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Document 61994TJ0136

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) dell'11 marzo 1999.
Eurofer ASBL contro Commissione delle Comunità europee.
Trattato CECA - Concorrenza - Decisione di associazione di imprese - Sistema di scambio di informazioni.
Causa T-136/94.

Raccolta della Giurisprudenza 1999 II-00263

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1999:45

61994A0136

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) dell'11 marzo 1999. - Eurofer ASBL contro Commissione delle Comunità europee. - Trattato CECA - Concorrenza - Decisione di associazione di imprese - Sistema di scambio di informazioni. - Causa T-136/94.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-00263
Pub.RJ pagina Pub ext


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 CECA - Intese - Associazione di imprese - Nozione

(Trattato CECA, art. 65, n. 1)

2 CECA - Intese - Divieto - Ambito di applicazione - Decisione non obbligatoria di un'associazione di imprese - Inclusione

(Trattato CECA, art. 65, n. 1)

3 CECA - Intese - Divieto - Ambito di applicazione - Associazione di imprese - Inclusione - Possibilità di infliggerle un'ammenda - Assenza

(Trattato CECA, art. 65, nn. 1 e 5)

4 Diritto comunitario - Interpretazione - Atti delle istituzioni - Decisione - Motivazione - Presa in considerazione

5 CECA - Intese - Divieto - Sistema di scambio di informazioni - Influenza rilevante sul comportamento delle imprese partecipanti - Carattere anticoncorrenziale

(Trattato CECA, art. 65, n. 1)

Massima


1 Tenuto conto della finalità dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, si deve ritenere che il concetto di associazione di imprese ai sensi di tale disposizione comprende, se del caso, anche organizzazioni costituite da associazioni di imprese.

2 Un atto può essere qualificato come «decisione» di un'associazione d'imprese ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA senza necessariamente avere carattere obbligatorio per i membri interessati, perlomeno nella misura in cui i membri ai quali essa si rivolge vi si conformino.

A tale riguardo, anche ammettendo che le attività di un'associazione di imprese siano state provocate da un «accordo», esplicito o implicito, tra i suoi membri che la incaricava della raccolta e della diffusione di talune informazioni, senza che gli organi statutari dell'associazione abbiano preso una decisione formale, un siffatto accordo deve essere considerato come una «decisione di un'associazione di imprese», perché l'«accordo» in questione è stato necessariamente concluso nell'ambito delle attività dell'associazione, la quale, conformemente al suo compito statutario, assume essa stessa la responsabilità della raccolta e della diffusione delle informazioni in oggetto.

3 Se è vero che dall'art. 65, n. 5, del Trattato CECA risulta che un'associazione d'imprese non può vedersi infliggere ammende o penalità di mora, niente nel testo dell'art. 65, n. 1, consente di ritenere che il divieto sancito da tale disposizione non si applichi anche ad un'associazione che ha adottato una decisione tendente a impedire, restringere o falsare il gioco normale della concorrenza.

4 Il dispositivo di una decisione deve essere interpretato alla luce della motivazione della stessa.

5 Un sistema di scambio di dati statistici, di norma riservati, relativi alle consegne effettuate dalle imprese sui principali mercati della Comunità, suddivisi per impresa e per Stato membro, tenuto conto dell'attualità di tali dati destinati ai soli produttori, esclusi i consumatori e altri concorrenti, dell'omogeneità dei prodotti interessati e del carattere oligopolistico del mercato, può influenzare in maniera rilevante il comportamento delle imprese partecipanti e sostituisce una cooperazione pratica tra di loro ai normali rischi della concorrenza.

Infatti, in un mercato oligopolistico fortemente concentrato, lo scambio di informazioni sul mercato può consentire alle imprese di conoscere la posizione sul mercato e la strategia commerciale dei loro concorrenti e, di conseguenza, può alterare sensibilmente la concorrenza in essere fra gli operatori economici.

Parti


Nella causa T-136/94,

Eurofer ASBL, associazione di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, 17-25, avenue de la Liberté, rappresentata dall'avv. Norbert Koch, del foro di Bruxelles,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall e Norbert Lorenz, membri del servizio giuridico, e dal signor Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, e successivamente dai signori Jean-Louis Dewost, direttore generale del servizio giuridico, Julian Currall e Guy Charrier, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Hans-Joachim Freund, del foro di Francoforte, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Seconda Sezione ampliata),

composto dai signori C.W. Bellamy, facente funzione di presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23, 24, 25, 26 e 27 marzo 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

Motivazione della sentenza


Fatti all'origine del ricorso

A - Osservazioni preliminari

1 Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la «decisione»), con la quale è stata constatata la partecipazione di 17 imprese siderurgiche europee e della ricorrente ad una serie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di scambio di informazioni riservate concernenti il mercato comunitario delle travi, in violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, e sono state irrogate ammende a quattordici imprese del settore per infrazioni commesse nel periodo tra il 1_ luglio 1988 e il 31 dicembre 1990.

2 Dal punto 12, lett. b), del preambolo della decisione risulta che la ricorrente è la confederazione europea delle imprese del settore siderurgico. La maggior parte dei suoi membri sono associazioni di imprese, ma ad essa aderiscono anche alcune imprese (come la British Steel). L'art. 2 del suo atto costitutivo dispone quanto segue:

«Tenuto conto degli artt. 2 e 3 del Trattato che istituisce la CECA, gli obiettivi di Eurofer sono:

- la cooperazione tra le associazioni nazionali e tra le imprese della siderurgia europea;

- la rappresentanza degli interessi comuni dei suoi membri rispetto ai terzi, in particolare rispetto alla Commissione delle Comunità europee e ad altre organizzazioni internazionali nei settori rilevanti per l'attività siderurgica.

I membri di Eurofer conseguono tali obiettivi mediante:

- la creazione di meccanismi di consultazione per agevolare l'armonizzazione delle decisioni d'investimento e la razionalizzazione della produzione, salvo il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 46 del Trattato che istituisce la CECA;

- scambi di informazioni riguardanti tutti i problemi di comune interesse, in particolare la produzione, il mercato e l'occupazione;

(...)».

(...)

D - La decisione

3 La decisione è pervenuta alla ricorrente il 3 marzo 1994 unitamente alla lettera 28 febbraio 1994 a firma del signor Van Miert. I suoi artt. da 1 a 3 recitano:

«Articolo 1

Le seguenti imprese hanno partecipato, nella misura descritta nella presente decisione, alle pratiche anticoncorrenziali, elencate per ciascuna di esse, che hanno impedito, limitato ed alterato il gioco normale della concorrenza sul mercato comune. (...)

(...)

Articolo 2

Eurofer ha violato l'articolo 65 del trattato CECA organizzando lo scambio di informazioni riservate tra i propri membri in relazione alle infrazioni commesse da questi ultimi ed elencate all'articolo 1.

Articolo 3

Qualora non vi abbiano già provveduto, le imprese e le associazioni di imprese di cui agli articoli 1 e 2 sono tenute a porre immediatamente fine alle infrazioni descritte in detti articoli. A tal fine esse si astengono dal ripetere o dal continuare qualsiasi atto o comportamento specificato all'articolo 1 o all'articolo 2 e dall'adottare misure aventi effetto equivalente».

4 Per le infrazioni descritte nell'art. 1 commesse dopo il 30 giugno 1988 (dopo il 31 dicembre 1989 (2) nel caso dell'Aristrain e della Ensidesa), l'art. 4 della decisione irroga ammende a quattordici imprese. La ricorrente figura tra i destinatari della decisione, elencati all'art. 6 della medesima.

(...)

Sulla domanda diretta ad ottenere l'annullamento dell'art. 2 della decisione

(...)

C - Sull'esistenza di una decisione presa dalla ricorrente

Sintesi sommaria degli argomenti della ricorrente

5 La ricorrente fa valere di non avere adottato decisioni, nel senso di cui all'art. 65, n. 1, del Trattato, relative ad uno scambio di informazioni, e di non avere indirizzato alle imprese interessate raccomandazioni in merito.

