Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01986L0298-20130701

    Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta (86/298/CEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/298/2013-07-01

    1986L0298 — IT — 01.07.2013 — 008.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 26 maggio 1986

    relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta

    (86/298/CEE)

    (GU L 186, 8.7.1986, p.26)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 89/682/CEE del 21 dicembre 1989

      L 398

    29

    30.12.1989

    ►M2

    DIRETTIVA 2000/19/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 13 aprile 2000

      L 94

    31

    14.4.2000

     M3

    DIRETTIVA 2005/67/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 18 ottobre 2005

      L 273

    17

    19.10.2005

    ►M4

    DIRETTIVA 2006/96/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

      L 363

    81

    20.12.2006

    ►M5

    DIRETTIVA 2010/22/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 15 marzo 2010

      L 91

    1

    10.4.2010

    ►M6

    DIRETTIVA 2013/15/UE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

      L 158

    172

    10.6.2013


    Modificato da:

     A1

      C 241

    21

    29.8.1994

     

      L 001

    1

    ..

    ►A2

      L 236

    33

    23.9.2003


    Rettificato da:

     C1

    Rettifica, GU L 145, 9.6.2005, pag. 42  (1989/682)




    ▼B

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 26 maggio 1986

    relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta

    (86/298/CEE)



    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ),

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

    considerando che la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 4 ), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, stabilisce che le disposizioni necessarie per istituire la procedura di omologazione CEE saranno definite, per ciascuno dei vari elementi o caratteristiche del trattore, mediante direttive particolari; che le prescrizioni riguardanti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore e i relativi attacchi sono state adottate con le direttive 77/536/CEE ( 5 ) e 79/622/CEE ( 6 ), modificate da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che dette direttive, l'una relativa alle prove dinamiche e l'altra relativa alle prove statiche (per il momento la scelta è lasciata al costruttore), si applicano ai trattori standard, ossia ai trattori aventi un'altezza minima dal suolo non superiore a 1 000 mm ed una carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1 150 mm, la cui massa sia compresa fra 1,5 e 4,5 tonnellate per i trattori contemplati dalla direttiva «prove dinamiche» e superiore o uguale a 800 kg per quelli contemplati dalla direttiva «prove statiche»;

    considerando che i trattori contemplati dalla presente direttiva hanno un'altezza minima dal suolo non superiore a 600 mm, una carreggiata minima di entrambi gli assi inferiore a 1 150 mm ed una massa superiore a 600 kg; che i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento di questi trattori, i quali vengono impiegati per lavori specifici, possono essere oggetto di prescrizioni particolari in alternativa a quelle previste dalle direttive 77/536/CEE e 79/622/CEE;

    considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono rispondere questi trattori — detti a carreggiata stretta — ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, tra l'altro, i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore e i relativi attacchi; che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le medesime prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali normative di tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE;

    considerando che i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento di cui alla presente direttiva sono quelli del tipo a due montanti posteriori, a telaio o a cabina, il cui limite superiore della zona libera si trova a 900 mm sopra il punto di riferimento del sedile, zona o spazio libero sufficientemente ampio per proteggere il conducente; che i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore, del tipo a due montanti installati davanti al conducente, saranno regolamentati con altra direttiva particolare;

    considerando che, nell'ambito di una procedura armonizzata di omologazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore, nonché dei relativi attacchi, ogni Stato membro ha la prossibilità di constatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione fatta mediante invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, e relativi attacchi; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli Stati membri; che saranno stabilite in un secondo tempo le prescrizioni comuni riguardanti altri elementi e caratteristiche del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, per quanto riguarda in particolare la protezione degli occupanti;

    considerando che le disposizioni armonizzate hanno principalmente lo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nonché la sicurezza sul lavoro in tutta la Comunità; che a tal fine, per quanto riguarda i trattori di cui alla presente direttiva, è necessario introdurre l'obbligo di munirli di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore;

    considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai predetti trattori comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi in base a prescrizioni comuni,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



    Articolo 1

    La presente direttiva si applica ai trattori definiti dall'articolo 1 della direttiva 74/150/CEE, aventi le caratteristiche seguenti:

     altezza minima dal suolo, misurata nel punto più basso sotto gli assi anteriore o posteriore, tenendo conto del differenziale:

     non superiore a 600 mm;

    ▼M1

     carreggiata minima fissa o regolabile dell'asse munito dei pneumatici più larghi, inferiore a 1 150 mm; supponendo che l'asse munito dei pneumatici più larghi sia stato regolato su una carreggiata massima di 1 150 mm, la carreggiata dell'altro asse deve poter essere regolata in modo tale che i bordi esterni dei pneumatici più stretti non superino i bordi esterni dei pneumatici dell'altro asse. Nel caso in cui i due assi sono muniti di cerchioni e di pneumatici delle stesse dimensioni, la carreggiata fissa o regolabile dei due assi deve essere inferiore a 1 150 mm;

    ▼B

     massa: superiore a 600 kg, corrispondente al peso a vuoto del trattore, definito al punto 2.4 dell'allegato I della direttiva 74/150/CEE, compreso il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, montato conformemente alla presente direttiva, munito dei pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.

    Articolo 2

    1.  Ciascuno Stato membro procede all'omologazione di ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, nonché dei relativi attacchi, che risulti conforme alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui agli allegati da I a IV.

    2.  Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE prende le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.

    Articolo 3

    Gli Stati membri rilasciano al costruttore di un trattore o al fabbricante di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, ovvero ai rispettivi mandatari, un marchio di omologazione CEE conforme al modello di cui all'allegato VI per ciascun tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, nonché per i relativi attacchi al trattore, da essi emologato a norma dell'articolo 2.

    Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra questi dispositivi, il cui tipo sia stato omologato a norma dell'articolo 2, ed altri dispositivi.

    Articolo 4

    1.  Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, nonché dei relativi attacchi al trattore cui sono destinati, per motivi concernenti la loro costruzione, se questi dispositivi recano il marchio di omologazione CEE.

    2.  Uno Stato membro può tuttavia vietare la commercializzazione di dispositivi recanti il marchio di omologazione CEE che risultino sistematicamente non conformi al tipo omologato.

    Tale Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure attuate, precisando i motivi della decisione.

    Articolo 5

    Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ciascuno Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione, il cui modello figura nell'allegato VII, compilate per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento che esse omologano o rifiutano di omologare.

    Articolo 6

    1.  Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE constata che vari dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore e relativi attacchi, muniti dello stesso marchio di omologazione CEE, non sono conformi al tipo che detto Stato ha omologato, esso attua i provvedimenti necessari per garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le competenti autorità di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri circa le misure adottate le quali possono eventualmente comportare, quando la non conformità è grave e ripetuta, anche la revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni qualora siano informate dalle competenti autorità di un altro Stato membro dell'esistenza di tale mancanza di conformità.

    2.  Le competenti autorità degli Stati membri si comunicano reciprocamente, entro un mese, la revoca di un'omologazione CEE nonché i motivi di tale misura.

    Articolo 7

    Qualsiasi decisione di rifiuto o revoca di omologazione, ovvero di divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in virtù delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa. Essa è notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e del termine entro il quale i ricorsi possono essere presentati.

    Articolo 8

    Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un trattore per motivi concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore, nonché i relativi attacchi, se questi dispositivi ed attacchi recano il marchio di omologazione CEE e se sono state osservate le prescrizioni di cui all'allegato VIII.

    Articolo 9

    Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione dei trattori per motivi concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, nonché i relativi attacchi al trattore, se questi dispositivi ed attacchi recano il marchio di omologazione CEE e se sono state osservate le prescrizioni di cui all'allegato VIII.

    Articolo 10

    Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, quanto ritengono necessario per garantire la protezione dei lavoratori che utilizzano i trattori in questione, purché ciò non implichi modifiche di tali dispositivi rispetto a quanto prescritto dalla direttiva.

    Articolo 11

    1.  Ai fini dell'omologazione CEE, qualsiasi trattore di cui all'articolo 1 deve essere munito di un dispositivo di protezione del conducente in caso di capovolgimento del trattore.

    2.  Il dispositivo di cui al paragrafo 1, se non si tratta di un dispositivo di protezione a due montanti installato davanti al sedile del conducente, deve rispondere alle prescrizioni degli allegati da I a IV della presente direttiva, della direttiva 77/536/CEE oppure della direttiva 79/622/CEE.

    Articolo 12

    Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati della presente direttiva sono adottate conformemente alla procedura prevista dall'articolo 13 della direttiva 74/150/CEE.

    Articolo 13

    Entro diciotto mesi dalla notifica della presente direttiva, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, in base alle disposizioni del trattato, adotta una direttiva che completi la presente con disposizioni che introducano, nella procedura delle prove dinamiche, le prove d'urto supplementari.

    Articolo 14

    1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ventiquattro mesi dalla sua notifica ( 7 ) e ne informano immediatamente la Commissione.

    2.  Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi emanano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 15

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




    ELENCO DEGLI ALLEGATI



    ALLEGATO I

    Condizioni di omologazione CEE

    ALLEGATO II

    Condizioni per le prove di resistenza dei dispositivi di protezione e dei relativi attacchi al trattore

    ALLEGATO III

    Procedure di prova:

    A.Prove dinamiche

    B.Prove statiche

    ALLEGATO IV

    Figure

    ALLEGATO V

    Modello di verbale di prova di omologazione CEE

    ALLEGATO VI

    Marcatura

    ALLEGATO VII

    Modello di scheda di omologazione CEE

    ALLEGATO VIII

    Condizioni di omologazione CEE

    ALLEGATO IX

    Modello di allegato della scheda di omologazione CEE per un tipo di trattore per quanto riguarda la resistenza dei dispositivi di protezione e dei loro attacchi al trattore.




    ALLEGATO I

    CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE

    ▼M5

    1.

    Si applicano le definizioni e le prescrizioni di cui al punto 1 del codice 7 ( 8 ) della decisione OCSE C(2008) 128 dell'ottobre 2008, eccettuato il punto 1.1 (trattori agricoli e forestali), così formulate:

    «1.    Definizioni

    1.1.

