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Document 51999PC0708

    Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori

    /* COM/99/0708 def. - COD 2000/0021 */

    51999PC0708

    Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori /* COM/99/0708 def. - COD 2000/0021 */


    Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    I. Introduzione

    1. La libera circolazione delle persone è uno dei principi fondamentali del trattato CE. Essa riguarda naturalmente la categoria dei lavoratori dipendenti o autonomi, la quale comprende, in linea di principio, insegnanti e formatori, ma non riguarda soltanto i lavoratori visto che anche coloro che, spesso al di fuori di un'attività professionale, desiderano avviare o portare avanti degli studi, una formazione oppure un'attività di volontariato devono poter godere di questa libertà quando scelgono di andare in un altro Stato della Comunità, e questo sia nell'ambito di un programma comunitario che al di fuori di esso.

    2. Per libera circolazione s'intende sia l'accesso al territorio degli Stati membri sia il diritto di soggiorno. Il cittadino della Comunità che esercita questo diritto si avvale dell'articolo 12 del trattato CE il quale prevede un obbligo generale di non discriminazione per tutti i paesi membri.

    II. Contesto

    3. La mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani volontari, degli insegnanti e dei formatori, suscita da tempo l'interesse dei cittadini europei. Nel contesto della realizzazione del mercato interno e quindi di uno spazio senza frontiere, la mobilità delle persone interessate diventa una dimensione sempre più importante dell'affermazione della cittadinanza europea ed uno strumento d'integrazione interculturale e sociale. È a partire dalla seconda metà degli anni '80 che l'azione comunitaria a tal riguardo si è fortemente sviluppata, con l'adozione dei programmi comunitari, segnatamente Comett per la formazione (1986), Erasmus (1987) per l'istruzione e Gioventù per l'Europa per la gioventù (1988). Fin dalla loro creazione, questi programmi, cui hanno fatto seguito altri, fra cui il Servizio volontario europeo, hanno permesso a centinaia di migliaia di Europei di soggiornare in un altro paese della Comunità per svolgervi la missione che si erano preposti. A questa mobilità nel quadro dei programmi comunitari si aggiunge la mobilità spontanea esercitata, a titolo individuale, da parte dei cittadini.

    4. Il Parlamento europeo ha insistito, con diverse risoluzioni, sull'importanza di andare verso la piena realizzazione della libera circolazione delle persone all'interno dello spazio europeo, sottolineando nel contempo l'importanza di sopprimere gli ostacoli alla mobilità per far sì che le persone che desiderano spostarsi, possano godere, senza restrizioni, di una certa mobilità all'interno della Comunità senza restrizioni.

    5. Anche il Consiglio dei Ministri si è pronunciato a favore della realizzazione di uno spazio aperto nel quale devono essere eliminati gli ostacoli alla mobilità. Così, nel campo dell'istruzione, il Consiglio, nella sua risoluzione del 24 maggio 1988 [1] e nelle sue conclusioni del 27 novembre 1992 [2], ha affermato innanzitutto che la mobilità degli studenti e degli insegnanti svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo della dimensione europea dell'insegnamento di livello universitario. Successivamente, nelle sue conclusioni dell'11 giugno 1993 [3], il Consiglio ha insistito affinché gli Stati membri si impegnino con determinazione ad eliminare gli ostacoli alla mobilità nell'ambito dell'insegnamento di livello universitario. Lo stesso è stato detto nell'ambito della formazione. Così, la risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifiche professionali e la risoluzione del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale, hanno invitato la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure tese al miglioramento della comprensione reciproca dei sistemi di qualifiche dei diversi Stati membri e quindi all'agevolazione della mobilità. Un "Foro europeo nel settore della trasparenza delle qualifiche professionali" è stato costituito dalla Commissione e dal Cedefop per far sì che dette risoluzioni siano seguite da proposte concrete. Inoltre, il primo considerando della decisione del 21 dicembre 1998 [4], attraverso la quale il Consiglio pone in essere il sistema detto "Europass-Formazione" il cui obiettivo è un migliore riconoscimento delle formazioni acquisite all'estero, ricorda innanzitutto che una politica per la formazione professionale si attua attraverso la mobilità delle persone in fase di formazione. Infine, per quanto riguarda i giovani volontari, il Consiglio dei Ministri della gioventù, nelle conclusioni del 30 novembre 1994 [5], hanno riconosciuto l'interesse crescente manifestato dallo sviluppo di attività di volontariato a livello europeo e hanno sottolineato la necessità di eliminare gli ostacoli alla mobilità di questa categoria di persone.

