COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.9.2019
COM(2019) 432 final
2019/0204(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, sullo scambio di informazioni al fine di valutare l'impatto dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica tale accordo
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione che definisce la posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, in vista della prevista adozione di una decisione relativa allo scambio di informazioni con il Marocco al fine di valutare l'impatto dell'accordo in forma di scambio di lettere del 25 ottobre 2018 che modifica detto accordo
2.Contesto della proposta
2.1.Accordo di associazione UE-Marocco
L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ('l'accordo di associazione"), ha creato una zona di libero scambio tra l'Unione europea e il Marocco basata su una reciproca liberalizzazione tariffaria nel settore dell'industria, dell'agricoltura e dei prodotti della pesca. Tale accordo istituisce una zona di libero scambio che garantisce al Marocco un accesso preferenziale molto ampio al mercato dell'UE. L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2000.
Con la decisione (UE) 2019/217 del 28 gennaio 2019, il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, che mira a estendere ai prodotti originari del Sahara occidentale le preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione.
2.2.Comitato di associazione UE-Marocco
Il comitato di associazione UE-Marocco è un organo istituito dall'accordo di associazione, responsabile dell'attuazione dell'accordo e abilitato ad adottare decisioni per la gestione dello stesso. Le decisioni del comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le parti. Tra una sessione e l'altra, il comitato di associazione può assumere decisioni mediante procedura scritta, previo il consenso di entrambe le parti.
2.3.Atto previsto del comitato di associazione UE-Marocco
Il comitato di associazione UE-Marocco deve adottare una decisione relativa alle modalità di valutazione dell'impatto dell'accordo approvato dal Consiglio il 28 gennaio 2019, segnatamente sullo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda i benefici per le popolazioni interessate e lo sfruttamento delle risorse naturali del Sahara occidentale ("l'atto previsto"). L'adozione deve avvenire entro due mesi dall'entrata in vigore di detto accordo.
L'atto previsto mira a stabilire le modalità per lo scambio di informazioni tra le parti al fine di consentire una valutazione dell'impatto dell'estensione delle preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione ai prodotti del Sahara occidentale.
L'atto previsto diventerà vincolante per le parti a norma dell'articolo 83, secondo comma, dell'accordo, secondo cui: "Le decisioni sono adottate di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per le parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro esecuzione".
3.Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione
Dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione le preferenze commerciali previste da tale accordo erano di fatto applicate ai prodotti originari del Sahara occidentale, un territorio non autonomo. Nella sentenza del 21 dicembre 2016, nella causa C-104/16 P, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha tuttavia stabilito che l'accordo di associazione concluso tra l'UE e il Marocco non si applica al Sahara occidentale.
Questo significa che la pratica di applicare di fatto le preferenze commerciali previste dall'accordo di associazione e dai relativi protocolli ai prodotti originari del Sahara occidentale non poteva più continuare. Gli accordi bilaterali tra l'Unione europea e il Marocco possono tuttavia essere estesi al Sahara occidentale a determinate condizioni, purché esista la base giuridica appropriata.
Il 29 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati al fine di fornire una base giuridica per concedere preferenze ai prodotti originari del Sahara occidentale e ha adottato direttive di negoziato. Nel 2017 si sono svolti due cicli di negoziati. I capi negoziatori hanno siglato il progetto di accordo il 31 gennaio 2018. L'accordo è stato firmato dalle parti il 25 ottobre 2018. Il 28 gennaio 2019 il Consiglio, previa approvazione del Parlamento europeo, ha adottato la decisione relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, fornendo quindi una base giuridica per la concessione ai prodotti del Sahara occidentale delle stesse preferenze tariffarie di cui godono i prodotti provenienti dal Marocco.
La modifica dei pertinenti protocolli dell'accordo di associazione consente inoltre di fondare la concessione delle preferenze tariffarie dell'Unione su una valutazione dei benefici per le popolazioni locali e del rispetto dei diritti umani.