    [non pertinente]

    1.2.

    Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (ROPS)

    Per dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (a cabina o a telaio di sicurezza), di seguito denominato “dispositivo di protezione,” si intendono i dispositivi installati sul trattore aventi essenzialmente lo scopo di evitare ovvero limitare i rischi per il conducente in caso di capovolgimento del trattore durante il normale utilizzo.

    Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento fornisce lo spazio per una zona libera sufficientemente ampia da proteggere il conducente seduto all'interno dell'involucro del dispositivo o in uno spazio delimitato da una serie di rette tangenti ai bordi esterni del dispositivo e a qualsiasi parte del trattore che può entrare in contatto con il terreno piano ed è in grado di sostenere il trattore in tale posizione in caso di capovolgimento.

    1.3.

    Carreggiata

    1.3.1.    Definizione preliminare: piano mediano della ruota

    Il piano mediano della ruota è equidistante dai due piani che comprendono la periferia dei cerchioni nei loro bordi esterni.

    1.3.2.    Definizione di carreggiata

    Il piano verticale che passa attraverso l'asse delle ruote interseca il piano mediano lungo una retta che in un punto incontra la superficie di sostegno. Se A e B sono i due punti così definiti delle ruote che si trovano sullo stesso asse del trattore, la larghezza della carreggiata è costituita dalla distanza tra i punti A e B. La carreggiata può così essere definita sia per le ruote anteriori che per quelle posteriori. In caso di ruote gemellate, la carreggiata è costituita dalla distanza tra due piani, ciascuno dei quali è il piano mediano delle coppie di ruote.

    1.3.3.    Definizione supplementare: piano mediano del trattore

    Si considerano le posizioni estreme dei punti A e B nell'asse posteriore del trattore per ottenere il valore massimo della carreggiata. Il piano verticale perpendicolare al segmento AB nel suo punto centrale costituisce il piano mediano del trattore.

    1.4.

    Interasse

    Distanza tra i piani verticali che passano per i due segmenti AB sopra definiti, uno per le ruote anteriori e uno per le ruote posteriori.

    1.5.

    Determinazione del punto indice del sedile; regolazione del sedile ai fini delle prove

    1.5.1.    Punto indice del sedile (SIP) ( 9 )

    Il punto indice del sedile è determinato conformemente alla norma ISO 5353:1995.

    1.5.2.    Posizione e regolazione del sedile ai fini delle prove

    1.5.2.1. Se è possibile regolarne l'inclinazione, lo schienale e il piano del sedile devono essere regolati in modo che il punto indice si trovi nella posizione più arretrata;

    1.5.2.2. Se il sedile è dotato di sospensione, quest'ultima va fissata nella posizione intermedia, tranne in caso di esplicite istruzioni contrarie da parte del costruttore;

    1.5.2.3. se la posizione del sedile è regolabile unicamente in lunghezza e in altezza, l'asse longitudinale che passa per il punto indice del sedile deve essere parallelo al piano longitudinale verticale del trattore che passa per il centro del volante con una deviazione laterale non superiore a 100 mm.

    1.6.

    Zona libera

    1.6.1.    Piano di riferimento

    La zona libera, illustrata nelle figure 7.1 e 7.2, è definita in rapporto al piano di riferimento e al punto indice del sedile (SIP). Il piano di riferimento è un piano verticale, generalmente longitudinale rispetto al trattore, che passa per il punto indice del sedile e per il centro del volante. Di norma il piano di riferimento coincide con il piano mediano longitudinale del trattore. Si suppone che il piano di riferimento si sposti orizzontalmente con il sedile e il volante durante l'applicazione del carico, rimanendo però perpendicolare al trattore o alla base del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento. La zona libera è definita conformemente ai punti 1.6.2 e 1.6.3.

    1.6.2.    Determinazione della zona libera per trattori con sedili non reversibili

    La zona libera per trattori con sedili non reversibili è definita ai punti da 1.6.2.1 a 1.6.2.13 ed è delimitata dai seguenti piani, con il trattore posto su una superficie orizzontale, il sedile, se regolabile, fissato nella posizione più arretrata ( 10 ) e il volante, se regolabile, posto nella normale posizione di guida per un conduttore seduto:

    1.6.2.1. un piano orizzontale A1 B1 B2 A2, situato (810 + av) mm sopra al punto indice del sedile (SIP) con la linea B1B2 che passa (ah-10) mm dietro al SIP;

    1.6.2.2. un piano inclinato H1 H2 G2 G1, perpendicolare al piano di riferimento e che comprende sia un punto situato 150 mm dietro la linea B1B2 sia il punto più arretrato dello schienale del sedile;

    1.6.2.3. una superficie cilindrica A1 A2 H2 H1, perpendicolare al piano di riferimento, con raggio di 120 mm e tangente ai piani definiti ai punti 1.6.2.1 e 1.6.2.2;

    1.6.2.4. una superficie cilindrica B1 C1 C2 B2, perpendicolare al piano di riferimento, con raggio di 900 mm, che si estende in avanti di 400 mm ed è tangente al piano definito al punto 1.6.2.1, lungo la linea B1B2;

    1.6.2.5. un piano inclinato C1 D1 D2 C2, perpendicolare al piano di riferimento, contiguo alla superficie definita al punto 1.6.2.4 e che passa a 40 mm dal bordo anteriore esterno del volante. Se il volante è in posizione elevata, tale piano si estende in avanti partendo dalla linea B1B2 ed è tangente alla superficie definita al punto 1.6.2.4;

    1.6.2.6. un piano verticale D1 K1 E1 E2 K2 D2, perpendicolare al piano di riferimento e situato 40 mm davanti al bordo esterno del volante;

    1.6.2.7. un piano orizzontale E1 F1 P1 N1 N2 P2 F2 E2, che passa per un punto situato (90-av) mm al di sotto del punto indice del sedile (SIP);

    1.6.2.8. una superficie G1 L1 M1 N1 N2 M2 L2 G2, curva se necessario, che si estende dal limite inferiore del piano definito al punto 1.6.2.2 fino al piano orizzontale di cui al punto 1.6.2.7 risultando perpendicolare al piano di riferimento e a contatto con lo schienale del sedile per tutta la sua lunghezza;

    1.6.2.9. due piani verticali K1 I1 F1 E1 e K2 I2 F2 E2, paralleli al piano di riferimento, situati a 250 mm in ciascun lato di quest'ultimo e delimitati verso l'alto 300 mm sopra il piano definito al punto 1.6.2.7;

    1.6.2.10. due piani inclinati paralleli A1 B1 C1 D1 K1 I1 L1 G1 H1 e A2 B2 C2 D2 K2 I2 L2 G2 H2, che partendo dal bordo superiore dei piani definiti al punto 1.6.2.9 diventano contigui al piano orizzontale definito al punto 1.6.2.1 almeno 100 mm sopra il piano di riferimento nel lato in cui è applicato il carico;

    1.6.2.11. due parti dei piani verticali Q1 P1 N1 M1 e Q2 P2 N2 M2, paralleli al piano di riferimento, situati a 200 mm in ciascun lato di quest'ultimo e delimitati verso l'alto 300 mm sopra il piano definito al punto 1.6.2.7;

    1.6.2.12. due parti I1 Q1 P1 F1 e I2 Q2 P2 F2 di un piano verticale, perpendicolari al piano di riferimento e situate (210-ah) mm davanti al SIP;

    1.6.2.13. due parti I1 Q1 M1 L1 e I2 Q2 M2 L2 del piano orizzontale situato 300 mm sopra il piano definito al punto 1.6.2.7.

    1.6.3.    Determinazione della zona libera per trattori con posto di guida reversibile

    Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili), la zona libera consiste nello spazio che circonda le due zone libere definite dalle due diverse posizioni del volante e del sedile.

    1.6.4.    Sedili aggiuntivi

    1.6.4.1. Nel caso di trattori che potrebbero essere dotati di sedili aggiuntivi, durante le prove viene utilizzato lo spazio che comprende i punti indice del sedile relativi a tutte le opzioni proposte. Il dispositivo di protezione non può penetrare nella zona libera più ampia che tiene conto di questi diversi punti indice del sedile.

    1.6.4.2 Qualora venga proposto un ulteriore sedile aggiuntivo dopo l'effettuazione della prova, si procede a verificare se la zona libera che circonda il nuovo SIP rientri nello spazio precedentemente stabilito. In caso contrario occorre effettuare una nuova prova.

    1.7.

    Tolleranze ammesse nelle misure

    Dimensione lineare

    :

    ± 3 mm

    esclusi

    deformazione dei pneumatici

    :

    ± 1 mm

    deformazione del dispositivo durante i carichi orizzontali

    :

    ± 1 mm

    altezza di caduta della massa pendolare

    :

    ± 1 mm

    Masse

    :

    ± 1 %

    Forze

    :

    ± 2 %

    Angoli

    :

    ± 2°

    1.8.

    Simboli



    ah

    (mm)

    Regolazione orizzontale del sedile a metà

    av

    (mm)

    Regolazione verticale del sedile a metà

    B

    (mm)

    Larghezza totale minima del trattore

    B6

    (mm)

    Larghezza esterna massima del dispositivo di protezione

    D

    (mm)

    Deformazione del dispositivo nel punto d'urto (prove dinamiche) o nel punto di applicazione del carico lungo l'asse di applicazione (prove statiche)

    D'

    (mm)

    Deformazione del dispositivo per l'energia calcolata richiesta

    Ea

    (J)

    Energia di deformazione assorbita nel punto in cui cessa l'applicazione del carico. Zona inscritta nella curva F-D

    Ei

    (J)

    Energia di deformazione assorbita. Zona al di sotto della curva F-D

    E'i

    (J)

    Energia di deformazione assorbita dopo l'applicazione di un carico supplementare, in seguito a rottura o incrinatura

    E''i

    (J)

    Energia di deformazione assorbita durante la prova di sovraccarico qualora l'applicazione del carico sia cessata prima dell'inizio di tale prova. Zona al di sotto della curva F-D

    Eil

    (J)

    Energia immessa, da assorbire durante l'applicazione del carico longitudinale

    Eis

    (J)

    Energia immessa, da assorbire durante l'applicazione del carico laterale

    F

    (N)

    Forza di carico statico

    F'

    (N)

    Forza di carico per l'energia calcolata richiesta corrispondente a E'i

    F-D

     

    Diagramma forza/deformazione

    Fmax

    (N)

    Massima forza di carico statico sviluppata durante l'applicazione del carico, eccettuato il sovraccarico

    Fv

    (N)

    Forza di schiacciamento verticale

    H

    (mm)

    Altezza di caduta della massa pendolare (prove dinamiche)

    H’

    (mm)

    Altezza di caduta della massa pendolare per prove supplementari (prove dinamiche)

    I

    (kgm2)

    Momento d'inerzia di riferimento del trattore attorno all'asse centrale delle ruote posteriori, indipendentemente dalla massa di tali ruote

    L

    (mm)

    Interasse di riferimento del trattore

    M

    (kg)

    Massa di riferimento del trattore durante le prove di resistenza di cui al punto 3.1.1.4 dell’allegato II.