    [1] GU C 177 del 6.7.1988, pag. 5.

    [2] GU C 336 del 19.12.1992, pag. 4.

    [3] GU C 186 dell'8.7.1993, pag. 1.

    [4] GU L 17 del 22.1.1999, pag. 45.

    [5] GU C 348 del 9.12.1994, pag. 2.

    6 L'Agenda 2000 della Commissione europea, la quale fa della mobilità delle persone cui la presente raccomandazione si rivolge una delle sue priorità, e la comunicazione "Per un'Europa della conoscenza" non hanno fatto che incoraggiare questa tendenza.

    7. Ciononostante, come sottolineano il Libro verde della Commissione del mese di ottobre 1996 "Gli ostacoli alla mobilità transnazionale delle persone in fase di formazione" [6] e il "Rapporto del gruppo di alto livello sulla libera circolazione delle persone" presieduto da Simone Veil, la mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione e dei giovani volontari, e, in misura minore, la mobilità degli insegnanti e dei formatori, continuano a cozzare, malgrado l'acquis comunitario già esistente, contro ostacoli considerevoli che devono essere eliminati.

    [6] COM(96) 462 def.

    8. Il Libro verde della Commissione e la Relazione del gruppo di alto livello propongono piste d'azione destinate a far scomparire gli ostacoli riscontrati. I dibattiti successivi alla redazione dei suddetti documenti hanno confermato il bisogno di un intervento comunitario al fine d'incoraggiare gli Stati membri ad adottare le misure necessarie al superamento progressivo delle difficoltà esistenti, permettendo quindi di proporre al cittadino comunitario un insieme di diritti che garantiscano una mobilità effettiva. Il Consiglio europeo di Amsterdam ha adottato un piano d'azione per il mercato unico, il quale si propone di migliorare la realizzazione di questo mercato. Il Piano ha identificato quattro obiettivi strategici, fra cui la creazione di un mercato unico per tutti i cittadini, con misure relative al diritto di residenza e alla mobilità all'interno dell'Unione, oltre che un meccanismo destinato a mantenere un dialogo permanente con i cittadini. Queste considerazioni dimostrano la necessità di un'azione comunitaria cui deve accompagnarsi l'azione degli Stati membri. La presente raccomandazione viene quindi adottata in conformità del principio di sussidiarietà che, quale definito nel protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (in particolare l'articolo 5), giustifica l'azione comunitaria in merito a questioni, come la mobilità, che presentano aspetti transnazionali.

    III. Obiettivi Perseguiti

    9. Gli obiettivi perseguiti dalla raccomandazione sono i seguenti:

    _ far sì che gli Stati membri sopprimano i grandi ostacoli ancora esistenti malgrado l'acquis comunitario, in materia di libera circolazione degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani volontari, degli insegnanti e dei formatori;

    _ far sì che gli Stati membri adottino misure affinché i cittadini dei paesi terzi che risiedono in modo legale e permanente nella Comunità beneficino delle disposizioni dell'acquis comunitario in materia di libera circolazione e parità di trattamento, come pure di quelle della raccomandazione; far sì che gli Stati membri trattino i cittadini dei paesi terzi nello stesso modo in cui trattano i cittadini della Comunità quando, nell'ambito di un programma comunitario, essi effettuano studi, un periodo di formazione, un'attività di volontariato, un'attività d'insegnante o di formatore;

    _ invitare gli Stati membri ad introdurre strategie tese ad integrare l'aspetto di mobilità transnazionale - al fine d'incoraggiare quest'ultima nelle proprie politiche nazionali applicate ai gruppi cui questa raccomandazione si rivolge;

    _ contribuire alla diffusione di buone pratiche, sviluppate segnatamente nell'ambito dei programmi comunitari Socrates, Leonardo da Vinci e del Servizio volontario europeo.

    10. Per raggiungere questi obiettivi, i paesi membri sono invitati segnatamente: a garantire che le persone che ricorrono alla mobilità non siano penalizzate, durante o dopo l'esperienza che avranno così maturata, con una diminuzione dei loro diritti segnatamente in termini di previdenza sociale; a riconoscere l'effettivo valore dell'esperienza acquisita nello Stato membro ospitante, a organizzare campagne d'informazione a favore della mobilità spiegando le condizioni cui quest'ultima è soggetta.

