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Document 52010DC0415

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attività dell’unità centrale EURODAC nel 2009

    /* COM/2010/0415 def. */

    52010DC0415

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attività dell’unità centrale EURODAC nel 2009 /* COM/2010/0415 def. */


    [pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

    Bruxelles, 2.8.2010

    COM(2010)415 definitivo

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attività dell’unità centrale EURODAC nel 2009

    RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attività dell’unità centrale EURODAC nel 2009

    Introduzione

    Campo d’applicazione

    Ai sensi del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (di seguito “regolamento EURODAC”)[1], la Commissione è tenuta a trasmettere annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attività dell’unità centrale[2]. La presente settima relazione annuale contiene dati relativi al 2009 sulla gestione e sulle prestazioni del sistema e valuta i risultati conseguiti da EURODAC e la sua efficacia in termini economici, nonché la qualità del servizio della sua unità centrale.

    Sviluppi giuridici e politici

    Il 10 settembre 2009 la Commissione ha adottato la proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’“EURODAC” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (CE) n. […/…] [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide][3].

    Con tale proposta si è inteso tenere conto della risoluzione del Parlamento europeo e dei risultati dei negoziati in seno al Consiglio in merito alla proposta di modifica del regolamento EURODAC adottata il 3 dicembre 2008[4]. Nel contempo, si è introdotta la possibilità per le autorità di contrasto degli Stati membri ed Europol di accedere all’unità centrale EURODAC ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi[5].

    L’UNITÀ CENTRALE EURODAC[6]

    Gestione del sistema

    Alla luce del crescente aumento dei dati da gestire (alcune categorie di operazioni devono essere conservate in memoria per dieci anni), del normale invecchiamento della piattaforma tecnica (prodotta nel 2001) e delle imprevedibili evoluzioni del volume delle operazioni EURODAC, è in corso un potenziamento del sistema EURODAC.

    Qualità del servizio e rapporto costo-efficacia

    La Commissione si è impegnata al massimo per fornire un servizio di alta qualità agli Stati membri[7], che costituiscono gli utenti finali dell’unità centrale EURODAC[8]. Nel 2009, il tempo di operatività dell’unità centrale EURODAC è stato del 99,42%.

    La spesa per mantenere e gestire l’unità centrale nel 2009 è stata di 1 221 183,83 euro. L’aumento della spesa rispetto agli anni precedenti (820 791,05 euro nel 2007, 605 720,67 euro nel 2008) è dovuto ai primi interventi di potenziamento del sistema EURODAC, combinati con i maggiori costi di manutenzione del sistema.

    Nel contempo, si sono realizzati dei risparmi grazie all’utilizzo efficiente delle risorse e infrastrutture esistenti gestite dalla Commissione, come l’utilizzo della rete S-TESTA.

    La Commissione ha anche fornito (con il programma IDABC[9]) i servizi di comunicazione e di sicurezza per lo scambio dei dati tra l’unità centrale e le unità nazionali. A tali spese, inizialmente a carico dei singoli Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento EURODAC, ha successivamente provveduto la Commissione grazie all’utilizzo delle infrastrutture comuni già esistenti, generando così risparmi per i bilanci nazionali.

    Protezione e sicurezza dei dati

    L’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento EURODAC stabilisce una categoria di operazioni che prevede la possibilità di effettuare “ricerche speciali” su richiesta del soggetto i cui dati sono conservati nella banca dati centrale, al fine di tutelare i diritti dell’interessato ad accedere ai dati che lo riguardano.

    Come rilevato nelle precedenti relazioni annuali, durante i primi anni di attività di EURODAC, gli elevati volumi di “ricerche speciali” hanno fatto sorgere preoccupazioni in merito a eventuali utilizzi impropri di tale funzionalità da parte delle amministrazioni nazionali.

    Dopo la netta diminuzione registrata nel 2008 (56 contro 195 nel 2007), nel 2009 si è osservato un ulteriore calo: sono state effettuate solo 42 ricerche di questo tipo[10], il cui volume di per sé non desta più preoccupazioni.

    Tuttavia, per monitorare meglio il fenomeno la Commissione ha previsto nella proposta di modifica del regolamento EURODAC l’obbligo per gli Stati membri di inviare una copia della richiesta di accesso dell’interessato all’autorità nazionale di controllo competente.

