo 1 è di 988,5 milioni di EUR e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 197,7 milioni di EUR nel periodo compreso tra il 1o maggio 2009 e il 30 aprile 2014.
Articolo 3
I contributi finanziari sono erogati nei seguenti settori prioritari:
tutela e gestione dell’ambiente;
cambiamento climatico ed energia rinnovabile;
società civile;
sviluppo umano e sociale;
tutela del patrimonio culturale.
Articolo 4
Articolo 5
I fondi sono messi a disposizione dei seguenti Stati beneficiari: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia.
A favore della Spagna vengono stanziati 45,85 milioni di EUR per il sostegno transitorio per il periodo 1o maggio 2009-31 dicembre 2013. Tenendo conto degli adeguamenti transitori, i fondi rimanenti sono messi a disposizione secondo la seguente ripartizione:
|
Fondi (in milioni di EUR) |
Bulgaria |
78,60 |
Repubblica ceca |
61,40 |
Estonia |
23,00 |
Grecia |
63,40 |
Cipro |
3,85 |
Lettonia |
34,55 |
Lituania |
38,40 |
Ungheria |
70,10 |
Malta |
2,90 |
Polonia |
266,90 |
Portogallo |
57,95 |
Romania |
190,75 |
Slovenia |
12,50 |
Slovacchia |
38,35 |
Articolo 6
Al fine di riassegnare eventuali fondi non impegnati a progetti ad alta priorità di qualunque Stato beneficiario, è effettuato un riesame nel novembre 2011 e un altro nel novembre 2013.
Articolo 7
Articolo 8
All’attuazione del meccanismo finanziario del SEE si applicano le disposizioni seguenti:
In tutte le fasi dell’attuazione si applicano i più elevati livelli di trasparenza e di responsabilità, il miglior rapporto costo/efficacia e i principi del buon governo, dello sviluppo sostenibile e della parità tra uomini e donne. Gli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE sono perseguiti nel quadro di una stretta collaborazione tra Stati beneficiari e Stati AELS (EFTA).
Al fine di garantire un’attuazione efficace e mirata e in considerazione delle priorità nazionali, gli Stati AELS (EFTA) concludono con ciascuno Stato beneficiario un memorandum d’intesa contenente il quadro di programmazione pluriennale e le strutture per la gestione e il controllo.
Dopo la conclusione del memorandum d’intesa, gli Stati beneficiari presentano le proposte di programma. Per ciascun programma, gli Stati AELS (EFTA) valutano e approvano le proposte e concludono accordi di sovvenzione con gli Stati beneficiari. Il livello di dettagli richiesto per il programma tiene conto dell’entità del contributo. In casi eccezionali, nel quadro dei programmi possono anche essere specificati progetti, nonché le condizioni per la loro selezione, approvazione e controllo, conformemente alle disposizioni di attuazione di cui al paragrafo 8.
La responsabilità dell’attuazione dei programmi concordati spetta agli Stati beneficiari. Gli Stati beneficiari prevedono un adeguato sistema di gestione e di controllo al fine di garantire un sano sistema di attuazione e gestione.
Per garantire un’ampia partecipazione, ove opportuno si fa ricorso a partenariati per la preparazione, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione del contributo finanziario. Tra i partner possono figurare autorità a livello locale, regionale e nazionale, nonché il settore privato, la società civile e le parti sociali degli Stati beneficiari e degli Stati AELS (EFTA).
Il sistema di controllo previsto per la gestione del meccanismo finanziario del SEE deve garantire il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. Gli Stati AELS (EFTA) possono effettuare controlli conformemente ai loro requisiti nazionali. Gli Stati beneficiari forniscono a tal fine tutta l’assistenza, le informazioni e la documentazione necessarie. In caso di irregolarità, gli Stati AELS (EFTA) possono sospendere i finanziamenti e chiedere il recupero dei fondi erogati.
Tutti i progetti previsti nell’ambito del quadro di programmazione pluriennale nello Stato beneficiario possono essere attuati in collaborazione con soggetti aventi sede negli Stati beneficiari e negli Stati AELS (EFTA), conformemente alle norme in vigore in materia di appalti pubblici.
I costi di gestione degli Stati AELS (EFTA) sono coperti dall’importo totale di cui all’articolo 2 e sono specificati nelle disposizioni per l’attuazione di cui al paragrafo 8.
Gli Stati AELS (EFTA) creano un comitato incaricato della gestione generale del meccanismo finanziario del SEE. Ulteriori disposizioni per l’attuazione del meccanismo finanziario del SEE saranno emanate dagli Stati AELS (EFTA) previa consultazione con gli Stati beneficiari. Gli Stati AELS (EFTA) si adoperano per emanare tali disposizioni prima della firma del memorandum d’intesa.
Articolo 9
Al termine del periodo di cinque anni e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall’accordo, le parti contraenti riesaminano, alla luce dell’articolo 115 dell’accordo, la necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti all’interno dello spazio economico europeo.
ADDENDUM AL PROTOCOLLO 38 TER SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE PER LA REPUBBLICA DI CROAZIA
Articolo 1
1. Il protocollo 38 ter si applica, mutatis mutandis, alla Repubblica di Croazia.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, prima frase del protocollo 38 ter non si applica.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, l'articolo 6 del protocollo 38 ter non si applica. I fondi non impegnati per la Croazia non vengono riassegnati ad altri Stati beneficiari.
Articolo 2
Gli importi supplementari del contributo finanziario per la Repubblica di Croazia sono pari a 5 milioni di EUR per il periodo compreso tra il 1o luglio 2013 e il 30 aprile 2014; tali importi vengono resi disponibili per impegni in un'unica quota dalla data di entrata in vigore dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, o di un accordo sull'applicazione provvisoria del medesimo.
PROTOCOLLO 38 QUATER
sul meccanismo finanziario del SEE (2014-2021)
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Le dotazioni specifiche per paese sono assegnate ai seguenti settori prioritari:
innovazione, ricerca, istruzione e competitività;
inclusione sociale, occupazione giovanile e riduzione della povertà;
ambiente, energia, cambiamento climatico ed economia a basse emissioni di carbonio;
cultura, società civile, buon governo, diritti e libertà fondamentali;
giustizia e affari interni.
Gli ambiti di programmazione nei settori prioritari, che illustrano gli obiettivi del sostegno e i settori beneficiari, sono descritti nell'allegato del presente protocollo.
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3, i settori prioritari sono scelti, concentrati ed adattati, in funzione delle diverse esigenze di ciascuno Stato beneficiario, tenendo conto delle sue dimensioni e dell'importo del contributo.
Il 10 % del totale delle dotazioni specifiche per paese viene accantonato per un fondo a favore della società civile, che viene messo a disposizione in conformità del criterio di ripartizione di cui all'articolo 6.
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Le dotazioni specifiche per paese sono messe a disposizione dei seguenti Stati beneficiari: Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia, secondo la seguente ripartizione:
Stato beneficiario |
Fondi (in milioni di EUR) |
Bulgaria |
115,0 |
Croazia |
56,8 |
Cipro |
6,4 |
Repubblica ceca |
95,5 |
Estonia |
32,3 |
Grecia |
116,7 |
Ungheria |
108,9 |
Lettonia |
50,2 |
Lituania |
56,2 |
Malta |
4,4 |
Polonia |
397,8 |
Portogallo |
102,7 |
Romania |
275,2 |
Slovacchia |
54,9 |
Slovenia |
19,9 |
Articolo 7
Il 70 % del fondo è destinato alla promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità dei giovani, con particolare attenzione ai seguenti settori:
programmi di mobilità ai fini dell'occupazione e della formazione a favore dei giovani, con particolare attenzione ai giovani disoccupati che non seguono un percorso scolastico o formativo;
programmi di apprendimento duale, tirocini, inclusione dei giovani;
condivisione delle conoscenze, scambio delle migliori pratiche e apprendimento reciproco tra le organizzazioni/istituzioni che forniscono servizi a favore dell'occupazione giovanile.
Questa parte del fondo è destinata a progetti ai quali partecipano Stati beneficiari e altri Stati membri dell'UE che presentano un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25 % (anno di riferimento Eurostat 2013) e che coinvolgono almeno due paesi, di cui almeno uno Stato beneficiario. Gli Stati EFTA possono partecipare in qualità di partner.
Questa parte del fondo è messa a disposizione di progetti ai quali partecipano Stati beneficiari e paesi terzi limitrofi. I progetti coinvolgono almeno tre paesi, di cui almeno due Stati beneficiari. Gli Stati EFTA possono partecipare in qualità di partner.
Articolo 8
Gli Stati EFTA effettuano un riesame intermedio entro il 2020 al fine di ridistribuire ai singoli Stati beneficiari interessati gli eventuali fondi non impegnati delle dotazioni.