6 Per definizione, le decisioni ai sensi di tale articolo verrebbero adottate dagli organi competenti e la loro adozione da parte di un'associazione presupporrebbe che questa sia chiamata dal suo atto costitutivo a coordinare l'attività dei suoi membri (sentenza della Corte 27 gennaio 1987, causa 45/85, Verband der Sachversicherer/Commissione, Racc. pag. 405, punto 31). Peraltro, tali decisioni dovrebbero essere obbligatorie per i membri dell'associazione (sentenze della Corte 29 ottobre 1980, cause da 209/78 a 215/78 e 218/78, Van Landewyck/Commissione, Racc. pag. 3125, punti 88, 89 e 91, e Verband der Sachversicherer/Commissione, citata, punto 30) o, in mancanza, dovrebbero essere state eseguite da detti membri (sentenza Landewyck e a./Commissione, citata). Non sarebbe possibile assimilare ad una decisione presa da un'associazione gli atti in concreto adottati dall'associazione de qua, dai suoi organi o dai suoi organismi subordinati, se tali atti non vincolano i suoi membri. Un siffatto approccio trasformerebbe il divieto di stringere intese in un divieto di emettere raccomandazioni.

7 Nella specie, la decisione non spiegherebbe come una decisione rispondente a tali criteri possa essere stata presa dalla ricorrente. Infatti, il comportamento effettivo della ricorrente sarebbe stato considerato alla stregua di semplice indizio dell'esistenza di una decisione di questo tipo (punto 281 del preambolo della decisione). Inoltre, gli elementi presi in considerazione dalla Commissione, vale a dire l'esistenza di tabelle e la loro diffusione, il fatto che lo scambio d'informazioni corrisponda al compito statutario della ricorrente e la necessità di un'autorizzazione dei suoi membri perché essa possa agire (v. punti 143, 144 e 281 del preambolo della decisione), sarebbero insufficienti per stabilire l'esistenza di una siffatta decisione.

Giudizio del Tribunale

8 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo l'art. 2 e i punti 317, 279 e 281 del preambolo della decisione, la ricorrente ha organizzato il controverso scambio di informazioni sulla base di una decisione da essa adottata ed ha, per ciò stesso, violato l'art. 65, n. 1, del Trattato. Pertanto, la Commissione ritiene che la ricorrente sia l'autore di tale violazione.

9 Si deve inoltre precisare che la ricorrente, i cui membri sono, per la maggior parte, associazioni nazionali di imprese siderurgiche europee (v. punto 2 supra), è un'«associazione di imprese» ai sensi dell'art. 65 del Trattato. Infatti, tenuto conto della finalità di tale disposizione, si deve ritenere che, come osserva la Commissione al punto 280 del preambolo della decisione, il concetto di associazione di imprese comprende, se del caso, anche organizzazioni costituite da associazioni di imprese.

10 Per quanto riguarda la questione se la ricorrente abbia adottato una decisione ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato, si deve in primo luogo precisare che la ricorrente annovera tra i suoi obiettivi la cooperazione «tra le imprese della siderurgia europea» (art. 2, primo comma, primo trattino, del suo atto costitutivo) e che essa è chiamata a conseguire tali obiettivi, fra l'altro, mediante «scambi di informazioni riguardanti tutti i problemi di comune interesse, in particolare la produzione, il mercato e l'occupazione» (art. 2, secondo comma, secondo trattino, del suo atto costitutivo).

11 In secondo luogo, è certo che la ricorrente ha assicurato essa stessa la raccolta, la compilazione e la diffusione dei dati statistici di cui trattasi nella specie. Del resto, nella sua lettera 30 luglio 1990 al presidente e alla segreteria della commissione travi, citata al punto 44 del preambolo della decisione, la ricorrente ha fatto una distinzione esplicita, per quanto riguarda lo scambio di informazioni individuali, tra le proprie attività («abbiamo deciso di sospendere la distribuzione di qualsiasi documento che riveli dati individuali») e quelle, analoghe, della commissione travi («Vi invitiamo a volerVi astenere da analoghi scambi o comunicazioni nel quadro del Vostro comitato»).

12 In terzo luogo, si deve presumere che il personale della ricorrente non avrebbe potuto organizzare il controverso scambio di informazioni senza l'autorizzazione degli organi competenti in materia o, quantomeno, l'accordo espresso o tacito dei suoi membri.

13 In quarto luogo, è certo che le imprese che hanno partecipato al detto scambio, in particolare comunicando i loro fatturati individuali, erano affiliate o alla ricorrente stessa o ad una delle associazioni che a questa aderiscono (v. punto 281 del preambolo della decisione).

14 Alla luce di tali elementi, il Tribunale ritiene che la Commissione aveva il diritto di concludere, ai punti 281 e 282 del preambolo della decisione, che il controverso scambio di informazioni non poteva essere stato effettuato senza una decisione della ricorrente, esplicita o implicita, che lo organizzasse e gestisse.

15 Quanto all'argomento della ricorrente secondo il quale una decisione ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato deve essere obbligatoria per i suoi membri, è sufficiente constatare che un atto può essere qualificato come decisione d'una associazione d'imprese senza necessariamente avere carattere obbligatorio per i membri interessati, perlomeno nella misura in cui i membri cui essa si rivolge vi si conformino (v., in senso analogo, sentenze della Corte 8 novembre 1983, cause da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ/Commissione, Racc. pag. 3369, punto 20, Van Landewyck/Commissione, citata, punti 88 e 89, e Verband der Sachversicherer/Commissione, citata, punti 29-32). Nella specie, tale ipotesi è sufficientemente sostenuta dalla circostanza che le imprese comunicavano i loro dati alla ricorrente in maniera continuativa e ricevevano, senza manifestare opposizione, le tabelle da questa apprestate sulla base dell'insieme dei dati trasmessi. Da tali fatti appare che la ricorrente ha quantomeno raccomandato l'attività di scambio di informazioni all'insieme delle imprese interessate e che queste si sono conformate a tale raccomandazione.

16 Anche ammettendo che le attività della ricorrente siano state provocate da un accordo, esplicito o implicito, tra i suoi membri che la incaricava della raccolta e della diffusione delle statistiche in oggetto, senza che gli organi della ricorrente abbiano preso una decisione formale, un siffatto accordo deve essere considerato come una decisione di un'associazione di imprese ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato perché l'accordo in questione è stato necessariamente concluso nell'ambito delle attività dell'associazione, la quale, conformemente al suo compito statutario, assume essa stessa la responsabilità della raccolta e della diffusione delle informazioni in oggetto.

17 Pertanto, la Commissione poteva legittimamente concludere che esisteva una decisione di un'associazione di imprese tale da impegnare la responsabilità della ricorrente.

18 Occorre aggiungere che gli elementi contenuti nella decisione hanno consentito alla ricorrente di difendere i suoi diritti e al Tribunale di esercitare il suo controllo e che essi costituiscono pertanto una motivazione sufficiente.

19 Ne consegue che gli argomenti relativi all'assenza di una decisione della ricorrente vanno respinti nel loro insieme.

D - Sull'esclusione delle associazioni dalla cerchia dei destinatari del divieto di cui all'art. 65 del Trattato

Sintesi sommaria degli argomenti della ricorrente

20 La ricorrente fa valere che, anche ammettendo che nella specie esista una decisione di un'associazione di imprese, una siffatta associazione non può, in quanto tale, violare l'art. 65 del Trattato, a differenza delle imprese che ad essa aderiscono.

21 Questa tesi sarebbe conforme, in primo luogo, alle disposizioni dell'art. 65, nn. 4 (nullità degli accordi o delle decisioni) e 5 (possibilità di irrogare ammende e penalità di mora), del Trattato, che riguarderebbero solamente le imprese.