Come richiesto dal Consiglio nelle direttive di negoziato adottate il 29 maggio 2017, i servizi della Commissione hanno valutato il potenziale impatto dell'accordo sullo sviluppo sostenibile, segnatamente per quanto riguarda i benefici per le popolazioni interessate e lo sfruttamento delle risorse naturali del Sahara occidentale (di seguito "i territori interessati"). Tale valutazione riguarda soprattutto i flussi commerciali provenienti dal Sahara occidentale e in particolare i prodotti della pesca, i prodotti agricoli e i fosfati. Si basa su un'analisi dei dati disponibili relativi al passato, ma anche su una previsione per il futuro. Da tale valutazione emerge che la concessione delle preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione UE-Marocco ha avuto un impatto positivo sulle popolazioni interessate e dovrebbe mantenere o addirittura aumentare potenzialmente tale impatto in futuro. La valutazione d'impatto è contenuta nella relazione elaborata dai servizi della Commissione, congiuntamente con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), dell'11 giugno 2018, sui benefici per la popolazione del Sahara occidentale dell'estensione di preferenze tariffarie ai prodotti originari di tale territorio e sulla consultazione della suddetta popolazione.
Al fine di garantire il monitoraggio degli effetti dell'accordo sulle popolazioni interessate e sullo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati, l'accordo prevede esplicitamente un quadro e una procedura adeguati che consentiranno alle parti di valutare, sulla base di scambi sistematici di informazioni, le ripercussioni dell'accordo durante la sua attuazione. L'Unione europea e il Marocco hanno concordato di scambiarsi reciprocamente informazioni almeno una volta all'anno nell'ambito del comitato di associazione istituito dall'accordo di associazione UE-Marocco. L'obiettivo della presente proposta è precisamente quello di stabilire le modalità specifiche di tale valutazione prevista dall'accordo ai fini della loro adozione da parte del comitato di associazione.
Lo scopo dello scambio di informazioni corrisponde all'obiettivo della suddetta relazione dei servizi della Commissione e del SEAE.
Per quanto riguarda l'impatto sull'economia del territorio, le informazioni finora disponibili si riferiscono principalmente all'agricoltura e alla pesca, ma le preferenze riguardano tutti i prodotti. I dati da scambiare potranno quindi evolvere alla luce degli sviluppi dell'attività nel Sahara occidentale. Tra l'altro, lo scambio non si riferisce solo agli aspetti economici (benefici in senso stretto), ma deve consentire una valutazione più ampia, comprendente aspetti quali lo sviluppo sostenibile e l'impatto sullo sfruttamento delle risorse naturali.
Oltre allo scambio di informazioni previsto dall'accordo, il Marocco ha convenuto di istituire un meccanismo per la raccolta di dati statistici sulle esportazioni verso l'UE dei prodotti originari del Sahara occidentale. Tali dati saranno resi disponibili su base mensile alla Commissione e alle autorità doganali degli Stati membri.
Infine il termine "reciprocamente", contenuto nell'accordo del 25 ottobre 2018, sottolinea che lo scambio non è unilaterale. Il Marocco potrà pertanto chiedere all'Unione europea informazioni sulla produzione e sul commercio di specifiche categorie di prodotti di interesse per il paese, in base ai sistemi di informazione già esistenti.
La presente proposta è coerente con l'attuale politica commerciale. È inoltre in linea con gli obiettivi generali della politica europea di vicinato e con la politica generale dell'Unione nei confronti del Marocco, che mira a rafforzare un partenariato privilegiato con questo paese, fatto salvo l'esito della procedura dell'Organizzazione delle Nazioni Unite concernente il Sahara occidentale.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il comitato di associazione UE-Marocco è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
L'atto che il comitato di associazione è chiamato ad adottare è un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 83 dell'accordo.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
Di conseguenza, la base giuridica procedurale della decisione proposta è costituita dall'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà essere assunta una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano essenzialmente la politica commerciale comune.