Articolo 9
Articolo 10
All'attuazione del meccanismo finanziario del SEE si applicano le disposizioni seguenti.
In tutte le fasi dell'attuazione si applicano i più elevati livelli di trasparenza e di responsabilità, il miglior rapporto costo/efficacia e i principi di buon governo, partenariato e governance multilivello, sviluppo sostenibile, nonché parità uomo-donna e non discriminazione.
Gli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE sono perseguiti nel quadro di una stretta collaborazione tra Stati beneficiari e Stati EFTA.
Gli Stati EFTA amministrano il fondo globale per la cooperazione regionale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e sono responsabili della sua attuazione, compresi la gestione e il controllo.
Salvo altrimenti convenuto nel memorandum d'intesa di cui all'articolo 10, paragrafo 3, gli Stati EFTA amministrano il fondo a favore della società civile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e sono responsabili della sua attuazione, compresi la gestione e il controllo.
Gli Stati EFTA concludono con ciascuno Stato beneficiario un memorandum d'intesa riguardante la rispettiva dotazione specifica, ad eccezione del fondo di cui al paragrafo 2, lettera a), che definisce il quadro di programmazione pluriennale e le strutture per la gestione e il controllo.
Sulla base dei memorandum d'intesa, gli Stati beneficiari presentano proposte di programmi specifici agli Stati EFTA, che valutano e approvano le proposte e concludono convenzioni di sovvenzione con gli Stati beneficiari per ciascun programma. Su esplicita richiesta degli Stati EFTA o dello Stato beneficiario interessato, la Commissione europea procede a un esame dettagliato di una proposta di programma specifico prima della sua adozione, onde garantirne la compatibilità con la politica di coesione dell'Unione europea.
L'attuazione dei programmi approvati spetta agli Stati beneficiari, che prevedono un adeguato sistema di gestione e di controllo al fine di garantire la corretta applicazione e gestione.
Gli Stati EFTA possono effettuare controlli conformemente ai propri requisiti nazionali. Gli Stati beneficiari forniscono a tal fine tutta l'assistenza, tutte le informazioni e tutta la documentazione necessarie.
In caso di irregolarità, gli Stati EFTA possono sospendere i finanziamenti e chiedere il recupero dei fondi erogati.
Per garantire un'ampia partecipazione si fa ricorso, se del caso, a partenariati per la preparazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione del contributo finanziario. Tra i partner possono figurare autorità a livello locale, regionale e nazionale, nonché il settore privato, la società civile e le parti sociali degli Stati beneficiari e degli Stati EFTA.
Tutti i progetti previsti nell'ambito del quadro di programmazione pluriennale dello Stato beneficiario possono essere attuati in collaborazione, tra l'altro, con soggetti aventi sede negli Stati beneficiari e negli Stati EFTA, conformemente alle norme in vigore in materia di appalti pubblici.
I costi di gestione degli Stati EFTA sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e sono specificati nelle disposizioni relative all'attuazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
Gli Stati EFTA istituiscono un comitato incaricato della gestione complessiva del meccanismo finanziario del SEE. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario del SEE saranno emanate dagli Stati EFTA previa consultazione degli Stati beneficiari, eventualmente coadiuvati dalla Commissione europea. Gli Stati EFTA si adoperano per emanare tali disposizioni prima della firma dei memorandum d'intesa.
Gli Stati EFTA riferiscono in merito al proprio contributo agli obiettivi del meccanismo finanziario del SEE e, se del caso, agli undici obiettivi tematici dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 ( 26 ).
Articolo 11
Al termine del periodo di cui all'articolo 2 e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo, le Parti contraenti riesaminano, alla luce dell'articolo 115 dell'accordo, la necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti all'interno dello Spazio economico europeo.
ALLEGATO DEL PROTOCOLLO 38 quater
Innovazione, ricerca, istruzione e competitività
Sviluppo delle imprese, innovazione e PMI
Ricerca
Istruzione, borse di studio, tirocini e imprenditorialità giovanile
Equilibrio tra lavoro e vita privata
Inclusione sociale, occupazione giovanile e riduzione della povertà
Problemi di salute pubblica in Europa
Inclusione ed autonomia dei Rom
Bambini e giovani a rischio
Partecipazione dei giovani al mercato del lavoro
Sviluppo locale e riduzione della povertà
Ambiente, energia, cambiamento climatico ed economia a basse emissioni di carbonio
Ambiente ed ecosistemi
Energie rinnovabili, efficienza energetica, sicurezza energetica
Adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei loro effetti
Cultura, società civile, buon governo, diritti e libertà fondamentali
Imprenditoria culturale, patrimonio culturale e cooperazione culturale
Società civile
Buon governo, istituzioni responsabili, trasparenza
Diritti umani — attuazione a livello nazionale
Giustizia e affari interni
Asilo e migrazione
Servizi correzionali e custodia cautelare
Cooperazione internazionale di polizia e lotta contro la criminalità
Efficacia ed efficienza del sistema giudiziario, potenziamento dello Stato di diritto
Violenza domestica e di genere
Prevenzione delle calamità e preparazione alle stesse
PROTOCOLLO 39
sull’ecu
Ai fini dell’accordo per «ecu» s’intende l’ecu definito dalle competenti autorità comunitarie. In tutti gli atti menzionati negli allegati dell’accordo i termini «unità di conto europea» vengono sostituiti da «ecu».
PROTOCOLLO 40
sulle Svalbard
1. All’atto della ratifica dell’accordo SEE il Regno di Norvegia ha il diritto di escludere il territorio delle Svalbard dall’applicazione dell’accordo.
2. Se il Regno di Norvegia si avvale di tale diritto, gli accordi esistenti applicabili alle Svalbard, tra cui la convenzione che istituisce l’associazione europea di libero scambio, l’accordo di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e l’accordo di libero scambio tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall’altra, continuano ad applicarsi al territorio delle Svalbard.
PROTOCOLLO 41
sugli accordi vigenti
A norma dell’articolo 126 dell’accordo SEE le Parti contraenti hanno convenuto di continuare ad applicare, dopo l’entrata in vigore dell’accordo SEE, gli accordi bilaterali o multilaterali sottoelencati, conclusi dalla Comunità economica europea ed uno o più Stati AELS (EFTA).
▼M1 ————— |
|
1.12.1987 |
Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica d’Austria, dall’altro, sulla collaborazione nel campo dell’economia delle acque nel bacino idrografico del Danubio. |
19.11.1991 |
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Austria relativo alla commercializzazione sul territorio austriaco dei vini da tavola e dei vini tipici comunitari in bottiglia. |
PROTOCOLLO 42
sugli accordi bilaterali concernenti prodotti agricoli specifici
Le Parti contraenti prendono atto che, contemporaneamente all’accordo, sono stati firmati accordi bilaterali sugli scambi di prodotti agricoli. Detti accordi, che ampliano od integrano accordi precedentemente conclusi dalle Parti contraenti e per di più riflettono, tra l’altro, l’obiettivo comune dalle stesse convenuto di contribuire alla riduzione delle disparità esistenti tra le loro regioni in campo sociale ed economico, entrano in vigore al più tardi alla data di entrata in vigore dell’accordo.
PROTOCOLLO 43
sull’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia
Le Parti contraenti prendono atto che, contemporaneamente al presente accordo, è stato firmato un accordo bilaterale tra la Comunità economica europea e l’Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia.
Le disposizioni dell’accordo bilaterale prevalgono sulle disposizioni del presente accordo nella misura in cui contemplano la stessa materia e come specificato nel presente accordo.
Sei mesi prima della scadenza dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Austria relativo al trasporto di merci in transito su strada e per ferrovia sarà riesaminata congiuntamente la situazione dei trasporti su strada.
▼M1 —————
PROTOCOLLO 44
Sui meccanismi di salvaguardia a seguito degli allargamenti dello spazio economico europeo
1. |
Applicazione dell'articolo 112 dell'accordo alla clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie nel campo della libera circolazione delle persone e del trasporto stradale L'articolo 112 dell'accordo si applica anche alle situazioni specificate o alle quali è fatto riferimento:
a)
all'articolo 37 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, all'articolo 36 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e all'articolo 37 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011, e
b)
nei meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie alle voci «Periodo transitorio» dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di stabilimento), al punto 30 (direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne), al punto 26c (regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio) e al punto 53a (regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio) dell'allegato XIII (Trasporti), con i medesimi termini, campo di applicazione ed effetti fissati in tali disposizioni. |
2. |
Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno La procedura decisionale generale stabilita dall'accordo si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, dell'articolo 37 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 e dell'articolo 38 dell'atto di adesione del 9 dicembre 2011. |
PROTOCOLLO 45
sui periodi di transizione concernenti la Spagna ed il Portogallo
Le Parti contraenti ritengono che l'accordo non pregiudichi i periodi di transizione concessi alla Spagna e al Portogallo nel loro atto di adesione alle Comunità europee, che potrebbero rimanere validi dopo l'entrata in vigore dell'accordo, indipendentemente dai periodi di transizione previsti nell'accordo stesso.