    IV. Forma E Base Giuridica

    11. La raccomandazione è lo strumento migliore per intervenire a favore dell'eliminazione degli ostacoli alla mobilità presenti in settori così diversi quali il riconoscimento delle esperienze, il diritto di soggiorno, la previdenza sociale o la fiscalità. Non si dimentichi, a questo riguardo, che le diverse categorie di persone interessate presentano ciascuna delle particolarità che impediscono di trattarle in maniera uniforme. Vista la specificità di ciascun sistema nazionale, anche all'interno di queste categorie occorre spesso operare distinzioni fra le situazioni negli Stati membri. Peraltro, gli ostacoli incontrati in uno Stato non sono necessariamente quelli incontrati in un altro Stato. In questo contesto, la raccomandazione, evitando d'imporre un modello comune ma cercando piuttosto di incoraggiare ciascun Stato a fare sempre meglio nel proprio ambito operativo, è quindi lo strumento più adatto per perseguire detti obiettivi. In quanto lascia agli Stati membri un più ampio margine di manovra rispetto a quanto farebbe uno strumento più vincolante, la raccomandazione rispetta inoltre appieno il principio di proporzionalità [7].

    [7] In altri settori, la Commissione ha già privilegiato lo strumento della raccomandazione, per esempio rispetto alla direttiva, basandosi su considerazioni legate al principio di proporzionalità. È il caso della raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 sui principi applicabili agli organi responsabili della risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo: vedasi la relazione della Commissione "Legiferare meglio" del 1998, (COM(1998) 715 def., pag. 6, n. 6.

    12. La presente raccomandazione si basa sugli articoli 149 e 150 del trattato CE. Detti articoli prevedono l'azione della Comunità, in collaborazione con quella degli stati, nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù. Queste disposizioni si riferiscono esplicitamente alla necessità di favorire la mobilità delle persone cui questa raccomandazione si rivolge.

    2000/0021 (COD)

    Proposta di

    RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 149, paragrafo 4 e 150, paragrafo 4;

    vista la proposta della Commissione [8],

    [8] GU C ...

    visto il parere del Comitato economico e sociale [9],

    [9] GU C ...

    visto il parere del Comitato delle regioni [10],

    [10] GU C ...

    deliberando in conformità della procedura prevista all'articolo 251 del trattato,

    CONSIDERANDO QUANTO SEGUE :

    (1) La mobilità transnazionale delle persone contribuisce al pieno sviluppo delle diverse culture nazionali e permette agli interessati di arricchire il proprio bagaglio culturale e professionale e all'insieme della società europea di beneficiare degli effetti da ciò derivanti. Detti principi acquisiti risultano tanto più necessari nelle prospettive occupazionali attualmente limitate e nell'ambito di un mercato del lavoro che richiede maggiore flessibilità e capacità di adattamento ai cambiamenti.

    (2) La mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori, che venga esercitata nell'ambito dei programmi comunitari o al di fuori di questi, rientra nell'ambito della libera circolazione delle persone che è una delle libertà fondamentali tutelate dal trattato CE. Il diritto di libera circolazione e il diritto di libero soggiorno sono del resto garantiti a tutti i cittadini degli Stati dell'Unione dall'articolo 18 del trattato CE [11].

    [11] V. il documento "Diritto comunitario applicabile nel campo della mobilità, nella Comunità, degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani volontari, degli insegnanti e dei formatori".

    (3) La direttiva 68/360/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità [12], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, riconosce il diritto di soggiorno dei lavoratori dipendenti e dei membri della loro famiglia. La direttiva 93/96/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti [13] obbliga gli Stati membri a riconoscere il diritto di soggiorno a qualsiasi studente cittadino di un altro Stato membro ammesso a seguire una formazione professionale, così come al coniuge e ai figli a carico che non godono dello stesso diritto sulla base di un'altra disposizione del diritto comunitario. La direttiva 90/364/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno [14], riconosce, più in generale, il diritto di soggiorno ai cittadini europei, a determinate condizioni.

    [12] GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13.

    [13] GU L 317 del 18.12.1993, pag. 59.

    [14] GU L 180 del 13.7. 1990, pag. 26.

    (4) La mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che esercitano attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori, rientra anch'essa nell'ambito del principio di non discriminazione in base alla nazionalità previsto all'articolo 12 del trattato. Il suddetto principio si applica nei settori disciplinati dal trattato, come la Corte di giustizia ha avuto modo di affermare più volte. Esso si applica quindi nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù, di cui agli articoli 149 e 150 del trattato CE.