22 In secondo luogo, solo le imprese, entità economiche che operano in maniera autonoma, disporrebbero della libertà d'azione tutelata dall'art. 65 del Trattato. Di conseguenza, gli effetti anticoncorrenziali che può produrre la decisione di un'associazione adottata conformemente allo statuto applicabile riguarderebbero solo le imprese che fanno parte dell'associazione, in quanto esse sono vincolate da tale decisione. In tale ipotesi, la decisione in oggetto sarebbe espressione del consenso esistente tra almeno due imprese, elemento indispensabile ai fini dell'applicazione dell'art. 65 del Trattato. Ora, l'atto costitutivo della ricorrente non conferirebbe ai suoi organi il potere di disciplinare, tramite decisioni, il comportamento sul mercato dei produttori europei di acciaio. Inoltre, la maggior parte dei suoi membri sarebbero a loro volta associazioni di imprese, e le imprese ad esse aderenti non sarebbero vincolate dalle decisioni della ricorrente. La questione se la decisione in oggetto vincoli l'associazione stessa sarebbe irrilevante.

23 In terzo luogo, a parere della ricorrente, solo le imprese possono soddisfare le condizioni soggettive del divieto delle intese.

24 Infine, il fatto che un'associazione non possa violare tale divieto sarebbe confermato dalle norme relative alle autorizzazioni (art. 65, n. 2, del Trattato), le quali costituirebbero un tutt'uno con il detto divieto (v. art. 65, n. 4, secondo comma, del Trattato e, per quanto riguarda il Trattato CEE, sentenza della Corte 6 aprile 1962, causa 13/61, De Geus en Uitdenbogerd, Racc. pag. 89). Ora, come risulterebbe dall'espressione «imprese interessate» figurante all'art. 65, n. 2, lett. c), del Trattato e dal fatto che l'eventuale autorizzazione riguarda il comportamento delle imprese sul mercato (specializzazione, accordi di acquisto o di vendita in comune), solo le imprese potrebbero essere destinatarie di una siffatta autorizzazione.

25 La ricorrente ritiene che la sua tesi non sia contraddetta né dall'art. 48 del Trattato, che avrebbe carattere essenzialmente dichiarativo e di per sé non porrebbe divieto alcuno, né dalla giurisprudenza della Corte. Su quest'ultimo punto fa valere in particolare che la sentenza della Corte 19 marzo 1964, causa 67/63, Sorema/Alta Autorità (Racc. pag. 293, 317), riguarda un caso diverso da quello di specie.

Giudizio del Tribunale

26 L'art. 65, n. 1, del Trattato vieta «ogni accordo tra imprese, ogni decisione d'associazioni d'imprese e ogni pratica concordata che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il giuoco normale della concorrenza».

27 Secondo l'art. 65, n. 4, del Trattato:

«Gli accordi o le decisioni vietati per effetto della sezione 1 del presente articolo sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati avanti ad alcuna giurisdizione degli Stati membri.

La Commissione ha competenza esclusiva, con riserva dei ricorsi avanti alla Corte, per pronunciarsi sulla conformità di tali accordi o decisioni con le disposizioni del presente articolo».

28 A norma dell'art. 65, n. 5, del Trattato, «alle imprese che abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto, eseguito o tentato d'eseguire (...) un accordo o una decisione nulli di pieno diritto (...) oppure che abbiano attuato pratiche contrarie alle disposizioni della sezione 1, la Commissione può infliggere ammende e penalità di mora (...)».

29 Se è vero che dall'art. 65, n. 5, del Trattato risulta che un'associazione d'imprese non può vedersi infliggere ammende o penalità di mora, niente nel testo dell'art. 65, n. 1, consente di ritenere che il divieto sancito da tale disposizione non si applichi anche ad un'associazione che ha adottato una decisione tendente a impedire, restringere o falsare il gioco normale della concorrenza.

30 Questa interpretazione è confermata tanto dalla disposizione dell'art. 65, n. 4, del Trattato, che fa riferimento anche a tali decisioni, quanto dalla citata sentenza Sorema/Alta Autorità, ove la Corte ha statuito che l'art. 65, n. 1, del Trattato si applica pure alle associazioni, nella misura in cui la loro attività ovvero quella delle imprese ad esse associate è diretta ad ottenere gli effetti da esso vietati (Racc. pag. 317). Secondo la Corte, tale constatazione trova conferma anche nell'articolo 48 del Trattato, il quale consente alle associazioni di esercitare qualsiasi attività che non sia in contrasto con le disposizioni del Trattato stesso.

31 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, dalla citata sentenza Sorema/Alta Autorità risulta anche che un'associazione d'imprese ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato può essere destinataria di una decisione che autorizza un accordo a norma dell'art. 65, n. 2, del Trattato (v. Racc. pagg. 317-322).

32 Occorre dunque respingere l'argomento della ricorrente secondo cui un'associazione d'imprese ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato non può contravvenire al divieto previsto da tale disposizione.

E - Sul potere della Commissione di adottare una decisione che constata l'esistenza di un'infrazione imputabile alla ricorrente

Sintesi sommaria degli argomenti della ricorrente

33 La ricorrente è dell'avviso che l'art. 65 del Trattato non abilita la Commissione ad adottare una decisione in cui si constata che alla ricorrente sarebbe imputabile una infrazione. In particolare, né il n. 4 né il n. 5 di tale disposizione sancirebbero un siffatto potere.

34 L'art. 65, n. 4, del Trattato riguarderebbe solo la competenza della Commissione a constatare infrazioni, in via incidentale, nell'ambito di controversie pendenti innanzi ai giudici degli Stati membri. Per contro, non attribuirebbe a tale istituzione una competenza generale che le consenta di adottare decisioni recanti siffatte constatazioni. Inoltre, le conseguenze giuridiche previste da tale disposizione, vale a dire la nullità degli accordi o delle decisioni anticoncorrenziali e l'impossibilità di invocarli innanzi ai giudici, non riguarderebbero le associazioni, ma solamente le parti di tali accordi o decisioni, vale a dire le imprese.

35 L'art. 65, n. 5, del Trattato, da parte sua, autorizzerebbe la Commissione solo a fissare ammende e penalità di mora, e non le consentirebbe di prendere decisioni volte a constatare infrazioni al n. 1 di detto articolo. E' ben vero che tale potere comprenderebbe quello di emanare ingiunzioni di cessazione o di astensione e, nell'ipotesi d'una siffatta ingiunzione, di constatare incidentalmente l'infrazione di cui si tratta. Tuttavia, tale potere esisterebbe solo nei confronti di imprese ai sensi dell'art. 80 del Trattato.

Giudizio del Tribunale

36 Dall'art. 65, n. 4, secondo comma, del Trattato risulta che la Commissione ha competenza esclusiva, con riserva dei ricorsi avanti alla Corte, per pronunciarsi sulla conformità con le disposizioni dell'art. 65, n. 1, del medesimo Trattato degli accordi e delle decisioni di associazioni d'imprese di cui a tale disposizione.

37 Il Tribunale ritiene che l'art. 65, n. 4, del Trattato non può essere interpretato nel senso che andrebbe applicato soltanto incidentalmente, nell'ambito di una controversia dinanzi a un giudice nazionale, come sostiene la ricorrente. Ne consegue che nella specie tale disposizione costituisce una base giuridica sufficiente per constatare l'infrazione di cui all'art. 2 della decisione.

38 Pertanto, l'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione non aveva il potere di adottare l'art. 2 della decisione va respinto.

F - Sui motivi e sugli argomenti attinenti al carattere anticoncorrenziale del sistema imputato alla ricorrente

Sintesi sommaria degli argomenti delle parti

39 La ricorrente fa in primo luogo valere che l'art. 2 della decisione viola l'obbligo di motivazione di cui all'art. 15, n. 1, del Trattato in quanto la constatazione dell'esistenza di un nesso tra il comportamento contestatole e le infrazioni dei suoi membri elencate nell'art. 1 della decisione implica la sua partecipazione a dette infrazioni. Ora, tale ipotesi non troverebbe sostegno alcuno nella motivazione della decisione.

40 In secondo luogo, la ricorrente sostiene di non essere stata messa in grado, nel corso del procedimento amministrativo, di formulare osservazioni sulle attività della commissione travi (a eccezione della «metodologia Traverso»), mentre, secondo l'art. 2 della decisione, tali attività sono in rapporto con l'infrazione imputatale. La Commissione avrebbe così violato i suoi diritti della difesa.

41 In terzo luogo, la ricorrente ritiene che la Commissione ha erroneamente concluso, al punto 317 del preambolo della decisione, che un'associazione può violare l'art. 65, n. 1, del Trattato partecipando a un'infrazione commessa da terzi, vale a dire dai suoi membri.

42 In quarto luogo, la ricorrente avanza una serie di argomenti secondo cui lo scambio di informazioni contestatole non avrebbe avuto né per oggetto né per effetto di restringere il gioco normale della concorrenza ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato.

43 A tal riguardo, la ricorrente fa anzitutto valere che i comportamenti ad essa contestati non perseguivano l'obiettivo di restringere il gioco della concorrenza e, conseguentemente, non «tendevano» a una siffatta restrizione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 65 del Trattato non sarebbe sufficiente che una restrizione del genere appaia, eventualmente, come il semplice effetto del comportamento incriminato (v. il punto 283 del preambolo della decisione) o che questo sia tale da determinare un simile effetto (v. il punto 281 del preambolo della decisione). Il verbo «tendre à» che figura nella versione francese del Trattato CECA, la sola che faccia fede, si riferirebbe allo scopo del comportamento de quo, così come il termine «abzielen» che figura nella traduzione tedesca di tale Trattato.

44 Nella specie, l'obiettivo della presunta decisione, che è quello di giungere ad una maggiore trasparenza del mercato mediante lo scambio di informazioni, non può, secondo la ricorrente, essere considerato anticoncorrenziale.

45 In ogni caso, lo scambio di dati relativi alle consegne non avrebbe in alcun modo comportato restrizioni alla concorrenza.

46 Secondo l'interpretazione più plausibile della decisione, la Commissione avrebbe concluso che esisteva un effetto restrittivo in quanto, a suo parere, il sistema di scambio delle informazioni ha reso possibile o facilitato l'ulteriore coordinamento, mediante la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati, del comportamento economico delle imprese. La ricorrente ritiene che tale ragionamento non è sufficiente per concludere che il sistema in parola sia anticoncorrenziale. A suo avviso, la Commissione avrebbe piuttosto dovuto dimostrare che detto sistema ha esso stesso limitato la libertà delle imprese partecipanti di agire in modo indipendente e autonomo.

47 Non si potrebbe concludere che esiste un effetto restrittivo della concorrenza neanche se si interpretasse la decisione nel senso che lo scambio di informazioni costituisce un'infrazione autonoma anziché una misura preparatoria rispetto a un'infrazione. La libertà d'azione delle imprese interessate non sarebbe stata compromessa né dal fatto di avere ricevuto né dal fatto di avere a loro volta comunicato i dati in oggetto.

48 I dati ricevuti dalle imprese partecipanti non avrebbero consentito loro di determinare il comportamento futuro del concorrente interessato perché si sarebbe trattato di dati storici riguardanti le consegne passate, effettuate in esecuzione di transazioni concluse almeno tre mesi e mezzo (nella maggior parte dei casi sei mesi, talora anche sette mesi o più) prima della diffusione delle informazioni in questione. In ogni caso, la conoscenza del comportamento futuro di un concorrente sul mercato non costituirebbe, di per sé, una restrizione della concorrenza ma, al contrario, un elemento che la favorisce, in quanto permetterebbe all'interessato di orientarsi più facilmente.

49 Se l'obbligo di comunicare certi dati può limitare la libertà d'azione degli operatori interessati in quanto li priva dei vantaggi derivanti da eventuali iniziative concorrenziali, lo scambio contestato alla ricorrente non avrebbe tuttavia prodotto un simile effetto. I dati storici non avrebbero incluso nessuna informazione sulle varie operazioni, sui clienti, sui prezzi, sulle condizioni dei contratti o su altri dettagli. Essi avrebbero riguardato almeno otto categorie di prodotti raggruppati sotto la denominazione «travi». Tali categorie comprenderebbero un notevole numero di profili e di dimensioni. Secondo la ricorrente, i prodotti delle diverse categorie non sono intercambiabili. Pertanto, sarebbe inesatto affermare che la diffusione di tali informazioni ha consentito a ciascuna impresa di determinare il comportamento dei suoi concorrenti su ciascun mercato (punto 283 del preambolo della decisione).

50 In ogni caso, grazie alla pubblicità dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita, prevista dall'art. 60 del Trattato, ciascuna impresa avrebbe automaticamente avuto conoscenza dei parametri essenziali delle operazioni future dei suoi concorrenti, in quanto sui mercati CECA la concorrenza riguarda fondamentalmente i prezzi. La ricorrente ne desume che lo scambio controverso non poteva restringere la concorrenza tutelata dalle norme del Trattato.

51 Quanto alle caratteristiche dei mercati interessati, la ricorrente fa valere che, con oltre sedici produttori nella Comunità e una fortissima influenza delle importazioni da paesi terzi, il settore delle travi non presenta una struttura oligopolistica. Lungi dall'essere solidali tra di loro, i produttori intratterrebbero rapporti di grande rivalità. La ricorrente sottolinea che la concorrenza segreta fra produttori è proibita dalle norme dell'art. 60 del Trattato. Poiché l'art. 65 del Trattato tutela solo la concorrenza legale, impedire una concorrenza (segreta) vietata non sarebbe contrario a tale disposizione.

52 Anche la questione se tali informazioni vadano qualificate come «segreti d'affari» (v. punto 283 del preambolo della decisione) sarebbe irrilevante. D'altra parte, siffatti segreti, secondo la ricorrente, possono essere legittimamente rivelati con il consenso dell'interessato.

53 Infine, all'udienza la ricorrente ha sottolineato che essa stessa, all'epoca dei fatti, diffondeva due distinti tipi di statistiche, vale a dire, da un canto, le statistiche suddivise per impresa, che troverebbero origine nella fase iniziale del regime di crisi, e, dall'altro, quelle risultanti dalle indagini accelerate, che sono aggregate per quanto riguarda le imprese partecipanti.

54 La ricorrente fa valere che i punti 143-146 e 283 del preambolo della decisione non indicano chiaramente a quale dei due tipi di statistiche essa si riferisca. Da una parte, la Commissione si richiamerebbe a dati trasmessi due mesi dopo il trimestre di riferimento (punto 145), il che si concilierebbe con l'ipotesi delle statistiche suddivise per impresa. Dall'altra, essa citerebbe il termine «fast bookings» (punto 143), il che corrisponderebbe all'ipotesi delle statistiche aggregate risultanti dalle indagini accelerate. Nello stesso senso, nella risposta 23 febbraio 1998 ai quesiti del Tribunale, la Commissione avrebbe sottolineato l'interesse in termini di rapidità che le statistiche avrebbero avuto per le imprese, mentre le informazioni contenute nelle statistiche suddivise per impresa erano, secondo la ricorrente, anch'esse disponibili (e talora più rapidamente) nell'ambito del monitoraggio e del sistema della Walzstahl-Vereinigung descritti ai punti 39-60 del preambolo della decisione. Tali elementi farebbero credere che la decisione si riferisca alle statistiche aggregate risultanti dalle indagini accelerate. Ora, lo scambio di simili statistiche aggregate non violerebbe l'art. 65 del Trattato e non avrebbe potuto agevolare il compimento delle altre infrazioni di cui alla decisione.

55 Secondo la Commissione, il termine «relazione» utilizzato all'art. 2 della decisione non sta a significare una partecipazione della ricorrente ai comportamenti delle imprese indicati all'art. 1 della decisione. La formulazione e l'economia dei passaggi riguardanti l'infrazione della ricorrente (punti 143-146 e 279-283) indicherebbero chiaramente che, al contrario, la Commissione l'ha considerata come un'infrazione autonoma.