    ▼B

    2.

    PRESCRIZIONI GENERALI

    2.1.

    Tutti i dispositivi di protezione, nonché i loro attacchi al trattore, devono essere progettati e costruiti in funzione dello scopo essenziale di cui al precedente punto 1.1.

    2.2.

    Questa condizione si ritiene soddisfatta se sono rispettate le prescrizioni degli allegati II e III.

    3.

    DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

    3.1.

    La domanda di omologazione CEE per quanto riguarda la resistenza dei dispositivi di protezione e dei loro attacchi al trattore deve essere presentata dal costruttore del trattore o dal fabbricante del dispositivo di protezione o dai rispettivi mandatari.

    3.2.

    Essa deve essere accompagnata dai seguenti documenti in triplice copia e corredata delle seguenti indicazioni:

     disegno complessivo in scala o con l'indicazione delle dimensioni principali del dispositivo di protezione, in particolare, il disegno deve riprodurre in dettaglio le parti degli attacchi;

     fotografie laterali e del retro da cui risultino i dettagli degli attacchi;

     breve descrizione del dispositivo di protezione, che indichi il tipo di costruzione, i sistemi di attacco al trattore e, se necessario, i dettagli del rivestimento, le possibilità d'accesso e di uscita, precisazioni sull'imbottitura interna e sulle caratteristiche antirotolamento, nonché dettagli sul sistema di riscaldamento e di ventilazione;

     dati sui materiali usati per le strutture e per gli elementi di fissaggio del dispositivo di protezione (vedi allegato V).

    3.3.

    Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un trattore rappresentativo del tipo di trattore al quale è destinato il dispositivo di protezione da omologare. Tale trattore è munito del dispositivo di protezione.

    3.4.

    Il detentore dell'omologazione CEE può chiederne l'estensione ad altri tipi di trattori. Le competenti autorità che hanno concesso l'omologazione CEE iniziale concedono l'estensione richiesta se il dispositivo di protezione e il tipo o i tipi di trattori per i quali è richiesta l'estensione dell'omologazione CEE iniziale, rispondono alle condizioni seguenti:

     la massa del trattore non zavorrato, di cui al punto 1.4 dell'allegato II, non supera di oltre 5 % la massa di riferimento utilizzata per la prova;

     l'interasse o il momento di inerzia rispetto all'asse posteriore non superano l'interasse o il momento di inerzia di riferimento;

     il sistema di attacco ed i punti di fissaggio sul trattore sono identici;

     i componenti, quali parafanghi e cofano, che possono servire da sostegno al dispositivo di protezione, presentano la stessa resistenza e sono situati nell'identica posizione rispetto al dispositivo di protezione;

     la posizione e le dimensioni critiche del sedile e del volante rispetto al dispositivo di protezione, nonché la posizione rispetto al dispositivo di protezione dei punti supposti rigidi e presi inconsiderazione ai fini della verifica della protezione della zona libera, sono tali che detta zona libera rimanga protetta dal dispositivo dopo la deformazione di quest'ultimo a seguito delle varie prove.

    4.

    ISCRIZIONI

    4.1.

    Ogni dispositivo di protezione conforme al tipo omologato deve recare le seguenti iscrizioni:

    4.1.1.

    marchio di fabbrica o commerciale;

    4.1.2.

    marchio di omologazione conforme al modello di cui all'allegato VI;

    4.1.3.

    numero di serie del dispositivo di protezione;

    4.1.4.

    marca e tipo, o tipi, dei trattori ai quali il dispositivo di protezione è destinato.

    4.2.

    Tutte queste indicazioni devono essere riportate su una targhetta.

    4.3.

    Le iscrizioni devono essere apposte in modo da essere visibili, leggibili ed indelebili.

    ▼M5




    ALLEGATO II

    Prescrizioni tecniche

    Le prescrizioni tecniche per l’omologazione CE dei dispositivi di protezione a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali con ruote a carreggiata ridotta, sono quelle di cui al punto 3 del codice 7 della decisione OCSE C(2008) 128 dell’ottobre 2008, eccettuati i punti 3.1.4 (Verbali di prova), 3.3.1 (Proroghe amministrative), 3.4 (Etichettatura) e 3.6 (Efficacia degli ancoraggi delle cinture di sicurezza), così formulate:

    «3.   NORME E DIRETTIVE

    3.1.    Condizioni per la prova di resistenza dei dispositivi di protezione e dei loro attacchi ai trattori

    3.1.1.    Prescrizioni generali

    3.1.1.1.    Scopo delle prove

    Le prove eseguite mediante apposite apparecchiature servono a simulare i carichi sopportati dal dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore. Tali prove consentono di valutare la resistenza del dispositivo di protezione e degli elementi che lo fissano al trattore, nonché di tutte le parti di quest’ultimo che trasmettono il carico di prova.

    3.1.1.2.    Metodi di prova

    Le prove possono essere effettuate conformemente alla procedura dinamica oppure alla procedura statica. I due metodi sono ritenuti equivalenti.

    3.1.1.3.    Norme generali per la preparazione delle prove

    3.1.1.3.1 Il dispositivo di protezione deve essere conforme alle specifiche della produzione di serie. Deve essere fissato, secondo le modalità prescritte dal costruttore, a uno dei trattori per i quali è stato progettato.

    Nota: Non è necessario disporre di un trattore completo per la prova statica di resistenza; il dispositivo di protezione e le parti del trattore alle quali è fissato devono tuttavia costituire un insieme funzionale, di seguito denominato “complesso”.

    3.1.1.3.2. Sia per la prova statica che per la prova dinamica di resistenza vengono montati sul trattore (o sul complesso) tutti i componenti di serie che possono incidere sulla resistenza del dispositivo di protezione o essere necessari per la prova di resistenza.

    Anche i componenti che possono determinare un rischio nella zona libera vanno montati sul trattore (o sul complesso) in modo che possa essere accertata la loro conformità a quanto prescritto dalle condizioni di accettazione di cui al punto 3.1.3. Tutti i componenti del trattore o del dispositivo di protezione, comprese le protezioni contro le intemperie, devono essere forniti o indicati sui disegni.

    3.1.1.3.3. Per le prove di resistenza devono essere rimossi tutti i pannelli e componenti amovibili non strutturali, in modo che non potenzino la resistenza del dispositivo di protezione.

    3.1.1.3.4. La carreggiata deve essere regolata in modo da evitare, per quanto possibile, che durante le prove di resistenza il dispositivo di protezione sia sostenuto dai pneumatici. Se tali prove sono effettuate conformemente alla procedura statica, le ruote possono essere tolte.

    3.1.1.4.    Massa di riferimento del trattore durante le prove di resistenza

    La massa di riferimento M, impiegata nelle formule per calcolare l’altezza di caduta della massa pendolare, le energie di carico e le forze di schiacciamento, deve essere almeno pari alla massa del trattore, senza gli accessori opzionali, ma inclusi liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, strumenti nonché il dispositivo di protezione. Non si tiene conto delle zavorre anteriori o posteriori facoltative, della zavorratura dei pneumatici, degli accessori e delle attrezzature montati e di qualsiasi altro componente speciale.

    3.1.2.    Prove

    3.1.2.1.    Sequenza delle prove

    Fatte salve le prove supplementari di cui ai punti 3.2.1.1.6, 3.2.1.1.7, 3.2.2.1.6 e 3.2.2.1.7, la sequenza delle prove è la seguente:

    1) urto (prova dinamica) o carico (prova statica) nella parte posteriore del dispositivo (cfr. punti 3.2.1.1.1 e 3.2.2.1.1);

    2) prova di schiacciamento posteriore (prova dinamica o statica) (cfr. punti 3.2.1.1.4 e 3.2.2.1.4);

    3) urto (prova dinamica) o carico (prova statica) nella parte anteriore del dispositivo (cfr. punti 3.2.1.1.2 e 3.2.2.1.2);

    4) urto (prova dinamica) o carico (prova statica) nella parte laterale del dispositivo (cfr. punti 3.2.1.1.3 e 3.2.2.1.3);

    5) schiacciamento della parte anteriore del dispositivo (prova dinamica o statica) (cfr. punti 3.2.1.1.5 e 3.2.2.1.5).

    3.1.2.2.    Prescrizioni generali

    3.1.2.2.1. Se una o più parti del sistema di ancoraggio del trattore si spezza o si sposta durante la prova, questa va ripetuta.

    3.1.2.2.2. Durante le prove non si può procedere a riparazioni o regolazioni del trattore o del dispositivo di protezione.

    3.1.2.2.3. Durante le prove il cambio del trattore deve essere in folle e i freni sbloccati.

    3.1.2.2.4. Se il trattore è dotato di un sistema di sospensione tra il telaio e le ruote, tale sistema deve essere bloccato durante le prove.