    (5) Sono state parzialmente estese agli studenti le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [15], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1399/1999 [16].

    [15] GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. V. versione aggiornata di tale atto in allegato al regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1).

    [16] GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1.

    (6) Il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità [17], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434 [18] prevede la parità di trattamento, per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e alla formazione professionale, dei lavoratori dipendenti e dei loro familiari che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.

    [17] GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

    [18] GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1.

    (7) Il riconoscimento delle qualifiche professionali in vista dell'accesso e dell'esercizio delle professioni regolamentate, come quella d'insegnante, è disciplinato, nella Comunità, dal sistema generale posto in essere dalle direttive 89/48/CEE del Consiglio [19] et 92/51/CEE del Consiglio [20], modificata da ultimo dalla direttiva 97/38/CE [21].

    [19] GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

    [20] GU L 209 del 24.7.1992, pag. 25.

    [21] GU L 184 del 12.7.1997, pag. 31.

    (8) La risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1992 sulla trasparenza delle qualifiche professionali [22], e quella del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale [23] hanno invitato la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure tese al "miglioramento della comprensione reciproca dei sistemi di qualifiche dei diversi Stati membri, e delle qualifiche stesse", rendendoli più chiari e leggibili e quindi più trasparenti. È stato inoltre creato un foro europeo nel settore della trasparenza delle qualifiche professionali, con il compito di presentare proposte concrete per l'attuazione di dette risoluzioni.

    [22] GU C 49 del 19.2.1993, pag. 1.

    [23] GU C 224 dell'1.8.1996, pag. 7.

    (9) Gli Stati membri hanno d'altra parte invitato la Commissione a valutare la fattibilità dell'attuazione, su una base volontaria, di un complemento europeo al titolo di studio universitario, al fine di creare sinergie fra il riconoscimento accademico e il riconoscimento professionale [24]. I lavori intrapresi in questo senso dalla Commissione, congiuntamente al Consiglio d'Europa e all'UNESCO, sono stati terminati e saranno presto seguiti da una campagna di sensibilizzazione.

    [24] GU C 195 del 6.7.1996, pag. 6.

    (10) Malgrado le disposizioni di cui ai punti precedenti, il Libro verde "Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale" [25], adottato dalla Commissione nel mese di ottobre del 1996, constatava l'esistenza di ostacoli alla mobilità. La diversità degli statuti riconosciuti negli Stati membri agli studenti, alle persone in fase di formazione, agli insegnanti e ai formatori, per quanto riguarda segnatamente alcune disposizioni in materia di diritto del lavoro, di previdenza sociale o di tassazione, costituisce quindi un ostacolo alla mobilità. Del pari, il fatto di non riconoscere la specificità del servizio di volontariato costituisce un ostacolo alla mobilità dei giovani che lo prestano.

    [25] COM(96) 462 def.

    (11) Il Libro verde proponeva una serie di piste d'azione tese all'eliminazione di questi ostacoli. Dette piste hanno trovato il più ampio consenso nell'ambito dei dibattiti organizzati in proposito in tutti gli Stati membri. È quindi necessario eliminare detti ostacoli alla mobilità.

    (12) La presente raccomandazione è conforme al principio di sussidiarietà nella misura in cui, come è stato sottolineato, un'azione comunitaria completata dall'azione degli Stati membri risulti necessaria affinché vengano rimossi gli ostacoli alla mobilità. In detto contesto è opportuno sottolineare, in relazione all'articolo 5 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che la mobilità, in quanto presenta per definizione aspetti transnazionali, richiede un intervento comunitario. La presente raccomandazione è inoltre conforme al principio di proporzionalità, in quanto non impone alcun vincolo ai destinatari, bensì consente la massima flessibilità per la realizzazione degli obiettivi perseguiti.

    (13) Benché la presente raccomandazione riguarda innanzi tutto i cittadini della Comunità che desiderano maturare un'esperienza in uno Stato membro diverso dal proprio paese d'origine. È tuttavia opportuno ricordare che il Consiglio europeo, in occasione della sua sessione speciale di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha affermato che l'Unione europea deve garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro, e che una politica comunitaria in materia di integrazione deve mirare ad offrire loro diritti ed obblighi comparabili a quelli dei cittadini dell'Unione. I cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente e stabilmente nella Comunità devono parimenti poter beneficiare delle disposizioni dei principi comunitari acquisiti in materia di libera circolazione e di parità di trattamento, come pure delle disposizioni della presente raccomandazione. Del pari, i cittadini dei paesi terzi che partecipano a programmi comunitari come Socrates, Leonardo da Vinci o al Servizio volontario europeo, devono poter beneficiare di queste disposizioni.