    CIFRE E CONCLUSIONI

    L’allegato alla presente relazione annuale contiene le tabelle con i dati reali prodotte dall’unità centrale nel periodo 1.1.2009 – 31.12.2009. Le statistiche EURODAC si basano sui rilievi dattiloscopici di tutti i soggetti di età non inferiore a 14 anni che abbiano presentato domanda di asilo negli Stati membri, che siano stati fermati in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna di uno Stato membro, o che siano illegalmente presenti sul territorio di uno Stato membro (qualora le autorità competenti ritengano necessario verificare se già esista una domanda di asilo).

    Occorre sottolineare che i dati EURODAC relativi alle domande di asilo non sono confrontabili con quelli di Eurostat, essendo questi ultimi basati sulle statistiche fornite mensilmente dai ministeri della Giustizia e dell’Interno. Queste differenze sono dovute a diverse ragioni metodologiche: primo, i dati Eurostat comprendono tutti i richiedenti asilo, di qualunque età; secondo, i dati sono raccolti operando una distinzione tra le domande di asilo presentate durante il mese di riferimento (che possono includere anche le domande ripetute) e le domande presentate per la prima volta.

    Operazioni riuscite

    Un’“operazione riuscita” è un’operazione elaborata correttamente dall’unità centrale che non sia stata respinta per un problema di validazione dei dati, per errore nei rilievi dattiloscopici o per scarsa qualità[11].

    Nel 2009 l’unità centrale ha ricevuto complessivamente 353 561 operazioni riuscite, registrando solo un leggero incremento dell’1% rispetto al 2007 (357 421). Per quanto concerne il numero di operazioni riguardanti i richiedenti asilo (“ categoria 1 ”[12]), la tendenza al rialzo dei due anni precedenti si è confermata nel 2009: le statistiche EURODAC rivelano un aumento dell’8% (236 936) rispetto al 2008 (219 557).

    La tendenza relativa al numero delle persone fermate in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna (“ categoria 2 ”[13]) è cambiata radicalmente nel 2009. Dopo un aumento del 62,3% tra il 2007 e il 2008 (a 61 945), il numero di operazioni è sceso del 50% nel 2009 (a 31 071). Italia, Grecia e Spagna continuano ad essere i paesi che immettono nel sistema la stragrande maggioranza di questi dati. Tuttavia, ora la maggior parte di queste operazioni sono della Grecia, che nel 2009 ha inviato il 60% di tutti i dati della “categoria 2” (18 714, contro 20 012 nel 2008). D’altro canto, si osservano cali importanti nelle cifre di Italia e Spagna: 7 300 rispetto a 32 052 per l’Italia e 1 994 contro 7 068 per la Spagna.

    Nel 2009 sei Stati membri (Repubblica ceca, Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Norvegia e Portogallo) non hanno inviato nessuna operazione di “categoria 2”. La questione della divergenza tra il numero di dati di “categoria 2” trasmessi a EURODAC e altre fonti di statistiche relative al volume di attraversamenti irregolari delle frontiere negli Stati membri, evidenziata dalle statistiche EURODAC, è probabilmente in gran parte dovuta alla definizione vaga contenuta nell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento EURODAC[14], e sarà chiarita nel quadro dell’attuale revisione del regolamento EURODAC.

    La tendenza al rialzo degli anni precedenti per quanto concerne l’inserimento facoltativo[15] di operazioni di “categoria 3”[16] (dati relativi a soggetti fermati perché illegalmente soggiornanti sul territorio di uno Stato membro) è proseguita nel 2009. Dopo l’incremento del 17,6% nel 2008 (a 75 919), il numero di operazioni è salito del 12,7% nel 2009 (a 85 554). L’Irlanda è l’unico Stato membro che non ha trasmesso operazioni di “categoria 3”.

    Benché le ricerche di “categoria 3” non siano obbligatorie ai sensi del regolamento EURODAC, la Commissione incoraggia gli Stati membri ad avvalersi di questa possibilità prima di avviare le procedure di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Nei casi citati nel regolamento EURODAC[17], una simile ricerca potrebbe contribuire a stabilire se un cittadino di un paese terzo abbia presentato richiesta di asilo in un altro Stato membro, dove dovrebbe essere rinviato in applicazione del regolamento Dublino.