    3.1.2.2.5. Il lato scelto per l’applicazione del primo urto (prova dinamica) o del primo carico (prova statica) sulla parte posteriore del dispositivo deve essere quello che, a parere delle autorità addette alla prova, comporterà le condizioni più sfavorevoli per il dispositivo di protezione in seguito all’applicazione di una serie di urti o di carichi. L’urto o il carico laterale e l’urto o il carico posteriore devono essere applicati su entrambi i lati del piano longitudinale mediano del dispositivo di protezione. L’urto o il carico anteriore va applicato dallo stesso lato del piano longitudinale mediano del dispositivo di protezione cui è applicato l’urto o il carico laterale.

    3.1.3.    Condizioni di accettazione

    3.1.3.1. Un dispositivo di protezione è considerato conforme alle prescrizioni sulla resistenza se soddisfa le seguenti condizioni:

    3.1.3.1.1. dopo ciascuna prova della procedura dinamica non si sono verificate le rotture o le incrinature di cui al punto 3.2.1.2.1. Se durante la prova dinamica si riscontrano rotture o incrinature significative, deve essere effettuata una prova supplementare d’urto o di schiacciamento di cui ai punti 3.2.1.1.6 o 3.2.1.1.7 immediatamente dopo la prova che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature;

    3.1.3.1.2. durante la prova statica, nel momento in cui viene raggiunta l’energia richiesta in ciascuna prova obbligatoria di carico orizzontale o nella prova di sovraccarico, la forza deve essere superiore a 0,8 F;

    3.1.3.1.3. se durante una prova statica si riscontrano rotture o incrinature in seguito all’applicazione di una forza di schiacciamento, deve essere effettuata la prova supplementare di schiacciamento di cui al punto 3.2.2.1.7 immediatamente dopo la prova di schiacciamento che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature;

    3.1.3.1.4. durante le prove diverse dalla prova di sovraccarico nessuna parte del dispositivo di protezione deve penetrare nella zona libera definita al punto 1.6 dell’allegato I;

    3.1.3.1.5. durante le prove diverse dalla prova di sovraccarico tutte le parti della zona libera devono essere protette dal dispositivo conformemente ai punti 3.2.1.2.2 e 3.2.2.2.2;

    3.1.3.1.6. durante le prove, il dispositivo di protezione non deve in alcun modo costituire un vincolo per la struttura del sedile;

    3.1.3.1.7. la deformazione elastica misurata conformemente ai punti 3.2.1.2.3 e 3.2.2.2.3 è inferiore a 250 mm.

    3.1.3.2. Nessun accessorio deve presentare un pericolo per il conducente. Non devono esservi parti o accessori sporgenti in grado di ferire il conducente in caso di capovolgimento del trattore e nessun accessorio o parte deve poterlo imprigionare, bloccandogli ad esempio una gamba o un piede, in seguito alle deformazioni del dispositivo.

    3.1.4.

    [non pertinente]

    3.1.5.

    Apparecchi e attrezzature per le prove dinamiche

    3.1.5.1.    Massa pendolare

    3.1.5.1.1. Una massa che funge da pendolo deve essere appesa con due catene o funi metalliche a perni situati a non meno di 6 m dal suolo. Deve essere previsto un mezzo per regolare separatamente l’altezza di sospensione della massa e l’angolo fra la massa e le catene o funi metalliche di supporto.

    3.1.5.1.2. La massa del pendolo deve essere di 2 000 ± 20 kg, esclusa la massa delle catene o delle funi metalliche che dal canto suo non deve superare 100 kg. La lunghezza dei lati della superficie d’urto deve essere di 680 ± 20 mm (cfr. figura 7.3). La massa pendolare deve essere zavorrata in modo che la posizione del baricentro sia costante e coincida con il centro geometrico del parallelepipedo.

    3.1.5.1.3. Il parallelepipedo deve essere collegato con il sistema che lo tira all’indietro per mezzo di un meccanismo di sganciamento istantaneo, concepito e disposto in modo da permettere di sganciare la massa pendolare senza provocare oscillazioni del parallelepipedo rispetto al proprio asse orizzontale perpendicolare al piano di oscillazione del pendolo.

    3.1.5.2.    Sostegni del pendolo

    I perni del pendolo devono essere rigidamente fissati in modo che il loro spostamento in qualsiasi direzione non superi l’1 % dell’altezza di caduta.

    3.1.5.3.    Ancoraggi

    3.1.5.3.1. Le rotaie di ancoraggio, separate dalla distanza prescritta e di lunghezza sufficiente per consentire l’ancoraggio del trattore in tutti i casi illustrati (cfr. figure 7.4, 7.5 e 7.6) devono essere fissate rigidamente a un basamento resistente situato sotto il pendolo.

    3.1.5.3.2. Il trattore deve essere ancorato alle rotaie mediante una fune d’acciaio di 6 × 19 a trefoli tondi e con anima in fibra conformemente alla norma ISO 2408:2004, avente un diametro nominale di 13 mm. I trefoli metallici devono avere un carico di rottura di 1 770 MPa.

    3.1.5.3.3. Il perno centrale di un trattore articolato deve essere sostenuto e ancorato al suolo in modo adeguato per tutte le prove. Per la prova d’urto laterale il perno deve inoltre essere puntellato sul lato opposto a quello dell’urto. Non occorre che le ruote anteriori e posteriori siano allineate, se questo può facilitare l’appropriato fissaggio delle funi metalliche.

    3.1.5.4.    Puntello e trave per le ruote

    3.1.5.4.1. Per puntellare le ruote durante le prove d’urto va utilizzata una trave in legno tenero a sezione quadrata di 150 mm (cfr. figure 7.4, 7.5 e 7.6).

    3.1.5.4.2. Durante le prove d’urto laterali una trave in legno tenero deve essere fissata al suolo per bloccare il cerchione della ruota dal lato opposto a quello dell’urto (cfr. figura 7.6).

    3.1.5.5.    Puntelli e funi di ancoraggio per trattori articolati

    3.1.5.5.1. Per i trattori articolati vanno utilizzati puntelli e funi di ancoraggio supplementari. Il loro scopo è garantire che la sezione del trattore sulla quale è montato il dispositivo di protezione presenti una rigidità equivalente a quella di un trattore non articolato.

    3.1.5.5.2. Per le prove d’urto e di schiacciamento sono fornite ulteriori precisazioni al punto 3.2.1.1.

    3.1.5.6.    Pressione e deformazione dei pneumatici

    3.1.5.6.1. I pneumatici del trattore non devono essere dotati di zavorra liquida e devono essere gonfiati alla pressione prescritta dal costruttore del trattore per i lavori agricoli.

    3.1.5.6.2. Le funi di ancoraggio devono essere tese in ciascun caso in modo che i pneumatici siano soggetti a una deformazione pari al 12 % dell’altezza del loro lato (distanza fra il suolo e il punto più basso del cerchione) prima della tensione delle funi.

    3.1.5.7.    Apparecchiatura di schiacciamento

    Un’apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 7.7 deve essere in grado di esercitare una forza verso il basso sul dispositivo di protezione mediante una trave rigida, larga circa 250 mm, collegata al meccanismo di applicazione del carico da giunti universali. Appositi supporti situati sotto gli assi devono impedire che i pneumatici del trattore assorbano la forza di schiacciamento.

    3.1.5.8.    Apparecchi di misurazione

    Occorrono i seguenti apparecchi di misurazione:

    3.1.5.8.1. uno strumento per misurare la deformazione elastica (differenza tra deformazione massima istantanea e deformazione permanente, cfr. figura 7.8).

    3.1.5.8.2. uno strumento per controllare che il dispositivo di protezione non sia penetrato nella zona libera e che quest’ultima sia rimasta protetta dal dispositivo durante la prova (cfr. punto 3.2.2.2.2).

    3.1.6.

    Apparecchi e attrezzature per le prove statiche

    3.1.6.1.    Apparecchiatura per le prove statiche

    3.1.6.1.1. L’apparecchiatura per le prove statiche deve essere concepita in modo da permettere l’applicazione di spinte o carichi al dispositivo di protezione.

    3.1.6.1.2. Occorre provvedere affinché il carico possa essere distribuito in modo uniforme, perpendicolarmente alla direzione del carico, lungo una trave la cui lunghezza è un multiplo esatto di 50 compreso tra 250 e 700 mm. La faccia verticale della trave rigida deve essere di 150 mm. I bordi della trave che si trovano a contatto con il dispositivo di protezione devono essere convessi, con un raggio non superiore a 50 mm.

    3.1.6.1.3. Il supporto deve essere regolabile per adeguarsi a qualsiasi angolo in relazione alla direzione del carico, al fine di poter seguire le variazioni angolari della superficie del dispositivo di protezione sottoposta al carico quando il dispositivo stesso si deforma.

    3.1.6.1.4. Direzione della forza (deviazione rispetto all’orizzontale e alla verticale):

     all’inizio della prova, a carico nullo: ± 2°;

     nel corso della prova, sotto carico: 10° sopra e 20° sotto l’orizzontale. Tali scarti vanno ridotti al minimo.

    3.1.6.1.5. La velocità di deformazione deve essere sufficientemente bassa (inferiore a 5 mm/s) in modo che il carico possa essere considerato “statico” in qualsiasi momento.

    3.1.6.2.    Apparecchi di misurazione dell’energia assorbita dal dispositivo

    3.1.6.2.1. Per determinare l’energia assorbita dal dispositivo va tracciata la curva forza/deformazione. Non è necessario misurare la forza e la deformazione del punto di applicazione del carico sul dispositivo; la forza e la deformazione vanno tuttavia misurate simultaneamente e sulla stessa linea.

    3.1.6.2.2. Il punto di origine delle misure di deformazione deve essere scelto in modo da tener conto soltanto dell’energia assorbita dal dispositivo di protezione e/o dalla deformazione di alcune parti del trattore. Non va tenuto conto dell’energia assorbita dalla deformazione e/o dallo slittamento dell’ancoraggio.

    3.1.6.3.    Mezzi per ancorare il trattore al suolo

    3.1.6.3.1. Le rotaie di ancoraggio, separate dalla distanza prescritta e di lunghezza sufficiente per permettere l’ancoraggio del trattore in tutti i casi illustrati, devono essere fissate rigidamente a un basamento resistente situato in prossimità dell’apparecchiatura di prova.