PROTOCOLLO 46
sullo sviluppo della cooperazione nel settore della pesca
Alla luce dei risultati del riesame biennale dell’andamento della loro cooperazione nel settore della pesca le Parti contraenti cercheranno, nel quadro delle rispettive politiche della pesca, di sviluppare tale cooperazione su una base armoniosa e reciprocamente vantaggiosa. Il primo riesame biennale avrà luogo prima della fine del 1993.
PROTOCOLLO 47
sull’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino
Le Parti contraenti autorizzano l’importazione e la commercializzazione dei prodotti vinicoli originari dei rispettivi territori purché conformi alla normativa comunitaria, adattata ai fini dell’accordo, riportata ►M7 nell’appendice 1 ◄ del presente protocollo riguardante la definizione dei prodotti, le pratiche enologiche, la composizione dei prodotti e le modalità di circolazione e di commercializzazione.
Le Parti contraenti istituiscono una reciproca assistenza tra le autorità preposte al controllo nel settore vitivinicolo, conformemente alle disposizioni dell’appendice 2.
Ai fini del presente protocollo, per «prodotti vinicoli originari di un territorio» si intendono «prodotti vinicoli fabbricati con uve o sostanze derivate dall’uva ottenute esclusivamente in quel territorio».
Per tutte le materie diverse dagli scambi tra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA), questi ultimi possono continuare ad applicare le rispettive legislazioni nazionali.
Agli atti cui è fatto riferimento ►M7 nell’appendice 1 ◄ del presente protocollo si applicano le disposizioni del protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali. Le funzioni di cui al punto 4, lettera d) e al punto 5 del protocollo 1 sono esercitate dal Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA).
Per i prodotti contemplati dagli atti cui è fatto riferimento nel presente protocollo il Liechtenstein può applicare al suo mercato interno la legislazione svizzera derivante dalla sua unione regionale con la Svizzera parallelamente alla legislazione di attuazione degli atti cui è fatto riferimento nel presente protocollo. Le disposizioni sulla libera circolazione delle merci contenute nel presente accordo o in atti cui è fatto riferimento sono applicabili, per quanto riguarda le esportazioni dal Liechtenstein verso le altre parti contraenti, soltanto ai prodotti conformi agli atti cui è fatto riferimento nel presente protocollo.
Il presente protocollo, tuttavia, non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa a questo paese.
APPENDICE 1
▼M248 —————
▼M257 —————
►M310 32013 R 1308: Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:
Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo.
I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori dei comitati di cui all'articolo 229 del regolamento, riguardanti questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell'accordo, ma non hanno diritto di voto. ◄
32009 R 0436: Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15), ►M266 modificato da:
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:
Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo.
L'articolo 24, paragrafo 4, primo comma, si applica con i seguenti adattamenti:
Quando sono rilasciati da uno Stato EFTA, i documenti di accompagnamento di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto iii), comportano nell'intestazione l'indicazione «Spazio economico europeo» anziché il logo dell'Unione e l'indicazione «Unione europea».
Al terzo comma dell'articolo 34, paragrafo 1, la frase «Ove si tratti di trasporti intracomunitari, l'informazione è trasmessa a norma del regolamento (CE) n. 555/2008.» è sostituita da «L'informazione viene trasmessa a norma dell'appendice 2 del protocollo 47 dell'accordo.».
Nell'allegato IX bis B del regolamento è inserito il seguente testo:
in norvegese:
for vin med BOB: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen”, “nr. […, …] i E-Bacchus-databasen”
for vin med BGB: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av den beskyttede geografiske betegnelsen”, “nr. […, …] i E-Bacchus-databasen”
for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av innhøstingsår: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av innhøstingsåret, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007”
for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007”
for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av innhøstingsår og med angivelse av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av innhøstingsåret og den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007”.»
32009 R 0606: Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1), ►M256 modificato da:
32009 R 0607: Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60), ►M256 modificato da:
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
all’articolo 70 bis è aggiunto quanto segue:
«Gli Stati EFTA, quando interessati, seguono le procedure di cui all’articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 70 bis, paragrafo 2, e all’articolo 70 bis, paragrafo 4.»
Nella tabella della parte A dell’allegato X è inserito quanto segue:
«in norvegese: |
“sulfitter” o “svoveldioksid” |
“egg”, “eggprotein”, “eggprodukt”, “egglysozym” o “eggalbumin” |
“melk”, “melkeprodukt”, “melkekasein” o “melkeprotein” » |
Nella tabella dell’allegato Xa è aggiunto quanto segue:
«NO |
“bearbeidingsvirksomhet” o “vinprodusent” |
“bearbeidet av” » |
32010 R 1022: Regolamento (UE) n. 1022/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2010 in alcune zone viticole (GU L 296 del 13.11.2010, pag. 3).
32013 R 0172: Regolamento di esecuzione (UE) n. 172/2013 della Commissione, del 26 febbraio 2013, che elimina talune denominazioni di vini preesistenti dal registro di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 55 del 27.2.2013, pag. 20).
32014 R 1271: Regolamento di esecuzione di esecuzione (UE) n. 1271/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve appartenenti ad alcune varietà di uve da vino raccolte nel 2014 in talune regioni viticole o in una loro parte (GU L 344 del 29.11.2014, pag. 10).
32016 R 2147: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole dell'Ungheria (GU L 333 dell'8.12.2016, pag. 30).
32017 R 2281: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2281 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2017 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole di Danimarca, Paesi Bassi e Svezia (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 17).
APPENDICE 2
che istituisce una reciproca assistenza tra le autorità preposte al controllo nel settore vitivinicolo
TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente appendice si intende per:
«normativa concernente il commercio del vino»: qualsiasi disposizione del presente protocollo;
«autorità competente»: ciascuna delle autorità o dei servizi competenti designati da una Parte contraente per assicurare l’osservanza della normativa concernente il commercio del vino;
«autorità di contatto»: l’organismo o l’autorità competente designati da una Parte contraente per assicurare gli appropriati collegamenti con le autorità di contatto delle altre Parti contraenti;
«autorità richiedente»: l’autorità competente all’uopo designata da una Parte contraente, che presenta una richiesta di assistenza in un settore contemplato dalla presente appendice;
«autorità interpellata»: l’organismo o l’autorità competente all’uopo designati da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in un settore contemplato dalla presente appendice;
«infrazione»: qualsiasi violazione della normativa concernente il commercio del vino nonché ogni tentata violazione di detta normativa.
Articolo 2
Campo di applicazione
TITOLO II
CONTROLLI CHE LE PARTI CONTRAENTI DEVONO EFFETTUARE
Articolo 3
Principi
Le Parti contraenti vigilano a che le autorità competenti dispongano di agenti il cui numero, qualifica e esperienza professionale siano adeguati per un’efficace esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1. Esse adottano tutti i provvedimenti atti ad agevolare il lavoro degli agenti delle rispettive autorità competenti, segnatamente affinché:
Articolo 4
Autorità di controllo
Ogni Parte contraente designa un’unica autorità di contatto. L’autorità designata:
TITOLO III
ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ DI CONTROLLO
Articolo 5
Assistenza a richiesta
D’intesa con l’autorità interpellata, l’autorità richiedente può designare agenti al suo servizio o al servizio di un’altra autorità competente della Parte contraente che essa rappresenta con l’incarico:
Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate solo d’intesa con l’autorità competente interpellata.
Gli agenti dell’autorità interpellata sono sempre responsabili dello svolgimento delle operazioni di controllo.
Gli agenti dell’autorità richiedente:
Le richieste motivate di cui al presente articolo sono inviate all’autorità interpellata della Parte contraente interessata tramite l’autorità di contatto di tale Parte contraente. Si procede parimenti anche per:
In deroga al primo comma, per rendere più efficace e rapida la cooperazione tra autorità, una Parte contraente, può, in determinati opportuni casi, permettere che un’autorità competente:
Articolo 6
Notifica urgente
Qualora un’autorità competente di una Parte contraente abbia fondati motivi per sospettare o venga informata
essa notifica immediatamente il fatto, tramite l’autorità di contatto da cui dipende, all’autorità di contatto della Parte contraente interessata.
Articolo 7
Forme e contenuto delle richieste di assistenza
Le richieste presentate conformemente al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
Articolo 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
Articolo 9
Deroghe all’obbligo di prestare assistenza
Le Parti contraenti o l’autorità interpellata possono rifiutare di portare assistenza come disposto nella presente appendice, qualora ciò possa:
Articolo 10
Disposizioni comuni
Le informazioni di cui agli articoli 5 e 6 sono corredate di documenti o di altri utili elementi di prova con l’indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni giudiziarie intentate e riguardano in particolare:
Le autorità di contatto interessate in un caso per il quale è stata avviata la procedura di assistenza reciproca di cui agli articoli 5 e 6 si informano reciprocamente senza indugio in merito:
TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 11
Prelievo di campioni
Articolo 12
Obbligo di osservare la riservatezza
Articolo 13
Uso delle informazioni
Articolo 14
Informazioni ottenute in forza della presente appendice — Valore probante
Le constatazioni effettuate dagli agenti all’uopo designati delle autorità competenti di una Parte contraente nel quadro dell’applicazione della presente appendice possono essere invocate dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti. In tal caso non si può attribuire a tali constatazioni un minor valore unicamente per il fatto che non provengono dalla Parte contraente interessata.
Articolo 15
Persone oggetto dei controlli
Le persone fisiche o giuridiche e i gruppi di tali persone le cui attività possono essere oggetto dei controlli di cui alla presente appendice non ostacolano detti controlli e sono sempre tenuti ad agevolarli.
Articolo 16
Attuazione
Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente:
Articolo 17
Complementarità
La presente appendice integra e non pregiudica l’applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra due o più Parti contraenti. Inoltre essa non osta all’ampliamento dell’assistenza reciproca concessa ai sensi di detti accordi.
PROTOCOLLO 48
sugli articoli 105 e 111
Le decisioni prese dal Comitato misto SEE ai sensi degli articoli 105 e 111 non possono pregiudicare la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.
PROTOCOLLO 49
su Ceuta e Melilla
I prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo e sono originari del SEE quando vengono importati a Ceuta o Melilla, godono sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale che è applicato ai prodotti originari del territorio doganale comunitario ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.
Gli Stati AELS (EFTA) garantiscono alle importazioni di prodotti che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo e sono originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale che si applica ai prodotti importati dal SEE e originari dello stesso.
PROTOCOLLO
di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo
LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,
da una parte, e
LA REPUBBLICA CECA,
dall'altra,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (in prosieguo denominato «l'accordo europeo»), è stato firmato a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 ed è entrato in vigore il 1o febbraio 1995 ( 27 ). |
(2) |
A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica ceca esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati. |
(3) |
Il regime prefenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo ( 28 ) per tener conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dei risultati dell'Uruguay Round del GATT. |
(4) |
Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 4 maggio 2000 e il 6 giugno 2002. |
(5) |
Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca ( 29 ), di applicare provvisoriamente, a partire dal 1o luglio 2000, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e, dall'altro, il governo della Repubblica ceca ha adottato disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data, delle equivalenti concessioni ceche. |
(6) |
Le concessioni sopra indicate saranno completate e sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Repubblica ceca definito negli allegati A(a) e A(b) del presente protocollo e il regime applicabile all'importazione nella Repubblica ceca di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati B(a) e B(b) del presente protocollo sostituiscono quello stabilito negli allegati XI e XII di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, quali successivamente modificati, dell'accordo europeo. L'accordo tra la Comunità e la Repubblica ceca relativo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini che figura nell'allegato C costituisce parte integrante del presente protocollo.
Articolo 2
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo. Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 3
Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica ceca secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.
Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle citate procedure.
Articolo 4
Fatto salvo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, il presente protocollo entra in vigore il 1o gennaio 2003. Qualora le procedure non fossero ultimate in tempo, esso entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo a quello in cui le parti contraenti avranno notificato l'espletamento delle procedure.
Articolo 5
Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e ceca, ciascun testo facente ugualmente fede.
Hecho en Bruselas, el veintitrés de abril del dos mil tres.Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende april to tusind og tre.Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten April zweitausendunddrei.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Brussels on the twenty-third day of April in the year two thousand and three.Fait à Bruxelles, le vingt-trois avril deux mille trois.Fatto a Bruxelles, addì ventitré aprile duemilatre.Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste april tweeduizenddrie.Feito em Bruxelas, em vinte e três de Abril de dois mil e três.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Bryssel den tjugotredje april tjugohundratre.Dáno v Bruselu dne dvacátého tretího dubna roku dva tisíce tri.
Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar
za Českou republiku
ALLEGATO A(a)
I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Repubblica ceca sono aboliti
Codice NC ( 30 )
ALLEGATO A(b)
Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Repubblica ceca sono soggette alle concessioni sotto indicate
(NPF = dazio della nazione più favorita)
Codice NC (1) |
Designazione delle merci (2) |
Aliquota del dazio applicabile (3) (4) (% dazio NPF) |
Quantità (4) dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate) |
Quantità annuale dall'1.7.2003 (in tonnellate) |
Incremento annuo (in tonnellate) |
Disposizioni specifiche |
0101 90 19 |
Cavalli vivi, non destinati alla macellazione |
67 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0102 90 05 |
Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg |
20 |
178 000 capi |
178 000 capi |
0 |
|
0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49 |
Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg |
20 |
153 000 capi |
153 000 capi |
0 |
|
ex 0102 90 |
Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau |
6 % ad valorem |
7 000 capi |
7 000 capi |
0 |
|
0103 91 10 0103 92 19 |
Animali vivi delle specie suine domestiche |
20 |
1 500 |
1 500 |
0 |
|
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 |
Animali vivi delle specie ovina o caprina |
esenzione |
2 150 |
2 150 |
0 |
|
0204 |
Carni di animali delle specie ovina e caprina |
|
|
|
|
|
0201 0202 |
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate |
20 |
3 500 |
3 500 |
0 |
|
ex 02 03 |
Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate |
esenzione |
13 000 |
14 500 |
1 500 |
|
da 0210 11 a 0210 19 |
Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate |
|||||
0207 |
Carni di volatili, fresche, refrigerate o congelate |
esenzione |
11 700 |
13 050 |
1 350 |
|
0402 |
Latte in polvere e latte condensato |
esenzione |
4 188 |
5 500 |
0 |
|
da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69 |
Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati |
esenzione |
150 |
300 |
0 |
|
0404 |
Siero di latte e prodotti costituiti di componenti naturali del latte |
esenzione |
300 |
600 |
0 |
|
ex 04 05 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, esclusi i codici NC 0405 20 10 e 0405 20 30 |
esenzione |
1 375 |
1 500 |
0 |
|
0406 |
Formaggi e latticini |
esenzione |
6 630 |
7 395 |
765 |
|
0408 11 80 |
Tuorli di uova, essiccati |
20 |
375 |
375 |
0 |
|
0408 19 81 |
Tuorli di uova, liquidi |
|||||
0408 19 89 |
Tuorli di uova, congelati |
|||||
0408 91 80 |
Uova di volatili, essiccate |
20 |
2 750 |
2 750 |
0 |
|
0408 99 80 |
Uova di volatili, altre |
|||||
ex 0603 10 10 ex 0603 10 20 ex 0603 10 40 ex 0603 10 50 ex 0603 10 80 |
Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi (1o novembre — 31 maggio) |
2 % ad valorem |
illimitata |
illimitata |
|
|
0603 10 10 0603 10 20 0603 10 40 0603 10 50 0603 10 80 |
Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi |
20 |
250 |
250 |
0 |
|
ex 0707 00 05 |
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati (16 maggio — 31 ottobre) |
80 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0709 90 70 |
Zucchine, fresche o refrigerate |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 |
Arance dolci, fresche |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
0808 10 20 0808 10 50 0808 10 90 |
Mele, fresche |
esenzione |
500 |
500 |
0 |
|
0809 20 05 0809 20 95 |
Ciliege |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
0809 40 05 |
Prugne |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
0810 20 10 |
Lamponi, freschi |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
0810 30 10 |
Ribes nero, fresco |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
0810 30 30 |
Ribes rosso, fresco |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
0811 10 90 |
Fragole, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
0811 20 19 |
Lamponi, congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, con tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 % |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
0811 20 31 |
Lamponi, congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
0811 20 39 |
Ribes nero, congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
0811 20 51 |
Ribes rosso, congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
0811 10 11 0811 20 11 0811 90 11 0811 90 19 0811 90 85 |
Frutta |
20 |
500 |
500 |
0 |
|
1001 |
Frumento (grano) e frumento segalato |
esenzione |
100 000 |
200 000 |
0 |
|
1002 |
Segala |
esenzione |
5 000 |
10 000 |
0 |
|
1003 |
Orzo |
esenzione |
42 125 |
50 000 |
0 |
|
1004 |
Avena |
esenzione |
5 000 |
10 000 |
0 |
|
1005 10 90 1005 90 00 |
Granturco |
esenzione |
10 000 |
20 000 |
0 |
|
1008 |
Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali |
esenzione |
5 000 |
10 000 |
0 |
|
1101 00 |
Farine di frumento (grano) e frumento segalato |
20 |
16 875 |
16 875 |
0 |
|
1107 |
Malto |
esenzione |
45 250 |
45 250 |
0 |
|
1512 11 10 |
Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni Oli greggi, destinati ad usi tecnici o industriali |
esenzione |
875 |
875 |
0 |
|
1514 11 10 1514 91 10 |
Oli greggi di ravizzone, di colza o di senapa, diversi da quelli per l'alimentazione umana |
esenzione |
11 375 |
11 375 |
0 |
|
1601 00 |
Salsicce, salami e prodotti simili |
esenzione |
3 680 |
4 370 |
690 |
|
da1602 41 a1602 49 |
Preparazioni e conserve di carni suine |
|||||
da1602 31 a1602 39 |
Preparazioni e conserve di carni di volatili |
esenzione |
1 300 |
1 450 |
150 |
|
1602 50 31 |
Altre preparazioni o conserve di carni, |
65 |
illimitata |
illimitata |
|
|
1602 50 39 |
di frattaglie o di sangue, della specie bovina, altre |
65 |
|
|
||
1602 50 80 |
65 |
|
|
|||
2001 10 00 |
Cetrioli e cetriolini, conservati |
esenzione |
1 300 |
1 450 |
150 |
|
2007 10 10 |
Preparazioni omogeneizzate aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % |
esenzione |
445 |
500 |
0 |
|
2007 99 31 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % |
83 |
illimitata |
illimitata |
|
|
2009 11 19 |
Succhi di frutta |
esenzione |
1 000 |
1 200 |
200 |
|
2009 11 99 |
|
|||||
2009 12 00 |
|
|||||
2009 19 19 |
|
|||||
2009 19 98 |
|
|||||
2009 21 00 |
|
|||||
2009 29 19 |
|
|||||
2009 29 99 |
|
|||||
2009 31 19 |
|
|||||
2009 31 51 |
|
|||||
2009 31 59 |
|
|||||
2009 31 91 |
|
|||||
2009 31 99 |
|
|||||
2009 39 19 |
|
|||||
2009 39 39 |
|
|||||
2009 39 55 |
|
|||||
2009 39 59 |
|
|||||
2009 39 95 |
|
|||||
2009 39 99 |
|
|||||
2009 41 91 |
|
|||||
2009 41 99 |
|
|||||
2009 49 19 |
|
|||||
2009 49 93 |
|
|||||
2009 49 99 |
|
|||||
2009 61 10 |
||||||
2009 61 90 |
|
|||||
2009 69 11 |
|
|||||
2009 69 19 |
||||||
2009 69 51 |
||||||
2009 69 59 |
||||||
2009 69 90 |
|
|||||
2009 79 11 2009 79 91 |
Succhi di mela |
esenzione |
250 |
250 |
|
|
(1)
Quali definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).
(2)
Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
(3)
Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.
(4)
Applicabile unicamente con effetti dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.
(5)
Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora appaia probabile che le importazioni totali di bovini nella Comunità possano superare, per una data campagna, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.
(6)
Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.
(7)
La Comunità può tener conto, nell'ambito della propria legislazione e se del caso, del fabbisogno del mercato e della necessità di mantenere una situazione di equilibrio.
(8)
Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.
(9)
Si applica solo alla parte ad valorem del dazio.
(10)
Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione.
(11)
I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna e sottoposti al dazio applicabile al momento dell'importazione.
(12)
In equivalente tuorli liquidi: 1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di uova liquide.
(13)
In equivalente uova liquide: 1 kg di uova essiccate = 3,9 kg di uova liquide.
(14)
Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli. |
ALLEGATO ALL'ALLEGATO A(b)
Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione
1. |
I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Repubblica ceca, vengono stabiliti nel modo seguente:
|
2. |
I prezzi minimi all'importazione fissati all'articolo 1 vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana. |
3. |
Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità della Repubblica ceca per consentire loro di rimediare alla situazione. |
4. |
Su richiesta della Comunità o della Repubblica ceca, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune. |
5. |
Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro. Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda. |
ALLEGATO B(a)
I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti originari della Comunità sono aboliti
Codice della tariffa doganale ceca ( 31 )
ALLEGATO B(b)
Le importazioni nella Repubblica ceca dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate
Codice della tariffa doganale ceca (1) |
Designazione delle merci (2) |
Dazio ad valorem applicabile (3) |
Quantità (4) dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate) |
Quantità annuale dall'1.7.2003 (in tonnellate) |
Incremento annuo (in tonnellate) |
Disposizioni specifiche |
ex 0203 |
Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate |
Esenzione |
13 000 |
14 500 |
1 500 |
|
da 0210 11 a 0210 19 |
Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate |
esenzione |
||||
0203 19 55 0203 29 55 |
Carni di animali della specie suina, altre |
15 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0204 |
Carni di animali della specie ovina |
esenzione |
150 |
300 |
0 |
|
0207 |
Carni di volatili, fresche, refrigerate o congelate |
esenzione |
5 200 |
5 800 |
600 |
|
0402 |
Latte in polvere e latte condensato |
esenzione |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69 |
Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati |
esenzione |
250 |
500 |
0 |
|
da 0403 10 11 a 0403 10 39 |
Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati |
5 |
illimitata |
illimitata |
|
|
da 0403 90 11 a 0403 90 69 |
12,5 |
illimitata |
illimitata |
|
|
|
0404 |
Siero di latte e prodotti costituiti di componenti naturali del latte |
esenzione |
300 |
600 |
0 |
|
ex 0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, esclusi i codici NC 0405 20 10 e 0405 20 30 |
esenzione |
573 |
800 |
0 |
|
0406 |
Formaggi e latticini |
esenzione |
6 630 |
7 395 |
765 |
|
0408 11 |
Tuorli di uova di volatili, essiccati |
14,5 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0408 91 |
Tuorli di uova di volatili, essiccati |
14,5 |
illimitata |
illimitata |
|
|
ex 0603 10 10 |
Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi (1o gennaio — 31 maggio) (1o novembre — 31 dicembre) |
2 |
illimitata |
illimitata |
|
|
ex 0603 10 20 |
2 |
illimitata |
illimitata |
|
|
|
ex 0603 10 40 |
2 |
illimitata |
illimitata |
|
|
|
ex 0603 10 50 |
2 |
illimitata |
illimitata |
|
|
|
ex 0603 10 80 |
2 |
illimitata |
illimitata |
|
|
|
ex 0603 10 10 |
Fiori e boccioli di fiori recisi, freschi (1o giugno — 31 ottobre) |
14,5 |
illimitata |
illimitata |
|
|
ex 0603 10 20 |
14,5 |
illimitata |
illimitata |
|
|
|
ex 0603 10 40 |
14,5 |
illimitata |
illimitata |
|
|
|
ex 0603 10 50 |
14,5 |
illimitata |
illimitata |
|
|
|
ex 0603 10 80 |
14,5 |
illimitata |
illimitata |
|
|
|
0701 90 10 0701 90 90 |
Patate, altre |
6 |
15 000 |
15 000 |
0 |
|
ex 0702 00 |
Pomodori freschi |
8 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
ex 0704 10 00 |
Cavolfiori e cavoli broccoli (1o aprile — 30 novembre) |
6 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0704 90 90 |
Altri |
6 |
illimitata |
illimitata |
|
|
ex 0705 11 00 |
Lattughe a cappuccio (1o aprile — 30 novembre) |
5,9 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0710 21 00 |
Piselli, congelati |
4,5 |
illimitata |
illimitata |
|
|
ex 0806 10 10 |
Uve da tavola (1o gennaio — 14 luglio) (1o novembre — 31 dicembre) |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
ex 0808 10 20 |
Golden delicious (1o agosto — 31 dicembre): |
10 |
illimitata |
illimitata |
|
|
ex 0808 10 50 |
Granny Smith (1o agosto — 31 dicembre: |
10 |
illimitata |
illimitata |
|
|
ex 0808 10 90 |
Altre (1o agosto — 31 dicembre): |
10 |
illimitata |
illimitata |
|
|
1001 90 |
Frumento (grano) e frumento segalato |
esenzione |
25 000 |
50 000 |
0 |
|
1002 |
Segala |
esenzione |
5 000 |
10 000 |
0 |
|
1003 |
Orzo |
esenzione |
20 000 |
40 000 |
0 |
|
1004 |
Avena |
esenzione |
5 000 |
10 000 |
0 |
|
1005 90 00 |
Granturco, altro |
esenzione |
42 150 |
10 000 |
0 |
|
1008 |
Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali |
esenzione |
5 000 |
10 000 |
0 |
|
1107 |
Malto |
esenzione |
2 500 |
5 000 |
0 |
|
1515 90 51 |
Altri grassi e oli vegetali fissi, altri |
12,7 |
illimitata |
illimitata |
|
|
1515 90 91 |
12,7 |
illimitata |
illimitata |
|
|
|
1515 90 99 |
12,7 |
illimitata |
illimitata |
|
|
|
1516 10 |
Grassi e oli animali |
10 |
400 |
400 |
0 |
|
1516 20 |
Grassi e oli vegetali |
9 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
1516 20 95 |
Grassi e oli vegetali |
esenzione |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
1516 20 96 |
esenzione |
|
||||
1516 20 98 |
esenzione |
|
||||
1517 10 90 |
Margarina |
10 |
530 |
530 |
0 |
|
1601 00 |
Salsicce, salami e prodotti simili |
esenzione |
3 680 |
4 370 |
690 |
|
da 1602 41 a 1602 49 |
Preparazioni e conserve di carni suine |
|||||
da 1602 31 a 1602 39 |
Preparazioni e conserve di carni di volatili |
esenzione |
1 300 |
1 450 |
150 |
|
ex 1602 20 90 |
Pâté, di varia grandezza |
9 |
479 |
479 |
0 |
|
1602 50 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina, altre |
9 |
|
|||
2001 10 00 |
Cetrioli e cetriolini, conservati |
esenzione |
1 300 |
1 450 |
150 |
|
2007 10 10 |
Preparazioni omogeneizzate aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % |
esenzione |
445 |
500 |
0 |
|
2008 92 |
Miscugli di frutta |
4 |
illimitata |
illimitata |
|
|
2009 69 |
Succhi di uva, altri |
2 |
illimitata |
illimitata |
|
|
2009 79 11 2009 79 91 |
Succhi di mela |
10 |
illimitata |
illimitata |
|
|
2309 90 |
Alimenti per animali |
1,2 |
illimitata |
illimitata |
|
|
2401 |
Tabacchi non lavorati |
2,4 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
(1)
Quale definito nel decreto governativo della Repubblica ceca n. 480/2001 relativo alla tariffa doganale della Repubblica ceca.
