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Document 62000CJ0114

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2002.
Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti di Stato - Agricoltura - Aiuti concessi sotto forma di abbuoni del tasso di interesse dei prestiti di campagna con durata inferiore ad un anno - Art. 87, nn. 1 e 3, lett. a) e c), CE - Comunicazione 96/C 44/02 relativa a prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo (crediti di gestione) - Aiuti di modesta entità - Mancate osservazioni degli interessati - Aiuti al funzionamento - Aiuti concernenti prodotti soggetti a un'organizzazione comune di mercato - Restrizioni alla libera circolazione delle merci - Motivazione.
Causa C-114/00.

Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-07657

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:508

62000J0114

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2002. - Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti di Stato - Agricoltura - Aiuti concessi sotto forma di abbuoni del tasso di interesse dei prestiti di campagna con durata inferiore ad un anno - Art. 87, nn. 1 e 3, lett. a) e c), CE - Comunicazione 96/C 44/02 relativa a prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo (crediti di gestione) - Aiuti di modesta entità - Mancate osservazioni degli interessati - Aiuti al funzionamento - Aiuti concernenti prodotti soggetti a un'organizzazione comune di mercato - Restrizioni alla libera circolazione delle merci - Motivazione. - Causa C-114/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-07657


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Aiuti concessi dagli Stati - Pregiudizio agli scambi fra Stati membri - Lesione della concorrenza - Aiuti d'importanza esigua

(Art. 87 CE)

2. Aiuti concessi dagli Stati - Esame da parte della Commissione - Mancanza di osservazioni degli interessati - Irrilevanza per la validità della decisione della Commissione

(Art. 88, n. 2, CE)

3. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata

(Art. 253 CE)

4. Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione che constata l'incompatibilità di un aiuto non notificato con il mercato comune - Obbligo di motivazione - Portata

(Art. 88, n. 3, CE e 253 CE)

5. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune - Aiuti destinati a favorire lo sviluppo regionale - Distinzione tra le lett. a) e c) del n. 3 dell'art. 87 CE - Potere discrezionale della Commissione - Riferimento al contesto comunitario

[Art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE]

6. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti che possono beneficiare delle deroghe di cui all'art. 87, nn. 2 e 3, CE - Aiuti al funzionamento - Esclusione - Potere discrezionale della Commissione

(Art. 87, nn. 2 e 3, CE)

7. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Aiuti di Stato concernenti prodotti soggetti ad un'organizzazione comune di mercato - Violazione della normativa comunitaria - Inammissibilità

(Art. 34 CE)

8. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Nozione - Regime statale di aiuti che favorisce l'acquisto della produzione locale ai fini della trasformazione

(Art. 28 CE)

9. Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione che esige il recupero di un aiuto illegittimo - Valutazione della legittimità alla luce delle informazioni disponibili al momento dell'emanazione della decisione

(Art. 88, n. 2, CE)

Massima


1. L'entità relativamente esigua di un aiuto statale o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri. Altri elementi possono svolgere, infatti, un ruolo determinante nella valutazione dell'incidenza di un aiuto sugli scambi, specialmente il carattere cumulativo dell'aiuto nonché la circostanza che le imprese beneficiarie operino in un settore particolarmente esposto alla concorrenza.

( v. punto 46 )

2. La validità di una decisione della Commissione che giudica gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune non è pregiudicata dalla mancanza di osservazioni di terzi relative a tali aiuti.

L'art. 88, n. 2, CE, anche se impone, infatti, alla Commissione, prima che adotti una decisione, di raccogliere le osservazioni delle parti interessate, non vieta a detta istituzione di concludere che un aiuto è incompatibile con il mercato comune in mancanza di tali osservazioni. Una tale circostanza di per sé non esclude, infatti, che l'aiuto possa influire sugli scambi tra Stati membri.

( v. punti 54-55 )

3. L'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, che attiene alla legittimità nel merito dell'atto controverso. Sotto questo profilo la motivazione prescritta dall'art. 253 CE dev'essere adeguata alla natura dell'atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo.

Tale requisito dev'essere valutato, inoltre, in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone che quest'ultimo riguardi direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

( v. punti 62-63 )

4. Qualora un aiuto sia stato accordato da uno Stato membro senza essere stato notificato allo stadio di progetto alla Commissione, la decisione che constata l'incompatibilità di detto aiuto col mercato comune non dev'essere motivata dalla dimostrazione dell'effetto reale di detto aiuto sulla concorrenza o sugli scambi fra Stati membri. Se così fosse, si finirebbe col favorire gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'art. 88, n. 3, CE a detrimento di quelli che notificano il progetto di aiuti.

( v. punto 68 )

5. Un programma di aiuti a finalità regionale può fruire, in talune circostanze, di una delle deroghe previste dall'art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE.

L'uso dei termini «anormalmente» e «grave» nella deroga contenuta nella lett. a) dimostra che questa riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso. Al contrario, la deroga di cui alla lett. c) ha una portata più ampia in quanto consente lo sviluppo di determinate regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla lett. a), purché gli aiuti che vi sono destinati «non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

Viceversa, l'assenza di quest'ultima condizione nella deroga prevista dalla lett. a) implica un più ampio potere discrezionale ai fini della concessione degli aiuti a imprese situate nelle regioni che rispondono effettivamente ai criteri fissati da tale deroga.

Tuttavia, la diversità di formulazione tra le lett. a) e c) dell'art. 87, n. 3, CE non può indurre a ritenere che la Commissione non debba affatto prendere in considerazione l'interesse comunitario laddove essa applichi la prima di queste due disposizioni, ma debba limitarsi a verificare la specificità regionale delle misure in causa senza valutare il loro impatto sul mercato o sui mercati pertinenti nell'insieme della Comunità. In casi del genere, la Commissione è tenuta, infatti, non solo a verificare che tali misure siano idonee a contribuire effettivamente allo sviluppo economico delle regioni interessate, ma pure a valutare l'impatto di tali aiuti sugli scambi interstatali e in particolare ad apprezzare le ripercussioni settoriali che essi possono provocare a livello comunitario. L'art. 87, n. 3, CE conferisce alla Commissione un potere discrezionale, il cui esercizio comporta valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario.

( v. punti 78-81 )

6. Aiuti statali concessi in funzione dei quantitativi di prodotti agricoli acquistati presso gli agricoltori di una regione di uno Stato membro dalle industrie di tale regione ai fini della loro trasformazione sul posto che implicano una riduzione dei costi di produzione sostenuti sia dagli agricoltori sia dalle industrie di trasformazione di tale regione e che permettono, così, di evitare spese alle quali costoro avrebbero dovuto normalmente far fronte nell'ambito della gestione corrente delle loro attività devono essere considerati aiuti al funzionamento delle imprese interessate nel settore agricolo.

La Commissione non travalica i limiti del proprio potere discrezionale quando, non avendo le autorità nazionali affatto provato che detti aiuti fossero tali da contribuire in maniera effettiva e duratura allo sviluppo economico di tale regione, dichiara che tali aiuti non possono beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'art. 87, nn. 2 e 3, CE e, pertanto, sono incompatibili con il mercato comune.

( v. punti 82-84 )

7. Quando la Comunità ha adottato, in forza dell'art. 34 CE, una disciplina con cui si istituisce un'organizzazione comune di mercato in un settore determinato, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi misura tale da derogarvi o da portarvi pregiudizio.

Poiché detta disciplina fissa un contesto normativo integrato in cui sono già previste misure di sostegno finanziario a favore del settore interessato, uno Stato membro non può concedere unilateralmente aiuti a detto settore quand'anche questi siano riservati ad alcuni determinati prodotti ai fini della sua trasformazione industriale e quand'anche il loro ammontare non possa superare un limite massimo. Spetta infatti alla Comunità trovare una soluzione ai problemi che possono porsi nell'ambito della politica agricola comune allorché essa ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un settore determinato.