    3.1.6.3.2. Il trattore deve essere ancorato alle rotaie con qualsiasi mezzo adatto (piastre, zeppe, funi metalliche, sostegni, ecc.) in modo che non si possa muovere durante le prove. Questo requisito di immobilità va verificato nel corso della prova mediante gli strumenti classici per misurare la lunghezza.

    Se il trattore si sposta, occorre ripetere tutta la prova, a meno che al trattore sia collegato il sistema per la misurazione delle deformazioni utilizzato per tracciare la curva forza/deformazione.

    3.1.6.4.    Apparecchiatura di schiacciamento

    Un’apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 7.7 deve essere in grado di esercitare una forza verso il basso sul dispositivo di protezione mediante una trave rigida, larga circa 250 mm, collegata al meccanismo di applicazione del carico da giunti universali. Appositi supporti situati sotto gli assi devono impedire che i pneumatici del trattore assorbano la forza di schiacciamento.

    3.1.6.5.    Altri apparecchi di misurazione

    Occorrono inoltre i seguenti strumenti di misurazione:

    3.1.6.5.1. uno strumento per misurare la deformazione elastica (differenza tra deformazione massima istantanea e deformazione permanente, cfr. figura 7.8).

    3.1.6.5.2. uno strumento per controllare che il dispositivo di protezione non sia penetrato nella zona libera e che quest’ultima sia rimasta protetta dal dispositivo durante la prova (punto 3.3.2.2.2).

    3.2.    Procedure di prova

    3.2.1.    Prove dinamiche

    3.2.1.1.    Prove d’urto e di schiacciamento

    3.2.1.1.1.    Urto posteriore

    3.2.1.1.1.1. Rispetto alla massa pendolare, il trattore viene collocato in modo che quest’ultima colpisca il dispositivo di protezione quando il lato d’urto della massa e le catene o funi metalliche di supporto formano con il piano verticale A un angolo pari a M/100, non superiore a 20°, a meno che durante la deformazione il dispositivo di protezione formi, nel punto di contatto, un angolo maggiore con il piano verticale. In questo caso la superficie d’urto della massa pendolare deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da risultare parallela al dispositivo di protezione nel punto d’urto nel momento della deformazione massima; le catene e le funi metalliche di supporto continuano a formare l’angolo definito sopra.

    È necessario regolare l’altezza di sospensione della massa pendolare e prendere ogni altra misura volta a evitare che la massa ruoti attorno al punto d’urto.

    Il punto d’urto è situato sulla parte del dispositivo di protezione che si presume tocchi per prima il suolo in caso di capovolgimento all’indietro, ossia di norma sul bordo superiore. Il baricentro della massa pendolare si trova a 1/6 della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione all’interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l’estremità esterna della parte superiore del dispositivo di protezione.

    Se in questo punto il dispositivo è concavo o sporgente, devono essere aggiunti dei cunei che consentano di applicarvi l’urto, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione.

    3.2.1.1.1.2. Il trattore deve essere ancorato al suolo mediante quattro funi metalliche, una a ciascuna estremità dei due assi, disposte come indicato nella figura 7.4. I punti di ancoraggio anteriori e posteriori devono essere disposti a una distanza tale che le funi metalliche formino con il suolo un angolo inferiore a 30°. Gli ancoraggi posteriori devono inoltre essere disposti in modo che il punto di convergenza delle due funi metalliche si trovi sul piano verticale nel quale si sposta il baricentro della massa pendolare.

    Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 3.1.5.6.2. Con le funi metalliche in tensione, si dispone davanti alle ruote posteriori e a stretto contatto con esse la trave che funga da zeppa, fissandola poi al suolo.

    3.2.1.1.1.3. Nel caso di un trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno a sezione quadrata, con lato di almeno 100 mm, e ancorato saldamente al suolo.

    3.2.1.1.1.4. La massa pendolare è tirata indietro in modo che l’altezza del suo baricentro superi quella del punto d’urto di un valore ottenuto mediante una delle due seguenti formule:

    H = 2,165 × 10-8 M L2

    oppure

    H = 5,73 × 10-2 I

    La massa pendolare è quindi sganciata e urta il dispositivo di protezione.

    3.2.1.1.1.5. Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) l’altezza corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante una delle due formule precedenti o la seguente:

    H = 25 + 0,07 M

    per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg;

    H = 125 + 0,02 M

    per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg.

    3.2.1.1.2.    Urto anteriore

    3.2.1.1.2.1. Rispetto alla massa pendolare, il trattore viene collocato in modo che quest’ultima colpisca il dispositivo di protezione quando il lato d’urto della massa e le catene o funi metalliche di supporto formano con il piano verticale A un angolo pari a M/100, non superiore a 20°, a meno che durante la deformazione il dispositivo di protezione formi, nel punto di contatto, un angolo maggiore con il piano verticale. In questo caso la superficie d’urto della massa pendolare deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da risultare parallela al dispositivo di protezione nel punto d’urto nel momento della deformazione massima; le catene e le funi metalliche di supporto continuano a formare l’angolo definito sopra.

    È necessario regolare l’altezza di sospensione della massa pendolare e prendere ogni altra misura volta a evitare che la massa ruoti attorno al punto d’urto.

    Il punto d’urto è situato sulla parte del dispositivo di protezione che si presume tocchi per prima il suolo in caso di capovolgimento laterale del trattore durante la marcia in avanti, ossia di norma sul bordo superiore. Il baricentro della massa pendolare si trova a 1/6 della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione all’interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l’estremità esterna della parte superiore del dispositivo di protezione.

    Se in questo punto il dispositivo è concavo o sporgente, devono essere aggiunti dei cunei che consentano di applicarvi l’urto, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione.

    3.2.1.1.2.2. Il trattore deve essere ancorato al suolo mediante quattro funi metalliche, una a ciascuna estremità dei due assi, disposte come indicato nella figura 7.5. I punti di ancoraggio anteriori e posteriori devono essere disposti a una distanza tale che le funi metalliche formino con il suolo un angolo inferiore a 30°. Gli ancoraggi posteriori devono inoltre essere disposti in modo che il punto di convergenza delle due funi metalliche si trovi sul piano verticale nel quale si sposta il baricentro della massa pendolare.

    Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 3.1.5.6.2. Con le funi metalliche in tensione, si dispone dietro alle ruote posteriori e a stretto contatto con esse la trave che funga da zeppa, fissandola poi al suolo.

    3.2.1.1.2.3. Nel caso di un trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno a sezione quadrata, con lato di almeno 100 mm, e ancorato saldamente al suolo.

    3.2.1.1.2.4. La massa pendolare è tirata indietro in modo che l’altezza del suo baricentro superi quella del punto d’urto di un valore ottenuto mediante una delle due seguenti formule, da scegliersi a seconda della massa di riferimento del complesso sottoposto alle prove:

    H = 25 + 0,07 M

    per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg;

    H = 125 + 0,02 M

    per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg.

    La massa pendolare è quindi sganciata e urta il dispositivo di protezione.

    3.2.1.1.2.5. Nel caso di trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili):

     se il dispositivo di protezione è a due montanti posteriori, si applica la formula precedente,

     per gli altri tipi di dispositivi di protezione l’altezza corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante la formula precedente e quella scelta tra le seguenti:

     H = 2,165 × 10-8 ML2

     oppure

     H = 5,73 × 10-2 I

    La massa pendolare è quindi sganciata e urta il dispositivo di protezione.

    3.2.1.1.3.    Urto laterale

    3.2.1.1.3.1. Rispetto alla massa pendolare, il trattore viene collocato in modo che quest’ultima colpisca il dispositivo di protezione quando il lato d’urto della massa e le catene o funi metalliche di supporto sono verticali, a meno che durante la deformazione il dispositivo di protezione formi, nel punto di contatto, un angolo inferiore a 20° con il piano verticale. In questo caso la superficie d’urto della massa pendolare deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da risultare parallela al dispositivo di protezione nel punto d’urto nel momento della deformazione massima; le catene o le funi metalliche di supporto devono rimanere verticali durante l’urto.

    3.2.1.1.3.2. È necessario regolare l’altezza di sospensione della massa pendolare e prendere ogni altra misura volta a evitare che la massa ruoti attorno al punto d’urto.

    3.2.1.1.3.3. Il punto d’urto è situato sulla parte del dispositivo di protezione che si presume tocchi per prima il suolo in caso di capovolgimento laterale, ossia di norma sul bordo superiore. Salvo nei casi in cui è certo che un’altra parte del bordo colpirebbe per prima il suolo, il punto d’urto è situato nel piano perpendicolare al piano mediano che passa 60 mm davanti al punto indice del sedile regolato in posizione media lungo l’asse longitudinale.

    3.2.1.1.3.4. Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) il punto d’urto è situato nel piano perpendicolare al piano mediano e che passa per il punto medio del segmento che unisce i due punti indici del sedile definiti unendo le due diverse posizioni del sedile. Nei dispositivi di protezione a due montanti l’urto è applicato su uno dei due montanti.

    3.2.1.1.3.5. Le ruote del trattore situate nel lato che deve ricevere l’urto devono essere ancorate al suolo mediante funi metalliche che passano sulle corrispondenti estremità degli assi anteriori e posteriori. Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 3.1.5.6.2.

    Con le funi metalliche in tensione, sul lato opposto a quello che riceve l’urto, si dispone davanti alle ruote e a stretto contatto con esse la trave che funge da zeppa, fissandola poi al suolo. Può essere necessario usare due travi o zeppe se i lati esterni dei pneumatici anteriori e posteriori non si trovano nello stesso piano verticale. Si dispone il puntello come indicato nella figura 7.6, spingendolo a stretto contatto con il cerchione della ruota maggiormente caricata, dal lato opposto a quello dell’urto, e ancorandone base. Il puntello deve essere di lunghezza tale da formare un angolo di 30 ± 3° con il suolo quando è appoggiato al cerchione. Inoltre, se possibile, il suo spessore deve essere 20-25 volte inferiore alla lunghezza e 2-3 volte inferiore alla larghezza. La forma delle due estremità dei puntelli deve essere quella illustrata nei particolari della figura 7.6.

    3.2.1.1.3.6. Nel caso di trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno a sezione quadrata con lato di almeno 100 mm e lateralmente da uno strumento analogo al puntello spinto contro la ruota posteriore di cui al punto 3.2.1.1.3.2. Il punto di articolazione deve poi essere solidamente ancorato al suolo.

    3.2.1.1.3.7. La massa pendolare è tirata indietro in modo che l’altezza del suo baricentro superi quella del punto d’urto di un valore ottenuto mediante una delle due seguenti formule, da scegliersi a seconda della massa di riferimento del complesso sottoposto alle prove:

    H = 25 + 0,20 M

    per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg;

    H = 125 + 0,15 M

    per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg.

    3.2.1.1.3.8. Nel caso di trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili):

     se il dispositivo di protezione è a due montanti posteriori, l’altezza scelta corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante le formule applicabili precedenti e le seguenti:

     H = (25 + 0,20 M) (B6 + B) / 2B

     per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg;

     H = (125 + 0,15 M) (B6 + B) / 2B

     per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg,

     per gli altri tipi di dispositivi di protezione l’altezza scelta corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante le formule applicabili precedenti e le seguenti:

     H = 25 + 0,20 M

     per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg;

     H = 125 + 0,15 M

     per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg.

    La massa pendolare è quindi sganciata e urta il dispositivo di protezione.

    3.2.1.1.4.    Schiacciamento posteriore

    La trave deve essere collocata sulle traverse superiori più arretrate del dispositivo di protezione e la risultante delle forze di schiacciamento deve trovarsi nel piano mediano del trattore. Si applica una forza Fv qualora:

    Fv = 20 M

    La forza Fv è mantenuta per cinque secondi dopo la scomparsa di qualsiasi movimento percettibile del dispositivo di protezione.

    Se la parte posteriore del tetto del dispositivo di protezione non regge tutta la forza di schiacciamento, la forza viene applicata finché il tetto si inflette fino a coincidere con il piano che congiunge la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte posteriore del trattore in grado di sostenere il trattore in caso di capovolgimento.

    L’applicazione della forza è quindi sospesa e la trave di schiacciamento viene riposizionata sopra la parte del dispositivo di protezione in grado di sostenere il trattore interamente capovolto. La forza di schiacciamento Fv viene quindi nuovamente applicata.

    3.2.1.1.5.    Schiacciamento anteriore

    La trave deve essere collocata sulle traverse superiori più arretrate del dispositivo di protezione e la risultante delle forze di schiacciamento deve trovarsi nel piano mediano del trattore. Si applica una forza Fv qualora:

    Fv = 20 M

    La forza Fv è mantenuta per cinque secondi dopo la scomparsa di qualsiasi movimento percettibile del dispositivo di protezione.

    Se la parte anteriore del tetto del dispositivo di protezione non regge tutta la forza di schiacciamento, la forza viene applicata finché il tetto si inflette fino a coincidere con il piano che congiunge la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte anteriore del trattore in grado di sostenere il trattore in caso di capovolgimento.

    L’applicazione della forza è quindi sospesa e la trave di schiacciamento viene riposizionata sopra la parte del dispositivo di protezione in grado di sostenere il trattore interamente capovolto. La forza di schiacciamento Fv viene quindi nuovamente applicata.

    3.2.1.1.6.    Prove d’urto supplementari

    Se durante una prova d’urto si riscontrano rotture o incrinature che non si possono ritenere trascurabili, una seconda prova analoga, ma con un’altezza di caduta pari a:

    H’ = (H × 10-1) (12 + 4a) (1 + 2a)-1

    viene effettuata immediatamente dopo le prove d’urto che hanno provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature, dove “a” corrisponde al rapporto tra la deformazione permanente (Dp) e la deformazione elastica (De):

    a = Dp / De

    misurate al punto d’urto. L’ulteriore deformazione permanente dovuta al secondo urto non deve superare il 30 % della deformazione permanente causata dal primo urto.

    Al fine di poter effettuare la prova supplementare è necessario misurare la deformazione elastica durante tutte le prove d’urto.

    3.2.1.1.7.    Prove di schiacciamento supplementari

    Se durante una prova di schiacciamento si verificano rotture o incrinature, deve essere effettuata, immediatamente dopo la prova di schiacciamento che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature, una seconda prova di schiacciamento analoga ma con una forza di 1,2 Fv.

    3.2.1.2.    Misure da effettuare

    3.2.1.2.1.    Rotture e incrinature

    Dopo ciascuna prova, tutte le parti strutturali, le giunzioni e i dispositivi di fissaggio vengono esaminati a vista per individuare eventuali rotture o incrinature, senza però tener conto di eventuali piccole incrinature su parti prive d’importanza.

    Non viene tenuto conto di eventuali incrinature provocate dagli spigoli del pendolo.

    3.2.1.2.2.    Penetrazione nella zona libera

    Durante ogni prova si verifica se una parte del dispositivo di protezione è penetrata nella zona libera intorno al sedile di guida definita al punto 1.6.

    La zona libera non può inoltre trovarsi al di fuori dello spazio protetto dal dispositivo di protezione. A tal fine è considerata esterna allo spazio protetto dal dispositivo qualsiasi parte della zona libera che entri a contatto con il terreno piano, qualora il trattore si capovolga nella direzione in cui è stato applicato il carico durante la prova. Per consentire tale stima vengono scelti i pneumatici anteriori e posteriori e la carreggiata con le più piccole dimensioni standard indicate dal costruttore.

    3.2.1.2.3.    Deformazione elastica (con urto laterale)

    La deformazione elastica è misurata (810 + av) mm sopra il punto indice del sedile sul piano verticale in cui è applicato il carico. Per questa misurazione può essere utilizzata qualsiasi apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 7.8.

    3.2.1.2.4.    Deformazione permanente

    Dopo l’ultima prova di schiacciamento viene registrata la deformazione permanente del dispositivo di protezione. A tal fine, prima di iniziare la prova viene stabilita la posizione delle parti principali del dispositivo di protezione rispetto al punto indice del sedile.

    3.2.2.    Prove statiche

    3.2.2.1.    Prove di carico e di schiacciamento

    3.2.2.1.1.    Carico posteriore

    3.2.2.1.1.1. Il carico viene applicato orizzontalmente, in un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore.

    Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo in caso di capovolgimento all’indietro, di norma sul bordo superiore. Il piano verticale nel quale è applicato il carico è situato a una distanza pari a un terzo della larghezza esterna della parte superiore del dispositivo di protezione misurata dal piano mediano.

    Se in questo punto il dispositivo è concavo o sporgente, devono essere aggiunti dei cunei che consentano di applicarvi il carico, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione.

    3.2.2.1.1.2. Il complesso è fissato al suolo come indicato al punto 3.1.6.3.

    3.2.2.1.1.3. L’energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova deve essere almeno pari a:

    Eil = 2,165 × 10–7 M L2

    oppure

    Eil = 0,574 × I

    3.2.2.1.1.4. Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) l’energia corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante una delle due formule precedenti o la seguente:

    Eil = 500 + 0,5 M

    3.2.2.1.2.    Carico anteriore

    3.2.2.1.2.1. Il carico viene applicato orizzontalmente, in un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore. Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo se il trattore si capovolge lateralmente durante la marcia in avanti, di norma sul bordo superiore. Il punto di applicazione del carico è situato a 1/6 della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione all’interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l’estremità esterna della parte superiore del dispositivo di protezione.

    Se in questo punto il dispositivo è concavo o sporgente, devono essere aggiunti dei cunei che consentano di applicarvi il carico, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione.

    3.2.2.1.2.2. Il complesso è fissato al suolo come indicato al punto 3.1.6.3.

    3.2.2.1.2.3. L’energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova deve essere almeno pari a:

    Eil = 500 + 0,5 M

    3.2.2.1.2.4. Nel caso di trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili):

     se il dispositivo di protezione è a due montanti posteriori, si applica la formula precedente,

     per gli altri tipi di dispositivi di protezione l’energia corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante la formula precedente o quella scelta tra le seguenti:

     Eil = 2,165 × 10-7 ML2

     oppure

     Eil = 0,574 I

    3.2.2.1.3.    Carico laterale

    3.2.2.1.3.1. Il carico laterale viene applicato orizzontalmente, in un piano verticale perpendicolare al piano mediano del trattore e che passa 60 mm davanti al punto indice del sedile regolato in posizione media lungo l’asse longitudinale. Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo in caso di capovolgimento laterale, di norma sul bordo superiore.

    3.2.2.1.3.2. Il complesso è fissato al suolo come indicato al punto 3.1.6.3.

    3.2.2.1.3.3. L’energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova deve essere almeno pari a:

    Eis = 1,75 M

    3.2.2.1.3.4. Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) il punto di applicazione del carico è situato nel piano perpendicolare al piano mediano e che passa per il punto medio del segmento che unisce i due punti indici del sedile definiti unendo le due diverse posizioni del sedile. Nei dispositivi di protezione a due montanti il carico è applicato su uno dei due montanti.

    3.2.2.1.3.5. Nel caso di trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili), se il dispositivo di protezione è a due montanti posteriori, l’energia corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante una delle formule seguenti:

    Eis = 1,75 M

    oppure

    Eis = 1,75 M (B6 + B)/2B

    3.2.2.1.4.    Schiacciamento posteriore

    Tutte le disposizioni sono identiche a quelle di cui al punto 3.2.1.1.4.

    3.2.2.1.5.    Schiacciamento anteriore

    Tutte le disposizioni sono identiche a quelle di cui al punto 3.2.1.1.5.

    3.2.2.1.6.    Prova di sovraccarico supplementare (figure da 7.9 a 7.11)

    La prova di sovraccarico deve essere effettuata qualora la forza diminuisca di oltre 3 % nel corso dell’ultimo 5 % della deformazione raggiunta durante l’assorbimento dell’energia richiesta (si veda la figura 7.10).

    La prova di sovraccarico consiste nel continuare l’applicazione del carico orizzontale con incrementi del 5 % dell’energia richiesta inizialmente sino a un massimo del 20 % di energia aggiunta (cfr. la figura 7.11).