    “Risposte pertinenti”

    Domande di asilo multiple (risposte pertinenti – confronto tra categoria 1 e categoria 1)

    Su un totale di 236 936 domande di asilo registrate in EURODAC nel 2009, il 23,3% sono “multiple” (ossia presentate due o più volte), il che significa che le impronte digitali di 55 226 soggetti risultano già registrate come operazioni di “categoria 1” nel medesimo Stato membro o in uno Stato membro diverso, con un aumento del 5,8% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, questo non significa necessariamente che la persona in questione abbia presentato una nuova domanda di asilo. Infatti, la prassi in atto in alcuni Stati membri di rilevare le impronte digitali al momento della “ripresa in carico” a norma del regolamento Dublino falsa le statistiche relative alle domande multiple: rilevare e trasmettere nuovamente le impronte digitali del richiedente al momento dell’arrivo dopo un trasferimento a norma del regolamento Dublino induce erroneamente a credere che il richiedente abbia fatto una nuova domanda. La Commissione intende risolvere questo problema introducendo nella proposta di modifica del regolamento EURODAC il divieto di registrare i trasferimenti come nuove domande di asilo.

    La tabella 3 dell’allegato riporta, per ogni Stato membro, il numero di domande corrispondenti alle domande di asilo già registrate in un altro Stato membro (“risposte pertinenti straniere”) o nel medesimo (“risposte pertinenti locali”)[18].

    È interessante notare che il 38,8% delle domande multiple sono “risposte pertinenti locali”. In Belgio, a Cipro, nella Repubblica ceca e in Polonia, il dato supera addirittura il 50%. Trattandosi dei casi in cui un soggetto che ha presentato domanda di asilo in uno Stato membro presenta una nuova domanda nello stesso Stato, le risposte pertinenti locali rispecchiano in realtà la nozione di domanda reiterata ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

    Le risposte pertinenti straniere forniscono un’indicazione dei movimenti secondari dei richiedenti asilo nell’UE. A parte i percorsi 'logici' tra Stati membri vicini, si può notare come in Francia e in Belgio un elevato numero di richiedenti asilo (rispettivamente 2 012 e 959) abbia precedentemente presentato domanda in Polonia, o come le risposte pertinenti straniere in Grecia (300) e in Italia (208) siano in massima parte correlabili a dati di richiedenti asilo precedentemente registrati nel Regno Unito. In quest’ultimo caso, i flussi dei dati sono simmetrici poiché una quota significativa delle risposte pertinenti relative a operazioni di “categoria 1” introdotte dal Regno Unito trova rispondenza nei dati trasmessi dall’Italia (726).

    Risposte pertinenti – confronto tra categoria 1 e categoria 2

    Queste risposte pertinenti danno un’indicazione dell’itinerario percorso dai soggetti entrati irregolarmente nel territorio UE prima di presentare domanda di asilo. Come nell’anno precedente, le risposte pertinenti riguardano per lo più i dati trasmessi dalla Grecia e dall’Italia e in misura molto minore dalla Spagna e dall’Ungheria. Considerando la totalità degli Stati membri, nel 65,2% dei casi i soggetti fermati in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna che in seguito decidono di chiedere asilo presentano domanda in uno Stato membro diverso da quello in cui sono entrati irregolarmente. Si tratta di 20 363 domande, che indicano un aumento rispetto all’anno precedente, quando le “risposte pertinenti straniere” erano il 35,6%, ossia 10 571 domande sono state presentate in uno Stato membro diverso da quello in cui il soggetto era entrato irregolarmente.

    La maggioranza di coloro che sono entrati illegalmente nell’Unione dalla Grecia con l’intento di recarsi altrove (12 192) si è diretta in genere in Norvegia (2 223), Regno Unito (1 805) o Germania (1 516). Quanti sono entrati dall’Italia per poi spostarsi altrove (6 398) nella maggior parte dei casi hanno proseguito alla volta della Svizzera (1 422), dei Paesi Bassi (1 075), della Norvegia (1 041), o della Svezia (911). Chi è entrato dalla Spagna e senza fermarvisi (544) per lo più si è diretto in Francia (254) o in Svizzera (118), mentre coloro che sono entrati dall’Ungheria (604) si sono diretti principalmente verso l’Austria (150), la Svizzera (80) o la Germania (65).

    Risposte pertinenti – confronto tra categoria 3 e categoria 1

    Queste risposte pertinenti danno un’indicazione del paese in cui i clandestini hanno presentato la prima domanda di asilo per poi trasferirsi in un altro Stato membro. Occorre, però, tener presente che l’operazione di categoria 3 non è obbligatoria e che non tutti gli Stati membri effettuano questo controllo in maniera sistematica.

    Dai dati disponibili emerge che, come negli anni precedenti, i soggetti fermati perché illegalmente soggiornanti in Germania per lo più avevano già presentato domanda di asilo in Svezia o in Austria, e quelli fermati perché illegalmente soggiornanti in Francia spesso avevano già chiesto asilo nel Regno Unito o in Italia. Un numero significativo di soggetti soggiorna illegalmente in Norvegia, Germania, Francia e Paesi Bassi dopo aver presentato domanda di asilo in Italia. Flussi analoghi sembrano verificarsi da Grecia, Spagna e Malta verso Norvegia, Germania e Paesi Bassi. Vale la pena notare che, in media, circa il 25% dei soggetti in posizione irregolare sul territorio di uno Stato aveva precedentemente presentato domanda di asilo in un altro Stato membro.

    Ritardo nelle operazioni

    Allo stato attuale, il regolamento EURODAC prevede solo un termine vago per la trasmissione delle impronte digitali, il che nella pratica può provocare notevoli ritardi. Questo aspetto è di importanza cruciale perché un ritardo nella trasmissione dei dati può determinare situazioni in cui si vengono a violare i criteri per la determinazione dello Stato competente sanciti dal regolamento Dublino. Nelle precedenti relazioni annuali era già stata rilevata la questione della trasmissione delle impronte digitali all’unità centrale EURODAC con notevole ritardo rispetto al loro rilevamento, che nella relazione di valutazione è stata evidenziata come un problema di attuazione.

    Proseguendo con la tendenza dell’anno precedente, nel 2009 si è registrato un ulteriore aumento dei ritardi nella trasmissione, ossia l’intervallo di tempo tra il rilevamento delle impronte digitali e il loro invio all’unità centrale EURODAC. Il ritardo massimo è di 36,35 giorni per la trasmissione di dati di “categoria 2” dalla Grecia[19]. Notevoli ritardi si sono verificati anche in Romania, Islanda, Regno Unito, Spagna, Slovacchia e Danimarca. La Commissione deve ribadire che una trasmissione effettuata in ritardo può causare un’errata attribuzione della competenza a uno Stato membro nelle due diverse ipotesi illustrate in precedenti relazioni annuali: le “risposte sbagliate”[20] e le “risposte mancate”[21].

    Il peggioramento dei risultati per quanto riguarda la trasmissione delle impronte digitali si ripercuote chiaramente sul numero di “risposte mancate” e di “risposte sbagliate”.

    Nel 2009, l’unità centrale ha individuato 1 060 “risposte mancate”, una cifra di 2,3 volte superiore a quella del 2008 (450). I dati del 2007 evidenziavano solo 60 “risposte mancate”. Va notato che il 99% di quelle rilevate nel 2009 sono da attribuire a ritardi nella trasmissione da parte della Grecia. Le 290 “risposte sbagliate” (contro 324 nel 2008) sono dovute nell’82,8% dei casi a ritardi nella trasmissione dalla Danimarca. Sulla base dei risultati sopra citati, la Commissione sollecita nuovamente gli Stati membri a impegnarsi al massimo per inviare i dati tempestivamente, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 4 e 8 del regolamento EURODAC.

    Qualità delle operazioni

    Sulla totalità degli Stati membri la media delle operazioni respinte nel 2009 è stata del 7,87%, in leggero aumento rispetto agli anni precedenti (2008: 6,4%, 2007: 6,13%). Nove Stati membri hanno registrato una percentuale di operazioni respinte superiore al 10%: Paesi Bassi (19,28%), Malta, Estonia, Lussemburgo, Finlandia, Svezia, Regno Unito, Francia e Germania. La percentuale si è attestata al di sopra della media in 11 Stati membri. Occorre sottolineare che la percentuale delle operazioni respinte non dipende dalla tecnologia o dalla debolezza del sistema. Le cause vanno ricercate principalmente nella scarsa qualità delle immagini delle impronte digitali inviate dagli Stati membri, nell’errore umano o nell’errata configurazione dei dispositivi dello Stato che le trasmette. D’altra parte va ricordato che in alcuni casi tali cifre comprendono più tentativi di invio delle stesse impronte digitali respinte dal sistema per scarsa qualità. Pur riconoscendo che alcuni ritardi possono dipendere dall’impossibilità temporanea di rilevare le impronte digitali (ad esempio perché i polpastrelli sono lesionati o perché altre condizioni di salute impediscono un rilevamento rapido delle impronte digitali), la Commissione ribadisce il problema, già evidenziato nelle precedenti relazioni annuali, della percentuale generalmente elevata di operazioni respinte e sollecita gli Stati membri a garantire un addestramento specifico degli operatori EURODAC nazionali e a configurare correttamente i loro dispositivi al fine di ridurre tale incidenza.

    Conclusion I

    Nel 2009, l’unità centrale EURODAC ha continuato a fornire risultati molto soddisfacenti in termini di rapidità, risultati, sicurezza e rapporto costo efficacia.

    Il totale delle operazioni di “categoria 1” immesse in EURODAC è aumentato. Il numero delle operazioni di “categoria 2” è calato del 50%, mentre quello delle operazioni di “categoria 3” è aumentato del 12,7%.

    Continua a destare preoccupazione la persistenza dei ritardi eccessivi nella trasmissione dei dati all’unità centrale EURODAC.

    Tabella 1: Unità centrale EURODAC, contenuto della banca dati al 31/12/2009

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    Tabella 2: Operazioni riuscite inviate all’unità centrale EURODAC nel 2009

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    Tabella 3: Ripartizione delle risposte pertinenti – confronto tra categoria 1 e categoria 1, anno 2009

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    Tabella 4: Ripartizione delle risposte pertinenti – confronto tra categoria 1 e categoria 2, anno 2009

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    Tabella 5: Ripartizione delle risposte pertinenti – confronto tra categoria 3 e categoria 1, anno 2009

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    Tabella 6: Percentuale operazioni respinte, anno 2009

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    Tabella 7: Tempo medio tra rilevamento delle impronte digitali e trasmissione all’unità centrale EURODAC, anno 2009

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    Tabella 8: Risposte sbagliate – confronto tra categoria 1 e categoria 1, anno 2009

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    Tabella 9: Risposte pertinenti mancate CAT1/CAT2 per ritardo della trasmissione di dati CAT2, anno 2009

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    Tabella 10: Risposte pertinenti – confronto con i dati congelati (articolo 12 del regolamento (CE) n. 2725/2000), anno 2009

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    Tabella 11: Operazioni di categoria 9 per Stato membro, anno 2009

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    [1] GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1.

    [2] Articolo 24, paragrafo 1, del regolamento EURODAC.

    [3] COM(2009) 342 definitivo.

    [4] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento Dublino, COM(2008) 825.

    [5] Contemporaneamente è stata adottata una proposta di decisione del Consiglio sulle richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (COM(2009) 344 definitivo del 10.9.2009), decaduta a seguito dell’abolizione della struttura a pilastri con l’entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    [6] Nella prima relazione annuale sulle attività dell’unità centrale EURODAC figurano una descrizione generale di tale unità e la definizione dei diversi tipi di operazione da essa elaborati e delle corrispondenze che si possono constatare. Si veda il documento di lavoro dei servizi della Commissione “Prima relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività dell’unità centrale EURODAC”, SEC (2004) 557, pag. 6.

    [7] Tutti gli Stati membri dell’UE, più Norvegia, Islanda e Svizzera, applicano i regolamenti Dublino ed EURODAC, per cui nella presente relazione per “Stati membri” sono da intendersi i 30 Stati che hanno accesso alla banca dati EURODAC.

    [8] Questi servizi comprendono non soltanto quelli forniti dall’unità centrale (come per esempio la capacità di correlare i dati, di conservarli, ecc.) ma anche i servizi di comunicazione e di sicurezza per la trasmissione dei dati tra l’unità centrale e i punti nazionali di accesso.

    [9] IDABC sta per "Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Business and Citizens" (erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini). IDABC è un programma comunitario gestito delle direzione generale dell’Informatica della Commissione europea.

    [10] Nel 31% dei casi dallo stesso Stato membro, la Francia.

    [11] La tabella 2 dell’allegato mostra in dettaglio le operazioni riuscite per Stato membro e per categoria, nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009.

    [12] Le impronte digitali (immagini decadattiloscopiche) di richiedenti asilo vengono memorizzate per il confronto con quelle di altri richiedenti che hanno presentato domanda in un altro Stato membro. Gli stessi dati sono poi confrontati con quelli di “categoria 2” (v. sotto). I dati di “categoria 1” vengono conservati per 10 anni ad eccezione di casi particolari previsti dal regolamento (ad esempio qualora venga acquisita la cittadinanza di uno Stato membro), in cui i dati dell’interessato vengono cancellati.