    (14) I programmi comunitari, fra cui quelli citati , hanno permesso lo sviluppo a livello comunitario di buone pratiche e di validi strumenti per facilitare la mobilità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani che svolgono attività di volontariato, degli insegnanti e dei formatori. Si dovrebbe prevedere la più ampia applicazione possibile di queste buone pratiche e di questi strumenti.

    I. RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI:

    1) Misure comuni a tutti gli interessati di cui alla presente raccomandazione

    a) di adottare misure appropriate per incoraggiare la mobilità, che non deve mai essere ostacolata, delle persone che intendono intraprendere in un altro Stato membro un ciclo di studi, un periodo di formazione, un'attività di volontariato, un'attività d'insegnante o di formatore nell'ambito dei programmi comunitari o, al di fuori di questi; le misure dovrebbero essere complementari a quelle poste in essere dai programmi comunitari Socrates, Leonardo da Vinci e dal Servizio volontario europeo e fare riferimento alle pratiche corrette sviluppate nell'ambito di questi programmi; dovrebbero rispondere segnatamente ai problemi di finanziamento della mobilità, prevedendo aiuti a favore di quest'ultima; dovrebbero inoltre incoraggiare l'apprendimento delle lingue, la cui mancata conoscenza costituisce un ostacolo considerevole alla mobilità; dovrebbero permettere agli Stati membri di orientare la mobilità delle persone interessate verso attività non disponibili sul proprio territorio o verso attività innovatrici e promettenti in futuro;

    b) di adottare le misure necessarie per permettere alle persone interessate di avvalersi, presso gli ambienti in questione, segnatamente gli ambienti accademici e professionali del loro Stato d'origine, dell'esperienza di mobilità maturata nello Stato che le ha ospitate; a tal fine, gli stati dovrebbero raggiungere pienamente gli obiettivi previsti nella risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 1992, sulla trasparenza delle qualifiche [26], ovvero, da una parte, consentire alle persone interessate di presentare a potenziali datori di lavoro l'insieme delle proprie qualifiche ed esperienze e, dall'altra parte, permettere a questi datori di lavoro di considerare, nell'ambito delle loro esigenze occupazionali, queste qualifiche ed esperienze, in particolare quando sono state acquisite in un altro Stato;

    [26] GU C 49 del 19.2.1993, pag. 1.

    c) di adottare misure appropriate affinché gli interessati di cui alla presente raccomandazione possano beneficiare di tutti i vantaggi garantiti ai cittadini dello Stato ospitante che intraprende la stessa attività; questi vantaggi includono, fra l'altro riduzioni sui trasporti pubblici, sussidi per il vitto e l'alloggio, accesso alle biblioteche e ai musei, ecc.

    d) di adottare misure appropriate affinché le persone interessate alla mobilità possano avere un accesso facilitato a qualsiasi informazione utile riguardante le possibilità di studiare, di formarsi, di partecipare ad un'attività di volontariato, di realizzare un'attività d'insegnante o di formatore, negli altri Stati membri;

    e) di adottare misure adeguate affinché i cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente e in permanenza nella Comunità possano beneficiare parimenti delle disposizioni dell'acquis comunitario in materia di libera circolazione e di parità di trattamento, come pure di quelle della presente raccomandazione; di trattare nello stesso modo anche i cittadini di Stati terzi che, nell'ambito di un programma comunitario, svolgono studi o seguono una formazione, partecipano ad un'esperienza di volontariato, svolgono un'attività d'insegnante o di formatore;

    2) Misure riguardanti più specificatamente gli studenti

    a) di riconoscere, a fini accademici, nello Stato membro d'origine, il periodo di studi intrapreso nello Stato membro ospitante; dovrebbe essere incoraggiato, a tal fine, l'impiego del sistema ECTS (sistema europeo di trasferimento dei crediti) che, fondato sulla trasparenza dei curricula, garantisce il riconoscimento degli acquis accademici grazie ad un contratto stabilito precedentemente fra lo studente, l'istituto d'origine e quello ospitante; in questo contesto, occorrerebbe adottare misure appropriate affinché le decisioni delle autorità competenti in materia di riconoscimento accademico siano adottate entro termini di tempo ragionevoli, siano motivate e possano formare oggetto di ricorso amministrativo e/o giurisdizionale;

    b) di incoraggiare gli istituti d'istruzione a rilasciare un attestato complementare europeo, sotto forma di allegato amministrativo al diploma, la cui funzione è di descrivere gli studi svolti per facilitarne il riconoscimento;

    c) di adottare misure appropriate affinché gli studenti in possesso di un'assicurazione privata, segnatamente per ciò che concerne l'assistenza sanitaria, possano trasferire i vantaggi che ne derivano nel paese ospitante, nella misura in cui ciò non sia disposto dal regolamento (CEE) n. 1408/71, quale modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999 [27];

    [27] GU L 38 del 12.2.1999, pag. 1.

    d) di facilitare l'inserimento (orientamento accademico, aiuto psicopedagogico, ecc.) dello studente in mobilità nel sistema d'istruzione dello Stato ospitante, così come il suo reinserimento nel sistema educativo dello Stato d'origine, alla stregua di quanto avviene nell'ambito del programma Socrates; a tal fine, una convergenza dei calendari accademici dovrebbe essere prevista, segnatamente attraverso l'introduzione nella struttura degli studi di livello universitario di trimestri o semestri;

    e) di adottare misure appropriate affinché le procedure di trasferimento e di pagamento delle borse di studio e di altri aiuti all'estero siano facilitate e semplificate;

    f) di adottare le misure necessarie al fine di eliminare il rischio di doppia imposizione fiscale delle borse di studio e degli altri aiuti;

    3) Misure riguardanti più specificatamente le persone in fase di formazione

    a) di convalidare, nello Stato membro d'origine, la formazione perseguita nello Stato ospitante; a tal fine, dovrebbe essere incoraggiato l'impiego, fra l'altro, del documento "Europass-Formation" previsto dalla decisione 1999/51/CE del Consiglio del 21 dicembre 1998 relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro ivi compreso l'apprendistato [28]; d'altra parte, dovrebbe essere incoraggiata l'adozione di modelli più trasparenti per i certificati di formazione professionale indicati nella risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 sulla trasparenza dei certificati di formazione professionale [29]; infine, le proposte concrete presentate dal Foro europeo nell'ambito della trasparenza delle qualifiche professionali dovrebbero essere seguite da fatti;

    [28] GU L 17 del 22.1.1999, pag. 45.

    [29] GU C 224 dell'1.8.1996, pag. 7.

    b) di adottare misure appropriate affinché le persone in formazione possano disporre di prestazioni di previdenza sociale, segnatamente per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, nello Stato ospitante;

    c) di garantire al disoccupato che inizia una formazione in un altro Stato membro, il mantenimento dell'indennità di disoccupazione di cui beneficiava nel Paese d'origine;

    d) di includere il periodo di formazione trascorso in un altro Stato membro nel calcolo del periodo d'attesa, quando la persona in formazione non percepisce ancora indennità di disoccupazione, e di non imporre a questa persona un nuovo periodo d'attesa in ragione del suo soggiorno in un altro Stato membro;

    e) di offrire alle persone alle quali, pur trascorrendo un periodo di formazione in un altro Stato membro, non si applica la direttiva 93/96/CEE un trattamento almeno conforme alle disposizioni di detta direttiva, fatta salva l'esigenza di iscrizione presso un istituto autorizzato.

    4) Misure riguardanti più specificamente i giovani che svolgono attività di volontariato

    a) di creare, qualora non esista, un quadro specifico adattato alla situazione dei giovani volontari;

    b) di convalidare nello Stato membro d'origine l'attività di volontariato svolta nello Stato membro ospitante; dovrebbe essere incoraggiato, a tal fine, l'impiego, fra l'altro, di documenti che fanno riferimento all'attestato previsto dall'articolo 8 della decisione 1686/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce il programma d'azione comunitaria "Servizio volontario europeo per i giovani" [30];

    [30] GU L 214 del 31.7.1998, pag. 1.

    c) di permettere ai giovani volontari di esportare nello Stato membro ospitante, mediante il modulo E111, l'assistenza sanitaria di cui beneficiano nello Stato membro d'origine;

    d) di permettere, a seconda dei casi, al giovane volontario o ai genitori del giovane volontario, nonostante egli parta per un altro Stato membro e a condizione che il domicilio legale rimanga nello Stato in cui le indennità sono versate, di continuare a beneficiare degli assegni familiari e di altra natura, e ciò durante tutto il periodo dell'attività svolta;

    e) di riconoscere al giovane volontario disoccupato o in attesa delle indennità di disoccupazione, il periodo di volontariato; questo implica segnatamente che il periodo di volontariato sia incluso nel calcolo del periodo d'attesa delle suddette indennità, che il giovane il disoccupato indennizzato non debba sottoporsi ad un nuovo tirocinio al suo ritorno, che sia esentato, durante il periodo del volontariato, dall'obbligo della disponibilità sul mercato del lavoro; per converso, questa prestazione non comporta il mantenimento dell'indennità di disoccupazione durante il periodo di volontariato, bensì la sua sospensione durante il suddetto periodo;

    f) di evitare, nella misura in cui il volontariato non è un'attività remunerata, che il giovane volontario e l'organizzazione presso la quale egli effettua il suo volontariato siano sottoposti a prelievi fiscali e sociali; di evitare inoltre le doppie imposizioni che potrebbero eventualmente colpire questa attività;

    5) Misure riguardanti più specificamente gli insegnanti e i formatori

    a) di adottare tutte le misure atte a garantire che una persona assoggettata a imposizione fiscale in uno Stato membro e che fruisca della previdenza sociale di un altro Stato membro venga trattata in modo altrettanto favorevole che se dipendesse da un solo Stato membro per l'applicazione della normativa fiscale e di previdenza sociale;

    b) di adottare misure organizzative, segnatamente per quanto riguarda i calendari degli studi, che permettono agli insegnanti di maturare un'esperienza di mobilità, principalmente di breve durata, senza perturbare l'anno scolastico dell'istituto da cui provengono;

    c) d'introdurre periodi sabbatici europei che diano maggiori possibilità agli insegnanti e ai formatori di maturare un'esperienza di mobilità;

    d) d'incoraggiare l'introduzione di una dimensione europea nei programmi di formazione degli insegnanti e dei formatori, sulla base delle esperienze maturate nell'ambito del programma Socrates e Leonardo, attraverso la convergenza dei programmi di formazione, gli scambi di persone, i periodi di stage in un altro Stato membro;

    e) di ricompensare, segnatamente attraverso l'avanzamento di carriera, coloro che perseguono un'esperienza professionale in un altro Stato membro;

    II. INVITANO GLI STATI MEMBRI:

    a redigere una relazione biennale sull'attuazione dei diversi aspetti oggetto della presente raccomandazione e a trasmetterla alla Commissione;

    III. INVITANO LA COMMISSIONE:

    a) a costituire un gruppo di esperti, di cui faranno parte persone che conoscano i diversi gruppi di interessati di cui alla presente raccomandazione e in cui saranno rappresentati tutti gli Stati membri, al fine di permettere lo scambio d'informazioni e di esperienze sui diversi aspetti della raccomandazione stessa;

    b) a sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione biennale basata sui contributi degli Stati membri e riguardante l'attuazione dei diversi aspetti oggetto della presente raccomandazione.

    Fatto a Bruxelles, il

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    La Presidente Il Presidente

    ALLEGATO

    CATEGORIE DI PERSONE INTERESSATE DALLA RACCOMANDAZIONE

    I. STUDENTI:

    le persone che svolgono degli studi negli istituti d'insegnamento, quali gli studi di cui all'articolo 149, paragrafo 2, terzo trattino, del trattato CE;

    II. PERSONE IN FASE DI FORMAZIONE:

    le persone che, indipendentemente dalla loro età, intraprendono una formazione professionale, a prescindere dal loro livello, o anche studi di livello universitario;

    III. GIOVANI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO:

    le persone, con età compresa fra i 18 e i 25 anni che, nell'ambito del "Servizio volontario europeo" o nell'ambito dei progetti transnazionali di volontariato che rispondono a condizioni simili al "Servizio volontario europeo", s'impegnano in un'attività di solidarietà concreta, senza scopi di lucro e non remunerata, che li aiuti ad acquisire competenze e specialità sociali e personali in cambio della quale esse ricevono segnatamente l'inquadramento di un tutore;

    IV. INSEGNANTI:

    le persone che offrono un insegnamento negli istituti d'insegnamento, come quelli di cui all'articolo 149, paragrafo 2, terzo trattino del trattato CE;

    V. FORMATORI:

    le persone che offrono una formazione sia nell'ambito di istituti d'insegnamento come quelli di cui all'articolo 149, paragrafo 2, terzo trattino del trattato CE, che nell'ambito dei centri d'apprendimento o delle imprese.