Di conseguenza, la base giuridica sostanziale della decisione proposta è costituita dall'articolo 207, paragrafi 3 e 4, primo comma, del TFUE.
4.3.Conclusione
La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
5.PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO
Dal momento che la decisione del comitato di associazione completerà il regolamento interno del comitato di associazione, una volta adottata, dovrà essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2019/0204 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione che dovrà essere assunta, a nome dell'Unione europea, nel comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, sullo scambio di informazioni al fine di valutare l'impatto dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica tale accordo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra ("l'accordo di associazione") è stato concluso a nome dell'Unione con la decisione 2000/204/CE, CECA del Consiglio e della Commissione del 24 gennaio 2000 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2000.
(2)Con la decisione (UE) 2019/217 del 28 gennaio 2019, il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo di associazione (la "modifica dei protocolli n. 1 e n. 4") che mira a estendere ai prodotti originari del Sahara occidentale le preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione.
(3)Conformemente all'articolo 81 dell'accordo di associazione, è istituito un comitato di associazione incaricato della gestione dell'accordo. A norma dell'articolo 83 del medesimo accordo, il comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze.
(4)Entro due mesi dall'entrata in vigore della modifica dei protocolli n. 1 e n. 4, il comitato di associazione deve adottare una decisione relativa alle modalità di valutazione dell'impatto di tale accordo, segnatamente sullo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda i benefici per le popolazioni interessate e lo sfruttamento delle risorse naturali del Sahara occidentale ("i territori interessati").
(5)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato di associazione, in quanto la decisione prevista è vincolante per l'Unione.
(6)Al fine di monitorare gli effetti dell'accordo sulle popolazioni interessate e sullo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati, l'accordo prevede esplicitamente un quadro e una procedura adeguati che consentiranno alle parti di valutare, sulla base di scambi sistematici di informazione, le ripercussioni dell'accordo durante la sua attuazione. L'Unione europea e il Marocco hanno concordato di scambiarsi reciprocamente informazioni almeno una volta all'anno nell'ambito del comitato di associazione istituito dall'accordo di associazione UE-Marocco. È pertanto opportuno stabilire le modalità specifiche di tale valutazione in vista della loro adozione da parte del comitato di associazione.
(7)Lo scopo dello scambio di informazioni corrisponde all'obiettivo della relazione dell'11 giugno 2018 elaborata dai servizi della Commissione, congiuntamente con il Servizio europeo per l'azione esterna, sui benefici per la popolazione del Sahara occidentale dell'estensione di preferenze tariffarie ai prodotti originari di tale territorio e sulla consultazione della suddetta popolazione.
(8)Per quanto riguarda l'impatto sull'economia del territorio, le informazioni finora disponibili si riferiscono principalmente all'agricoltura e alla pesca, ma le preferenze riguardano tutti i prodotti; i dati da scambiare potranno quindi evolvere alla luce degli sviluppi dell'attività nel Sahara occidentale. Tra l'altro, lo scambio non si riferisce solo agli aspetti economici (benefici in senso stretto), ma deve consentire una valutazione più ampia, comprendente aspetti quali lo sviluppo sostenibile e l'impatto sullo sfruttamento delle risorse naturali.
(9)Il Marocco ha inoltre convenuto di istituire separatamente un meccanismo per la raccolta di dati statistici sulle esportazioni verso l'Unione europea dei prodotti originari del Sahara occidentale; tali dati saranno resi disponibili su base mensile alla Commissione e alle autorità doganali degli Stati membri.
(10)Il Marocco potrà chiedere all'Unione europea informazioni sulla produzione e sul commercio di specifiche categorie di prodotti di interesse per il paese, in base ai sistemi di informazione già esistenti,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella riunione del comitato di associazione UE-Marocco, istituito a norma dell'articolo 81 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, si basa sul progetto di decisione del suddetto comitato di associazione accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri e la Commissione sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente