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Document 62016CJ0621

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 marzo 2019.
Commissione europea contro Repubblica italiana.
Impugnazione – Regime linguistico – Concorsi generali per l’assunzione di amministratori – Bandi di concorso – Amministratori (AD 5) – Amministratori (AD 6) nel settore della protezione dei dati – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi alle sole lingue inglese, francese e tedesca – Lingua di comunicazione con l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Regolamento n. 1 – Statuto dei funzionari – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio – Sindacato giurisdizionale.
Causa C-621/16 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:251

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

26 marzo 2019 ( *1 )

«Impugnazione – Regime linguistico – Concorsi generali per l’assunzione di amministratori – Bandi di concorso – Amministratori (AD 5) – Amministratori (AD 6) nel settore della protezione dei dati – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi alle sole lingue inglese, francese e tedesca – Lingua di comunicazione con l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Regolamento n. 1 – Statuto dei funzionari – Discriminazione fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio – Sindacato giurisdizionale»

Nella causa C‑621/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 25 novembre 2016,

Commissione europea, rappresentata da L. Pignataro‑Nolin e G. Gattinara, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato,

ricorrente in primo grado,

sostenuta da:

Regno di Spagna, rappresentato da M.J. García‑Valdecasas Dorrego, in qualità di agente,

interveniente in sede di impugnazione,

Repubblica di Lituania,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva De Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, M. Vilaras, E. Regan, F. Biltgen, K. Jürimäe e C. Lycourgos, presidenti di sezione, A. Rosas (relatore), E. Juhász, J. Malenovský, E. Levits e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: V. Giacobbo‑Peyronnel, amministratrice

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 luglio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 settembre 2016, Italia/Commissione (T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha annullato il bando di concorso generale EPSO/AD/276/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (GU 2014, C 74 A, pag. 4), e il bando di concorso generale EPSO/AD/294/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per la copertura di posti vacanti di amministratore nel settore della protezione dei dati presso il Garante europeo per la protezione dei dati (GU 2014, C 391 A, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: i «bandi di concorso controversi»).

Contesto normativo

Regolamento n. 1/58

2

L’articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1/58»), dispone quanto segue:

«Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese».

3

L’articolo 2 del suddetto regolamento recita:

«I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua».

4

L’articolo 6 del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni».

Statuto dei funzionari

5

Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto dei funzionari») è fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU 1968, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15).

6

Il titolo I dello Statuto dei funzionari, intitolato «Disposizioni generali», contiene gli articoli da 1 a 10 quater dello Statuto medesimo.

7

L’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari enuncia quanto segue:

«1.   Nell’applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, (…) [sulla] lingua (…).

(…)

6.   Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. (…)»

8

L’articolo 2 dello Statuto dei funzionari recita:

«1.   Ogni istituzione determina le autorità che esercitano nel suo ambito i poteri demandati dal presente statuto all’autorità che ha il potere di nomina.

2.   Tuttavia, una o più istituzioni possono affidare ad una di esse o ad un organismo interistituzionale l’esercizio di una parte o dell’insieme dei poteri devoluti all’autorità che ha il potere di nomina, ad eccezione delle decisioni relative alle nomine, alle promozioni o ai trasferimenti di funzionari».

9

Il titolo III dello Statuto dei funzionari è intitolato «Carriera del funzionario».

10

Il capitolo 1 di tale titolo, rubricato «Assunzione», contiene gli articoli da 27 a 34 di detto Statuto. Tra questi, l’articolo 27, primo comma, dispone:

«Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione. Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro».

11

L’articolo 28 dello Statuto dei funzionari ha il seguente tenore:

«Per la nomina a funzionario, occorre possedere i seguenti requisiti:

[...]

d)

aver sostenuto, fatte salve le disposizioni dell’articolo 29, paragrafo 2 [disciplinanti l’adozione di procedure di assunzione diverse da quella concorsuale per l’assunzione del personale di inquadramento superiore nonché, in casi eccezionali, per impieghi che richiedano una speciale competenza], un concorso per titoli o per esami o per titoli ed esami, alle condizioni previste dall’allegato III;

(…)

f)

avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione nella misura necessaria alle funzioni da svolgere».

12

L’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, il quale prevede la possibilità di avviare la procedura di concorso per titoli o per esami o per titoli ed esami al fine di coprire un posto vacante in un’istituzione, dispone che «[l]a procedura di concorso è stabilita nell’allegato III».

13

Nell’ambito del medesimo titolo III dello Statuto dei funzionari, il capitolo 3, rubricato «Rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione», contiene l’articolo 45, paragrafo 2, che dispone:

«Precedentemente alla prima promozione successiva all’assunzione, i funzionari devono dimostrare la loro capacità di lavorare in una terza lingua tra quelle menzionate all’articolo 55, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea. (…)».

14

L’allegato III dello Statuto dei funzionari è intitolato «Procedura di concorso». L’articolo 1 di detto allegato recita:

«1.   Il bando di concorso è stabilito dall’autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della commissione paritetica.

Il bando deve specificare:

a)

il tipo di concorso (concorso interno nell’ambito dell’istituzione, concorso interno nell’ambito delle istituzioni, concorso generale, eventualmente comune a due o più istituzioni;

b)

le modalità (concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami);

c)

la natura delle funzioni e delle attribuzioni relative ai posti da coprire e il gruppo di funzioni ed il grado proposti;

d)

(…) i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da coprire;

e)

nel caso di concorso per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione;

f)

eventualmente, le conoscenze linguistiche richieste per la particolare natura dei posti da coprire;

g)

eventualmente, i limiti di età, nonché l’elevazione di tali limiti per gli agenti in servizio da almeno un anno;

h)

il termine entro il quale devono pervenire le candidature;

(…)».

15

Ai sensi dell’articolo 7 di detto allegato:

«1.   Previa consultazione del comitato dello statuto, le istituzioni affidano all’Ufficio europeo di selezione del personale [(EPSO)] l’incarico di adottare le misure necessarie ai fini dell’applicazione di normi uniformi nell’ambito delle procedure di selezione dei funzionari [dell’Unione] (…).

2.   L’[EPSO] ha il compito di:

a)

organizzare concorsi generali su richiesta delle singole istituzioni;

(…)

d)

assumere la responsabilità generale per la definizione e l’organizzazione della valutazione delle capacità linguistiche affinché le esigenze dell’articolo 45, paragrafo 2 dello statuto si attuino in modo armonizzato e coerente.

3.   Su richiesta delle singole istituzioni, l’[EPSO] può svolgere altri compiti connessi alla selezione dei funzionari.

(…)».

Decisione 2002/620/CE

16

L’EPSO è stato creato mediante la decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002 (GU 2002, L 197, pag. 53).

17

L’articolo 2, paragrafo 1, prima frase, di detta decisione dichiara che l’EPSO esercita, in particolare, i poteri di selezione conferiti, in virtù dell’allegato III dello Statuto dei funzionari, alle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni firmatarie della decisione medesima.

18

L’articolo 4, ultima frase, della decisione 2002/620 stabilisce che i ricorsi nelle materie contemplate da tale decisione vengono diretti contro la Commissione.

Gli altri testi normativi applicabili e i bandi di concorso controversi

Le Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali

19

Il 1o marzo 2014 l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2014, C 60 A, pag. 1) un documento intitolato «Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali». Insieme ad altre norme di dettaglio, tale documento contiene disposizioni riguardanti le conoscenze linguistiche dei candidati ai concorsi. Sulla prima pagina di detto documento viene indicato che «[l]e presenti disposizioni generali sono parte integrante del bando di concorso e, insieme al bando, costituiscono il quadro normativo vincolante della procedura di concorso».

20

Il punto 1.1 delle Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali, il quale definisce tali concorsi, chiarisce che «le istituzioni europee selezionano i futuri funzionari mediante concorsi generali». Risulta dal punto 1.3 di dette disposizioni, intitolato «Ammissibilità», che, relativamente alle conoscenze linguistiche richieste, si esige di norma dal candidato che abbia «una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’[Unione] e una conoscenza soddisfacente di un’altra di queste lingue (…). Salvo indicazione contraria nel bando di concorso, la scelta della seconda lingua è in genere limitata al francese, all’inglese o al tedesco».

21

Il punto 2 delle Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali riguarda le fasi del concorso. Al punto 2.1.4 di tali Disposizioni, intitolato «Iscriversi per via elettronica», viene precisato, tra l’altro, che «[t]utte le parti dell’atto di candidatura elettronico, compresa la sezione “valutazione dei talenti” (évaluateur de talent, Talent Screener, Talentfilter), devono essere compilate in francese, inglese o tedesco, salvo diversa indicazione nel bando di concorso».

22

Il punto 3 delle citate Disposizioni generali contiene delle «informazioni generali». Il punto 3.1.1 delle stesse disposizioni, dal titolo «Comunicazioni dell’EPSO ai candidati», indica, in particolare, che «[l]e comunicazioni relative ai risultati e a tutte le convocazioni saranno inviate ai candidati esclusivamente mediante il loro account EPSO in francese, inglese o tedesco».

Orientamenti generali sull’uso delle lingue

23

Gli Orientamenti generali relativi all’uso delle lingue nei concorsi EPSO, adottati il 15 maggio 2013 dal collegio dei capi dei servizi amministrativi (in prosieguo: gli «Orientamenti generali sull’uso delle lingue»), vengono applicati dall’EPSO nell’ambito dell’organizzazione di concorsi generali, come risulta dal punto 1.3 delle Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali. Tali orientamenti, che sono contenuti nell’allegato 2 delle citate disposizioni generali, prevedono quanto segue:

«In linea generale, nei concorsi EPSO è confermato il regime linguistico seguente:

(…)

le prove del centro di valutazione si svolgono solo nella seconda lingua dei candidati, scelta fra il francese, l’inglese e il tedesco.

(…)

Più fattori giustificano la limitazione della scelta della seconda lingua.

Innanzitutto, l’interesse del servizio richiede neoassunti immediatamente operativi e capaci di svolgere con efficacia i compiti inerenti al settore o al ruolo specificato nel bando di concorso per i quali sono stati assunti.

Il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue più usate nelle istituzioni e quelle in cui tradizionalmente si svolgono le riunioni dei membri delle istituzioni. Il francese, l’inglese e il tedesco sono inoltre le lingue più usate nella comunicazione interna ed esterna, come confermano le statistiche riguardanti le lingue di origine dei testi tradotti dai servizi di traduzione delle istituzioni.

Alla luce delle esigenze reali dei servizi in merito all’uso delle lingue nella comunicazione interna ed esterna, lo statuto dei funzionari dispone, all’articolo 27, paragrafo 1, che uno dei criteri di selezione deve essere la conoscenza soddisfacente di una di queste tre lingue, che va valutata simulando una reale situazione di lavoro. (…)

In secondo luogo, la limitazione delle lingue nelle fasi successive del concorso è giustificata dalla natura delle prove. (…)

Fondamentali ricerche scientifiche hanno mostrato che i centri di valutazione, che simulano reali situazioni di lavoro, sono il mezzo migliore per prevedere le prestazioni professionali. (…) Onde assicurare che i candidati siano valutati in modo equo e possano comunicare direttamente con i valutatori e con gli altri candidati che partecipano a una medesima prova, la fase del centro di valutazione deve svolgersi in una lingua veicolare o, in determinate circostanze, nella lingua principale del concorso. (…)

(…) Dato che la consuetudine di usare il francese, l’inglese e il tedesco, cui si è fatto riferimento, costituisce tuttora la prassi delle istituzioni, la scelta [della lingua veicolare delle prove] va fatta tra queste tre lingue. I centri di valutazione non effettuano alcuna valutazione delle conoscenze linguistiche dei candidati, e una conoscenza soddisfacente di una di queste tre lingue in quanto seconda lingua è del tutto sufficiente per superare le prove (ciò corrisponde del resto anche ai criteri minimi di cui all’articolo 28 dello statuto [dei funzionari]). Un tale livello di conoscenza linguistica non è affatto sproporzionato in considerazione delle reali esigenze del servizio sopra descritte.

(…) L’obbligo di scegliere una seconda lingua tra francese, inglese o tedesco – obbligatoriamente diversa dalla prima lingua, che di norma è la lingua materna o equivalente – garantisce che i candidati siano valutati su un piano di parità. (…)

(…) [L]a limitazione nella scelta della seconda lingua corrisponde inoltre alle attuali conoscenze linguistiche della popolazione in Europa. Oltre a essere le lingue parlate in diversi Stati membri, il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue straniere di maggiore diffusione, le più studiate in quanto lingue straniere e quelle che i cittadini ritengono più utile apprendere. Le reali esigenze del servizio sembrano dunque ragionevolmente riflettere le capacità linguistiche che si possono chiedere ai candidati, tanto più che le conoscenze linguistiche in senso stretto (errori grammaticali, di ortografia o di vocabolario) non sono valutate nel quadro dei test delle competenze. La limitazione nella scelta della seconda lingua a francese, inglese e tedesco non costituisce quindi un ostacolo sproporzionato per quanti desiderino accedere ai concorsi, ma, stando alle informazioni disponibili, corrisponde alle aspettative e alle abitudini dei cittadini.

Il carattere proporzionale e non discriminatorio di questa limitazione in determinate fasi del concorso è confermato dalle statistiche pertinenti. Ad esempio, il francese, l’inglese e il tedesco si sono attestate come opzioni privilegiate quando i candidati hanno avuto la facoltà di scegliere la seconda lingua tra le 11 lingue ufficiali proposte nel quadro dei grandi concorsi generalisti EU‑25 per amministratori e assistenti del 2005. Le statistiche relative ai concorsi successivi alla riforma del 2010 non mostrano distorsioni a favore dei cittadini dei paesi nei quali il francese, l’inglese o il tedesco sono lingua ufficiale. Inoltre le statistiche relative alle prove del ciclo AD 2010 indicano che un numero consistente di candidati continua a scegliere una di queste tre lingue come seconda lingua.

Per gli stessi motivi, sembra giustificato esigere che i candidati utilizzino una di queste tre lingue per comunicare con l’EPSO e per compilare la sezione «valutazione dei talenti» (évaluateur de talent, Talent Screener, Talentfilter).

(…)».

I bandi di concorso controversi

24

Il Tribunale ha esposto il contenuto dei bandi di concorso controversi ai punti da 12 a 24 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

«12

Il 13 marzo 2014 l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [i bandi di concorso controversi]. (…)

13

Nella parte introduttiva di ciascuno dei [bandi di concorso controversi] viene precisato che le Disposizioni generali [applicabili ai concorsi generali] formano “parte integrante” dei bandi stessi.

14

Quale parte delle condizioni di ammissione ai concorsi costituenti l’oggetto dei [bandi di concorso controversi], questi ultimi richiedono una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione, indicata come “lingua 1” del concorso, e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua, indicata come “lingua 2” del concorso, da scegliersi, a cura di ciascun candidato, tra le lingue francese, inglese o tedesca, con la precisazione che essa deve essere obbligatoriamente diversa dalla lingua scelta dallo stesso candidato come lingua 1 (parte III, punto 2.3, dei [bandi di concorso controversi]) [(in prosieguo: la “lingua 2 del concorso”)].

15

Nel punto 2.3 della parte III dei [bandi di concorso controversi] vengono fornite alcune precisazioni riguardo alla limitazione della scelta della lingua 2 alle sole tre lingue summenzionate. In proposito, il bando di concorso generale EPSO/AD/276/14 rileva quanto segue:

“Conformemente alla sentenza [del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752)], le istituzioni dell’Unione motivano nell’ambito del presente concorso la limitazione della scelta della seconda lingua a un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione.

Si informano i candidati che l’opzione relativa alla seconda lingua del presente concorso è stata definita in base all’interesse del servizio, che richiede neoassunti immediatamente operativi e capaci di comunicare in modo efficace nel lavoro quotidiano. In caso contrario, il funzionamento effettivo delle istituzioni potrebbe essere seriamente compromesso.

Secondo una prassi consolidata nelle istituzioni dell’Unione europea, il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue maggiormente utilizzate nella comunicazione interna e che meglio rispondono alle esigenze dei servizi anche in termini di comunicazione esterna e di gestione dei fascicoli. Inoltre, il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue straniere più diffuse e apprese nell’Unione europea. Ciò conferma che la padronanza di almeno una di queste lingue corrisponde all’attuale livello di istruzione e competenza professionale che può essere richiesto per candidarsi a un posto di lavoro nelle istituzioni dell’Unione europea. Pertanto, per raggiungere un equilibrio tra l’interesse del servizio, da un lato, e le esigenze e le capacità dei candidati, dall’altro, tenendo conto dell’ambito specifico del presente concorso, è legittimo organizzare prove in francese, inglese e tedesco, per assicurare che, a prescindere dalla loro prima lingua, tutti i candidati padroneggino a livello operativo almeno una di queste tre lingue ufficiali. Un esame delle competenze specifiche così condotto permette alle istituzioni dell’Unione di valutare se i candidati sono in grado di essere immediatamente operativi in un ambiente simile a quello in cui dovranno lavorare.

Per le stesse ragioni viene limitata anche la scelta delle lingue usate nella comunicazione tra i candidati e l’istituzione e per compilare l’atto di candidatura. Ciò consente di [garantire l’omogeneità in sede di comparazione tra i candidati e di controllo delle informazioni da essi fornite] nell’atto di candidatura.

Inoltre, per garantire la parità di trattamento, tutti i partecipanti al concorso – compresi coloro la cui prima lingua è una delle tre lingue ufficiali suddette – devono sostenere le prove nella loro seconda lingua scelta tra queste tre lingue.

Ciò non pregiudica la successiva formazione linguistica finalizzata all’apprendimento di una terza lingua di lavoro, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari”.

16

Il bando di concorso generale EPSO/AD/294/14 fornisce, in sostanza, le stesse precisazioni.

17

La parte IV del bando di concorso generale EPSO/AD/276/14 prevede l’organizzazione di test di accesso, effettuati su computer. Si tratta di prove di ragionamento verbale [test a)], di ragionamento numerico [test b)], di ragionamento astratto [test c)] e di un test situazionale [test d)]. Nel punto 3 della medesima parte del bando impugnato viene precisato che la lingua dei test a), b) e c) è la lingua 1 del concorso, mentre la lingua del test d) è la lingua 2 del concorso.

18

Peraltro, anche la parte IV del bando di concorso generale EPSO/AD/294/14 prevede l’organizzazione di test di accesso. Si tratta di prove di ragionamento verbale [test a)], di ragionamento numerico [test b)] e di ragionamento astratto [test c)]. Nel punto 3 di tale parte del bando viene precisato che la lingua dei test a), b) e c) è la lingua 1 del concorso.

19

La parte V del bando di concorso generale EPSO/AD/294/14 definisce la procedura di ammissione al concorso e di selezione per titoli. Essa prevede che la valutazione delle condizioni generali e specifiche e la selezione per titoli siano effettuate in un primo tempo sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati nell’atto di candidatura. Le risposte dei candidati alle domande relative alle condizioni generali e specifiche saranno esaminate allo scopo di stilare l’elenco dei candidati che soddisfano tutte le condizioni di ammissione al concorso, conformemente a quanto previsto nel titolo III del bando EPSO/AD/294/14. Successivamente, la commissione giudicatrice procederà, tra i candidati che soddisfano le condizioni di ammissione al concorso in questione, a una selezione per titoli per individuare i candidati che possiedono le qualifiche più pertinenti, segnatamente per quanto riguarda i loro diplomi e la loro esperienza professionale, in rapporto alla natura delle funzioni e ai criteri di selezione indicati nel bando EPSO/AD/294/14. Questa selezione verrà effettuata unicamente sulla base delle dichiarazioni fornite dai candidati in risposta alle domande della sezione “valutazione dei talenti”, secondo un punteggio stabilito nella parte V, punto 1, lettera b), del medesimo bando EPSO/AD/294/14.

(…)

21

L’ultima fase delle procedure di selezione contemplate dai [bandi di concorso controversi] consiste in un “centro di valutazione” (parte V del bando EPSO/AD/276/14; parte VI del bando EPSO/AD/294/14).

22

Al punto 3 della parte V del bando EPSO/AD/276/14 viene indicato che la lingua del centro di valutazione è la lingua 2 del concorso.

23

Secondo il punto 2 della parte VI del bando EPSO/AD/294/14, nell’ambito della prova del centro di valutazione i candidati saranno sottoposti a tre tipi di esercizi, intesi a valutare:

le loro capacità di ragionamento, mediante un test di ragionamento verbale [test a)], un testo di ragionamento numerico [test b)] e un testo di ragionamento astratto [test c)];

le loro competenze specifiche, mediante un’intervista strutturata sulle competenze settoriali [test d)];

le loro competenze generali, mediante uno studio di un caso [test e)], un esercizio in gruppo [test f)] e un’intervista strutturata [test g)].

24 Viene indicato inoltre, al punto 3 della medesima parte del bando EPSO/AD/294/14, che le lingue del centro di valutazione saranno la lingua 1 del concorso per i test a), b) e c) e la lingua 2 del concorso per i test d), e), f) e g)».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

25

Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, l’uno, il 23 maggio 2014 e, l’altro, il 15 gennaio 2015, la Repubblica italiana ha proposto dei ricorsi intesi ad ottenere l’annullamento di ciascuno dei bandi di concorso controversi. Tali cause sono state registrate, rispettivamente, con i numeri di ruolo T‑353/14 e T‑17/15. La Repubblica di Lituania è intervenuta a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana in quest’ultima causa.

26

Le cause T‑353/14 e T‑17/15 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.

27

La Repubblica italiana ha contestato la legittimità di due parti del regime linguistico istituito mediante i bandi di concorso controversi, ossia quelle che limitano alle sole lingue inglese, francese e tedesca la scelta, da un lato, della lingua 2 del concorso e, dall’altro, delle lingue di comunicazione utilizzabili negli scambi tra i candidati e l’EPSO.

28

Dopo aver rigettato il profilo di inammissibilità sollevato dalla Commissione, il Tribunale ha, in primo luogo, esaminato, in forma congiunta, il terzo ed il settimo motivo di ciascuno dei ricorsi, vertenti sulla prima parte del regime linguistico oggetto di contestazione – ossia sulla legittimità della limitazione della scelta della lingua 2 del concorso alle sole lingue inglese, francese e tedesca – e relativi alla violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE, dell’articolo 18 TFUE, dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1/58, dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dell’articolo 27, secondo comma, e dell’articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari, nonché dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), e paragrafi 2 e 3, dell’allegato III di tale Statuto, ad una violazione del principio di proporzionalità, nonché ad uno «snaturamento dei fatti». Il Tribunale ha accolto tali motivi di ricorso ed ha annullato i bandi di concorso controversi laddove prevedevano siffatti requisiti linguistici.

29

In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato il sesto motivo di ciascuno dei ricorsi, vertente sulla seconda parte del regime linguistico in contestazione – vale a dire sulla legittimità della limitazione, alle sole tre lingue suddette, della scelta della lingua di comunicazione tra i candidati ai concorsi e l’EPSO – e relativo alla violazione dell’articolo 18 TFUE, dell’articolo 24, quarto comma, TFUE, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, dell’articolo 2 del regolamento n. 1/58, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari. Il Tribunale ha accolto anche tale motivo di ricorso e, senza ritenere necessario esaminare gli altri motivi dei ricorsi dedotti, ha annullato i bandi di concorso controversi laddove imponevano una limitazione siffatta.

30

Infine, il Tribunale ha precisato che, malgrado l’annullamento dei bandi di concorso controversi, non vi era luogo a rimettere in discussione i risultati dei concorsi costituenti l’oggetto dei bandi suddetti.

Domande delle parti in sede di impugnazione

31

La Commissione chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

ove la Corte ritenga che lo stato degli atti lo consenta, respingere i ricorsi proposti in primo grado perché infondati;

condannare la Repubblica italiana alle spese del presente procedimento e a quelle del procedimento di primo grado;

condannare la Repubblica di Lituania a sopportare le proprie spese.

32

La Repubblica italiana chiede che la Corte voglia:

rigettare l’impugnazione e

condannare la Commissione alle spese.

33

Con decisione del presidente della Corte del 30 marzo 2017, il Regno di Spagna è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica italiana.

Sull’impugnazione

34

La Commissione deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione.

35

Il primo motivo riguarda l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale nel valutare la ricevibilità dei ricorsi presentati dinanzi ad esso. Il secondo motivo verte sull’errore di diritto commesso dal Tribunale nell’interpretazione dell’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari e nell’interpretazione della portata dell’obbligo di motivazione gravante sulla Commissione. Il terzo motivo ha ad oggetto, da un lato, errori di diritto nell’interpretazione dell’articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari e, dall’altro, il fatto che il Tribunale ha ecceduto i limiti del controllo giurisdizionale che esso poteva effettuare in merito alla limitazione della scelta della lingua 2 del concorso alle sole lingue inglese, francese e tedesca. Infine, il quarto motivo concerne gli errori di diritto commessi nella valutazione della limitazione a queste sole tre lingue della scelta della lingua utilizzabile nelle comunicazioni tra i candidati ai concorsi e l’EPSO.

Sul primo motivo, relativo alla ricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale

Argomenti delle parti

36

Il primo motivo di impugnazione è suddiviso in quattro parti.

37

Con la prima parte di tale motivo, la Commissione imputa al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto per non aver ritenuto, ai punti da 47 a 52 della sentenza impugnata, che le Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali e gli Orientamenti generali sull’uso delle lingue presentassero un carattere giuridicamente vincolante. Con la seconda parte di detto motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale, avendo statuito, ai punti da 53 a 57 della sentenza impugnata, che l’EPSO non aveva il potere di dettare regole vincolanti a carattere generale e astratto disciplinanti il regime linguistico dei concorsi da esso organizzati, ha commesso un errore di diritto. Detto giudice avrebbe altresì motivato in maniera contraddittoria la propria valutazione in ordine a tale punto. Con la terza parte di questo stesso motivo, la Commissione fa valere che il Tribunale, avendo giudicato, al punto 58 della sentenza impugnata, che le Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali e gli Orientamenti generali sull’uso delle lingue dovevano essere considerati come comunicazioni che «annuncia[va]no» dei criteri per una limitazione della scelta di una lingua come lingua 2 del concorso, ha erroneamente interpretato il riferimento, contenuto al punto 91 della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), alle comunicazioni «enuncianti» criteri siffatti.

38

Con la quarta parte del suo primo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha operato, ai punti da 65 a 71 della sentenza impugnata, un’erronea interpretazione della natura giuridica dei bandi di concorso controversi, segnatamente per il fatto che esso ha ritenuto che questi ultimi non costituissero atti confermativi delle Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali. Esso avrebbe inoltre insufficientemente motivato la propria valutazione al riguardo.

39

La Repubblica italiana contesta la totalità di questi argomenti.

Giudizio della Corte

– Osservazioni preliminari

40

Nella misura in cui la Commissione si duole per il fatto che il Tribunale ha dichiarato ricevibili i ricorsi della Repubblica italiana, tale motivo di impugnazione è diretto contro i punti da 43 a 71 della sentenza impugnata e censura, in particolare, la conclusione, formulata al punto 71 di tale pronuncia, con la quale il Tribunale ha respinto il profilo di inammissibilità sollevato dalla Commissione.

41

A questo proposito, se è pur vero che il Tribunale ha analizzato, ai punti da 43 a 58 della sentenza impugnata, la natura e la portata giuridica delle Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali, è fondandosi su un esame della natura giuridica dei bandi di concorso controversi, condotto ai punti da 60 a 69 della sentenza impugnata, che detto giudice ha rigettato il profilo di inammissibilità sollevato dalla Commissione. Infatti, è al termine di tale esame – realizzato, come risulta dal punto 59 della sentenza impugnata, «al fine di statuire sulla ricevibilità dei [ricorsi in esame]» – che il Tribunale ha constatato, al punto 70 di detta pronuncia, che «[tali bandi] costituiscono atti che comportano effetti giuridici vincolanti quanto al regime linguistico dei concorsi in questione e costituiscono dunque atti impugnabili».

42

Poiché le conclusioni che il Tribunale ha tratto dal proprio esame della natura giuridica dei bandi di concorso controversi sono state dunque determinanti per il rigetto del profilo di inammissibilità dichiarato al punto 71 della sentenza impugnata, occorre esaminare anzitutto, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, la quarta parte del primo motivo di impugnazione, vertente sulla natura giuridica di tali bandi.

– Sulla quarta parte del primo motivo, relativa ad un’erronea interpretazione della natura giuridica dei bandi di concorso controversi

43

Con la quarta parte del suo primo motivo di impugnazione, la Commissione addebita al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto e di aver violato l’obbligo di motivazione per non aver valutato, ai punti da 65 a 71 della sentenza impugnata, se i bandi di concorso controversi avessero una portata puramente confermativa rispetto alle Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali. Secondo detta istituzione, il Tribunale doveva procedere ad un raffronto del contenuto di tali bandi e di quello delle suddette disposizioni generali e, in ogni caso, prendere in considerazione il fatto che tali disposizioni generali formavano parte integrante dei bandi summenzionati. Una valutazione del contenuto di tali testi e della relazione tra essi avrebbe rivelato che le suddette disposizioni generali costituivano il regime vincolante dei concorsi. Poiché i ricorsi di annullamento proposti dalla Repubblica italiana erano diretti unicamente contro i bandi di concorso controversi, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la loro irricevibilità.

44

Secondo una consolidata giurisprudenza, il ricorso di annullamento, previsto dall’articolo 263 TFUE, è esperibile avverso tutte le disposizioni adottate dalle istituzioni, in qualsiasi forma, che mirino a produrre effetti giuridici vincolanti (v., segnatamente, sentenze del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, EU:C:2011:656, punto 36; del 13 febbraio 2014, Ungheria/Commissione, C‑31/13 P, EU:C:2014:70, punto 54; del 25 ottobre 2017, Romania/Commissione, C‑599/15 P, EU:C:2017:801, punto 47, nonché del 20 febbraio 2018, Belgio/Commissione, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, punto 31; v. anche, in tal senso, sentenza dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9; ordinanza del 4 ottobre 1991, Bosman/Commissione, C‑117/91, EU:C:1991:382, punto 13, e sentenza del 9 dicembre 2004, Commissione/Greencore, C‑123/03 P, EU:C:2004:783, punto 44).

45

Gli atti confermativi e gli atti meramente esecutivi, in quanto non produttivi di siffatti effetti giuridici, si sottraggono al controllo giurisdizionale previsto dall’articolo sopra citato (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, punto 55 nonché la giurisprudenza ivi citata).

46

Al fine di rispondere all’argomentazione della Commissione, secondo cui i bandi di concorso controversi erano, rispetto alle Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali, soltanto atti confermativi oppure atti meramente esecutivi, il Tribunale ha considerato, ai punti 65 e 66 della sentenza impugnata, che «le disposizioni del bando di concorso costituiscono tanto la cornice di legittimità quanto il quadro di valutazione per la commissione giudicatrice» e che «la funzione essenziale di un bando di concorso è di informare gli interessati nel modo più esatto possibile circa la natura dei requisiti necessari per occupare il posto di cui trattasi, al fine di metterli in grado di valutare l’opportunità di presentare la propria candidatura», tenendo presente che «ciascun bando di concorso viene adottato allo scopo di stabilire le regole disciplinanti la procedura di svolgimento di uno o più concorsi specifici, dei quali esso definisce in tal modo la cornice normativa in funzione dell’obiettivo stabilito dall’[autorità che ha il potere di nomina]».

47

Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 67 della sentenza impugnata, che «un bando di concorso – come i bandi [di concorso controversi] – il quale, tenendo conto delle necessità specifiche delle istituzioni o degli organi dell’Unione interessati, stabilisca la cornice normativa di uno specifico concorso, compreso il suo regime linguistico, e comporti dunque effetti giuridici autonomi, non può, in linea di principio, essere considerato come un atto confermativo o un atto meramente esecutivo di atti precedenti».

48

Al fine di valutare la presente parte del primo motivo di impugnazione, è necessario stabilire se i bandi suddetti costituissero, come dichiarato dal Tribunale, il quadro giuridico vincolante dei concorsi in questione. Infatti, qualora i bandi di concorso controversi producessero, di per sé stessi, effetti giuridici vincolanti, essi non potrebbero essere qualificati né come atti confermativi né come atti meramente esecutivi delle sopra citate disposizioni generali e, pertanto, sarebbe corretta la decisione del Tribunale di non procedere ad un raffronto dei rispettivi contenuti di tali testi.

49

Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, la procedura di concorso è stabilita dall’allegato III di quest’ultimo. A questo proposito, risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, di tale allegato che il bando di concorso è stabilito dall’autorità che ha il potere di nomina e deve specificare, in particolare, il tipo e le modalità del concorso, la natura delle funzioni e le attribuzioni relative ai posti da coprire, i diplomi o il grado di esperienza richiesti per i posti da coprire, il termine entro il quale devono pervenire le candidature, nonché altre eventuali condizioni, come le conoscenze linguistiche richieste per la particolare natura dei posti da coprire. Inoltre, il suddetto allegato III contiene delle disposizioni disciplinanti la pubblicità dei bandi di concorso, i formulari di candidatura, la composizione e l’attività della commissione giudicatrice, nonché le condizioni alle quali le istituzioni dell’Unione possono affidare all’EPSO determinati incarichi relativi alle procedure di selezione.

50

Ne consegue che l’organizzazione di un concorso è disciplinata da un bando i cui elementi essenziali devono essere fissati in conformità delle disposizioni dell’allegato III dello Statuto dei funzionari. Date tali circostanze, un bando di concorso definisce, come rilevato dal Tribunale al punto 66 della sentenza impugnata, la «cornice normativa» di uno specifico concorso in funzione dell’obiettivo stabilito dall’autorità che ha il potere di nomina, tenendo presente che tale cornice normativa disciplina «la procedura del concorso di cui trattasi, dal momento della pubblicazione del bando in questione fino alla pubblicazione dell’elenco di riserva che contiene i nomi dei vincitori del concorso in questione».

51

Pertanto, dal momento che i bandi di concorso controversi definiscono una siffatta cornice normativa, essi producono effetti giuridici vincolanti, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 44 della presente sentenza.

52

Tale valutazione della natura giuridica dei bandi di concorso è, nel caso di specie, suffragata dal tenore letterale delle Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali, adottate dall’EPSO, nonché da quello degli stessi bandi di concorso controversi.

53

A questo proposito, risulta, da un lato, dalle indicazioni contenute sulla prima pagina delle Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali che queste «sono parte integrante del bando di concorso e, insieme al bando, costituiscono il quadro normativo vincolante della procedura di concorso». Quanto alle conoscenze linguistiche richieste ai candidati in virtù delle suddette disposizioni generali, segnatamente ai punti 1.3 e 2.1.4 di queste ultime viene precisato che la scelta tanto della lingua 2 del concorso quanto della lingua degli atti di candidatura è, «salvo indicazione contraria nel bando di concorso», limitata alle lingue inglese, francese e tedesca. Dall’altro lato, la parte introduttiva dei bandi di concorso controversi precisa, rinviando alle suddette disposizioni generali, che «[t]ali disposizioni sono parte integrante del presente bando di concorso e spiegano le regole relative alla procedura e alle modalità di iscrizione».

54

Poiché le Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali costituiscono, secondo il loro tenore letterale, il quadro normativo vincolante della procedura di concorso soltanto «insieme al bando», esse non disciplinano, da sole, la procedura dei concorsi costituenti l’oggetto dei bandi di concorso controversi. Così, sebbene le suddette disposizioni generali siano «parte integrante del bando di concorso» e siano indubbiamente suscettibili di essere prese in considerazione a tale titolo nell’analisi di un bando di concorso, esse non possono costituire, di per sé stesse, la cornice normativa dei concorsi, quali quelli disciplinati dai bandi di concorso controversi.

55

Di conseguenza, giustamente il Tribunale ha statuito, al punto 70 della sentenza impugnata, che i bandi di concorso controversi costituivano non già atti confermativi o atti meramente esecutivi delle Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali, bensì atti che comportavano «effetti giuridici vincolanti quanto al regime linguistico dei concorsi in questione».

56

Date tali circostanze, e poiché il Tribunale poteva trarre questa conclusione in base al semplice esame degli stessi bandi di concorso controversi, non si può ritenere che esso abbia violato l’obbligo di motivazione che gli incombe per non aver proceduto, nell’esaminare la natura giuridica di tali bandi, ad un raffronto del contenuto degli stessi con quello delle Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali.

57

Inoltre, per quanto riguarda le considerazioni esposte ai punti 68 e 69 della sentenza impugnata, esse sono state formulate dal Tribunale ad abundantiam, per il caso in cui i bandi di concorso controversi dovessero essere qualificati come atti confermativi o come atti meramente esecutivi delle Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali. Orbene, alla luce della constatazione effettuata al punto 55 della presente sentenza, dette considerazioni, anche a supporle viziate da errori, non possono determinare l’annullamento della sentenza impugnata. Gli argomenti diretti contro le considerazioni suddette sono dunque inoperanti (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2013, Kone e a./Commissione, C‑510/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:696, punto 69 nonché la giurisprudenza ivi citata).

58

Alla luce di tali circostanze, occorre respingere la quarta parte del primo motivo di impugnazione.

– Sulle parti prima, seconda e terza del primo motivo, relative ad un’erronea interpretazione della natura giuridica delle Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali

59

Le parti prima, seconda e terza del primo motivo di impugnazione si riferiscono ai punti da 45 a 59 della sentenza impugnata, i quali vertono sulla natura giuridica delle Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali. Tuttavia, risulta dai termini stessi del punto 59 della sentenza impugnata che il Tribunale ha formulato le considerazioni contenute nei punti suddetti unicamente a titolo preliminare al fine di poter statuire, successivamente, in merito alla ricevibilità dei ricorsi dinanzi ad esso proposti.

60

Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, poiché i bandi di concorso controversi producevano effetti giuridici vincolanti e, pertanto, potevano essere impugnati indipendentemente dal valore giuridico da attribuire alle Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali, l’esame della natura giuridica di tali disposizioni non era indispensabile per valutare la ricevibilità dei ricorsi presentati dinanzi al Tribunale.

61

Ne consegue che gli argomenti sviluppati nelle parti prima, seconda e terza del primo motivo di impugnazione sono diretti contro elementi della motivazione della sentenza impugnata formulati ad abundantiam e non possono, in quanto tali, determinare l’annullamento di quest’ultima. Detti argomenti devono pertanto essere respinti perché inoperanti (v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2013, Kone e a./Commissione, C‑510/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:696, punto 69 nonché la giurisprudenza ivi citata).

62

Di conseguenza, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto perché in parte infondato e in parte inoperante.

Sul secondo motivo, riguardante una violazione dell’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari e dell’obbligo di motivazione

Sulla prima parte del secondo motivo, relativa ad un’erronea interpretazione dell’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari

– Argomenti delle parti

63

La Commissione sostiene che, al punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha interpretato in maniera erronea l’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari e la sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), avendo statuito che da tale pronuncia risultava che «la limitazione della scelta della seconda lingua da parte dei candidati di un concorso ad un numero ristretto di lingue, ad esclusione delle altre lingue ufficiali, costitui[va] una discriminazione fondata sulla lingua». A questo proposito, il Tribunale avrebbe altresì commesso un errore di diritto per il fatto di aver giudicato, al punto 92 della sentenza impugnata, che l’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari «vieta[va]» le discriminazioni fondate sulla lingua, quando invece tale disposizione permetterebbe di giustificare disparità di trattamento, segnatamente per considerazioni attinenti all’interesse del servizio.

64

La Repubblica italiana contesta tale argomentazione.

– Giudizio della Corte

65

Al punto 91 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, sulla base, segnatamente, dello Statuto dei funzionari nonché della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), che «la limitazione della scelta della seconda lingua da parte dei candidati di un concorso ad un numero ristretto di lingue, ad esclusione delle altre lingue ufficiali, costituisce una discriminazione fondata sulla lingua». A questo proposito, il Tribunale ha chiarito che, «mediante una clausola siffatta, alcuni potenziali candidati, ossia quelli che possiedono una conoscenza soddisfacente di almeno una delle lingue designate, sono avvantaggiati, in quanto possono partecipare al concorso ed essere così assunti come funzionari o agenti dell’Unione, mentre gli altri, che non hanno una conoscenza siffatta, sono esclusi». Poi, il Tribunale ha dichiarato, al punto 92 della sentenza impugnata, che l’argomento addotto dalla Commissione, relativo alla mancanza, nel caso di specie, di una discriminazione fondata sulla nazionalità, doveva essere respinto in quanto inoperante, in ragione del fatto che l’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari vietava non soltanto le discriminazioni fondate sulla nazionalità, ma anche le discriminazioni fondate sulla lingua.

66

Alla luce di tali elementi, occorre ricordare, da un lato, che, come chiarito dalla Corte al punto 82 della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), ai sensi dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, «nell’applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, (…) [sulla] lingua (…)», e, dall’altro lato, che il paragrafo 6 del citato articolo 1 quinquies prevede la possibilità di derogare, a determinate condizioni, al divieto enunciato nel paragrafo 1 del medesimo articolo.

67

Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il Tribunale non ha manifestamente inteso escludere, al punto 91 della sentenza impugnata, la possibilità di giustificare, a determinate condizioni, talune limitazioni all’impiego delle lingue ufficiali sulla base dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, dello Statuto dei funzionari. Infatti, prima di constatare, al citato punto 91, che una «limitazione della scelta della seconda lingua da parte dei candidati di un concorso ad un numero ristretto di lingue, ad esclusione delle altre lingue ufficiali, costituisce una discriminazione fondata sulla lingua», il Tribunale ha ricordato, al punto 88 della propria pronuncia, che «l’articolo 1 quinquies dello Statuto [dei funzionari] autorizza limitazioni» all’impiego delle lingue ufficiali, segnatamente in virtù dell’interesse del servizio.

68

Allo stesso modo, giustamente il Tribunale ha giudicato, al punto 92 della sentenza impugnata, che l’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari vietava non soltanto qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, ma anche qualsiasi discriminazione in ragione della lingua.

69

Alla luce di tali circostanze, la prima parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta.

Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa ad un errore di diritto e ad un difetto di motivazione nella valutazione, da parte del Tribunale, della motivazione dei bandi di concorso controversi

– Argomenti delle parti

70

La Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto là dove ha statuito che i bandi di concorso controversi erano insufficientemente motivati, omettendo al contempo di esaminare, ai punti da 98 a 104 della sentenza impugnata, se le Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali contenessero una motivazione sufficiente idonea a giustificare la limitazione alle sole lingue inglese, francese e tedesca della scelta della lingua 2 del concorso. Esso sarebbe altresì venuto meno all’obbligo di motivazione che gli incombe avendo omesso di esaminare se le suddette disposizioni generali costituissero altre misure, come delle comunicazioni enuncianti i criteri per una limitazione della scelta di una lingua quale seconda lingua per partecipare ai concorsi, ai sensi del punto 91 della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752).

71

La Repubblica italiana contesta tali argomenti.

– Giudizio della Corte

72

Al punto 103 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la cornice normativa dei concorsi in questione è stata fissata dai bandi di concorso controversi, e non dalle Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali e dagli Orientamenti generali sull’uso delle lingue, allegati a dette disposizioni, sebbene i bandi di cui sopra rinviassero a questi ultimi testi. Detto giudice ha altresì ritenuto nel punto sopra citato che i bandi in questione avessero stabilito regole autonome per tali concorsi, anche relativamente al regime linguistico applicabile agli stessi. Così, esso ha deciso, al punto 104 della sentenza impugnata, di esaminare la motivazione adottata dall’EPSO nei bandi di concorso controversi al fine di giustificare la limitazione alle sole lingue inglese, francese e tedesca della scelta della lingua 2 del concorso.

73

Certo, come riconosciuto al punto 51 della presente sentenza, i bandi di concorso controversi producevano effetti giuridici vincolanti e costituivano, pertanto, la cornice normativa dei concorsi in questione. Nondimeno, poiché le Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali «sono parte integrante» dei bandi suddetti, incombeva al Tribunale valutare la fondatezza delle ragioni adottate dall’EPSO per giustificare i requisiti linguistici in questione non soltanto alla luce degli elementi di motivazione contenuti negli stessi bandi di concorso controversi, ma anche tenendo conto degli elementi contenuti nelle suddette disposizioni generali.

74

Orbene, l’argomento della Commissione secondo cui il Tribunale avrebbe limitato la propria analisi al contenuto dei bandi di concorso controversi non è fondato, in quanto il giudice di primo grado ha posto al centro del proprio esame, come risulta dai punti da 115 a 117 della sentenza impugnata, anche gli elementi di motivazione pertinenti al riguardo contenuti nelle Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali, nonché negli Orientamenti generali sull’uso delle lingue, in quanto «parte integrante» dei bandi di concorso controversi.

75

Per quanto riguarda, poi, l’argomento della Commissione secondo cui il Tribunale «ha violato l’obbligo di motivazione non analizzando se le Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali fossero comunicazioni o altre misure ai sensi del punto 91 della sentenza [del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752)]», è sufficiente constatare come detto giudice di primo grado abbia ricordato, segnatamente ai punti 58 e 69 della sentenza impugnata, che «le Disposizioni generali (…) devono essere interpretat[e] come costituenti (…) delle comunicazioni, ai sensi del punto 91 della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752)». Pertanto, tale argomento deve essere respinto.

76

Di conseguenza, occorre rigettare la seconda parte del secondo motivo di impugnazione e respingere nella sua interezza il secondo motivo di impugnazione perché infondato.

Sul terzo motivo, riguardante la limitazione alle sole lingue inglese, francese e tedesca della scelta della lingua 2 del concorso

Sulla prima parte del terzo motivo, relativa ad un errore di diritto e ad una violazione dell’obbligo di motivazione nell’interpretazione dell’articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari

– Argomenti delle parti

77

La Commissione fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari, avendo dichiarato, al punto 106 della sentenza impugnata, che una disparità di trattamento fondata sulla lingua non era idonea a facilitare l’assunzione dei funzionari dotati dei più alti requisiti di competenza, rendimento e integrità, ai sensi dell’articolo 27, primo comma, di detto Statuto, dato che queste qualità sono, secondo detto giudice, all’evidenza indipendenti dalle conoscenze linguistiche di un candidato. La Commissione reputa che le conoscenze linguistiche rientrino tra le qualità di competenza richieste ai sensi di quest’ultima disposizione.

78

La Repubblica italiana contesta tali argomenti.

– Giudizio della Corte

79

Al punto 105 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esposto l’argomento della Commissione secondo cui, qualora le istituzioni dell’Unione determinino i bisogni linguistici dei loro servizi, il principio di non discriminazione sarebbe violato solo in caso di scelte arbitrarie o manifestamente inadeguate in rapporto agli obiettivi consistenti nel «disporre di candidati immediatamente operativi» e nell’«assumere funzionari dotati dei più alti requisiti di competenza, rendimento e integrità, ai sensi dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto [dei funzionari]». Tuttavia, il Tribunale ha dichiarato, al punto 106 della sua sentenza, che soltanto il primo di questi obiettivi era idoneo a giustificare, eventualmente, una disparità di trattamento fondata sulla lingua, mentre il secondo non lo era, dato che le competenze contemplate dall’articolo 27, primo comma, dello Statuto dei funzionari erano indipendenti dalle conoscenze linguistiche di un candidato.

80

A questo proposito, occorre constatare, da un lato, che l’articolo 27, primo comma, dello Statuto dei funzionari enuncia l’obiettivo secondo cui le assunzioni devono mirare a garantire che i funzionari possiedano le «più alte qualità di competenza, efficienza e integrità». Dall’altro lato, l’articolo 28 di detto statuto elenca i requisiti necessari per la nomina dei funzionari, tra i quali figurano, in particolare, quelli di essere cittadino di uno Stato membro, di godere dei diritti politici, di essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari, di offrire le garanzie di moralità richieste, di aver superato un concorso, di essere fisicamente idoneo, nonché di possedere le conoscenze linguistiche richieste.

81

Orbene, nella misura in cui la Corte ha già statuito, al punto 94 della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), che l’obiettivo di assumere funzionari dotati delle «più alte qualità di competenza, efficienza e integrità», ai sensi dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto dei funzionari, può essere meglio salvaguardato «quando i candidati sono autorizzati a presentare le prove di selezione nella loro lingua materna o nella seconda lingua della quale si reputano maggiormente esperti», essa ha riconosciuto che le conoscenze linguistiche sono, in linea di principio, indipendenti dalle competenze contemplate dall’articolo sopra citato.

82

Così, sebbene le conoscenze linguistiche di un candidato possano, o persino debbano, costituire l’oggetto di una valutazione nell’ambito di una procedura di concorso, affinché le istituzioni si assicurino che tale candidato possiede le conoscenze richieste all’articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari, tale valutazione persegue un obiettivo indipendente da quella tesa all’accertamento delle «più alte qualità di competenza, efficienza e integrità», ai sensi dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto dei funzionari. Ne consegue che le conoscenze linguistiche richieste dall’articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari non possono essere assimilate alle «competenze», ai sensi dell’articolo 27, primo comma, del medesimo statuto.

83

Date tali circostanze, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto statuendo, al punto 106 della sentenza impugnata, che «le più alte qualità di competenza, efficienza e integrità» sono «indipendenti dalle conoscenze linguistiche» di un candidato. Ne consegue altresì che il Tribunale non è venuto meno all’obbligo di motivazione che gli incombe omettendo di esaminare la limitazione alle sole lingue inglese, francese e tedesca della scelta della lingua 2 del concorso, figurante nei bandi di concorso controversi, alla luce dell’obiettivo dell’assunzione dei funzionari in possesso delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, ai sensi dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto dei funzionari.

84

Di conseguenza, occorre respingere la prima parte del terzo motivo di impugnazione.

Sulla seconda parte del terzo motivo, relativa ad un’erronea definizione dell’intensità del controllo giurisdizionale esercitabile e ad un’errata interpretazione degli Orientamenti generali sull’uso delle lingue

– Argomenti delle parti

85

La Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto allorché ha proceduto, ai punti da 107 a 117 della sentenza impugnata, al controllo della legittimità dei bandi di concorso controversi ignorando l’ampio margine di discrezionalità di cui l’EPSO dispone per stabilire i criteri di capacità linguistica richiesti ai candidati. Malgrado che la Corte abbia imposto, al punto 90 della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), l’adozione di criteri «chiari, oggettivi e prevedibili» idonei a giustificare obiettivamente la limitazione alle sole lingue inglese, francese e tedesca della scelta della lingua 2 del concorso, il Tribunale avrebbe preteso, in modo erroneo, che l’EPSO fornisse una motivazione dettagliata, accompagnata da «indicazioni concrete» sulle ragioni della limitazione imposta a tale scelta. In ogni caso, la motivazione dettagliata contenuta negli Orientamenti generali sull’uso delle lingue e nei bandi di concorso controversi conterrebbe siffatti criteri.

86

La Repubblica italiana contesta tali argomenti.

– Giudizio della Corte

87

Ai punti da 107 a 109 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, malgrado l’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono le istituzioni dell’Unione «per quanto riguarda la creazione di un posto di funzionario o di agente, la scelta del funzionario o dell’agente per la copertura del posto istituito, e la natura del rapporto di lavoro che le lega ad un agente», dette istituzioni devono assicurarsi che siano rispettate le pertinenti disposizioni, ivi compreso l’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari. Il Tribunale ha altresì precisato che spetta al giudice dell’Unione verificare, se del caso, che eventuali necessità riguardo alle conoscenze linguistiche specifiche dei candidati a un concorso siano oggettivamente giustificate e proporzionate alle reali esigenze del servizio.

88

A questo proposito, occorre ricordare, in primo luogo, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, le istituzioni dell’Unione devono disporre di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi e, in particolare, nella determinazione dei criteri di idoneità ai posti da assegnare nonché nella fissazione, in funzione di tali criteri e nell’interesse del servizio, delle condizioni e delle modalità di organizzazione del concorso (v., in tal senso, sentenze del 16 ottobre 1975, Deboeck/Commissione, 90/74, EU:C:1975:128, punto 29; del 9 febbraio 1984, Fabius/Commissione, 39/83, EU:C:1984:52, punto 7, e del 9 ottobre 2008, Chetcuti/Commissione, C‑16/07 P, EU:C:2008:549, punto 76). Pertanto, le istituzioni, come pure l’EPSO, allorché quest’ultimo esercita poteri che gli sono conferiti dalle suddette istituzioni, devono poter determinare, in base alle loro necessità, le capacità che occorre esigere dai candidati partecipanti ai concorsi per organizzare i propri servizi in modo utile e ragionevole.

89

Tuttavia, come si è ricordato al punto 66 della presente sentenza, le istituzioni devono vigilare, nell’applicazione dello Statuto dei funzionari, sul rispetto dell’articolo 1 quinquies di quest’ultimo, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla lingua. Se invero il paragrafo 6 di tale articolo prevede che talune limitazioni a tale divieto siano possibili, ciò è a condizione che queste siano «oggettivamente e ragionevolmente giustificat[e]» e rispondano a «obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale».

90

Pertanto, l’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono le istituzioni dell’Unione per quanto riguarda l’organizzazione dei loro servizi, al pari dell’EPSO alle condizioni indicate al punto 88 della presente sentenza, incontra i limiti imperativi fissati dall’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari, di modo che le disparità di trattamento fondate sulla lingua risultanti da una limitazione del regime linguistico di un concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali possono essere ammesse soltanto qualora tale limitazione sia oggettivamente giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, punto 88). Date tali circostanze, giustamente il Tribunale ha giudicato, al punto 107 della sentenza impugnata, che il margine di discrezionalità dell’EPSO non può dispensare tale ufficio dall’obbligo di rispettare, segnatamente, l’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari.

91

Per quanto riguarda, in secondo luogo, il controllo giurisdizionale che il Tribunale è chiamato ad esercitare su una disparità di trattamento fondata sulla lingua, quale quella risultante dalla limitazione della scelta della lingua 2 del concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto precedente, una limitazione siffatta può, in linea di principio, essere giustificata sulla base dell’interesse del servizio, purché tale interesse sia oggettivamente giustificato e il livello di conoscenze linguistiche richiesto risulti proporzionato alle reali esigenze del servizio. Risulta, inoltre, da detta giurisprudenza che le norme che limitano la scelta della lingua 2 del concorso devono basarsi su criteri «chiari, oggettivi e prevedibili» (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, punti 8890).

92

Dal momento che la legittimità di una limitazione della scelta della lingua 2 del concorso dipende dunque, in conformità dell’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari, dal carattere giustificato e proporzionato della limitazione stessa, e che, secondo la giurisprudenza della Corte, tale carattere deve essere evidenziato attraverso criteri chiari, oggettivi e prevedibili, giustamente il Tribunale ha statuito, ai punti 108 e 109 della sentenza impugnata, che i giudici dell’Unione sono legittimati a controllare che la limitazione della scelta della lingua 2 del concorso sia oggettivamente giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio.

93

Inoltre, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe, segnatamente al punto 113 della sentenza impugnata, erroneamente preteso delle «indicazioni concrete» per integrare la motivazione dei bandi di concorso controversi relativa alla limitazione della scelta della lingua 2 del concorso, occorre precisare che spetta all’istituzione che abbia introdotto una disparità di trattamento fondata sulla lingua dimostrare che tale disparità è idonea a soddisfare reali esigenze relative alle funzioni che le persone assunte saranno chiamate ad esercitare. Inoltre, qualsiasi requisito relativo a specifiche conoscenze linguistiche deve essere proporzionato a tale interesse e basarsi su criteri chiari, oggettivi e prevedibili che permettano ai candidati di comprendere le ragioni del requisito stesso e ai giudici dell’Unione di controllarne la legittimità (v. sentenza in data odierna, Spagna/Parlamento, C‑377/16, punto 69).

94

Pertanto, il Tribunale, per essere in grado di verificare se le norme disciplinanti i concorsi in questione fossero conformi all’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari, era tenuto ad effettuare un esame in concreto di tali norme e delle circostanze particolari in discussione. Infatti, soltanto un esame siffatto è idoneo a permettere di accertare le conoscenze linguistiche che possono essere oggettivamente richieste, nell’interesse del servizio, dalle istituzioni nel caso di funzioni particolari, e dunque a permettere di stabilire se la limitazione della scelta delle lingue utilizzabili per partecipare a tali concorsi sia oggettivamente giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio.

95

Date tali circostanze, giustamente il Tribunale ha proceduto, segnatamente al punto 113 della sentenza impugnata, ad esaminare la questione se i bandi di concorso controversi, le Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali, od anche gli elementi di prova forniti dalla Commissione contenessero «indicazioni concrete» idonee a comprovare, in maniera oggettiva, l’esistenza di un interesse del servizio tale da giustificare, nella fattispecie, la limitazione della scelta della lingua 2 del concorso.

96

In terzo luogo, nella misura in cui la Commissione sostiene che la motivazione dettagliata contenuta negli Orientamenti generali sull’uso delle lingue e nei bandi di concorso controversi conteneva comunque, «all’evidenza», criteri chiari, oggettivi e prevedibili che giustificavano la limitazione alle sole lingue inglese, francese e tedesca della scelta della lingua 2 del concorso, occorre sottolineare, da un lato, come tale argomento non sia comprovato da alcun elemento, sicché esso non può essere accolto.

97

Dall’altro lato, nei limiti in cui, con un argomento siffatto, la Commissione intendesse rimettere in discussione l’analisi che il Tribunale, ai punti da 110 a 117 della sentenza impugnata, ha effettuato riguardo al contenuto delle Disposizioni generali applicabili ai concorsi generali, compresi gli Orientamenti generali sull’uso delle lingue, nonché a quello dei bandi di concorso controversi, ed in ordine alle memorie presentate dalla Commissione dinanzi a detto giudice, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, dall’articolo 256 TFUE nonché dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che con l’impugnazione possono essere sollevate soltanto questioni di diritto. Di conseguenza, il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti. La valutazione di tali fatti non costituisce pertanto, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza dell’8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, punto 50). Orbene, la Commissione non ha fatto valere uno snaturamento siffatto.

98

Alla luce delle considerazioni che precedono, la seconda parte del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta perché infondata.

Sulla terza parte del terzo motivo, relativa ad errori di diritto commessi dal Tribunale nell’esercizio del suo controllo giurisdizionale

– Argomenti delle parti

99

La Commissione sostiene che il Tribunale ha travalicato i limiti del proprio controllo giurisdizionale ed ha sostituito la propria valutazione a quella dell’amministrazione ai punti da 120 a 144 della sentenza impugnata, e segnatamente ai punti da 129 a 131, 139, 140, 142 e 146 di quest’ultima. A suo avviso, il Tribunale avrebbe dovuto confinarsi all’accertamento dell’arbitrarietà o della manifesta inadeguatezza delle valutazioni dell’EPSO relative alla limitazione alle sole lingue inglese, francese e tedesca della scelta della lingua 2 del concorso, in quanto la definizione della politica del personale e dei criteri di capacità dei candidati a un concorso comporta valutazioni complesse che possono costituire l’oggetto soltanto di un controllo giurisdizionale limitato alla ricerca di eventuali errori manifesti di valutazione.

100

La Repubblica italiana contesta tali argomenti.

– Giudizio della Corte

101

Ai punti da 118 a 146 della sentenza impugnata, il Tribunale ha in successione confutato gli argomenti della Commissione consistenti nel far valere, in primo luogo, che le tre lingue alle quali, nei bandi di concorso controversi, era limitata la scelta della lingua 2 del concorso costituivano le lingue principali delle deliberazioni delle istituzioni dell’Unione, in secondo luogo, che la quasi totalità delle traduzioni della Commissione viene effettuata in queste tre lingue, in terzo luogo, che tali lingue sono quelle più parlate dai funzionari e dagli agenti della Commissione e, in quarto luogo, che tali lingue sono quelle maggiormente studiate e parlate, come lingue straniere, negli Stati membri dell’Unione.

102

Laddove la Commissione fa valere che il Tribunale ha indebitamente sostituito la propria valutazione a quella dell’EPSO, occorre ricordare, come si è rilevato ai punti 89 e 90 della presente sentenza, che, qualora l’EPSO determini i requisiti linguistici di un concorso, il suo potere discrezionale incontra, al pari di quello delle istituzioni che conferiscono a tale ufficio i suoi compiti, i limiti costituiti dalle prescrizioni dettate dall’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari, secondo le quali qualsiasi disparità di trattamento fondata sulla lingua deve essere oggettivamente giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio.

103

Indubbiamente, discende dai principi ricordati al punto 88 della presente sentenza che il Tribunale non può sostituire la propria valutazione a quella dell’EPSO per quanto riguarda la definizione della politica del personale e dei criteri di capacità che occorre esigere, nell’interesse del servizio, dai candidati ad un concorso. Tuttavia, come si è chiarito ai punti da 91 a 94 della presente sentenza, ciò non toglie che incombe al Tribunale esercitare un controllo sia in punto di diritto che in punto di fatto sulle scelte operate dall’EPSO in tale settore al fine di assicurarsi che qualsiasi disparità di trattamento fondata sulla lingua tra i candidati a un concorso sia, in conformità dell’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari, oggettivamente giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio e che tali scelte siano basate su criteri chiari, oggettivi e prevedibili.

104

Infatti, come la Corte ha statuito, anche nel caso delle valutazioni complesse il giudice dell’Unione deve non soltanto verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma anche accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se essi siano idonei a suffragare le conclusioni che ne sono state tratte (v., in tal senso, sentenze del 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval, C‑12/03 P, EU:C:2005:87, punto 39; dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 54, nonché del 6 novembre 2012, Otis e a., C‑199/11, EU:C:2012:684 punto 59).

105

Al fine di verificare se il Tribunale abbia sostituito la propria valutazione a quella dell’EPSO nella sentenza impugnata ed abbia così travalicato i limiti del controllo giurisdizionale che gli spetta, occorre esaminare, in primo luogo, i punti da 120 a 126, da 132 a 138, e da 141 a 144 della sentenza impugnata, i quali contengono le motivazioni formulate dal Tribunale a titolo principale.

106

Mediante gli elementi di motivazione esposti ai punti da 120 a 122 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, anzitutto, respinto l’affermazione della Commissione secondo cui l’inglese, il francese e il tedesco sono le lingue principali delle deliberazioni delle istituzioni dell’Unione, in ragione del fatto che essa era «vaga e generica». A questo proposito, esso ha ritenuto, in particolare, che tale affermazione non fosse corroborata né dal regime linguistico della Corte di giustizia dell’Unione europea, né da quello del Parlamento europeo. Il Tribunale ha aggiunto, in sostanza, che, anche supponendo che l’affermazione suddetta fosse esatta, non poteva presumersi, senza ulteriori spiegazioni, che un funzionario di nuova assunzione, il quale non padroneggi alcuna delle lingue di deliberazione, non sia capace di essere immediatamente operativo. Poi, ai punti da 123 a 126 di detta sentenza, il Tribunale ha negato la pertinenza delle statistiche addotte dalla Commissione in merito ai documenti tradotti dalla direzione generale della traduzione di tale istituzione, dichiarando, in particolare, che le stesse non permettevano di suffragare la conclusione secondo cui queste tre lingue sarebbero le lingue più utilizzate nell’insieme delle istituzioni. Allo stesso modo, ai punti da 132 a 136 di detta sentenza, il Tribunale ha respinto le conclusioni che la Commissione aveva ricavato da una tabella da essa redatta che indicava le lingue prevalentemente indicate dai propri funzionari e agenti come lingue principali. Esso ha giudicato, da un lato, che tale tabella riguardava soltanto il personale della Commissione e, dall’altro, che tale informazione sulla lingua principale dei funzionari e degli agenti della suddetta istituzione non permetteva in ogni caso di stabilire la percentuale delle lingue parlate dai predetti, in quanto costoro devono padroneggiare in maniera soddisfacente almeno un’altra lingua, come richiesto dall’articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari. Infine, ai punti da 141 a 144 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto le statistiche fatte valere dalla Commissione, secondo cui l’inglese, il francese e il tedesco sarebbero le lingue straniere più studiate e parlate nell’Unione europea, motivando tale rigetto con il fatto che non sarebbe lecito presumere che tali statistiche riflettano le conoscenze linguistiche dei funzionari dell’Unione e che, comunque, tale circostanza avrebbe potuto rivelarsi pertinente soltanto se la Commissione avesse dimostrato che la limitazione in questione rispondeva all’interesse del servizio, ciò che nella fattispecie non era avvenuto.

107

È giocoforza constatare che, nei punti sopra menzionati, il Tribunale ha criticato la circostanza che gli elementi di fatto addotti dalla Commissione a sostegno dei propri argomenti non permettono di supportare le conclusioni che vengono ricavate da questi ultimi. Date tali circostanze, il Tribunale si è limitato a valutare la pertinenza e la coerenza delle giustificazioni e delle prove presentate da detta istituzione. Pertanto, esso non può essere censurato per aver sostituito, in tale contesto, la propria valutazione a quella dell’EPSO.

108

Inoltre, nella misura in cui la Commissione addebita al Tribunale, in sostanza, di non essersi limitato ad una verifica dell’eventuale esistenza di un errore manifesto nelle valutazioni compiute dall’EPSO, occorre aggiungere che, tenuto conto dei punti 89, 90 e 102 della presente sentenza, nulla giustifica una siffatta limitazione quanto al controllo della fondatezza delle ragioni addotte dall’EPSO al fine di giustificare la limitazione della scelta della lingua 2 del concorso.

109

Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli argomenti della Commissione volti a far constatare che il Tribunale ha travalicato i limiti del proprio controllo giurisdizionale ai punti da 127 a 131 nonché 139 e 140 della sentenza impugnata, là dove ha affermato che, in ogni caso, la limitazione alle sole lingue inglese, francese e tedesca della scelta della lingua 2 del concorso non poteva essere giustificata per il fatto che i dati forniti dalla Commissione dimostravano segnatamente lo scarto considerevole tra l’uso della lingua inglese rispetto a quello delle lingue francese e, in particolare, tedesca, gli argomenti suddetti sono diretti contro punti della sentenza impugnata che recano elementi di motivazione formulati ad abundantiam.

110

Date tali circostanze, anche supponendo che il Tribunale abbia travalicato i limiti del proprio controllo giurisdizionale nella valutazione effettuata ai punti sopra menzionati, una circostanza del genere non può, in ogni caso, determinare, in conformità della giurisprudenza ricordata ai punti 57 e 61 della presente sentenza, l’annullamento della sentenza impugnata. Di conseguenza, gli argomenti esposti al punto 109 della presente sentenza sono inoperanti.

111

Occorre pertanto respingere la terza parte del terzo motivo di impugnazione in quanto in parte infondata e in parte inoperante.

112

Alla luce di quanto sopra esposto, il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto perché in parte infondato e in parte inoperante.

Sul quarto motivo, vertente sulla limitazione alle sole lingue inglese, francese e tedesca della scelta della lingua di comunicazione tra i candidati e l’EPSO

Argomenti delle parti

113

La Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto essendosi basato, ai punti da 183 a 185 della sentenza impugnata, su un’interpretazione estensiva dei punti 68 e 69 della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), per constatare che il regolamento n. 1/58 era pienamente applicabile alle comunicazioni tra i candidati ai concorsi e l’EPSO. Secondo la Commissione, i punti summenzionati di quest’ultima sentenza si riferiscono soltanto all’obbligo di pubblicare i bandi di concorso in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Sebbene la Corte abbia constatato che i candidati a un concorso non sono «totalmente esclusi» dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1/58, essa avrebbe nondimeno affermato che detti candidati restano assoggettati allo Statuto dei funzionari. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere che l’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari permetteva, se del caso, di limitare le lingue di comunicazione utilizzabili nell’ambito di un concorso.

114

La Repubblica italiana contesta tali argomenti.

Giudizio della Corte

115

Dopo aver ricordato, al punto 183 della sentenza impugnata, come esso in passato avesse statuito che il regolamento n. 1/58 non era applicabile alle relazioni tra, da un lato, le istituzioni dell’Unione e, dall’altro, i funzionari e gli agenti di quest’ultima, ai quali dovevano essere equiparati i candidati a tali impieghi, il Tribunale ha proseguito il proprio ragionamento nei seguenti termini:

«184

Tuttavia, a seguito della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), tali considerazioni non potrebbero più essere ritenute valide. Infatti, la Corte ha statuito che, in assenza di norme regolamentari speciali applicabili ai funzionari e agli agenti, e in mancanza di disposizioni al riguardo nei regolamenti interni delle istituzioni interessate, nessun testo normativo consente di concludere che i rapporti tra tali istituzioni e i loro funzionari e agenti siano totalmente esclusi dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1[/58]. Lo stesso vale, a fortiori, secondo la Corte, per quanto riguarda i rapporti tra le istituzioni e i candidati a un concorso esterno che non sono, di norma, né funzionari né agenti (sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, punti 6869).

185

A questo proposito, deve essere respinto l’argomento della Commissione (…) relativo alla non pertinenza di tale parte della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), per quanto riguarda la legittimità della limitazione delle lingue di comunicazione tra i candidati e l’EPSO. Infatti, in tale parte della sua sentenza, la Corte ha esaminato l’applicabilità del regolamento n. 1[/58] ai candidati ad un concorso ed ha concluso che tale regolamento era ad essi applicabile. Tale conclusione è pertinente anche per quanto riguarda la questione sollevata dalla Repubblica italiana con il sesto motivo di ricorso [vertente sulla legittimità della limitazione delle lingue utilizzabili nelle comunicazioni tra i candidati e l’EPSO]».

116

Ritenendo che il regolamento n. 1/58 disciplinasse le comunicazioni tra i candidati e l’EPSO, il Tribunale ha dichiarato, al punto 188 della sentenza impugnata, che i bandi di concorso controversi violavano il suddetto regolamento in quanto prevedevano che i candidati fossero tenuti a comunicare con l’EPSO in una lingua da essi scelta tra le lingue inglese, francese e tedesca.

117

Nella misura in cui il presente motivo di impugnazione verte su un’erronea interpretazione, da parte del Tribunale, della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), occorre ricordare che il ragionamento seguito dalla Corte in tale sentenza era articolato in due parti. Più in particolare, da un lato, i punti da 62 a 78 di detta sentenza riguardavano la valutazione dei motivi di ricorso dedotti dalla Repubblica italiana in merito alla mancata pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei bandi di concorso in questione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Dall’altro lato, ai punti da 79 a 98 di detta sentenza, la Corte si è pronunciata sui motivi di ricorso attinenti al fatto che tali bandi di concorso imponevano di scegliere la lingua inglese, francese o tedesca quale lingua 2 del concorso, quale lingua di comunicazione tra i candidati e l’EPSO, nonché come lingua da utilizzare per le prove dei concorsi.

118

La Corte ha invero affermato, ai punti 68 e 69 della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), che, in assenza di norme regolamentari speciali applicabili ai funzionari e agli agenti nell’ambito dei regolamenti interni delle istituzioni interessate dai bandi di concorso controversi, nessun testo normativo consentiva di concludere che i rapporti tra tali istituzioni e i loro funzionari e agenti fossero totalmente esclusi dalla sfera di applicazione del regolamento n. 1/58. Essa ne ha dedotto che tale conclusione doveva applicarsi, a fortiori, ai rapporti tra le istituzioni e i candidati a un concorso esterno.

119

Occorre però sottolineare che, come risulta dai punti da 62 a 78 della sentenza sopra citata, tale precisazione relativa all’ambito di applicazione del regolamento n. 1/58 per quanto riguarda i rapporti tra le istituzioni e i candidati al concorso è stata formulata dalla Corte non già in riferimento alle lingue di comunicazione tra l’EPSO e i candidati, bensì con riguardo alle lingue di pubblicazione dei bandi di concorso. Più in particolare, la Corte ha statuito, segnatamente al punto 71 di detta sentenza, che i bandi di concorso contestati in quella causa avrebbero dovuto essere integralmente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato III dello Statuto dei funzionari, letto in combinato disposto con l’articolo 5 del regolamento n. 1/58.

120

Per contro, nella parte della sua motivazione dedicata alla valutazione della legittimità della limitazione della scelta della lingua 2 del concorso alle sole lingue inglese, francese e tedesca, e segnatamente alla valutazione della prescrizione secondo cui queste tre lingue erano le sole lingue di comunicazione ammesse dai bandi di concorso in discussione, la Corte ha statuito, al punto 88 della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), che, nell’ambito delle procedure di selezione del personale dell’Unione, eventuali disparità di trattamento per quanto riguarda il regime linguistico dei concorsi possono essere autorizzate, in applicazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, dello Statuto dei funzionari, qualora siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate in virtù di un obiettivo legittimo di interesse generale nel quadro della politica del personale. Risulta così dal punto sopra citato che, nell’ambito delle procedure di selezione del personale dell’Unione, le istituzioni non possono vedersi imporre degli obblighi che vadano oltre quanto prescritto dall’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari.

121

Alla luce di tali circostanze, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 124 delle sue conclusioni, dal momento che la Corte si è pronunciata sulla questione delle lingue imposte per le comunicazioni tra i candidati ai concorsi e l’EPSO unicamente nei punti da 79 a 98 della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), il Tribunale non poteva validamente inferire dai punti 68 e 69 di tale sentenza – così come esso ha fatto ai punti 184 e 185 della sentenza impugnata – che la Corte avesse statuito che le lingue utilizzabili in tali comunicazioni erano determinate ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1/58.

122

Di conseguenza, il ragionamento seguito dal Tribunale, ai punti da 184 a 188 della sentenza impugnata, per affermare, argomentando per analogia, che il regolamento n. 1/58 disciplinava, al pari di quanto ritenuto dalla Corte nel contesto della pubblicazione dei bandi di concorso, qualsiasi limitazione delle lingue ufficiali imposte per le comunicazioni tra l’EPSO e i candidati ai concorsi, è erroneo.

123

Tuttavia, occorre rilevare che, ai punti da 204 a 211 della sentenza impugnata, il Tribunale ha, in sostanza, aggiunto che, in ogni caso, le ragioni addotte per giustificare la scelta delle lingue di comunicazione non erano idonee a giustificare, ai sensi dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari, la limitazione della scelta delle lingue di comunicazione con l’EPSO.

124

A questo proposito, se invero non è escluso che l’interesse del servizio possa giustificare la limitazione della scelta della lingua 2 del concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali la cui conoscenza è la più diffusa nell’Unione (v., per analogia, sentenza del 9 settembre 2003, Kik/UAMI, C‑361/01 P, EU:C:2003:434, punto 94), e ciò anche nel quadro dei concorsi aventi natura generale, come quello costituente l’oggetto del «Bando di concorso generale – EPSO/AD/276/14 – Amministratori (AD 5)», una siffatta limitazione deve nondimeno, tenuto conto delle esigenze ricordate ai punti 92 e 93 della presente sentenza, essere fondata imperativamente su elementi oggettivamente verificabili, sia da parte dei candidati al concorso sia da parte dei giudici dell’Unione, atti a giustificare le conoscenze linguistiche richieste, che devono essere proporzionate alle reali esigenze del servizio.

125

Orbene, poiché i bandi di concorso non prevedono simili elementi che consentano di constatare le ragioni che giustificano la limitazione della scelta della lingua di comunicazione tra i candidati e l’EPSO ad una delle tre lingue prescelte come lingua 2 del concorso, tali bandi sono stati adottati in violazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari. Pertanto, il Tribunale doveva, in ogni caso, accogliere il ricorso della Repubblica italiana laddove esso era diretto contro tale limitazione.

126

Date tali circostanze, l’errore di diritto, indicato al punto 122 della presente sentenza, che inficia la sentenza impugnata, non è idoneo a invalidare quest’ultima.

127

Pertanto, occorre respingere il quarto motivo di impugnazione e, alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, rigettare l’impugnazione.

Sulle spese

128

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

129

Poiché la Repubblica italiana ha concluso chiedendo la condanna della Commissione alle spese e quest’ultima è rimasta soccombente, la Commissione deve essere condannata alle spese.

130

L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, del pari applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 2, del citato regolamento, stabilisce che gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella controversia sopportano le proprie spese. In virtù di tale disposizione, occorre decidere che il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione è respinta.

 

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana.

 

3)

Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

 

Lenaerts

Silva de Lapuerta

Bonichot

Vilaras

Regan

Biltgen

Jürimäe

Lycourgos

Rosas

Juhász

Malenovský

Levits

Bay Larsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 marzo 2019.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente

K. Lenaerts


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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