    Osservazione: le persone precitate sono contemplate dalla presente raccomandazione soltanto nella misura in cui prevedono di maturare un'esperienza di mobilità di durata limitata, fra due Stati membri della Comunità, lo Stato d'origine e lo Stato ospitante, che termina, in linea di principio, con un ritorno nello Stato d'origine; non sono qui contemplate le situazioni di persone che rimangono all'interno di un unico Stato oppure le situazioni di perosne che si recano in un altro Stato membro per stabilirvisi a lungo termine o anche in modo definitivo.

    SCHEDA FINANZIARIA

    1. TITOLO DELL'AZIONE

    Proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani volontari, degli insegnanti e dei formatori.

    2. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA

    Parte A del bilancio generale, sezione III (Commissione).

    3. BASE GIURIDICA

    Articoli 149 e 150 del trattato CE.

    4. CARATTERISTICHE RELATIVE AL BILANCIO

    4.1 Periodo coperto dalla raccomandazione

    La raccomandazione copre un periodo iniziale di due anni, a partire dalla sua adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio e fino alla prima relazione della Commissione (visto che la sua attuazione potrebbe verosimilmente cominciare il primo semestre 2001).

    5. TIPO DI SPESA

    L'applicazione della raccomandazione non comporterà spese operative per la Commissione. Nell'ambito di questa attuazione saranno organizzate due riunioni d'esperti all'anno.

    6. NECESSITÀ DI UN INTERVENTO COMUNITARIO E OBIETTIVI PERSEGUITI

    6.1. Necessità dell'intervento comunitario, in particolare, in riferimento al principio di sussidiarietà

    Questa proposta di raccomandazione rientra nell'ambito del controllo previsto dal Libro verde sugli ostacoli alla mobilità transnazionale, pubblicato dalla Commissione nell'ottobre 1996 (COM(96) 642).

    Il suddetto Libro verde enunciava i diversi tipi di ostacoli riscontrati da coloro che desiderano studiare, insegnare, intraprendere ricerche o partecipare ad attività di volontariato in un altro Stato membro dell'Unione europea e proponeva piste d'azione per affrontare questi ostacoli. Le ampie consultazioni e i dibattiti che ne sono seguiti - anche a livello degli Stati membri e del Consiglio dei Ministri dell'istruzione riuniti il 27 giugno 1997 - hanno confermato l'esistenza effettiva degli ostacoli individuati e la necessità di adottare misure correttive.

    La scelta del presente strumento giuridico trova ragion d'essere:

    - nel fatto che gli articoli 149 e 150 escludono qualsiasi forma di armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia;

    - nel fatto che, poiché le situazioni sono talora molto diverse da uno Stato all'altro, un modello vincolante e uniforme per tutti non è auspicabile.

    6.2. Obiettivo generale dell'azione

    Nel perseguire il suo principale obiettivo, ovvero di facilitare la mobilità delle persone interessate, la proposta di raccomandazione invita gli Stati membri ad eliminare gli ostacoli che ancora sussistono malgrado l'acquis comunitario. La proposta formula principalmente raccomandazioni applicabili a tutte le categorie interessate (per esempio, in materia di riconoscimento dell'esperienza acquisita in un altro Stato membro). Successivamente, sono avanzate raccomandazioni più specifiche per ciascuna delle categorie coinvolte.

    7. CONTROLLO

    Conformemente alla proposta di raccomandazione, l'attuazione delle sue disposizioni formerà l'oggetto di una relazione della Commissione, due anni dopo la sua adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio e riguardante il periodo trascorso. Detta relazione ripercorrerà i progressi compiuti dagli Stati membri nei settori menzionati dalla raccomandazione.

    8. SPESE AMMINISTRATIVE

    La mobilitazione effettiva delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione relativa allo stanziamento delle risorse, tenuto conto segnatamente degli effettivi e degli importi supplementari che saranno stati concessi dall'autorità di bilancio.

    8.1 Incidenza sul numero di posti di lavoro

    >SPAZIO PER TABELLA>

    8.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

    (euro)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    8.3 Incidenza finanziaria di altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

    (euro)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    I crediti saranno trovati nello stanziamento esistente dalla DG Istruzione e Cultura

    1. Copertura delle spese seguenti: riunioni annuali del gruppo di esperti costituito a tal fine (ciascun Stato membro designa: un esperto per gli studenti e per gli insegnanti; un esperto per le persone in fase di formazione e per i formatori; un esperto per i giovani volontari).

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