(2)
La designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
(3)
Applicabile unicamente con effetti dalla data di entrata in vigore del presente protocollo.
(4)
Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione e che sono accompagnati da un certificato attestante che non è stata pagata alcuna restituzione all'esportazione.
(5)
I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna e sottoposti al dazio applicabile al momento dell'importazione. |
ALLEGATO ALL'ALLEGATO B(b)
ALLEGATO C
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Repubblica ceca relativo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini
1. Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica ceca, sono soggette alle concessioni in appresso indicate:
Codice NC |
Designazione delle merci |
Aliquota del dazio applicabile |
Quantitativi annui (hl) |
ex 2204 10 |
Vini spumanti |
esenzione |
13 000 |
ex 2204 21 |
Vini di uve fresche |
||
ex 2204 29 |
2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica ceca non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.
3. Le importazioni nella Repubblica ceca dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate:
Codice della tariffa doganale ceca |
Designazione delle merci |
Aliquota del dazio applicabile |
Quantitativi annui (hl) |
2204 10 11 |
Vini spumanti di qualità |
esenzione |
20 000 |
ex 2204 10 19 |
Vini spumanti di qualità (1) |
||
2204 2111-78 2204 2181-82 2204 2187-98 2204 2912-75 2204 2981-82 2204 2987-98 |
Vini di uve fresche di qualità |
||
2204 29 |
Vini di uve fresche |
25% |
300 000 |
(1)
Tranne il vino spumante elaborato con l'aggiunta di CO2. |
4. La Repubblica ceca concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.
5. Il presente accordo riguarda il vino
ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione, e
originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste nel titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 32 );
originario della Repubblica ceca, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione ceca. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.
6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).
7. Le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.
8. Le parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.
9. A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.
10. Il presente accordo si applica ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste da detto trattato, e al territorio della Repubblica ceca.
PROTOCOLLO
di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo
LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,
da una parte, e
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
dall'altra,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (in seguito denominato «l'accordo europeo»), è stato firmato a Lussemburgo il 4 ottobre 1993 ed è entrato in vigore il 1o febbraio 1995 ( 33 ). |
(2) |
A norma dell'articolo 21, paragrafo 5 dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica slovacca esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati. |
(3) |
Il regime preferenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo ( 34 ) per tenere conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dei risultati dell'Uruguay Round del GATT. |
(4) |
Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 3 maggio 2000 e il 21 giugno 2002. |
(5) |
Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 2434/2000 del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica slovacca ( 35 ), di applicare provvisoriamente, a partire dal 1o luglio 2000, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e, dall'altro, il governo della Repubblica slovacca ha adottato disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data, delle equivalenti concessioni slovacche. |
(6) |
Le concessioni sopra indicate saranno completate e sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Repubblica slovacca definito negli allegati A(a) e A(b) e il regime applicabile all'importazione nella Repubblica slovacca di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati B(a) e B(b) del presente protocollo sostituiscono quelli stabiliti negli allegati XI e XII di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, quali modificati, dell'accordo europeo. L'accordo tra la Comunità e la Repubblica slovacca relativo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, che figura nell'allegato C, costituisce parte integrante del presente protocollo.
Articolo 2
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo. Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 3
Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica slovacca secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.
Le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle summenzionate procedure.
Articolo 4
Fatto salvo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, il presente protocollo entra in vigore il 1o gennaio 2003. Qualora le procedure non fossero ultimate in tempo, esso entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo a quello in cui le parti contraenti avranno notificato l'espletamento delle procedure.
Articolo 5
Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, e slovacca, ciascun testo facente ugualmente fede.
Hecho en Bruselas, el veinticuatro de abril del dos mil tres.Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende april to tusind og tre.Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten April zweitausendunddrei.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Brussels on the twenty-fourth day of April in the year two thousand and three.Fait à Bruxelles, le vingt-quatre avril deux mille trois.Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro aprile duemilatre.Gedaan te Brussel, de vierentwintigste april tweeduizenddrie.Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Abril de dois mil e três.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Bryssel den tjugofjärde april tjugohundratre.V Bruseli dvadsiatchoštvrtého apríla dvetisíetri.
Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar
Za Slovenskú republiku
ALLEGATO A(a)
I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Repubblica slovacca di seguito elencati sono aboliti
Codice NC ( 36 )
ALLEGATO A(b)
Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Repubblica slovacca sono soggette alle concessioni sotto indicate
(NPF = dazio della nazione più favorita)
Codice NC |
Designazione delle merci (1) |
Aliquota del dazio applicabile (2) (% dazio NPF) |
Quantità dal 1o.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate) |
Quantità annua dal 1o.7.2003 (in tonnellate) |
Incremento annuo (in tonnellate) |
Disposizioni specifiche |
0102 90 05 |
Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg |
20 |
178 000 capi |
178 000 capi |
0 |
|
0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49 |
Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg |
20 |
153 000 capi |
153 000 capi |
0 |
|
ex 0102 90 |
Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau |
6 % ad valorem |
7 000 capi |
7 000 capi |
0 |
|
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 |
Animali vivi delle specie ovina o caprina |
esenzione |
4 300 |
4 300 |
0 |
|
0201 0202 |
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate |
esenzione |
3 500 |
3 500 |
0 |
|
ex 02 03 |
Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate |
esenzione |
2 800 |
3 000 |
300 |
|
da0210 11 a0210 19 |
Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate |
esenzione |
||||
0204 |
Carni di animali delle specie ovina e caprina |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
da 0206 10 a 29 0210 20 |
Carni di animali della specie bovina (frattaglie) |
esenzione |
500 |
1 000 |
0 |
|
ex 02 07 |
Polli, freschi, refrigerati o congelati (escluse le voci 0207 13 91 , 0207 14 91 , 0207 26 91 , 0207 27 91 , 0207 35 91 , 0207 36 89 ) |
esenzione |
1 560 |
1 740 |
180 |
|
da1602 31 a1602 39 |
Preparazioni e conserve di carni di volatili |
|||||
0402 |
Latte in polvere e latte condensato |
esenzione |
2 500 |
3 500 |
0 |
|
da 0403 10 11 a 39 da 0403 90 11 a 69 |
Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati |
|
|
|
|
|
0404 |
Prodotti costituiti di componenti naturali del latte |
esenzione |
250 |
500 |
0 |
|
ex 04 05 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, esclusi i codici NC 0405 20 10 e 0405 20 30 |
esenzione |
750 |
750 |
0 |
|
0406 |
Formaggi e latticini |
esenzione |
2 930 |
3 000 |
300 |
|
0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30 |
Uova di volatili, in guscio |
20 |
3 125 |
3 125 |
0 |
|
0408 11 80 |
Tuorli di uova, essiccati |
20 |
250 |
250 |
0 |
|
0408 19 81 |
Tuorli di uova, liquidi |
|||||
0408 19 89 |
Tuorli di uova, congelati |
|||||
0408 91 80 |
Uova di volatili, essiccate |
20 |
1 250 |
1 250 |
0 |
|
0408 99 80 |
Uova di volatili, altre |
|||||
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
esenzione |
2 600 |
2 900 |
300 |
|
ex 0707 00 05 |
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati (16 maggio-31 ottobre) |
80 |
illimitata |
illimitata |
|
|
ex 0708 10 00 |
Piselli, freschi o refrigerati (1o settembre-31 maggio) |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
ex 0708 10 00 |
Piselli, freschi o refrigerati (1o giugno-31 agosto) |
esenzione |
130 |
145 |
15 |
|
0709 90 70 |
Zucchine |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
