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Document 52008PC0336

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

/* COM/2008/0336 def. - CNS 2008/0108 */

52008PC0336

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame /* COM/2008/0336 def. - CNS 2008/0108 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 28.5.2008

COM(2008) 336 definitivo

2008/0108 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riprende le disposizioni del regolamento (CE) n. 1906/90 concernenti determinate norme di commercializzazione per le carni di pollame.

La Commissione intende proporre, in applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004, di autorizzare l'uso di determinate sostanze destinate ad eliminare la contaminazione superficiale delle carcasse di pollame. L'attuale definizione di carni di pollame, quale prevista nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, non è compatibile con l'uso di dette sostanze.

Il riferimento esclusivo al trattamento mediante freddo nella attuale definizione di "carni di pollame" è infatti troppo restrittivo rispetto all'evoluzione tecnologica. Occorre pertanto adeguare detta definizione.

L'attuazione del regolamento che autorizza l'uso di sostanze decontaminanti per il pollame dipende dunque strettamente dalla modifica del regolamento del Consiglio concernente le norme di commercializzazione e, in particolare, dalla modifica della definizione di "carni di pollame".

Se la proposta della Commissione intesa ad autorizzare l'uso di tali sostanze non sarà adottata, la Commissione ritirerà la modifica della definizione che figura nella presente proposta di regolamento.

Inoltre, dal 1990, non si è proceduto ad alcuna revisione generale approfondita delle disposizioni relative alle norme di commercializzazione, mentre ci sono stati grandi cambiamenti sia nel mercato delle carni di pollame che nelle abitudini dei consumatori.

È quindi indispensabile riesaminare le norme di commercializzazione per le carni di pollame, in particolare sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica, ed estendere alcuni principi alle preparazioni e ai prodotti a base di carni di pollame.

Tenuto conto del fatto che le carni di pollame sono sempre più consumate sotto forma di preparazioni e di prodotti a base di carne, occorre estendere il campo di applicazione delle norme di commercializzazione per le carni di pollame alle preparazioni e ai prodotti a base di carni di pollame, nonché alle carni di pollame salate o in salamoia, oggetto di un commercio sempre più intenso.

Se le carni di pollame sono vendute allo stato "fresco", il consumatore si aspetta che non siano mai state precedentemente congelate o surgelate, cosa che costituisce per lui una garanzia di qualità. Il principio attualmente vigente secondo cui le carni di pollame vendute allo stato "fresco" non possono essere state precedentemente congelate deve dunque essere rafforzato ed esteso alle preparazioni e ai prodotti a base di carni di pollame.

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario.

2008/0108 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

1. Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)[1], stabilisce determinate norme di commercializzazione per le carni di pollame.

2. L'articolo 116 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che i prodotti del settore delle carni di pollame siano commercializzati in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato XIV del medesimo regolamento.

3. Tenuto conto del fatto che le carni di pollame sono sempre più consumate sotto forma di preparazioni e di prodotti a base di carne, occorre estendere il campo di applicazione delle norme di commercializzazione per le carni di pollame alle preparazioni e ai prodotti a base di carne di pollame.

4. Parimenti, le carni di pollame salate o in salamoia del codice NC 0210 99 39 devono rientrare nell'ambito di applicazione delle norme di commercializzazione.

5. Il riferimento esclusivo al trattamento mediante freddo nella definizione di "carni di pollame" è troppo restrittivo rispetto all'evoluzione tecnologica. Occorre pertanto adeguare detta definizione.

6. Secondo la normativa comunitaria relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento.

7. Per il consumatore è particolarmente importante lo stato in cui sono vendute le carni di pollame, in particolare quando sono vendute allo stato fresco. Se le carni di pollame sono vendute allo stato "fresco" il consumatore si aspetta che non siano mai state precedentemente congelate o surgelate, cosa che costituisce per lui una garanzia di qualità.

8. Occorre pertanto rendere più esplicito il principio secondo cui le carni di pollame fresche, comprese le preparazioni a base di carni di pollame fresche, non possono essere state congelate prima di essere commercializzate allo stato fresco. A tal fine è opportuno ricordare che uno degli obiettivi delle norme di commercializzazione è quello di migliorare la qualità delle carni di pollame e le relative informazioni nell'interesse del consumatore, il che giustifica il fatto che la nozione di "fresco" sia definita in modo più rigoroso nelle norme di commercializzazione che nella legislazione relativa alla sicurezza alimentare.

9. Le carni di pollame che sono state congelate o surgelate devono essere vendute nello stesso stato oppure devono essere utilizzate in preparazioni commercializzate allo stato congelato o surgelato o in prodotti a base di carne.

10. Poiché la sottodivisione della classe A in A1 e A2 prevista dal regolamento (CE) n. 1234/2007 non risulta utile e non è in pratica utilizzata, è opportuno sopprimere a fini di semplificazione la disposizione relativa.

11. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come disposto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

La parte B dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificata come segue:

1) Nella sezione I, il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Fatte salve le disposizioni della parte C relative alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile, le presenti disposizioni si applicano alla commercializzazione all'interno della Comunità, mediante attività industriale o commerciale, di alcuni tipi e presentazioni di carni di pollame, nonché alle preparazioni e ai prodotti a base di carni di pollame o di frattaglie di pollame delle seguenti specie, menzionate nell'allegato I, parte XX:

- Gallus domesticus ,

- anatre,

- oche,

- tacchini,

- faraone.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle carni di pollame salate o in salamoia del codice NC 0210 99 39, di cui all'allegato I, parte XXI."

2) La sezione II è sostituita dal testo seguente:

"II. Definizioni

Fatte salve ulteriori definizioni stabilite dalla Commissione ai fini dell'applicazione della presente parte, si intende per:

1. "carni di pollame": le parti commestibili dei volatili di allevamento del codice NC 0105;

2. "carni di pollame fresche": carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a − 2°C e non superiore a + 4°; tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di conservazione differenti, per un breve periodo, per il sezionamento e il magazzinaggio di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;

3. "carni di pollame congelate": carni di pollame che devono essere congelate appena possibile nell'ambito delle procedure normali di macellazione e che devono essere mantenute costantemente ad una temperatura non superiore a – 12°C;

4. "carni di pollame surgelate": carni di pollame che devono essere mantenute costantemente ad una temperatura non superiore a - 18°C, con le tolleranze previste dalla direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana*;

5. "preparazione a base di carni di pollame fresche": preparazione di carne per la quale sono state utilizzate "carni di pollame fresche" ai sensi del presente regolamento;

6. "prodotto a base di carni di pollame": prodotto a base di carne come definito nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004, per il quale sono state utilizzate "carni di pollame" ai sensi del presente regolamento.

* GU L 40 del l'11.2.1989, pag. 51."

3) La sezione III è modificata come segue:

a) al punto 1, il secondo comma è soppresso;

b) al punto 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Le carni di pollame nonché le preparazioni a base di carni di pollame sono commercializzate:"

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