56 In realtà, il termine «relazione» si riferirebbe, in primo luogo, agli elementi coincidenti delle infrazioni commesse da ambo le parti. Così, le statistiche stilate dalla ricorrente avrebbero avuto ad oggetto il medesimo prodotto (le travi), più o meno le stesse imprese, il medesimo periodo di rilevamento e lo stesso metodo di raccolta dei dati (tabelle delle ordinazioni e delle consegne) delle informazioni scambiate nell'ambito della commissione travi (v. i suindicati passaggi della decisione). Inoltre, i due sistemi di scambio di informazioni avrebbero avuto i medesimi effetti (v. punto 283 del preambolo della decisione) e lo stesso obiettivo, vale a dire permettere alle imprese di preservare i loro flussi commerciali tradizionali e di sorvegliare l'esecuzione degli accordi di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati (su quest'ultimo punto, v. la nota interna citata al punto 59 del preambolo della decisione).

57 In secondo luogo, i dati distribuiti dalla ricorrente avrebbero completato quelli distribuiti nell'ambito della commissione travi (cosa di cui la ricorrente e le imprese coinvolte sarebbero state consapevoli, v. punto 273 della comunicazione degli addebiti) e avrebbero contribuito alle infrazioni commesse dai suoi membri.

58 In ogni caso, poiché quello delle travi è un mercato oligopolistico di prodotti omogenei, la Commissione avrebbe avuto il diritto di censurare lo scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente, a prescindere da qualsiasi relazione con le infrazioni commesse dalle imprese nell'ambito della commissione travi.

59 A tal riguardo, la Commissione cita, fra l'altro, le spiegazioni che figurano ai punti 272-284 e 470-474 della comunicazione degli addebiti. In particolare, secondo il punto 474 di tale comunicazione, lo scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente ha consentito a ciacuna impresa di «determinare il comportamento, passato o presente, delle sue concorrenti su ciascun mercato e ha instaurato tra di esse un regime di solidarietà e di reciproca influenza che ha portato al coordinamento delle loro attività economiche». Secondo la Commissione, è questo coordinamento che l'art. 1 della decisione contesta alle imprese. Di conseguenza, la relazione di cui all'art. 2 della decisione non presenterebbe nessun elemento nuovo su cui la ricorrente non abbia potuto prendere posizione.

60 Per quanto riguarda più in particolare la natura anticoncorrenziale del controverso scambio di informazioni, la Commissione spiega che i dati in oggetto venivano distribuiti due mesi dopo lo scadere del trimestre di riferimento. Il disporre di simili dati, che non possono essere considerati meramente storici, avrebbe permesso alle imprese di conoscere il comportamento dei loro concorrenti sui mercati comunitari. Se, in linea di principio, un siffatto aumento della trasparenza può accrescere la concorrenza, le cose starebbero diversamente nel caso di un mercato oligopolistico come quello delle travi. In tal caso, detto aumento rafforzerebbe l'interazione e la solidarità delle imprese, riducendo l'intensità della concorrenza. Nel caso di specie, le discussioni svoltesi nell'ambito della commissione travi sarebbero state intese a consolidare i flussi commerciali esistenti e ad impedire la penetrazione di concorrenti nei mercati nazionali delle diverse imprese. Conoscendo il comportamento dei loro concorrenti, le imprese sarebbero state in grado di decidere se invitarli a cambiare condotta.

61 Inoltre, il contestato scambio di informazioni avrebbe avvantaggiato solo i produttori partecipanti, privando i loro clienti dei benefici derivanti dalla concorrenza segreta che normalmente vige anche sui mercati a struttura oligopoplistica. L'art. 60 del Trattato non osterebbe a tale ragionamento. Mentre la pubblicazione dei listini richiesta da detto articolo consentirebbe d'informare non solo i concorrenti ma anche gli acquirenti, lo scambio di informazioni imputato alla ricorrente avrebbe giovato solo ai primi.

62 In risposta ad un quesito del Tribunale, la Commissione ha precisato che lo scambio controverso aveva lo scopo di agevolare l'attuazione degli accordi di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati e, pertanto, serviva a commettere le infrazioni indicate alla lett. b) e in altre sezioni dell'art. 1, infrazioni che sarebbero state rese possibili dall'uso, da parte delle imprese, dei dati forniti dalla ricorrente. L'art. 2 della decisione, in considerazione di questo comportamento e conformemente alle spiegazioni fornite nel punto 283 della stessa, esprimerebbe l'idea di una responsabilità propria della ricorrente, in relazione con le infrazioni di cui, secondo l'art. 1, le imprese interessate sono esse stesse responsabili.

63 All'udienza, la Commissione, sempre con riferimento all'art. 2 della decisione, ha inoltre sottolineato il nesso funzionale che sarebbe esistito tra il detto scambio e il metodo Traverso. Tale nesso sarebbe illustrato ai punti 72 e 74 del preambolo della decisione.

Giudizio del Tribunale

1. Sulle statistiche di cui alla decisione

64 Dall'istruzione condotta dal Tribunale risulta che all'epoca dei fatti la ricorrente divulgava due distinti tipi di statistiche. In primo luogo, come risulta dal punto 144 e dall'allegato II della decisione, essa divulgava i dati relativi agli ordini su base aggregata e i dati relativi alle consegne suddivisi per impresa e per mercato di ogni Stato membro. Secondo il punto 145 del preambolo della decisione, le statistiche relative alle consegne venivano distribuite alle imprese partecipanti, al più tardi, circa due mesi dopo la fine del trimestre o del mese considerato. Si precisa peraltro che tale scambio risale quantomeno al 1986.

65 In secondo luogo, nel gennaio 1989 la ricorrente ha istituito un sistema per lo scambio rapido di informazioni, nell'ambito del quale i dati mensili sugli ordini e sulle consegne per i diversi mercati nazionali sono stati comunicati alle imprese dichiaranti su base aggregata. La Commissione è stata informata di questo sistema di statistiche accelerate in occasione di una riunione 21 marzo 1989 e, in seguito, i dati rapidi che ne sono risultati sono stati regolarmente trasmessi alla Commissione nell'ambito del sistema di sorveglianza istituito dalla citata decisione n. 2448/88 e della preparazione dei programmi preventivi di cui all'art. 46 del Trattato.

66 Tuttavia, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, dalla lettura congiunta dei punti 143-145 e 283 del preambolo della decisione risulta chiaramente che i dati la cui divulgazione è contestata alla ricorrente sono quelli relativi alle consegne suddivisi per impresa e per mercato nazionale, il che è confermato anche dai documenti citati nell'allegato II della decisione. Ne consegue che, benché l'uso della denominazione «fast bookings» al punto 143 del preambolo della decisione si presti ad equivoci, la decisione non censura affatto il sistema di statistiche aggregate degli ordini e delle consegne risultanti dalle indagini accelerate, sistema reso noto alla Commissione nel 1989, bensì lo scambio delle statistiche relative alle consegne suddivise per impresa, istituito nel 1986.

67 Pertanto, occorre respingere l'argomento della ricorrente relativo ad una contraddizione nei fatti constatati nella decisione.

2. Sull'interpretazione dell'art. 2 del dispositivo della decisione

68 Al fine di valutare gli altri argomenti della ricorrente, si deve anzitutto esaminare la questione se l'art. 2 del dispositivo della decisione le imputi un'autonoma infrazione all'art. 65, n. 1, del Trattato o se, al contrario, l'illegittimità delle azioni della ricorrente risulti dalla loro relazione con le infrazioni commesse dalle imprese produttrici di travi descritte all'art. 1 del dispositivo della decisione.

69 L'art. 2 del dispositivo della decisione recita:

«Eurofer ha violato l'articolo 65 del trattato CECA organizzando lo scambio di informazioni riservate tra i propri membri in relazione alle infrazioni commesse da questi ultimi ed elencate all'articolo 1».

70 Secondo una giurisprudenza costante, il dispositivo di una decisione deve essere interpretato alla luce della motivazione della stessa (v., a esempio, sentenza della Corte 15 maggio 1997, causa C-355/95, PTWD/Commissione, Racc. pag. I-2549, punto 21).