0806 10 10 |
Uve da tavola |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
0808 10 |
Mele, fresche |
esenzione |
7 625 |
15 000 |
0 |
|
0809 20 |
Ciliege |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
0809 30 90 |
Pesche |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
0809 40 05 |
Prugne |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
0810 20 |
Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi |
esenzione |
250 |
250 |
0 |
|
0810 20 10 |
Lamponi, freschi |
41 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0810 30 10 |
Ribes nero, fresco |
esenzione |
130 |
145 |
15 |
|
0810 30 10 |
Ribes nero, fresco |
41 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0810 30 30 |
Ribes rosso, fresco |
esenzione |
130 |
145 |
15 |
|
0810 30 30 |
Ribes rosso, fresco |
41 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0810 30 90 |
Altre bacche |
24 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0811 10 90 |
Fragole, congelate |
36 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0811 20 19 |
Bacche, con aggiunta di zucchero, congelate |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
0811 20 31 |
Lamponi, senza aggiunta di zucchero, congelati |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
0811 20 39 |
Ribes nero, congelato |
esenzione |
330 |
370 |
40 |
|
0811 20 39 |
Ribes nero, congelato |
28 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0811 20 51 |
Ribes rosso, congelato |
esenzione |
350 |
390 |
40 |
|
0811 20 51 |
Ribes rosso, congelato |
33 |
illimitata |
illimitata |
|
|
ex 08 11 |
Altre frutta, escluse le voci 0811 10 90 , 0811 20 19 , 0811 20 31 , 0811 20 39 , 0811 20 51 , 0811 20 59 , 0811 20 90 , 0811 90 50 , 0811 90 70 , 0811 90 75 , 0811 90 80 , 0811 90 85 , 0811 90 95 |
20 |
250 |
250 |
0 |
|
1001 |
Frumento (grano) e frumento segalato |
esenzione |
50 000 |
100 000 |
0 |
|
1002 |
Segala |
esenzione |
1 000 |
2 000 |
0 |
|
1003 |
Orzo |
esenzione |
16 000 |
15 000 |
0 |
|
1004 |
Avena |
esenzione |
500 |
1 000 |
0 |
|
1005 10 90 1005 90 00 |
Granturco |
esenzione |
35 000 |
70 000 |
0 |
|
1008 |
Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali |
esenzione |
500 |
1 000 |
0 |
|
1101 00 |
Farine di frumento (grano) e frumento segalato |
20 |
16 875 |
16 875 |
0 |
|
1107 10 99 |
Malto, non torrefatto, diverso da quello di frumento |
esenzione |
18 125 |
18 125 |
0 |
|
1601 00 |
Salsicce, salami e prodotti simili |
esenzione |
300 |
350 |
50 |
|
da1602 41 a1602 49 |
Preparazioni e conserve di carni suine |
|||||
1602 50 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali della specie bovina |
esenzione |
100 |
200 |
0 |
|
1703 |
Melassi |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
2001 10 00 |
Cetrioli e cetriolini, conservati |
esenzione |
125 |
125 |
0 |
|
ex 2001 90 96 |
Asparagi |
esenzione |
130 |
145 |
15 |
|
2002 |
Pomodori, preparati o conservati |
esenzione |
1 300 |
1 450 |
150 |
|
2007 99 31 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % |
83 |
illimitata |
illimitata |
|
|
2009 12 00 |
Succhi di frutta |
esenzione |
500 |
600 |
100 |
|
2009 19 98 |
||||||
2009 21 00 |
||||||
2009 31 19 |
||||||
2009 31 51 |
||||||
2009 31 59 |
||||||
2009 31 91 |
||||||
2009 31 99 |
||||||
2009 39 19 |
||||||
2009 39 39 |
||||||
2009 39 55 |
||||||
2009 39 59 |
||||||
2009 39 95 |
||||||
2009 39 99 |
||||||
2009 61 10 |
||||||
2009 61 90 |
|
|||||
2009 69 11 |
|
|||||
2009 69 19 |
||||||
2009 69 51 |
||||||
2009 69 59 |
||||||
2009 69 90 |
|
|||||
2009 71 2009 79 |
Succhi di mela |
esenzione |
250 |
250 |
0 |
|
2009 71 |
Succhi di mela |
48 |
illimitata |
illimitata |
|
|
2009 79 30 |
Succhi di mela |
48 |
illimitata |
illimitata |
|
|
2009 79 93 |
Succhi di mela |
48 |
illimitata |
illimitata |
|
|
2009 79 99 |
Succhi di mela |
48 |
illimitata |
illimitata |
|
|
2009 80 99 |
Succo di ribes nero |
36 |
illimitata |
illimitata |
|
|
(1)
Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
(2)
Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.
(3)
Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora appaia probabile che le importazioni totali di bovini nella Comunità possano superare, per una data campagna, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.
(4)
Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.
(5)
La Comunità può tenere conto, nell'ambito della propria legislazione e se del caso, del fabbisogno del mercato e della necessità di mantenere una situazione di equilibrio.
(6)
Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.
(7)
La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.
(8)
Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.
(9)
I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna e sono sottoposti al dazio applicabile al momento dell'importazione.
(10)
In equivalente tuorli liquidi: 1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di uova liquide.
(11)
In equivalente uova liquide: 1 kg di uova essiccate = 3,9 kg di uova liquide.
(12)
Esclusi i filetti «mignons» presentati da soli. |
ALLEGATO ALL'ALLEGATO A(b)
Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione
1. |
I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Repubblica slovacca, sono stabiliti nel modo seguente:
|
2. |
I prezzi minimi all'importazione, fissati all'articolo 1, vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, si riscuote un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana. |
3. |
Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità slovacche per consentire loro di rimediare alla situazione. |
4. |
Su richiesta della Comunità o della Repubblica slovacca, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune. |
5. |
Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro. Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda. |
ALLEGATO B(a)
I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Repubblica slovacca ai prodotti originari della Comunità sono aboliti
Codice della tariffa doganale slovacca ( 37 )
ALLEGATO B(b)
Le importazioni nella Repubblica slovacca dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate
Codice della tariffa doganale slovacca |
Designazione delle merci (1) |
Dazio ad valorem applicabile |
Quantità dal 1o.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate) |
Quantità annuale dal 1o.7.2003 (in tonnellate) |
Incremento annuo (in tonnellate) |
Disposizioni specifiche |
0201 0202 |
Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate |
esenzione |
1 750 |
3 500 |
0 |
|
da 0206 10 a 29 0210 |
Carni di animali della specie bovina (frattaglie) |
esenzione |
500 |
1 000 |
0 |
|
0204 |
Carni di animali della specie ovina |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
ex 0203 |
Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate |
esenzione |
2 800 |
3 000 |
300 |
|
da 0210 11 a 0210 19 |
Carni della specie suina, salate o in salamoia, secche o affumicate |
|||||
0207 |
Polli, freschi, refrigerati o congelati |
esenzione |
650 |
725 |
75 |
|
da 1602 31 a 1602 39 |
Preparazioni e conserve di carni di volatili |
|||||
0402 |
Latte in polvere e latte condensato |
esenzione |
350 |
500 |
0 |
|
da 0403 10 11 a 39 da 0403 90 11 a 69 |
Latticello, iogurt e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati |
|
|
|
|
|
0404 |
Siero di latte e prodotti costituiti di componenti naturali del latte |
esenzione |
250 |
500 |
0 |
|
ex 0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte, esclusi i codici NC 0405 20 10 e 0405 20 30 |
esenzione |
252 |
300 |
0 |
|
0406 |
Formaggi e latticini |
esenzione |
1 895 |
2 100 |
195 |
|
0408 11 80 |
Tuorli di uova, essiccati |
14,5 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0408 91 80 |
Uova di volatili, essiccate |
14,5 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0701 90 50 |
Patate, di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
0701 90 10 0701 90 90 |
Patate, altre |
6 |
500 |
500 |
0 |
|
0702 00 00 |
Pomodori, freschi |
esenzione |
2 600 |
2 900 |
300 |
|
ex 0704 10 00 |
Cavolfiori e cavoli broccoli (dal 15 aprile al 30 novembre) |
6 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0704 90 10 |
Cavoli bianchi e cavoli rossi |
6 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0704 90 90 |
Altri |
6 |
illimitata |
illimitata |
|
|
ex 0705 11 00 |
Cavoli a cappuccio (dal 1o aprile al 30 novembre) |
5,9 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0708 10 90 |
Piselli, freschi o refrigerati (dal 1o giugno al 31 agosto) |
esenzione |
130 |
145 |
15 |
|
0708 90 00 |
Legumi di granella |
5,9 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0709 60 10 |
Peperoni |
4,3 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0709 60 99 |
Altri |
4,3 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0807 11 00 |
Cocomeri |
4 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0809 10 00 |
Albicocche |
4,2 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0809 30 10 |
Pesche noci |
4 |
illimitata |
illimitata |
|
|
0808 10 |
Mele, fresche |
esenzione |
7 500 |
15 000 |
0 |
|
1001 |
Frumento (grano) e frumento segalato |
esenzione |
15 000 |
30 000 |
0 |
|
1002 |
Segala |
esenzione |
1 000 |
2 000 |
0 |
|
1003 |
Orzo |
esenzione |
15 000 |
30 000 |
0 |
|
1004 |
Avena |
esenzione |
500 |
1 000 |
0 |
|
1005 10 90 1005 90 00 |
Granturco |
esenzione |
5 350 |
10 000 |
0 |
|
1006 |
Riso |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
1008 |
Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali |
esenzione |
500 |
1 000 |
0 |
|
1107 10 99 |
Malto |
esenzione |
1 500 |
3 000 |
0 |
|
1516 10 |
Grassi e oli animali |
10 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
1516 20 |
Grassi e oli vegetali |
9 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
1517 10 90 |
Margarina |
10 |
270 |
270 |
0 |
|
1601 00 |
Salsicce, salami e prodotti simili |
esenzione |
300 |
350 |
50 |
|
da 1602 41 a 1602 49 |
Preparazioni e conserve di carni suine |
|||||
ex 1602 20 90 |
Pâté, di diverse grandezze |
9 |
265 |
265 |
0 |
|
1602 50 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali della specie bovina |
esenzione |
100 |
200 |
0 |
|
1703 |
Melassi |
esenzione |
illimitata |
illimitata |
|
|
ex 2001 90 96 |
Asparagi |
esenzione |
130 |
145 |
15 |
|
2002 |
Pomodori, preparati o conservati |
esenzione |
1 300 |
1 450 |
150 |
|
2005 90 60 |
Carote |
5 |
illimitata |
illimitata |
|
|
2005 90 70 |
Miscugli di ortaggi |
5 |
illimitata |
illimitata |
|
|
2005 90 80 |
Altri |
5 |
illimitata |
illimitata |
|
|
2008 50 |
Albicocche |
4 |
illimitata |
illimitata |
|
|
2008 70 |
Pesche |
4 |
illimitata |
illimitata |
|
|
2008 92 16 2008 92 16 2008 92 16 |
Miscugli di frutta |
4 |
illimitata |
illimitata |
|
|
2009 69 71 |
Succhi d'uva |
2 |
illimitata |
illimitata |
|
|
2009 69 79 |
2 |
illimitata |
illimitata |
|
|
|
2009 71 |
Succhi di mela |
10 |
illimitata |
illimitata |
|
|
2009 79 |
10 |
illimitata |
illimitata |
|
|
|
2401 |
Tabacchi non lavorati |
2,4 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
(1)
La designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
(2)
Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione e che sono accompagnati da un certificato attestante che non è stata pagata alcuna restituzione all'esportazione.
(3)
I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna e sono sottoposti al dazio applicabile al momento dell'importazione.
(4)
Esclusi i filetti presentati separatamente.
(5)
Escluse le voci 1516 20 95, 1516 20 96 e 1516 20 98. |
ALLEGATO ALL'ALLEGATO B(b)
ALLEGATO C
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Repubblica slovacca relativo a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini
1. |
Le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica slovacca, sono soggette alle concessioni in appresso indicate:
|
2. |
La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica slovacca non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi. |
3. |
Le importazioni nella Repubblica slovacca dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate:
|
4. |
La Repubblica slovacca concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi. |
5. |
Il presente accordo riguarda il vino
a)
ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione, e
b)
i)
originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste nel titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ( 38 );
ii)
originario della Repubblica slovacca, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione slovacca. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria. |
6. |
Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b). |
7. |
Le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino. |
8. |
Le parti contraenti convengono di proseguire immediatamente i negoziati già avviati allo scopo di concludere rapidamente un accordo sul riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni delle bevande spiritose e dei vini, compreso lo «Slovenske Tokajske Vino» originario della parte slovacca della regione di coltivazione del Tokaj. |
9. |
Le parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure. |
10. |
A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo. |
11. |
Il presente accordo si applica ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni previste da detto trattato, e al territorio della Repubblica slovacca. |
( ) Cfr. pag. 67 della presente Gazzetta ufficiale.
( ) Cfr. pag. 67 della presente Gazzetta ufficiale.
( 1 ) Il sommario della sezione SEE dovrebbe anche contenere i riferimenti che consentano di reperire le informazioni in questione concernenti la Comunità e i suoi Stati membri.
( 2 ) Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
( 3 ) Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo ai sensi della risoluzione UNSCR 1244/99.
( 4 ) Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Cisgiordania e Striscia di Gaza.
( 5 ) Finestra di introduzione della versione 1 dell’ICS2: dal 15.3.2021 all’1.10.2021; finestra di introduzione della versione 2 dell’ICS2: dall’1.3.2023 al 2.10.2023; finestra di introduzione della versione 3 dell’ICS2: dall’1.3.2024 all’1.10.2024.
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).
( 6 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione, del 7 dicembre 2020 (GU L 63 del 23.2.2021, pag. 1).
( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell’8 febbraio 2021 (GU L 63 del 23.2.2021, pag. 386).
( 8 ) Convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2, comprese le modifiche precedenti e future concordate dal Comitato misto nell'ambito di detta convenzione).
( 9 ) L'NCTS è aggiornato per comprendere i nuovi requisiti di sicurezza previsti dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 54). L'introduzione dell'aggiornamento graduale dell'NCTS è illustrata nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione.
( 10 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
( 11 ) 387 D 0516: decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987 (GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1).
( 12 ) Decisione 2009/334/CE della Commissione, del 20 aprile 2009 (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 22).
( 13 ) 32007 R 0219: Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1), ►M235 modificato da:
( 14 ) GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13.
( 15 ) 375 R 0337: Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all’istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU n. L 39 del 13.2.1975, pag. 1), modificato da:
( 16 ) 391 D 0049: Decisione del Consiglio 91/49/CEE, del 26 novembre 1990 (GU n. L 28 del 2.2.1991, pag. 29) ►M8 Per quanto riguarda la decisione 91/49/CEE del Consiglio, si concorda che, a decorrere dal 1o gennaio 1994, gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono alle spese amministrtive relative alle azioni di svolgimento dei programmi della Comunità di cui alla linea di bilancio B3-4104, «Azioni a favore degli anziani». ◄
( 17 ) 375 R 1365: Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l’istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU n. L 139 del 30.5.1975, pag. 1), modificato da:
( 18 ) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
( 19 ) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
( 20 ) Decisione 93/136/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (GU n. L 56 del 9.3.1993, pag. 30).
( 21 ) Decisione 94/782/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1994, relativa all'ulteriore sviluppo del sistema Handynet nell'ambito delle attività relative al primo modulo «ausili tecnici» intraprese fino a questo momento (GU n. L 316 del 9.12.1994, pag. 42).
( 22 ) Decisione 93/136/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, che stabilisce il terzo programma di azione comunitaria a favore dei portatori di handicap (GU n. L 56 del 9.3.1993, pag. 30).
( 23 ) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).
( 24 ) 1) Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione; 2) miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime; 3) promozione della competitività delle piccole e medie imprese («PMI»), del settore agricolo e del settore della pesca e dell'acquacoltura; 4) sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; 5) promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della prevenzione e della gestione dei rischi; 6) preservazione e tutela dell'ambiente e promozione dell'uso efficiente delle risorse; 7) promozione di sistemi di trasporto sostenibili ed eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete; 8) promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità dei lavoratori; 9) promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione; 10) investimento nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per sviluppare capacità e favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; 11) rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione.
( 25 ) GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.
( 26 ) GU L 341 del 16.12.1998, pag. 3.
( 27 ) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.
( 28 ) Quali definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).
( 29 ) Quale definito nel decreto governativo della Repubblica ceca n. 480/2001 relativo alla tariffa doganale della Repubblica ceca.
( 30 ) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).
( 31 ) GU L 359 del 31.12.1994, pag. 2.
( 32 ) GU L 306 del 16.11.1998, pag. 3.
( 33 ) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.
( 34 ) Quale definito dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001).
( 35 ) Quale definito nel decreto del governo della Repubblica slovacca n. 598/2001 relativo alla tariffa doganale della Repubblica slovacca.
( 36 ) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2825/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10).