( v. punti 89-90 )

8. Un regime statale di aiuti dev'essere considerato come una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dal Trattato, quando comporta un incitamento finanziario alle industrie di trasformazione stabilite in una determinata regione di uno Stato membro a comprare materie prime dai produttori della stessa regione.

( v. punto 103 )

9. La legittimità di una decisione adottata dalla Commissione in materia di aiuti di Stato dev'essere valutata alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre quando l'ha adottata.

Non risultando affatto dal fascicolo di esame di un aiuto che, al momento in cui ha adottato la decisione con cui esigeva il rimborso dell'aiuto, la Commissione disponesse di informazioni secondo le quali nessun aiuto sarebbe stato concesso, non si può contestare alla Commissione di aver commesso un errore manifesto di valutazione esigendo il rimborso, in quanto non era escluso che fosse stato concesso l'aiuto e che la Commissione non potesse sapere con certezza se esso fosse o meno stato effettivamente accordato.

( v. punti 108-111 )

Parti


Nella causa C-114/00,

Regno di Spagna, rappresentato dal sig. S. Ortiz Vaamonde, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Triantafyllou, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 22 dicembre 1999, 2000/240/CE, relativa al regime di aiuti applicato dalla Spagna per il finanziamento del capitale circolante nel settore agricolo dell'Estremadura (GU 2000, L 76, pag. 16),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 gennaio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 27 marzo 2000 il Regno di Spagna ha chiesto, ai sensi dell'art. 230, primo comma, CE, l'annullamento della decisione della Commissione 22 dicembre 1999, 2000/240/CE, relativa al regime applicato dalla Spagna per il finanziamento del capitale circolante nel settore agricolo dell'Estremadura (GU 2000, L 76, pag. 16; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Contesto normativo comunitario

Il Trattato CE

2 L'art. 87, n. 1, CE dispone:

«Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

3 L'art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE precisa:

«Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

(...)

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

4 L'art. 88, n. 2, primo comma, CE recita:

«Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato».

5 Infine, ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE:

«Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

La comunicazione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo («crediti di gestione»)

6 Nel contesto della messa in opera delle disposizioni del Trattato CE relative agli aiuti di Stato, la Commissione ha adottato la comunicazione 96/C 44/02 in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo («crediti di gestione»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 16 febbraio 1996 (GU C 44, pag. 2; in prosieguo: la «comunicazione relativa ai crediti di gestione»). Scopo della comunicazione è precisare le condizioni in cui possono concedersi i detti aiuti in un settore - l'agricoltura - di cui la Commissione riconosce, al punto A della detta comunicazione, che può essere penalizzato rispetto agli operatori di altri settori economici quanto alla necessità di ottenere prestiti a breve termine e alla capacità di finanziarli.

7 Così, risulta anzitutto dal punto B della comunicazione relativa ai crediti di gestione che l'aiuto dev'essere concesso a tutti gli operatori del settore agricolo senza discriminazione e a prescindere dal tipo di attività per la quale l'operatore ha bisogno di prestiti a breve termine. La Commissione precisa tuttavia che accetterà un aiuto nazionale per i prestiti a breve termine che, a discrezione dello Stato membro interessato, escluda determinate attività e/o determinati operatori, a condizione che lo stesso Stato membro sia in grado di dimostrare che tutti i casi di esclusione sono giustificati dal fatto che i problemi che incontrano gli operatori esclusi nell'ottenimento di prestiti a breve termine sono intrinsecamente meno rilevanti che nel resto del settore agricolo.

8 Risulta, poi, dal punto C, primo comma, della medesima comunicazione che in qualsiasi tipo di programma gli aiuti devono essere limitati allo stretto necessario per compensare gli svantaggi del settore agricolo e che lo Stato membro che desideri ricorrere ai prestiti agevolati deve quantificare gli svantaggi, che si limitano sempre alla differenza tra il tasso di interesse concesso ad un normale operatore del settore agricolo e il tasso di interesse versato negli altri settori dell'economia dello Stato membro in questione per prestiti a breve termine, di importo simile per operatore, non connessi ad investimenti.

9 Infine, il punto C, secondo comma, della detta comunicazione precisa che il volume dei prestiti agevolati concessi a un beneficiario determinato non può in nessun caso superare il fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione devono essere sostenuti prima di riscuotere il ricavato delle vendite della produzione. La Commissione, pur ammettendo che tale somma può essere fissata in maniera forfettaria, aggiunge che in nessun caso l'aiuto può essere connesso ad operazioni specifiche di commercializzazione o di produzione.

10 In vigore dal 1° gennaio 1996, la comunicazione relativa ai crediti di gestione veniva sospesa dal luglio 1997 al giugno 1998, essendo sorti problemi d'interpretazione in ordine all'applicazione del suo punto C da parte di taluni Stati membri. Con lettera 19 dicembre 1997 la Commissione informava gli Stati membri che l'applicazione dello schema cui si riferiva la comunicazione sarebbe ripresa il 30 giugno 1998.

Contesto normativo nazionale

11 Ai fini dell'attuazione della legge 26 novembre 1992, n. 4, relativa al finanziamento del settore agricolo dell'Estremadura, che ha come scopo principale il sostegno a tale settore nell'intento di compensare gli effetti della riforma della politica agricola comune, la Junta de Extremadura adottava, il 13 aprile 1993, il decreto 35/1993 per il finanziamento del capitale circolante nel settore agricolo dell'Estremadura (Diario Oficial de Extremadura del 15 aprile 1993, n. 45, pag. 1027).

12 A termini del suo art. 1, il decreto 35/1993 è teso a istituire linee di finanziamento, sia generali sia preferenziali, destinate a coprire le necessità di capitale, limitate ad una sola campagna, volte allo sviluppo dell'attività agricola e agroalimentare dell'Estremadura.

13 A termini dell'art. 2 del medesimo decreto, i beneficiari di detti finanziamenti sono, rispettivamente, i titolari di aziende agricole dell'Estremadura (art. 2, n. 1), le cooperative agricole e altre associazioni di produttori (art. 2, n. 2) e le industrie agricole dell'Estremadura iscritte nel registro del commercio agricolo, che sottoscrivono con aziende agricole e di allevamento dell'Estremadura contratti omologati dal Ministero dell'Agricoltura per l'acquisto di materie prime per la trasformazione industriale (art. 2, n. 3).

14 L'art. 3 del decreto 35/1993 precisa che l'aiuto viene concesso sotto forma di sovvenzione del tasso di interesse dei prestiti di campagna con durata inferiore ad un anno; l'entità della riduzione varia da 0,5 a 5 punti a seconda dei beneficiari.

15 Nel caso, innanzi tutto, dei titolari di aziende agricole dell'Estremadura, l'art. 3, n. 1, del decreto 35/1993 stabilisce che la riduzione del tasso di interesse dei prestiti arriva sino a 5 punti percentuali qualora si tratti di agricoltori che esercitano tale attività a titolo principale e sino a 4 punti percentuali per gli altri; in caso di cofinanziamento comunitario o statale, il beneficiario di detta riduzione deve pagare un interesse minimo del 4% o del 6% a seconda che eserciti o no l'attività agricola a titolo principale.

16 Nel caso, poi, delle cooperative agricole e delle altre associazioni di produttori, l'art. 3, n. 2, del decreto 35/1993 prevede che la riduzione del tasso di interesse dei prestiti arrivi sino ad 1 punto percentuale per l'acquisto di mezzi di produzione - con l'aggiunta di 0,5 per l'acquisto di piante e di sementi certificate e di un altro 0,5 per l'acquisto di concimi semplici - e sino a 5 punti percentuali per prestiti relativi al fondo d'esercizio per i pagamenti di campagna agli agricoltori associati.