    La prova di sovraccarico è soddisfacente se, dopo ogni incremento del 5 %, 10 % o 15 % dell’energia richiesta, la forza diminuisce di meno del 3 % per un incremento del 5 %, restando superiore a 0,8 Fmax.

    La prova di sovraccarico è soddisfacente se, dopo l’assorbimento del 20 % di energia aggiunta, la forza resta superiore a 0,8 Fmax.

    Durante la prova di sovraccarico sono ammesse rotture o incrinature supplementari e/o la penetrazione nella zona libera o la mancanza di protezione in tale zona in seguito a una deformazione elastica. Dopo la soppressione del carico il dispositivo non deve tuttavia trovarsi nella zona libera, che deve risultare interamente protetta.

    3.2.2.1.7.    Prove di schiacciamento supplementari

    Se durante una prova di schiacciamento si riscontrano rotture o incrinature che non si possono ritenere trascurabili, deve essere effettuata, immediatamente dopo la prova di schiacciamento che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature, una seconda prova di schiacciamento analoga ma con una forza di 1,2 Fv.

    3.2.2.2.    Misure da effettuare

    3.2.2.2.1.    Rotture e incrinature

    Dopo ciascuna prova, tutte le parti strutturali, le giunzioni e i dispositivi di fissaggio vengono esaminati a vista per individuare eventuali rotture o incrinature, senza però tener conto di eventuali piccole incrinature su parti prive di importanza.

    3.2.2.2.2.    Penetrazione nella zona libera

    Durante ogni prova si verifica se una parte del dispositivo di protezione è penetrata nella zona libera definita al punto 1.6 dell’allegato I.

    Si verifica inoltre se una parte della zona libera risulta al di fuori dello spazio protetto dal dispositivo di protezione. A tal fine è considerata esterna allo spazio protetto dal dispositivo qualsiasi parte della zona libera che entri a contatto con il terreno piano, qualora il trattore si capovolga nella direzione in cui è stato applicato l’urto. Vengono scelti i pneumatici anteriori e posteriori e la carreggiata con le dimensioni più piccole indicate dal costruttore.

    3.2.2.2.3.    Deformazione elastica con carico laterale

    La deformazione elastica è misurata (810 + av) mm sopra il punto indice del sedile sul piano verticale in cui è applicato il carico. Per questa misurazione può essere utilizzata qualsiasi apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 7.8.

    3.2.2.2.4.    Deformazione permanente

    Dopo l’ultima prova di schiacciamento viene registrata la deformazione permanente del dispositivo di protezione. A tal fine, prima di iniziare la prova viene stabilita la posizione delle parti principali del dispositivo di protezione rispetto al punto indice del sedile.

    Estensione ad altri tipi di trattori

    3.3.1.

    [non pertinente]

    3.3.2.

    Estensione tecnica

    Quando vengono apportate modifiche tecniche al trattore, al dispositivo di protezione o al metodo di fissaggio del dispositivo di protezione al trattore, il laboratorio di prova che ha effettuato la prova originaria può rilasciare un “verbale di estensione tecnica” nei seguenti casi:

    3.3.2.1.    Estensione dei risultati di prove strutturali ad altri tipi di trattori

    Le prove d’urto e di schiacciamento non sono necessarie per ogni tipo di trattore, purché il dispositivo di protezione e il trattore soddisfino le condizioni di cui ai punti da 3.3.2.1.1 a 3.3.2.1.5.

    3.3.2.1.1. Il dispositivo è identico a quello sottoposto alle prove.

    3.3.2.1.2. L’energia richiesta non deve superare di oltre 5 % l’energia calcolata per la prova originale.

    3.3.2.1.3. Il metodo di fissaggio e i componenti del trattore sui quali il dispositivo è fissato sono identici.

    3.3.2.1.4. Componenti come i parafanghi e il cofano, che possono servire da sostegno al dispositivo di protezione, sono identici.

    3.3.2.1.5. La posizione e le dimensioni principali del sedile all’interno del dispositivo di protezione e la rispettiva posizione del dispositivo di protezione sul trattore sono tali da far sì che la zona libera resti all’interno dello spazio protetto dal dispositivo deformato per tutta la durata delle prove [la verifica viene effettuata utilizzando gli stessi parametri di riferimento della zona libera indicati nel verbale di prova originario, rispettivamente il punto di riferimento del sedile (SRP) o il punto indice del sedile (SIP)].

    3.3.2.2.    Estensione dei risultati di prove strutturali a tipi di dispositivi di protezione modificati

    Se le disposizioni di cui al punto 3.3.2.1 non vengono rispettate, deve essere seguita la procedura di seguito illustrata, che non va applicata se il metodo di fissaggio del dispositivo di protezione al trattore è profondamente modificato (ad es. sostituzione di supporti in gomma con un dispositivo di sostegno).

    3.3.2.2.1. Modifiche che non incidono sui risultati della prova iniziale (ad es. il fissaggio mediante saldatura della piastra di un accessorio in un punto non critico del dispositivo), aggiunta di sedili con SIP diversi nel dispositivo di protezione (con riserva di verifica che le nuove zone libere restino all’interno dello spazio protetto dal dispositivo deformato per tutta la durata delle prove).

    3.3.2.2.2. Modifiche che possono incidere sui risultati della prova originaria senza mettere in dubbio l’accettabilità del dispositivo di protezione (ad es. modifica di un componente strutturale o del metodo di fissaggio del dispositivo di protezione al trattore). Può essere effettuata una prova di convalida i cui risultati vanno inclusi nel verbale di estensione.

    I limiti fissati per questo tipo di estensione sono i seguenti:

    3.3.2.2.2.1. senza prova di convalida possono essere accettate non più di 5 estensioni;

    3.3.2.2.2.2. i risultati della prova di convalida sono accettati per un’estensione se sono soddisfatte tutte le condizioni di accettazione del codice e:

    se la deformazione misurata dopo ogni prova d’urto non devia dalla deformazione misurata dopo ogni prova d’urto del verbale di prova originario di oltre ± 7 % (per le prove dinamiche);

    se la forza misurata quando il livello di energia richiesto è stato raggiunto nelle varie prove di carico orizzontale non devia di oltre ± 7 % dalla forza misurata quando l’energia richiesta è stata raggiunta nella prova originaria e la deformazione misurata ( 11 ) quando il livello di energia richiesto è stato raggiunto nelle varie prove di carico orizzontale non devia oltre ± 7 % dalla deformazione misurata quando l’energia richiesta è stata raggiunta nella prova originaria (per le prove statiche);

    3.3.2.2.2.3. in un unico verbale di estensione è possibile includere più di una modifica del dispositivo di protezione, purché si tratti di diverse opzioni dello stesso dispositivo di protezione, ma può essere accettata solo una prova di convalida. Le opzioni che non vengono sottoposte a prova sono descritte nel verbale di estensione.

    3.3.2.2.3. Aumento della massa di riferimento dichiarata dal costruttore in un dispositivo di protezione già sottoposto a prova. Se il costruttore intende mantenere lo stesso numero di omologazione è possibile rilasciare un verbale di estensione dopo aver effettuato una prova di convalida (i limiti di ± 7 % di cui al punto 3.3.2.2.2.2 non sono applicabili in questo caso).

    3.4.

    [non pertinente]

    3.5.

    Funzionamento dei dispositivi di protezione a basse temperature

    3.5.1. Il costruttore, se dichiara che il dispositivo di protezione è particolarmente resistente alla fragilizzazione a basse temperature, deve fornire dati da includere nel verbale.

    3.5.2. Le seguenti prescrizioni e procedure sono destinate a rafforzare il dispositivo e a renderlo resistente alle fratture da fragilizzazione a basse temperature. Si propone che le seguenti prescrizioni minime relative ai materiali vengano rispettate per la valutazione dell’adeguatezza di un dispositivo di protezione a basse temperature di funzionamento nei paesi che richiedono questa ulteriore protezione durante il funzionamento.

    3.5.2.1. I bulloni e i dadi utilizzati per fissare il dispositivo di protezione al trattore e per unire parti strutturali di tale dispositivo devono dimostrare adeguate proprietà di resistenza alle basse temperature, che vanno debitamente verificate.

    3.5.2.2. Tutti gli elettrodi per saldatura utilizzati nella fabbricazione di elementi strutturali e supporti sono compatibili con i materiali utilizzati per il dispositivo di protezione come indicato al punto 3.5.2.3.

    3.5.2.3. I materiali in acciaio utilizzati per gli elementi strutturali del dispositivo di protezione devono essere caratterizzati da una particolare resistenza, da sottoporre a verifica, e dimostrare un livello minimo prescritto di energia d’urto secondo la prova Charpy con intaglio a V, come indicato nella tabella 7.1. Il tipo e la qualità dell’acciaio sono precisati conformemente alla norma ISO 630:1995.

    Un acciaio con uno spessore grezzo di laminazione inferiore a 2,5 mm e un tenore di carbonio inferiore allo 0,2 % è considerato conforme a quanto prescritto.

    Gli elementi strutturali del dispositivo di protezione costituiti da materiali diversi dall’acciaio devono dimostrare un’equivalente resistenza agli urti a basse temperature.

    3.5.2.4. Nella prova Charpy con intaglio a V relativa al livello di energia d’urto prescritto, le dimensioni del provino non devono essere inferiori alla dimensione maggiore tra quelle elencate nella tabella 7.1, per quanto consentito dal materiale.

    3.5.2.5. Le prove Charpy con intaglio a V sono effettuate secondo la procedura descritta in ASTM A 370-1979, tranne per quanto riguarda le dimensioni dei provini, che devono essere conformi a quelle indicate nella tabella 7.1.