71 Ora, il punto 283 del preambolo della decisione recita:

«La diffusione di informazioni mediante Eurofer tendeva ad avere sulla concorrenza effetti deleteri pari a quelli dei sistemi di scambio delle informazioni sopra descritti (cfr. considerando 263 e 272). Eurofer forniva alle società che erano (direttamente o indirettamente) sue aderenti informazioni circa le consegne effettuate dai loro concorrenti. La diffusione di tali informazioni, di norma considerate segreti d'affari, ha consentito a ciascuna impresa di venire a conoscenza della strategia che i suoi concorrenti adottavano sui singoli mercati. Con questo scambio di informazioni è pertanto subentrata ai normali rischi di concorrenza la cooperazione pratica, che ha instaurato condizioni di concorrenza diverse da quelle vigenti su un normale mercato. Un tale comportamento è contrario all'articolo 65, paragrafo 1 del trattato CECA».

72 Dal punto 283 della decisione risulta chiaramente che la distribuzione delle informazioni in oggetto da parte della ricorrente costituisce per la Commissione un'autonoma infrazione all'art. 65, n. 1, del Trattato, a prescindere dalla relazione che tale scambio di informazioni avrebbe potuto avere con le altre infrazioni contestate alle imprese partecipanti.

73 Tale interpretazione è inoltre conforme al punto 474 della comunicazione degli addebiti, nella quale la Commissione si è espressa nel modo seguente:

«La diffusione di informazioni mediante Eurofer tendeva ad avere sulla concorrenza effetti deleteri pari a quelli dei sistemi di scambio delle informazioni sopra descritti (cfr. considerando 435-456). Eurofer forniva alle società che erano (direttamente o indirettamente) sue aderenti informazioni circa gli ordini registrati e le consegne effettuate dai loro concorrenti. La diffusione di tali informazioni, di norma considerate segreti d'affari, ha consentito a ciascuna impresa di venire a conoscenza della strategia, passata o presente, dei suoi concorrenti sui singoli mercati e ha istaurato tra di loro un regime di solidarietà e di influenza reciproca che ha portato al coordinamento delle loro attività economiche. Con questo scambio di informazioni è pertanto subentrata ai normali rischi di concorrenza la cooperazione pratica, che ha instaurato condizioni di concorrenza diverse da quelle vigenti su un normale mercato. Un tale comportamento è contrario all'articolo 65, paragrafo 1 del trattato CECA».

74 Ne risulta, da un canto, che la Commissione ha sempre ritenuto che lo scambio di informazioni contestato alla ricorrente costituiva un'infrazione autonoma all'art. 65, n. 1, del Trattato e, dall'altro, che la ricorrente, nell'ambito del procedimento amministrativo, è stata messa in grado di presentare il suo punto di vista su tale punto.

75 Quanto al senso delle parole «in relazione alle infrazioni commesse da[i suoi membri] ed elencate all'articolo 1», dalla formulazione stessa di questa frase risulta che essa non può essere intesa nel senso che la illegittimità della diffusione delle informazioni in oggetto da parte della ricorrente dipende in tutto e per tutto da un preteso collegamento fra tale scambio di informazioni e le altre infrazioni commesse dai membri della ricorrente ed elencate all'art. 1 della decisione. Una siffatta interpretazione sarebbe del resto in contrasto con il punto 283 del preambolo della decisione.

76 Occorre tuttavia rilevare che il punto 317, secondo comma, del preambolo della decisione precisa:

«Nel presente caso Eurofer ha contribuito a porre in essere l'infrazione commessa nei confronti dell'articolo 65 del trattato CECA da parte dei suoi membri, organizzando lo scambio di alcune informazioni utili di natura riservata. Tuttavia, poiché detti membri sono già passibili di ammenda in relazione alle infrazioni che comprendono lo scambio di informazioni riservate in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati, la Commissione non ritiene necessario imporre ammende aggiuntive per il comportamento della loro associazione».

77 Sebbene la redazione dell'art. 2 della decisione non sia un modello di chiarezza, il Tribunale conclude che tale disposizione, interpretata alla luce della motivazione della decisione, constata (i) che lo scambio di informazioni riservate tramite Eurofer costituisce di per sé violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato, e (ii) che esiste una relazione tra tale scambio di informazioni e le altre infrazioni elencate all'art. 1 della decisione.

78 Alla luce di tali precisazioni occorre respingere l'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione le contesta la mera partecipazione a infrazioni commesse da terzi. Infatti, come il Tribunale ha or ora constatato, la decisione contesta alla ricorrente un'autonoma infrazione all'art. 65, n. 1, del Trattato, che la ricorrente ha commesso essa stessa organizzando lo scambio di informazioni in oggetto.

79 Da ciò che precede risulta che la legittimità dell'art. 2 del dispositivo della decisione dipende, da un canto, dalla possibilità di ravvisare nello stesso scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente un'infrazione autonoma all'art. 65, n. 1, del Trattato e, dall'altro, dall'esistenza di un nesso tra tale scambio di informazioni e le altre infrazioni elencate all'art. 1 della decisione. Il Tribunale esaminerà queste due questioni l'una dopo l'altra.

3. Sull'autonomia dell'infrazione all'art. 65, n. 1, del Trattato costituita dallo scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente

80 Nel suo parere 1/61 del 13 dicembre 1961 (Racc. pag. 505) la Corte ha sottolineato come lo scopo dell'art. 4, lett. d), del Trattato sia quello di impedire alle imprese di acquisire, avvalendosi di pratiche restrittive, una posizione che consenta loro di ripartire o di sfruttare i mercati. Secondo la Corte, tale divieto, specificato dall'art. 65, n. 1, del Trattato, è tassativo e caratterizza il sistema instaurato dal Trattato (Racc. pag. 519). Nella sentenza 15 luglio 1964, causa 66/63, Paesi Bassi/Alta Autorità (Racc. pag. 1047, 1076 e 1077), la Corte ha peraltro statuito che la concorrenza voluta dal Trattato consiste nel gioco sul mercato delle forze e delle strategie economiche di unità indipendenti ed opposte.

81 Nella specie è certo che dopo il 30 giugno 1988, data della fine del periodo di crisi, la ricorrente ha continuato ad organizzare e a gestire un sistema di scambio di informazioni istituito al più tardi nel 1986 nel contesto del sistema delle quote «I» e «i» allora vigente (v. punto 7 supra). In base a tale sistema, la ricorrente distribuiva alle imprese produttrici di travi dati statistici relativi alle consegne effettuate dai loro concorrenti sui principali mercati della Comunità, suddivisi per impresa e per Stato membro. Queste statistiche venivano distribuite circa due mesi dopo la fine del trimestre o del mese rilevante.

82 Secondo il punto 283 del preambolo della decisione, tale scambio di informazioni ha violato l'art. 65, n. 1, del Trattato in quanto «la diffusione di tali informazioni, di norma considerate segreti d'affari, ha consentito a ciascuna impresa di venire a conoscenza della strategia che i suoi concorrenti adottavano sui singoli mercati. Con questo scambio di informazioni è pertanto subentrata ai normali rischi di concorrenza la cooperazione pratica, che ha instaurato condizioni di concorrenza diverse da quelle vigenti su un normale mercato. Un tale comportamento è contrario all'articolo 65, paragrafo 1 del trattato CECA».

83 La Commissione ritiene inoltre che lo scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente tendeva a produrre effetti dannosi per la concorrenza uguali a quelli dei sistemi di scambio d'informazioni organizzati dalla commissione travi e descritti nei punti 263-272 del preambolo della decisione, nell'ambito dei quali le imprese partecipanti si scambiavano le statistiche relative agli ordini e alle consegne, anch'esse suddivise per impresa e per mercato nazionale, che sono state discusse nella commissione travi (v. punti 39-46 del preambolo della decisione). In base a tale sistema, detto di «monitoraggio», ogni settimana venivano distribuiti dati recenti relativi agli ordini, mentre i dati relativi alle consegne venivano distribuiti meno di tre mesi dopo la fine del trimestre rilevante (punto 267 del preambolo della decisione).