17 Per quanto concerne, infine, le industrie agricole dell'Estremadura, l'art. 3, n. 3, del decreto 35/1993 dispone che la riduzione del tasso di interesse dei prestiti arriva sino a 5 punti percentuali per i prestiti destinati all'acquisto di materie prime mediante contratti omologati con titolari di azienda nei settori stabiliti ogni anno con ordinanza della Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura [art. 3, n. 3, lett. a)], nonché per i prestiti destinati al finanziamento del fondo di esercizio in generale, pure nei settori stabiliti ogni anno con ordinanza della medesima autorità [art. 3, n. 3, lett. b)].

18 Occorre osservare, inoltre, che il decreto 35/1993 stabilisce, all'art. 4, limiti massimi alla concessione degli aiuti che istituisce. Essi corrispondono, rispettivamente, per i titolari di aziende agricole dell'Estremadura, ad alcuni massimali per ettaro, per prodotto e per capo di bestiame (art. 4, n. 1); per le cooperative agricole e per le altre associazioni di produttori, al valore medio degli acquisti dei mezzi di produzione nell'ultimo triennio, più il 10% (art. 4, n. 2), e, per le industrie agricole dell'Estremadura, all'importo del prestito, in funzione della fase di attuazione dei contratti omologati (art. 4, n. 3).

19 Il 29 settembre 1998 la Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura adottava un'ordinanza che stabiliva, per la campagna 1997/1998, le modalità di applicazione del decreto 35/1993 (Diario Oficial de Extremadura del 6 ottobre 1998, n. 114, pag. 7412; in prosieguo: l'«ordinanza del 1998»). Quest'ultima elenca i prodotti il cui acquisto, ai fini della trasformazione, da parte delle industrie agricole dell'Estremadura, dà diritto alla riduzione del tasso di interesse prevista dal decreto 35/1993.

20 A termini dell'art. 1, n. 1, dell'ordinanza del 1998 possono beneficiare dell'aiuto previsto dall'art. 3, n. 3, lett. a), del decreto 35/1993 anche le industrie agricole dell'Estremadura che acquistano, ai fini della trasformazione, i seguenti prodotti: fichi secchi e pasta di fichi, peperoni destinati alla fabbricazione di paprika, suino iberico, olive per la fabbricazione di olio d'oliva e pomodori da essiccare diversi dal pomodoro in polvere.

21 L'art. 2 dell'ordinanza del 1998 precisa che l'aiuto consiste in una riduzione del tasso d'interesse sino a 5 punti percentuali, pur essendo precisato che detta riduzione si applica solamente all'importo dei prestiti concessi alle industrie agricole dell'Estremadura, in funzione della fase di attuazione dei contratti omologati.

22 Infine, a termini dell'art. 3, n. 1, dell'ordinanza del 1998, la durata massima dei prestiti che danno diritto alla riduzione del tasso di interesse è di un anno.

Fatti all'origine della controversia e decisione impugnata

23 In seguito all'emanazione dell'ordinanza del 1998, la Commissione, alla quale non era stato notificato, ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 3, CE), il regime di aiuti istituito col decreto 35/1993 e con detta ordinanza, indirizzava alle autorità spagnole, l'8 febbraio 1999, una lettera con cui chiedeva loro conferma dell'esistenza di tale regime e della sua messa in esecuzione.

24 Con lettera 26 febbraio 1999, la Rappresentanza permanente della Spagna presso l'Unione europea trasmetteva alla Commissione le informazioni sollecitate. A detta lettera erano allegati, in particolare, il decreto 35/1993 e l'ordinanza del 1998, nonché una scheda tecnica illustrante le caratteristiche essenziali del regime di aiuti istituito. Da tale scheda risultava, tra l'altro, che il detto regime mirava ad agevolare lo sviluppo economico dell'Estremadura rafforzando le relazioni tra produttori e trasformatori di prodotti agricoli. Istituito a tempo indeterminato, esso aveva una dotazione annua di ESP 107 milioni.

25 Nutrendo dubbi, in considerazione delle suddette informazioni, in merito alla compatibilità di tale regime di aiuti con le disposizioni del Trattato, in particolare con gli artt. 28 CE, 29 CE e 87 CE, con lettera 4 giugno 1999 la Commissione comunicava al Regno di Spagna la decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE. Di conseguenza, essa invitava questo Stato membro nonché le altre parti interessate a presentare le proprie eventuali osservazioni sul detto regime entro un mese a decorrere, rispettivamente, dalla ricezione della lettera 4 giugno 1999 e dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

26 Unicamente il Regno di Spagna presentava le proprie osservazioni sul regime di aiuti con lettera 19 luglio 1999.

27 Esso faceva valere, da un lato, che il regime di aiuti istituito dal decreto 35/1993 costituiva un quadro generale di aiuti sotto forma di crediti di campagna agevolati senza alcun carattere discriminatorio, applicabile all'intero settore agricolo dell'Estremadura. Tale regime sarebbe applicato ogni anno tramite un'ordinanza che specifica i settori svantaggiati rispetto agli altri e subordina l'erogazione dell'aiuto alla sottoscrizione, da parte del venditore e dell'acquirente, di un contratto omologato dal Ministero dell'Agricoltura, che garantisce ai produttori un prezzo minimo superiore a quello di mercato e all'industria di trasformazione la fornitura di materie prime con determinati requisiti minimi di qualità.

28 Dall'altro lato, il governo spagnolo sosteneva che i settori prioritari riguardavano, nella fattispecie, prodotti con una specificità locale o regionale propria o con caratteristiche differenziate a motivo del loro modo di produzione e di fabbricazione e che, di conseguenza, l'aiuto non poteva incidere sulla libera concorrenza negli scambi comunitari di altri prodotti, in considerazione della portata regionale della misura stessa.

29 Il governo spagnolo precisava tuttavia che l'applicazione del decreto 35/1993 era stata sospesa in vista dell'abrogazione di quest'ultimo e della sua sostituzione con un altro decreto più conforme alla comunicazione relativa ai crediti di gestione.

30 Le spiegazioni fornite dal governo spagnolo non convincevano la Commissione. Con la decisione impugnata essa considerava, infatti, che gli aiuti istituiti dal decreto 35/1993 e dall'ordinanza del 1998, non essendo stati notificati in conformità dell'art. 88, n. 3, CE, erano stati concessi illegalmente ed erano inoltre incompatibili con il mercato comune, ad eccezione tuttavia, da un lato, degli aiuti accordati prima del 30 giugno 1998 ai titolari di aziende agricole dell'Estremadura nonché alle cooperative agricole e ad altre associazioni di produttori e, dall'altro, degli aiuti alle patate diverse da quella per fecola, alle carni equine, al miele, al caffè, all'alcole di origine vinica, all'aceto di alcole e al sughero, che concernevano prodotti dell'allegato I del Trattato CE non soggetti a un'organizzazione comune di mercato.

31 A tale riguardo essa sosteneva, da un lato, ai punti 21-27 dei motivi della decisione impugnata, che, a causa del volume e del valore considerevole degli scambi commerciali tra la Spagna e gli altri Stati membri, gli aiuti in questione potevano incidere sugli scambi di prodotti agricoli tra Stati membri, giacché detti scambi sarebbero lesi dall'esistenza di aiuti che favoriscono operatori attivi in uno Stato membro rispetto agli altri. La Commissione osservava, in particolare, che le misure in questione avevano effetto diretto e immediato sui costi di produzione delle imprese di produzione e trasformazione di prodotti agricoli in Spagna e che, pertanto, offrivano a queste ultime un vantaggio economico rispetto alle aziende che non avevano accesso ad aiuti paragonabili in altri Stati membri. Essa concludeva che il regime di aiuti in questione rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE.

32 Dall'altro lato, la Commissione riteneva, ai punti 30-54 dei motivi della decisione impugnata, che il regime di aiuti in questione non potesse beneficiare di nessuna delle deroghe previste dall'art. 87, n. 3, CE. Essa faceva valere, a tale riguardo, tre diversi argomenti.

33 Ai punti 31-50 dei motivi della decisione impugnata, la Commissione considerava innanzi tutto che gli aiuti in questione non erano stati concepiti come aiuti regionali per la realizzazione di nuovi investimenti o per la creazione di posti di lavoro, e neppure per compensare in forma orizzontale svantaggi infrastrutturali di cui risentirebbe l'insieme delle imprese della regione, bensì come aiuti al funzionamento per il settore agricolo, incompatibili con il mercato comune, in primo luogo, in quanto tali aiuti non avrebbero effetti duraturi sullo sviluppo del settore interessato, poiché il loro effetto immediato viene meno con lo scadere della misura stessa, e, in secondo luogo, in quanto essi avrebbero come conseguenza diretta il miglioramento delle possibilità di produzione e commercializzazione dei loro prodotti da parte dei produttori interessati rispetto ad altri operatori, dello stesso Stato o di altri Stati membri, che non beneficiano di aiuti paragonabili.

34 Ai punti 40 e 41 dei motivi della decisione impugnata, la Commissione precisava tuttavia che gli aiuti accordati ai titolari di aziende agricole dell'Estremadura, alle cooperative agricole e ad altre associazioni di produttori prima del 30 giugno 1998 potevano senz'altro avvalersi della deroga prevista all'art. 87, n. 3, lett. c), CE, in quanto essi erano conformi ai criteri applicati dalla Commissione per questo tipo di aiuti.

35 Al contrario, una simile eventualità andava esclusa, comunque sia, dopo il 30 giugno 1998, in quanto gli aiuti in questione non erano conformi ai criteri enunciati nella comunicazione relativa ai crediti di gestione (punti 43-49 dei motivi della decisione impugnata).

36 La Commissione considerava, infatti, in primo luogo, che gli aiuti non erano concessi a tutti gli operatori del settore agricolo senza discriminazione, poiché al regime di aiuti in questione si dava applicazione ogni anno mediante un'ordinanza in cui venivano selezionati i settori agricoli svantaggiati, ai quali era riservato il beneficio degli aiuti.

37 In secondo luogo, la Commissione osservava che l'aiuto non era limitato allo stretto necessario per compensare gli svantaggi dell'agricoltura nell'Estremadura, giacché l'interesse agevolato dei prestiti di campagna tra lo 0,5 e il 5% era stabilito nel decreto 35/1993 in modo discrezionale e in funzione dei beneficiari dell'aiuto.

38 La Commissione sottolineava, infine, che il regime di aiuti non prevedeva alcuno strumento per verificare che il volume dei prestiti agevolati concessi a un beneficiario non superasse il fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione devono essere sostenuti prima di riscuotere il ricavato delle vendite della produzione.

39 Al punto 51 dei motivi della decisione impugnata la Commissione ricordava, poi, che gli aiuti previsti dal decreto 35/1993 e dall'ordinanza del 1998 - con la sola eccezione degli aiuti ai prodotti di cui al punto 30 della presente sentenza - riguardavano prodotti soggetti a un'organizzazione comune di mercato e che sussistevano limiti evidenti al potere d'intervento degli Stati membri nel funzionamento di organizzazioni siffatte, giacché le organizzazioni comuni di mercato sono da considerarsi come sistemi compiuti ed in sé conchiusi, che non consentono agli Stati membri né di derogarvi né di prendere misure atte a recarvi pregiudizio.

40 Ai punti 42, 48 e 52 dei motivi della decisione impugnata, la Commissione sosteneva, infine, per quanto riguarda gli aiuti accordati alle industrie agricole dell'Estremadura, che il regime di aiuti in questione costituiva comunque una restrizione effettiva alla libera circolazione delle merci tra Stati membri poiché, per poter ricevere tali aiuti, le dette industrie erano costrette a sottoscrivere con aziende agricole e di allevamento dell'Estremadura contratti omologati per l'acquisto di materie prime. Secondo la Commissione, tale requisito costituiva una restrizione all'importazione delle medesime materie prime provenienti da altri Stati membri, in violazione dell'art. 28 CE.

41 La Commissione decideva pertanto che il Regno di Spagna doveva sopprimere il regime di aiuti in questione, ad eccezione degli aiuti concessi prima del 30 giugno 1998 ai titolari di aziende agricole dell'Estremadura nonché alle cooperative agricole e ad altre associazioni di produttori, e adottare tutte le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti illegalmente concessi.

Ricorso

42 A sostegno del proprio ricorso di annullamento della decisione impugnata il Regno di Spagna adduce quattro motivi. Il primo verte su un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione, in quanto una parte degli aiuti da questa dichiarati incompatibili non sarebbe stata versata; il secondo, sulla violazione degli artt. 87, n. 1, CE e 253 CE; il terzo, sulla violazione degli artt. 87, n. 3, lett. a), CE e 253 CE e, il quarto, sulla violazione dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE.

Sul secondo motivo

43 Con il secondo motivo, che occorre esaminare per primo, il governo spagnolo sostiene, innanzi tutto, che la decisione impugnata viola gli artt. 87, n. 1, CE e 253 CE, in quanto, da una parte, gli scambi tra Stati membri non sarebbero pregiudicati dagli aiuti in questione e, dall'altra, la Commissione non avrebbe motivato adeguatamente l'incidenza sugli scambi.

Sulla prima parte del secondo motivo, vertente sulla non incidenza sugli scambi interstatali

44 Con la prima parte del secondo motivo, il governo spagnolo fa valere che gli scambi tra Stati membri non sono lesi dal regime di aiuti in questione in quanto, in primo luogo, l'importo complessivo degli aiuti, per di più ripartiti tra numerosi beneficiari, sarebbe modesto; in secondo luogo, gli aiuti in questione sarebbero solo indirettamente aiuti alla produzione agricola o alla trasformazione di tale produzione, poiché il decreto 35/1993 e l'ordinanza del 1998 non mirerebbero tanto a promuovere la produzione o la trasformazione suddette quanto a garantire la stabilità delle relazioni tra produttori e trasformatori e, in terzo luogo, con l'eccezione dello stesso Regno di Spagna, nessuno Stato, impresa o associazione professionale avrebbe presentato osservazioni sugli aiuti contemplati dalla decisone impugnata nel corso della procedura aperta in proposito dalla Commissione.

45 Il governo spagnolo allega, in particolare, a tale riguardo, che sono stati erogati aiuti complessivamente per ESP 83 milioni e che il numero dei beneficiari è stato inferiore a 50. Da tali cifre esso deduce che gli aiuti in questione non hanno effetto diretto sui costi di produzione del settore cui sono destinati, ove li si compari agli importi degli aiuti dispensati da notifica preventiva alla Commissione di cui alle clausole comunitarie de minimis, in particolare all'importo previsto nella comunicazione della Commissione 94/C 368/05, intitolata «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 23 dicembre 1994 (GU C 368, pag. 12; in prosieguo: gli «orientamenti relative alle imprese in difficoltà»).

46 Per quanto riguarda innanzi tutto l'argomento del governo spagnolo vertente sulla esiguità dell'importo complessivo degli aiuti in questione e sulla loro ripartizione tra numerosi beneficiari, i quali riceverebbero ciascuno una parte di aiuto di entità trascurabile sul piano comunitario, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l'entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri (v., in particolare, sentenze 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse», Racc. pag. I-959, punto 43; 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 42, e 7 marzo 2002, causa C-310/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I-2289, punto 86). Altri elementi possono svolgere, infatti, un ruolo determinante nella valutazione dell'incidenza di un aiuto sugli scambi, specialmente il carattere cumulativo dell'aiuto nonché la circostanza che le imprese beneficiarie operino in un settore particolarmente esposto alla concorrenza.

47 E' giocoforza constatare che il settore dell'agricoltura rientra in quest'ultima categoria e che, in detto settore, esiste una vivace concorrenza tra i produttori degli Stati membri i cui prodotti sono oggetto di scambi intracomunitari. I produttori spagnoli partecipano pienamente a questa concorrenza, esportando quantitativi consistenti di prodotti agricoli verso altri Stati membri.

48 Occorre inoltre rammentare che il Consiglio ha adottato, per la maggior parte dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato, regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati. Orbene, tali regolamenti mirano precisamente a disciplinare la concorrenza nel settore agricolo, contribuendo alla lealtà degli scambi e alla trasparenza dei mercati nei commerci intracomunitari.

49 In siffatte circostanze, la concessione di aiuti sia pure di importo modesto è tale da influire sugli scambi tra Stati membri.

50 Certo, come la stessa Commissione ha ammesso, in particolare, negli orientamenti sulle imprese in difficoltà nonché nella propria comunicazione 96/C 68/06, relativa agli aiuti de minimis, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1996 (GU C 68, pag. 9; in prosieguo: la «comunicazione relativa agli aiuti de minimis»), in vigore all'epoca dei fatti della controversia, taluni aiuti di importo assai modesto possono non avere un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri, sicché devono essere dispensati da notifica preventiva alla Commissione.

51 Tuttavia, risulta sia dal punto 2.3. degli orientamenti relativi alle imprese in difficoltà sia dal quarto comma della comunicazione relativa agli aiuti de minimis che la regola de minimis non può essere applicata ai settori disciplinati da speciali disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato, in particolare ai settori dell'agricoltura e della pesca. Il governo spagnolo non è perciò legittimato ad avvalersene nel caso di specie.

52 Tutto ciò considerato, si deve dunque respingere in quanto infondato l'argomento del governo spagnolo vertente sull'esiguità degli aiuti in questione.

53 Per quanto riguarda, poi, l'argomento del governo spagnolo secondo il quale gli aiuti in questione sarebbero solo indirettamente aiuti alla produzione agricola ovvero alla trasformazione di tale produzione, nemmeno esso può essere preso in considerazione, poiché i detti aiuti si traducono, comunque, in una riduzione dei costi di produzione sia dei titolari delle aziende agricole dell'Estremadura sia delle industrie di trasformazione di quest'ultima regione che concludono, con i detti titolari, contratti omologati per l'acquisto di materie prime, e possono perciò incidere sugli scambi di prodotti agricoli.

54 Per quanto concerne, infine, l'argomento del governo spagnolo vertente sulla mancanza di osservazioni di terzi relative agli aiuti ritenuti incompatibili con il mercato comune, occorre constatare che detta circostanza non è tale da pregiudicare la validità della decisione impugnata.

55 L'art. 88, n. 2, CE, anche se impone, infatti, alla Commissione, prima che adotti una decisione, di raccogliere le osservazioni delle parti interessate, non vieta a detta istituzione di concludere che un aiuto è incompatibile con il mercato comune in mancanza di tali osservazioni. Una tale circostanza di per sé non esclude, infatti, che l'aiuto possa influire sugli scambi tra Stati membri.

56 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la prima parte del secondo motivo va pertanto respinta nel suo complesso.

Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente su una carenza di motivazione per quanto concerne la constatazione di un'incidenza sugli scambi interstatali

57 Con la seconda parte del secondo motivo, il governo spagnolo fa valere, in sostanza, che, anche a supporre che gli aiuti in questione incidano sugli scambi fra Stati membri, la decisione impugnata non soddisfarebbe comunque, a questo riguardo, il requisito della motivazione minima. Secondo detto governo, il solo argomento con cui la Commissione tenta di dimostrare una tale incidenza sugli scambi figura al punto 25 dei motivi della decisione impugnata, in cui la Commissione riporta le cifre relative al volume e al valore monetario degli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri. Orbene, una tale motivazione sarebbe del tutto insufficiente in quanto la Commissione non specificherebbe né la natura dei prodotti interessati da tali scambi né il mercato su cui si pretende che influiscano gli aiuti in questione.

58 Il governo spagnolo considera, da un lato, che, se le cifre fornite dalla Commissione si riferiscono ai prodotti agricoli in generale, quest'ultima non individuerebbe con precisione il mercato che sarebbe leso dagli aiuti in questione, visto che gli aiuti alle industrie di trasformazione dell'Estremadura concernevano soltanto taluni prodotti, determinati anno per anno con ordinanza ministeriale, come l'ordinanza del 1998 per la campagna 1997/1998.

59 Esso fa valere, dall'altro lato, che la Commissione non indica neppure, nella decisione impugnata, quale quota dell'intero mercato nazionale nonché di quello comunitario rappresenti la produzione dell'Estremadura, e che senza ragione essa considera come mercato geografico pertinente l'intera Spagna.

60 Secondo il governo spagnolo, è indubbio che la Commissione ha voluto, in tal modo, dissimulare l'irrilevanza del regime di aiuti in questione per la Comunità scegliendo un mercato pertinente più importante di quello corrispondente ai prodotti interessati, al solo scopo di giustificare l'applicabilità dell'art. 87, n. 1, CE al caso di specie.

61 Detto governo conclude, su questo punto, che, in ogni caso, la semplice allusione al fatto che uno Stato membro importi ed esporti prodotti che, per di più, non sono individuati, non basta a provare un'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri. Questa motivazione sarebbe a più forte ragione insufficiente in quanto l'aiuto agli agricoltori e alle industrie di trasformazione dell'Estremadura sarebbe solo indiretto: ciò che il decreto 35/1993 e l'ordinanza del 1998 incentiverebbero, nel caso specifico, assicurando l'approvvigionamento delle industrie di trasformazione, non sarebbe tanto la produzione agricola o la trasformazione di tale produzione quanto la stabilità delle relazioni tra produttori e trasformatori.

62 A questo riguardo occorre ricordare, in limine, che l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, che attiene alla legittimità nel merito dell'atto controverso. Sotto questo profilo la motivazione prescritta dall'art. 253 CE dev'essere adeguata alla natura dell'atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenze Francia/Commissione, Racc. pag. I-2481, punto 35, e Italia/Commissione, citata, punto 48).

63 Tale requisito dev'essere valutato, inoltre, in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone che quest'ultimo riguardi direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. citate sentenze 22 marzo 2001, Francia/Commissione, punto 36, e Italia/Commissione, punto 48).

64 Tenuto conto di tale giurisprudenza, non risulta che la Commissione abbia mancato, nel caso specifico, all'obbligo di motivare adeguatamente la decisione impugnata per quanto concerne la constatazione che gli aiuti in questione influiscono sugli scambi tra Stati membri.

65 Innanzi tutto la Commissione fa menzione, al punto 25 dei motivi della decisione impugnata, dei dati statistici relativi al volume e al valore monetario degli scambi realizzati tra la Spagna e gli altri Stati membri. Risulta chiaramente da tali dati che una parte considerevole dei prodotti agricoli spagnoli è esportata verso gli altri Stati membri. La Commissione, pur non avendo fornito cifre dettagliate sulle esportazioni di quelli fra tali prodotti che sono oggetto del regime di aiuti in questione - in particolare per quanto riguarda le esportazioni dei prodotti di cui all'art. 1 dell'ordinanza del 1998 -, ha sottolineato nondimeno che tale regime si innesta in un contesto globale caratterizzato da un elevato livello di correnti di scambio tra Stati membri per i prodotti del settore agricolo.

66 In seguito, al punto 26 dei motivi della decisione impugnata, la Commissione ricorda l'effetto diretto e immediato delle misure di aiuto in questione sui costi di produzione delle imprese di produzione e trasformazione di prodotti agricoli in Spagna e il vantaggio economico che esse procurano a tali imprese rispetto alle aziende che non hanno accesso ad aiuti paragonabili in altri Stati membri.

67 Ai punti 21-23 della decisione impugnata, la Commissione esplicitamente rinvia, inoltre, all'art. 36 CE nonché all'esistenza di organizzazioni comuni di mercato per la maggior parte dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato. Il governo spagnolo non poteva dunque ignorare che la valutazione data dalla Commissione in merito al regime di aiuti in questione s'iscriveva necessariamente nell'ambito delle regole dirette a favorire sia le correnti di scambio dei prodotti coperti da tali organizzazioni comuni di mercato sia lo sviluppo e la salvaguardia di una concorrenza effettiva in ordine a tali prodotti a livello comunitario.

68 Si deve ricordare, infine, che la Commissione, se è pacifico che nei motivi della sua decisione deve quanto meno menzionare le circostanze nelle quali un aiuto è stato concesso, ove permettano di dimostrare che l'aiuto è atto a incidere sul commercio intracomunitario (sentenza 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione, Racc. pag. 4013, punto 18), non è tenuta a dimostrare l'effetto reale degli aiuti già concessi. Se così fosse, infatti, questo requisito finirebbe col favorire gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'art. 88, n. 3, CE a detrimento di quelli che notificano il progetto di aiuti (v., in particolare, in questo senso, sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, detta «Boussac», Racc. pag. I-307, punto 33).

69 Anche la seconda parte del secondo motivo va pertanto respinta.

70 Di conseguenza, il secondo motivo del governo spagnolo non può essere accolto.

Sul terzo e sul quarto motivo

71 Con il suo terzo motivo, che occorre esaminare in secondo luogo, il governo spagnolo deduce che la decisione impugnata viola gli artt. 87, n. 3, lett. a), CE e 253 CE.

72 Esso fa valere, da una parte, che la Commissione non ha tenuto conto del fatto che gli aiuti in questione potevano beneficiare della deroga prevista dall'art. 87, n. 3, lett. a), CE, in quanto essi erano appunto destinati a favorire lo sviluppo economico di una regione - l'Estremadura - dove il tenore di vita è anormalmente basso e la situazione di disoccupazione grave. Secondo il governo spagnolo, tali circostanze bastavano, in ogni caso, perché la Commissione potesse dichiarare i detti aiuti compatibili con il Trattato, in quanto, a differenza della deroga prevista dall'art. 87, n. 3, lett. c), CE, non sarebbe richiesto in questa ipotesi che gli aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. In tale contesto, il governo spagnolo lamenta, in particolare, che la Commissione ha rifiutato di applicare la deroga prevista dall'art. 87, n. 3, lett. a), CE adducendo che gli aiuti in questione costituivano aiuti al funzionamento del settore agricolo, laddove tali aiuti, in particolare quelli alla commercializzazione, sarebbero espressamente ammessi ai sensi della comunicazione 88/C 212/02 della Commissione sul metodo per l'applicazione dell'art. [87], n. 3, lett. a) e c), agli aiuti regionali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 12 agosto 1988 (GU C 212, pag. 2; in prosieguo: la «comunicazione sugli aiuti regionali»).

73 D'altra parte, il governo spagnolo contesta alla Commissione di non aver adempiuto all'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE, non giustificando il proprio rifiuto di autorizzare gli aiuti in questione ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. a), CE, laddove questi aiuti - in particolare gli aiuti alle industrie agricole dell'Estremadura - presentavano evidente finalità sociale, risultante sia dal decreto 35/1993 sia dall'ordinanza del 1998.

74 Con il suo quarto motivo, dedotto in via subordinata, il governo spagnolo lamenta la violazione dell'art. 87, n. 3, lett. c), CE, in quanto la Commissione avrebbe trascurato il fatto che, ove l'art. 87, n. 3, lett. a), CE non fosse applicabile, gli aiuti in questione avrebbero comunque potuto beneficiare della deroga prevista dalla lett. c) della medesima disposizione. Rileva, al riguardo, che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione nella decisione impugnata, i criteri enunciati nella comunicazione relativa ai crediti di gestione erano, nella fattispecie, pienamente soddisfatti.

75 Poiché la Commissione ha invocato motivi molto simili per rifiutare di applicare agli aiuti in questione le deroghe previste, rispettivamente, dalle lett. a) e c) dell'art. 87, n. 3, CE, occorre esaminare congiuntamente il terzo e il quarto motivo dedotti dal governo spagnolo.

76 Per quanto concerne, in primo luogo, l'argomento del governo spagnolo secondo il quale la Commissione avrebbe ignorato le finalità sociali del regime d'aiuti in questione e non avrebbe motivato il proprio rifiuto di applicare la deroga prevista dall'art. 87, n. 3, lett. a), CE, basta constatare che la Commissione ha esposto dettagliatamente, ai punti 30-54 dei motivi della decisione impugnata, le ragioni per le quali il detto regime non poteva beneficiare né della deroga di cui all'art. 87, n. 3, lett. a), CE, né di quella prevista dalla lett. c) di tale disposizione.

77 Tale parte del terzo motivo va pertanto respinta come infondata.

78 Per quanto concerne, in secondo luogo, gli argomenti del governo spagnolo vertenti sulla possibilità di applicare al regime d'aiuti in questione la deroga prevista dall'art. 87, n. 3, lett. a), CE o, comunque, quella prevista dalla lett. c) della medesima disposizione, si deve ricordare innanzi tutto che la Corte ha già dichiarato, a più riprese, che un programma di aiuti a finalità regionale può fruire, in talune circostanze, di una delle deroghe previste dall'art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE.

79 Essa ha precisato, a tal proposito, che l'uso dei termini «anormalmente» e «grave» nella deroga contenuta nell'art. 87, n. 3, lett. a), CE dimostra che questa riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso. Al contrario, la deroga di cui alla lett. c) di tale disposizione ha una portata più ampia, in quanto consente lo sviluppo di determinate regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla lett. a), purché gli aiuti che vi sono destinati «non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse» (v., in particolare, sentenze 14 ottobre 1987, Germania/Commissione, citata, punto 19; 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-135, punto 15, e 7 marzo 2002, Italia/Commissione, citata, punto 77).

80 Viceversa, l'assenza di quest'ultima condizione nella deroga prevista dalla lett. a) implica un più ampio potere discrezionale ai fini della concessione degli aiuti a imprese situate nelle regioni che rispondono effettivamente ai criteri fissati da tale deroga (v. sentenza 14 gennaio 1997, Spagna/Commissione, citata, punto 16).

81 Tuttavia, la diversità di formulazione tra le lett. a) e c) dell'art. 87, n. 3, CE non può indurre a ritenere che la Commissione non debba affatto prendere in considerazione l'interesse comunitario laddove essa applichi la prima di queste due disposizioni, ma debba limitarsi a verificare la specificità regionale delle misure in causa senza valutare il loro impatto sul mercato o sui mercati pertinenti nell'insieme della Comunità. In casi del genere, la Commissione è tenuta, infatti, non solo a verificare che tali misure siano idonee a contribuire effettivamente allo sviluppo economico delle regioni interessate, ma pure a valutare l'impatto di tali aiuti sugli scambi interstatali e in particolare ad apprezzare le ripercussioni settoriali che essi possono provocare a livello comunitario. Come già rilevato dalla Corte, l'art. 87, n. 3, CE conferisce alla Commissione un potere discrezionale, il cui esercizio comporta valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario (v., segnatamente, sentenze 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 24; 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/Commissione, Racc. pag. 901, punto 18, e 14 gennaio 1997, Spagna/Commissione, citata, punto 18).

82 Non risulta, nella fattispecie, che la Commissione abbia travalicato i limiti di tale potere discrezionale dichiarando che il regime di aiuti in questione non poteva beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'art. 87, nn. 2 e 3, CE.

83 Così, considerando innanzi tutto che gli aiuti in questione non erano stati concepiti come aiuti regionali per la realizzazione di nuovi investimenti o per la creazione di posti di lavoro e neppure per compensare in forma orizzontale svantaggi infrastrutturali di cui risentirebbe l'insieme delle imprese della regione, bensì come aiuti al funzionamento per il settore agricolo, la Commissione non ha effettuato una classificazione errata di tali aiuti. Infatti, gli aiuti concessi in funzione dei quantitativi di prodotti agricoli acquistati presso gli agricoltori dell'Estremadura dalle industrie di tale regione ai fini della loro trasformazione sul posto implicano una riduzione dei costi di produzione sostenuti sia dagli agricoltori sia dalle industrie di trasformazione di tale regione e permettono, così, di evitare spese alle quali costoro avrebbero dovuto normalmente far fronte nell'ambito della gestione corrente delle loro attività.

84 Poiché il governo spagnolo non ha affatto provato che gli aiuti in questione fossero tali da contribuire in maniera effettiva e duratura allo sviluppo economico dell'Estremadura, la Commissione non ha ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale dichiarando, per tale motivo, gli aiuti in questione incompatibili con il mercato comune. Occorre osservare, in particolare, a questo proposito, che la Corte, investita di una causa concernente un regime di aiuti nel settore vitivinicolo in Italia, ha già affermato che la Commissione aveva dimostrato, in detta causa, che l'aiuto in questione, concesso senza specifiche condizioni e unicamente in funzione dei quantitativi utilizzati, doveva considerarsi aiuto al funzionamento per le imprese interessate e che, come tale, esso alterava le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune (sentenza 6 novembre 1990, causa C-86/89, Italia/Commissione, Racc. pag. I-3891, punto 18).

85 Certo, come il governo spagnolo ha giustamente osservato nel proprio ricorso, aiuti al funzionamento possono essere autorizzati in talune circostanze ben determinate, in particolare, ai sensi della comunicazione sugli aiuti regionali, al fine di sostenere, nelle regioni più povere della Comunità, imprese molto piccole operanti nei settori tradizionali che non prosperano senza una sollecitazione esterna.

86 Tuttavia, è giocoforza constatare che detta comunicazione non era più vigore al momento dell'adozione dell'ordinanza del 1998, essendo stata sostituita, il 10 marzo 1998, dalla comunicazione 98/C 74/06 della Commissione, intitolata «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 10 marzo 1998 (GU C 74, pag. 9), che, al punto 2, esclude espressamente il settore agricolo dal proprio campo di applicazione. Il governo spagnolo non può dunque avvalersi della deroga prevista dalla comunicazione sugli aiuti regionali a favore degli aiuti al funzionamento per opporsi alla dichiarazione di incompatibilità degli aiuti concessi dopo il 30 giugno 1998.

87 Quanto agli aiuti concessi prima di questa data alle industrie di trasformazione dell'Estremadura, occorre ricordare che essi sono stati ritenuti incompatibili con il mercato comune per il solo fatto che costituivano una restrizione alla libera circolazione delle merci tra Stati membri in quanto erano riservati alle sole industrie dell'Estremadura che avevano sottoscritto contratti omologati per l'acquisto di materie prime a fini di trasformazione con aziende agricole e di allevamento di tale regione. Non c'è motivo, pertanto, di interrogarsi sull'eventuale applicabilità della comunicazione sugli aiuti regionali ad aiuti di questo tipo.

88 Occorre poi ricordare che, precisando, ai punti 22, 23 e 51 dei motivi della decisione impugnata, che gli aiuti previsti dal decreto 35/1993, con l'eccezione degli aiuti alle patate diverse da quella per fecola, alle carni equine, al miele, al caffè, all'alcole di origine vinica, all'aceto di alcole e al sughero, riguardavano prodotti soggetti a un'organizzazione comune di mercato, la Commissione ha indicato con chiarezza l'ambito in cui si iscrivevano tali aiuti e i limiti fissati, a tale riguardo, al potere di intervento degli Stati membri.

89 Secondo una giurisprudenza costante, infatti, quando la Comunità ha adottato, in forza dell'art. 34 CE, una disciplina con cui si istituisce un'organizzazione comune di mercato in un settore determinato, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi da qualsiasi misura tale da derogarvi o da portarvi pregiudizio (v., in particolare, in tal senso, sentenze 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board, Racc. pag. 2347, punto 56, e 26 giugno 1979, causa 177/78, McCarren, Racc. pag. 2161, punto 14).

90 Orbene, com'è stato osservato al punto 48 della presente sentenza, il Consiglio ha adottato, per la maggior parte dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato, regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati. Poiché detto regolamento fissa un contesto normativo integrato in cui sono già previste misure di sostegno finanziario a favore dei settori interessati, uno Stato membro non può concedere unilateralmente aiuti legati ai detti settori, quand'anche questi siano destinati ad acquisire qualche determinato prodotto ai fini della sua trasformazione industriale e quand'anche il loro ammontare non possa superare un limite massimo. Secondo una giurisprudenza costante, spetta infatti alla Comunità trovare una soluzione ai problemi che possono porsi nell'ambito della politica agricola comune allorché, come nella specie, essa ha istituito organizzazioni comuni di mercato in un insieme di settori (v., in particolare, in tal senso, sentenze 14 luglio 1988, causa 90/86, Zoni, Racc. pag. 4285, punto 26, e 6 novembre 1990, Italia/Commissione, citata, punto 19).

91 Effettivamente la comunicazione relativa ai crediti di gestione permette, in presenza di talune circostanze, la concessione da parte degli Stati membri di aiuti al settore agricolo.

92 Per quanto concerne la condizione enunciata in tale comunicazione, secondo la quale l'aiuto dev'essere accordato a tutti gli operatori del settore agricolo senza discriminazione, il governo spagnolo sostiene, da un lato, che la determinazione di prodotti ammissibili all'aiuto è prevista solo con riferimento agli aiuti alle industrie che concludono contratti di trasformazione di materie prime e, dall'altro, che non sussiste nessuna discriminazione nella specie in quanto la condicio sine qua non per beneficiare degli aiuti non è che si tratti di un certo settore piuttosto che di un altro, bensì che gli operatori di tale settore abbiano convenuto di omologare le loro relazioni contrattuali. Ogni settore omologante un contratto regionale potrebbe perciò richiedere il beneficio degli aiuti.

93 Per quanto concerne le altre condizioni enunciate nella comunicazione relativa ai crediti di gestione secondo la quale, da un lato, l'aiuto dev'essere limitato allo stretto necessario per compensare gli svantaggi del settore agricolo e, dall'altro, il volume dei prestiti agevolati concessi a un beneficiario non può superare il fabbisogno di liquidità necessario a sostenere la produzione prima della vendita, il governo spagnolo fa valere che tale è per l'appunto il caso di specie poiché, a suo avviso, il decreto 35/1993 istituisce un interesse minimo che il beneficiario deve pagare e fissa un limite massimo all'importo della sovvenzione. L'interesse agevolato dei prestiti riguarderebbe unicamente il finanziamento dell'acquisto di prodotti agricoli in base a contratti omologati.

94 A tal riguardo è giocoforza constatare che il governo spagnolo non ha dimostrato che le condizioni d'applicazione della comunicazione relativa ai crediti di gestione sono soddisfatte nel caso specifico.

95 In primo luogo, occorre osservare, infatti, che, per quanto concerne le industrie agricole dell'Estremadura, l'aiuto in questione non è stato accordato senza discriminazione, poiché solo i settori selezionati anno per anno con ordinanza ministeriale danno diritto ad una riduzione degli interessi.