    [13] Dati relativi agli stranieri fermati in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna e non respinti. Questi dati (immagini decadattiloscopiche) sono destinati solo a essere memorizzati per poi essere confrontati con quelli di richiedenti asilo trasmessi successivamente all’unità centrale. Vengono conservati per due anni ad eccezione dei casi in cui vengono tempestivamente cancellati a seguito del rilascio del permesso di soggiorno, dell’abbandono del territorio dello Stato membro o dell’acquisto della cittadinanza da parte dell’interessato.

    [14] “Ciascuno Stato membro procede tempestivamente, in conformità delle salvaguardie previste dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di stranieri di età non inferiore a quattordici anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all’attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti ”.

    [15] Per poi confrontare i dati relativi ai cittadini di paesi terzi fermati perché illegalmente presenti

    sul territorio di uno Stato membro con le impronte digitali dei richiedenti asilo precedentemente registrate nel sistema.

    [16] Dati relativi agli stranieri illegalmente presenti in uno Stato membro. Tali dati non vengono conservati ma solo confrontati con i dati dei richiedenti asilo già presenti nella banca dati centrale. La trasmissione di questa categoria di dati da parte degli Stati membri è facoltativa.

    [17] Articolo 11 “(…) Di norma, la verifica dell’avvenuta presentazione di una domanda d’asilo in un altro Stato membro ha luogo quando: a) lo straniero dichiara di avere inoltrato una domanda d’asilo, ma non indica lo Stato membro in cui l’ha presentata; b) lo straniero non chiede l’asilo ma rifiuta di essere rimpatriato nel suo paese di origine affermando che vi si troverebbe in pericolo; oppure c) lo straniero cerca di evitare l’allontanamento con altri mezzi, rifiutandosi di cooperare alla propria identificazione, in particolare non esibendo alcun documento di identità oppure esibendo documenti falsi”.

    [18] I dati statistici relativi alle risposte pertinenti locali riportati nelle tabelle possono non corrispondere necessariamente alle risposte trasmesse dall’unità centrale e registrate dagli Stati membri. Ciò è dovuto al fatto che gli Stati membri non sempre si avvalgono di questa facoltà, sancita dall’articolo 4, paragrafo 4, che impone all’unità centrale di effettuare il confronto con i dati già presenti nella banca dati centrale. Tuttavia, persino ove gli Stati membri non si avvalgano di questa facoltà, per ragioni tecniche l’unità centrale deve sempre effettuare un confronto con tutti i dati (nazionali e stranieri) presenti in memoria. In questi casi concreti, anche in presenza di una rispondenza con i dati nazionali, l’unità centrale si limiterà a rispondere “nessuna risposta pertinente” perché da parte dello Stato membro non è stato richiesto alcun confronto fra i dati trasmessi e i dati già presenti nella banca dati.

    [19] Media annuale dei ritardi di trasmissione di una categoria di dati dello Stato membro con i risultati peggiori.

    [20] Nell’ipotesi della cosiddetta “ risposta sbagliata ”, un cittadino di un paese terzo presenta domanda d’asilo in uno Stato membro (A) dove gli vengono rilevate le impronte digitali. Mentre queste ultime attendono di essere trasmesse all’unità centrale (operazione di categoria 1), l’interessato potrebbe recarsi in un altro Stato membro (B) e presentare una nuova domanda di asilo . Qualora lo Stato membro B inviasse le impronte digitali per primo, quelle trasmesse dallo Stato membro A verrebbero memorizzate nella banca dati centrale più tardi di quelle dello Stato B, generando così una risposta pertinente fra i dati dello Stato B e quelli dello Stato A. Pertanto la competenza a espletare la procedura di asilo verrebbe attribuita allo Stato B anziché a quello A, nel quale invece era stata formulata la prima domanda di asilo.

    [21] Nell’ipotesi della cosiddetta “ risposta mancata ”, un cittadino di un paese terzo viene fermato in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna e le autorità dello Stato membro (A) in cui è entrato gli rilevano le impronte digitali. Mentre queste ultime attendono di essere trasmesse all’unità centrale (operazione di categoria 2), l’interessato potrebbe recarsi in un altro Stato membro (B) e presentare domanda di asilo . Le impronte digitali saranno rilevate quindi anche dalle autorità dello Stato membro B. Qualora lo Stato B inviasse per primo le impronte digitali (operazione di categoria 1), presso l’unità centrale verrebbe memorizzata per prima un’operazione di categoria 1 e di conseguenza lo Stato membro competente ad esaminare la domanda sarebbe lo Stato B anziché lo Stato A. Quando poi sarà effettuata l’operazione di categoria 2, la risposta pertinente andrà persa in quanto i dati di categoria 2 non sono interrogabili.

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