84 E' vero che, a differenza del monitoraggio organizzato dalla commissione travi, lo scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente non riguardava le statistiche relative agli ordini suddivise per impresa e per paese, bensì unicamente lo scambio di statistiche relative alle consegne suddivise per impresa e per paese.

85 Tuttavia, si deve in primo luogo rilevare che, come constatato al punto 283 del preambolo della decisione, le statistiche relative alle consegne in questione sono solitamente considerate come strettamente riservate. Il Tribunale ritiene che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, tali dati, rivelatori delle quote di mercato recenti dei partecipanti e non disponibili al pubblico, sono per loro stessa natura dati riservati.

86 In secondo luogo, il controverso scambio di informazioni era limitato ai soli produttori che vi avevano aderito, a esclusione dei consumatori e di altri concorrenti.

87 In terzo luogo, lo scambio in oggetto riguardava prodotti omogenei (v. punto 269 del preambolo della decisione), sicché la concorrenza basata sulle caratteristiche dei prodotti svolgeva un ruolo limitato. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nessun elemento del fascicolo consente di concludere che per soddisfare l'interesse dei partecipanti a conoscere la posizione sul mercato dei loro concorrenti sarebbero state necessarie informazioni più precise sulla natura dei prodotti o, ancora, sull'identità dei clienti.

88 In quarto luogo, il Tribunale constata che nel 1989 nove delle imprese che hanno partecipato allo scambio di informazioni in oggetto (vale a dire la TradeARBED, la Peine-Salzgitter, la Thyssen, la Unimétal, la Cockerill-Sambre, la Ferdofin, la Ensidesa, la Saarstahl e la British Steel) soddisfacevano il 60% circa del consumo apparente (punto 19 del preambolo della decisione). Dinanzi a una siffatta struttura di mercato, che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, presenta un carattere oligopolistico ed è di per sé idonea a ridurre la concorrenza, è tanto più necessario tutelare l'autonomia di decisione delle imprese e la concorrenza residua.

89 In quinto luogo, nel caso di specie le informazioni di cui è causa hanno permesso alle imprese partecipanti, fra l'altro, di conoscere con grande precisione le quote di mercato di ciascuno dei loro concorrenti e, in particolare, di determinare in quale misura ciascuna di esse effettuava consegne al di fuori del suo «mercato tradizionale».

90 Infatti, la circostanza che il sistema in oggetto sia stato istituito, nell'ambito del sistema delle quote allora gestito dalla ricorrente, non più tardi del 1986 indica che inizialmente tale sistema aveva ad oggetto il controllo del rispetto delle quote assegnate a ciascuna delle imprese partecipanti, in un contesto in cui la Commissione perseguiva l'obiettivo della stabilità dei «flussi tradizionali» (v. punto 7 supra). Il fatto che lo scambio in oggetto sia proseguito dopo il 30 giugno 1988, data di cessazione del regime delle quote (v. documenti nn. 3482 e 3483), consentiva alle imprese di controllare in quale misura ciascuna di esse continuava a rispettare i mercati tradizionali che sono stati alla base del sistema delle quote. Un siffatto scambio di informazioni tendeva, per sua stessa natura, a mantenere la compartimentazione dei mercati secondo i flussi tradizionali.

91 In sesto luogo, lo scambio di informazioni in oggetto è stato attuato allorché nell'industria interessata esisteva una sede, la commissione travi, in cui, come dimostrano i punti 49-60 del preambolo della decisione, le imprese partecipanti si incontravano regolarmente per discutere, tra l'altro, della penetrazione di ciascuna nei diversi mercati nazionali. In tali discussioni le imprese si sono regolarmente richiamate ai dati del passato (punti 51, 53, 57 e 58), impiegando a tal riguardo il termine «flussi tradizionali» (punto 57). Ancora, sono state formulate minacce a motivo di comportamenti giudicati eccessivi (punto 58) e, in diverse occasioni, le imprese criticate hanno cercato di spiegare il loro comportamento (punti 52 e 56).

92 In proposito, benché la Commissione non abbia specificato se le discussioni di cui ai punti 44-60 del preambolo della decisione si sono svolte tanto sulla base dei dati del monitoraggio organizzato dalla commissione travi quanto sulla base dello scambio di informazioni gestito dalla ricorrente, il Tribunale rileva, a esempio, che i dati relativi alle consegne dei primi due trimestri 1989 distribuiti dalla ricorrente (documenti nn. 3162 e 3163) sono identici a quelli indicati per questi due trimestri nella tabella di cui al punto 55 della decisione (documento n. 1864), inviata dalla Peine-Salzgitter alla British Steel agli inizi del marzo 1990 e contenente una nota manoscritta della Peine-Salzgitter così formulata: «[S]econdo i dati esposti, temo che non vi siano arretrati dovuti alla British Steel plc.»

93 In settimo luogo, e contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, i dati in oggetto, distribuiti in ogni caso meno di tre mesi dopo il trimestre cui si riferivano, presentavano un grado di attualità sufficiente per consentire alle imprese interessate di seguire utilmente l'evoluzione delle quote di mercato dei loro concorrenti e, se necessario, di reagirvi.

94 Da quanto precede risulta che le informazioni ricevute dalle imprese nell'ambito del sistema controverso erano atte ad influenzare i loro comportamenti in maniera rilevante, tanto per il fatto che ogni impresa sapeva di essere attentamente sorvegliata dai propri concorrenti quanto per il fatto che esse stesse potevano, se necessario, reagire al comportamento di questi ultimi, in base a dati sulle consegne relativamente recenti.

95 Ne consegue che il controverso sistema di scambio di informazioni tendeva a impedire, a restringere o a falsare il gioco normale della concorrenza ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato, permettendo ai produttori partecipanti di sostituire una cooperazione pratica tra di loro ai normali rischi della concorrenza.

96 Ne risulta del pari che al comportamento imputato alla ricorrente non si applica il punto II, n. 1, della comunicazione del 1968 che, stando al suo stesso disposto letterale, non si applica agli scambi di informazioni che limitano l'autonomia decisionale dei partecipanti o sono idonei ad agevolare un comportamento coordinato sul mercato. Peraltro, nella fattispecie si tratta di uno scambio di dati individualizzati, nell'ambito di un mercato oligopolistico di prodotti omogenei, diretto alla compartimentazione dei mercati in riferimento ai flussi tradizionali.

97 Nei limiti in cui, per giustificare il sistema controverso, la ricorrente fa riferimento all'art. 60 del Trattato, il suo argomento non può essere accolto. Da un lato, questa disposizione è limitata al settore dei prezzi e non riguarda le informazioni relative alle quantità immesse sul mercato. Dall'altro, si ritiene che la pubblicazione dei prezzi prevista dall'art. 60, n. 2, del Trattato è posta a vantaggio, tra l'altro, dei consumatori (v., in particolare, sentenza della Corte 21 dicembre 1954, causa 1/54, Francia/Alta Autorità, Racc. pag. 7, 23), mentre i sistemi controversi giovavano solo ai produttori partecipanti. Del pari, né l'art. 47 del Trattato né l'art. 46 dello stesso autorizzano la Commissione a divulgare informazioni sul comportamento concorrenziale delle imprese in materia di quantità a solo vantaggio dei produttori. Per le medesime ragioni, la ricorrente non può invocare un principio generale di trasparenza inerente al Trattato CECA, tanto più che nella specie si tratta di dati riservati che, per loro stessa natura, costituiscono segreti commerciali.

98 Quanto agli argomenti relativi alla necessità di scambiare informazioni nel quadro della cooperazione con la Commissione, tratti dagli artt. 5 e 46-48 del Trattato nonché dalla decisione n. 2448/88, occorre rilevare che le dette disposizioni in nessun punto consentono espressamente uno scambio di informazioni tra imprese quale quello di cui trattasi. La questione se tale scambio sia stato implicitamente autorizzato dal comportamento della DG III sarà esaminata nella successiva parte G.

99 Fatta questa riserva, e tenuto conto in particolare del principio fondamentale del Trattato secondo il quale la concorrenza da esso prevista consiste nel gioco sul mercato di forze e di strategie economiche indipendenti ed opposte (sentenza Paesi Bassi/Alta Autorità, citata, Racc. pag. 1076 e 1077), il Tribunale ritiene che la Commissione non ha commesso alcun errore di diritto richiamandosi, nel punto 271 del preambolo della decisione, a talune decisioni da essa adottate nell'ambito del Trattato CE nel caso di mercati oligopolistici. Per quanto riguarda, in particolare, la decisione 17 febbraio 1992, 92/157/CEE, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.370 e 31.446 - UK Agricultural Tractor Registration Exchange) (GU L 68, pag. 19), occorre ricordare che tanto il Tribunale quanto la Corte hanno statuito che, in un mercato oligopolistico fortemente concentrato, lo scambio di informazioni sul mercato può consentire alle imprese di conoscere la posizione sul mercato e la strategia commerciale dei loro concorrenti e, di conseguenza, può alterare sensibilmente la concorrenza in essere fra gli operatori economici (sentenza Deere/Commissione, citata, punto 51, e sentenza della Corte 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punti 88-90).

100 Il Tribunale ritiene, peraltro, che nei punti 279-283 del preambolo della decisione la Commissione ha sufficientemente motivato il proprio assunto secondo il quale il sistema controverso era contrario al gioco normale della concorrenza.

101 Risulta da tutto quanto precede che gli argomenti della ricorrente relativi al controverso scambio di informazioni quale autonoma infrazione all'art. 65, n. 1, del Trattato devono essere integralmente respinti, con riserva delle considerazioni effettuate dal Tribunale nella successiva parte G.

4. Sul rapporto tra lo scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente e le infrazioni elencate all'art. 1 della decisione

102 Il Tribunale ha già constatato che l'illegittimità dello scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente non dipende dalla sua pretesa relazione con le infrazioni commesse dai membri della ricorrente elencate nell'art. 1 della decisione, in quanto tale scambio costituisce un'infrazione autonoma all'art. 65, n. 1, del Trattato.

103 Tuttavia, occorre anche constatare che lo scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente era attuato parallelamente allo scambio di informazioni sugli ordini e sulle consegne organizzato dalla commissione travi e riguardava le medesime imprese. Il controverso scambio di informazioni è stato inoltre attuato nel periodo in cui, secondo l'art. 1 della decisione, sono state commesse le varie infrazioni ivi contestate. E' dunque certo che tale scambio è venuto a collocarsi nel più ampio contesto di infrazioni descritto nella decisione.

104 Pertanto, il Tribunale ritiene che le parole «in relazione alle infrazioni commesse da[i suoi membri] ed elencate all'articolo 1» vanno interpretate come una considerazione accessoria, con la quale la Commissione si è limitata a constatare che il controverso scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente faceva parte di un più vasto insieme di infrazioni contestate ai destinatari della decisione, senza che alla ricorrente venga imputata la partecipazione alle altre infrazioni di cui trattasi.

105 Visto il carattere accessorio di tale constatazione, la Commissione non era obbligata a fornire una motivazione supplementare.

106 E' del pari certo che la ricorrente, in quanto destinataria della comunicazione degli addebiti, è stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far valere il suo punto di vista sull'insieme del contesto fattuale in cui si situa lo scambio di informazioni contestatole.

107 Occorre dunque respingere l'insieme degli argomenti della ricorrente in quanto diretti a censurare la Commissione per avere constatato, all'art. 2 della decisione, che lo scambio di informazioni riservate organizzato dalla ricorrente era in relazione con le altre infrazioni elencate all'art. 1.

(...)

Sulla domanda di annullamento dell'art. 3 della decisione

Sintesi sommaria degli argomenti della ricorrente

108 La ricorrente fa valere che l'obbligo impostole dall'art. 3 della decisione di porre fine all'infrazione denunciata all'art. 2, di astenersi dal ripetere o dal continuare gli atti ivi specificati e di astenersi dall'adottare qualsiasi misura d'effetto equivalente viola l'art. 65, n. 5, del Trattato. Tale disposizione, che è l'unica base giuridica su cui si possano fondare ingiunzioni di questo tipo, riguarderebbe solo le imprese, a esclusione delle associazioni.

109 La ricorrente fa inoltre valere che la censura relativa ad una mancanza di motivazione, che essa muove riguardo all'art. 2 della decisione, vale anche per l'art. 3 della stessa. Quest'ultimo non consentirebbe di determinare se il divieto da esso imposto si riferisca, per quanto riguarda la ricorrente, a un'attività nell'ambito del sistema da essa stessa organizzato ovvero a un'attività in relazione con quella della commissione travi o con altre restrizioni della concorrenza, analoghe a quelle che la decisione contesta alle imprese.

110 Di più, l'obbligo di astenersi da qualunque «misura d'effetto equivalente» non sarebbe sufficientemente motivato. In mancanza di una definizione precisa degli elementi costitutivi di una siffatta misura, l'art. 3 della decisione vieterebbe, in definitiva, qualsivoglia restrizione della concorrenza, così tradendo la finalità, propria delle ingiunzioni di cessazione e di astensione, di concretare gli obblighi degli interessati.

Giudizio del Tribunale

111 Il Tribunale ha già stabilito che un'associazione d'imprese come la ricorrente può violare l'art. 65, n. 1, del Trattato e che la Commissione ha il diritto di constatare una simile infrazione sulla base dell'art. 65, n. 4, del Trattato.

112 Peraltro, la Commissione, obbligando la ricorrente, nell'art. 3 della decisione, a porre fine ai comportamenti incriminati nell'art. 2 e ad astenersi dal ripeterli o dal continuarli, non ha fatto altro che indicare le conseguenze che discendono, per quanto riguarda il suo comportamento futuro, dalla constatazione d'illegalità che figura all'art. 2 (v., in tal senso, sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. I-1307, punto 184).

113 Quanto alla portata dell'art. 3 della decisione, dalle constatazioni già effettuate dal Tribunale risulta che esso concerne lo scambio di informazioni organizzato dalla ricorrente e descritto ai punti 143-146 e 279-283 del preambolo della decisione.

114 Quanto al divieto di «adottare qualunque misura di effetto equivalente», esso è meramente dichiarativo in quanto è da interpretarsi come diretto ad impedire che le imprese riproducano i comportamenti di cui è stata constatata l'illegalità (sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. II-905, punto 39). In ogni caso, la Commissione ha il diritto di agire contro eventuali infrazioni ulteriori sulla base dello stesso art. 65 del Trattato (v. sentenza Fiatagri e New Holland Ford/Commissione, citata, punto 39).

115 Peraltro, il Tribunale ritiene che tale ingiunzione è sufficientemente precisa poiché la motivazione della decisione spiega, ai punti 143-146 e 279-283, gli elementi che hanno condotto la Commissione a constatare l'illegalità dei comportamenti denunciati all'art. 2 (v. sentenza della Corte 17 settembre 1985, cause riunite 25/84 e 26/84, Ford/Commissione, Racc. pag. 2725, punto 42; sentenza Fiatagri e New Holland Ford/Commissione, citata, punto 39).

116 La domanda diretta all'annullamento dell'art. 3 del dispositivo della decisione deve, pertanto, essere disattesa.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

117 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso in tal senso e la ricorrente è rimasta soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE

(Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

(1) - Vengono riprodotti soltanto i punti della motivazione della presente sentenza che questo Tribunale ritiene utile pubblicare. Il contesto fattuale e giuridico della causa in oggetto è esposto nella sentenza di questo Tribunale 11 marzo 1999 nella causa T-141/94, Thyssen/Commissione (Racc. pag. II-347).

(2) - Data indicata nelle versioni francese e spagnola della decisione. Le versioni tedesca e inglese indicano la data del 31 dicembre 1988.

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