96 Certo, come la stessa Commissione ha osservato al punto 35 dei motivi della decisione impugnata, la comunicazione relativa ai crediti di gestione non esclude che talune attività e/o taluni operatori possano beneficiare della riduzione dei tassi di interesse a condizione, tuttavia, che lo Stato membro interessato sia in grado di dimostrare che i problemi che incontrano gli operatori esclusi nell'ottenimento di prestiti a breve termine sono intrinsecamente meno rilevanti che nel resto dell'ambito agricolo.

97 Poiché nel caso di specie tale dimostrazione non è stata fornita, è giocoforza constatare che la prima condizione d'applicazione della detta comunicazione non è soddisfatta.

98 In secondo luogo, va constatato che il decreto 35/1993, pur istituendo un interesse minimo che il beneficiario dell'aiuto deve pagare e fissando, del resto, un limite massimo all'entità della riduzione dei tassi di interesse, non comporta nessun meccanismo tale da garantire che l'aiuto sia limitato allo stretto necessario per compensare gli svantaggi del settore agricolo. Il decreto 35/1993 come pure l'ordinanza del 1998 non prevedono, così, nessun meccanismo che permetta di verificare che la riduzione concessa non superi la differenza tra il tasso d'interesse concesso a un normale operatore del settore agricolo in Spagna e il tasso d'interesse versato negli altri settori dell'economia di detto Stato membro per prestiti a breve termine, di importo simile per operatore, non connessi ad investimenti.

99 In terzo luogo, si deve osservare che il governo spagnolo non ha dimostrato che il regime di aiuti in questione comporti un meccanismo che permette di garantire che il volume dei prestiti agevolati concessi a un beneficiario determinato non supererà il fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione devono, come regola generale, essere sostenuti prima di riscuotere il ricavato delle vendite della produzione.

100 Ciò premesso, il governo spagnolo non può invocare la comunicazione relativa ai crediti di gestione.

101 Infine, non risulta neppure che la Commissione abbia commesso un errore osservando che il regime di aiuti in questione costituiva una restrizione effettiva alla libera circolazione delle merci tra Stati membri e integrava, in particolare, una violazione dell'art. 28 CE.

102 Se è effettivamente possibile alle industrie dell'Estremadura acquistare materie prime a fini di trasformazione in altri paesi o regioni - così com'è permesso agli agricoltori di altre regioni della Comunità di vendere i propri prodotti alle industrie di trasformazione dell'Estremadura -, resta nondimeno che il decreto 35/1993 e l'ordinanza del 1998 non prevedono la concessione di aiuti in circostanze simili.

103 Così, il regime di aiuti in questione comporta un incitamento finanziario a comprare materie prime dalle aziende agricole e di allevamento dell'Estremadura. Esso dev'essere pertanto considerato come una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione, che è vietata dal Trattato (v., in particolare, in questo senso, sentenza 24 novembre 1982, causa 249/81, Commissione/Irlanda, Racc. pag. 4005, punti 20-30).

104 Tutto ciò considerato, occorre concludere che la Commissione non ha trascurato i limiti del proprio potere discrezionale ritenendo che il regime di aiuti in questione non potesse beneficiare di alcuna delle deroghe previste dall'art. 87, nn. 2 e 3, CE. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, un aiuto di Stato che, in considerazione di determinate sue modalità, contrasti con altre disposizioni del Trattato non può essere dichiarato dalla Commissione compatibile con il mercato comune (v., in particolare, sentenze 20 marzo 1990, causa C-21/88, Du Pont de Nemours Italiana, Racc. pag. I-889, punto 20; 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punto 78, e 3 maggio 2001, causa C-204/97, Portogallo/Commissione, Racc. pag. I-3175, punto 41).

105 Di conseguenza, il terzo e il quarto motivo del governo spagnolo non possono, in complesso, essere accolti.

Sul primo motivo

106 Con il primo motivo, che occorre esaminare per ultimo, il governo spagnolo fa valere, infine, che, esigendo il rimborso degli aiuti posteriori al 30 giugno 1998, la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione, causa di nullità della decisione impugnata, poiché nessun aiuto sarebbe stato concesso dopo tale data. Al riguardo esso si basa, da un lato, sulle particolarità del sistema instaurato dal decreto 35/1993, in particolare sul requisito della conclusione di contratti omologati dal Ministero dell'Agricoltura, per dedurne che l'ordinanza del 1998 si riferisce necessariamente ai diritti sorti nel 1997, ossia prima della data limite fissata dalla Commissione nella decisione impugnata. Dall'altro lato, esso sostiene che la Junta de Extremadura ha sospeso automaticamente l'aiuto afferente ai diritti sorti nel corso della campagna 1998/1999, vale a dire ai diritti corrispondenti ai contratti conclusi nel 1998.

107 A tal riguardo si deve ricordare, in limine, che, la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell'accertamento della sua incompatibilità con il mercato comune. Uno Stato membro non può invocare né la sproporzione di una misura siffatta rispetto agli scopi delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato, né il legittimo affidamento delle imprese beneficiarie dell'aiuto per sottrarsi all'obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione di una decisione della Commissione con cui sia stato ordinato di ripetere l'aiuto. Ammettere tale possibilità significherebbe, infatti, privare di pratica efficacia gli artt. 87 CE e 88 CE, in quanto le autorità nazionali potrebbero far valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento, al fine di vanificare l'efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione sulla base di tali disposizioni del Trattato (v., in particolare, in tal senso, sentenza 14 gennaio 1997, Spagna/Commissione, citata, punti 47 e 48).

108 D'altra parte, risulta pure dalla giurisprudenza della Corte che la legittimità di una decisione adottata dalla Commissione in materia di aiuti di Stato dev'essere valutata alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre quando l'ha adottata (v., in particolare, sentenza 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-2263, punto 16).

109 Nella specie, non risulta affatto dal fascicolo che, al momento in cui ha adottato la decisione impugnata, la Commissione disponesse di informazioni secondo le quali nessun aiuto sarebbe stato concesso dopo il 30 giugno 1998. La stessa ordinanza del 1998, che ha fissato, per la campagna 1997/1998, le modalità di applicazione del decreto 35/1993, è stata adottata solamente il 29 settembre 1998, ossia circa tre mesi dopo la data fissata dalla Commissione per rimettere in applicazione la comunicazione relativa ai crediti di gestione, mentre il governo spagnolo ha ammesso, nella propria replica, che il decreto 35/1993 era ancora in vigore il 4 giugno 1999, data della decisione di avvio del procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE.

110 Così stando le cose, non può contestarsi alla Commissione di aver commesso un errore manifesto di valutazione esigendo il rimborso degli aiuti posteriori al 30 giugno 1998, in quanto non era escluso che, in applicazione delle citate disposizioni nazionali, fossero stati concessi aiuti dopo tale data.

111 E' vero che il governo spagnolo ha fatto valere, nelle osservazioni presentate in seguito all'avvio del procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE, che l'applicazione del decreto 35/1993 era stata sospesa in attesa di abrogare quest'ultimo e di sostituirlo con un decreto più conforme alla comunicazione relativa ai crediti di gestione. Tuttavia, come la Commissione ha giustamente osservato nella propria difesa, esso non ha precisato, nelle dette osservazioni, la data in cui gli effetti di tale sospensione hanno iniziato a decorrere. Ciò premesso, la Commissione, al momento dell'adozione della decisione impugnata, non poteva sapere con certezza se tali aiuti fossero stati o meno concessi posteriormente al 30 giugno 1998.

112 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, anche il primo motivo dedotto dal governo spagnolo va respinto.

113 Poiché il Regno di Spagna è rimasto soccombente in tutti i suoi motivi, si deve dichiarare il ricorso infondato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

114 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna del Regno di Spagna, quest'ultimo, rimasto integralmente soccombente, deve essere condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

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