    Tabella 7.1

    Livello minimo dell’energia d’urto secondo la prova Charpy con intaglio a V

    Dimensione del provino

    Energia a

    Energia a

     

    –30 °C

    –20 °C

    mm

    J

    ()

    10 × 10 ()

    11

    27,5

    10 × 9

    10

    25

    10 × 8

    9,5

    24

    10 × 7,5 ()

    9,5

    24

    10 × 7

    9

    22,5

    10 × 6,7

    8,5

    21

    10 × 6

    8

    20

    10 × 5 ()

    7,5

    19

    10 × 4

    7

    17,5

    10 × 3,5

    6

    15

    10 × 3

    6

    15

    10 × 2,5 ()

    5,5

    14

    (1)   Indica la dimensione preferita. La dimensione del provino non è inferiore alla dimensione maggiore preferita che il materiale consente.

    (2)   L’energia richiesta a - 20 °C è pari a 2,5 volte il valore specificato per - 30 °C. Altri fattori influenzano la resistenza all’energia d’urto, quali il senso di laminazione, il limite di snervamento, l’orientamento dei grani e la saldatura. Al momento della scelta e dell’utilizzo dell’acciaio tali fattori vanno presi in considerazione.

    3.5.2.6. Un’alternativa a questa procedura è l’impiego di acciaio calmato o semicalmato, per il quale devono essere forniti opportuni dati. Il tipo e la qualità dell’acciaio sono precisati conformemente alla norma ISO 630:1995 (Mod. 1:2003).

    3.5.2.7. I provini devono essere longitudinali e prelevati da materiali piatti, a sezione tubolare o di base, prima della formatura o della saldatura da utilizzare nel dispositivo di protezione. I provini a sezione tubolare o di base vanno prelevati dalla parte centrale del lato di dimensione maggiore e non contengono saldature.

    3.6.

    [non pertinente]

    Figura 7.1

    Zona libera



    Figura 7.1.a Vista laterale Sezione nel piano di riferimento imageDimensioni in mm

    Figura 7.1.b Vista posteriore image

    image



    1 — Punto indice del sedile

    2 — Piano di riferimento

    Figura 7.2.a

    Zona libera per trattori con posto guida reversibile: a due montanti

    image

    Figura 7.2.b

    Zona libera per trattori con posto guida reversibile: altri tipi di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento

    image

    Figura 7.3

    Massa pendolare con catene o funi metalliche di sospensione

    Lato d'urtoRiferimento che indica la posizione del baricentroDimensioni in millimetri

    Figura 7.4

    Esempio di ancoraggio del trattore (urto posteriore)

    2 ancoraggi2 ancoraggiTrave che funge da zeppa

    Figura 7.5

    Esempio di ancoraggio del trattore (urto anteriore)

    2 ancoraggi2 ancoraggiAsse che funge da zeppa

    Figura 7.6

    Esempio di ancoraggio del trattore (urto laterale)

    SmussatoArrotondato per assicurareil contatto con il cerchioneArco di spostamento del baricentro della massa pendolare passante per il punto di contattoAncoraggio(cfr. punto 6.6.3.)PuntelloTrave di legno tenero di 150 mma sezione quadrataCavo non teso(facoltativo)La trave è fissata a fianco delle ruote anteriori e posteriori e il puntello è incastrato nel cerchione dopo l'ancoraggio

    Figura 7.7

    Esempio di apparecchiatura di schiacciamento del trattore

    ForzaGiunti universaliCilindro idraulicoa doppio effettoCilindro idraulico a doppio effettoGiunti universaliSupporto sotto gli assianteriori e posterioriForza

    Figura 7.8

    Esempio di un apparecchio di misurazione delle deformazioni elastiche

    Asta orizzontale fissata al ROPSCollare di attritoSupporto verticale fissato al telaio del trattore o alla base del ROPS

    1 — Deformazione permanente

    2 — Deformazione elastica

    3 — Deformazione totale (permanente + elastica)

    Figura 7.9

    Curva forza/deformazione

    Prova di sovraccarico non necessaria

    Energia calcolata richiesta(cfr. nota 2)Forza di carico staticoDeformazione

    Note:

    1. Localizzare Fa in rapporto a 0,95 D′

    2. La prova di sovraccarico non è necessaria poiché Fa ≤ 1,03 F′

    Figura 7.10

    Curva forza/deformazione

    Prova di sovraccarico necessaria

    Forza di carico staticoEnergia calcolata richiesta(cfr. nota 2)Energia aumentata del 5 %(cfr. nota 3)Forza di carico staticoDeformazione

    Note:

    1. Localizzare Fa in rapporto a 0,95 D′

    2. La prova di sovraccarico è necessaria poiché Fa >1,03 F′

    3. Il risultato della prova di sovraccarico è soddisfacente poiché Fb 0,97 F′ e Fb 0,8 Fmax.

    Figura 7.11

    Curva forza/deformazione

    Prova di sovraccarico da continuare

    Forza di carico staticoEnergia calcolata richiesta(cfr. nota 2)Energia aumentata del 5 %(cfr. nota 3)Energia aumentata del 10 %(cfr. nota 4)Energia aumentata del 15 %(cfr. nota 5)Energia aumentata del 20 %(cfr. note 6 e 7)DeformazioneSovraccarico

    Note:

    1. Localizzare Fa in rapporto a 0,95 D′

    2. La prova di sovraccarico è necessaria poiché Fa > 1,03 F′

    3. Fb 0,97 F′ pertanto è necessaria un’ulteriore prova di sovraccarico

    4. Fc 0,97 Fb pertanto è necessaria un’ulteriore prova di sovraccarico

    5. Fd 0,97 Fc pertanto è necessaria un’ulteriore prova di sovraccarico

    6. Il risultato della prova di sovraccarico è soddisfacente se Fe 0,8 Fmax

    7. Se in qualsiasi fase il carico scende al di sotto di 0,8 Fmax il dispositivo è respinto

    ▼M2 —————

    ▼B




    ALLEGATO VI

    MARCATURA

    Il marchio di omologazione CEE è costituito:

    ▼M2

     da un rettangolo all'interno del quale si trova la lettera «e» seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

     

    1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, ►A2  7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, ◄ 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, ►A2  20 per la Polonia, ◄ 21 per il Portogallo, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda ►A2  , 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 29 per l'Estonia, 32 per la Lettonia, 36 per la Lituania, CY per Cipro, MT per Malta, ◄ ►M4   34 per la Bulgaria, 19 per la Romania, ◄ ►M6   25 per la Croazia; ◄

    ▼B

     da un numero di omologazione CEE corrispondente al numero della scheda di omologazione CEE rilasciata per il tipo di dispositivo di protezione per quanto riguarda la sua resistenza, nonché la resistenza dei suoi attacchi al trattore, situato in una qualsiasi posizione sotto e nelle vicinanze del rettangolo;

     dalle lettere V o SV, seconda che sia stata effettuata una prova dinamica (V) o statica (SV), seguite dalla cifra 1, aventi come significato quello di trattarsi di dispositivo di protezione ai sensi della presente direttiva.

    image

    Esempio di marchio di omologazione CEE

    Leggenda:

    Il dispositivo di protezione recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è un dispositivo di protezione del tipo a due montanti posteriori, a telaio o a cabina, sottoposto a prova dinamica e destinato a un trattore a carreggiata stretta (V1) che ha ottenuto l'omologazione CEE in Francia (e2) col numero 431.




    ALLEGATO VII

    MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

    image




    ALLEGATO VIII

    CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE

    1.

    La domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore per quanto riguarda la resistenza del dispositivo di protezione e dei suoi attacchi al trattore è presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario.

    2.

    Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione è presentato un trattore rappresentativo del tipo da omologare, sul quale sono montati un dispositivo di protezione ed i suoi attacchi, debitamente omologati.

    3.

    Il servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione verifica se il tipo di dispositivo di protezione omologato è destinato ad essere montato sul tipo di trattore per il quale è richiesta l'omologazione. Esso verifica in particolare se gli attacchi del dispositivo di protezione corrispondono a quelli controllati in sede di omologazione CEE.

    4.

    Il detentore dell'omologazione CEE può chiedere che quest'ultima sia estesa ad altri tipi di dispositivi di protezione.

    5.

    Le competenti autorità concedono detta estensione alle condizioni seguenti:

    5.1. il nuovo tipo di dispositivo di protezione ed i suoi attacchi al trattore hanno formato oggetto di omologazione CEE;

    5.2. esso è progettato per essere montato sul tipo di trattore per il quale è richiesta l'estensione dell'omologazione CEE;

    5.3. gli attacchi del dispositivo di protezione al trattore corrispondono a quelli controllati in sede di omologazione CEE.

    6.

    Una scheda conforme al modello di cui all'allegato IX è allegata alla scheda di omologazione CEE per ciascuna omologazione o estensione dell'omologazione concessa o rifiutata.

    7.

    I punti 2 e 3 non sono d'applicazione qualora la domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore sia presentata contemporaneamente alla domanda di omologazione CEE di un tipo di dispositivo di protezione destinato ad essere montato sul tipo di trattore per il quale è chiesta l'omologazione CEE.




    ALLEGATO IX

    MODELLO

    image



    ( 1 ) GU n. C 123 del 9. 5. 1983, pag. 1.

    ( 2 ) GU n. C 307 del 14. 11. 1983, pag. 103.

    ( 3 ) GU n. C 286 del 24. 10. 1983, pag. 2.

    ( 4 ) GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

    ( 5 ) GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 1.

    ( 6 ) GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 1.

    ( 7 ) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 2 giugno 1986.

    ( 8 ) Codice della norma OCSE relativo alle prove ufficiali per i dispositivi di protezione del tipo a due montanti posteriori in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta.

    ( 9 ) Per le prove di estensione dei verbali di prova che originariamente utilizzavano il punto di riferimento del sedile (SRP), le misure prescritte sono effettuate in rapporto all'SRP anziché al SIP e il ricorso all'SRP va chiaramente indicato (cfr. allegato I).

    ( 10 ) Si ricorda agli utilizzatori che il punto indice del sedile è determinato conformemente alla norma ISO 5353 e consiste in un punto fisso rispetto al trattore, che non si sposta quando il sedile è regolato in una posizione diversa da quella mediana. Per la determinazione della zona libera il sedile è spostato nella posizione più arretrata.»;

    ( 11 ) Deformazione permanente + elastica misurate nel punto in cui viene raggiunto il livello di energia richiesto.»

    Top